|
LEGGE
28 Febbraio 2008, n. 31
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
urgenti in materia finanziaria.
(Gazzetta Ufficiale n. 51 del
29/2/2008 - Suppl. Ordinario n.
47)
|
|
Testo in vigore dal:
1-3-2008
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria,
e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 febbraio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Chiti, Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme
istituzionali
Visto, il Guardasigilli:
Scotti
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto
n. 3324): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Prodi) e
dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali
(Chiti) il 31 dicembre 2007.
Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V
(Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 5 gennaio
2008 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni II,
III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite il 10 - 11 - 16 e 17 gennaio 2008;
19 febbraio 2008.
Esaminato in aula il 21 gennaio 2008 e approvato il 20 febbraio 2008.
Senato della Repubblica (atto n. 2013):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 22 febbraio 2008 con parere della commissione 1ª per
presupposti di costituzionalita', e delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª,
5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 26
febbraio 2008.
Esaminato dalla 1ª commissione il 26 febbraio 2008.
Esaminato in aula e approvato il 27 febbraio 2008.
Avvertenza:
Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2007. A
norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e
corredato delle relative note e' pubblicato in questo stesso S.O. alla
pagina 51.
Allegato
|
|
DECRETO-LEGGE
30 giugno 2008, n. 113
Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative.
(Gazzetta Ufficiale n. 151 del
30/6/2008)
|
|
Testo in vigore dal:
30-6-2008
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e
87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di
consentire una piu' concreta e puntuale attuazione dei correlati
adempimenti, nonche' di assicurare la funzionalita' del sistema di
istruzione universitario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
( ... omissis ... )
Art. 6
Prevenzione incendi
delle strutture ricettive turistico-alberghiere
1. All'articolo 3 del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009»; b) il comma 2-bis e'
abrogato
Art. 7
Rete nazionale di
banche per la conservazione di cordoni ombelicali
1. All'articolo 8-bis del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2009».
Art. 8
Arbitrati
1. I termini di cui
all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono differiti
fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di
attuazione della devoluzione delle competenze ivi prevista
Art. 9
Impianti di accumulo e
distribuzione dell'acqua
1. All'articolo 26, comma
6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le
parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2008».
Art. 10
Riordino dei consorzi
di bonifica
1. All'articolo 27, comma
1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30
giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
Art. 11
Riordino delle
partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.
1. All'articolo 28, comma
1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30
giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
Art. 12
Reclutamento dei
docenti universitari
1. All'articolo 12, comma
2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al
31 dicembre 2008» sono sostitute dalle seguenti: «fino al 31 dicembre
2009» e le parole: «entro il 30 giugno 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 30 novembre 2008». Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
2. Alle procedure indette dopo il 30 giugno 2008 si applica il disposto
dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43
( ... omissis ... ) |
|
TESTO COORDINATO DEL
DECRETO-LEGGE 31 Dicembre 2007, n. 248
Testo del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302
del 31 dicembre 2007), coordinato con la legge di conversione 28
febbraio 2008, n. 31 (in questo stesso S.O., alla pag. 5) recante:
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
urgenti in materia finanziaria».
(Gazzetta Ufficiale n. 51 del
29/2/2008 -
Suppl. Ordinario n. 47)
|
|
Avvertenza: Il testo coordinato qui
pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi
dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n, 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2008, si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative
note.
---->
Vedere da pag. 51 a pag. 79 <----
N.B.: vedi DL 113/06 riportato sopra. |
|
DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248 Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni urgenti in materia
finanziaria.
(Gazzetta Ufficiale n.
302 del 31/12/2007) |
Testo in vigore dal: 31-12-2007
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed
urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da
disposizioni legislative, al fine di consentire una piu' concreta e
puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una
maggiore funzionalita' delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere
finanziario; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 dicembre 2007; Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti
con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente
decreto-legge:
Capo I
PROROGHE DI
TERMINI
Sezione I
Difesa
Art. 1
Proroga di autorizzazioni
di spesa per le missioni internazionali
1. E' prorogato al 31
gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e al decreto-legge 2 luglio 2007,
n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.
127, in scadenza al 31 dicembre 2007.
A tale scopo le
Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa
mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti in
bilancio nell'esercizio 2007 e comunque entro il limite complessivo
di 100 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A
questi fini, su richiesta delle citate amministrazioni, il Ministro
dell'economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento,
nell'ambito del programma "Missioni militari di pace". Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di
cui al presente comma si applica l'articolo 5 del decreto-legge 28
agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
ottobre 2006, n. 270. 2. Allo scopo di consentire la necessaria
flessibilita' nell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1,
comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' istituito nello
stato di previsione della spesa del Ministero della difesa il
programma "Missioni militari di pace", sul quale Fondo confluiscono
le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle
missioni internazionali di pace. In relazione alle specifiche
esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti
da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero
dell'economia e delle finanze, e' autorizzato a disporre le
necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa,
a valere sulle autorizzazioni confluite sulla predetta
missione.
Art. 2
Proroga di termini in
materia di difesa
1. All'articolo 26, comma
1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: "al
2007" sono sostituite dalle seguenti: " al 2008". 2. All'articolo
31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le
parole: "Sino all'anno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "Sino
all'anno 2012". 3. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, le parole: "fino all'anno 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "fino all'anno 2012". 4. Il termine
di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, e' prorogato fino al 31
dicembre 2009 e per lo stesso periodo continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 13 dello stesso
decreto.
Sezione II
Beni culturali e
turismo
Art. 3
Proroga dei termini in
materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive
turistico-alberghiere
1. Il termine stabilito
dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.
17, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione
incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25
posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto
del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e' prorogato al 30
giugno 2008. 2. La proroga del termine di cui al comma 1 si
applica alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato,
entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco
competente per territorio, il progetto di adeguamento per
l'acquisizione del parere di conformita' previsto dall'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
37.
Art. 4
Contributi per
l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al
pubblico
1. All'articolo 1, comma
389, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "entro il 31
dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre
2008".
Art. 5
Proroga termini in materia
di beni e attivita' culturali
1. I termini di durata
degli organi di cui agli articoli 12, comma 5, e 21, comma 2, del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive
modificazioni, e di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31
dicembre 2008. 2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 14
del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' prorogato al
30 aprile 2008.
Sezione
III
Lavoro e
previdenza
Art. 6
Proroghe in materia
previdenziale
1. In attesa
dell'intervento di razionalizzazione del sistema degli enti pubblici
previdenziali e assicurativi previsto dal Protocollo su "Previdenza,
lavoro e competitivita' per l'equita' e la crescita sostenibili" del
23 luglio 2007 e dai relativi provvedimenti attuativi e dalla
presentazione, a tale fine, da parte del Governo, di un Piano
industriale, il termine di scadenza dei Presidenti e dei Consigli di
indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e
dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e'
prorogato fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei
rispettivi Istituti, fermo restando la possibilita' di procedere al
loro rinnovo in base alle disposizioni vigenti, ovvero di adottare
provvedimenti funzionali alla celere definizione del processo di
riordino. 2. Il termine per l'adozione dei progetti di
unificazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della
legge 24 febbraio 2005, n. 34, tra la Cassa nazionale di previdenza
ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e
periti commerciali, e' fissato al 31 dicembre 2008.
Art. 7
Disposizioni in materia di
lavoro non regolare e di societa' cooperative
1. Il termine per la
notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73,
relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, e'
prorogato al 30 giugno 2008. 2. All'articolo 1, comma 1192, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "entro il 30 settembre
2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre
2008". 3. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di
cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1978, n. 448, e
successive modificazioni, svolge la sua attivita' fino al 31 gennaio
2008. Dopo tale termine le funzioni e le attivita' del medesimo
Comitato, con le relative risorse finanziarie, sono trasferite alla
Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'articolo 1,
comma 1156, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data
11 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10
dicembre 2007. 4. Fino alla completa attuazione della normativa
in materia di socio lavoratore di societa' cooperative, in presenza
di una pluralita' di contratti collettivi della medesima categoria,
le societa' cooperative che svolgono attivita' ricomprese
nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano
ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della
legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non
inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale nella categoria.
Sezione
IV
Salute
Art. 8
Tariffe di prestazioni
sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici
1. Ai fini del rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria
connessi alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di
prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale,
all'art. 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo la lettera e) e'
aggiunta la seguente: "e-bis) la modalita' con cui viene comunque
garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture,
correlato ai volumi di prestazioni concordato ai sensi della lettera
d) prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni,
comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei
tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di
assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni
comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni
remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella
misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera
d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel
rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato.". 2.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni
sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente
gia' sottoscritti per l'anno 2008, e seguenti, sono adeguati alla
previsione normativa di cui al comma 1. 3. All'articolo 1, comma
170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo e'
sostituito dal seguente: "Con cadenza triennale a far data
dall'emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale
aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e
comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre
2008, si procede all'aggiornamento delle tariffe massime, anche
attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali,
sentite le societa' scientifiche e le associazioni di categoria
interessate.".
Art. 9
Proroghe e disposizioni in
materia di farmaci
1. Gli effetti della
facolta' esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine alla
sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi, ai sensi
dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008, fermo
restando il rispetto dei risparmi programmati e, conseguentemente,
dei budget assegnati alle predette aziende, in coerenza con i
vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla vigente
normativa in materia farmaceutica. Relativamente al periodo
marzo-dicembre 2008, le date di scadenza delle rate per i versamenti
finanziari da parte delle singole aziende alle regioni, secondo la
procedura previste dalla predetta lettera g), sono fissate al 20
marzo 2008, 20 giugno 2008 e 20 settembre 2008; le date di scadenza
per l'invio degli atti che attestano il versamento alle singole
regioni sono fissate al 22 marzo 2008, 22 giugno 2008 e 22 settembre
2008. 2. Al fine di consentire alle competenti autorita'
dell'Amministrazione centrale di continuare a disporre di necessari
elementi di conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico, le
aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in
commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica,
disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, sono tenute a comunicare al Ministero della salute e
all'Agenzia italiana del farmaco il prezzo massimo ex factory con il
quale ciascun medicinale e' offerto in vendita. La comunicazione
deve essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo ex
factory. In caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera
si applica la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6000 per
ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i
dati.
Art. 10
Prosecuzione dell'attivita'
della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia
1. Al fine di assicurare la
prosecuzione delle attivita' di cura, formazione e ricerca sulle
malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che
internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia
(IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile
2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno
2003, n. 141, e' autorizzata la spesa di sei milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. 2. All'onere derivante
dall'attuazione del disposto del comma 1, si provvede mediante
corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010,
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
Art. 11
Agenzia nazionale per la
sicurezza alimentare
1. A decorrere dal 15
gennaio 2008 l'Autorita' nazionale per la sicurezza alimentare
assume la denominazione di "Agenzia nazionale per la sicurezza
alimentare", ha sede in Foggia ed e' posta sotto la vigilanza del
Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono
stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e
l'amministrazione dell'Agenzia.
Sezione V
Universita'
Art. 12
Disposizioni in materia di
universita'
1. Gli effetti
dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, gia' prorogati
al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, sono ulteriormente prorogati fino all'adozione del
piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n.
244. 2. In attesa della definizione ed attuazione della
disciplina delle procedure di reclutamento dei professori
universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2008
continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le
disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
gli organi accademici delle universita', nell'ambito delle
rispettive competenze, possono indire, entro il 30 giugno 2008, le
relative procedure di valutazione comparativa. 3. Per l'anno
2008, continua ad applicarsi l'articolo 2, terzo comma, della legge
27 febbraio 1980, n. 38.
Art. 13
Termini per la conferma di
ricercatori
1. Il termine di cui
all'articolo 31, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica anche ai ricercatori
di cui all'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, in servizio dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ferma restando la facolta' degli stessi di partecipare alle
procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle universita' per
la relativa qualifica.
Sezione
VI
Giustizia
Art. 14
Proroga nelle funzioni dei
giudici onorari e dei vice procuratori onorari
1. In attesa della riforma
organica della magistratura onoraria, i giudici onorari ed i vice
procuratori onorari, che esercitano le funzioni alla data di entrata
in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31
dicembre 2007 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma
secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, comma 1,
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle
rispettive funzioni fino al 30 giugno 2008.
Art. 15
Disposizioni in materia di
arbitrati
1. Al fine di consentire la
devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le
disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1° luglio
2008.
Art. 16
Attivita' di liquidazione
della Fondazione Ordine Mauriziano
1. All'articolo 30 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate
le seguenti modifiche: a) al comma 4, i primi due periodi sono
sostituiti dai seguenti: "Il commissario predispone entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione
di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A
allegata al citato decreto-legge n. 277 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano di liquidazione
e' sottoposto al comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi
dell'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267."; b) al comma 4-bis sono aggiunti in fine i seguenti
periodi: "Il compenso spettante al commissario e' determinato sulla
base dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e
giustizia 28 luglio 1992, n. 570. Ai componenti del comitato di
vigilanza, ad eccezione dei rappresentanti dei creditori cui compete
esclusivamente il rimborso delle spese, e' corrisposto un compenso
non superiore al dieci per cento di quello liquidato al commissario,
oltre al rimborso delle spese.".
Sezione
VII
Infrastrutture e
trasporti
Art. 17
Utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto
ferroviario
1. All'articolo 17, comma
10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato
dall'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51,
le parole: "e comunque non oltre il 30 giugno 2006" sono sostituite
dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2008". 2. Il
termine di entrata in vigore delle disposizioni recate dall'articolo
2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al
15 dicembre 2008.
Art. 18
Modifiche all'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96
1. All'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole:
"legge speciale," sono inserite le seguenti: "e in ipotesi di
delocalizzazione funzionale,"; b) nel secondo periodo, le parole:
"un anno" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre
2008".
Art. 19
Contratti
pubblici
1. Le disposizioni di cui
all'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, riferite agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge
20 marzo 1965, n. 2248, allegato F, si applicano a decorrere dalla
data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della
legge 18 aprile 2005, n. 62.
Art. 20
Regime transitorio per
l'operativita' della revisione delle norme tecniche per le
costruzioni
1. Le revisioni generali
delle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono sottoposte alla disciplina
transitoria di cui al comma 2-bis del medesimo articolo, con
esclusione delle verifiche tecniche e degli interventi relativi agli
edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui
funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale
per le finalita' di protezione civile, nonche' relativi agli edifici
ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in
relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al
decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre
2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 dell'8 maggio
2003.
Art. 21
Proroga utilizzo
disponibilita' Enac per interventi aeroportuali
1. L'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato, con le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad
utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti
statali relativi all'anno 2007, disponibili nel proprio bilancio, ad
esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per far
fronte a spese di investimento per la sicurezza delle infrastrutture
aeroportuali. Entro il 30 aprile 2008, l'ENAC comunica l'ammontare
delle rispettive disponibilita' di cui al presente comma al Ministro
dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti
da finanziare a valere sulle medesime risorse.
Art. 22
Disposizioni in materia di
limitazioni alla guida
1. All'articolo 2, comma 2,
del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: "dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio
2008".
Art. 23
Programmi integrati ex
articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203
1. Le modificazioni
apportate all'articolo 21-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, successive alla data di entrata in vigore della predetta legge
di conversione, si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2009.
Sezione
VIII
Personale delle
pubbliche amministrazioni
Art. 24
Proroga contratti a tempo
determinato del Ministero del commercio internazionale e del
Ministero della salute
1. Per fare fronte alle
esigenze connesse ai propri compiti istituzionali e, in particolare,
per rafforzare e dare continuita' all'azione del Sistema Italia per
l'internazionalizzazione delle imprese, e al fine di potenziare le
attivita' rivolte alla promozione del "made in Italy" sui mercati
mondiali, il Ministero del commercio internazionale e' autorizzato
ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, del personale, assunto con
contratto a tempo determinato a seguito di espletamento di prove
concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla data del 28
settembre 2007. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma
1, nel limite massimo di euro 100.000 (centomila) per l'anno 2008 e
di euro 1 (uno) milione a decorrere dall'anno 2009, si provvede
rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, mediante riduzione del
"Fondo per interventi strutturali di politica economica" di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e quanto a euro 1 (uno) milione per l'anno 2010, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma
1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata
dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 3. Il
Ministero della salute, per l'assolvimento dei compiti istituzionali
e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario,
continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale
medico assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma
2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. 4. Alla copertura dei
maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, pari a 1,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede,
per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione della
autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
Art. 25
Divieto di estensione del
giudicato
1. La disposizione di cui
all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
prorogata al 31 dicembre 2008.
Sezione
IX
Agricoltura
Art. 26
Disposizioni urgenti in
materia di agricoltura
1. Il termine di cui
all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2008, anche al fine di consentire la presentazione della
proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Dopo il medesimo
periodo del comma 9-bis e' inserito il seguente: "In mancanza della
presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato
l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca
l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in
liquidazione coatta amministrativa". Al medesimo comma 9-bis, ultimo
periodo, il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi
agrari e' prorogato al 31 dicembre 2008. Le disposizioni del
presente comma non debbono comportare oneri per il bilancio dello
Stato. 2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2008". 3. All'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31
dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2008". Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2008, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1°
ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni. 4. I soci
delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza, che
hanno presentato le istanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata
dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini
dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle
cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed inserite
negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto ministeriale del 18
dicembre 1995, possono ripresentare domanda entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto. Per dette
garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere nei
confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento
di pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo
l'ordine di presentazione delle domande, si procedera' all'accollo
nei limiti dei fondi gia' stanziati per l'attuazione del citato
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149. 5. Il termine previsto
dall'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
per il personale proveniente dai consorzi agrari e collocato in
mobilita' collettiva e' differito al 31 dicembre 2007. 6. Il
termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e'
differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano
di rientro, tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da
applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad
opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5
agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale
rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario
straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario e'
altresi' autorizzato a prorogare i contratti in essere per la
gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua
fino al 30 giugno 2008 nei limiti delle risorse disponibili
dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione
sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano
state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di
verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari
per il completamento delle opere medesime. Tale importo e' versato
alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, che e' autorizzato
ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito
delle suddette disponibilita', per concorrere al risanamento dello
stesso, facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il
bilancio dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in
relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo
stesso. 7. Per assicurare la continuita' nel funzionamento
dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del
servizio di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nel
corso dell'anno 2007, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e' autorizzato, anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ad utilizzare le disponibilita' del Fondo delle crisi di
mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno
2008. Tale somma e' versata nell'anno 2008 all'entrata del bilancio
dello Stato, per essere riassegnata al Ministero suddetto per le
finalita' di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 27
Disposizioni in materia di
riordino di consorzi di bonifica
1. Entro il termine del 30
giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino dei consorzi
di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo
V del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, e successive
modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri
delle politiche agricole alimentari e forestali e delle
infrastrutture. Devono essere fatti salvi le funzioni e i compiti
attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi
inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o
regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei
limiti dei costi sostenuti per l'attivita' istituzionale.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Sezione
X
Sviluppo
economico
Art. 28
Proroga dei termini per il
riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo di impresa S.p.A.
1. Il termine per
l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal
secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' differito al 30 giugno 2008 in riferimento alle
societa' regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il
completamento delle attivita' connesse alla loro cessione alle
regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e
finanziario, le societa' regionali continuano a svolgere le
attivita' previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi
ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,
e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al
subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla
suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi
titoli. Per garantire la continuita' nell'esercizio delle funzioni,
il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non
regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le
modalita', i termini e le procedure per il graduale subentro delle
regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di
cui al secondo periodo.
Art. 29
Incentivi per l'acquisto di
veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli
usati
1. Fermo restando il
contributo previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 31 marzo
2010 per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227
della stessa legge, nuovi ed omologati dal costruttore per la
circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore
con gas metano e GPL, nonche' mediante alimentazione elettrica
ovvero ad idrogeno, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 224
e 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 13,
commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,
sono prorogate fino al 31 dicembre 2008 ed estese alla rottamazione
di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, di
categoria "euro 2", immatricolati prima del 1° gennaio 1999. Il
rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale e' concesso
per tre annualita' e il contributo per la rottamazione di cui al
citato comma 224 e' incrementato a 150 euro, secondo modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e dello sviluppo economico. Coloro che effettuano la
rottamazione dei veicoli di cui al primo periodo del presente comma
senza sostituzione, qualora non risultino intestatari di veicoli
gia' registrati, possono richiedere in alternativa al contributo di
cui all'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
un contributo di euro 800, nei limiti di euro 2 milioni, per aderire
alla fruizione del servizio di condivisione degli autoveicoli (car
sharing), secondo modalita' definite con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 236,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate fino al 31
dicembre 2008. 3. In attuazione del principio di salvaguardia
ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata
attraverso la demolizione di autovetture ed autoveicoli per il
trasporto promiscuo di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2",
immatricolati prima del 1° gennaio 1997, con autovetture nuove di
categoria "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 140 grammi di
CO 2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO 2 per
chilometro se alimentati a diesel, e' concesso un contributo di euro
700 e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una
annualita', estesa per ulteriori due annualita' se il veicolo
rottamato appartiene alla categoria "euro 0". Il contributo di cui
al periodo precedente e' aumentato di euro 100 in caso di acquisto
di autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro 5", che emettono
non oltre 120 grammi di CO 2 per chilometro. Il contributo di cui ai
periodi precedenti e' aumentato di euro 500 nel caso di demolizione
di due autoveicoli di proprieta' di persone appartenenti allo stesso
nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di
famiglia, purche' conviventi. 4. Per la sostituzione, realizzata
attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma
1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di
categoria "euro 0" o "euro 1" immatricolati prima del 1° gennaio
1999, con veicoli nuovi, di categoria "euro 4", della medesima
tipologia ed entro il medesimo limite di massa, e' concesso un
contributo: a) di euro 1.500, se il veicolo e' di massa massima
inferiore a 3000 chilogrammi; b) di euro 2.500, se lo stesso ha
massa massima da 3000 e fino a 3500 chilogrammi. 5. Le
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validita' per i veicoli
nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente
a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed
immatricolati non oltre il 31 marzo 2009. 6. Per l'applicazione
dei commi precedenti valgono le norme di cui al primo periodo del
comma 229 e dei commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296. 7. Ai contributi previsti o prorogati dal
presente articolo non si applica il limite annuale previsto dal
comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 8.
L'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' incrementata di 50 milioni
di euro per l'anno 2009. 9. La misura dell'incentivo e'
determinata nella misura di euro 350 per le istallazioni degli
impianti a GPL e di euro 500 per l'istallazione degli impianti a
metano. 10. Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono soppresse
le parole da: "effettuata entro" fino alla fine del periodo. 11.
La dotazione del fondo per la competitivita' e per lo sviluppo di
cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' ridotta, per l'anno 2008, di 90,5 milioni di euro; la
predetta dotazione e' incrementata per l'anno 2009 di 90,5 milioni
di euro.
Sezione
XI
Ambiente
Art. 30
Proroga dei termini di cui
al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti
da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
1. All'articolo 6 del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente : "1-bis. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi
entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono
individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in
deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalita' semplificate
per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1,
lettere a) e c), dei RAEE ritirati da parte dei distributori ai
sensi del comma 1, lettera b). L'obbligo di ritiro di cui al comma
1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore di tale decreto.". 2. All'articolo 20, comma 4,
del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: "entro e
non oltre il 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti:
"entro e non oltre il 31 dicembre 2008" e, in fine, sono aggiunte le
seguenti: "e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo
12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalita' stabilite
all'articolo 12, comma 2".
Art. 31
Proroga della Commissione
di studio sulla subsidenza
1. L'attivita' della
Commissione di esperti sulla subsidenza, istituita per le finalita'
di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206,
e' prorogata fino al 30 settembre 2008. Fino alla stessa data
permangono le limitazioni di cui al comma 2 dell'articolo 26 della
legge 31 luglio 2002, n. 179, purche' la valutazione di
compatibilita' ambientale di cui al citato articolo non escluda
fenomeni di subsidenza.
Art. 32
Proroga per emissioni da
impianti
1. All'articolo 281, comma
2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "entro
tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque
anni".
Art. 33
Disposizione in materia di
rifiuti
1. Il termine di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 97, e' prorogato al
31 dicembre 2008.
Sezione
XII
Interno
Art. 34
Proroghe in materia di
contrasto al terrorismo internazionale
1. Al decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modifiche: a)
all'articolo 6, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2007" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2008"; b)
all'articolo 7, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2007" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2008".
Art. 35
Proroghe in materia di
carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei
servizi
1. I termini di cui
all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al
31 dicembre 2008.
Capo
II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
URGENTI
Art. 36
Disposizioni in materia di
riscossione
1. L'obbligo di
anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, a decorrere dall'anno 2007, e' soppresso. 2.
La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate
degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la
procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva e'
svolta in proprio dall'ente locale o e' affidata ai soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446; b) la procedura del ruolo di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
se la riscossione coattiva e' affidata agli agenti della riscossione
di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248. 3. A decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462, introdotto dal comma 144 dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "se superiori a cinquemila
euro," sono inserite le seguenti: "in un numero massimo di otto rate
trimestrali di pari importo, nonche', se superiore a cinquantamila
euro,". 4. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono
soppresse le parole: "fino ad un massimo di sessanta rate mensili
ovvero la sospensione della riscossione per un anno e,
successivamente, la ripartizione del pagamento".
Art. 37
Abolizione tassa sui
contratti di borsa
1. La tassa sui contratti
di borsa e' soppressa. 2. Alla Tabella allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 8, il comma
1 e' sostituito dal seguente: "1. Azioni, obbligazioni, altri
titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o
garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a
qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei
valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11
della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte
seconda."; b) nell'articolo 9, comma 1, le parole "; scritture
private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi,
aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi
inerente" sono soppresse. 3. Alla Tabella dell'allegato B al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
concernente l'imposta di bollo, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) nell'articolo 7, primo comma, dopo le parole:
"emessi dallo Stato" sono inserite le seguenti: "o garantiti"; b)
nell'articolo 7, secondo comma, le parole: "o la negoziazione" sono
sostituite dalle seguenti: ", la negoziazione o la
compravendita"; c) nell'articolo 15, il secondo comma e'
sostituito dal seguente: "Atti, documenti e registri relativi al
movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di
valori in moneta o verghe.". 4. Il regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3278, e il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, e
successive disposizioni modificative e integrative, nonche'
l'articolo 34, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono abrogati.
Art. 38
Proroga della riduzione
dell'accisa sul gas per uso industriale
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni
in materia di aliquota di accisa sul gas naturale per combustione
per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418.
Art. 39
Proroghe in materia
radiotelevisiva
1. Fino alla ratifica del
nuovo accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San
Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, il Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e' autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse
finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla
apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana
S.p.A. 2. Il diritto dei canali tematici satellitari di cui
all'articolo 1, comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, a percepire i contributi spettanti ai sensi della
normativa vigente e' prorogato all'annualita' 2008.
Art. 40
Proroga di disposizioni in
materia di dissesto finanziario degli enti locali
1. Il termine del 31
dicembre 2007 per l'effettuazione dei pagamenti di cui all'articolo
24, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rinviato
al 31 dicembre 2008. 2. Il termine del 31 dicembre 2007 per la
liquidazione delle transazioni di cui all'articolo 24, comma 3, del
decreto-legge l° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rinviato al
31 dicembre 2008. 3. Resta fermo il termine del 31 dicembre 2007
stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, per l'effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute
entro il 31 dicembre 2007 a valere sul contributo statale di 150
milioni di euro. 4. Per consentire il definitivo risanamento
degli enti che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui
all'articolo 268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e' disposta l'erogazione di 10 milioni di euro a valere sulle
risorse di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222. Le somme sono assegnate all'organo
straordinario di liquidazione dell'ente e sono ripartite
proporzionalmente alla differenza fra la massa passiva e fra la
massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta
dall'OSL, dal sindaco e dal responsabile finanziario dell'ente, da
inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze entro 10 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
Art. 41
Modifiche all'articolo 35
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
1. Alla lettera b)
dell'articolo 35, comma 26-quater, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, le parole: "prima della data di entrata in vigore della stessa
legge n. 311 del 2004" sono sostituite dalle seguenti: "prima della
data del 1° gennaio 2005, con esclusione degli atti redatti dai
dipendenti gia' soggetti alla specifica sorveglianza di cui
all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43".
Art. 42
Modalita' di applicazione
dell'articolo 2, comma 39, e dell'articolo 3, comma 45, della legge
24 dicembre 2007, n. 244
1. Le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 39, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si
applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea. 2.
All'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo
le parole: "sulla spesa," sono inserite le seguenti: "nel rispetto
degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,".
Art. 43
Accantonamenti
1. Le quote che risultano
accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 758,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono mantenute in bilancio nel
conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio
successivo.
Art. 44
Obbligo di fornire dati per
le rilevazioni statistiche
1. Fino al 31 dicembre
2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' considerato
violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'articolo 7, comma 1,
del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, esclusivamente il
formale rifiuto di fornire i dati richiesti.
Capo
III
DISPOSIZIONI
VARIE
Art. 45
Cinque per mille in favore
di associazioni sportive dilettantistiche
1. Anche per l'anno
finanziario 2008 una quota pari al 5 per mille dell'imposta netta,
diminuita del credito di imposta per redditi prodotti all'estero e
degli altri crediti di imposta spettanti, e' destinata, nei limiti
degli importi stabiliti dalla legge, in base alla scelta del
contribuente, oltre alle finalita' previste dalla legge vigente,
alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del
riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di
legge.
Art. 46
Disposizioni in favore di
inabili
1. All'articolo 8 della
legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma 1 sono aggiunti i
seguenti: "1-bis. L'attivita' svolta con finalita' terapeutica
dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al
comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o
presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con
convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, non preclude il conseguimento delle
prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21
luglio 1965, n. 903. 1-ter. L'importo del trattamento economico
corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis
non puo' essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per
cento. 1-quater. La finalita' terapeutica dell'attivita' svolta
ai sensi del comma 1-bis e' accertata dall'ente erogatore della
pensione ai superstiti. 1-quinquies. All'onere derivante dal
presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal
2008, si provvede per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5
dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
e per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione della proiezione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 400.000
l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale e
quanto a euro 800.000 l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.".
Art. 47
Modifiche all'art. 3, comma
24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
1. Al comma 24
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inserite,
alla fine del primo periodo, le seguenti parole: "a decorrere dal
1° aprile 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli
contributi per i quali, entro il 31 marzo 2008, siano stati assunti
i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici
beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di
responsabilita' di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di
diritto pubblico". 2. Il secondo periodo del comma 24
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
soppresso. 3. All'onere recato dal presente articolo, pari a 10
milioni di euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009,
si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 4 milioni
di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 3 milioni di
euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2008- 2010, nell'ambito del programma "Fondi
di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo.
Art. 48
Utilizzo delle sanzioni
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
1. All'articolo 148, comma
2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "sono
riassegnate" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere
riassegnate anche nell'esercizio successivo".
Art. 49
Partecipazione italiana
alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche
internazionali
1. Le disposizioni relative
alla legge 27 dicembre 2007, n. 246, concernente "Partecipazione
italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche
internazionali", entrano in vigore alla data di pubblicazione della
legge medesima.
Art. 50
Interventi a favore dei
perseguitati politici e razziali
1. Al comma 1 dell'articolo
1 della legge 17 agosto 2005, n. 175, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) le parole: "per ciascuno degli anni 2006 e
2007" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2006,
2007, 2008 e 2009"; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Gli interventi di cui al presente comma possono essere
rifinanziati, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.". 2.
All'onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307. 3. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per
il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' della pensione sociale
di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non
rilevano gli assegni vitalizi previsti dall'articolo 1 della legge
18 novembre 1980, n. 791, e dall'articolo 1 della legge 10 marzo
1955, n. 96. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a
decorrere dal 15 settembre 2007. 5. Agli oneri derivanti
dall'attuazione dei commi 3 e 4, valutati in 1.750.000 euro per
l'anno 2007, in 5.000.000 euro per l'anno 2008 ed in 4.700.000 euro
a decorrere dall'anno 2009, si provvede: a) per l'anno 2007
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2007, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo
Ministero; b) per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 utilizzando quanto a
2,4 milioni di euro la proiezione di parte dell'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia e quanto ai restanti 2,6
milioni di euro utilizzando, per l'importo di euro 867.000 ciascuno,
la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero
della solidarieta' sociale e al Ministero della salute e, per
l'importo di euro 866.000, la proiezione di parte
dell'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della
ricerca; c) per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando, per
l'importo di euro 903.000 e di euro 1.215.000, la proiezione di
parte degli accantonamenti relativi rispettivamente al Ministero per
i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'universita' e
della ricerca e, per l'importo di euro 1.291.000 ciascuno, la
proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero degli
affari esteri e al Ministero della solidarieta' sociale. 6. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7. Il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione
dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma,
numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo
periodo del presente comma sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Art. 51
Trattamento di fine
rapporto
1. Le risorse di cui
all'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
concernenti il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del
settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo
2120 del codice civile", destinate al finanziamento degli interventi
di cui all'elenco 1 della medesima legge, sono versate dall'I.N.P.S.
all'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello
Stato.
Art. 52
Entrata in
vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31
dicembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Chiti, Ministro per i
rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Mastella |
|
ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria». (Decreto-legge
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 31
dicembre 2007).
(Gazzetta Ufficiale n. 9 del
11/1/2007) |
|
Nel decreto-legge citato in
epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, sono
apportate le seguenti correzioni:
alla pag. 5, prima colonna, all'articolo 6, comma 1, al sesto rigo,
dove e' scritto: «... provvedimenti attuativi e dalla
presentazione,» leggasi: «... provvedimenti attuativi e della
presentazione,»;
alla pag. 5, seconda colonna, all'articolo 7, comma 3, al secondo
rigo, dove e' scritto: «... della legge 23 dicembre 1978, n. 448,»
leggasi: «... della legge 23 dicembre 1998, n. 448,»:
alla pag. 6, prima colonna, all'articolo 8, comma 1, capoverso
e-bis), al secondo rigo, dove e' scritto: «delle strutture,
correlato ai volumi di prestazioni concordato ai sensi della lettera
d) prevedendo che ...» leggasi: «delle strutture correlato ai
volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d),
prevedendo che ...»;
alla pag. 6, prima colonna, all'articolo 9, comma 1, al quintultimo
rigo, dove e' scritto: «secondo la procedura previste dalla
predetta lettera g)» leggasi: «secondo la procedura prevista dalla
predetta lettera g)»;
alla pag. 7, prima colonna, all'articolo 14, comma 1, al settimo
rigo, dove e' scritto: «previsto dall'articolo 42-quinquies, comma
1, dell'ordinamento giudiziario» leggasi: «previsto dall'articolo
42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario»;
alla pag. 8, prima colonna, all'articolo 18, comma 1, lettera b),
dove e' scritto: «b) nel secondo periodo, le parole "un
anno" sono sostituite ...» leggasi: «b) nel secondo periodo,
le parole: "un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo" sono sostituite ...»;
alla pag. 8, prima colonna, all'articolo 19, comma 1, dove e'
scritto: «... legge 20 marzo 1965, n. 2248,» leggasi: «... legge
20 marzo 1865, n. 2248,»;
alla pag. 8, prima colonna, all'articolo 20, comma 1, al penultimo
rigo, dove e' scritto: «... n. 3274, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 72 dell'8 maggio 2003» leggasi: «... n. 3274,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003»;
alla pag. 8, seconda colonna, alla rubrica dell'articolo 23, dove e'
scritto: «Programmi integrati ex articolo 18 della legge 12 luglio
1991, n. 203» leggasi: «Programmi integrati per la riduzione del
disagio abitativo»;
alla pag. 9, all'articolo 26, comma 4, nella seconda colonna, al
sesto rigo, dove e' scritto: «... al decreto ministeriale del 18
dicembre 1995» leggasi: «... al decreto del Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali in data 18 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996»;
al decimo rigo, dove e' scritto: «... nei limiti stabiliti dal
citato decreto» leggasi: «... nei limiti stabiliti dal citato
decreto ministeriale»; ed ancora, al comma 7, terzultimo rigo, dove
e' scritto: «... del Fondo delle crisi di mercato,» leggasi: «...
del Fondo per le crisi di mercato,»;
alla pag. 10, prima colonna, all'articolo 26, comma 7, terzultimo
rigo, dove e' scritto: «Il Ministero dell'economia e delle finanze
e' autorizzato» leggasi: «Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato»; alla pag. 10, seconda colonna,
all'articolo 29, comma 3, al nono rigo, dove e' scritto: «... per
chilometro se alimentati a diesel,» leggasi: «... per chilometro
se alimentate a diesel,»; alla pag. 11, all'articolo 29, comma 3,
alla prima colonna, al primo rigo, dove e' scritto: «... di cui al
periodo precedente e' aumentato di euro 100 ...» leggasi: «... di
cui al primo periodo e' aumentato di euro 100 ...»;
al quarto rigo, dove e' scritto: «Il contributo di cui ai periodi
precedenti» leggasi: «Il contributo di cui al presente comma»; ed
ancora, al comma 9, dove e' scritto: «... per le istallazioni degli
impianti a GPL e di euro 500 per l'istallazione degli»
leggasi:"«... per le installazioni degli impianti a GPL e di
euro 500 per l'installazione degli»;
alla pag. 12, prima colonna, all'articolo 33, comma 1, al terzo
rigo, dove e' scritto: «... legge 5 luglio 2007, n. 97» leggasi:
«... legge 5 luglio 2007, n. 87»;
alla pag. 12, prima colonna, all'articolo 34, comma 1, lettera a),
dove e' scritto: «a) all'articolo 6, comma 1, le parole: "fino
al 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti ...»
leggasi: «a) all'articolo 6, comma 1, le parole: "fino al 31
dicembre 2007", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti»;
alla pag. 12, seconda colonna,
all'articolo 36, comma 3, al penultimo rigo, dove e' scritto: «...
nonche', se superiore a cinquantamila euro» leggasi: «... nonche',
se superiori a cinquantamila euro»;
alla pag. 12, seconda colonna, all'articolo 37, comma 3, lettera a),
al secondo rigo, dove e' scritto: «"emessi dallo Stato"»
leggasi: «"titoli obbligazionari emessi"»;
alla pag. 13, seconda colonna, alla rubrica dell'articolo 41, dove
e' scritto: «Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223» leggasi: «Modifica all'articolo 35 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223"»;
alla pag. 15, prima colonna, all'articolo 50, comma 5, al terzo
rigo, dove e' scritto: «... in 5.000.000 euro per l'anno 2008»
leggasi: «... in 5.000.000 di euro per l'anno 2008». |
|