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MINISTERO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 luglio 2008
Modalita' di tenuta e
conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo
regime transitorio.
(Gazzetta Ufficiale n. 192 del
18/8/2008)
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IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 39 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che disciplina la istituzione e la
tenuta del libro unico del lavoro da parte dei datori di lavoro privati
che occupano lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e
continuativi e associati in partecipazione con apporto lavorativo, e in
particolare il comma 4 che demanda a un decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali le modalita' e tempi di tenuta e
conservazione del libro unico del lavoro e la disciplina del relativo
regime transitorio;
Visti gli articoli 1, commi da 1 a 4, e 5 della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, che consentono ai consulenti del lavoro e agli altri soggetti
abilitati di tenere presso il loro studio ovvero la loro sede il libro
unico del lavoro;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali e per la semplificazione
amministrativa, che, all'art. 15 comma 2, prevede che gli atti, i dati
ed i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati, con
strumenti informatici o telematici, nonche' la loro archiviazione o
trasmissione con strumenti informatici o telematici, siano validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
gennaio 2004, recante le regole tecniche per la formazione,
trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione,
anche temporale, dei documenti informatici;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
della amministrazione digitale, aggiornato dal decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 159 e, in particolare, gli articoli 3, 39, 45 e 71;
Decreta:
Art. 1
Modalita' di tenuta
1. Fermo restando
l'obbligo, in fase di stampa, di attribuire a ciascun foglio una
numerazione sequenziale, conservando eventuali fogli deteriorati o
annullati, la tenuta e la conservazione del libro unico del lavoro puo'
essere effettuata mediante la utilizzazione di uno dei seguenti sistemi:
a) a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo
continuo, con numerazione di ogni pagina e vidimazione prima della messa
in uso presso l'Inail o, in alternativa, con numerazione e vidimazione
effettuata, dai soggetti appositamente autorizzati dall'Inail, in sede
di stampa del modulo continuo;
b) a stampa laser, con autorizzazione preventiva, da parte dell'Inail,
alla stampa e generazione della numerazione automatica;
c) su supporti magnetici, sui quali ogni singola scrittura costituisca
documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza
effettuate, o ad elaborazione automatica dei dati, garantendo oltre la
consultabilita', in ogni momento, anche la inalterabilita' e la
integrita' dei dati, nonche' la sequenzialita' cronologica delle
operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art.
71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; tali sistemi sono
sottratti ad obblighi di vidimazione ed autorizzazione, previa apposita
comunicazione scritta, anche a mezzo fax o e-mail, alla direzione
provinciale del lavoro competente per territorio, prima della messa in
uso, con indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche del
sistema adottato.
2. Ciascuna annotazione relativa allo stato di presenza o di assenza dei
lavoratori deve essere effettuata utilizzando una causale precisamente
identificata e inequivoca. In caso di annotazione tramite codici o
sigle, il soggetto che cura la tenuta del libro unico del lavoro rende
immediatamente disponibile, al momento della esibizione dello stesso,
anche la decodificazione utile alla piena comprensione delle annotazioni
e delle scritturazioni effettuate.
3. Fermi restando gli altri obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 39
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, la registrazione dei dati
variabili delle retribuzioni puo' avvenire con un differimento non
superiore ad un mese, a condizione che di cio' sia data precisa
annotazione sul libro unico del lavoro
Art. 2
Gestione della
numerazione unitaria per consulenti del lavoro e soggetti autorizzati
1. I consulenti del
lavoro, i professionisti e gli altri soggetti di cui all'art. 1, commi 1
e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che siano autorizzati ad
adottare un sistema di numerazione unitaria del libro unico del lavoro
per i datori di lavoro assistiti devono:
a) ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro, anche inserita
nella lettera di incarico o documento equipollente;
b) inviare, in via telematica, all'Inail con la prima richiesta di
autorizzazione, un elenco dei suddetti datori di lavoro e del codice
fiscale dei medesimi;
c) dare comunicazione, in via telematica, all'Inail, entro 30 giorni
dall'evento, della avvenuta acquisizione di un nuovo datore di lavoro e
della interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori di
lavoro gia' comunicati ai sensi della precedente lettera b).
Art. 3
Luogo di tenuta e
modalita' di esibizione
1. Il libro unico del
lavoro e' conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in
alternativa, presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri
professionisti abilitati o presso la sede dei servizi e dei centri di
assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e
delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
2. Il libro unico del lavoro deve essere tempestivamente esibito agli
organi di vigilanza nel luogo in cui si esegue il lavoro, quando
trattasi di sede stabile di lavoro, anche a mezzo fax o posta
elettronica, dal datore di lavoro che lo detenga nella sede legale. In
caso di attivita' mobili o itineranti, le cui procedure operative
comportano lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso piu'
luoghi di lavoro nell'ambito della stessa giornata o sono caratterizzate
dalla mobilita' dei lavoratori sul territorio, il libro unico del lavoro
deve essere esibito, dal datore di lavoro che lo detenga nella sede
legale, entro il termine assegnato nella richiesta espressamente
formulata a verbale dagli organi di vigilanza.
3. I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati, nonche'
i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria di
cui all'art. 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, devono
esibire il libro unico del lavoro dagli stessi detenuto non oltre
quindici giorni dalla richiesta espressamente formulata a verbale dagli
organi di vigilanza.
Art. 4
Elenchi riepilogativi
mensili
1. A richiesta degli
organi di vigilanza, in occasione di un accesso ispettivo, i datori di
lavoro che impiegano oltre dieci lavoratori od operano con piu' sedi
stabili di lavoro ed elaborano il libro unico del lavoro con uno dei
sistemi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, devono esibire
elenchi riepilogativi mensili del personale occupato e dei dati
individuali relativi alle presenze, alle ferie e ai tempi di lavoro e di
riposo, aggiornati all'ultimo periodo di registrazione sul libro unico
del lavoro, anche suddivisi per ciascuna sede.
2. Il personale ispettivo ha facolta' di richiedere gli elenchi
riepilogativi mensili relativi ai cinque anni che precedono l'inizio
dell'accertamento, avendo cura di verificare, nel caso concreto, la
materiale possibilita' di realizzazione e di esibizione degli stessi da
parte del datore di lavoro, del consulente del lavoro o della
associazione di categoria di cui all'art. 1, comma 4, della legge 11
gennaio 1979, n. 12.
Art. 5
Sede stabile di lavoro
e computo dei lavoratori
1. Ai fini della corretta
applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente
decreto si considera «sede stabile di lavoro» qualsiasi articolazione
autonoma della impresa, stabilmente organizzata, che sia idonea ad
espletare, in tutto o in parte, l'attivita' aziendale e risulti dotata
degli strumenti necessari, anche con riguardo alla presenza di uffici
amministrativi.
2. Ai fini del calcolo dei lavoratori di cui all'art. 39, comma 7, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e all'art. 4 del presente decreto,
si computano i lavoratori subordinati, a prescindere dall'effettivo
orario di lavoro svolto, i collaboratori coordinati e continuativi e gli
associati in partecipazione con apporto lavorativo, che siano iscritti
sul libro unico del lavoro e ancora in forza.
Art. 6
Obbligo di
conservazione
1. Il datore di lavoro ha
l'obbligo di conservare il libro unico del lavoro per la durata di
cinque anni dalla data dell'ultima registrazione e di custodirlo nel
rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali.
2. L'obbligo di cui al comma 1 e' esteso ai libri obbligatori in materia
di lavoro dismessi in seguito all'entrata in vigore della
semplificazione di cui all'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 e alle disposizioni del presente decreto.
Art. 7
Regime transitorio e
disposizioni finali
1. Fino al periodo di
paga relativo al mese di dicembre 2008 i datori di lavoro, in via
transitoria, possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del
libro unico del lavoro, secondo le disposizioni dettate dall'art. 39 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e dal presente decreto, mediante la
corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e
presenze o del registro dei lavoranti e del libretto personale di
controllo per i lavoranti a domicilio, debitamente compilati e
aggiornati.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni
normative ancora vigenti che fanno richiamo ai libri obbligatori di
lavoro o ai libri di matricola e di paga, devono essere riferite al
libro unico del lavoro, per quanto compatibile.
3. Il libro matricola e il registro d'impresa s'intendono immediatamente
abrogati.
Roma, 9 luglio 2008
Il Ministro: Sacconi
Registrato alla Corte dei
conti il 4 agosto 2008
Uffico di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 5, foglio n. 91 |
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MINISTERO DEL
LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
CIRCOLARE 21 agosto 2008, n. 20
Libro Unico del Lavoro e
attivita' ispettiva - articoli 39 e 40 del decreto-legge n. 112 del
2008: prime istruzioni operative al personale ispettivo.
(Gazzetta Ufficiale n. 200 del
27/8/2007)
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All'INPGI -
Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza
All'IPSEMA - Direzione per la riscossione dei contributi e
vigilanza
All'ENASARCO - Unita' organizzativa vigilanza e
coordinamento Al Comando carabinieri per la tutela del
lavoro e p.c.
Alla Provincia autonoma di Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Trento Al Comando generale della
Guardia di finanza
All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo
All'Ispettorato regionale del lavoro di Catania
Al Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro
Al Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili |
Finalita'
Obiettivo della presente circolare e' quello di evidenziare al personale
ispettivo, anche al fine di uniformarne l'azione sull'intero territorio
nazionale, il radicale mutamento delle attivita' ispettive e di
vigilanza a seguito della eliminazione dei libri paga e matricola e di
altri libri obbligatori e della loro sostituzione, a far data dal 18
agosto 2008, con il libro unico del lavoro (articoli 39 e 40 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112).
Giova peraltro subito evidenziare, per comprendere la portata della
misura e in attesa di ulteriori chiarimenti e indirizzi operativi, che
la nuova disciplina sulla de-regolazione e semplificazione degli
strumenti di gestione dei rapporti di lavoro si richiama integralmente
alla filosofia preventiva e promozionale di cui al decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124 (contenente misure di razionalizzazione delle
funzioni ispettive e di vigilanza in materia di previdenza sociale e di
lavoro a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30) e come
tale va interpretata nella fase applicativa. Abrogazioni. Si evidenzia,
in primo luogo, l'abrogazione ex art. 39, comma 10, del decreto-legge n.
112 del 2008, delle disposizioni che prevedevano l'istituzione e la
tenuta dei preesistenti libri obbligatori in materia di lavoro. Sono
espressamente abrogati:
1) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che imponeva l'istituzione dei libri
matricola e paga delle aziende soggette all'assicurazione Inail;
2) l'art. 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, che imponeva
l'istituzione dei libri matricola e paga per le aziende soggette
all'Inps;
3) l'art. 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che stabiliva gli
obblighi di conservazione dei libri di matricola e paga;
4) l'art. 9-quater, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che
obbligava i datori di lavoro agricoli ad istituire e tenere il registro
d'impresa;
5) l'art. 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, che prevedeva
l'istituzione dei libri matricola e paga per le aziende giornalistiche;
6) gli articoli 39 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797, che prevedevano particolari registrazioni sui libri
di matricola e paga in materia di assegni familiari;
7) il comma 1178 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
sanzionava la mancata istituzione e l'omessa esibizione dei libri di
matricola e paga (cd. «supersanzione»).
Sono inoltre implicitamente abrogate anche le seguenti disposizioni, che
richiamano direttamente gli abrogati libri di matricola e paga:
1) l'art. 16, commi 4 e 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, che fanno riferimento ai libri paga
e matricola per i lavoratori dello spettacolo;
2) gli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 24 ottobre 1966, n. 934, che
fanno riferimento ai libri paga e matricola per l'assicurazione contro
le malattie. Sono state poi modificate (ex art. 39, comma 9, e art. 40,
commi 1 e 3, del decreto legge n. 112 del 2008) ulteriori disposizioni
per uniformare gli adempimenti al libro unico del lavoro:
1) le disposizioni della legge 18 dicembre 1973, n. 877 che prevedevano
l'obbligo di istituzione e tenuta del registro dei lavoranti a domicilio
e del libretto personale di controllo;
2) l'art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234, che
imponeva la tenuta di un apposito registro per l'orario di lavoro dei
lavoratori mobili nelle imprese di autotrasporto;
3) l'art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che prevedeva l'obbligo
di tenuta sul luogo di lavoro di copia dei libri obbligatori di lavoro
affidati al consulente del lavoro. Con l'entrata in vigore del decreto
ministeriale 9 luglio 2008 le norme ora specificamente elencate devono
intendersi definitivamente abrogate e, conseguentemente, non piu' in
vigore.
Libro unico del lavoro:
soggetti obbligati.
Rientrano tra i soggetti obbligati alla istituzione e alla tenuta del
nuovo libro obbligatorio i datori di lavoro privati di qualsiasi
settore, compresi i datori di lavoro agricoli, quelli dello spettacolo,
quelli dell'autotrasporto e quelli marittimi, con la sola eccezione dei
datori di lavoro domestico. Nel libro unico del lavoro dovranno trovare
posto i dati riferiti a:
1) lavoratori subordinati, anche se occupati presso sedi operative
situate all'estero, compresi i lavoratori in missione nell'ambito di un
contratto di somministrazione di lavoro e i lavoratori distaccati;
2) i collaboratori coordinati e continuativi, indipendentemente dalla
modalita' organizzativa (con o senza progetto);
3) gli associati in partecipazione con apporto lavorativo (anche se
misto, capitale e lavoro). Non sono piu' oggetto di registrazione,
invece, i dati riguardanti:
1) i collaboratori e i coadiuvanti delle imprese familiari;
2) i coadiuvanti delle imprese commerciali;
3) i soci lavoratori di attivita' commerciale e di imprese in forma
societaria. Non rientrano, pertanto, tra gli obbligati alla tenuta del
libro unico del lavoro:
1) le societa' cooperative di produzione e lavoro ed ogni altro tipo di
societa', anche di fatto, per il lavoro manuale e non manuale (quando
sovrintendono al lavoro altrui) dei rispettivi soci; le societa', anche
cooperative, sono obbligate a istituire il libro unico per i soci solo
nel momento in cui gli stessi instaurano uno specifico rapporto di
lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa,
nonche' per i propri dipendenti, collaboratori e associati in
partecipazione con apporto di lavoro, alla medesima stregua della
generalita' dei datori di lavoro;
2) l'impresa familiare per il lavoro, con o senza retribuzione, del
coniuge, dei figli e degli altri parenti e affini, che nell'impresa
prestino attivita' manuale o non manuale (salvo che non siano
dipendenti, collaboratori coordinati o associati in partecipazione con
apporto lavorativo);
3) i titolari di aziende individuali artigiane che non occupano
lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati o associati in
partecipazione, ma operino col solo lavoro del titolare o avvalendosi
esclusivamente di soci o familiari coadiuvanti;
4) le societa' (di persone e di capitali) e le ditte individuali del
commercio (terziario) che non occupino dipendenti, collaboratori
coordinati e continuativi a progetto, associati in partecipazione o
simili, ma operino solo col lavoro del titolare o dei soci lavoratori.
Sono, infine, esentate dalla tenuta del libro unico del lavoro le
pubbliche amministrazioni, le quali provvedono alle prescritte
registrazioni mediante i fogli o cedolini o ruoli di paga, elaborati
individualmente per ciascun dipendente pubblico. Obbligo di istituzione
e tenuta. Il libro unico del lavoro assolve la funzione essenziale di
documentare a ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio
rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale
della impresa. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto-legge n. 112
del 2008, «il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del
datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del
lavoro». Le nuove disposizioni obbligano dunque il datore di lavoro a
istituire e tenere un solo ed unico libro, anche in presenza di piu'
posizioni assicurative e previdenziali in ambito aziendale o di piu'
sedi di lavoro, sebbene stabili ed organizzate. Per effetto di quanto
previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 9 luglio 2008, la tenuta e
la conservazione del libro unico del lavoro puo' essere effettuata
soltanto mediante la utilizzazione di uno dei seguenti sistemi, che si
adattano perfettamente alle procedure attualmente in uso: a) a
elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo,
con numerazione di ogni pagina e vidimazione prima della messa in uso
presso l'INAIL o, in alternativa, con numerazione e vidimazione
effettuata, dai soggetti appositamente autorizzati dall'INAIL, in sede
di stampa del modulo continuo;
b) a stampa laser, con autorizzazione preventiva, da parte dell'INAIL,
alla stampa e generazione della numerazione automatica; c) su supporti
magnetici, sui quali ogni singola scrittura costituisca documento
informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate,
o ad elaborazione automatica dei dati, garantendo oltre la
consultabilita', in ogni momento, anche la inalterabilita' e la
integrita' dei dati, nonche' la sequenzialita' cronologica delle
operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art.
71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; tali sistemi sono
sottratti ad obblighi di vidimazione ed autorizzazione, previa apposita
comunicazione scritta, anche a mezzo fax o e-mail, alla Direzione
provinciale del lavoro competente per territorio, prima della messa in
uso, con indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche del
sistema adottato. Come si nota, le modalita' di tenuta del libro unico
del lavoro rispettano l'esigenza di non irrigidire in alcun modo le
odierne modalita' di tenuta - anche informatica - dei libri di
matricola, paga e presenze, mirando tuttavia alla piena attuazione dei
sistemi di elaborazione. Con specifico riferimento alla modalita' di
tenuta su supporti magnetici, va precisato, ulteriormente, che i
documenti informatici che compongono il libro unico del lavoro devono
avere la forma di documenti statici non modificabili e devono essere
emessi, al fine di garantirne l'attestazione della data, l'autenticita'
e l'integrita', con l'apposizione del riferimento temporale e della
sottoscrizione elettronica. Essi possono essere memorizzati su qualsiasi
supporto di cui sia garantita la leggibilita' nel tempo, purche' rimanga
sempre assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di
continuita' per ciascun periodo di paga. Inoltre, devono essere
consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni
dagli archivi informatici in relazione al cognome e nome e al codice
fiscale del lavoratore, alla data e alle associazioni logiche di tali
dati. Il libro unico su supporti magnetici deve essere reso leggibile e,
a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico (formato «pdf»),
in caso di verifiche, controlli o ispezioni. Quale che sia il sistema di
tenuta adottato, resta fermo l'obbligo, in fase di stampa, di attribuire
a ciascun foglio che compone il libro unico del lavoro una numerazione
sequenziale, conservando eventuali fogli deteriorati o annullati. Si
ricava, altresi', dalla norma l'impossibilita' di istituire sezioni
distinte del libro unico del lavoro, il quale dovra' essere costituito
da un documento unitario, quanto a vidimazione, numerazione,
registrazioni, tenuta e conservazione. Peraltro, deve ritenersi
corretta, e quindi non sanzionabile, all'interno del libro unico del
lavoro regolarmente istituito, l'eventuale elaborazione separata del
calendario delle presenze, mantenendo ovviamente una numerazione
sequenziale. In ottica semplificatrice, i dati del calendario delle
presenze potranno essere esposti sul libro unico del lavoro anche con
modalita' analoghe a quelle in atto con riferimento alla sezione
presenze dell'abrogato libro paga, secondo l'organizzazione della
singola azienda o del soggetto cui e' affidata la elaborazione e la
tenuta del libro stesso, ferma restando l'unicita' documentale del libro
unico del lavoro. Con riferimento alla violazione dell'obbligo di
istituzione va immediatamente segnalato come l'odierno regime
sanzionatorio stabilisca una sanzione rigorosa, ma piu' equilibrata
rispetto al passato.
A fronte della introduzione della comunicazione preventiva di
instaurazione del rapporto di lavoro, il libro unico del lavoro non
soccorre piu' a esigenze di contrasto al lavoro sommerso, ma consente
agli organi ispettivi l'analisi approfondita e specifica della
regolarita' di gestione dei rapporti di lavoro con riguardo ai profili
retributivi, assicurativi, previdenziali e fiscali, agli aspetti
sostanziali di inquadramento contrattuale e professionale, di corretto
sviluppo dell'orario di lavoro e dei tempi di riposo, della fruizione di
ferie e permessi, della esatta valorizzazione e gestione delle assenze
tutelate. Quanto alla violazione dell'obbligo di tenuta la condotta
sanzionabile riguarda esclusivamente le irregolarita' riscontrate
riguardo alla adozione di una delle modalita' di cui al richiamato art.
1 del decreto ministeriale 9 luglio 2008. La sanzione pecuniaria
amministrativa per la violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta
del libro unico del lavoro e' ora stabilita dall'art. 39, comma 6, del
decreto-legge n. 112/2008 nell'importo da 500 a 2.500 euro. La condotta
illecita specificamente sanzionata riguarda le ipotesi in cui il datore
di lavoro:
1) risulti del tutto sprovvisto del libro unico del lavoro;
2) abbia messo in uso un libro unico del lavoro senza rispettare uno dei
sistemi di tenuta previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 9 luglio
2008 e sopra richiamati. Quanto alla diffida obbligatoria (di cui
all'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124) l'istituto
e' pienamente applicabile, trattandosi di inosservanza sanabile, perche'
materialmente realizzabile, secondo quanto illustrato dalla Circolare di
questo Ministero del 23 marzo 2006, n. 9.
Il datore di lavoro che ottemperi si trovera' ammesso a pagare la
sanzione minima pari a Euro 500.
Luogo di tenuta
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 9 luglio 2008,
il luogo di tenuta e conservazione del libro unico non e' piu', come in
passato, il «luogo in cui si esegue il lavoro», ma alternativamente:
a) la sede legale dell'impresa;
b) lo studio del consulente del lavoro o di altro professionista
abilitato (art. 5, comma 1, della legge n. 12/1979);
c) i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria
delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma
cooperativa.
Per i gruppi di impresa si ricorda che, ai sensi dell'art. 31, comma 1,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la societa'
capogruppo puo' essere affidataria di tutti gli adempimenti di cui
all'art. 1 della legge n. 12/1979 per le societa' collegate del gruppo,
ivi compreso l'affidamento della tenuta del libro unico del lavoro.
Scompare, peraltro, la necessita' di istituire e tenere copie «conformi»
del libro obbligatorio, mentre resta fermo l'obbligo di preventiva
comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente dell'affidamento della tenuta del libro unico del lavoro al
consulente del lavoro, al professionista autorizzato o al servizio o
centro di assistenza.
Numerazione unitaria.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 9 luglio 2008, i
consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti abilitati
di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della legge n. 12/1979, autorizzati ad
adottare un sistema di numerazione unitaria del libro unico del lavoro
per i datori di lavoro assistiti devono, preventivamente, ottenere
delega scritta da ciascun datore di lavoro assistito, la quale potra'
risultare anche dalla lettera di incarico o da altro documento similare.
Contestualmente alla prima richiesta di autorizzazione i medesimi
soggetti dovranno inviare all'INAIL, in via telematica, un elenco dei
datori di lavoro assistiti, indicandone il codice fiscale. Gli stessi,
inoltre, dovranno provvedere a comunicare all'Istituto, sempre in via
telematica, la formalizzazione dell'incarico da parte di un nuovo datore
di lavoro ovvero la cessazione dell'incarico nei confronti di uno dei
datori di lavoro gia' comunicati, entro trenta giorni dall'evento. I
soggetti gia' abilitati alla tenuta del libro paga unificato per piu'
datori di lavoro, ferma restando tale abilitazione, sono tenuti, entro
la fine del periodo transitorio, a presentare un elenco dei soggetti
assistiti all'INAIL. L'Istituto provvedera' a una verifica formale delle
condizioni di autorizzazione, soprattutto per quanto attiene alla
repressione di eventuali ipotesi di abusivismo. Appare opportuno
precisare che la numerazione unitaria, indipendentemente dalle modalita'
di realizzazione del libro unico, dovra' essere unica per ciascuna
autorizzazione. Si ritiene, infine, di dover confermare la facolta'
delle sedi INAIL, anche su indicazione della Direzione provinciale del
lavoro, di sospendere o revocare le autorizzazioni alla numerazione
unitaria in tutti i casi in cui la tenuta del libro unico del lavoro da
parte del soggetto autorizzato mostri elementi di dolo o di gravi
mancanze rispetto alle modalita' di regolare gestione dello stesso, sia
relativamente alla tenuta unitaria che riguardo alle scritturazioni
eseguite.
Obblighi di
registrazione: contenuti.
Le registrazioni sul libro unico del lavoro, ai sensi dell'art. 39,
comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 sono obbligatorie non
soltanto per la generalita' dei lavoratori subordinati inseriti
nell'organizzazione d'impresa, compresi i lavoratori in somministrazione
(che pertanto risulteranno iscritti nel libro unico dell'utilizzatore
oltreche' in quello dell'agenzia per il lavoro che li assume), ma anche
per:
1) collaborazione coordinata e continuativa;
2) collaborazione coordinata e continuativa a progetto;
3) collaborazione coordinata e continuativa occasionale (cd. «mini-co.co.co.»);
4) associazione in partecipazione con apporto di lavoro.
Per ciascun lavoratore il cui rapporto di lavoro sia riconducibile a una
delle tipologie contrattuali menzionate devono essere indicati:
1) il nome e cognome;
2) il codice fiscale;
3) la qualifica e il livello di inquadramento contrattuale (nei casi in
cui ricorrono); 4) la retribuzione base;
5) l'anzianita' di servizio;
6) le relative posizioni assicurative e previdenziali. Inoltre, in base
alle previsioni del secondo comma dello stesso art. 39, nel libro unico
del lavoro deve essere effettuata qualsiasi annotazione riferita a
dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di
lavoro.
Devono essere comprese, quindi, nelle registrazioni obbligatorie:
1) le somme a titolo di rimborso spese;
2) le trattenute a qualsiasi titolo effettuate;
3) le detrazioni fiscali;
4) i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare;
5) le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.
Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro
straordinario devono essere individuate specificatamente. Il libro unico
del lavoro, inoltre, deve contenere il calendario delle presenze.
Per i lavoratori dipendenti dovranno risultare registrate, per ogni
giorno:
1) il numero delle ore di lavoro effettuate;
2) l'indicazione delle ore di straordinario;
3) le eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite;
4) le ferie;
5) i riposi.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 2008,
le annotazioni relative alla presenza o assenza dei lavoratori devono
essere effettuate utilizzando causali inequivoche, risultanti da
apposita legenda tenuta anche separatamente dal libro unico. Con
riferimento ai lavoratori che sono retribuiti in misura fissa o a
giornata intera o con riguardo a periodi superiori deve essere annotata
soltanto la giornata di presenza al lavoro; pare opportuno precisare,
tuttavia, che anche in tale ipotesi permane l'obbligo di indicare la
causale relativa alle assenze. Tale obbligo si intende inoltre esteso ai
collaboratori autonomi iscritti sul libro unico del lavoro, con riguardo
alle assenze che hanno riflesso su istituti legali o prestazioni
previdenziali. Nei casi in cui il lavoratore non percepisca alcuna
retribuzione o compenso (ad esempio nel caso di taluni collaboratori
amministratori di societa) o non svolga la propria prestazione
lavorativa (ad esempio lavoratore intermittente nei periodi di stand by)
la registrazione sul libro unico del lavoro deve avvenire, in ottica
semplificatrice, solo in occasione della prima immissione al lavoro e,
successivamente, per ogni mese in cui il lavoratore si trovi a svolgere
l'attivita' lavorativa o a percepire compensi o somme, nonche' al
termine del rapporto medesimo. In caso di lavoro a chiamata con obbligo
di risposta le scritturazioni sul libro unico sono da intendersi sempre
obbligatorie, anche nei periodi in cui il lavoratore percepisce la sola
indennita' di disponibilita'.
Per quanto attiene ai collaboratori coordinati e continuativi e agli
associati in partecipazione vanno esclusi dalle registrazioni nel libro
unico del lavoro tutti quei soggetti che svolgano tali attivita' in
forma professionale o imprenditoriale autonoma, quali, a titolo
esemplificativo:
agenti e rappresentati individuali che svolgono l'attivita' in forma di
impresa; amministratori, sindaci e componenti di collegi e commissioni,
i cui compensi sono attratti nei redditi di natura professionale;
associati in partecipazione, che svolgano tale attivita' in forma
imprenditoriale o quale parte della propria attivita' di impresa o
lavoro autonomo.
Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, l'utilizzatore
dovra' limitarsi ad annotare i dati identificativi del lavoratore (nome,
cognome, codice fiscale, qualifica e livello di inquadramento
contrattuale, agenzia di somministrazione), mentre il somministratore
dovra' procedere alle annotazioni integrali anche con riferimento al
calendario delle presenze e ai dati retributivi. In ottica
semplificatrice, i datori di lavoro agricoli che, assumendo lavoratori
per un numero di giornate non superiore a 270 in ragione di anno,
adottavano il registro d'impresa semplificato (allegato B del decreto
ministeriale 29 settembre 1995) sono esonerati dal documentare la
registrazione delle presenze nel libro unico del lavoro. Con riferimento
al lavoro a domicilio, le modifiche apportate alla legge n. 877 del 1973
dall'art. 39, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 comportano che
nel libro unico del lavoro dovranno essere riportati, con riferimento a
ciascun lavoratore a domicilio, anche i seguenti dati:
1) le date e le ore di consegna del lavoro;
2) le date e le ore di riconsegna del lavoro;
3) la descrizione del lavoro eseguito;
4) la specificazione della quantita' e della qualita' del lavoro
eseguito. In ottica semplificatrice, i dati sul lavoro a domicilio
potranno essere esposti sul libro unico del lavoro, regolarmente
istituito e tenuto, anche con modalita' analoghe a quelle in atto con
riferimento all'abrogato libretto personale di controllo, secondo
l'organizzazione della singola azienda o del soggetto cui e' affidata la
elaborazione e la tenuta del libro stesso, ferma restando l'unicita'
documentale del libro unico del lavoro. Infine, secondo le disposizioni
di cui all'art. 39, comma 5, del decreto-legge n. 112 del 2008 il datore
di lavoro puo', nei confronti dei lavoratori subordinati, assolvere
all'obbligo di consegna del prospetto di paga mediante consegna di una
fotocopia delle scritturazioni effettuate sul libro unico del lavoro. In
tal caso, tuttavia, l'adempimento si intende comunque assolto anche se
la copia delle registrazioni consegnata al lavoratore non comprende i
dati relativi al calendario delle presenze. Obblighi di registrazione:
profili sanzionatori. Il decreto-legge n. 112 del 2008 ha innovato sul
sistema sanzionatorio previgente che puniva l'omessa o errata
registrazione dei dati sui libri obbligatori di lavoro con riferimento
alle regole di corretta compilazione e alle violazioni di carattere
meramente formale.
L'art. 39, comma 7, collega infatti la reazione punitiva alle ipotesi di
sostanziale incidenza della condotta illecita sui profili di tutela dei
lavoratori. Il datore di lavoro non puo' dunque essere punito per gli
errori di carattere meramente materiale e formale e per le omesse
registrazioni che non incidono sui trattamenti retributivi,
previdenziali o fiscali. Oggetto di sanzione sono pertanto unicamente le
omesse e le infedeli registrazioni che direttamente comportano un
disvalore ai fini retributivi, previdenziali (contributivi e
assicurativi) o fiscali relativamente al singolo rapporto di lavoro,
ovvero un occultamento ai fini legali: si tratta di due distinte ipotesi
di violazione, una di tipo omissivo (i dati non sono stati registrati),
una di tipo commissivo (i dati sono registrati in modo non
corrispondente al vero).
A integrare la condotta concorre l'omissione o l'infedelta' nella
registrazione di uno qualsiasi dei dati che abbiano riflesso immediato
sugli aspetti legati alla retribuzione o al trattamento fiscale o
previdenziale del rapporto di lavoro, senza che la violazione possa
ritenersi realizzata per ciascun dato omesso o infedelmente trascritto.
Non rientrano fra le condotte punibili i casi in cui, per incertezze
interpretative su modifiche legislative, amministrative o contrattuali
ovvero per ritardi nella diffusione del testo di un rinnovo contrattuale
o ancora per la difficolta' di individuare correttamente la natura delle
prestazioni di lavoro rese (ad esempio con riguardo agli straordinari
giornalieri e settimanali), il datore di lavoro non abbia provveduto ad
aggiornare i dati retributivi nel mese di decorrenza o di riferimento.
La sanzione pecuniaria amministrativa e' distinta in base alla gravita'
della condotta, sulla scorta del numero dei lavoratori interessati dalle
omesse o infedeli registrazioni sostanziali:
1) fino a dieci lavoratori l'importo della sanzione va da 150 a 1500
euro;
2) da undici lavoratori in su la sanzione va da 500 a 3000 euro. Per il
calcolo dei lavoratori soccorre il criterio indicato dall'art. 5, comma
2, del decreto ministeriale 9 luglio 2008, secondo cui devono computarsi
i lavoratori subordinati, a prescindere dall'effettivo orario di lavoro
svolto, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in
partecipazione con apporto lavorativo, che siano iscritti sul libro
unico del lavoro e risultino ancora in forza al momento della
commissione dell'illecito. Per evitare inaccettabili sperequazioni, ai
fini sanzionatori, si ritiene di dover computare anche i lavoratori
occupati «in nero» nel periodo di riferimento, il cui rapporto di lavoro
sia riconducibile ad una delle tipologie contrattuali iscrivibili nel
libro unico del lavoro. La diffida obbligatoria e' applicabile nei casi
di omissione, trattandosi di inosservanza sanabile, in quanto le
registrazioni omesse sono materialmente realizzabili (il datore di
lavoro che ottempera e' ammesso a pagare la sanzione minima pari a Euro
150, fino a dieci lavoratori, e a Euro 500, se la violazione si
riferisce a piu' di dieci lavoratori). Non cosi' nei casi di infedele
registrazione, trattandosi di condotta di tipo commissivo.
Obblighi di
registrazione: limiti temporali.
Le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro, ai sensi
dell'art. 39, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, con
riferimento ai dati di cui ai commi 1 e 2, devono avvenire «per ciascun
mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo». Ponendosi
la norma lo scopo evidente di uniformare il termine ultimo delle
scritturazioni a quello relativo ai versamenti contributivi, si
ritengono in ogni caso non tardive, e quindi non sanzionabili, le
scritturazioni effettuate con riferimento al termine di versamento
mensile, in tutti i casi in cui lo stesso sia posposto per la
particolare ricorrenza del giorno di scadenza.
Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 9 luglio 2008,
viene fatta salva la facolta', per le aziende che hanno in uso una
retribuzione «sfasata», di seguitare a valorizzare le presenze nel mese
successivo, evitando qualsiasi complicazione: la registrazione dei dati
variabili delle retribuzioni puo' avvenire, infatti, con un differimento
non superiore ad un mese, a condizione che di cio' sia data precisa
annotazione sul libro unico del lavoro. Al riguardo, si precisa,
tuttavia, che possono essere oggetto di registrazione differita i soli
dati variabili retributivi, permanendo l'obbligo di annotare sul libro
unico del lavoro - per ciascun periodo entro il giorno 16 del mese
successivo - le presenze del periodo di riferimento. La sanzione
pecuniaria amministrativa, di cui all'art. 39, comma 7, del
decreto-legge n. 112 del 2008 e', anche in questo, caso differenziata in
ragione della gravita' della condotta, in base al numero dei lavoratori
interessati, calcolati secondo i criteri gia' richiamati di cui all'art.
5, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 2008:
1) fino a dieci lavoratori l'importo della sanzione va da 100 a 600
euro;
2) da undici lavoratori in su la sanzione va da 150 a 1500 euro.
La diffida obbligatoria e' applicabile in tutti i casi di tardiva
registrazione, nella forma della cd. «diffida ora per allora»,
trattandosi di inosservanza sanabile, in quanto le registrazioni,
seppure in ritardo, sono state materialmente effettuate e l'interesse
previsto dalla norma e' stato recuperato (il datore di lavoro e' ammesso
a pagare la sanzione pecuniaria minima pari a Euro 100, fino a dieci
lavoratori, e a Euro 150, se la violazione si riferisce a piu' di dieci
lavoratori). Obbligo di esibizione. Sotto il profilo della vigilanza il
termine di compilazione del nuovo libro obbligatorio di lavoro comporta
che gli ispettori all'atto dell'accesso ispettivo in azienda, o in una
delle sedi della azienda, si troveranno a richiedere l'esibizione del
libro unico aggiornato fino al mese precedente (se l'ispezione avviene
dopo il 16 del mese) ovvero fino a due mesi precedenti (se l'ispezione
avviene prima del 16 del mese). Ovviamente, nell'uno e nell'altro caso,
i funzionari accertatori ordineranno l'esibizione del libro unico del
lavoro aggiornato al mese in corso in data successiva al 16 del mese
seguente quello di avvio dell'ispezione.
Resta ferma, naturalmente, la verifica della corretta instaurazione dei
rapporti di lavoro dei lavoratori trovati intenti al lavoro all'atto
dell'accesso ispettivo, mediante l'esame delle comunicazioni
obbligatorie preventive di instaurazione. L'obbligo di esibizione,
peraltro, grava, a seconda dei casi, sul datore di lavoro, sul
consulente del lavoro o su uno dei professionisti parimenti autorizzati,
o ancora sul servizio o centro di assistenza della associazione di
categoria.
a) Il datore di lavoro. Il datore di lavoro soggetto all'obbligo di
istituzione del libro unico del lavoro, che lo detenga nella sede
legale, e' altresi' obbligato alla «esibizione agli organi di vigilanza»
di cui all'art. 39, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008.
L'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 2008 precisa che il
libro unico del lavoro deve essere esibito tempestivamente (e cioe'
prima che l'ispettore proceda alla redazione del «verbale di primo
accesso ispettivo») dal datore di lavoro agli organi di vigilanza nel
luogo in cui si esegue il lavoro, solo quando si tratta di sede stabile
di lavoro, prevedendo che l'esibizione possa avvenire anche a mezzo fax
o posta elettronica. Per l'individuazione della sede stabile (con
riferimento, ovviamente, alle sole aziende multilocalizzate) soccorre il
criterio definitorio di cui all'art. 5, comma 1, del decreto
ministeriale 9 luglio 2008, secondo cui deve considerarsi «sede stabile
di lavoro» soltanto quella articolazione autonoma della impresa,
stabilmente organizzata, che si presenta idonea ad espletare, in tutto o
in parte, l'attivita' aziendale e risulta dotata degli strumenti
necessari, anche con riguardo alla presenza di uffici amministrativi.
Qualora l'ispezione del lavoro riguardi attivita' mobili o itineranti,
le cui procedure operative comportino lo svolgimento delle prestazioni
lavorative presso piu' luoghi di lavoro nell'ambito della stessa
giornata o sono caratterizzate dalla mobilita' dei lavoratori sul
territorio, il personale ispettivo procedera' a formulare espressamente
la richiesta di esibizione del libro unico del lavoro, in apposito
«verbale di primo accesso ispettivo» che diviene prassi necessaria e
indispensabile per qualsiasi funzionario accertatore, a garanzia del
corretto andamento del procedimento ispettivo. La sanzione pecuniaria
amministrativa prevista dall'art. 39, comma 6, del decreto-legge n. 112
del 2008, e' fissata nell'importo da 200 a 2000 euro. L'inosservanza non
e' ammessa alla procedura di diffida obbligatoria, trattandosi di
condotta commissiva, materialmente insanabile. b) Il consulente del
lavoro.
L'art. 5, comma 1, della legge n. 12 del 1979, nel testo novellato
dall'art. 40, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, unificando gli
originari primo e terzo comma della disposizione, conferma la facolta'
per il datore di lavoro di affidare la tenuta del libro unico
direttamente al consulente del lavoro o ad uno degli altri
professionisti contemplati dall'art. 1, comma 1, della legge n. 12 del
1979, ribadendo l'onere per il datore di lavoro di comunicare
preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio il nome, le generalita' e l'indirizzo del professionista cui
ha conferito l'incarico di tenuta e cura del libro unico del lavoro (e
dell'altra documentazione di lavoro).
Il consulente del lavoro e gli altri professionisti sono sanzionabili
per non aver esibito e portato in visione il libro unico del lavoro,
conservato e tenuto presso il proprio studio, solo qualora siano decorsi
quindici giorni dalla richiesta espressamente formulata nel «verbale di
primo accesso ispettivo», a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto
ministeriale 9 luglio 2008, senza opporre un «giustificato motivo»
ostativo o impeditivo. In caso di prima violazione il professionista che
non ottempera all'ordine di esibizione impartito dall'organo di
vigilanza va incontro alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a
1000 euro (la diffida obbligatoria non trova applicazione, in quanto
trattasi di condotta commissiva). Peraltro, nel caso in cui il
professionista risulti recidivo, ai sensi dell'art. 8-bis della legge n.
689 del 1981, ferma restando l'irrogazione della sanzione pecuniaria
amministrativa, il funzionario accertatore che contesta la violazione
deve darne tempestivamente comunicazione al Consiglio provinciale
dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore, per
l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.
c) Le associazioni di categoria. Ai sensi dell'art. 39, comma 6, del
decreto-legge n. 112 del 2008, i soggetti di cui all'art. 1, comma 4,
della legge 11 gennaio 1979, n. 12, vale a dire i servizi e i centri di
assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e
delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono tenere
presso i loro uffici il libro unico del lavoro. Pur in assenza di
esplicita previsione normativa, in una lettura sistematica della norma,
deve ritenersi che anche per l'affidamento del libro ai servizi e ai
centri di assistenza delle associazioni di categoria, i datori di lavoro
interessati devono provvedere alla preventiva comunicazione scritta alla
Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, con
riferimento alle generalita' del soggetto al quale e' stato affidato
l'incarico, nonche' al luogo dove il libro unico e' materialmente
reperibile.
Inoltre il personale ispettivo dovra' attentamente vigilare, in
contrasto a forme di abusivismo, che i servizi e i centri di assistenza
di cui trattasi svolgano la propria attivita' esclusivamente a favore
delle imprese associate e iscritte alle rispettive associazioni di
categoria. Sul piano sanzionatorio, il legislatore prevede una sanzione
pecuniaria amministrativa differenziata in base alla gravita' della
condotta tenuta. A fronte di una prima e isolata inosservanza,
sempreche' siano decorsi quindici giorni dalla richiesta espressamente
formulata nel «verbale di primo accesso ispettivo», a norma dell'art. 3,
comma 3, del decreto ministeriale 9 luglio 2008, e non sia stato opposto
un «giustificato motivo» ostativo o impeditivo, le associazioni di
categoria sono tenute alla sanzione da 250 a 2000 euro. In caso di
recidiva nella violazione dell'obbligo di esibizione la sanzione
pecuniaria va da 500 a 3000 euro. La diffida obbligatoria non puo'
applicarsi, trattandosi di condotta commissiva.
Elenchi riepilogativi
mensili.
Secondo le previsioni dell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 9
luglio 2008, viene eliminato l'obbligo di riepilogo mensile delle
retribuzioni, mentre e' attribuito al personale ispettivo, in occasione
dell'accesso in azienda, il potere di richiedere ai datori di lavoro che
occupino oltre dieci lavoratori oppure operino con piu' sedi stabili di
lavoro di esibire appositi elenchi riepilogativi mensili del personale
occupato - anche con riferimento ai soggetti che risultano iscritti nel
libro unico del lavoro senza percepire alcuna retribuzione o compenso o
senza svolgere alcuna prestazione lavorativa - e dei dati individuali
relativi alle presenze, alle ferie e ai tempi di lavoro e di riposo,
aggiornati all'ultimo periodo di registrazione sul libro unico del
lavoro, anche suddivisi per ciascuna sede di lavoro. Per il calcolo dei
lavoratori e per la individuazione delle sedi stabili di lavoro
soccorrono i criteri indicati dall'art. 5 del medesimo decreto
ministeriale. Il comma secondo dello stesso art. 4 chiarisce che il
personale ispettivo ha facolta' di richiedere gli elenchi riepilogativi
mensili relativi ai cinque anni che precedono l'inizio
dell'accertamento, dovendo pero' aver cura di verificare, caso per caso,
la materiale possibilita' di realizzazione e di esibizione degli stessi
da parte del datore di lavoro, del consulente del lavoro o del servizio
o centro di assistenza della associazione di categoria. L'omessa
esibizione dei suddetti elenchi riepilogativi mensili non e' soggetta a
sanzione pecuniaria amministrativa.
Obbligo di conservazione.
A norma dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 9 luglio 2008, il
datore di lavoro ovvero il consulente del lavoro, i professionisti
autorizzati o i servizi e centri di assistenza delle associazioni di
categoria che detengono il libro hanno l'obbligo di conservare il libro
unico del lavoro per la durata di cinque anni dalla data dell'ultima
registrazione e di custodirlo nel rispetto del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. Il secondo comma del citato art. 6, peraltro,
estende il medesimo termine di conservazione, per la durata di cinque
anni dalla ultima registrazione, ai libri obbligatori in materia di
lavoro dismessi in seguito all'entrata in vigore della semplificazione
di cui al decreto-legge n. 112 del 2008. Non si possono tacere gli
effetti positivi del dimezzamento dei termini di conservazione che
impongono agli organi di vigilanza, anche nelle ipotesi di verifiche che
attengono alla ricostruzione dei crediti contributivi nel termine
decennale, di acquisire la documentazione d'ufficio o da parte del
lavoratore denunciante, senza gravare il soggetto ispezionato. A norma
dell'art. 39, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, la mancata
conservazione del libro unico, ma anche dei libri preesistenti ora
dismessi, per il periodo indicato e' punita con la sanzione pecuniaria
amministrativa da Euro 100 a Euro 600. La diffida obbligatoria e'
inapplicabile, in ragione della insanabilita' della inosservanza.
Accertamenti ispettivi e procedura sanzionatoria. A norma dell'art. 39
del decreto-legge n. 112 del 2008, competenti a constatare e contestare
gli illecitiamministrativi relativi agli obblighi di istituzione,
tenuta, registrazione, esibizione e conservazione del libro unico del
lavoro, nonche' alla conseguente irrogazione delle sanzioni pecuniarie
amministrative previste, sono tutti gli organi di vigilanza che
effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Il libro
unico del lavoro puo' pertanto essere verificato dagli ispettori delle
Direzioni provinciali e regionali del lavoro, degli Ispettorati
regionali del lavoro della Sicilia e dei Servizi ispettivi delle
province autonome di Trento e Bolzano, ma anche dai funzionari ispettivi
degli Istituti ed enti previdenziali ed assicurativi. Peraltro, il
legislatore ha espressamente individuato l'autorita' competente a
ricevere il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689 del 1981,
in caso di mancata estinzione delle violazioni mediante pagamento delle
sanzioni in misura ridotta, vale a dire la Direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente. Regime transitorio e coordinamento
normativo.
L'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 luglio 2008 stabilisce, in
via transitoria, che fino al periodo di paga relativo al mese di
dicembre 2008 (quindi fino al 16 gennaio 2009) i datori di lavoro
possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico
del lavoro, secondo le disposizioni dettate dall'art. 39 del
decreto-legge n. 112 del 2008 e dallo stesso decreto ministeriale,
attraverso la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue
sezioni paga e presenze o del registro dei lavoranti e del libretto
personale di controllo per i lavoranti a domicilio, preventivamente
vidimati e debitamente compilati e aggiornati. Resta inteso che i
documenti menzionati sono assoggettati agli obblighi di tenuta,
compilazione ed esibizione di cui all'art. 39 del decreto-legge n. 112
del 2008 e, in caso di violazione, il regime sanzionatorio applicabile
sara' solo quello contemplato dalla medesima disposizione normativa.
A norma del comma 3 dello stesso art. 7, il libro matricola e il
registro d'impresa s'intendono immediatamente abrogati a far data dal 18
agosto 2008.
Va infine rilevato che molte disposizioni normative, soprattutto in
campo fiscale e previdenziale, fanno riferimento agli aboliti libri di
matricola e di paga (si pensi, a titolo di esempio, all'art. 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600). In
considerazione di cio' l'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 9
luglio 2008 ha previsto che dalla data di entrata in vigore dello stesso
decreto tutte le disposizioni normative ancora vigenti che fanno
richiamo ai libri obbligatori di lavoro o ai libri di matricola e di
paga, devono intendersi riferite al libro unico del lavoro, per quanto
compatibile. La maxisanzione contro il sommerso dopo il libro unico.
L'introduzione del libro unico del lavoro incide profondamente anche
sulla c.d. maxisanzione contro il lavoro sommerso di cui all'art. 3,
comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge
dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art.
36-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
come convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa
da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di Euro 150
per ciascuna giornata di lavoro effettivo, e' l'impiego di lavoratori
«non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria».
Con l'abrogazione del libro matricola e dell'obbligo di iscrizione
preventiva, prima della immissione al lavoro, dei lavoratori occupati
nei documenti di lavoro, il personale ispettivo dovra' fondare
l'accertamento della sussistenza di un impiego lavorativo in nero
esclusivamente sulla effettuazione della comunicazione obbligatoria di
instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 1, comma 1180,
della legge n. 296 del 2006. All'atto dell'accesso nel luogo di lavoro
il personale ispettivo provvedera' pertanto alla acquisizione delle
informazioni dai lavoratori trovati presenti e intenti al lavoro,
procedendo a redigere apposito «verbale di primo accesso ispettivo», nel
quale si dovra' aver cura di: identificare esattamente, anche mediante
documento di identita', i lavoratori; indicare con precisione e in modo
dettagliato le specifiche mansioni, operazioni ed attivita' svolte dai
lavoratori, cosi' come accertate dai verbalizzanti; dare conto
accuratamente di eventuali modalita' particolari di tenuta o di
abbigliamento e dell'uso di attrezzature o macchinari. Successivamente,
nell'arco della stessa fase di avvio della ispezione, i funzionari
accertatori inviteranno il datore di lavoro a fornire prova della
avvenuta comunicazione obbligatoria preventiva di instaurazione del
rapporto di lavoro. Mentre in un secondo momento dovranno chiedere al
datore di lavoro, ovvero al consulente del lavoro o al servizio della
associazione di categoria, l'esibizione del libro unico del lavoro (o
nella fase transitoria del libro di paga e nel registro presenze).
Qualora i lavoratori risultino occupati in assenza di comunicazione
preventiva e non vi sia alcuna scritturazione nel libro unico del lavoro
(o negli altri libri obbligatori nella fase transitoria), ne' sia
possibile rilevare da altri adempimenti obbligatori precedentemente
assolti la volonta' di non occultare i rapporti di lavoro, anche se
differentemente qualificati rispetto agli esiti della attivita' di
indagine espletata, si procedera' alla contestazione della maxisanzione
per il sommerso e, sussistendone le condizioni (art. 14, comma 1, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112), alla sospensione della attivita'
d'impresa. Rinviando ad ulteriori chiarimenti per le modalita'
applicative della maxisanzione, si ritiene opportuno precisare sin da
ora che per le assunzioni effettuate per cause di forza maggiore o per
avvenimenti di carattere straordinario, si applica la maxisanzione solo
quando l'ispettore ha accertato, valutando attentamente tutte le
circostanze, che non sussisteva una oggettiva impossibilita' di
conoscere anticipatamente il numero e i nominativi dei lavoratori
occupati. Inoltre, la maxisanzione non potra' operare nelle ipotesi in
cui l'azienda che si e' affidata a professionisti o associazioni di
categoria per le comunicazioni di instaurazione dei rapporti di lavoro
si trovi a non poter effettuare la comunicazione in via telematica
mediante il modello «UniLAV», in coincidenza con le ferie o la chiusura
dei soggetti abilitati e autorizzati. Cio' a condizione che il datore di
lavoro abbia proceduto all'invio della comunicazione preventiva, a mezzo
fax e mediante il modello «UniURG» (secondo quanto gia' previsto per le
ipotesi di malfunzionamento dei sistemi informatici), documentando agli
organi di vigilanza l'affidamento degli adempimenti a un soggetto
abilitato e autorizzato e la chiusura dello stesso, fermo restando
l'obbligo di invio della comunicazione ordinaria nel primo giorno utile
successivo dopo la riapertura degli studi professionali o degli uffici
delle associazioni di categoria (analogamente a quanto previsto dopo il
ripristino delle anomalie di funzionamento dei sistemi informatici).
La nuova dichiarazione di assunzione. Con l'introduzione del libro unico
del lavoro e la contestuale abrogazione del libro matricola si e' resa
necessaria anche la modifica delle previsioni normative riguardanti
l'obbligo del datore di lavoro di procedere alla consegna della
dichiarazione di assunzione al lavoratore. L'obbligo che riguarda
soltanto i lavoratori subordinati, e' ora sancito dal testo dell'art.
4-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificato
dall'art. 40, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, che impone al
datore di lavoro pubblico e privato, all'atto della assunzione e prima
dell'inizio dell'attivita' di lavoro, di consegnare al lavoratore una
copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro oppure
del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le
informazioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 1977. L'obbligo
di consegna della dichiarazione di assunzione (che nel testo previgente
doveva contenere i dati di iscrizione nel libro di matricola) s'intende
assolto, alternativamente, mediante la consegna al lavoratore della
copia della comunicazione obbligatoria inviata telematicamente ovvero
del contratto individuale di lavoro completo di tutte le informazioni
relative all'instaurazione e allo svolgimento del rapporto.
La mancata consegna della dichiarazione di assunzione - nella nuova
duplice e alternativa forma - al lavoratore prima dell'inizio dell'attivita'
lavorativa e' sanzionata con la sanzione pecuniaria amministrativa da
Euro 250 a Euro 1500 per ogni lavoratore interessato, ai sensi dell'art.
19, comma 2, decreto legislativo n. 276 del 2003; il trasgressore e'
ammesso al pagamento nella misura ridotta pari a 500 euro (art. 16 della
legge n. 689 del 1981). In queste ipotesi trova applicazione la diffida
obbligatoria (art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004), data la
sanabilita' dell'inadempimento documentale e informativo. Il datore di
lavoro che abbia omesso di consegnare la dichiarazione tempestivamente o
non l'abbia consegnata affatto, qualora vi provveda su diffida del
personale ispettivo, sara' ammesso al pagamento della cosiddetta
«sanzione ridottissima» pari al minimo edittale, vale a dire a 250 euro.
Ricadute sulle modalita'
di ispezione.
Alla luce delle osservazioni sopra riportate, e fatti salvi ulteriori
chiarimenti, si evidenzia in conclusione come il futuro della ispezione
del lavoro, in considerazione delle nuove funzionalita' del libro unico
del lavoro, debba declinare una sistematicita' di rapidi accessi
ispettivi programmati, volti a rendere percepibile sul territorio la
presenza dell'organo di vigilanza e a contrastare il lavoro sommerso,
rilevato sulla base della omessa preventiva comunicazione obbligatoria -
per i rapporti di lavoro soggetti a tale regime - e della mancanza di
qualsiasi altra scritturazione, documentazione o comunicazione,
incoraggiando la emersione e promuovendo la legalita', anche recuperando
le azioni di prevenzione e promozione di cui all'art. 8 del decreto
legislativo n. 124 del 2004.
Roma, 21 agosto 2008
Il direttore generale per
l'attivita' ispettiva
Pennesi
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