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Testo in vigore dal:
30-6-2008
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e
87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di
consentire una piu' concreta e puntuale attuazione dei correlati
adempimenti, nonche' di assicurare la funzionalita' del sistema di
istruzione universitario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Consulenza in materia
di investimenti
1. All'articolo 19, comma
14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «30
giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
Art. 2
Reclutamento di
magistrati, avvocati e procuratori dello Stato
1. Il termine per il
completamento delle procedure di assunzione di cui all'articolo 1, comma
518, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ulteriormente differito al
31 dicembre 2008.
2. Il termine per il completamento delle procedure in corso occorrenti
per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria e' differito
al 31 dicembre 2009. A tale fine, per gli anni 2008 e 2009, e'
autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 523, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed all'articolo 66,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il reclutamento di
magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per
l'anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a valere
sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni.».
Art. 3
Istituzione delle nuove
province
1. I termini di cui agli
articoli 4, comma 1, delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, e n. 148, e
dell'articolo 5, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 147, relativi
alla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell'interno, concernente i provvedimenti necessari
per l'istituzione nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di
Barletta - Andria - Trani, degli uffici periferici dello Stato, sono
differiti al 30 giugno 2009
Art. 4
Comunita' montane
1. All'articolo 2, comma
17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle
seguenti: «il 30 settembre 2008». 2. All'articolo 2, comma 21, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 luglio 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2008».
Art. 5
Termovalorizzatori
1. All'articolo 2, comma
137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) dopo le parole: «per quelli in costruzione,» sono
inserite le seguenti: «con riferimento alla parte organica dei
rifiuti,»; b) le parole: «tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2008».
Art. 6
Prevenzione incendi
delle strutture ricettive turistico-alberghiere
1. All'articolo 3 del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009»; b) il comma 2-bis e'
abrogato
Art. 7
Rete nazionale di
banche per la conservazione di cordoni ombelicali
1. All'articolo 8-bis del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2009».
Art. 8
Arbitrati
1. I termini di cui
all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono differiti
fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di
attuazione della devoluzione delle competenze ivi prevista
Art. 9
Impianti di accumulo e
distribuzione dell'acqua
1. All'articolo 26, comma
6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le
parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2008».
Art. 10
Riordino dei consorzi
di bonifica
1. All'articolo 27, comma
1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30
giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
Art. 11
Riordino delle
partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.
1. All'articolo 28, comma
1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30
giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
Art. 12
Reclutamento dei
docenti universitari
1. All'articolo 12, comma
2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al
31 dicembre 2008» sono sostitute dalle seguenti: «fino al 31 dicembre
2009» e le parole: «entro il 30 giugno 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 30 novembre 2008». Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
2. Alle procedure indette dopo il 30 giugno 2008 si applica il disposto
dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43
Art. 13
Assunzione di
ricercatori
1. Per l'anno 2008 non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l'assunzione di
ricercatori nelle universita' e negli enti di ricerca, le risorse di cui
all'articolo 1, commi 650 e 652, della medesima legge, limitatamente
allo stanziamento previsto per l'anno 2008 e al netto delle risorse gia'
utilizzate nell'anno 2007, sono utilizzate per il reclutamento di
ricercatori delle universita' ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della
legge 4 novembre 2005, n. 230, e per il reclutamento aggiuntivo di
ricercatori degli enti di ricerca, con le modalita' previste dal CCNL di
comparto e nei limiti dell'organico vigente presso ciascun ente, ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
anche in deroga al limite di spesa relativo alle cessazioni di cui
all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006.
2. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e'
abrogato
Art. 14
Comitato nazionale del
sistema universitario e Comitato d'indirizzo per la valutazione della
ricerca
1. Il Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) di cui all'articolo
2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' prorogato, nella composizione
esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al
31 maggio 2009 ovvero, se ultimate prima della suddetta data, fino al
completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente
operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, commi 138-141, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
2. Per le attivita' di funzionamento del CNVSU e del Comitato di
indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) sono utilizzate le
risorse finanziarie previste dall'articolo 2, comma 142, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, iscritte nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per
la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 giugno 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Alfano |