QUADRO NORMATIVO
• Legge 22
novembre 2002, n. 266: “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante
disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e
di rapporti di lavoro a tempo parziale”
• Decreto
Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed
integrazioni: “Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30”
• Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni: “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE”
• Legge 27
dicembre 2006, n. 296: "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007)", art. 1, commi 1175 e 1176
• Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni: “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”
• Decreto
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre
2007 recante “Documento Unico di Regolarità contributiva”
• Circolari
Inail n. 38 del 25 luglio 2005 e n. 52 del 22 dicembre 2005 recanti
istruzioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva
• Circolare
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 30 gennaio 2008,
n. 5: “Decreto recante le modalità di rilascio ed i
contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
di cui all'art. 1, comma 1176, della legge n. 296/2006”
• Circolare
Inail n. 7 del 5 febbraio 2008 recante: Documento unico di
Regolarità Contributiva. Decreto del Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche sociali.
• Circolare
del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali n.
34 del 15 dicembre 2008 recante: Procedura DURC – Ulteriori
Chiarimenti.
Premessa
Con circolare
n. 34 del 15 dicembre 2008, il Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche sociali ha fornito chiarimenti in ordine agli
adempimenti posti a carico dei datori di lavoro ai fini del DURC per
la fruizione del benefici contributivi, come disciplinati dal
Decreto Ministeriale 24 ottobre 20072.
ULTERIORI
CHIARIMENTI MINISTERIALI
La circolare
ministeriale, alla quale si fa integrale rinvio, contiene importanti
chiarimenti in materia di rispetto degli accordi e contratti
collettivi, di verifica del possesso dei requisiti di regolarità e
di termine per la regolarizzazione.
Rispetto
degli accordi e contratti collettivi
Per quanto riguarda
il rispetto degli accordi e contratti collettivi, il Ministero ha
ritenuto che tale circostanza non possa essere oggetto di
autocertificazione, ma solo di verifica in sede di vigilanza da
parte del personale ispettivo.
Verifica del
possesso dei requisiti per il rilascio del DURC ai fini della
concessione dei benefici contributivi
Relativamente ai
requisiti per il rilascio del DURC, il Ministero ha chiarito che la
richiesta di un beneficio secondo le abituali procedure equivale a
richiesta di verifica della sussistenza dei presupposti per la
regolarità contributiva.
Per l'Istituto, tale
condizione si verifica, per i benefici fruiti in autoliquidazione,
con l'indicazione del codice sconto sul modello 1031 e, per i
benefici soggetti ad istanza (artt. 20 e 24 MAT), con l'inoltro
della stessa alla Sede INAIL competente.
Come ribadito
nella circolare ministeriale, il requisito della regolarità
contributiva non può essere autocertificato, in quanto è lo stesso
Istituto che deve effettuare d'ufficio la verifica3.
In caso di
accertate inadempienze contributive, da notificare con raccomandata
r.r., il Ministero ha confermato che, prima di revocare il
beneficio, la ditta deve essere invitata a regolarizzare la propria
posizione entro 15 giorni4
.
AUTOCERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI PROVVEDIMENTI DEFINITIVI IN MATERIA
DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
I datori di lavoro
debbono attestare l'inesistenza a proprio carico di provvedimenti
definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di
tutela delle condizioni di lavoro, indicate nell'allegato A del
Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, ovvero il decorso del periodo
indicato dallo stesso allegato, relativo a ciascun illecito.
Tale attestazione
deve essere effettuata dall'impresa interessata con apposita
autocertificazione, firmata dal legale rappresentante, da presentare
alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente in
base alla sede legale.
L'autocertificazione
deve essere fornita una sola volta utilizzando esclusivamente il
modulo allegato alla circolare ministeriale. Ogni eventuale modifica
di quanto dichiarato dovrà essere tempestivamente comunicata alla
stessa DPL presso la quale è stata depositata.
In sede di prima
applicazione, la presentazione di detta autocertificazione deve
essere effettuata entro il 30 aprile 2009.
ISTRUZIONI
OPERATIVE
A decorrere dal 15
dicembre 2008 (data di emanazione della circolare ministeriale), i
datori di lavoro non dovranno più utilizzare il modulo di
autocertificazione allegato alla Circolare INAIL n. 7/2008, il quale
deve intendersi abolito.
Sono tenuti a
presentare l'autocertificazione alla Direzione Provinciale del
Lavoro entro il prossimo 30 aprile 2009 sia i datori di lavoro che
hanno già trasmesso all'Istituto il predetto modulo (e che,
pertanto, hanno già fruito di benefici contributivi INAIL5),
sia i datori di lavoro che intendano fruire di tali benefici per la
prima volta.
A decorrere dal 1
maggio 2009, l'invio dell'autocertificazione alla DPL deve comunque
precedere la richiesta del beneficio.
Allegato 1
__________________________________
1.
Allegato 1.
2.
Attuativo della previsione normativa di cui
all'articolo 1, comma 1175, della Legge 296/2006.
3.
Articolo 3, comma 4, del Decreto Ministeriale
24 ottobre 2007.
4.
Articolo 7, comma 3, del Decreto Ministeriale
24 ottobre 2007.
5.
Benefici contributivi di cui alla circolare
ministeriale 5/2008 e, per INAIL, di cui alla circolare 7/2008.