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Alle
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 |
Come noto, con il
decreto-legge n. 112 del 2008 sono state adottate delle misure normative
finalizzate ad incrementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni
anche mediante interventi in materia di trattamento del personale.
Considerato che sono pervenuti numerosi quesiti dalle amministrazioni
per conoscere l'interpretazione delle norme soprattutto in relazione
alle disposizioni di cui all'art. 71 del decreto (Assenze per malattia e
per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni),
si ritiene opportuno fornire delle indicazioni anche nelle more della
conversione in legge del provvedimento. Il decreto-legge, pubblicato sul
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2008, n.
147, e' entrato in vigore il 25 giugno scorso.
Quindi, l'appli-cazione del regime legale si riferisce alle assenze che
si verificano a decorrere da tale data. In linea generale, la nuova
disciplina trova applicazione nei confronti dei dipendenti a tempo
indeterminato contrattualizzati e non contrattualizzati nonche', in
quanto compatibile, anche ai dipendenti assunti con forme di impiego
flessibile del personale.
1. Le assenze per malattia
Il provvedimento
legislativo innanzi tutto contiene una nuova disciplina in materia di
assenze per malattia. La normativa stabilisce il trattamento economico
spettante al dipendente in caso di assenza per malattia (comma 1),
definisce le modalita' per la presentazione della certificazione medica
a giustificazione dell'assenza (comma 2) e per i controlli che le
amministrazioni debbono disporre (comma 3). Quanto al trattamento
economico, la disposizione stabilisce che «nei primi dieci giorni di
assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con
esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi
carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento
economico accessorio», con le eccezioni previste nello stesso comma
(trattamenti piu' favorevoli eventualmente previsti per le assenze
dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero
ospedaliero o a day hospital o a terapie salvavita). In proposito, si
considerano rientranti nel trattamento fondamentale le voci del
trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della
tredicesima mensilita', della retribuzione individuale di anzianita',
ove acquisita, degli eventuali assegni ad personam per il personale del
comparto ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri
comparti; inoltre, per il personale dell'area I si considerano lo
stipendio tabellare, la retribuzione di posizione di parte fissa, la
tredicesima mensilita', la retribuzione individuale di anzianita' ove
acquisita, eventuali assegni ad personam e analoghe voci per il
personale dirigenziale appartenente ad altre aree. Per la qualificazione
delle voci retributive, le amministrazioni dovranno comunque far
riferimento alle eventuali definizioni fornite dai contratti collettivi
per ciascun comparto o area di riferimento (art. 45 del decreto
legislativo n. 165 del 2001: «Il trattamento economico fondamentale ed
accessorio e' definito dai contratti collettivi»). La disciplina in
esame, a mente dell'ultimo comma dell'art. 71, non puo' essere derogata
dai contratti collettivi. Naturalmente, per le parti non incompatibili
con il nuovo regime legale, continueranno ad applicarsi le clausole dei
contratti collettivi e degli accordi negoziali di riferimento.
Si segnala che i risparmi conseguenti all'attuazione della norma
costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e
per gli enti diversi dalle amministrazioni statali concorrono
miglioramento dei saldi di bilancio. Secondo la norma tali risparmi «non
possono essere utilizzati per incrementare i fondi destinati alla
contrattazione collettiva». Particolari problemi interpretativi si sono
posti in riferimento al comma 2 dell'articolo in questione il quale
stabilisce: «2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un
periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo
evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata
esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica
rilasciata da struttura sanitaria pubblica.». La norma individua le
modalita' con cui i pubblici dipendenti debbono giustificare le assenze
per malattia. Essa fa riferimento alternativamente alla giustificazione
delle assenze che in generale si protraggono per un periodo superiore a
dieci giorni e - a prescindere dalla durata - alla giustificazione delle
assenze che riguardano il terzo episodio di assenza in ciascun anno
solare. Quanto all'individuazione del «periodo superiore a dieci
giorni», la fattispecie si realizza sia nel caso di attestazione
mediante un unico certificato dell'intera assenza sia nell'ipotesi in
cui in occasione dell'evento originario sia stata indicata una prognosi
successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che
l'assenza sia continuativa («malattia protratta»). Si chiarisce che, in
base alla norma, nella nozione di «secondo evento» rientra anche
l'ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e
distinto «evento» di un solo giorno. Nei casi sopra visti «l'assenza
viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di
certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.».
La norma sicuramente esclude che nelle ipotesi descritte la
certificazione a giustificazione dell'assenza possa esse rilasciata da
un medico libero professionista non convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale. Le amministrazioni pertanto non potranno
considerare come assenze giustificate quelle avvenute per malattia per
le quali il dipendente produca un certificato di un medico libero
professionista non convenzionato. Cio' detto, la lettura della
disposizione va operata nel piu' ampio quadro delle norme costituzionali
e dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria delineata dal decreto
legislativo n. 502 del 1992. Tale ottica conduce ad un'interpretazione
che supera il dato meramente testuale della disposizione, per cui deve
ritenersi ugualmente ammissibile la certificazione rilasciata dalle
persone fisiche che comunque fanno parte del Servizio in questione e,
cioe', dai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale
(art. 8 decreto legislativo n. 502 del 1992), i quali in base alla
convenzione stipulata con le A.S.L. e all'Accordo collettivo nazionale
vigente sono tenuti al rilascio della certificazione (Accordo del 23
marzo 2005, art. 45).
Anche in questo caso la qualita' del medico - ossia l'evidenza del
rapporto con il Servizio sanitario nazionale - dovra' risultare dalla
certificazione.
Si coglie l'occasione per ricordare in questa sede che, in osservanza
dei principi della necessita' e dell'indispensabilita' che improntano la
disciplina in materia di trattamento dei dati personali, in linea
generale (salvo specifiche previsioni) le pubbliche amministrazioni non
possono chiedere che sui certificati prodotti a giustificazione
dell'assenza per malattia sia indicata la diagnosi, essendo sufficiente
l'enunciazione della prognosi (si veda in proposito anche la delibera
del Garante per la protezione dei dati personali del 14 giugno 2007,
relativa a «Linee guida in materia di trattamento di dati personali di
lavoratori per finalita' di gestione del rapporto di lavoro in ambito
pubblico.», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
del 13 luglio 2007, n. 161.). Si segnala all'attenzione la previsione
del comma 3 dell'art. 71. La norma impone la richiesta della visita
fiscale da parte delle amministrazioni anche nel caso in cui l'assenza
sia limitata ad un solo giorno e, innovando rispetto alle attuali
previsioni negoziali, stabilisce un regime orario piu' ampio per la
reperibilita' al fine di agevolare i controlli. La norma specifica che
la richiesta per l'attivazione della visita fiscale dovra' essere
presentata «tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative».
Cio' significa che la richiesta di visita fiscale e' sempre
obbligatoria, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno, salvo
particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un
eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata.
2. L'incidenza delle assenze dal
servizio ai fini della distribuzione dei fondi per la contrattazione
collettiva
Il comma 5 dell'art. 71
in esame stabilisce che «5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di
cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini
della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione
integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternita',
compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di
paternita', le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per
citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice
popolare, nonche' le assenze previste dall'art. 4, comma 1, della legge
8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap
grave, i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104.». La norma vuole rispondere ad un criterio di efficienza
ed economicita' poiche' impedisce che le amministrazioni possano
considerare l'assenza dal servizio come presenza ai fini della
distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.
Essa riguarda in generale tutte le assenze, con esclusione delle assenze
individuate nel medesimo comma 5, le quali - in ragione della causale -
non possono tradursi in una penalizzazione per il dipendente (maternita',
compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e paternita', permessi
per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle
funzioni di giudice popolare, assenze previste dall'art. 4, comma 1,
della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i dipendenti portatori di
handicap grave i permessi di cui all'art. 33, commi 6 e 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104). Nell'interpretazione della disposizione acquista
un particolare significato la parola «distribuzione», dovendosi quindi
far riferimento a quelle somme (il cui finanziamento avviene mediante i
fondi per la contrattazione collettiva) che sono destinate ad essere
distribuite mediante contrattazione integrativa, vale a dire alle somme
destinate a remunerare la produttivita', l'incentivazione ed i
risultati. In buona sostanza, la norma - che ha una forte valenza di
principio - vincola le amministrazioni in sede negoziale e, in
particolare, in sede di contrattazione integrativa impedendo di
considerare allo stesso modo la presenza e l'assenza dal servizio ai
fini dell'assegnazione di premi di produttivita' o altri incentivi
comunque denominati, delle progressioni professionali ed economiche,
dell'attribuzione della retribuzione di risultato per i dirigenti (la
norma non riguarda invece la retribuzione di posizione, che non ha
carattere di incentivo ma di corrispettivo connesso alle responsabilita'
derivanti dalla titolarita' dell'incarico).
Quanto ai permessi «per citazione a testimoniare» si chiarisce che la
disposizione non ha inteso disciplinare una nuova tipologia di permesso,
ma solo attribuire rilievo alla particolare causale considerata,
nell'ambito dell'utilizzo delle ordinarie forme di assenza giustificata
dal lavoro gia' esistenti (permessi retribuiti per documentati motivi
personali, ferie o permessi da recuperare o, se la testimonianza e' resa
a favore dell'amministrazione, permessi per motivi di servizio). Restano
comunque fermi gli ordinari principi in materia di premialita',
cosicche' e' chiaro che la nonna non intende in alcun modo introdurre
degli automatismi legati alla presenza in servizio. La nuova previsione
legislativa., infatti, non vuole derogare alla natura e ai contenuti dei
progetti e dei programmi di produttivita' e alla conseguente necessita'
di valutare comunque l'effettivo apporto partecipativo dei lavoratori
coinvolti negli stessi, attraverso l'introduzione di un nuovo criterio,
automatico e generalizzato, di erogazione dei relativi compensi
incentivanti, incentrato sulla sola presenza in servizio. Neppure tale
criterio puo' ritenersi valido ed efficace per le sole tipologie di
assenza considerate dal legislatore come assimilate alla presenza in
servizio. Infatti, nelle suddette ipotesi di assenza, i lavoratori e le
lavoratrici hanno titolo ad essere valutati per l'attivita' di servizio
svolta e per i risultati effettivamente conseguiti ed hanno titolo a
percepire i compensi di produttivita', secondo le previsioni dei
contratti integrativi vigenti presso le amministrazioni, solo in misura
corrispondente alle attivita' effettivamente svolte ed ai risultati
concretamente conseguiti dagli stessi, mentre l'assenza dal servizio non
puo' riverberarsi in una penalizzazione rispetto agli altri dipendenti.
In altri termini e secondo i consolidati orientamenti della magistratura
contabile (es.: Corte dei conti, Sez. II centrale, sent. n. 44 del
2003), nell'erogazione dei compensi incentivanti deve essere esclusa
ogni forma di automatica determinazione del compenso o di «erogazione a
pioggia». Resta inoltre fermo che le indennita' o le retribuzioni
connesse a determinate modalita' della prestazione lavorativa (ad es.
turno, reperibilita', rischio, disagio, trattamento per lavoro
straordinario ecc.) possono essere erogate soltanto in quanto la
prestazione sia stata effettivamente svolta.
3. Il calcolo ad ore dei permessi
retribuiti
Il comma 4 dell'art. 71
contiene dei criteri per la contrattazione collettiva. In particolare,
si esprime la direttiva che i permessi retribuiti che possono essere
fruiti a giorni o alternativamente ad ore debbano essere quantificati
comunque ad ore. Inoltre, si stabilisce che «Nel caso di fruizione
dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore
a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata
con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto
osservare nella giornata di assenza.». La norma risponde all'evidente
esigenza di impedire distorsioni nell'applicazione delle clausole e
delle disposizioni che prevedono permessi retribuiti, evitando che i
permessi siano chiesti e fruiti sempre nelle giornate in cui il
dipendente dovrebbe recuperare l'orario. La norma e' rivolta alle parti
negoziali e sara' applicata in sede di contrattazione integrativa;
tuttavia, li' dove i contratti collettivi vigenti prevedono l'alternativita'
tra la fruizione a giornate e quella ad ore dei permessi, fissando gia'
il monte ore, le amministrazioni sono tenute ad applicare direttamente
il secondo periodo del comma 4 in esame a partire dall'entrata in vigore
del decreto legge. Si segnala infine che, come previsto dal comma 6
dell'art. 71 in esame, le nuove norme assumono carattere imperativo non
potendo essere derogate dai contratti o dagli accordi collettivi.
Roma, 17 luglio 2008
Il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione
Brunetta
Registrato alla Corte dei
conti il 4 agosto 2008 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 115