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Avvertenza: Si procede alla
ripubblicazione del testo della legge 24 dicembre 2007, n. 247, corredata
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di
esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano
invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1
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Vedere testo della legge da pag. 5 a pag. 30 <----
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le
direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Nota all'art. 1, comma 2:
- Si
riparta il testo dell'art. 1, commi 6, 8 e 19 della legge 23 agosto 2004,
n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore
della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e
all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed
assistenza obbligatoria), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre
2004, n. 222, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 - (Omissis).
6. Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria del sistema
pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto
interno lordo, mediante l'elevazione dell'eta' media di accesso al
pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle
forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103: a) il diritto per l'accesso al trattamento
pensionistico di anzianita' per i lavoratori dipendenti ed autonomi
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa
sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di
anzianita' contributiva non inferiore a trentacinque anni, al
raggiungimento dei requisiti di eta' anagrafica indicati, per il periodo
dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla
presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito
di anzianita' contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei
requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge. Il
diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'eta', in
presenza di un requisito di anzianita' contributiva non inferiore a
quaranta anni; b) per i lavoratori la cui pensione e' liquidata
esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui
all'art. 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono
inoltre accedere al pensionamento:
1) a prescindere dal requisito
anagrafico, in presenza di un requisito di anzianita' contributiva pari ad
almeno quaranta anni; 2) con un'anzianita' contributiva pari ad almeno
trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di eta' anagrafica
indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella
Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo
restando il requisito di anzianita' contributiva non inferiore a
trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla
presente legge; c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono
al pensionamento con eta' inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le
donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di
previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei
previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere
al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se di eta' pari o
superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti
entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1°
luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di
pensione, con eta' inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a
carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori
diretti, qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere
a) e b) entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al
pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo; qualora risultino in
possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono
accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla
data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le disposizioni di cui alla
presente lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5.
Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al
trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla
data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla
stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista
maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell'anno avendo come
riferimento per l'anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre
dell'anno; d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di
cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti
ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni
riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al comma 7.».
(Omissis). 8. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianita'
vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del
20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del personale di cui alla
legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' dei rispettivi dirigenti continua
ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente. (Omissis). 19.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 18 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008,
dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata
in vigore della presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti
il raggiungimento del numero di 15.000 domande di pensione, il predetto
Istituto non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui
ai commi 18 e 18-bis.». Note all'art. 1, comma 3: - Per il testo
dell'art. 1, comma 6, lettere c) e d) della legge n. 243 del 2004 si vede
la nota all'art. 1, comma 2. - Il testo dell'art. 2 del decreto 19 maggio
1999 (Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti), e' il
seguente: «Art. 2. - 1. Nell'ambito delle attivita' particolarmente
usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 374, sono considerate mansioni particolarmente usuranti,
in ragione delle caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che esse
presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle
aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di
particolare intensita', delle peculiari caratteristiche dei rispettivi
ambiti di attivita' con riferimento particolare alle componenti
socio-economiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di
attivita' economica: "lavori in galleria, cava o miniera":
mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuita';
"lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave di
materiale di pietra e ornamentale; "lavori nelle gallerie"
mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di
prevalenza e continuita'; "lavori in cassoni ad aria compressa";
"lavori svolti dai palombari"; "lavori ad alte temperature»:
mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile
adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle
degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei
refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
"lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori
nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; "lavori
espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e
continuita' ed in particolare delle attivita' di costruzione, riparazione
e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di
spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di
grandi blocchi strutture; "lavori di asportazione dell'amianto"
mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuita'. 2. Viene
riconosciuto, per le mansioni elencate nel comma 1, un concorso dello
Stato, che non puo' superare il 20% del corrispondente onere ed e'
attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come
introdotto dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 3. Le
organizzazioni sindacali, di cui all'art. 1, comma 1, dovranno
congiuntamente formulare, entro il medesimo termine previsto dall'art. 1,
comma 2, le proposte per la determinazione delle aliquote contributive,
relative alle mansioni individuate nel comma 1, tenuto conto delle
previsioni di cui al comma 2. Decorso infruttuosamente il predetto
termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall'art. 1,
comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.».
- Il decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66 (Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di
lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87,
S.O. - Il testo dell'art. 484 del codice penale, e' il seguente: «Art.
484 (Falsita' in registri e notificazioni). - Chiunque, essendo per legge
obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'autorita' di
pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'autorita' stessa circa le
proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o
lascia scrivere false indicazioni e' punito con la reclusione fino a sei
mesi o con la multa fino a euro 309.». - Il testo dell'art. 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), e' il seguente:
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - (Omissis). 7. Qualora
nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata
indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il
Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro
dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta
segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le
conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che
hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati
e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati
dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche'
riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di
programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come
approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e'
applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della
Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente
suscettibili di determinare maggiori oneri.». Note all'art. 1, comma 5: -
Il testo dell'art. 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma
del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e' il seguente:
«Art. 1 (Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti
pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli). -
(Omissis). 29. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei
requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il primo
trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianita' al 1°
luglio dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni; entro il
secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° ottobre dello
stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni; entro il terzo
trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno
successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento
al 1° aprile dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, la
decorrenza delle pensioni e' fissata con riferimento ai requisiti di cui
alla allegata tabella E per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le
decorrenze ivi indicate. Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria, che accedono al pensionamento
secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b), la decorrenza della
pensione e' fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di
maturazione del requisito di anzianita' contributiva.». - Il testo
dell'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: «Art. 59
(Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarieta' sociale e
sanita). - (Omissis). 9. Per il personale del comparto scuola resta fermo,
ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal
servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e
accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento
economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31
dicembre dell'anno. Il personale del comparto scuola la cui domanda di
dimissione, presentata entro il 15 marzo 1997, non e' stata accolta per
effetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge 19 maggio 1997, n.
129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, e'
collocato a riposo in due scaglioni, equamente ripartiti, rispettivamente
nell'anno scolastico o accademico 1998-1999 e in quello 1999-2000, con
priorita' per i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al
trattamento pensionistico richiesti al personale del pubblico impiego nel
1998 e per quelli con maggiore eta' anagrafica. Sono fatte salve comunque
le cessazioni dal servizio di cui all'art. 1, comma 3, del citato
decreto-legge n. 129 del 1997, nonche' quelle del personale appartenente
ai ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili
professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle
esigenze di organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai
fini di cui sopra, relativamente agli anni scolastici ed accademici 1998,
1999 e 2000 il verificarsi della suddetta condizione e' accertato al
termine delle operazioni di movimento del personale.». Note all'art. 1,
comma 6: - Il testo dell'art. 2, commi 22 e 23, della citata legge n. 335
del 1995, e' il seguente: «Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis). 22. Il
Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o piu' decreti
legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP
nonche' dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed
altresi' con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio
dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2,
terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento
all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni
ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive
tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b),
delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di
commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi
sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto
con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'art. 1; b)
revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di
cui ai citati commi da 6 a 16 dell'art. 1; c) revisione dei requisiti di
accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilita' omogenei
rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'art. 1; d)
armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle
discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria,
salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti
peculiarita' professionali e lavorative presenti nei settori interessati.
23. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a: a)
prevedere, per i lavoratori di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di accesso ai trattamenti
pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilita' come affermato
dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive
peculiarita' ed esigenze dei rispettivi settori di attivita' dei
lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di
computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in
modo da determinare effetti compatibili con le specificita' dei settori
delle attivita'; b) armonizzare ai principi ispiratori della presente
legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all'art. 2, commi 4
e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare,
della peculiarita' dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti
limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al
criterio della residua speranza di vita anche in funzione di
valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi.
Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per
anzianita' e vecchiaia previste da siffatti trattamenti e' regolato
secondo quando previsto dall'art. 18, comma 8-quinquies, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'art. 15, comma 5,
della presente legge.». - Il testo dell'art. 78, comma 23, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), e' il seguente: «Art.
78 (Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza
e di lavori socialmente utili). - (Omissis). 23. Per i lavoratori gia'
impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui
attivita' e' venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle
stesse, e che non hanno maturato i benefici previsti dall'art. 18 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, il numero delle settimane coperto da
contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa
ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche e' moltiplicato
per un coefficiente pari a 1,2 se l'attivita' si e' protratta per meno di
cinque anni, a 1,225 se l'attivita' si e' protratta per meno di dieci anni
e a 1,25 se superiore a tale limite.». - Il decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego
del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, S.O. - La legge 27
dicembre 1941, n. 1570 (Nuove norme per l'organizzazione dei servizi
antincendi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1942, n.
27. Note all'art. 1, comma 10: - Il testo dell'art. 2, comma 26, della
citata legge n. 335 del 1995, e' il seguente: «26. A decorrere dal 1°
gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione
separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i
soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva,
attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo
testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36
della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.».
Note all'art. 1, comma 12:
- Il testo dell'art. 1, comma 6, della citata
legge n. 335 del 1995, e' il seguente: «6. L'importo della pensione annua
nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed
esclusive della stessa, e' determinato secondo il sistema contributivo
moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente
di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'eta'
dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle
frazioni di anno rispetto all'eta' dell'assicurato al momento del
pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un
incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il
coefficiente di trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il
coefficiente dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei
mesi. Ad ogni assicurato e' inviato, con cadenza annuale, un estratto
conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del
montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa
nonche' l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e delle relative
ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.». Note
all'art. 1, comma 14: - Per il testo dell'art. 1, comma 6, della legge n.
335 del 1995 si veda la nota all'art. 1, comma 12. - Per il testo
dell'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995 si veda la nota
all'art. 1, comma 15. Note all'art. 1, comma 15: - Si riporta il testo
dell'art. 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995, come modificato
dalla presente legge: «11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e
dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo
rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione
previdenziale, rilevati dall'ISTAT, con decreto del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, e' rideterminato ogni tre anni il coefficiente di
trasformazione previsto al comma 6.».
Note all'art. 1, comma 18:
- La
legge 8 agosto 1995, n. 335 e' pubblicata nella G.U. 16 agosto 1995, n.
190, S.O. Note all'art. 1, comma 19: - Il testo dell'art. 34, comma 1,
della legge 23 dicembre n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente: «Art. 34 (Trattamenti
pensionistici e di disoccupazione). - 1. Con effetto dal 1° gennaio 1999,
il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo
beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti
corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle
relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonche' dei fondi
sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi
integrativi ed aggiuntivi di cui all'art. 59, comma 3, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in
applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento,
in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare
rispetto all'ammontare complessivo.». Nota all'art. 1, commi 20 e 21: -
Il testo dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme
relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), e' il seguente: «Art.
13 (Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento
anticipato). - (Omissis). 8. Per i lavoratori che siano stati esposti
all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo
lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie
professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL,
e' moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il
coefficiente di 1,25.».
Note all'art. 1, comma 23:
- Il testo dell'art.
13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
(Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della L. 17
maggio 1999, n. 144), e' il seguente: «Art.13 (Danno biologico). -
(Omissis). 2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni
sul lavoro verificatisi, nonche' a malattie professionali denunciate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui
al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno
sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma,
numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle
seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrita'
psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella
delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed
inferiore al 16 per cento e' erogato in capitale, dal 16 per cento e'
erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella
indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa
riferimento all'eta' dell'assicurato al momento della guarigione clinica.
Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico.». - Il testo
dell'art. 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007), e' il seguente: «780. Con effetto dal 1° gennaio
2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del
consiglio di amministrazione dell'INAIL, e' stabilita con riferimento alla
gestione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite
complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di
incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione
unitaria dell'ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno
2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo
indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica
per l'anno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di
euro.».
Note all'art. 1, commi 25 e 26:
- Il testo dell'art. 19, primo
comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle
disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e la
vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e
sostituzione dell'assicurazione per la maternita' con l'assicurazione
obbligatoria per la nuzialita' e la natalita), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e' il seguente: «Art.
19. In caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro,
l'assicurato, qualora possa far valere almeno due anni di assicurazione e
almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del
periodo di disoccupazione, ha diritto a una indennita' giornaliera fissata
in relazione all'importo del contributo per l'assicurazione disoccupazione
versati nell'ultimo anno di contribuzione precedente la domanda di
prestazione.». - Il testo dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione
giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del
sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e' il
seguente: «3. L'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'art. 37
del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e' estesa, per il solo
anno 1988, anche ai lavoratori di cui all'art. 40, ottavo e nono comma,
del citato decreto-legge. Fermo restando il requisito dell'anzianita'
assicurativa di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto-legge 14
aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
1939, n. 1272, hanno diritto alla indennita' ordinaria di disoccupazione
anche i lavoratori che, in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio,
nell'anno 1987 abbiano prestato almeno settantotto giorni di attivita'
lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi
per la assicurazione obbligatoria. I predetti lavoratori hanno diritto
alla indennita' per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno
stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312,
diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente
goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.». Nota all'art. 1,
comma 27: - Il testo dell'art. 1, secondo comma, della legge 13 agosto
1980, n. 427 (Modifica della disciplina dell'integrazione salariale
straordinaria relativa alle categorie operaie e impiegatizie), e' il
seguente: «L'importo di integrazione salariale sia per gli operai che per
gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana
indipendentemente dal periodo di paga, non puo' superare: a) l'importo
mensile di lire 1.248.021; b) l'importo mensile di lire 1.500.000 quando
la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'integrazione medesima,
comprensiva dei ratei di mensilita' aggiuntive, e' superiore a lire
2.700.000 mensili. Detti importi massimi vanno comunque rapportati alle
ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun
anno, a partire dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui
alle lettere a) e b), nonche' la retribuzione mensile di riferimento di
cui alla medesima lettera b), sono aumentati nella misura dell'80 per
cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.».
Note all'art. 1, commi 28 e 30:
- Il testo dell'art. 117 della
Costituzione della Repubblica italiana e' il seguente: «Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali . Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e
rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione
europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione;
c) rapporti tra la
Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza
dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio
e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse
finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine
pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme
processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza
sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane;
q) dogane,
protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi,
misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio
con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia
delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e
sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni
la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato . Spetta alle
Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato . Le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli
accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto
delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le
modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La
potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta
alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le
leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita'
degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e
promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per
il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di
organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato,
nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.». Note
all'art. 1, comma 34. - Il testo dell'art. 12, del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale) convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e' il seguente: «Art.
12. Alle esigenze di cui all'art. 22 della legge 21 dicembre 1978 n. 845
si provvede annualmente con apposita norma da inserire nella legge di
approvazione del bilancio dello Stato.». - Il testo dell'art. 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, e' il seguente: «Art. 1 (Fondo per l'occupazione). -
(Omissis).
7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per
l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa
stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari
destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo,
su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale
ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo:». - Il testo dell'art. 1, comma
1161, della citata legge n. 296 del 2006, e' il seguente: «1161. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti le modalita'
della stipula e i contenuti degli accordi di solidarieta' di cui al comma
1160, i requisiti di accesso al finanziamento e le modalita' di
ripartizione delle risorse per l'attuazione degli accordi nel limite
massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e 82,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.». - Il testo
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della citata n. 468 del 1978, e' il
seguente: «Art. 11 (Legge finanziaria). - (Omissis). 3. La legge
finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme
tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: (Omissis) d) la
determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio
di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi
di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;». Nota all'art. 1,
comma 35: - La legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del
decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati
ed invalidi civili), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1971,
n. 82. Nota all'art. 1, comma 36: - La legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' pubblicata nella
G.U. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O. Nota all'art. 1, comma 37: - La legge
12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O. Note
all'art. 1, comma 38: - L'art. 14 del del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
(Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,
di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), abrogato della presente legge,
recava: «Art. 14 - Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei
lavoratori svantaggiati.».
Nota all'art. 1, comma 39:
- Il testo
dell'art. 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione
della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), come modificato
dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 1 (Apposizione del termine).
- 01. Il contratto di lavoro subordinato e' stipulato di regola a tempo
indeterminato. 1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata
del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. 2. L'apposizione del
termine e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente,
da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.
3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al
lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
4. La scrittura non e' tuttavia necessaria quando la durata del rapporto
di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.».
Nota all'art. 1, comma 40:
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto n.
368 del 2001, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art.
5 (Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti). - 1. Se il
rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente
fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'art. 4, il datore di
lavoro e' tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della
retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti
per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per
ciascun giorno ulteriore. 2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il
ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonche' decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre
il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo
indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. 3. Qualora il
lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'art. 1, entro un
periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata
fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si
considera a tempo indeterminato. 4. Quando si tratta di due assunzioni
successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna
soluzione di continuita', il rapporto di lavoro si considera a tempo
indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
4-bis. Ferma
restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi
precedenti, qualora per effetto di successione di contratti a termine per
lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso
datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i
trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai
periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il
rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma
2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un
ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti puo'
essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga
presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con
l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale cui il
lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la
durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della
descritta procedura, nonche' nel caso di superamento del termine stabilito
nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo
indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano
applicazione nei confronti delle attivita' stagionali definite dal decreto
del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive
modifiche e integrazioni, nonche' di quelle che saranno individuate dagli
avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative. 4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o
piu' contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato
attivita' lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di
precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di
lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni gia'
espletate in esecuzione dei rapporti a termine. 4-quinquies. Il lavoratore
assunto a termine per lo svolgimento di attivita' stagionali ha diritto di
precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso
datore di lavoro per le medesime attivita' stagionali. 4-sexies. Il
diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies puo' essere
esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la
propria volonta' al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre
mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un
anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro».
Nota all'art. 1,
comma 41:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
legislativo n. 368 del 2001, come modificato dalla presente legge: «Art.
10 (Esclusioni e discipline specifiche). - 1. Sono esclusi dal campo di
applicazione del presente decreto legislativo in quanto gia' disciplinati
da specifiche normative: a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla
legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni; b) i contratti
di formazione e lavoro; c) i rapporti di apprendistato, nonche' le
tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il
lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un termine, non
costituiscono rapporti di lavoro.
2. Sono esclusi dalla disciplina del
presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro
dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato cosi' come definiti
dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. 3.
Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi e' ammessa l'assunzione
diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non
superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con
i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere
data comunicazione al centro per l'impiego entro cinque giorni. Tali
rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
legislativo. 4. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 4-bis, e'
consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato,
purche' di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali
possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la
disposizione dell'art. 2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi
dal campo di applicazione del presente decreto legislativo, salvo per
quanto concerne le previsioni di cui agli articoli 6 e 8. 5. Sono esclusi
i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di
esportazione, importazione ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli. 6.
Restano in vigore le discipline di cui all'art. 8, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, all'art. 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed
all'art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. La individuazione,
anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione
dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, e' affidata ai contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi. Sono
in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo
determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attivita' per i
periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro
anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o
comparti merceologici; b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di
stagionalita', ivi comprese le attivita' gia' previste nell'elenco
allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.
1525, e successive modificazioni; c) per specifici spettacoli ovvero
specifici programmi radiofonici o televisivi; d) con lavoratori di eta'
superiore a 55 anni.». 8. - 10. (Abrogati).». Nota all'art. 1, comma 42:
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente legge: «Art.
22 (Disciplina dei rapporti di lavoro). - (Omissis). 2. In caso di
somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra
somministratore e prestatore di lavoro e' soggetto alla disciplina di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e
in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 3
e seguenti. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro puo' in
ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto
scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo
applicato dal somministratore.».
Nota all'art. 1, comma 43:
- Per il
testo dell'art. 5 del decreto legislativo n. 368 del 2001 si veda le note
all'art. 1, comma 40. Nota all'art. 1, comma 4: - Si riporta il testo
dell'art. 3, comma 7 e dell'art. 8 del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 61 (Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa
all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2000, n.
66, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Modalita' del rapporto
di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario
clausole elastiche). - (Omissis).
7. Fermo restando quanto disposto
dall'art. 2, comma 2, i contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale possono, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9,
stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione
temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole
elastiche relative alla variazione in aumento della durata della
prestazione lavorativa. I predetti contratti collettivi stabiliscono: 1)
condizioni e modalita' in relazione alle quali il datore di lavoro puo'
modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa; 2)
condizioni e modalita' in relazioni alle quali il datore di lavoro puo'
variare in aumento la durata della prestazione lavorativa; 3) i limiti
massimi di variabilita' in aumento della durata della prestazione
lavorativa.».
«Art. 8 (Sanzioni). - 1. Nel contratto di lavoro a tempo
parziale la forma scritta e' richiesta a fini di prova. Qualora la
scrittura risulti mancante, e' ammessa la prova per testimoni nei limiti
di cui all'art. 2725 del codice civile. In difetto di prova in ordine alla
stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del
lavoratore potra' essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un
rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza
della scrittura sia giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle
retribuzioni dovute per le prestazioni effettivamente rese
antecedentemente alla data suddetta. 2. L'eventuale mancanza o
indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui all'art.
2, comma 2, non comporta la nullita' del contratto di lavoro a tempo
parziale. Qualora l'omissione riguardi la durata della prestazione
lavorativa, su richiesta del lavoratore puo' essere dichiarata la
sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire
dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece
l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il
giudice provvede a determinare le modalita' temporali di svolgimento della
prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni
dei contratti collettivi di cui all'art. 3, comma 7, o, in mancanza, con
valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilita'
familiari del lavoratore interessato, della sua necessita' di integrazione
del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo
svolgimento di altra attivita' lavorativa, nonche' delle esigenze del
datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della pronuncia della
sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla
retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a
titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa.
Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, e' fatta salva la
possibilita' di concordare per iscritto clausole elastiche o flessibili ai
sensi dell'art. 3, comma 3. In luogo del ricorso all'autorita'
giudiziaria, le controversie di cui al presente comma ed al comma 1
possono essere, risolte mediante le procedure di conciliazione ed
eventualmente di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di
lavoro di cui all'art. 1, comma 3.
2-bis. Lo svolgimento di prestazioni
elastiche o flessibili di cui all'art. 3, comma 7, senza il rispetto di
quanto stabilito dall'art. 3, commi 7, 8, 9 comporta a favore del
prestatore di lavoro il diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta,
alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento
del danno. 2-ter. (Abrogato). 3. In caso di violazione da parte del datore
di lavoro del diritto di precedenza di cui all'art. 5, comma 2, il
lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura corrispondente
alla differenza fra l'importo della retribuzione percepita e quella che
gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei
sei mesi successivi a detto passaggio. 4. La mancata comunicazione alla
direzione provinciale del lavoro, di cui all'art. 2, comma 1, secondo
periodo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di lire
trentamila per ciascun lavoratore interessato ed ogni giorno di ritardo. I
corrispondenti importi sono versati a favore della gestione contro la
disoccupazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).».
Nota all'art. 1, comma 45: - Gli articoli da 33 a 40 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, abrogati dalla presente legge, recavano: «Art.
33 (Definizione e tipologie).». «Art. 34 (Casi di ricorso al lavoro
intermittente).». «Art. 35 (Forma e comunicazioni).». «Art. 36 (Indennita'
di disponibilita).». «Art. 37 (Lavoro intermittente per periodi
predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno).». «Art.
38 (Principio di non discriminazione).». «Art. 39 (Computo del
lavoratore intermittente).». «Art. 40 (Sostegno e valorizzazione della
autonomia collettiva).».
Nota all'art. 1, comma 46:
- Il titolo III, capo
I, del decreto legislativo n. 276 del 2003 reca: «Titolo III -
Somministrazione di lavoro appalto di servizi, distacco. Capo I -
Somministrazione di lavoro». Nota all'art. 1, comma 47: - Per il testo
dell'art. 10, del decreto legislativo n. 368 del 2001 si veda la nota
all'art. 1, comma 41. Nota all'art. 1, comma 51: - Si riporta il testo
dell'art. 29, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad
accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione
dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato dalla presente legge:
«Art. 29 (Retribuzione minima imponibile nel settore edile). 1. I datori
di lavoro esercenti attivita' edile anche se in economia operanti sul
territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al
45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed
assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore
settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai
contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali
piu' rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti
integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per
malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri
eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico e'
assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi
potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le
organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in
materia di retribuzione imponibile dettate dall'art. 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, in materia di minimali di
retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a
quest'ultima norma rientrano, secondo le misure previste dall'art. 9 del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° giugno 1991, n. 166, anche gli accantonamenti e le contribuzioni
alle casse edili. 2. Sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed
assistenziali diverse da quelle di pertinenza del fondo pensioni
lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza
sociale e all'INAIL, per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40
ore settimanali, a carico dei datori di lavoro di cui al comma 1, si
applica sino al 31 dicembre 1996 una riduzione pari al 9,50 per cento.
Tale agevolazione si cumula con gli sgravi degli oneri sociali per il
Mezzogiorno e con l'esonero previsto dall'art. 2, comma 4, del
decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993,
n. 151, sino a concorrenza di quanto dovuto ai singoli fondi e gestioni.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13,
del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed
integrazioni, comprese quelle di cui al comma 1. 3. Ai datori di lavoro di
cui al comma 1, gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno e le riduzioni
contributive per fiscalizzazione degli oneri sociali, comprese quelle di
cui al comma 2, non possono essere riconosciuti per i lavoratori non
denunciati alle casse edili. Per i casi di omessa denuncia o di omesso
versamento a dette casse, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6,
comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, come modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge
20 maggio 1993, n. 151. Agli effetti dell'applicazione di quest'ultima
norma gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili si
considerano parte della retribuzione. 4. Le disposizioni del presente
articolo: a) trovano applicazione alle societa' cooperative di produzione
e lavoro esercenti attivita' edile anche per i soci lavoratori delle
stesse; b) non operano per le imprese di cui all'art. 2-bis del
decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 1991, n. 89. 5. Entro il 31 maggio di ciascun anno il
Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di
cui al comma 1, al fine di valutare la possibilita' che, con decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio
dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di
riferimento la riduzione contributiva di cui al comma 2. Decorsi trenta
giorni dalla predetta data del 31 luglio e sino all'adozione del
menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per l'anno
precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in
relazione all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata
adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno di
riferimento. 6. Le norme del presente articolo entrano in vigore dal 1°
luglio 1995.». Nota all'art. 1, comma 53: - Si riporta il testo dell'art.
5, comma 2, della citata legge n. 68 del 1999, come modificato dalla
presente legge: «Art. 5 (Esclusioni, esoneri parziali e contributi
esonerativi). - (Omissis). 2. I datori di lavoro pubblici e privati che
operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono
tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante,
all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3. Non sono inoltre tenuti
all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3 i datori di lavoro del
settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti
al trasporto del settore. Sono altresi' esentati dal predetto obbligo i
datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a
fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative
di esercizio e regolarita' dell'attivita' di trasporto. Per consentire al
comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalita' di
servizio piu' evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di
sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro
pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono
tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza
dell'obbligo di cui all'art. 3.».
Nota all'art. 1, comma 54:
- Si riporta
il testo dell'art. 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come
modificato alla presente legge: «Art. 36-bis (Misure urgenti per il
contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi
di lavoro). - 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la
sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonche' al fine di
contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa
dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni,
nonche' le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione
vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
puo' adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei
cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o
superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati
nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente
i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del
provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi
ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di
durata pari alla citata sospensione nonche' per un eventuale ulteriore
periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e
comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale predispongono le attivita' necessarie per
l'integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento
delle attivita' di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e
sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia. 2. E' condizione per
la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1: a) la
regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria; b) l'accertamento del ripristino delle
regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66, e successive modificazioni. E' comunque fatta salva l'applicazione
delle sanzioni penali e amministrative vigenti; b-bis) il pagamento di una
sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera
b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative
complessivamente irrogate. 3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di
lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale
occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di
lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi
che esercitano direttamente la propria attivita' nei cantieri, i quali
sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano
presenti contemporaneamente nel cantiere piu' datori di lavoro o
lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente
dell'opera. 4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono
assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito
registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi
del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente
comma, nel computo delle unita' lavorative si tiene conto di tutti i
lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro
instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le
disposizioni di cui al comma 3. 5. La violazione delle previsioni di cui
ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che
non provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa da euro
50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e' ammessa la
procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124. 6. L'art. 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: «10-bis. Nei casi di
instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro
sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'art. 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il
giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti,
mediante documentazione avente data certa». 7. All'art. 3 del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ferma
restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste dalla normativa in
vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria e' altresi' punito con la sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore,
maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei
contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo
precedente non puo' essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla
durata della prestazione lavorativa accertata.»;
b) il comma 5 e'
sostituito dal seguente: «5. Alla irrogazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non e'
ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124». 7-bis. L'adozione dei provvedimenti sanzionatori
amministrativi di cui all'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.
12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73,
relativi alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, resta di competenza dell'Agenzia delle entrate ed e'
soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'art. 16. 8.
Le agevolazioni di cui all'art. 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,
trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del
settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della
certificazione di regolarita' contributiva anche da parte delle Casse
edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei
datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per
la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza. 9.
Al comma 213-bis dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette disposizioni non si
applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)». 10. All'art. 10, comma 1, del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo le parole: «Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» sono inserite
le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».
11. Il termine di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, lettera a),
della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione
per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all'art. 2, comma 26,
della predetta legge n. 335 del 1995, e' prorogato fino al 31 dicembre
2007.
12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate
alla finalita' di cui all'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono
corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro
le risorse destinate alla finalita' di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni.». Note
all'art. 1, comma 55: - Il testo dell'art. 7, comma 1, del citato
decreto-legge n. 86 del 1988, e' il seguente: «Art. 7. - 1. In attesa
della riforma del trattamento di disoccupazione, delle integrazioni
salariali, dell'eccedenza di personale, nonche' dei contratti di
formazione e lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e per il solo 1988, l'importo dell'indennita'
giornaliera di cui all'art. 13, decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e'
fissato nella misura del 7,5 per cento della retribuzione.». - Il testo
dell'art. 25, della legge 8 agosto 1972, n. 457 (Miglioramenti ai
trattamenti previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per la
integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli), e' il
seguente: «Art. 25. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che
abbiano effettuato nel corso dell'anno solare almeno 151 giornate di
lavoro, e' dovuto, in luogo dell'indennita' di disoccupazione loro
spettante per lo stesso periodo ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 60
per cento della retribuzione di cui all'art. 3 della presente legge. Il
trattamento speciale e' corrisposto per un periodo massimo di novanta
giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione
per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.».
- Il testo
dell'art. 7, della legge 16 febbraio 1977, n. 37 (Ulteriori miglioramenti
delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo), e' il seguente: «Art.
7. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che risultino iscritti
negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore
a 101 e non superiore a 150 e' dovuto a decorrere dal 1° gennaio 1977, in
luogo dell'indennita' di disoccupazione loro spettante ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049, un
trattamento speciale pari al 40 per cento della retribuzione di cui
all'art. 3, legge 8 agosto 1972, n. 457 . I lavoratori iscritti negli
elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni
e integrazioni, sono ammessi a provare l'effettuazione delle giornate di
lavoro loro attribuite nei suddetti elenchi mediante una dichiarazione,
convalidata dalla commissione locale per la manodopera agricola prevista
dall'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, da produrre all'Istituto
erogatore e da allegare alla domanda per l'indennita' di disoccupazione,
attestante i periodi di occupazione in agricoltura nell'anno per cui e'
richiesta la prestazione e i datori di lavoro presso i quali hanno svolto
la loro opera. Le risultanze di tali dichiarazioni sono utilizzate anche
ai fini del controllo delle denunce periodiche di cui all'art. 2 della
legge 18 dicembre 1964, n. 1412. Le dichiarazioni daranno luogo
all'iscrizione negli elenchi nominativi compilati secondo le modalita' e
le procedure di cui all'art. 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970,
n. 7, convertito con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83,
facendo venir meno il diritto alla reiscrizione negli elenchi a validita'
prorogata di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive
modificazioni ed integrazioni. Il trattamento speciale e' corrisposto per
il periodo massimo di novanta giorni nell'anno, osservando le norme
vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei
lavoratori agricoli. A decorrere dal 1° gennaio 1977 il contributo dovuto
dai datori di lavoro in agricoltura per l'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione involontaria e' stabilito nella misura dell'1,25
per cento della retribuzione imponibile fissata secondo le modalita' di
cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488.».
- Il testo dell'art. 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989,
n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di
fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel
Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati.), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e' il seguente: «Art.
1. Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale
e limite minimo di retribuzione imponibile. 1. La retribuzione da assumere
come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza
sociale non puo' essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito
da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle
organizzazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale, ovvero da
accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una
retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto
collettivo. 2. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui
all'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, e' elevata a 40. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data
del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del
predetto comma e' fissata a 9,50. 3. - 4. (Omissis).». Note all'art. 1,
comma 58: - Il testo del regolamento (CE) n. 1/2004 della commissione, del
23 dicembre 2003 (Regolamento della commissione relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese attive nel settore della produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale U.E. 3 gennaio 2004, n. L 1. Entrato in vigore il
23 gennaio 2004.
- Il testo del regolamento (CE) n. 1857/2006 della
commissione, del 15 dicembre 2006 (Regolamento della commissione relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti
agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale U.E. 16 dicembre 2006, n. L 358. - Il testo del
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006
(Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e
che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale U.E. 31 luglio 2006, n. L 210. Note all'art. 1, comma 60: - Il
testo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE,
98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre
1994, n. 265, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 5, della legge 3
agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma
della normativa in materia), e' il seguente: « Art. 5. Disposizioni per
il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori. 1. Fermo restando quanto previsto dall'art.
36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal
presente articolo, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche
secondo le rispettive competenze, puo' adottare provvedimenti di
sospensione di un'attivita' imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei
lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni
della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, ovvero di
gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro. L'adozione del provvedimento di
sospensione e' comunicata alle competenti amministrazioni, al fine
dell'emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo
alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla
partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione
nonche' per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al
doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.
2. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al
comma 1: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria; b) l'accertamento del
ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro,
di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) il
pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di
cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative
complessivamente irrogate. 3. E' comunque fatta salva l'applicazione delle
sanzioni penali, civili e amministrative vigenti. 4. L'importo delle
sanzioni amministrative di cui al comma 2, lettera c), e di cui al comma 5
integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed e' destinato al
finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed
irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g), della legge
27 dicembre 2006, n. 296. 5. Al comma 2 dell'art. 36-bis del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) il
pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di
cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni
amministrative complessivamente irrogate». 6. I poteri e gli obblighi
assegnati dal comma 1 al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale sono estesi, nell'ambito dei compiti
istituzionali delle aziende sanitarie locali e nei limiti delle risorse
finanziarie, umane e strumentali complessivamente disponibili, al
personale ispettivo delle medesime aziende sanitarie, limitatamente
all'accertamento di violazioni della disciplina in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro. In tale caso trova applicazione la
disciplina di cui al comma 2, lettere b) e c).».
Nota all'art. 1, comma
61:
- Si riporta il testo del primo comma, dell'art. 3, della legge 15
giugno 1984, n. 240 (Norme previdenziali e assistenziali per le imprese
cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e
commercializzano prodotti agricoli e zootecnici), come modificato dalla
presente legge: «Art. 3. A parziale deroga di quanto disposto dal
precedente articolo e limitatamente alla cassa integrazione guadagni,
ordinaria e straordinaria, alla cassa unica assegni familiari e
all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si applicano le
disposizioni del settore dell'industria, sia agli effetti della
contribuzione che delle prestazioni, nei confronti delle imprese
cooperative e loro consorzi di cui al citato art. 2, che esercitano attivita' di trasformazione, manipolazione e commercializzazione, e per i
soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le
disposizioni del primo periodo si applicano anche ai dipendenti con
contratto di lavoro a tempo determinato.».
Nota all'art. 1, comma 62:
-
Il testo dell'art. 11, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402
(Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle
contribuzioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981, n. 537, e' il seguente: «Art. 11. Adeguamento del contributo dovuto
per la disoccupazione del settore agricolo attraverso il trasferimento di
quota del contributo dovuto alla Cassa integrazione salari operai
agricoli. A decorrere dal 1° gennaio 1981 l'aliquota del contributo
previsto dall'art. 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, a carico del
datore di lavoro agricolo e' ridotta dal 3 all'1,50 per cento. Con la
stessa decorrenza di cui al primo comma il contributo dovuto dai datori di
lavoro in agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge
16 febbraio 1977, n. 37, e' elevato dall'1,25 al 2,75 per cento.». Nota
all'art. 1, comma 63: - Il testo dell'art. 118, commi 1 e 3, della citata
legge n. 388 del 2000, n. 388, e' il seguente: « Art. 118. Interventi in
materia di formazione professionale nonche' disposizioni di attivita'
svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo. 1. Al fine di
promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni
di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in
un'ottica di competitivita' delle imprese e di garanzia di occupabilita'
dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori
economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e
dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici
interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente
articolo denominati «fondi».
Gli accordi interconfederali stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere
l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonche', all'interno
degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai
dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti
mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei dirigenti comparativamente piu' rappresentative, oppure come
apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. I
fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
territorialmente. I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani
formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra
le parti sociali, nonche' eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e
comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I
piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le
regioni e le province autonome territorialmente interessate. I progetti
relativi ai piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse
ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome
territorialmente interessate, affinche' ne possano tenere conto
nell'ambito delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono, secondo
le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal
gettito del contributo integrativo stabilito dall'art. 25, quarto comma,
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative
ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel finanziare i piani
formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della
redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di
essi, ai sensi del comma 3. (Omissis).
3. I datori di lavoro che
aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo,
di cui all'art. 25 della legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta
dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di
lavoro. L'adesione ai fondi e' fissata entro il 31 ottobre di ogni anno,
con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette
avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio
di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle
adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui
all'art. 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonche' di quello
relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto
contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per
l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'art. 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare
le modalita' di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento
delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonche' a fornire,
tempestivamente e con regolarita', ai fondi stessi, tutte le informazioni
relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse
versati. Al fine di assicurare continuita' nel perseguimento delle
finalita' istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per
l'accesso al FSE, di cui all'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2
dell'art. 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144.».
Nota all'art. 1, comma
64:
- Il testo dell'art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978,
n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale), e' il
seguente: «Art. 25 (Istituzione di un Fondo di rotazione). - (Omissis).
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai
sensi dell'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata in
misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
contributivo.». Nota all'art. 1, comma 65: - Si riporta il testo
dell'art. 21 della citata legge del 1991, n. 223, come modificato dalla
presente legge: «Art.21. Norme in materia di trattamenti per i lavoratori
appartenenti al settore dell'agricoltura. 1. Gli impiegati ed operai
agricoli con contratto a tempo indeterminato hanno diritto al trattamento
di integrazione salariale di cui all'art. 8, legge 8 agosto 1972, n. 457,
anche nei casi di sospensioni operate per esigenze di riconversione e
ristrutturazione aziendale da imprese che occupino almeno sei lavoratori
con contratto a tempo indeterminato, ovvero che ne occupino quattro con
contratto a tempo indeterminato, e nell'anno precedente abbiano impiegato
manodopera agricola per un numero di giornate non inferiore a
milleottanta. Le predette esigenze devono essere previamente accertate dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del comitato
amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti di cui all'art. 25, legge 9 marzo 1989, n. 88. 2. I lavoratori
con contratto a tempo indeterminato che vengano licenziati durante il
periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale corrisposto
ai sensi del comma 1 hanno diritto al trattamento ordinario di
disoccupazione nella misura del quaranta per cento della retribuzione.
3.
Il trattamento concesso ai sensi del comma 1 puo' essere corrisposto per
una durata massima di novanta giorni. Le imprese che si avvalgono di tale
trattamento sono tenute a versare alla gestione di cui all'art. 24 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, in aggiunta al contributo di cui all'art. 19
della legge 8 agosto 1972, n. 457, un contributo nella misura del quattro
per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti ai
sensi del comma 1.
4. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di
lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni
dichiarati colpiti da eccezionali calamita' o avversita' atmosferiche ai
sensi dell'art. 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, puo' essere
concesso il trattamento di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n.
457, per un periodo non superiore a novanta giorni. 5. Il trattamento di
integrazione salariale di cui ai commi 1 e 4 puo' essere erogato, anche in
mancanza dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge 8
agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che sono alle dipendenze dell'impresa
da piu' di un anno. I periodi di corresponsione del predetto trattamento
non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto
dal primo comma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e
costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui al terzo
comma dell'art. 8 della legge medesima. 6. Ai lavoratori agricoli a tempo
determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti
dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese
agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone
delimitate ai sensi dell'art. 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'art. 1,
comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' riconosciuto,
ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro
prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle
lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di
lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al
citato art. 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio
si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che
abbiano beneficiato degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 102 del 2004. 7. I benefici di cui ai commi
4 e 6 si applicano a decorrere dall'anno 1991. 8. Per i trattamenti di cui
ai commi 4, 5 e 6, ivi compresi quelli relativi alla mancata copertura
assicurativa, si applicano le disposizioni dell'art. 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88.». Note all'art. 1, comma 66: - Si riporta il testo
dell'art. 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2
(Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria,
della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dalla
presente legge: «Art. 01 (Disposizioni in materia di previdenza
agricola). - (Omissis). 16. Per le imprese agricole, le disposizioni
contenute nell'art. 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
nell'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano
limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006. A tale fine, in sede di
pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati
a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa
agricola beneficiaria, gia' scaduti alla data del pagamento degli aiuti
medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le
somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine l'Istituto previdenziale
comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali
scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a
tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i
Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi
dell'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e
successive modificazioni. In caso di contestazioni, la legittimazione
processuale passiva compete all'Istituto previdenziale.».
- Il d.l. 15
febbraio 2007, n. 10 (Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi
comunitari ed internazionali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
febbraio 2007, n. 38. Note all'art. 1, comma 67: - L'art. 2 del citato
d.l. n. 67 del 1997, abrogato dalla presente legge, recava: «Regime
contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello».
- La legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1969, n. 111, supplemento ordinario. Nota
all'art. 1, comma 68: - Il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione),
convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il
seguente: «Art. 1. Fondo per l'occupazione. - (Omissis).
7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato
dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel
quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al
finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati al predetto Fondo.». Nota all'art. 1, comma 69: - Si riporta
il testo dell'art. 27, del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797 (Approvazione del testo unico delle norme concernenti
gli assegni familiari - pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 7 settembre 1955, n. 206), come modificato dalla parte della
legge: «Art. 27 - Art. 12 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 1, d.lgt.
1° agosto 1945, n. 692 (Determinazione del reddito da lavoro dipendente
ai fini contributivi). - 1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai
fini contributivi quelli di cui all'art. 46, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.
2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si
applicano le disposizioni contenute nell'art. 48 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi. 3.
Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'art. 48 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e
trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h), dello
stesso art. 48. 4. Sono esclusi dalla base imponibile: a) le somme
corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto; b) le somme
corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine
di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonche' quelle la cui erogazione
trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilita' dell'indennita'
sostitutiva del preavviso; c) i proventi e le indennita' conseguite, anche
in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni; d) le somme poste a
carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge;
le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al
successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4;
i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto
di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa; e)
(Abrogata);
f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro,
versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi,
gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti
aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o
assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del
rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti,
diverse dalle quote di accantonamento al TFR, sono assoggettati al
contributo di solidarieta' del 10 per cento di cui all'art. 9-bis del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° giugno 1991, n. 166, e al citato decreto legislativo n. 124 del
1993, e successive modificazioni e integrazioni, a carico del datore di
lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti
i lavoratori. Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel
regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a
carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme
pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti.
Resta fermo, altresi', il contributo di solidarieta' a carico del
lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all'art. 1, comma 5,
lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579; g) i
trattamenti di famiglia di cui all'art. 3, comma 3, lettera d), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5. L'elencazione degli elementi
esclusi dalla base imponibile e' tassativa. 6. Le somme versate alle casse
edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a
contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare. Le
somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle predette
casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e
assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.
7. Per la
determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle
contribuzioni dovute per i soci di cooperative di lavoro si applicano le
norme del presente articolo. 8. Sono confermate le disposizioni in materia
di retribuzione imponibile di cui all'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' ogni altra
disposizione in materia di retribuzione minima o massima imponibile,
quelle in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate
categorie di lavoratori e quelle in materia di retribuzioni imponibili non
rientranti tra i redditi di cui all'art. 46 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
9. Le gratificazioni annuali e periodiche, i
conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di
contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni
caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione. 10. La
retribuzione imponibile, e' presa a riferimento per il calcolo delle
prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale
interessate».
Nota all'art. 1, comma 71:
- Il testo dell'art. 2, comma
19, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), e' il seguente: «19. L'esecuzione del lavoro
straordinario comporta, a carico delle imprese con piu' di quindici
dipendenti, il versamento, a favore del Fondo prestazioni temporanee
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di un contributo
pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario
compiute. Per le imprese industriali tale misura e' elevata al 10 per
cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente
dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore.».
Nota all'art. 1, comma 72: - Per il testo dell'art. 2, comma 26, della
citata legge n. 335 del 1995, si veda la nota all'art. 1, comma 10. Nota
all'art. 1, comma 75: - Il testo dell'art. 51, comma 6, della citata legge
n. 449 del 1997, e' il seguente: «Art. 51 (Universita' e ricerca). -
(Omissis). 6. Le universita', gli osservatori astronomici, astrofisici e
vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n.
593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nonche' il
Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio,
assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione
comparativa e la pubblicita' degli atti, possono conferire assegni per la
collaborazione ad attivita' di ricerca. Possono essere titolari degli
assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum
scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attivita' di
ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al
primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a
quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni
con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito
della borsa per il dottorato di ricerca. Non e' ammesso il cumulo con
borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di
assegni puo' frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al
numero determinato, per ciascuna universita', ai sensi dell'art. 70 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo
restando il superamento delle prove di ammissione. Le universita' possono
fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in
soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso
amministrazioni pubbliche puo' essere collocato in aspettativa senza
assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia
fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n.
476, e successive modificazioni e integrazioni, nonche', in materia
previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge
8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per la
determinazione degli importi e per le modalita' di conferimento degli
assegni si provvede con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del
presente comma sono altresi' autorizzati a stipulare, per specifiche
prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi
degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con
rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti
pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del
presente comma.». - Per il testo dell'art. 2, comma 26, della legge n.
335 del 1995, si veda la nota all'art. 1, comma 10. Note all'art. 1, comma
76: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 2
febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei
periodi assicurativi), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Totalizzazione
ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianita). - 1. Ferme restando
le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi
assicurativi, agli iscritti a due o piu' forme di assicurazione
obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti, alle forme
sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche' alle forme
pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico
autonomo presso una delle predette gestioni, e' data facolta' di cumulare
i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a tre
anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme
assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresi'
ricomprese la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di
culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.». - Si riporta
il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
184 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge
8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di
prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), come modificato dalla
presente legge: «Art. 1 (Cumulo di periodi assicurativi). - 1. Per i
lavoratori di cui all'art. 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti, e' data facolta' di utilizzare, cumulandoli
per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto art.
1, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette
forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei
trattamenti pensionistici per inabilita'.». Nota all'art. 1, comma 77:
-
Si riporta il testo dell'art. 2, del citato decreto legislativo n. 184 del
1997, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Corsi universitari
di studio). - 1. La facolta' di riscatto prevista dall'art. 2-novies del
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'art. 2, comma 3, del
decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, e' riconosciuta a tutti gli iscritti
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo
stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed
esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'art. 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335. 2. Sono riscattabili, in tutto o in
parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui
al comma 1 e quando non siano gia' coperti da contribuzione in alcuno dei
regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di
studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi
previsti dall'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341. 3. L'onere di
riscatto e' determinato con le norme che disciplinano la liquidazione
della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo,
tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto,
anche ai fini del computo delle anzianita' previste dall'art. 1, commi 12
e 13, della citata legge n. 335 del 1995.
4. Ai fini del calcolo
dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova
applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui
alle tabelle emanate per l'attuazione dell'art. 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338 . Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulla base di
aggiornati coefficienti attuariali. 4-bis. Gli oneri da riscatto per
periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo
ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di
appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza
l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si
applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio
2008. 5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare
con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di
finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di
presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento e' quella
assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla
data della domanda ed e' rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta
retribuzione e' attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi
riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi
disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data
della domanda di riscatto. 5-bis. La facolta' di riscatto di cui al comma
5 e' ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma
obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attivita'
lavorativa. In tale caso, il contributo e' versato all'I.N.P.S. in
apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole
del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il
montante maturato e' trasferito, a domanda dell'interessato, presso la
gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei
periodi di riscatto e' costituito dal versamento di un contributo, per
ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui
all'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione
generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo e'
fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo e' altresi'
detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti
fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.
5-ter. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 8
agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis
sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.».
Nota
all'art. 1, comma 78:
- Il testo dell'art. 5, comma 8, del decreto-legge 2
luglio 2007, n. 81 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria),
convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e' il
seguente: «Art. 5 (Interventi in materia pensionistica). - (Omissis). 8.
A decorrere dall'anno 2008 e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un fondo per il
finanziamento, nel limite complessivo di 267 milioni di euro perl'anno
2008, di 234 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010, di interventi e misure agevolative in materia di
riscatto ai fini pensionistici della durata legale del corso di laurea e
per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi
pensionistici, in particolare per i soggetti per i quali trovi
applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo
contributivo, al fine di migliorare la misura dei trattamenti
pensionistici, fermo restando il principio di armonizzazione dei sistemi
previdenziali di cui all'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n.
335, al fine di garantire l'applicazione di parametri identici per i
diversi enti.».
Nota all'art. 1, comma 79:
- Per il testo dell'art. 2,
comma 26, della legge n. 335 del 1995, si veda la nota all'art. 1, comma
10. Note all'art. 1, comma 80: - Il testo dell'art. 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita
dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza), e' il seguente: «Art. 2
(Gestione). - 1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia
gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti
dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente
decreto in relazione alla natura pubblica dell'attivita' svolta. 2. La
gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio
mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti
dal bilancio tecnico da redigersi con periodicita' almeno triennale. 3. I
rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 sono
sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte
dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 4. In caso di
disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e
confermato anche dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario
straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il
riequilibrio della gestione.
Sino al ristabilimento dell'equilibrio
finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione
delle associazioni e delle fondazioni. 5. In caso di persistenza dello
stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del
commissario, ed accertata l'impossibilita' da parte dello stesso di poter
provvedere al riequilibrio finanziario dell'associazione o della
fondazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, e'
nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri
previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta, in quanto
applicabili. 6. Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di
rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge
afferenti la corretta gestione dell'associazione o della fondazione, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
di cui all'art. 3, comma 1, nomina un commissario straordinario con il
compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente e, entro sei mesi
dalla sua nomina, avvia e conclude la procedura per rieleggere gli
amministratori dell'ente stesso, cosi' come previsto dallo statuto.». -
Il testo dell'art. 1, commi 1202 e seguenti, della citata legge n. 296 del
2006, e' il seguente: «1202. In attesa di una revisione della disciplina
della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi
afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la
stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro
subordinato nonche' di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti
datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare
accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non
siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le
organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali
comparativamente piu' rappresentative conformemente alle previsioni dei
commi da 1203 a 1208. 1203. Gli accordi sindacali di cui al comma 1202
promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro
subordinato. A seguito dell'accordo i lavoratori interessati alla
trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi
alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura
civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei
benefici previsti dalla legislazione vigente. 1204. Per i lavoratori che
continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a
progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4, dell'art. 61 e dell'art.
63, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono stabilire,
anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al
corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonche' stabilire
condizioni piu' favorevoli per i collaboratori. Il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale provvede ad effettuare azioni di monitoraggio
relative all'evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente
versati ai collaboratori coordinati a progetto, al netto delle ritenute
previdenziali, al fine di effettuare un raffronto con la media dei
corrispettivi versati nei tre anni precedenti a quello di entrata in
vigore delle disposizioni di cui alla presente legge. 1205. La validita'
degli atti di conciliazione di cui al comma 1203 rimane condizionata
all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento
alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato
al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla
meta' della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi
di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche
a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del
rapporto di lavoro. 1206. I datori di lavoro depositano presso le
competenti sedi dell'I.N.P.S. gli atti di conciliazione di cui al comma
1203, unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e
all'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo
del totale dovuto ai sensi del comma 1205. I datori di lavoro sono
autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei
ratei mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
approva i relativi accordi con riferimento alla possibilita' di integrare
presso la gestione separata dell'I.N.P.S. la posizione contributiva del
lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il
raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni
lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma
1209. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al
presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente
in caso di omissione contributiva. 1207. Gli atti di conciliazione di cui
al comma 1203 producono l'effetto di cui agli articoli 410 e 411 del
codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura
retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il
versamento della somma di cui al comma 1205 comporta l'estinzione dei
reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o
premi e di imposte sui redditi, nonche' di obbligazioni per sanzioni
amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e
il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui
all'art. 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
nonche' all'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di
sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, e'
precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i
pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle
trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208. 1208. L'accesso alla
procedura di cui al comma 1202 e' consentito anche ai datori di lavoro che
siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali
non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. In
ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1202 comprende la
stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali
sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata
oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono
sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1205
e 1206.».
Note all'art. 1, comma 81:
- Per il testo dell'art. 117 della
Costituzione si veda la nota all'art. 1, commi 28 e 30. - Il testo
dell'art. 9, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno
della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta), e' il seguente:
«Art. 9 (Misure a sostegno della flessibilita' di orario). - 1. Al fine
di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e
tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di
cui all'art. 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' destinata annualmente
una quota individuata con decreto del Ministro delle politiche per la
famiglia, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento
destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende,
aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi
contrattuali che prevedano azioni positive per le finalita' di cui al
presente comma, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire
alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia
lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un
minore, di usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time, telelavoro e lavoro a
domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore,
flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita' per i genitori
che abbiano bambini fino a dodici anni di eta' o fino a quindici anni, in
caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico; b)
programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il
periodo di congedo; c) progetti che consentano la sostituzione del
titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di
astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o
lavoratore autonomo; d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la
sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione
lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a
carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico.».
Nota all'art.
1, comma 82:
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 12, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche
complementari), come modificato dalla presente legge: «Art. 8
(Finanziamento). - (Omissis). 12. Per i soggetti destinatari del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi
previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi
soggetti possono altresi' delegare il centro servizi o l'azienda emittente
la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla
forma pensionistica complementare dell'importo corrispondente agli abbuoni
accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o
altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la
regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il
soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare
della posizione aperta presso la forma pensionistica complementare
medesima.». Nota all'art. 1, comma 83: - Si riporta il testo dell'art. 1,
comma 791, della citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla
presente legge: «791. All'art. 64, comma 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole da: «con decreto
del Ministro del lavoro» fino a: «provvedimento,» sono soppresse; b) e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' disciplinata l'applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 7, 17 e 22 nei limiti delle risorse
rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, da determinare con il
medesimo decreto». Nota all'art. 1, comma 84: - Il testo dell'art. 13,
commi 7, 8 e 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni
urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale
e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, e' il seguente: «Art. 13 (Disposizioni in materia di
previdenza complementare, per il potenziamento degli ammortizzatori
sociali e degli incentivi al reimpiego nonche' conferma dell'indennizzabilita'
della disoccupazione nei casi di sospensione dell'attivita' lavorativa). -
(Omissis). 7. L'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con
requisiti normali di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto-legge
14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e' riconosciuta anche ai
lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi
transitori, ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato, e che
siano in possesso dei requisiti di cui al predetto art. 19, primo comma,
nel limite di spesa di 48 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per
il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, gli oneri per assegni al nucleo familiare e gli
oneri conseguenti agli incrementi di misura di cui al comma 2, lettera a).
8. L'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti
ridotti di cui all'art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e'
riconosciuta, nel limite di spesa di 6 milioni di euro annui, ivi inclusi
gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo
quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per assegni al nucleo
familiare, ai dipendenti da imprese del settore artigianato, sospesi in
conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero
determinate da situazioni temporanee di mercato, che siano in possesso dei
requisiti di cui al predetto art. 7, comma 3, e subordinatamente ad un
intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a
carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o
alla somministrazione da parte degli stessi enti di attivita' di
formazione e qualificazione professionale, di durata non inferiore a
centoventi ore. (Omissis). 10. La durata massima di ciascuno degli
interventi di cui ai commi 7 e 8 non puo' superare sessantacinque giornate
annue di indennita'. Per l'indennita' ordinaria di cui al comma 7 il
lavoratore cessa dal diritto quando, nel periodo di un anno immediatamente
precedente, risultino corrisposte complessivamente sessantacinque giornate
di prestazione. Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare, con apposita
dichiarazione da inviare ai centri per l'impiego e alla sede dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale territorialmente competente, la
sospensione dell'attivita' lavorativa e le relative motivazioni, nonche' i
nominativi dei lavoratori interessati, che devono aver reso dichiarazione
di immediata disponibilita' al lavoro al locale centro per l'impiego.».
Nota all'art. 1, comma 85: - Si riporta il testo dell'art. 17, della legge
28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale),
come modificato dalla presente legge: «Art. 17 (Disciplina della
fornitura del lavoro portuale temporaneo). - 1. Il presente articolo
disciplina la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'art. 1,
della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli 16
e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali
autorizzati ai sensi dell'art. 16, comma 3.
2. Le autorita' portuali o,
laddove non istituite, le autorita' marittime, autorizzano l'erogazione
delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la cui
attivita' deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro
temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da
individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e
comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e
risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalita'
nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare
direttamente o indirettamente le attivita' di cui agli articoli 16 e 18 e
le attivita' svolte dalle societa' di cui all'art. 21, comma 1, lettera
a), ne' deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o piu'
imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure
deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o piu' imprese di
cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso
contrario, a dismettere dette attivita' e partecipazioni prima del
rilascio dell'autorizzazione. 3. L'autorizzazione di cui al comma 2, viene
rilasciata dall'autorita' portuale o, laddove non istituita, dall'autorita'
marittima entro centoventi giorni dall'individuazione dell'impresa stessa
e, comunque, subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale
attivita' e partecipazione di cui al medesimo comma. L'impresa subentrante
e' tenuta a corrispondere il valore di mercato di dette attivita' e
partecipazioni all'impresa che le dismette. 4. L'autorita' portuale o,
laddove non istituita, l'autorita' marittima individua le procedure per
garantire la continuita' del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei
dipendenti dell'impresa di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), nei
confronti dell'impresa autorizzata. 5. Qualora non si realizzi quanto
previsto dai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono
erogate da agenzie promosse dalle autorita' portuali o, laddove non
istituite, dalle autorita' marittime e soggette al controllo delle stesse
e la cui gestione e' affidata ad un organo direttivo composto da
rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1,
lettera a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume
i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'art. 21, comma 1,
lettera b), che cessano la propria attivita'. Con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il
funzionamento dell'agenzia. 6. L'impresa di cui al comma 2, e l'agenzia di
cui al comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte
alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al comma 1, possono
rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'art. 2 della
legge 24 giugno 1997, n. 196. 7. Nell'ambito delle trattative per la
stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali
previste al comma 13, le parti sociali individuano: a) i casi in cui il
contratto di fornitura di lavoro temporaneo puo' essere concluso ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997; b) le
qualifiche professionali alle quali si applica il divieto previsto
dall'art. 1, comma 4, lettera a), della legge n. 196 del 1997; c) la
percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai
lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice, secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997; d) i casi per i quali
puo' essere prevista una proroga dei contratti di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997; e)
le modalita' di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti all'art.
4, comma 2, della legge n. 196 del 1997. 8. Al fine di favorire la
formazione professionale, l'impresa di cui al comma 2, e l'agenzia di cui
al comma 5, realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle
esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette
iniziative possono essere finanziate anche con i contributi previsti
dall'art. 5 della legge n. 196 del 1997. 9. L'impresa di cui al comma 2, e
l'agenzia di cui al comma 5, non costituiscono imprese incaricate della
gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di
monopolio fiscale ai sensi dell'art. 86, paragrafo 2, del Trattato che
istituisce la Comunita' europea. 10. Le autorita' portuali o, laddove non
istituite, le autorita' marittime adottano specifici regolamenti volti a
controllare le attivita' effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5
anche al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di parita' di
trattamento nei confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21,
comma 1, lettera a), e della capacita' di prestare le attivita' secondo
livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti regolamenti dovranno
prevedere tra l'altro:
a) criteri per la determinazione e applicazione
delle tariffe da approvare dall'autorita' portuale o, laddove non
istituita, dall'autorita' marittima; b) disposizioni per la determinazione
qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2,
e dell'agenzia di cui al comma 5, in rapporto alle effettive esigenze
delle attivita' svolte; c) predisposizione di piani e programmi di
formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attivita' portuali,
sia ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori; d)
procedure di verifica e di controllo da parte delle autorita' portuali o,
laddove non istituite, delle autorita' marittime circa l'osservanza delle
regolamentazioni adottate;
e) criteri per la salvaguardia della sicurezza
sul lavoro. 11. Ferme restando le competenze dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, le autorita' portuali o, laddove non istituite,
le autorita' marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al
comma 2, possono sospenderne l'efficacia o, nei casi piu' gravi, revocarle
allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio
dell'attivita' autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da
agenzie di cui al comma 5, le autorita' portuali o, laddove non istituite,
le autorita' marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di
gestione dell'agenzia stessa. 12. La violazione delle disposizioni
tariffarie, previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni.
13. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime
inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo,
nonche' in quelli previsti dall'art. 16 e negli atti di concessione di cui
all'art. 18, disposizioni volte a garantire ai lavoratori e ai soci
lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo
inderogabile. Per i predetti fini il Ministero dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, promuove specifici incontri fra le organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, le
rappresentanze delle imprese, dell'utenza portuale e delle imprese di cui
all'art. 21, comma 1, e l'associazione fra le autorita' portuali, volti a
determinare la stipula di un contratto collettivo di lavoro unico
nazionale di riferimento. Fino alla stipula di tale contratto le predette
parti determinano a livello locale i trattamenti normativi e retributivi
di riferimento per l'individuazione del minimo inderogabile.
14. Le autorita' portuali esercitano le competenze di cui al presente articolo
previa deliberazione del comitato portuale, sentita la commissione
consultiva. Le autorita' marittime esercitano le competenze di cui al
presente articolo sentita la commissione consultiva. 15. Per l'anno 2008
ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con
contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
ai commi 2 e 5, e per i lavoratori delle societa' derivate dalla
trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'art. 21, comma 1,
lettera b), e' riconosciuta un'indennita' pari a un ventiseiesimo del
trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria
previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' la relativa contribuzione
figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di
mancato avviamento al lavoro, nonche' per le giornate di mancato
avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate
definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato
disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta per un numero di giornate di
mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di
26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie,
malattia, infortunio, permesso e indisponibilita'. L'erogazione dei
trattamenti di cui al presente comma da parte dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale e' subordinata all'acquisizione degli elenchi
recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate
di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero dei trasporti in
base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti
autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime.».
Nota all'art. 1, comma 87:
- Si riporta il testo dell'art. 21, della
citata legge n. 84 del 1994, come modificato dalla presente legge: «Art.
21 (Trasformazione in societa' delle compagnie e gruppi portuali). - 1. Le
compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono costituirsi
in una o piu' societa' di seguito indicate: a) in una societa' secondo i
tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per
l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali; b) in
una societa' o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto,
titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, nonche',
fino al 31 dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga all'art. 1,
della legge 23 ottobre 1960, n. 1369; c) in una societa' secondo i tipi
previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo
scopo della mera gestione, sulla base dei beni gia' appartenenti alle
compagnie e gruppi portuali disciolti. 2. Scaduto il termine di cui al
comma 1, senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto
agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad
operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono. 3. Le societa'
e le cooperative di cui al comma 1, hanno l'obbligo di incorporare tutte
le societa' e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle
compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore
della presente legge, nonche' di assumere gli addetti alle compagnie o
gruppi alla predetta data. Le societa' o cooperative di cui al comma 1,
devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi
sociali. 4. Le societa' derivanti dalla costituzione succedono alle
compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e
finanziari. 5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti
addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano
transitati in continuita' di rapporto di lavoro nelle nuove societa' di
cui al comma 1, e' data facolta' di costituirsi in imprese ai sensi del
presente articolo. Alle societa' costituite da addetti si applica quanto
disposto nei commi successivi per le societa' costituite dai soci delle
compagnie. 6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi
portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla
fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di
costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado
di svolgere attivita' di impresa.
7. Le Autorita' portuali nei porti gia'
sedi di enti portuali e l'autorita' marittima nei restanti porti
dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che
entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di
costituzione secondo le modalita' di cui al comma 1, ed effettuato il
deposito dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei
confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di
cui all'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n.
287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343. 8.
Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel registro delle
imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in
corso le procedure di costituzione ai sensi del comma 6, le disposizioni
di cui al comma 8, dell'art. 27, concernenti il funzionamento degli
stessi, nonche' le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo
attribuite all'Autorita' portuale, nei porti gia' sedi di enti portuali ed
all'autorita' marittima nei restanti porti. 8-bis. Per favorire i processi
di riconversione produttiva e per contenere gli oneri a carico dello Stato
derivanti dall'attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei
porti, con l'esclusione di quelli indicati all'art. 4, comma 1, lettere b)
e c), ove sussistano imprese costituite ai sensi del comma 1, lettera b),
e dell'art. 17, il cui organico non superi le quindici unita', le stesse
possono svolgere, in deroga a quanto previsto dall'art. 17, altre
tipologie di lavori in ambito portuale e hanno titolo preferenziale ai
fini del rilascio di eventuali concessioni demaniali relative ad attivita'
comunque connesse ad un utilizzo del demanio marittimo, definite con
decreto del Ministro dei trasporti.». Nota all'art. 1, comma 89: - Si
riporta il testo dell'art. 17, della citata legge n. 84 del 1994, come
modificato dalla presente legge: «Art. 17 (Disciplina della fornitura del
lavoro portuale temporaneo). - 1. Il presente articolo disciplina la
fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'art. 1 della legge 23
ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per
l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati
ai sensi dell'art. 16, comma 3.
2. Le autorita' portuali o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, autorizzano l'erogazione delle
prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la cui attivita'
deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per
l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare
secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta
impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie
con specifica caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione delle
operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le
attivita' di cui agli articoli 16 e 18 e le attivita' svolte dalle
societa' di cui all'art. 21, comma 1, lettera a), ne' deve essere detenuta
direttamente o indirettamente da una o piu' imprese di cui agli articoli
16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni
anche di minoranza in una o piu' imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21,
comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette
attivita' e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione. 3.
L'autorizzazione di cui al comma 2, viene rilasciata dall'autorita'
portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima entro
centoventi giorni dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque,
subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale attivita' e
partecipazione di cui al medesimo comma. L'impresa subentrante e' tenuta a
corrispondere il valore di mercato di dette attivita' e partecipazioni
all'impresa che le dismette. 4. L'autorita' portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima individua le procedure per garantire la
continuita' del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti
dell'impresa di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), nei confronti
dell'impresa autorizzata.
5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai
commi 2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da agenzie
promosse dalle autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle
autorita' marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione
e' affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle
imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai fini
delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume i lavoratori
impiegati presso le imprese di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), che
cessano la propria attivita'. Con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il
funzionamento dell'agenzia. 6. L'impresa di cui al comma 2, e l'agenzia di
cui al comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte
alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al comma 1, possono
rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'art. 2, della
legge 24 giugno 1997, n. 196. 7. Nell'ambito delle trattative per la
stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali
previste al comma 13, le parti sociali individuano:
a) i casi in cui il
contratto di fornitura di lavoro temporaneo puo' essere concluso ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997; b) le
qualifiche professionali alle quali si applica il divieto previsto
dall'art. 1, comma 4, lettera a), della legge n. 196 del 1997; c) la
percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai
lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice, secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997; d) i casi per i quali
puo' essere prevista una proroga dei contratti di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997; e)
le modalita' di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti all'art.
4, comma 2, della legge n. 196 del 1997. 8. Al fine di favorire la
formazione professionale, l'impresa di cui al comma 2, e l'agenzia di cui
al comma 5, realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle
esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette
iniziative possono essere finanziate anche con i contributi previsti
dall'art. 5, della legge n. 196 del 1997. 9. L'impresa di cui al comma 2,
e l'agenzia di cui al comma 5, non costituiscono imprese incaricate della
gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di
monopolio fiscale ai sensi dell'art. 86, paragrafo 2, del Trattato che
istituisce la Comunita' europea.
10. Le autorita' portuali o, laddove non
istituite, le autorita' marittime adottano specifici regolamenti volti a
controllare le attivita' effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5,
anche al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di parita' di
trattamento nei confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21,
comma 1, lettera a), e della capacita' di prestare le attivita' secondo
livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti regolamenti dovranno
prevedere tra l'altro: a) criteri per la determinazione e applicazione
delle tariffe da approvare dall'autorita' portuale o, laddove non
istituita, dall'autorita' marittima; b) disposizioni per la determinazione
qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2,
e dell'agenzia di cui al comma 5, in rapporto alle effettive esigenze
delle attivita' svolte;
c) predisposizione di piani e programmi di
formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attivita' portuali,
sia ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori; d)
procedure di verifica e di controllo da parte delle autorita' portuali o,
laddove non istituite, delle autorita' marittime circa l'osservanza delle
regolamentazioni adottate; e) criteri per la salvaguardia della sicurezza
sul lavoro.
11. Ferme restando le competenze dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, le autorita' portuali o, laddove non istituite,
le autorita' marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al
comma 2, possono sospenderne l'efficacia o, nei casi piu' gravi, revocarle
allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio
dell'attivita' autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da
agenzie di cui al comma 5, le autorita' portuali o, laddove non istituite,
le autorita' marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di
gestione dell'agenzia stessa.
12. La violazione delle disposizioni
tariffarie, previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni.
13. Le autorita' portuali, o, laddove non istituite, le autorita'
marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente
articolo, nonche' in quelli previsti dall'art. 16 e negli atti di
concessione di cui all'art. 18, disposizioni volte a garantire un
trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori e ai
soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e
agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b). Detto trattamento minimo
non puo' essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto
collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi,
stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di
categoria piu' rappresentative delle imprese portuali di cui ai
sopracitati articoli e dall'Associazione porti italiani (Assoporti).
14.
Le autorita' portuali esercitano le competenze di cui al presente articolo
previa deliberazione del comitato portuale, sentita la commissione
consultiva. Le autorita' marittime esercitano le competenze di cui al
presente articolo sentita la commissione consultiva. 15. Le parti sociali
indicate al comma 13, regolano le modalita' di retribuzione delle giornate
di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso i soggetti
di cui ai commi 2 e 5, sulla base delle disposizioni dell'art. 2, comma
28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove ricorrano le condizioni
dettate dall'art. 1, del decreto 27 novembre 1997, n. 477, del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, emana i regolamenti previsti dall'art. 2,
comma 28, della citata legge n. 662 del 1996.».
Nota all'art. 1, comma
90:
- Il testo dell'art. 11-ter, comma 2, della citata legge n. 468 del
1978, e' il seguente: «Art. 11-ter (Disciplina della fornitura del lavoro
portuale temporaneo). - (Omissis). 2. I disegni di legge, gli schemi di
decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e
verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture, con la
specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri
annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici
previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per
la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica
tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i
regolamenti parlamentari.».
Allegato 1
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Vedere tabelle a pag. 30 <----
Allegato 2
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Vedere tabella a pag. 31 <---- |