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LEGGE 24 dicembre 2007, n.
244
Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).
(Gazzetta Ufficiale n. 300 del
28/12/2007 - Suppl. Ordinario n. 285)
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DECRETO-LEGGE
30 giugno 2008, n. 113
Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative.
(Gazzetta Ufficiale n. 151 del
30/6/2008)
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Testo in vigore
dal: 30-6-2008
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e
87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di
consentire una piu' concreta e puntuale attuazione dei correlati
adempimenti, nonche' di assicurare la funzionalita' del sistema di
istruzione universitario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
( ... omissis ... )
Art. 4
Comunita' montane
1. All'articolo 2, comma
17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle
seguenti: «il 30 settembre 2008». 2. All'articolo 2, comma 21, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 luglio 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2008».
Art. 5
Termovalorizzatori
1. All'articolo 2, comma
137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) dopo le parole: «per quelli in costruzione,» sono
inserite le seguenti: «con riferimento alla parte organica dei
rifiuti,»; b) le parole: «tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2008».
( ... omissis ... )
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COMUNICATO
Ripubblicazione del testo
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)», corredato delle relative note.
(Gazzetta Ufficiale n. 10 del
12/1/2007 - Suppl. Ordinario n. 8)
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PROVVEDIMENTO NON ANCORA DISPONIBILE
IN BANCA DATI
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MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 gennaio 2008
Modalita' applicative per il regime dei contribuenti minimi in
attuazione dell'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).
(Gazzetta Ufficiale n. 9 del
11/1/2009)
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IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Visti i commi da 96 a 117
delll'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recanti disposizioni
in materia di semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi;
Visto, in particolare, il comma 115 dell'art. 1 della medesima legge n.
244 del 2007 che demanda l'emanazione delle disposizioni necessarie per
l'attuazione dei commi da 96 a 114 ad apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
442, recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in
materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione
degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della
disciplina dei tributi locali;
Visti i commi da 181 a 189 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, concernenti l'istituzione dei parametri;
Visti gli articoli 36 e 40-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per
l'occupazione nelle aree depresse;
Visti gli articoli 50 e 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
concernenti, rispettivamente, gli obblighi connessi agli scambi
intracomunitari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e gli studi di
settore;
Visto l'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente
disposizioni in favore dell'agriturismo;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle
finanze ed il relativo trasferimento di funzioni gia' attribuite al
Ministero delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno
2006 - Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof.
Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero
dell'economia e delle finanze;
1. Ai fini
dell'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 1, commi da 96 a
117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e nel presente decreto, si
intendono per:
a) contribuenti minimi: i soggetti che si avvalgono del regime di cui ai
predetti commi da 96 a 117;
b) regime: il regime dei contribuenti minimi;
c) legge: la legge 24 dicembre 2007, n. 244; d) decreto: il decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) testo unico: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1. Ai fini
dell'individuazione del limite dei ricavi conseguiti e dei compensi
percepiti di cui al n. 1 della lettera a) del comma 96 dell'art. 1 della
legge, concernente i requisiti di accesso al regime:
a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'eventuale
adeguamento agli studi di settore di cui all'art. 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri di cui alla legge 28
dicembre 1995, n. 549;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attivita' di impresa e di arti
e professioni, si assume la somma dei ricavi e compensi relativi alle
singole attivita'.
2. Agli effetti del n. 2 della lettera a) del medesimo comma 96
dell'art. 1 della legge, costituiscono cessioni all'esportazione quelle
di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del decreto.
3. Ai fini della verifica della condizione di cui al numero 3) della
lettera a) del medesimo comma 96 dell'art. 1 della legge, rilevano
altresi' le spese per prestazioni di lavoro di cui all'art. 60 del testo
unico, salvo l'ipotesi di cui all'art. 5, comma 4, del medesimo testo
unico.
4. Agli effetti della determinazione dell'ammontare degli acquisti di
cui alla lettera b) del comma 96 dell'art. 1 della legge, si assumono i
corrispettivi relativi alle operazioni effettuate, anche da soggetti che
non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, nei
confronti del contribuente ai sensi dell'art. 6 del decreto.
1. Non sono considerati
contribuenti minimi i soggetti che si avvalgono delle seguenti
disposizioni:
a) articoli 34, 34-bis, 74, primo, secondo e sesto comma e 74-ter del
decreto;
b) art. 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) art. 25-bis, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; d) articoli 36 e 40-bis del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
Determinazione del
reddito
1. Ai fini dell'art. 1,
comma 104, secondo periodo, della legge, concernente la determinazione
del reddito dei contribuenti minimi: a) i componenti positivi concorrono
alla formazione del reddito per la parte che eccede le rimanenze finali
riferite all'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime;
b) il costo di acquisto di beni strumentali e' deducibile dal reddito
dell'esercizio in cui e' avvenuto il pagamento; la plusvalenza derivante
dalla cessione degli stessi beni e' pari al corrispettivo pattuito e
concorre alla formazione del reddito dell'esercizio in cui lo stesso e'
percepito;
c) si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 1-bis,
lettera c), 57 e 58, comma 3, del citato testo unico, concernenti la
destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore
o dell'esercente l'arte o la professione.
2. Nel caso di cessione di beni strumentali acquisiti in esercizi
precedenti a quello dal quale decorre il regime, l'eventuale plusvalenza
o minusvalenza e' determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli
86 e 101 del citato testo unico; il costo non ammortizzato e' pari a
quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale
decorre il regime. Nel caso di rateizzazione del corrispettivo lo stesso
concorre alla formazione del reddito dell'esercizio in cui e' percepito,
diminuito del costo di acquisto non ammortizzato proporzionalmente
corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.
Contributi
previdenziali e assistenziali
1. Il reddito determinato
ai sensi dell'art. 1, comma 104, secondo periodo, della legge rileva per
la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di
previdenza ed assistenza sociale versati dai contribuenti minimi in
ottemperanza a disposizioni di legge.
2. I contributi previdenziali e assistenziali versati dai contribuenti
minimi in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito
determinato ai sensi dell'art. 1, comma 104, secondo periodo, della
legge. L'eventuale eccedenza e' deducibile dal reddito complessivo ai
sensi dell'art. 10 del testo unico.
1. Le ritenute subite dai
contribuenti minimi si considerano effettuate a titolo d'acconto
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 della legge. L'eccedenza e'
utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
1. I contribuenti minimi,
agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, sono soggetti ai seguenti
obblighi:
a) numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
b) certificare i corrispettivi, indicando in luogo dell'ammontare
dell'imposta, se e' emessa fattura, che l'operazione e' effettuata da
soggetti che applicano agli effetti dell'imposta stessa, il regime di
franchigia;
c) per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di
acquisto per le quali risultano debitori dell'imposta, integrare la
fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e di
versare tale imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di
effettuazione delle operazioni anzidette;
d) presentare l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di
cui all'art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
e) effettuare la rettifica della detrazione dell'imposta ai sensi
dell'art. 19-bis2 del decreto, nella dichiarazione annuale IVA relativa
all'anno precedente a quello dal quale trova applicazione il regime di
franchigia. La rettifica della detrazione e' effettuata pure in caso di
passaggio, anche per opzione, al regime ordinario, nella dichiarazione
annuale relativa all'anno dal quale trova applicazione tale regime,
tenendone conto nel versamento a saldo dell'imposta relativa a tale
anno;
f) versare l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui alla
lettera e), primo periodo, in un'unica soluzione, ovvero in cinque rate
annuali di pari importo; la prima o unica rata e' versata entro il
termine per il versamento a saldo dell'imposta relativa all'anno
precedente a quello di applicazione del regime di franchigia;
le successive rate sono versate entro il termine per il versamento
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 dell'art. 1 della legge; in
caso di cessazione del regime di franchigia, per legge o per opzione, le
residue rate sono computate nel primo versamento periodico successivo a
tale cessazione, al netto della rettifica di cui al secondo periodo
della lettera e).
2. I contribuenti minimi:
a) sono esenti dall'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui
al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e sono esonerati
dall'obbligo della dichiarazione prevista dall'art. 19 del citato
decreto legislativo;
b) sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'art.
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di
cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dalla compilazione del
modello per la comunicazione dei relativi dati.
1. In caso di cessazione
del regime dei contribuenti minimi a decorrere dall'anno nel corso del
quale i ricavi o compensi dichiarati dal contribuente o rettificati
dall'ufficio superano del 50 per cento il limite di 30.000 euro, i
contribuenti: a) agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto:
1) devono istituire i registri previsti dal titolo secondo del decreto,
entro il termine per l'effettuazione della liquidazione periodica
relativa al mese o trimestre in cui e' stato superato il predetto limite;
2) per le operazioni che determinano il superamento del predetto limite
e per quelle effettuate successivamente devono adempiere agli obblighi
ordinariamente previsti;
3) devono presentare la comunicazione dati e la dichiarazione annuale
relative all'anno in cui e' stato superato il predetto limite entro i
termini ordinariamente previsti;
4) devono versare l'imposta a saldo risultante dalla dichiarazione
annuale relativa all'anno in cui e' stato superato il predetto limite
entro il termine ordinariamente previsto;
5) devono annotare i corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi e l'ammontare degli acquisti effettuati
anteriormente al superamento del predetto limite entro il termine per la
presentazione della dichiarazione annuale. Le predette operazioni ed i
predetti acquisti sono indicati nella comunicazione e nella
dichiarazione di cui al n. 3.
L'imposta relativa a tali cessioni e prestazioni, al netto della
detrazione dell'imposta relativa ai predetti acquisti, e' computata ai
fini dell'imposta a saldo di cui al n. 4;
b) agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive:
1) devono istituire i registri e le scritture contabili previsti dal
titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e annotare le operazioni con le modalita' e nei termini
ivi stabiliti a decorrere dal mese in cui e' stato superato il predetto
limite;
2) per le operazioni che determinano il superamento del predetto limite
e per quelle effettuate successivamente devono adempiere agli obblighi
ordinariamente previsti;
3) devono presentare la comunicazione dati ai fini degli studi di
settore e dei parametri e le dichiarazioni relative all'anno in cui e'
stato superato il predetto limite entro i termini ordinariamente
previsti;
4) devono versare, entro il termine ordinariamente previsto, le imposte
a saldo, relative all'anno in cui e' stato superato il predetto limite,
risultante dalla dichiarazione annuale e calcolata sul reddito
determinato nel rispetto delle norme del testo unico dettate in materia
di determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito
d'impresa, nonche' sul valore della produzione netta determinata secondo
le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
5) devono annotare le operazioni relative alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi, nonche' agli acquisti effettuati anteriormente
al superamento del predetto limite entro il termine per la presentazione
della dichiarazione annuale.
1. Ai fini del
riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi
dell'art. 12, comma 2, del testo unico rileva altresi' il reddito
determinato ai sensi dell'art. 1, comma 104, della legge.
2. Il reddito determinato ai sensi dell'art. 1, comma 104, della legge
non rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 13 del citato testo
unico. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Registrato alla Corte dei
conti il 4 gennaio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 4
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PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 18 aprile 2008, n. 4
Legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria 2008) - Linee guida ed indirizzi in materia di
mobilita'.
(Gazzetta Ufficiale n. 9 del
11/1/2009)
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A tutte le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165
Premessa
La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) introduce
alcune novita' in tema di assegnazioni temporanee e di mobilita' del
personale. Il quadro normativo generale rimane caratterizzato da un
particolare favor riservato all'istituto della mobilita' quale strumento
per conseguire una piu' efficiente distribuzione organizzativa delle
risorse umane nell'ambito della pubblica amministrazione globalmente
intesa, con significativi riflessi sul contenimento della spesa
pubblica, nonche' sull'effettivita' del diritto al lavoro quale diritto
costituzionalmente garantito. Anche a riscontro dei numerosi quesiti
proposti dalle amministrazioni, appare opportuno fornire alcuni
chiarimenti dedicati alla disciplina generale della mobilita', oltre che
alla normativa contenuta nella legge finanziaria vigente.
1. L'assegnazione temporanea: le novita' introdotte dall'art. 3, comma
79. L'art. 3, comma 79, della legge n. 244 del 2007, ha sostituito
l'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 intervenendo a mutare
la disciplina relativa al ricorso alle tipologie di lavoro flessibile
nelle pubbliche amministrazioni. I primi quattro commi del nuovo art. 36
cosi' dispongono: «1. Le pubbliche amministrazioni assumono
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile
previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi
non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternita'
relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di
assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da
sostituire.
2. In nessun caso e' ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del
medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.
3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali
attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre
amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non
rinnovabile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate
dalla contrattazione collettiva.».
Tali previsioni sono finalizzate a ribadire la regola generale del
ricorso a rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle
pubbliche amministrazioni, riconducendo i rapporti di lavoro a tempo
determinato alle sole esigenze della assoluta temporaneita' (tre mesi) e
del picco produttivo (stagionalita) e si collocano in un disegno
normativo, tracciato dalla legge finanziaria per il 2008, rivolto ad un
significativo contenimento del ricorso all'assunzione di personale con
contratti di lavoro flessibile. Da quanto evidenziato deriva, pertanto,
la necessita' di effettuare una interpretazione sistematica del
novellato art. 36, leggendo la disposizione contenuta nel comma 3 in
coerenza con il disposto del comma 1. Essa, infatti, assolve la funzione
di contemperare gli effetti del ridimensionamento del ricorso a rapporti
di lavoro flessibile attraverso la individuazione di un nuovo istituto
che si aggiunge a quelli gia' codificati dall'ordinamento, attraverso il
quale le amministrazioni hanno la possibilita' di richiedere l'utilizzo
di personale ad altri datori di lavoro pubblici temporaneamente - non
piu' di sei mesi non rinnovabili - ed eccezionalmente, laddove non sia
possibile utilizzare altre forme di lavoro flessibile. Ulteriormente il
legislatore afferma che per le esigenze individuate nei commi 1 e 3 le
amministrazioni possono utilizzare solo gli istituti ivi indicati e con
le modalita' ivi contenute, stabilendo che la contrattazione collettiva
non puo' derogare a tali previsioni. Appare pertanto opportuno chiarire
che l'intervento normativo in questione non ha inteso innovare o
ridisciplinare il comando od altri analoghi istituti, gia' previsti e
che comunque sono regolati da specifiche disposizioni di legge o dai
contratti collettivi nazionali, bensi' ha inteso introdurre un nuovo
strumento di flessibilita' organizzativa in un quadro normativo generale
di forte contenimento degli istituti di lavoro flessibile. Si evidenzia
inoltre che alla straordinarieta' ed all'urgenza che sottendono il
ricorso a tale nuovo istituto dovrebbe corrispondere una celerita' di
espletamento delle procedure di assegnazione temporanea da parte
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti richiesti, onde non
vanificare la natura stessa dell'assegnazione.
Conseguentemente ogni diniego di nulla osta all'utilizzo di tale
personale potra' essere sostenuto solo da motivazioni analoghe,
insistenti sugli stessi elementi di straordinarieta' ed urgenza,
comprovate dai documenti di programmazione triennali ed annuali del
fabbisogno. In ogni caso, come gia' evidenziato, l'assegnazione
temporanea e' uno strumento, previsto dalla legge o dalla contrattazione
collettiva, diretto a soddisfare esigenze temporanee. Qualora tali
esigenze dovessero divenire permanenti occorre procedere nell'ambito
della programmazione dei fabbisogni all'inquadramento del personale
utilizzato. 2. Il principio del previo esperimento delle procedure di
mobilita'. Dal complesso delle disposizioni che governano i processi di
mobilita' di personale nella pubblica amministrazione si enuclea il
principio del «previo esperimento delle procedure di mobilita», che
privilegia l'acquisizione di risorse umane tramite la mobilita' rispetto
alle ordinarie misure di reclutamento e che puo' affiancarsi ai principi
generali indicati dall'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), nonche'
dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, cui
debbono conformarsi le pubbliche amministrazioni in termini di
efficienza, razionalizzazione del costo del lavoro, migliore
utilizzazione delle risorse umane. Tale principio si ricava
sostanzialmente dal complesso delle disposizioni che regolano il regime
delle assunzioni, fra cui in primo luogo l'art. 39 della legge n. 449
del 1997, ed in particolare il comma 3-ter, il quale ha disposto che al
fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa
e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le
richieste di autorizzazione ad assumere debbono essere corredate da una
relazione illustrativa dalla quale si evinca l'impraticabilita' di
soluzioni alternative legate all'attivazione di procedure di mobilita'.
Le successive disposizioni che richiamano l'obbligo del previo
esperimento delle procedure di mobilita' assumono una valenza
ricognitiva di un principio affermato chiaramente dall'ordinamento e
rispetto al quale la Corte costituzionale ha ravvisato la qualita' di
criterio di organizzazione dettato dal legislatore statale per governare
i processi di acquisizione del personale al fine di contenere la spesa
corrente (sentenze n. 390 del 2004, n. 388 del 2004 e n. 88 del 2006).
A sua tutela e' intervenuto poi il legislatore con la novella dell'art.
30, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (ex art. 16, comma
1, lettera b), della legge n. 246 del 2005), che ha comminato la
nullita' degli accordi, degli atti o anche delle clausole dei contratti
collettivi volti ad eludere, per l'appunto, l'applicazione del principio
del previo esperimento delle procedure di mobilita' rispetto al
reclutamento di nuovo personale. Al riguardo, deve segnalarsi che il
contratto collettivo nazionale 2006/2009 del comparto Ministeri,
all'art. 26, nel definire, a norma dell'art. 30 del decreto legislativo
n. 165 del 2001 dinanzi citato, le procedure e i criteri generali per
l'attuazione dell'istituto, ha previsto che «nel quadro di meccanismi
che favoriscono la mobilita' fra sedi ed amministrazioni diverse,
periodicamente le amministrazioni pubblicano bandi di mobilita', anche
al fine di consentire, prioritariamente l'assorbimento del personale
coinvolto nei processi di trasformazione, soppressione e riordino di
altre pubbliche amministrazioni.».
Il sistema si completa con le disposizioni recate dall'art. 5, comma
1-quater, del decreto-legge n. 7 del 2005 (convertito dalla legge n. 43
del 2005), che ha aggiunto il comma 2-bis all'art. 30 citato,
sull'obbligo che hanno le amministrazioni di procedere, prima di
attivare le procedure concorsuali per la copertura delle vacanze in
organico, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre
amministrazioni, e collocati presso di esse in posizione di comando o
fuori ruolo che facciano domanda di trasferimento. Queste previsioni
sottolineano l'intento del legislatore di garantire una piu' efficiente
allocazione delle risorse umane quando si ricorre ad istituti
tipicamente temporanei per corrispondere ad esigenze durature. Occorre
pertanto definire queste situazioni di incertezza, che si verificano
tutte le volte in cui, a prescindere dai limiti posti dalla
contrattazione, la durata dell'utilizzo di personale supera la
programmazione triennale del fabbisogno.
Proprio per gli aspetti ora evidenziati la mobilita' non puo' soddisfare
l'adeguato accesso dall'esterno per concorso pubblico perche' risponde
al principio costituzionale di buon andamento, che si concretizza nella
migliore distribuzione delle risorse umane; l'istituto pertanto si
colloca a monte di tutte le altre procedure finalizzate alla provvista
di personale. Le concrete modalita' di attuazione del previo esperimento
delle procedure di mobilita' possono essere ricondotte ai bandi di
mobilita' che le amministrazioni possono predisporre, dando adeguata
pubblicita', anche tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e
fissando procedure e criteri nel rispetto delle previsioni vigenti in
tema di relazioni sindacali, per coprire le vacanze di organico e
soddisfare i fabbisogni di personale sulla base della rilevazione
annuale prevista dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165
del 2001.
3. Regime delle assunzioni e procedimenti di mobilita' di personale tra
amministrazioni appartenenti a comparti diversi (c.d. mobilita'
«intercompartimentale»).
La mobilita' di personale tra amministrazioni appartenenti a comparti
diversi (c.d. mobilita' «intercompartimentale») e' regolata dalle
disposizioni contenute nell'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, che cosi' recita: «In vigenza di disposizioni che
stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a
tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilita', anche
intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di
limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche
e, per gli enti locali, purche' abbiano rispettato il patto di
stabilita' interno per l'anno precedente». Questa disciplina, che
consente la mobilita' intercompartimentale all'interno dei due diversi
blocchi delle amministrazioni soggette a regimi di limitazione delle
assunzioni e di quelle non soggette a limitazioni, garantisce la
necessaria neutralita' della mobilita' sugli equilibri
economico-finanziari ed impedisce che essa sia esperita come leva per
nuove assunzioni di personale. In proposito, appare opportuno ricordare
che la mobilita' di personale non puo' essere considerata cessazione: a
seguito del trasferimento infatti, il rapporto di lavoro prosegue con un
altro datore di lavoro e dunque l'amministrazione cedente puo' solo
beneficiare dell'avvenuta cessione del contratto in termini di risparmio
di spesa e di razionalizzazione degli organici, mentre la spesa permane
in termini globali. Cio' significa che occorre operare una distinzione
fra cessazione in un'ottica aziendale e cessazione come economia di
spesa per l'intero settore pubblico; distinzione in base al quale il
legislatore ha costruito la disciplina vigente in tema di assunzioni.
Pertanto, la cessazione per mobilita' non puo' essere considerata utile
ai fini delle assunzioni vincolate alle cessazioni verificatesi
nell'anno precedente.
Tanto premesso e ricordato che la verifica sul libero espletamento dei
procedimenti di mobilita' intercompartimentale dipende, ai sensi del
precitato art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, dal regime vigente
per le nuove assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni,
diversamente regolato dalle leggi finanziarie, per gli anni 2008 e 2009
debbono ritenersi soggette a regime limitativo le amministrazioni
indicate nel comma 523 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e, dunque, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, di cui agli articoli
62, 63 e 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999, gli enti pubblici
non economici e gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo n. 165 del 2001. Analoga considerazione vale per gli enti di
ricerca i quali, ai sensi del comma 643 dell'articolo unico della legge
n. 296 del 2006, per il biennio 2008/2009, possono procedere ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
entro il limite dell'ottanta per cento delle proprie entrate correnti
complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno
precedente, purche' entro il limite delle risorse relative alla
cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente
intervenute nel precedente anno. Per gli enti non sottoposti al patto di
stabilita' interno permane un regime limitativo considerata la
formulazione del comma 562 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006,
salvo che gli stessi non si avvalgano della deroga introdotta dalla
legge finanziaria 2008, finalizzata a consentire una maggiore
flessibilita' per garantire esigenze istituzionali inderogabili. Nella
medesima situazione si trovano, infine, le camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura che, ai sensi dell'art. 3, comma
116, della legge n. 244 del 2007, possono procedere a nuove assunzioni
entro limiti puntualmente individuati dalla norma con riferimento alle
risultanze degli indici di equilibrio economico-finanziario. Viceversa,
per gli enti sottoposti al rispetto del patto di stabilita' interno
(regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, province e comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti) il comma 557 dell'art. 1
della legge n. 296 del 2006, ha indicato il solo obiettivo della
riduzione della spesa per il personale, sempre nell'ambito dei limiti
riconducibili al rispetto del patto di stabilita' interna, abrogando
espressamente, tra le altre, le disposizioni di cui all'art. 1, comma
98, della legge n. 311 del 2004, sui vincoli assunzionali per le
medesime. Disposizioni sostanzialmente analoghe sono state previste per
gli enti del Servizio sanitario nazionale dall'art. 1, comma 565, della
predetta legge n. 296 del 2006. Per quelli afferenti alle regioni
soggette all'attuazione dei piani di rientro dal disavanzo sanitario
occorre tuttavia considerare, fini della presente circolare, l'eventuale
previsione, nell'ambito di tali piani, di misure limitative delle
assunzioni. In tale ipotesi il trasferimento per mobilita' di personale
proveniente da altre regioni e/o comparti puo' ritenersi attuabile solo
se compatibile con gli obiettivi finanziari previsti in materia di
personale dai suddetti piani. Occorre, poi, ricordare che non sono
soggetti a regime di limitazione delle assunzioni le universita', le
istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
gli ordini e collegi professionali, nonche' il personale del comparto
scuola. Tutto cio' considerato, per gli anni 2008 e 2009 puo' attuarsi
la mobilita' intercompartimentale di personale dalle amministrazioni non
soggette a vincoli assunzionali, solo se autorizzata ai sensi dell'art.
39, comma 3-ter, della legge n. 449 del 1997, poiche', in tal caso, si
tratta a tutti gli effetti di una nuova assunzione.
4. Gli accordi di mobilita': le disposizioni previste dalla legge
finanziaria per il 2008. Anche al fine di ovviare alle problematiche
dinanzi esaminate in materia di mobilita' intercompartimentale, l'art.
3, comma 124 e seguenti, della legge finanziaria per l'anno 2008
consente ad amministrazioni soggette a regime di limitazione e, dunque,
alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle
agenzie, incluse le agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici,
agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, di stipulare accordi di mobilita' -
anche intercompartimentale, come anticipato - con altre amministrazioni,
per assicurare la funzionalita' dei propri uffici che presentino
consistenti vacanze in organico e, al contempo, la ricollocazione di
dipendenti in situazioni di esubero. Gli accordi disciplinano modalita'
e criteri per il trasferimento, nonche' i percorsi di formazione che
siano ritenuti necessari ad un efficiente inserimento del personale
trasferito nell'organizzazione dell'amministrazione ricevente. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato, possono autorizzare la stipula di
tali accordi per il biennio 2008/2009, in esito alla verifica della
compatibilita' e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica. La
disposizione dettata nel successivo comma 128, destinata a soddisfare le
gravi carenze di personale negli uffici giudiziari del Ministero della
giustizia, conferma il sistema costruito dal comma 47 dell'art. 1 della
legge n. 311 del 2004, pur nel rinvio al comma 124 citato per quanto
concerne la stipula degli accordi. L'autorizzazione alla stipula degli
accordi puo' collocarsi all'interno del procedimento delineato dall'art.
33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto delle relazioni
sindacali ivi stabilite dal legislatore, nella fase in cui sia stata
verificata l'impossibilita' di pervenire ad un accordo sulla
ricollocazione totale o parziale del personale eccedente nell'ambito
della medesima amministrazione, o presso altre amministrazioni collocate
nell'ambito della medesima provincia. L'ipotesi di accordo deve essere
inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica - Ufficio per il personale delle pubbliche
amministrazioni ed al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato per gli
ordinamenti del personale e analisi dei costi del lavoro pubblico i
quali procederanno alle verifiche inerenti il mantenimento degli
equilibri economico-finanziari, le equiparazioni dei profili
professionali e la riduzione degli organici conseguente ai processi di
mobilita' attivati. In esito alla verifica positiva verra' rilasciata
l'autorizzazione con apposito decreto interdirettoriale.
5. Il personale in disponibilita'. Meritano alcune notazioni finali le
problematiche sulla gestione del personale in disponibilita' di cui agli
articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Quest'ultimo,
introdotto dall'art. 7 della legge n. 3 del 2003, impone alle
amministrazioni che procedono a nuove assunzioni di comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica ed alle strutture regionali e
provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 i
posti da mettere a concorso in modo da poterli coprire mediante
l'acquisizione del personale in disponibilita' iscritto negli appositi
elenchi. Infatti come noto, a norma dell'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 le amministrazioni sono tenute ad effettuare
annualmente rilevazioni sulle eccedenze di personale su base
territoriale per area o categoria, qualifica e profilo professionale. Si
tratta di disposizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro di cui
agli articoli 4 e 120 della Costituzione. Secondo la Corte
costituzionale (sent. n. 388 del 2004) l'art. 34 del decreto legislativo
enuncia il principio per cui il personale in esubero presso qualsiasi
pubblica amministrazione deve poter essere ricollocato, durante il
periodo di disponibilita', presso altre amministrazioni. In tal modo si
evita la cessazione definitiva del rapporto di lavoro ma si realizza,
anche, un contenimento della spesa per il personale, seppure in termini
globali, infatti il comma 6 di tale articolo stabilisce che le nuove
assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilita' di
ricollocare il personale in disponibilita' iscritto nelle liste. La
disciplina dettata dall'art. 34-bis costituisce una concreta attuazione
di quei principi e con essi si coordina in quanto al comma 5 e' sancita
la nullita' di diritto delle assunzioni effettuate in violazione delle
prescrizioni contenute nel medesimo articolo. La Corte, al riguardo,
afferma che tutta la disciplina dell'art. 34-bis e' volta alla tutela di
interessi generali a presidio dei quali ben puo' il legislatore
prevedere la nullita' degli atti posti in essere in violazione di norme
imperative. Infine, proprio in considerazione dei principi tutelati
dalla disciplina in esame, al fine di assicurare in modo costante e
puntuale la verifica delle esigenze assunzionali delle pubbliche
amministrazioni per valutare le possibilita' di ricollocazione del
personale in disponibilita', si ritiene che in caso di scorrimento di
graduatorie di concorsi gia' espletati, nei limiti della vigente
disciplina della validita' delle graduatorie, occorra riproporre la
richiesta di assegnazione di personale in disponibilita' agli uffici
competenti, provinciali e regionali di cui al decreto legislativo n. 469
del 1997 e Dipartimento della funzione pubblica.
Roma, 18 aprile 2008
Il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Nicolais
Registrato alla Corte dei
conti il 5 giugno 2008 .brM Ministeri istituzionali - Presidenza del
Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 130 |
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