Testo in vigore dal:
23-11-2007
SUPPLEMENTO
ORDINARIO N. 227
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art.
1
1.
Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la
lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di
recedere dal contratto di lavoro, e' presentata dalla lavoratrice, dal
lavoratore, nonche' dal prestatore d'opera e dalla perstatrice d'opera,
pena la sua nullita', su appositi moduli predisposti e resi disponibili
gratuitamente, oltre che con le modalita' di cui al comma 5, dalle
direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonche' dai
centri per l'impiego.
2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i
contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo
2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla
durata, nonche' i contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i
contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del
codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in
cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano
qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro
instaurati dalle cooperative con i propri soci.
3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico
progressivo di identificazione, la data di emissione, nonche' spazi, da
compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della
lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della
prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto
da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni
altro elemento utile. I moduli hanno validita' di quindici giorni dalla
data di emissione.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresi' definite le modalita'
per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.
5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche
attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 3,
che garantiscano al contempo la certezza dell'identita' del richiedente,
la riservatezza dei dati personali nonche' l'individuazione della data
di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di
validita' di cui al secondo periodo del comma 3.
6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme
definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono disciplinate le modalita' attraverso le quali e' reso
possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonche' al prestatore d'opera
e alla prestatrice d'opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui al
presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e i patronati.
7. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle
risorse finanziarie gia' previste a legislazione vigente e comunque
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data
a Roma, addi' 17 ottobre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto,
il Guardasigilli: Mastella
LAVORI
PREPARATORI
Camera
dei deputati (atto n. 1538):
Presentato dall'on. Nicchi ed altri il 1° agosto 2006. Assegnato alla
XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 15
novembre 2006 con pareri delle commissioni I e II.
Esaminato dalla XI commissione il 15, 20 e 28 marzo 2007;
3 e 18 aprile 2007; 12 giugno 2007.
Esaminato in aula il 22 giugno 2007 e approvato il 5 luglio 2007.
Senato della Repubblica (atto n. 1695):
Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede
referente, il 12 luglio 2007 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.
Esaminato dalla commissione il 18 - 24 e 25 luglio 2007;
1° agosto 2007. Relazione scritta annunciata il 14 settembre 2007 (atto
n. 1695-A relatore sen. Mongiello).
Esaminato in aula il 18 settembre 2007 e approvato il 25 settembre 2007.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al sole fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Si riporta il testo
degli articoli 2094, 2118 e 2549 del codice civile:
Art. 2094 (Prestatore di lavoro subordinato). - E' prestatore di lavoro
subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare
nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle
dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
Art. 2118 (Recesso dal contratto a tempo indeterminato). - Ciascuno dei
contraenti puo' recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato
dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme
corporative, dagli usi o secondo equita'. In mancanza di preavviso, il
recedente e' tenuto verso l'altra parte a un'indennita' equivalente
all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di
preavviso (codice civile 1750, 2948, n. 5).
La stessa indennita' e' dovuta dal datore di lavoro nel caso di
cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.
Art. 2549 (Nozione). - Con il contratto di associazione in
partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione
agli utili della sua impresa o di uno o piu' affari verso il
corrispettivo di un determinato apporto.