Testo in vigore dal:
25-8-2007
22/11/2007
Bolla
Leonardo
Commento
all’art. 9 della legge 123/07.
La legge 123 del 3
agosto 2007, contente “misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza del lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma
della normativa in materia”, dagli artt. 2 al 12 si occupa di una
immediata modificazione di alcune discipline tra le più rilevanti nel
panorama prevenzionistico; modifiche dettate, nelle intenzioni del
legislatore, da un’esigenza di maggior tutela della sicurezza e
salute dei lavoratori in conseguenza di una recrudescenza del fenomeno
infortunistico nel periodo che va dal giugno 2006 al marzo 2007;
incremento degli infortuni riscontrato anche dalle statistiche
dell’Inail.
Nell’art. 1 della
legge 123 del 2007, invece, il legislatore individua i principi ai
quali il governo dovrà attenersi per definire, in uno o più decreti
legislativi ed entro nove mesi dalla pubblicazione in gazzetta
ufficiale (a far data dal 10 agosto 2007), la razionalizzazione delle
norme in materia di sicurezza e quindi la realizzazione del testo
unico, di cui tanto si è parlato, ma che nelle precedenti legislature
non è mai venuto alla luce.
Tra le norme introdotte
dalla 123 del 2007, di portata enorme è la disposizione di cui
all’art. 9.
L’art. 9 della Legge
123/07 ha infatti esteso all’omicidio colposo e alle lesioni
personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle
norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo
di lavoro, la responsabilità amministrativa dell’ente per illecito
penale.
Il problema si presenta
particolarmente complesso anche in considerazione della seguente
circostanza: originariamente la legge delega dalla quale scaturì il
decreto n. 231 del 2001 ("Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300")
conteneva tra le fattispecie di reato, per le quali si sarebbe dovuta
applicare la responsabilità amministrativa dell’ente, la violazione
delle norme in materia di sicurezza e di ambiente; ma la sicurezza e
l’ambiente vennero eliminati dal testo definitivo e rimasero, come
presupposto per l’applicazione della responsabilità amministrativa
dell’ente per fatto di reato, la concussione, la corruzione e altre
tipologie di reati societari tutti caratterizzati dall’origine
dolosa. La legislazione speciale in materia di sicurezza invece,
soprattutto per le fattispecie di omicidio colposo e lesioni
personali, si regge sul concetto di negligenza, imprudenza, imperizia
per violazione delle norme antinfotunistiche e quindi sull’esatto
contrario del dolo; ossia sul principio della responsabilità per
colpa.
Le problematiche che ne
derivano sono dunque le seguenti: che tipo di responsabilità
amministrativa per illecito penale è quella del decreto 231 del 2001;
come può essere applicata a due delitti quali quelli di omicidio
colposo e lesioni personali colpose in materia di violazione delle
norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; quali
conseguenze dal punto di vista operativo e processuale l’art. 9
della 123 apre nel coretto adempimento delle norme in materia di
salute e sicurezza, e nell’organizzazione delle imprese e degli enti
dal punto di vista della repressione sanzionatoria amministrativa;
responsabilità particolarmente significativa, in particolare dal
punto di vista economico. La sanzione amministrativa prevista infatti
per queste due nuove fattispecie di reato è pari a mille quote, e una
quota va da 258,00 a 1.549,00 Euro, mentre la pena accessoria prevista
è l’interdizione, lo spossamento dall’attività di direzione
dell’ente/dell’impresa per un periodo massimo di un anno.
La riforma attuata con
l’introduzione dell’artico 9 è dunque di importanza enorme. E non
solo nella prospettiva dei soggetti che operano nel settore della
sicurezza del lavoro, ma anche nell’ottica degli studiosi del
diritto penale, in quanto l’istituto della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche per illecito penale, si
impone sul panorama giuridico solo con l’attuale riforma.
Fino ad oggi, in
particolare con il decreto 231/2001, ha avuto un impatto molto
marginale. Infatti, fino all’introduzione della disciplina di cui
all’art. 9, i reati, presupposto della responsabilità
amministrativa dell’ente, erano molto limitati. Con il decreto
231/2001 il legislatore non aveva dato piena attuazione alla delega
contenuta nella legge 300 del 2000, escludendo, come visto,
dall’ambito di operatività della responsabilità amministrativa
dell’ente, proprio quei reati che questa responsabilità,
nell’intenzione del legislatore delegante, era destinata a colpire;
ossia i reati in materia di sicurezza sul lavoro e in materia
ambientale; reati che, oltre ad essere l’espressione della polita
dell’impresa, concretizzano il rischio d’impresa.
La scelta fu dettata
dal carattere fortemente innovativo dell’istituto. Istituto che nel
nostro ordinamento rappresentava una novità sconvolgente, oltre a
porsi in contrasto con il principio, sancito dall’art. 27 della
costituzione, secondo cui la responsabilità penale è esclusivamente
di carattere personale. (Responsabilità personale significa in
primis divieto di responsabilità per fatto altrui, ma anche
responsabilità colpevole; ossia, affinché vi sia responsabilità, è
necessario un coefficiente soggettivo, una forma di rimproverabilità
con l’importante conseguenza del divieto di una responsabilità
penale oggettiva)
Prima
dell’introduzione dell’art. 9 si stava già discutendo in dottrina
della possibilità di introdurre forme di responsabilità degli enti
collettivi, avvertita sempre più come necessaria in quanto, molto
spesso, il reato e frutto di una organizzazione. E proprio nel mentre
in dottrina se ne discuteva, il legislatore è intervenuto con un
colpo di mano, introducendo la riforma di cui al decreto 231.
Però la tradizione del
nostro ordinamento, che non prevedeva forme di responsabilità degli
enti collettivi a differenza degli ordinamenti di common low da un
lato, e il dibattito ancora acceso in dottrina dall’altro, hanno
reso molto prudente il legislatore, che ha voluto evitare il rischio
di censure per contrasto con l’art. 27 della Costituzione, limitando
la responsabilità amministrativa a solo alcune fattispecie di reato,
tutte caratterizzate dall’origine dolosa.
Progressivamente però,
dopo un timido inizio, il legislatore ha preso coraggio, aumentando il
novero dei reati per i quali era prevista la responsabilità
amministrativa dell’ente, fino a includervi anche le fattispecie di
omicidio e lesioni personali colpose.
Dunque con l’art. 9,
l’istituto della responsabilità amministrativa dell’ente per
illecito penale, trova finalmente applicazione. E secondo i primi
commentatori l’immediata conseguenza è che le imprese inizieranno
ad adottare i modelli di organizzazione e gestione dal decreto
legislativo 231 del 2001.
Tuttavia l’utilità
di questi modelli per difendersi dalla responsabilità amministrativa
degli enti è alquanto ridotta, perchè una volta realizzato il reato,
scatta la responsabilità della persona giuridica che, soprattutto in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, è di tipo oggettivo. Per
cui è difficile che l’introduzione dell’art. 9 rappresenti un
reale incentivo all’utilizzo dei modelli di cui alla 231; ci si
chiede infatti quale sia l’utilità di affrontare i costi
organizzativi ed economici per costruire questi articolati modelli,
quando poi l’utilità reale è alquanto ridotta.
Vera conseguenza
dell’art. 9 è quella di un incentivo al rispetto, nella misura
massima possibile, delle normative in materia di prevenzione
degli infortuni, in particolare il decreto legislativo 626, per
evitare che il reato venga realizzato. Ciò perché oggi c’è un
disincentivo formidabile ulteriore, che è la sanzione amministrativa.
Quindi sotto questo profilo, l’estensione della responsabilità amministrativa
degli enti, porterà certamente dei vantaggi.
Uno dei problemi che si
pone analizzando questo tipo di responsabilità riguarda
l’individuazione della natura, penale o amministrativa, della
responsabilità delle persone giuridiche.
La connotazione di
questo tipo di responsabilità come amministrativa, piuttosto che
penale ha delle importanti implicazioni non solo a livello
classificatorio, ma anche a livello interpretativo. Per esempio nel
diritto amministrativo, come in tutte le branche del diritto non
penale, l’interpretazione analogica ed estensiva non sono vietate.
Lo sono invece nel diritto penale.
Perciò definire la
responsabilità dell’ente, al di là del nome iuris, come
amministrativa o penale comporta conseguenze significative a livello
interpretativo, consentendo a seconda della conclusione prescelta, una
minore o maggiore libertà.
Il legislatore, nel
caso di specie, ha cercato di togliersi l’impiccio, definendo tale
responsabilità amministrativa, e lasciando perciò all’interprete
una certa libertà nel ricercare i presupposti applicativi quali il
presupposto oggettivo sopra esaminato; libertà di applicare questa
categoria al di là della tipizzazione lessicale.
Il vero problema è
tuttavia che, a prescindere dalla classificazione formale, la
struttura dell’illecito costruita dal legislatore sembra essere
attratta dal modello penalistico perché: 1. c’è una tipizzazione
dell’illecito, ossia sono previsti i presupposti specifici perché
l’illecito sia configurato; 2. c’è una tipizzazione della
sanzione; 3. c’è un’attrazione nel testo della 231 di tutti i
principi propri della legislazione penale, compreso il principio della
connessione tra fatti; 4. il modello processuale adottato dal
legislatore è quello proprio del processo penale tant’è che
l’art. 34 della 231 richiama tutte le disposizioni del processo
penale non espressamente richiamate dal legislatore.
Il sistema introdotto
dalla 231 prevede due criteri ascrittivi della responsabilità
all’ente, dove emerge un problema di coordinamento con i reati
previsti dall’art. 9 della 123.
Per imputare un
illecito all’ente occorre fare riferimento ad un criterio di
carattere oggettivo e uno di carattere soggettivo.
Quello oggettivo è il
criterio che fa si che il fatto possa essere ritenuto come fatto
proprio dell’ente, come imputabile a livello oggettivo proprio
all’ente. Sotto questo profilo l’art. 5 recita: “. L'ente e'
responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo
vantaggio…”. Interesse e vantaggio si distinguono, come
evidenziato dal legislatore in una relazione di accompagnamento:
l’interesse fa riferimento al fine che muove l’autore
dell’illecito. Il soggetto deve aver agito sin dall’inizio per
utilità dell’ente. Il vantaggio fa invece riferimento all’utilità
concreta che si realizza. Qualora dunque un soggetto non agisca a
favore dell’ente ma per realizzare un’utilità di qualcun altro,
se poi di fatto il reato ricade a vantaggio dell’ente, si realizza
il criterio di imputazione oggettivo.
E’ evidente come
questi criteri si adattino poco ai reati in materia di sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro, in particolare ai reati prescelti dal
legislatore, ossia i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o
gravissime, perché è ovvio che un soggetto che agisce colposamente,
non agisce con un fine: perciò il criterio dell’interesse è già
messo fuori gioco.
Per quanto riguarda il
criterio del vantaggio, secondo i primi commentatori è possibile
integrare questo requisito allorquando la mancata adozione di misure
di sicurezza generi un vantaggio a favore dell’ente.
Perciò la categoria
dell’interesse o vantaggio deve essere interpretata secondo il
criterio rigoroso del diritto penale, che restringe il campo
applicativo della categoria medesima ovvero è consentita una libertà
di lettura della norma, permettendo all’interprete di ampliarne la
portata?
Premettendo che
l’interesse e il vantaggio hanno un significato proprio, che non
lascia spazio ad ulteriori interpretazioni, il problema vero è la
compatibilità con i reati a cui accedono.
Infatti queste due
categorie sono costruite a misura dei reati che hanno un’intima
struttura dolosa; e perciò da una lettura ermneuiticamente rigorosa
dei reati di omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime
colpose, ci accorgiamo che nella struttura delle stesso, non può
sussistere alcun interesse o vantaggio.
Tuttavia una possibilità
esiste. I reati introdotti dalla 123 sono infatti reati di evento. Gli
art. 589 e 590 puniscono l’evento delittuoso che sia la conseguenza
di una condotta colposa. Ciò che viene punito è un fatto che si
doveva evitare e non si è evitato come conseguenza di un’azione
strutturalmente connotata da imprudenza, negligenza imperizia,
inosservanza di leggi regolamenti. Perciò all’interno dei reati di
omicidio colposo e lesioni personali colpose si individuano due
elementi: la condotta e l’evento. L’evento è la morte o le
lesioni. La condotta è il fatto colposo che sta alla base della
produzione dell’evento (la mancata collocazione di un estintore, la
mancata collocazione di una misura protettiva, la mancata adozione del
modello organizzativo previsto dall’art. 5).
Giuridicamente è
possibile sostenere che se il reato è confezionato dall’insieme di
una condotta e di un evento, quella parte del reato che è la
condotta può risolversi in un vantaggio per il soggetto.
Se l’evento
delittuoso infatti è il risultato della mancata adozione di misure
prevenzionali, è facile sostenere che la mancata adozione di tali
misure ha arrecato un vantaggio alla società o all’ente, perché vi
è stato ad esempio un risparmio.
Quindi per rendere
dogmaticamente più armoniosa la categoria dell’interesse o del
vantaggio con la struttura dell’illecito introdotta dall’art. 9
della 123 vi è una possibilità di lettura della norma che consiste
nel verificare volta per volta, illecito per illecito, se la condotta
che ha determinato l’evento la morte o le lesioni personali
all’interno di una determinata azienda, non sia stata determinata da
una scelta aziendale che ha alla base delle considerazioni di natura
economico – patrimoniale.
Il che, a sua volta,
pone il problema di verificare, di volta in volta, se la condotta
produttiva degli eventi delittuosi, sia semplicemente figlia di una
disattenzione organizzativa. In tal caso sarà difficile dimostrare la
ricorrenza del presupposto dell’interesse o del vantaggio. Laddove
invece la condotta che accede all’evento delittuoso si sia risolta
in un interesse o in un vantaggio, allora sarà possibile far
rientrare l’interesso o il vantaggio non nell’evento ma nella
condotta che l’evento presuppone. L’imprenditore ha risparmiato
nell’adozione di determinate misure di sicurezza, di conseguenza ha
realizzato il vantaggio di un risparmio di natura economica.
Tale lettura tuttavia,
nell’autorevole opinione di altra parte della dottrina (Aldrovandi),
viola il precetto dell’art. 5 della 231, in quanto la norma richiede
espressamente che il vantaggio o l’interesse siano riferiti al
reato, e il reato si consuma nel momento in cui l’evento si produce.
Quindi è il reato di omicidio che deve generare un vantaggio concreto
per l’ente. Ma è evidente che un infortunio sul lavoro non produrrò
mai un vantaggio perchè dallo stesso, scaturirà quasi sempre un
obbligo di risarcimento.
Di fatto perciò, alla
luce di un interpretazione rigorosa dei criteri di acrizione previsti
dall’art. 5, la riforma introdotta dalla l. 123/07 risulta
inapplicabile.
Nonostante ciò,
probabilmente la giurisprudenza si assesterà su una lettura non
dissimile da quella fornita dalla prima dottrina, e ciò per non
sterilizzare la riforma e dare concreta attuazione alla norma.
Quindi il problema
della compatibilità dei reati previsti dall’art. 9 della 123, con i
criteri di imputazione stabiliti dall’art. 5 della 231, è destinato
ad essere superato.
Altro problema riguarda
i criteri di ascrizione di carattere soggettivo.
Il legislatore se da un
lato qualifica questo tipo di responsabilità come amministrativa, in
realtà non è poi così sicuro della sua scelta, e per evitare
possibili censure di incostituzionalità, individua un coefficiente di
ascrizione di tipo soggettivo, ossia una forma di colpevolezza
dell’ente.
Qui il sistema
introdotto dalla 231 individua due modalità di imputabilità a
seconda che si tratti di soggetti collocati in posizione apicale
oppure da soggetti sottoposti.
L’art. 5 dice che
l’ente è responsabile se il reato è commesso da: a) “da persone
che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di
direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di
autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano,
anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”. Si tratta
dei soggetti collocati in posizione apicale che rivestono funzioni di
rappresentanza e di amministrazione, anche di fatto, dell’ente; b)
“da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei
soggetti di cui alla lettera a)”.
Il criterio di
ascrizione soggettivo è però molto diverso a seconda che si tratti
di reati commessi dalla prima categoria di soggetti ovvero dalla
seconda.
Se il reato è stato
commesso da soggetti collocati in posizione apicale, l’ente è
responsabile oggettivamente per il solo fatto che il reato si sia
realizzato. Non si richiede perciò nessuna colpevolezza vera e
propria. Ciò perché gli elevati poteri che detiene il soggetto che
occupa una posizione apicale fanno si che la colpevolezza, la
rimproverabilità dell’autore diventi automaticamente colpevolezza
dell’ente.
Tuttavia il
legislatore, preoccupato dall’eventualità che l’azione di un
soggetto posto al vertice dell’impresa non rappresenti la volontà
dell’intera organizzazione, esclude la responsabilità dell’ente,
qualora l’ente, a norma dell’art. 6, provi che: “l’organo
dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei
a prevenire reati della specie di quello verificatosi”. Occorre aver
adottato dunque un modello organizzativo finalizzato a prevenire
proprio quella tipologia di reati che si sono realizzati. Occorre
inoltre che “il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza
dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un
organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di
controllo”. Inoltre le persone devono aver commesso il reato
“eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di
gestione”. Infine è necessario che “non vi è stata omessa o
insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)”.
Si precisa inoltre che “Negli enti di piccole dimensioni i compiti
indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti
direttamente dall'organo dirigente”.
Il primo rilievo che si
può fare è che questi modelli organizzativi, volti ad escludere la
responsabilità dell’ente, potranno limitare effettivamente la
responsabilità in un numero limitatissimo di casi.
Sono molti e complessi
i requisiti per questa prova liberatoria, definita da alcuni
commentatori come diabolica.
E’ francamente assai
difficile adottare preventivamente un modello idoneo astrattamente a
prevenire il reato che concretamente si è realizzato. Inoltre se il
reato si è verificato, la realizzazione deve essere stata resa
possibile da un comportamento fraudolento; gli organi di vertici
devono cioè porre in essere degli artifizi, perché se hanno
realizzato il reato senza porre in essere un comportamento
artificioso e fraudolento, vuol dire che il modello era sin
dall’inizio inidoneo. In più deve essere costituito un organo di
vigilanza, dotato di assoluta autonomia, e tale organo non deve aver
violato gli obblighi che sullo stesso incombevano. La prassi vuole che
l’organo di vigilanza sia nominato dal consiglio di amministrazione;
ma è evidente che se a nominare l’organo è proprio il consiglio,
l’autonomia dello stesso è in forte dubbio.
Quanto premesso induce
a pensare che, nella realtà dei fatti, quella introdotta dalla 231
del 2001 sia una responsabilità di tipo oggettivo.
Altro problema consiste
nella contaminazione dei modelli tracciati dal legislatore
nell’ambito della prevenzione anti-infortunistica e il modello, alla
stregua della cui sussistenza si eviterebbe la responsabilità
amministrativa, tracciato dal legislatore nella legge 231.
Noi abbiamo un sistema
prevenzionale, già storicamente collaudato, che dovrebbe già di per
se stesso prevenire il realizzarsi di eventi delittuosi; e questo lo
dovrebbe fare attraverso una virtuosa applicazione dei principi
prevenzionali che, attraverso vari interventi legislativi, hanno
istituito un modello organizzazioni - prevenzionistico.
La giurisprudenza, nel
corso degli anni, ha commentato questo modello con notevole
insistenza, e il legislatore, utilizzando il meglio delle sentenze in
materia, le trascritte in forma di legge nei nuovi principi.
Dunque, nella
legislazione che codifica la responsabilità amministrativa, oggi
estesa al verificarsi di due tipici eventi collegati alla normativa
prevenzionale, l’omicidio colposo e le lesioni personali colpose, la
condizione per poter escludere questa responsabilità è la
codificazione di modelli organizzativi che sono basati su principi di
organizzazione assai simili a quelli codificati nella leglisazione
prevenzionale; certo indicati in forma più estesa e più ampia, in
quanto utilizzati al fine di dimostrare che il loro funzionamento
avrebbe impedito una serie di condotte, comprese quelle dolose.
Ne deriva che il
modello organizzativo è codificato, nella nuova legislazione, in
forma teoricamente più ampia, si da farvi rientrare una serie
maggiore di fatti da impedire, ma il principio è il medesimo:
responsabilità apicali e responsabilità dei sottoposti al ricorrere
di alcuni principi che connaturano i difetti organizzativi dei
soggetti apicali e dei soggetti sottoposti.
Se noi consideriamo
l’art. 7, intitolato “soggetti sottoposti all'altrui direzione e
modelli di organizzazione dell'ente” laddove si dice che “nel caso
previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è
responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile
dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza” ci
accorgiamo che la struttura dell’articolo è identica al disposto
dall’art. 4, lettera c, del dpr 547 del 1955.
Ci si domanda perciò
se il legislatore, con il sistema introdotto dalla 231 del 2001,
impone alle imprese di adottare un modello organizzativo diverso e
ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa prevenzionale,
onde evitare la responsabilità amministrativa.
La risposta, volendo
dare un senso alla normativa, non può che essere affermativa, in
quanto nella 231 del 2001 si parla, di qualcosa di ulteriore rispetto
a quanto previsto dalla legislazione prevenzionale, ossia di
controllo.
Perciò il modello
immaginato dal legislatore in questa materia, è un modello che passa
attraverso due strutture: una organizzativa – prevenzionale già
operante nel sistema, l’altra di controllo sul sistema.
Dott. Leonardo Bolla
Fonte: Diritto &
Diritti
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