Testo in vigore dal:
25-8-2007
Commento
all'articolo 4, comma 6
INAIL:
diffida obbligatoria ex art. 4, comma 6, della legge n. 123/2007
L’INAIL,
con nota n. 6756 del 27 agosto 2007, ha fornito alla proprie
articolazioni periferiche i chiarimenti operativi concernenti quanto
disposto dall’art. 4, comma 6, della Legge
n. 123/2007 che riconosce ai funzionari amministrativi degli
Istituti previdenziali la possibilità di accertare le violazioni
amministrative sanabili attraverso la procedura di diffida prevista
dall’art. 13 del D.L.vo
n. 124/2004.
Sono state affrontate una serie di questioni che possono così
riassumersi:
a) il modello con il quale i funzionari
amministrativi dell’INAIL debbono operare per la diffida obbligatoria
è lo stesso già adoperato dal personale ispettivo, che, tuttavia, va
adattato alle violazioni rilevabili d’ufficio. Il pagamento in misura
agevolata è ammesso anche in caso di “diffida ora per allora” come
previsto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nella
circolare n. 24/2004 per le ipotesi analoghe di competenza delle
Direzioni provinciali del Lavoro;
b) l’attivazione dell’istituto della diffida
obbligatoria è preliminare rispetto a quella disciplinata dalla legge
n. 689/1981 e ne è condizione di procedibilità, con la conseguente
sospensione dei termini relativi alla contestazione ed alla
notificazione. Superati il limite temporale concesso, in caso di mancata
ottemperanza alla diffida obbligatoria, la contestazione deve essere
inviata al trasgressore;
c) i termini per il pagamento della sanzione
nell’importo minimo previsto dalla diffida non sono fissati dalla
norma di riferimento (infatti, non si trovano né al comma 6 dell’art.
4 della Legge n. 123/2007,
né all’art. 13 del D.L.vo
n. 124/2004). Da ciò ne consegue, secondo l’Istituto, che le
varie articolazioni periferiche debbono prendere gli opportuni contatti
con le Direzioni provinciali del Lavoro per avere, in materia, un
atteggiamento uniforme. A Modena, tale incontro si è avuto il giorno 3
settembre 2007 e si è convenuto di fissare i termini di pagamento in
trenta giorni;
d) copia della diffida inoltrata al datore di lavoro
va tenuta in evidenza, in quanto in caso di mancata ottemperanza o
pagamento, il procedimento sanzionatorio va riattivato e tra gli atti
trasmessi alla Direzione provinciale del Lavoro occorre inserire anche
copia della diffida.
Fonte:
DPL Modena