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LEGGE 3 Agosto 2007,
n. 123
Misure in tema di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto
e la riforma della normativa in materia.
(Gazzetta Ufficiale n. 185 del
10/8/2007)
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Testo in vigore dal:
25-8-2007
La Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Art. 1
(Delega
al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)
1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformita'
all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e
alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformita' della
tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione
delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario
coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto
delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in
materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della
Costituzione;
b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul
lavoro a tutti i settori di attivita' e a tutte le tipologie di rischio,
anche tenendo conto delle peculiarita' o della particolare pericolosita'
degli stessi e della specificita' di settori ed ambiti lavorativi, quali
quelli presenti nella pubblica amministrazione, come gia' indicati
nell'articolo 1, comma 2, e nell'articolo 2, comma 1, lettera b),
secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive (modificazioni, nel rispetto delle competenze in materia di
sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonche' assicurando il
coordinamento, ove necessario, con la normativa in materia ambientale;
c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e
subordinati, nonche' ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:
1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori
e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di
attivita';
2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in
relazione ai rischi propri delle attivita' svolte e secondo i principi
della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;
d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno
rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole,
medie e micro imprese; previsione di forme di unificazione documentale;
e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti,
attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione
individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le
direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della
salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico
di controllo;
f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio,
amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le
infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati
in attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilita'
e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in
particolare alla responsabilita' del preposto, nonche' della natura
sostanziale o formale della violazione, attraverso:
1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e
l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e
l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei
provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
2) la determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda,
previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali
dell'ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli
articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con
previsione della pena dell'ammenda fino a euro ventimila per le
infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le
infrazioni di particolare gravita', della pena dell'arresto fino a tre
anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi;
3) la previsione defila sanzione ami-ninistrativa consistente nel
pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le
infrazioni non punite con sanzione penale;
4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della
particolare gravita' delle disposizioni violate;
5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei
familiari delle vittime della possibilita' di esercitare, ai sensi e per
gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale,
i diritti e le facolta' attribuiti alla persona offesa, con riferimento
ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale;
6) la previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni
pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di
informazione e alle attivita' dei dipartimenti di prevenzione delle
aziende sanitarie locali;
g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle
funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il
medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con
particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione della figura
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;
h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi
paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese
nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a
garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale
delle attivita' e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla
promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni
italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonche' ridefinizione
dei compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita e di
norma paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle
province autonome di cui all'articolo 117 della Costituzione, della
commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e
l'igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento;
l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi
aziendali, territoriali e nazionali, nonche', su base volontaria, dei
codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i
comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della
responsabilita' sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti
interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle
competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza
sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;
n) definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e
circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone
pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le competenze
esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi;
o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema
informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome,
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),
con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL),
e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi
paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere
scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle
donne;
p) (( promozione
della cultura e delle azioni di prevenzione, attraverso: ))
promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da
finanziare, a decorrere dall'anno 2008, per le attivita' di cui ai
numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di
accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma
780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio
consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL, attraverso:
1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite
forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con
particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, da
indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralita', nei
confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza
sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri siano
sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali
dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita la
semplicita' delle procedure;
3) la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della
sicurezza sul lavoro all'interno dell'attivita' scolastica ed
universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle
disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di
autonomia didattica e finanziaria;
q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e
territoriali di vigilanza nel rispetto dei principi di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'articolo 23,
comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, al fine di rendere piu' efficaci gli interventi di
pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel
rispetto dei risultati verificati, per evitare sovrapposizioni,
duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le specifiche
competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli
enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in
materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di
coordinamento;
r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la
lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione
all'adozione delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei
lavoratori e delle lavoratrici;
s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure
dirette a:
1) migliorare l'efficacia della responsabilita' solidale tra appaltante
ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei
rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso
l'adozione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneita'
tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, considerando il
rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la partecipazione alle
gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad
agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza
pubblica;
2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al
massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione non determini
la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori;
3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano
essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui
rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o
delle forniture oggetto di appalto;
t) rivisitazione delle modalita' di attuazione della sorveglianza
sanitaria, adeguandola alle differenti modalita' organizzative del
lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonche' al
criteri ed alle linee Guida scientifici piu' avanzati, anche con
riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia:
u) rafforzare e garantire le tutele previste dall'articolo 8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
v) introduzione dello strumento dell' interpello previsto dall'articolo
9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive
modificazioni, relativamente a quesiti di ordine generale
sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire
tempestivamente la risposta.
3. I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un
abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una
riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro
rappresentanze.
4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto
della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della salute, delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto
dalla lettera s) del comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente a
quanto previsto dalla lettera e) del comma 2, di concerto con il
Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarieta'
sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera l) del comma 2,
nonche' gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di
lavoro.
5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi siano
espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei
pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di
cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza
dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di tre mesi.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui
al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal
presente articolo, il Governo puo' adottare, attraverso la procedura di
cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti
medesimi.
7. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dal presente articolo,
con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera p), numeri 1) e 2),
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della
presente delega le amministrazioni competenti provvedono attraverso una
diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed
economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.
(( 7-bis. Per l’attuazione del
principio di delega di cui al comma 2, lettera p), e` previsto uno
stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2008 )).
Avvertenza:
Il testo
delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato in rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono
forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunita' europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 117
della Costituzione e' il seguente: Art. 117.
- La potesta'
legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto
della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione
esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti
internazionali dello Stato;
rapporti dello Stato con l'Unione europea;
diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la
Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate;
sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela
del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza;
sistema
valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato;
perequazione
delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi
elettorali;
referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione
della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e
anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali;
ordinamento civile e
penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme
generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni,
province e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini
nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e
determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei
beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle
regioni;
commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute;
alimentazione;
ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione;
ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e
integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei
principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta
alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia
non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli
atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel
rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La
potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I
comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta'
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali
rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e
delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge
regionale ratifica le intese della regione con altre Regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di
organi comuni. Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad
altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello
Stato.
- Il testo dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 2, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione
delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE,
97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e
2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
12 novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario, e' il seguente: Art. 1 (Campo di applicazione).
- 1. (Omissis).
2. Nei riguardi
delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile,
nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di
quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli
organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle
universita', degli istituti di istruzione universitaria, degli
istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli
archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello
Stato delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di
trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono
applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al
servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
sanita' e della funzione pubblica.Art. 2 (Definizioni).
- 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intendono per: (omissis);
b) datore di lavoro: il soggetto titolare
del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilita'
dell'impresa stessa ovvero dell'unita' produttiva, quale definita ai
sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di
spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si
intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.
- Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003,
n. 229), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80,
supplemento ordinario.
- Il regolamento (CE) 18 dicembre 2006, n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le
sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga
il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n.
1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del
Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre
2006, n. L 396.
- La raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18
febbraio 2003 (Raccomandazione del Consiglio relativa al miglioramento
della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro dei
lavoratori autonomi), e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 febbraio 2003,
n. L 53.
- Il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
(Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1995, n. 21,
supplemento ordinario.
- Il testo degli articoli 34 e 35 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' il
seguente: Art. 34 (Esclusione della depenalizzazione).
- La
disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai reati
previsti:
a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'art. 33,
lettera a);
b) dall'art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio
1978, n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza;
c) da
disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli
esplosivi;
d) dall'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
e) dalla legge 30
aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441,
sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le
contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30
aprile 1962, n. 283;
f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla
disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti
dietetici;
g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle
acque dall'inquinamento;
h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615,
concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
i) dalla
legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico
dell'energia nucleare;
l) dalle leggi in materia urbanistica ed
edilizia;
m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per
quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni
sociali, salvo quanto previsto dal successivo art. 35;
n) dalle leggi
relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del
lavoro;
o) dall'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e dall'art. 89 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale. Art. 35 (Violazioni in materia di previdenza ed assistenza
obbligatorie).
- Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le
violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza
obbligatorie, punite con la sola ammenda. Per le violazioni
consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di
contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione e' emessa, ai sensi
dell'art. 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza
ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono
ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati
e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di
sanzione civile. Per le altre violazioni, quando viene accertato che
da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi,
la relativa sanzione amministrativa e' applicata con la medesima
ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.
Avverso l'ordinanza-ingiunzione puo' essere proposta, nel termine
previsto dall'art. 22, opposizione davanti al pretore in funzione di
giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'art. 22
e il quarto comma dell'art. 23 ed il giudizio di opposizione e'
regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di
procedura civile. Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20,
24, 25, 26, 27, 28, 29 e 38 in quanto applicabili.
L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce
titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in
cui essa e' consentita, quando la opposizione non e' stata proposta
ovvero e' stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del
giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca e' autorizzata dal
pretore se vi e' pericolo nel ritardo. Per le violazioni previste dal
primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di
contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del
terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di
questo Capo, in quanto applicabili. La disposizione del primo comma
non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139,
157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124.
- Il testo degli articoli 91 e 92 del
codice di procedura penale, e' il seguente: Art. 91 (Diritti e
facolta' degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi
lesi dal reato).
- 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro
ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede,
sono state riconosciute, in forza di legge, finalita' di tutela degli
interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado
del procedimento, i diritti e le facolta' attribuiti alla persona
offesa dal reato.Art. 92 (Consenso della persona
offesa).
- 1. L'esercizio dei diritti e delle facolta' spettanti agli
enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato
e' subordinato al consenso della persona offesa.
2. Il consenso deve
risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e puo'
essere prestato a non piu' di uno degli enti o delle associazioni. E'
inefficace il consenso prestato a piu' enti o associazioni. 3. Il
consenso puo' essere revocato in qualsiasi momento con le forme
previste dal comma 2.
4. La persona offesa che ha revocato il consenso
non puo' prestarlo successivamente ne' allo stesso ne' ad altro ente o
associazione.
- Il testo dell'art. 1, comma 780, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 'Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato' (legge finanziaria
2007), e' il seguente: 780. Riduzione dei premi INAIL per il
2008. Con effetto dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di
amministrazione dell'INAIL, e' stabilita con riferimento alla gestione
di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel
limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un
tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla
gestione unitaria dell'ente accertato in sede di bilancio consuntivo
per l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto
interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione
previsionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, per un
importo non superiore a 300 milioni di euro.
- Il testo
dell'art. 19 del citato decreto legislativo n. 758 del 19 dicembre
1994, e' il seguente: art. 19 (Definizioni).
- 1. Agli effetti
delle disposizioni di cui al presente capo, si intende per:
a)
contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e di igiene del
lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in
base alle norme indicate nell'allegato I;
b) organo di vigilanza, il
personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da
altre norme.
2. La definizione di cui al comma 1, lettera a), non si
applica agli effetti previsti dall'art. 60, primo comma, e 127, in
relazione all'art. 34, primo comma, lettera n), della legge 24
novembre 1981, n. 689, nonche' agli articoli 589, comma secondo, e
590, commi terzo e quinto, del codice penale.
- Il testo
dell'art. 23, comma 4, del citato decreto legislativo del 19 settembre
1994, n. 626, e' il seguente:
4. Restano ferme le competenze in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle
disposizioni vigenti agli uffici di sanita' aerea e marittima ed alle
autorita' marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la
sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito
portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti
per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono
competenti altresi' per le aree riservate o operative e per quelle che
presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che
riguarda le modalita' di attuazione, con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanita'. L'Amministrazione della giustizia puo'
avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia,
anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonche' dei
servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario.
- Il testo
dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione
delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n.
86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio
1990, n. 212), e' il seguente: Art. 8 (Allontanamento temporaneo
dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici).
- 1. Nel caso
in cui il lavoratore per motivi sanitari inerenti la sua persona,
connessi all'esposizione ad un agente chimico o fisico o biologico,
sia allontanato temporaneamente da un'attivita' comportante
esposizione ad un agente, in conformita' al parere del medico
competente e' assegnato, in quanto possibile, ad un altro posto di
lavoro nell'ambito della stessa azienda. Avverso il parere del medico
competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione del parere medesimo, all'organo di vigilanza. Tale
organo riesamina la valutazione degli esami degli accertamenti
effettuati dal medico competente disponendo, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma o la modifica o la revoca delle misure
adottate nei confronti dei lavoratori.
2. Il lavoratore di cui al
comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la
retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonche' la qualifica originaria. Si applicano le norme di cui all'art.
13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora il lavoratore venga
adibito a mansioni equivalenti o superiori.
3. I contratti collettivi
di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, dei datori di
lavoro e dei lavoratori determinano il periodo massimo
dell'allontanamento temporaneo agli effetti del comma 2.
- Il
testo dell'art. 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
(Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza
sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003,
n. 30), e' il seguente: Art. 9 (Diritto di interpello).
- 1. Gli
organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e
gli enti pubblici nazionali, nonche', di propria iniziativa o su
segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i
consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla
Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti
di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale
fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni
generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e,
qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.
2.
L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di
cui al comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali,
amministrative e civili.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.), e' il
seguente: Art. 14 (Decreti legislativi).
- 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della
Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la
denominazione di 'decreto legislativo' e con l'indicazione,
nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del
Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento
prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto
legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di
delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno
venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si
riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di
separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al
termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo
informa periodicamente le Camere sui criteri che segue
nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso,
qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due
anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli
schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta
giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non
ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il
Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere,
ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i
testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.
Art. 2
(Notizia
all'INAIL, in taluni casi di esercizio dell'azione penale)
1. In
caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o
di lesioni personali colpose, se il fatto e' commesso con violazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia
professionale, il pubblico ministero ne da' immediata notizia all'INAIL
ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di
regresso.
N.B.: - L'articolo
2 è stato abrogato dall'articolo 304 del
D.Lgs. 9/4/2008, n. 81
Art. 3
(Modifiche
al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
1. Al
decreto legislalivo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell' articolo 7 e' sostituito dal seguente: "3, il
datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le
interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o
d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi
specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi.";
b) all'articolo 7, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
"3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e
salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti
pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto,
di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere
specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A
tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei
lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori.";
c) all'articolo 18, comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: "Il rappresentante di cui al precedente periodo e' di
norma eletto dai lavoratori";
d) all'articolo 18, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali,
territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di
contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su
tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative dei datori di lavoro e
dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalita'
di attuazione del presente comma.";
e) all'articolo 19, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Il
datore di lavoro e' tenuto a consegnare al rappresentante per la
sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua
funzione, copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3,
nonche' del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4,
comma 5, lettera o).";
f) all'articolo 19, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori,
di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le
attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le
unita' produttive del territorio o del comparto di rispettiva
competenza".
Nota all'art. 3:
- Si riporta il
testo degli articoli 7, 18 e 19 del citato decreto legislativo n. 626
del 1994, come modificato dalla presente legge: Art. 7
(Contratto di appalto o contratto d'opera).
- 1. Il datore di lavoro,
in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a
lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una
singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito
dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
a) verifica, anche
attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato, l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare in appalto o contratto d'opera;
b) fornisce agli stessi
soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attivita'.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a)
cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa oggetto
dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione
dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente
anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera
complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un
unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare le interferenze. Tale documento e' allegato al
contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non
si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
3-bis. L'imprenditore
committente risponde in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno
degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i
quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore,
non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
3-ter. Ferme restando
le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste
dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di
somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli
1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente
indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati
possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di
cui all'art. 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Art. 18 (Rappresentante per la sicurezza).
- 1. In tutte le
aziende, o unita' produttive, e' eletto o designato il rappresentante
per la sicurezza.
2. Nella aziende, o unita' produttive, che occupano
sino a quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza e'
eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che
occupano fino a quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza
puo' essere individuato per piu' aziende nell'ambito territoriale
ovvero del comparto produttivo. Il rappresentante di cui al precedente
periodo e' di norma eletto dai lavoratori.
3. Nelle aziende, ovvero
unita' produttive, con piu' di quindici dipendenti il rappresentante
per la sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito
delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali
rappresentanze, e' eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalita' di designazione o di elezione del
rappresentante per la sicurezza, nonche' il tempo di lavoro retribuito
e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in
sede di contrattazione collettiva.
4-bis. L'elezione dei
rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto,
salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva,
avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio
nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei
lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di
attuazione del presente comma.
5. In caso di mancato accordo nella
contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio
decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato
accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le
amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione
pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo
dei rappresentanti di cui al comma 1 e' il seguente:
a) un
rappresentante nelle aziende ovvero unita' produttive sino a 200
dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita'
produttive da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le
altre aziende ovvero unita' produttive.
7. Le modalita' e i contenuti
specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria
con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui
all'art. 22, comma 7. Art. 19 (Attribuzioni del
rappresentante per la sicurezza).
- 1. Il rappresentante per la
sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le
lavorazioni;
b) e' consultato preventivamente e tempestivamente in
ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nell'azienda ovvero unita' produttiva;
c) e' consultato sulla
designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attivita'
di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei
lavoratori;
d) e' consultato in merito all'organizzazione della
formazione di cui all'art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la
documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le
misure di prevenzione relative, nonche' quelle inerenti le sostanze e
i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e
gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f)
riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve
una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista
dall'art. 22;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e
l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e
l'integrita' fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in
occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorita' competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m) fa
proposte in merito all'attivita' di prevenzione;
n) avverte il
responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua
attivita';
o) puo' fare ricorso alle autorita' competenti qualora
ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate
dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei
a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il
rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario
allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonche'
dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facolta'
riconosciutegli.
3. Le modalita' per l'esercizio delle funzioni di cui
al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva
nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non puo' subire
pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita' e
nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge
per le rappresentanze sindacali.
5. Il datore di lavoro e' tenuto a
consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi
e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui
all'art. 4, commi 2 e 3, nonche' del registro degli infortuni sul
lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).
5-bis. I rappresentanti
territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all'art. 18, comma
2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente
articolo con riferimento a tutte le unita' produttive del territorio o
del comparto di rispettiva competenza.
N.B.: - L'articolo
3 è stato abrogato dall'articolo 304 del
D.Lgs. 9/4/2008, n. 81
Art. 4
(Disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)
1. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa
sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' disciplinato il
coordinamento delle attivita' di prevenzione e vigilanza in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai comitati regionali di
coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del
5 febbraio 1998. In particolare, sono individuati:
a) nell'ambito della normativa gia' prevista in materia, i settori
prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attivita'
ed i progetti operativi da attuare a livello territoriale;
b) l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte
di amministrazioni ed enti pubblici.
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, il coordinamento
delle attivita' di prevenzione e vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e' esercitato dal presidente della provincia o da
assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici delle
amministrazioni e degli enti pubblici territoriali rientranti
nell'ambito di competenza.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, le regioni, le province autonome, l'INAIL, l' IPSEMA, l'ISPESL
e le altre amministrazioni aventi competenze nella materia predispongono
le attivita' necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi
informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate
relative ai singoli settori o comparti produttivi, e per il
coordinamento delle attivita' di vigilanza ed ispettive in materia di
prevenzione e sicurezza dei lavoratori, da realizzare utilizzando le
ordinarie risorse economiche e strumentali in dotazione alle suddette
amministrazioni. I dati contenuti nelle banche dati unificate sono resi
pubblici, con esclusione dei dati sensibili previsti dal codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
4. Le risorse stanziate a decorrere dall'anno 2007 dall'articolo 1,
comma 545, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle finalita'
di cui alla lettera a) del comma 544 del medesimo articolo 1, vengono
cosi' utilizzate per il solo esercizio finanziario 2007:
a) 4.250.000 euro per l'immissione in servizio del personale di cui
all'articolo 1, comma 544, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, a partire dal 1° luglio 2007;
b) 4.250.000 euro per finanziare il funzionamento e il potenziamento
dell'attivita' ispettiva, la costituzione di appositi nuclei di pronto
intervento e per l'incremento delle dotazioni strumentali.
5. Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Il personale amministrativo degli istituti previdenziali, che, ai
sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta
d'ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina in
materia previdenziale, applica la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124. (commento
all'art. 4, comma 6)
7. Nel rispetto delle disposizioni e dei principi vigenti, il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della pubblica
istruzione avviano a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008,
nell'ambito delle dotazioni finanziarie e di personale disponibili e dei
Programmi operativi nazionali (PON) obiettivo 1 e obiettivo 2, a
titolarita' del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
progetti sperimentali in ambito scolastico e nei percorsi di formazione
professionale volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia
di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Note all'art. 4:
- Il
testo dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131
(Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.), e' il seguente: Art.
8 (Attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul potere
sostitutivo).
- (Omissis).
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di
intese in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi
comuni; in tale caso e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4
dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle
materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento
di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- Il testo dell'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali), e' il seguente: Art. 8
(Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata).
- 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua
delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari
regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte
altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale
dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province
d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni,
comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici
sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati
dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno
1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del
Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o
di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il
presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il
presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza
unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio
dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali
o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.
- Il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 626 del
1994, e' il seguente: Art. 27 (Comitati regionali di
coordinamento).
- 1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da
emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri
generali relativi all'individuazione di organi operanti nella materia
della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di
realizzare uniformita' di interventi ed il necessario raccordo con la
commissione consultiva permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma 1, partecipano i
rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.
- Il testo
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997
(Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per
l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e
della salute sul luogo di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 febbraio 1998, n. 29.
- Il testo del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.
174, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 1, comma 544, lettera
a) e comma 545, della citata legge n. 296 del 2006, e' il seguente:
544. Assunzione ispettori del lavoro e immissione nei ruoli di
destinazione finale del personale "riqualificato".
(Omissis).
a) all'immissione in servizio fino a trecento unita' di
personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi
pubblici, per esami, a complessivi settecentonovantacinque posti di
ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, per
gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Campania, Molise e Sicilia;
545. Per l'attuazione del comma 544, a decorrere dall'anno 2007
e' autorizzata la spesa annua di 8,5 milioni di euro con riferimento
al comma 544, lettera a), e di 5 milioni di euro con riferimento al
comma 544, lettera b).
- Il testo dell'art. 13 della citata
legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il seguente: Art. 13 (Atti di
accertamento).
- Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle
disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere
informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla
privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad
ogni altra operazione tecnica. Possono altresi' procedere al sequestro
cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura
penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
E' sempre
disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in
circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e
del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato
rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle
violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati
nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile
acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi
diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del
pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333
e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura
penale. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti.
- Il testo dell'art.
13 del citato decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e' il
seguente:
Art. 5
(commenti
all'art. 5)
(Disposizioni
per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori)
1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, come modificato dal presente articolo, il personale ispettivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su
segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive
competenze, puo' adottare provvedimenti di sospensione di un'attivita'
imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o
superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente
occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, ovvero di gravi e
reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro. L'adozione del provvedimento di
sospensione e' comunicata alle competenti amministrazioni, al fine
dell'emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento
interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed
alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata
sospensione nonche' per un eventuale ulteriore periodo di tempo non
inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non
superiore a due anni.
2. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al
comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o
da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro
nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di
cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e reiterate
violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a
quelle di cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative
complessivamente irrogate.
3. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili
e amministrative vigenti.
4. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 2, lettera
c), e di cui al comma 5 integra la dotazione del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
ed e' destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro
sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di cui all'articolo I. comma 1156, lettera g),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Al comma 2 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: "b-bis) il pagamento di
una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla
lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni
amministrative complessivamente irrogate".
6. I poteri e gli obblighi assegnati dal comma 1 al personale ispettivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono estesi,
nell'ambito dei compiti istituzionali delle aziende sanitarie locali e
nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali
complessivamente disponibili, al personale ispettivo delle medesime
aziende sanitarie, limitatamente all'accertamento di violazioni della
disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro.
In tale caso trova applicazione la disciplina di cui al comma 2, lettere
b) e c).
Note
all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 36-bis, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, come modificato dalla presente legge: Art. 36-bis
(Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione
della sicurezza nei luoghi di lavoro). - 1. Al fine di garantire la
tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore
dell'edilizia, nonche' al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le
attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui
all'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e successive modificazioni, nonche' le competenze in
tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di
salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), puo'
adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei
cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari
o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente
occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I
competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle
infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine
dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento
interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed
alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata
sospensione nonche' per un eventuale ulteriore periodo di tempo non
inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non
superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale predispongono le attivita' necessarie per
l'integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il
coordinamento delle attivita' di vigilanza ed ispettive in materia di
prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.
2. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte del
personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o
da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro
nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale,
di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni
penali e amministrative vigenti.
b-bis) il pagamento di una sanzione
amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b),
ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative
complessivamente irrogate.
3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a
decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita' nei cantieri, i quali sono tenuti a
provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti
contemporaneamente nel cantiere piu' datori di lavoro o lavoratori
autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.
4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere
all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito
registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli
estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del
presente comma, nel computo delle unita' lavorative si tiene conto di
tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei
rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i
quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta
l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3
che non provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa
da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e'
ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 6. L'art. 86, comma 10-bis, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal
seguente: "10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di
lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la
comunicazione di cui all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno
antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante
documentazione avente data certa".
7. All'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Ferma restando
l'applicazione delle sanzioni gia' previste dalla normativa in vigore,
l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria e' altresi' punito con la sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore,
maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei
contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo
precedente non puo' essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente
dalla durata della prestazione lavorativa accertata.";
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Alla irrogazione
della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti
della sanzione non e' ammessa la procedura di diffida di cui all'art.
13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124".
8. Le agevolazioni di cui all'art. 29 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei
datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il
rilascio della certificazione di regolarita' contributiva anche da
parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano
applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato
condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di
cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
9. Al comma 213-bis dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le predette
disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del
lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL)".
10. All'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124, dopo le parole: "Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione" sono inserite le seguenti: ",
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano,".
11. Il termine di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, lettera a),
della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di
contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui
all'art. 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2007.
12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse
destinate alla finalita' di cui all'art. 1, comma 410, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456
milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di
euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalita' di cui
all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni.
- Il testo degli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66 (Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003,
n. 87, supplemento ordinario, e' il seguente: Art. 4 (Durata massima
dell'orario di lavoro). - 1. I contratti collettivi di lavoro
stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non puo' in ogni caso
superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore,
comprese le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media
dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un
periodo non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il
limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a
fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione
del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale,
attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unita'
produttive che occupano piu' di dieci dipendenti il datore di lavoro
e' tenuto a informare, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo
di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione
provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per
territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le
modalita' per adempiere al predetto obbligo di comunicazione.
Art. 7 (Riposo giornaliero). - 1. Ferma restando la durata normale
dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di
riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve
essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attivita'
caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
Art. 9 (Riposi settimanali). - 1. Il lavoratore ha diritto ogni sette
giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive,
di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di
riposo giornaliero di cui all'art. 7. 2. Fanno eccezione alla
disposizione di cui al comma 1:
a) le attivita' di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi
squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra
e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo
giornaliero o settimanale;
b) le attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante
la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari:
le attivita' discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le
attivita' connesse con gli orari del trasporto ferroviario che
assicurano la continuita' e la regolarita' del traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel
rispetto delle condizioni previste dall'art. 17, comma 4.
3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive puo' essere fissato in un
giorno diverso dalla domenica e puo' essere attuato mediante turni per
il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione
particolare ovvero addetto alle attivita' aventi le seguenti
caratteristiche:
a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a
combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi
caratterizzati dalla continuita' della combustione ed operazioni
collegate, nonche' attivita' industriali ad alto assorbimento di
energia elettrica ed operazioni collegate;
b) attivita' industriali il cui processo richieda, in tutto o in
parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza
riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro
deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che
trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di
lavorazione si svolge in non piu' di 3 mesi all'anno, ovvero quando
nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune
delle suddette attivita' con un decorso complessivo di lavorazione
superiore a 3 mesi;
d) i servizi ed attivita' il cui funzionamento domenicale corrisponda
ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della
collettivita' ovvero sia di pubblica utilita';
e) attivita' che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta
intensita' di capitali o ad alta tecnologia;
f) attivita' di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370;
g) attivita' indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui all'art. 3 della legge 24
ottobre 2000, n. 323.
4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la
fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica,
nonche' le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ovvero, per i pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, adottato sentite le organizzazioni sindacali
nazionali di categoria comparativamente piu' rappresentative, nonche'
le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno individuate
le attivita' aventi le caratteristiche di cui al comma 3, che non
siano gia' ricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno 1935, e
successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1935, nonche' quelle di cui al comma 2,
lettera d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c). Con le
stesse modalita' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ovvero per i pubblici dipendenti il Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
provvede all'aggiornamento e alla integrazione delle predette
attivita'. Nel caso di cui al comma 2, lettera d), e salve le
eccezioni di cui alle lettere a), b), e c) l'integrazione avra'
senz'altro luogo decorsi trenta giorni dal deposito dell'accordo
presso il Ministero stesso.
- Il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il seguente:
Art. 1 (Fondo per l'occupazione).
- (Omissis). 7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il
Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui
all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale
confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento
delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati al predetto Fondo.
- Il testo dell'art. 1, comma 1156, lettera g), della citata legge n.
296 del 2006, e' il seguente: 1156. A carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti degli
importi rispettivamente indicati, da stabilire in via definitiva con
il decreto di cui al comma 1159 del presente articolo:
a)-f) (omissis);
g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio
decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per l'occupazione,
nei limiti delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per
interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e
riqualificare la capacita' di azione istituzionale e l'informazione
dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro
sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di
protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
N.B.: - L'articolo
5 è stato abrogato dall'articolo 304 del
D.Lgs. 9/4/2008, n. 81
Art. 6
(commenti
all'art. 6)
(Tessera
di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e
subappaltatrici)
1.
Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto o
subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale occupato
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente
le Generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale
obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita' nel medesimo luogo di lavoro, i quali
sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
2. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere
all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro
vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale
giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel
computo delle unita' lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori
impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro
instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le
disposizioni di cui al comma I.
3. La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta
l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il
lavoratore munito della tessera di' riconoscimento di cui al Comma 1 che
non provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa da euro
50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e' ammessa la
procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124.
Nota
all'art. 6:
Per il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 124 del
2004, si vedano le note all'art. 4.
N.B.: - L'articolo
6 è stato abrogato dall'articolo 304 del
D.Lgs. 9/4/2008, n. 81. Art. 7
(Poteri
degli organismi paritetici)
1. Gli
organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, possono effettuare nei luoghi di lavoro
rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza
sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme
in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di Iavoro.
2. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la
competente autorita' di coordinamento delle attivita' di vigilanza.
3. Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente autorita'
di coordinamento delle attivita' di' vigilanza di disporre
l'effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a
specifiche situazioni.
Nota
all'art. 7:
- Il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo n. 626 del
1994, e' il seguente: Art. 20 (Organismi paritetici). - 1. A livello
territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con
funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei
confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di
riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei
diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle
norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o
partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria,
nazionali, territoriali o aziendali.
3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla
rappresentanza indicata nel medesimo articolo.
N.B.: - L'articolo
7 è stato abrogato dall'articolo 304 del
D.Lgs. 9/4/2008, n. 81. Art. 8
(Modifiche
all'articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163)
1.
All'articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, il comma 3-bis e' sostituito dai
seguenti: "3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e
nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di
affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture,
gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico
sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo
relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e
risultare congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei
lavori, dei `servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il
costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori
economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai'
sindacati comparativa-mente piu' rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle
differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo
applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al
contratto collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello preso
in considerazione. 3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non puo'
essere comunque soggetto a ribasso d'asta".
Nota
all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 86 del citato decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, come modificato dalla presente legge: A
rt. 86 (Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse). -
1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di
aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso, le stazioni appaltanti
valutano la congruita' delle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso
e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di
aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
le stazioni appaltanti valutano la congruita' delle offerte in
relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari
o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti dal bando di gara.
3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruita'
di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa.
3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione
dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti
di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori
sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla
sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare
congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei
servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del
lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori
economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai
sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato
in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu'
vicino a quello preso in considerazione.
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non puo' essere comunque
soggetto a ribasso d'asta.
4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse
sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono
ai sensi del comma 3.
5. Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle
giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2 relative alle voci di
prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di
gara. Il bando o la lettera di invito precisano le modalita' di
presentazione delle giustificazioni. Ove l'esame delle giustificazioni
richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruita'
dell'offerta, la stazione appaltante richiede all'offerente di
integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli
articoli 87 e 88. All'esclusione potra' provvedersi solo all'esito
dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.
Art. 9
(commento
all'art. 9)
(Modifica
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
1. Dopo
l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e'
inserito il seguente: "Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e
lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)
- 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo
comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro,
si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille
quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si
applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per
una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".
Nota
all'art. 9:
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa'
e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
Art. 10
(Credito
d'imposta)
1. A
decorrere dal 2008, ai datori di lavoro e' concesso per il biennio
2008-2009, in via sperimentale, entro un limite di spesa pari a 20
milioni di curo annui, un credito d'imposta nella misura massima del 50
per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a
programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di
tutela e sicurezza sul lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale sono stabiliti, ai soli fini del beneficio di
cui al presente comma, i criteri e le modalita' della certificazione
della formazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, ogni anno,
uno o piu' decreti per determinare il riparto delle risorse tra i
beneficiari. Il credito d'imposta di cui al presente comma puo' essere
fruito nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della
disciplina dei minimi di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante
utilizzo di una corrispondente quota del Fondo di rotazione per la
formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e all'articolo 9,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236.
Note
all'art. 10:
- Il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, e' pubblicato nel GUCE n. L 379 del 28 dicembre 2006.
- Il testo dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro
in materia di formazione professionale ), e' il seguente: Art. 25
(Istituzione di un Fondo di rotazione). - Per favorire l'accesso al
Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti
realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, e'
istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi
dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un Fondo di
rotazione. Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui
dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del
bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di
spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per l'anno 1979. A decorrere dal periodo di paga in
corso al 1° gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri
da 1) a 5) dell'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e
modificato dall'art. 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono
ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento. Con la stessa decorrenza l'aliquota del
contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della legge 3
giugno 1975, n. 160, e' aumentata in misura pari allo 0,30 per cento
delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo. I due terzi
delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al
precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento
delle somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale con periodicita' trimestrale. La parte di
disponibilita' del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di
ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante
dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario
1979, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto. Il Ministro
del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. Le somme di cui ai commi precedenti
affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la
tesoreria centrale e denominato "Ministero del lavoro e della
previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo
sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui
all'art. 8 della decisione del consiglio delle Comunita' europee
numero 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n.
77/801/CEE del 20 dicembre 1977".
- Il testo dell'art. 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del
1993, e' il seguente: Art. 9 (Interventi di formazione professionale).
- (Omissis). 5. A far data dall'entrata in vigore del presente
decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite
dall'aumento contributivo gia' stabilito dalla disposizione contenuta
nell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono
interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per la formazione
professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.
Art. 11
(Modifica
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
1.
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1198 e'
sostituito dal seguente: "1198. Nei confronti dei datori di lavoro
che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192,
per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono
sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di
controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad
esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza
dei lavoratori. Resta ferma la facolta' dell'organo ispettivo di
verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero
emergere nelle materie oggetto della regolarizzazione, al fine
dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di
lavoro. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al
completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori".
Nota
all'art. 11:
- Per i riferimenti alla legge n. 296 del 2006, si vedano le note
all'art. 1.
Art. 12
(Assunzione
di ispettori del lavoro)
1. Al
fine di fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro e di
rendere piu' incisiva la politica di contrasto del lavoro sommerso, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato
all'immissione in servizio, a decorrere dal mese di gennaio 2008, nel
numero massimo complessivo di 300 unita' di personale risultato idoneo a
seguito dello svolgimento dei concorsi pubblici regionali per esami,
rispettivamente, a 795 posti di ispettore del lavoro, bandito il 15
novembre 2004, e a 75 posti di ispettore tecnico del lavoro, bandito il
16 novembre 2004, per l'arca funzionale C, posizione economica C2, per
gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. In connessione con le immissioni in servizio del personale di cui al
comma 1, per le spese relative all'incremento delle attivita' ispettive,
all'aggiornamento, alla formazione, alle attrezzature, nonche' per i
buoni pasto, per lavoro straordinario e per le missioni svolte dal
medesimo personale e' autorizzata,a decorrere dall'anno 2008, la spesa
di euro 9.448.724.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in curo
10.551.276 a decorrere dall'anno 2008, e del comma 2, pari ad euro
9.448.724 a decorrere dall'anno medesimo, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007,
utilizzando la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al
Ministero della solidarieta' sociale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei
provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni
illustrative.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Note
all'art. 12:
- Il testo degli articoli 7, secondo comma, numero 2) e 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio.), e' il
seguente: Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di
ordine).
- (Omissis). Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla
Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in
aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti
capitoli le somme necessarie: (omissis).
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi
carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione
delle entrate.
Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi).
- (Omissis). 7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al
fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da'
notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il
quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al
Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli
scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi
utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle
predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche'
riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di
programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti,
come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa
procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni
della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.
Data a
Roma, addi' 3 agosto 2007
NAPOLITANO
Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Turco, Ministro della salute
Visto, il
Guardasigilli: Mastella
Senato della Repubblica
(atto n. 1507): Presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale (Damiano) e dal Ministro della salute (Turco) il 18 aprile
2007.
Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza sociale),
in sede referente il 18 aprile 2007, con pareri delle commissioni 1ª,
2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª, 14ª e questioni
regionali.
Esaminato dalla 11ª commissione il 18-19-26 aprile 2007;
2-8-9-10-15-29-30 e 31 maggio 2007.
Esaminato in aula il 15 e 29
maggio 2007;
13 e 21 giugno 2007 e approvato il 27 giugno 2007.
Camera
dei deputati (atto n. 2849): Assegnato alle commissioni riunite XI
(Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali), in sede referente
il 2 luglio 2007 con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, VII,
VIII, X, XIV e questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni
riunite il 5-10-11-17 e 24 luglio 2007.
Esaminato in aula il 25 luglio
2007 e approvato il 1° agosto 2007.
LEGGE 3
Agosto 2007 , n. 123 (in
formato PDF)
Misure in
tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al
Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia
|
|
Sicurezza sul lavoro:
i contenuti della nuova normativa (commento)
|
Una circolare Ance fa il
punto sulle disposizioni, in vigore dal 25 agosto scorso, contenute
nella normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro prevista dalla
legge 123/07. Novità, tra l'altro, in materia di appalti, attività di
vigilanza, lotta al sommerso e poteri degli organi paritetici.
Nella Gazzetta Ufficiale
del 10 agosto 2007, n. 185 e` stata pubblicata la legge 3 agosto 2007,
n. 123 ``Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa
in materia``.
La norma e`
entrata in vigore, dopo i 15 giorni di ``vacatio legis`` e, quindi,
il 25 agosto 2007.
Si fornisce qui di seguito un commento analitico del disposto di
legge, partendo dalle norme contenute negli articoli da
2 a 12 che risultano operanti dal 25 agosto 2007.
Norme operanti dal 25 agosto 2007
Art. 2 (Notizia all`INAIL, in taluni casi di esercizio dell`azione
penale)
La norma prevede che il pubblico ministero, in caso di
esercizio dell`azione penale per i delitti di omicidio colposo o di
lesioni personali colpose, se il fatto e` commesso con violazioni
delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, ne dia
immediata notizia all`INAIL ai fini dell`eventuale costituzione di
parte civile e dell`azione di regresso.
In base a tale dispositivo, pertanto, viene riconosciuta all`Inail
la facolta` di costituirsi parte civile nel procedimento penale e di
esercitare l`azione di regresso nello svolgimento dello stesso.
Sino all`entrata in vigore della presente norma l`unica fonte
normativa in materia era rappresentata dagli artt. 10 e 11 T.U.
1124/65, in base ai quali l`azione di regresso esercitata dall`Inail
era consentita sulla base di una sentenza di condanna, passata in
giudicato, in ordine alla penale responsabilita` del datore di
lavoro, ovvero in caso di altro tipo di sentenza diversa da quella
di condanna, dimostrando in sede civile cio` che non era stato
possibile dimostrare in sede penale (cfr Corte Costituzionale,
sentenza n. 102/1981)
La nuova previsione normativa consente, pertanto, all`Istituto
assistenziale di semplificare l`esercizio dell`azione di regresso,
esercitando quest`ultima nel contesto del procedimento penale e, nel
contempo, al datore di lavoro di alleggerire la propria posizione
processuale, non dovendosi piu` sottoporre ad un distinto giudizio
civile in via di regresso, successivo ad un primo giudizio penale e
indipendentemente dagli esiti di quest`ultimo, ivi compreso il caso
di assoluzione.
Resta fermo, ad ogni buon conto, che la reintegra delle somme di cui
all`art 11 del D.p.r. n. 1124/65 e` condizionata al positivo
accertamento della responsabilita` penale del datore di
lavoro.
Art. 3
(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
Le modifiche riguardano gli articoli 7, 18 e 19 del D.Lgs. n.
626/94 ed, in particolare:
a) Il comma 3 dell`art. 7, che prevedeva
l`obbligo del datore di lavoro committente di promuovere la
cooperazione ed il coordinamento tra le varie imprese coinvolte
nell`esecuzione dei lavori (senza specificare le modalita`), e`
sostituito da un nuovo comma secondo il quale la promozione della
cooperazione e il coordinamento si attua mediante l`elaborazione di un
unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare le interferenze.
Premesso che, piu` che di parlare di misure adottate per eliminare le
interferenze, avrebbe avuto piu` senso parlare di misure adottate per
eliminare i rischi da interferenza (ed, in tal senso, sara` cura
dell`Ance ottenere i necessari chiarimenti), si ritiene che, nel caso
di appalti di lavori di costruzioni, l`impresa che si avvale di
subappaltatori possa dare attuazione alla norma facendo riferimento
(eventualmente con proprie integrazioni) a quanto contenuto nel PSC
trasmessole dal committente e che l`impresa stessa e` gia` tenuta a
trasmettere ai subappaltatori (vedi art. 13, comma 2 del D.Lgs. n.
494/96).
Il documento di cui si e` fatto cenno dovra` essere allegato al
contratto di appalto d`opera.
Viene riconfermato che gli obblighi di cooperazione e coordinamento
(ed il relativo documento) non si applicano ai rischi specifici propri
dei subappaltatori.
b) Alla fine dell`articolo e` aggiunto il comma 3-ter che prevede che
nei contratti di appalto e di subappalto siano indicati i costi
relativi alla sicurezza sul lavoro e che a tali dati possano accedere
il rappresentante dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori. Anche in tal caso si ritiene che l`impresa che si avvalga
di subappaltatori possa fare riferimento alla stima dei costi della
sicurezza fornitale dal committente nell`ambito del PSC, depurandola
dai costi sostenuti dall`impresa appaltatrice o da altri
subappaltatori.
c) Il terzo periodo del secondo comma dell`art. 18 del D.Lgs. n.
626/94 che prevedeva che il rappresentante dei lavoratori potesse
essere eletto o designato dai lavoratori nell`ambito delle
rappresentanze sindacali e` sostituito con la semplice previsione che
il rappresentante dei lavoratori e`, di norma, eletto dai lavoratori
stessi.
d) Alla fine dell`art. 18 e` inserito un nuovo comma che prevede la
elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in una
unica giornata su tutto il territorio nazionale; la data e le
modalita` di elezione saranno definite con apposito decreto, fermo
restando diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva.
e) Il comma 5 dell`art. 19 del D.Lgs. n. 626/94 che prevedeva il
semplice accesso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza al
documento di valutazione e al registro infortuni e` sostituito da
analoga disposizione che prevede, su richiesta, la fornitura in copia
dei documenti di cui sopra.
f) Dopo il comma 5 dell`art. 19 del D.Lgs. n. 626/94 e` aggiunto un
nuovo comma che prevede che i rappresentanti territoriali e di
comparto dei lavoratori svolgano la loro attivita` con riferimento a
tutte le unita` produttive del territorio o del comparto di rispettiva
competenza. Appare ovvio che tale competenza non si estenda alle
imprese nelle quali sia presente un rappresentante dei lavoratori
eletto autonomamente.
Art. 4 (Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro)
Tali disposizioni riguardano principalmente la pubblica
amministrazione e trattano di:
-
coordinamento dell`attivita` di vigilanza, affidato al presidente
della provincia o ad un assessore da lui delegato e cio` in attesa di
un ulteriore decreto;
-
finanziamenti per l`immissione in ruolo di personale e per il
funzionamento e potenziamento dell`attivita` ispettiva;
- progetti
sperimentali in ambito scolastico e nei percorsi di formazione
professionale per favorire la conoscenza delle tematiche di sicurezza
e salute sui luoghi di lavoro.
Si segnala che il comma 6 dell`articolo in esame estende al personale
non ispettivo degli istituti previdenziali la facolta` di diffida in
merito alla disciplina delle irregolarita` amministrative; in tal modo
anche il personale amministrativo degli istituti previdenziali e`
tenuto ad applicare la procedura di diffida di cui all`art. 13 del D.
Lgs. n. 124/04.
Art. 5 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e
per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori)
Il presente
articolo estende alla generalita` delle imprese quanto gia`
previsto dall`art. 36 bis della L. 248/2006 per il settore
dell`edilizia in materia di sospensione dell`attivita`
imprenditoriale, ogni qual volta siano accertate le violazioni
prescritte dalla norma medesima.
Al riguardo il Ministero del Lavoro, con l`allegata circolare n°
10797 del 22 agosto scorso, alla quale si fa espresso rimando, ha
impartito le prime istruzioni operative e interpretative in
materia, anche sulla scorta di quanto gia` chiarito con circolare
del 29 settembre
2006 a seguito dell`emanazione dell`art. 36bis.
In particolare, l`articolo dispone che il personale ispettivo del
Ministero del Lavoro possa disporre la suddetta sospensione
laddove riscontri l`impiego di personale non risultante
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura
pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori
regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni
sulla disciplina degli orari di lavoro.
La novita` piu` rilevante e` comunque rappresentata dalla
possibilita` di comminare la sanzione della sospensione anche in
caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia
di tutela e sicurezza sul lavoro.
Il provvedimento di sospensione, tempestivamente comunicato alle
amministrazioni competenti, comportera` l`interdizione alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla
partecipazione a gare pubbliche per periodi di tempo
specificamente indicati.
Parimenti a quanto gia` previsto per il settore dell`edilizia, la
revoca del provvedimento di sospensione potra` seguire ad
un`opportuna regolarizzazione da parte dell`imprenditore circa i
lavoratori non risultanti dalle scritture o dalla documentazione
obbligatoria, circa la violazione delle norme sugli orari di
lavoro e di quelle attinenti alla sicurezza e alla salute sul
lavoro ed attraverso il pagamento di una sanzione amministrativa
aggiuntiva rispetto alle sanzioni complessivamente irrogate
che sara` all`uopo calcolata dal personale ispettivo, in
relazione alle violazioni immediatamente accertate, cosi` come ha
chiarito il Ministero nella circolare da ultimo pubblicata.
La previsione della ulteriore sanzione amministrativa e` stata
inserita dall`art. 5 del T.U. quale unica modificazione
all`art. 36 bis del decreto Bersani.
Quest`ultimo infatti ha previsto l`aggiunta al comma 2 dell`art.
36bis, dopo la lettera b), della lettera b-bis): `` il pagamento
di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui
alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni
amministrative complessivamente irrogate`` .
Sulla scorta di quanto previsto dal nuovo disposto di legge circa
l`applicazione e l`ambito di operativita` della norma in
questione, soprattutto alla luce del gia` esistente art. 36 bis
della L. n. 248/2006, sono sorti doversi dubbi attualmente
all`esame di tutte le parti interessate.
Vero e`, infatti, che come gia` anticipato nella circolare del
Ministero del lavoro, il disposto dell`art. 5 del T.U. pare non
trovare applicazione per il settore dell`edilizia, il quale
rimarrebbe pertanto escluso dalla novita` importante dal medesimo
introdotta circa l`applicazione del provvedimento di sospensione
anche in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro.
Pur non negando l`indubbia perplessita` derivante da una simile
interpretazione, non sembra possibile attribuire una diversa
interpretazione al significato letterale delle parole contenute
nell`art. 5 del T.U., ove si legge espressamente: `` Fermo
restando quanto previsto dall`art. 36bis (...) della L. 248/2006,
come modificato dal presente articolo (...)``.
Appare pertanto evidente che il provvedimento di sospensione
citato dalla norma e comprensivo della novita` riguardante
l`adozione del provvedimento anche in caso di reiterate e gravi
violazioni in materia di norme antinfortunistiche trovi
applicazione per tutti i settori imprenditoriali che esulino dal
campo di applicazione dell`art. 36 bis, che rimane pienamente
operativo pur se modificato con l`aggiunta del suddetto punto
b-bis. In tal senso si e` espressa la circolare ministeriale di
cui sopra.
Si rimane comunque in attesa di eventuali chiarimenti
interpretativi che possano dirimere i dubbi attualmente sorti
sulla portata applicativa della norma, posto che dallo stesso
dicastero sono state diramate, attraverso gli organi di stampa,
interpretazioni difformi dalla circolare medesima.
Occorre segnalare, infine che, per quanto concerne gravi e
reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
il potere di sospensione viene esteso al personale ispettivo delle
ASL.
Art. 6 (Tessera di riconoscimento per il personale delle
imprese appaltatrici e subappaltatrici)
Prevede, dal 1 settembre 2007, l`estensione a tutti i settori
produttivi degli obblighi in materia di tessera di riconoscimento
gia` in atto nel settore delle costruzioni.
Tale previsione normativa obblighera` tutte le imprese che operano
in regime di appalto e subappalto a fornire un`apposita tessera di
riconoscimento al proprio personale occupato nelle attivita` del
cantiere. Tale obbligo viene esteso, inoltre, ai lavoratori
autonomi sempre in regime di appalto e subappalto che dovranno
provvedere per proprio conto alla predisposizione del tesserino
medesimo.
Al riguardo, si ricorda che l`obbligo del tesserino di
riconoscimento e` previsto per le imprese che occupano nel
cantiere piu` di nove dipendenti; le imprese al di sotto di tale
soglia potranno assolvere a tale obbligo mediante annotazione
degli estremi degli occupati su un apposito registro vidimato
dalla Direzione Provinciale del Lavoro.
Art. 7
(Poteri degli organi paritetici)
Si riconosce agli organismi paritetici di cui all`art. 20 del
D.Lgs. n. 626/94 e, quindi, nel settore delle costruzioni, ai CPT,
la possibilita` di effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei
territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi
finalizzati a valutare l`applicazione delle norme in materia di
sicurezza del lavoro.
Degli esisti dei sopralluoghi viene informata la competente
autorita` di coordinamento (vedi art. 4); come gia` segnalato in
precedenza l`Ance ha promosso uno specifico ordine del
giorno, fatto proprio dal Governo, che prev ede che le autorita`
preposte ai controlli tengano conto dell`attivita` degli organismi
paritetici privilegiando i controlli sulle aziende che non si
avvalgono dell`opera degli organismi paritetici, sottolineando che
gli organismi paritetici di cui all`art. 20 del D. Lgs. 626/94
hanno una funzione di consulenza e di assistenza alle aziende
volta a favorire l`applicazione delle vigenti norme in materia di
sicurezza e di tutela della salute e non anche di controllo,
attivita`, quest`ultima, di competenza esclusiva degli organismi
istituzionali preposti alla vigilanza (ASL e DPL).
L`articolo si conclude con la previsione secondo la quale gli
organismi paritetici possono richiedere alle autorita` di
coordinamento l`effettuazione di controlli in specifiche
situazioni segnalate dagli organismi paritetici stessi.
Art. 8 (Modifiche all`art. 86 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
Il comma 3 bis dell`articolo 86 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e` stato aggiunto
dalla legge finanziaria 2007 (art. 1 comma 909) e prevede che, ai
fini della valutazione delle anomalie delle offerte, il valore
economico dell`offerta debba essere adeguato al costo del lavoro,
cosi` come risultante dalle apposite tabelle predisposte dal
Ministero del Lavoro (cosiddetto decreto Salvi).
Con la legge oggetto di commento il valore economico dell`offerta
dovra` essere adeguato e soddisfacente non solo rispetto al costo
del lavoro ma anche al costo relativo alla sicurezza, il quale
deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto
all`entita` e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle
forniture.
E` appena il caso di ricordare che nel caso di appalto di opere di
costruzione la materia della valutazione dei costi di sicurezza e`
gia` normata dalle disposizioni del D.Lgs. n. 494/96 e del DPR n.
222/03.
Inoltre, nell`art. 86 del codice viene inserito un ulteriore comma
(3-ter) che stabilisce che il costo relativo alla sicurezza non
puo` essere comunque soggetto a ribasso d`asta (norma gia` vigente
nel caso di appalti di opere edili e di genio civile).
Art. 9 (Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.
231)
Come e` noto il D.Lgs. n. 231/01 stabilisce la
responsabilita` amministrativa delle persone giuridiche per tutta
una serie di reati (concussione, corruzione, falsi, reati
societari, etc.) commessi da dipendenti o soggetti investiti di
funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione.
Con la modifica introdotta dalla legge in commento la
responsabilita` amministrativa e` estesa ai casi di omicidio
colposo e lesioni gravi e gravissime, commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell`igiene e della
salute sul lavoro.
La sanzione pecuniaria prevista e` fissata in misura non inferiore
a mille quote (l`importo della quota puo` oscillare da
258 a 1.549 euro), cio` salvo il caso che la pena sia ridotta in
virtu` delle previsioni di cui all`art. 12 del gia` citato
D.Lgs. n. 231/01.
Sono previste inoltre sanzioni interdittive per durata non
inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
Le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. n. 231/01 vanno
dall`interdizione all`esercizio dell`attivita`, al divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione, all`esclusione e alla
revoca di contributi e finanziamenti, etc., fino al divieto di
pubblicizzare beni e servizi.
Nel rammentare che l`ente puo` usufruire dell`esonero della
responsabilita` predisponendo ai fini prevenzionali modelli di
organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione dei
reati di cui trattasi, ci riserviamo di fornire specifiche
indicazioni per agevolare l`adozione da parte delle imprese di
tali modelli organizzativi.
Art. 10 (Credito d`imposta)
A decorrere dal 2008 e per il biennio 2008-2009 e` previsto a
favore dei datori di lavoro un credito di imposta nella misura
massima del 50% delle spese sostenute per la partecipazione dei
lavoratori a programmi e percorsi formativi in materia di
sicurezza sul lavoro.
L`esiguita` della spesa complessiva prevista (20 milioni di euro
l`anno) ridimensiona grandemente la valenza della agevolazione.
Art. 11 (Modifica dell`art. 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296)
La legge n. 296/06, meglio nota come legge finanziaria
2007, prevedeva, al comma 1198, nei confronti dei datori di lavoro
che avessero presentato istanza di regolarizzazione, la
sospensione per un anno di ispezioni e verifiche da parte degli
organi di vigilanza anche con riferimento alle norme poste a
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Col nuovo provvedimento, ferma restando l`esenzione dai controlli
per le altre materie oggetto di regolarizzazione, si esclude dalla
stessa esenzione la materia della sicurezza e salute sul lavoro.
Art. 12 (Assunzione di ispettori del lavoro)
La norma autorizza il Ministero del lavoro ad immettere in
servizio 300 nuovi ispettori del lavoro, a partire dal gennaio
2008.
Delega al Governo per l`emanazione del T.U.
Art. 1 (Delega al Governo per il riassetto e la riforma
della normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro)
Come e` noto, il disegno di legge del Governo che ha portato
all`approvazione della legge in commento constava praticamente di
un solo articolo in cui si fissavano i principi di delega per
l`emanazione di un Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro.
Tali principi sono sostanzialmente rimasti inalterati in quanto,
nel corso della discussione parlamentare, la maggioranza non ha
recepito quasi nessuno degli emendamenti correttivi proposti, pur
riconoscendone, in taluni casi,
la fondatezza. Tale atteggiamento si e` riscontrato anche a
proposito degli emendamenti proposti in relazione agli articoli da
2 a 12, immediatamente operanti, e che sono stati introdotti alla
vigilia dell`approvazione del provvedimento da parte del Senato e
che la Camera ha approvato senza modifiche e, quindi, in modo
definitivo.
Cio` premesso, l`articolo 1 della legge conferisce al Governo la
delega per emanare entro nove mesi dalla entrata in vigore della
norma (25 agosto u.s.) uno o piu` decreti nel rispetto di una
serie di principi e criteri direttivi generali sui quali, di
seguito, si fornisce un primo commento.
Rimandando al testo della norma per ulteriori particolari e
ricordando che un commento piu` esaustivo sara` possibile solo
dopo che il Governo avra` presentato i decreti di attuazione della
norma, per quanto concerne i principi della delega si evidenziano
aspetti condivisibili, numerose previsioni discutibili e altre
previsioni che l`intero mondo della produzione ritiene
inaccettabili.
Tra gli aspetti condivisibili vanno citati:
- il riordino della normativa vigente; oggettivamente disorganica
e in alcuni casi ampiamente obsoleta;
- la semplificazione degli adempimenti burocratici a carico delle
imprese; si noti che la normativa vigente prevede addirittura
sanzioni penali per la mancata trasmissione di una comunicazione;
- la riaffermazione del principio della bilateralita`; del quale
il settore delle costruzioni e` un antesignano;
- l`ipotesi di finanziamenti alle imprese e agli Enti bilaterali;
che, ci si augura, non resti una sola enunciazione di principio,
come potrebbe lasciar ritenere la modestissima rilevanza delle
disposizioni contenute nell`art. 10;
- la diffusione della cultura della sicurezza; per la quale l`Ance
e` gia` fortemente impegnata;
- il coordinamento delle attivita` in materia di sicurezza
finalizzato all`emanazione di indirizzi uniformi su tutto il
territorio nazionale.
Tra le previsioni discutibili o poco chiare il disegno di legge
prevede:
- il rafforzamento dei provvedimenti in materia di responsabilita`
solidale con particolare riferimento ai subappalti; quando le
norme in materia (almeno per cio` che concerne il settore delle
costruzioni), sono state gia` definite dall`ultima legge
finanziaria;
- il coordinamento degli interventi di prevenzione con riferimento
ai subappalti; senza far cenno che, almeno nel settore delle
costruzioni, le norme gia` esistono e sono tra le piu`
severe d`Europa;
- nuovi meccanismi di appalto; che, invece di premiare in sede di
gara le imprese piu` ``virtuose``, sembrano prevedere
solo vincoli e divieti.
Infine, totalmente non condivisibile appare il sistema
sanzionatorio preannunciato dal Disegno di Legge, infatti:
- nonostante che tutti gli operatori della sicurezza considerino
l`attuale sistema sanzionatorio sufficientemente afflittivo e che,
in caso di infortunio, le sanzioni siano gia` state
recentemente appesantite, il disegno di legge prevede, per reati
di omissione senza effetti lesivi sul lavoratore, la pena
dell`arresto fino a 3 anni (attualmente la pena massima e` di sei
mesi) o ammende fino a 100.000 euro (attualmente l`ammenda massima
e` di 4.000 euro, e, solo per infrazioni commesse dai fabbricanti
di attrezzature, di 30.000 euro);
- in alcuni casi risulterebbe obbligatorio l`arresto senza
possibilita` di applicazione del sistema vigente che prevede, in
caso di pronto adeguamento e sempre che non ci siano state lesioni
al lavoratore, il pagamento di una sanzione amministrativa, a tal
proposito occorre segnalare che il testo e` piuttosto oscuro ed e`
augurabile che esso sia interpretato in maniera meno pesante in
sede di esercizio della delega;
- si prevede, in
caso di infrazioni solo formali, una ammenda fino a 20.000 euro.
Fonte:
Confindustria Vibo Valentia
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MINISTERO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
CIRCOLARE 22 Agosto 2007
L. 3 agosto 2007, n. 123 ''Misure in tema di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto
e la riforma della normativa in materia'' - provvedimento di sospensione
dell'attivita' imprenditoriale - prime istruzioni operative al personale
ispettivo.
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MINISTERO DELL'INTERNO
CIRCOLARE 11 Settembre 2007
OGGETTO: Tutela e sicurezza sul lavoro negli stabilimenti a rischio di
incidente rilevante.
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MINISTERO DELL'INTERNO
CIRCOLARE 14 novembre 2007
OGGETTO: L. n. 123/2007 - norme di diretta attuazione - indicazioni
operative al personale ispettivo.
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CONFINDUSTRIA
TESTO INTEGRATO DELLE COMUNICAZIONI CONFINDUSTRIA
Circolare n. 18815 del 27 febbraio 2007
Circolare n. 18922 del 2 agosto 2007
News n. 359 del 30 agosto 2007
Circolare n. 18952 del 22 ottobre 2007
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123 - MISURE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO E DELEGA LEGISLATIVA PER LA RIFORMA DELLA
NORMATIVA IN MATERIA
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TESTO INTEGRATO DELLE
COMUNICAZIONI CONFINDUSTRIA
Circolare n. 18815 del 27 febbraio 2007
Circolare n. 18922 del 2 agosto 2007
News n. 359 del 30 agosto 2007
Circolare n. 18952 del 22 ottobre 2007
Fonte: Bollettino ADAPT
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REGIONE VENETO
CIRCOLARE
OGGETTO: L. n. 123/2007 - Prime indicazioni applicative
Modifiche al D.Lgs. n. 626/94, disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, disposizioni per il contrasto del lavoro
irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, tessera di riconoscimento per il personale delle imprese
appaltatrici e subappaltatrici, poteri degli organismi paritetici,
Modifica del D.Lgs. n. 231/01, responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche.
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Data di inserimento:
01.12.2007
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REGIONE TOSCANA
CIRCOLARE
OGGETTO: PRIMI INDIRIZZI APPLICATIVI LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e
la riforma della normativa in materia.
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Data di inserimento:
08.12.2007
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REGIONE TOSCANA
CIRCOLARE 8 gennaio 2008
OGGETTO: Legge 3 agosto 2007, n. 123 '' Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e
la riforma della normativa in materia'' - provvedimento di sospensione
dell'attivita' imprenditoriale - istruzioni operative al personale
ispettivo.
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DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 Dicembre 2007
Esecuzione dell'accordo del 1° agosto 2007, recante: "Patto
per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro".
(Gazzetta Ufficiale n. 3 del
4/1/2007)
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Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro
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Regione
ToscanaDECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 Dicembre 2007
Esecuzione dell'accordo del 1° agosto 2007, recante: "Patto
per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro".
(Gazzetta Ufficiale n. 3 del
4/1/2007)
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Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro
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