Testo in vigore dal:
4-3-2007
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6
febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro del commercio internazionale
Visto, il Guardasigilli:
Mastella
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto
n. 1042):
Disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri (Prodi) e dal Ministro del commercio internazionale (Bonino) il
9 giugno 2006.
Assegnato alla XIV commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede
referente, il 15 giugno 2006 con pareri delle commissioni I, II, III, IV,
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della commissione per le
questioni regionali. Esaminato dalla XIV commissione (Politiche
dell'Unione europea), in sede referente, il 5, 6, 13, 18, 19 luglio
2006.
Relazione scritta presentata il 19 luglio 2006 (relatore on. Ottone AC
n. 1042-A). Esaminato in aula il 25 luglio 2006, il 20 settembre 2006 ed
approvato il 21 settembre 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 1014): Assegnato alla 14ª commissione
(Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 26 settembre 2006
con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª,
10ª, 11ª, 12ª, 13ª e della commissione parlamentare per le questioni
regionali. Esaminato dalla 14ª commissione (Politiche dell'Unione
europea), in sede referente, il 10, 17, 24, 25 e 26 ottobre 2006.
Relazione presentata il 2 novembre 2006 (relatore sen. Manzella AS n.
1014-A).
Esaminato in aula il 12, 24 ottobre 2006; il 7, 15, 16 e 21 novembre
2006 ed approvato, con modificazioni, il 19 dicembre 2006. Camera dei
deputati (atto n. 1042-B):
Assegnato alla XIV commissione (Politiche
dell'Unione europea), in sede referente, il 21 dicembre 2006 con pareri
delle commissioni I, V, VI, VIII, IX, XII. Esaminato dalla XIV
commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 16
gennaio 2007.
Esaminato in aula il 16 gennaio 2007 ed approvato il 17 gennaio 2007.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono
forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee (GUCE).
Note all'art. 1.
- Si riporta il testo
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri»: «Art. 14 (Decreti legislativi).
- 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della
Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la
denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione,
nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del
Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento
prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto
legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di
delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno
venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si
riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi
per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale
stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente
le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della
delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio
della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il
parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e'
espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per
materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di
delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il
parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che
deve essere espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo
dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante:
«Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio».
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). (Omissis).
2. I
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di
iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono
essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle
amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle
entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle
relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per
le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione
delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione
relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere
complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione
sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le
loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.».
- Il testo dell'art. 81 della Costituzione cosi'
recita: «Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio
del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non
superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione
del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni
altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per
farvi fronte.».
- Le direttive 2005/32/CE e 2005/33/CE sono pubblicate
nella G.U.C.E. n. L 191 del 22 luglio 2005.
- La direttiva 2005/35/CE e'
pubblicata nella G.U.C.E. n. L 255 del 30 settembre 2005.
- La direttiva
2005/47/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 195 del 27 luglio 2005.
-
La direttiva 2005/56/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 310 del 25
novembre 2005.
- Le direttive 2005/61/CE e 2005/62/CE sono pubblicate
nella G.U.C.E. n. L 256 del 1° ottobre 2005.
- La direttiva 2005/65/CE
e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 310 del 25 novembre 2005.
- La
direttiva 2005/71/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 289 del 3
novembre 2005.
- La direttiva 2005/81/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n.
L 312 del 29 novembre 2005.
- La direttiva 2005/85/CE e' pubblicata
nella G.U.C.E. n. L 326 del 13 dicembre 2005.
- La direttiva 2005/94/CE
e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 10 del 14 gennaio 2006.
- La direttiva
2006/54/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 204 del 26 luglio 2006.
-
Il testo dell'art. 17, comma 1, della citata legge 23 agosto 1988, n.
400, cosi' recita: «Art. 17 (Regolamenti)
- 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi
entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione
delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio,
esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (abrogata)».
- Si riporta il testo degli articoli 9, 11 e 16, comma
3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante: «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari». «Art. 9
(Contenuti della legge comunitaria).
- 1. Il periodico adeguamento
dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e' assicurato
dalla legge comunitaria annuale, che reca:
a) disposizioni modificative
o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli
obblighi indicati all'art. 1;
b) disposizioni modificative o abrogative
di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione
avviate dalla commissione delle Comunita' europee nei confronti della
Repubblica italiana;
c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o
assicurare l'applicazione degli atti del consiglio o della commissione
delle Comunita' europee di cui alle lettere a) e c), del comma 2,
dell'art. 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega
legislativa;
d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in
via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'art.
11;
e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati
internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione
europea;
f) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel
rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la
propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare
l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'art. 117,
terzo comma, della Costituzione;
g) disposizioni che, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome,
conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi
recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie
recepite dalle regioni e dalle province autonome;
h) disposizioni
emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, in conformita' ai principi e nel
rispetto dei limiti di cui all'art. 16, comma 3.
2. Gli oneri relativi a
prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge
comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti
interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo
del servizio, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina
comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate
e pubbliche.». «Art. 11 (Attuazione in via regolamentare e
amministrativa).
- 1. Nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma,
della Costituzione, gia' disciplinate con legge, ma non coperte da
riserva assoluta di legge, le direttive possono essere attuate mediante
regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta
alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco
delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di
cui all'art. 9, comma 1, lettera d).
2. I regolamenti di cui al comma 1
sono adottati ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto
1988, n 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento
e' acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro
quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento e'
altresi acquisito, se cosi' dispone la legge comunitaria, il parere dei
competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono
trasmessi con apposite relazioni cui e' allegato il parere del Consiglio
di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione.
Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza
di detti pareri.
3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle
seguenti norme generali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni
contenuti nelle direttive da attuare: a) individuazione della
responsabilita' e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel
rispetto del principio di sussidiarieta';
b) esercizio dei controlli da
parte degli organismi gia' operanti nel settore e secondo modalita' che
assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerita';
c) esercizio
delle opzioni previste dalle direttive in conformita' alle peculiarita'
socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;
d)
fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei principi di cui
all'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni.
4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche delle eventuali
modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento
della loro adozione.
5. Nelle materie di cui all'art. 117, secondo
comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento
emanato ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge,
le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o
interministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro
con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri
Ministri interessati. Con le medesime modalita' sono attuate le
successive modifiche e integrazioni delle direttive.
6. In ogni caso,
qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalita' della
loro attuazione, la legge comunitaria o altra legge dello Stato detta i
principi e criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le
disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative
o individuare le autorita' pubbliche cui affidare le funzioni
amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina.
7. La
legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi dell'art. 9, comma 1,
lettera c), ove l'attuazione delle direttive comporti:
a) l'istituzione
di nuovi organi o strutture amministrative;
b) la previsione di nuove
spese o minori entrate.
8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente
articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa
delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio
all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme
comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si
applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva
normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata
in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del
potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.». «Art. 16 (Attuazione delle
direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome).
(Omissis).
3. Ai fini di cui all'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per
l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per
le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la
procedura di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.».
- L'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, cosi' recita: «Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli
atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel
rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza.».
Note
all'art. 2:
- L'art. 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) fanno parte del
Titolo II recante: «Titolo II Sanzioni applicabili dal giudice di pace.
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183
(Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari, pubblicata nel Sup. Ord. n. 109 alla Gazzetta
Ufficiale del 13 maggio 1987): «Art. 5 (Fondo di rotazione).
- 1. E'
istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e
gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre
1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria
centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono
versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3
ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di
inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1;
b) le somme
erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e
sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente
in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di
spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di
quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme
annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello
Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i
rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee
dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26
novembre 1975, n. 748.».
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note all'art. 1.
Nota
all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 9, comma 2, della legge 4 febbraio
2005, n. 11, si vedano le note all'art. 1.
- Il decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, cosi' recita: «Regolamento
recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di
somme all'entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di base
per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai
finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.».
Note all'art. 6:
- L'art. 17, comma 2,
della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' recita: «Art. 17
(Regolamenti).
- 1. (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle
materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le
norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione
delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari.».
- Per il testo degli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
si vedano le note all'art. 1. Nota all'art. 7: - Per la legge 4 febbraio
2005, n. 11, si vedano le note all'art. 1.
Nota all'art.
9
- Si riporta
il testo dell'art. 1 della legge 25 gennaio 2007 n. 29 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2005 - pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, S.O.), come modificato dalla presente
legge: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie).
- 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I
decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto
della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli
relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi
sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi
quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti
dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi
recanti attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva
2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della direttiva 2004/49/CE, della
direttiva 2004/50/CE, della direttiva 2004/54/CE, della direttiva
2004/80/CE, della direttiva 2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE,
della direttiva 2004/113/CE, 2005/14/CE, della direttiva 2005/19/CE,
della direttiva 2005/28/CE, della direttiva 2005/36/CE e della direttiva
2005/60/CE sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'art.
11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non
intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle
Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente
legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3
e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1 adottato per l'attuazione della direttiva
2004/109/CE, di cui all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui all'art. 3 e con la procedura
prevista dal presente articolo, puo' emanare disposizioni integrative e
correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di
attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di
cui all'art. 27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
7. In relazione
a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione e
dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano
le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11
del 2005.
8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui
una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata
trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua
attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri
con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione
del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi
informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo,
quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3,
relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i
testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 1
della legge 18 aprile 2005, n. 62, (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
Legge comunitaria 2004) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile
2005, n. 96, S.O., e' il seguente: «Art. 1 (Delega al Governo per
l'attuazione di direttive comunitarie).
- 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di
cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel
rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale
prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli
schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia
previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione
delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla
data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di
cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e
8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva 2003/20/CE, della
direttiva 2003/35/CE, della direttiva 2003/42/CE, della direttiva
2003/59/CE, della direttiva 2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE,
della direttiva 2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della
direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della direttiva
2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della direttiva 2004/22/CE,
della direttiva 2004/25/CE, della direttiva 2004/35/CE, della direttiva
2004/38/CE, della direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e
della direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di
cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al
comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei
commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto
dal comma 5-bis.
5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per l'attuazione
delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari, e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto,
il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui
all'art. 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, puo'
emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto
delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione
europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'art. 64,
paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e all'art. 18, paragrafo 2,
della direttiva 2004/25/CE.
6. In relazione a quanto disposto dall'art.
117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in
vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora
in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono
comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia
autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali
stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti
legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e
cedevole delle disposizioni in essi contenute.
7. Il Ministro per le
politiche comunitarie, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al
comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine
previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto
dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente
per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le
politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle
direttive da parte delle regioni e delle province autonome.
8. Il
Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al
comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti
legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A
e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i
testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il
parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.».
- La
direttiva 2004/39/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 145 del 30 aprile
2004.
- La direttiva 2006/31/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 114
del 27 aprile 2006.
- Si riporta il testo degli articoli 25 e 78 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 - pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, Supplemento ordinario), come
modificato dalla presente legge: «Art. 25 (Attivita' di negoziazione
nei mercati regolamentati).
- 1. Le SIM e le banche italiane autorizzate
all'esercizio dei servizi di negoziazione per conto proprio e per conto
terzi possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati
comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla CONSOB ai
sensi dell'art. 67. Le imprese di investimento comunitarie ed
extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate
all'esercizio dei medesimi servizi possono operare nei mercati
regolamentati italiani.
1-bis. Nei mercati regolamentati di strumenti
finanziari previsti dall'art. 1, comma 2, lettere f), g), h), i) e j),
su merci e sui relativi indici, limitatamente al settore dell'energia,
le negoziazioni in conto proprio possono essere effettuate da soggetti
diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo. 2. La CONSOB
puo' disciplinare con regolamento le ipotesi in cui la negoziazione
degli strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani
deve essere eseguita nei mercati regolamentati; in tale eventualita',
conformemente alla normativa comunitaria, stabilisce le condizioni in
presenza delle quali l'obbligo non sussiste.
3. Il comma 2 non si
applica alle negoziazioni aventi a oggetto titoli di Stato o garantiti
dallo Stato.». «Art. 78 (Scambi organizzati di strumenti finanziari).
- 1. La CONSOB puo' richiedere agli organizzatori, agli emittenti e agli
operatori dati, notizie e documenti sugli scambi organizzati di
strumenti finanziari. 2. Ai fini della tutela degli investitori, la
CONSOB puo': a) stabilire le modalita', i termini e le condizioni
dell'informazione del pubblico riguardante gli scambi;
b) sospendere e,
nei casi piu' gravi, vietare gli scambi quando cio' sia necessario per
evitare gravi pregiudizi alla tutela degli investitori.
3. I
provvedimenti previsti dal comma 2 sono adottati dalla CONSOB, sentita
la Banca d'Italia, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli
obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche'
scambi di strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera d) e di
strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse
e su valute, e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la
Banca d'Italia e la CONSOB, quando riguardano scambi all'ingrosso di
titoli di Stato.
3-bis. L'attivita' di organizzazione e gestione dei
sistemi di scambi organizzati di strumenti finanziari e' riservata ai
soggetti abilitati alla prestazione di servizi di investimento, alle
societa' di gestione dei mercati regolamentati e, limitatamente agli
strumenti finanziari derivati su tassi di interesse e valute, anche ai
soggetti che organizzano e gestiscono scambi di fondi interbancari.».
-
Gli articoli 9 e 10 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni
per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari -
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2005, n. 301, S.O.),
abrogati della presente legge, recavano: «Art. 9. Conflitti d'interessi
nella gestione dei patrimoni di organismi d'investimento collettivo del
risparmio e di prodotti assicurativi e previdenziali nonche' nella
gestione di portafogli su base individuale». «Art. 10. Conflitti
d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento».
- Si riporta
il testo dell'art. 14 della legge n. 262 del 2005 come modificato dalla
presente legge: «Art. 14 (Modifiche al testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria).
- 1. Al testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (abrogato);
b) all'art. 31:
1) Il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. E'
istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni
territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito
dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei
soggetti abilitati. L'organismo ha personalita' giuridica ed e' ordinato
in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel
rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie
strutture e attivita'. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria
l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute
dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria
per garantire lo svolgimento delle proprie attivita'. Esso provvede
all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, e
svolge ogni altra attivita' necessaria per la tenuta dell'albo.
L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con
regolamento dalla CONSOB, e sotto la vigilanza della medesima»;
2) al
comma 5, secondo periodo, le parole: «indette dalla CONSOB» sono
soppresse;
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. La CONSOB
determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:
a) alla
formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di
pubblicita';
b) ai requisiti di rappresentativita' delle associazioni
professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;
c)
all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di
sospensione, di radiazione e di riammissione;
d) alle cause di
incompatibilita';
e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni
disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e alle violazioni
cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso art. 196, comma 1;
f)
all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere
dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati
alla lettera c);
g) alle regole di presentazione e di comportamento che
i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;
h) alle modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita'
svolta dai promotori finanziari;
i) all'attivita' dell'organismo di cui
al comma 4 e alle modalita' di esercizio della vigilanza da parte della
stessa CONSOB;
l) alle modalita' di aggiornamento professionale dei
promotori finanziari»;
c) all'art. 62:
1) dopo il comma 1 e' inserito
il seguente: «1-bis. Qualora le azioni della societa' di gestione siano
quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 e'
deliberato dal consiglio di amministrazione della societa' medesima»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il regolamento puo'
stabilire che le azioni di societa' controllanti, il cui attivo sia
prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in
una o piu' societa' con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano
negoziate in segmento distinto del mercato»;
3) dopo il comma 3 e'
aggiunto il seguente: «3-bis. La CONSOB determina con proprio
regolamento:
a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza
della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le
societa' controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non
appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinche' le azioni
della societa' controllante possano essere quotate in un mercato
regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui
all'art. 93;
b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere
quotate le azioni di societa' controllate sottoposte all'attivita' di
direzione e coordinamento di altra societa';
c) i criteri di trasparenza
e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare
italiano delle societa' finanziarie, il cui patrimonio e' costituito
esclusivamente da partecipazioni»;
d) all'art. 64: 1) al comma 1,
lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunica
immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB; l'esecuzione delle
decisioni di ammissione e di esclusione e' sospesa finche' non sia
decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)»;
2) dopo il
comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. La CONSOB:
a) puo' vietare
l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione ovvero
ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti
finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla
base degli elementi informativi in suo possesso, ritiene la decisione
contraria alle finalita' di cui all'art. 74, comma 1;
b) puo' chiedere
alla societa' di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i
fini di cui alla lettera a);
c) puo' chiedere alla societa' di gestione
l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli
operatori dalle negoziazioni.
1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la
sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una
societa' di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla
CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le modificazioni da apportare
al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato
svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonche'
per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione dei
suddetti strumenti e' subordinata all'adeguamento del regolamento del
relativo mercato»;
e) all'art. 74, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle disposizioni del
regolamento del mercato, relative agli strumenti finanziari di cui
all'art. 64, comma 1-ter, da parte della societa' di gestione»;
f)
all'art. 94 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. La CONSOB
determina quali strumenti o prodotti finanziari, quotati in mercati
regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico ai sensi dell'art. 116 e
individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di
specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico
determinato»;
g) all'art. 114:
1) Il comma 5 e' sostituito dal
seguente: «5. La CONSOB puo', anche in via generale, richiedere ai
soggetti indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di
amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonche' ai soggetti che
detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 o che
partecipano a un patto previsto dall'art. 122 che siano resi pubblici,
con le modalita' da essa stabilite, notizie e documenti necessari per
l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB
provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente»;
2) il comma 8
e' sostituito dal seguente: «8. I soggetti che producono o diffondono
ricerche o valutazioni, con l'esclusione delle societa' di rating,
riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'art. 180, comma 1,
lettera a), o gli emittenti di tali strumenti, nonche' i soggetti che
producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono
strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al
pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare
l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo
agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce»;
h) all'art. 115:
1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai
componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri
dirigenti, dalle societa' di revisione, dalle societa' e dai soggetti
indicati nella lettera a)»;
2) al comma 1, lettera c), le parole: «nella
lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle lettere a) e b), al
fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia»;
3) al
comma 2, le parole: «dalle lettere a) e b)» sono sostituite dalle
seguenti: «dalle lettere a), b) e c)»;
i) dopo l'art. 117 sono
inseriti i seguenti: «Art. 117-bis (Fusioni fra societa' con azioni
quotate e societa' con azioni non quotate).
- 1. Sono assoggettate alle
disposizioni dell'art. 113 le operazioni di fusione nelle quali una
societa' con azioni non quotate viene incorporata in una societa' con
azioni quotate, quando l'entita' degli attivi di quest'ultima, diversi
dalle disponibilita' liquide e dalle attivita' finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle
attivita' della societa' incorporata.
2. Fermi restando i poteri
previsti dall'art. 113, comma 2, la CONSOB, con proprio regolamento,
stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui al
comma 1 del presente articolo.
Art. 117-ter (Disposizioni in materia di
finanza etica).
- 1. La CONSOB, previa consultazione con tutti i
soggetti interessati e sentite le Autorita' di vigilanza competenti,
determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione
e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese
di assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come
etici o socialmente responsabili»;
l) nella parte IV, titolo III, capo
I, dopo l'art. 118 e' aggiunto il seguente: «Art. 118-bis (Riesame
delle informazioni fornite al pubblico).
- 1. La CONSOB stabilisce con
regolamento le modalita' e i termini per il riesame periodico delle
informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le
informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati»;
m) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'art. 124 e' inserita la
seguente sezione: «Sezione I-bis. Informazioni sull'adesione a codici
di comportamento Art. 124-bis (Obblighi di informazione relativi ai
codici di comportamento).
- 1. Le societa' di cui al presente capo
diffondono annualmente, nei termini e con le modalita' stabiliti dalla
CONSOB, informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da
societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di
categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a cio'
conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento.
Art.
124-ter (Vigilanza sull'informazione relativa ai codici di
comportamento).
- 1. La CONSOB, negli ambiti di propria competenza,
stabilisce le forme di pubblicita' cui sono sottoposti i codici di
comportamento promossi da societa' di gestione di mercati regolamentati
o da associazioni di categoria degli operatori, vigila sulla veridicita'
delle informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni assunti,
diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e irroga le corrispondenti
sanzioni in caso di violazione»;
n) nella parte IV, titolo III, capo II,
dopo l'art. 154 e' inserita la seguente sezione: «Sezione V-bis.
Redazione dei documenti contabili societari Art. 154-bis. (Dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari).
- 1. Lo
statuto prevede le modalita' di nomina di un dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio
dell'organo di controllo.
2. Gli atti e le comunicazioni della societa'
previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e
dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa
societa', sono accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore
generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, che ne attestano la corrispondenza al vero.
3. Il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone
adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del
bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonche'
di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.
4. Al dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari devono essere
conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti
ai sensi del presente articolo.
5. Gli organi amministrativi delegati e
il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio e,
ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva
applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso dell'esercizio
cui si riferisce il bilancio, nonche' la corrispondenza del bilancio
alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. L'attestazione e'
resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla CONSOB.
6. Le
disposizioni che regolano la responsabilita' degli amministratori si
applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le
azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la societa»;
o)
all'art. 190, comma 2, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: «d-bis)
ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai
dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino
le disposizioni previste dall'art. 25-bis, commi 1 e 2»;
p) all'art.
191, al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«commi 1 e 5-bis»;
q) all'art. 193, il comma 1 e' sostituito dal
seguente: «1. Nei confronti di societa', enti o associazioni tenuti a
effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 e'
applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a
cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli
articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Si applica
il disposto dell'art. 190, comma 3. Se le comunicazioni sono dovute da
una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei
confronti di quest'ultima».».
Nota all'art. 11:
- Per la direttiva
2005/71/CE, si vedano le note all'art. 1.
Nota all'art. 12:
- Per la
direttiva 2005/85/CE, si vedano le note all'art. 1.
Nota all'art. 13:
-
Si riporta il testo vigente degli articoli 19 e 20 della legge 24 luglio
1985, n. 409 (Istituzioni della professione sanitaria di odontoiatria e
disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera
prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri
delle Comunita' europee - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto
1985, n. 190, S.O.), come modificato dalla presente legge: «Art. 19.
-
1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di odontoiatra in altri Stati
membri dell'Unione europea, il Ministero della salute, previ gli
opportuni accertamenti, anche in collaborazione con gli ordini dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri rilascia un attestato nel quale
certifica:
a) ai laureati in medicina e chirurgia abilitati
all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione
universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980 e che si sono
effettivamente e lecitamente dedicati in Italia, a titolo principale,
all'attivita' di cui all'art. 2, per un periodo di almeno tre anni
consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio
dell'attestato;
b) ai laureati in medicina e chirurgia abilitati
all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione
universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31
dicembre 1984, che hanno superato la prova attitudinale di cui al
decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, e hanno esercitato,
effettivamente e legalmente, a titolo principale l'attivita' di cui
all'art. 2, per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che
precedono il rilascio dell'attestato, che sono autorizzati ad esercitare
l'attivita' di cui all'art. 2 alle medesime condizioni dei titolari del
diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi
dentaria;
b-bis) ai medici che hanno iniziato la loro formazione
universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in
possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo
odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre
1994 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati, a titolo
principale, all'attivita' di cui all'art. 2 per tre anni consecutivi nel
corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato.
2. Per i
soggetti di cui al comma 1, lettera a), il requisito dei tre anni di
esercizio dell'attivita' non e' richiesto per chi ha conseguito studi di
almeno tre anni in campo odontoiatrico.
3. Per i soggetti di cui al
comma 1, lettera b), il requisito del superamento della prova
attitudinale non e' richiesto per chi e' in possesso di un diploma di
specializzazione triennale indicato nel decreto ministeriale 18
settembre 2000 del Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 222 del 22
settembre 2000: odontoiatria e protesi dentaria, chirurgia
odontostomatologica, odontostomatologia, ortognatodonzia». «Art. 20.
-
1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 2, si scrivono
all'albo degli odontoiatri, anche in deroga a quanto previsto all'art.
4, terzo comma:
a) i laureati in medicina e chirurgia abilitati
all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione
universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980;
b) i
laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale
che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il
28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984 e che hanno superato la
prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n.
386, o sono in possesso dei diplomi di specializzazione indicati
all'art. 19, comma 3.
b-bis) i medici che hanno iniziato la loro
formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono
in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo
odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre
1994.
2. All'albo degli odontoiatri e' aggiunto l'elenco degli
odontoiatri abilitati a continuare, in via transitoria, l'esercizio
della professione, ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 943».
Nota
all'art. 14:
- La legge 8 luglio 1997, n. 213, reca: «Classificazione delle carcasse
bovine in applicazione di regolamenti comunitari».
Nota all'art. 15:
-
Si riporta il testo vigente dell'art. 7 del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 174 (Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di
ammissione sul mercato di biocidi - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 giugno 2000, n. 149, S.O.), come modificato dalla presente legge: «Art.
7 (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione).
- 1. Il Ministero
della sanita' autorizza l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di un
biocida, solo se ricorrono le seguenti condizioni: a) i principi attivi
del biocida sono iscritti negli elenchi predisposti in sede comunitaria
in applicazione delle procedure di cui agli articoli 27 e 28 della
direttiva 98/8/CE e i requisiti stabiliti nella predetta sede sono
soddisfatti;
b) e' accertato, alla luce delle conoscenze scientifiche e
tecniche, e ne risulti la dimostrazione in esito alla valutazione dei
fascicoli di cui all'art. 9 condotta secondo i principi previsti
all'allegato V, che il biocida, tenuto conto di tutte le condizioni
normali di uso, delle modalita' d'uso del materiale trattato con esso e
delle conseguenze derivanti dal suo uso e dalla sua eliminazione:
1) e'
sufficientemente efficace;
2) non ha effetti inaccettabili sulla specie
bersaglio, come una resistenza o una resistenza incrociata
inaccettabili, o provochi sofferenze e dolori inutili nei vertebrati;
3)
non ha effetti inaccettabili di per se' o a livello di residui,
in,maniera diretta o indiretta, sulla salute dell'uomo o degli animali o
sulle acque di superficie e sotterranee;
4) non ha effetti inaccettabili
di per se' o a livello di residui sull'ambiente per quanto riguarda, in
particolare, la sua durata e la sua distribuzione nell'ambiente, con
specifico riferimento alla contaminazione delle acque di superficie, le
acque potabili e sotterranee e l'impatto sugli organismi diversi dalle
specie bersaglio;
c) la natura e la quantita' dei principi attivi in
esso contenuti e, se del caso, le impurita' e gli altri componenti
rilevanti dal punto di vista tossicologico ed ecotossicologico, nonche'
i residui di rilevanza tossicologica o ambientale provenienti da un uso
autorizzato, possono essere determinati in base ai pertinenti requisiti
di cui agli allegati IA, IB, IIA, IIB, IIIA o IIIB;
d) le proprieta'
fisiche e chimiche del biocida sono state determinate e giudicate
accettabili per garantire un uso, un magazzinaggio ed un trasporto
adeguati del prodotto.
2. L'autorizzazione puo' essere subordinata al rispetto di ulteriori
condizioni necessarie a garantire la conformita' alle disposizioni del
comma 1.
3. Non e' consentito il rilascio dell'autorizzazione
all'immissione sul mercato per l'impiego da parte del pubblico di un
biocida classificato a norma del decreto legislativo 14 marzo 2003, n.
65, e successive modificazioni, come «tossico» o «molto tossico», «cancerogeno
di categoria 1 o 2», «mutageno di categoria 1 o 2» o «tossico per la
riproduzione di categoria 1 o 2», fermo restando che per l'impiego
professionale ed industriale l'autorizzazione all'immissione sul mercato
puo' essere sottoposta ad eventuali restrizioni di uso».
Nota all'art.
16:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 11 e 20, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 maggio 1995, n. 122, S.O., recante: «Attuazione della direttiva
91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti
fitosanitari»;
come modificato dalla presente legge. «Art. 11
(Clausola di salvaguardia).
- 1. Il Ministro della salute, sentita la
Commissione di cui all'art. 20, qualora vi siano motivi validi per
ritenere che un prodotto fitosanitario da esso autorizzato o che e'
tenuto ad autorizzare ai sensi dell'art. 10 costituisca un rischio per
la salute umana e degli animali o per l'ambiente, provvede, con proprio
decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, a limitarne o proibirne
provvisoriamente l'uso e la vendita, notificando immediatamente il
provvedimento agli altri Stati membri e alla Commissione europea".
2. Il Ministero della sanita' da' la piu' ampia pubblicita' al decreto
di cui al comma 1, informando immediatamente il titolare
dell'autorizzazione, i competenti organi di vigilanza e le
organizzazioni professionali di rivenditori e di agricoltori».
1 - 4
(abrogati).
4-bis. Il Ministro della salute puo' disporre che la
Commissione consultiva si avvalga di esperti nelle discipline attinenti
agli studi di cui agli allegati Il e III, nel numero massimo di
cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del
Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole
alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e dello sviluppo economico, sulla base delle esigenze relative
alle attivita' di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione
del presente decreto. Le spese derivanti dall'attuazione del presente
comma sono poste a carico degli interessati alle attivita' svolte dalla
Commissione ai sensi del comma 5.
5. Le spese di funzionamento della
Commissione consultiva sono a carico degli interessati all'attivita'
autorizzativa di cui all'art. 5 e all'attivita' di valutazione delle
sostanze attive di cui all'art. 6, commi 5 e 7, secondo tariffe e
modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita', di concerto
con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato; gli introiti
sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero della sanita'.
5-bis. Per spese di funzionamento della
Commissione consultiva di cui al comma 5 si intendono quelle destinate
al finanziamento di:
a) rimborso delle spese di viaggio e delle
indennita' di missione dei componenti della Commissione, in relazione
alle qualifiche rivestite e sulla base dei parametri previsti dalle
norme vigenti;
b) gettone di presenza ai componenti, o ai loro sostituti
in caso di assenza motivata, nonche' ai componenti della segreteria di
cui al comma 2, che partecipano alle riunioni della Commissione, da
determinare con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
la partecipazione a riunioni della Commissione o dei gruppi di lavoro
per l'attuazione dei programmi annuali di attivita';
c) compensi per la
stipulazione, se del caso, di convenzioni con soggetti pubblici o
privati di comprovata esperienza, competenza ed indipendenza per il
supporto tecnico alla Commissione nella redazione dei rapporti di
valutazione tecnico-scientifici di sostanze attive da iscrivere
nell'allegato I e per altri eventuali supporti tecnici;
d) amministrazione generale indispensabile per le attivita' della
Commissione, incluse quelle per l'approvvigionamento di strumenti e
programmi informatici».
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo degli
articoli 11, comma 2 e 38 e dell'allegato 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, (Regolamento di semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in
commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti
(n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997).
- Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 luglio 2001, n. 165, S.O.): «Art. 11 (Rinnovo
dell'autorizzazione). (Omissis).
2. Il Dipartimento concede il rinnovo
dell'autorizzazione alla immissione in commercio, senza sentire
l'istituto convenzionato di cui all'art. 3, qualora si tratti di un
prodotto contenente una sostanza attiva inserita nell'allegato I del
Regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, e
nell'allegato I del Regolamento (CEE) n. 3600/1992 della Commissione,
dell'11 dicembre 1992, sino alla iscrizione della sostanza attiva
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995. n. 194, e sempre
che non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli
elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione.». «Art. 38
(Disposizioni per l'uso di prodotti naturali e particolari in
agricoltura biologica).
1.-2. (Abrogati).
3. Gli organismi di controllo
privati, gia' autorizzati al controllo del metodo dell'agricoltura
biologica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, che
hanno trasmesso al Ministro delle politiche agricole e forestali
l'integrazione del proprio manuale della qualita' con le procedure di
controllo per le produzioni animali, si intendono autorizzati ad
esercitare detta attivita' di controllo a partire dal 24 agosto 2000,
nelle more dell'emanazione dei provvedimenti ministeriali di
autorizzazione o di revoca.
4. Il termine per le dichiarazioni di cui
all'art. 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110, relative ai
prodotti omeopatici per uso veterinario, limitatamente a quelli
contenenti materie prime di origine vegetale e minerale, inclusi i
prodotti omeopatici veterinari destinati ad animali produttori di
alimenti per l'uomo, e' differito al 31 dicembre 2001, ferme restando le
disposizioni di cui al medesimo art. 3. Sono esclusi dall'ambito di
applicazione del presente comma i prodotti omeopatici per uso
veterinario contenenti materie prime di origine animale qualora tali
materie prime provengano da animali per i quali sono stati adottati, a
seguito del manifestarsi di epidemie, provvedimenti restrittivi.
5. Il
termine di differimento al 31 dicembre 2003 per l'utilizzazione delle
medicine omeopatiche per uso umano previsto dall'art. 7, comma 1, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come da ultimo modificato dal
comma 32 dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 338, si intende
esteso, come campo di applicazione, ai prodotti di cui al comma 4.
6.
Entro la medesima data di cui al comma 5, il Ministero della sanita'
predispone un elenco dei prodotti di cui al comma 4. Nelle more della
predisposizione dell'elenco di cui al presente comma, detti prodotti,
purche' siano rispondenti ai requisiti di cui all'art. 3, comma 1,
lettera h), del decreto legislativo n. 110 del 1995, possono essere
commercializzati anche oltre il termine del 31 dicembre 2003, a
condizione che la somministrazione venga effettuata secondo le modalita'
prescritte mediante ricetta rilasciata da un medico veterinario in copia
unica non ripetibile.».
---->
Vedere Allegato a pag. 34 del S.O. <----
L'allegato
I deI citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, reca: «Sostanze
attive autorizzate ad essere utilizzate nei prodotti fitosanitari». La
direttiva 91/414/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 230 del 19 agosto
1991. Il regolamento (CEE) n. 2092/91 e' pubblicato nella G.U.C.E. n. L
198 del 22 luglio 199.
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo vigente
dell'art. 3, e dell'allegato VII, del decreto legislativo 9 maggio 2001,
n. 269, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2001, n. 156,
S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Requisiti
essenziali).
- 1. I requisiti essenziali applicabili a tutti gli
apparecchi sono i seguenti:
a) la protezione della salute e della
sicurezza dell'utente o di qualsiasi altra persona, compresi gli
obiettivi per quanto riguarda i requisiti di sicurezza previsti dalla
legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificata dal decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 626, ma senza applicazione di limiti di tensione;
b) i requisiti in materia di protezione per quanto riguarda la
compatibilita' elettromagnetica previsti dal decreto legislativo 12
novembre 1996, n. 615.
2. Le apparecchiature radio sono costruite in
modo da utilizzare in maniera efficace lo spettro attribuito alle
radiocomunicazioni di Terra e spaziali e le risorse orbitali, evitando
interferenze dannose.
3. Sono, altresi', requisiti essenziali quelli
stabiliti dalla Commissione europea che prevedono, per gli apparecchi
all'interno di determinate categorie o di determinati tipi, l'obbligo
della loro costruzione in modo da:
a) interagire tramite reti con altri
apparecchi e poter essere collegati ad interfacce di tipo appropriato;
b) non danneggiare la rete o il suo funzionamento ne' fare cattivo uso
delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento
inaccettabile del servizio;
c) contenere elementi di sicurezza per garantire la protezione dei dati
personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato;
d)
supportare funzioni speciali che consentano di evitare frodi;
e) suportare funzioni speciali che consentano l'accesso a servizi
d'emergenza;
f) supportare funzioni speciali che facilitino il loro uso
da parte di utenti disabili.
4. Il Ministero delle comunicazioni
provvede a rendere noto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana le determinazioni della Commissione europea circa
l'applicazione dei requisiti essenziali di cui al comma 3 e la relativa
data di efficacia.».
---->
Vedere Allegato a pag. 35 del S.O. <----
In caso
di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE devono essere
rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra.
2. La
marcatura CE ha un'altezza non inferiore a 5 mm, salvo quando cio' non
sia possibile in relazione alle caratteristiche dell'apparecchio.
3. La
marcatura CE e' apposta sul prodotto o sulla placca di identificazione.
La marcatura CE e' apposta, inoltre, sull'imballaggio, se presente, e
sulla documentazione che accompagna il prodotto.
4. La marcatura CE e'
apposta in modo visibile, leggibile e indelebile.
5. L'identificazione
di categoria dell'apparecchio assume la forma decisa dalla Commissione
europea. Se del caso, l'identificatore include un elemento inteso a
informare l'utente del fatto che l'apparecchio utilizza bande di
frequenza radio di cui impiego non e' armonizzato nell'Unione europea.
Esso ha la stessa altezza delle iniziali «CE».».
Nota all'art. 19:
-
Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
Note all'art. 20:
- Il regolamento (CE) n. 2153/2005 e' pubblicato nella G.U.C.E. n. L 342
del 24 dicembre 2005.
- Il regolamento (CE) n. 865/2004 e' pubblicato
nella G.U.C.E. n. L 206 del 9 giugno 2004.
- Si riporta il testo
dell'art. 7, della legge 27 gennaio 1968, n. 35, recante: «Norme per il
controllo della pubblicita' e del commercio dell'olio di oliva e
dell'olio di semi», come modificato dalla presente legge: «Art. 7.
-
1. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili,
destinati al consumatore, devono essere posti in vendita esclusivamente
preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi.
2. La disposizione
di cui al comma 1 non si applica quando venga trasferito olio di oliva
dal frantoio al deposito del produttore e dal deposito di questi a
quello del primo destinatario.
3. Gli olii di oliva commestibili e gli
olii di semi commestibili, fino a 10 litri, devono essere confezionati
esclusivamente nelle quantita' nominali unitarie seguenti espresse in
litri: 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 2,00, 3,00, 5,00, 10,00.».
Note all'art. 21:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 29, della
legge 29 dicembre 1990, n. 428 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
gennaio 1991, n. 10, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art.
29 (Rimborso dei tributi riconosciuti incompatibili con norme
comunitarie).
- 1. Il termine quinquennale di decadenza previsto
dall'art. 91 del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, deve intendersi applicabile a tutte le domande e le
azioni esperibili per il rimborso di quanto pagato in relazione ad
operazioni doganali. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge, il predetto termine ed
il termine di prescrizione previsto dall'art. 84 dello stesso testo
unico sono ridotti a tre anni.
2. I diritti doganali all'importazione,
le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo
dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di
disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono
rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su
altri soggetti, circostanza che non puo' essere assunta dagli uffici
tributari a mezzo di presunzioni.
3. L'art. 19 del decreto-legge 30
settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 1982, n. 873, e' applicabile quando i tributi riscossi non
rilevano per l'ordinamento comunitario.
4. La domanda di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 2
e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito
d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilita', anche
all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi
dell'esercizio di competenza.
5. I crediti di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 1,
2, 3 e 4 non possono essere ceduti.
6. Quando la Corte di giustizia
delle Comunita' europee dichiara incompatibile con le norme comunitarie
una agevolazione od esenzione tributaria, la cessazione dell'efficacia
della disposizione che la prevede e' dichiarata con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze.
7. La
disposizione contenuta nel comma 2 si applica anche quando il rimborso
concerne somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge. 8. La disposizione contenuta nel comma 4 si
applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge.».
Nota
all'art. 22:
- La legge 10 agosto 2000, n. 250, abrogata dalla presente legge,
recava: «Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel
latte in polvere destinato ad uso zootecnico.».
Nota all'art. 23:
- Il
decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 febbraio 1999, n. 28, S.O., reca: «Attuazione, della
direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di
assistenza a terra negli aeroporti della Comunita'.».
Nota all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative.
- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995,
n. 279, S.O.), come modificato dalla presente legge, facendo presente
tuttavia che il comma 6-bis e' stato abrogato dall'art. 1, comma 371,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296: «Art. 21 (Prodotti sottoposti ad
accisa). (Artt. 1 e 17 decreto-legge n. 331/1993 - Art. 11 decreto-legge
n. 688/1982).
- 1. Sono sottoposti ad accisa i seguenti prodotti [1]:
a)
benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36);
b) benzina
senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32);
c)
petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55);
d)
oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69);
e) oli combustibili (codici
NC da 2710 00 74 a 2710 00 78);
f) gas di petrolio liquefatti (codici NC
da 2711 12 11 a 2711 19 00);
g) gas metano (codice NC 2711 29 00).
2. I
seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, sono soggetti
a vigilanza fiscale e, se destinati ad essere usati, se messi in vendita
o se usati come combustibile o carburante, sono sottoposti ad accisa
secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per
motori, equivalente:
a) i prodotti di cui al codice NC 2706;
b) i
prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91
00, 2707 99 11 e 2707 99 19;
c) i prodotti di cui al codice NC 2709;
d)
i prodotti di cui al codice NC 2710;
e) i prodotti di cui al codice NC
2711, ad esclusione del gas naturale;
f) i prodotti di cui ai codici NC
2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;
g)
i prodotti di cui al codice NC 2715;
h) i prodotti di cui al codice NC
2901;
i) prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20,
2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;
l) i prodotti di
cui ai codici NC 3403 11 00 e 3403 19;
m) i prodotti di cui al codice NC
3811;
n) i prodotti di cui al codice NC 3817.
3. Le disposizioni
relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal
presente titolo si applicano ai seguenti oli minerali del comma 2,
ancorche' siano destinati ad usi diversi da quelli tassati:
a) prodotti
di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;
b) prodotti di
cui ai codici NC da 2710 00 11 a 2710 00 72;
tuttavia per i prodotti di
cui ai codici NC 2710 00 21, 2710 00 25 e 2710 00 59 tali disposizioni
si applicano solo se essi circolano come merci alla rinfusa;
c) prodotti
di cui al codice NC 2711 (ad eccezione dei prodotti dei codici NC 2711
1100 e 2711 21 00);
d) prodotti di cui al codice NC 2901 10;
e) prodotti
di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00
e 2902 44. I prodotti indicati nel presente comma, mediante accordi
bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione,
possono essere esonerati, in tutto o in parte e sempre che non siano
tassati ai sensi del comma 1, dal regime di cui sopra.
4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di prodotti di cui al comma
1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta e' dovuta secondo le
caratteristiche della miscela risultante.
5. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 e' tassato come carburante
qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in
vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per
accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al
presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche
quando non destinati ad usi soggetti ad accisa. E' tassato, inoltre, con
l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi
altro idrocarburo, da solo o in miscela con altre sostanze, destinato ad
essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per
il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o
di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Per gli
idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e
dei residui oleosi di ricupero destinati ad essere utilizzati come
combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili
densi.
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel
(codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come
additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei
combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del
biodiesel e' effettuata in regime di deposito fiscale. Per il
trattamento fiscale del biodiesel destinato ad essere usato come
combustibile per riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui all'art. 61.
6.2. (Abrogati).
6-bis. [Allo scopo di
incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto
impatto ambientale e' stabilita, nell'ambito di un progetto
sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito
indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da
soli od in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti
di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
b) etere
etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola... euro
298,92 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per 1.000 litri;
2) per
gasolio, escluso il biodiesel... lire 475.000 per 1.000 litri].
6-ter.
(Abrogato).
6-quater. Con cadenza semestrale dall'inizio del progetto
sperimentale di cui al comma 6-bis, i Ministeri dello sviluppo economico
e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei
prodotti agevolati di cui al medesimo comma 6-bis, rilevati nei sei mesi
immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al
fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla
produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro
sessanta giorni dalla fine del semestre, e' eventualmente rideterminata
la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6-bis.
7. Le
aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15°
Celsius ed alla pressione normale.».
Nota all'art. 26:
- L'art. 4 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, (Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi.), abrogato dalla presente
legge, recava: «Art. 4 (Comitato consultivo).».
- Si riporta il testo dell'art. 19 della citata legge n. 183 del 1987,
come modificato dalla presente legge: «Art. 19 (Commissione per il
recepimento delle normative comunitarie).
- 1. Al fine di favorire il
sollecito recepimento delle normative comunitarie e' autorizzata la
costituzione di una commissione, presso il Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie, formata da funzionari del
Dipartimento stesso e delle Amministrazioni dello Stato interessate e da
un magistrato del Consiglio di Stato, nominati con decreto del Ministro
per il coordinamento delle politiche comunitarie. 2.-3. (Abrogati)».
Nota all'art. 27:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 181 del codice
della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come
modificato dalla presente legge: «Art. 181 (Rilascio delle spedizioni).
- 1. La nave non puo' partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte
del comandante del porto o dell'autorita' consolare.
2. Il rilascio
delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto - con
indicazione dell'ora e della data - sulla dichiarazione integrativa di
partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi
elettronici al comandante della nave, il quale e' tenuto a conservarla
tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.
3. Le spedizioni
non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il
comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme
di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonche' agli
obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle
competenti autorita'. Del pari le spedizioni non possono essere
rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non
ha compiuto gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha
provveduto al pagamento dei diritti portuali, al versamento delle
cauzioni eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di
legge o regolamentari, nonche' in tutti gli altri casi previsti da
disposizioni di legge.».
Note
all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62,
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004.), come
modificato dalla presente legge: «Art. 23 (Disposizioni in materia di
rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura
di beni e servizi).
- 1. L'ultimo periodo dell'art. 6, comma 2, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e'
soppresso.
2. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi,
gia' scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data
di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per
il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di
espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga
non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato
entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. (Abrogato)».