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DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 Dicembre 2007
Esecuzione dell'accordo del 1° agosto 2007, recante: "Patto per la
tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro".
(Gazzetta Ufficiale n. 3 del
4/1/2007)
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Vista la legge 23
dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2007, n. 117;
Visto l'accordo 1° agosto 2007, recante: "Patto per la tutela
della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro"; Sulla proposta
del Ministro della salute;
1. E' reso esecutivo
l'accordo 1° agosto 2007, citato in premessa, di cui all'allegato 1 che
costituisce parte integrante del presente decreto nel quale si
razionalizzano gli interventi, che gia' sono effettuati a legislazione
vigente, al fine di pervenire ad un utilizzo efficace ed appropriato
delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ed impiegate a
legislazione vigente per la tutela della salute e la prevenzione nei
luoghi di lavoro.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il Presidente del
Consiglio dei Ministri
Prodi
Il Ministro della salute
Turco
Allegato 1
(art. 1, comma 1)
Accordo, ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il
Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
concernente il "Patto per la tutela della salute e la prevenzione
nei luoghi di lavoro". Punto non all'o.d.g. - Repertorio Atti n.
165/CSR - 1° agosto 2007.
Accordo, ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il
Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
concernente il "Patto per la tutela della salute e la prevenzione
nei luoghi di lavoro". Rep. Atti n. 165/CSR del 1° agosto 2007 La
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano. Nella odierna seduta del 1°
agosto 2007:
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che
attribuisce a questa Conferenza la facolta' di sancire accordi tra il
Governo e le regioni e le province autonome, in attuazione del principio
di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle
rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Visto il Piano nazionale della prevenzione 2005-2007, di cui
all'allegato 2 all'Intesa sancita nel corso della seduta di questa
Conferenza del 23 marzo 2005 (Atto rep. n. 2271), con il quale sono
stati esplicitati gli obiettivi e le attivita' che devono essere
realizzate al fine di migliorare le condizioni di salute nei luoghi di
lavoro;
Vista la lettera in data 2 maggio 2007, con la quale il Ministero della
salute ha trasmesso un documento recante "Patto per la tutela della
salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro";
Considerato che, nel corso della riunione tecnica tenutasi il 29 maggio
2007, i rappresentanti del Ministero della salute si sono impegnati ad
inviare una nuova versione dello schema di accordo, che tenga conto
delle osservazioni formulate dalle regioni e province autonome ed hanno
convenuto sulla necessita' che lo schema medesimo sia concertato con gli
altri Ministeri interessati;
Vista la nota pervenuta in data 1° agosto 2007, con la quale il
Ministero della salute ha comunicato di aver acquisito il concerto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale su una nuova versione
dello schema di accordo trasmessa il 30 luglio 2007; Considerato che,
nel corso dell'odierna seduta, il rappresentante del Ministero della
salute ha consegnato un'ulteriore nuova versione del documento recante
"Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di
lavoro", rappresentando che su quest'ultima versione e' stato
acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze;
Rilevato che, nel corso dell'odierna seduta, il rappresentante del
Ministero dell'economia e delle finanze ha confermato il proprio parere
favorevole;
Acquisito, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del
Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Sancisce accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome nei
termini di seguito riportati:
Patto per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Premesso che:
1) la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, e' una
specifica competenza del Sistema sanitario nazionale, cosi' come
previsto dalla legge n. 833/1978, per il quale rappresenta un tema di
prioritaria importanza, anche realizzando le necessarie integrazioni con
le diverse competenze previste da altre norme;
2) il "cittadino che lavora", quale portatore di diritti (le
prestazioni essenziali) e di doveri (partecipazione attiva ai programmi
di prevenzione) costituisce il riferimento centrale delle azioni
previste dal Patto;
3) l'equita' nell'accesso all'assistenza sanitaria e' obiettivo primario
del Sistema sanitario nazionale;
4) i dati statistico-epidemiologici descrivono un contesto in cui la
capacita' di intervento e soluzione efficace delle problematiche e'
disomogenea sia nei vari settori produttivi sia nei vari territori
geografici;
5) negli ultimi anni si e' assistito alla evoluzione delle
caratteristiche produttive, e quindi occupazionali, del Paese
(lavoratori a progetto, lavoratori stranieri, etc.), con evidenti
ricadute anche sulla capacita' del "sistema" di affrontare
efficacemente le problematiche che da esse derivano, accentuate queste
anche dalla difficolta' di far emergere in maniera adeguata le sacche di
lavoro irregolare presenti in alcuni settori in maniera prevalente
rispetto ad altri;
6) lo scenario produttivo italiano e' caratterizzato dall'essere
costituito per piu' del 95% da aziende di piccole e piccolissime
dimensioni (cioe' da 0 a 5 addetti), molte di queste artigiane e
fortemente frammentate sul territorio;
7) ogni anno in Italia si registrano circa 1 milione di infortuni sul
lavoro, di cui circa 1.200 con esito mortale e piu' di 25.000 casi di
patologia correlata al lavoro;
8) il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori deve
rispondere all'esigenza di operare in una logica di "sistema",
all'interno del quale siano individuate le priorita' di intervento,
realizzate con appropriate ed efficaci azioni di prevenzione ed
assicurando il reale coinvolgimento di tutti gli attori del sistema e
siano prodotte e diffuse adeguate e fruibili informazioni per migliorare
la conoscenza e per indirizzare le scelte operative;
9) la stesura del nuovo testo unico sulla sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro rappresenta lo strumento di indirizzo funzionale ad un disegno
omogeneo del sistema della prevenzione e di quanto si muove al suo
interno. Preso atto che: il Ministero della salute, anche attraverso l'attivita'
del CCM, le regioni, le province autonome e le ASL, attraverso i Servizi
dei Dipartimenti di prevenzione, stanno realizzando un decisivo
progresso nelle capacita' di approccio e soluzione delle problematiche
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; tale miglioramento riguarda
le conoscenze sugli eventi e sulle loro cause, la definizione e
l'attuazione di programmi di prevenzione in tutto il territorio
nazionale rispondenti a criteri di efficacia e di concreto miglioramento
delle situazioni carenti; e' stato avviato positivamente il reale
coinvolgimento degli Enti istituzionali centrali (Ministeri della salute
e del lavoro e della previdenza sociale, ISPESL, INAIL), delle regioni e
delle province autonome, delle rappresentanze dei lavoratori e datoriali;
con il Piano nazionale della prevenzione (PNP), secondo quanto definito
nell'intesa Stato, regioni e province autonome del 21 marzo 2005, i
contraenti hanno concordato che gli elementi strutturali per un
progressivo miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori sono il sistema di sorveglianza epidemiologica e la
realizzazione di piani regionali di prevenzione mirati a specifici
comparti o rischi; in questi anni la pianificazione delle regioni e
delle province autonome ha perseguito obiettivi:
a) per migliorare la conoscenza dei livelli di applicazione della
normativa e di identificazione delle criticita' e, conseguentemente,
delle azioni per risolverle;
b) per implementare la sorveglianza epidemiologica degli infortuni e
malattie professionali, in collaborazione con INAIL ed ISPESL;
c) per migliorare l'efficacia degli interventi sul territorio definendo
e realizzando piani di prevenzione e interventi di vigilanza, in
coerenza con quanto definito a livello nazionale con il PNP;
d) per adeguare l'azione di prevenzione, attraverso la emanazione delle
linee guida sull'applicazione del decreto legislativo n. 676/1994 e lo
sviluppo delle "buone prassi" spesso redatte in collaborazione
con le altre istituzioni e le parti sociali;
e) per assicurare il sostegno alle micro ed alle piccole imprese,
attraverso la informazione e l'assistenza offerta tramite sportelli
informativi delle ASL italiane, numeri verdi, siti internet diffusi
nella rete dei servizi territoriali dei SS.SS.RR. e attraverso il
sostegno alla formazione di datori di lavoro, lavoratori, R.L.S., RSPP
ed ASPP; il Ministero della salute sta realizzando, anche attraverso
finanziamenti ad hoc, in collaborazione con Enti ed istituzioni,
attivita' che supportino e contribuiscano al rafforzamento del sistema
di prevenzione nei luoghi di lavoro; tali progetti riguardano:
a) il supporto alla redazione del testo unico per la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro,
b) la costruzione di una rete per la promozione della salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro articolata nelle regioni e nelle
province autonome e basata sul confronto tra istituzioni e parti
sociali;
c) il miglioramento della raccolta e la registrazione delle segnalazioni
di patologie correlate al lavoro da parte dei Servizi di prevenzione
secondo un modello strutturato, denominato MALPROF, gia' realizzato in
alcune regioni, anche al fine di concorrere alle finalita' del decreto
legislativo n. 38/2000;
d) la prosecuzione del progetto ISPESL- Regioni-INAIL denominato
"infortuni gravi e mortali" che prevede la rilevazione e
l'analisi delle dinamiche di accadimento degli infortuni mortali
attraverso l'applicazione del modello "Sbagliando s'impara";
e) una campagna informativa di prevenzione dei tumori nei luoghi di
lavoro;
f) il data linkage archivi INAIL, INPS e IPSEMA;
g) la valutazione di efficacia degli interventi di prevenzione per gli
infortuni mortali sul lavoro; Si conviene quanto segue: 1. Obiettivi
strategici del SSN per il consolidamento e lo sviluppo dell'attuale
sistema.
Il presente Accordo e' diretto a razionalizzare gli interventi che gia'
sono effettuati a legislazione vigente, al fine di pervenire ad un
utilizzo efficace, efficiente, ed appropriato delle risorse umane,
strumentali e finanziarie previste ed impiegate a legislazione vigente
per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro.
1.0 Migliorare l'omogeneita' degli interventi di prevenzione
(informazione, formazione, assistenza, vigilanza) sia come copertura
quantitativa del territorio nazionale, sia come metodologia di
intervento.
1.1 Migliorare la conoscenza dei fenomeni di salute legati all'attivita'
lavorativa, attraverso l'utilizzo delle informazioni delle fonti
correnti ufficiali disponibili per una compiuta ed efficace
programmazione e valutazione dell'attivita' di prevenzione, attraverso
la definizione di priorita' (di ambiti produttivi, geografici, di
rischio, etc.), di strategie e piani di intervento, sia a livello
nazionale che a livello locale delle regioni e province autonome e delle
singole ASL.
1.2 Rafforzare la capacita' di programmare e realizzare le attivita' di
prevenzione secondo criteri di efficacia.
1.3 Sviluppare la capacita' del Ministero della salute, delle regioni e
delle province autonome di concertare una programmazione che individui,
sulla base delle evidenze epidemiologiche, obiettivi di salute nei
luoghi di lavoro da perseguire in tutto il territorio con programmi di
azione nazionali.
1.4 Definire protocolli operativi e linee guida di indirizzo per la
realizzazione uniforme dei programmi nazionali concordati.
1.5 Realizzarne ampia ed adeguata diffusione informativa.
1.6 Condividere a livello nazionale indicatori atti a misurare il
processo, gli esiti, l'efficacia e l'efficienza delle azioni realizzate.
1.7 Monitorare il raggiungimento degli obiettivi dei programmi mediante
indicatori di processo, di impatto e, per quanto possibile, di esito, al
fine di valutare sia l'efficienza del sistema che l'efficacia delle
attivita' svolte.
1.8 Favorire forme di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse rese
disponibili da parte di ciascuno dei soggetti titolari di poteri di
intervento in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, al fine di potenziare tutte le attivita' di iniziativa dei
servizi pubblici, privilegiando la programmazione di piani di intervento
strutturati e a valenza territoriale ampia.
1.9 Realizzare una efficace comunicazione delle dinamiche e dei
contenuti che operano all'interno del sistema di prevenzione nei luoghi
di lavoro, anche diffondendo le informazioni disponibili, per i vari
soggetti, (in termini di rischi, di danni, di soluzioni, etc.) utile
alle specifiche attivita'.
1.10 Implementare programmi di promozione della salute e della
sicurezza, intesi come strumento efficace per la crescita della cultura
della prevenzione e per il sostegno al contenimento dei rischi collegato
con comportamenti corretti.
1.11 Definire i ruoli e i compiti del Servizio sanitario nazionale e le
sinergie con le altre Istituzioni, per eliminare le differenze fra
territorio e territorio, la non adeguata integrazione operativa fra i
vari soggetti, la sovrapposizione degli interventi.
1.12 Disciplinare il coordinamento delle attivita' di prevenzione e
vigilanza svolto attraverso i Comitati regionali di coordinamento, di
cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 626/1994.
1.13 Condividere e analizzare le informazioni disponibili, al fine di
orientare la programmazione e l'attuazione degli interventi in maniera
omogenea, integrata, sinergica e mirata sulle situazioni di rischio
prioritario.
La specificita' di ciascun soggetto dovra' permettere, in tale ottica di
integrazione, la costruzione del quadro delle problematiche e delle
soluzioni attuate che comprenda tutto lo scenario: la tutela della
salute e la sicurezza, la regolarita' del lavoro, la corretta attuazione
degli adempimenti normativi, etc.
1.14 Rafforzare il ruolo del servizio pubblico, quale riferimento e
"regolatore" del sistema, assicurando chiarezza e certezza
delle regole, indirizzo e assistenza verso l'attuazione della normativa
ed efficacia nella verifica del buon funzionamento del "sistema
sicurezza" delle aziende. Il raggiungimento degli obiettivi
strategici deve rispettare criteri e vincoli di carattere generale,
omogenei per tutto il territorio nazionale e riguardanti:
I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). I Livelli Essenziali di
Assistenza rappresentano l'interfaccia di riferimento riguardo le
prestazioni erogabili da parte dei Servizi delle ASL, valutandone,
peraltro, la loro comprovata efficacia al fine di razionalizzare
l'offerta stessa di prestazioni obsolete e/o di non provata efficacia.
L'erogazione dei LEA rappresenta la base strutturale delle prestazioni
attraverso cui si realizzano i piani mirati di prevenzione e, in
generale, tutta l'attivita' di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro. Risorse. Gli obiettivi e le attivita' previste nel
presente documento saranno realizzate attraverso la razionalizzazione e
l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse correnti. Le regioni si
impegnano ad operare una razionalizzazione degli interventi che consenta
una copertura di almeno il 5% delle unita' locali oggetto di intervento
ispettivo in un anno e le regioni che hanno gia' raggiunto l'obiettivo
dovranno garantire almeno il mantenimento dei livelli di attivita'
erogati. L'allocazione delle risorse e' modulata in base alla domanda di
salute della popolazione lavorativa e su espliciti criteri e ambiti di
priorita' concordati a livello nazionale e contestualizzati a livello
delle singole regioni e delle province autonome, anche attraverso la
realizzazione di piani mirati di prevenzione. Gli indicatori di
attuazione del presente accordo rientrano nell'ordinaria verifica di
erogazione del LEA. Il potenziamento operativo dei Servizi delle ASL,
anche in seguito alla rilevazione dell'assetto organizzativo e
produttivo dei Servizi medesimi, coerente e funzionale in rapporto ai
LEA ed alle esigenze territoriali riguardo alla struttura
produttiva/occupazionale, di rischio, di dati epidemiologici sui danni
alla salute della popolazione lavorativa. Il potenziamento operativo,
oltre che riguardare la consistenza numerica e professionale dei
Servizi, si realizzera' attraverso l'aggiornamento continuo degli
operatori al fine di adeguare l'attivita' di prevenzione alle esigenze
di tutela della salute all'interno del mercato del lavoro in continua
evoluzione. A tal fine il Ministero della salute si impegna a sostenere
progetti strategici di sistema tesi a conseguire obiettivi del Patto,
utilizzando le risorse del Centro nazionale per la prevenzione e il
controllo delle malattie (CCM) di cui alla legge n. 138 del 2004.
Indicatori di monitoraggio e valutazione delle attivita'. L'attivita' di
controllo e di vigilanza necessita di una maggior omogeneita' di
copertura in tutto il territorio nazionale, garantendo le regioni e
province autonome, il raggiungimento di standard minimi definiti nei
piani nazionali. Obiettivo della razionalizzazione degli interventi
realizzati a legislazione vigente e' pervenire ad un livello di 250.000
interventi ispettivi all'anno, proporzionati, per ciascuna regione e
provincia autonoma alla consistenza numerica delle unita' locali delle
imprese attive nei rispettivi territori. La definizione degli standard
quantitativi di attivita' sono funzionali alla realizzazione dei piani
di prevenzione definiti in base a criteri di priorita' e di efficacia.
La complessiva attivita' per il raggiungimento degli obiettivi del patto
e' sottoposta a monitoraggio periodico e a valutazione finale. Cio' al
fine di apportare eventuali implementazioni di quanto posto in essere e
per trarre tutti gli elementi utili alla programmazione del periodo
successivo. A tal fine saranno definiti e condivisi indicatori che
permettano l'attivita' di monitoraggio e valutazione sia al livello
centrale del Ministero della salute che delle singole regioni e province
autonome. Tali indicatori riguarderanno: Le risorse impegnate: costo %
delle strutture deputate allo svolgimento di programmi/attivita'
finalizzati alla tutela della salute, sicurezza e promozione della
salute nei luoghi di lavoro sul costo totale del Servizio sanitario
regionale. Indicatori di bisogno: tasso grezzo di infortuni
indennizzati; tasso standardizzato di infortuni indennizzati; indice di
gravita' degli infortuni del territorio=Infortuni con indennita'
permanente+infortuni con esito morte/infortuni totali indennizzati.
Indicatori di attivita/copertura: numero di Unita' locali
controllate/numero di Unita' locali totali = %; numero cantieri
controllati/numero notifiche (ex art. 11 del decreto legislativo n.
494/1996) = %; altri indicatori sul versante della promozione della
salute e sicurezza, assistenza, informazione e formazione da selezionare
tra quelli previsti nel documento tecnico conclusivo del Mattone 15 -
Assistenza sanitaria collettiva. Indicatori di risultato: numero
prescrizioni ottemperate/numero prescrizioni totali= %.
2. Tematiche di particolare rilevanza per il Servizio sanitario
nazionale. All'interno delle linee strategiche delineate, si definiscono
quali obiettivi specifici:
2.1 La costruzione del Sistema informativo nazionale integrato per la
prevenzione nei luoghi di lavoro.
Tale obiettivo deve avvalersi, quali strumenti operativi, degli attuali
Flussi informativi INAIL-ISPESL-Regioni, dei dati relativi al Repertorio
nazionale infortuni mortali e gravi, delle risultanze dell'attivita' di
Monitoraggio nazionale 626, del Registro nazionale mesoteliomi (ReNaM) e
del costituendo Registro nazionale degli agenti chimici, del Sistema
informativo MALPROF sulle patologie correlate al lavoro, del Registro
nazionale malattie professionali (ex decreto legislativo n. 38/2000)
istituito presso INAIL e dei dati della Borsa continua nazionale del
lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In relazione
alle attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle
strutture del Servizio sanitario nazionale (vigilanza, informazione e
formazione, buone prassi, sorveglianza sanitaria, promozione della
salute, ecc...), si concorrera' alla gestione del Sistema informativo
integrato anche attraverso uno specifico protocollo d'intesa tra
Ministero della salute (CCM), regioni e province autonome individuando
una tecnostruttura operante presso l'ISPESL cui vengano affidati il
raccordo e la divulgazione dei risultati delle attivita' svolte;
2.1.a) per ottenere un diffuso ed omogeneo utilizzo del patrimonio
informativo esistente saranno realizzate specifiche attivita' di
aggiornamento del personale utilizzatore, valorizzando le esperienze
formative nazionali e regionali gia' consolidate;
2.1.b) si operera' per un nuovo sistema informativo che, partendo dal
protocollo d'intesa INAIL-ISPESL-Regioni del luglio 2002 ed
attualizzandone i contenuti e le attivita', attraverso la partecipazione
diretta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale realizzi il Sistema informativo nazionale della
prevenzione;
2.1.c) saranno previsti, inoltre, flussi bidirezionali sia con i medici
competenti delle aziende sia con i medici di medicina generale; 2.2 alla
programmazione regionale derivante dalle specificita' territoriali, si
affianca la programmazione di azioni su tutto il territorio nazionale,
concordate tra i livelli di governo centrale e di governo territoriale,
con il metodo indicato in questo documento;
2.2.1 i dati oggi disponibili indicano che e' di particolare urgenza
avviare piani nazionali nei comparti delle costruzioni edili, della
agricoltura-selvicoltura e nei confronti del rischio cancerogeno in
relazione alla diffusione e/o gravita' dei rischi connessi;
2.2.2 l'efficacia delle azioni presuppone la condivisione e
l'integrazione di tutti i soggetti, tenendo conto di quelle degli altri
Ministeri ed Enti operanti per la tutela del lavoro competenti in
materia, al fine di supportare le situazioni piu' carenti e ottimizzare
l'utilizzo delle risorse destinate alla tutela della salute sul lavoro;
2.2.3 il coordinamento delle attivita' di prevenzione e vigilanza e'
svolta dalle Regioni che si avvalgono dei Comitati regionali di
coordinamento ex art. 27 del decreto legislativo n. 626/1994. L'attivita'
di coordinamento regionale dovra' svolgersi attraverso: l'utilizzo dei
sistemi informativi correnti a supporto della definizione degli
obiettivi e delle strategie di intervento; la definizione dei settori
prioritari per gli interventi di vigilanza; l'attuazione di piani di
attivita' e di progetti operativi regionali da attuare a livello
territoriale; la verifica dei risultati;
2.2.4 le regioni e le province autonome valuteranno l'opportunita' di
attivare, a livello provinciale, ulteriori forme di coordinamento in
risposta ad eventuali esigenze territoriali.
2.3 Promuovere la partecipazione dei vari soggetti del sistema,
realizzando anche un adeguato sostegno alle imprese. Il raggiungimento
di livelli di efficacia degli interventi presuppone un altro basilare
elemento di funzionamento del sistema: la partecipazione di tutti i
soggetti. In tale filone si inserisce l'attivita' di sostegno ed
assistenza alle imprese, intesa questa come reale coinvolgimento e
partecipazione delle stesse al processo di sicurezza al loro interno,
attraverso: la realizzazione di adeguati strumenti informativi per le
imprese, soprattutto le piu' piccole, a cura dei soggetti pubblici in
collaborazione con gli enti di riferimento; la programmazione e
svolgimento di attivita' formative per la prevenzione secondo due
direttrici:
1) continuare nelle attivita' di formazione finalizzate alla conoscenza
delle norme di legge e tecniche in materia di prevenzione, anche in
rapporto ai piani nazionali e regionali di prevenzione;
2) inserendo il tema della formazione in materia di prevenzione nei
programmi di formazione professionale, nei moduli di formazione per
l'apprendistato e, in particolare, affermando il principio e la pratica
della formazione a questi scopi come parte della formazione continua in
coerenza con le norme del regolamento CE n. 1081/2006 relativo al Fondo
sociale europeo.
A questo scopo vanno realizzati i necessari rapporti con i Fondi
Interprofessionali secondo le intese intercorse tra Regioni e parti
sociali; la realizzazione di attivita' di "sportello" per i
soggetti della prevenzione presenti nelle imprese, attraverso cui
veicolare i contenuti di cui sopra e, comunque, costituire punti
"fisici" di riferimento per le stesse; il coinvolgimento delle
associazioni dei lavoratori e datoriali nelle fasi operative dei piani
di prevenzione attuati dalle ASL; la condivisione delle informazioni ai
fini di sinergie operative.
2.4 Diffondere le conoscenze, anche per favorire l'attivita' di
promozione della salute nei luoghi di lavoro e nel territorio.
Diffusione e dell'utilizzo delle conoscenze in merito ai fenomeni legati
alla salute dei lavoratori come strumento di rafforzamento e di sostegno
alle attivita' dei piani di prevenzione, attraverso: informazione,
formazione ed assistenza svolte attraverso gli sportelli per la
prevenzione quale "servizio multidisciplinare per la salute e
sicurezza nel lavoro" integrando competenze e funzioni diverse dei
soggetti pubblici impegnati in materia, eventualmente coinvolgendo gli
Organismi paritetici costituiti ai sensi dell'art. 20 del decreto
legislativo n. 626/1994; implementazione dei flussi informativi
esistenti e produzione di report periodici; realizzazione di campagne
informative su situazioni di particolare rilevanza ed interesse
finalizzate a indirizzare adeguatamente le azioni di prevenzione e
promozione della salute e della sicurezza. Una particolare attenzione
deve essere posta verso il mondo della scuola quale luogo e ambito
privilegiato per trasmettere e veicolare contenuti e tematiche che
permettano a chi si affaccia sul mondo del lavoro di essere
adeguatamente informato e protagonista della tutela della propria
salute.
2.5 Implementare e rivisitare l'attivita' complessiva di sorveglianza
sanitaria in modo da renderla adeguata all'evoluzione normativa e
produttiva, eliminando pratiche inutili ai fini prevenzionali.
2.5.a) Tale tematica, nel suo sviluppo, dovra' tenere conto dei nuovi
bisogni di salute dei lavoratori ed il contributo che i professionisti
devono assicurare.
2.5.b) Si deve pervenire ad una struttura dell'offerta di servizi e
prestazioni di sorveglianza sanitaria, che sia orientata a: sviluppare
l'attivita' di promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
per un'analisi sistematica e globale delle problematiche di salute nei
luoghi di lavoro; definire protocolli sanitari mirati alle reali
situazioni di rischio e alla loro rispondenza a criteri di provata
efficacia; utilizzare in maniera efficace i dati epidemiologici correnti
e quelli derivanti dall'esercizio dell'attivita' all'interno delle
aziende; assicurare collaborazione e scambi informativi sulle situazioni
di rischio nei riguardi degli organi di vigilanza delle ASL; migliorare,
anche attraverso la definizione di protocolli operativi locali e,
comunque, in coerenza con programmi nazionali gia' in essere, la
rilevazione e la trasmissione delle informazioni circa i casi di
malattia professionale e correlate al lavoro. All'attuazione di quanto
previsto dal presente Accordo le amministrazioni coinvolte provvedono
nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente.
Il presidente:
Lanzillotta
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