IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 78 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 che istituisce, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, un Comitato per l'emersione del lavoro non
regolare, con compiti di analisi, promozione, attuazione e coordinamento
delle iniziative in materia di emersione del lavoro non regolare e
sviluppo locale; Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante
"Norme per incentivare l'emersione dall'economia sommersa";
Vista la legge 23 aprile 2002, n. 73, recante "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di
emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare";
Vista la legge 22 novembre 2002, n. 266 recante "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso
e di rapporti di lavoro a tempo parziale";
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 che prevede, tra
l'altro, che il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare di cui
all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' trasferito al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse
finanziarie ed i comandi in atto;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante
razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza
sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 agosto 2003, n.
30;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 recante: "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.
Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri", con la quale, fra l'altro, e' stato individuato il
"Ministero del lavoro e della previdenza sociale";
Visto l'art. 1, comma 1156, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che dispone, fra
l'altro, che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale venga istituita una Cabina di regia nazionale di coordinamento
che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e
promozione di occupazione regolare nonche' alla valorizzazione dei
Comitati per il lavoro e l'emersione del lavoro sommerso (CLES);
Considerata la complessiva azione di contrasto al lavoro irregolare che
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche attraverso le
azioni condotte dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale e
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, conduce sul territorio nazionale, sia con riferimento ad
iniziative di prevenzione ed informazione, sia in relazione ad azioni di
controllo e vigilanza;
Considerato il quadro normativo in tema di tutela della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro; Considerata l'esigenza di assicurare la
piu' ampia partecipazione alla citata Cabina di regia e l'apporto di
qualificati contributi;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che nella seduta del 20 settembre
2007 ha espresso parere favorevole;
Sentite le organizzazioni nazionali comparativamente piu'
rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro nella riunione del
23 marzo 2007;
Decreta:
Art. 1
1. E' istituita la Cabina
di regia nazionale di coordinamento, con il compito di concorrere allo
sviluppo, alla promozione, implementazione e monitoraggio delle
politiche di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare.
2. La Cabina di regia ha sede presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e svolge, ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lettera
a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, funzioni volte allo sviluppo
dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione
regolare, alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l'emersione
del sommerso (CLES), all'individuazione delle azioni e degli interventi
da finanziare attraverso il Fondo per l'emersione del lavoro irregolare
ed alla realizzazione di campagne nazionali di informazione per la
prevenzione del lavoro sommerso ed irregolare.
Art. 2
1. La Cabina di regia e'
presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ovvero
dal Sottosegretario di Stato dal medesimo delegato, ed e' composta da
membri permanenti in rappresentanza delle seguenti amministrazioni ed
organismi:
a) Ministero dell'interno;
b) Ministero della solidarieta' sociale;
c) Dipartimento per i diritti e le pari opportunita';
d) Ministero dell'economia e delle finanze;
e) Ministero dello sviluppo economico;
f) la Consigliera nazionale di parita'; g) Conferenza delle regioni e
delle province autonome, tramite la partecipazione di sei componenti in
rappresentanza delle Regioni settentrionali, centrali e meridionali;
h) Unione delle province d'Italia (UPI);
i) Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
l) Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
m) Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (lNAIL);
n) Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro;
o) i Direttori generali della direzione generale del mercato del lavoro,
della direzione generale per l'attivita' ispettiva, della direzione
generale per la tutela delle condizioni di lavoro, della direzione
generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione e
della direzione generale per l'innovazione tecnologica e la
comunicazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il
presidente del Comitato nazionale per l'emersione del lavoro non
regolare di cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e
successive modifiche ed integrazioni;
p) cinque rappresentanti rispettivamente dei datori di lavoro e dei
lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale con riferimento ai settori
merceologici dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del
commercio e della cooperazione;
q) tre rappresentanti di enti ed organismi afferenti al Terzo settore e
all'associazionismo di protezione sociale individuati, in ragione della
comprovata rilevanza dell'impegno a livello nazionale in attivita' di
lotta e prevenzione dei fenomeni mafiosi e in azioni di solidarieta' e
di assistenza nei confronti delle vittime del lavoro forzato e del grave
sfruttamento lavorativo, con decreto triennale del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.
2. Ai lavori della Cabina di regia sono invitati a partecipare, in
ragione degli specifici argomenti trattati aventi rilevanza
territoriale, i rappresentanti delle regioni, delle province autonome e
degli enti locali interessati. Possono, altresi', essere invitati a
partecipare rappresentanti di amministrazioni, di enti locali, del mondo
dell'associazionismo e del Terzo settore, nonche' rappresentanti di
enti, organismi ed organizzazioni.
3. Il presidente della Cabina di regia esercita, in tale qualita', anche
i compiti relativi al Comitato di cui all'art. 78, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, conformemente a quanto previsto dall'art. 10,
comma 6-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, introdotto
dall'art. 5, del decreto legislativo 5 dicembre 2003 n. 343.
Art. 3
1. Il Comitato nazionale
per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 78 della legge
23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, svolge
attivita' di elaborazione dei piani e delle politiche in materia di
emersione del lavoro non regolare tenendo conto della specificita' dei
settori e dei territori individuati dalla Cabina di regia, ai sensi
dell'art. 2, comma 3, nonche' dell'attivita' svolta dalle Commissioni
regionali per l'emersione e in coerenza con le politiche regionali in
materia.
2. Per lo svolgimento delle analisi e delle valutazioni di competenza,
anche al fine di ricostruire un quadro complessivo delle politiche di
emersione, trasversale alle competenze di tutti gli enti ed organi
interessati, la Cabina di regia puo' richiedere alle amministrazioni
interessate informazioni generali, anche di carattere statistico, su
materie inerenti la situazione occupazionale ed economica nei territori,
e sui risultati delle attivita' svolte dai singoli enti. A tal fine,
puo' sentire periodicamente i CLES, ai quali puo' chiedere notizie ed
informazioni relativamente alle situazioni di interesse della provincia
di riferimento.
3. La Cabina di regia puo' acquisire dalla Commissione centrale di
coordinamento di cui all'art. 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124, in relazione a situazioni o problematiche particolari, relazioni
specifiche con riferimento ad attivita' di vigilanza gia' posta in
essere a livello territoriale.
4. La Cabina di regia, al fine di fronteggiare situazioni di commistione
tra lavoro sommerso o irregolare e fenomeni di criminalita' organizzata,
puo' individuare forme di collaborazione con la Commissione parlamentare
d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari di cui alla legge 1° ottobre 1996, n. 509 e con la
Direzione nazionale antimafia, anche al fine di condividere e
confrontare strategie e piani di intervento.
5. L'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori (ISFOL), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 19 marzo 2003, e l'Agenzia di Italia Lavoro, di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1997, nei rispettivi
ambiti di competenza, offrono consulenza ed assistenza
tecnico-scientifica alla Cabina di regia nell'esercizio delle sue
funzioni istituzionali.
Art. 4
1. Per l'espletamento
delle proprie funzioni di segreteria, la Cabina di regia si avvale di un
contingente massimo di cinque unita' in servizio presso le Direzioni
generali di cui alla lettera o), comma 1, art. 2 del presente decreto.
2. La sede e le unita' del contingente di cui al primo comma sono
individuati con successivo decreto ministeriale.
Art. 5
1. Ai componenti della
Cabina di regia ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi dell'art.
2, comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di
missione.
2. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi
od ulteriori spese a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Roma, 11 ottobre 2007
Il Ministro: Damiano