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DECRETO LEGISLATIVO 23 Ottobre 2007, n. 221
Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7, della legge 29 luglio 2003, n. 229.

(Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29/11/2007)

Testo in vigore dal: 14-12-2007

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  29 luglio  2003,  n.  229,  recante interventi in
materia   di   qualita'  della  regolazione,  riassetto  normativo  e
codificazione  -  Legge  di  semplificazione  2001, ed in particolare
l'articolo 7,  concernente  il  riassetto  in  materia  di tutela dei
consumatori, e l'articolo 20-bis;
  Visto  il  decreto  legislativo  6 settembre  2005, n. 206, recante
Codice del consumo, e successive modificazioni;
  Visto  l'articolo 1,  comma 14, della legge 12 luglio 2006, n. 228,
di   conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge
12 maggio 2006, n. 173;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
13 luglio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  167 del
20 luglio 2006;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n.  190, recante
attuazione     della     direttiva     2002/65/CE    relativa    alla
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori;
  Visti  gli  articoli 19-bis  e 31-bis del decreto-legge 30 dicembre
2005,  n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51;
  Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 settembre 2007;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza  unificata,  ai  sensi
dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n. 281,
espresso nella riunione del 20 settembre 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2007;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 ottobre 2007;
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
per le politiche europee, di concerto con i Ministri per le riforme e
le  innovazioni  nella  pubblica  amministrazione,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze e della salute;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

Modifiche  alle premesse del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
                                 206

  1.  Al  settimo  capoverso  delle  premesse  al decreto legislativo
6 settembre  2005,  n.  206,  recante  Codice del consumo, di seguito
indicato,  come  "Codice  del  consumo",  dopo  le  parole: "ai sensi
dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183" sono aggiunte le
seguenti: ", come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n. 25, di attuazione della direttiva 1999/34/CE".
          
          Avvertenza     Le note qui pubblicate sono state redatte ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e  3 del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate   alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  Il  testo  degli  articoli  7  e  20-bis della legge
          29 luglio  2003,  n. 229, recante �Interventi in materia di
          qualita'   della   regolazione,   riassetto   normativo   e
          codificazione.  Legge di semplificazione 2001.�, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  25 agosto  2003,  n. 196, e' il
          seguente:
              �Art.   7   (Riassetto   in   materia   di  tutela  dei
          consumatori).  -  1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare,
          entro  ventiquattro  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge, uno o piu' decreti legislativi, per
          il  riassetto  delle  disposizioni  vigenti  in  materia di
          tutela  dei  consumatori  ai sensi e secondo i principi e i
          criteri  direttivi  di cui all'art. 20 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  come  sostituito dall'art. 1 della presente
          legge,  e  nel  rispetto  dei  seguenti  principi e criteri
          direttivi:
                a) adeguamento   della  normativa  alle  disposizioni
          comunitarie  e  agli accordi internazionali e articolazione
          della  stessa  allo  scopo  di  armonizzarla e riordinarla,
          nonche'   di   renderla   strumento   coordinato   per   il
          raggiungimento  degli  obiettivi  di tutela del consumatore
          previsti in sede internazionale;
                b) omogeneizzazione   delle   procedure  relative  al
          diritto  di recesso del consumatore nelle diverse tipologie
          di contratto;
                c) conclusione,  in  materia di contratti a distanza,
          del  regime  di vigenza transitoria delle disposizioni piu'
          favorevoli  per  i  consumatori,  previste dall'art. 15 del
          decreto  legislativo  22 maggio 1999, n. 185, di attuazione
          della  direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, del Parlamento
          europeo  e  del Consiglio, e rafforzamento della tutela del
          consumatore in materia di televendite;
                d) coordinamento,  nelle  procedure  di  composizione
          extragiudiziale  delle  controversie, dell'intervento delle
          associazioni    dei   consumatori,   nel   rispetto   delle
          raccomandazioni    della    Commissione   delle   Comunita'
          europee.�.
              �Art.   20-bis   (Decreti   legislativi   correttivi  e
          integrativi).  -  1. Entro un anno dalla data di entrata in
          vigore  dei  decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3,
          4,  5,  6,  7,  8,  9  e  11, il Governo puo' adottare, nel
          rispetto  degli  oggetti e dei principi e criteri direttivi
          fissati  dalla  presente  legge  e  secondo  i principi e i
          criteri  direttivi  e la procedura di cui all'art. 20 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno
          o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative
          e correttive�.
              Il   decreto  legislativo  6 settembre  2005,  n.  206,
          recante  �Codice  del  consumo,  a  norma dell'art. 7 della
          legge 29 luglio 2003, n. 229�, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
              - Il testo dell'art. 1, comma 14, della legge 12 luglio
          2006,   n.   228,   recante   �Conversione  in  legge,  con
          modificazioni,  del  decreto-legge  12 maggio 2006, n. 173,
          recante  proroga  di  termini  per  l'emanazione di atti di
          natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di
          deleghe legislative e in materia di istruzione�, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  12 luglio  2006,  n. 160, e' il
          seguente:
              �14.  E'  prorogato  di  un  anno  il termine di cui al
          comma 1  dell'art.  20-bis  della  legge 29 luglio 2003, n.
          229,  per  l'adozione  di  uno  o  piu' decreti legislativi
          recanti  disposizioni  integrative e correttive dei decreti
          legislativi  di  cui agli articoli 4 e 7 della citata legge
          29 luglio  2003,  n.  229,  nel rispetto degli oggetti, dei
          principi  e  criteri  direttivi e della procedura di cui al
          medesimo art. 20-bis.�.
              -  Il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, recante
          �Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei   Ministeri  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          18 maggio   2006,   n.  114  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
          �Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle
          disposizioni  in materia di funzioni e organizzazione della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri e dei Ministeri�,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164.
              - Il   decreto   legislativo  19 agosto  2005,  n.  190
          abrogato  dal  presente  decreto,  recava �Attuazione della
          direttiva  2002/65/CE  relativa  alla commercializzazione a
          distanza di servizi finanziari ai consumatori�.
              -   Il   testo  degli  articoli  19-bis  e  31-bis  del
          decreto-legge  30 dicembre  2005,  n.  273  (Definizione  e
          proroga   di   termini,  nonche'  conseguenti  disposizioni
          urgenti),  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
          2005, n. 303, e' convertito, con modificazioni, dalla legge
          23 febbraio 2006, n. 51 e' il seguente:
              �Art.  19-bis  (Deroga al decreto legislativo 30 giugno
          2003,  n.  196).  -  1.  L'art. 58, comma 2, del codice del
          consumo  di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
          206,  si  applica  anche  in  deroga  alle  norme di cui al
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.�.
              �Art.  31-bis  (Differimento  di  termini in materia di
          etichettatura).  - 1. L'efficacia della disposizione di cui
          all'art.  6, comma 1, lettera c), del codice del consumo di
          cui  al  decreto  legislativo  6 settembre  2005,  n.  206,
          decorre  dal  1�  gennaio 2007 e, comunque, a partire dalla
          data  di  entrata  in vigore del decreto di cui all'art. 10
          del predetto codice.�.
              - Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante
          �Attuazione   della   direttiva  2005/29/CE  relativa  alle
          pratiche  commerciali  sleali tra imprese e consumatori nel
          mercato  interno  e  che  modifica le direttive 84/450/CEE,
          97/7/CE,  98/27/CE,  2002/65/CE,  e  il Regolamento (CE) n.
          2006/2004�,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          6 settembre 2007, n. 207.
              - Il  testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo 28
          agosto  1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali),  pubbIicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto
          1997, n. 202, e' il seguente:
              �Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.�.
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  del  settimo  capoverso delle
          premesse al citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
          206, cosi' come modificato dal presente decreto:
              �Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          24 maggio  1988, n. 224, recante attuazione della direttiva
          85/374/CEE  relativa  al  ravvicinamento delle disposizioni
          legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati
          membri  in materia di responsabilita' per danno da prodotti
          difettosi,  ai  sensi  dell'art.  15  della legge 16 aprile
          1987,  n.  183,  come  modificato  dal  decreto legislativo
          2 febbraio  2001,  n.  25,  di  attuazione  della direttiva
          1999/37/CE.�;
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. del citato decreto
          legislativo  n.  206  del 2005 come modificato dal presente
          decreto:
              �Art.   2   (Diritti   dei   consumatori).  -  1.  Sono
          riconosciuti   e   garantiti  i  diritti  e  gli  interessi
          individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne
          e'  promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in
          forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative
          rivolte  a  perseguire  tali finalita', anche attraverso la
          disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori
          e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
              2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come
          fondamentali i diritti:
                a) alla tutela della salute;
                b) alla  sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei
          servizi;
                c) ad  una  adeguata  informazione  e ad una corretta
          pubblicita';
                c-bis)   all'esercizio  delle  politiche  commerciali
          secondo principi di buona fede, correttezza e lealta';
                d) all'educazione al consumo;
                e) alla  correttezza, alla trasparenza ed all'equita'
          nei rapporti contrattuali;
                f) alla      promozione      e      allo     sviluppo
          dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i
          consumatori e gli utenti;
                g) all'erogazione   di   servizi   pubblici   secondo
          standard di qualita' e di efficienza�.
                               Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
                                 206

  1.  Al  comma 2  dell'articolo 2  del  Codice  del consumo, dopo la
lettera c)  e'  inserita  la  seguente:  "c-bis)  all'esercizio delle
pratiche  commerciali  secondo  principi di buona fede, correttezza e
lealta';".
                               Art. 3.

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
                                 206

  1.  Al  comma 1  dell'articolo 3  del  Codice  del consumo, dopo le
parole:  "presente  codice"  sono  inserite  le  seguenti:  " ove non
diversamente previsto,".
  2.  Al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 del Codice del consumo,
dopo   la   parola:  "imprenditoriale"  sono  inserite  le  seguenti:
",commerciale, artigianale".
  3.  Al  comma 1, lettera c), dell'articolo 3 del Codice del consumo
dopo   la   parola:  "imprenditoriale"  sono  inserite  le  seguenti:
",commerciale, artigianale".
  4.  Al comma 1, lettera d), dell'articolo 3 del Codice del consumo,
le  parole:  "articolo  115, comma 1" sono sostituite dalle seguenti:
"articolo 115, comma 2-bis".
  5.  Al  comma 1, lettera e), dell'articolo 3 del Codice del consumo
dopo  le  parole:  "fatto  salvo  quanto  stabilito" sono inserite le
seguenti: "nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e".
          Nota all'art. 3:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 3 del citato decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato
          dal presente decreto:
              �Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
          ove non diversamente previsto, si intende per:
                a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce
          per    scopi    estranei   all'attivita'   imprenditoriale,
          commerciale,   artigianale  o  professionale  eventualmente
          svolta;
                b) associazioni  dei  consumatori  e degli utenti: le
          formazioni   sociali   che  abbiano  per  scopo  statutario
          esclusivo  la  tutela  dei  diritti  e  degli interessi dei
          consumatori o degli utenti;
                c) professionista:  la persona fisica o giuridica che
          agisce     nell'esercizio     della    propria    attivita'
          imprenditoriale,  commerciale, artigianale o professionale,
          ovvero un suo intermediario;
                d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'art.
          103,  comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 2-bis
          il  fabbricante  del bene o il fornitore del servizio, o un
          suo  intermediario,  nonche'  l'importatore  del bene o del
          servizio  nel  territorio  dell'Unione  europea o qualsiasi
          altra  persona  fisica  o  giuridica  che  si presenta come
          produttore  identificando  il  bene  o  il  servizio con il
          proprio nome, marchio o altro segno distintivo;
                e) prodotto:  fatto  salvo quanto stabilito nell'art.
          18,  comma  1,  lettera  c),  e  nell'art.  115,  comma  1,
          qualsiasi  prodotto  destinato  al  consumatore,  anche nel
          quadro  di  una  prestazione di servizi, o suscettibile, in
          condizioni    ragionevolmente    prevedibili,   di   essere
          utilizzato  dal  consumatore, anche se non a lui destinato,
          fornito  o  reso  disponibile  a  titolo oneroso o gratuito
          nell'ambito  di un'attivita' commerciale, indipendentemente
          dal  fatto  che  sia  nuovo,  usato o rimesso a nuovo; tale
          definizione  non si applica ai prodotti usati, forniti come
          pezzi  d'antiquariato,  o  come  prodotti  da riparare o da
          rimettere  a  nuovo  prima  dell'utilizzazione,  purche' il
          fornitore  ne  informi per iscritto la persona cui fornisce
          il prodotto;
                f) codice:   il   presente   decreto  legislativo  di
          riassetto  delle  disposizioni vigenti in materia di tutela
          dei consumatori�.
                               Art. 4.

Modifiche  alla  rubrica  del  titolo  III,  parte  II,  del  decreto
                legislativo 6 settembre 2005, n. 206

  1.  Alla  rubrica  del  titolo  III  della  parte II del Codice del
consumo, prima della parola: "Pubblicita" sono anteposte le seguenti:
"Pratiche commerciali,".
          
          Nota all'art. 4:
              - Si  riporta  la rubrica del titolo III della parte II
          del  citato  decreto  legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
          cosi' come modificata dal presente decreto:
              �Titolo III - Pratiche commerciali, pubblicita' e altre
          comunicazioni commerciali�.
                               Art. 5.

Modifiche  all'articolo 33  del decreto legislativo 6 settembre 2005,
                               n. 206

  1. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 33 del Codice del consumo,
la parola: "dando" e' sostituita dalla seguente: "danno".
          
          Nota all'art. 5:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 33 del citato decreto
          legislativo  n.  206 del 2005, come modificato dal presente
          decreto:
              �Art.   33   (Clausole  vessatorie  nel  contratto  tra
          professionista  e consumatore). - 1. Nel contratto concluso
          tra  il  consumatore  ed  il  professionista si considerano
          vessatorie   le  clausole  che,  malgrado  la  buona  fede,
          determinano  a  carico  del  consumatore  un  significativo
          squilibrio  dei  diritti  e  degli  obblighi  derivanti dal
          contratto.
              2.  Si  presumono  vessatorie fino a prova contraria le
          clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
                a)   escludere  o  limitare  la  responsabilita'  del
          professionista  in  caso  di morte o danno alla persona del
          consumatore,  risultante  da un fatto o da un'omissione del
          professionista;
                b) escludere  o  limitare  le  azioni o i diritti del
          consumatore  nei confronti del professionista o di un'altra
          parte  in  caso  di  inadempimento  totale  o parziale o di
          adempimento inesatto da parte del professionista;
                c) escludere  o  limitare l'opportunita' da parte del
          consumatore  della compensazione di un debito nei confronti
          del  professionista con un credito vantato nei confronti di
          quest'ultimo;
                d) prevedere  un  impegno  definitivo del consumatore
          mentre l'esecuzione della prestazione del professionista e'
          subordinata  ad  una  condizione il cui adempimento dipende
          unicamente dalla sua volonta';
                e) consentire  al  professionista  di  trattenere una
          somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non
          conclude  il contratto o recede da esso, senza prevedere il
          diritto  del  consumatore  di esigere dal professionista il
          doppio  della  somma  corrisposta  se e' quest'ultimo a non
          concludere il contratto oppure a recedere;
                f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o
          di  ritardo  nell'adempimento, il pagamento di una somma di
          denaro  a  titolo  di risarcimento, clausola penale o altro
          titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
                g) riconoscere  al solo professionista e non anche al
          consumatore  la facolta' di recedere dal contratto, nonche'
          consentire  al  professionista  di trattenere anche solo in
          parte   la  somma  versata  dal  consumatore  a  titolo  di
          corrispettivo  per prestazioni non ancora adempiute, quando
          sia il professionista a recedere dal contratto;
                h) consentire   al   professionista  di  recedere  da
          contratti   a  tempo  indeterminato  senza  un  ragionevole
          preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
                i) stabilire  un  termine  eccessivamente  anticipato
          rispetto  alla  scadenza  del  contratto  per comunicare la
          disdetta   al   fine   di   evitare  la  tacita  proroga  o
          rinnovazione;
                l)    prevedere    l'estensione   dell'adesione   del
          consumatore  a clausole che non ha avuto la possibilita' di
          conoscere prima della conclusione del contratto;
                m) consentire   al   professionista   di   modificare
          unilateralmente   le  clausole  del  contratto,  ovvero  le
          caratteristiche  del  prodotto  o  del servizio da fornire,
          senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
                n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia
          determinato al momento della consegna o della prestazione;
                o) consentire   al  professionista  di  aumentare  il
          prezzo  del  bene  o  del servizio senza che il consumatore
          possa  recedere  se  il  prezzo  finale  e'  eccessivamente
          elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
                p) riservare al professionista il potere di accertare
          la  conformita'  del bene venduto o del servizio prestato a
          quello  previsto  nel  contratto  o  conferirgli il diritto
          esclusivo   d'interpretare   una   clausola  qualsiasi  del
          contratto;
                q) limitare  la  responsabilita'  del  professionista
          rispetto   alle   obbligazioni   derivanti   dai  contratti
          stipulati   in   suo   nome  dai  mandatari  o  subordinare
          l'adempimento  delle  suddette  obbligazioni al rispetto di
          particolari formalita';
                r) limitare      o      escludere     l'opponibilita'
          dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
                s) consentire  al  professionista di sostituire a se'
          un  terzo  nei  rapporti derivanti dal contratto, anche nel
          caso   di  preventivo  consenso  del  consumatore,  qualora
          risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
                t) sancire   a   carico  del  consumatore  decadenze,
          limitazioni  della  facolta'  di opporre eccezioni, deroghe
          alla  competenza  dell'autorita'  giudiziaria,  limitazioni
          all'adduzione   di   prove,   inversioni   o  modificazioni
          dell'onere   della   prova,   restrizioni   alla   liberta'
          contrattuale nei rapporti con i terzi;
                u) stabilire  come  sede  del  foro  competente sulle
          controversie  localita'  diversa  da  quella di residenza o
          domicilio elettivo del consumatore;
                v) prevedere    l'alienazione   di   un   diritto   o
          l'assunzione   di   un  obbligo  come  subordinati  ad  una
          condizione  sospensiva  dipendente  dalla mera volonta' del
          professionista  a  fronte di un'obbligazione immediatamente
          efficace  del  consumatore.  E'  fatto  salvo  il  disposto
          dell'art. 1355 del codice civile.
              3.  Se  il  contratto  ha  ad oggetto la prestazione di
          servizi  finanziari a tempo indeterminato il professionista
          puo', in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:
                a) recedere,  qualora  vi sia un giustificato motivo,
          senza   preavviso,   dandone   immediata  comunicazione  al
          consumatore;
                b) modificare,   qualora   sussista  un  giustificato
          motivo,  le condizioni del contratto, preavvisando entro un
          congruo  termine il consumatore, che ha diritto di recedere
          dal contratto.
              4.  Se  il  contratto  ha  ad oggetto la prestazione di
          servizi finanziari il professionista puo' modificare, senza
          preavviso,  sempreche'  vi  sia  un  giustificato motivo in
          deroga  alle  lettere n)  e o)  del  comma 2,  il  tasso di
          interesse  o  l'importo  di  qualunque altro onere relativo
          alla  prestazione  finanziaria  originariamente  convenuti,
          dandone  immediata  comunicazione  al  consumatore  che  ha
          diritto di recedere dal contratto.
              5.  Le  lettere h), m), n)  e o)  del  comma 2  non  si
          applicano  ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari,
          strumenti  finanziari  ed  altri  prodotti o servizi il cui
          prezzo  e'  collegato alle fluttuazioni di un corso e di un
          indice  di  borsa  o di un tasso di mercato finanziario non
          controllato dal professionista, nonche' la compravendita di
          valuta  estera,  di  assegni di viaggio o di vaglia postali
          internazionali emessi in valuta estera.
              6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle
          clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla
          legge,  a  condizione  che le modalita' di variazione siano
          espressamente descritte�.
                               Art. 6.

Modifiche  all'articolo 38  del decreto legislativo 6 settembre 2005,
                               n. 206

  1.  Al  comma 1  dell'articolo 38  del  Codice del consumo, dopo le
parole: "previsto dal" e' inserita la seguente: "presente".
          Nota all'art. 6:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 38 del citato decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato
          dal presente decreto:
              �Art.  38  (Rinvio).  -  1. Per quanto non previsto dal
          presente  codice,  ai contratti conclusi tra il consumatore
          ed  il  professionista  si  applicano  le  disposizioni del
          codice civile�.
                               Art. 7.

Modifiche  all'articolo 51  del decreto legislativo 6 settembre 2005,
                               n. 206

  1. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 51 del Codice del consumo,
le   parole:   ",   un  elenco  indicativo  dei  quali  e'  riportato
nell'allegato  I"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di  cui  agli
articoli 67-bis e seguenti del presente Codice".
          
          Nota all'art. 7:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 51 del citato decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato
          dal presente decreto:
              �Art.  51 (Campo di applicazione). - 1. Le disposizioni
          della   presente   sezione  si  applicano  ai  contratti  a
          distanza, esclusi i contratti:
                a) relativi   ai   servizi  finanziari  di  cui  agli
          articoli 67-bis e seguenti del presente Codice;
                b) conclusi  tramite distributori automatici o locali
          commerciali automatizzati;
                c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni
          impiegando telefoni pubblici;
                d) relativi  alla  costruzione  e  alla  vendita o ad
          altri  diritti  relativi  a  beni  immobili, con esclusione
          della locazione;
                e) conclusi in occasione di una vendita all'asta�.
                               Art. 8.

Modifiche  all'articolo 57  del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, come modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146

  1.  Il  comma 2  dell'articolo 57  del  Codice  del  consumo,  come
modificato  dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n.
146,  e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  Salve le sanzioni previste
dall'articolo 62,  ogni  fornitura  non  richiesta di cui al presente
articolo costituisce  pratica  commerciale  scorretta  ai sensi degli
articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26.".
          Nota all'art. 8:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 57 del citato decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato
          dal presente decreto:
              �Art. 57 (Fornitura non richiesta). - 1. Il consumatore
          non  e'  tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso
          di  fornitura  non  richiesta.  In  ogni  caso l'assenza di
          risposta non implica consenso del consumatore.
              2.  Salve  le  sanzioni  previste  dall'art.  62,  ogni
          fornitura   non  richiesta  di  cui  al  presente  articolo
          costituisce  pratica  commerciale  scorretta ai sensi degli
          articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26�.
                               Art. 9.

Inserimento della sezione IV-bis al capo I del titolo III della parte
        III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

  1.  Dopo  l'articolo 67  del  Codice  del  consumo  sono inseriti i
seguenti:
Sezione IV-bis

 Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori
                             Art. 67-bis

                   Oggetto e campo di applicazione

  1.  Le  disposizioni  della  presente  sezione  si  applicano  alla
commercializzazione  a distanza di servizi finanziari ai consumatori,
anche  quando  una  delle  fasi della commercializzazione comporta la
partecipazione,  indipendentemente  dalla sua natura giuridica, di un
soggetto diverso dal fornitore.
  2.  Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un
accordo  iniziale  di  servizio seguito da operazioni successive o da
una  serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel
tempo,   le   disposizioni   della   presente  sezione  si  applicano
esclusivamente all'accordo iniziale. Se non vi e' accordo iniziale di
servizio,  ma le operazioni successive o distinte della stessa natura
scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali,
gli    articoli 67-quater,   67-quinquies,   67-sexies,   67-septies,
67-octies, 67-novies e 67-decies si applicano solo quando e' eseguita
la  prima  operazione.  Tuttavia,  se nessuna operazione della stessa
natura  e'  eseguita  entro  un  periodo  di  un  anno,  l'operazione
successiva  e'  considerata  come  la  prima  di  una  nuova serie di
operazioni  e,  di  conseguenza,  si  applicano le disposizioni degli
articoli 67-quater,  67-quinquies,  67-sexies, 67-septies, 67-octies,
67-novies e 67-decies.
  3.  Ferme  restando  le  disposizioni  che  stabiliscono  regimi di
autorizzazione  per  la commercializzazione dei servizi finanziari in
Italia,   sono  fatte  salve,  ove  non  espressamente  derogate,  le
disposizioni  in  materia  bancaria,  finanziaria,  assicurativa, dei
sistemi   di  pagamento  e  di  previdenza  individuale,  nonche'  le
competenze delle autorita' indipendenti di settore.

                            Art. 67-ter.

                             Definizioni

  1. Ai fini della presente sezione si intende per:
    a) contratto  a  distanza: qualunque contratto avente per oggetto
servizi  finanziari,  concluso  tra  un fornitore e un consumatore ai
sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a);
    b) servizio  finanziario:  qualsiasi servizio di natura bancaria,
creditizia,  di  pagamento,  di  investimento,  di assicurazione o di
previdenza individuale;
    c) fornitore:  qualunque  persona  fisica  o  giuridica, soggetto
pubblico   o   privato,  che,  nell'ambito  delle  proprie  attivita'
commerciali o professionali, e' il fornitore contrattuale dei servizi
finanziari oggetto di contratti a distanza;
    d) consumatore:   qualunque   soggetto   di  cui  all'articolo 3,
comma 1, lettera a) del presente codice;
    e) tecnica  di  comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, ai
sensi  dell'articolo 50,  comma 1,  lettera b),  del presente codice,
possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio
finanziario tra le parti;
    f) supporto   durevole:   qualsiasi  strumento  che  permetta  al
consumatore  di  memorizzare informazioni a lui personalmente dirette
in  modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo
di  tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse,
e   che   consenta   la   riproduzione  immutata  delle  informazioni
memorizzate;
    g) operatore  o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza:
qualunque  persona  fisica  o  giuridica,  pubblica o privata, la cui
attivita'   commerciale   o  professionale  consista  nel  mettere  a
disposizione  dei  fornitori  una  o piu' tecniche di comunicazione a
distanza;
    h) reclamo  del  consumatore:  una  dichiarazione,  sostenuta  da
validi  elementi  di  prova,  secondo  cui un fornitore ha commesso o
potrebbe  commettere  un'infrazione  alla  normativa sulla protezione
degli interessi dei consumatori;
    i) interessi  collettivi  dei  consumatori:  gli  interessi di un
numero  di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati
da un'infrazione.

                           Art. 67-quater.

Informazione  del consumatore prima della conclusione del contratto a
                              distanza

  1.  Nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore
sia  vincolato  da  un contratto a distanza o da un'offerta, gli sono
fornite le informazioni riguardanti:
    a) il fornitore;
    b) il servizio finanziario;
    c) il contratto a distanza;
    d) il ricorso.
  2.  Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve
risultare  in  maniera  inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e
comprensibile   con   qualunque   mezzo   adeguato  alla  tecnica  di
comunicazione  a  distanza  utilizzata,  tenendo debitamente conto in
particolare  dei  doveri  di  correttezza  e  buona  fede  nella fase
precontrattuale  e  dei principi che disciplinano la protezione degli
incapaci di agire e dei minori.
  3.   Le   informazioni  relative  agli  obblighi  contrattuali,  da
comunicare  al  consumatore nella fase precontrattuale, devono essere
conformi  agli  obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile
al  contratto  a  distanza  anche qualora la tecnica di comunicazione
impiegata sia quella elettronica.
  4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all'Unione
europea,  le  informazioni  di  cui al comma 3 devono essere conformi
agli  obblighi  contrattuali  imposti dalla legge italiana qualora il
contratto sia concluso.

                         Art. 67-quinquies.

                 Informazioni relative al fornitore

  1. Le informazioni relative al fornitore riguardano:
    a) l'identita'  del  fornitore  e  la  sua  attivita' principale,
l'indirizzo geografico al quale il fornitore e' stabilito e qualsiasi
altro  indirizzo  geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e
fornitore;
    b) l'identita'  del  rappresentante  del  fornitore  stabilito in
Italia   e   l'indirizzo   geografico   rilevante  nei  rapporti  tra
consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista;
    c) se   il   consumatore   ha   relazioni   commerciali   con  un
professionista diverso dal fornitore, l'identita' del professionista,
la  veste  in  cui  agisce  nei  confronti  del  consumatore, nonche'
l'indirizzo  geografico  rilevante  nei  rapporti  tra  consumatore e
professionista;
    d) se il fornitore e' iscritto in un registro commerciale o in un
pubblico  registro  analogo,  il  registro  di  commercio  in  cui il
fornitore  e'  iscritto  e  il  numero di registrazione o un elemento
equivalente per identificarlo nel registro;
    e) qualora    l'attivita'   del   fornitore   sia   soggetta   ad
autorizzazione, gli estremi della competente autorita' di controllo.

                           Art. 67-sexies.

            Informazioni relative al servizio finanziario

  1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano:
    a) una  descrizione delle principali caratteristiche del servizio
finanziario;
    b) il  prezzo  totale  che il consumatore dovra' corrispondere al
fornitore  per  il  servizio  finanziario,  compresi tutti i relativi
oneri,  commissioni  e  spese  e  tutte le imposte versate tramite il
fornitore  o,  se non e' possibile indicare il prezzo esatto, la base
di  calcolo  del  prezzo,  che  consenta al consumatore di verificare
quest'ultimo;
    c) se  del  caso, un avviso indicante che il servizio finanziario
e'  in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti
a  loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o
il  cui  prezzo  dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su
cui  il  fornitore  non  esercita alcuna influenza, e che i risultati
ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai
risultati futuri;
    d) l'indicazione  dell'eventuale  esistenza  di  altre  imposte e
costi   non   versati   tramite  il  fornitore  o  non  fatturati  da
quest'ultimo;
    e) qualsiasi  limite  del periodo durante il quale sono valide le
informazioni fornite;
    f) le   modalita'  di  pagamento  e  di  esecuzione,  nonche'  le
caratteristiche   essenziali  delle  condizioni  di  sicurezza  delle
operazioni  di  pagamento  da effettuarsi nell'ambito dei contratti a
distanza;
    g) qualsiasi   costo  specifico  aggiuntivo  per  il  consumatore
relativo all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza,
se addebitato;
    h) l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni con
altri  servizi  finanziari,  con  la  illustrazione  degli  eventuali
effetti complessivi derivanti dalla combinazione.

                          Art. 67-septies.

            Informazioni relative al contratto a distanza

  1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano:
    a) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente
all'articolo 67-duodecies  e,  se tale diritto esiste, la durata e le
modalita'  d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo
che   il   consumatore   puo'   essere  tenuto  a  versare  ai  sensi
dell'articolo 67-terdecies,   comma 1,   nonche'   alle   conseguenze
derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;
    b) la  durata  minima  del  contratto  a  distanza,  in  caso  di
prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;
    c) le  informazioni  relative agli eventuali diritti delle parti,
secondo  i  termini  del  contratto  a distanza, di mettere fine allo
stesso  prima  della  scadenza  o unilateralmente, comprese le penali
eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;
    d) le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso,
comprendenti  tra  l'altro  il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  e l'indirizzo a cui deve
essere inviata la comunicazione di recesso;
    e) lo  Stato  membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il
fornitore  si  basa  per instaurare rapporti con il consumatore prima
della conclusione del contratto a distanza;
    f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile
al contratto a distanza e sul foro competente;
    g) la  lingua  o  le  lingue in cui sono comunicate le condizioni
contrattuali  e  le  informazioni  preliminari  di  cui  al  presente
articolo,  nonche'  la  lingua  o  le lingue in cui il fornitore, con
l'accordo  del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del
contratto a distanza.

                           Art. 67-octies.

                  Informazioni relative al ricorso

  1. Le informazioni relative al ricorso riguardano:
    a) l'esistenza  o  la  mancanza  di  procedure extragiudiziali di
reclamo  e  di  ricorso  accessibili  al consumatore che e' parte del
contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalita' che
consentono al Consumatore di avvalersene;
    b) l'esistenza  di  fondi  di  garanzia o di altri dispositivi di
indennizzo.

                           Art. 67-novies.

               Comunicazioni mediante telefonia vocale

  1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale:
    a) l'identita' del fornitore e il fine commerciale della chiamata
avviata   dal   fornitore   sono  dichiarati  in  maniera  inequivoca
all'inizio di qualsiasi conversazione con il consumatore;
    b) devono  essere  fornite, previo consenso del consumatore, solo
le informazioni seguenti:
      1)  l'identita'  della persona in contatto con il consumatore e
il suo rapporto con il fornitore;
      2)   una   descrizione  delle  principali  caratteristiche  del
servizio finanziario;
      3)  il prezzo totale che il consumatore dovra' corrispondere al
fornitore  per  il  servizio  finanziario,  comprese tutte le imposte
versate  tramite  il  fornitore  o,  se  non e' possibile indicare il
prezzo  esatto,  la  base  di  calcolo  del  prezzo,  che consenta al
consumatore di verificare quest'ultimo;
      4)  l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o
costi   non   versati   tramite  il  fornitore  o  non  fatturati  da
quest'ultimo;
      5)   l'esistenza   o   la   mancanza  del  diritto  di  recesso
conformemente all'articolo 67-duodecies e, se tale diritto esiste, la
durata  e le modalita' d'esercizio, comprese le informazioni relative
all'importo  che il consumatore puo' essere tenuto a versare ai sensi
dell'articolo 67-terdecies, comma 1.
  2. Il fornitore comunica al consumatore che altre informazioni sono
disponibili  su  richiesta  e  ne  precisa  la  natura.  Il fornitore
comunica  in  ogni  caso  le  informazioni complete quando adempie ai
propri obblighi ai sensi dell'articolo 67-undecies.

                           Art. 67-decies.

           Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni

  1. Oltre   alle   informazioni   di  cui  agli  articoli 67-quater,
67-quinquies,  67-sexies,  67-septies e 67-octies sono applicabili le
disposizioni  piu'  rigorose  previste dalla normativa di settore che
disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato.
  2.  Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione
europea  le  disposizioni  nazionali  sui  requisiti  di informazione
preliminare   che   sono   aggiuntive   rispetto   a  quelle  di  cui
all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE.
  3.  Le  autorita'  di vigilanza del settore bancario, assicurativo,
finanziario  e della previdenza complementare comunicano al Ministero
dello  sviluppo  economico  le disposizioni di cui al comma 2, per le
materie di rispettiva competenza.
  4.  Le informazioni di cui al comma 2 sono messe a disposizione dei
consumatori  e  dei  fornitori,  anche mediante l'utilizzo di sistemi
telematici, a cura del Ministero dello sviluppo economico.

                          Art. 67-undecies.

Comunicazione  delle  condizioni  contrattuali  e  delle informazioni
                             preliminari

  1.  Il  fornitore  comunica  al  consumatore  tutte  le  condizioni
contrattuali, nonche' le informazioni di cui agli articoli 67-quater,
67-quinquies,   67-sexies,   67-septies,   67-octies,   67-novies   e
67-decies,  su  supporto  cartaceo  o  su un altro supporto durevole,
disponibile  e  accessibile  per il consumatore in tempo utile, prima
che  lo  stesso  sia  vincolato  da  un  contratto  a  distanza  o da
un'offerta.
  2. Il fornitore ottempera all'obbligo di cui al comma 1 subito dopo
la  conclusione  del  contratto  a distanza, se quest'ultimo e' stato
concluso  su  richiesta  del  consumatore  utilizzando una tecnica di
comunicazione   a   distanza  che  non  consente  di  trasmettere  le
condizioni contrattuali ne' le informazioni ai sensi del comma 1.
  3.  In  qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore,
se  lo richiede, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali
su  supporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare la
tecnica  di  comunicazione a distanza utilizzata, a meno che cio' non
sia  incompatibile  con  il  contratto  concluso  o con la natura del
servizio finanziario prestato.

                         Art. 67-duodecies.

                         Diritto di recesso

  1.  Il  consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per
recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.
  2.  Il predetto termine e' esteso a trenta giorni per i contratti a
distanza  aventi  per  oggetto  le assicurazioni sulla vita di cui al
decreto  legislativo  7 settembre  2005, n. 209, recante Codice delle
assicurazioni  private,  e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi
pensionistici individuali.
  3. Il termine durante il quale puo' essere esercitato il diritto di
recesso decorre alternativamente:
    a) dalla  data  della  conclusione del contratto, tranne nel caso
delle  assicurazioni  sulla  vita, per le quali il termine comincia a
decorrere  dal  momento  in  cui  al consumatore e' comunicato che il
contratto e' stato concluso;
    b) dalla   data  in  cui  il  consumatore  riceve  le  condizioni
contrattuali  e  le  informazioni di cui all'articolo 67-undecies, se
tale data e' successiva a quella di cui alla lettera a).
  4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento e'
sospesa  durante  la  decorrenza del termine previsto per l'esercizio
del diritto di recesso.
  5. Il diritto di recesso non si applica:
    a) ai  servizi  finanziari,  diversi  dal servizio di gestione su
base  individuale  di  portafogli di investimento se gli investimenti
non  sono  stati  gia' avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni
del  mercato  finanziario  che  il  fornitore  non  e'  in  grado  di
controllare  e  che possono aver luogo durante il periodo di recesso,
quali ad esempio i servizi riguardanti:
      1) operazioni di cambio;
      2) strumenti del mercato monetario;
      3) valori mobiliari;
      4) quote di un organismo di investimento collettivo;
      5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari,
compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;
      6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
      7)  contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti
di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
      8)   opzioni  per  acquistare  o  vendere  qualsiasi  strumento
previsto  dalla  presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti
che  si  regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa
categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;
    b) alle  polizze  di  assicurazione  viaggio  e  bagagli  o  alle
analoghe  polizze  assicurative a breve termine di durata inferiore a
un mese;
    c) ai  contratti  interamente  eseguiti  da  entrambe le parti su
esplicita  richiesta  scritta  del consumatore prima che quest'ultimo
eserciti   il  suo  diritto  di  recesso,  nonche'  ai  contratti  di
assicurazione  obbligatoria  della responsabilita' civile per i danni
derivanti  dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per
i quali si sia verificato l'evento assicurato;
    d) alle  dichiarazioni  dei  consumatori rilasciate dinanzi ad un
pubblico  ufficiale  a  condizione che il pubblico ufficiale confermi
che    al    consumatore    sono   garantiti   i   diritti   di   cui
all'articolo 67-undecies, comma 1.
  6.  Se  esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima
dello  scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state
date  ai  sensi  dell'articolo 67-septies,  comma 1,  lettera d), una
comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con
avviso   di   ricevimento   o   altro   mezzo   indicato   ai   sensi
dell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d).
  7.  Il  presente  articolo non  si  applica  alla  risoluzione  dei
contratti di credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e 77.
  8.  Se  ad  un  contratto  a  distanza  relativo  ad un determinato
servizio  finanziario  e'  aggiunto  un  altro  contratto  a distanza
riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo
sulla  base  di  un  accordo  tra  il  terzo  e  il fornitore, questo
contratto  aggiuntivo  e'  risolto,  senza  alcuna penale, qualora il
consumatore  eserciti  il suo diritto di recesso secondo le modalita'
fissate dal presente articolo.

                         Art. 67-ter decies.

          Pagamento del servizio fornito prima del recesso

  1.  Il  consumatore  che  esercita  il  diritto di recesso previsto
dall'articolo 67-duodecies,   comma 1,   e'   tenuto  a  pagare  solo
l'importo   del  servizio  finanziario  effettivamente  prestato  dal
fornitore  conformemente  al  contratto  a distanza. L'esecuzione del
contratto  puo'  iniziare  solo previa richiesta del consumatore. Nei
contratti  di assicurazione l'impresa trattiene la frazione di premio
relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
  2. L'importo di cui al comma 1 non puo':
    a) eccedere  un importo proporzionale all'importanza del servizio
gia'  fornito  in  rapporto  a  tutte  le  prestazioni  previste  dal
contratto a distanza;
    b) essere di entita' tale da poter costituire una penale.
  3. Il fornitore non puo' esigere dal consumatore il pagamento di un
importo  in  base  al  comma 1  se  non e' in grado di provare che il
consumatore  e'  stato  debitamente informato dell'importo dovuto, in
conformita'  all'articolo 67-septies,  comma l,  lettera a). Egli non
puo'  tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizio
all'esecuzione  del  contratto  prima  della  scadenza del periodo di
esercizio  del  diritto  di recesso di cui all'articolo 67-duodecies,
comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.
  4.  Il  fornitore  e'  tenuto  a  rimborsare  al consumatore, entro
quindici   giorni,   tutti   gli  importi  da  questo  versatigli  in
conformita'  del  contratto  a distanza, ad eccezione dell'importo di
cui  al  comma 1.  Il  periodo decorre dal giorno in cui il fornitore
riceve  la  comunicazione di recesso. L'impresa di assicurazione deve
adempiere  alle  obbligazioni derivanti dal contratto, concernenti il
periodo in cui il contratto medesimo ha avuto effetto.
  5.  Il  consumatore  paga  al  fornitore il corrispettivo di cui al
comma 1 e gli restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto
da  quest'ultimo entro quindici giorni dall'invio della comunicazione
di   recesso.   Non   sono  ripetibili  gli  indennizzi  e  le  somme
eventualmente  corrisposte  dall'impresa agli assicurati e agli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative.
  6.  Per  i  finanziamenti  diretti  principalmente  a permettere di
acquistare  o  mantenere  diritti  di proprieta' su terreni o edifici
esistenti  o  progettati,  o  di  rinnovare  o ristrutturare edifici,
l'efficacia  del  recesso  e' subordinata alla restituzione di cui al
comma 5.

                       Art. 67-quater decies.

         Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza

  1.  Il  consumatore  puo'  effettuare  il  pagamento  con  carte di
credito,  debito  o  con  altri  strumenti di Pagamento, ove cio' sia
previsto  tra  le  modalita' di pagamento, che gli sono comunicate ai
sensi dell'articolo 67-sexies, comma 1, lettera f).
  2.  Fatta  salva  l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge
3 maggio  1991,  n.  143,  convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio  1991,  n. 197, l'ente che emette o fornisce lo strumento di
pagamento  riaccredita  al  consumatore i pagamenti non autorizzati o
dei  quali  questi  dimostri  l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito
ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta
di  pagamento da parte del fornitore o di un terzo. L'ente che emette
o  fornisce  lo  strumento  di  pagamento ha diritto di addebitare al
fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
  3.  Fermo  restando quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo
2005,  n.  82,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, sul valore
probatorio della firma elettronica e dei documenti elettronici, e' in
capo  all'ente  che  emette  o  fornisce  lo  strumento di pagamento,
l'onere   di  provare  che  la  transazione  di  pagamento  e'  stata
autorizzata,  accuratamente  registrata  e  contabilizzata  e  che la
medesima  non e' stata alterata da guasto tecnico o da altra carenza.
L'uso  dello  strumento di pagamento non comporta necessariamente che
il pagamento sia stato autorizzato.
  4.  Relativamente  alle  operazioni  di  pagamento  da  effettuarsi
nell'ambito  di  contratti a distanza, il fornitore adotta condizioni
di  sicurezza  conformi  a quanto disposto ai sensi dell'articolo 146
del  testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avendo riguardo, in
particolare,  alle  esigenze  di  integrita',  di  autenticita'  e di
tracciabilita' delle operazioni medesime.

                      Art. 67-quinquies decies.

                        Servizi non richiesti

  1. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva
in  caso  di  fornitura  non  richiesta.  In  ogni caso, l'assenza di
risposta non implica consenso del consumatore.
  2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 67-septies-decies, ogni
servizio  non  richiesto  di  cui  al  presente  articolo costituisce
pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24,
25 e 26.

                       Art. 67-sexies decies.

                     Comunicazioni non richieste

  1. L'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche
di   comunicazione   a  distanza  richiede  il  previo  consenso  del
consumatore:
    a) sistemi  di chiamata senza intervento di un operatore mediante
dispositivo automatico;
    b) telefax.
  2.  Le  tecniche  di  comunicazione  a  distanza  diverse da quelle
indicate al comma 1, quando consentono una comunicazione individuale,
non  sono  autorizzate  se  non  e'  stato  ottenuto  il consenso del
consumatore interessato.
  3.  Le  misure  di  cui  ai  commi 1 e 2 non comportano costi per i
consumatori.

                       Art. 67-septies decies.

                              Sanzioni

  1.   Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fornitore  che
contravviene  alle  norme  di  cui  alla presente sezione, ovvero che
ostacola  l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore
ovvero  non  rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente
pagate,  e'  punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria, per
ciascuna violazione, da euro cinquemila a euro cinquantamila.
  2.  Nei  casi  di  particolare  gravita'  o  di  recidiva,  nonche'
nell'ipotesi   della   violazione   dell'articolo 67-novies   decies,
comma 3, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma l
sono raddoppiati.
  3.  Le  autorita'  di vigilanza dei settori bancario, assicurativo,
finanziario  e della previdenza complementare e, ciascuna nel proprio
ambito  di  competenza,  accertano le violazioni alle disposizioni di
cui  alla  presente  sezione  e  le  relative  sanzioni sono irrogate
secondo le procedure rispettivamente applicabili in ciascun settore.
  4.  Il  contratto  e'  nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola
l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non
rimborsa  le  somme  da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli
obblighi  di  informativa precontrattuale in modo da alterare in modo
significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche.
  5.  La  nullita'  puo'  essere  fatta valere solo dal consumatore e
obbliga  le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Nei contratti
di  assicurazione  l'impresa  e'  tenuta  alla restituzione dei premi
pagati  e  deve adempiere alle obbligazioni concernenti il periodo in
cui  il  contratto  ha  avuto  esecuzione.  Non  sono  ripetibili gli
indennizzi  e  le  somme  eventualmente corrisposte dall'impresa agli
assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. E'
fatto  salvo  il diritto del Consumatore ad agire per il risarcimento
dei danni.
  6. Sono fatte salve le sanzioni previste nel decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.

                       Art. 67-octies decies.

                    Irrinunciabilita' dei diritti

  1.  I diritti attribuiti al consumatore dalla presente sezione sono
irrinunciabili.  E'  nulla  ogni  pattuizione  che abbia l'effetto di
privare il consumatore della protezione assicurata dalle disposizioni
della presente sezione. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal
consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
  2.  Ove  le  parti  abbiano  scelto  di  applicare al contratto una
legislazione  diversa  da  quella  italiana,  al  consumatore  devono
comunque  essere  riconosciute le condizioni di tutela previste dalla
presente sezione.

                       Art. 67-novies decies.

              Ricorso giurisdizionale o amministrativo

  1.  Le  associazioni  dei  consumatori  iscritte  all'elenco di cui
all'articolo 137,   sono   legittimate  a  proporre  alle  competenti
autorita' di vigilanza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al
fine  di  tutelare  gli interessi collettivi dei consumatori, reclamo
per  l'accertamento  di  violazioni delle disposizioni della presente
sezione.
  2.  Le  associazioni  dei  consumatori  iscritte  all'elenco di cui
all'articolo 137,   sono   legittimate   a   proporre   all'autorita'
giudiziaria  l'azione  inibitoria per far cessare le violazioni delle
disposizioni  della  presente  sezione  nei confronti delle imprese o
degli intermediari ai sensi dell'articolo 140.
  3.  Le  autorita'  di vigilanza nei settori bancario, assicurativo,
finanziario  e  della  previdenza  complementare,  nell'esercizio dei
rispettivi  poteri, anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1,
ordinano  ai  soggetti  vigilati  la cessazione o vietano l'inizio di
pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione.
  4.   Sono   fatte   salve,   ove  non  espressamente  derogate,  le
disposizioni  in  materia  bancaria,  finanziaria, assicurativa e dei
sistemi  di  pagamento, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive
autorita' di vigilanza di settore.

                           Art. 67-vicies.

           Composizione extragiudiziale delle controversie

  1.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello
sviluppo  economico  ed  il  Ministero  della  giustizia,  sentite le
autorita'  di  vigilanza  di settore, possono promuovere, nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'istituzione di adeguate ed
efficaci  procedure  extragiudiziali  di  reclamo e di ricorso per la
composizione  di  controversie riguardanti i consumatori, conformi ai
principi  previsti dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale
e  che  operano  nell'ambito  della  rete europea relativa ai servizi
finanziari (FIN NET).
  2.  Gli  organi  di composizione extragiudiziale delle controversie
comunicano  ai Ministeri di cui al comma 1 le decisioni significative
che   adottano  sulla  commercializzazione  a  distanza  dei  servizi
finanziari.

                        Art. 67-vicies semel.

                          Onere della prova

  1. Sul fornitore grava l'onere della prova riguardante:
    a) l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore;
    b) la  prestazione  del consenso del consumatore alla conclusione
del contratto;
    c) l'esecuzione del contratto;
    d) la  responsabilita'  per  l'inadempimento  delle  obbligazioni
derivanti dal contratto.
  2.  Le  clausole  che  hanno per effetto l'inversione o la modifica
dell'onere  della  prova di cui al comma 1 si presumono vessatorie ai
sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera t).

                         Art. 67-vicies bis.

                         Misure transitorie

  1.  Le  disposizioni  della presente sezione si applicano anche nei
confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non ha
ancora  recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighi
corrispondenti a quelli in essa previsti.".
                              Art. 10.

Modifiche  all'articolo 82  del decreto legislativo 6 settembre 2005,
                               n. 206

  1.  Al  comma 1  dell'articolo 82 del Codice del consumo le parole:
"articolo  83"  e  "articolo  84",  sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: "articolo 84" e "articolo 83".
          
          Nota all'art. 10:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 82 del citato decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato
          dal presente decreto:
              �Art. 82 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni
          del  presente  capo  si  applicano  ai  pacchetti turistici
          definiti  all'art.  84,  venduti  od offerti in vendita nel
          territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di
          cui all'art. 83.
              2.  Il  presente  capo si applica altresi' ai pacchetti
          turistici  negoziati al di fuori dai locali commerciali e a
          distanza,  ferme  restando  le  disposizioni previste negli
          articoli da 64 a 67�.
                              Art. 11.

Modifiche  all'articolo 84  del decreto legislativo 6 settembre 2005,
                               n. 206

  1.  Al  comma 2 dell'articolo 84 del Codice del consumo, le parole:
"della   presente  sezione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del
presente capo".
          Nota all'art. 11:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 84 del citato decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato
          dal presente decreto:
              �Art.  84  (Pacchetti  turistici).  -  1.  I  pacchetti
          turistici  hanno  ad  oggetto  i  viaggi,  le  vacanze ed i
          circuiti   tutto   compreso,  risultanti  dalla  prefissata
          combinazione  di  almeno  due  degli  elementi  di  seguito
          indicati,  venduti  od  offerti  in  vendita  ad  un prezzo
          forfetario,  e  di  durata  superiore alle ventiquattro ore
          ovvero comprendente almeno una notte:
                a) trasporto;
                b) alloggio;
                c) servizi  turistici  non  accessori  al trasporto o
          all'alloggio  di  cui  all'art.  86,  lettere i)  e o), che
          costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
              2.  La  fatturazione  separata  degli  elementi  di uno
          stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il
          venditore agli obblighi del presente capo�.
                              Art. 12.

Modifiche  all'articolo 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
                               n. 206

  1.  Al comma 1 dell'articolo 100 del Codice del consumo, le parole:
"il  Ministero  delle  attivita'  produttive"  sono  sostituite dalle
seguenti: "la Presidenza del Consiglio dei Ministri".
  2.  Al comma 5 dell'articolo 100 del Codice del consumo, le parole:
"  con  decreto  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con  il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle
seguenti:  "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto  con  il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'economia e delle finanze".
  3. Al comma 5 dell'articolo 100 del Codice del consumo, e' aggiunto
infine, il seguente periodo: "Fino alla data di entrata in vigore del
decreto  di  cui al presente comma, restano in vigore le disposizioni
di  cui  al  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato 23 luglio 1999, n. 349.".
          
          Nota all'art. 12:
              - Si  riporta il testo dell'art. 100 del citato decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato
          dal presente decreto:
              �Art. 100 (Fondo di garanzia). - 1. E' istituito presso
          la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo nazionale
          di  garanzia,  per  consentire,  in caso di insolvenza o di
          fallimento  del venditore o dell'organizzatore, il rimborso
          del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso
          di  viaggi  all'estero,  nonche'  per fornire una immediata
          disponibilita'  economica  in  caso  di  rientro forzato di
          turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze,
          imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
              2. Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari
          al due per cento dell'ammontare del premio delle polizze di
          assicurazione  obbligatoria  di  cui  all'art.  99,  che e'
          versata  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
          riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, al fondo di cui al comma 1.
              3.  Il  fondo  interviene,  per  le finalita' di cui al
          comma 1,  nei limiti dell'importo corrispondente alla quota
          cosi' come determinata ai sensi del comma 2.
              4. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei
          confronti del soggetto inadempiente.
              5.  Le  modalita'  di  gestione  e di funzionamento del
          fondo  sono  determinate  con  decreto  del  Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri, di concerto con il Ministro dello
          sviluppo  economico e con il Ministro dell'economia e delle
          finanze. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
          cui al presente comma, restano in vigore le disposizioni di
          cui  al decreto del Ministero dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato 23 luglio 1999, n. 349�.
                              Art. 13.

Modifiche  all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
                               n. 206

  1.  Dopo  il  comma 3  dell'articolo 108  del Codice del consumo e'
aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis". La procedura istruttoria per
l'adozione  dei  provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 107, e'
stabilita con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Amministrazione
competente,  in  modo  da  garantire  il  contraddittorio,  la  piena
cognizione degli atti e la verbalizzazione.".
          Nota all'art. 13:
              - Si  riporta il testo dell'art. 108 del citato decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato
          dal presente decreto:
              �Art.   108   (Disposizioni   procedurali).   -  1.  Il
          provvedimento  adottato  ai  sensi dell'art. 107 che limita
          l'immissione  sul  mercato  di  un prodotto o ne dispone il
          ritiro  o  il richiamo, deve essere adeguatamente motivato,
          con  l'indicazione dei termini e delle Autorita' competenti
          cui  e'  possibile ricorrere e deve essere notificato entro
          sette giorni dall'adozione.
              2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per
          la  salute  o  per la pubblica o privata incolumita', prima
          dell'adozione  delle  misure di cui all'art. 107, commi 2 e
          3,  agli  interessati deve essere consentito di partecipare
          alla  fase del procedimento amministrativo e di presenziare
          agli  accertamenti  riguardanti  i propri prodotti, in base
          agli  articoli 7  e  seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
          241;  in  particolare,  gli  interessati possono presentare
          all'Autorita' competente osservazioni scritte e documenti.
              3.  Gli  interessati  possono  presentare  osservazioni
          scritte  anche in seguito all'emanazione del provvedimento,
          anche   quando,   a  causa  dell'urgenza  della  misura  da
          adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento.
              3-bis.  La  procedura  istruttoria  per  l'adozione dei
          provvedimenti  emanati ai sensi dell'art. 107, e' stabilita
          con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'art. 17, comma 1,
          della   legge   23 agosto   1988,   n.   400,  su  proposta
          dell'Amministrazione  competente,  in  modo da garantire il
          contraddittorio,  la  piena  cognizione  degli  atti  e  la
          verbalizzazione�.
                              Art. 14.

Modifiche  all'articolo 115 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
                               n. 206

  1.   La   rubrica  dell'articolo 115  del  Codice  del  consumo  e'
sostituita dalla seguente:
    "Prodotto e produttore".
  2.  All'articolo 115  del  Codice  del  consumo, dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Produttore, ai fini del presente titolo, e' il fabbricante
del  prodotto  finito  o  di  una sua componente, il produttore della
materia  prima,  nonche',  per  i  prodotti  agricoli del suolo e per
quelli  dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente
l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore.".
          Nota all'art. 14:
              - Si  riporta il testo dell'art. 115 del citato decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato
          dal presente decreto:
              �Art.  115 (Prodotto  e  produttore). - 1. Prodotto, ai
          fini  del  presente  titolo,  e' ogni bene mobile, anche se
          incorporato in altro bene mobile o immobile.
              2. Si considera prodotto anche l'elettricita'.
              2-bis. Produttore,  ai  fini del presente titolo, e' il
          fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il
          produttore  della  materia  prima,  nonche', per i prodotti
          agricoli  del  suolo  e  per quelli dell'allevamento, della
          pesca   e   della  caccia,  rispettivamente  l'agricoltore,
          l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore�.
                              Art. 15.

Modifiche  all'articolo 130 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
                               n. 206

  1.  Al  comma 7,  lettera  b),  dell'articolo 130  del  Codice  del
consumo,  le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma
5".
  2. Al comma 9, lettera a), dell'articolo 130 del Codice del consumo
le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5".
          
          Nota all'art. 15:
              -  Si riporta il testo dell'art. 130 del citato decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato
          dal presente decreto:
              �Art.  130 (Diritti del consumatore). - 1. Il venditore
          e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi
          difetto  di conformita' esistente al momento della consegna
          del bene.
              2. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha
          diritto  al  ripristino, senza spese, della conformita' del
          bene  mediante  riparazione  o  sostituzione,  a  norma dei
          commi 3,  4,  5  e  6, ovvero ad una riduzione adeguata del
          prezzo  o  alla risoluzione del contratto, conformemente ai
          commi 7, 8 e 9.
              3.  Il  consumatore  puo'  chiedere,  a  sua scelta, al
          venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese
          in  entrambi  i  casi,  salvo  che il rimedio richiesto sia
          oggettivamente   impossibile   o   eccessivamente   oneroso
          rispetto all'altro.
              4.  Ai  fini  di  cui  al  comma 3  e'  da  considerare
          eccessivamente  oneroso  uno  dei  due  rimedi se impone al
          venditore   spese  irragionevoli  in  confronto  all'altro,
          tenendo conto:
                a) del  valore  che  il  bene avrebbe se non vi fosse
          difetto di conformita';
                b) dell'entita' del difetto di conformita';
                c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa
          essere   esperito   senza  notevoli  inconvenienti  per  il
          consumatore.
              5.  Le  riparazioni  o  le  sostituzioni  devono essere
          effettuate  entro  un congruo tennine dalla richiesta e non
          devono  arrecare  notevoli  inconvenienti  al  consumatore,
          tenendo  conto  della  natura del bene e dello scopo per il
          quale il consumatore ha acquistato il bene.
              6.  Le  spese  di  cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai
          costi  indispensabili  per  rendere  conformi  i  beni,  in
          particolare  modo con riferimento alle spese effettuate per
          la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
              7.  Il  consumatore  puo' richiedere, a sua scelta, una
          congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto
          ove ricorra una delle seguenti situazioni:
                a) la  riparazione e la sostituzione sono impossibili
          o eccessivamente onerose;
                b) il  venditore non ha provveduto alla riparazione o
          alla  sostituzione del bene entro il termine congruo di cui
          al comma 5;
                c) la  sostituzione  o la riparazione precedentemente
          effettuata    ha   arrecato   notevoli   inconvenienti   al
          consumatore.
              8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma
          da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
              9.  Dopo  la  denuncia  del  difetto di conformita', il
          venditore  puo'  offrire  al  consumatore  qualsiasi  altro
          rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
                a) qualora  il  consumatore  abbia gia' richiesto uno
          specifico   rimedio,   il   venditore  resta  obbligato  ad
          attuarlo,  con  le  necessarie  conseguenze  in ordine alla
          decorrenza  del  termine  congruo  di cui al comma 5, salvo
          accettazione   da   parte   del   consumatore  del  rimedio
          alternativo proposto;
                b) qualora  il  consumatore  non abbia gia' richiesto
          uno  specifico  rimedio,  il  consumatore deve accettare la
          proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi
          del presente articolo.
              10.  Un  difetto di conformita' di lieve entita' per il
          quale  non  e'  stato possibile o e' eccessivamente oneroso
          esperire  i  rimedi della riparazione o della sostituzione,
          non da' diritto alla risoluzione del contratto�.
                              Art. 16.

Modifiche  all'articolo 139 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
                               n. 206

  1.  Al  comma 1,  primo  periodo,  dell'articolo 139 del Codice del
consumo,  dopo  la  parola:  "agire" sono inserite le seguenti: ", ai
sensi dell'articolo 140,".
  2.  Al  comma  1,  lettera a),  dell'articolo 139  del  Codice  del
consumo, dopo le parole: "legge 6 agosto 1990, n. 223," sono inserite
le  seguenti:  ",  e successive modificazioni, ivi comprese quelle di
cui  al  testo  unico  della  radiotelevisione,  di  cui  al  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177,".
          Nota all'art. 16:
              - Si  riporta il testo dell'art. 139 del citato decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato
          dal presente decreto:
              �Art.   139   (Legittimazione   ad   agire).  -  1.  Le
          associazioni   dei  consumatori  e  degli  utenti  inserite
          nell'elenco  di cui all'art. 137 sono legittimate ad agire,
          ai sensi dell'art. 140, a tutela degli interessi collettivi
          dei  consumatori  e  degli  utenti. Oltre a quanto disposto
          dall'art.  2,  le  dette  associazioni  sono legittimate ad
          agire   nelle   ipotesi   di   violazione  degli  interessi
          collettivi   dei   consumatori  contemplati  nelle  materie
          disciplinate  dal  presente  codice, nonche' dalle seguenti
          disposizioni legislative:
                a) legge   6 agosto   1990,   n.  223,  e  successive
          modificazioni,  ivi  comprese  quelle di cui al testo unico
          della  radiotelevisione,  di  cui  al  decreto  legislativo
          31 luglio  2005,  n.  177,  e legge 30 aprile 1998, n. 122,
          concernenti l'esercizio delle attivita' televisive;
                b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come
          modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44,
          e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicita'
          dei medicinali per uso umano.
              2.  Gli  organismi pubblici indipendenti nazionali e le
          organizzazioni  riconosciuti  in  altro  Stato  dell'Unione
          europea  ed  inseriti  nell'elenco degli enti legittimati a
          propone   azioni   inibitorie   a  tutela  degli  interessi
          collettivi   dei  consumatori,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  delle Comunita' europee, possono agire, ai sensi
          del  presente  articolo  e  secondo  le  modalita'  di  cui
          all'art.  140, nei confronti di atti o comportamenti lesivi
          per  i  consumatori  del  proprio Paese, posti in essere in
          tutto o in parte sul territorio dello Stato�.
                              Art. 17.

Modifiche  all'articolo 140 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
                               n. 206

  l.  Al  comma 1  dell'articolo 140  del Codice del consumo, dopo la
parola:  "legittimati"  sono  inserite  le  seguenti:  "nei  casi ivi
previsti".
          
          Nota all'art. 17:
              - Si  riporta il testo dell'art. 140 del citato decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato
          dal presente decreto:
              �Art.  140 (Procedura). - 1. I soggetti di cui all'art.
          139  sono  legittimati  nei  casi  ivi  previsti ad agire a
          tutela  degli  interessi collettivi dei consumatori e degli
          utenti richiedendo al tribunale:
                a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli
          interessi dei consumatori e degli utenti;
                b) di  adottare  le  misure  idonee  a  correggere  o
          eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
                c)  di ordinare la pubblicazione del provvedimento su
          uno  o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure locale
          nei  casi  in  cui  la  pubblicita'  del provvedimento puo'
          contribuire  a  correggere  o  eliminare  gli effetti delle
          violazioni accertate.
              2.  Le  associazioni  di  cui  al  comma  1,  nonche' i
          soggetti  di  cui  all'art. 139, comma 2, possono attivare,
          prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione
          dinanzi  alla camera di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura competente per territorio, a norma dell'art. 2,
          comma  4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
          nonche'    agli    altri    organismi    di    composizione
          extragiudiziale  per  la composizione delle controversie in
          materia  di consumo a norma dell'art. 141. La procedura e',
          in ogni caso, definita entro sessanta giorni.
              3.  Il  processo verbale di conciliazione, sottoscritto
          dalle   parti   e   dal  rappresentante  dell'organismo  di
          composizione   extragiudiziale  adito,  e'  depositato  per
          l'omologazione  nella  cancelleria  del tribunale del luogo
          nel quale si e' svolto il procedimento di conciliazione.
              4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata
          la  regolarita'  formale  del processo verbale, lo dichiara
          esecutivo   con   decreto.   Il  verbale  di  conciliazione
          omologato costituisce titolo esecutivo.
              5.  In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo' essere
          proposta  solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla
          data  in  cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto
          da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata
          con  avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento
          lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
              6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del
          comportamento  lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato
          chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, puo' attivare la
          procedura  di  conciliazione  di cui al comma 2 senza alcun
          pregiudizio  per  l'azione  giudiziale  da  avviarsi o gia'
          avviata.   La  favorevole  conclusione,  anche  nella  fase
          esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata
          ai fini della cessazione della materia del contendere.
              7.  Con  il  provvedimento che definisce il giudizio di
          cui   al   comma 1   il   giudice   fissa  un  termine  per
          l'adempimento  degli obblighi stabiliti e, anche su domanda
          della  parte  che ha agito in giudizio, dispone, in caso di
          inadempimento,  il  pagamento di una somma di denaro da 516
          euro  a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di
          ritardo  rapportati  alla  gravita'  del  fatto. In caso di
          inadempimento  degli  obblighi  risultanti  dal  verbale di
          conciliazione  di  cui al comma 3 le parti possono adire il
          tribunale   con   procedimento   in   camera  di  consiglio
          affinche', accertato l'inadempimento, disponga il pagamento
          delle  dette  somme  di  denaro.  Tali somme di denaro sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
          riassegnate  con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze  al  fondo  da  istituire  nell'ambito  di apposita
          unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del
          Ministero   delle   attivita'  produttive,  per  finanziare
          iniziative a vantaggio dei consumatori.
              8.  Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza,
          l'azione  inibitoria  si  svolge  a norma degli articoli da
          669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile.
              9.  Fatte  salve  le  norme  sulla litispendenza, sulla
          continenza,   sulla   connessione   e  sulla  riunione  dei
          procedimenti,  le  disposizioni di cui al presente articolo
          non   precludono  il  diritto  ad  azioni  individuali  dei
          consumatori    che   siano   danneggiati   dalle   medesime
          violazioni.
              10.  Per  le  associazioni di cui all'art. 139 l'azione
          inibitoria  prevista  dall'art.  37  in materia di clausole
          vessatorie  nei  contratti  stipulati con i consumatori, si
          esercita ai sensi del presente articolo.
              11.  Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice
          amministrativo  in  materia  di  servizi  pubblici ai sensi
          dell'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
              12.   Restano   salve   le  procedure  conciliative  di
          competenza    dell'Autorita'    per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni  di  cui  all'art.  1,  comma 11, della legge
          31 luglio 1997, n. 249�.
                              Art. 18.

Modifiche  all'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
                               n. 206

  1.   Il   comma 2  dell'articolo 141  del  Codice  del  consumo  e'
sostituito  dal  seguente:  "2. Il Ministro dello sviluppo economico,
d'intesa  con  il Ministro della giustizia, con decreto di natura non
regolamentare,  detta  le  disposizioni per la formazione dell'elenco
degli  organi  di  composizione extragiudiziale delle controversie in
materia   di   consumo   che   si   conformano   ai   principi  della
raccomandazione  98/257/CE  della  Commissione,  del  30 marzo  1998,
riguardante  i  principi  applicabili agli organi responsabili per la
risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo,
e  della  raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile
2001,  concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali
che  partecipano  alla risoluzione extragiudiziale delle controversie
in  materia  di  consumo.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,
d'intesa  con il Ministero della giustizia, comunica alla Commissione
europea  gli  organismi  di  cui  al  predetto  elenco  ed  assicura,
altresi',  gli  ulteriori  adempimenti  connessi all'attuazione della
risoluzione  del  Consiglio  dell'Unione  europea del 25 maggio 2000,
2000/C  155/01,  relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali
per  la  risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di
consumo.".
  2.  Al comma 3 dell'articolo 141 del Codice del consumo, le parole:
"articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 2, comma 4".
           Nota all'art. 18:
              - Si  riporta il testo dell'art. 141 del citato decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato
          dal presente decreto:
              �Art.   141   (Composizione   extra   giudiziale  delle
          controversie).   -   1. Nei   rapporti  tra  consumatore  e
          professionista,  le  parti  possono  avviare  procedure  di
          composizione   extragiudiziale  per  la  risoluzione  delle
          controversie   in   materia   di   consumo,  anche  in  via
          telematica.
              2.  Il  Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con
          il  Ministro  della  giustizia,  con  decreto di natura non
          regolamentare,  detta  le  disposizioni  per  la formazione
          dell'elenco  degli  organi  di composizione extragiudiziale
          delle  controversie in materia di consumo che si conformano
          ai   principi   della   raccomandazione   98/257/CE   della
          Commissione,  del  30 marzo  1998,  riguardante  i principi
          applicabili  agli  organi  responsabili  per la risoluzione
          extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e
          della  raccomandazione  2001/310/CE  della Commissione, del
          4 aprile  2001,  concernente  i  principi  applicabili agli
          organi  extragiudiziali  che  partecipano  alla risoluzione
          extragiudiziale  delle  controversie in materia di consumo.
          Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  d'intesa con il
          Ministero   della   giustizia,  comunica  alla  Commissione
          europea   gli  organismi  di  cui  al  predetto  elenco  ed
          assicura,  altresi',  gli  ulteriori  adempimenti  connessi
          all'attuazione  della risoluzione del Consiglio dell'Unione
          europea  del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una
          rete  comunitaria  di  organi  nazionali per la risoluzione
          extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
              3.  In ogni caso, si considerano organi di composizione
          extragiudiziale  delle  controversie  ai  sensi del comma 2
          quelli costituiti ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge
          29 dicembre  1993,  n.  580,  dalle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura.
              4.   Non  sono  vessatorie  le  clausole  inserite  nei
          contratti  dei  consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad
          organi  che  si  conformano  alle  disposizioni  di  cui al
          presente articolo.
              5.  Il  consumatore  non  puo' essere privato in nessun
          caso  del  diritto di adire il giudice competente qualunque
          sia     l'esito    della    procedura    di    composizione
          extragiudiziale�.
                              Art. 19.

Modifiche  agli  Allegati al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
                                 206

  1. L'allegato I al Codice del consumo e' abrogato.
                              Art. 20.

                     Modifiche di denominazione

  1.  Ai  sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio
2006,  n.  181,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006,  n. 233, ogni riferimento nel Codice del consumo al Ministero o
Ministro  delle  attivita'  produttive  deve  intendersi  riferito al
Ministero o al Ministro dello sviluppo economico.
          Nota all'art. 20:
              - Il   testo   dell'art.   1,   comma   2,  del  citato
          decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, e' il seguente:
              �2.   Al   Ministero   dello  sviluppo  economico  sono
          trasferite,    con   le   inerenti   risorse   finanziarie,
          strumentali e di personale, le funzioni di cui all'art. 24,
          comma 1,  lettera c),  del  decreto  legislativo  30 luglio
          1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree
          sottoutilizzate,   fatta   eccezione  per  le  funzioni  di
          programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle
          politiche  di  sviluppo  e  di coesione, fatto salvo quanto
          previsto  dal  comma 19-bis del presente articolo, e per le
          funzioni  della  segreteria  del Comitato interministeriale
          per   la  programmazione  economica  (CIPE),  la  quale  e'
          trasferita  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
          le   inerenti   risorse   finanziarie,   strumentali  e  di
          personale.  Sono  trasferiti  altresi'  alla Presidenza del
          Consiglio   dei   Ministri,   con   le   inerenti   risorse
          finanziarie,  strumentali  e  di  personale,  il  Nucleo di
          consulenza  per  l'attuazione  delle  linee  guida  per  la
          regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'  (NARS) e
          l'Unita'  tecnica  -  finanza  di  progetto  (UTPF)  di cui
          all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144�.
                              Art. 21.

                             Abrogazioni

  1.   Il   decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n.  190,  recante
attuazione     della     direttiva     2002/65/CE    relativa    alla
commercializzazione  a distanza di servizi finanziari ai consumatori,
e' abrogato.
          
          Nota all'art. 21:
              - Per  i  riferimenti  al decreto legislativo 19 agosto
          2005, n. 190, si vedano le note alle premesse.  
                              Art. 22.

                 Clausola di invarianza degli oneri

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni provvedono alla attuazione delle
disposizioni  del presente decreto legislativo utilizzando le risorse
umane,  finanziarie  e strumentali esistenti a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 23 ottobre 2007

                             NAPOLITANO

                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Bersani,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico
                                  Bonino,  Ministro  per le politiche
                                  europee
                                  Nicolais, Ministro per le riforme e
                                  le   innovazioni   nella   pubblica
                                  amministrazione
                                  Mastella, Ministro della giustizia
                                  Padoa       Schioppa,      Ministro
                                  dell'economia e delle finanze
                                  Turco, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Mastella
             

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