Testo in vigore dal: 3-1-2007
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77
e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed
urgenza di intervenire con norme transitorie su alcuni specifici
profili in tema di contrattazione collettiva, relativi ai dipendenti
di societa' che svolgono servizi di pulizia ed alle anticipazioni
economiche per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attivita'
culturali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in
tema di contrattazione collettiva
1. Nelle more della
completa attuazione della normativa in materia di tutela dei
lavoratori impiegati in societa' che svolgono attivita' di servizi
di pulizia ed al fine di favorire la piena occupazione e garantire
l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori,
l'acquisizione del personale gia' impiegato nel medesimo appalto, a
seguito di subentro di nuovo appaltatore, non comporta
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di
licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti
dall'azienda subentrante a parita' di condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative.
Art. 2
Contratti
integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche
1. All'articolo 3-ter
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 5 e'
sostituito dal seguente: "5. Nelle more della stipula dei
contratti integrativi aziendali secondo le modalita' di cui al
presente articolo, con apposita delibera del consiglio di
amministrazione possono essere concesse ai dipendenti delle
fondazioni che presentino condizioni di equilibrio
economico-finanziario anticipazioni economiche, da riassorbirsi con
la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente
correlate ad accertati e rilevanti aumenti della produttivita'. La
delibera di cui al precedente periodo e' sottoposta al collegio dei
revisori che ne verifica la compatibilita' economica e la validita'.
Il consiglio di amministrazione di ogni singola fondazione individua
con apposita delibera le risorse necessarie per la contrattazione
integrativa nel rispetto del principio del pareggio di bilancio;
tale delibera e' sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica
la compatibilita' con il conto economico ed il rispetto dei principi
di cui al comma 4. I contratti integrativi aziendali in essere alla
data di entrata in vigore del presente decreto possono essere
rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto
collettivo nazionale di lavoro. Le delibere di cui al presente
comma, corredate del parere reso dal collegio dei revisori, sono
trasmesse al Ministero per i beni e le attivita' culturali ed al
Ministero dell'economia e delle finanze.".
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29
dicembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Rutelli, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Visto, il
Guardasigilli: Mastella