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LEGGE 3 Agosto 2007,
n. 123
Misure in tema di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto
e la riforma della normativa in materia.
(Gazzetta Ufficiale n. 185 del
10/8/2007)
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Commento alla
circolare 14 novembre 2007
MINISTERO DELL'INTERNO
CIRCOLARE 14 novembre 2007
OGGETTO: L. n. 123/2007 - norme di diretta attuazione - indicazioni
operative al personale ispettivo.
Commento
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha
emanata la circolare n. 24 del 14/11/2007 con la quale ha fornito ulteriori
istruzioni sulla applicazione della legge delega n. 123/2007 ed ha apportato
alcune rettifiche in merito alle indicazioni già fornite con la lettera
circolare prot. n. 25/I/0010797 del 22/8/2007
sull'ambito della applicazione della legge stessa e sulla esclusione delle
disposizioni in essa contenute al settore dell'edilizia.
Si rammenterà dell'intervento effettuato dal
sottosegretario del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Antonio
Montagnino, subito dopo la divulgazione della lettera circolare del 22/8/2007
il quale intese precisare, dando una interpretazione logica della legge e a
differenza di quanto sostenuto dal Ministero del Lavoro, che il potere di
sospensione da parte degli ispettori del lavoro in presenza di gravi e
reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori di cui all'art. 5 della legge n. 123/2007 (ipotesi non prevista
invece dal Decreto Bersani) andava inteso applicabile anche ai cantieri edili.
In occasione di questa diversità di vedute fra il
Ministero del Lavoro ed il sottosegretario Antonio Montagnino veniva dallo
scrivente elaborato un approfondimento,
consultabile nella rubrica degli Approfondimenti di questo stesso sito,
nel quale veniva riportato un confronto fra le due leggi in esame, al termine
del quale si perveniva alla conclusione che la legge n. 123/2007 in effetti,
così come scritta, doveva intendersi applicabile a tutte le attività
imprenditoriali diverse da quelle dell'edilizia già regolamentata, per quanto
riguarda la sospensione dei cantieri, dall'art. 36 bis del
decreto legge n. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006 (Decreto
Bersani). Si osservava, altresì, la presenza nella stessa legge di alcuni
errori commessi dal legislatore il quale, preso evidentemente dalla fretta sia
pure giustificata di emanare delle misure urgenti per arginare il fenomeno
infortunistico, ha omesso di coordinare le nuove disposizioni, valide per
tutte le attività imprenditoriali, con quelle analoghe già emanate con il
Decreto Bersani valide per il settore dell'edilizia.
Con la circolare n. 24/2007 ora il Ministero del
Lavoro, ascoltando evidentemente le indicazioni espresse dal sottosegretario
Antonio Montagnino, ha rettificato la propria posizione in merito all'ambito
di applicazione della legge n. 123/2007 alla quale era pervenuta a seguito di
una corretta lettura della legge stessa ed ha apportato con la circolare
stessa delle correzioni che per la verità sarebbero dovute essere oggetto di
una modifica ed integrazione da parte del legislatore. Siamo insomma dinnanzi
ad una irrituale situazione, che ormai va purtroppo diffondendosi, in base
alla quale una circolare ministeriale modifica e corregge una disposizione di
legge.
In sostanza la circolare n. 24 del 14/11/2007
ha precisato che,
ferme restando le previsioni dell’articolo 36-bis del decreto legge n.
223/2006 convertito con la legge n. 248/2006, la
sospensione dei lavori a causa delle gravi e reiterate violazioni in materia
di sicurezza si applica anche ai cantieri edili ed ha giustificato questa
affermazione con la presenza di un legame di forte continuità fra il decreto
Bersani stesso con l’articolo 5 della legge n. 123/2007 in quanto entrambe
le disposizioni sono volte a coniugare i principi sia della sicurezza che
della regolarità del rapporto di lavoro e dal fatto che l’elemento
innovativo introdotto dall’articolo 5 della legge n. 123/2007, rappresentato
dal presupposto delle “gravi e reiterate violazioni in materia di
sicurezza”, non fa altro che rafforzare l’efficacia dello strumento
interdittivo. Per quanto sopra detto, conclude il Ministero del Lavoro,
l’unità imprenditoriale già interpretata nel senso di unità produttiva
non può che ricomprendere anche le aziende operanti nel settore edile.
Nella circolare vengono quindi forniti alcuni chiarimenti relativi alla:
-
discrezionalità del
provvedimento di sospensione;
-
strumentalità
dell’accertamento delle violazioni in materia di sicurezza;
-
natura della “sanzione
amministrativa aggiuntiva” ;
-
individuazione delle
sanzioni amministrative complessivamente irrogate;
-
modificazioni al D. Lgs. n.
626/1994 in materia di appalti;
-
rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e documento di valutazione dei rischi;
-
tessera di riconoscimento
del personale impegnato in appalti;
-
modifiche al comma 1196
della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007);
-
applicazione della diffida
da parte del personale amministrativo degli Istituti previdenziali
In merito alla discrezionalità del provvedimento di sospensione la circolare
ribadisce quanto già indicato nella lettera circolare del 22/8/2007
suggerendo di valutare l'opportunità di adottare il provvedimento di
sospensione in tutte quelle ipotesi in cui si possa compromettere il
regolare funzionamento di una attività di servizio pubblico, anche in
concessione (ad es. attività di trasporto, di fornitura di energia elettrica,
acqua, luce, gas, ecc.) così pregiudicando il godimento di diritti
costituzionalmente garantiti.
Non si condivide appieno poi, perchè non si ritiene
conforme ai dettami della legge, quanto indicato dal Ministero del Lavoro in
merito alla strumentalità dell'accertamento delle violazioni in materia di
sicurezza. "Va chiarito - sostiene il Ministero del Lavoro - che con la
citata disposizione il Legislatore non sembra aver voluto modificare il
preesistente quadro delle competenze che, come è noto, prevede il
conferimento in via generale delle funzioni di vigilanza nella materia in
questione al personale ispettivo delle aziende sanitarie locali (L. n.
833/1978) e una competenza 'concorrente' degli ispettori del lavoro
limitatamente alle materie individuate con il D.P.C.M. n. 412/1997. Da ciò
consegue che almeno in via di prima applicazione dell'istituto, salvo
successive diverse istruzioni da concordare con il coordinamento tecnico delle
Regioni, il
personale ispettivo del Ministero del Lavoro provvede ad adottare l'atto di
sospensione in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della
sicurezza e salute del lavoro con esclusivo riferimento al proprio ambito di
competenza e cioè nel settore delle
costruzioni edili o di genio civile, nei lavori in sotterraneo e gallerie, nei
lavori mediante cassoni in aria compressa e subacquei, nei lavori in ambito
ferroviario e nel settore delle radiazioni ionizzanti". In merito alle
gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro il Ministero si riserva di definire un elenco esplicito delle stesse da
concordarsi con il Coordinamento tecnico delle Regioni.
Il disaccordo con le indicazioni contenute nella
circolare ministeriale deriva dal fatto che al di fuori dei settori di cui al
D.P.C.M. l'ispettore del lavoro, che comunque riveste la qualifica di U.P.G.
anche nelle materie trasferite (si consulti l'approfondimento
sulle competenze degli ispettori del lavoro in questo stesso sito) non potrà
non procedere alla contestazioni delle violazioni riscontrate né tanto meno
non tenerne conto ai fini della valutazione della discrezionalità
dell'applicazione del potere di sospensione dell'attività imprenditoriale
come del resto ha già suggerito lo stesso Ministero del Lavoro nella lettera
circolare del 22/8/2007 allorquando ha sostenuto che "la ratio della
disposizione è quella di garantire la integrità psicofisica dei lavoratori e
tale finalità deve opportunamente guidare il personale ispettivo
nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto dalla disposizione".
E non si dimentichi, inoltre, che lo stesso Ministero del Lavoro nella lettera
circolare del 22/8/2007 invitava gli ispettori del lavoro ad adottare il
provvedimento di prescrizione di cui al D. Lgs. n. 758/1994 dinanzi alle
violazioni in materia di sicurezza sul lavoro riscontrate in attività
lavorative anche al di fuori del settore dell'edilizia al quale riteneva
inapplicabile in un primo momento le disposizioni della legge n. 123/2007.
In ogni caso comunque, si applichino o non si
applichino alle imprese edili le disposizioni di cui all'art. 5 della legge n.
123/2007, l'indicazione fornita dalla circolare n. 24/2007 secondo la quale
gli ispettori del lavoro possano adottare il provvedimento di sospensione solo
nell'ambito delle attività comprese nel D.P.C.M. n. 412/1997 non si
ritiene conforme ai dettami ed anche allo spirito della legge stessa la quale,
nella logica del contrasto al fenomeno infortunistico ed in vista della
finalità di favorire la prevenzione degli infortuni sul lavoro
(obiettivi per la quale è stata emanata), ha voluto affidare agli ispettori
del lavoro volutamente il potere di sospendere qualsiasi attività lavorativa
e non solo quelle del settore edile nel caso che venisse riscontrata la
presenza di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, potere "esteso", alla luce di quanto indicato nel
comma 6 dello stesso art. 5, al personale ispettivo delle aziende sanitarie
locali.
In merito alla "sanzione amministrativa
aggiuntiva" ed al presupposto per la revoca del provvedimento
di sospensione, il Ministero del Lavoro precisa che non si è davanti ad
una vera e propria sanzione amministrativa ma ad un "onere economico
accessorio" per cui in caso di mancato pagamento da parte del
trasgressore di tale onere l'unica conseguenza consiste nella mera permanenza
degli effetti sospensivi del provvedimento senza alcun ulteriore seguito in
termini di riscossione coattiva del relativo importo.
Con riferimento alle modificazioni apportate all'art.
7 del D. Lgs. n. 626/1994 in materia di appalti, premesso che nell'ambito
della nozione di "appalto" non possono non rientrare anche le
ipotesi di subappalto così come quelle di fornitura e posa in opera di
materiali, tutte accomunate dalla caratteristica di impiego di manodopera, il
Ministero ha precisato che l'obbligo di pianificazione a carico del
committente trova applicazione non solo in tutti gli appalti cosiddetti
"interni" nei confronti di imprese o lavoratori autonomi ma anche
nel caso di affidamento di lavori o servizi rientranti "nell'ambito
dell'intero ciclo produttivo della azienda medesima" e che ciò
comporta che l'obbligo di redazione del documento unico di valutazione
del rischio sussiste anche nelle ipotesi di appalti "extraziendali"
che tuttavia risultino necessari al fine della realizzazione del ciclo
produttivo dell'opera o del servizio. Il documento unico di valutazione
del rischio, precisa inoltre il Ministero del Lavoro, non può considerarsi un
documento statico ma è necessariamente dinamico per cui la valutazione deve
essere aggiornata in caso di subappalti o forniture e posa in opera
intervenuti successivamente o in caso di modifiche di carattere tecnico,
logistico o organizzativo incidenti sulle modalità operative dell'opera o del
servizio che dovessero intervenire in corso d'opera.
La circolare conclude fornendo dei chiarimenti in
merito al diritto dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di
ricevere copia del registro infortuni e del documento di valutazione dei
rischi, così come il Ministero del Lavoro aveva già avuto modo in precedenza
di indicare in alcune sue circolari, in merito alla disposizione relativa alla
tessera di riconoscimento del personale impegnato in appalti, alle modifiche
apportate alla legge Finanziaria 2007 e relative all'annullamento della
sospensione delle ispezioni nei confronti dei datori di lavoro che hanno
presentato domanda di emersione in presenza di violazioni ale nome sulla
sicurezza e salute dei lavoratori ed alla applicazione del potere di diffida
da parte del personale amministrativo degli Istituti previdenziali.
Fonte:
Porreca
IL
SOTTOSEGRETARIO AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE ANTONIO MONTAGNINO HA RILASCIATO DELLE DICHIARAZIONI SUL
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 123/2007 CHE CONTRADDICONO LA LETTERA
CIRCOLARE DEL 22/8/2007 DEL MINISTERO STESSO. E'' L' OCCASIONE PER FARE UN
CONFRONTO FRA IL DECRETO BERSANI E LA NUOVA LEGGE DELEGA.
Il sottosegretario del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
Antonio MONTAGNINO, ha fatto delle dichiarazioni in un comunicato stampa
diffuso il 23 agosto 2007 che contraddicono quanto affermato dal Ministero del
Lavoro stesso nella sua lettera circolare del 22/8/2007 in merito al campo di
applicazione della legge n. 123/2007 ed al potere di sospensione delle attività
lavorative da parte degli ispettori del lavoro nell’ambito dei cantieri in
presenza di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori e ciò era assolutamente
scontato e prevedibile.
Sembra ovvio che il legislatore con l’art. 5 della
legge 3/8/2007 n. 123 abbia voluto introdurre il potere di sospensione degli
ispettori del lavoro nel caso che venga constatata la presenza di gravi e
reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro oltre che in
presenza delle altre condizioni già indicate nell’art. 36-bis del D. L.
4/7/2006 n. 223 convertito dalla legge 4/8/2006 n. 248, meglio conosciuto come
Decreto Bersani, e relative alla presenza di lavoratori in nero nella misura
pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati o alla
constatazione di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui
agli artt. 4, 7 e 9 del D. Lgs. 8/4/2003 n. 66 e successive
modificazioni, anche nel settore edile ma ciò in verità nella nuova legge n.
123/2007 non viene esplicitamente detto.
In realtà succede che quando le disposizioni di
legge non sono chiare e ben coordinate con quelle già preesistenti e vigenti
nella stessa disciplina esse si prestano ad almeno due tipi di
interpretazioni, quella letterale che segue il testo pedissequamente e quella
logica che invece inserisce le nuove disposizioni in un contesto ed in un
sistema già esistente secondo un criterio di logicità. Ma per le leggi in
materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, essendo
queste di natura prevalentemente penale, è necessario che esse siano sempre
chiare, talmente chiare che la interpretazione logica deve sempre coincidere
con quella letterale. Solo così non ci creiamo problemi di interpretazioni e
non stiamo lì ad accapigliarci anche perché….. di capelli qualcuno può
non averne più a sufficienza.
La disputa in argomento è legata al fatto che il
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sostiene che le disposizioni
contenute nella legge n. 123/2007 non siano applicabili al settore
dell’edilizia, ricollegandosi presumibilmente a quanto indicato all’inizio
dell’art. 5 il quale fa salve le disposizioni di cui al decreto Bersani, e
che le stesse si applicano invece alle “attività imprenditoriali”
leggendo in sostanza questa locuzione come a “tutte le altre attività
imprenditoriali” rispetto a quelle previste nel Decreto Bersani. Il
sottosegretario Antonio MONTAGNINO, invece, dichiara nel suo comunicato stampa
giusto il contrario in quanto dà alla legge evidentemente una lettura logica
e giustifica la sua interpretazione con la osservazione che sarebbe assurdo
pensare che l’ispettore del lavoro abbia il potere di sospendere per motivi
di sicurezza sul lavoro una qualsiasi attività non sottoposta alla sua
normale vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro mentre non lo può fare
per il settore dell’edilizia nel quale invece, in base al DPCM n. 412/1997,
ha la competenza in concorso con le ASL.
Di chi è allora la ragione? La risposta può
discendere soltanto da un esame e da un confronto diretto fra le disposizioni
dell’art. 36-bis del Decreto Bersani e quelle dell’art. 5 della legge n.
123/2007 per cui qui di seguito si riporta alcuni passi dei due articoli che
interessano l'argomento in discussione per cercare di individuare quali sono i
punti poco chiari e che inducono quindi ad una doppia interpretazione. Nella
tabella per una più immediata lettura sono state evidenziate in verde
la parti che sono state oggetto di integrazioni apportate dala legge n.
123/2007 al Decreto Bersani, giallo
quelle per le quali la logica avrebbe richiesta invece la integrazione stessa
e non effettuata, turchese
quelle per le quali esigenze di coordinamento avrebbero richiesto un testo
comune:
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Decreto Legge n.
223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006
Misure
urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
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Legge
3 agosto 2007 n. 123
Misure in tema di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il
riassetto e la riforma della normativa in materia.
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Art. 36-bis
1.
Al fine di garantire la tutela
della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore
dell’edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso ed irregolare ed in attesa dell’adozione di un testo unico
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le
attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché le
competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente
in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e
dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei
lavori nell’ambito dei cantieri edili qualora riscontri l’impiego
di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale
dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli
articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e
successive modificazioni. I competenti
uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano
tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture
dell’adozione del provvedimento di sospensione al fine
dell’emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento
interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed
alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata
sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non
inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non
superiore a due anni
2.
È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui
al comma 1:
a)
la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da
altra documentazione obbligatoria;
b)
l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro
nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale,
di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni. È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni
penali e amministrative vigenti.
|
Art.
5
1..
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 36-bis del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal presente
articolo, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni
pubbliche secondo le rispettive competenze, può adottare
provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora
riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da
altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per
cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso
di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli
articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e
successive modificazioni, ovvero di
gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro. L’adozione
del provvedimento di sospensione è comunicata alle competenti
amministrazioni, al fine dell’emanazione da parte di queste
ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di
durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore
periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della
sospensione e comunque non superiore a due anni.
2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del
personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale di cui al comma 1:
a)
la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da
altra documentazione obbligatoria;
b)
l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro
nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale,
di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o
di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro;
c)
il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a
quelle di cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni
amministrative complessivamente irrogate.
…………………………………
5. Al comma 2 dell’articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis)
il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a
quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle
sanzioni amministrative complessivamente irrogate".
6.
I
poteri e gli obblighi assegnati dal comma 1 al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono estesi,
nell’ambito dei compiti istituzionali delle aziende sanitarie locali
e nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali
complessivamente disponibili, al personale ispettivo delle medesime
aziende sanitarie, limitatamente all’accertamento di violazioni
della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro. In tale caso trova applicazione la disciplina di cui al
comma 2, lettere b) e c).
|
Effettivamente, come dice il Ministero del Lavoro, il legislatore con il “Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, come modificato dal presente articolo” riportato nel comma 1
dell’art. 5 indica chiaramente che il Decreto Bersani, destinato al settore
edile, è fatto salvo e che lo stesso continua ad applicarsi con le modifiche
apportate dalla nuova legge per cui è evidente che le due norme sono entrambe
applicabili, distinte e non sovrapponibili. Evidente sembra anche che le
disposizioni della legge n. 123/2007 non siano applicabili anche al settore
edile e del resto se fosse vero il contrario che motivo ci sarebbe stato
di apportare esplicitamente delle integrazioni al Decreto Bersani e di
trasferire in esso alcune disposizioni introdotte con la nuova legge quale ad
esempio la sanzione amministrativa aggiuntiva?
Ora acclarata la indipendenza delle due leggi anche
se di analogo contenuto, dal confronto delle stesse si osserva che il
legislatore ha inserito nella legge n. 123/2007 come possibile motivo per una
eventuale sospensione delle attività imprenditoriali, a differenza del
Decreto Bersani, le gravi e reiterate violazioni a norme in materia di salute
e sicurezza dei lavoratori e come condizione di revoca la eliminazione delle
violazioni medesime (zona in giallo) per cui la logica avrebbe voluto, e qui
non si può dar torto al sottosegretario MONTAGNINO, che tali condizioni sia
di sospensione che di revoca fossero state inserite esplicitamente anche nel
decreto Bersani per quanto riguarda i cantieri edili, ad esempio con una
integrazione dei commi 1 e 2 dell’art. 36-bis, cosa che non è stata fatta,
come è avvenuto invece per il pagamento della sanzione amministrativa
aggiuntiva quale condizione per la revoca del provvedimento di sospensione nei
cantieri edili (zona in verde) .
Per quanto riguarda l'obbligo richiesto agli Uffici
ispettivi di comunicare i provvedimenti di sospensione adottati nei confronti
delle imprese irregolari ai fini dell’applicazione nei loro confronti del
provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche (zona in
turchese), mentre nel Decreto Bersani viene indicato come destinatario della
comunicazione il Ministero delle Infrastrutture, nella legge n. 123/2007 viene
fatto riferimento alle “amministrazioni competenti” e questo è un altro
punto che avrebbe richiesto un maggior coordinamento per una equiparazione
delle leggi e per un trattamento più equo nei confronti delle varie attività.
Ma a tal punto, ci si chiede, non sarebbe stato più
semplice riscrivere l’art. 36-bis del Decreto Bersani apportando le
modifiche volute dalla legge n. 123/2007 e tutti quegli altri elementi
necessari a garantire una equiparazione fra le due leggi oppure, in
alternativa, annullarlo ed assorbirlo nella nuova legge con la precisazione
che quest’ultima va applicata a tutte le attività lavorative compreso
quella dell’edilizia?
Per non parlare poi del comma 6 della legge n.
123/2007 con la quale il legislatore ha voluto giustamente estendere agli
ispettori delle ASL i poteri e gli obblighi degli ispettori del lavoro. Bene
ha fatto il legislatore ma lo ha fatto in una maniera maldestra e che
crea a sua volta altri dubbi già da molti espressi e cioè se gli stessi
poteri sono da ritenersi estesi solo alle attività diverse da quelle edili,
essendo l'estensione inserita nella legge n. 123/2007, o invece a tutte le
attività lavorative come è più logico che sia. La logica, infatti, avrebbe
richiesto, in altri termini, che fosse stato apportata una ulteriore
integrazione al Decreto Bersani indicando nello stesso, dato che è una legge
a parte, che gli ispettori delle ASL hanno il potere di sospendere le attività
nei cantieri edili nel caso di gravi e reiterate violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
In definitiva quindi il legislatore ha commesso degli
errori ed il sottosegretario MONTAGNINO ha cercato di porvi un rimedio
ricorrendo alla logica per cui si ritiene alla fin fine che entrambi abbiano
ragione e di poter quindi assegnare agli stessi nella disputa un bel pari con
la speranza che per il futuro le regole del gioco siano più chiare. E
allora....cambiamo la circolare o cambiamo la legge?
Fonte:
Porreca
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