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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nell'odierna seduta del 26 gennaio 2006: Premesso che: il
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come integrato dal
decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 - nel recare disposizioni per
l'individuazione delle capacita' e dei requisiti professionali richiesti
agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n.
39 - all'art. 8-bis: quanto ai responsabili dei servizi di prevenzione e
protezione dei lavoratori (RSPP) e agli addetti ai servizi di
prevenzione e protezione dei lavoratori (ASPP) sui luoghi di lavoro,
interni o esterni, dispone il possesso di capacita' adeguate alla natura
dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita'
lavorative (comma 1);
quanto ai requisiti professionali, prevede che i responsabili e gli
addetti di cui al comma 1, debbano essere in possesso di un titolo di
studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed
essere, inoltre, in possesso di un attestato di frequenza a specifici
corsi di formazione, con verifica dell'apprendimento, demandando a
questa Conferenza l'individuazione degli indirizzi ed i requisiti minimi
dei corsi stessi (comma 2); quanto allo svolgimento di detti corsi,
individua esattamente i soggetti deputati alla loro organizzazione
(regioni e province autonome, universita', ISPESL, INAIL, Istituto
italiano di medicina sociale, Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, Amministrazione della difesa,
Scuola superiore della pubblica amministrazione, associazioni sindacali
dei datori di lavoro o dei lavoratori o organismi paritetici), dando
facolta' a questa Conferenza di individuare altri soggetti (comma 3);
per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio
prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, richiede
il possesso di un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di
prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e
psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attivita'
tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di
relazioni sindacali (comma 4); dispone, con cadenza almeno quinquennale,
sia per i responsabili, che per gli addetti di cui al citato comma 1,
l'obbligo di frequenza di corsi di aggiornamento, demandandone gli
indirizzi a questa Conferenza (comma 5);
Visto il testo del presente accordo, allegato sub 1, predisposto
congiuntamente dai rappresentanti delle regioni e delle province
autonome e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con
l'apporto delle Amministrazioni centrali interessate, come da ultimo
perfezionato con il recepimento delle precisazioni richieste dalle
regioni con lettera in data 28 ottobre 2005;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Considerato che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza i
presidenti delle regioni e delle province autonome hanno espresso il
loro positivo avviso, ai fini del perfezionamento dell'accordo, nel
testo allegato sub 1, parte integrante del presente atto;
Acquisito l'assenso del Governo;
Sancisce accordo tra il Governo e le regioni e le province autonome nei
termini di cui all'allegato sub 1, parte integrante del presente atto.
Roma, 26 gennaio 2006
Il presidente: La Loggia
Allegato
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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA
LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
nell'odierna seduta del 5
ottobre 2006:
Visto l'art. 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa
Conferenza la facolta' di sancire accordi tra Governo, regioni e
province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione,
al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune;
Visto l'Accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 26 gennaio 2006,
in attuazione dell'art. 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626 del 1994, introdotto dall'art. 2 del decreto
legislativo n. 23 giugno 2003, n. 195, in materia di prevenzione e
protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
Considerato che, in conformita' con quanto previsto al punto 2.7 del
citato accordo del 26 gennaio 2006, le regioni e province autonome
avviano una sperimentazione che consente di testare il nuovo impianto
formativo, riservandosi la possibilita' di un ulteriore passaggio in
Conferenza Stato-regioni per gli eventuali adeguamenti dell'accordo;
Considerato che, a tal fine le regioni, dopo aver acquisito numerose
richieste di chiarimenti pervenute dai soggetti formatori che sono
tenuti a dare attuazione a quanto contenuto nell'accordo, hanno fornito
l'interpretazione univoca del testo al fine di garantire la corretta
attuazione di quanto previsto ed hanno pertanto predisposto un documento
di linee guida interpretative;
Visto il documento di linee guida interpretative elaborato dalle
regioni, di cui la Conferenza delle regioni e province autonome ha preso
atto nella seduta del 12 luglio 2006, pervenuto in data 14 luglio 2006 e
diramato il 17 luglio, che attiene in particolare alle questioni
relative al termine di attivazione dei corsi formativi, alla metodologia
di insegnamento/apprendimento, alla certificazione, al riconoscimento
dei crediti professionali e formativi pregressi, ai corsi di
aggiornamento di cui all'art. 8-bis del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 ed alla sperimentazione;
Considerato che, con riferimento a tale ultimo profilo, le linee guida
interpretative prevedono che la sperimentazione abbia durata biennale a
partire dalla data di pubblicazione dell'accordo nella Gazzetta
Ufficiale (14 febbraio 2006), e che i risultati di tale sperimentazione
dovranno essere condivisi con i Ministeri interessati per eventuali
adeguamenti in Conferenza Stato-regioni; Considerato l'esito
dell'incontro tecnico del 7 settembre 2006, nel corso del quale sono
state accolte le richieste emendative delle amministrazioni statali sul
documento regionale e si e' addivenuti ad una condivisone del documento
proposto dalle regioni;
Considerato altresi' che tale documento, riformulato dai coordinamenti
tecnici delle regioni Lazio e Toscana, rispettivamente coordinatrici
delle materie lavoro e salute, cosi' come modificato e approvato in sede
di riunione tecnica del 7 settembre 2006, trasmesso con nota dell'11
settembre 2006 e' stato diramato con nota del 14 settembre 2006,
(allegato sub. A) alle amministrazioni statali competenti e alle
regioni, ai fini della approvazione in sede di Conferenza Stato-regioni;
Acquisito, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del
Governo, delle regioni e delle province autonome nel testo del documento
di linee guida di cui all'allegato sub A, parte integrante del presente
atto;
Sancisce accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, nell'adozione del documento concernente le linee guida
interpretative dell'accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 26
gennaio 2006, in attuazione dell'art. 8-bis, comma 3, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 del 1994, introdotto dall'art. 2
del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione
e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, di cui in premessa,
nel testo trasmesso con nota del 14 settembre 2006, che allegato al
presente atto, ne costituisce parte integrante.
Roma, 5 ottobre 2006
Il presidente:
Lanzillotta
Il segretario: Busia
Allegato sub-A
LINEE INTERPRETATIVE
CONDIVISE DELL'ACCORDO IN CONFERENZA STATO - REGIONI ATTUATIVO DELL'Art.
2, COMMI 2 E 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2003, n. 195
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006, n. 37)
Le regioni e province
autonome;
Premesso:
a) che in data 14 febbraio 2006 e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 37 l'accordo, siglato in Conferenza Stato-regioni,
attuativo dell'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 giugno
2003, n. 195;
b) che a seguito di tale pubblicazione e' emersa la necessita' di
definire linee interpretative condivise che favoriscano l'attuazione di
quanto previsto nell'accordo;
Convengono quanto segue:
1. Tenuto conto che il decreto legislativo n. 195/2003 all'art. 2, comma
3, individua un primo nucleo di soggetti abilitati ad erogare la
formazione per RSPP e ASPP, tra i quali le regioni e province autonome,
e che il successivo accordo siglato in Conferenza Stato-regioni e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2006 individua un
ulteriore gruppo di soggetti abilitati ad erogare tale formazione,
regioni e province autonome, per la parte di loro competenza, ritengono
che i contenuti dell'accordo rappresentano lo standard minimo di
riferimento, nell'ottica di armonizzare le normative regionali in
materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro.
2. In conformita' con quanto previsto al punto 2.7 dell'accordo, le
regioni e province autonome avviano una sperimentazione che consente di
testare il nuovo impianto formativo e si riservano la possibilita',
laddove necessario, di un ulteriore passaggio in Conferenza
Stato-regioni per gli eventuali adeguamenti dell'accordo.
3. Viste le numerose richieste di chiarimenti pervenute dai soggetti
formatori che daranno attuazione a quanto contenuto nell'accordo, le
regioni e province autonome concordano sulla necessita' di fornire
indicazioni ulteriori che favoriscano l'interpretazione univoca del
testo dell'accordo, in modo da garantire la corretta attuazione di
quanto previsto.
4. Le indicazioni che seguono - riferite al testo dell'accordo e nel
rispetto della medesima numerazione - hanno l'obiettivo di chiarire ed
integrare l'accordo solo laddove il disposto dello stesso appariva
dubbio o controverso.
Punto 1.1
Termine di attivazione
dei corsi formativi
Per la fase transitoria
prevista dall'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 195/2003, viene
adottata come interpretazione del concetto di «attivazione dei percorsi
formativi» quella comunemente utilizzata in ambito di formazione
professionale, ossia il completamento di tutte le procedure che
consentono l'effettivo avvio dell'intervento formativo.
Pertanto entro il 14 febbraio 2007 (entro un anno dalla pubblicazione
dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale) dovranno essere completate tutte
le procedure che consentono l'effettivo avvio dei percorsi formativi.
Punto 2.2
Metodologia di
insegnamento/apprendimento
Per i moduli A, B e C e'
da escludersi nella fase attuale il ricorso alla FAD in quanto si tratta
di una metodologia di complessa progettazione, gestione e
verifica/certificazione, al momento non compatibile con l'attuale fase
di sperimentazione e rodaggio del sistema.
Punto 2.3
Articolazione dei
percorsi formativi
Il modulo C deve essere
frequentato anche dai soggetti in possesso delle lauree triennali
indicate all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 195/2003,
perche' tale comma prevede, per chi e' in possesso di tali titoli,
l'esonero solo dalla frequenza dei corsi di formazione previsti al comma
2 del medesimo articolo («specifici corsi di formazione adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita'
lavorative», vale a dire la formazione prevista nei moduli A e B).
L'obbligo della frequenza ai corsi del modulo C e' esplicitato (per i
soli RSPP) al comma 4 del medesimo articolo.
Punto 2.4
Valutazione degli
apprendimenti
Le verifiche intermedie
di apprendimento rientrano nell'orario complessivo di ciascun modulo,
mentre le verifiche finali di apprendimento sono da intendersi al di
fuori del monte ore complessivo.
Punto 2.4.1
Modulo A
Il modulo A e'
propedeutico agli altri e la sua idoneita', una volta conseguita, resta
valida per tutti i percorsi formativi successivi, costituendo credito
formativo permanente.
Punto 2.4.2
Modulo B
Il modulo B
non e' propedeutico al modulo C. Ha validita'
quinquennale. Il credito formativo ottenuto con la frequenza del modulo
B e' valido per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni scatta
l'obbligo di aggiornamento. Il modulo B va effettuato per ogni
macrosettore per il quale si assume (o si intende assumere) la nomina di
RSPP o ASPP. Le regioni e pubbliche amministrazioni, all'interno della
sperimentazione prevista al punto 2.7 dell'accordo, potranno peraltro
sperimentare modelli di formazione integrata per macrosettori ATECO
diversi purche' nel rispetto della durata, dei contenuti e della
specificita' dei singoli macrosettori. I risultati della sperimentazione
saranno oggetto di valutazione.
Punto 2.4.3
Modulo C
Il modulo C vale per
qualsiasi macrosettore e costituisce credito formativo permanente.
Punto 2.5
Certificazione
Il modello di
certificazione regionale - che sara' rilasciato agli allievi nel
rispetto delle singole normative regionali sulle attivita' di formazione
professionale e nei casi previsti e disciplinati negli atti regionali di
recepimento dell'accordo - sara' quello in uso presso ciascuna regione.
I modelli di certificazione dovranno contenere i seguenti elementi
minimi comuni: - normativa di riferimento, attuativa del decreto
legislativo n. 195/2003;
- specifica del modulo con monte ore (per il modulo B specifica del
macrosettore);
- periodo di svolgimento del corso;
- soggetto formatore;
- dati anagrafici del corsista;
- firma del soggetto abilitato al rilascio dell'attestato.
I soggetti formatori elencati al comma 3, dell'art. 2 del decreto
legislativo n. 195/2003 e al punto 4.1.1 dell'accordo, che hanno la
facolta' di rilasciare direttamente gli attestati di frequenza, devono
trasmettere il verbale della valutazione finale alla regione/provincia
territorialmente competente.
Si specifica che si tratta di una trasmissione solo «per opportuna
conoscenza», finalizzata a garantire traccia dei percorsi formativi
realizzati.
Punto 2.6
Riconoscimento crediti
professionali e formativi pregressi
In coerenza con quanto
esplicitato al punto 1.1 delle presenti Linee interpretative, per coloro
che possono usufruire dell'esonero dalla frequenza del modulo B sulla
base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l'obbligo di
aggiornamento legato all'esonero decorre dal 14 febbraio 2007 e deve
essere completato entro il 14 febbraio 2012.
Entro il 14 febbraio 2008 dovra' essere comunque svolto almeno il 20%
del monte ore complessivo d'aggiornamento relativo ai macrosettori di
appartenenza, di cui al successivo punto 3. L'avvenuto aggiornamento
deve essere registrato sul libretto formativo del cittadino di cui al
decreto interministeriale (MLPS e MIUR) del 10 ottobre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005, ove adottato,
oppure documentato da idonea certificazione rilasciata dal soggetto che
ha erogato l'aggiornamento. Alla luce dei numerosi corsi di formazione
gia' realizzati nel periodo che va dalla data di pubblicazione del
decreto legislativo n. 195/2003 alla data di pubblicazione dell'accordo,
e in considerazione della opportunita/possibilita', in mancanza di
presupposto giuridico, di riconoscimento dei crediti formativi pregressi
per chi ha frequentato corsi di formazione prima della pubblicazione
dell'accordo, le regioni e province autonome si riservano di riconoscere
i percorsi formativi realizzati prima della pubblicazione dell'accordo
qualora siano stati erogati da soggetti formatori che possedevano al
momento dell'erogazione del corso le caratteristiche previste
nell'accordo e che possano dimostrare, a posteriori, di aver rispettato
anche i contenuti e i requisiti organizzativi (ore, materie, metodologie
di insegnamento/apprendimento, ecc.) ivi previsti.
Punto 2
Sperimentazione
La sperimentazione avra'
durata biennale a partire dalla data di pubblicazione dell'accordo nella
Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006.
Fino alla conclusione della sperimentazione la durata dei moduli e'
quella prevista nell'accordo del 14 febbraio 2006. La sperimentazione e'
anche mirata all'individuazione di eventuali unita' formative tecniche i
cui contenuti possono essere trasversali a piu' macrosettori. I
risultati di tale sperimentazione saranno condivisi con i ministeri che
sottoscrivono il presente accordo per eventuali adeguamenti in
Conferenza Stato-regioni.
Punto 3
Corsi di aggiornamento
di cui all'art. 8-bis, comma 5 del decreto legislativo n. 626 del 1994
La decorrenza del
quinquennio di aggiornamento parte dalla data del conseguimento della
laurea triennale e/o dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla
data di conclusione dell'aggiornamento previsto per coloro che possono
usufruire dell'esonero. Tale data costituisce riferimento per tutti gli
aggiornamenti quinquennali successivi. I soggetti formatori autorizzati
a fare i corsi di aggiornamento sono i medesimi autorizzati a fare i
corsi di formazione, indicati dall'art. 2, comma 3 del decreto
legislativo n. 195/2003, e al punto 4 dell'accordo. Le regioni e
province autonome indicheranno nella propria normativa di recepimento
dell'accordo le modalita' di documentazione dell'avvenuto aggiornamento.
Per gli ASPP l'aggiornamento quinquennale e' da intendersi pari a 28 ore
complessive per tutti i macrosettori ATECO, anche distribuite nel
quinquennio.
Per gli RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosetori ATECO 3-4-5
e 7 l'aggiornamento quinquennale e' da intendersi pari a 60 ore
complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a piu' di uno di tali
macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento puo' essere
distribuito nel quinquennio.
Per RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 1-2-6-8 e
9 l'aggiornamento quinquennale e' da intendersi pari a 40 ore
complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a piu' di uno di tali
macrosettori.
Il monte ore complessivo di aggiornamento puo' essere distribuito nel
quinquennio. Nel caso di esercizio della funzione di RSPP in
macrosettori appartenenti a ciascuno dei due raggruppamenti di
macrosettori su indicati, l'aggiornamento e' da intendersi pari a 100
ore complessive.
Punto 4
Individuazione di altri
soggetti formatori in attuazione dell'art. 8-bis, comma 3 del decreto
legislativo n. 626 del 1994, introdotto dall'art. 2, del decreto
legislativo n. 195 del 2003
Le associazioni sindacali
dei datori di lavoro o dei lavoratori e gli organismi paritetici,
individuati quali soggetti abilitati a erogare la formazione per RSPP e
ASPP all'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 195/2003, possono
effettuare le attivita' formative e/o di aggiornamento o direttamente o
avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta ed
esclusiva emanazione.
In questo caso per queste ultime non sono richiesti i requisiti previsti
alle lettere a) b) e c) del punto 4.2.2. dell'accordo.
Punto 4.1
Ulteriori soggetti
formatori di cui al comma 3 dell'art. 8-bis del decreto legislativo n.
626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003
Si ritiene opportuno
ribadire che gli ulteriori soggetti formatori cosi' come individuati al
punto 4.1.1 lettere a) e b) dell'accordo, possono effettuare l'attivita'
formativa, limitatamente al proprio personale sia esso collocato a
livello centrale che periferico.
Punto 4.1.3
Eventuali ulteriori
soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere
individuati unicamente attraverso accordi in sede di Conferenza
Stato-regioni.
Punto 4.1.4
Le regioni e province
autonome possono avvalersi delle Aziende sanitarie locali e delle
agenzie formative di diretta emanazione regionale e/o provinciale, in
coerenza e rispetto delle singole normative regionali che disciplinano
le attivita' formative e l'accreditamento delle agenzie formative.
Punto 4.1.5
Tutti i soggetti
formatori, sia quelli indicati all'art. 2, comma 3 del decreto
legislativo n. 195/2003 sia gli ulteriori soggetti formatori indicati al
punto 4.1 dell'accordo, potranno avvalersi di soggetti formatori esterni
alla propria struttura per lo svolgimento delle attivita' formative e/o
di aggiornamento, qualora questi siano in possesso dei requisiti di cui
alle lettere a) b) e c) di cui al punto 4.2.2. dell'accordo.
Punto 4.2
Altri soggetti
formatori
La questione relativa
all'accreditamento delle sedi formative e' stata demandata al gruppo
tecnico che ha in carico la rivisitazione del sistema di accreditamento
per la formazione professionale.
Punto 4.2.2
In riferimento ai
requisiti indicati ai punti b) e c) dell'accordo, si precisa che:
b) relativamente alle strutture: le strutture devono dimostrare di avere
almeno due anni di esperienza professionale maturata in materia di
prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e
sicurezza.
L'esperienza puo' essere anche autocertificata e sottoposta ai normali
controlli da parte dell'amministrazione regionale/provinciale competente
c) relativamente ai docenti: i docenti devono dimostrare di avere almeno
due anni di esperienza professionale maturata in materia di prevenzione
e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza.
L'esperienza puo' essere anche autocertificata e sottoposta ai normali
controlli da parte dell'amministrazione regionale/provinciale
competente.
Tabella A4
Riconoscimento ai RSPP
dei crediti professionali e formativi pregressi
Per calcolare
l'esperienza lavorativa pregressa, ai fini del riconoscimento dei
crediti professionali, la data di riferimento e' quella di pubblicazione
dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006.
Coloro che sono in possesso delle lauree triennali elencate al comma 6
del decreto legislativo n. 195/2003 sono esonerati solo dalla frequenza
dei moduli A e B.
L'obbligo di frequenza del modulo C, in capo ai soli RSPP, e' previsto
dal comma 4 dell'art. 8-bis della n. 626/1994.
Sono stati rilevati nella tabella A4 una serie di refusi/errori
materiali, che si segnalano di seguito:
a) 1ª riga, 6ª colonna: eliminare B dalla parentesi;
b) 3ª riga, 1ª colonna: eliminare il riferimento ai 6 mesi di
esperienza;
c) 3ª riga, 1ª colonna: sostituire «nessuna» con «con». La
somministrazione dei test relativi ai moduli A e B, previsti anche in
caso di esonero dalla formazione, fornisce indicazioni che vengono
utilizzate in sede di valutazione globale, in esito al modulo C.
Tabella A5
Riconoscimento agli
ASPP dei crediti professionali e formativi pregressi
Per calcolare
l'esperienza lavorativa pregressa, ai fini del riconoscimento dei
crediti professionali, la data di riferimento e' quella di pubblicazione
dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006. Sono stati
rilevati nella tabella A5 una serie di refusi/errori materiali, che si
segnalano di seguito:
a) 1ª riga, 5ª colonna: eliminare la frase;
b) 3ª riga, 1ª colonna: eliminare il riferimento ai 6 mesi di
esperienza;
c) 4ª riga, 2ª colonna: inserire superiore dopo secondaria.
L'esonero previsto nelle tabelle A4 e A5 non e' vincolante, e anche
qualora il RSPP o l'ASPP sia nelle condizioni di poter fruire
dell'esonero, puo' comunque richiedere di frequentare i corsi.
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