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LEGGE 31 luglio 2006, n. 241
Concessione di indulto.

(Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31/7/2006)

Testo in vigore dal: 1-8-2006

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. È concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

2. L'indulto non si applica:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;

2) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);

3) 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);

4) 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internzionale);

5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);

7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

9) 306 (banda armata);

10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale);

11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);

12) 422 (strage);

13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);

14) 600-bis (prostituzione minorile);

15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale;

16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater;

17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);

18) 601 (tratta di persone);

19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);

20) 609-bis (violenza sessuale);

21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);

22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);

23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);

24) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;

25) 644 (usura);

26) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74;

c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, da1la legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni;

d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;

e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

3. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 2006

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Mastella

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 525-bis):

Stralcio dell'art. 2 della proposta di legge presentata dall'on. Buemi l'8 maggio 2006, deliberato dall'assemblea il 18 luglio 2006.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 18 luglio 2006 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 19 luglio 2006.

Esaminato in aula il 24, 25, 26 luglio 2006 ed approvato il 27 luglio 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 881):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 luglio 2006 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 28 luglio 2006.

Esaminato in aula ed approvato il 29 luglio 2006.  

              Avvertenza:  

                  Il  testo  delle  note  qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi  dell'art.   10,   commi   2  e  3,  del testo  unico  delle  disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica   e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo   fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge  modificate  o  alle  quali  è  operato  il rinvio. Restano  invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi   qui trascritti.  

              Note all'art. 1:

                  - Si riporta il testo dell'art. 151 del codice penale:

                  «Art.  151  (Amnistia). - L'amnistia estingue il reato,  e,  se  vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della   condanna e le pene accessorie.  Nel  concorso  di  più reati, l'amnistia si applica ai  singoli reati per i quali è conceduta.  L'estinzione  del  reato  per  effetto dell'amnistia è  limitata  ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data  del  decreto,  salvo  che  questo stabilisca una data diversa.

                  L'amnistia  può  essere  sottoposta  a condizioni o ad obblighi.

                  L'amnistia   non  si  applica  ai  recidivi,  nei  casi  preveduti  dai  capoversi  dell'art. 99, ai delinquenti  abituali,  o  professionali,  o  per tendenza, salvo che il  decreto disponga diversamente.».

                  - Si  riporta  il  testo degli articoli 73, 74 e 80 del decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309,  (testo  unico  delle  leggi  in materia di disciplina  degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura  e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.):

                  «Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di  sostanze stupefacenti o psicotrope). (Legge 26 giugno 1990, n.   162,   art.   14,   comma 1). - 1.   Chiunque,   senza   l'autorizzazione  di  cui  all'art.  17,  coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri,  invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque   scopo  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  di  cui  alla tabella   I   prevista  dall'art.  14,  è  punito  con  la   reclusione  da  sei  a  venti  anni  e con la multa da euro   26.000 a euro 260.000.

                  1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito  chiunque,   senza  l'autorizzazione  di  cui  all'art.  17,  importa,  esporta,  acquista,  riceve  a qualsiasi titolo o    comunque illecitamente detiene:

                    a) sostanze   stupefacenti   o   psicotrope  che  per quantità,  in  particolare  se superiore ai limiti massimi  indicati  con  decreto del Ministro della salute emanato di   concerto   con  il  Ministro  della  giustizia  sentita  la    Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento   nazionale  per le politiche antidroga, ovvero per modalità   di  presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o   al   confezionamento   frazionato,   ovvero  per  altre   circostanze  dell'azione,  appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

                    b) medicinali   contenenti  sostanze  stupefacenti  o    psicotrope  elencate  nella  tabella  II,  sezione  A,  che   eccedono  il  quantitativo  prescritto.  In  questa  ultima   ipotesi,  le  pene suddette sono diminuite da un terzo alla   metà.

                  2.  Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui  all'art.  17, illecitamente cede, mette o procura che altri   metta  in  commercio le sostanze o le preparazioni indicate    nelle  tabelle  I e II di cui all'art. 14, è punito con la   reclusione  da  sei  a ventidue anni e con la multa da euro  26.000 a euro 300.000.

                  2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel  caso  di  illecita  produzione  o commercializzazione delle   sostanze  chimiche  di  base  e  dei precursori di cui alle     categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico,  utilizzabili  nella  produzione  clandestina delle sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  previste  nelle tabelle di cui   all'art. 14.

                  3.  Le  stesse  pene  si  applicano a chiunque coltiva,  produce  o  fabbrica  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

                  4.  Quando  le  condotte di cui al comma 1 riguardano i   medicinali  ricompresi  nella tabella II, sezioni A, B e C,  di  cui  all'art.  14  e non ricorrono le condizioni di cui  all'art.  17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite   da un terzo alla metà.

                  5.   Quando,  per  i  mezzi,  per  la  modalità  o  le  circostanze  dell'azione ovvero per la qualità e quantità    delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono    di  lieve entità, si applicano le pene della reclusione da  uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

                  5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai   reati  di  cui  al  presente  articolo commessi  da persona  tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o   psicotrope,  il  giudice,  con la sentenza di condanna o di applicazione  della  pena  su richiesta delle parti a norma   dell'art.  444 del codice di procedura penale, su richiesta   dell'imputato  e sentito il pubblico ministero, qualora non  debba    concedersi    il   beneficio   della   sospensione    condizionale  della  pena, può applicare, anziché le pene   detentive  e  pecuniarie,  quella  del  lavoro  di pubblica    utilità   di  cui  all'art.  54  del  decreto  legislativo   28 agosto  2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste.

              Con  la  sentenza  il  giudice incarica l'Ufficio locale di   esecuzione   penale   esterna   di  verificare  l'effettivo    svolgimento  del  lavoro  di  pubblica  utilità. L'Ufficio   riferisce  periodicamente  al  giudice.  In deroga a quanto disposto  dall'art.  54  del  decreto legislativo 28 agosto   2000,  n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata    corrispondente  a quella della sanzione detentiva irrogata.   Esso  può  essere  disposto  anche nelle strutture private   autorizzate  ai  sensi dell'art. 116, previo consenso delle stesse.  In caso di violazione degli obblighi connessi allo   svolgimento  del  lavoro  di pubblica utilità, in deroga a  quanto   previsto  dall'art.  54  del  decreto  legislativo  28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero  o   d'ufficio,   il   giudice   che   procede,   o   quello   dell'esecuzione,  con le formalità di cui all'art. 666 del  codice  di  procedura penale, tenuto conto dell'entità dei  motivi  e  delle  circostanze  della violazione, dispone la  revoca  della  pena  con  conseguente  ripristino di quella  sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso    ricorso  per  cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il   lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non  più di due volte.

                  6.  Se  il  fatto  è commesso da tre o più persone in  concorso tra loro, la pena è aumentata.

             7.  Le  pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite   dalla  metà a due terzi per chi si adopera per evitare che  l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,   anche  aiutando  concretamente  l'autorità  di  polizia  o   l'autorità   giudiziaria   nella  sottrazione  di  risorse   rilevanti per la commissione dei delitti.».

                  «Art. 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito   di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope) (Legge 26 giugno   1990,  n.  162,  articoli 14, comma 1, e 38, comma 2). - 1.   Quando  tre  o  più  persone  si  associano  allo scopo di commettere  più  delitti tra quelli previsti dall'art. 73,  chi  promuove,  costituisce,  dirige,  organizza o finanzia   l'associazione  è  punito  per ciò solo con la reclusione  non inferiore a venti anni.

                  2.  Chi  partecipa  all'associazione  è  punito con la  reclusione non inferiore a dieci anni.

                  3. La pena è aumentata se il numero degli associati è    di  dieci  o  più  o se tra i partecipanti vi sono persone   dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

                  4.  Se  l'associazione  è  armata  la  pena,  nei casi  indicati  dai  commi 1  e  3,  non  può essere inferiore a   ventiquattro  anni  di  reclusione e, nel caso previsto dal   comma 2,  a  dodici  anni  di reclusione. L'associazione si  considera   armata   quando   i   partecipanti   hanno   la   disponibilità  di  armi  o  materie  esplodenti,  anche se  occultate o tenute in luogo di deposito.

                  5.  La  pena  è aumentata se ricorre la circostanza di  cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.

        6.  Se  l'associazione  è  costituita per commettere i  fatti  descritti  dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

                  7.  Le  pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite   dalla  metà  a  due  terzi  per  chi  si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre   all'associazione  risorse  decisive  per la commissione dei   delitti.

                  8.  Quando  in  leggi  e decreti è richiamato il reato   previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,   abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n.  162,  il  richiamo  si  intende  riferito  al  presente   articolo.».

                  «Art. 80 (Aggravanti specifiche) (Legge 26 giugno 1990,   n.  162,  art.  18,  comma 1). - 1.  Le pene previste per i delitti  di cui all'art. 73 sono aumentate da un terzo alla    metà;

                    a) nei   casi  in  cui  le  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope  sono  consegnate o comunque destinate a persona   di età minore;

                    b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo  comma dell'art. 112 del codice penale;

                    c) per  chi  ha  indotto  a  commettere il reato, o a  cooperare  nella  commissione  del  reato,  persona  dedita  all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

                    d) se  il fatto è stato commesso da persona armata o   travisata;

                    e) se  le  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope sono  adulterate  o  commiste  ad  altre  in  modo che ne risulti  accentuata la potenzialità lesiva;

                    f) se  l'offerta  o  la  cessione  è  finalizzata ad  ottenere   prestazioni   sessuali   da   parte  di  persona  tossicodipendente;

                    g) se   l'offerta   o   la   cessione  è  effettuata  all'interno  o  in  prossimità  di scuole di ogni ordine o  grado,  comunità  giovanili,  caserme,  carceri, ospedali,  strutture   per   la   cura   e   la   riabilitazione   dei   tossicodipendenti.

                  2.  Se  il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze   stupefacenti  o  psicotrope,  le  pene sono aumentate dalla  metà  a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione   quando  i  fatti  previsti  dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73   riguardano  quantità  ingenti  di  sostanze stupefacenti o   psicotrope  e  ricorre  l'aggravante di cui alla lettera e)  del comma 1.

                  3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole   per  commettere  il delitto o per conseguirne per sé o per altri  il profitto, il prezzo o l'impunità ha fatto uso di armi.

                  4.    Si    applica   la   disposizione   del   secondo  comma dell'art. 112 del codice penale. 5.».

                  - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge  15 dicembre  1979,  n.  625  (Misure  urgenti per la tutela   dell'ordine   democratico   e   della  sicurezza  pubblica)   convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15:

                  «Art.  1.  -  Per  i  reati  commessi  per finalità di  terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili  con   pena   diversa  dall'ergastolo,  la  pena  è  sempre  aumentata   della  metà,  salvo  che  la  circostanza  sia  elemento costitutivo del reato.

                  Quando  concorrono  altre  circostanze  aggravanti,  si  applica  per  primo  l'aumento  di  pena  previsto  per  la   circostanza aggravante di cui al comma precedente.

                  Le  circostanze  attenuanti, diverse da quelle previste  dagli  articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con  l'aggravante  di  cui  al  primo  comma, non possono essere   ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una  pena  di  specie  diversa  o ne determina la misura in modo  indipendente   da   quella   ordinaria   del  reato,  e  le   diminuzioni  di  pena  si  operano  sulla quantità di pena  risultante    dall'aumento    conseguente   alle   predette  aggravanti.».

                  - Si  riporta  il  testo  dell'art. 7 del decreto-legge  13 maggio  1991,  n.  152 (Provvedimenti urgenti in tema di  lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon   andamento  dell'attività  amministrativa),  convertito con   modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203:

                  «Art.  7. -  1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo   commessi   avvalendosi   delle  condizioni  previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine  di  agevolare l'attività delle associazioni previste dallo  stesso  articolo,  la  pena  è  aumentata da un terzo alla metà.

                  2.   Le   circostanze  attenuanti,  diverse  da  quelle   previste   dagli  articoli 98  e  114  del  codice  penale,  concorrenti  con l'aggravante di cui al comma 1 non possono   essere  ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa   e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena  risultante    dall'aumento    conseguente   alla   predetta  aggravante.».

                  - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3 del decreto-legge  26 aprile  1993,  n.  122  (Misure  urgenti  in  materia di discriminazione  razziale,  etnica e religiosa) convertito,    con modicazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205:

                  «Art.  3  (Circostanza  aggravante). - 1.  Per  i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi  per   finalità   di  discriminazione  o  di  odio  etnico,   nazionale,   razziale   o  religioso,  ovvero  al  fine  di agevolare   l'attività  di  organizzazioni,  associazioni,    movimenti  o  gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime   finalità, la pena è aumentata fino alla metà.

                  2.   Le   circostanze  attenuanti,  diverse  da  quella prevista  dall'art.  98  del codice penale, concorrenti con  l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute   equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni   di  pena  si  operano  sulla  quantità  di pena risultante  dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.».

               

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