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Testo in vigore dal:
1-8-2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1.
È concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio
2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non
superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene
detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo
comma dell'articolo 151 del codice penale.
2.
L'indulto non si applica:
a)
per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1)
270 (associazioni sovversive), primo comma;
2)
270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o
di eversione dell'ordine democratico);
3)
270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche
internazionale);
4)
270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo
anche internzionale);
5)
280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);
6)
280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
7)
285 (devastazione, saccheggio e strage);
8)
289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di
eversione);
9)
306 (banda armata);
10)
416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla
commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice
penale);
11)
416-bis (associazione di tipo mafioso);
12)
422 (strage);
13)
600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
14)
600-bis (prostituzione minorile);
15)
600-ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista
dall'articolo 600-quater.1 del codice penale;
16)
600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi
prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale, sempre che il
delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo
600-quater;
17)
600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile);
18)
601 (tratta di persone);
19)
602 (acquisto e alienazione di schiavi);
20)
609-bis (violenza sessuale);
21)
609-quater (atti sessuali con minorenne);
22)
609-quinquies (corruzione di minorenne);
23)
609-octies (violenza sessuale di gruppo);
24)
630 (sequestro di persona a scopo di estorsione),
commi primo, secondo e terzo;
25)
644 (usura);
26)
648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione
riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di
sequestro di persona a scopo di estorsione o
dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze
stupefacenti o psicotrope;
b)
per i delitti riguardanti la produzione, il
traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope,
di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1,
lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto
di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico,
in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo
74;
c)
per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito,
con modificazioni, da1la legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive
modificazioni;
d)
per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di
cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e
successive modificazioni;
e)
per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
3.
Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito
commette, entro cinque anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale
riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addì 31 luglio 2006
NAPOLITANO
Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto,
il Guardasigilli: Mastella
LAVORI
PREPARATORI
Camera
dei deputati (atto n. 525-bis):
Stralcio
dell'art. 2 della proposta di legge presentata dall'on. Buemi
l'8 maggio 2006, deliberato dall'assemblea il 18 luglio 2006.
Assegnato
alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 18 luglio 2006
con pareri delle commissioni I e V.
Esaminato
dalla II commissione, in sede referente, il 19 luglio 2006.
Esaminato
in aula il 24, 25, 26 luglio 2006 ed approvato il 27 luglio 2006.
Senato
della Repubblica (atto n. 881):
Assegnato
alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 luglio 2006
con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato
dalla 2ª commissione, in sede referente, il 28 luglio 2006.
Esaminato
in aula ed approvato il 29 luglio 2006.
Avvertenza:
Il
testo
delle
note
qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente
per
materia,
ai
sensi
dell'art.
10,
commi
2
e
3,
del testo
unico
delle
disposizioni
sulla
promulgazione
delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica
e
sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana
approvato
con
D.P.R.
28 dicembre
1985, n. 1092, al solo
fine
di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate
o
alle
quali
è
operato
il rinvio. Restano
invariati
il
valore
e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo
dell'art. 151 del codice penale:
«Art.
151
(Amnistia). - L'amnistia estingue il reato,
e,
se
vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della
condanna e le pene accessorie.
Nel
concorso
di
più reati, l'amnistia si applica ai
singoli reati per i quali è conceduta.
L'estinzione
del
reato
per
effetto dell'amnistia è
limitata
ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data
del
decreto,
salvo
che
questo stabilisca una data diversa.
L'amnistia
può
essere
sottoposta
a condizioni o ad obblighi.
L'amnistia
non
si
applica
ai
recidivi,
nei
casi
preveduti
dai
capoversi
dell'art. 99, nè ai delinquenti
abituali,
o
professionali,
o
per tendenza, salvo che il
decreto disponga diversamente.».
-
Si
riporta
il
testo degli articoli 73, 74 e 80 del decreto
del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n.
309,
(testo
unico
delle
leggi
in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.):
«Art.
73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di
sostanze stupefacenti o psicotrope). (Legge 26 giugno
1990, n.
162,
art.
14,
comma 1). - 1.
Chiunque,
senza
l'autorizzazione
di
cui
all'art.
17,
coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette
in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri,
invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque
scopo
sostanze
stupefacenti
o
psicotrope
di
cui
alla tabella
I
prevista
dall'art.
14,
è
punito
con
la
reclusione
da
sei
a
venti
anni
e con la multa da euro
26.000 a euro 260.000.
1-bis.
Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito
chiunque,
senza
l'autorizzazione
di
cui
all'art.
17,
importa,
esporta,
acquista,
riceve
a qualsiasi titolo o
comunque illecitamente detiene:
a)
sostanze
stupefacenti
o
psicotrope
che
per quantità,
in
particolare
se superiore ai limiti massimi
indicati
con
decreto del Ministro della salute emanato di
concerto
con
il
Ministro
della giustizia
sentita
la
Presidenza
del
Consiglio
dei
Ministri
-
Dipartimento
nazionale
per le politiche antidroga, ovvero per modalità
di
presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o
al
confezionamento
frazionato,
ovvero
per
altre
circostanze
dell'azione,
appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b)
medicinali
contenenti
sostanze
stupefacenti
o
psicotrope
elencate
nella
tabella
II,
sezione
A,
che
eccedono
il
quantitativo
prescritto.
In
questa
ultima
ipotesi,
le
pene suddette sono diminuite da un terzo alla
metà.
2.
Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui
all'art.
17, illecitamente cede, mette o procura che altri
metta
in
commercio le sostanze o le preparazioni indicate
nelle
tabelle
I e II di cui all'art. 14, è punito con la
reclusione
da
sei
a ventidue anni e con la multa da euro
26.000 a euro 300.000.
2-bis.
Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel
caso
di
illecita
produzione
o commercializzazione delle
sostanze
chimiche
di
base
e
dei precursori di cui alle
categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico,
utilizzabili
nella
produzione
clandestina delle sostanze
stupefacenti
o
psicotrope
previste
nelle tabelle di cui
all'art. 14.
3.
Le
stesse
pene
si
applicano a chiunque coltiva,
produce
o
fabbrica
sostanze
stupefacenti
o
psicotrope
diverse da quelle stabilite nel
decreto di autorizzazione.
4.
Quando
le
condotte di cui al comma 1 riguardano i
medicinali
ricompresi
nella tabella II, sezioni A, B e C,
di
cui
all'art.
14
e non ricorrono le condizioni di cui
all'art.
17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite
da un terzo alla metà.
5.
Quando,
per
i
mezzi,
per
la
modalità
o
le
circostanze
dell'azione ovvero per la qualità e quantità
delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono
di
lieve entità, si applicano le pene della reclusione da
uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
5-bis.
Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai
reati
di
cui
al
presente
articolo commessi
da persona
tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
psicotrope,
il
giudice,
con la sentenza di condanna o di applicazione
della
pena
su richiesta delle parti a norma
dell'art.
444 del codice di procedura penale, su richiesta
dell'imputato
e sentito il pubblico ministero, qualora non
debba
concedersi
il
beneficio
della
sospensione
condizionale
della
pena, può applicare, anziché le pene
detentive
e
pecuniarie,
quella
del
lavoro
di pubblica
utilità
di
cui
all'art.
54
del
decreto
legislativo
28 agosto
2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste.
Con
la
sentenza
il
giudice incarica l'Ufficio locale di
esecuzione
penale
esterna
di
verificare
l'effettivo
svolgimento
del
lavoro
di
pubblica
utilità. L'Ufficio
riferisce
periodicamente
al
giudice.
In deroga a quanto disposto
dall'art.
54
del
decreto legislativo 28 agosto
2000,
n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata
corrispondente
a quella della sanzione detentiva irrogata.
Esso
può
essere
disposto
anche nelle strutture private
autorizzate
ai
sensi dell'art. 116, previo consenso
delle stesse.
In caso di violazione degli obblighi connessi allo
svolgimento
del
lavoro
di pubblica utilità, in deroga a
quanto
previsto
dall'art.
54
del
decreto
legislativo
28 agosto 2000, n. 274, su richiesta
del pubblico ministero
o
d'ufficio,
il
giudice
che
procede,
o
quello
dell'esecuzione,
con le formalità di cui all'art. 666 del
codice
di
procedura penale, tenuto conto dell'entità dei
motivi
e
delle
circostanze
della violazione, dispone la
revoca
della
pena
con
conseguente
ripristino di quella
sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso
ricorso
per
cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il
lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non
più di due volte.
6.
Se
il
fatto
è commesso da tre o più persone in
concorso tra loro, la pena è aumentata.
7.
Le
pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla
metà a due terzi per chi si adopera per evitare che
l'attività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori,
anche
aiutando
concretamente
l'autorità
di
polizia
o
l'autorità
giudiziaria
nella
sottrazione
di
risorse
rilevanti per la commissione dei delitti.».
«Art.
74 (Associazione finalizzata al traffico illecito
di
sostanze
stupefacenti
o
psicotrope) (Legge 26 giugno
1990,
n.
162,
articoli 14, comma 1, e 38, comma 2). - 1.
Quando
tre
o
più
persone
si
associano
allo scopo di commettere
più
delitti tra quelli previsti dall'art. 73,
chi
promuove,
costituisce,
dirige,
organizza o finanzia
l'associazione
è
punito
per ciò solo con la reclusione
non inferiore a venti anni.
2.
Chi
partecipa
all'associazione
è
punito con la
reclusione non inferiore a dieci anni.
3.
La pena è aumentata se il numero degli associati è
di
dieci
o
più
o se tra i partecipanti vi sono persone
dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4.
Se
l'associazione
è
armata
la
pena,
nei casi
indicati
dai
commi 1
e
3,
non
può essere inferiore a
ventiquattro
anni
di
reclusione e, nel caso previsto dal
comma 2,
a
dodici
anni
di reclusione. L'associazione si
considera
armata
quando
i
partecipanti
hanno
la
disponibilità
di
armi
o
materie
esplodenti,
anche se
occultate o tenute in luogo di deposito.
5.
La
pena
è aumentata se ricorre la circostanza di
cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.
6.
Se
l'associazione
è
costituita per commettere i
fatti
descritti
dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo
comma dell'art. 416 del codice penale.
7.
Le
pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla
metà
a
due
terzi
per
chi
si sia efficacemente adoperato per
assicurare le prove del reato o per sottrarre
all'associazione
risorse
decisive
per la commissione dei
delitti.
8.
Quando
in
leggi
e decreti è richiamato il reato
previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n.
162,
il
richiamo
si
intende
riferito
al
presente
articolo.».
«Art.
80 (Aggravanti specifiche) (Legge 26 giugno 1990,
n.
162,
art.
18,
comma 1). - 1.
Le pene previste per i delitti
di cui all'art. 73 sono aumentate da un terzo alla
metà;
a)
nei
casi
in
cui
le
sostanze
stupefacenti
e
psicotrope
sono
consegnate o comunque destinate a
persona
di età minore;
b)
nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo
comma dell'art. 112 del codice penale;
c)
per
chi
ha
indotto
a
commettere il reato, o a
cooperare
nella
commissione
del
reato,
persona
dedita
all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
d)
se
il fatto è stato commesso da persona armata o
travisata;
e)
se
le
sostanze
stupefacenti
o
psicotrope sono
adulterate
o
commiste
ad
altre
in
modo che ne risulti
accentuata la potenzialità lesiva;
f)
se
l'offerta
o
la
cessione
è
finalizzata ad
ottenere
prestazioni
sessuali
da
parte
di
persona
tossicodipendente;
g)
se
l'offerta
o
la
cessione
è
effettuata
all'interno
o
in
prossimità
di scuole di ogni ordine o
grado,
comunità
giovanili,
caserme,
carceri, ospedali,
strutture
per
la
cura
e
la
riabilitazione
dei
tossicodipendenti.
2.
Se
il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze
stupefacenti
o
psicotrope,
le
pene sono aumentate dalla
metà
a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione
quando
i
fatti
previsti
dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73
riguardano
quantità
ingenti
di
sostanze stupefacenti o
psicotrope
e
ricorre
l'aggravante di cui alla lettera e)
del comma 1.
3.
Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole
per
commettere
il delitto o per conseguirne per sé o per altri
il profitto, il prezzo o l'impunità ha fatto uso di
armi.
4.
Si
applica
la
disposizione
del
secondo
comma dell'art. 112 del codice penale.
5.».
-
Si
riporta
il
testo
dell'art. 1 del decreto-legge
15 dicembre
1979,
n.
625
(Misure
urgenti per la tutela
dell'ordine
democratico
e
della
sicurezza
pubblica)
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n.
15:
«Art.
1.
-
Per
i
reati
commessi
per finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico, punibili
con
pena
diversa
dall'ergastolo,
la
pena
è
sempre
aumentata
della
metà,
salvo
che
la
circostanza
sia
elemento costitutivo del reato.
Quando
concorrono
altre
circostanze
aggravanti,
si
applica
per
primo
l'aumento
di
pena
previsto
per
la
circostanza aggravante di cui al comma precedente.
Le
circostanze
attenuanti, diverse da quelle previste
dagli
articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con
l'aggravante
di
cui
al
primo
comma, non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle
circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una
pena
di
specie
diversa
o ne determina la misura in modo
indipendente
da
quella
ordinaria
del
reato,
e
le
diminuzioni
di
pena
si
operano
sulla quantità di pena
risultante
dall'aumento
conseguente
alle
predette
aggravanti.».
-
Si
riporta
il
testo
dell'art. 7 del decreto-legge
13 maggio
1991,
n.
152 (Provvedimenti urgenti in tema di
lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon
andamento
dell'attività
amministrativa),
convertito con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203:
«Art.
7. -
1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo
commessi
avvalendosi
delle
condizioni
previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo
stesso
articolo,
la
pena
è
aumentata da un terzo alla metà.
2.
Le
circostanze
attenuanti,
diverse
da
quelle
previste
dagli
articoli 98
e
114
del
codice
penale,
concorrenti
con l'aggravante di cui al comma 1 non possono
essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa
e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena
risultante
dall'aumento
conseguente
alla
predetta
aggravante.».
-
Si
riporta
il
testo
dell'art. 3 del decreto-legge
26 aprile
1993,
n.
122
(Misure
urgenti
in
materia di discriminazione
razziale,
etnica e religiosa) convertito,
con modicazioni, dalla legge 25
giugno 1993, n. 205:
«Art.
3
(Circostanza
aggravante). - 1.
Per
i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo
commessi
per finalità
di
discriminazione
o
di
odio
etnico,
nazionale,
razziale
o
religioso,
ovvero
al
fine
di agevolare
l'attività
di
organizzazioni,
associazioni,
movimenti
o
gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime
finalità, la pena è aumentata fino alla metà.
2.
Le
circostanze
attenuanti,
diverse
da
quella prevista
dall'art.
98
del codice penale, concorrenti con
l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le
diminuzioni
di
pena
si
operano
sulla
quantità
di pena risultante
dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.».
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