Testo in vigore dal:
4-7-2006
INDICE
Titolo
I
MISURE
URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLACONCORRENZA E
DELLA COMPETITIVITÀ, PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI EPER
LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI
Art.
1.
Finalità
e ambito di intervento
Art.
2.
Disposizioni
urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi
professionali
Art.
3.
Regole
di tutela della concorrenza nel settore della
distribuzione commerciale
Art.
4.
Disposizioni
urgenti per la liberalizzazione dell'attività
di produzione di pane
Art.
5.
Interventi
urgenti nel campo della distribuzione di farmaci
Art.
6.
Deroga
al divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi
Art.
7.
Misure
urgenti in
materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati
Art.
8.
Clausole
anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto
Art.
9.
Prime
misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti
agro-alimentari
Art.
10.
Condizioni
contrattuali dei conti correnti bancari
Art.
11.
Disposizioni
urgenti in materia di soppressione di commissioni
Art.
12.
Disposizioni
in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e
intercomunale
Art.
13.
Norme
per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e
a tutela della
concorrenza
Art.
14.
Integrazione
dei poteri dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato
Art.
15.
Disposizione
sulla gestione del servizio idrico integrato
Titolo
II
MISURE
PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, INTERVENTI PER IL
SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E MISURE DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE
DELLA SPESA PUBBLICA
Capo
I
Misure
per la ripresa degli interventi infrastrutturali
Art.
16.
Contratto
collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale
Art.
17.
ANAS
e Ferrovie S.p.A.
Art.
18.
Integrazione
del Fondo nazionale per il servizio civile, del Fondo nazionale per le
politiche sociali e del Fondo unico per lo spettacolo
Capo
II
Interventi
per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le
politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità
Art.
19.
Fondi
per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le
politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità
Capo
III
Misure
di contenimento e razionalizzazione della
spesa pubblica
Art.
20.
Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Art.
21.
Spese
di giustizia
Art.
22.
Riduzione
delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non
territoriali
Art.
23.
Parere
del Consiglio Universitario Nazionale
Art.
24.
Contenimento
spesa per compensi spettanti agli arbitri
Art.
25.
Misure
di contenimento con responsabilizzazione
delle amministrazioni
Art.
26.
Controlli
e sanzioni per il mancato rispetto della
regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel
conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni
Art.
27.
Riduzione
del limite
di spesa
annua per
studi e
incarichi di consulenza, per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e
di rappresentanza
Art.
28.
Diarie
per missioni all'estero
Art.
29.
Contenimento
spesa per commissioni comitati ed altri organismi
Art.
30.
Verifica
delle economie in materia di personale per regioni ed enti locali
Art.
31.
Riorganizzazione
del servizio di controllo interno
Art.
32.
Contratti
di collaborazione
Art.
33.
Trattenimento
in servizio dei dipendenti pubblici
Art.
34.
Criteri
per i trattamenti accessori massimi e pubblicità degli incarichi di
consulenza
Titolo
III
MISURE
IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, DIRECUPERO
DELLA BASE IMPONIBILE, DI POTENZIAMENTO DEI POTERI DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA, DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA
DI GIOCHI
Art.
35.
Misure
di contrasto dell'evasione e dell'elusione
fiscale
Art.
36.
Recupero
di base imponibile
Art.
37.
Disposizioni
in tema di accertamento, semplificazione e
altre misure di carattere finanziario
Art.
38.
Misure
di contrasto del gioco illegale
Titolo
IV
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
39.
Modifica
della disciplina di esenzione dall'ICI
Art.
40.
Copertura
finanziaria
Art.
41.
Entrata
in vigore
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e
87 della Costituzione;
Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare la libera scelta dei
consumatori e di rendere più concorrenziali gli assetti di mercato,
favorendo anche il rilancio dell'economia e dell'occupazione;
Ritenuta altresì la
straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi intesi a
razionalizzare e contenere i livelli di spesa pubblica, nonché
in tema di entrate e di contrasto all'evasione ed elusione
fiscale;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
30 giugno 2006; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto-legge:
Titolo
I
MISURE
URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLACONCORRENZA E
DELLA COMPETITIVITÀ, PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI EPER
LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI
Art.
1.
Finalità
e ambito di intervento
1. Le norme del
presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi
primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle
materie di competenza statale della tutela della concorrenza,
dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure
necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49,
81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed
assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della
Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore, in
relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà
di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di
mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il
rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la
liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi
posti di lavoro.
Art.
2.
Disposizioni
urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali
1. In conformità al
principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di
circolazione delle persone e dei servizi, nonché
al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta
nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni
offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che
prevedono con riferimento alle attività libero professionali e
intellettuali:
a) la fissazione di
tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire
compensi parametrati al raggiungimento degli
obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche
parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni
professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle
prestazioni;
c) il divieto di
fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da
parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo
restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di
una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più
professionisti previamente indicati, sotto la
propria personale responsabilità.
2. Sono fatte salve le
disposizioni riguardanti l'esercizio delle
professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in
rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe
massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.
3. Le disposizioni
deontologiche e pattizie e i codici di
autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1
sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità
delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di
mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in
contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in
ogni caso nulle.
Art.
3.
Regole
di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale
1. Ai sensi delle
disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della
concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine
di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari
opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché
di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di
condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul
territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere
e) ed m), della Costituzione, le attività economiche di distribuzione
commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande,
sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
a) l'iscrizione a
registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali
soggettivi per l'esercizio di attività
commerciali, fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la
tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
b) il rispetto di
distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla
medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni
quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi
commerciali;
d) il rispetto di
limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume
delle vendite a livello territoriale sub regionale;
e) la fissazione di
divieti generali ad effettuare vendite
promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
f) l'ottenimento di
autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale
allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate
all'interno degli esercizi commerciali.
2. Sono fatte salve le
disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine
stagione.
3. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale
incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.
4. Le regioni e gli
enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari
ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio
2007.
Art.
4.
Disposizioni
urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane
1. Al fine di favorire
la promozione di un assetto maggiormente
concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più
ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la
legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del comma 2
dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'impianto di un
nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici
esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio
attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione
deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda
sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari
e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo
edilizio e dal permesso di agibilità dei
locali.
3. I comuni e le
autorità competenti in materia igienico-sanitaria
esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.
4. Le
violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai
sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Art.
5.
Interventi
urgenti nel campo della distribuzione di farmaci
1. Gli esercizi
commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare
attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di
automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a
prescrizione medica, secondo le modalità previste dal presente
articolo. È abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al
comma 1 è consentita durante l'orario di apertura
dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un
apposito reparto, con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati
all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque,
vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo
aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore
al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato
dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco, purché
lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia
praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria
è nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27
maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.
4. Alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'obbligo di chi
commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle
specialità in commercio non si applica ai
medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario
nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di
rifornirsi presso altro grossista.».
5. Al comma 1
dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le
seguenti parole: «che gestiscano farmacie anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge»; al comma 2 del
medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: «della provincia
in cui ha sede la societa»; al comma 1,
lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge è soppressa la parola:
«distribuzione». 6. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 9 e 10
dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362. 7. All'articolo
100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 2 è
sostituito dal seguente: «2. Le attività di distribuzione all'ingrosso
di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in
farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto
imprenditoriale.».
Art.
6.
Deroga
al divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi
1. Al fine di
assicurare agli utenti del servizio taxi una maggiore offerta, in linea
con le esigenze della mobilità urbana, all'articolo 8 della legge 15
gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis.
Fatta salva la possibilità di conferire nuove licenze secondo la
vigente programmazione numerica, i comuni possono bandire pubblici
concorsi, nonché concorsi riservati ai
titolari di licenza taxi, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1
e 2, per l'assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente
programmazione numerica. Nei casi in cui i comuni
esercitino la facoltà di cui al primo periodo, i soggetti di cui
all'articolo 7 assegnatari delle nuove licenze non le possono cedere
separatamente dalla licenza originaria. I proventi derivanti
dall'assegnazione a titolo oneroso delle nuove licenze sono ripartiti,
in misura non superiore all'80 per cento e non inferiore al 60 per
cento, tra i titolari di licenza taxi del medesimo comune che mantengono
una sola licenza. In ogni caso i titolari di licenza devono esercitare
il servizio personalmente, ovvero avvalersi di conducenti iscritti nel
ruolo di cui all'articolo 6, il cui contratto
di lavoro subordinato deve essere trasmesso all'amministrazione
vigilante entro le ore 24 del giorno precedente il servizio. I comuni
possono altresì rilasciare titoli autorizzatori
temporanei, non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari.».
Art.
7.
Misure
urgenti in
materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati
1. L'autenticazione
degli atti
e delle
dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione
di beni
mobili registrati
e rimorchi o la costituzione
di diritti
di garanzia
sui medesimi
può essere
richiesta anche
agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici
dell'automobilista di
cui all'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica
19 settembre 2000,
n. 358, che sono
tenuti a
rilasciarla gratuitamente,
tranne i previsti
diritti di segreteria, nella
stessa data
della richiesta,
salvo motivato
diniego.
2.
I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sono abrogati.
Art.
8.
Clausole
anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto
1. In conformità al
principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli
articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea,
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto è fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di
vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione
esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per
l'offerta di polizze relative all'assicurazione obbligatoria per la
responsabilità civile auto.
2. Le clausole
contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o più agenti assicurativi
o altro distributore di servizi assicurativi relativi al ramo
responsabilità civile auto ad una o più compagnie assicurative
individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo
sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi servizi, sono
nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice civile. Le
clausole sottoscritte prima della data di entrata
in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale
scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.
3. Fatto salvo quanto
disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva ai sensi
dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'imposizione di un
mandato di distribuzione esclusiva o del rispetto di prezzi minimi o di
sconti massimi al consumatore finale nell'adempimento dei contratti che
regolano il rapporto di agenzia di
assicurazione relativamente all'assicurazione obbligatoria per
responsabilità civile auto.
Art.
9.
Prime
misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari
1. All'articolo 23 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 2-ter, sono
aggiunti i seguenti: «2-quater. Al fine di garantire l'informazione al
consumatore, potenziando il sistema della rilevazione dei prezzi
all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti agro-alimentari e
migliorandone l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali mettono a disposizione delle
regioni, delle province e dei comuni il collegamento ai sistemi
informativi delle strutture ad essi afferenti, secondo le modalità
prefissate d'intesa dai medesimi Ministeri. 2-quinquies. I dati
aggregati raccolti sono resi pubblici anche mediante la pubblicazione
sul sito internet e la stipula di convenzioni
gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive.».
2. All'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, dopo la lettera c), è
aggiunta, in fine, la seguente lettera: «c-bis) effettuare,
a richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate, rilevazioni dei
prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari.».
Art.
10.
Condizioni
contrattuali dei conti correnti bancari
1. L'articolo 118 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal
seguente: «Art. 118 (Modifica unilaterale
delle condizioni contrattuali). - 1. Nei contratti di durata può essere
convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e
le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato
motivo.
2. Qualunque modifica
unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata
espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità
immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni.
3. Entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, il cliente ha
diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura e di
ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle
condizioni precedentemente praticate.
4. Le variazioni
contrattuali per le quali non siano state
osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se
pregiudizievoli per il consumatore.
5. Le variazioni
dipendenti da modifiche del tasso di riferimento devono operare,
contestualmente e in pari misura, sia sui tassi debitori sia su quelli
creditori.».
Art.
11.
Disposizioni
urgenti in materia di soppressione di commissioni
1. Sono soppresse le
commissioni istituite dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n.
287. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei
relativi procedimenti amministrativi.
2. Sono soppresse le
commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3 febbraio 1989,
n. 39. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal Ministero
dello sviluppo economico e dalle Camere di commercio.
3. Della commissione
giudicatrice prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1993, n. 589, non possono far
parte gli iscritti al ruolo degli agenti d'affari in mediazione.
4. Sono soppresse le
commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3 maggio 1985, n.
204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle Camere di
commercio e dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Dei Comitati tecnici
istituiti presso le Camere di commercio per la rilevazione degli usi
commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi
interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione.
Art.
12.
Disposizioni
in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale
1. Fermi restando i
principi di universalità, accessibilità ed
adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di
assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attività
economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini
alla mobilità, i comuni possono prevedere che il trasporto di linea di
passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale,
sia svolto, in tutto il territorio o in tratte e per tempi
predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari requisiti
tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui al comma 2 ed
il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei
predetti soggetti. Il comune sede di scalo
ferroviario, portuale o aeroportuale è comunque tenuto a consentire
l'accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del
presente comma da comuni del bacino servito.
2. A tutela del diritto
alla salute, alla salubrità ambientale ed alla sicurezza degli utenti
della strada e dell'interesse pubblico ad una adeguata
mobilità urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalità non
discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformità ai
principi di sussidiarietà, proporzionalità
e leale cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse
aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in
relazione alle specifiche modalità di utilizzo in particolari contesti
urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della circolazione,
possono altresì essere previste zone di divieto di fermata, anche
limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere rilevate senza
contestazione immediata, anche mediante l'impiego di mezzi di
rilevazione fotografica o telematica.
Art.
13.
Norme
per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e
a tutela della concorrenza
1. Al fine di evitare
alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di
assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale
interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche
regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali
all'attività di tali enti, nonché, nei casi
consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato
di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare
esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non possono
svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè
in affidamento diretto nè con gara, e non
possono partecipare ad altre società o enti.
2. Le predette società
sono ad oggetto sociale esclusivo e non
possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.
3. Al fine di
assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di
cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto le attività non
consentite. A tale fine possono cedere le attività non consentite a
terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società da
collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994,
n. 474, entro ulteriori dodici mesi. 4. I contratti conclusi in
violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2
sono nulli.
Art.
14.
Integrazione
dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
1. Al capo II della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 14 sono
inseriti i seguenti: «Art. 14-bis (Misure
cautelari). –
1. Nei casi di
urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la
concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ove constati ad un sommario
esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure
cautelari.
2. Le decisioni
adottate ai sensi del comma l sono
applicabili per un determinato periodo di tempo e, se necessario ed
opportuno, possono essere rinnovate.
3. L'Autorità, quando
le imprese non adempiano a una decisione che
dispone misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative
pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato. «Art.14-ter
(Impegni). –
1. Fino
alla decisione di cui all'articolo l5 che accerta la violazione degli
articoli 2 o 3 o degli articoli 8l o 82 del Trattato CE, le imprese
possono presentare impegni tali da far cessare l'infrazione.
L'Autorità, qualora ritenga tali impegni idonei a far cessare
l'infrazione, può renderli obbligatori per le imprese e chiudere il
procedimento senza accertare l'illecito.
2. L'Autorità in caso
di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma l
può irrogare un sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
del fatturato.
3. L'Autorità può
d'ufficio riaprire il procedimento se:
a) si
modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda
la decisione;
b) le imprese
interessate contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione si
fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte
o fuorvianti».
2. All'articolo
15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, è
aggiunto il seguente:
"2-bis. L'Autorità,
in conformità all'ordinamento comunitario, definisce con proprio
provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata
collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di
infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa
pecuniaria può essere ridotta in misura non superiore alla metà.».
Art.
15.
Disposizione
sulla gestione del servizio idrico integrato
1. All'articolo
113, commi 15-bis e 15-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2007».
Titolo
II
MISURE
PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, INTERVENTI PER IL
SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E MISURE DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE
DELLA SPESA PUBBLICA
Capo
I
Misure
per la ripresa degli interventi infrastrutturali
Art.
16.
Contratto
collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale
1. A parziale modifica
di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21
febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 2005, n. 58, a decorrere dall'anno 2006 l'importo di 60 milioni di
euro annui è corrisposto ai servizi di trasporto pubblico locale
direttamente dalle regioni individuate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, del 1° marzo 2006, emanato d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, senza dover procedere preliminarmente alla
corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti delle
predette regioni.
2. All'articolo 1,
comma 147, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Le spese in conto capitale relative agli
interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della
Capitale della Repubblica sono escluse dal patto di stabilità interno.».
Art.
17.
ANAS
e Ferrovie S.p.A.
1. Per
la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta
velocità /
alta capacita»,
per l'anno
2006, è
concesso un
contributo in
conto impianti nel limite massimo di 1.800 milioni di
euro a favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a società del
gruppo.
2.
All'articolo 1, comma 32, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, come modificato
dall'articolo 3 del
decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68,
convertito, con
modificazioni, dall'articolo
1 della
legge 24 marzo 2006,
n. 127,
le parole: «1.913 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.913
milioni».
Art.
18.
Integrazione
del Fondo nazionale per il servizio civile, del Fondo nazionale per le
politiche sociali e del Fondo unico per lo spettacolo
1. La dotazione del
Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della
legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata dalla tabella C della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 30 milioni di
euro per l'anno 2006.
2. La dotazione del
Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della
legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinata dalla tabella C della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 300 milioni di
euro annui per il triennio 2006-2008.
3. La dotazione del
Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,
come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
è integrata di 50 milioni di euro annui per
il triennio 2006-2008.
Capo
II
Interventi
per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le
politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità
Art.
19.
Fondi
per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le
politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità
1. Al fine di
promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue
problematiche generazionali, nonché per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche della
famiglia», al quale è assegnata la somma di
3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007.
2. Al fine di
promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e
professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso
interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonché a facilitare
l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale
è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
3. Al fine di
promuovere le politiche relative ai diritti e
alle pari opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche relative
ai diritti e alle pari opportunita»,
al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di
dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Capo
III
Misure
di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica
Art.
20.
Presidenza
del Consiglio dei Ministri
1. L'autorizzazione di
spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla
tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 1 milione di
euro per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007.
2. In
relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati
i contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 250.
3. La dotazione relativa
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23
dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 39 milioni di euro per l'anno 2006.
Art.
21.
Spese
di giustizia
1. Per il pagamento
delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da
parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche
concernenti procedimenti penali.
2. Al pagamento delle
spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite
dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato.
3. Lo stanziamento
previsto in bilancio per le spese di giustizia, come integrato ai sensi
dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
iscritto nell'unità previsionale di base
2.1.2.1 (capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero della
giustizia, è ridotto di 50 milioni di euro
per l'anno 2006, di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni
di euro a decorrere dal 2008.
4. All'articolo
13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «6-bis.
Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e
al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro
500; per le istanze cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi
previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
aggiunto dall'articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per quelli
previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
per i ricorsi di ottemperanza il contributo dovuto è di euro 250.
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
per le spese riguardanti il funzionamento del
Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.».
5. All'articolo
16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente: «1-bis. In caso di omesso o
parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di
cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. Del
pagamento risponde il difensore o, in solido, i difensori costituiti.».
6. All'articolo 1,
comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «degli
uffici giudiziari», sono inserite le seguenti «e allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti
il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali».
Art.
22.
Riduzione
delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali
1. Gli stanziamenti per
l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di
enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano
contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1,
commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle
Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia
italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici
sperimentali e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura
del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per
gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità
esclusivamente civilistica, i costi della
produzione, individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B),
numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget
2006, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di
terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti dalle
riduzioni di cui al presente comma sono versate da ciascun ente, entro
il mese di ottobre 2006, all'entrata del
bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.
2. Per le medesime voci
di spesa e di costo indicate al comma 1, per il triennio 2007-2009, le
previsioni non potranno superare l'ottanta per cento di quelle iniziali
dell'anno 2006, fermo restando quanto previsto dal
comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2004, n. 311. Le
somme corrispondenti alla riduzione dei costi e delle spese per effetto
del presente comma sono appositamente
accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di
ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al
capo X, capitolo 2961. È fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti
di approvare i bilanci di enti ed organismi
pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato
nella relazione sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni
del presente articolo.
Art.
23.
Parere
del Consiglio Universitario Nazionale
1. Al fine di evitare
aggravi di spesa derivanti dall'espressione di parere da parte del
Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle procedure preordinate al
reclutamento di professori universitari (( ordinari )), associati e dei ricercatori, nonché
alla loro conferma in ruolo, l'articolo 14, comma 4, del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 164, è abrogato.
Art.
24.
Contenimento
spesa per compensi
spettanti agli arbitri
1. Per qualsivoglia
arbitrato, anche se disciplinato da leggi speciali, la misura del
compenso spettante agli arbitri, di cui al punto 9 della tabella D
allegata al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127,
si applica inderogabilmente a tutti i componenti
dei collegi arbitrali rituali, anche se non composti in tutto o in parte
da avvocati. La misura del compenso spettante
all'arbitro unico di cui al punto 8 della medesima tabella D si applica
anche all'arbitro non avvocato.
Art.
25.
Misure
di contenimento con responsabilizzazione
delle amministrazioni
1. Negli stati di
previsione della spesa delle Amministrazioni
centrali, approvati con la legge 23 dicembre 2005, n. 267, sono
accantonate e rese indisponibili alla gestione le quote di stanziamento
delle unità previsionali di base indicate
nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Nello stesso elenco sono
indicate le riduzioni da apportare alle previsioni di bilancio a
legislazione vigente per il triennio 2007-2009.
2. Gli accantonamenti
effettuati, ai sensi del comma 1, nell'ambito delle scritture contabili
registrate nel Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 novembre
2006.
3. Nel corso della
gestione 2006, e fino alla data prevista per il versamento di cui al
comma 2, per effettive, motivate e documentate esigenze gestionali,
il Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni
parlamentari, alla Corte dei conti, ed al coesistente Ufficio centrale
di bilancio, può modificare gli accantonamenti di cui al comma 2, fermo
restando il mantenimento dell'effetto complessivo sul fabbisogno e
sull'indebitamento netto.
4. Su
richiesta delle Amministrazioni può essere effettuata una diversa
distribuzione delle riduzioni relative al triennio 2007-2009, indicate
nell'elenco di cui al comma 1, in sede di manovra finanziaria per il
triennio medesimo.
Art.
26.
Controlli
e sanzioni per il mancato rispetto della
regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel
conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni
1. In
caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale di cui all'articolo
1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte degli enti
individuati ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo, fatte salve
le esclusioni previste dal predetto comma 57, i trasferimenti statali a
qualsiasi titolo operati a favore di detti enti sono ridotti in misura
pari alle eccedenze di spesa risultanti dai conti consuntivi relativi
agli esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli enti interessati che non
ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato
sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato, con
imputazione al capo X, capitolo 2961, entro il 30 settembre
rispettivamente degli anni 2006, 2007 e 2008, un importo pari alle
eccedenze risultanti dai predetti conti consuntivi. Le amministrazioni
vigilanti sono tenute a dare, rispettivamente, entro il 31 luglio degli
anni 2006, 2007 e 2008, comunicazione delle
predette eccedenze di spesa al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Art.
27.
Riduzione
del limite
di spesa
annua per
studi e
incarichi di consulenza, per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e
di rappresentanza
1. Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n.266,
le parole:
«50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40per cento».
Art.
28.
Diarie
per missioni all'estero
1. Le diarie per le
missioni all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in
data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per
cento a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. La riduzione si applica al personale
appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. L'articolo 3 del
regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni è
abrogato.
3. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale civile
e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate
per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266.
Art.
29.
Contenimento
spesa per commissioni
comitati ed altri organismi
1. Fermo restando il
divieto previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e
altri organismi, anche monocratici, comunque
denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del
trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale
riduzione si aggiunge a quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le
finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le
amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli
organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o
da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti
tengono conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle
duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione
delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del
numero delle strutture di supporto a quelle
strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del
numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei
compensi spettanti ai componenti degli
organismi.
3. Le amministrazioni
non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla
base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla
verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione
dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione
dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il
rispetto del limite di spesa di cui al comma
1 entro il termine ivi previsto.
4. Gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 sono comunque
soppressi.
5. Scaduti i termini di
cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi
previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi
ai componenti degli organismi di cui al comma
1.
6. Le disposizioni del
presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle
province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini
del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano agli organi di direzione,
amministrazione e controllo.
Art.
30.
Verifica
delle economie in materia di personale per regioni ed enti locali
1. Il comma 204
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dai
seguenti: «204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di
cui al comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di
risparmio di spesa ivi previsti, è fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ai
fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al
citato comma 198, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
da emanare previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene
costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle
autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento degli affari regionali, con l'obiettivo di:
a) acquisire, per il
tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, la documentazione
da parte degli enti destinatari della norma, certificata dall'organo di revisione
contabile, delle misure adottate e dei risultati conseguiti;
b) fissare specifici
criteri e modalità operative, anche
campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e
per le comunità montane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti,
per il monitoraggio e la verifica dell'effettivo conseguimento, da parte
degli enti, dei previsti risparmi di spesa;
c) verificare, sulla
base dei criteri e delle modalità operative
di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale
applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento;
d) elaborare analisi e
proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa di
personale per gli enti destinatari del comma 198. 204-bis. Le risultanze
delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 sono
trasmesse con cadenza annuale, alla Corte dei conti, anche ai fini del
referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato invio della documentazione
di cui alla lettera a) del comma 204 da parte degli enti comporta, in
ogni caso, il divieto di assunzione a
qualsiasi titolo.».
Art.
31.
Riorganizzazione
del servizio di controllo interno
1. All'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le parole: «anche
ad un organo collegiale» sono sostituite dalle seguenti: «ad un organo
monocratico o composto da
tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti
viene nominato un presidente.».
2. Il contingente di
personale addetto agli uffici preposti all'attività di valutazione e
controllo strategico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può
superare il numero massimo di unità pari al
10 per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta
collaborazione degli organi di indirizzo politico.
Art.
32.
Contratti
di collaborazione
1. Ai fini del
contenimento della spesa e del coordinamento della
finanza pubblica, all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, i commi 6, 6-bis e 6-ter sono sostituiti dai seguenti: «6.
Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata
competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della
prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e
progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione
deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve
essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere
preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.
6-bis. Le
amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i
propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli
incarichi di collaborazione.
6-ter. I
regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.».
Art.
33.
Trattenimento
in servizio dei dipendenti pubblici
1. Il secondo, terzo,
quarto e quinto periodo dell'articolo 16, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono soppressi.
2. I dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione degli appartenenti
alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle forze
armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento
civile, del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei
confronti dei quali alla data di entrata in
vigore del presente decreto sia stata accolta e autorizzata la richiesta
di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età, possono
permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche,
anche ai fini del trattamento pensionistico, previste dalla normativa
vigente al momento dell'accoglimento della richiesta.
3. I limiti di
età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici
risultanti anche dall'applicazione dell'articolo 16, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini
dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art.
34.
Criteri
per i trattamenti accessori massimi e pubblicità degli incarichi di consulenza
1. All'articolo 24,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti
accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di
uniformità e perequazione.».
2. All'articolo 53,
comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo
periodo è aggiunto il seguente: «Le amministrazioni rendono noti,
mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico
per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.».
3. All'articolo
53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le
parole: «dati raccolti» sono inserite le seguenti: «, adotta le
relative misure di pubblicità e trasparenza.».
Titolo
III
MISURE
IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, DIRECUPERO
DELLA BASE IMPONIBILE, DI POTENZIAMENTO DEI POTERI DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA, DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA
DI GIOCHI
Art.
35.
Misure
di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale
1. All'articolo
74-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 è aggiunto, in
fine, il seguente: «6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA,
le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si
considerano accessorie alle attività di intrattenimento
o di spettacolo ivi svolte.».
2. Nel
terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il
seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni
immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo
s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o
l'inesattezza delle indicazioni di cui al comma precedente sono desunte
sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi
dell'articolo 14 del presente decreto.».
3. Nel
comma 1 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla lettera d), dopo l'ultimo
periodo è aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto
beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali
di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo
s'intende integrata anche se l'infedeltà dei relativi ricavi viene
desunta sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai
sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi».
4. L'articolo 15 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è abrogato.
5. All'articolo
17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni di
cui al comma precedente si applicano anche alle prestazioni di servizi,
compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da
soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono
l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili
ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro
subappaltatore.».
6. Il comma precedente
si applica alle prestazioni effettuate successivamente
alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della
Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977.
7. Al decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10-bis sono
inseriti i seguenti: «Articolo 10-ter (Omesso versamento di
IVA). - 1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica,
nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore
aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine
per il versamento dell'acconto relativo al
periodo di imposta successivo. Articolo 10-quater (Indebita
compensazione). - 1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si
applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme
dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o
inesistenti.».
8. Al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo
10, primo comma, i numeri 8) e
8-bis) sono sostituiti
dai seguenti:
«8) le locazioni e gli
affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende
agricole, di aree diverse da quelle destinate
a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non
prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le
pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente
al servizio degli immobili locati e affittati;
8-bis) le cessioni di
fabbricati o di porzioni di fabbricato, escluse quelle effettuate,
entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese
che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e)
della legge 5 agosto 1978, n. 457;»;
b) all'articolo
19-bis1, comma 1, lettera i), primo periodo, le parole «o la
rivendita» sono soppresse;
c) all'articolo 36,
terzo comma, è soppresso l'ultimo periodo;
d) nell'allegata
Tabella A, parte III, il n. 127-ter è soppresso.».
9. In sede di prima
applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in
relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta
per effetto della rettifica di cui all'articolo 19-bis2 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è versata in tre
rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il
versamento dell'acconto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29
dicembre 1990, n. 450. La prima rata è versata entro il 27 dicembre
2006. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
ovvero con l'utilizzo dei crediti risultanti dalle liquidazioni
periodiche. Il mancato versamento di ogni
singola rata comporta l'applicazione dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la
riscossione coattiva.
10. Nell'articolo 5,
secondo comma, secondo periodo e nell'articolo 40, primo comma, secondo
periodo, del testo unico dell'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole:
«operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis)» sono
aggiunte le seguenti: «, non derivanti da contratti di locazione
finanziaria,».
11. Al fine di
contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il
settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero
dei trasporti, sono individuati i veicoli
che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da
adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato
di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime
proprio degli autoveicoli di cui al comma 1,
lettera b), dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi,
ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell'articolo
19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto.
12. All'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo
il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «I
soggetti di cui al primo comma sono obbligati
a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali
affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio
dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il
pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di
arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni
non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario
o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per
importi unitari inferiori a 100 euro.».
13. Dopo il
comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Salvo prova
contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede
dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni
di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile,
nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllate,
anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice
civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrate da
un consiglio di amministrazione, o altro
organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri
residenti nel territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della
verifica della sussistenza del controllo di
cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura
dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai
medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.».
14. La disposizione di
cui al precedente comma ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
15. All'articolo
30 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli effetti del
presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché
le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salvo prova
contraria, non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli
incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari,
risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma
degli importi che risultano applicando:
a) il 2 per cento al
valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei
crediti;
b) il 6 per cento al
valore delle immobilizzazioni costituite da
beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;
c)
il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in
locazione finanziaria.
Le disposizioni dei
precedenti periodi non si applicano:
1) ai soggetti ai
quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di
costituirsi sotto forma di società di
capitali;
2) ai soggetti che si
trovano nel primo periodo di imposta;
3) alle società in
amministrazione controllata o straordinaria;
4) alle società ed
enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani;
5) alle società
esercenti pubblici servizi di trasporto;
6) alle società con un
numero di soci non inferiore a 100.»;
b) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. Fermo l'ordinario
potere di accertamento, ai fini dell'imposta
personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi
indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta
non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti
dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle
seguenti percentuali:
a) l'1,50
per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1;
b) il 4,75 per cento
sul valore delle immobilizzazioni costituite
da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;
c)
il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni
anche in locazione finanziaria.
Le perdite di
esercizi precedenti possono essere computate soltanto in
diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al
presente comma.»;
c) il comma 4 è
sostituito dal seguente:
«4. Per le società e
gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla
dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è
ammessa al rimborso nè può costituire
oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi
dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
Qualora per tre periodi di imposta
consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore
all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al
comma 1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a
scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.»;
d) dopo il comma 4 è
inserito il seguente:
«4-bis. In
presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario che
hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di
rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del
presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al
comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione
delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo 37-bis,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.».
16. Le disposizioni del
comma precedente si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
17. All'articolo 172,
comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di retrodatazione
degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni
del presente comma si applicano anche al risultato negativo,
determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe
generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano
alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del
periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica
della fusione.».
18. Le disposizioni del
comma 17 si applicano alle operazioni di scissione e fusione deliberate
dalle assemblee delle società partecipanti dalla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge. Per le operazioni
deliberate anteriormente alla predetta data
resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis
del 29 settembre 1973, n. 600.
19. Nell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121 è inserito il
seguente: «121-bis. Le agevolazioni di cui al
precedente comma spettano a condizione che il costo della relativa
manodopera sia evidenziato in fattura.».
20. La disposizione del
comma precedente si applica in relazione alle
spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
21. All'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
comma 497:
1) dopo il primo
periodo, è inserito il seguente:
«Le parti hanno comunque
l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito.»;
2)
nel secondo periodo, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «del 30 per cento»;
b) al comma 498, in
fine, è aggiunto il seguente periodo:
«Se viene
occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono
dovute sull'intero importo di quest'ultimo e
si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento
della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al
corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione
eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.».
22. All'atto della
cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno
l'obbligo di rendere apposita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle
modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità
ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare se si è avvalsa di un
mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare
l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche
modalità di pagamento della stessa, con l'indicazione del numero di
partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare. In caso di
omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si
applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini
dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad
accertamento di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
23. I commi 21 e 22 si
applicano agli atti pubblici formati ed alle scritture private
autenticate a decorrere dal secondo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
24. Al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 53
è inserito il seguente:
«53-bis (Attribuzioni
e poteri degli uffici). –
1. Le attribuzioni e i
poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni,
possono essere esercitati anche ai fini
dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale
di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.».
b) all'articolo 74,
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per le
violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53-bis, si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.».
25. I dipendenti della
Riscossione s.p.a. o delle società dalla stessa partecipate
ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, di seguito denominate «agenti della riscossione», ai soli fini
della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dal
direttore generale degli agenti della riscossione, possono utilizzare i
dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605.
26. Ai medesimi fini
previsti dal comma precedente, gli agenti della riscossione possono
altresì accedere a tutti i restanti dati
rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai
soggetti pubblici o privati che li detengono, con facoltà di prendere
visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati,
nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.
27. All'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Le imprese, gli
intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni
che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione
di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei
danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche
in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme
liquidate, la causale del predetto versamento, il codice fiscale o la
partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono
state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La
presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a
decorrere dal 1° ottobre 2006. Il contenuto, le modalità
ed i termini delle trasmissioni, nonché le specifiche tecniche del
formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate.».
28. L'appaltatore
risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione
e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente
e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
29. La responsabilità
solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa
documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli
adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro
dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono
stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può
sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte
del subappaltatore della predetta
documentazione.
30. Gli
importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non
possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto
dall'appaltatore al subappaltatore.
31. Gli atti che devono
essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore
sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.
La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali è comunque
determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.
32. Il committente
provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa
esibizione da parte di quest'ultimo della
documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28
connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la
fornitura o il servizio affidati sono stati
correttamente eseguiti dall'appaltatore.
33. L'inosservanza
delle modalità di pagamento previste al
comma precedente è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000
a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le
prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il
servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore
e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si
applicano le disposizioni previste per la violazione commessa
dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga
la presente sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede
dell'appaltatore.
34. Le disposizioni di
cui ai commi da 28 a 33 si applicano, in relazione
ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e
servizi conclusi successivamente all'entrata in vigore del presente
decreto, ai soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di
attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, in
ogni caso, ai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
35. L'Agenzia delle
dogane, nelle attività di prevenzione e contrasto delle violazioni
tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana
e degli altri elementi che determinano l'accertamento doganale ai sensi
del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, ha
facoltà di procedere, con le modalità previste dall'articolo 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
all'acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di
trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che
forma il valore dichiarato per l'importazione, l'esportazione,
l'introduzione in deposito doganale o IVA ed il transito. Per le finalità
di cui al presente comma, la richiesta di informazioni
e di documenti può essere rivolta dall'Agenzia delle dogane, agli
importatori, agli esportatori, alle società di servizi aeroportuali,
alle compagnie di navigazione, alle società e alle persone fisiche
esercenti le attività di movimentazione, deposito, trasporto e
rappresentanza in dogana delle merci. La raccolta e l'elaborazione dei
dati per le finalità di cui al presente comma è
considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di
inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di
informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane procede
all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo
di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di
sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle facoltà concesse agli
operatori inadempienti.
Art.
36.
Recupero
di base imponibile
1. Nella Tabella A,
Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e servizi soggetti all'aliquota
del 10 per cento, sono soppresse le voci di cui ai numeri 62), 64),
123-bis), 127-decies) e la voce numero 122) è sostituita dalla
seguente:
«122) prestazioni di
servizi relativi alla fornitura e
distribuzione di calore-energia per uso domestico, derivante
dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;».
2. Ai fini
dell'applicazione del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico
generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della
regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. All'articolo
47, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
parole: «gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al
patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo
44, comma 2, lettera a), corrisposti» sono sostituite dalle seguenti:
«gli utili provenienti».
4. Le disposizioni del
comma precedente si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5. All'articolo 102,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
parole: «La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per
ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in
funzione per la prima volta e nei due successivi;»
sono sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per i beni di cui
all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere
elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in
cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi;».
6. Le disposizioni di
cui al comma 5 si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto anche per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b),
del citato testo unico, acquistati nel corso di precedenti periodi di
imposta.
7. Ai fini del calcolo
delle quote di ammortamento deducibili, il
costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo
delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono
pertinenza. Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari
al maggiore tra quello esposto in bilancio e quello
corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30
per cento del costo complessivo.
8. Le disposizioni del
comma 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente
decreto anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati
costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti.
9. All'articolo 115,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le perdite fiscali dei soci relative
agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per
trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi
imputati dalle società partecipate.».
10. All'articolo
116, comma 2, del medesimo testo unico, dopo le parole: «del terzo»
sono aggiunte le seguenti: «e del quarto».
11. Le disposizioni di
cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal periodo d'imposta dei soci in
corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e con riferimento ai redditi delle società partecipate
relativi a periodi di imposta chiusi a partire dalla predetta data.
12. All'articolo
84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) dopo le parole «primi tre
periodi d'imposta» sono aggiunte le seguenti «dalla data di
costituzione»; 2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «a
condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva»; b) al
comma 3, la lettera a) è soppressa.
13. Le perdite
realizzate nei primi tre periodi d'imposta prive dei requisiti di cui
all'articolo 84, comma 2, del predetto testo unico, come modificato dal
comma 12, formatesi in esercizi precedenti a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto e non ancora utilizzate
alla medesima data, possono essere computate in diminuzione del reddito
dei periodi d'imposta successivi a quello di formazione, con le modalità
previste al comma 1 del medesimo articolo 84, ma non oltre l'ottavo.
14. Le disposizioni
della lettera b) del comma 12 si applicano ai soggetti le cui
partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
15. L'articolo 33,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato. Il periodo
precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture
private autenticate a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
16. All'articolo
116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo
del comma 1 è soppresso;
b) al comma 2 è
aggiunto il seguente periodo:
«Le
plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89,
commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura
indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo
59.».
17. Le disposizioni del
comma 16 si applicano a decorrere dal periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. All'articolo 101,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
parole: «lettere a), b) e c),» sono
sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b),».
19. Le disposizioni del
comma 18 si applicano a decorrere dal periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
20. All'articolo
93 del testo unico delle imposte sui redditi approvato, con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il
comma 3 è soppresso.
21. Le disposizioni del
comma precedente si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
22. Nel testo unico
delle imposte sui redditi approvato, con decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo
3, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta si
applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da
tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati
nell'articolo 10, nonché delle deduzioni
effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non
residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.»;
b) nell'articolo 24,
comma 3, è soppresso l'ultimo periodo.
23. Nell'articolo
19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il
comma 4-bis è soppresso.
24. All'articolo 25,
comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «o nell'interesse di terzi»
sono aggiunte le seguenti: «o per l'assunzione di obblighi
di fare, non fare o permettere,».
25. All'articolo 51,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la
lettera g-bis) è soppressa.
26. La disposizione di
cui al comma (( 25 )) si applica alle azioni la cui assegnazione ai dipendenti
si effettua successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
27. L'articolo 8 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal
seguente:
«Art.
8 (Determinazione del reddito complessivo). –
1. Il reddito
complessivo si determina sommando i redditi di ogni
categoria che concorrono a formarlo. Non concorrono a formare il reddito
complessivo dei percipienti i compensi non
ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle
società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui
all'articolo 5, nonché quelle delle società
semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti
dall'esercizio di arti e professioni, si imputano a ciascun socio o
associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite
della società in accomandita semplice che eccedono
l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei
soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti
dall'esercizio di imprese commerciali e
quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e
in accomandita semplice nonché quelle derivanti dall'esercizio di arti
e professioni, anche esercitate attraverso società semplici e
associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai
relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza
nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova
capienza in essi. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo
84 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita
semplice, quelle di cui al comma 3 del citato
articolo 84.».
28. Le disposizioni del
comma (( 27 )) si applicano ai redditi e alle perdite realizzati dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
29. Nel testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo
54:
1) dopo il comma 1 sono
aggiunti i seguenti:
«1-bis. Concorrono a
formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze
dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione, se:
a) sono realizzate
mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate
mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o
il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono
destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la
professione o a finalità estranee all'arte o professione.
1-ter. Si considerano
plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva
o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non
ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il
valore normale del bene e il costo non ammortizzato.
1-quater. Concorrono a
formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della
clientela o di elementi immateriali comunque
riferibili all'attività artistica o professionale.»;
2) nel comma 5, dopo il
primo periodo, è aggiunto il seguente:
«Le predette spese
sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del
professionista e da questi addebitate nella fattura.»;
b) nell'articolo 17,
comma 1, dopo la lettera g-bis) è aggiunta la seguente:
«g-ter)
corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in
unica soluzione;».
30. In deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di
cui al comma 10 dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche ai crediti
d'imposta relativi ai redditi di cui al comma
8-bis dell'articolo 51 del medesimo testo unico.
31. L'articolo 188 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.
32. Nei periodi di
imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili
dal reddito o che non concorrono a formarlo sono sospesi in conseguenza
di calamità pubbliche, resta ferma la deducibilità
degli stessi, se prevista da disposizioni di legge; detti contributi non
sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta
in cui sono versati. In via transitoria detti contributi sono dedotti o
esclusi dal reddito nei periodi di imposta in
cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non è
stata già effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello di
entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli
stessi è stato sospeso in conseguenza di calamità pubbliche.
33. Sono
abrogati: l'articolo 13, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
l'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28; l'articolo 28 della
legge 13 maggio 1999, n. 133; l'articolo 3, comma 2-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.
34. In deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione
dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle società per
il periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni del presente decreto; eventuali conguagli sono versati
insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto.
Art.
37.
Disposizioni
in tema di accertamento, semplificazione e
altre misure di carattere finanziario
1. All'articolo
23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, dopo le parole: «le persone fisiche che esercitano arti o
professioni» sono inserite le seguenti: «il curatore fallimentare, il
commissario liquidatore».
2. Con effetto dal
periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della
dichiarazione scade successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 10 della legge 8
maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono
abrogati;
b) nel comma 3-bis le
parole «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
c) al comma 4 le parole
«dei commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle
seguenti: «del comma 1».
3. Relativamente
al primo periodo d'imposta per il quale il termine di
presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento alle risultanze
degli studi di settore, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, può essere effettuato entro il
predetto termine, alle condizioni e con le modalità ivi previste.
4. All'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al sesto comma, dopo
le parole: «1.500 euro» sono aggiunte le seguenti: «; l'esistenza dei
rapporti, nonché la natura degli stessi sono
comunicati all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione,
con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice
fiscale»;
b) all'undicesimo
comma, terzo periodo, dopo le parole: «Le rilevazioni e le
evidenziazioni» sono aggiunte le seguenti: «, nonché
le comunicazioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività
connesse alla riscossione mediante ruolo.».
5. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare ai sensi
dell'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono definite le specifiche
tecniche, le modalità ed i termini per la
comunicazione delle informazioni di cui al comma precedente, relative ai
rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2001, ancorché
cessati, nonché per l'aggiornamento periodico delle medesime
informazioni.
6. All'articolo
10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1. dopo le parole: «Se
viene omessa la trasmissione» aggiungere: «dei
dati, delle notizie e»;
2.
le parole: «alle banche» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, numero
7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
b) dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente:
«1-bis. La sanzione
prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di
comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».
7. All'articolo
8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, dopo le parole «individuazione del soggetto»
è aggiunta la seguente: «ovvero».
8. In
attesa dell'introduzione della normativa sulla fatturazione informatica,
all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è
inserito il seguente:
«4-bis. Entro sessanta
giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di
cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti
nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce
la comunicazione nonché, in relazione al
medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui
sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il
codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al
netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione
dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non
imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale:
a) sono individuati gli
elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente
comma, nonché le modalità per la
presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
b) il termine di cui al
primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di
natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente
a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione
della dimensione dei dati da trasmettere.»;
b) il comma 6 è
sostituito dal seguente:
«6. Per l'omissione
della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché
per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
9. Per il periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono
state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA.
10. Al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1,
comma 1, primo periodo, le parole: «15 febbraio» sono sostituite dalle
seguenti: «31 gennaio»; inoltre, dopo le parole «non
coincidente con l'anno solare,» sono inserite le seguenti: «relativamente
ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,»;
b) all'articolo 2:
1.
al comma 1 le parole: «tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via
telematica entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «tra
il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31
luglio»;
2. al comma 2 le parole
: «di cui all'articolo 3:» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo
mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.»; inoltre
sono abrogate le lettere a) e b);
c) all'articolo 3:
1. al comma 1 il terzo
periodo è soppresso; 2. al comma 2, primo
periodo, sono soppresse le parole: «con esclusione delle persone
fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume d'affari
inferiore o uguale ad euro 10.000»; in fine al medesimo periodo sono
aggiunte le seguenti parole: «e dei parametri»; 3. al
comma 7 le parole: «entro cinque mesi», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi»;
d) all'articolo 4: 1. al
comma 3-bis le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 marzo»;
2.
al comma 4-bis le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 marzo»;
3.
al comma 6-quater le parole: «entro il 15 marzo» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 28 febbraio»;
e)
all'articolo 5:
1. al comma 1 le
parole: «, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero
entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo», ovunque ricorrano,
sono soppresse;
2.
al comma 4 le parole: «del decimo» sono sostituite dalle seguenti: «del
settimo»;
f) all'articolo 5-bis
«, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro
l'ultimo giorno del decimo mese», ovunque ricorrano, sono soppresse;
g)
all'articolo 8, comma 1, le parole: «ovvero, in caso di presentazione
in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite
dalle seguenti: «, in via telematica».
11. All'articolo 17,
comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il numero «20», ovunque ricorra,
è sostituito dal seguente: «16».
12. Al decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 13, comma 1, lettera b) le parole: «15 giugno» sono
sostituite dalle seguenti: «mese di maggio»;
b)
all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;
c)
all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».
13. All'articolo
10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le
parole: «30 giugno» e «20 dicembre» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «16 giugno» e «16 dicembre».
14. Le
disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1° maggio 2007.
15. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:
«Art.
32-bis (Contribuenti minimi in franchigia). –
1.
I contribuenti persone fisiche esercenti
attività commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare
precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività,
prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro,
e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni
all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti
gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli
obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e
delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica
dei corrispettivi.
2. I
soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta a titolo di
rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli
acquisti, anche intracomunitari, e sulle
importazioni.
3. Sono esclusi dal
regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi
speciali di determinazione dell'imposta, i
soggetti non residenti.
4. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano ai soggetti che in via esclusiva o
prevalente effettuano cessioni di fabbricati
o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10,
n. 8) e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427.
5. A seguito della
prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto direttoriale di
cui al comma 15, l'ufficio attribuisce un numero speciale di
partita IVA.
6. I soggetti che,
nell'intraprendere l'esercizio di imprese,
arti o professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne
fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di
inizio attività di cui all'articolo 35.
7. I soggetti che
rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare
per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione,
valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione
annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il
periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione
resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la
concreta applicazione della scelta operata. La revoca è comunicata con
le stesse modalità dell'opzione ed ha
effetto dall'anno in corso.
8. L'applicazione del
regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione ai sensi
dell'articolo 19-bis2. La stessa rettifica si applica se il contribuente
transita, anche per opzione, al regime
ordinario dell'imposta. In relazione al
mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della
rettifica di cui all'articolo 19-bis2 è versata in tre rate annuali da
corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a
decorrere dall'anno nel quale è intervenuta la modifica. La prima rata
è versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto
anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di
eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il
mancato versamento di ogni singola rata
comporta l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.
9. Nell'ultima
dichiarazione annuale in cui l'imposta è applicata nei modi ordinari
si tiene conto anche dell'imposta dovuta relativa alle operazioni
indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 per le quali non si è ancora
verificata l'esigibilità.
10. Ferme
restando le ipotesi di rimborso previste dall'articolo 30, l'eccedenza
detraibile emergente dall'ultima dichiarazione annuale IVA presentata
dai soggetti di cui al comma 1 è utilizzata in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni.
11. I soggetti di cui
al comma 1, per gli acquisti intracomunitari
e per le altre operazioni per le quali risultano
debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione
dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16
del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
12. I
soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente
articolo trasmettono telematicamente
all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle operazioni
effettuate.
13. I contribuenti in
regime di franchigia possono farsi assistere negli adempimenti tributari
dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del
domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una
apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da
utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia
delle entrate.
14. Il regime di cui al
presente articolo cessa di avere efficacia ed il contribuente è
assoggettato alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore
aggiunto nei modi ordinari:
a) a decorrere
dall'anno solare successivo a quello in cui risulta
superato uno dei limiti di cui al comma 1;
b) a decorrere dallo
stesso anno solare in cui il volume d'affari dichiarato dal contribuente
o rettificato dall'ufficio supera il limite di cui al comma 1 del
cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà
dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni
imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo il diritto alla
detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.
15. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità
da osservare in occasione dell'opzione per il regime ordinario, i
termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del presente
articolo.».
16. All'articolo
41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le
parole «Stato membro», sono aggiunte le seguenti «nonché
le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il regime di
franchigia di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
17. Le disposizioni di
cui ai commi 15 e 16 si applicano a partire dal periodo di
imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
18. All'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il
comma 15 sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
«15-bis. L'attribuzione
del numero di partita IVA è subordinato alla esecuzione di
riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio
connessi al rilascio dello stesso nonché all'eventuale preventiva
effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività,
avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.
15-ter. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono individuate:
a) specifiche
informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di
inizio di attività;
b) tipologie di
contribuenti per i quali l'attribuzione del numero
di partita IVA è subordinato al rilascio di polizza fidejussoria
o di fidejussione bancaria;
c) modalità
per la temporanea attribuzione di un numero di partita IVA provvisorio,
utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi, esclusi
gli acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.».
19. Le disposizioni di
cui al comma 18 si applicano alle richieste di attribuzione
del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal 1° settembre 2006.
20. L'Agenzia delle
entrate e la Guardia di finanza programmano specifici controlli mirati,
relativi ai contribuenti ai quali è attribuito il numero di partita
IVA, anche in data antecedente a quella di decorrenza della disposizione
di cui al comma 18.
21. In attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
159, ed al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, le camere
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comunicano
all'anagrafe tributaria, senza oneri per lo Stato, in formato
elettronico elaborabile, i dati e le notizie contenuti nelle domande di
iscrizione, variazione e cancellazione, di cui alla lettera f),
dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, anche se relative a singole unità locali, nonché i dati
dei bilanci di esercizio depositati.
22. Fino alla
realizzazione delle modalità tecniche di
deposito degli atti in formato elettronico elaborabile, le camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura forniranno le
informazioni di cui al comma precedente, senza oneri per lo Stato, nel
formato elettronico disponibile.
23. Con decreto
interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello
sviluppo economico sono stabiliti i termini e le modalità
delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati.
La prima trasmissione è effettuata entro il 31 ottobre 2006.
24. All'articolo
43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «In caso di
violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331
del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti
sono raddoppiati relativamente al periodo di
imposta in cui è stata commessa la violazione.».
25. All'articolo
57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «In caso di
violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331
del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti
sono raddoppiati relativamente al periodo di
imposta in cui è stata commessa la violazione.».
26. Le disposizioni di
cui ai commi 24 e 25 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per
il quale alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al primo e
secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
27. All'articolo
60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b)
del primo comma è aggiunta la seguente:
«b-bis) se il
consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo
consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede
a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e
alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e
il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o
dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;»;
b) nella lettera e) del
primo comma, dopo le parole: «l'avviso del deposito prescritto
dall'articolo 140 del codice di procedura civile» sono aggiunte le
seguenti: «, in busta chiusa e sigillata,»;
c) dopo la lettera e)
del primo comma è inserita la seguente: «e-bis) è facoltà del
contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto
domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un
rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità
di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione
degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di
consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli
avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento;»;
d) il secondo comma è
sostituito dal seguente: «L'elezione di domicilio non risultante dalla
dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno successivo a
quello della data di ricevimento delle
comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma
precedente.»;
e)
al terzo comma le parole: «dal sessantesimo giorno successivo a quello
dell'avvenuta variazione anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «dal
trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione
anagrafica»;
f) dopo il terzo comma
è aggiunto il seguente: «Qualunque notificazione a
mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della
spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono
dalla data in cui l'atto è ricevuto.».
28. Nell'articolo
16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono
apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite
le seguenti: «, sul plico non sono apposti segni o indicazioni dai
quali possa desumersi il contenuto dell'avviso.»;
b) al comma 3, dopo le
parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «, sul
plico non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell'atto,».
29. Fuori
dai casi previsti all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata
restituzione dei questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o
la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonché
l'inottemperanza all'invito a comparire fatto sulla base dei medesimi
poteri.
30. Per
la constatazione e l'irrogazione della sanzione di cui al comma
precedente si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
31. All'articolo 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le
parole «nonché gli organi giurisdizionali
civili e amministrativi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché gli
organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e
amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia
giudiziaria».
32. All'articolo
32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 4), dopo
le parole: «nei loro confronti» sono aggiunte le seguenti: «nonché
nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto
rapporti»;
b)
al numero 8), le parole: «nei confronti di clienti, fornitori e
prestatori di lavoro autonomo, nominativamente indicati» sono
sostituite dalle seguenti: «, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei
confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo».
33. I
soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli indicati
all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
trasmettono telematicamente all'Agenzia
delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare
complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto
n. 633 del 1972.
34. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità
tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni,
nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e 7
del decreto legislativo n. 82 del 2005, comprese quelle previste
dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione
telematica di cui al comma precedente. Resta comunque
fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
35. È soppresso
l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di
cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
36. Salva
l'applicazione delle disposizioni concernenti le
violazioni degli obblighi di registrazione e quelli relativi alla
contabilità, il mancato adempimento degli obblighi previsti dal
presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a
4.000 euro.
37. Le disposizioni di
cui ai commi 33, 34 e 35 decorrono dal 1° gennaio 2007.
38. All'articolo
67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «o
donazione» sono soppresse;
b) in fine, è aggiunto
il seguente periodo: «In caso di cessione a titolo oneroso di
immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque
anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante».
39. Nell'articolo 68,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, dopo
il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli immobili di cui
alla lettera b) dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come
prezzo di acquisto o costo di costruzione
quello sostenuto dal donante.».
40. La lettera a)
dell'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, è sostituita dalla seguente: «a) del terzo
anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a
quello di scadenza del versamento dell'unica
o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti
dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la
dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito
dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del
quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del
sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli
articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;».
41. Nel comma 1 degli
articoli 19 e 20 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
parole «iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori
imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione del
sostituto d'imposta» sono sostituite dalle seguenti «iscrivendo a
ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti».
42. All'articolo
2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462:
a) al comma 1 le parole
«, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione» sono soppresse;
b) è abrogato il comma
1-bis.
43. Per le indennità
di fine rapporto di cui all'articolo 19 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché per le altre
indennità e somme e per le indennità equipollenti ivi indicate, e per
le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del medesimo
decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31
dicembre 2005, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla
comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, nè all'effettuazione di
rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore
a cento euro.
44. La notifica delle
cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli
articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre 2008. Entro il medesimo termine è eseguita
la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di
cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, nei confronti dei contribuenti che hanno
presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi dell'articolo
9-bis della citata legge n. 289 del 2002.
45. All'articolo 103,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo,
le parole «a un terzo del costo» sono
sostituite dalle parole «al 50 per cento del costo»;
b) nel secondo periodo,
le parole «un decimo del costo» sono sostituite dalle seguenti: «un
diciottesimo del costo».
46. Le disposizioni del
comma precedente si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente
decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti
nel corso dei periodi di imposta precedenti. In
riferimento ai brevetti industriali, la disposizione del comma
precedente, lettera a), si applica limitatamente ai brevetti registrati
dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei cinque
anni precedenti.
47. All'articolo 109,
comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il
secondo periodo della lettera b) è sostituito dal seguente:
«Gli ammortamenti dei
beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli
accantonamenti, le spese relative a studi e
ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione
finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli
ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli
interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto
economico sono deducibili se in un apposito prospetto della
dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i
valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all'articolo 108,
comma 1, e dei fondi.».
48. Le disposizioni del
comma 47 si applicano alle spese relative a
studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di
imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
49. A partire dal 1°
ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad
utilizzare, anche tramite intermediari, modalità
di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di
cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di
cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241
del 1997.
50. Gli interessi
previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso
interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile.
51. Sono abrogate le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 499 da 518, nonché
del comma 519, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
52. Alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, le parole «un numero massimo di» sono soppresse.
53. A decorrere
dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della
dichiarazione ai fini dell'imposta comunale
sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione
prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente
previsti in materia di riduzione dell'imposta.
54. In attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 59, comma 7-bis, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 159, la circolazione e la fruizione
della base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio deve
essere assicurata entro il 31 dicembre 2006. Relativamente
alle regioni, alle province e ai comuni i costi a loro carico per
la circolazione e fruizione della base dei dati catastali sono
unicamente quelli di connessione.
55. L'imposta comunale
sugli immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini
delle imposte sui redditi ed è versata con le modalità
del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sentita la conferenza Stato-città
ed autonomie locali, sono definiti i termini e le modalità per
l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma.
56. Al
comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le offerte in opzione
siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo un intervallo
di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell'Agenzia del
territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare dovranno essere
quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva alla data della
valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle unità
immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente in
termini reali ai valori di mercato del mese di ottobre 2001. I
coefficienti di abbattimento sono calcolati e
pubblicati fino a quelli relativi al secondo semestre 2005.».
57. Per la copertura
delle minori entrate derivanti dall'emanazione dei decreti legislativi
di recepimento della direttiva 2003/123/CE
del Consiglio del 22 dicembre 2003, recante modifica alla direttiva
90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società
madri e figlie di Stati membri diversi, pari a 16 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro
per l'anno 2008, ed a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si
provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse relative
all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183,
che, a tal fine, sono versate nell'anno stesso all'entrata del bilancio
dello Stato, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione
della predetta autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987,
n. 183, e per gli anni successivi mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate recate dal presente decreto.
Art.
38.
Misure
di contrasto del gioco illegale
1. Al fine di
contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e
l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché
di assicurare la tutela del giocatore, con regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono
disciplinati, entro il 31 dicembre 2006:
a) le scommesse a
distanza a quota fissa con modalità di
interazione diretta tra i singoli giocatori;
b) i giochi di
abilità a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato
dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio,
dall'abilità dei giocatori. L'aliquota d'imposta unica è stabilita in
misura pari al 3 per cento della somma giocata;
c)
le caratteristiche dei punti di vendita aventi come attività principale
la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Sono punti
di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici le agenzie di
scommessa, le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco di cui
al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonché
gli ulteriori punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici di cui ai commi 2 e
4.
2. L'articolo 1, comma
287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:
«287. Con
provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze –
Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite
le nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle
corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i
giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle scommesse a
totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli,
dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici
denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma
498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché
di ogni ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse
dei cavalli;
b) possibilità di
raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli da parte
degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato
membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri
dell'Associazione europea per il libero scambio e anche degli operatori di
altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità
definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della
raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita
aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata
in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di
scommessa;
d) previsione
dell'attivazione di un numero di nuovi punti
di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi
come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici;
e)
determinazione del numero massimo dei punti di vendita per comune in
proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita già
assegnati;
f) localizzazione dei
punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già
assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non
inferiore a 1.600 metri dai punti di vendita già assegnati;
g) localizzazione dei
punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già
assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non
inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza
pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006,
si effettui la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) aggiudicazione dei
punti di vendita previa effettuazione di una
o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può
essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita
avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita
avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici;
i) acquisizione della
possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di
abilità con vincita in denaro, previo versamento di un
corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;
j) definizione delle modalità
di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111».
3. All'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive
modificazioni, il punto 3 della lettera b), con effetti dal 1° gennaio
2007, è sostituito dal seguente:
«3) per le scommesse a
quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse
con modalità di interazione diretta tra i
singoli giocatori: i. nel caso in cui il
movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a
quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a
1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna
scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità
di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8 per
cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi; ii.
nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi
diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro,
nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a
sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra
i singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna
scommessa composta da più di sette eventi; iii.
nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi
diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro,
nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a
sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra
i singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa
composta da più di sette eventi; iv. nel
caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante
dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli
sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento
per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse
con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella
misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di
sette eventi; v. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella
misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi e per quelle con modalità di interazione diretta tra i singoli
giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta
da più di sette eventi;».
4. Al fine di
contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e
l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché
di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su
base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:
a)
inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore
ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su
base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse
ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, nonché di ogni ulteriore gioco
pubblico;
b) possibilità di
raccolta del gioco su base ippica da parte degli operatori che
esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione
europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per
il libero scambio, e anche degli operatori di altri
Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della
raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita
aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata
in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di
scommessa;
d) previsione
dell'attivazione di un numero di nuovi punti
di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi
come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici;
e)
determinazione del numero massimo dei punti di vendita per provincia
aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici in considerazione dei punti di vendita già assegnati;
f) localizzazione dei
punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita già
assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non
inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita già assegnati;
g) localizzazione dei
punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti,
a una distanza non inferiore a 400 metri dai
punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000
abitanti, a una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita
già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data
del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta del concorso pronostici
denominato totip, ovvero delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1,
comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
h) aggiudicazione dei
punti di vendita, previa effettuazione di una o più procedure aperte a
tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad
euro trentamila per ogni punto di vendita avente come attività
principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto
di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della
possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di
abilità con vincita in denaro, previo il versamento di un
corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;
j) definizione delle modalità
di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
5. L'articolo 22, comma
6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:
«6. Il numero massimo di
apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e
7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono
essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri
giochi autorizzati nonché le prescrizioni da osservare ai fini
dell'installazione sono definiti con decreti direttoriali del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato. Per i punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici, i decreti sono predisposti di concerto
con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per la
determinazione del numero massimo di apparecchi
installabili la natura dell'attività prevalente svolta presso
l'esercizio o il locale e la superficie degli stessi.».
6. Nei casi di
reiterazione previsti dall'articolo 110, comma 10, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, decadono le
autorizzazioni alla raccolta di giochi, concorsi o scommesse rilasciate
dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, dalla data di notifica del provvedimento di
sospensione delle licenze od autorizzazioni stesse. Negli stessi casi si
interrompono gli effetti dei contratti in ragione dei quali i
soggetti raccolgono gioco su incarico di concessionari affidatari
della raccolta di giochi, concorsi o scommesse.
7. All'articolo
110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, le parole «in monete metalliche» sono soppresse.
8. All'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
comma 530: 1. alla lettera b), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a decorrere dal 1° gennaio
2007»; 2. alla lettera c), dopo le parole:
«l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» sono aggiunte le
seguenti: «, a decorrere dal 1° gennaio 2007,»;
b)
al comma 531, le parole: «1° luglio 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2007».
Titolo
IV
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
39.
Modifica
della disciplina di esenzione dall'ICI
1. All'articolo
7 del
decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma
2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis.
L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo
30 dicembre 1992,
n. 504,
si intende
applicabile alle
attività indicate
nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura
commerciale.».
Art.
40.
Copertura
finanziaria
1. Agli oneri recati
dal presente decreto, pari a complessivi 4.219 milioni di
euro per l'anno 2006, a 1.582 milioni di euro per l'anno 2007 e a
2.338 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo
delle maggiori entrate e delle riduzioni di spesa recate dal medesimo
decreto.
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
41.
Entrata
in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per
la conversione in legge.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
È
fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì
4 luglio 2006
NAPOLITANO
Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Padoa
Schioppa, Ministro dell'economia e delle
finanze
Bersani,
Ministro dello sviluppo economico
Visto, il
Guardasigilli: Mastella
---->
Vedere elenco da pag. 28 a pag. 47 della G.U. <----
N.B.: le
rettifiche di cui all'avviso sotto riportato sono indicate in grassetto
tra parentesi tonde (( ... )).