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Testo in vigore dal:
18-5-2006
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di
procedere al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri in relazione al nuovo assetto strutturale del
Governo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 17 maggio 2006; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. Al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal
seguente: «1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero del commercio internazionale;
8) Ministero delle comunicazioni;
9) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
11) Ministero delle infrastrutture;
12) Ministero dei trasporti;
13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
14) Ministero della salute;
15) Ministero dell'istruzione;
16) Ministero dell'universita' e della ricerca;
17) Ministero dei beni e delle attivita' culturali;
18) Ministero della solidarieta' sociale".».
2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui
all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica
e finanziaria. La segreteria del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e' trasferita alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
3. E' istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto
Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dello
sviluppo economico dall'articolo 27, comma 2, lettera a), e comma 2-bis,
lettere b), e) e, per quanto attiene alla lettera a), le competenze svolte
in relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.
4. E' istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono
trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e,
per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.
5. E' istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono
trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di
competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
6. E' istituito il Ministero della solidarieta' sociale. A detto Ministero
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i compiti di vigilanza dei flussi di
entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del
citato comma 1, i compiti in materia di politiche antidroga, attribuite
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo 6-bis del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonche' le funzioni in materia di
Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla
legge 6 marzo 2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.
7. E' istituito il Ministero dell'istruzione. A detto Ministero sono
trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
8. E' istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca. A detto
Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dall'articolo 50, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
9. Le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero dello
sviluppo economico dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, in materia di turismo, sono attribuite al Ministero
dei beni e delle attivita' culturali. Le funzioni di cui all'articolo 1
della legge 6 marzo 1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati,
si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle
strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonche' alla
individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici
strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza
della spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio
occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla
nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio
attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima
applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base
alla normativa previgente.
11. Le denominazioni di cui al comma 1, numeri 9 e 13, dell'articolo 2 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sostituiscono rispettivamente,
ad ogni effetto e ovunque presenti, le seguenti denominazioni: Ministero
delle politiche agricole e forestali, Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
12. La denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce,
ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle
attivita' produttive» in relazione alle funzioni gia' conferite a tale
Dicastero, nonche' a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto
dal comma 13.
13. La denominazione «Ministero del commercio internazionale»
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero
delle attivita' produttive» in relazione alle funzioni di cui al comma 3.
14. La denominazione «Ministero delle infrastrutture» sostituisce ad
ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al
comma 4.
15. La denominazione «Ministero dei trasporti» sostituisce, ad ogni
effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al
comma 5.
16. La denominazione «Ministero dell'istruzione» sostituisce, ad ogni
effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al
comma 7.
17. La denominazione «Ministero dell'universita' e della ricerca»
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» in relazione alle
funzioni di cui al comma 8.
18. La denominazione «Ministero della solidarieta' sociale» sostituisce,
ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero del
lavoro e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni di cui al
comma 6. Per quanto concerne tutte le altre funzioni del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, la denominazione esistente e'
sostituita, ad ogni effetto e ovunque presente, dalla denominazione «Ministero
del lavoro e della previdenza sociale».
19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro
da lui delegato:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e
le attivita' culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;
b) le funzioni di vigilanza sull'albo dei segretari comunali e
provinciali;
c) l'iniziativa legislativa in materia di allocazione delle funzioni
fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione;
d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche
giovanili;
e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la
famiglia.
20. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: «b) italiani nel mondo
al Ministero degli affari esteri;».
21. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali» sono inserite
le seguenti: «nella materia di rispettiva competenza».
22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19, il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato utilizza,
quanto alla lettera a), le inerenti strutture organizzative del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali, avvalendosi delle relative risorse
finanziarie, umane e strumentali; quanto alla lettera b) le inerenti
strutture organizzative del Ministero dell'interno.
23. Regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, definiscono gli assetti organizzativi delle
Amministrazioni interessate dal presente decreto.
24. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dopo le
parole: «i singoli Ministri» sono inserite le seguenti: «, anche senza
portafoglio,».
25. Le modalita' di attuazione del presente decreto devono essere tali da
garantire l'invarianza della spesa.
Art. 2
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18
maggio 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Mastella
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