La Camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente
legge:
Art. 1
1.
Per l’anno 2006, il livello massimo del saldo netto da
finanziare resta determinato in termini di competenza in
41.000 milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di euro
per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di
rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi
compreso l’indebitamento all’estero per un importo
complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo
ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per
il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in 244.000
milioni di euro per l’anno finanziario 2006.
2.
Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto
da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione
vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è
determinato, rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed
in 20.800 milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro
per l’anno 2007 e 3.150 milioni di euro per l’anno 2008, per
le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al
mercato è determinato, rispettivamente, in 225.000 milioni
di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio
programmatico degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del
saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in
48.300 milioni di euro ed in 39.700 milioni di euro ed il
livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000
milioni di euro.
3.
I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di
rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4.
Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori
entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa
vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del
saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare
la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti
necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili
esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese,
situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero
riduzioni della pressione fiscale finalizzate al
conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di
programmazione economico-finanziaria.
5.
A decorrere dall’anno finanziario 2006, i maggiori proventi
derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio
immobiliare dello Stato sono destinati alla riduzione del
debito. A questo fine i relativi proventi sono conferiti al
Fondo di ammortamento del debito pubblico di cui
all’articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432.
L’eventuale diversa destinazione di quota parte di tali
proventi resta subordinata alla previa verifica con la
Commissione europea della compatibilità con gli obiettivi
indicati nell’aggiornamento del programma di stabilità e
crescita presentato all’Unione europea.
6.
A decorrere dall’anno 2006 le dotazioni delle unità
previsionali di base degli stati di previsione dei
Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso
il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono
rideterminate secondo gli importi indicati nell’elenco 1
allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti
degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle
spese non aventi natura obbligatoria.
7.
Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, a decorrere dall’esercizio finanziario
2006, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto
della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente
impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della
spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con
esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni
e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non
frazionabili in dodicesimi, nonchè per interessi, poste
correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi
derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai
limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La
violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli
effetti della responsabilità contabile.
8.
Per assicurare la necessaria flessibilità del bilancio,
resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni
compensative ai sensi della vigente normativa, e, in
particolare, dell’articolo 2, comma 4-quinquies,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e dell’articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
9.
Fermo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed
incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei
all’amministrazione, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e
gli organismi equiparati, a decorrere dall’anno 2006, non
potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta
nell’anno 2004.
10.
A decorrere dall’anno 2006 le pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono
effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore
al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004 per le
medesime finalità.
11.
Per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio
di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di
quelle operanti per l’ordine e la sicurezza pubblica, a
decorrere dall’anno 2006 non possono effettuare spese di
ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta
nell’anno 2004.
12.
Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 non si applicano
alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e
agli enti del Servizio sanitario nazionale.
13.
A decorrere dall’anno 2006 le dotazioni delle unità
previsionali di base degli stati di previsione dei
Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi,
escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso,
sono rideterminate secondo gli importi indicati nell’elenco
2 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti
degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle
spese non aventi natura obbligatoria.
14.
Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa
per i centri di accoglienza e per i centri di permanenza
temporanea e assistenza, il Ministro dell’interno, con
proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di
marzo, uno schema di capitolato di gara d’appalto unico per
il funzionamento e la gestione delle strutture di cui al
presente comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio
nazionale il prezzo base delle relative gare d’appalto.
15.
A decorrere dall’anno 2006, nello stato di previsione della
spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo da
ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati
nell’elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni
di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese,
con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva
locale e dei contributi in conto interessi, delle spese
determinate con la Tabella C della presente legge e di
quelle classificate spese obbligatorie.
16.
I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento,
per l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni
competenti, una relazione nella quale viene individuata la
destinazione delle disponibilità di ciascun fondo,
nell’ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie
di interventi confluiti in esso. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare con appositi
decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unità
previsionali di base interessate, su proposta del Ministro
competente.
17.
Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attività culturali è istituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti connesse con la salvaguardia e la
valorizzazione dei beni culturali, con una dotazione, per
l’anno 2006, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministro
per i beni e le attività culturali, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle
finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.
18.
Il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei
conti è incrementato, a decorrere dall’anno 2006, di 10
milioni di euro.
19.
Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma
18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24
dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n.
311, resta determinato in 98.678.000 euro, a decorrere
dall’anno 2006.
20.
Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed
al fine di assicurare la necessaria flessibilità del
bilancio, le autorizzazioni di spesa direttamente regolate
per legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono
rideterminate le dotazioni iniziali delle unità previsionali
di base degli stati di previsione dei Ministeri per l’anno
finanziario 2006. La disposizione non si applica alle
autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle
spese in annualità ed a pagamento differito, agli
stanziamenti indicati nelle Tabelle C ed F della presente
legge, nonchè a quelli concernenti i fondi per i
trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli
investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 15, 16 e 608.
In ciascuno stato di previsione della spesa sono istituiti
un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da
ripartire nel corso della gestione per provvedere ad
eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese oggetto
della riduzione, la cui dotazione iniziale è costituita dal
10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti
dall’applicazione del primo periodo del presente comma. La
ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro
competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell’economia e delle finanze, tramite gli Uffici
centrali del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.
21.
Qualora nel corso dell’esercizio l’Ufficio centrale del
bilancio segnali che l’andamento della spesa, riferita al
complesso dello stato di previsione del Ministero ovvero a
singoli capitoli, sia tale da non assicurare il rispetto
delle originarie previsioni di spesa, il Ministro dispone
con proprio decreto, anche in via temporanea, la sospensione
dell’assunzione di impegni di spesa o dell’emissione di
titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli di
bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese
relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese
fisse o aventi natura obbligatoria, nonchè spese relative
agli interessi, alle poste correttive e compensative delle
entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi
internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa
comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e
alle rate di ammortamento mutui. Analoga sospensione è
disposta su segnalazione del servizio di controllo interno
quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli
obiettivi assegnati ed al grado di realizzazione dei
programmi da attuare, la prosecuzione dell’attività non
risponda a criteri di efficienza e di efficacia. Il decreto
del Ministro è comunicato, anche con evidenze informatiche,
al Presidente del Consiglio dei ministri che ne dà
comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio,
nonchè alle Commissioni parlamentari competenti ed alla
Corte dei conti. Le disponibilità dei capitoli interessati
dal decreto di sospensione possono essere oggetto di
variazioni compensative a favore di altri capitoli del
medesimo stato di previsione della spesa.
22.
A decorrere dal secondo bimestre dell’anno 2006, qualora dal
monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un
andamento tale da potere pregiudicare il raggiungimento
degli obiettivi indicati nel patto di stabilità e crescita
presentato agli organi dell’Unione europea, le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province
autonome, degli enti locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale, hanno l’obbligo di aderire alle
convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi
parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come
limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi
comparabili. In caso di adesione alle convenzioni stipulate
ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 488 del 1999, le
quantità fisiche dei beni acquistati e il volume dei servizi
non può eccedere quelli risultanti dalla media del triennio
precedente. I contratti stipulati in violazione degli
obblighi di cui al presente comma sono nulli; il dipendente
che ha sottoscritto il contratto risponde a titolo personale
delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti
contratti. L’accertamento dei presupposti di cui al presente
comma è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze.
23.
In considerazione dei criteri definitori degli obiettivi di
manovra strutturale adottati dalla Commissione europea per
la verifica degli adempimenti assunti in relazione al patto
di stabilità e crescita, a decorrere dall’anno 2006 le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, con eccezione degli enti territoriali,
possono annualmente acquisire immobili per un importo non
superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel
precedente triennio.
24.
Per garantire effettività alle prescrizioni contenute nel
programma di stabilità e crescita presentato all’Unione
europea, in attuazione dei princìpi di coordinamento della
finanza pubblica di cui all’articolo 119 della Costituzione
e ai fini della tutela dell’unità economica della
Repubblica, in particolare come principio di equilibrio tra
lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti
erariali, nei confronti degli enti territoriali soggetti al
patto di stabilità interno, delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano i
trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti sono
ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa
sostenuta nel 2006 per l’acquisto da terzi di immobili e la
spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la
stessa finalità. Nei confronti delle regioni e delle
province autonome viene operata un’analoga riduzione sui
trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti.
25.
Le disposizioni dei commi 23 e 24 non si applicano
all’acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali,
ospizi, scuole o asili.
26.
Ai fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di
manovra concordati con l’Unione europea nel quadro del patto
di stabilità e crescita, le amministrazioni di cui ai commi
23 e 24 sono tenute a trasmettere, utilizzando il sistema
web laddove previsto, al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, una comunicazione contenente le informazioni
trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di
immobili per esigenze di attività istituzionali o finalità
abitative entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre
di riferimento. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le
modalità e lo schema della comunicazione di cui al periodo
precedente. Tale comunicazione è inviata anche all’Agenzia
del territorio che procede a verifiche sulla congruità dei
valori degli immobili acquisiti segnalando gli scostamenti
rilevanti agli organi competenti per le eventuali
responsabilità.
27.
Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è
istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti
connesse all’acquisizione di beni e servizi
dell’amministrazione, con una dotazione, per l’anno 2006, di
100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell’interno,
da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale
del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.
28.
Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle
Forze dell’ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di
euro per l’anno 2006, iscritta in un Fondo dello stato di
previsione del Ministero dell’interno, da ripartire nel
corso della gestione tra le unità previsionali di base con
decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle
finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti.
29.
Nello stato di previsione del Ministero della difesa è
istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di
funzionamento dell’Arma dei carabinieri, con una dotazione,
per l’anno 2006, di 50 milioni di euro. Con decreti del
Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze,
tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità
previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei
carabinieri» del medesimo stato di previsione.
30.
Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi volti
alla soluzione delle crisi industriali, consentiti ai sensi
del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2006.
Con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali
e dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità
di prosecuzione dei predetti interventi.
31.
Il Ministero dell’economia e delle finanze e Poste italiane
Spa determinano con apposita convenzione i parametri di
mercato e le modalità di calcolo del tasso da corrispondere
a decorrere dal 1º gennaio 2005 sulle giacenze dei conti
correnti in essere presso la tesoreria dello Stato sui quali
affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente
postale, in modo da consentire una riduzione di almeno 150
milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo dovuti
a Poste italiane Spa dall’anno 2005.
32.
Per l’anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di
ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse
derivanti dall’accensione dei mutui, non possono superare
complessivamente l’ammontare di 1.700 milioni di euro.
33.
Per l’anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo
per l’innovazione tecnologica, di cui all’articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni,
non possono superare l’importo complessivo di 1.900 milioni
di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero
delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero
dell’economia e delle finanze i pagamenti effettuati.
34.
Per l’anno 2006, con riferimento a ciascun Ministero, i
pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi non
possono superare il 95 per cento del corrispondente importo
pagato nell’anno 2004.
35.
Per l’anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica, i soggetti titolari di
contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria
statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del
regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
non possono disporre pagamenti per un importo complessivo
superiore all’80 per cento di quello rilevato nell’esercizio
2005.
36.
La disposizione di cui al comma 35 non si applica alle
contabilità speciali intestate agli organi periferici delle
amministrazioni centrali dello Stato, alle contabilità
speciali di servizio istituite per operare girofondi di
entrate contributive e fiscali, alle contabilità speciali
aperte per interventi di emergenza e alle contabilità
speciali per interventi per le aree depresse e per
l’innovazione tecnologica.
37.
I soggetti interessati possono richiedere al Ministero
dell’economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al
comma 35 per effettive, motivate e documentate esigenze.
L’accoglimento della richiesta, ovvero l’eventuale diniego
totale o parziale, è disposto con decreto dirigenziale.
38.
Fermo restando il disposto del comma 5 dell’articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, per l’anno 2006 una quota
pari al 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilità
speciali, di cui all’articolo 585 del regolamento di cui al
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite
presso le sezioni di tesoreria, e sui conti correnti aperti
presso la Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente
con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di quelli
accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto
regolamento di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non
movimentati da oltre un anno, è versata ad apposito capitolo
dell’entrata del bilancio dello Stato entro il mese di
gennaio 2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio
dello Stato, al netto dell’importo di cui al comma 40, per
un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per
l’anno 2006. A tal fine la quota del 60 per cento può essere
incrementata con apposito decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze.
39.
Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine
di cui al comma 38, provvedono al versamento le tesorerie
dello Stato su disposizione del Ministero dell’economia e
delle finanze.
40.
Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del
comma 38 è contestualmente iscritto in un apposito Fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, per la restituzione parziale
alle amministrazioni interessate su loro motivata richiesta
per la riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria.
41.
La quota del fondo patrimoniale dell’Istituto per il credito
sportivo costituito ai sensi dell’articolo 1 della legge 18
febbraio 1983, n. 50, da restituire allo Stato, già
stabilita con il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 22 luglio 2005, è rideterminata nella misura di
450 milioni di euro. La restituzione avviene con le modalità
e nel termine del 29 dicembre 2005 previsti dal decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 7 dicembre 2005.
Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il
giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale.
42.
Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, al numero 103), dopo le parole:
«editoriali e simili;» sono inserite le seguenti: «energia
elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di
sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi
di bonifica e di irrigazione;». L’efficacia delle
disposizioni del presente comma è subordinata alla
preventiva approvazione da parte della Commissione europea
ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunità europea.
43.
Dal 1º gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello
Stato per l’esercizio delle funzioni già esercitate dagli
uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi
dell’articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112. Sono altresì soppresse le tariffe relative alla
verificazione degli strumenti di misura fissate in base
all’articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
44.
Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 43 si
provvede ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera c),
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri
stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
45.
Alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ed alle aziende speciali ad esse collegate non
si applica a decorrere dal 1º gennaio 2006 la legge 29
ottobre 1984, n. 720. L’accreditamento delle giacenze
depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità
speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità
entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.
46.
A decorrere dall’anno 2006, l’ammontare complessivo delle
riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna
amministrazione, l’importo complessivo delle riassegnazioni
effettuate nell’anno 2005 al netto di quelle di cui al
successivo periodo. La limitazione non si applica alle
riassegnazioni per le quali l’iscrizione della spesa non ha
impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche
amministrazioni, nonchè a quelle riguardanti l’attuazione di
interventi cofinanziati dall’Unione europea.
47.
All’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono
aggiunte le seguenti: «, e allo stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, per le spese
riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali». Per esigenze di
funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali è autorizzata la spesa di 17
milioni di euro per l’anno 2006.
48.
Le somme di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 29 novembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2
dicembre 2002, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonchè
le somme di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente,
entro il 30 giugno 2006, all’entrata del bilancio dello
Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.
49.
È fatto divieto alle Autorità vigilanti di approvare i
bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli
amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella
relazione sulla gestione di aver ottemperato alle
disposizioni di cui al comma 48.
50.
Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 23, comma
5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di
provvedere all’estinzione dei debiti pregressi contratti
dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di
enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi
vari, nello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione
finanziaria pari a 170 milioni di euro per l’anno 2006 e a
200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del
Ministro competente.
51.
Al fine di semplificare le procedure amministrative delle
pubbliche amministrazioni, le stesse possono, nell’ambito
delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, stipulare convenzioni con
soggetti pubblici e privati per il trasferimento su supporto
informatico degli invii di corrispondenza da e per le
pubbliche amministrazioni. A tale fine le pubbliche
amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici e
telematici che assicurino l’integrità del messaggio nella
fase di trasmissione informatica attraverso la
certificazione tramite firma digitale o altri strumenti
tecnologici che garantiscano l’integrità legale del
contenuto, la marca temporale e l’identità dell’ente
certificatore che presidia il processo. Il concessionario
del servizio postale universale ha facoltà di
dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole
tecniche, anche i documenti cartacei attestanti i pagamenti
in conto corrente; a tale fine individua i dirigenti
preposti alla certificazione di conformità del documento
informatico riproduttivo del documento originale cartaceo.
Le copie su supporto cartaceo, generate mediante l’impiego
di mezzi informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge
l’originale da cui sono tratte se la conformità
all’originale è assicurata da pubblico ufficiale o
incaricato di pubblico servizio.
52.
Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento
nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il
loro ammontare massimo, ai sensi dell’articolo 1, secondo
comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del
10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle
indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo
eletti in Italia ai sensi dell’articolo 1 della legge 13
agosto 1979, n. 384.
53.
È altresì ridotto del 10 per cento il trattamento economico
spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell’articolo
2 della legge 8 aprile 1952, n. 212.
54.
Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono
rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento
rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre
2005 i seguenti emolumenti:
a)
le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti
delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità
montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali,
comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli
organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli
dei citati enti;
b)
le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai
consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali,
regionali e delle comunità montane;
c) le utilità comunque denominate spettanti per la
partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle
lettere a) e b) in ragione della carica
rivestita.
55.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al
comma 53 non possono superare gli importi risultanti alla
data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del
medesimo comma 53.
56.
Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o
altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi
di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.
57.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica
amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare
contratti di consulenza che nel loro complesso siano di
importo superiore rispetto all’ammontare totale dei
contratti in essere al 30 settembre 2005, come
automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.
58.
Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni,
retribuzioni o altre utilità comunque denominate,
corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali
comunque denominati, presenti nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati,
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.
59.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al
comma 58 non possono superare gli importi risultanti alla
data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del
medesimo comma 58.
60.
Le disposizioni di riduzione della spesa di cui ai commi 58
e 59 si applicano anche al Servizio consultivo ed ispettivo
tributario, nonchè agli altri organismi, servizi, organi e
nuclei, comunque denominati, il cui trattamento economico
sia rapportato a quello previsto per i componenti delle
citate strutture. A decorrere dal 1º gennaio 2006
l’indennità di carica spettante alla data del 30 settembre
2005 al rettore ed al prorettore della Scuola superiore
dell’economia e delle finanze è ridotta del 10 per cento e
non può essere modificata sino al 31 dicembre 2008. I
risparmi derivanti dal presente comma sono destinati al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
61.
Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, trasmettono al Ministro dell’economia e delle
finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione
sull’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a
60 e sui conseguenti effetti finanziari.
62.
I compensi dei componenti gli organi di autogoverno della
magistratura ordinaria, amministrativa, contabile,
tributaria, militare, dei componenti del Consiglio di
giustizia amministrativa della Regione siciliana e dei
componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto
all’importo complessivo erogato nel corso del 2005. La
riduzione non si applica al trattamento retributivo di
servizio. Conseguentemente, lo stanziamento a favore del
Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di
Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del
Consiglio di giustizia amministrativa della Regione
siciliana, dell’Avvocatura di Stato, del CNEL e del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è
proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento
dell’importo complessivamente assegnato nell’esercizio 2005.
63.
A decorrere dal 1º gennaio 2006 e per un periodo di tre
anni, le somme derivanti dall’applicazione delle
disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, nonchè le eventuali
economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera
dei deputati nella propria autonomia avranno provveduto a
comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche
sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
64.
Le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non
si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti
locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.
65.
A decorrere dall’anno 2007 le spese di funzionamento della
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB),
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate
dal mercato di competenza, per la parte non coperta da
finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo
modalità previste dalla normativa vigente ed entità di
contribuzione determinate con propria deliberazione da
ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti
per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le
deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e
le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e
delle finanze, per l’approvazione con proprio decreto entro
venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti
giorni dal ricevimento senza che siano state formulate
osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai
sensi del presente comma divengono esecutive.
66.
In sede di prima applicazione, per l’anno 2006, l’entità
della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel
settore delle comunicazioni di cui all’articolo 2, comma 38,
lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, è
fissata in misura pari all’1,5 per mille dei ricavi
risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data
di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni
successivi, eventuali variazioni della misura e delle
modalità della contribuzione possono essere adottate
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi
risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla
adozione della delibera.
67.
L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è
riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini
della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento
di cui al comma 65 determina annualmente l’ammontare delle
contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e
privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonchè le relative
modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di
versamento del contributo da parte degli operatori economici
quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito
delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere
pubbliche. In sede di prima applicazione, il totale dei
contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per
cento del valore complessivo del mercato di competenza.
L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può,
altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo
oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo
effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe
previste dal presente comma sono predeterminati e pubblici.
Eventuali variazioni delle modalità e della misura della
contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo
dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di
competenza, possono essere adottate dall’Autorità ai sensi
del comma 65. In via transitoria, per l’anno 2006, nelle
more dell’attivazione delle modalità di finanziamento
previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono
integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di
3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvederà a
versare all’entrata del bilancio dello Stato entro il 31
dicembre 2006. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri è disciplinata l’attribuzione alla medesima
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici delle
competenze necessarie per lo svolgimento anche delle
funzioni di sorveglianza sulla sicurezza ferroviaria,
definendone i tempi di attuazione.
68.
All’articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
nel primo periodo, le parole: «nella misura massima del 50
per cento dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 2» ed
il secondo periodo sono soppressi. L’articolo 40, comma 2,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è abrogato. L’articolo
2, comma 38, lettera b), e il comma 39 della legge 14
novembre 1995, n. 481, sono abrogati.
69.
Dopo il comma 7 dell’articolo 10 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, è inserito il seguente:
«7-bis.
L’Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al
controllo delle operazioni di concentrazione, determina
annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute
all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16,
comma 1. A tal fine, l’Autorità adotta criteri di
parametrazione dei contributi commisurati ai costi
complessivi relativi all’attività di controllo delle
concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica
dell’operazione sulla base del valore della transazione
interessata e comunque in misura non superiore all’1,2 per
cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime
della contribuzione».
70.
All’articolo 32, comma 2-bis, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, la parola:
«diecimila» è sostituita dalla seguente: «mille».
71.
Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale
per la decisione delle controversie di cui all’articolo 32
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, sono direttamente versati all’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici.
72.
Il comma 2 dell’articolo 70 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:
«2. I
finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono
determinati in modo da tenere conto dell’incremento dei
livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito
nella lotta all’evasione. I finanziamenti vengono
accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità
speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria
unica».
73.
Per l’anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie
fiscali, escluso l’ente pubblico economico «Agenzia del
demanio», sono determinate con la legge di bilancio negli
importi risultanti dalla legislazione vigente.
74.
A decorrere dall’esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma
73 sono rideterminate applicando alla media delle somme
incassate nell’ultimo triennio consuntivato, rilevata dal
rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato,
relativamente alle unità previsionali di base dello stato di
previsione dell’entrata, indicate nell’elenco 4 allegato
alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con
una dotazione non superiore a quella dell’anno precedente
incrementata del 5 per cento:
a)
Agenzia delle entrate 0,71 per cento;
b)
Agenzia del territorio 0,13 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,15 per cento.
75.
Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 73 e 74,
considerato l’andamento dei fattori della gestione delle
Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di un importo calcolato in
base all’incremento percentuale dei versamenti relativi alle
unità previsionali di base dell’ultimo esercizio
consuntivato di cui all’elenco 4 allegato alla presente
legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal
rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato dei
tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata,
al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al
netto della variazione proporzionale del prodotto interno
lordo in termini nominali, e comunque entro il limite
previsto dal comma 74.
76.
Restano invariate le disposizioni di cui all’articolo 12,
commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni.
77.
Annualmente il Ministro dell’economia e delle finanze, in
relazione al livello degli incassi risultanti dall’ultimo
esercizio consuntivato sulle unità previsionali di base di
cui all’elenco 4 allegato alla presente legge e alla
verifica dei risultati dell’esercizio precedente conseguiti
in attuazione delle convenzioni di cui all’articolo 59 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, può con proprio decreto, da emanare entro il
mese di luglio dell’anno precedente a quello in cui dovranno
determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali
di cui ai commi da 72 a 76 ed aggiornare il predetto elenco
4.
78.
E’ autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro
per quindici anni a decorrere dall’anno 2007 per interventi
infrastrutturali. All’interno di tale stanziamento, sono
autorizzati i seguenti finanziamenti:
a)
interventi di realizzazione delle opere strategiche di
preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443;
b)
interventi di realizzazione del programma nazionale degli
interventi nel settore idrico relativamente alla
prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui
all’articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, nella misura del 25 per cento delle risorse
disponibili;
c) potenziamento del passante di Mestre e dei
collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia
interessati in una misura non inferiore all’1 per cento
delle risorse disponibili;
d) circonvallazione orbitale (GRAP) prevista
nell’intesa generale quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003
tra Governo e regione Veneto e correlata alle opere del
passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del
Programma di infrastrutture strategiche allegato al
Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009,
in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse
disponibili;
e) realizzazione delle opere di cui al «sistema
pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese», in
una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse
disponibili;
f) completamento del «sistema accessibilità
Valcamonica, strada statale 42 – del Tonale e della
Mendola», in una misura non inferiore allo 0,5 per cento
delle risorse disponibili;
g) realizzazione delle opere di cui al «sistema
accessibilità della Valtellina», per un importo pari a 13
milioni di euro annui per quindici anni;
h) consolidamento, manutenzione straordinaria e
potenziamento delle opere e delle infrastrutture portuali di
competenza di Autorità portuali di recente istituzione e
comunque successiva al 30 giugno 2003, per un importo pari a
10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007
e 2008;
i) interazione del passante di Mestre, variante di
Martellago e Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di
infrastrutture strategiche allegato al Documento di
programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una
misura non inferiore al 2 per cento delle risorse
disponibili;
l) realizzazione del tratto Lazio-Campania del
corridoio tirrenico, viabilità accessoria della pedemontana
di Formia, in una misura non inferiore all’1 per cento delle
risorse disponibili;
m) realizzazione delle opere di ammodernamento della
strada statale 12, con collegamento alla strada provinciale
450, per un importo di 1 milione di euro annui per quindici
anni, a favore dell’ANAS;
n) opere complementari all’autostrada Asti-Cuneo e al
miglioramento della viabilità di adduzione e
circonvallazione di Alba, in una misura pari all’1,5 per
cento delle risorse disponibili a favore delle province di
Asti e di Cuneo rispettivamente nella misura di un terzo e
di due terzi del contributo medesimo;
o) interventi per il restauro e la sicurezza di
musei, archivi e biblioteche di interesse storico, artistico
e culturale per un importo di 4 milioni di euro per quindici
anni, nonchè gli interventi di restauro della Domus Aurea.
79.
Infrastrutture Spa è fusa per incorporazione con effetto dal
1º gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti Spa, la
quale assume tutti i beni, diritti e rapporti giuridici
attivi e passivi di Infrastrutture Spa, incluso il
patrimonio separato, proseguendo in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi anche processuali.
80.
L’atto costitutivo della Cassa depositi e prestiti Spa non
subisce modificazioni.
81.
La Cassa depositi e prestiti Spa continua a svolgere,
attraverso il patrimonio separato, le attività connesse agli
interventi finanziari intrapresi da Infrastrutture Spa fino
alla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell’articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Fatto salvo quanto previsto dal citato articolo 75, le
obbligazioni emesse ed i mutui contratti da Infrastrutture
Spa fino alla data di entrata in vigore della presente legge
sono integralmente garantiti dallo Stato.
82.
Nell’esercizio delle attività di cui al comma 81, continuano
ad applicarsi le disposizioni concernenti Infrastrutture
Spa, ivi comprese quelle relative al regime fiscale e al
patrimonio separato.
83.
La pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale tiene luogo degli atti e delle relative
iscrizioni previste dall’articolo 2504 del codice civile,
omessa ogni altra formalità.
84.
Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema
alta velocità/alta capacità», sono concessi a Ferrovie dello
Stato Spa o a società del gruppo contributi quindicennali,
ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, di 85 milioni di
euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a
decorrere dal 2007. Per il finanziamento delle attività
preliminari ai lavori di costruzione, nonchè delle attività
e lavori, da avviare in via anticipata, ricompresi nei
progetti preliminari approvati dal CIPE con delibere n. 78
del 29 settembre 2003, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2004, e
n. 120 del 5 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2004, delle linee AV/AC
Milano-Genova e Milano-Verona incluso il nodo di Verona, è
concesso a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo
un ulteriore contributo quindicennale di 15 milioni di euro
annui a decorrere dal 2006.
85.
All’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, dopo le parole: «di procedure» sono inserite le
seguenti: «cautelari, di esecuzione forzata e».
86.
Il finanziamento concesso al Gestore dell’infrastruttura
ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti
relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per
manutenzione straordinaria, avviene, a partire dalle somme
erogate dal 1º gennaio 2006, a titolo di contributo in conto
impianti. Il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria
nazionale, all’interno del sistema di contabilità
regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa
agli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con
detta modalità. La modifica del sistema di finanziamento di
cui al presente comma avviene senza oneri per lo Stato e per
il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;
conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84,
effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si
considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono
il valore fiscale del bene.
87.
Il costo complessivo degli investimenti finalizzati alla
realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo
dei costi accessori e degli altri oneri e spese direttamente
riferibili alla stessa nonchè, per il periodo di durata
dell’investimento e secondo il medesimo profilo di
ammortamento dei costi diretti, degli oneri connessi al
finanziamento dell’infrastruttura medesima, è ammortizzato
con il metodo «a quote variabili in base ai volumi di
produzione», sulla base del rapporto tra le quantità
prodotte nell’esercizio e le quantità di produzione totale
prevista durante il periodo di concessione. Nell’ipotesi di
preesercizio, l’ammortamento inizia dall’esercizio
successivo a quello di termine del preesercizio. Ai fini
fiscali, le quote di ammortamento sono determinate con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in
coerenza con le quote di ammortamento di cui al comma 86.
88.
All’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, è aggiunto il seguente comma:
«6-ter.
I beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa ed
alle società dalla stessa direttamente o indirettamente
integralmente controllate si presumono costruiti in
conformità alla legge vigente al momento della loro
edificazione. Indipendentemente dalle alienazioni di tali
beni, Ferrovie dello Stato Spa e le società dalla stessa
direttamente o indirettamente integralmente controllate,
entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, possono procedere all’ottenimento di
documentazione che tenga luogo di quella attestante la
regolarità urbanistica ed edilizia mancante, in continuità
d’uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.
Allo scopo, dette società possono proporre al comune nel cui
territorio si trova l’immobile una dichiarazione sostitutiva
della concessione allegando: a) dichiarazione resa ai
sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
corredata dalla documentazione fotografica, nella quale
risulti la descrizione delle opere per le quali si rende la
dichiarazione; b) quando l’opera supera i 450 metri
cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato
delle opere e una certificazione redatta da un tecnico
abilitato all’esercizio della professione attestante
l’idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l’opera sia
stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è
necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte
del sindaco; c) denuncia in catasto dell’immobile e
documentazione relativa all’attribuzione della rendita
catastale e del relativo frazionamento; d)
attestazione del versamento di una somma pari al 10 per
cento di quella che sarebbe stata dovuta in base
all’Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, per le opere di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
d), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La dichiarazione
sostitutiva produce i medesimi effetti di una concessione in
sanatoria, a meno che entro sessanta giorni dal suo deposito
il comune non riscontri l’esistenza di un abuso non sanabile
ai sensi delle norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia e lo notifichi all’interessato. In
nessun caso la dichiarazione sostitutiva potrà valere come
una regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi delle
norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti
immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle società dalla
stessa direttamente o indirettamente integralmente
controllate è attribuita la stessa facoltà, ma la somma da
corrispondere è pari al triplo di quella sopra indicata».
89.
Al fine di ridurre l’onere economico derivante
dall’esercizio di funzioni che possono essere svolte più
proficuamente da soggetti di diritto privato, il complesso
dei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti pubblici
di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la cui
liquidazione è stata affidata ad una società direttamente
controllata dallo Stato ai sensi dell’articolo 9, comma 1-bis,
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è
trasferito alla società stessa. Le attività ed i rapporti
giuridici attivi e passivi così trasferiti formano
patrimonio autonomo e separato, ad ogni effetto di legge,
della società. Gli atti concernenti il trasferimento e
quelli conseguenti sono esenti da ogni tributo e diritto. Il
corrispettivo del trasferimento è determinato sulla base di
una relazione di stima redatta da primaria società
specializzata scelta di comune intesa fra il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la
società di cui al presente comma. L’onere della predetta
relazione di stima è a carico della società di cui al
presente comma.
90.
In caso di mancato soddisfacimento dei creditori da parte
della società di cui al comma 89 continua ad applicarsi la
garanzia dello Stato. La disposizione di cui al presente
comma non si applica ai crediti rientranti nell’ambito delle
liquidazioni gravemente deficitarie e delle liquidazioni
coatte amministrative, individuate ai sensi dell’articolo 9,
comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, per le quali la responsabilità continua ad essere
limitata all’attivo della singola liquidazione.
91.
Le disposizioni contenute nell’articolo 9 del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, e nei commi 224, 225, 226 e
229 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
continuano ad applicarsi alle liquidazioni gravemente
deficitarie ed alle liquidazioni coatte amministrative,
individuate ai sensi dell’articolo 9, comma 1-ter,
del citato decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
nonchè, sino alla data stabilita con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze,
alle liquidazioni di cui al comma 89. Con il predetto
decreto sono inoltre stabilite le modalità tecniche di
attuazione dei commi 88, 89 e 90.
92.
Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1,
comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2006, a valere sulle risorse previste
ai sensi del comma 78.
93.
Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto
dell’economia sommersa, delle frodi fiscali e
dell’immigrazione clandestina, rafforzando il controllo
economico del territorio, al fine di conseguire
l’ammodernamento e la razionalizzazione della flotta del
Corpo della guardia di finanza, nonchè per il miglioramento
e la sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall’anno
2006, è autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di
euro per quindici anni, nonchè un contributo annuale di 10
milioni di euro per quindici anni per il completamento del
programma di dotazione infrastrutturale del Corpo, e la
spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2006 per il
potenziamento delle dotazioni organiche.
94.
All’articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.
144, dopo le parole: «residenti da almeno cinque anni in
tali centri abitati,» sono inserite le seguenti: «ovvero di
acquisizione di immobili ad uso residenziale purchè con
titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e
ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui
alla legge regionale della regione Lombardia 12 aprile 1999,
n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime
aeroportuale».
95.
Sono autorizzati contributi quindicennali, ai sensi
dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e successive modificazioni, di 30 milioni di euro a
decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal
2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008
per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e
di acquisizione delle unità navali della classe FREMM
(fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni
operative, nonchè per l’avvio di programmi dichiarati di
massima urgenza. I predetti stanziamenti sono iscritti
nell’ambito delle unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero delle attività produttive.
96.
Ai fini dell’applicazione del contratto di programma
2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze per quanto
attiene gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa, in
relazione agli obblighi del servizio pubblico universale per
i recapiti postali, il Ministero dell’economia e delle
finanze è autorizzato a corrispondere a Poste italiane Spa
l’ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2006, 2007 e 2008.
97.
Per l’anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad
eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni
internazionali di pace è stabilito in 1.000 milioni di euro.
Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad
inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative
all’utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
98.
È autorizzata la partecipazione dell’Italia all’iniziativa
G8 per la cancellazione del debito dei Paesi poveri
altamente indebitati, con un contributo di euro 63 milioni,
per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 30 milioni per
l’anno 2006, in euro 29 milioni per l’anno 2007 e in euro 4
milioni per l’anno 2008.
99.
È autorizzata la partecipazione dell’Italia all’International
Finance Facility for Immunization (IFFIm), con un
contributo globale di euro 504 milioni, da erogare con
versamenti annuali, fino al 2025, con un onere pari ad euro
3 milioni per l’anno 2006, ad euro 6 milioni per l’anno 2007
e valutato in euro 27,5 milioni a decorrere dall’anno 2008.
100.
Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad
erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per
gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori
colpiti da calamità naturali per i quali sia intervenuta
negli ultimi dieci anni ovvero intervenga la dichiarazione
dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla ripartizione dei
contributi si provvede con ordinanze del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell’articolo 5,
comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. A tal fine, a
valere sulle medesime risorse, per il completamento degli
interventi di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 23
gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone
colpite dagli eventi sismici del 1980-81, è autorizzato un
contributo quindicennale in favore della regione Puglia per
l’importo di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006,
da destinare al completamento delle opere di ricostruzione
dei comuni del subappennino Dauno in provincia di Foggia
colpiti dagli eventi sismici. Alla ripartizione dei
contributi si provvede con ordinanze del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell’articolo 5,
comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. Per le finalità
di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 26
milioni di euro per quindici anni dei quali 10 milioni di
euro annui sono destinati alla ricostruzione delle zone
colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise, 4
milioni di euro annui sono destinati alla prosecuzione degli
interventi di ricostruzione nei territori delle regioni
Marche e Umbria di cui all’articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e 2 milioni
di euro per la prosecuzione degli interventi nelle zone
della provincia di Brescia colpite dal terremoto del 2004, a
decorrere dall’anno 2006. A valere sulle risorse di cui al
presente comma, è concesso all’Agenzia interregionale per il
fiume Po un contributo di 1 milione di euro annui per
quindici anni a decorrere dall’anno 2006 per la
realizzazione di opere a completamento del sistema arginale
maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici del fiume
Po, sentita l’Autorità di bacino competente. Per l’anno 2006
è altresì autorizzata la spesa di ulteriori 15 milioni di
euro per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi
sismici nel territorio del Molise.
101.
Per consentire l’organizzazione e l’adeguamento degli
impianti e delle attrezzature necessari allo svolgimento dei
campionati mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008 è
autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici
anni a decorrere dall’anno 2006 a favore degli enti locali
organizzatori.
102.
Il comma 3 dell’articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n.
102, è sostituito dal seguente:
«3.
Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui
all’articolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui
all’articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale
secondo le procedure disciplinate dalla normativa della
regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità
finanziarie. La regione Lombardia è tenuta a comunicare alla
Presidenza del Consiglio dei ministri l’assetto del piano
aggiornato».
103.
Le somme versate nel periodo d’imposta 2005 a titolo di
contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di
assicurazione per la responsabilità civile per i danni
derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a
trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non
inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della
direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con decreto del
Ministro dell’ambiente 23 marzo 1992, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77
del 1º aprile 1992, fino alla concorrenza di 300 euro per
ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione
dei versamenti effettuati dal 1º gennaio al 31 dicembre
2006, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, nel limite di spesa di 75 milioni di
euro; in tal caso, la quota utilizzata in compensazione non
concorre alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai
fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il
Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle
indicazioni fornite a consuntivo dall’Agenzia delle entrate,
provvede a riversare sulla contabilità speciale 1778 «Fondi
di bilancio» le somme necessarie a ripianare le
anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni
effettuate ai sensi del presente comma e dei commi da 104 a
111.
104.
Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come
prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera c),
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all’anno
2005, è autorizzato il rimborso per ulteriori 30 milioni di
euro.
105.
Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come
prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera b),
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all’anno
2005, è autorizzata una ulteriore spesa di 50 milioni di
euro.
106.
Limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data del 31
dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese non
documentate di cui all’articolo 66, comma 5, primo periodo,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
spetta anche per i trasporti personalmente effettuati
dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede
l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello
spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della regione
o delle regioni confinanti. Ai fini di quanto previsto dal
primo periodo nonchè, relativamente all’anno 2005,
dall’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dall’articolo 61,
comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è autorizzato
uno stanziamento di 120 milioni di euro per l’anno 2006.
107.
Relativamente all’anno 2005, alle imprese di autotrasporto,
per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di
livello 3º e 3º super, è riconosciuto l’esonero dal
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti all’INPS, per la quota a carico dei datori di lavoro,
nel limite di ore mensili individuali di orario ordinario,
comunque non superiori a 20, determinato con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, sentito l’INPS, nel limite di spesa di 120
milioni di euro.
108.
Al fine di agevolare il processo di riforma del settore
dell’autotrasporto di merci, previsto dalla legge 1º marzo
2005, n. 32, favorendo la riqualificazione del sistema
imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale
delle imprese, in modo da renderle più competitive sul
mercato interno ed internazionale, è istituito nello stato
di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per misure di
accompagnamento della riforma dell’autotrasporto di merci e
per lo sviluppo della logistica», con una dotazione iniziale
di 80 milioni di euro per l’anno 2006. Con regolamento
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità
di utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo.
109.
All’articolo 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè degli
autotrasportatori di cose per conto terzi».
110.
All’articolo 3, comma 2-ter, primo periodo, del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, le
parole: «a decorrere dall’anno 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «a decorrere dall’anno 2006».
111.
All’articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo
22 dicembre 2000, n. 395, come da ultimo modificato
dall’articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n.
26, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2007».
112.
La lettera e) del comma 10 dell’articolo 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogata.
113.
All’onere derivante dall’attuazione dei commi da 103 a 111
si provvede:
a)
nel limite di 140 milioni di euro, a valere sulle somme
resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, relative
all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 1,
della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive
modificazioni, che sono mantenute nel conto residui per
essere versate, nell’anno 2006, all’entrata del bilancio
dello Stato;
b)
nel limite di 335 milioni di euro con le maggiori entrate
derivanti dalla presente legge.
114.
In attuazione dell’articolo 38 dello statuto della Regione
siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale
per l’anno 2006 è corrisposto alla Regione siciliana nella
misura di 94 milioni di euro. Al relativo onere si provvede
mediante riduzione per l’importo di 282 milioni di euro per
l’anno 2006 del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per le
stesse finalità è corrisposto alla Regione siciliana, per
l’anno 2007, un contributo quindicennale di 10 milioni di
euro annui a decorrere dallo stesso anno 2007. L’erogazione
dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un
piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana
è tenuta a realizzare, finalizzato all’aumento del rapporto
tra PIL regionale e PIL nazionale.
115.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano:
a)
le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di
accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all’articolo 24,
comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n.
388, nonchè la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma
1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 16, e, per il medesimo periodo, l’aliquota di cui al
numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in
euro 256,70 per mille litri;
b)
le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas
metano per combustione per uso industriale di cui
all’articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti
le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone
montane e in altri specifici territori nazionali, di cui
all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le
reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con
energia geotermica, di cui all’articolo 6 del decreto-legge
1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa
sul gas metano per combustione per usi civili, di cui
all’articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.
388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti
le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle
frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti
nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell’articolo 13
della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti
il regime agevolato per il gasolio per autotrazione
destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei
comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6
dell’articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti
le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni
sotto serra, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
116.
L’articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicare i
suoi effetti e al primo periodo del comma 5 del medesimo
articolo 62 la denominazione «oli usati» deve intendersi
riferita ad oli usati raccolti in Italia. A decorrere dal 1º
gennaio 2006 l’aliquota dell’imposta di consumo sugli oli
lubrificanti di cui all’allegato I al medesimo testo unico è
fissata in euro 842 per mille chilogrammi.
117.
All’articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
118.
All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole
da: «per i sei periodi d’imposta successivi» fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i sette
periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella
misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso
al 1º gennaio 2006 l’aliquota è stabilita nella misura del
3,75 per cento».
119.
Per l’anno 2006 sono prorogate le disposizioni di cui
all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
120.
Il termine del 31 dicembre 2005, di cui al comma 571
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e
l’arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al
31 dicembre 2006.
121.
Sono prorogate per l’anno 2006, per una quota pari al 41 per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi
restando gli ammontari complessivi e le altre condizioni ivi
previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero
del patrimonio edilizio relative:
a)
agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le
spese sostenute dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
b)
agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre
2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi
indicati che provvedano alla successiva alienazione o
assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2007.
122.
All’articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni
2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli
anni 2003, 2004, 2005 e 2006».
123.
Per l’anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione
del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai
contributi di assistenza sanitaria, di cui all’articolo 51,
comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
124.
I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per
l’anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in vigore al 31
dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004,
se più favorevoli.
125.
All’articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 4:
1) le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2006»;
2) le
parole: «al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«all’85 per cento»;
b)
al comma 5, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «15 per cento».
126.
Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge
1º agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre
2005 dall’articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.
127.
All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio
2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «31
dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2006».
128.
La disposizione di cui al comma 11-bis dell’articolo
90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel
senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai
soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta
all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per
manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza
inferiore ai tremila posti, è esente dall’imposta sulla
pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507.
129.
Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione
forfetaria in favore degli esercenti di impianti di
distribuzione di carburante, si applicano per il periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.
130.
Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, all’articolo 1, dopo
il comma 430, è inserito il seguente:
«430-bis.
La disposizione di cui al comma 429 si applica, con le
modalità di cui al comma 431, anche alle imprese individuate
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,
aventi le caratteristiche dimensionali previste nel comma
430 ed assoggettate agli oneri di collegamento telematico
ivi indicati».
131.
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle
minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di
partecipazioni effettuate anche successivamente al periodo
di imposta indicato all’articolo 4, comma 1, lettere c)
e d), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.
344, il costo fiscalmente rilevante delle relative
partecipazioni è assunto al netto delle svalutazioni dedotte
a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2002.
132.
All’articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, le parole: «degli importi delle» sono sostituite
dalle seguenti: «degli aiuti equivalenti alle»;
b)
al comma 2, primo periodo, le parole: «delle minori imposte
corrisposte» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti di
cui al comma 1» e le parole: «dei tributi» sono sostituite
dalle seguenti: «delle entrate dello Stato; alla riscossione
coattiva provvede il Ministero dell’interno»; al secondo
periodo, le parole: «della presente legge» sono sostituite
dalle seguenti: «del decreto di cui al comma 6» e dopo le
parole: «comunicano gli estremi» sono inserite le seguenti:
«al Ministero dell’interno nonchè»;
c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, come individuate in applicazione del decreto di
cui al comma 6»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole da:
«L’Agenzia delle entrate» fino a: «degli accertamenti» sono
sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell’interno,
tenuto conto dei dati forniti dall’Agenzia delle entrate
sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 3, provvede,
ove risulti l’obbligo di restituzione,», le parole: «comma
2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6», le parole: «di
accertamento» sono soppresse e le parole: «delle imposte»
sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti»; al terzo
periodo, dopo le parole: «natura tributaria» sono inserite
le seguenti: «e di ogni altra specie»; al quarto periodo, le
parole: «Le imposte dovute» sono sostituite dalle seguenti:
«Gli aiuti dovuti»; al quinto periodo, le parole: «delle
imposte corrisposte» sono sostituite dalle seguenti: «degli
aiuti corrisposti»;
e) al comma 6, primo periodo, le parole: «del
direttore dell’Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle
seguenti: «dirigenziale del Ministero dell’interno, adottato
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al secondo periodo,»;
f) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: «Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell’interno, sentiti il Ministro dell’economia
e delle finanze e il Ministro per le politiche comunitarie,
relativamente alle parti di rispettiva competenza, sono
stabilite le linee guida per una corretta valutazione dei
casi di non applicazione delle norme di recupero e per la
quantificazione dell’aiuto indebito, tenendo conto dei
seguenti criteri: osservanza dei criteri di applicazione al
caso concreto desumibili in base ai princìpi del diritto
comunitario ed alla decisione di cui al comma 1; osservanza
dei princìpi costituzionali, dello statuto dei diritti del
contribuente e delle regole fiscali applicabili nei periodi
di competenza; riconoscimento della parità di accesso ai
regimi fiscali alternativi di cui il contribuente avrebbe
potuto fruire in assenza del regime di aiuti fiscali di cui
al comma 1; riconoscimento delle forme di restituzione degli
aiuti già attuate mediante reimmissione nel circuito
pubblico delle minori imposte versate; riconoscimento della
estraneità al recupero delle agevolazioni fiscali relative
ad attività non concorrenziali; riconoscimento della parità
di accesso agli istituti fiscali ordinariamente applicabili
alla generalità dei contribuenti nei periodi d’imposta di
fruizione delle agevolazioni, anche per effetto di specifica
dichiarazione di volersene avvalere».
133.
All’articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Con riferimento ad eventuali pagamenti
effettuati prima della data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto non si fa comunque luogo
a rimborsi e restituzioni d’imposta».
134.
All’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive
modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle
seguenti: «sette anni».
135.
Per la valorizzazione delle attività di ricerca avanzata,
alta formazione, interscambio culturale e scientifico tra
istituzioni universitarie di alta formazione europea ed
internazionale e applicazione dei risultati acquisiti dai
consorzi interuniversitari di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 agosto
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del
29 agosto 2003, e al decreto del medesimo Ministro del 30
gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
36 del 13 febbraio 2003, per ciascuna delle due destinazioni
sopra indicate è autorizzata l’ulteriore spesa di 1,5
milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, impregiudicata
l’attuazione di quanto previsto negli accordi di programma
in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
136.
Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali
di accessibilità al Polo esterno della fiera di Milano,
ricomprese nell’ambito «Accessibilità Fiera di Milano»
previsto dalla delibera del CIPE n. 121 del 21 dicembre
2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, sono autorizzate le
seguenti spese: a favore dell’ANAS, per le opere di
viabilità per l’importo di 1,25 milioni di euro per l’anno
2006, di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 5 milioni di
euro per l’anno 2008; a favore del comune di Milano, per la
realizzazione dei collegamenti pubblici e delle opere di
interscambio a servizio del Polo esterno per l’importo di
1,25 milioni di euro per l’anno 2006, di 5 milioni di euro
per l’anno 2007 e di 5 milioni di euro per l’anno 2008.
137.
A decorrere dal 1º gennaio 2006, in sede di dichiarazione
dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale,
non si esegue il versamento del debito o il rimborso del
credito d’imposta se l’importo risultante della
dichiarazione non supera il limite di 12 euro. La
disposizione si applica anche alle dichiarazioni eseguite
con il modello «730». Se la dichiarazione modello «730»
viene comunque presentata non è dovuto, ai soggetti che
prestano assistenza fiscale o al sostituto dell’imposta,
alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.
138.
Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e
a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità
interno dall’articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le
province, i comuni con popolazione superiore a 3.000
abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a
50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con
il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 150,
che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo
comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
Limitatamente all’anno 2006, le disposizioni di cui ai commi
139 e 140 non si applicano ai comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti.
139.
Il complesso delle spese correnti, per ciascuna regione a
statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 142, non
può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente
ammontare di spese correnti dell’anno 2004 diminuito del 3,8
per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere
superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti
dell’anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4
per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi anni il
complesso delle spese in conto capitale, determinato ai
sensi del comma 143, non può essere superiore, per l’anno
2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale
dell’anno 2004 aumentato del 4,8 per cento e, per ciascuno
degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti
spese in conto capitale dell’anno precedente aumentato del 4
per cento.
140.
Per gli stessi fini di cui al comma 139:
a)
per l’anno 2006, il complesso delle spese correnti, con
esclusione di quelle di carattere sociale, determinato ai
sensi del comma 142, per ciascuna provincia e per ciascun
comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può
essere superiore al corrispondente ammontare di spese
correnti dell’anno 2004 diminuito del 6,5 per cento
limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004
hanno registrato una spesa corrente media pro capite
inferiore a quella media pro capite della classe
demografica di appartenenza e diminuito dell’8 per cento per
i restanti enti locali. Per le comunità montane con
popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione è del
6,5 per cento. Per l’individuazione della spesa media del
triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto
competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per
l’individuazione della popolazione, ai fini
dell’appartenenza alla classe demografica, si tiene conto
della popolazione residente in ciascun anno calcolata
secondo i criteri previsti dall’articolo 156 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per
tali fini, le classi demografiche e la spesa media pro
capite sono così individuate:
1) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e
superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media
pro capite pari a 153,87 euro;
2) per le
province con popolazione fino a 400.000 abitanti e
superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa
media pro capite pari a 176,47 euro;
3) per le province con popolazione superiore a 400.000
abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati,
spesa media pro capite pari a 102,03 euro;
4) per le province con popolazione superiore a 400.000
abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati,
spesa media pro capite pari a 113,24 euro;
5) per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti,
spesa media pro capite pari a 589,89 euro;
6) per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti,
spesa media pro capite pari a 617,49 euro;
7) per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti,
spesa media pro capite pari a 662,74 euro;
8) per i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti,
spesa media pro capite pari a 768,37 euro;
9) per i comuni con popolazione da 100.000 a 249.999
abitanti, spesa media pro capite pari a 854,59 euro;
10) per i comuni con popolazione da 250.000 a 499.999
abitanti, spesa media pro capite pari a 1.194,38
euro;
11) per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti ed
oltre, spesa media pro capite pari a 1.167,47 euro;
b)
per l’anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 138, si
applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al
complesso delle corrispondenti spese correnti dell’anno 2006
e, per l’anno 2008, si applica un aumento dell’1,9 per cento
al complesso delle corrispondenti spese correnti dell’anno
2007.
141.
Per gli stessi enti locali di cui al comma 138, il complesso
delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del
comma 143, non può essere superiore, per l’anno 2006, al
corrispondente ammontare di spese in conto capitale
dell’anno 2004 aumentato dell’8,1 per cento e, per ciascuno
degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti
spese in conto capitale dell’anno precedente aumentato del 4
per cento.
142.
Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140
deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza sia
per quella di cassa, al netto delle:
a)
spese di personale, cui si applica la specifica disciplina
di settore;
b)
spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la
specifica disciplina di settore;
c) spese per trasferimenti correnti destinati alle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato e individuate dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) nell’elenco annualmente pubblicato in
applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
d) spese di carattere sociale quali risultano dalla
classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996,
n. 194;
e) spese per interessi passivi;
f) spese per calamità naturali per le quali sia stato
dichiarato lo stato di emergenza nonchè quelle sostenute dai
comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze
emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito
di dichiarazione dello stato di emergenza;
g) spese per oneri derivanti da sentenze che
originino debiti fuori bilancio;
h) spese derivanti dall’esercizio di funzioni
trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate
dagli enti locali a decorrere dal 1º gennaio 2005, nei
limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari
attribuiti dall’amministrazione regionale. Conseguentemente,
il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a
base di calcolo per la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi
del comma 139, è ridotto in misura pari ai predetti
trasferimenti correnti.
143.
Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi
139 e 141 deve essere calcolato, sia per la gestione di
competenza che per quella di cassa, al netto delle:
a) spese per trasferimenti in conto capitale
destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato e individuate dall’ISTAT nell’elenco
annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito
dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n.
311;
b)
spese derivanti da concessioni di crediti;
c) spese per calamità naturali per le quali sia stato
dichiarato lo stato di emergenza nonchè quelle sostenute dai
comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze
emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito
di dichiarazione dello stato di emergenza;
d) spese derivanti dall’esercizio di funzioni
trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate
dagli enti locali a decorrere dal 1º gennaio 2005, nei
limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari
attribuiti dall’amministrazione regionale. Conseguentemente,
il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a
base di calcolo per l’aumento del 4,8 per cento, ai sensi
del comma 139, è ridotto in misura pari ai predetti
trasferimenti in conto capitale.
144.
Gli enti di cui al comma 138 possono eccedere i limiti di
spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per le spese in conto
capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di
spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dai
commi 139 e 140.
145.
Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai
commi 139 e 141 per spese in conto capitale nei limiti dei
proventi derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni
Pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e liberalità.
146.
I comuni possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal
comma 141 per spese in conto capitale nei limiti dei
proventi derivanti dalla quota di partecipazione all’azione
di contrasto all’evasione fiscale di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
147.
Limitatamente all’anno 2006 il complesso delle spese in
conto capitale di cui ai commi 139 e 141 è calcolato anche
al netto delle spese in conto capitale derivanti da
interventi cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le
corrispondenti quote di parte nazionale.
148.
Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il
Ministero dell’economia e delle finanze, il livello delle
spese correnti e in conto capitale, nonchè dei relativi
pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica
per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto
riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7
e 12 dell’accordo sottoscritto tra Governo, regioni e
autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28
luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le
disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.
Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono,
alle finalità di cui ai commi da 138 a 150, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai
rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di
attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome
non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si
applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le
disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma
la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità
interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.
149.
Gli enti di nuova istituzione nell’anno 2006, o negli anni
successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilità
interno dall’anno in cui è disponibile la base annua di
calcolo su cui applicare dette regole.
150.
Continuano ad applicarsi le disposizioni recate
dall’articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. All’articolo 1, commi 30 e
31, della citata legge n. 311 del 2004, le parole: «i comuni
con popolazione superiore a 30.000 abitanti» sono sostituite
dalle seguenti: «i comuni con popolazione superiore a 20.000
abitanti».
151.
Al comma 1 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, le parole: «1º gennaio 2000» sono sostituite dalle
seguenti: «15 gennaio 2006». Il decreto di cui al comma 2
del medesimo articolo 39 è adottato entro il 15 gennaio
2006.
152.
Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale
e comunale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, già confermate, per l’anno 2004,
dall’articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e, per l’anno 2005, dall’articolo 1, comma 65, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l’anno
2006.
153.
I trasferimenti erariali per l’anno 2006 di ogni singolo
ente locale sono determinati in base alle disposizioni
recate dall’articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
154.
I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti
locali di cui all’articolo 1, comma 64, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono confermati nello stesso importo
per l’anno 2006.
155.
Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
per l’anno 2006 da parte degli enti locali è differito al 31
marzo 2006.
156.
Ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali e della verifica della salvaguardia degli
equilibri di bilancio sono confermate, per l’anno 2006, le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26.
157.
Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto
degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del
patto di stabilità interno, alla realizzazione degli
obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa
pubblica, nonchè al fine di realizzare le migliori
condizioni per l’acquisizione di beni e servizi nel rispetto
dei princìpi di tutela della concorrenza, i commi 158, 159 e
160 stabiliscono le disposizioni per assicurare il
coordinamento della finanza pubblica.
158.
Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di
spesa, promosse anche ai sensi dell’articolo 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, espletano le funzioni di centrali
di committenza in favore delle amministrazioni ed enti
regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito
territoriale. In particolare operano valutazioni in ordine
alla utilizzabilità delle suddette convenzioni stipulate o
degli acquisti effettuati ai fini del rispetto dei parametri
di qualità-prezzo di cui all’articolo 26, comma 3, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.
159.
Resta salva la facoltà delle amministrazioni ed enti
regionali o locali di aderire alle convenzioni stipulate ai
sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto
dei parametri stabiliti al comma 3 dello stesso articolo 26.
160.
Anche al fine di conseguire l’armonizzazione dei sistemi,
gli enti locali e gli enti decentrati di spesa possono
avvalersi della consulenza e del supporto della CONSIP Spa,
anche nelle sue articolazioni territoriali, ai sensi
dell’articolo 3, comma 172, della legge 24 dicembre 2003, n.
350.
161.
Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all’articolo
28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e
individuate nell’elenco annualmente pubblicato dall’ISTAT in
applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La disposizione di cui
al periodo precedente non si applica agli organi
costituzionali.
162.
Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di
cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2006.
163.
All’articolo 1 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n.
239, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti
territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di
cui all’articolo 2. Tale imposta spetta agli enti
territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le
modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241».
164.
La disciplina del conto economico prevista dall’articolo 229
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, non si applica ai comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti.
165.
Al comma 61 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite con le
seguenti: «31 dicembre 2006».
166.
Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e
del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli
enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono
alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti una relazione sul bilancio di previsione
dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio
medesimo.
167.
La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee
guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di
revisione economico-finanziaria nella predisposizione della
relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare
conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto
di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto
in materia di indebitamento dall’articolo 119, ultimo comma,
della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e
finanziaria in ordine alle quali l’amministrazione non abbia
adottato le misure correttive segnalate dall’organo di
revisione.
168.
Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti,
qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui
al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione
finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con
il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano
sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie
misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni
posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di
stabilità interno.
169.
Per l’esercizio dei compiti di cui ai commi 166, 167 e 168,
la Corte dei conti può avvalersi della collaborazione di
esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, sino
ad un massimo di dieci unità, particolarmente qualificati
nelle materie economiche, finanziarie e statistiche, nonchè,
per le esigenze delle sezioni regionali di controllo e sino
al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma
175, di personale degli enti locali, fino ad un massimo di
cinquanta unità, in possesso di laurea in scienze economiche
ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale,
collocato in posizione di fuori ruolo o di comando.
170.
Le disposizioni dei commi 166 e 167 si applicano anche agli
enti del Servizio sanitario nazionale. Nel caso di enti di
cui al presente comma che non abbiano rispettato gli
obblighi previsti ai sensi del comma 166, la Corte trasmette
la propria segnalazione alla regione interessata per i
conseguenti provvedimenti.
171.
All’articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il
comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis.
Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto
degli esiti del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai
sensi dell’articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari della spesa sono
indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni
della Corte dei conti».
172.
All’articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
dopo le parole: «agli organi elettivi» sono inserite le
seguenti: «, entro sei mesi dalla data di ricevimento della
relazione,».
173.
Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di
importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla
competente sezione della Corte dei conti per l’esercizio del
controllo successivo sulla gestione.
174.
Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti
erariali, l’articolo 26 del regolamento di procedura di cui
al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel
senso che il procuratore regionale della Corte dei conti
dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del
creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i
mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al
libro VI, titolo III, capo V, del codice civile.
175.
Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni
di cui ai commi da 166 a 174, la Corte dei conti può avviare
apposito concorso pubblico su base regionale per il
reclutamento di un contingente complessivo non superiore a
cinquanta unità di personale amministrativo a tempo
indeterminato dell’area C in possesso di laurea in scienze
economiche o statistiche e attuariali, da destinare alle
sezioni regionali di controllo. Le conseguenti assunzioni
sono disposte in deroga a quanto stabilito dall’articolo 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
176.
Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la
contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio
2004-2005 dall’articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e dall’articolo 1, comma 89, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio statale, sono
incrementate, a decorrere dall’anno 2006, di 390 milioni di
euro da destinare anche all’incentivazione della
produttività.
177.
Le risorse previste dall’articolo 3, comma 47, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo 1, comma 89, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti
economici e per l’incentivazione della produttività al
rimanente personale statale in regime di diritto pubblico
riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155
milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 con specifica
destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
178.
In deroga a quanto stabilito dall’articolo 48, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri
di personale del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti
dall’attuazione del protocollo di intesa sottoscritto dal
Governo e dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005,
per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni
ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, sono
posti a carico del bilancio dello Stato per un importo
complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno
2006. La presente disposizione non si applica alle regioni a
statuto speciale, alle province autonome di Trento e di
Bolzano, nonchè agli enti locali ricadenti nel territorio
delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli enti del
Servizio sanitario nazionale si applica il comma 182.
179.
Al riparto delle risorse indicate al comma 178 tra le
amministrazioni dei comparti interessati si provvede, dopo
la sottoscrizione dei rispettivi contratti collettivi
nazionali di lavoro, sulla base delle modalità e dei criteri
che saranno definiti, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica.
180.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di
bilancio.
181.
Le somme indicate ai commi 176, 177 e 178, comprensive degli
oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo
complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera
h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
182.
Per le finalità indicate al comma 178, in deroga a quanto
stabilito dall’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005,
attuativa dell’articolo 1, comma 173, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il
concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria
è incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni di euro a
decorrere dal 2006.
183.
Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell’articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli
oneri posti a carico del bilancio statale per la
contrattazione collettiva nazionale sono quantificati
complessivamente in 222 milioni di euro per l’anno 2006 e in
322 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
184.
Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti
economici del rimanente personale statale in regime di
diritto pubblico sono determinate complessivamente in 108
milioni di euro per l’anno 2006 e in 183 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2007 con specifica destinazione,
rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
185.
Le somme di cui ai commi 183 e 184, comprensive degli oneri
contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo
complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera
h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
186.
Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni
ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli
oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio
2006-2007, nonchè quelli derivanti dalla corresponsione dei
miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo
48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di
deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo
47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle
relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il
personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma
183. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati
disponibili presso il Ministero dell’economia e delle
finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede
di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale
dipendente.
187.
A decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le
Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di
ricerca, le università e gli enti pubblici di cui
all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi
di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le
stesse finalità nell’anno 2003. Per il comparto scuola e per
quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto
dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità erariale.
188.
Per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di sanità
(ISS), l’Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), l’Agenzia per i servizi
sanitari regionali (ASSR), l’Agenzia italiana del farmaco
(AIFA), l’Agenzia spaziale italiana (ASI), l’Ente per le
nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), il Centro
nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), nonchè per le università e le scuole superiori ad
ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici
sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a
tempo determinato e la stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di
progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di
progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche
didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a
carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo
di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento
ordinario delle università.
189.
A decorrere dall’anno 2006 l’ammontare complessivo dei fondi
per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le
Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi
gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all’articolo
70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle
rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello
previsto per l’anno 2004 come certificato dagli organi di
controllo di cui all’articolo 48, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto,
all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
190.
È fatto divieto di costituire i fondi in assenza di
certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al
comma 189, della compatibilità economico-finanziaria dei
fondi relativi al biennio precedente.
191.
L’ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato
degli importi fissi previsti dai contratti collettivi
nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi
dell’anno 2004.
192.
A decorrere dal 1º gennaio 2006, al fine di uniformare i
criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse
aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri
accessori, ivi compresi quelli a carico delle
amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di
spesa.
193.
Gli importi relativi alle spese per le progressioni
all’interno di ciascuna area professionale o categoria
continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono
portati, in ragione d’anno, in detrazione dai fondi stessi
per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data
del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne
hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi
titolo avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi
sono riassegnati, in base alla vigente normativa
contrattuale, ai fondi medesimi.
194.
A decorrere dal 1º gennaio 2006, le amministrazioni
pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione
integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione
delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni
in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.
195.
I risparmi derivanti dall’applicazione dei commi da 189 a
197 costituiscono economie di bilancio per le
amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti
diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento dei
saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate
per incrementare i fondi negli anni successivi.
196.
Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in
sua assenza l’organo di controllo interno equivalente,
vigila sulla corretta applicazione della normativa di cui ai
commi da 189 a 197 anche ai fini di quanto previsto
dall’articolo 40, comma 3, ultimo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla nullità ed
inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi.
197.
Per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti relativi alla
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del
personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per
cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo
nell’anno 2004 alle singole amministrazioni con esclusione
degli stanziamenti relativi all’amministrazione della
pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della
protezione civile, al personale dell’Ispettorato centrale
repressione frodi, alle Forze armate per il personale
impegnato nei settori operativi ed all’amministrazione della
giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e
sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi
di traduzione dei medesimi nonchè per la trattazione dei
procedimenti penali relativi a fatti di criminalità
organizzata.
198.
Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui
all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchè gli enti
del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il
conseguimento delle economie di cui all’articolo 1, commi 98
e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando
misure necessarie a garantire che le spese di personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell’IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e
2008 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito
dell’1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese
per il personale a tempo determinato, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, o che presta
servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o
con convenzioni.
199.
Ai fini dell’applicazione del comma 198, le spese di
personale sono considerate al netto:
a)
per l’anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni
precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di
lavoro;
b)
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di
lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004.
200.
Gli enti destinatari del comma 198, nella loro autonomia,
possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per
il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa
di cui al comma 198, alle misure della presente legge
riguardanti il contenimento della spesa per la
contrattazione integrativa e i limiti all’utilizzo di
personale a tempo determinato, nonchè alle altre specifiche
misure in materia di personale.
201.
Gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, possono altresì concorrere al conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 198 attraverso interventi diretti
alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi
istituzionali, da adottare ai sensi dell’articolo 82, comma
11, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative
vigenti.
202.
Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio
2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale
riferibili all’anno 2005 come individuate dall’articolo 1,
comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
203.
Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le
disposizioni del comma 198 costituiscono strumento di
rafforzamento dell’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005,
attuativa dell’articolo 1, comma 173, della legge 30
dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di tali disposizioni
nonchè di quelle previste per i medesimi enti del Servizio
sanitario nazionale dall’articolo 1, commi 98 e 107, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono valutati nell’ambito
del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all’articolo 12 della medesima intesa, ai fini del concorso
da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi
comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
204.
Alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal
comma 198 si procede, per le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità
montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti,
attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’articolo 1,
comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per gli
altri enti destinatari della norma attraverso apposita
certificazione, sottoscritta dall’organo di revisione
contabile, da inviare al Ministero dell’economia e delle
finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio
finanziario di riferimento.
205.
Per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti
dall’attuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci
degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
206.
Le disposizioni dei commi da 198 a 205 costituiscono
princìpi fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione.
207.
L’articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, che prevede la possibilità
di ripartire una quota percentuale dell’importo posto a base
di gara tra il responsabile unico del progetto e gli
incaricati della redazione del progetto, del piano della
sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonchè
tra i loro collaboratori, si interpreta nel senso che tale
quota percentuale è comprensiva anche degli oneri
previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione.
208.
Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi
professionali comunque dovuti al personale dell’avvocatura
interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di
specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare
comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di
lavoro.
209.
L’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che ai fini del
mutamento di sede la domanda o la disponibilità o il
consenso comunque manifestato dai magistrati per il
cambiamento della località sede di servizio è da
considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio
economico previsto dalla citata disposizione, come domanda
di trasferimento di sede.
210.
Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la
determinazione dell’equo indennizzo spettante per la perdita
dell’integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di
servizio si considera l’importo dello stipendio tabellare in
godimento alla data di presentazione della domanda, con
esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi
carattere fisso e continuativo.
211.
La disposizione di cui al comma 210 non si applica ai
dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente
alla data del 1º gennaio 2006.
212.
L’articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così
come interpretato dall’articolo 3, comma 73, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, continua ad applicarsi anche nel
triennio 2006-2008.
213.
L’indennità di trasferta di cui all’articolo 1, primo comma,
della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all’articolo 1, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16
gennaio 1978, n. 513, l’indennità supplementare prevista dal
primo e secondo comma dell’articolo 14 della legge 18
dicembre 1973, n. 836, nonchè l’indennità di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7
giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le
analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi
nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi
sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere
prefettizia e diplomatica nonchè alle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento
dello schema di concertazione per il personale delle Forze
armate.
Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
predette disposizioni non si applicano, inoltre, al
personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
(periodo aggiunto dall'art. 36-bis, comma 7 della
Legge
4/8/2006, n. 248)
214.
Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4,
del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per i
quali non trova diretta applicazione il comma 213, adottano,
anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e
contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei
rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia
organizzativa.
215.
Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni
d’impiego o servizio o comunque rapportate all’indennità di
trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001,
n. 86, all’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e
successive modificazioni, e all’articolo 2 della legge 4
maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure
spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
216.
Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale
appartenente alle amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio
di servizio all’estero, il rimborso delle spese di viaggio
in aereo spetta nel limite delle spese per la classe
economica. È abrogato il quinto comma dell’articolo 12 della
legge 18 dicembre 1973, n. 836.
217.
L’articolo 3, secondo comma, del regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, e successive modificazioni, è abrogato.
218.
Il comma 2 dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.
124, si interpreta nel senso che il personale degli enti
locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle
qualifiche funzionali e nei profili professionali dei
corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento
economico complessivo in godimento all’atto del
trasferimento, con l’attribuzione della posizione
stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al
trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999
costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale
di anzianità nonchè da eventuali indennità, ove spettanti,
previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del
comparto degli enti locali, vigenti alla data
dell’inquadramento. L’eventuale differenza tra l’importo
della posizione stipendiale di inquadramento e il
trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come
sopra indicato, viene corrisposta ad personam e
considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del
conseguimento della successiva posizione stipendiale. È
fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data
di entrata in vigore della presente legge.
219.
All’articolo 68 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l’ottavo
comma è sostituito dal seguente:
«Per le
infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a
carico dell’amministrazione la spesa per la corresponsione
di un equo indennizzo per la perdita dell’integrità fisica
eventualmente subita dall’impiegato».
220.
Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè la
legge 1º novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n.
1116, ed i decreti concernenti norme per l’applicazione
delle leggi stesse.
221.
Sono contestualmente abrogate tutte le disposizioni che,
comunque, pongono le spese di cura a carico
dell’amministrazione, contenute nei contratti collettivi
nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi
sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere
prefettizie e diplomatica nonchè alle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di
recepimento dello schema di concertazione per il personale
delle Forze armate. Rimangono impregiudicate le prestazioni
dovute dall’Amministrazione della difesa al personale delle
Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia
contratto malattia o infermità nel corso di missioni
compiute al di fuori del territorio nazionale.
222.
Alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 3, primo comma, la lettera a) è
sostituita dalla seguente:
«a)
ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione
o in comune sede di corte di appello»;
b) all’articolo 11, primo comma, il numero 1) è
sostituito dal seguente:
«1) uffici
regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede
in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di
appello».
223.
Le disposizioni dei commi 207, 208, da 210 a 215, 219 e 220
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.
224.
Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall’articolo
69, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, a seguito della stipulazione dei
contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 è ricompreso
l’articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n.
260, come sostituito dall’articolo 1 della legge 31 marzo
1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle festività
civili nazionali ricadenti di domenica. È fatta salva
l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in
vigore della presente legge.
225.
Ai fini della definizione delle situazioni pendenti,
l’articolo 42, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, per il periodo della sua vigenza si interpreta nel
senso che l’applicazione del trattamento economico previsto
dal terzo periodo è subordinata alla previa definizione del
trattamento giuridico ed economico e dell’ordinamento delle
carriere del personale dell’Autorità per l’informatica nella
pubblica amministrazione mediante il regolamento previsto
dal primo periodo. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino alla definizione del regolamento di
cui al precedente periodo è sospesa qualsiasi procedura
esecutiva relativa a pronunce giurisdizionali non passate in
giudicato concernenti l’applicazione del suddetto
trattamento economico.
226.
L’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, nei confronti del personale dipendente si interpreta
nel senso che alla determinazione dell’assegno personale non
riassorbibile e non rivalutabile concorre il trattamento,
fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione di
risultato e di altre voci retributive comunque collegate al
raggiungimento di specifici risultati o obiettivi.
227.
Ai fini di quanto disposto dall’articolo 17-bis,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, per il personale del comparto
Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro per
l’anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno
2007.
228.
Al fine di potenziare l’attuazione della mobilità, è
costituito un fondo nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell’economia e delle finanze con uno
stanziamento annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2006. Tale fondo è destinato alle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie,
incluse le Agenzie fiscali, agli enti pubblici non
economici, agli enti di ricerca e agli enti di cui
all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, che attivino
mobilità di personale di livello non dirigenziale attraverso
bandi e avvisi o per mobilità collettiva con il vincolo
della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico
superiori al 40 per cento.
229.
I criteri per l’assegnazione delle risorse del fondo di cui
al comma 228 sono definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse
possono essere assegnate con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, solo subordinatamente
all’effettivo perfezionamento dei trasferimenti per
mobilità.
230.
All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis.
I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque
anni. La presente disposizione costituisce norma non
derogabile dai contratti collettivi».
231.
Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei
giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per
fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in
vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti
sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere
alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione,
che il procedimento venga definito mediante il pagamento di
una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al
20 per cento del danno quantificato nella sentenza.
232.
La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio,
sentito il procuratore competente, delibera in merito alla
richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma
dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno
quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il
termine per il versamento.
233.
Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla
data di deposito della ricevuta di versamento presso la
segreteria della sezione di appello.
234.
Per le esigenze del Ministero degli affari esteri connesse
al rinnovo dei seggi non permanenti del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite, è autorizzata la spesa di
euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
235.
Per il più efficace perseguimento degli obiettivi nella
lotta alla contraffazione, l’Alto Commissario, istituito con
l’articolo 1-quater del decreto legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, si avvale di due Vice Alti Commissari, nominati
dal Ministro delle attività produttive. Per ottimizzare le
condizioni di espletamento delle relative attribuzioni e
potenziare le strutture di supporto è autorizzata la spesa
di 1 milione di euro per l’anno 2006.
236.
All’articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19
gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 marzo 2005, n. 37, le parole: «, per l’anno 2005,»
sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2005».
237.
I Ministeri per i beni e le attività culturali, della
giustizia, della salute e l’Agenzia del territorio sono
autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del
personale in servizio con contratti di lavoro a tempo
determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 117,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministero
dell’economia e delle finanze può continuare ad avvalersi
fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi
dell’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni.
238.
Il Ministero della giustizia, per le esigenze del
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, può
continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del
personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro.
239.
Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i
contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli
organi della magistratura amministrativa nonchè i contratti
di lavoro a tempo determinato stipulati dall’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), dall’Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti
dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e dall’INAIL già
prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere
posti a carico dei bilanci degli enti predetti.
240.
L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi
tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, fino al 31
dicembre 2006, del personale in servizio nell’anno 2005 con
contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra
forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo
di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale
nell’anno 2005 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri
continuano a fare carico sul bilancio dell’Agenzia. Il CNIPA
è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i
rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo
determinato in servizio nell’anno 2005. I relativi oneri
continuano a fare carico sul bilancio del CNIPA.
241.
L’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino
al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell’anno
2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite
massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso
personale nell’anno 2005. I relativi oneri continuano ad
essere posti a carico del bilancio dell’ENPALS.
242.
Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi,
fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato
assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei
limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale
nell’anno 2005.
243.
Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui
all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle
limitazioni e delle modalità previste dalla normativa
vigente per l’assunzione di personale a tempo indeterminato.
I rapporti in essere instaurati con il personale interessato
alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31
dicembre 2006.
244.
I comandi del personale delle società Poste italiane Spa e
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui
all’articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, sono prorogati al 31 dicembre 2006.
245.
Per la proroga delle attività di cui all’articolo 78, comma
31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370
milioni di euro.
246.
Per l’anno 2006, a valere sul fondo di cui all’articolo 1,
comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata
l’assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare
direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di
cui 1.500 per la Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali
unità si provvede con le procedure di cui allo stesso comma
96, ultimo periodo, su proposta del Ministro dell’interno,
di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e
dell’economia e delle finanze.
247.
Al fine di assicurare con carattere di continuità la
prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui ai
commi da 237 a 242, le amministrazioni ivi richiamate
possono avviare, in deroga all’articolo 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure
concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un
contingente complessivo non superiore a 7.000 unità di
personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei
titoli vengono considerati prioritariamente i servizi
effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con
particolare riguardo a quelli prestati presso le
amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili
professionali richiesti dalle citate procedure di
reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo
requisito della scuola dell’obbligo. Alla ripartizione del
predetto contingente fra le varie amministrazioni si
provvede con le modalità di cui al comma 4 dell’articolo 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata dall’atto di programmazione triennale
del fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31
gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero
dell’economia e delle finanze.
248.
Le amministrazioni di cui al comma 247 sono tenute a
trasmettere previamente al Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze copia
del bando dei concorsi autorizzati.
249.
Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono
disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di
cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e secondo le modalità previste dal comma 250. Per i
medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al
comma 247 possono continuare ad avvalersi del personale ivi
indicato, fino al completamento della progressiva
sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure
concorsuali di cui ai commi da 246 a 253.
250.
Ai fini di quanto previsto dal comma 247, le amministrazioni
predispongono piani di sostituzione del personale a tempo
determinato con i vincitori dei concorsi a tempo
indeterminato indicando, per ciascuna qualifica, il numero e
la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel
limite del contingente complessivo di cui al comma 247. I
predetti piani, corredati da una relazione tecnica
dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con
il Ministro per la funzione pubblica.
251.
Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al
comma 249, nonchè la temporanea prosecuzione dei rapporti di
lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività
istituzionali nelle more della conclusione delle procedure
di reclutamento previste dai commi da 247 a 250, a decorrere
dall’anno 2007 è istituito presso il Ministero dell’economia
e delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni
di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma
250, al trasferimento alle amministrazioni interessate alle
procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 253
delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia
di bilancio provvedono all’attuazione delle disposizioni di
cui ai commi da 247 a 253 nell’ambito delle risorse dei
relativi bilanci.
252.
A decorrere dall’avvio delle procedure di assunzione dei
vincitori dei concorsi di cui al comma 247, le relative
amministrazioni non possono avvalersi di personale a tempo
determinato per le funzioni di cui al comma 247.
253.
La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica ed il Ministero dell’economia e
delle finanze procedono al monitoraggio dell’attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 247 a 252.
254.
All’articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’alinea, dopo le parole: «L’Alto Commissario» sono
inserite le seguenti: «, che si avvale di un vice
Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle
categorie di personale, nell’ambito delle quali è scelto il
Commissario,»;
b)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato dal
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello
Stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in
aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di
appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che
disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli
del personale di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli
degli organi costituzionali, che abbiano prestato non meno
di cinque anni di servizio effettivo nell’amministrazione di
appartenenza, nonchè altri dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in posizione di comando secondo i rispettivi
ordinamenti. Per tutto il personale destinato all’ufficio
del Commissario il servizio è equiparato ad ogni effetto a
quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza».
255.
Per le finalità di cui al comma 254 è autorizzata la spesa
di euro 1.000.000 annui a decorrere dall’anno 2006.
256.
All’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nel comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le
seguenti:
«c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni
di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di
lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due
province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di
lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni
imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale
schemi di convenzioni certificati dalla commissione di
certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nell’ambito delle risorse umane e
strumentali già operanti presso la Direzione generale della
tutela delle condizioni di lavoro;
c-ter)
i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla
legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti
di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera
c-bis), le commissioni di certificazione istituite
presso le direzioni provinciali del lavoro e le province
limitano la loro funzione alla ratifica di quanto
certificato dalla commissione di certificazione istituita
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
257.
A valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerate prioritarie
le assunzioni del personale della Polizia penitenziaria, con
le modalità previste dal comma 97 dello stesso articolo 1
della citata legge n. 311 del 2004, e successive
modificazioni.
258.
All’articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «300.000 abitanti»
sono sostituite dalle seguenti: «230.000 abitanti», dopo le
parole: «un contributo complessivo» sono inserite le
seguenti: «una tantum», e le parole: «a tempo
determinato» sono soppresse.
259.
Allo scopo di incrementare la funzionalità
all’Amministrazione della pubblica sicurezza anche
attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse
dirigenziali della Polizia di Stato, all’articolo 42 della
legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 3, le parole: «nel termine massimo di tre anni dal
conseguimento della qualifica» sono sostituite dalle
seguenti: «nel termine non inferiore a tre anni dal
conseguimento della qualifica»;
b)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis.
Ai dirigenti generali di livello B collocati a riposo
d’ufficio per il raggiungimento del limite di età prima
dell’inquadramento di cui al comma 3, sono corrisposti, se
più favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e
privilegiato, e l’indennità di buonuscita spettanti ai
prefetti con analoga anzianità di servizio e destinatari
delle indennità di posizione di base di direttore centrale o
equiparato».
260.
In conseguenza di quanto previsto dal comma 259, a decorrere
dal 1º gennaio 2006, sono attribuiti:
a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con
almeno quattro anni nella qualifica al momento della
cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza,
normale e privilegiato, e l’indennità di buonuscita
spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di
livello B, con analoga anzianità di servizio;
b)
ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno
cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla
qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a
decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.
261.
Fino a quando non saranno approvate le norme per il
riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado
corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento
militare e delle Forze armate, è sospesa l’applicazione
dell’articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, e successive modificazioni; alle esigenze di carattere
funzionale si provvede:
a) mediante l’affidamento, agli ispettori
superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza
«sostituti commissari», delle funzioni di cui all’articolo
31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive
modificazioni;
b)
mediante l’espletamento di concorsi per l’accesso al ruolo
dei commissari, per aliquote annuali compatibili con la
disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di
cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, nell’ambito della dotazione
organica del ruolo dei commissari vigente anteriormente alla
data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo
n. 334 del 2000.
262.
All’onere aggiuntivo derivante dall’attuazione dei commi 259
e 260, pari a 918.000 euro per l’anno 2006, 1.063.000 euro
per l’anno 2007 e 2.221.000 euro a decorrere dall’anno 2008,
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per
le esigenze correnti di cui all’articolo 3, comma 151, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
263.
L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c),
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,
e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno
2006:
a)
in 440,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori
autonomi, della gestione speciale minatori, nonchè in favore
dell’ENPALS;
b)
in 108,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di
cui alla lettera a), della gestione esercenti
attività commerciali e della gestione artigiani.
264.
Conseguentemente a quanto previsto dal comma 263, gli
importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati
per l’anno 2006 in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni
di cui al comma 263, lettera a), e in 3.998,46
milioni di euro per le gestioni di cui al comma 263, lettera
b).
265.
I medesimi complessivi importi di cui ai commi 263 e 264
sono ripartiti tra le gestioni interessate con il
procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per
quanto attiene al trasferimento di cui al comma 263, lettera
a), della somma di 1.006,21 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri
e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico
dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici
liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonchè al netto
delle somme di 2,43 milioni di euro e di 56,31 milioni di
euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale
minatori e dell’ENPALS.
266.
Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della
Gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e
indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui
all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, valutati in 369 milioni di euro per l’esercizio 2004 ed
in 300 milioni di euro per l’anno 2005:
a)
per l’anno 2004, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio
consuntivo dell’INPS per l’anno 2004, trasferite alla
gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli
oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare
complessivo pari a 228,69 milioni di euro;
2) le
risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la
medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo
dell’anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare
complessivo di 140,31 milioni di euro, in quanto non
utilizzate per i rispettivi scopi;
b)
per l’anno 2005, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la
gestione di cui al numero 1) della lettera a), come
risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2004 del
predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 117,95
milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi
scopi;
2) le somme
trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS ai sensi
dell’articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario
delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso,
eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze
delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del
predetto Istituto ai sensi dell’articolo 35, comma 6, della
predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo
pari a 182,05 milioni di euro.
267.
Il contributo a carico dello Stato a favore dell’ENPALS
previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1º
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppresso.
268.
Per i lavoratori dell’industria mineraria siciliana e degli
annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge
della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive
modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione
volontaria dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità,
la vecchiaia e i superstiti è determinata dall’importo
dell’indennità mensile effettivamente liquidata
all’interessato, ai sensi della citata legge della Regione
siciliana n. 42 del 1975, come previsto dalle leggi 26
aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105. La
disposizione del presente comma ha valore di interpretazione
autentica quanto ai destinatari del primo comma
dell’articolo 1 della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del
comma 1 dell’articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105.
269.
All’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, i primi tre periodi sono sostituiti dai
seguenti: «Dal 1º gennaio 2008 è istituito un Fondo di
garanzia per agevolare l’accesso al credito delle imprese
che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a
forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo è
alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è
autorizzata la spesa di 424 milioni di euro per ciascuno
degli anni tra il 2008 e il 2012 e 253 milioni di euro per
il 2013, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del
Fondo copre fino all’intero ammontare dei finanziamenti
concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese
nel periodo 2008-2012 e dei relativi interessi»;
b)
al comma 2, al primo periodo, la parola: «2006» è sostituita
dalla seguente: «2008» e l’ultimo periodo è sostituito dal
seguente: «L’onere derivante dal presente comma è valutato
in 176 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008»;
c) la Tabella A è sostituita dalla seguente:
«TABELLA A
(prevista dall’articolo 8, comma 2)
2008 0,19 punti percentuali;
2009 0,21
punti percentuali;
2010 0,23 punti percentuali;
2011 0,25 punti percentuali;
2012 0,26 punti percentuali;
2013 0,27 punti percentuali;
dal 2014 0,28 punti percentuali».
270.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 1,
primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, è rideterminata per l’anno 2006 in 3 milioni di euro,
per l’anno 2007 in 3 milioni di euro e, a decorrere
dall’anno 2008, in 530 milioni di euro.
271.
I risparmi derivanti dall’attuazione dei commi 269 e 270,
per gli anni 2006 e 2007, concorrono al miglioramento dei
saldi di finanza pubblica.
272.
A favore degli eredi delle vittime dell’evento occorso ad
Ustica il 27 giugno 1980 è riconosciuta una indennità nel
limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro per il
2006. Con decreto del Ministro dell’interno sono stabilite
le modalità per l’attuazione del presente comma.
273.
Le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al
comma 3-bis dell’articolo 23 del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2004, n. 47, e al comma 2 dell’articolo 1
del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, sono
destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri
derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle
associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di
categoria in attuazione dell’articolo 1, comma 148, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono quantificati i predetti oneri
contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto
delle somme.
274.
Nell’ambito del settore sanitario, al fine di garantire il
rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, restano fermi:
a)
gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore
sanitario, con la citata intesa Stato-regioni del 23 marzo
2005, finalizzati a garantire l’equilibrio
economico-finanziario, a mantenere i livelli essenziali di
assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di
carattere sanitario previsti dalla medesima intesa e a
prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio
nelle singole aziende sanitarie, la contestuale
presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di
decadenza dei rispettivi direttori generali;
b)
l’obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui
all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
275.
Fra gli adempimenti regionali indicati all’articolo 1, comma
173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ricompresi i
seguenti:
a) stipulare, entro il termine perentorio del 31
marzo 2006, anche a stralcio degli accordi regionali
attuativi dell’accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale
entrato in vigore il 23 marzo 2005, accordi attuativi
dell’articolo 59, lettera B – Quota variabile finalizzata al
raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi
ed organizzativi – comma 11, del medesimo accordo nazionale,
prevedendo di subordinare l’accesso all’indennità di
collaborazione informatica al riscontro del rispetto della
soglia del 70 per cento della stampa informatizzata delle
prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni
specialistiche effettuate da parte di ciascun medico e
provvedendo al medesimo riscontro mediante il supporto del
sistema della tessera sanitaria di cui all’articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Ferma
restando la disposizione contenuta nel citato articolo 59,
lettera B, comma 11, per la corresponsione dell’indennità
forfettaria mensile, la sua erogazione, oltre il termine del
31 marzo 2006, in assenza della stipula dei previsti accordi
regionali, non è imputabile sulle risorse del Servizio
sanitario nazionale. La mancata stipula dei medesimi accordi
regionali costituisce per le regioni inadempimento. Le
disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche
per l’attuazione del corrispondente accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici
pediatri di libera scelta;
b)
adottare provvedimenti volti, nel caso in cui le medesime
regioni deliberino l’erogazione di prestazioni sanitarie
esenti ovvero a costo agevolato in funzione della condizione
economica dell’assistito, a fare riferimento esclusivo alla
situazione reddituale fiscale del nucleo familiare
dell’assistito, assumendo come tale quello individuato con
il decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27
gennaio 1993.
276.
All’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: «30 giugno 2006»
sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006»;
b)
al comma 7, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti:
«Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto
attuativo del comma 5 del presente articolo, è riconosciuto
per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei limiti di 10
milioni di euro, da definire con apposita convenzione tra il
Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero della
salute e le associazioni di categoria interessate. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
modalità erogative. Al relativo onere si provvede
utilizzando le risorse di cui al comma 12»;
c) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis.
La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di
cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la
violazione si è verificata.
8-ter.
Per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la
mancanza di uno o più elementi della ricetta di cui al
decreto attuativo del comma 5 del presente articolo è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni
ricetta per la quale la violazione si è verificata;
8-quater. L’accertamento della violazione di cui ai
commi 8-bis e 8-ter è effettuato dal Corpo
della Guardia di finanza, che trasmette il relativo
rapporto, ai sensi dell’articolo 17, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, alla direzione provinciale
dei servizi vari competente per territorio, per i
conseguenti adempimenti. Dell’avvenuta apertura del
procedimento e della sua conclusione viene data notizia, a
cura della direzione provinciale dei servizi vari, alla
competente ragioneria provinciale dello Stato.
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le
quali non risulta associato il codice fiscale
dell’assistito, rilevato secondo quanto previsto dal
presente articolo, l’azienda sanitaria locale competente non
procede alla relativa liquidazione, fermo restando che, in
caso di ricette redatte manualmente dal medico, il
farmacista non è responsabile della mancata rispondenza del
codice fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla
ricetta che farà comunque fede a tutti gli effetti»;
d)
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente
articolo, i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del
comma 10 rilevano a fini di responsabilità, anche
amministrativa o penale, solo previo riscontro del documento
cartaceo dal quale gli stessi sono tratti».
277.
All’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i
provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di
gestione non vengano adottati dal commissario ad acta
entro il 31 maggio, nella regione interessata, con
riferimento all’anno di imposta 2006, si applicano comunque
nella misura massima prevista dalla vigente normativa
l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale
sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio,
i provvedimenti del commissario ad acta non possono
avere ad oggetto l’addizionale e le maggiorazioni d’aliquota
delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano
gli acconti d’imposta dovuti nel medesimo anno sulla base
della misura massima dell’addizionale e delle maggiorazioni
d’aliquota di tali imposte».
278.
Al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica di cui al comma 274, il livello complessivo
della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui
finanziamento concorre lo Stato, di cui all’articolo 1,
comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
incrementato di 1.000 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2006. L’incremento di cui al primo periodo è da
ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalità
concessive definiti con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni interessate,
la stipula di specifici accordi diretti all’individuazione
di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al
fine della riduzione strutturale del disavanzo.
279.
Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 4,
comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio
sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. A tal
fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la
spesa di 2.000 milioni di euro per l’anno 2006. L’erogazione
del suddetto importo da parte dello Stato è subordinata
all’adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di
copertura del residuo disavanzo posto a loro carico per i
medesimi anni.
280.
L’accesso al concorso di cui al comma 279, da ripartire tra
tutte le regioni sulla base del numero dei residenti, con
decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è
subordinato all’espressione, entro il termine del 31 marzo
2006, da parte della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, dell’intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale
2006-2008, nonchè, entro il medesimo termine, alla stipula
di una intesa tra Stato e regioni, ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la
realizzazione da parte delle regioni degli interventi
previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di
attesa, da allegare alla medesima intesa e che contempli:
a)
l’elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di
assistenza ospedaliera, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33
dell’8 febbraio 2002, e successive modificazioni, per le
quali sono fissati nel termine di novanta giorni dalla
stipula dell’intesa, nel rispetto della normativa regionale
in materia, i tempi massimi di attesa da parte delle singole
regioni;
b)
la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte
delle regioni dei tempi di attesa di cui alla lettera a),
nelle regioni interessate si applicano direttamente i
parametri temporali determinati, entro novanta giorni dalla
stipula dell’intesa, in sede di fissazione degli standard
di cui all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre
2004, n. 311;
c) fermo restando il principio di libera scelta da
parte del cittadino, il recepimento, da parte delle unità
sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione
della normativa regionale in materia, nonchè in coerenza con
i parametri temporali determinati in sede di fissazione
degli standard di cui all’articolo 1, comma 169,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di
cui all’elenco previsto dalla lettera a), con
l’indicazione delle strutture pubbliche e private
accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati
nonchè delle misure previste in caso di superamento dei
tempi stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se
non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base
alla normativa vigente;
d) la determinazione della quota minima delle risorse
di cui all’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici
progetti regionali ai sensi dell’articolo 1, comma 34-bis,
della medesima legge, per il perseguimento dell’obiettivo
del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, ivi
compresa la realizzazione da parte delle regioni del Centro
unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con
gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri
di libera scelta e le altre strutture del territorio,
utilizzando in via prioritaria i medici di medicina generale
ed i pediatri di libera scelta;
e) l’attivazione nel Nuovo sistema informativo
sanitario (NSIS) di uno specifico flusso informativo per il
monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo
informativo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della citata
intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;
f) la previsione che, a certificare la realizzazione
degli interventi in attuazione del Piano nazionale di
contenimento dei tempi di attesa, provveda il Comitato
permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli
essenziali di assistenza (LEA), di cui all’articolo 9 della
citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.
281.
L’accesso al concorso di cui al comma 279 è altresì
subordinato, per le regioni che nel periodo 2001-2005
abbiano fatto registrare, in base ai dati risultanti dal
Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti regionali, un
disavanzo medio pari o superiore al 5 per cento, ovvero che
abbiano fatto registrare nell’anno 2005 un incremento del
disavanzo rispetto all’anno 2001 pari o superiore al 200 per
cento, alla stipula di un apposito accordo tra la regione
interessata e i Ministri della salute e dell’economia e
delle finanze, ovvero all’integrazione di accordi già
sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l’adeguamento alle
indicazioni del Piano sanitario nazionale 2006-2008 e il
perseguimento dell’equilibrio economico nel rispetto dei
livelli essenziali di assistenza.
282.
Alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere
le attività di prenotazione delle prestazioni di cui al
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano adottano, sentite le associazioni a
difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio
territorio e presenti nell’elenco previsto dall’articolo 137
del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, disposizioni per regolare i casi in
cui la sospensione dell’erogazione delle prestazioni è
legata a motivi tecnici, informando successivamente, con
cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto
disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 16 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002.
283.
Con decreto del Ministro della salute, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
è istituita la Commissione nazionale sull’appropriatezza
delle prescrizioni, cui sono affidati compiti di promozione
di iniziative formative e di informazione per il personale
medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di
monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la
fissazione di criteri di priorità di appropriatezza delle
prestazioni, di forme idonee di controllo
dell’appropriatezza delle prescrizioni delle medesime
prestazioni, nonchè di promozione di analoghi organismi a
livello regionale e aziendale. Con detto decreto del
Ministro della salute è fissata la composizione della
Commissione, che comprende la partecipazione di esperti in
medicina generale, assistenza specialistica ambulatoriale e
ospedaliera, di rappresentanti del Ministero della salute,
di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e di un rappresentante del Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti. Le linee-guida
sono adottate con decreto del Ministro della salute,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro centoventi giorni dalla costituzione della
Commissione. Alla Commissione è altresì affidato il compito
di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni
amministrative previste dal comma 284. Ai componenti della
Commissione spetta il solo trattamento di missione. A tal
fine è autorizzata la spesa annua di 100.000 euro a
decorrere dall’anno 2006.
284.
Ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui
al comma 282 è applicata la sanzione amministrativa da un
minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro. Ai
soggetti responsabili delle violazioni all’obbligo di cui
all’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di
5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro. Spetta alle regioni
e alle province autonome di Trento e di Bolzano
l’applicazione delle sanzioni di cui al presente comma,
secondo i criteri fissati dalla Commissione prevista dal
comma 283.
285.
Nel completamento del proprio programma di investimenti in
attuazione dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67, e successive modificazioni, le regioni destinano le
risorse residue finalizzate alla costruzione,
ristrutturazione e adeguamento di presidi ospedalieri ad
interventi relativi a presidi comprensivi di degenze per
acuti con un numero di posti letto non inferiore a 250
ovvero a presidi per lungodegenza e riabilitazione con un
numero di posti letto non inferiore a 120, nonchè agli
interventi necessari al rispetto dei requisiti minimi
strutturali e tecnologici dei presidi attivi avviati alla
data del 31 dicembre 2005 stabiliti dall’atto di indirizzo e
coordinamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 1997.
286.
La cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri
materiali dismessi da aziende sanitarie locali, aziende
ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico e altre organizzazioni
similari nazionali a beneficio delle strutture sanitarie nei
Paesi in via di sviluppo o in transizione è promossa e
coordinata dall’Alleanza degli ospedali italiani nel mondo,
di seguito denominata «Alleanza». Gli enti del Servizio
sanitario nazionale comunicano all’Alleanza, secondo
modalità con essa preventivamente definite, le informazioni
relative alla disponibilità delle attrezzature sanitarie in
questione allegando il parere favorevole della regione
interessata.
287.
L’Alleanza provvede, sulla base delle informazioni
acquisite, a promuovere i necessari contatti per facilitare
le donazioni nonchè a tenere un inventario aggiornato delle
attrezzature disponibili. L’Alleanza provvede, altresì, alla
produzione di un rapporto biennale sulle attività svolte
indirizzato al Ministero della salute e alla Conferenza dei
Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano.
288.
Presso il Ministero della salute, al fine di verificare che
i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per
i cittadini, secondo criteri di efficienza ed
appropriatezza, è realizzato un Sistema nazionale di
verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS), che
si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per
l’analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa
(SAR), di cui all’articolo 2 del decreto-legge 29 agosto
1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
ottobre 1984, n. 733, e all’articolo 4 della legge 1º
febbraio 1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le attività
di cui all’articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, del sistema di garanzia di cui all’articolo 9
del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, del sistema
di monitoraggio configurato dall’articolo 87 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonchè del
Comitato di cui all’articolo 9 della citata intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono
definite le modalità di attuazione del SiVeAS.
289.
Per le finalità di cui al comma 288, il Ministero della
salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni,
della collaborazione di istituti di ricerca, società
scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non
nazionali, operanti nel campo della valutazione degli
interventi sanitari, nonchè di esperti nel numero massimo di
20 unità. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008.
290.
La Commissione unica sui dispositivi medici, istituita
dall’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre
a svolgere i compiti previsti dal predetto articolo,
esercita, su richiesta del Ministro della salute o della
Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici,
funzioni consultive su qualsiasi questione concernente i
dispositivi medici.
291.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanare entro il 31 marzo 2006, sono definiti i criteri e le
modalità di certificazione dei bilanci delle aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e
delle aziende ospedaliere universitarie.
292.
In coerenza con le risorse programmate per il Servizio
sanitario nazionale:
a)
il Ministero della salute promuove, attraverso le procedure
di cui all’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, una rimodulazione delle prestazioni comprese nei
livelli essenziali di assistenza, finalizzata ad
incrementare qualitativamente e quantitativamente l’offerta
di prestazioni in regime ambulatoriale e,
corrispondentemente, decrementare l’offerta di prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero;
b)
in materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro
della salute, si provvede alla modifica di quanto già
previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro
della sanità 27 agosto 1999, n. 332, e dal citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre
2001, in modo da prevedere che la fornitura di prodotti
monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e
cura delle lesioni da decubito venga inserita nel livello
essenziale di assistenza integrativa e che sia istituito il
repertorio dei presìdi protesici ed ortesici erogabili a
carico del Servizio sanitario nazionale.
293.
Per le finalità di cui al comma 292, lettera a), con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati le tipologie di assistenza ed i servizi relativi
alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale di cui
all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
294.
I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei
funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del
Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità
pubblica nonchè al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo
comunque dovuti al personale amministrato o di spese per
servizi e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono
soggetti ad esecuzione forzata.
295.
All’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Le risorse di cui al comma 8, lettere b)
e c), affluiscono direttamente al bilancio
dell’Agenzia»;
b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Le entrate di cui all’articolo 12, commi 7 e
8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541,
spettano per il 60 per cento all’Agenzia ed affluiscono
direttamente al bilancio della stessa.
10-ter.
Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui
all’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29
maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, spettano
all’Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della
stessa»;
c)
dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Con effetto dal 1º gennaio 2005, con decreto
del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà
all’Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso
all’Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004».
296.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalità di versamento riferite all’attuazione di quanto
previsto al comma 295.
297.
Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell’AIFA
finalizzate a garantire il monitoraggio in tutte le sue
componenti dell’andamento della spesa farmaceutica e il
rispetto dei tetti stabiliti dalla vigente legislazione, la
dotazione organica complessiva della medesima Agenzia è
determinata dal 1º gennaio 2006 nel numero di 190 unità, con
oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia.
La ripartizione della dotazione organica sarà determinata
con successivo provvedimento ai sensi degli articoli 6,
comma 3, lettera c), e 10, comma 2, lettera a),
capoverso iii), del regolamento di cui al decreto del
Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245. Ai fini del
coordinamento del monitoraggio sull’andamento della spesa
farmaceutica, l’AIFA trasmette al Ministro della salute e al
Ministro dell’economia e delle finanze una relazione
mensile.
298.
Al comma 18 dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, le parole: «al netto» sono sostituite
dalla seguente: «decurtate».
299.
Le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui
all’articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, possono estendere il regime agevolato, deliberato nei
confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, in materia di riduzione o esenzione dell’imposta di
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche
alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP),
succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza.
300.
Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: «di
formazione-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di
formazione specialistica»;
b)
all’articolo 39:
1) il comma
2 è abrogato;
2) il comma
3 è sostituito dal seguente:
«3.
Il trattamento economico è costituito da una parte fissa,
uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata
del corso, e da una parte variabile, ed è determinato
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
della salute e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso
formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima
applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008,
la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di
quella fissa»;
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore
delle università delle risorse previste per il finanziamento
della formazione dei medici specialisti per l’anno
accademico di riferimento si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dell’economia e delle finanze»;
c) all’articolo 41, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. A decorrere dall’anno accademico 2006-2007, ai
contratti di formazione specialistica si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 26, primo periodo,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè le disposizioni di
cui all’articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326»;
d) all’articolo 46, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Agli oneri recati dal titolo VI del presente
decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse
previste dall’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre
1990, n. 428, e dall’articolo 1 del decreto-legge 2 aprile
2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188,
destinate al finanziamento della formazione dei medici
specialisti, incrementate di 70 milioni di euro per l’anno
2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2007»;
e) all’articolo 46, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42
si applicano a decorrere dall’anno accademico 2006-2007. I
decreti di cui all’articolo 39, commi 3 e 4-bis, sono
adottati nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
Fino all’anno accademico 2005- 2006 si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n.
257».
301.
I piani di investimento immobiliare sono deliberati
dall’INAIL sulla base delle finalità annualmente individuate
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il
Ministro della salute, con proprio decreto, individua i
singoli interventi di edilizia sanitaria da realizzare in
ciascun anno, in relazione alla programmazione sanitaria
nazionale e regionale. La realizzazione degli interventi
deliberati dall’INAIL è approvata dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, nel rispetto delle
compatibilità degli obiettivi di finanza pubblica assunti
con il patto di stabilità e crescita.
302.
Per favorire la ricerca oncologica finalizzata alla
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, lo Stato
destina risorse aggiuntive e promuove un programma
straordinario a carattere nazionale per l’anno 2006,
comprensivo anche di progetti di innovazione tecnologica e
di progetti di collaborazione internazionale.
303.
Le linee generali del programma di cui al comma 302, le
modalità di attuazione e di raccordo con il programma di
ricerca sanitaria di cui all’articolo 12-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonchè l’individuazione dei soggetti pubblici
e privati attraverso cui il programma straordinario è
realizzato, sono adottate con decreto del Ministro della
salute, da emanare entro il 15 febbraio 2006.
304.
Per la realizzazione del programma straordinario a carattere
nazionale di cui al comma 302 è autorizzata la spesa di 100
milioni di euro per l’anno 2006, da assegnare ai soggetti
individuati ai sensi del decreto del Ministro della salute
di cui al comma 303, previa stipula di apposite convenzioni
con il Ministero della salute.
305.
Per favorire la ricerca finalizzata alla sicurezza degli
alimenti destinati all’uomo e agli animali, nonchè sulla
salute e il benessere degli animali, da realizzare da parte
degli Istituti zooprofilattici sperimentali, nell’ambito del
programma di ricerca sanitaria di cui all’articolo 12-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, e dei relativi finanziamenti, è
riservata, per l’anno 2006, una quota di 10 milioni di euro.
306.
Il comma 467 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, è abrogato.
307.
Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono
di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici,
al comma 1 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 27
maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 luglio 2005, n. 149, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, ad esclusione dei farmaci di
automedicazione».
308.
Per consentire all’ASSR di far fronte, tempestivamente e
compiutamente, ai compiti previsti dai commi 280 e 282 in
materia di liste di attesa, e in particolare per l’attività
di supporto al Ministero della salute nel monitoraggio dei
tempi di attesa, nonchè ai compiti fissati dall’articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla
citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, il Ministro
della salute può disporre presso l’Agenzia medesima, su
richiesta della stessa, il distacco fino a 10 unità di
personale di ruolo del Ministero della salute, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il
programma annuale di attività dell’Agenzia prevede, negli
anni 2006, 2007 e 2008, uno specifico piano di lavoro per la
realizzazione dei compiti di cui al presente comma, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
309.
Al fine di assicurare, con carattere di continuità, la
realizzazione del programma di attività, connesso allo
specifico piano di lavoro finalizzato allo svolgimento dei
compiti per la riduzione delle liste di attesa, agli organi
dell’Agenzia, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, non si
applica, limitatamente agli anni 2006, 2007 e 2008,
l’articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.
310.
Al fine di razionalizzare l’utilizzazione delle risorse per
l’attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui
all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, gli accordi di programma
sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 5-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e dell’articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione, si
intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli
interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione
al finanziamento non risulti presentata al Ministero della
salute entro tale periodo temporale, con la conseguente
revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente
disposizione si applica anche alla parte degli accordi di
programma relativa agli interventi per i quali la domanda di
ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata
non ammissibile al finanziamento entro ventiquattro mesi
dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonchè alla
parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al
finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa
comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti
attuatori non abbiano proceduto all’aggiudicazione dei
lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della
salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i
termini di cui al presente comma si intendono decorrenti
dalla data di inizio dell’annualità di riferimento prevista
dagli accordi medesimi per i singoli interventi.
311.
Le risorse resesi disponibili a seguito dell’applicazione di
quanto disposto dal comma 310, sulla base di periodiche
ricognizioni effettuate con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi
accordi di programma, nonchè per gli interventi relativi
alle linee di finanziamento per le strutture necessarie
all’attività liberoprofessionale intramuraria, per le
strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai
policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli
Istituti zooprofilattici sperimentali e all’ISS, nel
rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni o
province autonome sul complessivo programma di cui
all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni.
312.
In fase di prima attuazione, su richiesta della regione o
della provincia autonoma interessata, da presentare entro il
termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, può essere disposto che la
risoluzione degli accordi già sottoscritti, di cui al comma
310, con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia
limitata ad una parte degli interventi previsti,
corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili.
Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, per
l’utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di
spesa non revocati, la regione o la provincia autonoma
trasmette al Ministero della salute la richiesta di
ammissione al finanziamento dei relativi interventi.
313.
Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 58 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di incentivi per
la ricerca farmaceutica, e nel rispetto dell’importo
finanziario fissato dal comma 2, lettera f), del
medesimo articolo, con l’obiettivo di favorire sul
territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e
sviluppo nel settore farmaceutico, per il triennio
2006-2008, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta
dell’AIFA, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con proprio decreto provvede ad
individuare i criteri generali per la successiva
stipulazione da parte dell’Agenzia medesima con le singole
aziende farmaceutiche di appositi accordi di programma che
prevedono in particolare l’attribuzione temporanea del
«premio di prezzo» (premium price).
314.
Gli accordi di programma di cui al comma 313 determinano le
attività e il piano di interventi da realizzare da parte di
ciascuna azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti
criteri: apertura o potenziamento di siti di produzione sul
territorio nazionale, con il dettaglio di tutti i parametri
e degli specifici indicatori; valore ed incremento del
numero di personale addetto alla ricerca in rapporto al
personale addetto al marketing; sviluppo di
sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in Italia il
comitato coordinatore; numero ed incremento delle procedure
in cui l’Italia viene scelta dalle aziende farmaceutiche
come Paese guida per la registrazione dei farmaci innovativi
nei Paesi dell’Unione europea; valore ed incremento dell’export
e dei relativi certificati di libera vendita nel settore
farmaceutico per le materie prime e per i prodotti finiti.
315.
Sulla base degli impegni definiti e verificabili di cui al
comma 314, viene attribuito il premio di prezzo, la cui
entità non può superare il 10 per cento dell’impegno
economico derivante dagli investimenti, da riconoscere alle
imprese destinatarie dell’accordo, nell’ambito di una
apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli accordi
individuano, altresì, le procedure ed i soggetti
responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati
derivanti dall’attuazione degli interventi programmati.
316.
Per le medesime finalità, l’intesa resa ai sensi delle norme
vigenti da parte della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, per la determinazione del fabbisogno finanziario
sanitario annuale per i rispettivi anni per le singole
regioni, nel rispetto del livello complessivo di spesa per
il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 278, può
fissare un importo finanziario aggiuntivo a quello fissato
dal comma 2, lettera f), dell’articolo 58 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, fino ad un ammontare complessivo
per l’anno 2006 di 100 milioni di euro. A tal fine
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 50, comma 1,
lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
corrispondentemente ridotta.
317.
All’articolo 58, comma 2, lettera f), secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da:
«con decreto del Ministro della salute» fino a: «Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),»
sono soppresse.
318.
Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è
erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione
destinatari, con l’obbligo, per i medesimi, degli
adempimenti di rendicontazione come previsti dall’articolo 2
della medesima legge.
319.
Per gli anni dal 2002 fino all’adozione dei provvedimenti di
attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, il decreto
di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, può apportare le modifiche alle
specifiche tecniche di cui all’allegato A) del medesimo
decreto, al fine di rispettare le quote annuali come
determinate ai sensi del comma 320.
320.
Per l’anno 2002 la quota di cui all’articolo 7, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è ridotta del 5
per cento e, a decorrere dall’anno 2003, è ridotta di un
ulteriore 1,5 per cento per ogni anno. Le risorse rivenienti
dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in base ai
parametri di cui all’allegato A), le cui specifiche tecniche
possono essere modificate al fine di rispettare le quote
annuali determinate ai sensi del presente comma. A decorrere
dall’anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli
importi attribuiti ai sensi dell’articolo 2 del decreto
legislativo n. 56 del 2000 e l’ammontare dei trasferimenti
soppressi ai sensi dell’articolo 1 del medesimo decreto al
netto del gettito dell’addizionale regionale all’IRPEF e
dell’accisa sulle benzine di cui agli articoli 3 e 4 del
richiamato decreto non può essere superiore a quella
riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun anno di un
importo pari alla suddetta somma.
321.
Alla definitiva determinazione delle aliquote e delle
compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, si provvede nel quadro
delle misure adottate per l’attuazione dell’articolo 119
della Costituzione; conseguentemente, il fondo di garanzia
di cui all’articolo 13 dello stesso decreto legislativo n.
56 del 2000 è attribuito fino al predetto termine tenendo
conto che l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF è
commisurata allo 0,9 per cento dall’anno 2004.
322.
Le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto
ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai
commi 319 e 320 sono corrisposte secondo un piano graduale
definito con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006.
323.
Ai fini della determinazione dell’aliquota provvisoria di
cui all’articolo 5, comma 3, del citato decreto legislativo
n. 56 del 2000 si tiene conto, dall’anno 2006, delle risorse
individuate ai sensi dell’articolo 6 dello stesso decreto
legislativo n. 56 del 2000. Il comma 2 del citato articolo 6
è abrogato.
324.
All’articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, le parole: «dell’aliquota definitiva» sono
sostituite dalle seguenti: «dell’aliquota provvisoria».
325.
Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo l’articolo 102, è inserito il seguente:
«Art. 102-bis.
– (Ammortamento dei beni materiali strumentali per
l’esercizio di alcune attività regolate). – 1. Le quote
di ammortamento dei beni materiali strumentali per
l’esercizio delle seguenti attività regolate sono deducibili
nella misura determinata dalle disposizioni del presente
articolo, ferma restando, per quanto non diversamente
stabilito, la disciplina dell’articolo 102:
a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione
della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il
mercato interno del gas;
b) distribuzione di energia elettrica e gestione
della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica
di cui all’articolo 2, commi 14 e 20, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell’energia elettrica.
2. Le quote di ammortamento del costo dei beni
materiali strumentali per l’esercizio delle attività
regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non
superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei
beni per la durata delle rispettive vite utili così come
determinate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per
cento:
a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate “durata
convenzionale tariffaria delle infrastrutture“ ed allegate
alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre 2004,
n. 170, prorogata con delibera 30 settembre 2005, n. 206,
rispettivamente per l’attività di trasporto e distribuzione
di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in bilancio entro
l’esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita
utile pari a 50 anni;
b)
nell’appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30
gennaio 2004, n. 5, per l’attività di trasmissione e
distribuzione di energia elettrica, rubricata “capitale
investito riconosciuto e vita utile dei cespiti“.
3.
Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare
riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall’esercizio
di entrata in funzione, anche se avvenuta presso precedenti
soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di
eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento
del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a
partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene e,
per i beni ceduti o devoluti all’ente concessionario, fino
al periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e in
proporzione alla durata del possesso.
4.
Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento
anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni
rispetto a quella normale del settore.
5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al
comma 2, deliberate ai fini tariffari dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas successivamente all’entrata in
vigore della presente disposizione, rilevano anche ai fini
della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.
6. In caso di beni utilizzati in locazione
finanziaria, indipendentemente dai criteri di
contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento
compete all’impresa utilizzatrice; alla formazione del
reddito imponibile di quella concedente concorrono
esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di
locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella
misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie
omogenee individuate dall’Autorità per l’energia elettrica e
il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie
continua ad applicarsi l’articolo 102.
8. Per i costi incrementativi capitalizzati
successivamente all’entrata in funzione dei beni di cui al
comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base
alla vita utile residua dei beni».
326.
Nell’articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo
periodo, è inserito il seguente: «Per i beni di cui
all’articolo 102-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi
richieste possono essere effettuate con riferimento a
categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita
utile».
327.
Le disposizioni dell’articolo 102-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal
comma 325, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2005, ad
eccezione di quelle del comma 6 dello stesso articolo 102-bis
che si applicano ai contratti di locazione finanziaria la
cui esecuzione inizia successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
328.
È soppresso il secondo periodo del comma 10 dell’articolo
11-quater del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248.
329.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli
importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali.
L’attuazione del presente comma assicura entrate non
inferiori a 100 milioni di euro per l’anno 2006 e 200
milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
330.
Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti
al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo
sviluppo socio-economico, è istituito presso lo stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un
fondo, con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di
euro per l’anno 2006, destinata alle finalità previste ai
sensi della presente legge.
331.
Per ogni figlio nato ovvero adottato nell’anno 2005 è
concesso un assegno pari ad euro 1.000.
332.
Il medesimo assegno di cui al comma 331 è concesso per ogni
figlio nato nell’anno 2006, secondo o ulteriore per ordine
di nascita, ovvero adottato.
333.
Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica per
iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell’ufficio
postale di zona presso il quale gli assegni possono essere
riscossi con riferimento all’assegno di cui al comma 331 e,
previa verifica dell’ordine di nascita, entro la fine del
mese successivo a quello di nascita o di adozione con
riferimento all’assegno di cui al comma 332. Gli assegni
possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione
vigente in materia di minori, dall’esercente la potestà sui
figli di cui ai commi 331 e 332, semprechè residente,
cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente a un
nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito
all’anno 2004 ai fini dell’assegno di cui al comma 331 e
all’anno 2005 ai fini dell’assegno di cui al comma 332, non
superiore ad euro 50.000. Per nucleo familiare s’intende
quello di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro della
sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. La condizione
reddituale di cui al presente comma è autocertificata
dall’esercente la potestà, all’atto della riscossione
dell’assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di
apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del
Ministero dell’economia e delle finanze, da verificare da
parte dell’Agenzia delle entrate secondo procedure definite
convenzionalmente. Per l’attuazione del presente comma il
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi
del tesoro si avvale di SOGEI Spa.
334.
Per le finalità di cui ai commi da 331 a 333 è autorizzata
la spesa di 696 milioni di euro per l’anno 2006.
335.
Limitatamente al periodo d’imposta 2005, per le spese
documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette
relative alla frequenza di asili nido per un importo
complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni
figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione
dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le
disposizioni dell’articolo 15 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
336.
Per l’anno 2006 è istituito, presso il Ministero
dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 10
milioni di euro, un fondo per la concessione di garanzia di
ultima istanza, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli
immobili, agli intermediari finanziari bancari e non bancari
per la contrazione di mutui, diretti all’acquisto o alla
costruzione della prima casa di abitazione, da parte di
soggetti privati che rientrino nelle seguenti condizioni:
a)
siano di età non superiore a 35 anni;
b)
dispongano di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF,
inferiore a 40.000 euro;
c) possano dimostrare di essere in possesso di un
contratto di lavoro a tempo determinato o di prestare lavoro
subordinato in base a una delle forme contrattuali previste
dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
337.
Per l’anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e
sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a
titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una
quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa è destinata in
base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, e successive modificazioni, nonchè delle associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri nazionale,
regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1,
2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei
settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b)
finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attività sociali svolte dal comune di residenza
del contribuente.
338.
Resta fermo il meccanismo dell’8 per mille di cui alla legge
20 maggio 1985, n. 222.
339.
Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 337 sono
determinate sulla base degli incassi in conto competenza
relativi all’IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai
contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello
Stato.
340.
Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di
richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le
modalità del riparto delle somme stesse, sentite le
Commissioni parlamentari competenti relativamente alle
finalità di cui al comma 337, lettera a). Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze delle somme affluite
all’entrata per essere destinate ad alimentare un apposito
fondo.
341.
Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata
nel campo delle biotecnologie, nell’ambito degli accordi di
cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli
Stati Uniti d’America, il Presidente del Consiglio dei
ministri è autorizzato a costituire una fondazione secondo
le modalità da esso stabilite con proprio decreto. Al
relativo onere si provvede mediante riduzione della
dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui
all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per
gli importi di 30 milioni di euro per l’anno 2006, 60
milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e 180 milioni di
euro per l’anno 2009, in coerenza con il punto 5.3.6 della
delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.
342.
Allo scopo di rafforzare la caratteristica del territorio
rivolto alla riduzione dei danni per l’uomo e le cose da
rischio sismico, idrogeologico-ambientale e vulcanico,
mediante l’individuazione di nuove tecnologie e metodologie
avanzate, l’Istituto di geofisica e vulcanologia (INGV)
insieme al Centro di geomorfologia integrata per l’area del
Mediterraneo (CGIAM) provvedono alla predisposizione di
metodologie scientifiche innovative per la mitigazione dei
rischi delle diverse aree del territorio. A tale fine è
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2006, 2007 e 2008.
343.
Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato
finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che
hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è
costituito, a decorrere dall’anno 2006, un apposito fondo
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui
al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello
Stato.
344.
Ai benefìci di cui al comma 343 sono ammessi anche i
risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in
conseguenza del default dei titoli obbligazionari
della Repubblica argentina.
345.
Il fondo è alimentato dall’importo dei conti correnti e dei
rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del
sistema bancario nonchè del comparto assicurativo e
finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze; con lo stesso regolamento
sono altresì definite le modalità di rilevazione dei
predetti conti e rapporti.
346.
Al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri
emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal
momento della loro notifica nei confronti dei debitori
ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Tale comunicazione può essere effettuata
attraverso qualsiasi forma, purchè recante data certa. Nel
caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel
quarto comma è fatto salvo l’importo corrispondente al
trattamento minimo»;
b) all’articolo 5, primo comma, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Le operazioni di prestito concesse ai
sensi del presente testo unico devono essere conformi a
quanto previsto dalla delibera del Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo
2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del
27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di
trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi
bancari, finanziari ed assicurativi»;
c)
all’articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Qualora il
debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti
relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli
stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le
modalità individuate dal decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze di cui all’articolo 13-bis, comma 2,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare
entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della
stessa legge n. 80 del 2005»;
d) all’articolo 28, secondo comma, le parole: «a
decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha
avuto luogo la comunicazione» sono sostituite dalle
seguenti: «nei termini di cui all’articolo 1, sesto comma»;
e)
all’articolo 52, secondo comma, le parole: «di cui al
presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al
precedente e al presente comma»;
f) all’articolo 55, primo comma, sono soppresse le
parole: «38, primo e secondo comma,».
347.
Con il medesimo decreto di cui all’articolo 13-bis,
comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono
altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni
creditizie agevolate erogate dall’INPDAP, senza oneri a
carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già
dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico
delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi
compresa l’iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui
all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, nonchè per i dipendenti o pensionati di enti e
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o
gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP.
348.
A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni
internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 152, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Con decreto di natura non regolamentare, adottato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge dal Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
determinati l’entità e i criteri del rimborso, nonchè le
modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i
rimborsi non possono superare l’ammontare massimo di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
349.
Per il finanziamento annuale delle spese relative al
coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento
sessuale e dell’abuso sessuale dei minori di cui
all’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, come
rideterminato dall’articolo 80, comma 36, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
350.
È istituito un Fondo destinato alla realizzazione di
progetti regionali per l’innovazione tecnologica nel settore
della sicurezza, con la dotazione di 2 milioni di euro per
l’anno 2006. Il Fondo di cui al periodo precedente è
ripartito con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sulla
base dei progetti presentati dalle regioni entro il termine
perentorio del 31 gennaio 2006.
351.
Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle
concessioni governative, di cui al decreto del Ministro
delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono abrogati.
352.
Nella tabella di cui all’allegato B annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e
successive modificazioni, relativa agli atti, documenti e
registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, dopo
il numero 27-ter è aggiunto il seguente:
«27-quater.
Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in
Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti
per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni
ornamentali».
353.
Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto
erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della
ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società
e dagli altri soggetti passivi dell’imposta sul reddito
delle società (IRES) in favore di università, fondazioni
universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie
pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni
e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto
statutario lo svolgimento o la promozione di attività di
ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del
Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, ivi compresi l’ISS e l’ISPESL, nonchè degli enti
parco regionali e nazionali.
354.
Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui
al comma 353 sono esenti da tasse e imposte indirette
diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a
qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti
di donazione effettuati ai sensi del comma 353 sono ridotti
del 90 per cento.
355.
Al comma 2 dell’articolo 100 del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è
abrogata. All’articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, il comma 8 è abrogato.
356.
All’articolo 38-quater, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
nel secondo periodo, sono soppresse le parole: «recante
anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro
documento equipollente»;
b)
nel terzo periodo, dopo le parole: «restituito al cedente»
sono inserite le seguenti: «, recante anche l’indicazione
degli estremi del passaporto o di altro documento
equipollente da apporre prima di ottenere il visto
doganale».
357.
È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il fondo per l’innovazione, la crescita e
l’occupazione, di seguito denominato «fondo», destinato a
finanziare i progetti individuati dal Piano per
l’innovazione, la crescita e l’occupazione, elaborato nel
quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal
Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17
giugno 2005, nonchè interventi di adeguamento tecnologico
nel settore sanitario.
358.
Fermo quanto stabilito ai sensi del comma 5, gli interventi
e i progetti previsti ai sensi del comma 357 possono essere
realizzati sui presupposti del reperimento delle necessarie
risorse finanziarie con successivi provvedimenti
legislativi, e della identificazione di ulteriori coperture
finanziarie concordate e verificate con la Commissione
europea in termini di compatibilità con gli impegni
comunitari in sede di valutazione del programma italiano di
stabilità e crescita.
359.
Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi
individuati dal Piano di cui al comma 357, nonchè tra gli
interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario,
proposti dal Ministro della salute, con apposite delibere
del CIPE, il quale stabilisce i criteri e le modalità di
attuazione degli interventi in base alle risorse affluite al
fondo, riservando il 15 per cento dell’importo da ripartire
agli interventi di adeguamento tecnologico nel settore
sanitario.
360.
Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono
limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis
dell’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468.
361.
Nell’ambito del processo di armonizzazione delle forme di
contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni
temporanee a carico della gestione di cui all’articolo 24
della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonchè di riduzione del
costo del lavoro, a decorrere dal 1º gennaio 2006 è
riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento
dei contributi sociali alla predetta gestione nel limite
massimo complessivo di un punto percentuale.
362.
L’esonero di cui al comma 361 opera prioritariamente a
valere sull’aliquota contributiva per assegni per il nucleo
familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei
settori per i quali l’aliquota contributiva per assegni per
il nucleo familiare è dovuta, tenuto conto dell’esonero
stabilito dall’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, in misura inferiore a un punto percentuale, a valere
anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai
medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 361,
prioritariamente considerando i contributi per maternità e
per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo
al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di
cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e
successive modificazioni, nonchè il contributo di cui
all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978,
n. 845.
363.
Per i contributi previdenziali e i premi assicurativi
relativi al sisma del 1990 riguardanti le imprese delle
province di Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine è
stato prorogato al 30 giugno 2006 dall’articolo 1, comma
142, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il termine di
versamento di cui al secondo periodo del comma 17
dell’articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è
fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la
rateizzazione di cui al terzo periodo del medesimo comma 17
è fissato al 1º ottobre 2006.
364.
La misura dei premi assicurativi dovuti all’INAIL è
rideterminata, ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura
corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenuto
conto dell’andamento infortunistico delle singole gestioni e
dell’attuazione della normativa in tema di prevenzione degli
infortuni sul lavoro, nonchè degli oneri che concorrono alla
determinazione dei tassi di premi, in maniera tale da
garantire comunque l’equilibrio finanziario complessivo
delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica.
365.
La rideterminazione di cui al comma 364 è disposta in
presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate
entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di prima
applicazione, si provvede ai sensi del comma 364 con
delibera dell’istituto, approvata con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 28 febbraio
2006.
366.
Ai fini dell’applicazione dei commi da 367 a 372, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle attività produttive, con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono
definite le caratteristiche e le modalità di individuazione
dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di
imprese articolate sul piano territoriale e sul piano
funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo delle
aree e dei settori di riferimento, di migliorare
l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione, secondo
princìpi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche
individuando modalità di collaborazione con le associazioni
imprenditoriali.
367.
L’adesione da parte di imprese industriali, dei servizi,
turistiche ed agricole e della pesca è libera.
368.
Ai distretti produttivi si applicano le seguenti
disposizioni:
a)
fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366
possono congiuntamente esercitare l’opzione per la
tassazione di distretto ai fini dell’applicazione dell’IRES;
2) si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
negli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla
tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell’IRES di cui all’articolo 73,
comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i
distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l’opzione
per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende quello
delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente
optato per la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonchè
dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti
locali, viene operata su base concordataria per almeno un
triennio, in base alle disposizioni dei numeri seguenti;
6) fermo il disposto dei numeri precedenti, ed anche
indipendentemente dall’esercizio dell’opzione per la
tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al
comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante
con l’Agenzia delle entrate per la durata di almeno un
triennio il volume delle imposte dirette di competenza delle
imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto
riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese
stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri
parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese
interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base
a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base
di princìpi di mutualità;
8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto
escluse le somme percepite o versate tra le imprese
appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi
fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte
di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle
entrate, previa consultazione delle categorie interessate e
degli organismi rappresentativi dei distretti;
10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al
distretto l’assolvimento degli ordinari obblighi e
adempimenti fiscali e l’applicazione delle disposizioni
penali tributarie. In caso di osservanza del concordato, i
controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione e l’aggiornamento degli elementi di cui al
numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in
via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti
per la durata di almeno un triennio il volume dei tributi,
contributi ed altre somme da versare dalle imprese
appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo
conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con
l’obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei
territori interessati. In caso di opzione per la tassazione
distrettuale unitaria, l’ammontare dovuto è determinato in
cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;
13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto
in base al concordato vengono determinati dagli enti locali
interessati, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante
dall’attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è
rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di
trasparenza e parità di trattamento, sulla base di princìpi
di mutualità;
15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono
eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed
elaborazione dei dati necessari per la determinazione di
quanto dovuto in base al concordato;
b)
amministrative:
1) al fine di favorire la massima semplificazione ed
economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le
imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le
pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche
economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a
procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di
cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste,
istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed
eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo,
ivi incluse, relativamente a quest’ultimo, le fasi
partecipative del procedimento, qualora espressamente
formati dai distretti nell’interesse delle imprese aderenti
si intendono senz’altro riferiti, quanto agli effetti, alle
medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresì di
avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la
sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di
legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti,
per l’avvio del procedimento amministrativo e per la
partecipazione allo stesso, nonchè per la sua conclusione
con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle
imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi
delle imprese aderenti. Nell’esercizio delle attività
previste dal presente numero, i distretti comunicano anche
in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e
gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli
effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere,
sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate
e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti
pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, sono stabilite le
modalità applicative delle disposizioni del presente numero;
2) al fine
di facilitare l’accesso ai contributi erogati a qualunque
titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o di
disposizioni comunitarie, le imprese che aderiscono ai
distretti di cui al comma 366 possono presentare le relative
istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi,
anche mediante un unico procedimento collettivo, per il
tramite dei distretti medesimi che forniscono consulenza ed
assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora le
imprese siano in possesso dei requisiti per l’accesso ai
citati contributi, certificarne il diritto. I distretti
possono altresì provvedere, ove necessario, a stipulare
apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli
istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 106 del testo unico di cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, volte alla prestazione della
garanzia per l’ammontare della quota dei contributi soggetti
a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le
modalità applicative della presente disposizione;
3) i distretti hanno la facoltà di stipulare, per conto
delle imprese, negozi di diritto privato secondo le norme in
materia di mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del
codice civile;
c)
finanziarie:
1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e
delle relative imprese, con regolamento del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle
attività produttive e la CONSOB, sono individuate le
semplificazioni, con le relative condizioni, alle
disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, applicabili
alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto
crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari
finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti
ad un’unica società cessionaria;
2) con il
regolamento di cui al numero 1) vengono individuate le
condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i
crediti di cui al numero 1) in presenza delle quali tutto o
parte del ricavato dell’emissione dei titoli possa essere
destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e
delle imprese dei distretti beneficiarie dei crediti oggetto
di cessione;
3) le disposizioni di cui all’articolo 7-bis della
legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti
delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei
distretti, alle condizioni stabilite con il regolamento di
cui al numero 1);
4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso
crediti ai distretti o alle imprese facenti parte dei
distretti e che non procedono alla relativa
cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge
30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli
accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare
accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento
di cui al numero 1);
5) al fine di favorire l’accesso al credito e il
finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno
parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo e
innovazione, il Ministro dell’economia e delle finanze
adotta o propone le misure occorrenti per:
5.1)
assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai
confidi quale strumento di attenuazione del rischio di
credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli
enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo
di Basilea;
5.2)
favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro
operatività; anche a tal fine i fondi di garanzia
interconsortile di cui al comma 20 dell’articolo 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono
essere destinati anche alla prestazione di servizi ai
confidi soci ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale di
cui all’articolo 107 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385;
5.3)
agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di
valutazione del merito di credito dei distretti e delle
imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei
requisiti patrimoniali delle banche nell’ambito del metodo
standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli
enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo
di Basilea;
5.4)
favorire la costituzione, da parte dei distretti, con
apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di
investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno
parte del distretto;
d)
per la ricerca e lo sviluppo:
1) al fine di accrescere la capacità competitiva delle
piccole e medie imprese e dei distretti industriali,
attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle
relative applicazioni industriali, è costituita l’Agenzia
per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, di
seguito denominata «Agenzia»;
2) l’Agenzia
promuove l’integrazione fra il sistema della ricerca ed il
sistema produttivo attraverso l’individuazione,
valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie,
brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala
nazionale ed internazionale;
3) l’Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti
pubblici e privati che ne condividono le finalità;
4) l’Agenzia è soggetta alla vigilanza della Presidenza del
Consiglio dei ministri che, con propri decreti di natura non
regolamentare, sentiti il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, il Ministero dell’economia
e delle finanze, il Ministero delle attività produttive,
nonchè il Ministro per lo sviluppo e la coesione
territoriale ed il Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalità per lo
svolgimento delle attività istituzionali. Lo statuto
dell’Agenzia è soggetto all’approvazione della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
369.
Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma
366 si applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari
di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi
locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo
industriale definiti ai sensi dell’articolo 36 della legge 5
ottobre 1991, n. 317, nonchè ai consorzi per il commercio
estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83.
370.
Al comma 3 dell’articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, sono aggiunte le seguenti parole: «anche
avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei
consorzi di sviluppo industriale di cui all’articolo 36,
comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».
371.
Fatta salva la compatibilità con la normativa comunitaria,
le disposizioni di cui ai commi da 366 a 372 trovano
applicazione in via sperimentale nei riguardi di uno o più
distretti individuati con il decreto di cui al comma 366.
Ultimata la fase sperimentale, l’applicazione delle predette
disposizioni è in ogni caso realizzata progressivamente.
372.
Dall’attuazione dei commi da 366 a 371 non devono derivare
oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal
2006.
373.
In considerazione del contenzioso in essere, relativamente
alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, la
scadenza di cui al comma 4 dell’articolo 1-ter del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, è
prorogata al 31 dicembre 2008.
374.
Il comma 8 dell’articolo 44 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, è sostituito dai seguenti:
«8. A
decorrere dal 1º gennaio 2006 le domande di iscrizione e
annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate
alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura dalle imprese artigiane, nonchè da quelle
esercenti attività commerciali di cui all’articolo 1, commi
202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno
effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini
dell’iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei
contributi agli stessi dovuti.
8-bis.
Per le finalità di cui al comma 8, il Ministero delle
attività produttive integra la modulistica in uso con gli
elementi indispensabili per l’attivazione automatica
dell’iscrizione agli enti previdenziali, secondo le
indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro
sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le
risultanze delle nuove iscrizioni, nonchè le cancellazioni e
le variazioni relative ai soggetti tenuti all’obbligo
contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati
concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data della
trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli
interessati l’avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento
dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le
cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30
giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni
sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura
tecnologica del portale www.impresa.gov.it.
8-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2006 i soggetti
interessati dalle disposizioni del presente articolo,
comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono
esonerati dall’obbligo di presentare apposita richiesta di
iscrizione agli enti previdenziali. Entro l’anno 2007 gli
enti previdenziali allineano i propri archivi alle
risultanze del registro delle imprese anche in riferimento
alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione
prodotte anteriormente al 1º gennaio 2006.
8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis
e 8-ter non comportano oneri a carico del bilancio
dello Stato».
375.
Al fine di completare il processo di revisione delle tariffe
elettriche, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
attività produttive, adottato d’intesa con i Ministri
dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche
sociali, sono definiti i criteri per l’applicazione delle
tariffe agevolate ai soli clienti economicamente
svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della
fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le
famiglie economicamente disagiate.
376.
Con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo economico del
Mezzogiorno è costituita, in forma di società per azioni, la
Banca del Mezzogiorno, di seguito denominata «Banca». Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con il decreto di cui al comma 377, è istituito il
comitato promotore con il compito di dare attuazione a
quanto previsto dal presente comma.
377.
In armonia con la normativa comunitaria e con il testo unico
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
disciplinati:
a)
lo statuto della Banca, ispirato ai princìpi già contenuti
negli statuti dei banchi meridionali e insulari;
b)
il capitale della Banca, in maggioranza privato e aperto,
secondo le ordinarie procedure e con criteri di trasparenza,
all’azionariato popolare diffuso, con previsione di un
privilegio patrimoniale per i vecchi soci dei banchi
meridionali. Stato, regioni, province, comuni, Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri enti
e organismi hanno la funzione di soci fondatori;
c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti
offerte pubbliche, all’acquisizione di marchi e di
denominazioni, entro i limiti delle necessità operative
della stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti ai
banchi meridionali e insulari;
d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai
finanziamenti internazionali, in particolare con riferimento
alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo
sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.
378.
È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’apporto al
capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto
fondatore.
379.
All’articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
alla lettera g), prima della parola: «strumenti» sono
inserite le seguenti: «prodotti e»;
b)
alla lettera h), dopo la parola: «titoli» sono
inserite le seguenti: «e prodotti finanziari».
380.
All’articolo 3, comma 1, lettera a), del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398, prima della parola: «strumenti» sono
inserite le seguenti: «prodotti e».
381.
Al fine di favorire i processi di privatizzazione e la
diffusione dell’investimento azionario, gli statuti delle
società nelle quali lo Stato detenga una partecipazione
rilevante possono prevedere l’emissione di strumenti
finanziari partecipativi, ai sensi dell’articolo 2346, sesto
comma, del codice civile, ovvero creare categorie di azioni,
ai sensi dell’articolo 2348 del codice civile, anche a
seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, che
attribuiscono all’assemblea speciale dei relativi titolari
il diritto di richiedere l’emissione, a favore dei medesimi,
di nuove azioni, anche al valore nominale, o di nuovi
strumenti finanziari partecipativi muniti di diritti di voto
nell’assemblea ordinaria e straordinaria, nella misura
determinata dallo statuto, anche in relazione alla quota di
capitale detenuta all’atto dell’attribuzione del diritto.
Gli strumenti finanziari e le azioni che attribuiscono i
diritti previsti dal presente comma possono essere emessi a
titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a
pagamento, a favore di uno o più azionisti, individuati
anche in base all’ammontare della partecipazione detenuta; i
criteri per la determinazione del prezzo di emissione sono
determinati in via generale con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la CONSOB. Tutti gli strumenti finanziari e
le azioni di cui al presente comma godono di un diritto
limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione
dell’attivo residuo in sede di liquidazione e la relativa
emissione può essere fatta in deroga all’articolo 2441 del
codice civile.
382.
Le deliberazioni dell’assemblea che creano le categorie di
azioni o di strumenti finanziari di cui al comma 381, nonchè
quelle di cui al comma 384, non danno diritto al recesso.
383.
Le clausole statutarie introdotte ai sensi dei commi 381 e
384 sono modificabili con le maggioranze previste per
l’approvazione delle modificazioni statutarie, e sono
inefficaci in mancanza di approvazione da parte
dell’assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli
strumenti finanziari di cui ai commi da 381 a 384.
384.
Lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio può prevedere, con le maggioranze
previste per l’approvazione delle modificazioni statutarie,
che l’efficacia delle deliberazioni di modifica delle
clausole introdotte ai sensi dell’articolo 3 del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dopo il
triennio previsto dal comma 3 del citato articolo, sia
subordinata all’approvazione da parte dell’assemblea
speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti
finanziari di cui al comma 381. In tal caso non si applica
il secondo periodo del citato comma 3. Con l’approvazione
comunitaria delle disposizioni previste dai commi da 381 a
383 e le modifiche statutarie apportate in esecuzione di
quanto disposto ai sensi dei medesimi commi cessa di avere
effetto l’articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474.
385.
Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie
irrogate ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, dell’articolo 7 del decreto legislativo
20 febbraio 2004, n. 56, nonchè relative a violazioni
valutarie previste dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e gli
importi delle sanzioni pecuniarie irrogate alle banche e
agli intermediari finanziari ai sensi della legge 7 marzo
1996, n. 108, eccedenti rispetto alla media dei medesimi
importi riscossi nel biennio 2002-2003, attestati dal
Ministero dell’economia e delle finanze, sono destinati al
Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui
all’articolo 15 della citata legge n. 108 del 1996.
386.
Gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere
sulle risorse del Fondo di cui al comma 385, entro sei mesi
dalla cessazione dell’attività, scioglimento, liquidazione o
cancellazione dagli elenchi ovvero nel caso di mancato
utilizzo per le finalità previste dei contributi assegnati
per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo,
devono restituire il contributo non impegnato mediante
versamento del relativo importo al bilancio dello Stato per
essere successivamente riassegnato al capitolo di gestione
del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura per una
successiva assegnazione in favore degli aventi diritto, in
conformità alla disciplina vigente. Per le somme impegnate
la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso
dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche
dopo la scadenza di tale termine, devono essere restituite
le somme eventualmente recuperate, dopo l’escussione delle
garanzie.
387.
L’esercizio delle funzioni attribuite al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro in
materia di sanzioni antiriciclaggio, riscossione delle
medesime e contenzioso può essere delegato alle Direzioni
provinciali dei servizi vari.
388.
All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il
comma 71, è inserito il seguente:
«71-bis.
I soggetti di cui al comma 71 devono inoltre verificare che
l’incremento del valore nominale delle nuove passività non
superi di 5 punti percentuali il valore nominale di quella
preesistente. In carenza di tale ulteriore condizione, il
rifinanziamento non deve essere effettuato, fermo restando
che all’atto della rinegoziazione dei mutui deve essere
applicata la commissione onnicomprensiva sul debito residuo,
in termini percentuali, secondo le condizioni previste dal
sistema bancario».
389.
All’articolo 7-bis, comma 4, della legge 30 aprile
1999, n. 130, e successive modificazioni, le parole: «67,
terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «67, quarto
comma».
390.
L’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad
oggetto l’alienazione o la costituzione di diritti di
garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune
di residenza del venditore, ai sensi dell’articolo 107 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli
uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte
d’appello di residenza del venditore, dai funzionari degli
uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonchè dai
funzionari del pubblico registro automobilistico gestito
dall’Automobile Club d’Italia (ACI) o dai titolari delle
agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8
agosto 1991, n. 264, presso le quali è stato attivato lo
sportello telematico dell’automobilista di cui all’articolo
2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un
notaio iscritto all’albo.
391.
Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero
dell’economia e delle finanze, con il Ministero della
giustizia e con il Ministero dell’interno, sono disciplinate
le concrete modalità applicative dell’attività di cui al
comma 390 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini
della progressiva attuazione delle disposizioni di cui al
medesimo comma 390.
392.
All’articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.
393.
Dopo il comma 3-bis dell’articolo 18 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
«3-ter.
Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già
avviate o concluse, le regioni possono disporre una
eventuale proroga dell’affidamento, fino a un massimo di un
anno, in favore di soggetti che, entro il termine del
periodo transitorio di cui al comma 3-bis, soddisfino
una delle seguenti condizioni:
a) per le aziende partecipate da regioni o enti
locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad
evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento
del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per
cento dei servizi eserciti a società di capitali, anche
consortili, nonchè a cooperative e consorti, purchè non
partecipate da regioni o da enti locali;
b)
si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante
fusione di almeno due società affidatarie di servizio di
trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero
alla costituzione di una società consortile, con
predisposizione di un piano industriale unitario, di cui
siano soci almeno due società affidatarie di servizio di
trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. Le
società interessate dalle operazioni di fusione o
costituzione di società consortile devono operare
all’interno della medesima regione ovvero in bacini di
traffico uniti da contiguità territoriale in modo tale che
tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un
maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale,
secondo parametri di congruità definiti dalle regioni.
3-quater.
Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter,
i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono
continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti,
comunque denominati. A tali soggetti gli enti locali
affidanti possono integrare il contratto di servizio
pubblico già in essere ai sensi dell’articolo 19 in modo da
assicurare l’equilibrio economico e attraverso il sistema
delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE)
n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive
modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto
stabilito all’articolo 17. Nei medesimi periodi, gli
affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli
enti affidanti, provvedono, in particolare:
a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza,
economicità ed efficacia dei servizi offerti nonchè della
qualità dell’informazione resa all’utenza e
dell’accessibilità ai servizi in termini di frequenza,
velocità commerciale, puntualità ed affidabilità;
b)
al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità
ambientale;
c) alla razionalizzazione dell’offerta dei servizi di
trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a
quanto previsto al comma 3-quinquies.
3-quinquies.
Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater
si applicano anche ai servizi automobilistici di
competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai citati
commi, le regioni e gli enti locali promuovono la
razionalizzazione delle reti anche attraverso l’integrazione
dei servizi su gomma e su ferro individuando sistemi di
tariffazione unificata volti ad integrare le diverse
modalità di trasporto.
3-sexies.
I soggetti titolari dell’affidamento dei servizi ai sensi
dell’articolo 113, comma 5, lettera c), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
come modificato dall’articolo 14, comma 1, lettera d),
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento
dei servizi eserciti a soggetti privati o a società, purchè
non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti
locali affidatari dei servizi.
3-septies. Le società che fruiscono della ulteriore
proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter per
tutta la durata della proroga stessa non possono partecipare
a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del
territorio nazionale per l’affidamento di servizi».
394.
Al comma 3-bis dell’articolo 18 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: «31
dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2006».
395.
Al comma 55 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, le parole: «fino a non oltre tre anni
dalla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «fino a
non oltre cinque anni dalla stessa data».
396.
All’articolo 22, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: «delle
piccole e medie imprese», sono aggiunte le seguenti: «nonchè
le attività relative alla promozione commerciale all’estero
del settore turistico al fine di incrementare i flussi
turistici verso l’Italia».
397.
All’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «nonchè a fronte di attività relative alla
promozione commerciale all’estero del settore turistico al
fine di acquisire i flussi turistici verso l’Italia».
398.
Per il sostegno del settore turistico, è autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2006. Con decreto del
Ministero delle attività produttive si provvede
all’attuazione del presente comma.
399.
Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n.
1165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 95, primo comma, alinea, dopo le parole: «da
cooperative» sono inserite le seguenti: «, oltre quelli
prescritti dall’articolo 31»;
b)
all’articolo 95, primo comma, la lettera b) è
sostituita dalla seguente:
«b)
la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o
principale nel comune o in uno dei comuni nell’ambito
territoriale ove è localizzato l’alloggio, ove per ambito
territoriale si prende a riferimento quello individuato
dalle delibere regionali di programmazione».
400.
Ai fini del concorso al perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica previsti nel patto di stabilità e crescita,
favorendo la dismissione di immobili non adibiti ad uso
abitativo attribuiti in forza di legge ad enti privati e
fondazioni, compresi gli enti morali, e non più utili al
perseguimento delle esigenze istituzionali, la cessione
degli stessi comporta l’applicazione dell’articolo 29, comma
1, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e fa venire meno l’eventuale vincolo di
destinazione precedentemente previsto. Restano fermi in ogni
caso l’osservanza delle prescrizioni urbanistiche vigenti,
nonchè gli eventuali vincoli storici, artistici, culturali,
architettonici e paesaggistici sui predetti beni. A tal
fine, all’atto della cessione, il cedente provvede
all’istanza di cui all’articolo 12, comma 2, del codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42.
401.
La limitazione di cui al comma 187 non si applica al
personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie
e, in particolare, a quello previsto dall’articolo 1, comma
1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, e
dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 2005,
n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2005, n. 244.
402.
Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla
prevenzione e alla lotta contro l’influenza aviaria e le
emergenze connesse alle malattie degli animali, il Ministero
della salute è autorizzato a convertire in rapporti di
lavoro a tempo determinato di durata triennale gli incarichi
di collaborazione coordinata e continuativa conferiti, ai
sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai
veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei
posti di ispezione frontaliera (PIF), negli uffici
veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari
(UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della
salute, previo superamento di un’apposita prova per
l’accertamento di idoneità.
403.
Per far fronte alle emergenze sanitarie connesse al
controllo dell’influenza aviaria è consentita, per l’anno
2006, la deroga alle limitazioni di cui al comma 198 per
l’assunzione nei servizi veterinari degli enti del Servizio
sanitario nazionale di un numero complessivo massimo a
livello nazionale di 300 unità di personale veterinario e
tecnico a tempo determinato. Tale deroga è subordinata alla
preventiva definizione di apposito accordo sancito dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, per il riparto tra le regioni delle predette
unità di personale e per la definizione delle misure
compensative aggiuntive rispetto a quelle previste dai commi
da 198 a 206 da adottare ai fini del rispetto del livello
complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale di
cui al comma 278.
404.
I progetti dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica,
finanziati con fondi non provenienti da contributi dello
Stato, sono esclusi dalle limitazioni della spesa pubblica.
405.
Il Fondo bieticolo nazionale di cui all’articolo 3 del
decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, è
incrementato della somma di 10 milioni di euro per l’anno
2006.
406.
In considerazione dell’accresciuta complessità delle
funzioni e del maggior numero di compiti di coordinamento
delle attività regionali, individuati dai decreti
legislativi emanati in attuazione dell’articolo 1 della
legge 7 marzo 2003, n. 38, recante delega al Governo per la
modernizzazione dei settori dell’agricoltura, della pesca,
dell’acquacoltura, dell’alimentazione e delle foreste, le
risorse destinate al miglioramento dell’efficacia e
dell’efficienza dei servizi istituzionali del Ministero
delle politiche agricole e forestali, ivi compresi quelli
inerenti l’attività dell’Ispettorato centrale repressione
frodi, sono incrementate di euro 1.550.000 a partire
dall’anno 2006.
407.
All’onere derivante dall’attuazione del comma 406 si
provvede, a decorrere dall’anno 2006, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, del
medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
408.
Al comma 5 dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, dopo la lettera f) è inserita
la seguente:
«f-bis)
procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui
al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di
cui alla lettera f), ad una temporanea riduzione del
prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal
Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento
del superamento».
409.
Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del
Servizio sanitario nazionale: a) la classificazione
dei dispositivi prevista dal comma 1 dell’articolo 57 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, è approvata con decreto del
Ministro della salute, previo accordo con le regioni e le
province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono
stabilite: 1) le modalità di alimentazione e aggiornamento
della banca dati del Ministero della salute necessarie alla
istituzione e alla gestione del repertorio generale dei
dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi nei
confronti dei quali adottare misure cautelative in caso di
segnalazione di incidenti; 2) le modalità con le quali le
aziende sanitarie devono inviare al Ministero della salute,
per il monitoraggio nazionale dei consumi dei dispositivi
medici, le informazioni previste dal comma 5 dell’articolo
57 della citata legge n. 289 del 2002. Le regioni, in caso
di omesso inoltro al Ministero della salute delle
informazioni di cui al periodo precedente, adottano i
medesimi provvedimenti previsti per i direttori generali in
caso di inadempimento degli obblighi informativi sul
monitoraggio della spesa sanitaria; b) fermo restando
quanto previsto dal comma 292, lettera b), del
presente articolo per lo specifico repertorio dei
dispositivi protesici erogabili, con la procedura di cui
alla lettera a) viene stabilita, con l’istituzione
del repertorio generale dei dispositivi medici, la data a
decorrere dalla quale nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale possono essere acquistati, utilizzati o dispensati
unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio medesimo;
c) le aziende che producono o immettono in commercio
in Italia dispositivi medici sono tenute a dichiarare
mediante autocertificazione diretta al Ministero della
salute – Direzione generale dei farmaci e dispositivi
medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l’ammontare
complessivo della spesa sostenuta nell’anno precedente per
le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori
sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie,
e ai farmacisti, nonchè la ripartizione della stessa nella
singole voci di costo, a tal fine attenendosi alle
indicazioni, per quanto applicabili, contenute nell’allegato
al decreto del Ministro della salute 23 aprile 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28
aprile 2004, concernente le attività promozionali poste in
essere dalle aziende farmaceutiche; d) entro la data
di cui alla lettera c), le aziende che producono o
immettono in commercio dispositivi medici versano, in conto
entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5
per cento delle spese autocertificate al netto delle spese
per il personale addetto. I proventi derivanti da tali
versamenti sono riassegnati, con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
della salute; e) i produttori e i commercianti di
dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero
della salute i dati e le documentazioni previste dal comma
3-bis dell’articolo 13 del decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, o altre
informazioni previste da norme vigenti con finalità di
controllo e vigilanza sui dispositivi medici sono soggetti,
quando non siano previste o non risultino applicabili altre
sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al
comma 4 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n.
46 del 1997. Per l’inserimento delle informazioni nella
banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del
repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i
distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al
pagamento, a favore del Ministero della salute, di una
tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. La tariffa è
dovuta anche per l’inserimento di informazioni relative a
modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I
proventi derivanti dalle tariffe sono versati all’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, alle competenti
unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della salute.
410.
In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel
limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico
del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e
successive modificazioni, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2006, in
deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza
soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di
disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati
alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento
a settori produttivi ed aree territoriali, ovvero miranti al
reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi
definiti in specifici accordi in sede governativa
intervenuti entro il 30 giugno 2006 che recepiscono le
intese già stipulate in sede istituzionale territoriale,
ovvero nei confronti delle imprese agricole e
agro-alimentari interessate dall’influenza aviaria.
Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo
periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 1,
comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, possono essere prorogati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in
specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una
riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero
dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005.
La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è
ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30
per cento nel caso di seconda proroga, del 40 per cento per
le proroghe successive. All’articolo 3, comma 137, quarto
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da
ultimo modificato dall’articolo 7-duodecies, comma 1,
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole:
«31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2006».
411.
Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo
nei casi di crisi di settori produttivi e di aree
territoriali ai sensi del presente comma ed ai sensi
dell’articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e successive modificazioni, e non completamente
utilizzate, possono essere impiegate per trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di
disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa
ovvero possono essere destinate ad azioni di reimpiego dei
lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di
programmi predisposti dalle regioni interessate d’intesa con
le province e con il supporto tecnico delle agenzie
strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al
primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo
1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, possono essere prorogati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in
specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una
riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero
dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005.
La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è
ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga in
deroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga in
deroga, del 40 per cento per le successive proroghe in
deroga. Le risorse finanziarie attribuite con accordo
governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di
aree territoriali possono essere utilizzate per trattamenti
di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e
di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa
ovvero possono essere destinate a programmi di reimpiego dei
lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di
programmi predisposti dalle regioni d’intesa con le province
e con il supporto tecnico delle agenzie strumentali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La
disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
412.
Al fine di rendere più efficiente l’utilizzo degli strumenti
di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla
legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le risorse derivanti da rinunce o da revoche
di contributi di cui al comma 1, lettera c), sono
utilizzate dall’Agenzia delle entrate per accogliere le
richieste di ammissione all’agevolazione, secondo l’ordine
cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza
di disponibilità»;
b) all’articolo 63, comma 3, dopo il primo periodo,
sono inseriti i seguenti: «Ove il datore di lavoro presenti
l’istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver
disposto le relative assunzioni, le stesse sono effettuate
entro trenta giorni dalla comunicazione dell’accoglimento
dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate. In tal
caso l’istanza è completata, a pena di decadenza, con la
comunicazione dell’identificativo del lavoratore, entro i
successivi trenta giorni».
413.
Al comma 8 dell’articolo 10-ter del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,» sono
inserite le seguenti: «in attuazione delle disposizioni
dettate dall’articolo 66, comma 1, della citata legge n. 289
del 2002 e».
414.
Al comma 132-ter dell’articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, introdotto dall’articolo 10-ter,
comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, le parole da: «eventualmente integrati» fino alla
fine del comma sono soppresse.
415.
Al fine di promuovere l’attuazione di investimenti e la
gestione unitaria del servizio idrico integrato sul
complesso del territorio di ciascun ambito territoriale
ottimale nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del
fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un’apposita
riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere
per spese in conto capitale, proporzionalmente alla
popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o
associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali
di cui all’articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico
integrato a un soggetto gestore individuato in conformità
alle disposizioni dell’articolo 113 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni.
416.
Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con successiva delibera, su
proposta dei Ministri dell’economia e delle finanze e
dell’ambiente e della tutela del territorio, determina i
criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale
ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge secondo le disposizioni di cui al comma 415,
favorendo criteri di mercato e tempestività.
417.
All’articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28
febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 aprile 2005, n. 71, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle
risorse del fondo di cui agli articoli 60 e 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono
individuati dal CIPE interventi per la ristrutturazione di
imprese della filiera agro-alimentare, con particolare
riguardo a quelle gestite o direttamente controllate dagli
imprenditori agricoli».
418.
All’articolo 9, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La concentrazione
si considera realizzata anche attraverso il controllo di
società di cui all’articolo 2359 del codice civile, la
partecipazione finanziaria al fine di esercitare l’attività
di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e
seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo
cooperativo previsto dall’articolo 2545-septies del
codice civile».
419.
All’articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis.
Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori
agricoli».
420.
All’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «giovani imprenditori
agricoli,» sono inserite le seguenti: «anche organizzati in
forma societaria,»;
b)
al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
«Le società subentranti, alla data di presentazione della
domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed
operativa nei territori di cui all’articolo 2».
421.
All’articolo 21, comma 6, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «un contingente annuo
di 200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «un
contingente di 200.000 tonnellate di cui 20.000 tonnellate
da utilizzare su autorizzazioni del Ministero dell’economia
e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche
agricole e forestali, a seguito della sottoscrizione di
appositi contratti di coltivazione, realizzati nell’ambito
di contratti quadro, o intese di filiera»;
b)
dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Con il
medesimo decreto è altresì determinata la quota annua di
biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo
sul mercato nazionale».
422.
L’importo previsto dall’articolo 21, comma 6-ter, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, come modificato dal comma 520 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nell’anno
2005 è destinato per l’anno 2006 nella misura massima di 10
milioni di euro per l’aumento fino a 20.000 tonnellate del
contingente di cui al comma 421, da utilizzare con le
modalità previste dal decreto di cui al medesimo comma 421,
nonchè fino a 5 milioni di euro per programmi di ricerca e
sperimentazione del Ministero delle politiche agricole e
forestali nel campo bioenergetico. Il restante importo è
destinato alla costituzione di un apposito fondo per la
promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche,
anche attraverso l’istituzione di certificati per
l’incentivazione, la produzione e l’utilizzo di
biocombustibili da trazione, da utilizzare tenuto conto
delle linee di indirizzo definite dalla Commissione
biocombustibili, di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
423.
La produzione e la cessione di energia elettrica da fonti
rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori
agricoli costituiscono attività connesse ai sensi
dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si
considerano produttive di reddito agrario.
424.
Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
all’articolo 11-quinquiesdecies sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, dopo le parole: «sentite le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative sul territorio
nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi» sono
inserite le seguenti: « nonchè l’UNIRE per le scommesse
sulle corse dei cavalli »;
b)
al comma 9, dopo le parole: «Ministero dell’economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato»
sono aggiunte le seguenti: «, sentita l’UNIRE per le
scommesse sulle corse dei cavalli»;
c) il comma 5 è abrogato.
425.
L’articolo 12, comma 2, lettera d), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169, si interpreta nel senso che la remunerazione
per l’utilizzo delle immagini delle corse ai fini della
raccolta delle scommesse ha ad oggetto i servizi di ripresa
televisiva, con esclusione di ogni diritto relativo
all’utilizzo delle immagini, che resta di titolarità
dell’UNIRE. Ciascun affidatario delle concessioni previste
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174,
non può esercitare la propria attività mediante l’apertura
di sportelli distaccati presso sedi diverse dai locali nei
quali si effettua già la raccolta delle scommesse.
426.
Al fine di razionalizzare gli interventi a sostegno della
promozione, dello sviluppo e della diffusione della cultura
gastronomica e della tutela delle produzioni tipiche e della
ricerca nel campo agroalimentare, il Ministero delle
politiche agricole e forestali è autorizzato a partecipare,
anche attraverso l’acquisto di quote azionarie, a enti
pubblici o privati aventi tali finalità. A tale fine è
autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro per l’anno
2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 46, comma 4, della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
427.
È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2006
per l’effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa
ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28
febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 aprile 2005, n. 71.
428.
All’articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge
9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, le parole: «anche per
gli interventi di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102» sono sostituite dalle
seguenti: «per le finalità di cui al comma 2».
429.
Per lo svolgimento delle attività istituzionali della
Fondazione di cui all’articolo 1, comma 160, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, è assegnato un contributo di 3
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e
2008. A tal fine è corrispondentemente ridotta
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8,
della legge 8 novembre 2000, n. 328.
430.
Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a
prorogare, limitatamente all’esercizio 2006, le convenzioni
stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa
ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per
lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per
l’attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro,
di misure di politica attiva del lavoro, riferite a
lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi
comuni da almeno un triennio, nonchè ai soggetti,
provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso
convenzioni già stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma
3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni, e prorogate nelle more di una
definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti.
In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui
all’articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è prorogato al 31 dicembre 2006. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare
nel limite complessivo di 1 milione di euro per l’esercizio
2006, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con i comuni, nuove convenzioni per lo
svolgimento di attività socialmente utili e per l’attuazione
di misure di politica attiva del lavoro riferite a
lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilità da almeno
sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000
abitanti. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
adotta altresì analoga procedura per l’erogazione del
contributo previsto all’articolo 3, comma 82, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e all’articolo 1, comma 263, della
legge 30 dicembre 2004 n. 311. Ai fini di cui al presente
comma il Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, è rifinanziato per un importo pari a 49 milioni di euro
per l’anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione per l’importo di 150 milioni di euro, per l’anno
2006, del fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
431.
Per assicurare la prosecuzione delle attività di rilevante
valore sociale e culturale in atto, a valere sulle risorse
del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, è concesso un contributo di 2 milioni
di euro annui a decorrere dal 2006 in favore della
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.
432.
Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di
cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio
2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 2005, n. 58, è iscritto a decorrere dall’anno 2006
nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio con riserva del 50 per cento da
destinare per le finalità di cui al decreto-legge 11 giugno
1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 1998, n. 267. A tale scopo, il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio, d’intesa con le regioni o gli
enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di
interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio
idrogeologico.
433.
Per l’attuazione delle misure previste dal Protocollo di
Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n.
120, e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre
2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del
22 marzo 2003, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro
per l’anno 2006.
434.
Al fine di consentire nei siti di bonifica di interesse
nazionale la realizzazione degli interventi di messa in
sicurezza d’emergenza, caratterizzazione, bonifica e
ripristino ambientale delle aree inquinate per le quali sono
in atto procedure fallimentari, sono sottoscritti accordi di
programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, la regione, le province, i comuni interessati
con i quali sono individuati la destinazione d’uso delle
suddette aree, anche in variante allo strumento urbanistico,
gli interventi da effettuare, il progetto di valorizzazione
dell’area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di
riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario
degli interventi, nonchè le risorse finanziarie necessarie
per ogni area, gli impegni di ciascun soggetto
sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto
incaricato di sviluppare l’iniziativa.
435.
Al finanziamento dell’accordo di programma di cui al comma
434 concorre il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia di
bonifiche, ivi comprese quelle dei programmi nazionali delle
bonifiche di cui all’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, e successive modificazioni, nonchè con le risorse di
cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio 14 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004.
436.
L’accordo di programma di cui al comma 434 individua il
soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la
proprietà dell’area. Il trasferimento della proprietà
avviene trascorsi centottanta giorni dalla dichiarazione di
fallimento qualora non sia stato avviato l’intervento di
messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione e
bonifica.
437.
Ai fini di cui ai commi da 432 a 450, è in ogni caso fatta
salva la vigente disciplina normativa in materia di
responsabilità del soggetto che ha causato l’inquinamento
nelle aree e nei siti di cui al comma 434.
438.
Fermo quanto previsto dai commi 46 e 47, le somme versate in
favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno
ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi
transattivi, contenenti condizioni specifiche relative al
loro reimpiego, sono riassegnate ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio.
439.
Qualora i soggetti e gli organi pubblici preposti alla
tutela dell’ambiente accertino un fatto che abbia provocato
un danno ambientale come definito e disciplinato dalla
direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 aprile 2004, e non siano avviate le procedure di
ripristino ai sensi della normativa vigente, il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio con ordinanza
immediatamente esecutiva ingiunge al responsabile il
ripristino della situazione ambientale come definito dalla
citata direttiva 2004/35/CE a titolo di risarcimento in
forma specifica entro il termine fissato. Qualora il
responsabile del fatto che ha provocato il danno ambientale
non provveda al ripristino nel termine ingiunto, o il
ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure
eccessivamente oneroso, ai sensi dell’articolo 2058 del
codice civile, il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio con successiva ordinanza ingiunge il pagamento
entro il termine di sessanta giorni di una somma pari al
valore economico del danno accertato. L’ordinanza è emessa
nei confronti del responsabile del danno ambientale come
definito e disciplinato dalla citata direttiva 2004/35/CE.
440.
La quantificazione del danno è effettuata sulla base del
pregiudizio arrecato alla situazione ambientale a seguito
del fatto dannoso e del costo necessario per il ripristino
nel rispetto delle norme di cui alla citata direttiva
2004/35/CE e degli allegati I e II alla stessa. In caso di
riparazione del danno ai sensi del presente comma e del
comma 439 è esclusa la possibilità che si verifichi un
aggravio dei costi in capo all’operatore come conseguenza di
una azione concorrente; resta fermo il diritto dei soggetti
proprietari di beni danneggiati dal fatto produttivo di
danno ambientale di agire in giudizio nei confronti del
responsabile a tutela dell’interesse proprietario leso.
441.
Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto il
pagamento con l’ordinanza ministeriale si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112.
442.
Le disposizioni previste dai commi da 439 a 441 non si
applicano ai danni ambientali presi in considerazione
nell’ambito di procedure transattive ancora in corso di
perfezionamento alla data di entrata in vigore della
presente legge, a condizione che esse trovino conclusione
entro il 28 febbraio 2006, nè alle situazioni di
inquinamento per le quali sia effettivamente in corso o sia
avviata la procedura per la bonifica ai sensi e per gli
effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente
25 ottobre 1999, n. 471.
443.
Avverso l’ordinanza di cui ai commi precedenti è ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per
territorio entro il termine di sessanta giorni o,
alternativamente, al Presidente della Repubblica entro il
termine di centoventi giorni, in entrambi i casi decorrente
dalla sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
444.
L’articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi nel senso
che le indennità di occupazione costituiscono reddito
imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi
se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo
A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.
445.
All’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3
agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 ottobre 2004, n. 257, la parola: «quindici» è
sostituita dalla seguente: «venticinque».
446.
Restano fermi i criteri e le modalità applicati per
l’articolo 1-bis, comma, 5, del decreto-legge 3
agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 ottobre 2004, n. 257.
447.
All’attuazione degli interventi previsti dal comma 445 si
provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,
n. 35, e successive modificazioni.
448.
Ai fini dell’attuazione del comma 445 eventuali esigenze di
trasferimento delle risorse disponibili di cui al comma 447,
tra Mediocredito centrale Spa e Artigiancassa Spa, saranno
preventivamente autorizzate dal Dipartimento del tesoro,
previa adeguata documentazione trasmessa dai predetti
istituti di credito e verificata dallo stesso Dipartimento.
449.
Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti di cui ai
commi da 439 a 441, ivi comprese quelle derivanti
dall’escussione di fideiussioni a favore dello Stato,
assunte a garanzia del risarcimento, sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, ad un fondo istituito nell’ambito di apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, al fine di
finanziare, anche in via di anticipazione, interventi
urgenti di disinquinamento, bonifica e ripristino
ambientale, con particolare riferimento alle aree per le
quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno
ambientale, nonchè altri interventi per la protezione
dell’ambiente e la tutela del territorio.
450.
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità
di funzionamento e di accesso al fondo di cui al comma 449,
ivi comprese le procedure per il recupero delle somme
concesse a titolo di anticipazione.
451.
Le risorse finanziarie previste dall’articolo 2, comma 3-ter,
del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, come
rimodulate dall’articolo 1, comma 200, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, originariamente destinate alla
dotazione infrastrutturale diportistica nelle aree ivi
indicate, e per le quali alla data di entrata in vigore
della presente legge non è stato adottato alcun
provvedimento di attuazione, sono destinate al finanziamento
delle iniziative infrastrutturali occorrenti per
l’attuazione della disposizione di cui all’articolo 4, comma
65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
452.
Al comma 5-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, introdotto dall’articolo 6-ter
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole: «reale o figurativo», sono inserite le seguenti: «o
corrispettivi di servizi».
453.
Allo scopo di facilitare la realizzazione degli interventi
abitativi di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, è abolito l’obbligo della
contiguità delle aree e detti interventi possono essere
localizzati in più ambiti all’interno della stessa regione.
454.
A decorrere dai contributi relativi all’anno 2005, non è più
corrisposta l’anticipazione di cui all’articolo 3, comma 15-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 250. I contributi sono
comunque erogati in un’unica soluzione entro l’anno
successivo a quello di riferimento.
455.
A decorrere dal 1º gennaio 2005, ai fini del calcolo dei
contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell’articolo 3
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi
comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un
ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente
ammissibili.
456.
A decorrere dal 1º gennaio 2002, all’articolo 3 della legge
7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2, le lettere f) e h) sono abrogate;
b)
al comma 2-ter, dopo le parole: «I contributi
previsti dalla presente legge» sono inserite le seguenti: «,
con esclusione di quelli previsti dal comma 11,»;
c) al comma 2-quater, dopo le parole: «della
legge 5 agosto 1981, n. 416» sono aggiunte le seguenti: «,
con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro
rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo
variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si
applica l’aumento previsto dal comma 11».
457.
A decorrere dai contributi relativi all’anno 2005, il
requisito temporale previsto dall’articolo 3, comma 2,
lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n.
250, è elevato a cinque anni per le imprese editrici
costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di cambiamento
della periodicità della testata successivo al 31 dicembre
2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla
nuova periodicità.
458.
A decorrere dal 1º gennaio 2006, per l’accesso alle
provvidenze di cui all’articolo 3, commi 2 e 2-quater,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, le cooperative editrici devono essere
composte esclusivamente da giornalisti professionisti,
pubblicisti o poligrafici.
459.
Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 3
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici
che abbiano già maturato, entro il 31 dicembre 2005, il
diritto ai contributi di cui al medesimo comma 2-bis.
460.
A decorrere dal 1º gennaio 2006, i contributi previsti dai
commi 2, 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, sono percepiti a
condizione che:
a)
l’impresa editrice sia proprietaria della testata per la
quale richiede i contributi;
b)
l’impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci
non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano
chiesto di ottenere i medesimi contributi. In caso contrario
tutte le imprese editrici interessate decadono dalla
possibilità di accedere ai contributi;
c) i requisiti di cui alle lettere a) e b)
non si applicano alle imprese editrici che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato
il diritto ai contributi. In tal caso nel calcolo del
contributo non è ammesso l’affitto della testata.
461.
Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3,
4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, nonchè all’articolo 23, comma 3, della legge
6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e
all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112,
decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze
qualora non trasmettano l’intera documentazione entro un
anno dalla richiesta.
462.
L’entità del contributo riservato all’editoria speciale
periodica per non vedenti, ai sensi dell’articolo 8 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è
fissata in 1.000.000 di euro annui.
463.
Per le finalità di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
2001, n. 62, sono destinati 20 milioni di euro per l’anno
2006, 10 milioni di euro per l’anno 2007 e 5 milioni di euro
per l’anno 2008.
464.
Il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003,
2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito
d’imposta di cui all’articolo 8 della citata legge n. 62 del
2001, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004,
è aumentato di 20 milioni di euro.
465.
Al comma 3 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, le parole: «L. 200» sono
sostituite dalle seguenti: «0,2 euro».
466.
È istituita una addizionale alle imposte sul reddito dovuta
dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli
esercenti arti e professioni, nonchè dai soggetti di cui
all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nella misura del 25 per cento. L’addizionale è
indeducibile ai fini delle imposte sul reddito, si applica
alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente
corrispondente all’ammontare dei ricavi o dei compensi
derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e
rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento
alla violenza, rispetto all’ammontare totale dei ricavi o
compensi; al fine della determinazione della predetta quota
di reddito, le spese e gli altri componenti negativi
relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle
predette attività e ad altre attività, sono deducibili in
base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi, degli altri
proventi, o dei compensi derivanti da tali attività e
l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o
compensi. Ai fini del presente comma, per materiale
pornografico e di incitamento alla violenza si intendono i
giornali quotidiani e periodici, con i relativi supporti
integrativi, e ogni opera teatrale, cinematografica, visiva,
sonora, audiovisiva, multimediale, anche realizzata o
riprodotta su supporto informatico o telematico, nonchè ogni
altro bene avente carattere pornografico o suscettibile di
incitamento alla violenza, ed ogni opera letteraria
accompagnata da immagini pornografiche, come determinati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per i beni e le attività culturali,
sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Per la
dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l’accertamento,
la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli
aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le
disposizioni previste per le imposte sul reddito. Per il
periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, è dovuto un acconto pari al 120 per
cento dell’addizionale che si sarebbe determinata applicando
le disposizioni del presente comma nel periodo d’imposta
precedente.
467.
Nella parte III della tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al
numero 123-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, con esclusione dei corrispettivi dovuti per la
ricezione di programmi di contenuto pornografico».
468.
All’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, dopo il comma 25-bis, è inserito il seguente:
«25-ter.
Se la titolarità delle attività di cui al comma 24 non è
trasferita alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il
personale delle società concessionarie addetto a tali
attività è trasferito, con le stesse garanzie previste dai
commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti che esercitano le
medesime attività.».
469.
La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni,
di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre
2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione
delle aree fabbricabili di cui al comma 473, può essere
eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio
relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre
2004, nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo
per il quale il termine di approvazione scade
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
470.
Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si
considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui
redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio
successivo a quello con riferimento al quale è stata
eseguita.
471.
L’imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento
per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non
ammortizzabili, è versata entro il termine di versamento del
saldo delle imposte sui redditi relative al periodo
d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è
eseguita.
472.
Il saldo di rivalutazione derivante dall’applicazione della
disposizione di cui al comma 469 può essere assoggettato, in
tutto o in parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e dell’IRAP, nella misura del 7 per cento. L’imposta
sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre
rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine
di versamento del saldo delle imposte sui redditi,
rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento nel
2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 475, 477 e 478, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
473.
Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21
novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili,
limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o
risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici
esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l’attività d’impresa. I predetti beni
devono risultare dal bilancio relativo all’esercizio in
corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti
che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, essere
annotati alla medesima data nei registri di cui agli
articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La
rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili
appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si
considerano comprese in distinte categorie le aree
edificabili aventi diversa destinazione urbanistica.
474.
La disposizione di cui al comma 473 si applica a condizione
che l’utilizzazione edificatoria dell’area, ancorchè previa
demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque
anni successivi all’effettuazione della rivalutazione;
trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 34,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. I termini di accertamento di cui
all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria
dell’area.
475.
L’imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento,
deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali,
senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento
del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo
i seguenti importi:
a)
40 per cento nel 2006;
b)
35 per cento nel 2007;
c) 25 per cento nel 2008.
476.
Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi
469 e 473 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle
modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del
Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e al decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002,
n. 86.
477.
Per il potenziamento dell’attività di riscossione delle
entrate degli enti pubblici, con lo scopo del conseguimento
effettivo degli obiettivi inclusi nel patto di stabilità
interno, garantendo effettività e continuità alle forme di
autofinanziamento degli enti soggetti allo stesso, le
disposizioni dell’articolo 4, comma 2-decies, del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si
interpretano nel senso che fino all’adozione del regolamento
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo comma non possono
essere esercitate esclusivamente le attività disciplinate ai
sensi dei commi 2-octies e 2-nonies del
medesimo articolo 4, ferma restando la possibilità
esclusivamente per i concessionari iscritti all’albo di cui
all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, di continuare ad avvalersi delle facoltà previste dalla
normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei
commi 2-sexies e 2-septies del citato articolo
4, nonchè di procedere anche ad accertamento, liquidazione e
riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate
degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a
qualsiasi titolo irrogate dall’ente medesimo, con le
modalità ordinariamente previste per la gestione e
riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell’ente.
478.
A fini di contenimento della spesa pubblica, i contratti di
locazione stipulati dalle amministrazioni dello Stato per
proprie esigenze allocative con proprietari privati sono
rinnovabili alla scadenza contrattuale, per la durata di sei
anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1º gennaio
2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso
contrario le medesime amministrazioni procederanno, alla
scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi
allocative meno onerose.
479.
Al fine di ottimizzare le attività istituzionali
dell’Agenzia del demanio di cui all’articolo 65 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, è operante, nell’ambito dell’Agenzia
medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle
valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a
vendite, permute, locazioni e concessioni di immobili di
proprietà dello Stato e ad acquisti di immobili per
soddisfare le esigenze di amministrazioni dello Stato nonchè
ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive
riguardanti le stesse amministrazioni dello Stato nel
rispetto della normativa vigente.
480.
Per l’anno 2006, allo scopo di promuovere la realizzazione
di investimenti e per il rafforzamento delle dotazioni
infrastrutturali, le regioni, le province autonome di Trento
e di Bolzano, gli enti locali, nonchè gli enti inseriti nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
di cui all’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
possono presentare, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, specifici progetti
da finanziare anche a valere sulle risorse iscritte nel
bilancio dell’INAIL che risultino disponibili per
investimenti. Nei successivi sessanta giorni, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
approvati i progetti ammissibili nel rispetto degli
obiettivi stabiliti con riferimento al patto di stabilità e
crescita.
481.
All’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis.
Qualora le quote dei fondi comuni di investimento
immobiliare di cui all’articolo 6, comma 1, siano immesse in
un sistema di deposito accentrato gestito da una società
autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta
di cui al comma 1 è applicata, alle medesime condizioni di
cui ai commi precedenti, dai soggetti residenti presso i
quali le quote sono state depositate, direttamente o
indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito
accentrato nonchè dai soggetti non residenti aderenti a
detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri
di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2-ter.
I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis
nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una
banca o una società di intermediazione mobiliare residente
nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in
Italia di banche o di imprese di investimento non residenti,
ovvero una società di gestione accentrata di strumenti
finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Il rappresentante fiscale risponde dell’adempimento dei
propri compiti negli stessi termini e con le stesse
responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2-bis,
residenti in Italia e provvede a:
a)
versare la ritenuta di cui al comma 1;
b)
fornire, entro quindici giorni dalla richiesta
dell’Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento
utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi
riguardanti la suddetta ritenuta».
482.
Fermo quanto previsto ai sensi del comma 5, il Ministero
della difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze –
Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli
immobili militari da alienare secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni
dei beni, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e
successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio
decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonchè alle norme della
contabilità generale dello Stato, fermi restando i princìpi
generali dell’ordinamento giuridico contabile, sono
effettuate direttamente dal Ministero della difesa –
Direzione generale dei lavori e del demanio che può
avvalersi del supporto tecnico-operativo di società pubblica
o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione
professionale ed esperienza commerciale nel settore
immobiliare;
b)
la determinazione del valore dei beni da porre a base d’asta
è decretata dalla Direzione generale dei lavori e del
demanio, previo parere di congruità emesso da una
commissione appositamente nominata dal Ministro della
difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un
avvocato dello Stato e composta da esponenti dei Ministeri
della difesa e dell’economia e delle finanze, nonchè da un
esperto in possesso di comprovata professionalità nella
materia. Con la stessa determinazione, per i beni
valorizzati sono stabiliti i criteri di assegnazione agli
enti territoriali interessati dal procedimento di una quota,
non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per
cento, del ricavato attribuibile alla vendita degli immobili
valorizzati;
c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono
approvati dal Ministero della difesa. L’approvazione può
essere negata per sopravvenute esigenze di carattere
istituzionale dello stesso Ministero;
d) le alienazioni e permute dei beni individuati
possono essere effettuate a trattativa privata, qualora il
valore del singolo bene, determinato ai sensi della lettera
b), sia inferiore a quattrocentomila euro;
e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli
immobili da dismettere, con cessazione del carattere
demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle
schede descrittive di cui all’articolo 12, comma 3, del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’elenco di tali
immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che
si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque
giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla
verifica dell’interesse storico-artistico e individua, in
caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a
tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di
cui all’articolo 12, comma 2, del citato codice. Per i beni
riconosciuti di tale interesse, l’accertamento della
relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi
dell’articolo 13 dello stesso codice. Le approvazioni e le
autorizzazioni previste dal citato codice di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004 sono rilasciate o negate entro
novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le
disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo
n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche
dopo la dismissione.
483.
All’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L’amministrazione competente, cinque anni prima
dello scadere di una concessione di grande derivazione
d’acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza,
rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma
4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse
pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte
incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine
idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel
rispetto della normativa vigente e dei princìpi fondamentali
di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento,
trasparenza e non discriminazione, per l’attribuzione a
titolo oneroso della concessione per un periodo di durata
trentennale, avendo particolare riguardo ad un’offerta di
miglioramento e risanamento ambientale del bacino
idrografico di pertinenza e di aumento dell’energia prodotta
o della potenza installata.
2.
Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale,
determina, con proprio provvedimento, i requisiti
organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento
dell’energia prodotta e della potenza installata concernenti
la procedura di gara»;
b)
i commi 3 e 5 sono abrogati.
484.
È abrogato l’articolo 16 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79.
485.
In relazione ai tempi di completamento del processo di
liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno
dell’energia elettrica, anche per quanto riguarda la
definizione di princìpi comuni in materia di concorrenza e
parità di trattamento nella produzione idroelettrica, tutte
le grandi concessioni di derivazione idroelettrica, in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza
previste nei commi 6, 7 e 8 dell’articolo 12 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, purché siano effettuati
congrui interventi di ammodernamento degli impianti, come
definiti al comma 487.
486.
Il soggetto titolare della concessione versa entro il 28
febbraio per quattro anni, a decorrere dal 2006, un canone
aggiuntivo unico, riferito all’intera durata della
concessione, pari a 3.600 euro per MW di potenza nominale
installata e le somme derivanti dal canone affluiscono
all’entrata del bilancio dello Stato per l’importo di 50
milioni di euro per ciascun anno, e ai comuni interessati
nella misura di 10 milioni di euro per ciascun anno.
487.
Ai fini di quanto previsto dal comma 485, si considerano
congrui interventi di ammodernamento tutti gli interventi,
non di manutenzione ordinaria o di mera sostituzione di
parti di impianto non attive, effettuati o da effettuare nel
periodo compreso fra il 1º gennaio 1990 e le scadenze
previste dalle norme vigenti prima della data di entrata in
vigore della presente legge, i quali comportino un
miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali
dell’impianto per una spesa complessiva che, attualizzata
alla data di entrata in vigore della presente legge sulla
base dell’indice Eurostat e rapportata al periodo esaminato,
non risulti inferiore a 1 euro per ogni MWh di produzione
netta media annua degli impianti medesimi. Per le
concessioni che comprendano impianti di pompaggio, la
produzione media netta annua di questi ultimi va ridotta ad
un terzo ai fini del calcolo dell’importo degli interventi
da effettuare nell’ambito della derivazione.
488.
I titolari delle concessioni, a pena di nullità della
proroga, autocertificano entro sei mesi dalle scadenze di
cui ai commi precedenti l’entità degli investimenti
effettuati o in corso o deliberati e forniscono la relativa
documentazione. Entro i sei mesi successivi le
amministrazioni competenti possono verificare la congruità
degli investimenti autocertificati. Il mancato completamento
nei termini prestabiliti degli investimenti deliberati o in
corso è causa di decadenza della concessione.
489.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 25, commi primo
e secondo, del testo unico di cui al regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per concessioni
idroelettriche può anche prevedere il trasferimento della
titolarità del ramo d’azienda relativo all’esercizio della
concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici, dal
concessionario uscente al nuovo concessionario, secondo
modalità dirette a garantire la continuità gestionale e ad
un prezzo, entrambi predeterminati dalle amministrazioni
competenti e dal concessionario uscente prima della fase di
offerta e resi noti nei documenti di gara.
490.
In caso di mancato accordo si provvede alle relative
determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti
soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da
ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed
il terzo dal presidente del tribunale territorialmente
competente, che operano secondo sperimentate metodologie
finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.
491.
Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di
competenza legislativa esclusiva statale ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione e attuano i princìpi comunitari resi nel parere
motivato della Commissione europea in data 4 gennaio 2004.
492.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge le regioni e le province autonome armonizzano
i propri ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491.
493.
Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1, comma 298,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dall’anno
2006, sono assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di
euro annui, mediante versamento all’entrata del bilancio
dello Stato di una quota degli introiti della componente
tariffaria A2 sul prezzo dell’energia elettrica, definito ai
sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.
494.
A decorrere dal 1º gennaio 2006 sono sospesi i trasferimenti
erariali per le funzioni amministrative trasferite in
attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento
a quegli enti che già fruiscono dell’integrale finanziamento
a carico del bilancio dello Stato per le medesime funzioni.
A valere sulle risorse derivanti dall’attuazione del
presente comma, i trasferimenti erariali in favore dei
comuni delle province confinanti con quelle di Trento e di
Bolzano sono incrementati di 10 milioni di euro.
495.
Nel quadro delle attività di contrasto all’evasione fiscale,
l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza
destinano quote significative delle loro risorse al settore
delle vendite immobiliari, avvalendosi delle facoltà
rispettivamente previste dal titolo IV del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dagli articoli 51 e 52 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
496.
In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili
acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di
terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo
gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione,
all’atto della cessione e su richiesta della parte
venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui
all’articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica
un’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 12,50
per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede
anche all’applicazione e al versamento dell’imposta
sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo,
ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica
altresì all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle
cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità
stabilite con provvedimento del direttore della predetta
Agenzia.
497.
In deroga alla disciplina di cui all’articolo 43 del testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, per le sole cessioni fra persone fisiche che
non agiscano nell’esercizio di attività commerciali,
artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad
uso abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione
e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la
base imponibile ai fini delle imposte di registro,
ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile
determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal
corrispettivo pattuito indicato nell’atto. Gli onorari
notarili sono ridotti del 20 per cento.
498.
I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai
commi 496 e 497 sono esclusi dai controlli di cui al comma
495 e nei loro confronti non trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 38, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e 52, comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.
499.
È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d’imposta in
corso al 1º gennaio 2006, l’istituto della programmazione
fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito
d’impresa e gli esercenti arti e professioni cui si
applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo
di imposta in corso al 1º gennaio 2004. L’accettazione della
programmazione fiscale determina preventivamente, per un
triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di
durata inferiore, per le società in liquidazione, la base
imponibile caratteristica dell’attività svolta:
a)
da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una
riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la
base imponibile eccedente quella programmata;
b)
da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività
produttive.
500.
Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di
reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di
inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per
il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2004;
b)
che svolgono dal 1º gennaio 2005 una attività diversa da
quella esercitata nell’anno 2004;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito
derivante dall’attività svolta nel periodo d’imposta in
corso al 1º gennaio 2004 o che hanno presentato per tale
periodo d’imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con
dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui
al comma 501;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo
d’imposta 2004 o che hanno presentato per tale annualità una
dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione
della proposta di cui al comma 501;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai
fini dell’applicazione degli studi di settore o dei
parametri per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio
2004.
501.
La proposta individuale di programmazione fiscale è
formulata sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe
tributaria, tenendo conto delle risultanze dell’applicazione
degli studi di settore e dei parametri, dei dati
sull’andamento dell’economia nazionale per distinti settori
economici di attività, della coerenza dei componenti
negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile
riferibile al contribuente.
502.
La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la
congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli
studi di settore o dei parametri per ciascun periodo
d’imposta, con l’accettazione di importi, proposti al
contribuente dall’Agenzia delle entrate, che individuano per
un triennio la base imponibile caratteristica dell’attività
svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi
di reddito di carattere straordinario. La notifica
effettuata entro il 31 dicembre 2005 di processi verbali di
constatazione con esito positivo, redatti a seguito di
attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di
accertamento o rettifica, nonché di inviti al
contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte
sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto o dell’IRAP,
relativi al periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004,
comporta che la proposta di cui al comma 501 sia formulata
dall’ufficio, su iniziativa del contribuente.
503.
L’accettazione della proposta di programmazione fiscale è
comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2006; nel
medesimo termine la proposta può essere altresì definita in
contraddittorio con il competente ufficio dell’Agenzia delle
entrate, anche con l’assistenza degli intermediari di cui
all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente
sia in grado di documentare la non correttezza dei dati
contabili e strutturali presi a base per la formulazione
della proposta.
504.
Per i periodi d’imposta oggetto di programmazione,
relativamente alla base imponibile caratteristica d’impresa
o di arti o professioni:
a)
sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione
finanziaria sulla base delle disposizioni di cui
all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b)
per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma
restando l’aliquota del 23 per cento, quelle marginali
applicabili al reddito complessivo ai fini dell’imposta sul
reddito, nonché quella applicabile ai fini dell’imposta sul
reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano
esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il
minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano
salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto
privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su
base volontaria;
d) l’imposta regionale sulle attività produttive si
applica esclusivamente per la parte programmata.
505.
Per gli stessi periodi d’imposta di cui al comma 504, ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli
obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in
materia di imposta sul valore aggiunto;
b)
all’ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da
dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture
contabili si applica, tenendo conto della esistenza di
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi
speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra
l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di
quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il
volume d’affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti
all’amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di
cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
506.
In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle
dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da
comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle
imposte sui redditi, l’Agenzia delle entrate procede ad
accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della
programmazione nonché, per l’imposta sul valore aggiunto, in
ragione del volume d’affari corrispondente ai ricavi o
compensi caratteristici a base della stessa, salve le
ipotesi di documentati accadimenti straordinari e
imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il
procedimento di accertamento con adesione previsto dal
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione
di cui al presente comma si applica anche nel caso di
mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o
dei parametri.
507.
L’inibizione dei poteri di cui all’articolo 39, primo comma,
lettere a), b), c) e d), primo periodo, e
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
all’articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 504,
lettere b), c) e d), non operano qualora il
reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente
conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di
cui al comma 505, lettera a), ovvero il contribuente
non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini
delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni
di cui al comma 504, lettere b), c) e d),
qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di
oltre il 10 per cento quello dichiarato. L’inibizione dei
poteri di cui ai commi 504, lettera a), e 505,
lettera c), e le disposizioni di cui al comma 504,
lettere b), c) e d), non operano qualora siano
constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli
articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74.
508.
Salva l’applicazione del comma 503, nei casi in cui a
seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna
all’amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi
difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora
presi a base per la formulazione della proposta, o siano
constatate, per il periodo di imposta 2004, condotte che
integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8,
10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei
suoi confronti non operano l’inibizione dei poteri di cui ai
commi 504, lettera a), e 505, lettera c),
nonché le disposizioni di cui al comma 504, lettere b),
c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma
non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia
di scarsa entità tale da determinare una variazione degli
importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi,
fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i
relativi interessi.
509.
Nel caso in cui l’attività effettivamente esercitata vari
nel corso del triennio, l’istituto della programmazione
fiscale cessa di avere effetto dal periodo d’imposta nel
corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non
regolamentare, è possibile individuare le singole categorie
di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso
del triennio, decorre l’applicazione della programmazione
fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi
d’imposta di cui al comma 500, per i contribuenti nei cui
confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da
periodi d’imposta diversi da quello indicato al comma 499.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
natura non regolamentare, sono approvate le note
metodologiche per la formulazione della proposta di cui al
comma 501. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate sono definite le modalità di invio delle
proposte, anche in via telematica, direttamente al
contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui
all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
510.
Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione
di cui al comma 499, l’Agenzia delle entrate formula altresì
una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di
lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell’imposta
regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di
imposta in corso al 31 dicembre 2003 ed al 31 dicembre 2004,
per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il
31 ottobre 2005, sulla base di maggiori ricavi o compensi
determinati a seguito di elaborazioni effettuate
dall’anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma
501.
511.
Agli importi di cui al comma 510 si applica, per le società
di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale
di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,
delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle
attività produttive, del 28 per cento e per le altre
tipologie di soggetti del 23 per cento.
512.
L’accettazione delle proposte di cui al comma 510 comporta
il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto determinata
applicando all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi,
tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad
imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media
risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari
dichiarato.
513.
L’adeguamento di cui al comma 510, consentito ai
contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale
di cui al comma 499, si perfeziona con il versamento, entro
il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell’istituto
previsto dal comma 499, degli importi di cui ai commi 511 e
512. Per ciascun periodo d’imposta, gli importi calcolati a
titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere
inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500
euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si
applicano sanzioni ed interessi.
514.
Qualora gli importi da versare complessivamente per
l’adeguamento di cui al comma 510 eccedano la somma di
10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli
altri soggetti, il 50 per cento dell’importo eccedente può
essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato
degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo
alla data di cui al comma 513. L’omesso versamento nei
termini indicati nel periodo precedente non determina
l’inefficacia della definizione; per il recupero delle somme
non corrisposte alle predette scadenze si procede
all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla
notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo al termine del versamento, ed è
dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e
gli interessi legali. Non è applicabile l’istituto del
ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.
515.
Il perfezionamento dell’adeguamento di cui al comma 510
rende applicabili le disposizioni di cui all’articolo 2,
comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218.
516.
L’accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma
510 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali
perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso
e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette
perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d’imposta
successivo del credito d’imposta sul valore aggiunto
risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta
oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle
medesime dichiarazioni.
517.
La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il
primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma
499, di processi verbali di constatazione con esito
positivo, redatti a seguito di attività istruttorie
effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di
inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte
sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero
dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi
ai periodi d’imposta di cui al comma 510, comporta
l’integrale applicabilità delle disposizioni di cui al
citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
518.
Sono esclusi dall’istituto di cui al comma 510 i soggetti:
a)
per i quali sussistano cause di esclusione o di
inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i
periodi di imposta di cui al comma 510;
b)
che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di
cui al comma 510;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito
derivante dall’attività svolta nei periodi d’imposta oggetto
di definizione o che hanno presentato per tali periodi
d’imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati
insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al
comma 510;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto per le annualità
d’imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per
tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per
l’elaborazione della proposta di cui al comma 510;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai
fini dell’applicazione degli studi di settore o dei
parametri per i periodi di imposta di cui al comma 510;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il
31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione
dell’istituto previsto dal comma 499, per i periodi di
imposta di cui al comma 510 e per le annualità di imposta
2003 e 2004 ai fini IVA, condotte che integrano le
fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
519.
Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 1, commi
da 387 a 398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I
contribuenti che si avvalgono dell’istituto della
programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai
fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP in base
alle imposte dovute per il medesimo periodo d’imposta
tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla
programmazione medesima.
520.
L’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza
programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per
l’attività di contrasto all’evasione nei confronti dei
soggetti per i quali non trova applicazione la
programmazione fiscale.
521.
All’articolo 103, comma 3, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dall’articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le
parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un
diciottesimo».
522.
Nell’articolo 11-quater, comma 2, alinea, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e riducendo il
risultato del 20 per cento».
523.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), fermo restando l’espletamento
delle ordinarie attività ispettive e secondo quanto previsto
dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in materia
di coordinamento dell’attività di vigilanza, conseguono
maggiori diritti accertati per contributi obbligatori e
premi assicurativi evasi nonché per sanzioni amministrative
e civili. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, l’INPS e l’INAIL, nel triennio 2006-2008,
potenziano l’azione di vigilanza in materia di lavoro e
legislazione sociale, attraverso la realizzazione di
appositi piani di intervento, anche mediante attività
congiunta, finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e
irregolare nei settori a maggiore rischio di evasione ed
elusione contributiva nonché attraverso un incremento
dell’impiego delle risorse del personale ispettivo
nell’attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare
in misura non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto
a quanto pianificato per l’anno 2005.
524.
Ai fini di cui al comma 523, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, è altresì autorizzato, in deroga al
divieto di procedere a nuove assunzioni disposto
dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, ad assumere i vincitori dei concorsi per 795 ispettori
del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi rispettivamente
con decreto direttoriale del 15 novembre 2004 e del 16
novembre 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale,
4ª serie speciale, n. 93 del 23 novembre 2004. Al
conseguente onere, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2006
e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 66, comma
1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. La finalizzazione di
cui all’articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n.
53, è ridotta a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno
2005. La finalizzazione di cui all’articolo 3, comma 8,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta a 5,16
milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
525.
Il comma 6 dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
«6.
Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete
telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni, si attivano con
l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi
strumenti di pagamento elettronico definiti con
provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali
gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti
insieme all’elemento aleatorio, il costo della partita non
supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro
secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna
comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla
macchina in monete metalliche. Le vincite, computate
dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo
complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare
non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni
caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del
poker o comunque le sue regole fondamentali;
b)
quelli, facenti parte della rete telematica di cui
all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in
presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione
della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del
Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di
mercato:
1) il costo
e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2) la
percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3) l’importo massimo e le modalità di riscossione delle
vincite;
4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza,
riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali
apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da
adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici
e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei
quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla
presente lettera».
526.
Agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera
b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, si applica un
prelievo erariale unico, fissato con regolamento del
Ministro dell’economia e delle finanze da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. L’aliquota del prelievo non può essere inferiore all’8
per cento né superiore al 12 per cento delle somme giocate.
527.
All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
«13-bis.
Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle
finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del
prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da
intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni».
528.
All’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, le parole: «commi 6 e 7»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, lettera a),
e 7».
529.
All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal
seguente:
«6.
Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti
commi, è necessario il possesso delle licenze previste
dall’articolo 86, terzo comma, lettera a) o b),
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni».
530.
Entro il 1º luglio 2006 e secondo modalità definite con
provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:
a) gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6,
lettera a), del testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono
installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali
o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di
apparati per la connessione alla rete telematica di cui
all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e
l’immodificabilità della registrazione e della trasmissione
dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei
suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge;
b)
il canone di concessione previsto dalla convenzione di
concessione per la conduzione operativa della rete
telematica di cui all’articolo 14-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è
fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme
giocate;
c) l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
riconosce ai concessionari della rete telematica un
compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento
delle somme giocate, definito in relazione:
1) agli
investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla
lettera a);
2) ai
livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di
funzionamento degli apparecchi di gioco.
531.
A partire dal 1º luglio 2006, il prelievo erariale unico
sulle somme giocate con apparecchi di cui all’articolo 110,
comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate.
532.
In relazione agli interventi previsti dal comma 530,
necessari ad adeguare la rete telematica di cui all’articolo
14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 640 del 1972, e successive
modificazioni, il termine della concessione per la
conduzione operativa della rete telematica è prorogato al 31
ottobre 2010.
533.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 497, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006, i
requisiti che devono possedere i terzi eventualmente
incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari
della rete telematica di cui all’articolo 14-bis,
comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro il 31
marzo 2006, i concessionari presentano all’Amministrazione
l’elenco dei soggetti incaricati.
534.
Il terzo comma dell’articolo 86 del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Relativamente agli apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui all’articolo 110, commi
6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a) per l’attività di produzione o di importazione;
b)
per l’attività di distribuzione e di gestione, anche
indiretta;
c) per l’installazione in esercizi commerciali o
pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze
di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88
ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico
od in circoli privati».
535.
Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell’autorità
e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato,
comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet
ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di
telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse
forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i casi
di offerta, attraverso le predette reti, di giochi,
scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in
difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro
titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in
violazione delle norme di legge o di regolamento o dei
limiti o delle prescrizioni definiti dall’Amministrazione
stessa.
536.
I destinatari delle comunicazioni hanno l’obbligo di inibire
l’utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in
relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento
dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, di
cui al comma 535, adottando a tal fine misure tecniche
idonee in conformità a quanto stabilito con uno o più
provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
537.
In caso di violazione dell’obbligo di cui al comma 536, si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a
180.000 euro per ciascuna violazione accertata. L’autorità
competente è l’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato.
538.
La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo
della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso
riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68,
cooperano con il Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per
l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 536 e 537,
secondo i criteri e le modalità individuati
dall’Amministrazione stessa d’intesa con il Ministero
dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.
539.
All’articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre
1989, n. 401, dopo le parole: «apposita autorizzazione»,
sono inserite le seguenti: «del Ministero dell’economia e
delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato».
540.
Il comma 1 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
«1.
In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri
esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla
pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da
gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta
ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità
competenti al rilascio della licenza, nella quale sono
indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo
stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse,
nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di
disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì,
esposto in modo visibile il costo della singola partita
ovvero quello orario».
541.
Il comma 3 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
«3. L’installazione degli apparecchi di cui ai commi
6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali
o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei
circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli
articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di
cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante
autorizzate ai sensi dell’articolo 69, nel rispetto delle
prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti».
542.
All’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il
comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a 3.000 euro e con la chiusura dell’esercizio per un
periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque,
gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l’uso in
violazione del divieto posto dal comma 8».
543.
Il comma 9 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
«9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco
d’azzardo dal codice penale:
a) chiunque produce od importa, per destinarli
all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di
cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed
alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle
disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti
commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b)
chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul
territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi
6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle
disposizioni vigenti, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio;
c) chiunque, sul territorio nazionale, distri