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LEGGE 17 agosto 2005,
n. 168
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno
2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la
funzionalita' di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in
materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al
Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di
veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe
legislative.
(Gazzetta Ufficiale n.
194 del 22/8/2005)
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Testo in vigore dal:
19-7-2005
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 30 giugno
2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita'
di settori della pubblica amministrazione, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La tabella 2 di
cui al nono comma dell'articolo 101 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' sostituita
dalla tabella di cui all'allegato 2 della presente legge con le decorrenze
ivi indicate.
3. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2, pari a euro
1.495.750 per l'anno 2006 e a euro 2.061.700 a decorrere dall'anno 2007, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i predetti
anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti
le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Al fine di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione
europea per non corretta trasposizione della direttiva 2000/53/CE, relativa
ai veicoli fuori uso, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' stabilite
ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39,
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 209, di attuazione della citata direttiva 2000/53/CE. 6.
All'articolo 2, comma 3, della legge 27 luglio 2004, n. 186, la parola:
"dodici" e' sostituita dalla seguente: "ventiquattro".
7. All'articolo 10, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole:
"dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quindici
mesi". 8. All'articolo 1, comma 52, primo periodo, della legge 23
agosto 2004, n. 239, le parole: "dodici mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "diciotto mesi".
9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a La Maddalena, addi' 17
agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Castelli, Ministro della giustizia
Martino, Ministro della difesa
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Fini, Ministro degli
affari esteri
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto
n. 3523): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi),
dal Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca (Moratti), dal Ministro
delle infrastrutture e trasporti (Lunardi), dal Ministro per i beni e
attivita' culturali (Buttiglione) dal Ministro della giustizia (Castelli),
dal Ministro della Difesa (Martino), dal Ministro delle politiche agricole
(Alemanno), dal Ministro degli affari esteri (Fini), dal Ministro del lavoro
e politiche sociali (Maroni) il 1° luglio 2005. Assegnato alla 1ª (Affari
Costituzionali) in sede referente in data 1° luglio 2005 con pareri della
commissione 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 13ª, 14ª,
commissione speciale in materia d'infanzia e di minori e commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva,
sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 5 luglio 2005.
Esaminato dalla 1ª commissione il 5 e 13 luglio 2005. Esaminato in aula il
14 e 19 luglio 2005 e approvato il 20 luglio 2005. Camera dei deputati (atto
n. 6016): Assegnato alla I (Affari costituzionali) in sede referente in data
25 luglio 2005 con pareri della commissione comitato per la legislazione; II,
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI.
Esaminato dalla I commissione il 25 e 26 luglio 2005. Esaminato in aula il
26 luglio 2005 ed approvato, con modificazione, il 27 luglio 2005. Senato
della Repubblica (atto n. 3523/B): Assegnato alla 1ª commissione (Affari
costituzionali) in sede referente, il 28 luglio 2005 con pareri delle
commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 11ª e 13ª.
Esaminato dalla 1ª commissione il 28 luglio 2005. Esaminato in aula e
approvato, con modificazioni il 28 luglio 2005. Camera dei deputati (atto n.
6016/B): Assegnato alla I (Affari costituzionali) in sede referente in data
28 luglio 2005 con pareri della commissione comitato per la legislazione V,
VI, VII e XIV. Esaminato dalla I commissione il 29 luglio 2005.
Esaminato in aula il 29 luglio 2005 ed approvato il 30 luglio 2005.
Avvertenza: Il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 1° luglio 2005. A
norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo
del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle
relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag.
39.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per
le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note all'art. 1: - Si riporta la
tabella 2 di cui al nono comma dell'art. 101 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione
degli affari esteri - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967,
n. 44) come sostituita dalla presente legge:
«Tabella 2 (di cui al nono comma dell'articolo 101)
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIPLOMATICA
|Organico nel 2006 |Organico dal 2007
Ambasciatore |25 |28
Ministro Plenipotenziario |208 |208
Consigliere di Ambasciata |242 |242
Consigliere di Legazione |270 |270
Segretario di Legazione |387 |387
Totale unita' |1.132 |1.135
- La
direttiva 2000/53/CE e' pubblicata in GUCE n. L 269 del 21 ottobre 2000. -
La legge 1° marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge
comunitaria 2001) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2002,
n. 72. - Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della
direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182. - Il testo del comma 3, dell'art.
2, della legge 27 luglio 2004, n. 186 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante
disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della
pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe
legislative e altre disposizioni connesse, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 2004, n. 175), come modificato dalla presente legge, e'
il seguente: «3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni legislative
in materia di: a) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal
vivo; b) sport; c) proprieta' letteraria e diritto d'autore.». - Il testo
del comma 3, dell'art. 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in
materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione -
Legge di semplificazione 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto
2003, n. 196), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «3. Il
Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al
comma 1, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi
determinati dal presente articolo, entro quindici mesi decorrenti dalla data
di scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.». - Il testo del comma
52, dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di energia - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
settembre 2004, n. 215), come modificato dalla presente legge, e' il
seguente: «52. Al fine di garantire la sicurezza di approvvigionamento e i
livelli essenziali delle prestazioni nel settore dello stoccaggio e della
vendita di gas di petrolio liquefatti (GPL), il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo volto a riordinare le norme relative
all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e
deposito di GPL, nonche' all'esercizio dell'attivita' di distribuzione di
gas di petrolio liquefatti. Il decreto legislativo e' adottato su proposta
del Ministro delle attivita' produttive, di concrto con i Ministri
dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela
del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare adeguati livelli di
sicurezza anche attraverso la revisione delle vigenti regole tecniche, ferma
restando la competenza del Ministro dell'interno in materia di emanazione
della norme tecniche di prevenzione incendi e quella del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di prevenzione e
protezione dai rischi industriali; b) garantire e migliorare il servizio
all'utenza, anche attraverso la determinazione di requisiti tecnici e
professionali per l'esercizio dell'attivita' e l'adeguamento della normativa
inerente la logistica, la commercializzazione e l'impiantistica; c) rivedere
il relativo sistema sanzionatorio, con l'introduzione di sanzioni
proporzionali e dissuasive.».
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TESTO COORDINATO DEL
DECRETO-LEGGE 30 giugno 2005, n. 115
Testo del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, coordinato con la legge
di conversione 17 agosto 2005, n. 168, (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 11), recante: «Disposizioni urgenti per assicurare
la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni
in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega
al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di
veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe
legislative».
(Gazzetta Ufficiale n.
194 del 22/8/2005)
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Avvertenza:
Il testo
coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia
ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione di decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,
commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la
lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o
richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate
dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali
modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A
norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Capo I
Interventi urgenti per l'universita' la scuola e gli ordini professionali
Art. 1
Interventi urgenti per l'Universita'
«Carlo Bo» di Urbino
1. Per sopperire alle
improrogabili esigenze dell'Universita' «Carlo Bo» di Urbino e'
assegnato alla medesima universita', ad integrazione del contributo
erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, un ulteriore
contributo straordinario di 15 milioni di euro nell'anno 2005 e di 15
milioni di euro nell'anno 2006.
2. Il consiglio di amministrazione dell'universita',
integrato da due esperti di elevata qualificazione
amministrativo-contabile nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, alla definizione di un piano programmatico per il
risanamento economico-finanziario dell'universita', salvaguardandone le
finalita' istituzionali e prevedendo in particolare:
a) le azioni, gli
strumenti e le risorse occorrenti al raggiungimento dell'equilibrio
finanziario ed economico della gestione, anche attraverso l'eventuale
alienazione del patrimonio edilizio;
b) la definizione delle dotazioni
organiche del personale docente e tecnico-amministrativo.
3. L'onere per
il compenso agli esperti di cui al comma 2 e' a carico dell'Universita' di
Urbino a valere sul contributo assegnato alla stessa universita' ai sensi
del comma 1.
4. Il piano programmatico di cui al comma 2, trasmesso nei
successivi 20 giorni dalla sua definizione al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle
finanze, e' approvato con decreto interministeriale, previa acquisizione
del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
5. All'onere
derivante dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 15
milioni di euro per l'anno 2006, si provvede, per l'importo di 12 milioni
di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita'
previsionale di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando per 4,5
milioni di euro nell'anno 2005 e per 7,5 milioni di euro nell'anno 2006
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, nonche' mediante corrispondente riduzione di 10,5 milioni
di euro per l'anno 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Riferimenti normativi:
- La legge 19
luglio 1991, n. 243 («Universita' non statali legalmente riconosciute»)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1991, n. 183.
- La legge
24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303.
- La legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306.
Art. 1-bis
Interventi
urgenti per l'universita'
(( 1. Per gli anni 2005 e 2006 nel limite
annuo massimo di spesa di 500.000 euro, possono essere prorogate le
assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 30
novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio
2005, ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 3 agosto 2004,
pubblicato, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 96 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.))
Riferimenti normativi:
- Il
decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di
personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di
agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali nonche' di
personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di
gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di
disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2004, n. 195.
- La legge 19 ottobre
2004, n. 257 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3
agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale
del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA),
di pubblicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese
danneggiate da eventi alluvionali) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
19 ottobre 2004, n. 246.
- Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311 si vedano
i riferimenti normativi all'art. 1.
Art. 2
Permanenza in
carica del Consiglio universitario nazionale
1. In attesa
dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il
Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione
alla data del 30 aprile 2005 fino all'insediamento del nuovo Consiglio
riordinato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005.
Art. 2-bis
Strumenti
didattici innovativi nelle Universita'
(( 1. Allo scopo di fornire
alle universita' strumenti didattici innovativi fondati su reti di
connettivita' senza fili nonche' di favorire l'acquisto da parte degli
studenti di personal computer idonei a connettersi alle predette reti,
sono stanziate:
a) la somma di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005,
destinata al cofinanziamento di progetti per la realizzazione di reti di
connettivita' senza fili nelle Universita';
b) la somma di 10 milioni di
euro nell'anno 2005, destinata all'erogazione di un contributo di 200 euro
per l'acquisto di personal computer da parte degli studenti che
usufruiscono delle esenzioni dalle tasse e dai contributi universitari;
c)
la somma di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005, destinata alla
costituzione di un fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui
prestiti erogati da istituti di credito agli studenti universitari che
intendono acquistare un personal computer.
2. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al comma
1, le modalita' di erogazione dei finanziamenti agli istituti universitari
di cui alla lettera a), le modalita' di erogazione dei contributi di cui
alla lettera b) e le modalita' di finanziamento del fondo di garanzia di
cui alla lettera c) del comma 1, nonche' le modalita' di gestione e
comunicazione delle iniziative. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1,
lettere a), b) e c), si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2005, di cui all'articolo 4, comma
8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come rifinanziata dalla Tabella D
allegata alla legge 30 dicembre 2004, n.311.))
Riferimenti
normativi:
- La legge 24 dicembre 2003, n. 35 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2004) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre
2003, n. 299.
- Per la legge n. 311 del 2004 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 1.
Art. 3
Disposizioni sul
personale della scuola e sulla direzione della Scuola superiore della
pubblica amministrazione
1. In attesa della definizione del Piano
pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato per il triennio relativo
agli anni scolastici 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, predisposto ai sensi
dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che deve essere
emanato entro il 30 settembre 2005, al fine di assicurare il regolare
inizio dell'anno scolastico 2005-2006, il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e' autorizzato ad assumere per il predetto anno, con
contratto a tempo indeterminato, personale docente per un contingente di
35.000 unita' secondo le modalita' previste dall'articolo 399 del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, nonche' personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) per un contingente di 5.000
unita'.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca i contingenti di cui al comma 1 sono ripartiti tra i diversi
gradi di istruzione.
3. Le nomine saranno conferite solo se nel triennio
di attuazione del piano non determineranno situazioni di soprannumeralita'.
4. La partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione in servizio del
personale docente nell'ambito delle risorse annualmente disponibili, gia'
prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
per le esigenze di formazione derivanti dall'insegnamento della lingua
straniera nella scuola primaria, e' estesa alle altre esigenze di
formazione in servizio del personale docente, derivanti da modifiche di
ordinamenti o da modifiche delle classi di concorso.
5. All'articolo 2,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) al
secondo periodo le parole:
«professori universitari di ruolo» sono
sostituite dalle seguenti:
«professori universitari ordinari di ruolo»;
b) al terzo periodo le parole:
«che abbiano diretto per almeno un
quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta formazione» sono
sostituite dalle seguenti:
«che abbiano diretto per almeno un quinquennio
istituzioni pubbliche di alta formazione, ovvero per almeno dieci anni,
anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione
riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca»;
c) al quarto periodo le parole:
«per quattro anni» sono
sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni».
Riferimenti normativi:
- Il decreto legge 7 aprile 2005, n. 97 (Disposizioni urgenti per
assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in
materia di esami di Stato e di Universita) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 aprile 2004, n. 88, e' stato convertito, con modificazioni,
con legge 4 giugno 2004, n. 143, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5
giugno 2004, n. 130.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115.
- Per la legge
n. 311 del 2004, si vedono i riferimenti normativi all'art. 1.
- Il
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 (Riordino della Scuola
superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale
delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999. n.
193.
«Art. 3-bis
Concorso
riservato per dirigente scolastico
(( 1. Ferma restando la
disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del
fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 e successive modificazioni, nonche' i vincoli di assunzione
del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa
vigente, i posti vacanti di dirigente scolastico all'inizio dell'anno
scolastico 2006-2007 sono riservati, in via prioritaria, al conferimento
di nomine agli aspiranti inclusi nelle graduatorie del corso-concorso come
rideterminate ai sensi dell'articolo 1-octies del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.
43, fino ad esaurimento delle graduatorie stesse, e, per la parte residua,
all'indizione del corso-concorso di cui all'articolo 1-sexies del citato
decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
43 del 2005.».))
Riferimenti normativi:
- La legge 27 dicembre
1997, n. 449 (Misura per le stabilizzazione della finanza pubblica) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
- Il
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'Universita'
e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di
grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per
semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di
concessione, nonche' altre misure urgenti), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 gennaio 2005, n. 24 e' stato convertito, con modificazioni,
con legge 31 marzo 2005, n. 43, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
aprile 2005, n. 75.
Art. 4
Elezioni degli
organi degli ordini professionali e disposizioni in materia di
abilitazioni e di titolo professionale
1. Fatto salvo quanto previsto
all'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine
di consentire il rinnovo degli organi degli ordini professionali
interessati secondo il sistema elettorale disciplinato dal regolamento
previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le elezioni degli enti
territoriali sono indette alla data del 15 settembre 2005, mentre quelle
per il rinnovo dei consigli nazionali si svolgono alla data del 15
novembre 2005. Ove il mandato non abbia piu' lunga durata, i consigli
scadono al momento della proclamazione degli eletti.
2. Le elezioni per il
rinnovo dei consigli dell'ordine degli psicologi sono indette entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine stabilito dal terzo periodo del
comma 1 dell'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 7 del 2005.
Ove il mandato non abbia piu' lunga durata, i consigli scadono al momento
della proclamazione degli eletti.
(( 2-bis. Conseguono ad ogni
effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i
candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano
superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se
l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte
della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti
giurisdizionali o di autotutela.))
Riferimenti normativi:
- Per il
decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, della
legge 31 marzo 2005, n. 43 si vedono i riferimenti normativi all'art.
3-bis.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328
(Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione
all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune
professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2001, n. 190.
Capo II
Ulteriori interventi
Art. 5
Disposizioni in
materia di targatura e di requisiti per la guida dei ciclomotori
01. Al
comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, dopo le parole:
«La targa e' personale», sono
inserite le seguenti:
«e' abbinata a un solo veicolo».
1. All'articolo
116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-ter
e' sostituito dal seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005
l'obbligo di conseguire il certificato di idoneita' alla guida di
ciclomotori e' esteso a coloro che compiano la maggiore eta' a partire
dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida;
((coloro
che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per
l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla
guida del ciclomotore;)) coloro che al 30 settembre 2005 abbiano
compiuto la maggiore eta' conseguono il certificato di idoneita' alla
guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da
certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e
psichici ((e dall'attestazione di frequenza di un corso di
formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del
decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis.»;))
b) dopo
il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
(( «1-quater. I requisiti
fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli
prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale.
Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potra' essere
limitata all'esistenza di condizioni psicofisiche di principio non
ostative all'uso del ciclomotore, eseguito dal medico di medicina
generale.».)) (( 1-quinquies.)) Non possono
conseguire il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori i
conducenti gia' muniti di patente di guida;
i titolari di certificato di
idoneita' alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei
competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del
conseguimento di una patente.»;
c) al comma 12, le parole:
«lo affida o
ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di
guida o il certificato di abilitazione professionale» sono sostituite
dalle seguenti:
«lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia
conseguito la patente di guida, il certificato di idoneita' di cui ai
commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale»;
d)
al comma 13-bis, le parole:
«Il minore che, non munito di patente, guida
ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneita' di cui al
comma 11-bis e' soggetto» sono sostituite dalle seguenti:
«I conducenti
di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano
ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneita' di cui al
comma 11-bis sono soggetti».
(( 1-bis. Gli istituti della
revisione, sospensione e revoca della patente di guida di cui agli
articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, si applicano, limitatamente alla perdita
ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai documenti
dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneita'
alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validita'
della patente della categoria A, di cui all'articolo 126 del medesimo
decreto. La conferma di validita' del certificato di idoneita' alla guida
dei ciclomotori e' effettuata con le modalita' stabilite dal Dipartimento
per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del
comma 2 dell'art. 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1992,
n. 114) come modificato dalla presente legge:
«2. La targa e' personale e
abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita.
La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che
puo' affidarle con le modalita' previste dal regolamento ai soggetti di
cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.».
- Si riporta il testo dei commi
1-ter e 1-quater dellart. 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
come modificato dalla presente legge:
«1-ter. A decorrere dal 1° ottobre
2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneita' alla guida di
ciclomotori e' esteso a coloro che compiano la maggiore eta' a partire
dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida;
coloro
che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per
l'infrazione di cui all'art. 142, comma 9, mantengono il diritto alla
guida del ciclomotore;
coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la
maggiore eta' conseguono il certificato di idoneita' alla guida di
ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica
che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e
dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso
un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui
all'ultimo periodo del comma 11-bis. 1-quater. I requisiti e psichici
richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la
patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1°
gennaio 2008 la certificazione potra' essere limitata all'esistenza di
condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del
ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale.».
Art. 5-bis
Modificazioni
al codice della strada
(( 1. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 130,
e' inserito il seguente:
«Art. 130-bis (Revoca della patente di guida in
caso di violazioni che provochino la morte di altre persone).
- 1. La
patente di guida e' revocata ai sensi e con gli effetti di cui
all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia
incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o
richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la
citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora
dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un
valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio
del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi
dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze
stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale»;
b)
all'articolo 208, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui al
comma 2» sono inserite le seguenti:
«per consentire agli organi di
polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi
didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone la relativa
spesa ai medesimi proventi»;
c) all'articolo 213:
1) al comma 2, sono
premesse le seguenti parole:
«Salvo quanto previsto dal comma
2-quinquies,»;
2) dopo il comma 2-quater, sono inseriti i seguenti:
«2-quinquies.
((Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo
del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che
procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le
modalita' previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia,
individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, dove e' custodito per trenta
giorni. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo e' fatto
trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo
214-bis, il proprietario del veicolo puo' chiederne l'affidamento in
custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma
2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo
e' stato sottoposto a sequestro amministrativo.)) 2-sexies. ((E' sempre
disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un
motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni
amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per
commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia
stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da
un detentore minorenne. In queste ipotesi l'autorita' di polizia che
accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonche' la
sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai
sensi dell'articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore,
anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del
presente articolo, in quanto compatibili.»;
)) d) all'articolo 214:
1) al
comma 1 sono premesse le seguenti parole:
«Salvo quanto previsto dal
comma 1-ter,»;
2) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter.
Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede
al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un
apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis,
secondo le modalita' previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione
nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di
circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel
verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di
custodia.»;
3) al comma 2, sono premesse le seguenti parole:
«Nei casi
di cui al comma 1, »;
4) al comma 8, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente:
«E' disposta, inoltre, la confisca del veicolo.».))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 208 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
come modificato dalla presente legge:
«4. Una quota pari al 50 per cento
dei proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 e' devoluta
alle finalita' di cui al comma 2 per consentire agli organi di polizia
locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici
finalizzati all'educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai
medesimi proventi, nonche' al miglioramento della circolazione sulle
strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e
alla redazione dei piani di cui all'art. 36, alla fornitura di mezzi
tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e
alla realizzazione di interventi a favore della mobilita' ciclistica
nonche', in misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad
interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti
deboli:
bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi enti
determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare
alle predette finalita'. Le determinazioni sono comunicate al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. Per i comuni la comunicazione e'
dovuta solo da parte di quelli con popolazione superiore a diecimila
abitanti.».
- Si riporta il testo dell'art. 213, dello stesso decreto
legislativo 285 del 1992, come modificato dalla presente legge: «Art. 213
(Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria dalla confisca
amministrativa).
- 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la
sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che
accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose
oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione
della violazione.
2. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle
ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza,
il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, e'
nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui
abbia la disponibilita' o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non
sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di
sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione e'
trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha
accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile
dello stato di sequestro con le modalita' stabilite nel regolamento. Di
cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i
ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi
inutilmente i termini per la loro proposizione, e' divenuto definitivo il
provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a
proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale,
presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni
dell'art. 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il
trasferimento del veicolo e' effettuato a cura dell'organo accertatore e a
spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorita'
giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose
confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il
pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto
dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del
demanio, sono stabilite le modalita' di comunicazione, tra gli uffici
interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al
presente articolo.
2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei
soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di
trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le
prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,37 a euro
6.197,48, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di
polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito
l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il
trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle
disposizioni dell'art. 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla
depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo.
Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli
importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di
trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.
2-quater. Nelle
ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia provvede con il verbale
di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata
assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua
vece, di altro dei soggetti indicati nell'art. 196 o dell'autore della
violazione, determinera' l'immediato trasferimento in proprieta' al
custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave
danneggiamento o deterioramento. L'avviso e' notificato dall'organo di
polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro.
Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del
verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti
indicati nell'art. 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo
accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi
dieci giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il
trasferimento in proprieta', senza oneri, del veicolo al custode, con
conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico
dello Stato. L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le
disposizioni dell'art. 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione e'
depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale
e' stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la
tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma
depositata; in ogni altro caso la medesima somma e' restituita all'avente
diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita e'
disposta la distruzione. Per le modalita' ed il luogo della notificazione
si applicano le disposizioni di cui all'art. 201, comma 3. Ove risulti
impossibile, per comprovate difficolta' oggettive, procedere alla notifica
del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto di cui al presente
comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a
quello di affissione dell'atto nell'albo del comune dov'e' situata la
depositeria.
2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del
sequestro amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo,
l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo
trasporto, secondo le modalita' previste dal regolamento in un apposito
luogo di custodia, individuato ai sensi dell'art. 214-bis, dove e'
custodito per trenta giorni. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui
il veicolo e' fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi
dell'art. 214-bis, il proprietario del veicolo puo' chiederne
l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le
disposizioni del comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal
momento in cui il veicolo e' stato sottoposto a sequestro amministrativo.
2-sexies. E' sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un
ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle
violazioni amministrative di cui agli articoli 169, conimi 2 e 7, 170 e
171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il
reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato
commesso da un detentore minorenne. In queste ipotesi l'autorita' di
polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo,
nonche' la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia
individuato ai sensi dell'art. 214-bis, in cui sia custodito a spese del
possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle
disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili.
3. Avverso il
provvedimento di sequestro e' ammesso ricorso al prefetto ai sensi
dell'art. 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro e'
confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende
alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne
ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con
l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 204, ovvero con distinta
ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative
alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo
ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata
dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo
esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del
veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o
dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola confisca
sia proposta opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria, la cancelleria
del giudice competente da' comunicazione al prefetto, entro dieci giorni,
della proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio.
4.
Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo e' sottoposto al sequestro,
circola abusivamente con il veicolo stesso e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.693 a euro 6.774. Si
applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da uno a tre mesi.
5. (Abrogato).
6. La sanzione stabilita nel
comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla
violazione amministrativa e l'uso puo' essere consentito mediante
autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento con il quale e' stata
disposta la confisca del veicolo e' comunicato dal prefetto al P.R.A. per
l'annotazione nei propri registri.».
- Si riporta il testo dell'art. 214
del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo).
- 1. Salvo quanto
previsto dal comma 1-ter, nelle ipotesi in cui il presente codice prevede
che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario,
nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto
obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla
collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' ovvero
lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico
passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le
modalita' e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero
dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, e' rimosso
a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la
violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'art.
12, comma 1. Il documento di circolazione e' trattenuto presso l'organo di
polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della
violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato
che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo,
secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro
2.628,15, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede
al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un
apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni
dell'art. 214-bis, secondo le modalita' previste dal regolamento. Di cio'
e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si
applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi
comprese quelle di cui all'art. 213, comma 2-quater, e quelle per il
pagamento ed il recupero delle spese di custodia.
1-bis. Se l'autore della
violazione e' persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi
ne ha la legittima disponibilita', e risulta altresi' evidente all'organo
di polizia che la circolazione e' avvenuta contro la volonta' di costui,
il veicolo e' immediatamente restituito all'avente titolo. Della
restituzione e' redatto verbale, copia del quale viene consegnata
all'interessato.
1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo di
polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo
trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'art.
214-bis, secondo le modalita' previste dal regolamento. Di cio' e' fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di
circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel
verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui
all'art. 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di
custodia.
2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo e' affidato in
custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da
minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne
appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e
custodia.
3. Della restituzione e' redatto verbale da consegnare in copia
all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del
veicolo e' ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.
5. Quando il
ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della
violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la
restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1.
6.
Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'art. 205, la
restituzione non puo' avvenire se non dopo il provvedimento della
autorita' giudiziaria che rigetta il ricorso.
7. E' sempre disposto il
fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma
del presente codice e' previsto il provvedimento di sospensione della
carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia
di cui all'art. 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalita' e
le forme per eseguire detta sanzione accessoria.
8. Chiunque circola con
un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle
sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 656,25 a euro 2.628,15. E' disposta, inoltre, la confisca del
veicolo.».
Art. 6
Misure antiviolenza
nelle manifestazioni sportive;
bilanci delle societa' sportive;
obbligo
assicurativo per sportivi dilettanti
1. All'articolo 1-bis, comma 1, del
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole:
«30 giugno 2005» sono
sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2007».
2. Le societa' sportive che
si sono avvalse della facolta' di cui all'articolo 18-bis della legge 23
marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, ((devono ridurre
nell'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006)) l'ammontare
del patrimonio netto dell'importo del valore residuo della voce di
bilancio «oneri plurierinali da ammortizzare» iscritta tra le componenti
attive per effetto della svalutazione dei diritti pluriennali delle
prestazioni sportive degli sportivi professionisti. Il patrimonio deve
essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare
sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della
loro utilizzazione. L'applicazione di tali disposizioni non incide sulla
posizione fiscale delle societa' interessate.
3. Sono abrogati l'articolo
18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, e l'articolo 28 della legge 18
aprile 2005, n. 62.
(( 4. Il comma 2-bis dell'articolo 51 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti le federazioni sportive
dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, da emanare a decorrere
dal 1° agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le nuove
modalita' tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli
sportivi dilettanti, nonche' la natura, l'entita' delle prestazioni e i
relativi premi assicurativi. Nel rispetto delle norme comunitarie in
materia di assicurazione antinfortunistica, le federazioni e gli enti di
promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la
quale stipulare le relative convenzioni. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono abrogate le disposizioni in
materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali 17 dicembre 2004,
pubblicato nella)) Gazzetta Ufficiale ((n. 97 del 28 aprile
2005.».))
4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.)) Riferimenti
normativi:
- Il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 (Disposizioni
urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di
competizioni sportive), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
2003, n. 45, e' stato convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile
2003, n. 88, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2003, n. 95.
-
L'art. 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di
rapporti tra societa' e sportivi professionisti - pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1981, n. 86), abrogato dalla presente legge,
recava:
«Art. 18-bis (Disposizioni in materia di bilanci)».
- L'art. 28
della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
Legge comunitaria 2004 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile
2005, n. 96), abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 28 (Modifica
all'art. 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di bilanci
delle societa' sportive)».
- Si riporta il testo dell'art. 51 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003 - pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 51 (Disposizioni in materia di assicurazione degli
sportivi).
- 1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo
assicurativo di sportivi dilettanti tesserati in qualita' di atleti,
dirigenti e tecnici alle federazioni sportive nazionali, alle discipline
sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
2. L'obbligatorieta'
dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e
a causa dello svolgimento delle attivita' sportive, dai quali sia derivata
la morte o una inabilita' permanente.
2-bis. Con decreto del Ministro per
i beni e le attivita' culturali, di concerto con n il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione
sportiva, da emanare a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31
dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalita' tecniche per l'iscrizione
all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonche' la
natura, l'entita' delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. Nel
rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione
antinfortunistica, le federazioni e gli enti di promozione sportiva
potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le
relative convenzioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono abrogate le disposizioni in materia di
assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali 17 dicembre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005.».
Art. 7
Ammortizzatori
sociali per settori in crisi
1. Il termine del 30 giugno 2005 per la
stipula degli accordi in sede governativa di cui all'articolo 1, comma
155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato al ((10
agosto 2005)) per le domande pervenute entro il 30 giugno 2005. A
tale fine, il limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro di cui al
citato articolo 1, comma 155, primo periodo, e' incrementato di 45 milioni
di euro. ((Per fare fronte al corrispondente onere, pari a 45
milioni di euro per l'anno 2005, si provvede quanto a 30 milioni di euro
per l'anno 2005 mediante corrispondente versamento all'entrata del
bilancio dello Stato della somma iscritta nell'ambito dell'unita'
previsionale di base 3.2.3.1. -Occupazione - capitolo 7230 dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 113, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e successiva riassegnazione ad apposita unita'
previsionale di base del medesimo atto di previsione, e quanto a 15
milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».))
Riferimenti normativi:
- Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311, si vedano
i riferimenti normativi all'art. 1.
- Per la legge n. 350 del 24 dicembre
2003 si vedano i riferimenti normativi all'art. 2-bis.
- Il decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1993, n. 116, e' stato
convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 236,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1993, n. 167.
«Art. 7-bis
Attivita'
socialmente utili presso uffici giudiziari
(( 1. Fermo restando il
limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 262, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra i 1.850
lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18
agosto 2000, n. 242, rientrano i lavoratori impegnati in attivita'
socialmente utili, alla data di entrata in vigore della predetta legge,
presso gli uffici giudiziari, ancorche' la titolarita' della loro
utilizzazione sia in capo ad enti locali.».))
Riferimenti
normativi:
- Per la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.
- La legge 18 agosto 2000, n. 242
(Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di
lavoro a tempo determinato con soggetti impiegati in lavori socialmente
utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico
di primo grado) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2000,
n. 204.
Art. 8
Efficacia delle
modifiche al codice di procedura civile e procedimenti civili davanti al
tribunale per i minorenni
1. Il comma 3-quater dell'articolo 2 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, e' sostituito dai seguenti:
(( «3-quater.))
Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere ((b-bis), b-ter), c-bis),
c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter)) hanno effetto a
decorrere dal ((1° gennaio 2006.».)) ((
3-quinquies.)) Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere ((b-bis),
b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter)) non si
applicano ai giudizi civili pendenti alla data del ((1° gennaio
2006.».))
2. Le disposizioni previste dall'articolo 2 del
decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 luglio 2004, n. 188, sono prorogate al 30 giugno 2006.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3-quater dell'art.
2 del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'abito
del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale -
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2005, n. 62) convertito, con
modificazioni, con legge 14 maggio 2005, n. 80 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 maggio 2005, n. 111) come modificato dalla presente legge:
«3-quater.
Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter),e),
e-bis), ed e-ter), 3-bis) e 3-ter), hanno effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2006. 3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere
b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si
applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006».
-
Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158 (Permanenza in carica degli
attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in
materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per
i minorenni, nonche' di protezione dei dati personali) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2004, n. 147, e' stato convertito, con
modificazioni, con legge 27 luglio 2004, n. 188, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 luglio 2004, n. 177.
Art. 9
Contenimento ((delle
spese per trascrizione e stenotipia nel processo penale e durata del
mandato di giudice di pace)) e dei giudici onorari di tribunale e
vice procuratori onorari
1. All'articolo 51 ((delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto)) legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole:
«al capo
dell'Ufficio giudiziario» sono sostituite dalle seguenti:
«al Presidente
della Corte di appello»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2.
Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei limiti
delle risorse finanziarie attribuite e con le modalita' di cui al comma ((3-bis,))
stipula contratti di durata biennale con imprese o cooperative di servizi
specialistici.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3.
Nell'ambito della politica di decentramento amministrativo e di
contenimento della spesa pubblica, le procedure di cui al comma 2 possono
essere delegate, per ciascun distretto, al Presidente della Corte di
appello.»;
d) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
((
«3-bis.)) Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni
e dei servizi, al fine di attuare la delega di cui al comma 3, individua,
sentito il Direttore generale della giustizia penale, gli schemi di
contratto di cui al comma 2, nonche', previo monitoraggio delle
caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe od
equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle prestazioni.».
2. Il
comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e'
sostituito dal seguente:
«1. In attesa della complessiva riforma
dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita
le funzioni di giudice di pace dura in carica ((quattro))
anni e puo' essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per
un terzo mandato di quattro anni. I giudici di pace confermati per un
ulteriore periodo di due anni in applicazione dell'articolo 20 della legge
13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati
per un ulteriore mandato di ((quattro)) anni, salva comunque
la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del
settantacinquesimo anno di eta'.».
(( 2-bis. In attesa della
riforma organica della magistratura onoraria di tribunale e in deroga a
quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, comma 1, dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici
onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari gia' confermati, che
esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, anche per effetto di proroga
nell'incarico, sono ulteriormente confermati per un periodo di altri due
anni dopo il termine dell'incarico.».))
Riferimenti normativi:
-
Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1989.
- La legge 21 novembre
1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1991, n. 278.
«Art. 9-bis
Modifiche al
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115
(( 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13(L), il comma 6 e' sostituito
dal seguente:
"6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14,
il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)";
b) all'articolo 14 (L), al comma 2, dopo la parola:
"civile,"
sono inserite le seguenti:
"senza tener conto degli interessi,";
c) l'articolo 15 (R) e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (L)
(Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del
contributo unificato).
- 1. Il funzionario verifica l'esistenza della
dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della
domanda e della ricevuta di versamento;
verifica inoltre se l'importo
risultante dalla stessa e' diverso dal corrispondente scaglione di valore
della causa.
2. Il funzionario procede, altresi', alla verifica di cui al
comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a
modificare il valore della causa";
d) all'articolo 112 (L), al comma
1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) d'ufficio o su
richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento
e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se
risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni
di reddito di cui agli articoli 76 e 92";
e) all'articolo 113 (L), il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Contro il decreto che decide
sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1,
dell'articolo 112, l'interessato puo' proporre ricorso per cassazione,
senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi
dell'articolo 97.";
f) l'articolo 150 (L) e' sostituito dal seguente:
"Art. 150 (L) (Restituzione di beni sequestrati).
- 1. La
restituzione dei beni sequestrati e' disposta dal magistrato d'ufficio o
su richiesta dell'interessato esente da bollo;
e' comunque disposta dal
magistrato quando la sentenza e' diventata inoppugnabile. Della avvenuta
restituzione e' redatto verbale.
2. La restituzione e' concessa a
condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la
conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati
provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o
sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a
persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato
revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.
3. Le
spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente
diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno
decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del
provvedimento di restituzione.
4. Il provvedimento di restituzione e'
comunicato all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento
e' data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose
sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione,
sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le
somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione
senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla
cassa delle ammende";
g) l'articolo 151 (L) e' sostituito dal
seguente:
"Art. 151 (L) (Provvedimenti in caso di mancato ritiro del
bene restituito e vendita in casi particolari).
- 1. Se l'avente diritto
alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla
cancelleria, e' ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al
magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi
non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.
2. Con il
provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il magistrato
stabilisce le modalita' della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.
3. La vendita e' disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non
possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza
rilevante dispendio. Il provvedimento e' comunicato all'avente diritto.
4.
Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci
giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari
del circondario.
5. L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere
presentato al magistrato che ne dispone la distruzione.
6. Le operazioni
di distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi tributo od onere
ai fini degli adempimenti relativi alle formalita' per l'annotazione nei
pubblici registri.
7. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati
alla cancelleria per i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto
al ritiro.";
h) l'articolo 154 (L) e' sostituito dal seguente:
"Art.
154 (L) (Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori).
-
1. Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha
provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute
alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.
2. Le
somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende
decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di cui
all'articolo 150, comma 4, senza che l'avente diritto abbia provveduto al
ritiro.
3. Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori
sequestrati e' ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti
alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza e'
passata in giudicato o il provvedimento e' divenuto definitivo";
i)
all'articolo 248 (R), il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nei
casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto
cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio
notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura
civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal
raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione
dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procedera' ad iscrizione
a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato
pagamento entro un mese."».))
Riferimenti normativi:
- Si
riporta il testo dell'art. 324 del codice di procedura penale:
«Art. 324
(Procedimento di riesame).
- 1. La richiesta di riesame e' presentata,
nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni
dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o
dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto
sequestro.
2. La richiesta e' presentata con le forme previste dall'art.
582. Se la richiesta e' proposta dall'imputato non detenuto ne' internato,
questi, ove non abbia gia' dichiarato o eletto domicilio o non si sia
proceduto a norma dell'art. 161, comma 2, deve indicare il domicilio
presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6;
in
mancanza, l'avviso e' notificato mediante consegna al difensore. Se la
richiesta e' proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di
dichiarare il proprio domicilio, l'avviso e' notificato mediante deposito
in cancelleria.
3. La cancelleria da' immediato avviso all'autorita'
giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al
tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.
4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi.
Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facolta' di enunciare nuovi
motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima
dell'inizio della discussione.
5. Sulla richiesta di riesame decide, in
composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella
quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di
dieci giorni dalla ricezione degli atti.
6. Il procedimento davanti al
tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art.
127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza e'
comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha
proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano
depositati in cancelleria.
7. Si applicano le disposizioni dell'art. 309,
commi 9 e 10. La revoca del provvedimento di sequestro puo' essere
parziale e non puo' essere disposta nei casi indicati nell'art. 240, comma
2, del codice penale.
8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione
della proprieta', rinvia la decisione della controversia al giudice
civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.».
- Si riporta il testo
dell'art. 137 del codice di procedura civile:
«Art. 137 (Notificazioni).
- Le notificazioni, quando non e' disposto altrimenti, sono eseguite
dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del
pubblico ministero o del cancelliere. L'ufficiale giudiziario esegue la
notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme
all'originale dell'atto da notificarsi. Se la notificazione non puo'
essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso
previsto dal secondo comma dell'art. 143, l'ufficiale giudiziario consegna
o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a
sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione,
dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto
stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto. Le disposizioni di cui al terzo comma si
applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria
ai sensi degli articoli 133 e 136.».
Art. 10
Contratti di
programma
(( 1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80, le parole:
«alla stessa data» sono sostituite dalle seguenti:
«alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non
oltre il 30 settembre 2005 e per un importo di contributi statali non
superiore a 400 milioni di euro che determinano erogazioni nell'anno 2005
non superiori a 80 milioni di euro».))
2. Per la compensazione
degli effetti finanziari derivanti dal comma 1, pari a ((80
milioni)) di euro, in conseguenza del rinvio nell'attuazione della
riforma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il
Ministero delle attivita' produttive riduce di pari importo l'ammontare
dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti, al fine di
assicurare in ogni caso l'invarianza del limite di cui all'articolo 1,
comma 15, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Per
l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5 e 8 del citato
decreto-legge n. 35 del 2005, nell'invarianza dei limiti di cui
all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come modificato dagli articoli ((8-bis)), comma 3, e
11, ((comma 14-ter)), del medesimo decreto-legge e
dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, sono
rideterminati i limiti di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 15,
rispettivamente, in 2.710 milioni di euro e 490 milioni di euro.
Riferimenti normativi:
- Per il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si
vedano i riferimenti normativi all'art. 8.
- Si riporta il testo del comma
3 dell'art. 8 del su menzionato decreto-legge n. 35 del 2005, come
modificato dalla presente legge:
«3. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla concessione di
incentivi disposta in attuazione di bandi gia' emessi alla data di entrata
in vigore del presente decreto o a fronte di contratti di programma per i
quali il Ministro delle attivita' produttive, alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30
settembre 2005 e per un importo di contributi statali non superiore a 400
milioni di euro, che determinano erogazioni nell'anno 2005 non superiori a
80 milioni di euro, abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della
relativa delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera
CIPE n. 26 del 25 luglio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215
del 16 settembre 2003.».
- Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311, si
vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
- Il decreto-legge 31 maggio
2005, n. 90, reca (Disposizioni urgenti in materia di protezione civile)
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2005.
«Art. 10-bis
Componenti
del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
((
1. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, le parole
"una sola volta" sono soppresse.».))
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 (Regolamento recante
le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di
organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3
aprile 1997, n. 94 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11
marzo 1998, n. 58) come modificato dalla presente legge:
«2. Il Nucleo e'
articolato in due unita' operative, rispettivamente per la valutazione e
per la verifica degli investimenti pubblici. E' composto di 60 membri,
compresi i due responsabili delle unita' operative, nominati con decreto
del Ministro per un periodo di quattro anni, rinnovabile. I responsabili
delle unita' operative hanno i poteri di assegnazione degli affari delle
unita' stesse. Il Nucleo predispone annualmente una relazione riguardante
l'attivita' della pubblica amministrazione in materia di investimenti
pubblici per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, sulla base
dell'attivita' svolta. La relazione e' trasmessa dal Capo del Dipartimento
per le politiche di sviluppo e di coesione al Ministro, ai fini della
presentazione al Parlamento.».
Art. 11
Conferimento in
discarica dei rifiuti
1. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «16 luglio 2005»
sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2005».
(( 1-bis. La
disposizione di cui al comma 1 non si applica alle discariche di II
categoria, di tipo A, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia
contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento e' fissato
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.))
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12
marzo 2003.
«Art. 11-bis
Modifica
all'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24
(( 1.
All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"con esclusione di quello
relativo ai limiti di eta'."».))
Riferimenti normativi:
- Si
riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 30 gennaio
2004, n. 24 (Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e della carriera prefettizia, nonche' in
materia di accise sui tabacchi lavorativi - pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 febbraio 2004, n. 26) convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2004, n. 87, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile
2004, n. 78, come modificato dalla presente legge:
«2. In fase di prima
applicazione del presente decreto, il Ministero dell'interno procede,
nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle normative vigenti,
al reclutamento del personale nel profilo professionale di vigile del
fuoco, da destinare ai distaccamenti presso le sedi di cui al comma 1,
mediante concorso per colloquio e prova tecnico-attitudinale, da bandire
con decreto del Ministero dell'interno, riservato ai vigili iscritti negli
elenchi del personale volontario in servizio presso le sedi di cui al
comma 1 ed in possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente per
l'accesso al profilo di vigile del fuoco con esclusione di quello relativo
ai limiti di eta».
Art. 12
Cessazione anticipata del
servizio di leva nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica militari,
nonche' del servizio civile sostitutivo
1.
Ferma restando la disciplina transitoria prevista all'articolo 25 della
legge 23 agosto 2004, n. 226, il personale di leva incorporato
nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, di cui
all'articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo'
chiedere, con apposita domanda, di cessare anticipatamente dal servizio di
leva a decorrere dal 1° luglio 2005.
2. Il personale che svolge servizio
civile sostitutivo, di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, puo' chiedere, con apposita domanda, di cessare
anticipatamente dal servizio a decorrere dal 1° luglio 2005. Riferimenti
normativi:
- La legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in
ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente
coordinamento con la normativa di settore) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2004, n. 204.
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303.
«Art. 12-bis
Modifiche al
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215
(( 1. Al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6
(Gestione delle eccedenze).
- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino
al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi
organici stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto, il
Ministro della difesa ha facolta' di disporre il collocamento in
ausiliaria degli ufficiali e dei sottoufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica che ne facciano domanda e che si trovino a non
piu' di cinque anni dal limite di eta'.
2. La facolta' di cui al comma 1
puo' essere esercitato entro i limiti del contingente annuo massimo di
personale di ciascuna categoria indicata dalla tabella C allegata al
presente decreto e comunque nel limite delle risorse disponibili
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, commi 2 e
3, della legge 14 novembre 2000, n. 331.
3. Il collocamento in ausiliaria
di cui al comma 1 e' equiparato a tutti gli effetti a quello per il
raggiungimento dei limiti di eta'. Al predetto personale compete, in
aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento
pensionistico e l'indennita' di buonuscita che allo stesso sarebbe
spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di eta',
compresi gli eventuali aumenti periodici ed i passaggi di classe di
stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, per il reimpiego nell'ambito
del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di
appartenenza od altra amministrazione.
4. Le domande di cessazione dal
servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione
di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1° marzo di
ciascun anno, ed hanno validita' solo per l'anno in corso. In caso di
accoglimento della domanda, il personale e' collocato in ausiliaria a
partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso
anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno,
puo' ripresentarla, con le stesse modalita', negli anni successivi.
5.
Qualora, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di
domande sia superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in
ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente piu' anziano e,
a parita' di eta', l'ufficiale o il sottufficiale piu' anziano in grado.»;
))
(( b) dopo la tabella B, e' aggiunta la seguente:
«Tabella C
(articolo 6, comma 2)
UNITA' DI PERSONALE DA
COLLOCARE IN AUSILIARIA
Anno |Ufficiali |Marescialli |Totale
2006 |18 |340 |358
2007 |18 |330 |348
2008 |15 |255 |270
2009 |30 |500 |530
2010 |18 |350 |368
2011 |33 |550 |583
2012 |35 |595 |630
2013 |35 |595 |630
2014 |38 |650 |688
2015 |35 |595 |630
2016 |33 |570 |603
2017 |45 |795 |840
2018 |12 |205 |217
2019 |12 |205 |217
2020 |6 |60 |96
Totale |383 |6.625 |7.008}))
Riferimenti normativi:
- Il
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare
la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a
norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2001, n. 133.
- La legge 14
novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione del servizio militare
professionale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2000, n.
269.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498 (Modifiche alla
normativa concernente la posizione di ausiliaria del personale militare, a
norma dell'art. 1, commi 97, legge g), e 99, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1998, n. 21.
Art. 13
Disposizioni per
il personale della carriera diplomatica
1. Per il rinnovo del contratto
della carriera diplomatica relativo al biennio 2004-2005 e' stanziata la
somma di euro 12.000.000 a decorrere dall'anno 2005. Al conseguente onere,
pari a euro 12.000.000 ((a decorrere dall'anno 2005)), si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
«Art. 13-bis
Disposizioni
concernenti il personale della carriera prefettizia
(( 1. Per il
rinnovo del contratto della carriera prefettizia relativo al biennio
2004-2005 e' stanziata la somma di ulteriori euro 5 milioni a decorrere
dall'anno 2005.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a
5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Riferimenti
normativi:
- Per la legge 24 dicembre 2003, n. 350 si vedono: riferimenti
normativi all'art. 2-bis.
Art. 13-ter
Disposizioni
concernenti il personale dell'amministrazione civile dell'interno
((
1. Per far fronte alla molteplicita' e complessivita' dei compiti
attribuiti al personale dell'amministrazione civile dell'interno
appartenente al comparto Ministeri, connessi all'applicazione della
normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il
fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e
dell'efficienza dei servizi istituzionali e' incrementato di 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
2. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo si provvede, per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione
di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».))
Riferimenti normativi:
- Per la legge n. 350 del 2003 si vedano i
riferimenti normativi all'art. 2-bis.
Art. 14
Ammodernamento
delle infrastrutture portuali
1. L'articolo ((3-quinquies)),
comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, e la lettera ((f-quater)))
del comma 24 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
abrogati.
2. Per l'attuazione dell'articolo 36, comma 2, della legge 1°
agosto 2002, n. 166, le relative spese di investimento non concorrono, per
l'anno 2005, alla determinazione del limite di incremento di cui al comma
57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente,
per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno
2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della
citata legge n. 311 del 2004, e' ridotta di euro 60.000.000.
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3-quinquies del decreto-legge
31 marzo 2005, n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali -
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2005, n. 75) convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2005, n. 125, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3-quinquies (Copertura finanziaria degli oneri relativi a
spese sostenute dai comuni per gli interventi di bonifica di siti
inquinati).
- 1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita'
attuative per la fruizione, da parte degli enti locali, dell'esclusione di
cui alla lettera f-quater) del comma 24 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2004 n. 311, introdotta dall'art. 1-quater del presente decreto.».
- Per la legge n. 311 del 2004 si vedono i riferimenti normativi all'art.
1.
- Si riporta il testo del comma 24 dell'art. 1 della legge n. 311 del
2004 come modificato dalla presente legge:
«24. Il complesso delle spese
di cui ai commi 22 e 23 e' collocato, sia per la gestione di competenza
che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quello in
conto capitale al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la
specifica disciplina di settore;
b) spese per la sanita' per le regioni
che sono disciplinate dai commi da 164 a 188;
c) spese derivanti
dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attivita'
finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;
d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche
individuate in applicazione dei commi da 5 a 7;
e) spese connesse agli
interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria minorile;
f) spese per calamita' naturali per le quali sia
stato dichiarato lo stato di emergenza nonche' quelle sostenute dai comuni
per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal
Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato
di emergenza;
f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite
o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a
partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti
finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale;
f-ter) spese per
oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio».
- La
legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e
trasporti) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2002, n. 181.
Art. 14-bis
Modifiche
all'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(( 1.
All'articolo 53, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il secondo
periodo e' sostituito dai seguenti:
«Dette aree sono assegnate, in
adesione a sua richiesta e previo versamento dell'indennizzo di 2,6
milioni di euro, al patrimonio disponibile della regione Liguria, che ne
dispone per consentire, in coerenza con le determinazioni del comune di
Genova e della provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi poteri di
pianificazione territoriale, il consolidamento e lo sviluppo di attivita'
produttive in forme ambientalmente compatibili, nonche' per la definizione
dell'assetto infrastrutturale dell'area. Allo scopo sono utilizzate, tra
l'altro, sia le risorse indicate all'articolo 4 della legge 9 dicembre
1998, n. 426, sia quelle indicate all'articolo 5 del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80».
2. All'articolo 53, comma 2, secondo periodo, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, le parole:
«nell'articolo 4 della legge 9
dicembre 1998, n. 426» sono sostituite dalle seguenti:
«al comma 1».))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 53 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2002 - pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 53 (Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA
di Genova Cornigliano)
- 1. Al fine di conseguire gli scopi previsti
dall'art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare la
definitiva chiusura di tutte le lavorazioni a caldo e la cessazione dei
conseguenti effetti inquinanti, le aree appartenenti al demanio portuale,
escluse le banchine, occupate dallo stabilimento ILVA di Genova
Cornigliano, sono sdemanializzate. Dette aree sono assegnate, in adesione
a sua richiesta e previo versamento dell'indennizzo di 2,6 milioni di
euro, al patrimonio disponibile della regione Liguria, che ne dispone per
consentire, in coerenza con le determinazioni del comune di Genova e della
provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione
territoriale, il consolidamento e lo sviluppo di attivita' produttive in
orme ambientalmente compatibili, nonche' per la definizione dell'assetto
infrastrutturale dell'area. Allo scopo sono utilizzate, tra l'altro, sia
le risorse indicate all'art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sia
quelle indicate all'art. 5 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80».
2. La
regione Liguria conferisce le aree di cui al comma 1 ad una societa' per
azioni allo scopo costituita, alla quale potranno partecipare, a
richiesta, il comune di Genova e la provincia di Genova in quota
complessivamente e congiuntamente paritaria a quella della regione
Liguria. Tale societa' verra' altresi' partecipata in quota minoritaria da
soggetto designato dal Governo. La societa' per azioni dispone di dette
aree anche per definire, secondo le modalita' piu' opportune, la
disciplina complessiva dei rapporti giuridico-economici relativi al
soggetto privato attuale concessionario, garantisce la continuita'
dell'attuale occupazione anche attraverso il consolidamento delle
lavorazioni a freddo e utilizza le risorse indicate al comma 1. In tale
quadro il Governo garantisce il mantenimento della continuita'
occupazionale di tutti i lavoratori interessati. Tutti i trasferimenti
previsti dal presente articolo sono esenti da imposizioni fiscali.».
«Art. 14-ter
Disposizioni
concernenti le autorita' portuali
(( 1. Alle autorita' portuali
istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, a decorrere dall'anno 2001 e i cui organi rappresentativi siano
stati nominati a decorrere dall'anno 2003 non si applica per l'anno 2005
il comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2.
All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 250.000 per l'anno 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di' previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».))
Riferimenti
normativi:
- La legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione
in materia portuale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio
1994, n. 28.
- Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311 si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.
Art. 14-quater
Giochi
olimpici invernali Torino 2006
(( 1. Per la realizzazione delle
opere previste dal piano degli interventi per i Giochi olimpici invernali
Torino 2006, ai sensi dell'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n.
166, il comune di Limone Piemonte e' autorizzato per l'anno 2005 a
contrarre indebitamento fino ad un massimo del 25 per cento dei primi tre
titoli delle entrate del penultimo anno precedente quello in cui viene
prevista l'assunzione dei mutui e comunque nel limite di spesa di euro
250.000, in deroga a quanto previsto dall'articolo 204 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni.
2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 250.000 per
l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Dopo il comma 25
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' inserito il
seguente:
«25-bis. Limitatamente all'anno 2005 per gli enti locali della
regione Piemonte sedi dei Giochi olimpici invernali Torino 2006 e per
quelli interessati alla realizzazione di opere previste dall'articolo 21
della legge 1° agosto 2002, n.166, il complesso delle spese di cui al
comma 24 e' calcolato anche al netto delle spese derivanti da interventi
connessi allo svolgimento dei medesimi Giochi olimpici, da concludere
entro il 30 dicembre 2005».
5. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 4, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi:
- Per la legge 1°
agosto 2002, n. 166 si vedano i riferimenti normativi all'art. 14.
- Il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 settembre 2000, n. 227.
- Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311 si
vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
Art. 14-quinquies
Differimento di termine
(( 1. Per consentire il completamento degli
accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni e le organizzazioni
sindacali delle categorie interessate, relativamente alla rideterminazione
dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero,
all'estensione ed alle tipologie delle concessioni esistenti ed
all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differito al 31 ottobre 2005.))
Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
ottobre 2003 n. 229) e' stato convertito, con modificazioni, con legge 24
novembre 2003, n. 326, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre
2003, n. 274.))
Art. 14-sexies
Incarichi
dirigenziali
(( 1. All'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 1e parole:
«non puo' eccedere,
per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il
termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale,
il termine di cinque anni sono sostituite dalle seguenti:
«non puo'
essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni».
2.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi di
direzione di uffici dirigenziali generali resi vacanti prima della
scadenza dei contratti dei relativi dirigenti per effetto dell'articolo 3,
comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145.
3. All'articolo 19, comma 6,
terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le
parole:
«anche presso amministrazioni statali,» sono inserite le
seguenti:
«ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi,».
4.
All'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comma 1,
terzo periodo, le parole:
«cinque anni» sono sostituite dalle seguenti:
«tre anni».))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei
commi 2 e 6 dell'art. 19 ed il comma 1 dell'art. 23 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106) come modificato dalla presente
legge:
«2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti
secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di
conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli
incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e
gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e
alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del
rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli
obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni
ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al
provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto
individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico,
nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre ammessa la
risoluzione consensuale del rapporto.
6. Gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per
cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia,
a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di
tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione
dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli
altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze
di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali ivi comprese
quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste
per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati
e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato
da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di
mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo
di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita'
di servizio.
1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima
e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in
modo da garantire la eventuale specificita' tecnica. I dirigenti della
seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui
all'art. 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima
qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali
generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'art.
19, comma 11, per un periodo pari almeno a tre anni senza essere incorsi
nelle misure previste dall'art. 21 per le ipotesi di responsabilita'
dirigenziale.».
- La legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il
riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e
l'interazione tra pubblico e privato) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 24 luglio 2002, n. 172.
Art. 14-septies
Modifiche
all'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(( 1.
Al fine di verificare lo stato di ammodernamento della pubblica
amministrazione in relazione ai processi normativi di riforma volti al
contenimento della spesa e alla semplificazione delle procedure,
all'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole:
«l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica»
sono sostituite dalle seguenti:
«l'ispettorato per la funzione pubblica,
che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica»;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'is-pettorato stesso
si avvale di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra
ispettori di finanza, in posizione di comando fuori ruolo, del Ministero
dell'economia e delle finanze, funzionari particolarmente esperti in
materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero
dell'interno, e nell'ambito di personale di altre amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si
applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
l'articolo 56, settimo comma, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni.»;
c) al terzo periodo, dopo le parole: «buon andamento»
sono inserite le seguenti:
«, l'efficacia dell'attivita' amministrativa,
con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle
procedure,».
2. Restano fermi il contingente complessivo di personale
previsto dal citato articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165
del 2001 e gli oneri complessivi dal medesimo derivanti.))
Riferimenti normativi:
- Per il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo
2001, si vedano i riferimenti normativi all'art. 14-sexies.
- Si riporta
il testo del comma 6 dell'art. 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001
come modificato dalla presente legge:
«6. Allo svolgimento delle
verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 puo' partecipare
l'ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze
del Ministro per la funzione pubblica. L'ispettorato stesso si avvale di
un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra ispettori di finanza,
in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'economia e delle
finanze, funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione di
comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno, e nell'ambito di
personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o
fuori ruolo, per il quale si applicano l'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e l'art. 56, settimo comma, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni. L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando
sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni l'ottimale
utilizzazione delle risorse umane, la conformita' dell'azione
amministrativa ai principi di imparzialita' e buon andamento l'efficacia
dell'attivita' amministrativa, con particolare riferimento alle riforme
volte alla semplificazione delle procedure, e l'osservanza delle
disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei
risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro.».
Art. 14-octies
Modifica
all'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
((
1. All'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 dopo le parole:
«un'apposita» e' inserita la
seguente:
«separata».))
Riferimenti normativi:
- Per il decreto
legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, si vedano i riferimenti normativo
all'art. 14-sexies.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17-bis del
decreto legislativo n. 165 del 2001 come modificato dalla presente legge:
«1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina
l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale
e' ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3,
che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianita' in dette
posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente
ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al
presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli
altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure
concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I
dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui
all'art. 17.».
Art. 14-novies
Comitato
nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e
l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
((
1. Al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 e' aggiunto il seguente comma:
«I membri del Comitato di cui all'articolo 3, i membri della Giunta di
cui all'articolo 4, i membri del Collegio amministrativo e il segretario
generale di cui all'articolo 6 durano in carica cinque anni»;
b)
all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il segretario
generale, di cui all'articolo 6, e' membro di diritto del Comitato, ove
non risulti tra i componenti di cui al presente articolo», c)
all'articolo 4 e' aggiunto in fine il seguente comma:
«Il segretario
generale, di cui all'articolo 6, e' membro di diritto della Giunta, ove
non risulti tra i componenti di cui al comma precedente»;
d) all'articolo
6, i commi dal secondo al decimo sono sostituiti dai seguenti:
«Nell'ambito
del Comitato e' costituito un Collegio amministrativo composto dal
segretario generale e da quattro componenti del Comitato appartenenti al
Ministero delle politiche agricole e forestali. Alla nomina dei componenti
provvede il Ministro-presidente. Il Collegio amministrativo predispone il
regolamento per il funzionamento e la gestione del Segretariato stabilendo
anche la consistenza numerica, i requisiti, le modalita' di assunzione, le
norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico, di previdenza e
di quiescenza del personale assunto direttamente dal Comitato. Le stesse
modalita' predisposte nel regolamento vengono seguite nel caso in cui non
sia possibile usufruire del personale del Ministero. Il regolamento e'
sottoposto all'esame del Comitato che lo rimette all'approvazione del
Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale vi provvede di
concerto con quello dell'economia e delle finanze. Per il controllo dei
fondi occorrenti per il funzionamento del Comitato e' costituito un
Collegio sindacale di cui fanno parte tre sindaci effettivi e due
supplenti. Il Ministro delle politiche agricole e forestali nomina due
sindaci effettivi ed un supplente;
il Ministro dell'economia e delle
finanze nomina un sindaco effettivo e un supplente. Il Collegio esercita
le sue funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti
del codice civile, in quanto applicabili. I sindaci durano in carica tre
anni e possono essere riconfermati. Un delegato della Corte dei conti,
nominato dal presidente della medesima, partecipa ai lavori del Collegio
sindacale a norma di legge. Con provvedimento dei Ministri competenti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere
comandati presso il Comitato dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre
amministrazioni dello Stato. L'onere per il complessivo trattamento
economico dovuto al personale comandato ai sensi del comma nono fa carico
sugli stanziamenti previsti per il funzionamento del Comitato».
2.
All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.))
Riferimenti normativi:
- Si
riporta il testo degli articoli 2, 3, 4 e 6 del decreto legislativo 7
maggio 1948, n. 1182 (Costituzione del Comitato nazionale italiano per il
collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni
Unite per l'alimentazione e l'agricoltura - pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 settembre 1948, n. 225) come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. - Presidente del Comitato e' il Ministro per l'agricoltura e le
foreste, vice presidente e' l'Alto Commissario per l'alimentazione. Il
presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. I membri del Comitato
di cui all'articolo 3, i membri della Giunta di cui all'articolo 4, i
membri del Collegio amministrativo e il segretario generale di cui
all'articolo 6 durano in carica cinque anni.
Art 3. - Oltre il presidente
ed il vice presidente fanno parte del Comitato i seguenti componenti
rappresentanti rispettivamente:
due il Ministero degli affari esteri;
uno
il Ministero dell'interno;
uno il Ministero del tesoro;
quattro il
Ministero dell'agricoltura e foreste;
uno il Ministero dell'industria e
commercio;
uno il Ministero del commercio con l'estero;
uno l'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
tre l'Alto Commissariato
per l'alimentazione;
uno il Comitato interministeriale per la
ricostruzione;
uno l'Istituto per il commercio con l'estero;
uno
l'Istituto centrale di statistica;
uno l'Istituto di economia agraria;
uno
l'Istituto della nutrizione del Consiglio nazionale delle ricerche;
uno
l'Istituto agronomico per l'Africa italiana. Il Ministro per l'agricoltura
e per le foreste, con proprio decreto, provvede alla nomina dei
rappresentanti suddetti, in base a designazione delle rispettive
Amministrazioni. Il segretario generale, di cui all'art. 6, e' membro di
diritto del Comitato, ove non risulti tra i componenti di cui al presente
articolo. Art 4. - Nel seno del Comitato e' costituita una Giunta
esecutiva di cui fanno parte i seguenti componenti, rappresentanti
rispettivamente:
uno il Ministero degli affari esteri;
uno il Ministero
del tesoro;
due il Ministero dell'agricoltura e foreste;
uno il Ministero
del commercio con l'estero;
uno l'Alto Commissariato per l'igiene e la
sanita' pubblica;
uno l'Alto Commissariato dell'alimentazione. I
componenti della Giunta sono designati dai capi delle rispettive
Amministrazioni, fra quelli gia' facenti parte del Comitato stesso. E'
presidente della Giunta uno dei due rappresentanti del Ministero
dell'agricoltura e foreste, nominato dal Ministro del suddetto dicastero.
E' vice presidente della Giunta, il rappresentante dell'Alto Commissariato
dell'alimentazione che fa parte della Giunta stessa. Il segretario
generale, di cui all'art. 6, e' membro di diritto della Giunta, ove non
risulti tra i componenti di cui al comma precedente.
Art. 6. - Il Comitato
avra' un Segretariato generale diretto dal segretario generale, nominato
con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con
l'Alto Commissariato per l'alimentazione. Nell'ambito del Comitato e'
costituito un Collegio amministrativo composto dal segretario generale e
da quattro componenti del Comitato appartenenti al Ministero delle
politiche agricole e forestali. Alla nomina dei componenti provvede il
Ministro-presidente. Il Collegio amministrativo predispone il regolamento
per il funzionamento e la gestione del Segretariato stabilendo anche la
consistenza numerica, i requisiti, le modalita' di assunzione, le norme
sullo stato giuridico ed il trattamento economico, di previdenza e di
quiescenza del personale assunto direttamente dal Comitato. Le stesse
modalita' predisposte nel regolamento vengono seguite nel caso in cui non
sia possibile usufruire del personale del Ministero. Il regolamento e'
sottoposto all'esame del Comitato che lo rimette all'approvazione del
Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale vi provvede di
concerto con quello dell'economia e delle finanze. Per il controllo dei
fondi occorrenti per il funzionamento del Comitato e' costituito un
Collegio sindacale di cui fanno parte tre sindaci effettivi e due
supplenti. Il Ministro delle politiche agricole e forestali nomina due
sindaci effettivi ed un supplente;
il Ministro dell'economia e delle
finanze nomina un sindaco effettivo e un supplente. Il Collegio esercita
le sue funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti
del codice civile, in quanto applicabili. I sindaci durano in carica tre
anni e possono essere riconfermati. Un delegato della Corte dei conti,
nominato dal presidente della medesima, partecipa ai lavori del Collegio
sindacale a norma di legge. Con provvedimento dei Ministri competenti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere
comandati presso il Comitato dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre
amministrazioni dello Stato. L'onere per il complessivo trattamento
economico dovuto al personale comandato ai sensi del comma nono fa carico
sugli stanziamenti previsti per il funzionamento del Comitato.».
Art. 14-decies
Modifiche
al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
((
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 60, comma 1,
numero 10), la parola:
«maggioritario» e' sostituita dalle seguenti:
«superiore
al 50 per cento»;
b) all'articolo 63, comma 1, numero 1), dopo le parole:
«azienda soggetti a vigilanza» sono inserite le seguenti:
«in cui vi
sia almeno il 20 per cento di partecipazione».))
Riferimenti
normativi:
- Per il decreto legislativo n. 267 del 2000 si vedano i
riferimenti normativi:
all'art. 14-quater.
- Si riporta il testo del comma
1 degli articoli 60 e 63 del decreto legislativo n. 267 del 2000 come
modificato dalla presente legge:
«1. Non sono eleggibili a sindaco,
presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e
circoscrizionale:
1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli
ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il
Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le
funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;
2) nel
territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di
Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di
pubblica sicurezza;
3) nel territorio, nel quale esercitano il comando,
gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle
Forze armate dello Stato;
4) nel territorio, nel quale esercitano il loro
ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione
e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
5) i
titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che
esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del
comune o della provincia nonche' i dipendenti che dirigono o coordinano i
rispettivi uffici;
6) nel territorio, nel quale esercitano le loro
funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai
tribunali amministrativi regionali, nonche' i giudici di pace;
7) i
dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
8) il
direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario
delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
9) i legali rappresentanti
ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il
cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o
ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni
che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con
cui sono convenzionate;
10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle
societa' per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente
del comune o della provincia;
11) gli amministratori ed i dipendenti con
funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento
del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente
dal comune o dalla provincia;
12) i sindaci, presidenti di provincia,
consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica,
rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.
1. Non puo'
ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, provinciale o circoscrizionale:
1) l'amministratore o il
dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente,
istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per
cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della
provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione
in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi
nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
2) colui
che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di
rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente,
in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti,
nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in societa' ed imprese
volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo
continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge
dello Stato o della Regione;
3) il consulente legale, amministrativo e
tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di
cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
4) colui che ha lite pendente,
in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo,
rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in
materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9
del presente decreto non determina incompatibilita'. Qualora il
contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere
sul suo ricorso e' la commissione del comune capoluogo di circondario sede
di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia
proposto contro tale comune, competente a decidere e' la commissione del
comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro
quest'ultimo comune, competente a decidere e', in ogni caso, la
commissione del comune capoluogo di Regione. Qualora il ricorso sia
proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere e' la
commissione del capoluogo di provincia territorialmente piu' vicino. La
lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina
incompatibilita' soltanto in caso di affermazione di responsabilita' con
sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel
processo penale non costituisce causa di incompatibilita'. La presente
disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
5) colui che, per
fatti compiuti allorche' era amministratore o impiegato, rispettivamente,
del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso
dipendente o vigilato, e' stato, con sentenza passata in giudicato,
dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora
estinto il debito;
6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile,
rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od
azienda da essi dipendenti e' stato legalmente messo in mora ovvero,
avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei
riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di
cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602;
7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una
condizione di ineleggibilita' prevista nei precedenti articoli.».
Art. 14-undecies
Rimborsi
delle spese per consultazioni elettorali regionali
(( 1. Il termine
di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999,
n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per
le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle regioni
a statuto ordinario del 3-4 e del 17-18 aprile 2005 e' differito al 30
settembre 2005.))
Riferimenti normativi:
- La legge 3 giugno 1999,
n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni
elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la
contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1999, n. 129.
Art. 14-duodecies
Archivio
storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(( 1.
All'articolo 42 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3, e' aggiunto
il seguente:
«3-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri conserva i
suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni
assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto. Con
lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di conservazione, di
consultazione e di accesso agli atti presso l'archivio storico della
Presidenza del Consiglio dei Ministri».))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 febbraio 2004, n. 45) come modificato dalla presente legge:
«Art. 42
(Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali).
- 1. La
Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio
archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della
Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della
Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le
modalita' di consultazione e di accesso agli atti conservati presso
l'archivio storico della Presidenza della Repubblica.
2. La Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il
proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici
di presidenza.
3. La Corte costituzionale conserva i suoi atti presso il
proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con
regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in materia di
costituzione e funzionamento della Corte medesima.
3-bis. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri conserva i suoi atti presso il proprio archivio
storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio
dei Ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le
modalita' di conservazione, di consultazione e di accesso agli atti presso
l'archivio storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
Art. 14-terdecies
Posti di
funzione dirigenziale di prima fascia presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali
(( 1. Nell'ambito dei posti di funzione
dirigenziale di prima fascia del Ministero delle politiche agricole e
forestali e' compreso il posto di vice-presidente del consiglio nazionale
dell'agricoltura di cui all'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, ad
incremento dei posti di funzione indicati nella tabella A allegata al
medesimo decreto.
2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del
principio dell'invarianza della spesa, l'onere derivante dal trattamento
economico spettante al titolare del nuovo incarico dirigenziale di livello
generale, rispetto al numero degli incarichi di livello dirigenziale
generale previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, e' compensato sopprimendo contestualmente
al conferimento dell'incarico presso l'amministrazione due posti di
livello dirigenziale di seconda fascia effettivamente coperti.))
Riferimenti normativi:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 2005, n. 79 (Regolamento recante riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole e forestali) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2005, n. 106.
Art. 14-quaterdecies
Elenco per la designazione del segretario generale delle Camere di
commercio
(( 1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 20 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituita dalla seguente:
«a) i
dirigenti delle Camere di commercio, delle Unioni regionali delle Camere
di commercio, dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici
che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto
di cui al comma 4 del presente articolo».))
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 20 della legge 29
dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio
1994, n. 7) come modificato dalla presente legge:
«3. Nell'elenco di cui
al comma 2 possono essere iscritti, a domanda:
a) i dirigenti delle camere
di commercio, delle unioni regionali delle Camere di commercio, dell'Unioncamere
e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei
requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 4 del
presente articolo;
b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in
materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalita' e
in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 4 del
presente articolo, provenienti da imprese pubbliche o private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali.».
Art. 14-quinquiesdecies
Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
(( 1. Al
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 3:
1) al comma 6-duodecies, primo periodo, le parole:
«fino
al 31 dicembre 2007» sono soppresse;
2) al comma 6-quaterdecies, secondo
periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«; dall'anno 2008 si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468»;
b) all'articolo 13-ter, il comma 1 e' sostituito
dal seguente:
«1. Per assicurare la piena funzionalita' degli enti
gestori, per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre
dell'anno 2005 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi
derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione
relative ai contributi previdenziali e assistenziali concernenti i datori
di lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo, con
recupero dei relativi importi entro il 20 dicembre 2005».))
Riferimenti normativi:
- Per il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, della legge 14 maggio 2005, n. 80, si
vedano i riferimenti normativi dell'art. 8.
- Si riporta il testo dei
commi 6-duodecies e 6-quaterdecies dell'art. 3 ed il comma 1 dell'art.
13-ter del decreto-legge n. 35 del 2005 come modificato dalla presente
legge:
«6-duodecies. Per lo svolgimento delle attivita' di propria
competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una
commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo
delegato e composta dal capo del Dipartimento degli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di
vice presidente, e da un numero massimo di venti componenti scelti fra
professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari,
avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro
con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti
delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalita'. Se
appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono
essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i
criteri dei rispettivi ordinamenti. La commissione e' assistita da una
segreteria tecnica. Il contingente di personale da collocare fuori ruolo
ai sensi del presente comma non puo' superare le dieci unita'.». «6-quaterdecies.
Per l'attuazione dei commi 6-duodecies e 6-terdecies e' autorizzata la
spesa massima di 750.000 euro per l'anno 2005, di 1.500.000 euro per
l'anno 2006 e di 1.500.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla
tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall'anno 2008 si provvede
ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n.
468. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». «1.
Per assicurare la piena funzionalita' degli enti gestori, per i mesi di
maggio, giugno, luglio, agosto e settembre dell'anno 2005 sono sospesi i
termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di
pagamento e per le procedure di riscossione relative ai contributi
previdenziali e assistenziali concernenti i datori di lavoro e i
lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo, con recupero dei
relativi importi entro il 20 dicembre 2005.».
Art. 14-sexiesdecies
Disposizione in materia di trasferimento dei magistrati da sedi disagiate
((
1. All'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
«2. Se la permanenza in servizio presso la sede
disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'articolo 1 a sedi
disagiate supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di
trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti,
con esclusione di coloro che sono stati nominati uditori giudiziari in
data anteriore al 9 maggio 1998».
2. La disposizione di cui al comma 1 si
applica per la copertura dei posti pubblicati in data successiva
all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 della
legge 4 maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti o
destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle
infradistrettuali - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1998, n.
105) come modificata dalla presente legge:
«2. Se la permanenza in
servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi
dell'art. 1 a sedi disagiate supera i cinque anni, il medesimo ha diritto,
in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri
aspiranti, con esclusione di coloro che sono stati nominati uditori
giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998.».
Art. 14-septiesdecies
Modifica all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(( 1.
All'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
parole: «Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,» sono soppresse.))
Riferimenti normativi:
- Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311, si vedano
i riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo del comma 132
dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 come modificato dalla presente
legge:
«132. Per il triennio 2005-2007 e' fatto divieto a tutte le
amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali
aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di
personale delle amministrazioni pubbliche.».
Art. 14-duodevicies
Contratti per la prestazione dei servizi di telefonia fissa
(( 1. Al
fine di garantire la continuita' del servizio, nonche' la riduzione, il
controllo ed il monitoraggio della spesa per la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, i contratti per la prestazione dei servizi
di telefonia fissa in essere, attuativi della convenzione stipulata dalla
Consip Spa in data 6 febbraio 2003, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, sono prorogati, salvo disdetta da parte delle
amministrazioni, alle stesse condizioni, anche economiche,
contrattualmente previste. Detta proroga e' disposta fino alla
sottoscrizione da parte della Consip Spa della nuova convenzione dei
servizi di telefonia fissa, la cui procedura ad evidenza pubblica e'
indetta entro i termini di cui all'articolo 23 della legge 18 aprile 2005,
n. 62.))
Riferimenti normativi:
- La legge 23 dicembre 1999, n.
488 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge finanziaria 2000)» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 dicembre 1999, n. 302.
- Per la legge 18 aprile 2005, n. 62,
si vedano i riferimenti normativi all'art. 6.
Art. 14-undevicies
Regime
transitorio per l'operativita' delle norme tecniche per le costruzioni
((
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di
avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui
al comma 1, e' consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore delle stesse, la possibilita' di applicazione, in
alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui
alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64,
e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto
dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246».))
Riferimenti normativi:
- Si
riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136
(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori
della pubblica amministrazione - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
maggio 2004, n. 124) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
2004, n. 186, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2004, n. 175,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Normative tecniche in
materia di costruzioni).
- 1. Per assicurare uniformi livelli di
sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province
autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di
concerto con il Dipartimento della protezione civile, secondo un programma
di priorita' per gli edifici scolastici e sanitari, alla redazione di
norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle
costruzioni, nonche' alla redazione di norme tecniche per la
progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico,
delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno
dei terreni. Ai fini dell'emanazione delle norme tecniche per la
progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico,
delle dighe di ritenuta, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
acquisisce il parere tecnico del Registro italiano dighe, da inviare entro
trenta giorni dalla richiesta.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono
emanate con le procedure di cui all'art. 52 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto
con il Dipartimento della protezione civile.
2-bis. Al fine di avviare una
fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1,
e' consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore delle stesse, la possibilita' di applicazione, in alternativa,
della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5
novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative
norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto
dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246».
Art. 14-vicies
Gestione
finanziaria del Fondo per la produzione la distribuzione, l'esercizio e le
industrie tecniche
(( 1. All'articolo 12, comma 8, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole:
«30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il comma 8 dell'art. 12 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di
attivita' cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29)
come modificato dalla presente legge:
«8. La gestione finanziaria del
Fondo di cui al comma 1 resta affidata, fino al 31 dicembre 2005, alla
Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale
S.p.a.».
Art. 14-vicies semel
Disposizioni per il potenziamento dei centri fieristici
(( 1. Allo
scopo di incentivare l'attivita' dei centri fieristici per l'esercizio in
corso alla data del 1° gennaio 2006, e' consentito ai soggetti previsti
dal comma 1 dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, proprietari o gestori di centri fieristici, di
escludere dal reddito imponibile ai fini dell'IRES e dal valore aggiunto
ai fini dell'IRAP una quota, comunque non superiore al 70 per cento, degli
utili dichiarati impiegata nell'investimento in beni strumentali,
materiali e immateriali, effettuato nell'esercizio stesso e nei tre
successivi.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 compete, in ogni caso,
fino alla concorrenza degli investimenti effettuati ai sensi del medesimo
comma 1, e non puo' eccedere il reddito imponibile, al netto degli
ammortamenti calcolati con l'aliquota massima. Per fruire
dell'agevolazione, il richiedente inoltra apposita domanda all'Agenzia
delle entrate che la esamina secondo l'ordine cronologico di presentazione
fino ad esaurimento dei fondi stanziati pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2006 ed a 10 milioni di euro per l'anno 2004.
3. Ai fini di cui al
presente articolo, per investimenti si intende la realizzazione nel
territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere
sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti
esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti
di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare e' limitato ai beni
strumentali per natura.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le
disposizioni attuative del presente articolo ed e' stabilita' la quota
dell'esclusione di cui al comma 1, in ogni caso entro il limite di spesa
di cui al comma 5.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede, per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, come rideterminata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e per l'anno 2007 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'art. 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, come rideterminata dalla tabella C della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre1986, n. 302.
-
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997 n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre
1999, n. 205.
- La legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233.
- Per la legge n. 311 del
2004 si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
Art. 14-vicies bis
Proroga
di termine
(( 1. Il termine indicato all'articolo 1 del regolamento
di cui al decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, e'
prorogato di due anni.))
Riferimenti normativi:
- Il decreto 6
aprile 2004, n. 174 (Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che
possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento,
adduzione e distribuzione delle acque destinata al consumo umano) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2004, n. 166.
Art. 14-vicies ter
Disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa
(( 1. Al
fine di concorrere al conseguimento di piu' elevati livelli di
produttivita', con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono disciplinati:
a) le caratteristiche e i
requisiti anche finanziari delle societa' di capitali che svolgono l'attivita'
di gestione dei servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto;
b) i
requisiti degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, delle mense aziendali e interaziendali, nonche' degli altri
esercizi convenzionabili con le societa' di cui alla lettera a) per
l'erogazione dei servizi sostitutivi di mensa;
c) i criteri per
l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente piu'
vantaggiosa e le modalita' per garantire il valore della prestazione
concordato con i lavoratori dipendenti;
d) le caratteristiche del buon
pasto e la regolamentazione dell'utilizzo dello stesso da parte dei
lavoratori dipendenti e delle categorie assimilate.
2. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.))
Art. 14-vicies quater
Riconoscimento di prestazioni economiche in caso di provvedimenti di
rettifica per errore
(( 1. Al fine di salvaguardare il principio
dell'affidamento, i soggetti che hanno chiesto ed ottenuto il riesame del
provvedimento di rettifica delle prestazioni erogate dall'istituto
assicuratore ai sensi dell'articolo 9, commi 5, 6 e 7, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dichiarato illegittimo dalla sentenza
della Corte costituzionale n. 191 del 5-10 maggio 2005, continuano a
percepire le medesime prestazioni a condizione che siano titolari, oltre
che di un eventuale reddito di natura pensionistica o da rendita da
lavoro, di un reddito proprio assoggettabile all'imposta sul reddito delle
persone fisiche per un importo non superiore ad euro 3.000, rivalutabile
annualmente secondo gli indici ISTAT. Nella determinazione di detto
importo non si tiene conto del reddito derivante dall'abitazione
principale e relative pertinenze. Nel caso in cui il reddito posseduto sia
superiore al limite previsto dal presente comma, le prestazioni sono
ridotte in misura pari alla differenza tra lo stesso reddito e il limite
previsto.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limite
delle risorse disponibili alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e senza muovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.))
Riferimenti normativi:
- Il decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2000, n. 50.
- La sentenza
della Corte costituzionale n. 191 del 5-10 maggio 2005 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - 1ª serie speciale - n. 20 del 18 maggio 2005) ha
dichiarato illegittimo l'art. 9, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38.
Art. 14-vicies quinquies
Disposizioni per la funzionalita' dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas
(( 1. Al fine di garantire il pieno assolvimento dei suoi
compiti istituzionali, attraverso il completamento degli organici e la
copertura delle posizioni vacanti del collegio, all'Autorita' per
l'energia e il gas, integralmente finanziata attraverso la contribuzione
delle imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge
14 novembre 1995, n. 481, non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Per il
rispetto del patto di stabilita' interno, agli oneri derivanti dal comma
1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'abito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economica e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio».))
Riferimenti normativi:
- La legge 14 novembre
1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di
pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi
di pubblica utilita) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre
1995, n. 270.
- Per la legge n. 311 del 2004 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 1.
Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge. Avvertenza:
Per la
tabella 2 di cui al nono comma dell'art. 101 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si vedano le note alla legge di
conversione alla pag. 33 di questa stessa Gazzetta Ufficiale.
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