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Testo in vigore dal:
19-7-2005
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI
PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
Art. 1
(Delega al Governo per
l'attuazione di direttive comunitarie)
1. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministro delle attivita' produttive, del Ministro della giustizia, del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, uno o
piu' decreti legislativi recanti una disciplina organica, ad integrazione
delle norme dell'ordinamento civile, relativa alle imprese sociali,
intendendosi come imprese sociali le organizzazioni private senza scopo di
lucro che esercitano in via stabile e principale un'attivita' economica di
produzione o di scambio di beni o di servizi di utilita' sociale, diretta
a realizzare finalita' di interesse generale.
Tale disciplina deve essere informata ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definire, nel rispetto del quadro normativo e della specificita'
propria degli organismi di promozione sociale, nonche' della disciplina
generale delle associazioni, delle fondazioni, delle societa' e delle
cooperative, e delle norme concernenti la cooperazione sociale e gli enti
ecclesiastici, il carattere sociale dell'impresa sulla base:
1) delle materie di particolare rilievo sociale in cui essa opera la
prestazione di beni e di servizi in favore di tutti i potenziali fruitori,
senza limitazione ai soli soci, associati o partecipi;
2) del divieto di ridistribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi
di gestione nonche' fondi, riserve o capitale, ad amministratori e a
persone fisiche o giuridiche partecipanti, collaboratori o dipendenti, al
fine di garantire in ogni caso il carattere non speculativo della
partecipazione all'attivita' dell'impresa;
3) dell'obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione nello
svolgimento dell'attivita' istituzionale o ad incremento del patrimonio;
4) delle caratteristiche e dei vincoli della struttura proprietaria o di
controllo, escludendo la possibilita' che soggetti pubblici o imprese
private con finalita' lucrative possano detenere il controllo, anche
attraverso la facolta' di nomina maggioritaria degli organi di
amministrazione; b) prevedere, in coerenza con il carattere sociale
dell'impresa e compatibilmente con la struttura dell'ente, omogenee
disposizioni in ordine a:
1) elettivita' delle cariche sociali e relative situazioni di
incompatibilita';
2) responsabilita' degli amministratori nei confronti dei soci e dei
terzi;
3) ammissione ed esclusione dei soci;
4) obbligo di redazione e di pubblicita' del bilancio economico e sociale,
nonche' di previsione di forme di controllo contabile e di monitoraggio
dell'osservanza delle finalita' sociali da parte dell'impresa;
5) obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di cessazione
dell'impresa, ad altra impresa sociale ovvero ad organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti
ecclesiastici, fatto salvo, per le cooperative sociali, quanto previsto
dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;
6) obbligo di iscrizione nel registro delle imprese;
7) definizione delle procedure concorsuali applicabili in caso di
insolvenza;
8) rappresentanza in giudizio da parte degli amministratori e
responsabilita' limitata al patrimonio dell'impresa per le obbligazioni da
questa assunte;
9) previsione di organi di controllo;
10) forme di partecipazione nell'impresa anche per i diversi prestatori
d'opera e per i destinatari delle attivita';
11) una disciplina della trasformazione, fusione e cessione d'azienda in
riferimento alle imprese sociali tale da preservarne la qualificazione e
gli scopi e garantire la destinazione dei beni delle stesse a finalita' di
interesse generale;
12) conseguenze sulla qualificazione e la disciplina dell'impresa sociale,
derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni relative ai requisiti
dell'impresa sociale e dalla violazione di altre norme di legge, in
particolare in materia di lavoro e di sicurezza, nonche' della
contrattazione collettiva, in quanto compatibile con le caratteristiche e
la natura giuridica dell'impresa sociale;
c) attivare, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
funzioni e servizi permanenti di monitoraggio e di ricerca necessari alla
verifica della qualita' delle prestazioni rese dalle imprese sociali;
d) definire la disciplina dei gruppi di imprese sociali secondo i principi
di trasparenza e tutela delle minoranze, regolando i conflitti di
interesse e le forme di abuso da parte dell'impresa dominante.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede a
coordinare le disposizioni dei medesimi decreti con le disposizioni
vigenti nelle stesse materie e nelle materie connesse, sentite la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le rappresentanze del
terzo settore, ferme restando le disposizioni in vigore concernenti il
regime giuridico e amministrativo degli enti riconosciuti dalle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese.
3. Dall'attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alla
presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 sono
trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.
5. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri ai sensi
del comma 4, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi
eventualmente formulate, trasmette nuovamente alle Camere i testi,
corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che sono espressi
entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
6. Decorsi i termini di cui ai commi 4 e 5 senza che le Commissioni
abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13
giugno 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Castelli, Ministro della giustizia
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto
n. 3045): Presentato il 19 luglio 2002 dal Ministro del lavoro e politiche
sociali (Maroni), dal Ministro delle attivita' produttive (Marzano), dal
Ministro della giustizia (Castelli), dal Ministro per le politiche
comunitarie (Buttiglione) e dal Ministro dell'interno (Pisanu).
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 24
settembre 2002 con pareri delle commissioni I, III, V, VI, X, XI, XII, XIV
e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla II commissione il 1°, 2, 15, 17 ottobre; 11, 17 dicembre
2002; 20 febbraio; 9 settembre; 8 ottobre; 4 e 6 novembre 2003.
Esaminato in aula il 10 e 13 novembre 2003 e approvato il 20 novembre
2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2595):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 3
dicembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª, 14ª
e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 2ª commissione il 24 febbraio; 4, 9, 11 marzo e 21
dicembre 2004.
Esaminato in aula il 4 e 10 maggio 2005 e approvato con modificazioni,
l'11 maggio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 3045-B): Assegnato alla II commissione
(Giustizia), in sede referente, il 16 maggio 2005 con pareri delle
commissioni I, V e VI.
Esaminato dalla II commissione il 26 maggio 2005.
Esaminato in aula e approvato il 30 maggio 2005.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota
all'art. 1:
- La legge 31 gennaio 1992, n. 59, reca: «Nuove norme in materia di
societa' cooperative».
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