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Testo in vigore dal:
3-3-2005
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 30
dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1° marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati: (atto
n. 5521): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi),
dal Ministro dell'interno (Pisanu), dal Ministro delle infrastrutture e
trasporti (Lunardi), dal Ministro senza portafoglio per gli affari
regionali (La Loggia) e dal Ministro per i beni e le attivita' culturali
(Urbani) il 31 dicembre 2004.
Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V
(Bilancio), in sede referente, il 5 gennaio 2005 con pareri del Comitato
per la legislazione e delle commissioni II, VII, IX, XI, XII e della
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite I e V, in sede referente, il 18, 20,
26, 27 gennaio 2005.
Esaminato in aula il 18 e 31 gennaio 2005; l'1, 2, 8 febbraio 2005 ed
approvato il 9 febbraio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3294): Assegnato alla 1ª commissione
(Affari costituzionali), in sede referente, il 10 febbraio 2005 con pareri
delle commissioni 2ª, 5ª, 6ª, 7ª 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª
e della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 15
febbraio 2005.
Esaminato dalla 1ª commissione in sede referente, il 15, 17, 22 febbraio
2005.
Esaminato in aula il 23 e 24 febbraio 2005 ed approvato il 1° marzo 2005.
Avvertenza:
Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 2004. A norma
dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il
testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato
delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla
pag. 49.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN
SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 314
All'articolo 1: al comma 1,
le parole: «28 febbraio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo
2005»; dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini
dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della
verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per
l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2004, n. 140»;
dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti: «Art. 1-bis (Fondo istituito
presso la Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni di spese in conto
capitale). - 1. All'articolo 1, comma 27, ultimo periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le parole: "31 gennaio 2005" sono
sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2005".
Art. 1-ter (Contributi per il finanziamento di interventi a tutela
dell'ambiente e dei beni culturali). - 1. Al comma 28 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo e' soppresso. 2. Il
comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
sostituito dal seguente: "29. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, individua, in coerenza con apposito atto
di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei
contributi di cui al comma 28. All'attribuzione dei contributi provvede il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.
425. I contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno, non
risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere
riassegnati secondo la procedura di cui al presente comma. Gli altri
soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la
stessa finalita', la dichiarazione di assunzione di responsabilita' in
ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale.
Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette
entro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al citato
Dipartimento, secondo lo schema stabilito dal predetto decreto".
Art. 1-quarer (Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili). - 1. In
deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i
termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili che
scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005,
limitatamente alle annualita' di imposta 2000 e successive». All'articolo
2, al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Ai fini
delle procedure per il successivo conferimento dell'incarico, il posto si
considera vacante da tale data».
All'articolo 4, al comma 1, le parole: «28 febbraio 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; la parola: «elabora» e'
sostituita dalla seguente: «approva» e l'ultimo periodo e' sostituito
dal seguente: «Sino alla medesima data, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a concedere anticipazioni, salvo conguaglio, per le
finalita' di cui all'articolo 13, comma 6, del citato decreto legislativo
n. 56 del 2000, ferme restando, relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007,
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre
2004, n. 311».
Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Adeguamento
degli edifici scolastici). - 1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1,
del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e' prorogato di sei mesi».
All'articolo 6, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
come integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali in data 21 aprile 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004».
Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti: «Art. 6-bis (Misure di
sicurezza nel trattamento dei dati personali). - 1. All'articolo 180 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole:
"30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2005"; b) al comma 3, le parole: "30 settembre
2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2006".
Art. 6-ter (Termini per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali
del 1994). - 1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre
2003, n. 383, gia' differiti dal decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono
ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.
Art. 6-quater (Occupazioni d'urgenza). - 1. E' differito al 31 dicembre
2005 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26
ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e
successive modificazioni, in materia di efficacia dei decreti di
occupazione di urgenza delle aree interessate dal programma di
ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Art. 6-quinquies (Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli
infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica). - 1. Per
garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel
settore infermieristico, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi
1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si
applicano fino al 31 dicembre 2006, nel rispetto delle disposizioni recate
in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.
Art. 6-sexies (IVA agricola). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 34,
comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2006. Art. 6-septies
(Iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati da aziende
con meno di quindici dipendenti o licenziati per giustificato motivo
oggettivo).
- 1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n.
52, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 135, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, le parole: "31 dicembre 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005" e le parole:
"e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004"
sono sostituite dalle seguenti: "e di 45 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005".
Art. 6-octies (Codice a barre sulle confezioni dei medicinali veterinarti).
- 1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla
distribuzione dei medicinali veterinari, di cui all'articolo 13-undecies,
comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, e' prorogato al 31
dicembre 2007.
Art. 6-nonies (Efficacia delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma
6-bis, del decreto-legge n. 143 del 1991).
- 1. Il termine di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 6-bis, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e' differito al 1°
luglio 2005».
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Avvertenza: Il testo coordinato qui
pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi
dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art.
10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la
lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o
richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate
dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali
modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. Bilanci di previsione degli enti locali 1. Il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli
enti locali e' prorogato al 31 marzo 2005.
(( 1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si
applicano, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2
e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140 )).
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80
(disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga dei termini di
deleghe legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2004, n. 140, reca: «Art. 1 (Disposizioni per l'approvazione dei bilanci
di previsione 2004). - 1. Il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2004 da parate degli enti locali e' prorogato al 31
maggio 2004. 2. Le disposizioni dell'art. 1, del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n.
75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'art. 141, comma 1,
lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano
per l'esercizio finanziario 2004, ai fini dell'approvazione del bilancio
di previsione degli enti locali. 3. La procedura prevista dall'art. 1,
commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per
l'esercizio finanziario 2004 anche nell'ipotesi di scioglimento per
mancata adozione, da parte degli enti locali, dei provvedimenti di
riequilibrio previsti dall'art. 193 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000».
Art. 1-bis
Fondo istituito presso la
Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni di spese in conto capitale ((
1. All'articolo 1, comma 27, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, le parole: «31 gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«30 aprile 2005» )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, cosi' come modificato dalla presente legge: «27. Le spese in
conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di spesa stabilito
dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate a carico di un apposito
fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e
prestiti S.p.a. Il fondo e' dotato per l'anno 2005 di euro 250 milioni. Le
anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i
relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto
ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 dal
Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in
10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni
sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. direttamente ai
soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorita' fissate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli enti locali
comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., entro il 30
aprile 2005, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad
esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonche' le scadenze di
pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari».
Art. 1-ter
Contributi per il
finanziamento di interventi a tutela dell'ambiente e dei beni culturali
(( 1. Al comma 28
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo e'
soppresso. 2. Il comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' sostituito dal seguente: «29. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, individua, in coerenza con apposito atto
di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei
contributi di cui al comma 28. All'attribuzione dei contributi provvede il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.
425. I contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno, non
risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere
riassegnati secondo la procedura di cui al presente comma. Gli altri
soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la
stessa finalita', la dichiarazione di assunzione di responsabilita' in
ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale.
Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette
entro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al citato
Dipartimento, secondo lo schema stabilito dal predetto decreto» )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il comma 28 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
cosi' come modificato dalla presente legge: «28. Fermo restando quanto
previsto ai commi 26 e 27, al fine di promuovere lo sviluppo economico, e'
autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro
176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la
concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a
tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo
sviluppo economico e sociale del territorio».
Art. 1-quater
Liquidazione dell'imposta
comunale sugli immobili
(( 1. In deroga alle
disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la
liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31
dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle
annualita' d'imposta 2000 e successive )).
Riferimenti normativi:
- L'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente), reca: «Art. 3 (Efficacia temporale
delle norme tributarie). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2,
le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai
tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore delle disposizioni che le prevedono. 2. In ogni caso, le
disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei
contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo
giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 3. I termini
di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono
essere prorogati.».
Art. 2
Procuratore nazionale
antimafia
1. Il magistrato preposto
alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore del
presente decreto continua ad esercitare le proprie funzioni fino al
compimento del settantaduesimo anno di eta'. (( Ai fini delle
procedure per il successivo conferimento dell'incarico, il posto si
considera vacante da tale data )).
Art. 3
Liberazione dell'accesso
al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi
1. L'articolo 22, comma
1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, cosi' come da
ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno
2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 200, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti «30
giugno 2006». Riferimenti normativi:
- L'art. 22 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Disposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente), reca: «Art. 22
(Disposizioni transitorie). - 1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1,
del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, e' prorogato alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 22 e comunque non oltre
il 1° luglio 2001. 1-bis. A decorrere dalla data del 1° luglio 2001 e
fino alla data del 30 giugno 2006, le imprese che intendono esercitare la
professione di autotrasportatore e di cose per conto di terzi devono
possedere i requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e capacita'
professionale, essere iscritti all'albo degli autotrasportatori per conto
terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda, imprese di
autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta
all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attivita'.
1-ter. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 21
continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto
ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, e decreto ministeriale 20 dicembre
1991, n. 448, del Ministro dei trasporti.» )).
Art. 4
Finanziamento provvisorio
alle regioni
1. Entro il (( 30
aprile 2005, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 )),
il Governo approva le proposte normative per adeguare il decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai principi contenuti nel titolo V
della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi
finanziarie. Sino alla detta data e' sospesa l'applicazione dell'articolo
7 del decreto legislativo n. 56 del 2000, nonche' l'efficacia del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004, adottata ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 56 del
2000. (( Sino alle medesima data, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a concedere anticipazioni, salvo conguaglio, per le
finalita' dell'articolo 13, comma 6, del citato decreto legislativo n. 56
del 2000, ferme restando, relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007, le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 )). Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 2 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali), reca: «Art. 2 (Compiti). - 1. Al fine di garantire
partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano
a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed
infraregionale, la Conferenza Stato-regioni:
a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'art. 3; b) promuove e
sancisce accordi di cui all'art. 4;
c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione
statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attivita' degli
enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di
pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle
province di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge; e)
assicura lo scambio di dati e informazioni tra il Governo, le regioni e
province di Trento e di Bolzano secondo le modalita' di cui all'art. 6;
f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di
ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e
alle province di Trento e di Bolzano, anche a fini di perecuazione;
g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;
h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di
enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o
servizi di pubblico interesse;
i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed
organismi che svolgono attivita' o prestano servizi strumentali
all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano;
l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello
Stato e delle regioni di uffici statali e regionali.
2. Ferma la necessita' dell'assenso del Governo, l'assenso delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti
di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 e' espresso, quando non e'
raggiunta l'unanimita', della maggioranza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza
Stato-regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella
singiola seduta. 3. La Conferenza Stato-regioni e' obbligatoriamente
sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo
o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o
delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro
venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di
direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere.
Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle
norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Conferenza e' sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il
Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo
esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di
urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza
Stato-regioni e' consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei
suoi pareri: a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle
leggi di conversione dei decreti-legge;
b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo
sottoposti al parere delle commissioni parlamentari. 6. Quando il parere
concerne provvedimenti gia' adottati in via definitiva, la Conferenza
Stato-regioni puo' richiedere che il Governo lo valuti ai fini
dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.
7. La Conferenza Stato-regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i
risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di
programmazione in ordine ai quali si e' pronunciata.
8. Con le modalita' di cui al comma 2 la Conferenza Stato-regioni
delibera, altresi': a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei
percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da
adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese
le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso
diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 1, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662; b) i protocolli di intesa dei
progetti di sperimentazione gestionale individuati, ai sensi dell'art.
9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni; c) gli atti di competenza degli organismi a
composizione mista Stato-regioni soppressi ai sensi dell'art. 7. 9. La
Conferenza Stato-regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'art.
5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro
della sanita' di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, 7 e 13 del decreto legislativo n.
56 del 18 febbraio 2000 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a
norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133): «Art. 2
(Compartecipazione regionale all'IVA). - 1. E' istituita una
compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA. 2. A
decorrere dall'anno 2001, la compartecipazione regionale all'IVA per
ciascun anno e' fissata nella misura del 25,7 per cento del gettito IVA
complessivo realizzato nel penultimo anno precedente a quello in
considerazione, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto
speciale e delle risorse UE.
3. L'importo della compartecipazione regionale all'IVA di cui al comma 2
e' attribuito alle regioni utilizzando come indicatore di base imponibile
la media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'ISTAT a livello
regionale negli ultimi tre anni disponibili. 4. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero della
sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono
stabilite annualmente entro il 30 settembre di ciascun anno per il
triennio successivo, per ciascuna regione sulla base dei criteri previsti
dall'art. 7:
a) la quota di compartecipazione all'IVA di cui al comma 3;
b) la quota di concorso alla solidarieta' interregionale; c) la quota da
assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale;
d) le somme da erogare a ciascuna regione da parte del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.». «Art. 7 (Fondo
perequativo nazionale e criteri per le assegnazioni alle regioni). - 1. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica il "Fondo perequativo
nazionale" al fine di consentire che una parte del gettito della
compartecipazione all'IVA venga destinata alla realizzazione degli
obiettivi di solidarieta' interregionale. Le quote di compartecipazione
all'IVA di cui all'art. 2, comma 4, lettere b) e c), e l'entita' del Fondo
perequativo nazionale sono determinate annualmente con le procedure di cui
all'allegato A).
2. Al fine di consentire a tutte le regioni a statuto ordinario di
svolgere le proprie funzioni, di erogare i servizi di loro competenza a
livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio nazionale e per
tener conto delle capacita' fiscali insufficienti a far consentire tali
condizioni e dell'esigenza di superare gli squilibri socio-economici
territoriali, la determinazione delle quote di cui all'art. 2, comma 4,
lettera d), e' effettuata in funzione di parametri riferiti alla
popolazione residente, alla capacita' fiscale, le cui distanze rispetto
alla media dovranno essere ridotte del 90 per cento, ai fabbisogni
sanitari e alla dimensione geografica di ciascuna regione, come definiti e
determinati dalle specifiche tecniche di cui all'allegato A).
A decorrere dal 2004 possono essere apportate modifiche alle specifiche
tecniche di cui al predetto allegato A), relativamente al parametro della
dimensione geografica, con il decreto di cui all'art. 2, comma 4. Le quote
di cui al presente comma sono fissate in modo tale da assicurare comunque
la copertura del fabbisogno sanitario alle regioni con l'insufficiente
capacita' fiscale.
3. Per l'anno 2001 a ciascuna regione e' comunque corrisposto un importo
pari alla differenza tra l'ammontare dei trasferimenti soppressi e il
gettito derivante dall'aumento dell'addizionale regionale all'IRPEF e
dell'accisa sulle benzine di cui all'art. 3, comma 1, e all'art. 4.
L'importo cosi' determinato viene rapportato all'importo della
compartecipazione all'IVA determinato in applicazione dell'art. 2, comma
2, e al fine di individuare la quota di incidenza della spesa storica.
4. Per gli anni 2002 e 2003 la quota di cui al comma 3 e' ridotta del 5
per cento ogni anno. A decorrere dall'anno 2004, per una efficace
implementazione dei criteri di perequazione, la quota di cui al comma 3 e'
ridotta di un ulteriore 9 per cento ogni anno fino a totale azzeramento
nel 2013. Le risorse che residuano in ciascuno anno sono ripartite in base
ai parametri di cui all'allegato A).». «Art. 13 (Modifiche
dell'attribuzione del gettito IRAP alle regioni a statuto ordinario). - 1.
A decorrere dall'anno 2001 sono soppressi l'art. 41, comma 1, e 42, commi
2, 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e cessano di
avere effetto nei confronti delle regioni a statuto ordinario le
disposizioni previste dagli articoli 38 e 39, commi 1, 2, 3 e 4, del
decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. Per l'anno 2001, ai fini della determinazione del Fondo nazionale di
parte corrente e delle specifiche quote da assegnare alle regioni a
statuto ordinario si considera come dotazione propria il gettito
dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurato all'aliquota dello 0,5
per cento e il gettito dell'IRAP al netto dell'ammontare della quota di
cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, delle spettanze determinate, per il medesimo anno 2001, in
applicazione dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, nonche', limitatamente alla regione Toscana, della somma spettante ai
sensi dell'art. 4 della legge 8 aprile 1999, n. 87. 3. Per il periodo
2001-2004 e' istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica un fondo di garanzia per
compensare le regioni a statuto ordinario delle eventuali minori entrate
dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurata all'aliquota
dello 0,5 per cento rispetto alle previsioni delle imposte medesime
contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria.
4. Per le regioni a statuto ordinario che realizzano in ciascuno degli
anni relativi al periodo 2001-2004 un gettito complessivo dell'IRAP e
dell'addizionale regionale all'IRPEF commisurata all'aliquota dello 0,5
per cento superiore a quello previsto, si provvede al recupero delle
eventuali maggiori entrate a valere sulle somme spettanti ai sensi
dell'art. 7 ovvero sulle spettanze a titolo di compartecipazione all'accisa
delle benzine. 5. Alla quantificazione del fondo di garanzia si provvede
ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a
concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni da accreditare
sui conti correnti di cui all'art. 40, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato
in misura sufficiente ad assicurare, insieme con gli accreditamenti dell'IRAP
e dell'addizionale regionale all'IRPEF, l'ordinato finanziamento della
spesa sanitaria corrente. Con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalita' di
attuazione delle disposizioni del presente comma.
7. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4,
5 e 6 si considerano i gettiti dell'IRAP e dell'addizionale regionale
all'IRPEF, commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento, affluiti sui
conti correnti infruttiferi di tesoreria centrale di cui all'art. 40 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.». - Il comma 184 dell'art.
1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005),
reca: «184. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione
dell'incremento del finanziamento a carico dello Stato:
a) in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma 6, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle
finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, e' autorizzato a concedere alle
regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme
indicate al comma 164, al netto di quelle indicate al comma 181, da
accreditare sulle contabilita' speciali di cui all'art. 66 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello
Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute alle regioni a
statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del
fabbisogno sanitario, quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i
corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali; b) per gli
anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni
nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute a tali regioni a
titolo di finanziamento della quota indistinta quale risulta dalla
deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate
proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni;
c) all'erogazione dell'ulteriore 5 per cento o al ripristino del livello
di finanziamento previsto dal citato accordo Stato-regioni dell'8 agosto
2001 per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere
dal 2005, nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito della
verifica degli adempimenti di cui ai commi 173 e 181; d) nelle more della
deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 4 dell'art. 2 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonche' della stipula dell'intesa di
cui al comma 173, le anticipazioni sono commisurate al livello del
finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2004
in base alla deliberazione del CIPE, rivalutato del 2 per cento su base
annua a decorrere dal 2005;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che
dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo
spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.».
Art. 4-bis
Adeguamento degli edifici
scolastici
(( 1. Il termine di
cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e'
prorogato di sei mesi )).
Riferimenti normativi:
- L'art. 9 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 (Proroga o
differimento di termini previsti da disposizioni legislative), convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, reca: «Art. 9
(Fornitura e manutenzione dei locali scolastici). - 1. Al fine di
consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per
l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di
comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine
indicato dall'art. 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265,
comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di
edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento.
1-bis. La riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la
progettualita' di cui all'art. 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, e successive modificazioni, e' prorogata al 31 dicembre 2006.
1-ter. Ove le regioni ai sensi del comma 1, fissino una nuova scadenza del
termine relativo all'adeguamento al decreto ministeriale 26 agosto 1992
del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del
16 settembre 1992, la stessa si applica agli edifici scolastici esistenti
per i quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando
provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per
l'acquisizione del parere di conformita' previsto dall'art. 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37.».
Art. 5
Personale a tempo
determinato della Croce Rossa
1. Al fine di assicurare il
regolare svolgimento dell'attivita' dell'Associazione italiana della Croce
Rossa, la medesima e' autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i
contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti in attuazione del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in applicazione delle
convenzioni con il Servizio sanitario nazionale che li hanno determinati.
Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 9
ottobre 2001), reca: (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa
all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal
CEEP e dal CES).
Art. 6
Contributi allo
spettacolo dal vivo
1. In attesa della riforma
della disciplina in materia di spettacolo dal vivo, in attuazione
dell'art. 117 della Costituzione, i vigenti criteri e modalita' per
l'erogazione dei contributi alle relative attivita', di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, sono confermati per l'anno 2005. I termini per la
presentazione delle relative domande sono riaperti per trenta giorni a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle
attivita' in materia di spettacolo si applica la disciplina prevista
dall'art. 23, comma 6, del decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali in data 27 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
76 del 1° aprile 2003, (( come integrato dall'articolo 3, comma 1,
del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali in data 21
aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004
)).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione: «Art. 117. - La
potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello
Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e
relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento
europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di
comuni, province e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale
e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e
dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni;
commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali,
aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente
spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione
dello Stato. Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad
ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di
loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli
atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel
rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta'
regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le
province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine
alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale
ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la
regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi
dello Stato.». - La legge 30 aprile 1985, n. 163 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 104 del 4 maggio 1985), reca:
(Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo).
- Il comma 6 dell'art. 23 del decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali in data 27 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2003 (Criteri e modalita' di erogazione di
contributi in favore delle attivita' teatrali, in corrispondenza agli
stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163), reca: «6. In considerazione dell'emanazione, del
presente decreto ad attivita' gia' iniziata, per il solo anno 2003 la
Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e' autorizzata a liquidare,
in ragione del cinquanta per cento dell'ultima rata del contributo
percepito con riferimento al triennio 2000-2002, anticipazioni sui
contributi ancora da assegnarsi a soggetti che abbiano presentato regolare
domanda di contributo anche nei termini previsti dal comma 1, che siano
stati destinatari del contributo per piu' di tre anni e che abbiano
regolarmente documentato l'attivita' dell'ultimo triennio.». - Il comma 1
dell'art. 3 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
in data 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24
maggio 2004 (Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore
delle attivita' teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo
unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163), reca:
«Art. 3 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. In considerazione
dell'emanazione del presente decreto ad attivita' gia' iniziata, per il
solo anno 2004 la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e'
autorizzata a liquidare, in ragione del cinquanta per cento del contributo
percepito con riferimento all'anno 2003, una anticipazione sui contributi
ancora da assegnarsi a soggetti che abbiano presentato regolare domanda di
contributo nei termini previsti dall'art. 4, comma 2 del decreto
ministeriale 27 febbraio 2003 del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e che abbiano regolarmente documentato l'attivita' dell'ultimo
triennio. Con successivo provvedimento del direttore generale per lo
spettacolo dal vivo potranno essere stabilite garanzie in relazione
all'anticipata liquidazione di cui al presente articolo.».
Art. 6-bis
Misure di sicurezza nel
trattamento dei dati personali
(( 1. All'articolo
180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le
parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalla seguenti: «31 dicembre
2005»; b) al comma 3, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2006» )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 180 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e
successive modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art.
180 (Misure di sicurezza).
- 1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e
all'allegato B), che non erano previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31 dicembre
2005.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice
dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non
consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure
minime di cui all'art. 34 e delle corrispondenti modalita' tecniche di cui
all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa
da conservare presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di
sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da
evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o
procedurali, un incremento dei rischi di cui all'art. 31, adeguando i
medesimi strumenti al piu' tardi entro il 31 marzo 2006.».
Art. 6-ter
Termini per le imprese
danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994
(( 1. I termini
previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, gia'
differiti dal decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con
modificazioni dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono ulteriormente
differiti al 30 giugno 2005 )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n.
383, (Regolamento concernente i contribuiti al pagamento degli interessi
ai fini della ripresa delle attivita' fa parte delle imprese danneggiate
dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 in
sostituzione delle disposizioni contenute nel D.M. 23 marzo 1995 del
Ministro del tesoro, nonche' le modalita' per l'annullamento delle revoche
gia' avvenute ai sensi delle medesime disposizioni). «Art. 1
(Documentazione delle spese sostenute con i finanziamenti agevolati). - 1.
Entro il 31 marzo 2004 le imprese che hanno beneficiato dei contributi
previsti dall'art. 2, comma 2 e dell'art. 3, comma 2, della legge, qualora
non abbiano gia' provveduto, presentano alla banca finanziatrice le
fatture o altra idonea documentazione che attesti le spese sostenute, ai
fini della ripresa dell'attivita', non prima del 4 novembre 1994 e non
oltre il 31 dicembre 2001, anche in difformita' con le voci di spesa
preventivate nei piani di investimento, purche' attinenti all'attivita' di
impresa, unitamente ad una relazione dalla quale risulti l'utilizzo del
finanziamento ottenuto. Possono essere ricomprese tra le predette spese
anche quelle sostenute per l'estinzione dei finanziamenti connessi con l'attivita'
d'impresa antecedenti al mese di novembre 1994, nonche' quelle derivanti
da lavori svolti in economia, con attrezzature e personale di pertinenza
dell'impresa, finalizzati alla ricostruzione dell'azienda o dimostrate
mediante autocertificazione. La banca trasmette la predetta documentazione
e la relazione ricevuta a MCC S.p.a. ovvero ad Artigiancassa S.p.a.
Art. 2 (Modalita' e termini di presentazione delle domande di revisone
delle revoche e di riammissione alla agevolazioni). - 1. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le imprese di cui
all'art. 1, comma 1, nei confronti delle quali siano state assunte da
parte di MCC S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a. deliberazioni di revoca
totale o parziale dei contributi medesimi per inosservanza delle
disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreti ministeriali 23 marzo
1995, presentano alla banca che ha concesso il finanziamento oggetto di
revoca dell'intervento agevolativo domanda di revisione dalla revoca e di
riammissione alle agevolazioni. 2. Alla domanda e' allegata la
documentazione della spesa sostenuta, qualora diversa da quella gia' in
possesso di MCC S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a. e la relazione
dell'impresa beneficiaria di cui all'art. 1.
3. La banca, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda,
trasmette a MCC S.p.a. o ad Artigiancassa S.p.a. la documentazine di cui
al comma 2, corredato di una relazione sullo stato del finanziamento
agevolato.».
Art. 6-quater
Occupazioni d'urgenza
(( 1. E' differito al
31 dicembre 2005 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre
2001, n. 444, e successive modificazioni, in materia di efficacia dei
decreti di occupazione di urgenza delle aree interessate dal programma di
ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 )).
Riferimenti normativi:
- Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390,
convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive
modificazioni (Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di
applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese
danneggiate da eventi alluvionali nonche' di personale di pubbliche
amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale
della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria
concernente taluni fondi immobiliari), reca: «Art. 1 (Proroga dei
contratti di lavoro presso il CNIPA). - 1. Il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubbica, e' autorizzato a prorogare i contratti di lavoro a tempo
determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2004, ed in essere alla data
di entrata in vigore del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La predetta proroga
non puo' comunque superare la data del 31 dicembre 2004.».
Art. 6-quinquies
Prestazioni aggiuntive
programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di
radiologia medica
(( 1. Per garantire
la continuita' assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore
infermieristico, le disposizioni previste dall'art. 1, commi 1, 1-bis, 2,
3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si applicano fino al 31
dicembre 2006, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di
assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica )).
Riferimenti normativi:
- I commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, dell'art. 1, del decreto-legge 12
novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
gennaio 2002, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia di personale
sanitario), recano: «Art. 1 (Prestazioni aggiuntive programmabili da
parte degli infermieri dipendenti ed emergenza infermieristica). - 1. In
caso di accertata impossibilita' a coprire posti di infermiere e tecnico
sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure
concorsuali, le Aziende unita' sanitarie locali, le Aziende ospedaliere,
le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo previa
autorizzazione della Regione e nei limiti delle risorse finanziarie
connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella
programmazione triennale di cui all'art. 19 e 20-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, hanno facolta', non
oltre il 31 dicembre 2003: a) di riammettere in servizio infermieri e
tecnici sanitari di radiologia medica che abbiano volontariamente risolto
il rapporto di lavoro da non oltre cinque anni nel rispetto della
procedura di cui all'art. 24 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001;
b) di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato, anche al di
fuori delle ipotesi previste dall'art. 31 del CCNL integrato del 20
settembre 2001, per la durata massima di un anno, rinnovabile, con le
modalita' ed i criteri indicati dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso
articolo. 1-bis. La facolta' di cui al comma 1 e' riconosciuta, non oltre
il 31 dicembre 2003, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle
corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione
triennale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
2. Fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1 e comunque non
oltre il 31 dicembre 2003, le Aziende unita' sanitarie locali, le Aziende
ospedaliere, le Residenze sanitarie per anziani e gli Istituti di
riabilitazione, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e
le case di riposo, previa autorizzazione della Regione, possono remunerare
agli infermieri dipendenti in forza di un contratto con l'azienda
prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio,
rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza, tali prestazioni
sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorche' rese
all'amministrazione di appartenenza al lavoro subordinato, ai soli fini
fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati
all'INAIL. 3. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli
infermieri e i tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalla
stesa Amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno dal almeno sei
mesi;
b) essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle
mansioni come certificate dal medico competente;
c) non beneficiarie, nel mese in cui e' richiesta la prestazione
aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la
riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese le
assenze per malattia.
4. L'Amministrazione interessata utilizza in via proritaria le prestazioni
aggiuntive per garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza
e l'attivita' delle sale operatorie.
5. La tariffa di tali prestazioni aggiuntive a favore dell'Amministrazione
di appartenenza e i tetti massimi individuali della stessa sono
determinati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali in sede
decentrata, in misura compatibile con il vincolo finanziario di cui al
comma 1.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, letterea b), 2 e 5 si applicano, ai
sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sino all'entrata in vigore di una specifica disciplina contrattuale e,
comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2003.».
Art. 6-sexies
IVA agricola
(( 1. Le disposioni
di cui all'articolo 34, comma 10, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano con decorrenza dal 1°
gennaio 2006 )).
Riferimenti normativi:
- Il comma 10 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto); reca: «Art. 34 (Regime speciale per i produttori agricoli). 1.
- 9. (Omissis). - 10. Agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 36,
le attivita' svolte nell'ambito della medesima impresa agricola da cui
derivano i prodotti assoggettati alla disciplina di cui al comma 1 sono in
ogni caso unitariamente considerate.».
Art. 6-septies
Iscrizione nelle liste di
mobilita' dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici
dipendenti o licenziati per giustificato motivo oggettivo
(( 1. All'articolo 1,
comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da
ultimo modificato dall'articolo 3, comma 135, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle
seguenti «31 dicembre 2005» e le parole: «e di 45 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003 e 2004» sono sostituite dalle seguenti: «e di
45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005» )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n.
52, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Disposizioni in
materia di sostegno al reddito). - 1. Il termine previsto dalle
disposizioni di cui all'art. 4, comma 17, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, relative alla possibilita' di iscrizione nelle liste di mobilita'
dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici
dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione,
trasformazione o cessazione di attivita' o di lavoro, e' prorogato fino
alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31
dicembre 2005 ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione
dalle liste medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire
per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999,
2000, e 2001 nonche' di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002 e di 45
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148(3), convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (I.N.P.S.), previa rendicontazione.».
Art. 6-octies
Codice a barre sulle
confezioni dei medicinali veterinari
(( 1. Il termine per
l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei
medicinali veterinari, di cui all'articolo 13-undecies, comma 1, del
decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 e' prorogato al 31 dicembre 2007 )).
Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 1 dell'art. 13-undecies del decreto-legge 25 ottobre
2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,
n. 284 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in
scadenza), reca: «Art. 13-undecies (Proroga del termine per
l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei
medicinali veterinari). - 1. Il termine per l'applicazione di un codice a
barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari di cui
all'art. 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto ministeriale 16
maggio 2001, n. 306 del Ministro della sanita', e' prorogato al 1°
settembre 2005.».
Art. 6-nonies
Efficacia delle sanzioni
di cui all'articolo 5, comma 6-bis del decreto-legge n. 143 del 1991
(( 1. Il termine di
efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, e' differito al 1° luglio 2005 )).
Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 6-bis dell'art. 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197
(Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al
portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio), reca: «Art. 5 (Sanzioni, procedure,
controlli). - 6-bis. La violazione della prescrizione di cui all'art. 1,
comma 2-bis, per un importo fino a Euro 250.000,00 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 20 per cento del saldo. La
violazione il cui importo sia superiore a Euro 250.000,00 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per cento del saldo.».
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
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