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Testo in vigore dal: 1-7-2005
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare specifiche
disposizioni per garantire la funzionalita' di settori della pubblica
amministrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 giugno 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, del Ministro della giustizia, del Ministro della difesa, del
Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro degli affari
esteri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente
decreto-legge:
Art. 1
Interventi urgenti per
l'Universita' «Carlo Bo» di Urbino
1. Per sopperire alle
improrogabili esigenze dell'Universita' «Carlo Bo» di Urbino e'
assegnato alla medesima universita', ad integrazione del contributo
erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, un ulteriore
contributo straordinario di 15 milioni di euro nell'anno 2005 e di 15
milioni di euro nell'anno 2006.
2. Il consiglio di amministrazione dell'universita', integrato da due
esperti di elevata qualificazione amministrativo-contabile nominati dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con
il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla
definizione di un piano programmatico per il risanamento
economico-finanziario dell'universita', salvaguardandone le finalita'
istituzionali e prevedendo in particolare:
a) le azioni, gli strumenti e le risorse occorrenti al raggiungimento
dell'equilibrio finanziario ed economico della gestione, anche attraverso
l'eventuale alienazione del patrimonio edilizio;
b) la definizione delle dotazioni organiche del personale docente e
tecnico-amministrativo.
3. L'onere per il compenso agli esperti di cui al comma 2 e' a carico
dell'universita' di Urbino a valere sul contributo assegnato alla stessa
universita' dalla presente disposizione.
4. Il piano programmatico di cui al comma 2, trasmesso nei successivi 20
giorni dalla sua definizione al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, e'
approvato con decreto interministeriale, previa acquisizione del parere
delle competenti Commissioni parlamentari.
5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno
2005 ed a 15 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede, per l'importo
di 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di parte corrente «Fondo speciale»
del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente
utilizzando per 4,5 milioni di euro nell'anno 2005 e per 7,5 milioni di
euro nell'anno 2006 l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche', per l'importo
di 18 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione di 10,5 milioni
di euro per l'anno 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 2
Permanenza in
carica del Consiglio universitario nazionale
1. In attesa
dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il
Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione
alla data del 30 aprile 2005 fino all'insediamento del nuovo Consiglio
riordinato e, comunque, non oltre il 30 ottobre 2005.
Art. 3
Disposizioni sul
personale della scuola e sulla direzione della Scuola superiore della
pubblica amministrazione
1. In attesa della definizione del Piano
pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato per il triennio relativo
agli anni scolastici 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, predisposto ai
sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al fine
di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2005-2006, il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato ad assumere per il predetto anno, con contratto a tempo
indeterminato, personale docente per un contingente di 35.000 unita'
secondo le modalita' previste dall'articolo 399 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, nonche' personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) per un contingente di
5.000 unita'.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca i contingenti di cui al comma 1 sono ripartiti tra i
diversi gradi di istruzione.
3. Le nomine saranno conferite solo se nel
triennio di attuazione del piano non determineranno situazioni di
soprannumeralita'.
4. La partecipazione obbligatoria ai corsi di
formazione in servizio del personale docente nell'ambito delle risorse
annualmente disponibili, gia' prevista dall'articolo 1, comma 128, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze di formazione derivanti
dall'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, e' estesa
alle altre esigenze di formazione in servizio del personale docente,
derivanti da modifiche di ordinamenti o da modifiche delle classi di
concorso.
5. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
ulteriori modificazioni:
a) al secondo periodo le parole:
«professori
universitari di ruolo» sono sostituite dalle seguenti:
«professori
universitari ordinari di ruolo»;
b) al terzo periodo le parole:
«che
abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche o private
di alta formazione» sono sostituite dalle seguenti:
«che abbiano
diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta
formazione, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente,
istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
c) al quarto periodo
le parole:
«per quattro anni» sono sostituite dalle seguenti:
«fino a
quattro anni».
Art. 4
Elezioni degli
organi degli ordini professionali
1. Fatto salvo quanto previsto
all'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine
di consentire il rinnovo degli organi degli ordini professionali
interessati secondo il sistema elettorale disciplinato dal regolamento
previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le elezioni degli enti territoriali
sono indette alla data del 15 settembre 2005, mentre quelle per il
rinnovo dei consigli nazionali si svolgono alla data del 15 novembre
2005. Ove il mandato non abbia piu' lunga durata, i consigli scadono al
momento della proclamazione degli eletti.
2. Le elezioni per il rinnovo
dei consigli dell'ordine degli psicologi sono indette entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine stabilito dal terzo periodo del comma
1 dell'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 7 del 2005. Ove il
mandato non abbia piu' lunga durata, i consigli scadono al momento della
proclamazione degli eletti.
Art. 5
Requisiti per la
guida dei ciclomotori
1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter.
A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato
di idoneita' alla guida di ciclomotori e' esteso a coloro che compiano la
maggiore eta' a partire dalla medesima data e che non siano titolari di
patente di guida;
coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la
maggiore eta' conseguono il certificato di idoneita' alla guida di
ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione
medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui al
comma 1-quater.»;
b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater.
I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono
quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella
speciale;
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneita'
alla guida di ciclomotori i conducenti gia' muniti di patente di guida;
i
titolari di certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori sono
tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente.»;
c) al
comma 12, le parole:
«lo affida o ne consenta la guida a persona che non
abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione
professionale» sono sostituite dalle seguenti:
«lo affida o ne consenta
la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il
certificato di idoneita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato
di abilitazione professionale»;
d) al comma 13-bis, le parole:
«Il
minore che, non munito di patente, guida ciclomotori senza aver
conseguito il certificato di idoneita' di cui al comma 11-bis e' soggetto»
sono sostituite dalle seguenti:
«I conducenti di cui ai commi 1-bis e
1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver
conseguito il certificato di idoneita' di cui al comma 11-bis sono
soggetti».
Art. 6
Misure
antiviolenza nelle manifestazioni sportive;
bilanci delle societa'
sportive;
obbligo assicurativo per sportivi dilettanti
1. All'articolo
1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole:
«30
giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2007».
2. Le
societa' sportive che si sono avvalse della facolta' di cui all'articolo
18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni,
nell'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006 devono ridurre
l'ammontare del patrimonio netto dell'importo del valore residuo della
voce di bilancio «oneri pluriennali da ammortizzare» iscritta tra le
componenti attive per effetto della svalutazione dei diritti pluriennali
delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti. Il patrimonio
deve essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per
ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante il
periodo della loro utilizzazione. L'applicazione di tali disposizioni non
incide sulla posizione fiscale delle societa' interessate.
3. Sono
abrogati l'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, e l'articolo
28 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
4. L'obbligo di cui all'articolo
51, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sospeso dalla data
di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2006.
Art. 7
Ammortizzatori
sociali per settori in crisi
1. Il termine del 30 giugno 2005 per la
stipula degli accordi in sede governativa di cui all'articolo 1, comma
155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato al
15 luglio 2005 per le domande pervenute entro il 30 giugno 2005. A tale
fine, il limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro di cui al
citato articolo 1, comma 155, primo periodo, e' incrementato di 45
milioni di euro. Per fare fronte al corrispondente onere, pari a 45
milioni di euro per l'anno 2005, si provvede quanto a 30 milioni di euro
per l'anno 2005 mediante utilizzazione della autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
quanto a 15 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 8
Efficacia delle
modifiche al codice di procedura civile e procedimenti civili davanti al
tribunale per i minorenni
1. Il comma 3-quater dell'articolo 2 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, e' sostituito dai seguenti:
«3-quater. Le
disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter),
e), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter hanno effetto a decorrere dal 15
novembre 2005.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere
b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si
applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 15 novembre 2005.».
2. Le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno
2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
n. 188, sono prorogate al 30 giugno 2006.
Art. 9
Contenimento delle
spese per trascrizione e stenotipia nel processo penale e durata del
mandato di giudice di pace
1. All'articolo 51 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1, le parole:
«al capo dell'Ufficio giudiziario» sono sostituite
dalle seguenti:
«al Presidente della Corte di appello»;
b) il comma 2
e' sostituito dal seguente:
«2. Al fine indicato nel comma 1, il
Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie
attribuite e con le modalita' di cui al comma 3-bis, stipula contratti di
durata biennale con imprese o cooperative di servizi specialistici.»;
c)
il comma e' sostituito dal seguente:
«3. Nell'ambito della politica di
decentramento amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, le
procedure di cui al comma 2 possono essere delegate, per ciascun
distretto, al Presidente della Corte di appello.»;
d) dopo il comma 3 e'
aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Il Direttore generale delle
risorse materiali, dei beni e dei servizi, al fine di attuare la delega
di cui al comma 3, individua, sentito il Direttore generale della
giustizia penale, gli schemi di contratto di cui al comma 2, nonche',
previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di
prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo massimo
delle prestazioni.».
2. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21
novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente:
«1. In attesa della
complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato
onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica
quattro anni e puo' essere confermato per un secondo mandato di quattro
anni e per un terzo mandato di due anni. I giudici di pace confermati per
un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell'articolo 20 della
legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere
confermati per un ulteriore mandato di due anni, salva comunque la
cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del
settantacinquesimo anno di eta'.».
Art. 10
Contratti di
programma
1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le
parole:
«alla stessa data» sono sostituite dalle seguenti:
«alla data
di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre
il 31 luglio 2005 e per un importo di contributi statali non superiore a
200 milioni di euro, che determinino erogazioni nell'anno 2005 non
superiori a 40 milioni di euro».
2. Per la compensazione degli effetti
finanziari derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro, in
conseguenza del rinvio nell'attuazione della riforma di cui all'articolo
8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il Ministero delle attivita'
produttive riduce di pari importo l'ammontare dei pagamenti relativi agli
altri strumenti da esso gestiti, al fine di assicurare in ogni caso l'invarianza
del limite di cui all'articolo 1, comma 15, lettera b), della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute
negli articoli 5 e 8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005, nell'invarianza
dei limiti di cui all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come modificato dagli articoli 8-bis, comma 3, e
11, comma 14-ter, del medesimo decreto-legge e dall'articolo 2, comma 3,
del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, sono rideterminati i limiti di
cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 15, rispettivamente, in 2.710
milioni di euro e 490 milioni di euro.
Art. 11
Conferimento in
discarica dei rifiuti
1. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole:
«16 luglio 2005»
sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2005».
Art. 12
Cessazione
anticipata del servizio di leva nell'Esercito, nella Marina e
nell'Aeronautica militari, nonche' del servizio civile sostitutivo
1.
Ferma restando la disciplina transitoria prevista all'articolo 25 della
legge 23 agosto 2004, n. 226, il personale di leva incorporato
nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, di cui
all'articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo'
chiedere, con apposita domanda, di cessare anticipatamente dal servizio
di leva a decorrere dal 1° luglio 2005.
2. Il personale che svolge
servizio civile sostitutivo, di cui all'articolo 1, comma 104, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' chiedere, con apposita domanda, di
cessare anticipatamente dal servizio a decorrere dal 1° luglio 2005.
Art. 13
Disposizioni per
il personale della carriera diplomatica
1. Per il rinnovo del contratto
della carriera diplomatica relativo al biennio 2004-2005 e' stanziata la
somma di euro 12.000.000 a decorrere dall'anno 2005. Al conseguente
onere, pari a euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14
Ammodernamento
delle infrastrutture portuali
1. L'articolo 3-quinquies, comma 2, del
decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 maggio 2005, n. 88, e la lettera f-quater) del comma 24
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.
2.
Per l'attuazione dell'articolo 36, comma 2, della legge 1° agosto 2002,
n. 166, le relative spese di investimento non concorrono, per l'anno
2005, alla determinazione del limite di incremento di cui al comma 57
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente,
per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno
2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della
citata legge n. 311 del 2004, e' ridotta di euro 60.000.000.
Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30
giugno 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Castelli, Ministro della giustizia
Martino, Ministro della difesa
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Fini, Ministro degli affari esteri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
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