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Avvertenza:
Il testo
coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia
ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate
con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((
)). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1. Proroga del termine di presentazione delle
comunicazioni di inesigibilita' 1. All'articolo 59 del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 4-ter, e' abrogata la lettera d);
b) il comma 4-quater e' sostituito
dal seguente:
«4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2002,
la comunicazione di inesigibilita' di cui all'articolo 19, comma 2,
lettera c), e' presentata entro il 30 settembre 2005.»;
c) dopo il comma
4-quater e' aggiunto il seguente:
«4-quinquies. Per le comunicazioni di
inesigibilita' relative ai ruoli di cui al comma 4-quater il termine
previsto dall'articolo 19, comma 3, decorre dal 1° ottobre 2005.».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della
riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre
1998, n. 337), come modificato dalla presente legge:
«Art. 59 (Procedure
in corso).
- 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 60 e 61, le
domande di rimborso o di discarico per inesigibilita' giacenti presso gli
enti creditori alla data di entrata in vigore del presente decreto,
continuano ad essere esaminate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. Se alla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'ufficio non ha fornito le indicazioni di cui
all'art. 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, sui verbali esibiti dal concessionario, quest'ultimo,
se non ha ancora presentato domanda di rimborso o di discarico, procede
nei confronti del debitore, previo accesso al sistema informativo del
Ministero delle finanze, eseguito ai sensi dell'art. 18, comma 2, del
presente decreto.
3. Qualora dall'accesso di cui al comma 2 non emerga la
possibilita' di procedere nell'azione esecutiva, il concessionario e'
autorizzato a presentare documentata domanda di rimborso o di discarico,
che e' esaminata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43. In caso contrario, nonche' nelle ipotesi in cui il
concessionario non abbia richiesto il visto di cui all'art. 79, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il
concessionario procede in conformita' alle disposizioni del presente
decreto, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
4. Per le somme anticipate in forza dell'obbligo del non
riscosso come riscosso, decorsi sei mesi dalla presentazione della
documentata domanda di cui al comma 3 o della comunicazione di
inesigibilita', il concessionario ha diritto al rimborso provvisorio del
90 per cento di tali somme.
4-bis. Le somme anticipate in forza
dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite ai
concessionari:
a) per i ruoli erariali, in rate annuali decorrenti
dall'anno 2006; il numero delle rate e' individuato, nel numero massimo di
dieci e nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unita' previsionali
di base, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il
quale sono, altresi', definite le modalita' di restituzione;
b) per i
ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita convenzione.
4-ter. Per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999:
a) i
compensi spettanti ai concessionari sulla base delle disposizioni in
vigore alla data del 30 giugno 1999 sono aumentati nella misura prevista
dall'art. 17, comma 2;
b) non si applica l'art. 19, comma 2, lettera a);
c) il termine previsto dall'art. 19, comma 2, lettera b), secondo periodo,
decorre dalla data stabilita con decreto del Ministero delle finanze;
d)
abrogata;
e) le informazioni di cui all'art. 36, comma 1, sono trasmesse
con le modalita' e nei tempi stabiliti con il decreto di cui alla lettera
c).
4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2002, la
comunicazione di inesigibilita' di cui all'art. 19, comma 2, lettera c),
e' presentata entro il 30 settembre 2005.
4-quinquies. Per le
comunicazioni di inesigibilita' relative ai ruoli di cui al comma 4-quater
il termine previsto dall'art. 19, comma 3, decorre dal 1° ottobre 2005.».
Art. 2
Restituzione delle
anticipazioni dei concessionari del servizio nazionale della riscossione
1. All'articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) per i ruoli
erariali, in rate annuali decorrenti dall'anno 2006;
il numero delle rate
e' individuato, nel numero massimo di dieci e nei limiti degli
stanziamenti delle pertinenti unita' previsionali di base, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale sono, altresi',
definite le modalita' di restituzione;».
2. In relazione al differimento
previsto dal comma 1, per gli anni 2004 e 2005 e' soppressa
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 4-bis, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Riferimennti normativi:
-Per il testo
dell'art. 59 del decreto legisltivo n. 112 del 1999, si veda nei
riferimenti normativi all'art. 1.
Art. 3
Determinazione del
valore della produzione netta delle banche e altri enti e societa'
finanziari ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
1.
All'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.».
2. Agli oneri recati dal comma
1, pari a 371,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 65,5 milioni di euro per
l'anno 2005, si provvede, per l'anno 2004, con quota parte delle maggiori
entrate recate dal presente decreto e, per l'anno 2005, mediante quota
parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 4-bis,
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, soppressa per lo stesso
anno 2005 in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2.
3. Ai
fini della determinazione dell'aliquota definitiva di compartecipazione
regionale all'IVA di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, non si tiene conto
degli effetti conseguenti al differimento di cui al comma 1.
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 12 luglio
2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 (Interventi
urgenti per il contenimento della spesa pubblica), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Disposizioni in materia fiscale).
- 1. All'art.
1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:
«; a decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle
predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno e'
inferiore all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente
comma e del comma 2-bis per il quinto anno precedente, la differenza puo'
essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e
dei contributi ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'art. 34, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a societa' o enti
appartenenti al gruppo con le modalita' previste dall'art. 43-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) il
comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. A decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2004, la percentuale
indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,30 per cento; per il medesimo
periodo d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto, entro
il 30 novembre 2004, in misura pari allo 0,30 per cento delle riserve del
bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade
anteriormente al 12 luglio 2004.". 2. All'art. 6 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le lettere e) ed n) sono abrogate;
b) al
comma 2, le parole:
"i proventi di cui alle lettere e) e n), d) e i)
e b) del comma 1", sono sostituite dalle seguenti:
"i proventi
di cui alle lettere d) e i) e b) del comma 1".
3. Le disposizioni del
comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All'art.
12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) al comma 5 le
parole:
"La disciplina prevista dai commi 1 e 2" sono sostituite
dalle seguenti:
"La disciplina prevista dal comma 1".
5. Le
disposizioni del comma 4 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti
di cui all'art. 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
determinano l'acconto dell'IRES dovuto per il periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto applicando l'aliquota
del 25 per cento. Se il termine per il versamento del primo ovvero del
secondo acconto e' scaduto alla data predetta, il conguaglio e' effettuato
in occasione, rispettivamente, del versamento della seconda rata ovvero
del saldo.
6. Il secondo comma dell'art. 9 della legge 7 maggio 1985, n.
76, e' sostituito dal seguente:
"Per le sigarette le tabelle di cui
al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe
di prezzo piu' richiesta, determinate ogni sei mesi, secondo i dati
rilevati al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno.".
7. Per l'anno
2004 le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle
sigarette sono rideterminate con riferimento alle sigarette della classe
di prezzo piu' richiesta in base ai dati rilevati al 1° luglio. 8.
All'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, le parole:
"al
31 dicembre 2004 e del novantotto per cento successivamente" sono
sostituite dalla seguente: "2004".».
- Si riporta il testo
vigente dell'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56
(Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10
della legge 13 maggio 1999, n. 133):
«Art. 5. (Rideterminazione delle
aliquote).
- 1. Alla rideterminazione delle aliquote e delle
compartecipazioni, di cui agli articoli 2, 3 e 4, si provvede, ove
necessario, per le finalita' di cui al comma 4 dell'art. 1, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo
quanto previsto dal presente articolo.
2. Le aliquote di cui agli articoli
2, 3 e 4 sono rideterminate entro il 30 luglio 2000 e il 30 luglio 2001
sulla base dei dati consuntivi risultanti, rispettivamente, per l'anno
immediatamente precedente. Per l'anno 2004 le predette aliquote e
compartecipazioni sono rideterminate, entro l'11 agosto 2004, sulla base
dei dati consuntivi del penultimo anno precedente; per l'anno 2003 restano
determinate nelle misure definite alla predetta data.
3. Alla
determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l'anno 2005 si
provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla base dei dati
consuntivi dell'anno 2003. Entro il 31 luglio 2005 si provvede alla
definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base
dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2004, tenuto conto anche
delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) da riequilibrare
preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota
dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti
finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e' trasmesso alle competenti Commissioni
parlamentari per il parere.».
Art. 4
Acconto
sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale
1. Nel decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni, dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis
(Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale).
- 1. Poste italiane S.p.a., le banche e gli altri enti e societa'
finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, entro il 30 novembre di ogni anno, versano, a titolo di
acconto, una somma pari al settanta per cento dell'imposta
provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15;
per esigenze di
liquidita' l'acconto puo' essere scomputato dai versamenti da effettuare a
partire dal successivo mese di febbraio.».
2. L'acconto di cui al comma
1, dovuto nell'anno 2004, e' versato entro il 15 dicembre di tale anno.
Riferimenti normativi:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, concerne «Disciplina dell'imposta di bollo».
- Si
riporta il testo vigente dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87 (Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti
annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti
finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in
materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite
in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede
sociale fuori di tale Stato membro):
«Art. 1 (Ambito d'applicazione).
-
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) alle banche;
b)
alle societa' di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;
c)
alle societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti
nell'albo; d) alle societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
e)
ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi
dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche' alle
societa' esercenti altre attivita' finanziarie indicate nell'art. 59,
comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.
2. Il Ministro del tesoro
con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce
criteri di esclusione dall'applicazione del presente decreto con
particolare riguardo all'incidenza dell'attivita' di carattere finanziario
su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l'attivita'
e' esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio
partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione
disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.
3. Ai
fini del presente decreto, l'attivita' di assunzione di partecipazioni al
fine di successivi smobilizzi e' in ogni caso considerata attivita'
finanziaria.
4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti
previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.
5. Per le
societa' disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste
dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialita' della
disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca
d'Italia sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(CONSOB).».
Art. 5
Versamento
dell'acconto delle ritenute sugli interessi da parte di Poste italiane
S.p.a. e Cassa depositi e prestiti S.p.a.
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui
all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, si applicano a Poste
italiane S.p.a. e, relativamente alle ritenute sugli interessi e gli altri
proventi dei libretti di risparmio postale, a Cassa depositi e prestiti
S.p.a.;
l'acconto dovuto nell'anno 2004 e' versato in unica soluzione entro il 15
dicembre di tale anno.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il
testo vigente dell'art. 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46,
convertito dalla legge 10 maggio 1976, n. 249 (Misure urgenti in materia
tributaria):
«Art. 35.
- Le aziende ed istituti di credito devono versare
annualmente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato in acconto
dei versamenti di cui all'art. 8, primo comma, n. 3-bis), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, un importo pari ai nove decimi delle ritenute di cui al
secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, complessivamente
versate per il periodo di imposta precedente. Il versamento deve essere
eseguito in parti uguali entro il 16 giugno e il 16 ottobre. Quando cadono
in giorni non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti sono
anticipati al giorno lavorativo precedente. Se l'ammontare del versamento
risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta
cui l'acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza e' rimborsata ai
sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di
cui all'art. 44 dello stesso decreto. In caso di omesso o ritardato
versamento rispetto alle scadenze indicate nel secondo comma o di
versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni
degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.».
Art. 6
Acconto
sull'imposta sulle assicurazioni
1. All'articolo 9 della legge 29 ottobre
1961, n. 1216, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. Entro il 30 novembre di ogni anno, gli assicuratori
versano, altresi', a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento
dell'imposta liquidata per l'anno precedente, al netto di quella relativa
alle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di liquidita' l'acconto
puo' essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai
versamenti previsti dal comma 1.».
2. L'acconto di cui al comma 1, dovuto
nell'anno 2004, e' versato entro il 15 dicembre di tale anno. Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1961,
n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private
e di contratti vitalizi), come modificato dalla presente legge:
«Art. 9
(Denuncia e versamenti).
- 1. Gli assicuratori debbono versare all'ufficio
del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed
accessori incassati in ciascun mese solare, nonche' eventuali conguagli
dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese
precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre,
nonche' per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta
deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti cosi'
effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al
comma 4.
1-bis. Entro il 30 novembre di ogni anno, gli assicuratori
versano, altresi', a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento
dell'imposta liquidata per l'anno precedente, al netto di quella relativa
alle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, per esigenze di liquidita' l'acconto
puo' essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai
versamenti previsti dal comma 1.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli
assicuratori debbono presentare all'ufficio del registro nella cui
circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono
il registro di cui agli articoli da 5 a 8, la denuncia dell'ammontare
complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale
scaduto, su cui e' dovuta l'imposta, distinti per categorie di
assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.
3. La denuncia
di cui al comma 2 deve essere redatta in conformita' al modello stabilito
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Sulla base della
denuncia l'ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla
liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente.
L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente
risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato
nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della
liquidazione da parte dell'ufficio del registro.
5. L'importo da pagare e'
arrotondato alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le
cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario.».
Art. 7
Modifiche alle
disposizioni sul versamento anticipato delle riscossioni da parte delle
banche
1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) (( al comma 1: ))
1)
le parole:
«anno 2002» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle
seguenti: «anno precedente»;
2) le parole da:
«29 dicembre 2003» fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:
«il penultimo
giorno lavorativo dell'anno, dell'1,50 per cento delle somme riscosse
nell'anno precedente, ridotto dell'ammontare delle somme anticipate nel
medesimo anno precedente e non recuperate ai sensi del comma 3»;
b) il
comma 2 e' abrogato;
c) al comma 3:
1) le parole:
«dai commi 1 e 2» sono
sostituite dalle seguenti:
«dal comma 1»;
2) le parole da:
«; in tale
caso» fino alla fine del comma sono soppresse;
d) al comma 5:
1) le
parole:
«adottato entro il 15 dicembre di ciascun anno» sono sostituite
dalle seguenti:
«emanato annualmente»;
2) le parole:
«e' stabilito
l'importo dovuto da ogni banca» sono sostituite dalle seguenti:
«sono
stabiliti gli importi dovuti da ogni banca e i termini per il versamento
comunque da effettuarsi entro il termine di cui al comma 1»;
3) le
parole:
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 10 dicembre
2003, n. 341, convertito dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31 (Disposizioni
urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1.
- 1. In relazione
all'incremento delle tipologie e dal volume di entrate riscosse ai sensi
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, derivante dall'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e relativi
provvedimenti di attuazione, nonche' dall'art. 39, comma 2, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le banche che, nell'anno precedente,
hanno riscosso importi complessivamente maggiori di 500 milioni di euro
sono tenute al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il
penultimo giorno lavorativo dell'anno, dell'1,50 per cento delle somme
riscosse nell'anno precedente, ridotto dell'ammontare delle somme
anticipate nel medesimo anno precedente e non recuperate ai sensi del
comma 3.
2. (Abrogato).
3. Al fine di contenere gli oneri finanziari, le
banche possono recuperare le somme versate in base a quanto previsto dal
comma 1, sulle riscossioni conseguite nell'anno successivo.
4. Il mancato
versamento degli importi di cui ai commi precedenti comporta l'immediata
cessazione di efficacia delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 19
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, emanato annualmente, sono
stabiliti gli importi dovuti da ogni banca e i termini per il versamento
comunque da effettuarsi entro il termine di cui al comma 1;
con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le
modalita' di versamento, nonche' ogni altra regola tecnica necessaria per
l'attuazione del presente articolo.
6. Per la regolazione contabile dei
minori versamenti di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2004 e'
assegnata ad apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze una somma, da
iscrivere anche in entrata, di importo pari alla somma versata nell'anno
precedente per il riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata del
bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
7. Il potere di cui al comma 8, dell'art. 21, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, rientra nell'attivita' gestionale ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e lo stesso
puo' essere esercitato dall'amministrazione competente entro il termine di
cui al medesimo comma 8, prorogato al 31 dicembre 2004.
8. Il potere di
cui all'art. 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sospeso
per l'anno 2003;
per il medesimo anno, gli effetti finanziari di cui
all'art. 21, comma 9, della citata legge n. 289 del 2002, sono assicurati
dalle disposizioni del presente articolo.».
Art. 8
Disposizioni in
materia di giustizia tributaria
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole:
«nove anni» sono
sostituite dalle seguenti:
(( «dieci anni» )).
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione
della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413), come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Durata
dell'incarico).
- 1. I componenti delle commissioni tributarie durano in
carica nella stessa commissione non oltre dieci anni e sono nominati con
precedenza sugli altri disponibili, in posti che si rendono vacanti in
altre commissioni secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui
alle tabelle E ed F ed a parita' di punteggio secondo la maggiore
anzianita' di eta'. Nei casi di necessita' di servizio, il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' disporre, su richiesta del consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione
delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 10 dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. I
componenti delle commissioni tributarie cessano dall'incarico in ogni caso
al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.
3. I componenti delle
commissioni tributarie provinciali possono essere nominati, dopo cinque
anni di attivita' nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni
tributarie regionali, anche in deroga alla previsione di cui all'art. 5,
con precedenza su altri disponibili, secondo i criteri ed i punteggi di
cui alle tabelle E ed F ed a parita' di punteggio secondo la maggiore
anzianita' di eta'.
4. La nomina a componente di commissione tributaria
non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.».
Art. 9
Contributi alle
farmacie pubbliche in materia di tessera sanitaria
1. All'articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 13 e' aggiunto il
seguente:
«13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto anche
alle farmacie pubbliche con le modalita' indicate dallo stesso comma. Al
relativo onere, valutato in euro 400.000,00 per l'anno 2005, si provvede
utilizzando le risorse di cui al comma 12.».
Riferimenti normativi:
- Si
riporta il testo dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici), come modificato dalla presente legge:
«Art. 50 (Disposizioni
in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di
appropriatezza delle prescrizioni sanitarie).
- 1. Per potenziare il
monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e delle iniziative
per la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni,
nonche' per l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di
farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il Ministero dell'economia
e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministero della
salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della Tessera
sanitaria (TS);
il Ministero dell'economia e delle finanze cura la
generazione e la progressiva consegna della TS, a partire dal 1° gennaio
2004, a tutti i soggetti gia' titolari di codice fiscale nonche' ai
soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai
quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni caso il codice
fiscale del titolare, anche in codice a barre nonche' in banda magnetica,
quale unico requisito necessario per l'accesso alle prestazioni a carico
del Servizio sanitario nazionale (SSN).
2. Il Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, entro il 15
dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici standardizzati e di
ricetta medica a lettura ottica, ne cura la successiva stampa e
distribuzione alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e,
ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che provvedono ad
effettuarne la consegna individuale a tutti i medici del SSN abilitati
dalla regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili
della relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il
fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
3. Il modello di ricetta e'
stampato su carta filigranata ai sensi del decreto del Ministro della
sanita' 11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito dal
medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi per l'inserimento
dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia. Il vigente
codice a barre e' sostituito da un analogo codice che esprime il numero
progressivo regionale di ciascuna ricetta;
il codice a barre e' stampato
sulla ricetta in modo che la sua lettura ottica non comporti la procedura
di separazione del tagliando di cui all'art. 87 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in ogni caso un campo
nel quale all'atto della compilazione, e' riportato sempre il numero
complessivo dei farmaci ovvero degli accertamenti specialistici
prescritti. Nella compilazione della ricetta e' sempre riportato il solo
codice fiscale dell'assistito, in luogo del codice sanitario.
4. Le
aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle
regioni, gli istituti ricovero e cura a carattere scientifico ed i
policlinici universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di cui
al comma 2, in numero definito, secondo le loro necessita', e comunicano
immediatamente al Ministero dell'economia e delle finanze, in via
telematica, il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali e'
effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del laboratorio ovvero
l'identificativo della struttura sanitaria nei quali gli stessi operano,
nonche' la data della consegna e i numeri progressivi regionali delle
ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' della
trasmissione telematica.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze
cura il collegamento, mediante la propria rete telematica, delle aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari di cui al
comma 4, delle farmacie, pubbliche e private, dei presidi di specialistica
ambulatoriale e degli altri presidi e strutture accreditati per
l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito denominati, ai fini del
presente articolo, «strutture di erogazione di servizi sanitari». Con
provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i parametri tecnici
per la realizzazione del software certificato che deve essere installato
dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai
programmi informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la
trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7;
tra i parametri tecnici
rientra quello della frequenza temporale di trasmissione dei dati
predetti.
6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari effettuano la
rilevazione ottica e la trasmissione dei dati di cui al comma 7, secondo
quanto stabilito nel predetto comma e in quelli successivi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute,
stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e
le date a partire dalle quali le disposizioni del presente comma e di
quelli successivi hanno progressivamente applicazione. Per l'acquisto e
l'installazione del software di cui al comma 5, secondo periodo, alle
farmacie private di cui al primo periodo del medesimo comma e'
riconosciuto un contributo pari ad euro 250, sotto forma di credito
d'imposta fruibile anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla data nella
quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica, in via
telematica alle farmacie medesime avviso di corretta installazione e
funzionamento del predetto software. Il credito d'imposta non concorre
alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi,
nonche' del valore della produzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere, valutato in 4
milioni di euro per l'anno 2004, si provvede nell'ambito delle risorse di
cui al comma 12.
7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica
recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a
barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati
delle singole confezioni dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre
della TS;
sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione. All'atto
della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di
prestazioni specialistiche, sono rilevati otticamente i codici a barre
relativi al numero progressivo regionale della ricetta nonche' il codice a
barre della TS;
sono comunque rilevati i dati relativi all esenzione
nonche' inseriti i codici del nomenclatore delle prestazioni
specialistiche. In ogni caso, e' previamente verificata la corrispondenza
del codice fiscale del titolare della TS con quello dell'assistito
riportato sulla ricetta;
in caso di assenza del codice fiscale sulla
ricetta, quest'ultima non puo' essere utilizzata, salvo che il costo della
prestazione venga pagato per intero. In caso di utilizzazione di una
ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il codice fiscale
dell'assistito e' rilevato dalla ricetta.
8. I dati rilevati ai sensi del
comma 7 sono trasmessi telematicamente al Ministero dell'economia e delle
finanze;
il software di cui al comma 5 assicura che gli stessi dati
vengano rilasciati ai programmi informatici ordinariamente utilizzati
dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, fatta eccezione,
relativamente al codice fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche
e private. Il predetto software assicura altresi' che in nessun caso il
codice fiscale dell'assistito possa essere raccolto o conservato in
ambiente residente, presso le farmacie, pubbliche e private, dopo la
conferma della sua ricezione telematica da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze.
9. Al momento della ricezione dei dati
trasmessi telematicamente ai sensi del comma 8, il Ministero dell'economia
e delle finanze, con modalita' esclusivamente automatiche, li inserisce in
archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo che
sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al
codice fiscale dell'assistito. Con provvedimento dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i dati che
le regioni, nonche' i Ministeri e gli altri enti pubblici di rilevanza
nazionale che li detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle
finanze, con modalita' telematica, nei trenta giorni successivi alla data
di emanazione del predetto provvedimento, per realizzare e diffondere in
rete, alle regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello degli assistiti
e per disporre le codifiche relative al prontuario farmaceutico nazionale
e al nomenclatore ambulatoriale.
10. Al Ministero dell'economia e delle
finanze non e' consentito trattare i dati rilevati dalla TS degli
assistiti; allo stesso e' consentito trattare gli altri dati di cui al
comma 7 per fornire periodicamente alle regioni gli schemi di liquidazione
provvisoria dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi
sanitari. Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili all'accesso
esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie
locali di ciascuna regione per la verifica ed il riscontro dei dati
occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle somme spettanti,
ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di
servizi sanitari. Con protocollo approvato dal Ministero dell'economia e
delle finanze, dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati contenuti negli
archivi di cui al comma 9 che possono essere trasmessi al Ministero della
salute e alle regioni, nonche' le modalita' di tale trasmissione.
11.
L'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma 4, lettera a), della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del
finanziamento del SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera
rispettato dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le regioni e
le province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel
proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche
nonche' di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle
finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard
tecnologici e di efficienza ed effettivita', verificati d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli
realizzati in attuazione del presente articolo. Con effetto dal 1°
gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai fini
dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN relativo agli anni
2004 e 2005, e' ricompresa anche l'adozione di tutti i provvedimenti che
garantiscono la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze,
da parte delle singole aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, dei
dati di cui al comma 4.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo
e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
13. Con decreti di natura non
regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
dell'interno e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' per il successivo e
progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, della TS nella carta di identita' elettronica o nella carta
nazionale dei servizi di cui all'art. 52, comma 9, della legge 27 dicembre
2002 n. 289.
13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto anche
alle farmacie pubbliche con le modalita' indicate dallo stesso comma. Al
relativo onere, valutato in euro 400.000,00 per l'anno 2005, si provvede
utilizzando le risorse di cui al comma 12.».
Art. 10
Proroga di termini
in materia di definizione di illeciti edilizi
1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole:
«20 dicembre
2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole:
«seconda rata»
e:
«terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«31
maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo,
le parole:
«30 giugno 2005», inserite dopo le parole:
«deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti:
«31 ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole:
«30 giugno 2005» sono
sostituite dalle seguenti:
«31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio
2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa
disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2004, n. 191, e successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori
entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni
di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di
agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche
mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica
economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate,
valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma
1.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 37 dell'art. 32
del decreto-legge n. 269 del 2003 e dell'allegato 1 al medesimo decreto,
come modificati dalla presente legge:
«Art. 32 (Misure per la
riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per
l'incentivazione dell'attivita' di repressione dell'abusivismo edilizio,
nonche' per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di
aree demaniali).
- 1.
- 31. Omissis).
32. La domanda relativa alla
definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento
dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, e' presentata
al comune competente, a pena di decadenza, tra l'11 novembre 2004 e il 10
dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e
alla documentazione di cui al comma 35.
33.
-34. (Omissis).
35. La domanda
di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a)
dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 47, comma 1, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti
la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo
edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
b) qualora l'opera
abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e
sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico
abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneita' statica
delle opere eseguite;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta
con norma regionale.
36. (Omissis).
37. Il pagamento degli oneri di
concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35,
della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale
degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
nonche', ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il
31 ottobre 2005, nonche' il decorso del termine di ventiquattro mesi da
tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune,
equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini
previsti l'oblazione dovuta non e' stata interamente corrisposta o e'
stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate
senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni
richiamate all'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all'art. 48
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 38.
-
50. (Omissis).». « Allegato 1 Tipologia di opere abusive suscettibili di
sanatoria alle condizioni di cui all'art. 32.
Tipologia 1. Opere
realizzate in assenza o in difformita' del titolo abilitativo edilizio e
non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici.
Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformita' del
titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento.
Tipologia 3. Opere di ristrutturazione
edilizia come definite dall'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o
in difformita' dal titolo abilitativo edilizio.
Tipologia 4. Opere di
restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, realizzate in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo
edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'art. 2 del decreto ministeriale
2 aprile 1968, n. 1444.
Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento
conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c) del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in
assenza o in difformita' dal titolo abilitativo edilizio.
Tipologia 6.
Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'art. 3, comma 1,
lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, realizzate in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo
edilizio; opere o modalita' di esecuzione non valutabili in termini di
superficie o di volume. Procedura per la sanatoria edilizia La domanda di
definizione degli illeciti edilizi da presentare al comune entro il 31
marzo 2004 deve essere compilata utilizzando il modello di domanda
allegato. Alla domanda deve essere allegato:
a) l'attestazione del
versamento del 30 per cento dell'oblazione, calcolata utilizzando la
tabella 1 del modello allegato e in base a quanto indicato nella tabella
C. Nel caso di oblazione di importo fisso o comunque inferiore a tali
importi, l'oblazione va versata per intero. Il versamento deve comunque
essere effettuato nella misura minima di 1.700,00 Euro, qualora l'importo
complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora
l'importo dell'oblazione sia inferiore a tale cifra;
b) l'attestazione del
versamento del 30 per cento dell'anticipazione degli oneri concessori,
calcolata utilizzando le tabelle 3 e 4 del modello allegato e in base a
quanto indicato nella tabella D. Il versamento deve comunque essere
effettuato nella misura minima di 500,00 Euro, qualora l'importo
complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora
l'importo dell'anticipazione degli oneri concessori sia inferiore a tale
cifra. L'importo restante dell'oblazione deve essere versato per importi
uguali, entro: seconda rata 31 maggio 2005;
terza rata 30 settembre 2005.
L'importo restante dell'anticipazione degli oneri di concessione deve
essere versato per importi uguali, entro:
seconda rata 31 maggio 2005;
terza rata 30 settembre 2005. Limporto definitivo degli oneri concessori
dovuti deve essere versato entro il 31 dicembre 2006, secondo le
indicazioni fornite dall'amministrazione comunale con apposita
deliberazione. La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve
essere accompagnata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del
richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la
descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo
edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
b) quando l'opera
abusiva supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e
sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico
abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneita' statica
delle opere eseguite. Qualora l'opera per la quale viene presentata
istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale
certificazione non e' necessaria se non e' oggetto di' richiesta motivata
da parte del sindaco;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta
con norma regionale. La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve
essere integrata entro il 31 ottobre 2005 dalla:
a) denuncia in catasto
dell'immobile oggetto di illecito edilizio e della documentazione relativa
all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento;
b)
denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
c) ove dovuto, delle denunce ai fini
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per
l'occupazione del suolo pubblico.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del
decreto-legge n. 168 del 2004, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge n. 191, del 2004, come modificato dalla pressente legge:
«Art.
5 (Esecuzione di sentenza della Corte costituzione in materia di
definizione di illeciti edilizi).
- 1.
- 2. (Omissis).
2-bis. Al fine di
salvaguardare il principio dell'affidamento, le domande relative alla
definizione di illeciti edilizi presentate fino alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza della Corte
costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a tutti gli effetti, salva
diversa statuizione delle leggi regionali di cui al comma 26 del citato
art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 326 del 2003. Restano, comunque, salvi gli effetti penali.
2-ter. Per le domande relative alla definizione di illeciti edilizi
presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
medesimo decreto, restano salvi i soli effetti penali, salva diversa
statuizione, piu' favorevole, delle predette leggi regionali.
2-quater.
(Abrogato).
2-quinquies. Per consentire il completamento degli
accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate,
relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche
in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle
caratteristiche economiche delle concessioni e delle attivita' economiche
ivi esercitate, e all'abusivismo, il termine di cui all'art. 32, comma 22,
del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni, e' differito al
30 ottobre 2004.». Art. 11. Attivita' di contrasto all'evasione e
accelerazione dell'erogazione dei rimborsi
1. Al fine di procedere
all'immediato potenziamento delle attivita' di contrasto all'evasione,
nonche' di quelle destinate all'erogazione dei rimborsi, l'Agenzia delle
entrate provvede all'aggiornamento ed alla reingegnerizzazione dei propri
processi produttivi ed alla realizzazione di un programma straordinario di
formazione del personale.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, ammontanti
per il 2004 a 40 milioni di euro, si provvede a valere sulle maggiori
entrate derivanti dal presente decreto. Art. 12. Spese obbligatorie per il
funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero
1. Al fine di
garantire il finanziamento per l'anno 2004 dei Comitati degli italiani
all'estero, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 23
ottobre 2003, n. 286, e' autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno
2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per l'anno 2004,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004 - 2006, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3
della legge 23 ottobre 2003, n. 286 (Norme relative alla disciplina dei
Comitati degli italiani all'estero):
«Art. 3 (Bilancio del Comitato).
-
1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei
propri compiti con:
a) le rendite dell'eventuale patrimonio;
b)
finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;
c) gli
eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;
d) gli
eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e dai
privati;
e) il ricavato di attivita' e di manifestazioni varie. 2.
10.
(Omissis)». Art. 13. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
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