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Testo in vigore dal:
5-12-2004
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 5
ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche
del lavoro e sociali, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3
dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI
PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3135):
Presentato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali (Maroni) il 6 ottobre 2004;
Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede
referente, il 6 ottobre 2004, con parere delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª,
12ª, commissione speciale in materia di infanzia e di minori,
Parlamentare per le questioni regionali e 1ª per presupposti
costituzionali;Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in
sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzio
nalita' il 7 e 12 ottobre 2004;
Esaminato dalla 11ª commissione il 12, 13, 20, 26, 27 e 28 ottobre 2004;
Esaminato in aula il 28 ottobre 2004, 2 novembre 2004 e approvato il 3
novembre 2004. Camera dei deputati (atto n. 5398):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede
referente, il 4 novembre 2004 con pareri del comitato per la legislazione
e delle commissioni I, V, IX, X, XII, XIV e Parlamentare per le questioni
regionali; Esaminato dalla XI commissione il 10, 12, 15, 16 e 17 novembre;
Esaminato in aula il 22 novembre 2004 ed approvato con modificazioni il 25
novembre 2004. Senato della Repubblica (atto n. 3135/B):
Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza sociale) in sede
referente, il 26 novembre 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª e 5ª;
Esaminato dalla 11ª commissione il 30 novembre 2004;
Esaminato in aula e approvato il 1° dicembre 2004. Avvertenza: Il
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249. e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 2004.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note, e' pubblicato in questa
stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 22.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN
SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 2004, N. 2409
All'articolo 1: al comma 1,
al primo periodo, le parole: "il trattamento straordinario di
integrazione salariale straordinaria" sono sostituite dalle seguenti:
"il trattamento straordinario di integrazione salariale" e le
parole: "per un periodo di" sono sostituite dalle seguenti:
"per un periodo fino a"; il comma 3 e' soppresso;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis.
Ai lavoratori che hanno percepito l'indennita' pari al trattamento di
integrazione salariale, concessa ai sensi dell'articolo 46 della legge 17
maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono accreditati i
contributi figurativi ed il trattamento di fine rapporto per i periodi di
fruizione della indennita' stessa.
Al relativo onere, valutato in 450.000 euro per l'anno 2004 a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. 3-ter.
Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite
relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7,
secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978. 3-quater. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: "Art. 1-bis.
- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede
governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione
aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di
cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al
personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle societa' da questi
derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni
societarie. Dalla data del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori e'
esteso il trattamento di mobilita'.
A decorrere dalla medesima data, i vettori e le societa' da questi
derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente
legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di
mobilita', ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3,
della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. Ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma 1,
sospesi in cassa integrazione straordinaria o destinatari dell'indennita'
di mobilita', si estendono i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, ed
all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991; non si applicano
agli stessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223
del 1991. I benefici di cui al presente comma sono concessi nel limite di
10 milioni di euro.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono determinati in
complessivi 383 milioni di euro per il periodo 2005-2010.
Alla relativa copertura si provvede: a) quanto a complessivi 336 milioni
di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
A tal fine e' istituita nell'ambito di detto Fondo apposita evidenza
contabile, nella quale sono preordinati 40 milioni di euro per l'anno
2005, 64 milioni di euro per l'anno 2006, 67 milioni di euro per l'anno
2007, 64 milioni di euro per l'anno 2008, 64 milioni di euro per l'anno
2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010;
b) quanto a complessivi 47 milioni di euro, mediante le maggiori entrate
derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 7 milioni di euro per l'anno
2005, 12 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno
2007, 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 8 milioni di euro per l'anno
2009.
4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale,
delle domande di mobilita' e dei benefici contributivi, consentendo
l'erogazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 nel limite del complessivo
onere pari, per il periodo 2005-2010, a 383 milioni di euro ed annualmente
pari a 47 milioni di euro per l'anno 2005, 76 milioni di euro per l'anno
2006, 77 milioni di euro per l'anno 2007, 74 milioni di euro per l'anno
2008, 72 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno
2010.
Le risultanze del monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze,
anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti
provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si provvede
mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo
per l'occupazione di cui al comma 3.
5. I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza
esercitato la facolta' di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi
dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non
possono, limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al
trattamento di integrazione, esercitare la predetta facolta', fatte salve
le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Art. 1-ter.
- 1. E' istituito, presso l'INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito e
dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale
del personale del settore del trasporto aereo, avente la finalita' di
favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalita' ovvero
di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
dei lavoratori del settore, mediante: a) finanziamento di programmi
formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in
concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o
comunitari;
b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati
da riduzioni dell'orario di lavoro, ivi compresi i contratti di
solidarieta' di cui al citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da sospensioni temporanee
dell'attivita' lavorativa o da processi di mobilita' secondo modalita' da
concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali.
2. Il fondo speciale di cui al comma 1 e' alimentato da un contributo
sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del
trasporto aereo pari allo 0,375 per cento e da un contributo a carico dei
lavoratori pari allo 0,125 per cento. Il fondo e' inoltre alimentato da
contributi del sistema aeroportuale che gli operatori stessi converranno
direttamente tra di loro per garantire la piena operativita' del fondo e
la stabilita' del sistema stesso. 3. I criteri e le modalita' di gestione
del fondo, le cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse
derivanti dall'attuazione del comma 2, sono definiti dagli operatori del
settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali e di
categoria comparativamente piu' rappresentative.
Art. 1-quater.
- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ed in attesa dell'armonizzazione tra
le varie gestioni pensionistiche prevista nei principi di delega contenuti
nella legge 23 agosto 2004, n. 243, per i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, l'importo
complessivo del trattamento pensionistico non puo' eccedere l'80 per cento
della retribuzione pensionabile determinata ponderando le retribuzioni
pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive
percentuali di rendimento attribuite.
2. L'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164,
si interpreta nel senso che, per la determinazione della retribuzione
pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo
retributivo fino al 31 dicembre 1997, l'indennita' di volo e' calcolata
nella misura del 100 per cento del suo ammontare.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'articolo 34 della legge 13 luglio
1965, n. 859, e' abrogato.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in
28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a
5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio
1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e quanto a 23
milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando per 13
milioni di euro la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri e per 10 milioni di euro la proiezione
dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma,
numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei
provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-quinquies.
- 1. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria ai
sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, nonche' ai sensi del primo periodo del comma 1
dell'articolo 1-bis del presente decreto, decade dal trattamento qualora
rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione
o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore destinatario del
trattamento di mobilita', la cui iscrizione nelle relative liste sia
finalizzata esclusivamente al reimpiego, del trattamento di disoccupazione
speciale, di indennita' o sussidi, la cui corresponsione e' collegata allo
stato di disoccupazione o inoccupazione, del trattamento straordinario di
integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 1,
ovvero destinatario dei trattamenti concessi o prorogati ai sensi di
normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade dai
trattamenti medesimi, anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato
ammesso al trattamento con decorrenza anteriore alla data di entrata in
vigore del presente decreto, quando:
a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel
mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione
o non lo frequenti regolarmente;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo
non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di
provenienza.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano quando le attivita'
lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un
luogo che non dista piu' di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o
comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto
pubblici".
All'articolo 2: al comma 1, le parole: "del Fondo per l'immigrazione
di cui al" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo nazionale
per le politiche migratorie, previsto dall'articolo 45 del" e le
parole: "nonche' contributo" sono sostituite dalle seguenti:
"nonche' per la concessione di contributi"; al comma 2, le
parole: "di cui all'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre
2003, n. 350" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".
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Avvertenza:
Il testo coordinato qui' pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine
di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di
quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale
sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche
apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
1. Nel limite di spesa di 43
milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di cessazione
dell'attivita' dell'intera azienda, di un settore di attivita', di uno o
piu' stabilimenti o parte di essi, ((il trattamento straordinario di
integrazione salariale)) per crisi aziendale puo' essere prorogato
((per un periodo fino)) a dodici mesi nel caso di programmi,
che comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla
ricollocazione dei lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del
piano di gestione delle eccedenze occupazionali.
A tale finalita' il Fondo per l'occupazione e' integrato di 43 milioni di
euro per l'anno 2004.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli
stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, le parole: «nel limite complessivo di spesa di 310 milioni
di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di
spesa di 360 milioni di euro» e le parole: «entro il 31 dicembre 2004»
dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2005».
3. (Soppresso).
3-bis. ((Ai lavoratori che hanno percepito l'indennita' pari al
trattamento di integrazione salariale, concessa ai sensi dell'articolo 46
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono
accreditati i contributi figurativi ed il trattamento di fine rapporto per
i periodi di fruizione della indennita' stessa. Al relativo onere,
valutato in 450.000 euro per l'anno 2004 a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della difesa.))
3-ter. ((Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.))
3-quater. ((Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.))
Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il seguente: «7.
Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per
l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa
stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari
destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo,
su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale
ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.».
- Il testo dell'art. 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre
2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), come modificato dalla
presente legge, e' il seguente: «Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri
sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici).
- (Omissis). 137. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e
nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro, a carico del Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti
programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, pua' disporre, entro il 30
aprile 2005, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da
disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia,
nonche' concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei predetti
trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede
governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004.».
- Il testo dell'art. 46 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e' il seguente: «Art.
46 (Interventi straordinari a sostegno delle difficolta' occupazionali
derivanti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco).
- 1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nella
regione Valle d'Aosta, non rientranti nel campo di applicazione degli
interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario
ridotto per effetto della crisi causata nelle attivita' connesse con i
flussi internazionali di traffico interrotti per la chiusura del traforo
del Monte Bianco, sono corrisposti, per il periodo di sospensione o di
riduzione dell'orario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, una
indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale
previsto dalle vigenti disposizioni ovvero proporzionata alla predetta
riduzione di orario, nonche' gli assegni per il nucleo familiare, ove
spettanti.
2. Si considerano attivita' connesse con i flussi internazionali di
traffico quelle svolte nei settori dei servizi, del turismo, del
commercio, dell'artigianato e dei trasporti caratterizzati da elevata
prevalenza della connessione con attivita' indotte dal traforo del Monte
Bianco. Le motivazioni della sospensione o della riduzione dell'orario di
lavoro e la connessione con la chiusura straordinaria del traforo del
Monte Bianco, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, devono
risultare in apposito verbale redatto in sede sindacale o presso gli
uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta, per un numero massimo di
150 unita', dall'INPS, su richiesta dei datori di lavoro, da produrre
entro il termine di cui all'art. 7, primo comma, della legge 20 maggio
1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge. Per i
periodi di paga gia' scaduti, la richiesta deve essere prodotta nel
termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Per la richiesta i datori di lavoro si attengono alla procedura
prevista dalla citata legge n. 164 del 1975.
4. Per i datori di lavoro privati operanti nella regione Valle d'Aosta, i
periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra
il 24 marzo 1999 e il 31 dicembre 2000, non si computano ai fini del
calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in
materia.
5, Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1, si applicano
le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'art. 7, comma 3,
del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
6. Con apposita ordinanza del Ministero dell'interno si provvede, entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla
sospensione dei termini previdenziali e fiscali per le imprese che ne
avevano diritto.
7. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 4 miliardi,
si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalle legge 19 luglio 1993, n. 236.».
- Il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468
(Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia
di bilancio), e' il seguente: «7. Qualora nel corso dell'attuazione di
leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime
leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da'
notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il
quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La
relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche
ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la
quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui
al presente comma allorche riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati
dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La
stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
- Il testo dell'art. 7, secondo comma, della citata legge n. 468 del 1978,
e' il seguente: «Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di
ordine).
- (Omissis). Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla
Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento
sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le
somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli
esercizi precedenti per perenzione amministrativa (in caso di richiesta da
parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza,
ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di
provenienza sia stato nel frattempo soppresso);
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere
obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.».
Art. 1-bis
1. ((A decorrere dal 1°
gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo'
concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di
crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o
trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei
vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi
di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1°
gennaio 2005, ai medesimi lavoratori e' esteso il trattamento di mobilita'.
A decorrere dalla medesima data, i vettori e le societa' da questi
derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente
legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di
mobilita', ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3,
della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. Ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma 1,
sospesi in cassa integrazione straordinaria o destinatari dell'indennita'
di mobilita', si estendono i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, ed
all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991; non si applicano
agli stessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223
del 1991. I benefici di cui al presente comma sono concessi nel limite di
10 milioni di euro.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono determinati in
complessivi 383 milioni di euro per il periodo 2005-2010.
Alla relativa copertura si provvede:
a) quanto a complessivi 336 milioni di euro, a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236. A tal fine e' istituita nell'ambito di detto Fondo apposita
evidenza contabile, nella quale sono preordinati 40 milioni di euro per
l'anno 2005, 64 milioni di euro per l'anno 2006, 67 milioni di euro per
l'anno 2007, 64 milioni di euro per l'anno 2008, 64 milioni di euro per
l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010;
b) quanto a complessivi 47 milioni di euro, mediante le maggiori entrate
derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 7 milioni di euro per l'anno
2005, 12 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno
2007, 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 8 milioni di euro per l'anno
2009.
4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale,
delle domande di mobilita' e dei benefici contributivi, consentendo
l'erogazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 nel limite del complessivo
onere pari, per il periodo 2005-2010, a 383 milioni di euro ed annualmente
pari a 47 milioni di euro per l'anno 2005, 76 milioni di euro per l'anno
2006, 77 milioni di euro per l'anno 2007, 74 milioni di euro per l'anno
2008, 72 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno
2010.
Le risultanze del monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze,
anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti
provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si provvede
mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo
per l'occupazione di cui al comma 3.
5. I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza
esercitato la facolta' di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi
dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non
possono, limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al
trattamento di integrazione, esercitare la predetta facolta', fatte salve
le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.))
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223
(Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro), e' il seguente: «Art. 7 (Indennita' di mobilita).
- 1. I lavoratori collocati in mobilita' ai sensi dell'art. 4, che siano
in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad
una indennita' per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a
ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a
trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennita'
spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento
straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che
sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione
del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento. 2. Nelle
aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta
per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i
lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i
lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente
misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento. 3. L'indennita'
di mobilita' e' adeguata, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in
misura pari all'aumento della indennita' di contingenza dei lavoratori
dipendenti. Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla data del
compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa data non e' ancora
maturato il diritta alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data
in cui tale diritto viene a maturazione.».
- Il testo dell'art. 8 della citata legge n. 223 del 1991, e' il seguente:
«Art. 8 (Collocamento dei lavori in mobilita). - 1. Per i lavoratori in
mobilita', ai fini del collocamento, si applica il diritto di precedenza
nell'assunzione di cui al sesto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile
1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con contratto di
lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro e' pari a quella prevista per
gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto
contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio
contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello
previsto dal comma 4.
3. Per i lavoratori in mobilita' si osservano, in materia di limiti di
eta', ai fini degli avviamenti di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987,
n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni
dell'art. 2, legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti avviamenti
le Commissioni regionali per l'impiego stabiliscono, tenendo conto anche
del numero degli iscritti nelle liste di collocamento, la percentuale
degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista di
mobilita'.
4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1,
assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di
mobilita' e' concesso, per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta al
lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della
indennita' di mobilita' che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il
predetto contributo non puo' essere erogato per un numero di mesi
superiore a dodici e, per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni,
per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per
le aree di cui all'art. 7, comma 6. Il presente comma non trova
applicazione per i giornalisti.
4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti e'
escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in
mobilita', nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di
diverso settore di attivita' che, al momento del licenziamento, presenta
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa
che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o
controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilita',
all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate
condizioni ostative.
5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita' trova
applicazione quanto previsto dall'art. 27, legge 12 agosto 1977, n. 675.
6. Il lavoratore in mobilita' ha facolta' di svolgere attivita' di lavoro
subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo
l'iscrizione nella lista.
7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6, nonche' per
quelle dei periodi di prova di cui all'art. 9, comma 7, i trattamenti e le
indennita' di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali
giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di
durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento di un numero di
giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del
trattamento.
8. I trattamenti e i benefici di cui al presente articolo rientrano nella
sfera di applicazione dell'art. 37, legge 9 marzo 1989, n. 88.».
- Il testo dell'art. 25, comma 9, della citata legge n. 223 del 1991, e'
il seguente: «9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilita'
assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del
datore di lavoro e', per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli
apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni.».
- Per il testo dell'art. 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993 si vedano
i riferimenti normativi all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della citata legge n. 468 del
1978, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
- Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater), della citata legge n.
468 del 1978, e' il seguente: «3. La legge finanziaria non puo' contenere
norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa
contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con
decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in
particolare:
a) - i-ter) (omissis);
i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle
leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7.».
- Il testo dell'art. 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243
(Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della
previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e
all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed
assistenza obbligatoria), e' il seguente: «12. Per il periodo 2004-2007,
al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del
contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori
dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi
indicati alle tabelle di cui all'art. 59, commi 6 e 7, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianita',
possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In
conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' viene meno ogni obbligo
di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme
assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento
prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio
della predetta facolta'. Con la medesima decorrenza, la somma
corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto
versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la
predetta facolta', e' corrisposta interamente al lavoratore.».
Art. 1-ter
1. ((E' istituito,
presso l'INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un
fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore
del trasporto aereo, avente la finalita' di favorire il mutamento ovvero
il rinnovamento delle professionalita' ovvero di realizzare politiche
attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del
settore, mediante:
a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi
nazionali, territoriali, regionali o comunitari;
b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati
da riduzioni dell'orario di lavoro, ivi compresi i contratti di
solidarieta' di cui al citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da sospensioni temporanee
dell'attivita' lavorativa o da processi di mobilita' secondo modalita' da
concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali.
2. Il fondo speciale di cui al comma 1 e' alimentato da un contributo
sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del
trasporto aereo pari allo 0,375 per cento e da un contributo a carico dei
lavoratori pari allo 0,125 per cento. Il fondo e' inoltre alimentato da
contributi del sistema aeroportuale che gli operatori stessi converranno
direttamente tra di loro per garantire la piena operativita' del fondo e
la stabilita' del sistema stesso.
3. I criteri e le modalita' di gestione del fondo, le cui prestazioni sono
erogate nei limiti delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2,
sono definiti dagli operatori del settore del trasporto aereo con le
organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente piu'
rappresentative.))
Riferimenti normativi:
- Il testo della citata legge n. 236 del 1993 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante
interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1993, n. 167.
Art. 1-quater.
1. ((A decorrere dal 1°
gennaio 2004 ed in attesa dell'armonizzazione tra le varie gestioni
pensionistiche prevista nei principi di delega contenuti nella legge 23
agosto 2004, n. 243, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, l'importo complessivo del
trattamento pensionistico non puo' eccedere l'80 per cento della
retribuzione pensionabile determinata ponderando le retribuzioni
pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive
percentuali di rendimento attribuite.
2. L'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164,
si interpreta nel senso che, per la determinazione della retribuzione
pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo
retributivo fino al 31 dicembre 1997, l'indennita' di volo e' calcolata
nella misura del 100 per cento del suo ammontare.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'articolo 34 della legge 13 luglio
1965, n. 859, e abrogato.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in
28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a
5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio
1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e quanto a 23
milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando per 13 milioni di euro la
proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e
per 10 milioni di euro la proiezione dell'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma,
numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei
provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. 6. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi:
- Il testo della citata legge n. 243 del 2004 (Norme in materia
pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica,
per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e
per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2004, n. 222. - Il testo
dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n.
164 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della legge
8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti
al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da
aziende di navigazione aerea), e' il seguente: «Art. 2 (Regime
pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea).
- 1. Per i lavoratori iscritti al Fondo che alla data del 31 dicembre 1995
possono far valere un'anzianita' contributiva di almeno 18 anni interi, la
pensione e' interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto
dalla normativa vigente, con l'applicazione dell'art. 1, comma 17, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995,
possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a 18 anni interi,
la pensione e' determinata in base al criterio del pro-quota di cui
all'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Per il calcolo della pensione, la retribuzione pensionabile di
riferimento per le anzianita' contributive maturate fino al 31 dicembre
1997 e' quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.».
- Il testo dell'art. 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859 (Norme di
previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione
aerea), abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2005, e' il seguente: «Art.
34 (Liquidazione in capitale).
- L'iscritto che abbia raggiunti i requisiti previsti dalla presente legge
per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianita', ha la
facolta' di chiedere che gli sia corrisposto, in sostituzione di una quota
della pensione spettantegli, il valore capitale della quota stessa,
calcolato in base ai coefficienti in uso presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale. Il capitale liquidabile non puo' superare:
a) ne' la meta' del valore capitale della pensione spettante ai sensi
della presente legge;
b) ne' la differenza tra il valore capitale della pensione spettante ai
sensi della presente legge ed il valore capitale della pensione
liquidabile secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, da calcolarsi in relazione ai contributi
corrispondenti, quanto alla classe ed alla categoria, alle retribuzioni
percepite dall'iscritto durante il periodo considerato utile ai fini della
determinazione della pensione liquidabile a carico del Fondo. La pensione
ai superstiti del pensionato che si sia avvalso della facolta' prevista
dal primo comma del presente articolo e' calcolata sulla quota residua di
pensione diretta. Per gli iscritti volontari di cui al successivo art. 40,
la liquidazione in capitale e' operata sulla pensione corrispondente alla
retribuzione pensionabile sulla quale sono stati versati i contributi per
gli ultimi dodici mesi, con esclusione della percentuale di adeguamento di
cui al secondo comma dell'art. 40.».
- Il testo dell'art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222
(Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il
sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), e' il
seguente: «A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli
uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a
scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione
statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione
della Chiesa cattolica.».
- Per il testo dell'art. 11-ter, comma 7 - 11, terzo comma, lettera
i-quater) 7, secondo comma, della citata legge n. 468 del 1978, si vedano
i riferimenti normativi all'art. 1.
Art. 1-quinquies.
1. ((Il lavoratore
sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli
articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, nonche' ai sensi del primo periodo del comma 1
dell'articolo 1-bis del presente decreto, decade dal trattamento qualora
rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione
o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore destinatario del
trattamento di mobilita', la cui iscrizione nelle relative liste sia
finalizzata esclusivamente al reimpiego, del trattamento di disoccupazione
speciale, di indennita' o sussidi, la cui corresponsione e' collegata allo
stato di disoccupazione o inoccupazione, del trattamento straordinario di
integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 1,
ovvero destinatario dei trattamenti concessi o prorogati ai sensi di
normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade dai
trattamenti medesimi, anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato
ammesso al trattamento con decorrenza anteriore alla data di entrata in
vigore del presente decreto, quando:
a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel
mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione
o non lo frequenti regolarmente;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo
non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di
provenienza. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano quando
le attivita' lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si
svolgono in un luogo che non dista piu' di 50 chilometri dalla residenza
del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i
mezzi di trasporto pubblici.))
Riferimenti normativi:
- Il testo degli articoli 1 e 3 della citata legge n. 223 del 1991, e' il
seguente: «Art. 1 (Norme in materia di intervento straordinario di
integrazione salariale).
- 1. La disciplina in materia di intervento straordinario di' integrazione
salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano
occupato mediamente piu' di quindici lavoratori nel semestre precedente la
data di presentazione delle richiesta di cui al comma 2. Nel caso di
richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento
di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro
subentrante, nel periodo decorrente alla data del predetto trasferimento.
Ai fini dell'applicazione del presente comma vengono computati anche gli
apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve
contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche
alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano
sociale. Il programma deve essere formulato in conformita' ad un modello
stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento
della politica industriale (CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali
aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di
categoria dei lavoratori piu' rappresentative operanti nella provincia,
puo' chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.
3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale non puo' essere superiore a due anni. il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale ha facolta' di concedere due
proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i
predetti programmi che presentino una particolare complessita' in ragione
delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda,
ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che
detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed
alla sua articolazione sul territorio.
4. Il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160, e' dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del
venticinquesimo mese successivo a quello in cui e' fissata dal decreto
ministeriale di concessione la data di decorrenza del trattamento di
integrazione salariale.
5. La durata del programma per crisi aziendale non puo' essere superiore a
dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non puo' essere
disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello
relativo alla precedente concessione.
6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 19, legge 28 febbraio
1986, n. 41, i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale,
nonche' di quelli previsti dall'art. 11, comma 2, in relazione alle
situazioni occupazionali nell'ambito territoriale e alla situazione
produttiva dei settori, cui attenersi per la selezione dei casi di
intervento, nonche' i criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10.
7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonche' le
modalita' della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto
delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti dall'art. 5, legge 20
maggio 1975, n. 164. 8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine
tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di
efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che
espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unita' produttiva
interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di
cui al comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il programma, ma ritenga
non giustificati i motivi addotti dall'azienda per la mancata adozione
della rotazione, il Ministro del lavoro e delle previdenza sociale
promuove l'accordo fra le parti sulla materia e, qualora tale accordo non
sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data del decreto di' concessione
del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabilisce con
proprio decreto l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle
specifiche proposte formulate dalle parti. L'azienda, ove non ottemperi a
quanto previsto in tale decreto, e' tenuta, per ogni lavoratore sospeso, a
corrispondere con effetto immediato, nella misura doppia, il contributo
addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.
160. Il medesimo contributo, con effetto dal primo giorno del
venticinquesimo mese successivo all'atto di concessione del trattamento di
cassa integrazione, e' maggiorato di una somma pari al centocinquanta per
cento del suo ammontare.
9. Per ciascuna unita' produttiva i trattamenti straordinari di
integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore
a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle
cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista
dall'art. 1, decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a tal
fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o
sospensioni dell'attivita' produttiva determinate da situazioni temporanee
di mercato. Il predetto limite puo' essere superato, secondo condizioni e
modalita' determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti
dall'art. 3 della presente legge, dall'art. 1, decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863, dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero
per i casi di proroga di cui al comma 3.
10. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di una avvenuta
significativa trasformazione del loro assetto proprietario, che abbia
determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non
sono considerati, ai fini dell'applicazione del comma 9, i periodi
antecedenti la data della trasformazione medesima. 11. L'impresa non puo'
richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale per le
unita' produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli
stessi periodi, l'intervento ordinario.». «Art. 3 (Intervento
straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali).
- 1. ll trattamento straordinario di integrazione salariale e' concesso,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai
lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento
straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di
fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria,
qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia
cessata. Il trattamento straordinario di integrazione salariale e'
altresi' concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo
consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il
periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sara' detratto da
quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento
viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del
commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi.
2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando
sussistano fondate prospettve di continuazione o ripresa dell'attivita' e
di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la
cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il curatore del
trattamento straordinario di integrazione salariale puo' essere prorogato,
su domanda del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte
del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda
deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o
dall'autorita' che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione
dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione
aziendale.
3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attivita', anche tramite
cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali
possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il
liquidatore o il commissario hanno facolta' di collocare in mobilita', ai
sensi dell'art. 4 ovvero dell'art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali
casi il termine di cui all'art. 4, comma 6, e' ridotto a trenta giorni. Il
contributo a carico dell'impresa previsto dall'art. 5, comma 4, non e'
dovuto.
4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione,
anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle
procedure di cui al comma 1, puo' esercitare il diritto di prelazione
nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste
dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita
dell'azienda, l'autorita' che ad essa proceda provvede a comunicare entro
dieci giorni il prezzo cosi' stabilito all'imprenditore cui sia
riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato
entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
4-bis. Le disposizioni in materia di mobilita' ed il trattamento relativo
si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal regio
decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e
integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o
poste in liquidazione, successivamente alla data del 1° gennaio 1993. Per
i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel
corso del trattamento di mobilita', il diritto alla pensione, la
retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve
intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del
trattamento di mobilita'.
4-ter. Ferma restando la previsione dell'art. 4 della legge 12 luglio
1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al
1° agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in
materia di mobilita' e del relativo trattamento trovano applicazione anche
nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie
dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale
addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino
nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di
mobilita', il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base
per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro
precedente l'inizio del trattamento di mobilita'.
5. Sono abrogati l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive
modificazioni, e l'art. 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e
successive modificazioni. 5-bis. La disciplina dell'intervento
straordinario di integrazione salariale e di collocamento in mobilita'
prevista dal presente articolo per le ipotesi di sottoposizione di imprese
a procedure concorsuali si applica, fino a concorrenza massima di lire
dieci miliardi annui, previo parere motivato del prefetto fondato su
ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori delle aziende
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni. A tale fine l'amministratore dei beni
nominato ai sensi dell'art. 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965
esercita le facolta' attribuite dal presente articolo al curatore, al
liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure
concorsuali.».
Art. 2
1. Per interventi del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali di rilevanza statale in
favore del Fondo per l'associazionismo di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 383, delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 15
dicembre 1998, n. 438, ((del Fondo nazionale per le politiche
migratorie, previsto dall'articolo 45 del)) testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, ((nonche' per la concessione di contributi)) per
l'acquisto di beni di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n.
342, per la comunicazione istituzionale, per l'attuazione del programma di
chiusura di istituti, in accordo con regioni ed enti locali, di cui alle
leggi 23 dicembre 1997, n. 451, e 28 marzo 2001, n. 149, e per un progetto
informativo per l'integrazione delle persone con disabilita' di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' autorizzata per l'anno 2004,
rispettivamente, la spesa di Euro 11.000.000, Euro 2.580.000, Euro
1.470.000, Euro 5.750.000, Euro 2.000.000, Euro 2.000.000 ed Euro 200.000.
2. All'onere derivante dagli interventi di cui al comma 1, pari
complessivamente ad Euro 25.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa ((di cui
all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.))
Riferimenti normativi:
- Il testo della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2000, n. 300.
- Il testo della legge 15 dicembre 1998, n. 438 (Contributo statale a
favore delle associazioni nazionali di promozione sociale), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1998, n. 297.
- Il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O., e' il seguente: «Art.
45 (Fondo nazionale per le politiche migratorie).
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43).
- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Fondo
nazionale per le politiche migratorie; destinato al finanziamento delle
iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei
programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province
e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal
contributo di cui al comma 3, e' stabilito in lire 12.500 milioni per
l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000
milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni
successivi si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
Al Fondo affluiscono altresi' le somme derivanti da contributi e donazioni
eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche
internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto
Fondo. Il Fondo e' annualmente ripartito con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il
regolamento di attuazione disciplina le modalita' per la presentazione,
l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del
finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di
propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie
iniziative e attivita' concernenti l'immigrazione, con particolare
riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del presente testo
unico e del regolamento di attuazione, alle attivita' culturali,
formative, informative, di integrazione e di promozione di pari
opportunita'. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalita'
indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche
e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa
l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del
programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della
legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1°
gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del
contributo di cui all'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n.
943, e' destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al
comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore
del presente testo unico tale destinazione e' disposta per l'intero
ammontare delle predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate
dall'I.N.P.S. all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al
predetto Fondo. Il contributo di cui all'art. 13, comma 2, della legge 30
dicembre 1986, n. 943, e' soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.».
- Il testo dell'art. 96, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in
materia fiscale), e' il seguente: «Art. 96 (Disposizioni in materia di
volontariato e di canone radio per attivita' antincendio e di protezione
civile).
- 1. Al fine di sostenere l'attivita' istituzionale delle associazioni di
volontariato iscritte nei registri di' cui all'art. 6 della legge 11
agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS), a decorrere dall'anno 2001 una quota del Fondo nazionale
per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'art. 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, determinata annualmente
con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, in
misura non inferiore a lire 15 miliardi, e' utilizzata per l'erogazione di
contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per
l'acquisto, da parte delle medesime associazioni e organizzazioni, di
autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed
esclusivamente per attivita' di utilita' sociale che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza
radicali trasformazioni. La quota del fondo di pertinenza delle province
autonome di Trento e di Bolzano viene attribuita alle predette province
che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei
beneficiari, secondo i criteri stabiliti dal Ministro per la solidarieta'
sociale. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma, sempre
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, e' concesso altresi'
alle ONLUS limitatamente alla donazione dei beni ivi indicati nei
confronti delle strutture sanitarie pubbliche. Ai fini di cui al primo
periodo, il citato Fondo e' integrato dell'importo di lire 10 miliardi per
l'anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Con decreto
del Ministro per la solidarieta' sociale sono stabilite le modalita' per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Per l'acquisto
di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati
ed attivita' antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in
alternativa a quanto disposto nei periodi precedenti, le associazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto
1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (Onlus),
possono conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento
del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del
medesimo prezzo praticata dal venditore, il venditore recupera le somme
corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la regione Valle d'Aosta, le province
autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni e le organizzazioni da
queste demandate all'espletamento del servizio antincendi ed aventi sede
nei rispettivi territori, sono esonerate dal pagamento del canone radio
complessivamente dovuto per tutte le attivita' antincendi e di protezione
civile. Per gli stessi soggetti sono autorizzati i collegamenti esercitati
alla data del 31 dicembre 1999 che non risultino incompatibili con
impianti di telecomunicazioni esistenti appartenenti ad organi dello Stato
o ad altri soggetti autorizzati.».
- Il testo della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della
Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per
l'infanzia), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n.
302.
- Il testo della legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4
maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento
dei minori», nonche' al titolo VIII del libro primo del codice civile),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96.
- Il testo della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n.
39, S.O.
- Il testo dell'art. 3, comma 8, della citata legge n. 350 del 2003, e' il
seguente: «Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici).
- 1-7 (Omissis).
8. Per l'anno 2004 e' istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni di
euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle
missioni internazionali di pace.».
Art. 3
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.
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