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LEGGE 27 luglio 2004, n.
186 Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 28 maggio 2004, n.
136, recante disposizioni urgenti per
garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica
amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe
legislative e altre disposizioni connesse. (Gazzetta
Ufficiale
n. 175 del 28/7/2004 - Suppl. Ordinario n. 131)
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Testo
in vigore dal:
29-7-2004
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
(Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136.
Entrata in vigore)
1. Il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di
taluni settori della pubblica amministrazione, e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti ai
sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136, fino alla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
(Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e
altre disposizioni connesse)
1. E Governo e' delegato ad adottare,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il
termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi integrativi e
correttivi dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, 20
ottobre 1998, n. 368, 29 gennaio 1998, n. 19, 20 luglio 1999, n.
273, 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre
1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi alle
procedure e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3, all'articolo 5, commi 2 e 3, e all'articolo 7 della
legge 6 luglio 2002, n. 137.
2. Il Governo e' delegato ad
adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
correttivi o modificativi dei decreti legislativi gia' emanati ai
sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri
direttivi contenuti nel citato comma 15.
3. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per
il riassetto delle disposizioni legislative in materia di:
a)
teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo;
b)
sport;
c) proprieta' letteraria e diritto d'autore.
4. I decreti
legislativi di cui al comma 3 sono adottati secondo le procedure
ed i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10, commi 2,
3 e 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive
modificazioni.
5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino
delle disposizioni in tema di parita' e pari opportunita' tra uomo
e donna, attenendosi ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
6.
All'articolo 6, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137, la
parola:
"diciotto" e' sostituita dalla seguente:
"trentasei".
7. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 2, comma 1,
alinea, 4, comma 1, alinea, e 5, comma 1,, alinea, le parole:
"un anno" sono sostituite dalle seguenti:
"due
anni";
b) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole:
"un anno" sono sostituite dalle seguenti:
"diciotto
mesi";
c) agli articoli 7, comma 1, alinea, 8, comma 1,
alinea, e 9, comma 1, alinea, le parole:
"sei mesi" sono
sostituite dalle seguenti:
"diciotto mesi";
d)
all'articolo 11, comma 1, alinea, le parole:
"entro diciotto
mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"entro trenta
mesi".
8. All'articolo 15, comma 1, alinea, della legge 12
dicembre 2002, n. 273, le parole:
"diciotto mesi" sono
sostituite dalle seguenti:
"due anni".
9. All'articolo
6, comma 1, alinea, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le parole:
"un anno" sono sostituite dalle seguenti:
"due
anni".
10. Il termine di cui all'articolo 13-nonies del
decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, e' differito
al 20 luglio 2004.
11. All'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 7
marzo 2003, n. 38, le parole, rispettivamente:
"entro un
anno" ed "entro due anni" sono sostituite dalle
seguenti:
"entro due anni" ed "entro tre
anni".
12. All'articolo 1, comma 3, alinea, della legge 27
ottobre 2003, n. 290, le parole:
"due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti:
"il 31 dicembre 2004". All'articolo 1-sexies,
comma 7, del decreto-legge 29 ago-sto 2003, n. 239, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole:
"30 giugno 2004" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2004".
13. All'articolo 5 del decreto
legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, al comma 4, la parola:
"nonche'" e' sostituita dalle seguenti:
"ma
non".
Art. 3
(Modifica
dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443)
1.
All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 21 dicembre
2001, n. 443, le parole:
"due anni" sono sostituite
dalle seguenti:
"tre anni".
Art. 4
(Modifica
dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448)
1.
All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
successive modificazioni, le parole:
"entro sei mesi dalla
scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6
luglio 2002, n. 137" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre 2004". La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 2004
CIAMPI Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella,
Ministro per la
funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI
PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2978):
Presentato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro
senza portafoglio per la funzione pubblica (Mazzella) il 28 maggio
2004. Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in
sede referente, l'11 giugno 2004 con parere delle commissioni 3ª,
4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 11ª, 12ª, 13ª e della commissione
parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 1ª
commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva,
sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 16 giugno
2004. Esaminato dalla 1ª commissione il 16, 29, 30 giugno 2004.
Esaminato in aula il 30 giugno 2004;
il 6, 7, 8 luglio 2004 ed
approvato il 13 luglio 2004. Camera dei deputati (atto n. 5150):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 15 luglio 2004 con pareri del comitato per la
legislazione e delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII, XIV e della commissione parlamentare per le
questioni regionali. Esaminato dalla I commissione il 15, 21, 23
luglio 2004. Esaminato in aula il 26 luglio 2004 ed approvato, con
modificazioni, il 27 luglio 2004. Senato della Repubblica (atto n.
2978-B):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 27 luglio 2004 con pareri delle commissioni
2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª e della commissione parlamentare
per le questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione il 27
luglio 2004. Esaminato in aula ed approvato il 27 luglio 2004.
Avvertenza:
Il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 124 del
28 maggio 2004. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le
modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
e' pubblicato in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 22.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28
MAGGIO 2004, N. 136
All'articolo 1:
il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
"3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di
cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli enti di cui ai medesimi
commi, che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti
di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato"; il comma 4 e' soppresso; e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"4-bis. Dall'attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica". Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - (Riallineamento delle posizioni di carriera
del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo
ispettori dell'Arma dei carabinieri).
- 1. Le disposizioni del
presente articolo si applicano al personale militare in servizio
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, inquadrato nei ruoli marescialli dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'articolo 34 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni, e non producono alcun effetto nei confronti del
personale militare appartenente alle categorie del congedo,
neppure ai fini dell'adeguamento dell'indennita' prevista
dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive
modificazioni.
2. Il personale di cui al comma 1 e' inquadrato, in
ordine di ruolo, nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti
giuridici, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate al
presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 9.
3. II
personale di cui al comma 2 prende posto in ruolo dopo il
personale gia' promosso ai sensi del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196.
4. Al personale inquadrato per effetto di una delle
tabelle di cui al comma 2 non si applicano le rideterminazioni di
anzianita' eventualmente previste dalle restanti tabelle.
5. Il
personale di cui al comma 2, gia' incluso nelle aliquote ordinarie
di avanzamento definite al 31 dicembre 2002, se non ancora
valutato, e' inquadrato nel grado superiore con riserva di
attribuire la relativa decorrenza a conclusione del procedimento
di valutazione.
6. Il personale, che per effetto degli
inquadramenti di cui al comma 2 consegue il grado superiore, e'
escluso dalle aliquote di avanzamento definite al 31 dicembre
2003, anche se e' stato gia' valutato e promosso.
7. Per il
personale inquadrato nel grado di maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti ai sensi del comma 2, il periodo di permanenza nel
grado e' di sei anni.
8. Il personale di cui al comma 2, che si
trova nelle condizioni di cui agli articoli 17, commi 3 e 4, e 34,
comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e
successive modificazioni, al cessare delle cause impeditive e'
sottoposto a valutazione con riferimento alle aliquote definite
fino al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del
predetto decreto legislativo n. 196 del 1995 e, al termine del
procedimento valutativo, e' inquadrato ai sensi delle disposizioni
di cui al presente articolo.
9. I marescialli ordinari e gradi
corrispondenti, di cui alla tabella D allegata al presente
decreto, sono provvisoriamente inquadrati, in ordine di ruolo, nel
grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti senza mantenere
l'anzianita' maturata nel grado di provenienza. La decorrenza
dell'anzianita' e' attribuita, secondo le modalita' di cui all'
articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, in base alla graduatoria stilata, previo giudizio di merito,
secondo i criteri di cui all'articolo 35, commi terzo e quarto,
della legge 10 maggio 1983, n. 212, da una commissione costituita
a tal fine per ciascuna Forza armata secondo le modalita' di cui
all'articolo 32 della stessa legge n. 212 del 1983, e successive
modificazioni.
10. E' determinata al 31 dicembre 2002 un'aliquota
straordinaria per l'avanzamento a scelta al grado di primo
maresciallo, in cui sono inclusi i marescialli capi e gradi
corrispondenti con anzianita' giuridica rideterminata all'anno
1994 dalla tabella C allegata al presente decreto.
11. Per
ciascuna Forza armata il numero di promozioni, da attribuire ai
sensi del comma 10, e' stabilito con decreto del Ministro della
difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza
del personale appartenente al ruolo marescialli determinata per
l'anno 2002 dalla tabella B allegata al decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle capitanerie di porto,
dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.
12. Le promozioni
conferite in relazione all'aliquota ordinaria gia' determinata al
31 dicembre 2002 e alle procedure di avanzamento per concorso per
titoli di servizio ed esami relative all'anno 2002 non concorrono
a determinare il limite delle promozioni di cui al comma 11.
13.
Al personale promosso al grado di primo maresciallo ai sensi dei
commi 10, 11 e 12 non si applica la rideterminazione di.
anzianita' di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
14.
Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, il numero delle promozioni al grado di
primo maresciallo da conferire a decorrere dall'anno 2004 e fino
all'anno 2020 compreso e' fissato annualmente con decreto del
Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo
della consistenza del personale appartenente ai rispettivi ruoli
marescialli determinata per l'anno precedente dal decreto di cui
all'articolo 2, comma 3, dei decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, e, per il Corpo delle capitanerie di porto, dall'articolo 3,
comma 3, lettera b), del predetto decreto legislativo n. 196 del
1995, e successive modificazioni.
15. Il personale di cui al
presente articolo, che alla data del 31 dicembre 2003 non ha
compiuto, in tutto o in parte, i periodi minimi di comando, di
attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco
ovvero i corsi e gli esami di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni,
puo' espletarli nel grado di inquadramento.
16. Il trattamento
economico spettante per effetto delle disposizioni di cui al
presente articolo e' corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003.
17. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nel grado di
primo maresciallo con decorrenza 10 gennaio 2001 lo scatto
aggiuntivo, di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e' corrisposto a
decorrere dal 1° gennaio 2003.
18. A seguito dell'applicazione
delle disposizioni del presente articolo, se persistono
disallineamenti nel grado ovvero nella qualifica o nell'anzianita'
di grado ovvero di qualifica tra il personale appartenente ai
ruoli ispettori dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia
di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile e ai
ruoli marescialli delle Forze armate, si provvede senza causare
ulteriori disallineamenti, nell'ambito dei provvedimenti in
materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non
direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui
all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, nei limiti delle risorse disponibili
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo
3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003.
19.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in euro 86.179.610 per l'anno 2004, in euro 41.778.570
per l'anno 2005 e in euro 37.998.830 a decorrere dall'anno 2006,
si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3,
comma 155, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del
presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite
relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7,
secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
Art.
l-ter. - (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
- 1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le
parole:
"del ruolo unico" sono sostituite dalle
seguenti:
"dei ruoli di cui all'articolo 23";
b) il
comma 9 e' abrogato.
Art. 1-quater. - (Integrazione delle
disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei
dipendenti pubblici oltre i limiti di eta' per il collocamento a
riposo).
- 1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi:
"E inoltre data facolta' ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla carriera
diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e
delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento
civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di
richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del
settantesimo anno d'eta'. In tal caso e' data facolta'
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere
la richiesta in relazione alla particolare esperienza
professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici
ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto
conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del
personale di cui all' articolo 39, comma 2, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonche'
all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n.
350. Le amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente
trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti. I
periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facolta' di cui
al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno
luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di
incentivi al posticipo del pensionamento ne' al pagamento dei
contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del
tratta- mento pensionistico"".
All'articolo 2:
il comma
1 e' soppresso;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. In
considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini
istituzionali della Societa' Dante Alighieri e della sua
comprovata e pluridecennale notorieta', anche in ambito
internazionale, la predetta Societa' e' assimilata, nel rispetto
della sua struttura e finalita', alle organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale di cui alla sezione H del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460. Conseguentemente, l'attivita' statutaria
svolta dalla Societa' alle predette condizioni non si considera
attivita' commerciale";
al comma 3, le parole:
"del
bilancio dello Stato" sono sostituite dalle seguenti:
"della finanza pubblica";
nella rubrica, le parole:
"alla Croce Rossa ed" sono soppresse. Dopo l'articolo 3,
sono inseriti i seguenti:
"Art. 3-bis. - (Mobilita' del
personale dirigenziale).
- 1. All'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il primo ed il secondo
periodo sono sostituiti dal seguente:
"E assicurata la
mobilita' dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base
all' articolo 30 del presente decreto".
2. All'articolo 28
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 7, e'
inserito il seguente:
"7-bis. Le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici
comunicano, altresi', entro il 30 giugno di ciascun anno alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai
ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali
conferiti, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6,
nonche' alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e
mobilita', con indicazione della decorrenza e del termine di
scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente
aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni
interessate, con inserimento nella banca dati prevista
dall'articolo 23, comma 2, se condo le modalita' individuate con
circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica".
Art. 3-ter. -
(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali).
-
1. In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, i
segretari comunali e provinciali per i quali sia terminato il
quadriennio di disponibilita' nell'anno 2002, non ricollocati
presso altre amministrazioni, rimangono alle dipendenze
dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali sino al passaggio in mobilita', nella piena
salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
2. Ai
segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere
dall'anno 2003, sia terminato il quadriennio di disponibilita' si
applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Prima del collocamento in disponibilita', l'Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali verifica ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 ogni possibilita' di impiego
diverso all'interno o con mobilita' verso altre amministrazioni.
3. Per la mobilita' volontaria dei segretari comunali e
provinciali si applica l'articolo 30 del decreto legislativo n.
165 del 2001. Sono abrogati l'articolo 18, ad eccezione del comma
11, e l'articolo 19, comma 11, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
Art.
3-quater. - (Modifica all'articolo 101 del testo unico sull'ordi-
namento degli enti locali).
- 1. All'articolo 101 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
"2-bis. Durante il periodo in cui il segretario
comunale o provinciale e' utilizzato in posizione di distacco,
comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso
altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto
dalla legge, il termine di collocamento in disponibilita' resta
sospeso".
Art. 3-quinquies. - (Disposizioni relative alla
Commissione per le adozioni internazionali).
- 1. Nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
al presidente della Commissione per le adozioni internazionali di
cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e'
attribuita un'indennita' nella misura da determinarsi con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro del- l'economia e delle finanze. A tal fine si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, per
l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja
il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della medesima legge n. 476
del 1998". All'articolo 4, al comma 1, le parole:
"nei
limiti delle competenti risorse di bilancio" sono sostituite
dalle seguenti:
"senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato".
All'articolo 5:
al comma 1, dopo la
parola:
"civile," sono inserite le seguenti:
"secondo un programma di priorita' per gli edifici scolastici
e sanitari," ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Ai fini dell'emanazione delle norme tecniche per la
progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed
idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere tecnico del
Registro italiano dighe, da inviare entro trenta giorni dalla
richiesta";
al comma 2, le parole:
"approvato con"
sono sostituite dalle seguenti:
"di cui al". Dopo
l'articolo 5, e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. -
(Integrazione delle disposizioni concernenti i Giochi olimpici
invernali di Torino del 2006).
- 1. Dopo l'articolo 9 della legge
9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
"Art. 9-bis. - (Varianti in corso d'opera).
- 1. Le
varianti in corso d'opera per motivi di cui all'articolo 25 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
contenute in apposita perizia suppletiva e di variante, possono
essere autorizzate dalla stazione appaltante a condizione che il
completamento integrale dell'opera interessata sia assicurato a
valere sulle risorse disponibili, trascorsi trenta giorni dalla
presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante
delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori agli enti e agli
uffici coinvolti senza che sia stato comunicato formalmente un
motivato dissenso, sempreche' sia assicurata la copertura
economica della eventuale maggiore spesa nel quadro economico
dell'intervento. Gli enti e gli uffici, ai quali sono stati
richiesti autorizzazioni e pareri, possono domandare, entro dieci
giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione
appaltante, una sola volta eventuali integrazioni alla
documentazione loro presentata"". All'articolo 6, al
comma 1, il capoverso 1-bis e' sostituito dal seguente:
"1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora
entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione
interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tale fine
dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle
indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il
presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione
della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo
indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
questi chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di
sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede
con deliberazione motivata".
All'articolo 8:
il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
"1. All'articolo 21, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola:
"dieci" e' sostituita dalla seguente:
"undici""; al comma 2, dopo le parole:
"30
marzo 2001, n. 165," sono inserite le seguenti:
"e
successive modificazioni," e dopo le parole:
"e'
compensato rendendo" e' inserita la seguente:
"contestualmente". Dopo l'articolo 8, sono inseriti i
seguenti:
"Art. 8-bis. - (Disposizioni in materia di quote di
riserva per le assunzioni obbligatorie).
- 1. Le riserve di posti
previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano alle
procedure concorsuali previste dall'articolo 29 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse quelle per il
conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale,
negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei
artistici e ne gli istituti d'arte.
Art. 8-ter. - (Disposizioni
relative al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca).
- 1. Per l'anno scolastico 2004-2005 il termine del 31
luglio di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3
luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
agosto 2001, n. 333, e' fissato al 25 agosto 2004.
Art. 8-quater.
- (Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione
degli affari esteri).
- 1. Al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 102:
1) al primo comma e' abrogata
la lettera c);
2) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"L'amministrazione degli affari esteri puo' inoltre
organizzare un corso di aggiornamento per consiglieri di
ambasciata della durata complessiva di almeno tre mesi";
3)
al secondo comma, dopo le parole:
"I corsi previsti dal
primo" sono inserite le seguenti:
"e dal secondo";
b) all'articolo 108:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono
effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado
abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio";
2) il
secondo comma e' abrogato;
c) all'articolo 110:
1) al primo comma,
dopo le parole:
"quattro anni" sono inserite le
seguenti:
", salva la facolta' dell'amministrazione di
disporre l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i
sessanta giorni successivi" ed e' soppresso l'ultimo periodo;
2) il secondo comma e' abrogato;
3) al terzo comma, dopo le
parole:
"fra sede e sede" sono inserite le seguenti:
", salva la facolta' dell'amministrazione di prevedere
proroghe nella misura massima di trenta giorni per consentire una
ordinata gestione dei movimenti";
d) all'articolo 110-bis:
1)
al primo comma, le parole:
"durante il mese di gennaio di
ogni anno" sono sostituite dalle seguenti:
"secondo le
modalita' specificamente disciplinate dall'amministrazione
medesima";
le parole:
"nel corso dello stesso anno" sono soppresse;
dopo le parole:
"rappresentanza
diplomatica" sono inserite le seguenti:
"e di capo di
consolato generale di I classe";
2) il secondo comma e'
sostituito dal seguente:
"I capi dei consolati generali di I
classe sono individuati dal Ministro degli affari esteri fra i
funzionari diplomatici che possiedono le qualita' piu' idonee per
svolgere l'incarico";
e) all'articolo 173, comma 4, dopo le
parole:
"per gravi ragioni di salute" sono inserite le
seguenti:
"o perche' affidati all' altro genitore a seguito
di divorzio, annullamento, separazione legale o consensuale
omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di separazione o
scioglimento del matrimonio pronunciati dal giudice straniero
anche se non delibati o, in caso di figli naturali legalmente
riconosciuti, affidati al genitore non convivente con il
dipendente all' estero";
f) all'articolo 190, primo comma,
dopo le parole:
"di cui ai successivi articoli" sono
aggiunte le seguenti:
", anche secondo le modalita' di cui al
regolamento previsto dall'articolo 31 della legge 23 aprile 2003,
n. 109".
2. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo
2000, n. 85, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
"7-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo
comma, lettera b), e 107, primo comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i funzionari
diplomatici entrati in servizio dal 1° gennaio 1999 al 31
dicembre 2003 possono essere promossi al grado di consigliere di
legazione anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento
di cui al medesimo articolo 102, primo comma, lettera b). I
funzionari che sono stati promossi senza aver frequentato il corso
sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un
apposito corso di aggiornamento di durata semestrale".
3.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, salvo la
previsione di cui al comma 1, lettera e), non devono derivare
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
4. All'onere
finanziario derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1, lettera e), valutato in complessivi euro 199.765 a
decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
5. Il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri
derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle
Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della
citata legge n. 468 del 1978.
6. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8-quinquies. - (Attivita'
di ricerca nel campo della protezione civile).
- 1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, anche in relazione a quanto disposto nella
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, tutte le attivita'
convenzionali da porre in essere in materia di protezione civile
da parte dei gruppi nazionali di ricerca scientifica sono
sottoposte alla preventiva intesa del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le
convenzioni in atto sono risolte con effetto dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed
entro i successivi sessanta giorni i presidenti dei gruppi
nazionali di ricerca trasmettono al Dipartimento della protezione
civile i risultati delle attivita' svolte, nonche', ai fini del
rimborso, il quadro delle spese effettivamente sostenute.
Art.
8-sexies. - (Disposizioni relative all'azienda Policlinico Umberto
I di Roma).
- 1. La successione prevista dal comma 1 dell'articolo
2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, si interpreta
nel senso che l'azienda Policlinico Umberto I di Roma succede nei
contratti di durata in essere con la soppressa omonima azienda
universitaria esclusivamente nelle obbligazioni relative alla
esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della
predetta azienda Policlinico Umberto I.
Art. 8-septies. -
(Contributo una tantum alle aziende colpite dalla siccita'
nell'annata 1989-1990).
- 1. Il contributo una tantum previsto
dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n.
367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991,
n. 31, a favore delle aziende olivicole e viticole colpite dalla
siccita' nell'annata agraria 1989-1990 deve intendersi erogabile
dagli enti territoriali interessati entro i limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del medesimo
decreto-legge e nell'ambito della quota destinata a ciascun ente.
2. Al citato articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 367 del
1990, le parole:
"di lire:
' sono sostituite dalle seguenti:
"fino a lire".
Art. 8-octies. - (Contributo
straordinario al Corpo nazionale soccorso alpino).
- 1. Allo scopo
di concorrere all'avvio e al perseguimento delle finalita'
istituzionali del Corpo nazionale soccorso alpino, e' attribuito
al medesimo un contributo straordinario di 350.000 euro per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo, pari a 350.000 euro per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 8-nonies. - (Norme di interpretazione autentica).
-
1. Il punto B.3), lettera b-bis), della tabella di valutazione
annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta
nel senso che il servizio prestato nella scuola dell'infanzia,
nella scuola primaria e in qualita' di' personale educativo e'
valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi
di scuole o di attivita'; analogamente, il servizio prestato nella
scuola secondaria di primo e di secondo grado e' valutabile
esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole.
Il punto B.3), lettera h), della tabella di cui al precedente
periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in
misura doppia e' esclusivamente quello prestato nella sede
scolastica ubicata in comune classificato come di montagna,
situata al di sopra dei seicento metri, e non anche quello
prestato in altre sedi diverse della stessa scuola.
2. L'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si
interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie'
permanenti dell'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma
1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333,
e' riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio,
esclusivamente a quelli prestati a partire dall'anno scolastico
2003-2004.
Art. 8-decies. - (Proroga di termine).
- 1. Il termine
indicato dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto
interministeriale 15 luglio 2003, n. 388, e' prorogato di sei
mesi",
|
|
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
COMUNICATO
Rinvio della pubblicazione del testo del decreto-legge 28 maggio 2004,
n. 136, coordinato con la legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186,
recante: «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni
settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la
rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse».
(Gazzetta
Ufficiale n. 193 del 18/8/2004)
|
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Si comunica che, per esigenze
tecniche, la ripubblicazione, gia' prevista in data odierna, del testo del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, (in Gazzetta Ufficiale
- serie
generale - n. 124 del 28 maggio 2004), coordinato con la legge di
conversione 27 luglio 2004, n. 186, (in supplemento ordinario n. 131/L
alla Gazzetta Ufficiale
- serie generale
- n. 175 del 28 luglio 2004),
recante:
«Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni
settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la
rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse»,
corredate delle relative note, sara' effettuata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - del 25 agosto 2004.
|
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TESTO COORDINATO
DEL DECRETO-LEGGE 28 maggio 2004, n. 136
Testo del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 124 del 28 maggio 2004),
coordinato con la legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186 (in
questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5), recante: «Disposizioni
urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della
pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di
deleghe legislative e altre disposizioni connesse.».
(Gazzetta
Ufficiale
n. 175 del 28/7/2004 - Suppl. Ordinario n. 131)
|
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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla
legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla
legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul
terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ...
)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche
apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta
Ufficiale del 18 agosto 2004 si procedera' alla ripubblicazione
del presente testo coordinato, corredato delle relative note.
Art. 1
Validita' di contratti di lavoro
1. Restano validi fino al 31
dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati
ai sensi della convenzione 23 novembre 2000 tra il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per
i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL).
2. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 16 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del
personale degli enti pubblici non economici - quadriennio
normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 - tra l'INPDAP e
i soggetti che, pur utilmente collocati in graduatorie di
selezione pubblica per contratti di formazione e lavoro di cui al
decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avevano
superato il limite dei trentadue anni di eta' al momento della
sottoscrizione dei relativi contratti.
(( 3. Gli oneri
finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 2 sono a
carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi provvedono
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato. ))
(( 4.
(Comma soppresso). ))
(( 4-bis. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. ))
Art. 1-bis
((
Riallineamento delle posizioni di carriera del personale
appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori
dell'Arma dei carabinieri. ))
(( 1. Le disposizioni
del presente articolo si applicano al personale militare in
servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, inquadrato nei ruoli marescialli
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e
successive modificazioni, e non producono alcun effetto nei
confronti del personale militare appartenente alle categorie del
congedo, neppure ai fini dell'adeguamento dell'indennita' prevista
dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive
modificazioni. ))
(( 2. Il personale di cui al comma
1 e' inquadrato, in ordine di ruolo, nei gradi e con le
decorrenze, ai soli effetti giuridici, di cui alle tabelle A, B,
C, D, E, F e G allegate al presente decreto, salvo quanto previsto
dal comma 9. ))
(( 3. Il personale di cui al comma 2
prende posto in ruolo dopo il personale gia' promosso ai sensi del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. ))
(( 4.
Al personale inquadrato per effetto di una delle tabelle di cui al
comma 2 non si applicano le rideterminazioni di anzianita'
eventualmente previste dalle restanti tabelle. ))
((
5. Il personale di cui al comma 2, gia' incluso nelle aliquote
ordinarie di avanzamento definite al 31 dicembre 2002, se non
ancora valutato, e' inquadrato nel grado superiore con riserva di
attribuire la relativa decorrenza a conclusione del procedimento
di valutazione. ))
(( 6. Il personale, che per
effetto degli inquadramenti di cui al comma 2 consegue il grado
superiore, e' escluso dalle aliquote di avanzamento definite al 31
dicembre 2003, anche se e' stato gia' valutato e promosso. ))
(( 7. Per il personale inquadrato nel grado di maresciallo
ordinario e gradi corrispondenti ai sensi del comma 2, il periodo
di permanenza nel grado e' di sei anni. ))
(( 8. Il
personale di cui al comma 2, che si trova nelle condizioni di cui
agli articoli 17, commi 3 e 4, e 34, comma 15, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, al
cessare delle cause impeditive e' sottoposto a valutazione con
riferimento alle aliquote definite fino al 31 dicembre 2002, ai
sensi dell'articolo 17, comma 6, del predetto decreto legislativo
n. 196 del 1995 e, al termine del procedimento valutativo, e'
inquadrato ai sensi delle disposizioni di cui al presente
articolo. ))
(( 9. I marescialli ordinari e gradi
corrispondenti, di cui alla tabella D allegata al presente
decreto, sono provvisoriamente inquadrati, in ordine di ruolo, nel
grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti senza mantenere
l'anzianita' maturata nel grado di provenienza. La decorrenza
dell'anzianita' e' attribuita, secondo le modalita' di cui
all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, in base alla graduatoria stilata, previo giudizio di
merito, secondo i criteri di cui all'articolo 35, commi terzo e
quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 212, da una commissione
costituita a tal fine per ciascuna Forza armata secondo le
modalita' di cui all'articolo 32 della stessa legge n. 212 del
1983, e successive modificazioni. ))
(( 10. E'
determinata al 31 dicembre 2002 un'aliquota straordinaria per
l'avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo, in cui sono
inclusi i marescialli capi e gradi corrispondenti con anzianita'
giuridica rideterminata all'anno 1994 dalla tabella C allegata al
presente decreto. ))
(( 11. Per ciascuna Forza
armata il numero di promozioni, da attribuire ai sensi del comma
10, e' stabilito con decreto del Ministro della difesa in misura
non superiore a un trentesimo della consistenza del personale
appartenente al ruolo marescialli determinata per l'anno 2002
dalla tabella B allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, e, per il Corpo delle Capitanerie di porto, dall'articolo 3,
comma 3, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, e successive modificazioni. ))
(( 12. Le
promozioni conferite in relazione all'aliquota ordinaria gia'
determinata al 31 dicembre 2002 e alle procedure di avanzamento
per concorso per titoli di servizio ed esami relative all'anno
2002 non concorrono a determinare il limite delle promozioni di
cui al comma 11. ))
(( 13. Al personale promosso al
grado di primo maresciallo ai sensi dei commi 10, 11 e 12 non si
applica la rideterminazione di anzianita' di cui alla tabella A
allegata al presente decreto. ))
(( 14. Nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, il numero delle promozioni al grado di primo maresciallo
da conferire a decorrere dall'anno 2004 e fino all'anno 2020
compreso e' fissato annualmente con decreto del Ministro della
difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza
del personale appartenente ai rispettivi ruoli marescialli
determinata per l'anno precedente dal decreto di cui all'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per
il Corpo delle Capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3,
lettera b), del predetto decreto legislativo n. 196 del 1995, e
successive modificazioni. ))
(( 15. Il personale di
cui al presente articolo, che alla data del 31 dicembre 2003 non
ha compiuto, in tutto o in parte, i periodi minimi di comando, di
attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco
ovvero i corsi e gli esami di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni,
puo' espletarli nel grado di inquadramento. ))
((
16. Il trattamento economico spettante per effetto delle
disposizioni di cui al presente articolo e' corrisposto a
decorrere dal 1° gennaio 2003. ))
(( 17. Al
personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nel grado di primo
maresciallo con decorrenza 1° gennaio 2001 lo scatto aggiuntivo,
di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e successive modificazioni, e' corrisposto a decorrere dal
1° gennaio 2003. ))
(( 18. A seguito
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, se
persistono disallineamenti nel grado ovvero nella qualifica o
nell'anzianita' di grado ovvero di qualifica tra il personale
appartenente ai ruoli ispettori dell'Arma dei carabinieri, del
Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia a
ordinamento civile e ai ruoli marescialli delle Forze armate, si
provvede senza causare ulteriori disallineamenti, nell'ambito dei
provvedimenti in materia di riordino dei ruoli e delle carriere
del personale non direttivo delle Forze armate e delle Forze di
polizia, di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti delle risorse
disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al
citato articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350
del 2003. ))
(( 19. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 86.179.610
per l'anno 2004, in euro 41.778.570 per l'anno 2005 e in euro
37.998.830 a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sugli
stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 155, primo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350. ))
(( 20. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. ))
(( 21. Il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti
dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle
Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della
citata legge n. 468 del 1978. ))
Art. 1-ter
((
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ))
((
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni: ))
(( a) al comma 7, le parole:
«del ruolo unico» sono sostituite dalle
seguenti:
«dei ruoli di cui all'articolo 23»; ))
((
b) il comma 9 e' abrogato. ))
Art. 1-quater
((
Integrazione delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di
lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di eta' per il
collocamento a riposo. ))
(( 1. Al comma 1
dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«E' inoltre data
facolta' ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, con esclusione degli appartenenti
alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad
ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al
compimento del settantesimo anno d'eta'. In tal caso e' data
facolta' all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di
accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza
professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici
ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto
conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del
personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 34,
comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3,
commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le
amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente
trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti. I
periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facolta' di cui
al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno
luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di
incentivi al posticipo del pensionamento ne' al pagamento dei
contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del
trattamento pensionistico». ))
Art. 2
Misure
relative alla Societa' Dante Alighieri
(( 1. (Comma
soppresso). ))
(( 2. In considerazione dell'alto
rilievo culturale e dei fini istituzionali della Societa' Dante
Alighieri e della sua comprovata e pluridecennale notorieta',
anche in ambito internazionale, la predetta Societa' e'
assimilata, nel rispetto della sua struttura e finalita', alle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui alla
sezione II del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Conseguentemente, l'attivita' statutaria svolta dalla Societa'
alle predette condizioni non si considera attivita' commerciale.
))
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico (( della finanza pubblica.
))
Art. 3
Diritto di
opzione per il personale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri
1. L'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 7, comma 1,
lettera h), della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel
senso che il diritto di opzione ivi previsto deve intendersi
attribuito esclusivamente al personale a suo tempo inquadrato nei
ruoli di cui alle Tabelle B e C allegate alla legge 23 agosto
1988, n. 400, e non anche al personale appartenente ad altri ruoli
istituiti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ai sensi di diverse disposizioni normative, pur se aggiunti ai
ruoli di cui alla predetta legge n. 400 del 1988.
Art. 3-bis
((
Mobilita' del personale dirigenziale ))
(( 1.
All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal
seguente:
«E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti
dei posti disponibili, in base all'articolo 30 del presente
decreto». ))
(( 2. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dopo il comma 7, e' inserito il seguente: ))
(( «7-bis. Le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici
comunicano, altresi', entro il 30 giugno di ciascun anno alla
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione
pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli,
alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti,
anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, nonche' alle
posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilita', con
indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le
informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via
telematica a cura delle amministrazioni interessate, con
inserimento nella banca dati prevista dall'articolo 23, comma 2,
secondo le modalita' individuate con circolare della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica».
))
Art. 3-ter
((
Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali ))
(( 1. In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre
2004, i segretari comunali e provinciali per i quali sia terminato
il quadriennio di disponibilita' nell'anno 2002, non ricollocati
presso altre amministrazioni, rimangono alle dipendenze
dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali sino al passaggio in mobilita', nella piena
salvaguardia della posizione giuridica ed economica. ))
((
2. Ai segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere
dall'anno 2003, sia terminato il quadriennio di disponibilita' si
applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Prima del collocamento in disponibilita', l'Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali verifica ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 ogni possibilita' di impiego
diverso all'interno o con mobilita' verso altre amministrazioni.
))
(( 3. Per la mobilita' volontaria dei segretari
comunali e provinciali si applica l'articolo 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001. Sono abrogati l'articolo 18, ad
eccezione del comma 11, e l'articolo 19, comma 11, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997,
n. 465. ))
Art. 3-quater
((
Modifica all'articolo 101 del testo unico sull'ordinamento degli
enti locali ))
(( 1. All'articolo 101 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 e'
inserito il seguente: ))
(( «2-bis. Durante il
periodo in cui il segretario comunale o provinciale e' utilizzato
in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o
altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e
in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di
collocamento in disponibilita' resta sospeso». ))
Art. 3-quinquies
((
Disposizioni relative alla Commissione per le adozioni
internazionali ))
(( 1. Nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al
presidente della Commissione per le adozioni internazionali di cui
all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' attribuita
un'indennita' nella misura da determinarsi con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. A tal fine si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, per
l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja
il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della medesima legge n. 476
del 1998. ))
Art. 4
Personale
di prestito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, in relazione alle diversificate e specialistiche
esigenze funzionali, puo' continuare ad avvalersi, (( senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato )),
di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, a tale fine collocato in
posizione di comando o in analoga posizione consentita dai
rispettivi ordinamenti. Il costo del personale durante il periodo
di utilizzazione e' posto a carico del bilancio del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
Art. 5
Normative
tecniche in materia di costruzioni
1. Per assicurare uniformi
livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e
delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della
protezione civile, (( secondo un programma di priorita' per
gli edifici scolastici e sanitari )), alla redazione di
norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica,
relative alle costruzioni, nonche' alla redazione di norme
tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento,
anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e
delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. (( Ai fini
dell'emanazione delle norme tecniche per la progettazione, la
costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle
dighe di ritenuta, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti acquisisce il parere tecnico del Registro italiano
dighe, da inviare entro trenta giorni dalla richiesta. ))
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le
procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile.
Art. 5-bis
((
Integrazione delle disposizioni concernenti i Giochi olimpici
invernali di Torino del 2006 ))
(( 1. Dopo
l'articolo 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente: ))
(( «Art.
9-bis. (Varianti in corso d'opera).
- 1. Le varianti in corso
d'opera per motivi di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, contenute in apposita
perizia suppletiva e di variante, possono essere autorizzate dalla
stazione appaltante a condizione che il completamento integrale
dell'opera interessata sia assicurato a valere sulle risorse
disponibili, trascorsi trenta giorni dalla presentazione della
richiesta da parte della stazione appaltante delle autorizzazioni
e dei pareri obbligatori agli enti e agli uffici coinvolti senza
che sia stato comunicato formalmente un motivato dissenso,
sempreche' sia assicurata la copertura economica della eventuale
maggiore spesa nel quadro economico dell'intervento. Gli enti e
gli uffici, ai quali sono stati richiesti autorizzazioni e pareri,
possono domandare, entro dieci giorni dalla presentazione della
richiesta da parte della stazione appaltante, una sola volta
eventuali integrazioni alla documentazione loro presentata». ))
Art. 6
Modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. All'articolo 8
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
(( «1-bis. Esperite le procedure di cui al comma
1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la
regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a
tal fine dal Presidente della Giunta regionale, tenendo conto
anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove
il Presidente della Giunta regionale non provveda alla indicazione
della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo
indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
questi chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di
sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede
con deliberazione motivata». ))
Art. 7
Disposizioni in materia di attivita' sportiva dilettantistica
1.
In relazione alla necessita' di confermare che il CONI e' unico
organismo certificatore della effettiva attivita' sportiva svolta
dalle societa' e dalle associazioni dilettantistiche, le
disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12
dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, si applicano alle societa' ed alle
associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del
riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante
dell'unicita' dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999,
n. 242, e successive modificazioni.
2. Il CONI trasmette
annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia
delle entrate, l'elenco delle societa' e delle associazioni
sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.
Art. 8
((
Disposizioni relative al Ministero della difesa ))
((
1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, la parola:
«dieci» e' sostituita dalla seguente:
«undici». ))
2. Al fine di assicurare l'effettivo
rispetto del principio dell'invarianza della spesa, nelle more
dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il maggior onere
derivante dalla previsione, ai sensi del comma 1, del trattamento
economico spettante al titolare dell'incarico di cui all'articolo
19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ((
e successive modificazioni )), e' compensato rendendo ((
contestualmente )) indisponibili, al fine del conferimento
presso la stessa amministrazione, tre posti effettivamente coperti
di livello dirigenziale. In alternativa, il predetto incarico di
cui all'articolo 19, comma 4, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001 e' conferito ad un ufficiale generale e gradi
corrispondenti delle Forze armate, equiparato a dirigente di prima
fascia, ferma restando la consistenza organica dei predetti gradi
prevista dalla vigente normativa.
3. Con il regolamento di cui al
comma 2 sono adottate le disposizioni idonee ad assicurare in via
definitiva l'invarianza della spesa.
Art. 8-bis
((
Disposizioni in materia di quote di riserva per le assunzioni
obbligatorie ))
(( 1. Le riserve di posti previste
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano alle procedure
concorsuali previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ivi incluse quelle per il conferimento degli
incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle
scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli
istituti d'arte. ))
Art. 8-ter
((
Disposizioni relative al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca ))
(( 1. Per l'anno scolastico
2004-2005 il termine del 31 luglio di cui all'articolo 4, commi 1
e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e' fissato al
25 agosto 2004. ))
Art. 8-quater
((
Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli
affari esteri ))
(( 1. Al decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 102:
1) al primo comma e' abrogata
la lettera c);
2) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«L'amministrazione
degli affari esteri puo' inoltre organizzare un corso di
aggiornamento per consiglieri di ambasciata della durata
complessiva di almeno tre mesi»;
3) al secondo comma, dopo le
parole:
«I corsi previsti dal primo» sono inserite le seguenti:
«e dal secondo»;
b) all'articolo 108:
1) il primo comma e'
sostituito dal seguente:
«Le promozioni al grado di consigliere
di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che
nel loro grado abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio»;
2) il secondo comma e' abrogato;
c) all'articolo 110:
1) al primo
comma, dopo le parole:
«quattro anni» sono inserite le seguenti:
«, salva la facolta' dell'amministrazione di disporre
l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i sessanta
giorni successivi» ed e' soppresso l'ultimo periodo;
2) il
secondo comma e' abrogato;
3) al terzo comma, dopo le parole:
«fra
sede e sede» sono inserite le seguenti:
«, salva la facolta'
dell'amministrazione di prevedere proroghe nella misura massima di
trenta giorni per consentire una ordinata gestione dei movimenti»;
d) all'articolo 110-bis:
1) al primo comma, le parole:
«durante
il mese di gennaio di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti:
«secondo le modalita' specificamente disciplinate
dall'amministrazione medesima»;
le parole:
«nel corso dello
stesso anno» sono soppresse;
dopo le parole:
«rappresentanza
diplomatica» sono inserite le seguenti:
«e di capo di consolato
generale di I classe»;
2) il secondo comma e' sostituito dal
seguente:
«I capi dei consolati generali di I classe sono
individuati dal Ministro degli affari esteri fra i funzionari
diplomatici che possiedono le qualita' piu' idonee per svolgere
l'incarico»;
e) all'articolo 173, comma 4, dopo le parole:
«per
gravi ragioni di salute» sono inserite le seguenti:
«o perche'
affidati all'altro genitore a seguito di divorzio, annullamento,
separazione legale o consensuale omologata, nonche' nei casi di
provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio
pronunciati dal giudice straniero anche se non delibati o, in caso
di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati al genitore
non convivente con il dipendente all'estero»;
f) all'articolo
190, primo comma, dopo le parole:
«di cui ai successivi articoli»
sono aggiunte le seguenti:
«, anche secondo le modalita' di cui
al regolamento previsto dall'articolo 31 della legge 23 aprile
2003, n. 109».
2. All'articolo 17 del decreto legislativo 24
marzo 2000, n. 85, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis.
In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo comma,
lettera b), e 107, primo comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i funzionari
diplomatici entrati in servizio dal 1° gennaio 1999 al 31
dicembre 2003 possono essere promossi dal grado di consigliere di
legazione anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento
di cui al medesimo art. 102, primo comma, lettera b). I funzionari
che sono stati promossi senza aver frequentato il corso sono
tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un
apposito corso di aggiornamento di durata semestrale».
3.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, salvo la
previsione di cui al comma 1, lettera e), non devono derivare
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
4. All'onere
finanziario derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1, lettera e), valutato in complessivi euro 199.765 a
decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
5. Il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti
dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle
Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti
emananti ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della
citata legge n. 468 del 1978.
6. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. ))
Art. 8-quinquies
((
Attivita' di ricerca nel campo della protezione civile ))
((
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, anche in relazione a quanto
disposto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, tutte le attivita'
convenzionali da porre in essere in materia di protezione civile
da parte dei gruppi nazionali di ricerca scientifica sono
sottoposte alla preventiva intesa del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le
convenzioni in atto sono risolte con effetto dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed
entro i successivi sessanta giorni i presidenti dei gruppi
nazionali di ricerca trasmettono al Dipartimento della protezione
civile i risultati delle attivita' svolte, nonche', ai fini del
rimborso, il quadro delle spese effettivamente sostenute. ))
Art. 8-sexies
((
Disposizioni relative all'azienda Policlinico Umberto I di Roma ))
(( 1. La successione prevista dal comma 1 dell'articolo 2
del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, si interpreta
nel senso che l'azienda Policlinico Umberto I di Roma succede nei
contratti di durata in essere con la soppressa omonima azienda
universitaria esclusivamente nelle obbligazioni relative alla
esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della
predetta azienda Policlinico Umberto I. ))
Art. 8-septies
((
Contributo una tantum alle aziende colpite dalla siccita'
nell'annata 1989-1990 ))
(( 1. Il contributo una
tantum previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 gennaio 1991, n. 31, a favore delle aziende olivicole e
viticole colpite dalla siccita' nell'annata agraria 1989-1990 deve
intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i
limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del
medesimo decreto-legge e nell'ambito della quota destinata a
ciascun ente.
2. Al citato art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 367 del 1990,
le parole:
«di lire» sono sostituite dalle seguenti:
«fino a lire». ))
Art. 8-octies
((
Contributo straordinario al Corpo nazionale soccorso alpino ))
(( 1. Allo scopo di concorrere all'avvio e al perseguimento
delle finalita' istituzionali del Corpo nazionale soccorso alpino,
e' attribuito al medesimo un contributo straordinario di 350.000
euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 350.000
euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita'
previsionale dibase di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. ))
Art. 8-nonies
((
Norme di interpretazione autentica ))
(( 1. Il punto
B.3), lettera b-bis), della tabella di valutazione annessa al
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che il
servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola
primaria e in qualita' di personale educativo e' valutabile
esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o
di attivita';
analogamente, il servizio prestato nella scuola
secondaria di primo e di secondo grado e' valutabile
esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole.
Il punto B.3), lettera h), della tabella di cui al precedente
periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in
misura doppia e' esclusivamente quello prestato nella sede
scolastica ubicata in comune classificato come di montagna,
situata al di sopra dei seicento metri, e non anche quello
prestato in altre sedi diverse della stessa scuola.
2. L'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si
interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie
permanenti dell'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma
1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333,
e' riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio,
esclusivamente a quelli prestati a partire dall'anno scolastico
2003-2004. ))
Art. 8-decies
((
Proroga di termine ))
(( 1. Il termine indicato
dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto
interministeriale 15 luglio 2003, n. 388, e' prorogato di sei
mesi. ))
Art. 9
Entrata in
vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
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