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LEGGE 27
febbraio 2004, n. 47
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative.
(Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 27/2/2004)
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Testo
in vigore dal: 28-2-2004
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi'
27 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Allegato
MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE
2003, N. 355
Dopo l'articolo 2,
e' inserito il seguente: «Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia
di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere
ausiliario). - 1. All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio
1999, n. 133, e successive modificazioni, le parole: " 31
dicembre 2003 " sono sostituite dalle seguenti: " 31
dicembre 2004 ". 2. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 20042006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione dei Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero».
All'articolo 3: al comma 1, le parole da: «All'articolo
7» fino a: «legge 27 dicembre 2002, n. 284» sono sostituite
dalle seguenti: «All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26
ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n.
444, e successive modificazioni»; dopo il comma 1, e' aggiunto il
seguente: «1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle
attivita' connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo
VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, presenta al Parlamento
una relazione sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione
e del trasferimento delle opere».
All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 15 del»
sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al». Dopo
l'articolo 6, e' inserito il seguente: «Art. 6-bis. - (Rideterminazione
di valori di acquisto). - 1.
Nell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive
modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2003" e le
parole: "16 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004"».
All'articolo 9, al comma 1, le parole: «30 ottobre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005». All'articolo 10, al
comma 1, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Restano salvi
gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti
definitivi».
Dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente: «Art. 10-bis. -
(Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico). - 1. L'entrata
in vigore del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 182, e' differita fino all'entrata in vigore della
specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul territorio
nazionale un'adeguata capacita' di recupero delle acque di
lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le predette navi
possono continuare a conferire dette acque agli impianti
destinatari di carichi; gli operatori sono tenuti, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, ad effettuare una comunicazione di attivita'
all'autorita' competente di cui al decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22.
2. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui al comma
1, presso gli stessi impianti nonche' presso le aziende
autorizzate dalle autorita' competenti, i mezzi navali portuali di
raccolta delle acque di lavaggio e di sentina, nonche' i mezzi
navali di disinquinamento.
3. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il recupero degli
idrocarburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei
limiti e delle modalita' indicati nell'autorizzazione medesima,
relativamente al trattamento delle acque reflue industriali.
4. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini
della quantificazione dei residui del carico conferiti, le
registrazioni attualmente in uso». Dopo l'articolo 11, e'
inserito il seguente: «Art. 11-bis. - (Proroga del termine di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56). - 1. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997,
n. 59, al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio
2004" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1°
gennaio 2005"».
All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: «legge 27 dicembre
2002, n. 289,» sono inserite le seguenti: «e successive
modificazioni,» e le parole: «entro sei mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «entro otto mesi».
Dopo l'articolo 13, e' inserito il seguente: «Art. 13-bis. -
(Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia). - 1.
All'articolo 140, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le parole: "31 dicembre 2003", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l'anno
2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a
1.500.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno».
All'articolo 14, al comma 1, le parole:
«approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al».
All'articolo 16, al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 1,
commi 1,», sono inserite le seguenti: «1-bis,».
All'articolo 17, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis.
Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma 26, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il
quale il personale gia' dipendente dalla Cassa depositi e prestiti
puo' richiedere l'attivazione delle procedure di mobilita', e'
differito al 31 luglio 2004. Il collocamento del personale
proveniente dai ruoli della Cassa depositi e prestiti e'
effettuato entro il predetto termine, ferme restando le modalita'
previste al citato articolo 5, comma 26, anche in soprannumero nel
limite complessivo di trenta unita', con priorita' per i
dipendenti gia' in servizio presso gli uffici periferici.
All'onere derivante dalle conseguenti assunzioni, si provvede, nel
limite massimo di 1.200.000 euro annui, a decorrere dall'anno
2004, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma
54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intendendosi
corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa».
All'articolo 20, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del» sono inserite le seguenti:
«testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al»; all'ultimo periodo, dopo la parola: «presente», e'
inserita la seguente: «comma».
Dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente: «Art. 20-bis. -
(Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e
della provincia di Bologna colpiti da calamita' naturali). - 1. I
termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 212 del 12 settembre 2003, relativo ai gravi eventi alluvionali
verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione
Friuli-Venezia Giulia ed al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi sismici
verificatisi il 14 settembre 2003 nel territorio della provincia
di Bologna, sono prorogati al 30 giugno 2005; per la prosecuzione
degli interventi disposti in attuazione, rispettivamente, dei
predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri:
a) il
Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere
con contributi quindicennali ai mutui che il commissario delegato
nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3309 dell' 11 settembre 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2003, puo' stipulare
allo scopo; a tal fine e' autorizzato il limite di impegno di 12,5
milioni di euro dall'anno 2005. I predetti mutui possono essere
stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e
con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria
ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. Al relativo onere, pari a 12,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
b) e' autorizzata la spesa per l'anno 2004 di euro 12
milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell' interno.
2. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio».
L'articolo 21 e' sostituito dal seguente: «Art. 21. -
(Concessioni autostradali). - 1. In presenza di un nuovo piano di
interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti,
l'intervallo temporale tra revisioni successive della formula
tariffaria, relativamente al parametro X, di cui alla delibera del
CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996, puo' essere fissato in un
periodo fino a dieci anni. Con delibera del CIPE e' accertata la
rilevanza degli investimenti previsti nel nuovo piano.
2. La congrua remunerazione degli investimenti aggiuntivi, come
definiti ai sensi dei commi 1 e 7, al piano finanziario vigente
dei concessionari autostradali viene calcolata sulla base di un
ritorno sul capitale investito addizionale pari al WACC (Costo
medio ponderato delle fonti di finanziamento), attraverso la
predisposizione di piani di convalida economica per ogni singolo
nuovo investimento, utilizzando il metodo dell'attualizzazione dei
flussi di cassa.
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al CIPE
una proposta intesa a integrare gli standard di qualita' e le
modalita' di misurazione e verifica dei relativi livelli, con
l'obiettivo di migliorare qualita' e sicurezza del servizio,
fluidita' in itinere e qualita' ambientale. La formulazione
integrativa dovra' basarsi su rilevazioni oggettive e verificabili
dei risultati ottenuti. Essa dovra' essere resa operativa in tempo
utile a permetterne l'applicazione alle scadenze previste dagli
impegni contrattuali vigenti o a far tempo dal loro rinnovo.
4. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove
comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti
e al parametro X della formula di adeguamento tariffario di cui
alla citata delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1.996, sono
approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
5. Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il
30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente
provvede a verificare, nei quarantacinque giorni successivi al
ricevimento della predetta comunicazione, la correttezza delle
variazioni tariffarie. Fermo restando quanto sopra stabilito, in
presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante
rilevanti investimenti, il concessionario provvede a comunicare al
concedente entro il 15 novembre di ogni anno la componente
investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi
interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni
tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il
concedente provvede a verificare nei quindici giorni successivi al
ricevimento della predetta comunicazione la correttezza delle
suddette integrazioni tariffarie.
6. Le variazioni tariffarie,
come sopra determinate, sono comunicate tempestivamente dal
concedente ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'economia e delle finanze e si applicano dal 1° gennaio
dell'anno successivo.
7. Il IV atto aggiuntivo alla vigente
convenzione tra ANAS e Autostrade Spa, ora Autostrade per l'Italia
Spa, stipulato il 23 dicembre 2002, e' approvato a tutti gli
effetti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Ai soli fini di tale atto aggiuntivo, lo stesso subordina
l'applicazione del primo incremento tariffario annuale relativo a
ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi all'approvazione del
relativo progetto ai sensi della vigente normativa; i successivi
incrementi tariffari annuali devono essere applicati in funzione
del progressivo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione
del singolo intervento».
All'articolo 23: al comma 1, le parole:
«e' autorizzata la spesa di euro 337.500.000 annui a decorrere
dall'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «e' autorizzata
la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000
annui a decorrere dall'anno 2005»;
al comma 3, le parole: «euro
337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno
2005»;
dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il
termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18, comma
3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per
l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto
automobilistici e' prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
provvede annualmente alla ricognizione e alla individuazione delle
risorse al fine di emanare provvedimenti per contribuire al
risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al
potenziamento del trasporto rapido di massa nonche' al corretto
svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi»; nella
rubrica, dopo le parole: «del trasporto pubblico locale», sono
inserite le seguenti: «, proroga di termine in materia di servizi
di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo
regime di ricorsi in materia di invalidita' civile».
Dopo
l'articolo 23, sono inseriti i seguenti: «Art. 23-bis. - (Proroga
di termini in materia di benefici tributari per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio). - 1. Sono prorogate per gli
anni 2004 e 2005, nella misura e alle condizioni ivi previste, le
agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio
edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma
5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le spese sostenute
dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005;
b) agli interventi di
cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31
dicembre 2005 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla
successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30
giugno 2006;
c) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1°
gennaio 2004. 2. Sono abrogati i commi 15 e 16 dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Art. 23-ter. - (Proroga di'
termini relativi ad opere fognarie a Venezia). - 1. All'articolo
10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive
modificazioni, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Le
aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e
medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico
di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti
ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche,
ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al
minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura,
che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di
adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il
31 dicembre 2004. Le disposizioni di cui al presente comma e al
comma 4 si applicano:
a) ai soggetti, di cui al primo periodo del
presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il
30 aprile 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;
b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che
iniziano l'attivita' dopo la data di entrata in vigore della
presente disposizione".
Il termine di cui al comma 2
dell'articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.
284, e' differito al 31 dicembre 2004.
Art. 23-quater. - (Proroga
di interventi infrastrutturali nei comuni di Venezia e Chioggia).
- 1. La disposizione di cui all'articolo 80, comma 28, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogata, con le medesime finalita',
a valere sugli stanziamenti destinati dalla legge 24 dicembre
2003, n. 350, a finanziare gli interventi previsti dall'articolo
13 della legge 1 ° agosto 2002, n. 166. Art. 23-quinquies. -
(Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro). - 1. Il
regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge
12 marzo 1999, n. 68, gia' prorogato dall'articolo 19, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 34, comma
24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ulteriormente
differito fino al 31 dicembre 2004.
Art. 23-sexies. - (Regolamento
interno delle societa' cooperative). -1. Il termine di cui
all'articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e
successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2004. Il
mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo
2545 sexiesdecies del codice civile.
Art. 23-septies. - (Proroga
del Fondo regionale di protezione civile). - 1. All'articolo 138,
comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2004 il Fondo e'
alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari a
154.970.000 euro". 2. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 1, pari a 154.970.000 euro per l'anno 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come
determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003,
n. 350. Art. 23-octies. - (Materiali utilizzati nei lavori in
corso al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici). - 1. L'articolo 23 della
legge 31 ottobre 2003, n. 306, si applica ai lavori in corso alla
data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004.
Art.
23-nonies. - (Riscossione dei tributi degli enti locali). - 1.
All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, al comma 5, lettera b), numero 2), le
parole: "e comunque non oltre il 30 giugno 2004," sono
soppresse. Art. 23-decies. - (Disposizioni in materia di
definizioni agevolate. Copertura finanziaria).
1. All'articolo 1
del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come
modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, le parole: "16 marzo 2004" e "18
marzo 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "16 aprile 2004" e
"19 aprile 2004".
2. Al comma 2-ter dell'articolo 12
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato
dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, le parole: "16 marzo 2004" e "16 febbraio
2004" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
"16 aprile 2004" e "16 marzo 2004".
3. All'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da
ultimo modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, al comma 6, le parole: "30 aprile
2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
"1° giugno 2004", e, al comma 8, le parole: "16
maggio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno
2004".
4. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi da 44 a
49, le parole: "16 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2004";
b) al comma
48, terzo periodo, le parole: "18 marzo 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "19 aprile 2004";
c) al comma
49, quinto periodo, le parole: "17 marzo 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2004". 5. Gli
ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli
articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nonche' quelli per la mera trasmissione in
via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli,
sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle
entrate.
6. I concessionari o i commissari governativi della riscossione
versano, entro il 30 dicembre 2004, l'acconto di cui all'articolo
9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nella
stessa misura fissata, per l'anno 2003, dal decreto di cui al
comma 2 del predetto articolo 9. L'acconto e' determinato con
decreto ministeriale in modo che complessivamente garantisca
maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 79 milioni di
euro per l'anno 2005, e a ulteriori 66 milioni di euro per l'anno
2006.
7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 23-bis,
valutato in 213.800.000 euro per l'anno 2004, in 192.270.000 euro
per l'anno 2005, in 176.500.000 euro per l'anno 2006 e in
84.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto a
213.800.000 euro per l'anno 2004, a 69.070.000 euro per l'anno
2005 e a 53.300.000 euro per l'anno 2006, con le maggiori entrate
derivanti dai commi da 1 a 6 e, quanto a 123.200.000 euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006 e a 84.300.000 curo a decorrere
dall'anno 2007, mediante corrispondente quota delle maggiori
entrate di cui al comma 3 dell'articolo 23.
Art. 23-undecies. -
(Interventi a favore del trasporto aereo). 1. All'articolo 4,
comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole:
"di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139," sono
inserite le seguenti: "nonche' per le finalita' di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n.
194". 2. Per lo sviluppo e la realizzazione delle
infrastrutture aeroportuali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.
139, all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
e alla legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni,
e' autorizzato, in favore dell'Ente nazionale per l'aviazione
civile (ENAC) un contributo annuo a decorrere dal 2004 di 10
milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25
luglio 1997, n. 250, come determinata dalla tabella C allegata
alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Art. 23-duodecies. -
(Interventi a favore del comune di Pietrelcina). - 1. All'articolo
1, comma 3, della legge 14 marzo 2001, n. 80, le parole: "per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003« sono sostituite dalle
seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2001 al 2006"».
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2677):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi )
e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento (Giovanardi) il 29
dicembre 2003.
Assegnato alla 1ª commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, l'8 gennaio 2004 con pareri
delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª, 13ª e 14ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali) in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il
13 e 14 gennaio 2004.
Esaminato dalla 1ª commissione il 13, 21, 22 e 27 gennaio 2004.
Esaminato in aula ed approvato il 28 gennaio 2004. Camera dei
deputati (atto n. 4653):
Assegnato alla I commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 29 gennaio 2004 con pareri
del Comitato per la legislazione e delle commissioni II, V, VI,
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e Parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla I commissione il 3, 4, 5, 10, 11 e 12
febbraio 2004.
Esaminato in aula il 17, 23 e 24 febbraio 2004 ed approvato, con
modificazioni, il 25 febbraio 2004.
Senato della Repubblica (atto
n. 2677/B):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 25 febbraio 2004 con pareri
delle commissioni 5ª, 6ª, 8ª, 10ª, 13ª e Parlamentare per le
questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione il 26
febbraio 2004.
Esaminato in aula ed approvato il 26 febbraio 2004.
Avvertenza: Il
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate
dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 93. |
|
TESTO COORDINATO
DEL DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 355
Testo del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 (nella Gazzetta
Ufficiale -- serie generale -- n. 300 del 29 dicembre 2003),
coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47 (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 12), recante: «Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative».
(Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 27/2/2004)
|
|
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla
legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate
dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 15
marzo 2004 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo
coordinato, corredato delle relative note.
Art.
1
Benefici
in favore dell'emittenza locale
1.
Il termine del 31 gennaio previsto dal comma 19 dell'articolo 145
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la emanazione del bando
di concorso ivi previsto, relativamente all'anno 2004, e'
prorogato al 31 maggio.
Art.
2
Aliquote
sui prodotti della coltivazione di idrocarburi
1.
Relativamente all'anno 2003, i versamenti previsti dall'articolo
19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625,
possono essere effettuati entro il 30 giugno 2004, con
applicazione dell'interesse al saggio legale. 2. Relativamente
all'anno 2003, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 11,
del medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmessa
entro il 15 luglio 2004.
Art.
2-bis
Disposizioni
in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di
carattere ausiliario
((
1. All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. ))
Art.
3
Efficacia
dei decreti di occupazione di urgenza
((
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n.
390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive
modificazioni, )) le parole: «31 dicembre 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
(( 1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il commissario
straordinario del Governo per il coordinamento delle attivita'
connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della
legge 14 maggio 1981, n. 219, presenta al Parlamento una relazione
sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione e del
trasferimento delle opere. ))
Art.
4
Validita'
attestazioni SOA
1.
E' prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validita'
delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del ((
regolamento di cui )) al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, rilasciate dalle Societa'
Organismi di Attestazione (SOA), la cui scadenza interviene prima
di tale data.
Art.
5
Codice
della strada
1.
All'articolo 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio
2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 2004». 2. Al
comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n.
151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214, le parole: «1° luglio 2004» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2005».
Art.
6
Edilizia
residenziale pubblica
1.
All'articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
200, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2004».
Art.
6-bis
Rideterminazione
di valori di acquisto
((
1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio
2003» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2003» e le
parole: «16 marzo 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2004». ))
Art.
7
Interventi
per incrementare il trasporto di merci per ferrovia
1.
All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 1° agosto
2002, n. 166, come modificato dall'articolo 1-bis, comma 2, del
decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, le parole: «nel
triennio 2003-2005» sono sostituite dalle seguenti: «nel
triennio 2004-2006». Al comma 7, primo periodo, del medesimo
articolo 38, le parole: «Per il triennio 2003-2005» sono
sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2004-2006».
Art.
8
Comitato
centrale e comitati regionali e provinciali per l'albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi
1.
I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e
provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi, in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nella qualita' di soggetti nominati ai sensi degli
articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e
successive modificazioni, restano in carica fino alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo in materia di
organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi
pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci, e
comunque non oltre la data del 31 dicembre 2005. Alla scadenza del
mandato dei componenti dei comitati, determinata ai sensi del
presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 7 della
citata legge n. 298 del 1974.
Art.
9
Rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale
1.
Il termine di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e' prorogato al 30 aprile 2005.
Le Autorita' competenti definiscono o adeguano conseguentemente i
propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande
di autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del medesimo
decreto legislativo n. 372 del 1999. (articolo
abrogato dall'art. 19 del D.Lgs.
18/2/2005, n. 59).
Art.
10
Obblighi
di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in
polietilene
1.
La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e
51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, nonche' delle sanzioni previste dal
medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, e'
differita al 31 marzo 2004. (( Restano salvi gli effetti dei
provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi. ))
Art.
10-bis
Rifiuti
prodotti dalle navi e residui del carico
((
1. L'entrata in vigore del comma 2 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e' differita fino all'entrata
in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli
articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere
sul territorio nazionale un'adeguata capacita' di recupero delle
acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le predette
navi possono continuare a conferire dette acque agli impianti
destinatari dei carichi; gli operatori sono tenuti, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, ad effettuare una comunicazione di attivita'
all'autorita' competente di cui al decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22.
2. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui al comma
1, presso gli stessi impianti nonche' presso le aziende
autorizzate dalle autorita' competenti, i mezzi navali portuali di
raccolta delle acque di lavaggio e di sentina, nonche' i mezzi
navali di disinquinamento.
3. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il recupero degli
idrocaburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei
limiti e delle modalita' indicati nell'autorizzazione medesima,
relativamente al trattamento delle acque reflue industriali.
4. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini
della quantificazione dei residui del carico conferiti, le
registrazioni attualmente in uso. ))
Art.
11
Gestioni
fuori bilancio
1.
Il termine di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno
2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 200, e' differito al 1° luglio 2004.
Art.
11-bis
Proroga
del termine di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56
((
1. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al
comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2005».
))
Art.
12
Servizio
civile
1.
All'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.
77, le parole: «1° giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«1° gennaio 2005».
Art.
13
Completamento
degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi
sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219
1.
All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e ((
successive modificazioni, )) le parole: «entro otto mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi».
Art.
13-bis
Riordino
fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia
((
1. All'articolo 140, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, le parole: «31 dicembre 2003», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l'anno
2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a
1.500.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno. ))
Art.
14
Norme
per la sicurezza degli impianti
1.
Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, (( di cui )) al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere
dal 1° gennaio 2005. La proroga non si applica agli edifici
scolastici di ogni ordine e grado.
Art.
15
Acque
potabili trattate
1.
L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 14-quater
dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e' differita alla data del 1° luglio 2004 e, comunque, a non
prima dell'approvazione delle disposizioni stesse da parte dei
competenti organi dell'Unione europea.
Art.
16
Prestazioni
aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici
sanitari di radiologia medica
1.
Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare
l'emergenza infermieristica, le disposizioni previste
dall'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge
12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 gennaio 2002, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 2004, in
armonia con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai
provvedimenti di finanza pubblica.
Art.
17
Privatizzazione,
trasformazione e fusione di enti pubblici
1.
Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e' prorogato al
31 dicembre 2004, limitatamente agli enti di cui alla tabella A
del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto
il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e,
in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
1-bis. Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma
26, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il
quale il personale gia' dipendente dalla Cassa depositi e prestiti
puo' richiedere l'attivazione delle procedure di mobilita', e'
differito al 31 luglio 2004. Il collocamento del personale
proveniente dai ruoli della Cassa depositi e prestiti e'
effettuato entro il predetto termine, ferme restando le modalita'
previste al citato articolo 5, comma 26, anche in soprannumero nel
limite complessivo di trenta unita', con priorita' per i
dipendenti gia' in servizio presso gli uffici periferici.
All'onere derivante dalle conseguenti assunzioni, si provvede, nel
limite massimo di 1.200.000 euro annui, a decorrere dall'anno
2004, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma
54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intendendosi
corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
Art.
18
Definizione
transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza
dell'ex Agensud
1.
Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre
2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
Art.
19
Funzionamento
del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio, Molise
1.
Nelle more della definizione della nuova pianta organica e della
conclusione delle procedure concorsuali per la copertura delle
conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario
funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, i
contratti individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003,
sono prorogati di ventiquattro mesi.
2. La proroga di cui al comma 1 opera nel limite del contributo
speciale previsto per il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e
Molise, per gli anni 2003-2004-2005, dall'articolo 94, comma 12,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art.
20
Proroga
e completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni
colpiti da eventi sismici e da altre calamita'
1.
I termini di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 258 del 4 novembre 2002, dell'8 novembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, del 12 settembre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre
2003, nonche' il termine di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi
atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara, sono
prorogati al 31 dicembre 2005; per la prosecuzione degli
interventi disposti in attuazione dei predetti provvedimenti il
Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere
con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti
possono stipulare allo scopo; a tale fine sono autorizzati due
limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere
rispettivamente dagli anni 2005 e 2006. I predetti mutui possono
essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la
Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e
prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita'
bancaria ai sensi del (( testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al )) decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. Alla ripartizione dei limiti d'impegno si
provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate. Le
norme contenute nel presente (( comma )) entrano in
vigore il primo gennaio 2004.
2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 5.000.000 per l'anno
2005 e ad euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166,
cosi' come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
Art.
20-bis
Proroga
degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della
provincia di Bologna colpiti da calamita' naturali
((
1. I termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 212 del 12 settembre 2003, relativo ai gravi eventi alluvionali
verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione
Friuli-Venezia Giulia ed al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi sismici
verificatisi il 14 settembre 2003 nel territorio della provincia
di Bologna, sono prorogati al 30 giugno 2005; per la prosecuzione
degli interventi disposti in attuazione, rispettivamente, dei
predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a
provvedere con contributi quindicennali ai mutui che il
commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 dell'11 settembre
2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre
2003, puo' stipulare allo scopo; a tal fine e' autorizzato il
limite di impegno di 12,5 milioni di euro dall'anno 2005. I
predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per
gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la
Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al relativo onere, pari a
12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni
2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) e' autorizzata la spesa per l'anno 2004 di euro 12 milioni al
cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. ))
Art.
21
Concessioni
autostradali
((
1. In presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi,
comportante rilevanti investimenti, l'intervallo temporale tra
revisioni successive della formula tariffaria, relativamente al
parametro X, di cui alla delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre
1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre
1996, puo' essere fissato in un periodo fino a dieci anni. Con
delibera del CIPE e' accertata la rilevanza degli investimenti
previsti nel nuovo piano.
2. La congrua remunerazione degli investimenti aggiuntivi, come
definiti ai sensi dei commi 1 e 7, al piano finanziario vigente
dei concessionari autostradali viene calcolata sulla base di un
ritorno sul capitale investito addizionale pari al WACC (Costo
medio ponderato delle fonti di finanziamento), attraverso la
predisposizione di piani di convalida economica per ogni singolo
nuovo investimento, utilizzando il metodo dell'attualizzazione dei
flussi di cassa.
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta
intesa a integrare gli standard di qualita' e le modalita' di
misurazione e verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di
migliorare qualita' e sicurezza del servizio, fluidita' in itinere
e qualita' ambientale. La formulazione integrativa dovra' basarsi
su rilevazioni oggettive e verificabili dei risultati ottenuti.
Essa dovra' essere resa operativa in tempo utile a permetterne
l'applicazione alle scadenze previste dagli impegni contrattuali
vigenti o a far tempo dal loro rinnovo.
4. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove
comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti
e al parametro X della formula di adeguamento tariffario di cui
alla citata delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, sono
approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
5. Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il
30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente
provvede a verificare, nei quarantacinque giorni successivi al
ricevimento della predetta comunicazione, la correttezza delle
variazioni tariffarie. Fermo restando quanto sopra stabilito, in
presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante
rilevanti investimenti, il concessionario provvede a comunicare al
concedente entro il 15 novembre di ogni anno la componente
investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi
interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni
tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il
concedente provvede a verificare nei quindici giorni successivi al
ricevimento della predetta comunicazione la correttezza delle
suddette integrazioni tariffarie.
6. Le variazioni tariffarie, come sopra determinate, sono
comunicate tempestivamente dal concedente ai Ministeri delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e
si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.
7. Il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS e
Autostrade S.p.a., ora Autostrade per l'Italia S.p.a., stipulato
il 23 dicembre 2002, e' approvato a tutti gli effetti con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai soli fini di tale
atto aggiuntivo, lo stesso subordina l'applicazione del primo
incremento tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi
interventi aggiuntivi all'approvazione del relativo progetto ai
sensi della vigente normativa; i successivi incrementi tariffari
annuali devono essere applicati in funzione del progressivo stato
di avanzamento dei lavori di realizzazione del singolo intervento.
))
Art.
22
Gestione
dei servizi di trasporto ferroviario
1.
I servizi ferroviari di interesse regionale e locale, con
esclusione dei servizi automobilistici integrativi di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
successive modificazioni, per i quali non risulti raggiunto almeno
il rapporto dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi
del trasporto al netto di quelli di infrastruttura, continuano ad
essere affidati, unitamente alla gestione delle stesse
infrastrutture, alle aziende che attualmente li svolgono, fino al
31 dicembre 2004, nell'ambito dei finanziamenti esistenti a
legislazione vigente.
Art.
23
Finanziamento
del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico
locale, proroga di termine in materia di servizi di trasporto
pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime di
ricorsi in materia di invalidita' civile
1.
Al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo
al settore del trasporto pubblico locale (( e' autorizzata
la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000
annui a decorrere dall'anno 2005; )) i trasferimenti
erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le
modalita' stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differita
al 31 dicembre 2004. A tal fine e' autorizzata la spesa di
2.000.000 di euro per l'anno 2004.
3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per l'anno 2004
ed (( a euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 ))
derivante dal presente articolo, si provvede con le maggiori
entrate per accisa conseguenti all'aumento a euro 558,64 per mille
litri dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza
piombo di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi
e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
(( 3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo
18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
per l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto
automobilistici e' prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
provvede annualmente alla ricognizione e alla individuazione delle
risorse al fine di emanare provvedimenti per contribuire al
risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al
potenziamento del trasporto rapido di massa nonche' al corretto
svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi. ))
Art.
23-quater
Proroga
di interventi infrastrutturali nei comuni di Venezia e Chioggia
((
1. La disposizione di cui all'articolo 80, comma 28, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogata, con le medesime finalita',
a valere sugli stanziamenti destinati dalla legge 24 dicembre
2003, n. 350, a finanziare gli interventi previsti dall'articolo
13 della legge 1° agosto 2002, n. 166. ))
Art.
23-quinquies
Proroga
di termine in materia di avviamento al lavoro
((
1. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, gia' prorogato dall'articolo 19, comma
1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 34, comma
24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ulteriormente
differito fino al 31 dicembre 2004. ))
Art.
23-sexies
Regolamento
interno delle societa' cooperative
((
1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile
2001, n. 142, e successive modificazioni, e' differito al 31
dicembre 2004. Il mancato rispetto del termine comporta
l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.
))
Art.
23-septies
Proroga
del Fondo regionale di protezione civile
((
1. All'articolo 138, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2004
il Fondo e' alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato
pari a 154.970.000 euro».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a
154.970.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come
determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003,
n. 350. ))
Art.
23-octies
Materiali
utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi ad
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici
((
1. L'articolo 23 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, si applica
ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal
31 dicembre 2004. ))
Art.
23-nonies
Riscossione
dei tributi degli enti locali
((
1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, al comma 5, lettera b), numero
2), le parole: «e comunque non oltre il 30 giugno 2004,» sono
soppresse. ))
Art.
23-decies
Disposizioni
in materia di definizioni agevolate Copertura finanziaria
((
1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
212, come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, le parole: «16 marzo 2004» e «18
marzo 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: «16 aprile 2004» e «19 aprile 2004».
2. Al comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «16
marzo 2004» e «16 febbraio 2004» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «16 aprile 2004» e «16 marzo
2004».
3. All'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da
ultimo modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, al comma 6, le parole: «30 aprile 2004»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno
2004», e, al comma 8, le parole: «16 maggio 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2004».
4. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi da 44 a 49, le parole: «16 marzo 2004», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2004»;
b) al comma 48, terzo periodo, le parole: «18 marzo 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «19 aprile 2004»;
c) al comma 49, quinto periodo, le parole: «17 marzo 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «17 aprile 2004».
5. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni
degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nonche' quelli per la mera trasmissione in
via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli,
sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle
entrate.
6. I concessionari o i commissari governativi della riscossione
versano, entro il 30 dicembre 2004, l'acconto di cui all'articolo
9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nella
stessa misura fissata, per l'anno 2003, dal decreto di cui al
comma 2 del predetto articolo 9. L'acconto e' determinato con
decreto ministeriale in modo che complessivamente garantisca
maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 79 milioni di
euro per l'anno 2005, e a ulteriori 66 milioni di euro per l'anno
2006.
7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 23-bis,
valutato in 213.800.000 euro per l'anno 2004, in 192.270.000 euro
per l'anno 2005, in 176.500.000 euro per l'anno 2006 e in
84.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto a
213.800.000 euro per l'anno 2004, a 69.070.000 euro per l'anno
2005 e a 53.300.000 euro per l'anno 2006, con le maggiori entrate
derivanti dai commi da 1 a 6 e, quanto a 123.200.000 euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006 e a 84.300.000 euro a decorrere
dall'anno 2007, mediante corrispondente quota delle maggiori
entrate di cui al comma 3 dell'articolo 23. ))
Art.
23-undecies
Interventi
a favore del trasporto aereo
((
1. All'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, dopo le parole: «di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139,»
sono inserite le seguenti: «nonche' per le finalita' di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194».
2. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture
aeroportuali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139,
all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e alla
legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, e'
autorizzato, in favore dell'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC) un contributo annuo a decorrere dal 2004 di 10 milioni di
euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.
250, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24
dicembre 2003, n. 350. ))
Art.
23-duodecies
Interventi
a favore del comune di Pietrelcina
((
1. All'articolo 1, comma 3, della legge 14 marzo 2001, n. 80, le
parole: «per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2001 al
2006». ))
Art.
24
Entrata
in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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