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Testo in vigore dal:
7-10-2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa, ed in particolare, l'articolo 11;
Visto
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante
la riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli
articoli 4, comma 1, e 45 e seguenti;
Visto il decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 2001, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto-legge
12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2001, n. 317;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3;
Visto il decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 241;
Visto il decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, come
da resoconto in data 19 gennaio 2004;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 22 marzo 2004 e nell'adunanza del 17 maggio 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la funzione pubblica;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
1.
L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001,
n. 176, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1. (Ministero del lavoro e
delle politiche sociali).
- 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di seguito denominato:
"Ministero", esercita, nel
rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le funzioni di cui all'articolo 46
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi
ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
«4-bis. L'organizzazione e la
disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti
emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro
del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di
diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato,
stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro
organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita'
eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di
verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e
revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e)
previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli
uffici dirigenziali generali.».
- Il testo della legge 15 marzo 1997,
n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e
per la semplificazione amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario.
- Il testo del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, Supplemento Ordinario.
-
Il testo degli articoli 4, comma 1, e 45 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
«Art. 4
(Disposizioni sull'organizzazione).
- 1. L'organizzazione, la dotazione
organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale
ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di
funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei
limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con
decreti del ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo
1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di
ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni
generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme
ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni
generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per
l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative
contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.». «Art.
45 (Istituzione del Ministero e attribuzioni).
- 1. E' istituito il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Sono attribuite al
Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di
politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e
riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone delle
famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela
del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.
3. Al Ministero
sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, nonche' le funzioni del Dipartimento
per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ivi comprese quelle in materia di immigrazione, eccettuate
quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o
Agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo
1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle
regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di
vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'art. 10, commi
7 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il
Ministero esercita altresi' le funzioni di vigilanza spettanti al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'art. 88,
sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale.
4. Al
Ministero sono altresi' trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni
che, da parte di apposite strutture e con riferimento alle materie di
cui al comma 1, sono esercitate:
dal Ministero degli affari esteri, in
materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati;
dal Ministero
dei trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul
trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale del
personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni
governative, nonche' in materia di organizzazione, assistenza e
previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso
Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e
assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia
di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza
sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di
lavoro; dal Ministero dell'interno, iniziative di cooperazione
internazionale e attivita' di prevenzione e studio sulle emergenze
sociali.».
- Il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
- Il testo del decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176 (Regolamento di
organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114,
supplemento ordinario.
- Il testo del decreto-legge 12 giugno 2001, n.
217 (Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione
del Governo), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge
3 agosto 2001, n. 317, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno
2001, n. 134.
- Il testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
- Il testo
del decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 241 (Modifiche al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura
organizzativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a
norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2003, n. 201. - Il testo del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni
ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma
dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2004, n. 110.
Art. 2
1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, sono inseriti i seguenti:
«Art.
1-bis (Segretariato generale).
- 1. Il Segretario generale del Ministero
opera alle dirette dipendenze del Ministro ed e' nominato ai sensi
dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Il Segretario generale assicura il coordinamento dell'azione
amministrativa, con particolare attenzione alla programmazione e
organizzazione delle attivita' statistiche e dell'ufficio di statistica
in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (SISTAN),
operante presso l'ISTAT (Istituto nazionale di statistica), ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di studio e ricerca sul
mercato del lavoro nonche' alla comunicazione istituzionale, ivi
compreso il sito web;
provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli
indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro;
coordina gli
uffici e le attivita' del Ministero; vigila sulla loro efficienza e
rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro;
assicura l'attivita'
ispettiva diretta alle verifiche strumentali alla propria attivita' di
coordinamento, ivi compreso, per quanto necessario, il monitoraggio e il
controllo concernenti l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da
56 a 65 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le
verifiche e i controlli sull'osservanza delle disposizioni della legge 7
agosto 1990, n. 241;
istruisce gli affari di competenza del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e la
predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni e
degli accordi di programma-quadro in materia di lavoro e politiche
sociali;
provvede al monitoraggio e alla revisione della carta dei
servizi, ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286;
cura i rapporti con il Comitato nazionale per l'attuazione
del principi di parita' di trattamento e di uguaglianza di opportunita'
tra lavoratori e lavoratrici e con l'ufficio del consigliere di parita';
in raccordo con gli uffici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, esercita le funzioni inerenti i rapporti con gli
organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con
l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con
l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), avvalendosi anche delle
Direzioni generali;
coordina l'attivita' del Nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici prevista dalla legge 17 maggio
1999, n. 144.
2. Il Segretariato generale costituisce centro di
responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
3. Con successivo decreto
ministeriale di natura non regolamentare si provvede ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, all'individuazione degli
uffici di livello dirigenziale non generale del Segretariato generale ed
alla definizione dei relativi compiti.
Art. 1-ter (Direzioni generali).
- 1. Il Ministero, nel rispetto delle competenze regionali e delle
attribuzioni degli enti locali di cui agli articoli 117 e 118 della
Costituzione, si articola nelle seguenti Direzioni generali:
a) degli
ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione;
b) per l'attivita'
ispettiva;
c) della comunicazione;
d) per la famiglia, i diritti sociali
e la responsabilita' sociale delle imprese (CSR);
e) per la gestione del
fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa
sociale;
f) dell'immigrazione;
g) del mercato del lavoro;
h) per le
politiche per l'orientamento e la formazione;
i) per le politiche
previdenziali;
l) per l'innovazione tecnologica;
m) delle risorse umane
e affari generali;
n) della tutela delle condizioni di lavoro;
o) per il
volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.
Art. 1-quater
(Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi
all'occupazione).
- 1. La Direzione generale degli ammortizzatori
sociali e incentivi all'occupazione esercita le seguenti funzioni:
disciplina degli incentivi all'occupazione, con gestione del fondo per
l'occupazione, del fondo per lo sviluppo e del fondo per gli interventi
a sostegno dell'occupazione, previsti dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148; disciplina degli ammortizzatori sociali, dei
trattamenti di integrazione salariale e mobilita', dei trattamenti di
disoccupazione e controllo delle condizioni di accesso e mantenimento
delle indennita';
analisi, verifica e controllo dei programmi di
ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione produttiva;
disciplina dei contratti di solidarieta', di cui al decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e relativi
finanziamenti.
Art. 1-quinquies (Direzione generale per l'attivita'
ispettiva).
- 1. La Direzione generale per l'attivita' ispettiva
esercita le seguenti funzioni:
direzione e coordinamento delle attivita'
ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di
tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale, e di legislazione sociale, compresi gli
enti previdenziali;
indirizzo, programmazione e controllo dell'attivita'
di vigilanza ispettiva degli organi periferici del Ministero;
indirizzo,
programmazione e controllo dell'attivita' di vigilanza ispettiva di
competenza sull'applicazione della legislazione attinente la sicurezza
sui luoghi di lavoro, ivi compreso il servizio ispettivo per la
sicurezza mineraria e gli interventi straordinari;
vigilanza sul
trattamento giuridico ed economico del personale delle aziende
autoferrotranviarie e delle gestioni governative;
vigilanza sul
trattamento previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende
autoferrotranviarie e delle gestioni governative, del lavoro marittimo,
portuale e della pesca, degli addetti ai servizi di trasporto aereo;
vigilanza in materia di trattamento giuridico ed economico del personale
degli enti previdenziali.
Art. 1-sexies (Direzione generale della
comunicazione).
- 1. La Direzione generale della comunicazione esercita
le seguenti funzioni: informazione e comunicazione istituzionale, come
previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, curando in particolare la
comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettivita' e ad
altri enti e la comunicazione interna realizzata nell'ambito
dell'Amministrazione, ivi compreso il sito web;
garantisce il necessario
supporto alle attivita' di informazione attraverso idonei mezzi di
comunicazione; organizzazione dell'Ufficio relazioni con il pubblico e
servizi all'utenza.
Art. 1-septies (Direzione generale per la famiglia,
i diritti sociali e la responsabilita' sociale delle imprese (CSR).
- 1.
La Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la
responsabilita' sociale delle imprese (CSR) esercita le seguenti
funzioni:
coordinamento delle politiche a favore della famiglia, degli
interventi per il sostegno della maternita' e della paternita' e degli
interventi a favore delle persone anziane;
conciliazione dei tempi di
lavoro e dei tempi di cura della famiglia;
misure di sostegno alla
famiglia, alla genitorialita' e alla natalita'; supporto
all'Osservatorio nazionale sulla famiglia; coordinamento dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia;
coordinamento delle politiche
collegate agli interventi per l'assistenza, l'integrazione. sociale e
lavorativa delle persone disabili;
salvaguardia dei diritti delle
persone disabili promozione delle politiche a sostegno delle persone,
anziane con particolare riguardo alle tematiche dell'autonomia e della
non autosufficienza;
indirizzo e coordinamento degli interventi a favore
dell'infanzia e dell'adolescenza e tutela dei minori;
definizione delle
politiche per gli adolescenti ed i giovani, anche mediante il
coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea;
coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, attivita' di
promozione e coordinamento per quanto concerne gli scambi internazionali
giovanili;
supporto all'Agenzia nazionale italiana del programma
comunitario gioventu'; promozione delle politiche di contrasto al lavoro
minorile;
coordinamento del piano di dismissione dei minori dagli
istituti e promozione di azioni alternative all'istituzionalizzazione;
supporto all'attivita' dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del
Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia e
dell'adolescenza di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre
1997, n. 451;
promozione di interventi a favore dei minori a rischio di
attivita' criminose, di interventi per la prevenzione e contro lo
sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori, di misure di contrasto alla
poverta' e di lotta all'esclusione sociale; redazione del Piano
nazionale contro la poverta' e l'esclusione sociale, redatto in
attuazione delle relative disposizioni dell'Unione europea;
supporto
all'attivita' della Commissione di indagine sull'esclusione sociale di
cui all'articolo 27 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
cofinanziamento
e monitoraggio della sperimentazione del reddito di ultima istanza di
cui all'articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
promozione delle politiche di contrasto alla esclusione sociale ed alla
grave emarginazione;
ferme restando le competenze delle altre
Amministrazioni, promozione di politiche di sostegno alla diffusione
della responsabilita' sociale di impresa (CSR), sviluppo e coordinamento
delle iniziative in materia di CSR e rapporti con le organizzazioni
internazionali e l'Unione europea.
Art. 1-octies (Direzione generale per
la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio
della spesa sociale).
- 1. La Direzione generale per la gestione del
fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa
sociale esercita le seguenti funzioni:
coordinamento delle attivita'
connesse alla gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di
cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al
Piano nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 18 della
legge 8 novembre 2000, n. 328, ai criteri e alle modalita' di riparto
delle relative risorse;
coordinamento ai fini della determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di
cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
monitoraggio della spesa
sociale;
valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche
sociali anche attraverso la definizione di strumenti idonei alla
valutazione dell'accesso e della fruizione dei servizi e delle
prestazioni sociali.
Art. 1-nonies (Direzione generale
dell'immigrazione).
- 1. La Direzione generale dell'immigrazione
esercita le seguenti funzioni: coordinamento delle politiche per
l'integrazione sociale degli stranieri immigrati e delle iniziative
volte a contrastare il fenomeno del razzismo; gestione delle risorse per
le politiche migratorie;
tenuta del registro delle associazioni e degli
enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati; istituzione di
attivita' a favore dei minori stranieri;
attivita' istruttoria delle
richieste di nulla osta per l'ingresso in Italia di minori stranieri non
accompagnati, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e dalle
relative norme di attuazione;
supporto all'attivita' del Comitato per i
minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e dalle relative norme
di attuazione;
iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di
lavoro;
sviluppo e gestione del sistema AILE previsto dalla normativa
vigente in tema di immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero;
promozione e coordinamento degli interventi umanitari in
Italia e all'estero attribuiti al Ministero;
promozione delle
convenzioni in materia di sicurezza sociale con Paesi extracomunitari;
sviluppo della cooperazione internazionale per le attivita' di
prevenzione e di studio sulle emergenze sociali ed occupazionali nonche'
per le iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro.
Art. 1-decies (Direzione generale del mercato del lavoro).
- 1. La
Direzione generale del mercato del lavoro esercita le seguenti funzioni:
indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche dell'impiego, con
particolare riferimento al piano nazionale d'azione per l'occupazione (NAP),
redatto in attuazione delle relative disposizioni dell'Unione europea,
alle iniziative di contrasto al lavoro sommerso, all'inserimento nel
lavoro dei disabili e dei soggetti svantaggiati, alle attivita' di
prevenzione e studio sulle emergenze sociali ed occupazionali;
sviluppo
e gestione coordinata del Sistema informativo lavoro (SIL), di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in
raccordo con le regioni e gli enti locali;
valutazione dell'efficacia ed
efficienza delle politiche occupazionali; supporto all'attivita' delle
consigliere e dei consiglieri di parita' di cui al decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 196.
Art. 1-undecies (Direzione generale per le
politiche per l'orientamento e la formazione).
- 1. La Direzione
generale per le politiche per l'orientamento e la formazione esercita le
seguenti funzioni:
indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche
della formazione, con particolare riferimento alle attivita' collegate
al fondo sociale europeo, previsto dal Trattato istitutivo della
Comunita' europea e alle attivita' formative, ferme restando le
competenze delle regioni;
vigilanza, controllo e tutela degli enti
nazionali di formazione professionale, finanziamento e vigilanza
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419;
promozione, coordinamento, sperimentazione in
accordo con le regioni, delle politiche di formazione professionale e
delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione,
della scuola, del lavoro;
autorizzazione, vigilanza e monitoraggio dei
Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo
118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. La Direzione generale di
cui al comma 1 espleta le funzioni alla stessa assegnate sino alla
costituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 88 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300.
Art. 1-duodecies (Direzione generale per le
politiche previdenziali).
- 1. La Direzione generale per le politiche
previdenziali esercita le seguenti funzioni:
disciplina del sistema
previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul
lavoro e malattie professionali; vigilanza generale sugli enti
previdenziali pubblici e privati e nomina dei componenti degli organi
collegiali;
esame dei bilanci preventivi, note di variazione, consultivi
dei bilanci tecnici degli enti previdenziali, pubblici e privati;
direttive e vigilanza sugli istituti in materia contributiva e
fiscalizzazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e
malattie professionali;
verifica dell'inquadramento delle attivita'
produttive;
ordinamento degli istituti di patronato e di assistenza
sociale, vigilanza sugli stessi e gestione del finanziamento degli
istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo
2001, n. 152.
Art. 1-terdecies (Direzione generale per l'innovazione
tecnologica).
- 1. La Direzione generale per l'innovazione tecnologica
esercita le seguenti funzioni: progettazione, sviluppo e gestione
coordinata degli strumenti e dei sistemi informativi;
progettazione,
sviluppo e mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione dati,
telefonia, internet, ivi compreso il sito web, favorendo l'integrazione
tra le stesse;
coordinamento tecnico, sicurezza e riservatezza dei
sistemi informativi di telecomunicazioni; pubblicazione e diffusione di
dati e informazioni derivanti dalle attivita' statistiche.
Art.
1-quaterdecies (Direzione generale delle risorse umane e affari
generali).
- 1. La Direzione generale delle risorse umane e affari
generali esercita le seguenti funzioni:
disciplina dei programmi di
reclutamento, formazione, riqualificazione e mobilita' del personale;
pianificazione dei fabbisogni;
disciplina delle dotazioni organiche;
trattamento giuridico ed economico del personale dirigente, nonche' del
personale delle aree funzionali; attivita' concernenti il conferimento
degli uffici dirigenziali periferici del Ministero;
trattamento di
quiescenza e di previdenza;
interventi assistenziali;
contenzioso del
personale e procedimenti disciplinari;
onorificenze;
bilancio,
contabilita' analitica, coordinamento dei dati relativi agli altri
centri di responsabilita' amministrativa;
rapporti contrattuali e
servizi amministrativo-contabili di carattere generale;
gestione del
patrimonio;
recupero del danno erariale;
relazioni sindacali;
contrattazione integrativa di amministrazione;
coordinamento delle
attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro all'interno del Ministero;
affari generali.
Art. 1-quindecies (Direzione generale della tutela
delle condizioni di lavoro).
- 1. La Direzione generale della tutela
delle condizioni di lavoro esercita le seguenti funzioni:
tutela delle
condizioni di lavoro e applicazione della legislazione attinente alla
sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro;
disciplina dei profili di
sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti
industriali, con esclusione di quelli destinati ad attivita' sanitarie
ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale;
attuazione della
normativa relativa agli istituti concernenti i rapporti di lavoro;
organizzazione del lavoro marittimo, portuale e della pesca;
gestione
del fondo speciale infortuni; diritti sindacali e tutela della dignita'
del lavoratore e dell'esercizio dell'attivita' sindacale nei luoghi di
lavoro;
rappresentanza e rappresentativita' sindacale;
coordinamento
della contrattazione collettiva e analisi del costo di lavoro; tenuta
dell'archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
promozione delle procedure di raffreddamento in relazione alla
disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; conciliazione
delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato
e delle controversie collettive di lavoro;
attivita' di indirizzo,
coordinamento ed assistenza in materia di procedure arbitrali nelle
controversie individuali di lavoro nell'ambito del pubblico impiego, ivi
comprese l'analisi della normativa e la raccolta dei relativi dati;
promozione delle pari opportunita' sul lavoro e finanziamento di azioni
positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunita';
supporto all'attivita' del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 10
aprile 1991, n. 125.
Art. 1-sedecies. (Direzione generale per il
volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali).
- 1. La
Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le
formazioni sociali esercita le seguenti funzioni:
promozione delle
attivita' svolte dai soggetti del "terzo settore", sviluppo
dell'associazionismo e del mercato sociale; rapporti con l'Agenzia
nazionale delle ONLUS di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 229 del 30 settembre 2000;
diffusione dell'informazione in materia di
volontariato e terzo settore, anche mediante la predisposizione di
documentazione;
consulenza tecnica per le organizzazioni di volontariato
a livello nazionale;
coordinamento e monitoraggio delle attivita' svolte
dai centri di servizio per il volontariato; supporto all'attivita' della
Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati di cui
all'articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 125; assistenza tecnica in
materia di fondi strutturali per le iniziative di progetti relativi allo
sviluppo di servizi alla persona e alla comunita';
promozione e
coordinamento degli interventi relativi alle associazioni di promozione
sociale.».
Note all'articolo 2:
- Per opportuna conoscenza si
riporta il testo dell'art. 19, comma 3, del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001:
«3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in
uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono
conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23
o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.».
- Il testo
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di
statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222. - Per
opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 1, commi da 56 a 65,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica):
«56. Le disposizioni di cui all'art. 58, comma 1,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' le disposizioni di legge e di
regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si
applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di
lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50
per cento di quella a tempo pieno.
56-bis. Sono abrogate le disposizioni
che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attivita'
professionali per i soggetti di cui al com-ma 56. Restano ferme le altre
disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi
professionali e per l'esercizio delle relative attivita'. Ai dipendenti
pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attivita'
professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle
amministrazioni pubbliche;
gli stessi dipendenti non possono assumere il
patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica
amministrazione.
57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere
costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti
alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
58. La
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale
e' indicata l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o autonomo che
il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto
termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attivita'
lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di
interessi con la specifica attivita' di servizio svolta dal dipendente
ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle
mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave
pregiudizio alla funzionalita' dell'amministrazione stessa, puo' con
provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La
trasformazione non puo' essere comunque concessa qualora l'attivita'
lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con
un'amministrazione pubblica. Il dipendente e' tenuto, inoltre, a
comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale
presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attivita'
lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il
restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di
giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di
sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e
provinciale, le modalita' di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo
parziale ed i contingenti massimi del personale che puo' accedervi sono
stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.
58-bis.
Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto
di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad
indicare le attivita' che in ragione della interferenza con i compiti
istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al
50 per cento di quella a tempo pieno. I dipendenti degli enti locali
possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa
autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.
58-ter.
Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione organica
complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale
prevista dall'art. 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
puo' essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unita'.
59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di
lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a
tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio.
Una quota pari al 50 per cento dei predetti risparmi puo' essere
utilizzata per incentivare la mobilita' del personale delle pubbliche
amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le procedure per la
mobilita', per nuove assunzioni, anche in deroga alle disposizioni dei
commi da 45 a 55. L'ulteriore quota del 20 per cento e' destinata,
secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione
decentrata, al miglioramento della produttivita' individuale e
collettiva. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette
finalita' costituiscono ulteriori economie di bilancio.
60. Al di fuori
dei casi previsti al comma 56, al personale e' fatto divieto di svolgere
qualsiasi altra attivita' di lavoro subordinato o autonomo tranne che la
legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata
dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata
concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si
intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga
adottato un motivato provvedimento di diniego.
61. La violazione del
divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58,
nonche' le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa
di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti
collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza
dall'impiego per il restante personale, sempreche' le prestazioni per le
attivita' di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del
rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese
a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a
carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per
l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in
contraddittorio fra le parti.
62. Per effettuare verifiche a campione
sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate
all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da
56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi
ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della
funzione pubblica che puo' avvalersi, d'intesa con le amministrazioni
interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonche', d'intesa con il
Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle
violazioni tributarie, della Guardia di finanza.
63. Le disposizioni di
cui ai commi 61 e 62 entrano in vigore il 1° marzo 1997. Entro tale
termine devono cessare tutte le attivita' incompatibili con il divieto
di cui al comma 60 e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico,
comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa
comunicazione.
64. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data
precedenza ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non
inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti,
nonche' ai genitori con figli minori in relazione al loro numero.
65. I
commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli enti locali che non
versino in situazioni strutturalmente deficitarie e la cui pianta
organica preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque unita'.».
- Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990,
n. 192. - Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 11 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art.
11 (Qualita' dei servizi pubblici).
- 1. I servizi pubblici nazionali e
locali sono erogati con modalita' che promuovono il miglioramento della
qualita' e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro
partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla
legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli
standard qualitativi.
2. Le modalita' di definizione, adozione e
pubblicizzazione degli standard di qualita', i casi e le modalita' di
adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della
qualita' dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonche' i
casi e le modalita' di indennizzo automatico e forfettario all'utenza
per mancato rispetto degli standard di qualita' sono stabilite con
direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o
indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti
di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le
iniziative di coordinamento, supporto operativo alle amministrazioni
interessate e monitoraggio sull'attuazione del presente articolo sono
adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da
apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E'
ammesso il ricorso a un soggetto privato, da scegliersi con gara europea
di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.
4.
Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente
assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorita' indipendenti.
5. E'
abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273. Restano
applicabili, sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2,
i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi
generali di riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo.».
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 7 del citato
decreto legislativo n. 300 del 1999:
«Art. 7 (Uffici di diretta
collaborazione con il Ministro).
- 1. La costituzione e la disciplina
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio
delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al
suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri
che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di
definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e
di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attivita' di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di
indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto
per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti
ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica
della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonche' del compito di
promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli
uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il
Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace
svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso
la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;
d)
organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare:
il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento,
l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione
dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita'
delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della
normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con
le autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione
dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche
estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.».
-
Il testo della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, Supplemento ordinario.
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita'
previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di
tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato:
«Art. 3 (Gestione del bilancio).
- 1. Contestualmente all'entrata in
vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto,
d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le
unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della
rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita' dell'art. 14 del
citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari
dei centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e
indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e
progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria
anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte
dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa
e' il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego
delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il
dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle
risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti
di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative
possono essere disposte, su proposta del dirigente generale
responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente
nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite
della competente ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.».
- Per opportuna conoscenza si
riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del citato decreto legislativo n.
300 del 1999:
«4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei
relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non
regolamentare.».
- Il testo degli articoli 117 e 118 della Costituzione
e' il seguente:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato;
rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b)
immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate;
sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed
esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela
della concorrenza;
sistema valutario;
sistema tributario e contabile
dello Stato;
perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello
Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del
Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza,
ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza,
stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali;
ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n)
norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni,
province e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini
nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione
del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale;
opere dell'ingegno;
s)
tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie
di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e
con l'Unione europea delle regioni;
commercio con l'estero;
tutela e
sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale;
professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute;
alimentazione;
ordinamento sportivo;
protezione civile;
governo del
territorio;
porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di
navigazione;
ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e
integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni
la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle
regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli
atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel
rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie
di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta'
regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le
province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in
ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita
sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra
donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le
intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle
proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle
materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le
forme disciplinati da leggi dello Stato.». «Art. 118.
- Le funzioni
amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne
l'esercizio unitario, siano conferite a province, citta' metropolitane,
regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza. I comuni, le province e le citta'
metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di
quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato
e regione nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma
dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento
nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, regioni, citta'
metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
- Il
testo del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
maggio 1993, n. 116, ed e' stato convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19
luglio 1993, n. 167.
- Il testo del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli
occupazionali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1984,
n. 299, ed e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre
1984, n. 351.
- Il testo della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina
delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000,
n. 136.
- Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n.
451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), e' il seguente:
«Art. 2
(Osservatorio nazionale per l'infanzia).
- 1. E' istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, presieduto dal
Ministro per la solidarieta' sociale.
2. L'Osservatorio predispone ogni
due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei
diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva di cui alla
Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo
dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo
di conferire priorita' ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare
la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano
individua, altresi', le modalita' di finanziamento degli interventi da
esso previsti nonche' le forme di potenziamento e di coordinamento delle
azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli
enti locali.
3. Il piano e' adottato sentita la Commissione di cui
all'art. 1, che si esprime entro sessanta giorni.
4. Il piano e'
adottato ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
la solidarieta' sociale, entro novanta giorni dalla data di
presentazione alla Commissione di cui all'art. 1. Il primo piano
nazionale di azione e' adottato entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
5. L'Osservatorio predispone ogni due anni
la relazione sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione
dei relativi diritti.
6. Il Governo predispone il rapporto previsto
dall'art. 44 della citata Convenzione di New York alle scadenze indicate
dal medesimo articolo, sulla base di uno schema predisposto
dall'Osservatorio. Art. 3 (Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia).
- 1. L'Osservatorio di cui all'art. 2 si avvale
di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia.
Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali puo'
stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca
pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo
dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. Il Centro ha i seguenti compiti:
a)
raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione
europea ed internazionali;
progetti di legge statali e regionali;
dati
statistici, disaggregati per genere e per eta', anche in raccordo con
l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
pubblicazioni scientifiche,
anche periodiche;
b) realizzare, sulla base delle indicazioni che
pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi
pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e
sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale,
regionale e locale;
c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi
comprese quelle relative ai soggetti in eta' evolutiva provenienti,
permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche
attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione
dell'effettivita' e dell'impatto della legislazione, anche non
direttamente destinata ai minori;
d) predisporre, sulla base delle
direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del
rapporto di cui, rispettivamente, all'art. 2, commi 5 e 6, evidenziando
gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere
dell'infanzia in Italia;
e) formulare proposte, anche su richiesta delle
istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota intesi a
migliorare le condizioni di vita dei soggetti in eta' evolutiva nonche'
di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale;
f)
promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni
pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze
in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni
operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva;
g)
raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche
e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile.
3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il Centro
puo' intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con
organismi europei ed internazionali ed in particolare con il Centro di
studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra
il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per
l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con
legge 19 luglio 1988, n. 312.».
- Il testo dell'art. 27 della legge 8
novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali), e' il seguente:
«Art. 27
(Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale).
-
1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata
"Commissione".
2. La Commissione ha il compito di effettuare,
anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione
europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla
poverta' e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza
nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per
rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni
sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione
predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una
relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni
raggiunte e le proposte formulate.
3. Il Governo, entro il 30 giugno di
ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno
dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione di
cui al comma 2, secondo periodo.
4. La Commissione e' composta da
studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e
della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
la solidarieta' sociale. Le funzioni di segreteria della Commissione
sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o
da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione
di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione puo'
avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e
degli enti locali. La Commissione puo' avvalersi altresi' della
collaborazione di esperti e puo' affidare la effettuazione di studi e
ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli
ricercatori mediante convenzioni.
5. Gli oneri derivanti dal
funzionamento della Commissione, determinati nel limite massimo di lire
250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche
sociali.».
- Il testo dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre
2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), e' il seguente:
«101.
Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, e detratte una quota fino a 20
milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006 da destinare all'ulteriore finanziamento delle
finalita' previste dall'art. 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, nonche' una quota di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006 da destinare al potenziamento dell'attivita' di
ricerca scientifica e tecnologica, lo Stato concorre al finanziamento
delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale
strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento
sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale
ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali
destinati a soggetti privi di lavoro.».
- Il testo dell'art. 59, comma
44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica), e' il seguente:
«44. Presso la Presidenza dei
Consiglio dei Ministri e' istituito il Fondo per le politiche sociali,
con una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno 2000.».
- Il
testo dell'art. 18 della citata legge n. 328 del 2000, e' il seguente:
«Art. 18 (Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei
servizi sociali).
- 1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano
nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato
"Piano nazionale", tenendo conto delle risorse finanziarie
individuate ai sensi dell'art. 4, nonche' delle risorse ordinarie gia'
destinate alla spesa sociale dagli enti locali.
2. Il Piano nazionale e'
adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri
interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, nonche' i pareri degli enti e delle associazioni nazionali
di promozione sociale di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della
legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, maggiormente
rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel
settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli
utenti. Lo schema di piano e' successivamente trasmesso alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di
assegnazione.
3. Il Piano nazionale indica:
a) le caratteristiche ed i
requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali
previsti dall'art. 22;
b) le priorita' di intervento attraverso
l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con
particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei
confronti delle persone in condizione di poverta' o di difficolta'
psico-fisica;
c) le modalita' di attuazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con
le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;
d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al
cittadino e alle famiglie;
e) gli indirizzi per le sperimentazioni
innovative, comprese quelle indicate dall'art. 3, comma 4, e per le
azioni di promozione della concertazione delle risorse umane,
economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti
integrate di interventi e servizi sociali;
f) gli indicatori ed i
parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale
effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonche' gli
indicatori per la verifica del rapporto costi-benefici degli interventi
e dei servizi sociali;
g) i criteri generali per la disciplina del
concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto
conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109;
h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di
valutazione delle condizioni di cui all'art. 2, comma 3;
i) gli
indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti
sull'onore di cui all'art. 16, comma 4, e dei titoli di cui all'art. 17;
l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali
per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in
base a quanto previsto dall'art. 14;
m) gli indirizzi relativi alla
formazione di base e all'aggiornamento del personale;
n) i finanziamenti
relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i
livelli essenziali previsti dall'art. 22, secondo parametri basati sulla
struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni
occupazionali della popolazione;
o) gli indirizzi per la predisposizione
di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualita' della vita
rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle
responsabilita' familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico,
per l'inserimento sociale delle persone con disabilita' e limitazione
dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati,
nonche' per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei
tossicodipendenti e degli alcoldipendenti.
4. Il primo Piano nazionale
e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Il Ministro per la solidarieta' sociale predispone
annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare
riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce
indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione indica i
risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La
relazione da' conto altresi' dei risultati conseguiti nei servizi
sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto
dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni
conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del
Piano nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro
centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano nell'ambito
delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 4, attraverso forme di
intesa con i comuni interessati ai sensi dell'art. 3 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale
degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare
all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano
sanitario regionale, nonche' al coordinamento con le politiche
dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.».
- Il
testo della citata legge n. 328 del 2000 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 novembre 2000, n. 265, supplemento ordinario.
- Il testo
dell'art. 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), e' il seguente:
«Art. 33 (Comitato
per i minori stranieri) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31).
- 1. Al
fine di vigilare sulle modalita' di soggiorno dei minori stranieri
temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le
attivita' delle amministrazioni interessate e' istituito, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da rappresentanti dei
Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonche' da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province
d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente
rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.
2. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui
delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di
grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma
1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformita'
alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27
maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:
a) le regole e le
modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei
minori stranieri in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia
nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea
promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche' per
l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
b) le
modalita' di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti
nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi
sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del
Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini
dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del
minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.
2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non
accompagnato per le finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal
Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti
dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorita'
giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili
esigenze processuali.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle
attivita' di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al
Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.».
- Il testo
dell'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469
(Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo
1997, n. 59), e' il seguente:
«Art. 11 (Sistema informativo lavoro).
-
1. Il Sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde
alle finalita' ed ai criteri stabiliti dall'art. 1 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua organizzazione e'
improntata ai principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Il
SIL e' costituito dall'insieme delle strutture organizzative, delle
risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai
compiti, di cui agli articoli 1, 2 e 3.
3. Il SIL, quale strumento per
l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha
caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei
servizi di interoperabilita' e delle architetture di cooperazione
previste dal progetto di rete unitaria della pubblica amministrazione.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti
locali, nonche' i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e
offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10, hanno l'obbligo di connessione
e di scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalita' sono stabilite
sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.
4.
Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati
alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno facolta' di
accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal
SIL stipulando apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le tariffe, applicabili alle
diverse tipologie di servizi erogati dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, sono determinati annualmente, sentito il parere
dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. I proventi realizzati ai sensi del presente comma sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ad apposita unita' previsionale dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
5. Le regioni e gli
enti locali possono stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con i
soggetti di cui al comma 4 per l'accesso alle banche dati dei sistemi
informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto o indiretto
ai dati ed alle informazioni del SIL, le regioni e gli enti locali
sottopongono al parere preventivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale uno schema di convenzione tipo. Il sistema
informativo in materia di occupazione e formazione professionale della
camera di commercio e di altre enti funzionali e' collegato con il SIL
secondo modalita' da definire mediante convenzioni, anche a titolo
oneroso, da stipulare con gli organismi rappresentativi nazionali. Le
medesime modalita' si applicano ai collegamenti tra il SIL ed il
registro delle imprese delle camere di commercio secondo quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
6.
Le attivita' di progettazione, sviluppo e gestione del SIL sono
esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel
rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
7. Sono attribuite alle regioni le attivita' di conduzione e di
manutenzione degli impianti tecnologici delle unita' operative regionali
e locali. Fatte salve l'omogeneita', l'interconnessione e la fruibilita'
da parte del livello nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali
possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti del sistema. La
gestione e l'implementazione del SIL da parte delle regioni e degli enti
locali sono disciplinate con apposita convenzione tra i medesimi
soggetti e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previo
parere dell'organo tecnico di cui al comma 8.
8. Al fine di preservare
l'omogeneita' logica e tecnologica del SIL ed al contempo consentire
l'autonomia organizzativa e gestionale dei sistemi informativi regionali
e locali ad esso collegati, e' istituito, nel rispetto di quanto
previsto dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997, un organo
tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, le regioni e le amministrazioni locali in materia di
SIL.
9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, la composizione ed il funzionamento dell'organo
tecnico di cui al comma 8 sono stabiliti con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
10. Le delibere
dell'organo tecnico sono rese esecutive con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale ed hanno natura obbligatoria e
vincolante nei confronti dei destinatari.».
- Il testo del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attivita' delle
consigliere e dei consiglieri di parita' e disposizioni in materia di
azioni positive, a norma dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n.
144), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2000, n. 166.
-
Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419
(Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
«Art.
10 (Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei
lavoratori).
- 1. L'Istituto per lo sviluppo e la formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL) e' ente di ricerca, dotato di
indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica,
organizzativa, amministrativa e contabile, ed e' sottoposto alla
vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Lo
statuto dell'ISFOL e' approvato su proposta del Ministro vigilante e
reca anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e con la disciplina dettata da altre
disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.».
- Il testo dell'art.
118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2001), e' il seguente:
«Art. 118. (Interventi in materia di formazione
professionale nonche' disposizioni di attivita' svolte in fondi
comunitari e di Fondo sociale europeo).
- 1. Al fine di promuovere, in
coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo
attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di
competitivita' delle imprese e di garanzia di occupabilita' dei
lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici
dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato,
nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali
nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati
"fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere
l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonche', all'interno
degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai
dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti
mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei dirigenti comparativamente piu' rappresentative, oppure
come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali
nazionali. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare
regionalmente o territorialmente. I fondi possono finanziare in tutto o
in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o
individuali concordati tra le parti sociali, nonche' eventuali ulteriori
iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani
concordate tra le parti. I progetti relativi a tali piani ed iniziative
sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente
interessate affinche' ne possano tenere conto nell'ambito delle
rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono, progressivamente e
secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse
derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'art. 25,
quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun
fondo.
2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio di
autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, previa verifica della conformita' alle finalita' di cui al
comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di
funzionamento dei fondi medesimi e della professionalita' dei gestori.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita altresi' la
vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi;
in caso di
irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali puo' disporne la sospensione dell'operativita' o il
commissariamento. Entro tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuera' una
valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del
collegio dei sindaci e' nominato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Presso lo stesso Ministero e' istituito, con decreto
ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
l'"Osservatorio per la formazione continua" con il compito di
elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di
linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attivita'
svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette
linee-guida. Tale osservatorio e' composto da due rappresentanti del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di
parita' componente la Commissione centrale per l'impiego, da due
rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nonche' da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni
delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale. Tale osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'osservatorio non compete alcun
compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata.
3. I datori di
lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo
integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845 del 1978 all'INPS, che
provvede a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro, fermo
restando quanto disposto dall'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio
1999, n. 144. L'adesione ai fondi e' fissata entro il 30 giugno 2003;
le
successive adesioni o disdette avranno effetto dal 30 giugno di ogni
anno. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita' di
adesione ai fondi e di trasferimento delle risorse agli stessi, mediante
acconti bimestrali.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del
comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma
dell'art. 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono
ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui
al quarto comma dell'art. 25 della citata legge n. 845 del 1978, e
successive modificazioni, secondo le modalita' vigenti prima della data
di entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo e'
istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a)
come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'art. 36 del
codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
7. (Omissis).
8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di
cui all'art. 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro e'
tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che
vengono versate dall'INPS al fondo prescelto.
9. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
modalita', termini e condizioni per il concorso al finanziamento di
progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il
limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle
risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le
disponibilita' sono ripartite su base regionale in riferimento al numero
degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di
ristrutturazione, con priorita' per i progetti di ristrutturazione
finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle
strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali
modifiche.
10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per cento
la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul
terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'art.
25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui
all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per cento per il
2002 e al 50 per cento per il 2003.
11. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalita' ed i
criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui
all'art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo
aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001.
12. Gli importi previsti
per gli anni 1999 e 2000 dall'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio
1999, n. 144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al
citato art. 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via
prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali
concordati tra le parti sociali;
b) per il restante 25 per cento
accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro
istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui
al presente comma ed al comma 10.
13. Per le annualita' di cui al comma
12, l'INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall'art. 1,
comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione
per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'art. 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'art. 9,
comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo
comma.
14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui oneri
ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono
autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo
determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione
si applica anche ai programmi o alle attivita' di assistenza tecnica in
corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente
legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse
del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la
programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
del Fondo di rotazione istituito dall'art. 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla
copertura di oneri derivanti dalla responsabilita' sussidiaria dello
Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia. 16. Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto,
destina nell'ambito delle risorse di cui all'art. 68, comma 4, lettera
a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200
miliardi, per l'anno 2001 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004, per le attivita' di formazione nell'esercizio
dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo
anno di eta', secondo le modalita' di cui all'art. 16 della legge 24
giugno 1997, n. 196.».
- Il testo dell'art. 88 del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999, e' il seguente:
«Art. 88 (Agenzia per la
formazione e l'istruzione professionale).
- 1. E' istituita, nelle forme
di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, l'agenzia per la
formazione l'istruzione professionale.
2. All'agenzia sono trasferiti,
con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, i
compiti esercitati dal Ministero del lavoro e previdenza sociale e dal
Ministero della pubblica istruzione in materia di sistema integrato di
istruzione e formazione professionale.
3. Ai fini di una compiuta
attuazione del sistema formativo integrato e di un equilibrato
soddisfacimento sia delle esigenze della formazione professionale,
connesse anche all'esercizio, in materia, delle competenze regionali,
sia delle esigenze generali del sistema scolastico, definite dal
competente Ministero, l'agenzia svolge, in particolare, i compiti
statali di cui all'art. 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, ad eccezione di quelli cui si riferiscono le lettere a) e l) del
comma 1, e di quelli inerenti alla formazione scolastica e di formazione
tecnica superiore. In tale quadro, l'agenzia esercita la funzione di
accreditamento delle strutture di formazione professionale che agiscono
nel settore e dei programmi integrati di istruzione e formazione anche
nei corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio o diploma di
istruzione secondaria superiore. L'agenzia svolge, inoltre, attivita' di
studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e
assistenza tecnica nel settore della formazione professionale.
4. Lo
statuto dell'agenzia e' approvato con regolamento emanato ai sensi
dell'art. 8, comma 4, su proposta dei Ministri del lavoro, della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. E' altresi' sentita la
Conferenza per i rapporti permanenti tra Stato, regioni e province
autonome. Lo statuto conferisce compiti di controllo gestionale ad un
organo a composizione mista Stato-regioni.
5. L'agenzia e' sottoposta
alla vigilanza del Ministro del lavoro e del Ministro della pubblica
istruzione, per i profili di rispettiva competenza, nel quadro degli
indirizzi definiti d'intesa fra i predetti Ministri. I programmi
generali di attivita' dell'agenzia sono approvati dalle autorita'
statali competenti d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo
Stato e le regioni e province autonome. L'autorita' di vigilanza
esercita i compiti di cui all'art. 142, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112. Lo statuto dell'agenzia prevede che il direttore
sia nominato d'intesa dal Ministro della pubblica istruzione e dal
Ministro del lavoro.
6. Con i regolamenti adottati con le procedure di
cui al comma 4, su proposta anche dei Ministri di settore, possono
essere trasferiti all'agenzia, con le inerenti risorse, le funzioni
inerenti alla formazione professionale svolte da strutture operanti
presso Ministeri o amministrazioni pubbliche.
7. (Omissis).».
- Il
testo della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli
istituti di patronato e di assistenza sociale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2001, n. 97.
- Il testo dell'art. 5 della
legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della
parita' uomo-donna nel lavoro), e' il seguente:
«Art. 5 (Comitato
nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed
uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici).
- 1. Al fine
di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e
di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza delle donne
nell'accesso al lavoro e sul lavoro e la progressione professionale e di
carriera e' istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita'
di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e
lavoratrici.
2. Fanno parte del Comitato:
a) il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale o, per sua delega, un Sottosegretario di Stato,
con funzioni di presidente;
b) cinque componenti designati dalle
confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale;
c) cinque componenti designati dalle confederazioni
sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici,
maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
d) un componente
designato unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza
e tutela del movimento cooperativo piu' rappresentative sul piano
nazionale;
e) undici componenti designati dalle associazioni e dai
movimenti femminili piu' rappresentativi sul piano nazionale operanti
nel campo della parita' e delle pari opportunita' nel lavoro;
f) il
consigliere di parita' componente la commissione centrale per l'impiego.
3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di
voto:
a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche,
con competenze in materia di lavoro;
b) cinque rappresentanti,
rispettivamente, dei Ministeri della pubblica istruzione, di grazia e
giustizia, degli affari esteri, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del Dipartimento della funzione pubblica;
c) cinque
funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con
qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, in rappresentanza
delle direzioni generali per l'impiego, dei rapporti di lavoro, per
l'osservatorio del mercato del lavoro, della previdenza ed assistenza
sociale nonche' dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione
professionale dei lavoratori.
4. I componenti del Comitato durano in
carica tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Per ogni componente effettivo e' nominato un
supplente.
5. Il Comitato e' convocato, oltre che ad iniziativa del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando ne facciano
richiesta meta' piu' uno dei suoi componenti.
6. Il Comitato delibera in
ordine al proprio funzionamento e a quello del collegio istruttorio e
della segreteria tecnica di cui all'art. 7, nonche' in ordine alle
relative spese.
7. Il vicepresidente del Comitato e' designato dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito dei suoi
componenti.».
- Il testo dell'art. 4 della legge 30 marzo 2001, n. 125
(Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati), e' il
seguente:
«Art. 4 (Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi
alcolcorrelati).
- 1. E' istituita la Consulta nazionale sull'alcol e
sui problemi alcolcorrelati, di seguito denominata «Consulta»,
composta da:
a) il Ministro per la solidarieta' sociale, che la
presiede;
b) tre membri designati dal Ministro per la solidarieta'
sociale fra persone che abbiano maturato una comprovata esperienza
professionale in tema di alcol e di problemi alcolcorrelati;
c) quattro
membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) il
direttore dell'Istituto superiore di sanita' o un suo delegato;
e) un
rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, designato dal suo
presidente;
f) due membri designati dal Ministro per la solidarieta'
sociale, di cui uno su proposta delle associazioni di volontariato ed
uno su proposta delle associazioni di auto-mutuo aiuto attive nel
settore;
g) due membri designati dal Ministro per la solidarieta'
sociale, di cui uno su proposta del Ministro delle politiche agricole e
forestali ed uno su proposta delle associazioni dei produttori e dei
commercianti di bevande alcoliche;
h) due membri designati dal Ministro
della sanita';
i) due membri designati dal Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica;
l) il presidente della Societa'
italiana di alcologia o un suo delegato.
2. La Consulta nomina al
proprio interno un vicepresidente.
3. Per ognuno dei membri della
Consulta di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) ed h), e' designato
un membro supplente. I componenti della Consulta durano in carica tre
anni e possono essere riconfermati. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri sono definite le modalita' e l'entita' dei
rimborsi spese e dei gettoni di presenza assegnati ai componenti della
Consulta di cui al comma 1, lettere b), c), f) e g).
4. La Consulta si
riunisce ogni due mesi e su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza della meta' dei
componenti. Con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale si
provvede alla disciplina del funzionamento e dell'organizzazione della
Consulta.
5. La Consulta:
a) collabora nella predisposizione della
relazione prevista dall'art. 8, esaminando, a tale fine, i dati relativi
allo stato di attuazione della presente legge e quelli risultanti dal
monitoraggio effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) formula
proposte ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome
di Trento e di Bolzano per il perseguimento delle finalita' e degli
obiettivi definiti dall'art. 1 nei rispettivi ambiti di competenza;
c)
collabora con enti ed organizzazioni internazionali che si occupano di
alcol e di problemi alcolcorrelati, con particolare riferimento
all'Organizzazione mondiale della sanita', secondo gli indirizzi
definiti dal Ministro della sanita';
d) fornisce ai Ministri competenti,
alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano pareri in
ogni altro ambito attinente all'alcol e ai problemi alcolcorrelati in
riferimento alle finalita' della presente legge.
6. Per l'istituzione ed
il funzionamento della Consulta e' autorizzata la spesa di lire 125
milioni annue a decorrere dall'anno 2001.».
Art. 3
1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 9,
comma 1, secondo periodo, e comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 2001, n. 176. 2. Dall'attuazione del presente
decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle
finanze
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre
2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 250 |