|
Testo in
vigore dal: 31-7-2004
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003,
n. 14, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva
n. 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001,
relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
Vista la direttiva n.
1992/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza
generale dei prodotti; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115,
di attuazione della direttiva n. 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno
1992, in materia di sicurezza generale dei prodotti;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, in materia di
responsabilita' per danno da prodotti difettosi;
Vista la legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9
gennaio 2004;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non ha
espresso il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 14 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, della salute e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e campo di
applicazione
1. Il presente decreto legislativo intende garantire che i
prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.
2. Le
disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a tutti i
prodotti definiti dall'articolo 2, lettera a). Ciascuna delle sue
disposizioni si applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa
vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei
prodotti.
3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza
prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni del presente decreto
legislativo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le
categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
4. Ai prodotti di cui
al comma 3 non si applicano l'articolo 2, lettere b) e c), e gli articoli
3 e 4.
5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 3 a 7
se sugli aspetti disciplinati da tali articoli non esistono disposizioni
specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.
6. Le disposizioni del
presente decreto legislativo non si applicano ai prodotti alimentari di
cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2002.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione cosi' recita: «L'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione cosi'
recita: «Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e
rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice
le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la
presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle
Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato
dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo'
concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della
Repubblica.».
- L'art. 117 della Costituzione cosi' recita: «La regione
emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme stesse
non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre
regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti
dalla regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali; urbanistica;
turismo ed industria
alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica
possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro
attuazione.».
- L'art. 1 e l'allegato B della legge 3 febbraio 2003, n.
14, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
2002», cosi' recitano: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie).
- 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti
legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli
altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3.
Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonche', qualora sia previsto
il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari.
Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere.
Qualora il termine previsto per il parere dei
competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente
legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria
normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per
l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a
decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza
concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello
Stato.
A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione
della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.».
«Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3) 2001/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione
degli enti creditizi;
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e
86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti
annuali e consolidati di taluni tipi di societa' nonche' di banche e di
altre istituzioni finanziarie; 2001/81/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione
di alcuni inquinanti atmosferici;
2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre
2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme
minime per la protezione dei suini;
2001/93/CE della Commissione, del 9
novembre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce
le norme minime per la protezione dei suini;
2001/95/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza
generale dei prodotti;
2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del
Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite;
2001/110/CE del
Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele;
2001/112/CE del
Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri
prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;
2002/3/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa
all'ozono nell'aria;
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo
all'informazione e alla consultazione dei lavoratori;
2002/32/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle
sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
2002/39/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la
direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla
concorrenza dei servizi postali della Comunita';
2002/47/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di
garanzia finanziaria; 2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002,
che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e
PCB diossinasimili nei mangimi.».
- La direttiva 2001/95/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei
prodotti e' pubblicata nella G.U.C.E. 15 gennaio 2002, n. L 11.
- Il
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, reca: «Attuazione della
direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti».
- Il
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, reca: «Attuazione
della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri in materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi, ai
sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183».
- La legge 7
agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».
- Il
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali».
Nota all'art. 1:
- Il regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare, e' pubblicato nella G.U.C.E. 1°
febbraio 2002, n. L 31.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a)
prodotto: qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di
una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente
prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui
destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito
nell'ambito di un'attivita' commerciale, indipendentemente dal fatto che
sia nuovo, usato o rimesso a nuovo;
tale definizione non si applica ai
prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da
riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purche' il
fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;
b)
prodotto sicuro: qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o
ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa
in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio
oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del
prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato
di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in
particolare, dei seguenti elementi:
1) delle caratteristiche del prodotto,
in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalita' del
suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;
2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia
ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;
3)
della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali
avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonche' di
qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
4) delle
categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio
nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli
anziani.
La possibilita' di raggiungere un livello di sicurezza superiore
o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non
costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come non
sicuro o pericoloso;
c) prodotto pericoloso:
qualsiasi prodotto che non
risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera b);
d)
rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non
sono immediati, che richiede un intervento rapido delle autorita'
pubbliche;
e) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella
Comunita' e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante
apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro
segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;
il
rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non e' stabilito nella
Comunita' o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella
Comunita', l'importatore del prodotto;
gli altri operatori professionali
della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attivita'
possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
f)
distributore:
qualsiasi operatore professionale della catena di
commercializzazione, la cui attivita' non incide sulle caratteristiche di
sicurezza dei prodotti;
g) richiamo:
le misure volte ad ottenere la
restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il
distributore ha gia' fornito o reso disponibile ai consumatori;
h) ritiro:
qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l'esposizione di un
prodotto pericoloso, nonche' la sua offerta al consumatore.
Art. 3
Obblighi del produttore e del distributore
1. Il produttore immette sul
mercato solo prodotti sicuri.
2. Il produttore fornisce al consumatore
tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi
derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se
non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla
prevenzione contro detti rischi.
La presenza di tali avvertenze non
esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente
decreto legislativo.
3. Il produttore adotta misure proporzionate in
funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al
consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per
intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il
ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata
ed efficace dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:
a) l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identita'
e degli estremi del produttore;
il riferimento al tipo di prodotto o,
eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione
di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;
b) i controlli a
campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del
caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonche' l'informazione ai
distributori in merito a tale sorveglianza.
5. Le misure di ritiro, di
richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma 3, hanno
luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorita' a norma
dell'articolo 6.
Il richiamo interviene quando altre azioni non siano
sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo
ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorita'
competente.
6. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio
della sua attivita' per contribuire a garantire l'immissione sul mercato
di prodotti sicuri; in particolare e' tenuto:
a) a non fornire prodotti di
cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosita' in base alle
informazioni in suo possesso e nella sua qualita' di operatore
professionale;
b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto
immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del
prodotto al produttore e alle autorita' competenti per le azioni di
rispettiva competenza;
c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla
lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare
l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione
al consumatore finale.
7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o
debbano sapere sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto
operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o
altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso
rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano
immediatamente le Amministrazioni competenti, di cui all'articolo 5, comma
1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i
consumatori.
8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire
comprendono almeno:
a) elementi specifici che consentano una precisa
identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione;
b) una
descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;
c)
tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il
prodotto;
d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i
rischi per i consumatori.
9. Nei limiti delle rispettive attivita',
produttori e distributori collaborano con le Autorita' competenti, ove
richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i
rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.
Art. 4
Presunzione e valutazione di sicurezza
1. In mancanza di specifiche
disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, un
prodotto si presume sicuro quando e' conforme alla legislazione vigente
nello Stato membro in cui il prodotto stesso e' commercializzato e con
riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della
sicurezza.
2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i
rischi e le categorie di rischi, disciplinati dalla normativa nazionale,
quando e' conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le
norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione
europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee a norma
dell'articolo 4 della direttiva n. 2001/95/CE.
3. In assenza delle norme
di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto e' valutata in base alle
norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in
vigore nello Stato membro in cui il prodotto e' commercializzato, alle
raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla
valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in
materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi
ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono
ragionevolmente attendersi.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi
1, 2 e 3, le Autorita' competenti adottano le misure necessarie per
limitare o impedire l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il
richiamo dal mercato del prodotto, se questo si rivela, nonostante la
conformita', pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.
Nota
all'art. 4:
- L'art. 4, della direttiva 2001/95/CE, cosi' recita: «Art.
4.
- 1. Ai fini della presente direttiva, le norme europee di cui all'art.
3, paragrafo 2, secondo comma, sono elaborate come segue:
a) i requisiti
intesi a garantire che i prodotti conformi a tali norme soddisfino
l'obbligo generale di sicurezza sono definiti secondo la procedura di cui
all'art. 15, paragrafo 2;
b) sulla scorta di detti requisiti, la
Commissione, ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e
delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, chiede
agli organismi europei di normalizzazione di elaborare norme che
soddisfino detti requisiti;
c) in base a tali mandati, gli organismi
europei di normalizzazione adottano le suddette norme in base ai principi
contenuti negli orientamenti generali per la cooperazione fra la
Commissione e detti organismi;
d) ogni tre anni la Commissione riferisce
al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito della relazione di cui
all'art. 19, paragrafo 2, circa i suoi programmi per l'introduzione dei
requisiti e dei mandati di normalizzazione di cui alle sopramenzionate
lettere a) e b).
In particolare, tale relazione comprendera' un esame
delle decisioni adottate in ordine ai requisiti e ai mandati di
normalizzazione di cui alla lettera a) e b) e in ordine alle norme di cui
alla lettera c).
Essa comprendera' altresi' le informazioni sui prodotti
per i quali la Commissione intende introdurre i requisiti e i mandati di
cui trattasi, i rischi che devono essere presi in considerazione per
quanto riguarda i prodotti e i risultati dei lavori preparatori avviati in
questo settore.
2. La Commissione pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee i riferimenti delle norme europee in tal modo adottate
ed elaborate in base ai requisiti di cui al paragrafo 1.
Qualora una norma
adottata dagli organismi europei di normalizzazione anteriormente
all'entrata in vigore della presente direttiva soddisfi l'obbligo generale
di sicurezza, la Commissione decide di pubblicarne gli estremi nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
Qualora una norma non soddisfi
l'obbligo generale di sicurezza, la Commissione, omette, integralmente o
parzialmente, di pubblicare gli estremi della norma.
Nei casi di cui al
secondo e al terzo comma, la Commissione, di propria iniziativa o su
richiesta di uno Stato membro, decide, secondo la procedura di cui
all'art. 15, paragrafo 2, in merito all'adeguatezza della norma in
questione rispetto all'obbligo generale di sicurezza.
Essa decide circa la
pubblicazione o la revoca previa consultazione del comitato istituito
dall'art. 5 della direttiva 98/34/CE.
La Commissione informa gli Stati
membri della propria decisione.».
Art. 5
Procedure di consultazione e coordinamento
1. I Ministeri delle attivita'
produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali,
dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei
trasporti, competenti per i controlli di cui all'articolo 6, provvedono,
nell'ambito delle ordinarie disponibilita' di bilancio e secondo le
rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido
di informazioni attraverso un adeguato supporto informativo anche operante
in via telematica, in conformita' alle prescrizioni stabilite in sede
comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle
informazioni.
2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti
dall'articolo 6 sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i
competenti uffici delle Amministrazioni di cui al comma 1, da convocare
almeno due volte l'anno presso il Ministero delle attivita' produttive.
Alla conferenza di servizi di cui al presente comma sono altresi' invitati
i competenti uffici del Ministero della giustizia, nonche' le
amministrazioni di volta in volta competenti per materia.
3. La conferenza
di cui al comma 2 tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati
nell'ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti
domestici e del tempo libero.
4. Alla conferenza di cui al comma 2 possono
presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e
della distribuzione, nonche' le associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori e degli utenti operanti a livello nazionale, secondo modalita'
definite dalla conferenza medesima.
Art. 6
Controlli
1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 5, comma 1, nonche' le
altre amministrazioni pubbliche competenti per materia, secondo le
rispettive competenze, controllano che i prodotti immessi sul mercato
siano sicuri.
L'elenco delle amministrazioni, degli uffici o organi di cui
si avvalgono ed i relativi aggiornamenti sono comunicati alla Commissione
europea dal Ministero delle attivita' produttive, su indicazione
dell'amministrazione competente.
2. Le Amministrazioni di cui all'articolo
5 possono adottare tra l'altro le misure seguenti:
a) per qualsiasi
prodotto:
1) disporre, anche dopo che un prodotto e' stato immesso sul
mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche
di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche
procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di
confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di
vendita;
2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti
interessate;
3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed
analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di
cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
b) per qualsiasi
prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:
1)
richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate
avvertenze sui rischi che esso puo' presentare, redatte in modo chiaro e
facilmente comprensibile;
2) sottoporne l'immissione sul mercato a
condizioni preventive in modo da renderlo sicuro;
c) per qualsiasi
prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:
1) disporre
che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata
di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;
d)
per qualsiasi prodotto che puo' essere pericoloso:
1) vietare, per il
tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli
accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la
fornitura o di esporlo;
2) disporre, entro un termine perentorio,
l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti gia' commercializzati
agli obblighi di sicurezza previsti dal presente decreto legislativo,
qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumita'
pubblica;
e) per qualsiasi prodotto pericoloso:
1) vietarne l'immissione
sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del
divieto;
f) per qualsiasi prodotto pericoloso gia' immesso sul mercato,
rispetto al quale l'azione gia' intrapresa dai produttori e dai
distributori sia insoddisfacente o insufficiente:
1) ordinare o
organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informazione dei
consumatori circa i rischi da esso presentati.
I costi relativi sono posti
a carico del produttore e, ove cio' non sia in tutto o in parte possibile,
a carico del distributore;
2) ordinare o coordinare o, se del caso,
organizzare con i produttori e distributori, il suo richiamo anche dai
consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune.
I costi relativi
sono posti a carico dei produttori e dei distributori.
3. Nel caso di
prodotti che presentano un rischio grave le Amministrazioni di cui
all'articolo 5 intraprendono le azioni necessarie per applicare con la
dovuta celerita' opportune misure analoghe a quelle previste dal comma 2,
lettere da b) ad f), tenendo conto delle linee-guida che riguardano la
gestione del RAPEX di cui all'allegato II della direttiva n. 2001/95/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, riportato
come allegato I al presente decreto.
4. Le autorita' competenti quando
adottano misure analoghe a quelle di cui al comma 2 ed in particolare a
quelle di cui alle lettere d), e) ed f), tenendo conto del principio di
precauzione, agiscono nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunita'
europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo
proporzionato alla gravita' del rischio.
5. Le amministrazioni competenti,
nell'ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione
e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono
l'azione volontaria dei produttori e dei distributori di adeguamento agli
obblighi imposti dal presente decreto, anche mediante l'eventuale
elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di
settore.
6. Per le finalita' di cui al presente decreto legislativo e
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le Amministrazioni di cui
all'articolo 5 si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia delle dogane
e della Guardia di finanza, le quali hanno accesso al sistema di scambio
rapido delle informazioni gestite dal sistema RAPEX, di cui all'allegato
II della direttiva n. 2001/95/CE, ed agiscono secondo le norme e le
facolta' ad esse attribuite dal vigente ordinamento.
7. Le misure di cui
al presente articolo possono riguardare, rispettivamente:
a) il
produttore;
b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della
prima immissione in commercio;
c) qualsiasi altro detentore del prodotto,
qualora cio' sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese
per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.
8. Per armonizzare l'attivita'
di controllo derivante dal presente decreto legislativo con quella attuata
per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati
dalla normativa antincendio, il Ministero dell'interno si avvale, per gli
aspetti di coordinamento, del proprio Dipartimento dei Vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco per gli interventi sul territorio, nell'ambito delle dotazioni
organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
9. Il Ministero della salute, ai fini degli
adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti
e dal presente decreto legislativo, si avvale anche dei propri uffici di
sanita' marittima, aerea e di frontiera nell'ambito delle dotazioni
organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla
normativa vigente, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a non
divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal
segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla
tutela della salute e della pubblica o privata incolumita'.
Note
all'art. 6:
- L'art. 28, del trattato sull'Unione europea cosi' recita: «Art.
28 (ex art. J.18).
- 1. Gli articoli 189, 190, da 196 a 199, 203, 204, da
206 a 209, da 213 a 219, 255 e 290 del trattato che istituisce la
Comunita' europea si applicano alle disposizioni relative ai settori di
cui al presente titolo.
2. Le spese amministrative che le istituzioni
sostengono per le disposizioni relative ai settori di cui al presente
titolo sono a carico del bilancio delle Comunita' europee.
3. Le spese
operative cui da' luogo l'attuazione di dette disposizioni sono anch'esse
a carico del bilancio delle Comunita' europee, eccetto le spese derivanti
da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa,
e a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimita', decida altrimenti.
Nei casi in cui non sono a carico del bilancio delle Comunita' europee, le
spese sono a carico degli Stati membri secondo un criterio di ripartizione
basato sul prodotto nazionale lordo, a meno che il Consiglio, deliberando
all'unanimita', non stabilisca altrimenti.
Per quanto riguarda le spese
derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o
della difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti in Consiglio hanno
fatto una dichiarazione formale a norma dell'art. 23, paragrafo 1, secondo
comma, non sono obbligati a contribuire al loro finanziamento.
4. La
procedura di bilancio stabilita nel trattato che istituisce la Comunita'
europea si applica alle spese a carico del bilancio delle Comunita'
europee.».
- L'art. 30, del citato trattato sull'Unione europea cosi'
recita: «Art. 30 (ex articolo K.2).
- 1. L'azione comune nel settore
della cooperazione di polizia comprende:
a) la cooperazione operativa tra
le autorita' competenti degli Stati membri, compresi la polizia, le dogane
e altri servizi specializzati incaricati dell'applicazione della legge, in
relazione alla prevenzione e all'individuazione dei reati e alle relative
indagini;
b) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo
scambio, in particolare attraverso Europol, delle pertinenti informazioni,
comprese quelle in possesso dei servizi incaricati dell'applicazione della
legge riguardo a segnalazioni di transazioni finanziarie sospette, nel
rispetto delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati
personali;
c) la cooperazione e le iniziative comuni in settori quali la
formazione, lo scambio di ufficiali di collegamento, il comando di
funzionari, l'uso di attrezzature, la ricerca in campo criminologico;
d)
la valutazione in comune di particolari tecniche investigative ai fini
dell'individuazione di forme gravi di criminalita' organizzata.
2. Il
Consiglio promuove la cooperazione tramite Europol e, in particolare,
entro cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam:
a)
mette Europol in condizione di agevolare e sostenere la preparazione,
nonche' di promuovere il coordinamento e l'effettuazione di specifiche
operazioni investigative da parte delle autorita' competenti degli Stati
membri, comprese azioni operative di unita' miste cui partecipano
rappresentanti di Europol con funzioni di supporto;
b) adotta misure che
consentono a Europol di richiedere alle autorita' competenti degli Stati
membri di svolgere e coordinare le loro indagini su casi specifici e di
sviluppare competenze specifiche che possono essere messe a disposizione
degli Stati membri per assisterli nelle indagini relative a casi di
criminalita' organizzata;
c) promuove accordi di collegamento tra organi
inquirenti sia di magistratura che di polizia che si specializzano nella
lotta contro la criminalita' organizzata in stretta cooperazione con
Europol;
d) istituisce una rete di ricerca, documentazione e statistica
sulla criminalita' transnazionale.».
Art. 7
Disposizioni procedurali
1. Il provvedimento adottato ai sensi
dell'articolo 6, che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne
dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con
l'indicazione dei termini e delle Autorita' competenti cui e' possibile
ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.
2.
Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la pubblica
incolumita', prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 6, commi
2 e 3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alle fasi
del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti
riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
in particolare, gli interessati possono
presentare all'Autorita' competente osservazioni scritte e documenti.
3.
Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito
all'emanazione del provvedimento, anche quando, a causa dell'urgenza della
misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento.
Nota
all'art. 7:
- L'art. 7 della citata legge n. 241 del 7 agosto 1990, cosi'
recita: «Art. 7.
- 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti
da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del
procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8,
ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a
produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora
da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o
facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita',
notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1
resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1,
provvedimenti cautelari.
Ai sensi dell'art. 15, comma 5, legge 1° agosto
2002, n. 166, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla
rete stradale di importo non superiore a 200.000 euro, quanto disposto dal
presente articolo si intende adempiuto mediante pubblicazione per estratto
dell'avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione locale.».
Art. 8
Sorveglianza del mercato
1. Per esercitare un'efficace sorveglianza del
mercato, volta a garantire un elevato livello di protezione della salute e
della sicurezza dei consumatori, le Amministrazioni di cui all'articolo 5,
anche indipendentemente dalla conferenza di servizi, assicurano:
a)
l'istituzione, l'aggiornamento periodico e l'esecuzione di programmi
settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi, nonche'
il monitoraggio delle attivita' di sorveglianza, delle osservazioni e dei
risultati;
b) l'aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche
relative alla sicurezza dei prodotti;
c) esami e valutazioni periodiche
del funzionamento delle attivita' di controllo e della loro efficacia,
come pure, se del caso, la revisione dei metodi dell'organizzazione della
sorveglianza messa in opera.
2. Le Amministrazioni di cui all'articolo 5
assicurano, altresi', la gestione dei reclami presentati dai consumatori e
dagli altri interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle
attivita' di controllo e sorveglianza.
Le modalita' operative di cui al
presente comma vengono concordate in sede di conferenza di servizi.
3. In
sede di conferenza di servizi, convocata dopo la data di entrata in vigore
del presente decreto, vanno rese note le strutture amministrative
competenti a svolgere l'attivita' di cui al comma 2.
In quella sede sono
definite le modalita' per informare i consumatori e le altre parti
interessate delle procedure di reclamo.
4. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 9
Notificazione e scambio di informazioni
1. Il Ministero delle attivita'
produttive notifica alla Commissione europea, precisando le ragioni che li
hanno motivati, i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere
b), c), d), e) ed f), e comma 3, nonche' eventuali modifiche e revoche,
fatta salva l'eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla
procedura di notifica.
2. I provvedimenti, anche concordati con produttori
e distributori, adottati per limitare o sottoporre a particolari
condizioni la commercializzazione o l'uso di prodotti che presentano un
rischio grave per i consumatori, vanno notificati alla Commissione europea
secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto delle linee-guida
contenute nell'Allegato II della direttiva n. 2001/95/CE, di cui
all'Allegato I al presente decreto.
3. Se il provvedimento adottato
riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il
Ministero delle attivita' produttive procede, anche su richiesta delle
altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea
qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare
un interesse quanto alla sicurezza dei prodotti per gli altri Stati
membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio nuovo,
non ancora segnalato in altre notifiche.
4. Ai fini degli adempimenti di
cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle Amministrazioni competenti
di cui all'articolo 5 devono essere comunicati tempestivamente al
Ministero delle attivita' produttive; analoga comunicazione deve essere
data a cura delle cancellerie ovvero delle segreterie degli organi
giurisdizionali, relativamente ai provvedimenti, sia a carattere
provvisorio, sia a carattere definitivo, adottati dagli stessi nell'ambito
degli interventi di competenza.
5. Il Ministero delle attivita' produttive
comunica all'Amministrazione competente le decisioni eventualmente
adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano
un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi
Stati membri e che quindi necessitano, entro un termine di venti giorni,
dell'adozione di provvedimenti idonei.
E' fatto salvo il rispetto del
termine eventualmente inferiore previsto nella decisione della Commissione
europea.
6. Le Autorita' competenti assicurano alle parti interessate la
possibilita' di esprimere entro un mese dall'adozione della decisione di
cui al comma 5, pareri ed osservazioni per il successivo inoltro alla
Commissione.
7. Sono vietate le esportazioni al di fuori della Comunita'
europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione di cui al comma 5,
a meno che la decisione non disponga diversamente.
Art. 10
Responsabilita' del produttore
1. Sono fatte salve le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, in materia
di responsabilita' per danno da prodotti difettosi.
Nota
all'art. 10: Per il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 224, vedi nota alle premesse.
Art. 11
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore
o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in
violazione del divieto di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), e'
punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro
diecimila ad euro cinquantamila.
2. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, e'
punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro diecimila ad
euro cinquantamila.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a
norma dell'articolo 6, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d),
numeri 1) e 2), e' punito con l'ammenda da euro diecimila ad euro
venticinquemila.
4. Il produttore o il distributore che non assicura la
dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 6, comma 2, lettera a), e' soggetto alla sanzione
amministrativa da euro duemilacinquecento ad euro quarantamila.
5. Salvo
che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di
cui all'articolo 3, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi
le disposizioni di cui al medesimo articolo 3, commi 6, 7, 8 e 9, sono
soggetti ad una sanzione amministrativa compresa tra euro millecinquecento
ed euro trentamila.
Art. 12
Abrogazione
1. E' abrogato il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115.
Nota
all'art. 12: Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, vedi note
alle premesse.
Art. 13
Disposizioni finali
1. Sono fatte salve le disposizioni regionali che
disciplinano i controlli di competenza.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 maggio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro
per le politiche comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Sirchia, Ministro della
salute
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Allegato I
(riproduce l'allegato II della direttiva n. 2001/95/CE)
(previsto
dall'articolo 6, comma 3)
PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DEL RAPEX E DELLE
LINEE GUIDA PER LE NOTIFICHE
1. Il sistema riguarda i prodotti, secondo la
definizione dell'articolo 2, lettera a), che presentano un rischio grave
per la salute e la sicurezza dei consumatori. I prodotti farmaceutici
previsti nelle direttive n. 2001/83/CE e n. 2001/82/CE sono esclusi
dall'applicazione del RAPEX.
2. Il RAPEX mira essenzialmente a permettere
un rapido scambio di informazioni in presenza di un rischio grave. Le
linee guida di cui al punto 8 definiscono criteri specifici per
l'individuazione di rischi gravi.
3. Gli Stati membri che hanno effettuato
la notifica a norma dell'articolo 12 forniscono tutte le precisazioni
disponibili. In particolare, la notifica contiene le informazioni
stabilite dalle linee guida di cui al punto 8 e almeno:
a) le informazioni
che permettono di identificare il prodotto;
b) una descrizione del rischio
incontrato, ivi compresa una sintesi dei risultati di qualsiasi prova o di
qualsiasi analisi e delle loro conclusioni che permettano di valutare
l'importanza del rischio;
c) la natura e la durata delle misure o azioni
prese o decise, se del caso;
d) informazioni sui canali di
commercializzazione e sulla distribuzione del prodotto, in particolare sui
paesi destinatari.
Tali informazioni devono essere trasmesse valendosi
dello speciale formulario tipo di notifica e degli strumenti stabiliti
dalle linee guida di cui al punto 8.
Quando la misura notificata a norma
degli articoli 11 o 12 e' intesa a limitare la commercializzazione o l'uso
di una sostanza chimica o di un preparato chimico, gli Stati membri
forniscono quanto prima possibile una sintesi o i riferimenti dei
pertinenti dati della sostanza o del preparato in questione e dei
sostituti conosciuti, qualora tale informazione sia disponibile.
Essi
comunicano inoltre gli effetti previsti del provvedimento sulla salute e
la sicurezza dei consumatori, nonche' la valutazione del rischio
effettuata in conformita' dei principi generali di valutazione dei rischi
delle sostanze chimiche di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, nel caso di
sostanze esistenti o all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n.
67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, nel caso di nuove sostanze.
Le linee guida di cui al punto 8 definiscono i particolari e le procedure
relativi alle informazioni richieste a tal riguardo. 4. Quando uno Stato
membro ha informato la Commissione, in virtu' dell'articolo 12, paragrafo
1, terzo comma, in merito ad un rischio grave, prima di decidere in merito
a eventuali provvedimenti informa la Commissione, entro un termine di
quarantacinque giorni, se intende confermare o modificare tale
informazione.
5. La Commissione verifica, nel piu' breve tempo possibile,
la conformita' con le disposizioni della direttiva delle informazioni
ricevute in base al RAPEX e, qualora lo ritenga necessario ed al fine di
valutare la sicurezza del prodotto, puo' svolgere un'indagine di propria
iniziativa.
Qualora abbia luogo tale indagine, gli Stati membri devono
fornire alla Commissione nella misura del possibile, le informazioni
richieste.
6. Ricevuta una notifica a norma dell'articolo 12, gli Stati
membri sono invitati ad informare la Commissione, entro e non oltre il
termine stabilito dalle linee guida di cui al punto 8, sui punti seguenti:
a) se il prodotto e' stato immesso sul mercato nel loro territorio;
b)
quali provvedimenti nei confronti del prodotto in questione adotteranno
eventualmente in funzione della situazione nel loro paese, motivandone le
ragioni, in specie la diversa valutazione del rischio o qualsiasi altra
circostanza particolare che giustifica la decisione, in particolare che
giustifica l'assenza di provvedimento o di seguito;
c) le informazioni
supplementari pertinenti ottenute in merito al rischio implicato, compresi
i risultati di prove o analisi.
Le linee guida di cui al punto 8
propongono criteri precisi di notifica delle misure la cui portata e'
limitata al territorio nazionale e come trattare le notifiche sui rischi
che lo Stato membro ritiene limitati al proprio territorio.
7. Gli Stati
membri informano immediatamente la Commissione di eventuali modifiche o
della revoca delle misure o azioni in questione.
8. Le linee guida che
riguardano la gestione del RAPEX da parte della Commissione e degli Stati
membri vengono elaborate e regolarmente aggiornate dalla Commissione
secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
9. La
Commissione puo' informare i punti di contatto nazionali riguardo ai
prodotti che presentano rischi gravi, importati nella Comunita' e nello
Spazio economico europeo o esportati a partire da tali territori.
10. La
responsabilita' delle informazioni fornite incombe allo Stato membro che
ha effettuato la notifica.
11. La Commissione assicura l'opportuno
funzionamento del sistema, provvedendo in particolare a classificare e a
catalogare le notifiche in base al grado di urgenza.
Le modalita' saranno
stabilite dalle linee guida di cui al punto 8.
|