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DECRETO
LEGISLATIVO 23 aprile 2004, n. 124
Razionalizzazione delle funzioni
ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma
dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.
(Gazzetta
Ufficiale n. 110 del 12/5/2004)
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Testo in
vigore dal: 27-5-2004
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed in particolare l'articolo 8;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
2 aprile 2004;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;
Emana il
seguente decreto legislativo:
Capo I
Organizzazione
Art. 1
Vigilanza in
materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali
1. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali assume e coordina, nel rispetto delle
competenze affidate alle regioni ed alle province autonome, le iniziative di
contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di
rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale, con particolare riferimento allo svolgimento delle attivita' di
vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle
norme di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei
contratti collettivi di lavoro e della disciplina previdenziale. Resta ferma
la competenza del Ministero dell'interno in materia di coordinamento e di
direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, di cui all'articolo 1
della legge 1° aprile 1981, n. 121, e di cui all'articolo 10 della legge 31
marzo 2000, n. 78, nonche' dei prefetti in sede. Resta altresi' ferma la
competenza delle aziende sanitarie locali in materia di tutela e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
2. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle
relative norme di attuazione.
Avvertenza: Il
testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 8 della legge 14 febbraio
2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del
lavoro), e' il seguente: «Art. 8 (Delega al Governo per la razionalizzazione
delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro). - 1.
Allo scopo di definire un sistema organico e coerente di tutela del lavoro con
interventi omogenei, il Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto delle
competenze affidate alle regioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto
della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di
lavoro, nonche' per la definizione di un quadro regolatorio finalizzato alla
prevenzione delle controversie individuali di lavoro in sede conciliativa,
ispirato a criteri di equita' ed efficienza. 2. La delega di cui al comma 1 e'
esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
improntare il sistema delle ispezioni alla prevenzione e promozione
dell'osservanza della disciplina degli obblighi previdenziali, del rapporto di
lavoro, del trattamento economico e normativo minimo e dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale, anche valorizzando l'attivita' di
consulenza degli ispettori nei confronti dei destinatari della citata
disciplina;
b) definizione di un raccordo efficace fra la funzione di
ispezione del lavoro e quella di conciliazione delle controversie individuali;
c) ridefinizione dell'istituto della prescrizione e diffida propri della
direzione provinciale del lavoro;
d) semplificazione dei procedimenti
sanzionatori amministrativi e possibilita' di ricorrere alla direzione
regionale del lavoro;
e) semplificazione della procedura per la soddisfazione
dei crediti di lavoro correlata alla promozione di soluzioni conciliative in
sede pubblica;
f) riorganizzazione dell'attivita' ispettiva del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro
con l'istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e
coordinamento delle strutture periferiche del Ministero ai fini dell'esercizio
unitario della predetta funzione ispettiva, tenendo altresi' conto della
specifica funzione di polizia giudiziaria dell'ispettore del lavoro;
g)
razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza,
compresi quelli degli istituti previdenziali, con attribuzione della direzione
e del coordinamento operativo alle direzioni regionali e provinciali del
lavoro sulla base delle direttive adottate dalla direzione generate di cui
alla lettera f).
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per
l'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il
parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per
l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono
essere comunque adottati.
4. Qualora il termine previsto per il parere delle
Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e'
prorogato di sessanta giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' emanare
eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalita' di
cui ai commi 3 e 4, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi indicati al
comma 2.
6. L'attuazione della delega di cui al presente articolo non deve
comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.». Note alle
premesse: - Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il seguente: «Art.
76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87, quinto comma, della
Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare
le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Per il
testo dell'art. 8 della citata legge n. 30 del 2003, si veda nota al titolo.
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121
(Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), e' il
seguente: «Art. 1 (Attribuzioni del Ministro dell'interno). - Il Ministro
dell'interno e' responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica ed e' autorita' nazionale di pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione
dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e
le attivita' delle forze di polizia. Il Ministro dell'interno adotta i
provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Restano
ferme le competenze del Consiglio dei Ministri previste dalle leggi vigenti.».
- Il testo dell'art. 10 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in
materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello
Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in
materia di coordinamento delle Forze di polizia), e' il seguente: «Art. 10
(Funzioni di coordinamento e direzione del Ministro dell'interno). - 1. Il
Ministro dell'interno, quale autorita' nazionale di pubblica sicurezza,
esercita le funzioni di coordinamento e di direzione di cui all'art. 1 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, mediante il dipartimento della pubblica
sicurezza, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della medesima
legge.».
Art. 2
Direzione
generale con compiti di direzione e coordinamento delle attivita' ispettive
1. Presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituita, senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, una direzione generale con compiti di direzione e
coordinamento delle attivita' ispettive svolte dai soggetti che effettuano
vigilanza in materia di rapporti di lavoro, di livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale e di legislazione sociale, compresi gli enti
previdenziali, di seguito denominata: «Direzione generale».
2. La direzione generale fornisce, sulla base di direttive emanate dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, direttive operative e svolge l'attivita'
di coordinamento della vigilanza in materia di rapporti di lavoro e
legislazione sociale e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali in materia di lavoro, che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare l'esercizio unitario
della attivita' ispettiva di competenza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e degli enti previdenziali, nonche' l'uniformita' di
comportamento degli organi di vigilanza nei cui confronti la citata direzione
esercita, al sensi del comma 1, un'attivita' di direzione e coordinamento.
3. La direzione generale convoca, almeno quattro volte all'anno, i presidenti
delle Commissioni regionali di coordinamento della attivita' di vigilanza, di
cui all'articolo 4, al fine di fornire al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali ogni elemento di conoscenza utile all'elaborazione delle
direttive in materia di attivita' di vigilanza.
Nota all'art.
2: - Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), e' il seguente: «4-bis. L'organizzazione e la
disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti
emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con
il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel
rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che
seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed
i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra
questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra
strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione
per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica
della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti
ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle
unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
Art. 3
Commissione
centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza
1. Qualora si
renda opportuno coordinare a livello nazionale l'attivita' di tutti gli organi
impegnati sul territorio nelle azioni di contrasto del lavoro sommerso e
irregolare, per i profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica di
cui al secondo periodo dell'articolo 1, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali convoca la Commissione centrale di coordinamento dell'attivita'
di vigilanza di cui al comma 2, al fine di individuare gli indirizzi e gli
obiettivi strategici, nonche' le priorita' degli interventi ispettivi.
2. La Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza,
nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e'
composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un
sottosegretario delegato, in qualita' di presidente; dal direttore generale
della direzione generale, dal Direttore generale dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS); dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); dal Comandante
generale della Guardia di finanza; dal Direttore generale dell'Agenzia delle
entrate; dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali; dal
Presidente del Comitato nazionale per la emersione del lavoro non regolare di
cui all'articolo 78, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; da quattro
rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori
designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi
rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.
3. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di
vigilanza possono essere invitati a partecipare i Direttori degli altri enti
previdenziali, i Direttori generali delle direzioni generali degli altri
Ministeri interessati in materia, gli ulteriori componenti istituzionali della
Commissione nazionale per la emersione del lavoro non regolare ed il
comandante del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato del lavoro. Alle
sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza
possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del
lavoro illegale, essere altresi' invitati il comandante generale dell'Arma dei
carabinieri ed il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza.
4. Alla Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza puo'
essere attribuito il compito di definire le modalita' di attuazione e di
funzionamento della banca dati di cui all'articolo 10, comma 1, e di definire
le linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di
rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza
obbligatoria ad uso degli organi di vigilanza, nei cui confronti la direzione
generale, al sensi dell'articolo 2, esercita un'attivita' di direzione e
coordinamento.
5. Ai componenti della Commissione di coordinamento dell'attivita' di
vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del
comma 3 non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. Al
funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a
normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
Nota all'art.
3: - Il testo dell'art. 78, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e'
riportato nelle note all'art. 4.
Art. 4
Coordinamento
regionale dell'attivita' di vigilanza
1. Le direzioni
regionali del lavoro, sentiti i Direttori regionali dell'INPS e dell'INAIL e
degli altri enti previdenziali, coordinano l'attivita' di vigilanza in materia
di lavoro e di legislazione sociale, individuando specifiche linee operative
secondo le direttive della direzione generale. A tale fine, le direzioni
regionali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori regionali
dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.
2. Qualora si renda opportuno coordinare l'attivita' di tutti gli organi
impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare per i profili diversi
da quelli di ordine e sicurezza pubblica di cui al secondo periodo
dell'articolo 1, secondo le indicazioni fornite dalla direzione generale, il
Direttore della direzione regionale del lavoro convoca la commissione
regionale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza.
3. La Commissione di cui al comma 2, nominata con decreto del Direttore della
direzione regionale del lavoro e' composta dal Direttore della Direzione
regionale del lavoro, che la presiede; dal Direttore regionale dell'INPS; dal
Direttore regionale dell'INAIL;
dal comandante regionale della Guardia di finanza; dal Direttore regionale
dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore regionale delle aziende sanitarie
locali; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro
rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. I componenti della
Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente
delegati.
4. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2 possono essere invitati a
partecipare i Direttori regionali degli altri enti previdenziali e i
componenti istituzionali delle Commissioni regionali per l'emersione del
lavoro non regolare di cui agli articoli 78 e 79 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni. Alle sedute della Commissione di cui al
comma 2 possono, su questioni di carattere generale attinenti alla
problematica del lavoro illegale, essere altresi' invitati uno o piu'
dirigenti della Polizia di Stato designati dal Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno ed il comandante regionale dell'Arma del
carabinieri.
5. La Commissione regionale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza
convoca, almeno sei volte all'anno, i presidenti dei comitati per il lavoro e
l'emersione del sommerso, di seguito denominati «CLES», di cui al
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 266, al fine di fornire alla direzione generale
ogni elemento di conoscenza utile all'elaborazione delle direttive in materia
di attivita' di vigilanza di competenza del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Ai componenti della Commissione di cui al comma 3 ed ai
soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 4 o convocati
ai sensi del presente comma, non spetta alcun compenso, rimborso spese o
indennita' di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le
risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
Note all'art.
4: - Il testo dell'art. 78 della citata legge n. 448 del 1998, e' il seguente:
«Art. 78 (Misure organizzative a favore dei processi di emersione). - 1. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato per l'emersione del lavoro
non regolare con funzioni di analisi e di coordinamento delle iniziative. A
tale fine il Comitato, che riceve direttive dal Presidente del Consiglio dei
Ministri cui risponde e riferisce: a) attua tutte le iniziative ritenute utili
a conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare, anche attraverso
campagne di sensibilizzazione e di informazione tramite i mezzi di
comunicazione e nelle scuole; b) valuta periodicamente i risultati delle
attivita' degli organismi locali di cui al comma 4; c) esamina le proposte
contrattuali di emersione istruite dalle commissioni locali per la successiva
trasmissione al CIPE per le deliberazioni del caso. 2. Le amministrazioni
pubbliche appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), ivi comprese
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono tenute a
fornire al Comitato, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, le
informazioni statistiche richieste in loro possesso. 3. Il Comitato e'
composto da dieci membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, due dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal
Ministro delle finanze, dal Ministro per le politiche agricole, dal presidente
dell'INPS, dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), dal presidente dell'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e
dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Il componente designato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri svolge le funzioni di presidente. Per assicurarne il funzionamento,
presso il Comitato puo' essere comandato o distaccato, nel numero massimo di
20 unita', personale tecnico ed amministrativo della pubblica amministrazione
e degli enti pubblici economici. Il personale di cui al presente comma
mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle
amministrazioni ed enti di appartenenza. Per il funzionamento del Comitato e'
autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall'anno 2001. 4. A
livello regionale e provinciale sono istituite, presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, commissioni con compiti di analisi del
lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed
intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare
all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione
di aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento retributivo
anche attraverso la presenza di un apposito tutore. A tale fine le commissioni
possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi,
rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e
comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea
professionalita' previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al
comma 3 che provvede, altresi', a verificare e valutare periodicamente l'attivita'
svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per
l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attivita' e'
autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e
2003; qualora la commissione non sia costituita od operante, all'affidamento
dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione provvede
direttamente il Comitato di cui al comma 3. Le commissioni sono composte da
quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di presidente, designati
dalle amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia, e otto
designati, in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale. Le commissioni, nominate dal competente organo regionale, possono
avvalersi di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro irregolare,
con le direzioni provinciali del lavoro, tenendo conto delle disposizioni di
cui all'art. 5, legge 22 luglio 1961, n. 628, e dell'art. 3 del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638. Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge non siano state istituite le predette commissioni,
provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti
organi regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito
rivolto dal Ministro. 5. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura mettono a disposizione una sede in modo da consentire alla
commissione di espletare le sue funzioni. Presso la commissione, per
assicurarne il funzionamento, puo' essere comandato personale della pubblica
amministrazione, ivi compresi i ricercatori universitari, restando i relativi
oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. 5-bis. All'onere per il
funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli
incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 66, comma 1, della legge 17
maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti sono attribuite in conformita' agli
indirizzi e criteri determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.». - Il testo dell'art. 79 della citata legge n. 448 del 1998, e' il
seguente: «Art. 79 (Misure organizzative intese alla repressione del lavoro
non regolare e sommerso). - 1. Al fine di intensificare l'azione di controllo
contro il fenomeno del lavoro non regolare, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, il Ministero delle finanze, l'INPS, l'INAIL e le aziende
unita' sanitarie locali coordinano le loro attivita' in materia ispettiva e di
controllo degli adempimenti fiscali e contributivi, anche attraverso la
predisposizione di appositi programmi mirati, di specifiche iniziative
formative comuni del personale addetto ai predetti compiti, nonche'
l'istituzione di unita' operative integrate. Tali attivita', assunte su
iniziative del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sede
nazionale e dalla regione, in raccordo con le direzioni regionali e
provinciali del medesimo Ministero, in sede locale, si espletano, in
particolare, nelle aree territoriali ovvero nei settori di attivita' in cui il
fenomeno risulta maggiormente diffuso, anche sulla base delle attivita' di
analisi e di coordinamento espletate dal Comitato di cui all'art. 78, comma 1,
nonche' delle attivita' espletate dalle commissioni regionali e provinciali di
cui al comma 4 del medesimo articolo. Le attivita' predette si raccordano, ai
fini della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro, con i comitati di
coordinamento istituiti dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
29 del 5 febbraio 1998. 2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota pari
al 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni
penali e amministrative comminate dalle Direzioni provinciali del lavoro -
servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro e'
destinata per il 50 per cento a corsi di formazione e di aggiornamento del
personale da assegnare al predetto servizio e per l'acquisto dei dispositivi
di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli
apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attivita' ispettiva e delle
relative procedure ad essa connesse. Il restante 50 per cento della quota
predetta e' destinato all'incremento del Fondo unico di amministrazione, di
cui al contratto collettivo integrativo di lavoro relativo al personale del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'incentivazione dell'attivita'
ispettiva di controllo sulle condizioni di lavoro nelle aziende.». - Il testo
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 (Disposizioni urgenti in materia
di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2002, n. 225.
Art. 5
Coordinamento
provinciale dell'attivita' di vigilanza
1. La direzione
provinciale del lavoro, sentiti i Direttori provinciali dell'INPS e
dell'INAIL, coordina l'esercizio delle funzioni ispettive e fornisce le
direttive volte a razionalizzare l'attivita' di vigilanza, al fine di evitare
duplicazione di interventi ed uniformarne le modalita' di esecuzione. A tale
fine, le direzioni provinciali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i
direttori provinciali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.
2. Qualora si renda opportuno coordinare, a livello provinciale, l'attivita'
di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare,
i CLES, cui partecipano il Comandante provinciale della Guardia di finanza, un
rappresentante degli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate presenti sul
territorio provinciale ed il presidente della Commissione provinciale per la
emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 4, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, forniscono, in conformita' con gli indirizzi
espressi dalla Commissione centrale di cui all'articolo 3, indicazioni utili
ai fini dell'orientamento dell'attivita' di vigilanza. Alle sedute del CLES
possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del
lavoro illegale, essere altresi' invitati il Comandante provinciale dell'Arma
dei carabinieri ed il Questore.
3. Il CLES redige, con periodicita' trimestrale una relazione sullo stato del
mercato del lavoro e sui risultati della attivita' ispettiva nella provincia
di competenza, anche avvalendosi degli esiti delle attivita' di analisi e
ricerca delle citate Commissioni provinciali per l'emersione del lavoro. Al
termine di ogni anno il CLES redige una relazione annuale di sintesi.
4. Ai componenti dei CLES, ed ai soggetti che eventualmente li integrano ai
sensi del comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di
missione. Al funzionamento dei CLES si provvede con le risorse assegnate a
normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
Nota all'art.
5: - Per il testo dell'art. 78, comma 4, della citata legge n. 448 del 1998,
si veda nota all'art. 4.
Art. 6
Personale
ispettivo
1. Le funzioni
di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal
personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del
lavoro.
2. Il personale ispettivo di cui al comma 1, nei limiti del servizio cui e'
destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera
anche in qualita' di ufficiale di Polizia giudiziaria.
3. Le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono
svolte anche dal personale di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e
degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria,
nell'ambito dell'attivita' di verifica del rispetto degli obblighi
previdenziali e contributivi. A tale personale, nell'esercizio delle funzioni
di cui al presente comma, non compete la qualifica di ufficiale o di agente di
Polizia giudiziaria.
Capo II
Art. 7
Vigilanza
1. Il personale
ispettivo ha compiti di:
a) vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e
di legislazione sociale ovunque sia prestata attivita' di lavoro a prescindere
dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato;
b) vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di
lavoro;
c) fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla
cui applicazione esso deve vigilare, anche ai sensi dell'articolo 8;
d) vigilare sul funzionamento delle attivita' previdenziali e assistenziali a
favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da
altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni esercitate
direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi
dipendente;
e) effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali;
f) compiere le funzioni che a esso vengono demandate da disposizioni
legislative o regolamentari o delegate dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
Art. 8
Prevenzione e
promozione
1. Le direzioni
regionali e provinciali del lavoro organizzano, mediante il proprio personale
ispettivo, eventualmente anche in concorso con i CLES e con le Commissioni
regionali e provinciali per la emersione del lavoro non regolare, attivita' di
prevenzione e promozione, su questioni di ordine generale, presso i datori di
lavoro, finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e
previdenziale, con particolare riferimento alle questioni di maggior rilevanza
sociale, nonche' alle novita' legislative e interpretative. Durante lo
svolgimento di tali attivita' il personale ispettivo non esercita le funzioni
di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.
2. Qualora nel corso della attivita' ispettiva di tipo istituzionale emergano
profili di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa di cui
sopra, con particolare riferimento agli istituti di maggiore ricorrenza, da
cui non consegua l'adozione di sanzioni penali o amministrative, il personale
ispettivo fornisce indicazioni operative sulle modalita' per la corretta
attuazione della predetta normativa.
3. La direzione generale e le direzioni regionali e provinciali del lavoro,
anche d'intesa con gli enti previdenziali, propongono a enti, datori di lavoro
e associazioni, attivita' di informazione ed aggiornamento, da svolgersi, a
cura e spese di tali ultimi soggetti, mediante stipula di apposita
convenzione. Lo schema di convenzione e' definito con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
4. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli organismi preposti, sulla
base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, fornisce
i criteri volti a uniformare l'azione dei vari soggetti abilitati alla
certificazione dei rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 75 e seguenti,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
5. Le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere svolte, secondo le
rispettive competenze, anche dagli enti previdenziali, nel rispetto delle
indicazioni e direttive della direzione generale.
Nota all'art.
8: - Il testo degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), costituisce il
Titolo VIII (Procedure di certificazione) del decreto legislativo stesso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159/L del 9 ottobre 2003.
Art. 9
Diritto di
interpello
1. Le
associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria iniziativa o
su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici possono inoltrare
alle Direzioni provinciali del lavoro che provvedono a trasmetterli alla
direzione generale, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle
normative di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L'inoltro dei quesiti e le comunicazioni di cui al presente articolo avvengono
esclusivamente per via telematica. Nelle materie previdenziali i quesiti
possono essere inoltrati, esclusivamente per via telematica, alle sedi degli
enti stessi che li trasmettono alla citata direzione generale.
Art. 10
Razionalizzazione
e coordinamento della attivita' ispettiva
1. Al fine di
razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul
territorio, e' istituita, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato,
nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ed avvalendosi delle risorse del Ministero stesso, una banca dati telematica
che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati,
nonche' informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro
e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del
personale ispettivo. Alla banca dati, che costituisce una sezione riservata
della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno accesso esclusivamente le
amministrazioni che effettuano vigilanza ai sensi del presente decreto. Con
successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previo parere
del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, ((
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, )) vengono
definite le modalita' di attuazione e di funzionamento della predetta banca
dati, anche al fine di consentire il coordinamento con gli strumenti di
monitoraggio di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 276 del
2003. (la frase tra parentesi tonde doppie e' stata aggiunta dall'art. 36-bis,
comma 10 della Legge
4/8/2006, n. 248)
2. Per evitare duplicazione di interventi da parte degli organi preposti all'attivita'
di vigilanza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, le
amministrazioni interessate provvedono a comunicare a ciascuna delle altre
amministrazioni, mediante strumenti telematici, i datori di lavoro sottoposti
ad ispezioni, immediatamente dopo le ispezioni stesse.
3. Allo scopo di procedere ad una migliore e piu' efficiente organizzazione
dell'attivita' ispettiva in ambito regionale, le Direzioni regionali del
lavoro, d'intesa con le Direzioni regionali dell'INPS e dell'INAIL e con il
Comando del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato del lavoro, possono
costituire nel territorio di propria competenza gruppi di intervento
straordinario, secondo le direttive della direzione generale, per contrastare
specifici fenomeni di violazione di norme poste a tutela del lavoro e della
previdenza e assistenza obbligatoria.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Direttori
generali di INPS e INAIL, e' adottato un modello unificato di verbale di
rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza in materia di
lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria nei cui confronti la
direzione generale, ai sensi dell'articolo 2, esercita un'attivita' di
direzione e coordinamento.
5. I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di
prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto
acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di
eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di
altre amministrazioni interessate.
Note all'art.
10: - Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e'
il seguente: «Art. 15 (Principi e criteri generali). - 1. A garanzia
dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'art. 4 della
Costituzione, e nel pieno rispetto dell'art. 120 della Costituzione stessa,
viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto
e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete
di nodi regionali. Tale sistema e' alimentato da tutte le informazioni utili a
tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici
e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle
imprese. 2. La borsa continua nazionale del lavoro e' liberamente accessibile
da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un
qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facolta' di
inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza
rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli
accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati,
autorizzati o accreditati. 3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o
autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del
lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi
dell'art. 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e
territoriale prescelto. 4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della
borsa continua nazionale del lavoro sono: a) un livello nazionale finalizzato:
1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi
di scambio; 2) alla interoperabilita' dei sistemi regionali; 3) alla
definizione dell'insieme delle informazioni che permettano la massima
efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di
lavoro; b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle
regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro: 1)
realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul
territorio; 2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro; 3)
coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione. 5. Il
coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve in ogni
caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la
piena operativita' della borsa continua nazionale del lavoro in ambito
nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali rende disponibile l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e
alle province autonome che ne facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio
delle loro competenze.». - Il testo dell'art. 17 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, e' il seguente: «Art. 17 (Monitoraggio
statistico e valutazione delle politiche del lavoro). - 1. Le basi informative
costituite nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro, nonche' le
registrazioni delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro ai servizi
competenti e la registrazione delle attivita' poste in essere da questi nei
confronti degli utenti per come riportate nella scheda
anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono una base statistica
omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio dei servizi svolte ai sensi
del presente decreto legislativo e poste in essere dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, le regioni e le province per i rispettivi ambiti
territoriali di riferimento. Le relative indagini statistiche sono effettuate
in forma anonima. 2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa
delle basi informative in questione, nonche' di quelle in essere presso gli
Enti previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate,
tiene conto delle esigenze conoscitive generali, incluse quelle di ordine
statistico complessivo rappresentate nell'ambito del SISTAN e da parte
dell'ISTAT, nonche' di quesiti specifici di valutazione di singole politiche
ed interventi formulati ai sensi e con le modalita' dei commi successivi del
presente articolo. 3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e
4-bis, comma 7 del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagli
articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002, cosi' come la
definizione di tutti i flussi informativi che rientrano nell'ambito della
borsa continua nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza degli
Enti previdenziali, sono adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, tenuto conto delle esigenze definite nei commi 1 e 2, previo parere
dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
impartisce inoltre, entro tre mesi dalla attuazione del presente decreto, le
necessarie direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi a tale scopo delle
indicazioni di una Commissione di esperti in politiche del lavoro, statistiche
del lavoro e monitoraggio e valutazione delle politiche occupazionali, da
costituire presso lo stesso Ministero ed in cui siano presenti rappresentanti
delle regioni e delle province, degli Enti previdenziali, dell'ISTAT,
dell'ISFOL e del Ministero dell'economia e delle finanze oltre che del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 4. La medesima Commissione di
cui al comma 3, integrata con rappresentanti delle parti sociali, e' inoltre
incaricata di definire, entro sei mesi dalla attuazione del presente decreto,
una serie di indicatori di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei
diversi interventi di cui alla presente legge. Detti indicatori, previo esame
ed approvazione della Conferenza unificata, costituiranno linee guida per le
attivita' di monitoraggio e valutazione condotte dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, dalle regioni e dalle province per i rispettivi
ambiti territoriali di riferimento e in particolare per il contenuto del
rapporto annuale di cui al comma 6. 5. In attesa dell'entrata a regime della
borsa continua nazionale del lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' modelli di rilevazione
da somministrare alle agenzie autorizzate o accreditate, nonche' agli enti di
cui all'art. 6. La mancata risposta al questionario di cui al comma precedente
e valutata ai fini del ritiro dell'autorizzazione o accreditamento. 6. Sulla
base di tali strumenti di informazione, e tenuto conto delle linee guida
definite con le modalita' di cui al comma 4 nonche' della formulazione di
specifici quesiti di valutazione di singole politiche ed interventi formulati
annualmente dalla Conferenza unificata o derivanti dall'implementazione di
obblighi e programmi comunitari, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, avvalendosi di proprie strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL,
predispone un rapporto annuale, al Parlamento e alla Conferenza unificata, che
presenti una rendicontazione dettagliata e complessiva delle politiche
esistenti, e al loro interno dell'evoluzione dei servizi di cui al presente
decreto legislativo, sulla base di schemi statistico-contabili oggettivi e
internazionalmente comparabili e in grado di fornire elementi conoscitivi di
supporto alla valutazione delle singole politiche che lo stesso Ministero, le
regioni, le province o altri attori responsabili della conduzione, del disegno
o del coordinamento delle singole politiche intendano esperire. 7. Le
attivita' di monitoraggio devono consentire di valutare l'efficacia delle
politiche attive per il lavoro, nonche' delle misure contenute nel presente
decreto, anche nella prospettiva delle pari opportunita' e, in particolare,
della integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati. 8. Con
specifico riferimento ai contratti di apprendistato, e' istituita presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, una Commissione di sorveglianza con
compiti di valutazione in itinere della riforma. Detta Commissione e' composta
da rappresentanti ed esperti designati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nel cui ambito si individua il Presidente, dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dalle regioni e province
autonome, dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. e dall'ISFOL. La Commissione, che
si riunisce almeno tre volte all'anno, definisce in via preventiva indicatori
di risultato e di impatto e formula linee guida per la valutazione,
predisponendo quesiti valutativi del cui soddisfacimento il rapporto annuale
di cui al comma 6 dovra' farsi carico e puo' commissionare valutazioni
puntuali su singoli aspetti della riforma. Sulla base degli studi valutativi
commissionati nonche' delle informazioni contenute nel rapporto annuale di cui
al comma precedente, la Commissione potra' annualmente formulare pareri e
valutazioni. In ogni caso, trascorsi tre anni dalla approvazione del presente
decreto, la Commissione predisporra' una propria relazione che, sempre sulla
base degli studi e delle evidenze prima richiamate, evidenzi le realizzazioni
e i problemi esistenti, evidenziando altresi' le possibili modifiche alle
politiche in oggetto. Le risorse per gli studi in questione derivano dal
bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio centrale
orientamento e formazione professionale dei lavoratori.».
Art. 11
Conciliazione
monocratica
1. Nelle
ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla direzione provinciale del
lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della
controversia, la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente
puo', mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare
il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate.
2. Le parti convocate possono farsi assistere anche da associazioni o
organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito
specifico mandato.
3. In caso di accordo, al verbale sottoscritto dalle parti non trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e
terzo del codice civile.
4. I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi
secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede
conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti,
nonche' il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il
procedimento ispettivo. Al fine di verificare l'avvenuto versamento dei
contributi previdenziali e assicurativi, le direzioni provinciali del lavoro
trasmettono agli enti previdenziali interessati la relativa documentazione.
5. Nella ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di entrambe le
parti convocate, attestata da apposito verbale, la direzione provinciale del
lavoro da' seguito agli accertamenti ispettivi.
6. Analoga procedura conciliativa puo' aver luogo nel corso della attivita' di
vigilanza qualora l'ispettore ritenga che ricorrano i presupposti per una
soluzione conciliativa di cui al comma 1. In tale caso, acquisito il consenso
delle parti interessate, l'ispettore informa con apposita relazione la
Direzione provinciale del lavoro ai fini dell'attivazione della procedura di
cui ai commi 2, 3, 4 e 5. La convocazione delle parti interrompe i termini di
cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla
conclusione del procedimento conciliativo.
Note all'art.
11: - Il testo dell'art. 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile,
e' il seguente: «Art. 2113 (Rinunzie e transazioni). - Le rinunzie e le
transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti
da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi
concernenti i rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, non
sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro
sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o
della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le
rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate
con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a
renderne nota la volonta'.». - Il testo dell'art. 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' il seguente: «Art. 14
(Contestazione e notificazione). - La violazione, quando e' possibile, deve
essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che
sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione
stessa. Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune
delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione
debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero
entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti
relativi alla violazione sono trasmessi all'autorita' competente con
provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui al comma precedente
decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione
immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere effettuata, con le
modalita' previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione
non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le
modalita' previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i
residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano
noti, la notifica non e' obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento
in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma
dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma
dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e' stata
omessa la notificazione nel termine prescritto.».
Art. 12
Diffida
accertativa per crediti patrimoniali
1. Qualora
nell'ambito dell'attivita' di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina
contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori
di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore
di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.
2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di
lavoro puo' promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione
provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto
dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale
medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113,
commi primo, secondo e terzo del codice civile.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato
raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, il provvedimento
di diffida di cui al comma 1 acquista, con provvedimento del direttore della
Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con
efficacia di titolo esecutivo.
4. Nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3 e' ammesso
ricorso davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui
all'articolo 17, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un
rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. In mancanza della
designazione entro trenta giorni dalla richiesta di nomina, il Comitato decide
il ricorso nella sua composizione ordinaria. I ricorsi vanno inoltrati alla
direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal
Comitato nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della
documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso
dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione
il ricorso si intende respinto. Il ricorso sospende l'esecutivita' della
diffida.
Nota all'art.
12: - Per il testo del citato art. 2113, commi primo, secondo e terzo del
codice civile si veda nota all'art. 11.
Capo III
Art. 13
Diffida
1. In caso di
constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione
sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali
derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il datore di
lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il
relativo termine.
2. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro e' ammesso al
pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto
dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in
misura fissa. Il pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative estingue
il procedimento sanzionatorio.
3. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla scadenza del termine per la
regolarizzazione di cui al comma 1.
4. Il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e con le modalita' di
cui ai commi 2 e 3, e' esteso, limitatamente alla materia della previdenza e
dell'assistenza sociale, anche agli ispettori degli enti previdenziali, per le
inadempienze da loro rilevate.
Nota all'art.
13: - Per il testo dell'art. 14 della citata legge n. 689 del 1981 si veda
nota all'art. 11.
Art. 14
Disposizioni
del personale ispettivo
1. Le
disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di
legislazione sociale, nell'ambito dell'applicazione delle norme per cui sia
attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale,
sono esecutive.
2. Contro le disposizioni di cui al comma 1 e' am-messo ricorso, entro
quindici giorni, al Direttore della direzione provinciale del lavoro, il quale
decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine
previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non
sospende l'esecutivita' della disposizione.
Art. 15
Prescrizione
obbligatoria
1. Con
riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui
applicazione e' affidata alla vigilanza della direzione provinciale del
lavoro, qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale,
punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola
ammenda, impartisce al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria
ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758, e per gli effetti degli articoli 23 e 24 e 25, comma 1, dello stesso
decreto.
2. L'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, trova
applicazione anche nelle ipotesi di cui al comma 1.
3. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi in
cui la fattispecie e' a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il
trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di
legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione.
Note all'art.
15:
- Il testo degli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25, comma 1, del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro), e' il seguente: «Art. 20 (Prescrizione).
- 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di
vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui
all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore
un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non
eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine e'
prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessita' o
per l'oggettiva difficolta' dell'adempimento. In nessun caso esso puo'
superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al
contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di
sei mesi puo' essere prorogato per una sola volta, a richiesta del
contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con
provvedimento motivato che e' comunicato immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione e' notificata o comunicata anche al rappresentante
legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza puo' imporre specifiche misure
atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori
durante il lavoro. 4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di
riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla
contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.». «Art.
21 (Verifica dell'adempimento). - 1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza
verifica se la violazione e' stata eliminata secondo le modalita' e nel
termine indicati dalla prescrizione. 2. Quando risulta l'adempimento alla
prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede
amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del
massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro
centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione,
l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla
prescrizione, nonche' l'eventuale pagamento della predetta somma. 3. Quando
risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne da'
comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni
dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.». «Art. 22 (Notizie
di reato non pervenute dall'organo di vigilanza). - 1. Se il pubblico
ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero
la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico
servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne da' immediata comunicazione
all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che
si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione. 2. Nel caso
previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero
delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha
ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.». «Art.
23 (Sospensione del procedimento penale). - 1. Il procedimento per la
contravvenzione e' sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato
nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al
momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui
all'art. 21, commi 2 e 3. 2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il
procedimento riprende il suo corso quando l'organo di vigilanza informa il
pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e
comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di
vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie
determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine
l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una
prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal
comma 1. 3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di
archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente
probatorio, ne' gli atti urgenti di indagine preliminare, ne' il sequestro
preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura
penale.». «Art. 24 (Estinzione del reato). - 1. La contravvenzione si
estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo
di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto
dall'art. 21, comma 2. 2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la
contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1. 3. L'adempimento in un tempo
superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta
congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze
dannose o pericolose della contravvenzione con modalita' diverse da quelle
indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione
dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare e'
ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione
commessa.». «Art. 25 (Norme di coordinamento e transitorie). - 1. Per le
contravvenzioni non si applicano le norme vigenti in tema di diffida e di
disposizione.».
Capo IV
Art. 16
Ricorso alla
direzione regionale del lavoro
1. Nei
confronti della ordinanza-ingiunzione emessa, ai sensi dell'articolo 18 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Direzione provinciale del lavoro, fermo
restando il ricorso in opposizione di cui all'articolo 22 della medesima
legge, e' ammesso ricorso in via alternativa davanti al direttore della
direzione regionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica della
stessa, salvo che si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto
di lavoro, per il quale si procede ai sensi dell'articolo 17.
2. Il ricorso va inoltrato alla direzione regionale del lavoro ed e' deciso,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della
documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso
dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione
il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutivita'
dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su
richiesta del ricorrente, disponga la sospensione.
3. Il termine di cui all'articolo 22 della citata legge n. 689 del 1981,
decorre dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l'importo
dell'ordinanza-ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato
per la decisione.
Nota all'art.
16: - Il testo degli articoli 18 e 22 della citata legge n. 689 del 1981, e'
il seguente: «Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di trenta
giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli
interessati possono far pervenire all'autorita' competente a ricevere il
rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere
di essere sentiti dalla medesima autorita'. L'autorita' competente, sentiti
gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i
documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene
fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per
la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore
della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola
integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con
l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento
delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con
lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate e' altresi'
disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la
confisca. Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o al diverso
ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta
giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme
previste dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorita' che
ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione
puo' essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalita' di
cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. L'ordinanza-ingiunzione costituisce
titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in
cui l'opposizione e' proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza
con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene
dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto
diviene inoppugnabile o e' dichiarato inammissibile il ricorso proposto
avverso la stessa.». «Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). -
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone
la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al
giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione individuato a norma
dell'art. 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento. Il termine e' di sessanta giorni se l'interessato risiede
all'estero. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale e' allegata
l'ordinanza notificata. Il ricorso deve contenere altresi', quando l'opponente
non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la
elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. Se manca
l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la
elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite
mediante deposito in cancelleria. Quando e' stato nominato un procuratore, le
notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate
nei suoi confronti secondo le modalita' stabilite dal codice di procedura
civile. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che
il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza
inoppugnabile.».
Art. 17
Ricorso al
Comitato regionale per i rapporti di lavoro
1. Presso la
direzione regionale del lavoro e' costituito il Comitato regionale per i
rapporti di lavoro, composto dal direttore della direzione regionale del
lavoro, che la presiede, dal Direttore regionale dell'INPS e dal Direttore
regionale dell'INAIL. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso,
rimborso spese o indennita' di missione ed al funzionamento dei comitati
stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti
capitoli di bilancio.
2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni
delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento
degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la
sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla
direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal
Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento,
sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in
possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la
decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutivita'
dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su
richiesta del ricorrente, disponga la sospensione.
3. Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14, 18 e 22 della legge
24 novembre 1981, n. 689, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali
avverso verbali degli enti previdenziali.
Nota all'art.
17: - Per il testo dell'art. 14 della citata legge n. 689 del 1981, si veda
nota all'art. 11. - Per il testo degli articoli 18 e 22 della citata legge n.
689 del 1981, si veda nota all'art. 16.
Capo V
Art. 18
Risorse
umane, finanziare e strumentali
1. L'idoneita'
allo svolgimento dei nuovi compiti affidati a tutto il personale ispettivo
viene garantita attraverso percorsi di formazione permanente, da svolgersi
anche mediante corsi telematici appositamente organizzati, che attengano, tra
l'altro, alla conoscenza delle seguenti materie: diritto del lavoro e della
previdenza sociale, organizzazione aziendale, economia industriale e del
lavoro, sociologia economica, statistica, comunicazione, utilizzo dei sistemi
informativi, metodologia della ricerca sociale e delle indagini ispettive. La
direzione generale definisce i programmi di formazione e di aggiornamento dei
diversi Istituti della vigilanza allo scopo di sviluppare un proficuo scambio
di esperienze, una maggiore comprensione reciproca e una crescita progressiva
del coordinamento della vigilanza. I percorsi di formazione si svolgono nei
limiti delle risorse destinate alle predette finalita' dalla legislazione
vigente.
Art. 19
Abrogazioni
1. Alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme incompatibili
con le disposizioni in esso contenute.
Art. 20
Invarianza
degli oneri e disposizione finale
1.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma,
addi' 23 aprile 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
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MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Circolare 24 giugno 2004, n. 24
Decreto
legislativo n. 124 del 23 aprile 2004. Chiarimenti e indicazioni operative.
(Gazzetta
Ufficiale n. 151 del 30/6/2004)
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Alle Direzioni
regionali e provinciali del lavoro All'INPS Direzione centrale
ispettorato
All'INAIL Direzione centrale ispettorato All'ENPALS Direzione
generale - Servizio contributi e vigilanza
All'INPGI Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza
All'IPSEMA Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza
All'ENASARCO Unita' organizzativa vigilanza e coordinamento
e p.c. All'Agenzia delle entrate Direzione centrale accertamento
Comando Carabinieri ispettorato del lavoro
Comando Generale della Guardia di finanza
Alla Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro
Al SECIN Alla provincia autonoma di Bolzano Alla provincia autonoma
di Trento
Alla regione Siciliana Assessorato lavoro e previdenza sociale
Ispettorato regionale del lavoro |
Il decreto
legislativo del 23 aprile 2004, n. 124, introduce nell'ordinamento una
organica riforma dei servizi di vigilanza in materia di lavoro, in
attuazione della delega legislativa prevista dall'art. 8, legge 14
febbraio 2003, n. 30, con particolare riferimento all'organizzazione
complessiva e al coordinamento dell'attivita' ispettiva di tutti gli
organismi competenti in materia di lavoro e legislazione sociale, nonche'
di quelli comunque impegnati sul territorio in azioni di contrasto al
lavoro sommerso e irregolare, per profili diversi da quelli di ordine e
sicurezza pubblica.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche a mezzo della
Direzione generale con compiti di direzione e di coordinamento delle
attivita' ispettive, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 124/2004
e della Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza,
assume, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni e alle
province autonome, le iniziative di contrasto al lavoro sommerso e
irregolare, provvedendo a vigilare su tutto il territorio nazionale in
materia di rapporti di lavoro e di livelli essenziali delle prestazioni
concernenti diritti civili e sociali, anche promuovendo l'osservanza
complessiva della normativa di legislazione sociale e del lavoro, ivi
compresa l'applicazione dei contratti collettivi e della disciplina
previdenziale.
La Direzione generale assume compiti di direzione delle attivita'
ispettive, fornisce direttive operative e svolge attivita' di
coordinamento nella vigilanza della predetta materia, assicurando
l'esercizio unitario dell'attivita' ispettiva di competenza del Ministero
del lavoro e degli Enti previdenziali, nonche' l'uniformita' di
comportamento dei relativi organi di vigilanza.
Compiti delle Direzioni regionali del lavoro (art. 4)
Alle Direzioni regionali del lavoro (DRL) spetta il compito di coordinare
sul relativo territorio regionale l'attivita' di vigilanza in materia,
individuando linee operative e priorita' di azione sulla base delle
direttive emanate dalla Direzione generale, anche conformemente agli
indirizzi e agli obiettivi individuati dalla Commissione centrale di
coordinamento.
I Direttori regionali, nello svolgere tale attivita' di coordinamento,
privilegiano un confronto diretto e costante con i Direttori regionali
degli Enti previdenziali e assicurativi, favorendo ogni ulteriore
attivita' di consultazione e di dialogo e comunque con incontri di
coordinamento che abbiano luogo almeno ogni tre mesi.
Quanto alla composizione della Commissione regionale di coordinamento,
istituita con decreto del Direttore della DRL, l'individuazione delle
rappresentanze sindacali competenti ad effettuare la designazione dei
rispettivi rappresentanti avviene, nell'ambito di quelle comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale, fra le organizzazioni che a
livello regionale hanno maggiore rappresentativita'.
Compiti delle Direzioni provinciali del lavoro (art. 5)
Alle Direzioni provinciali del lavoro (DPL) spetta il compito di
coordinare, nell'ambito territoriale di competenza, l'attivita' di
vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale fornendo le
direttive necessarie a razionalizzare l'attivita' di vigilanza, al fine di
evitare duplicazioni di interventi ed uniformarne le modalita' di
esecuzione.
Al fine di garantire una piu' integrata ed efficace azione complessiva di
contrasto del lavoro irregolare sul territorio e di evitare duplicita' di
interventi, deve ravvisarsi, anche a livello provinciale, l'opportunita'
di mantenere costanti rapporti con gli Enti impegnati nell'attivita' di
vigilanza, con particolare riferimento a INPS e INAIL. In tal senso, sulla
base delle indicazioni fornite dalle DRL e dalle Commissioni regionali, si
ritiene opportuno favorire ogni attivita' di consultazione e di dialogo
con tutti i soggetti interessati, da realizzarsi in particolare mediante
incontri almeno trimestrali con i Direttori provinciali di INPS, INAIL,
nonche' degli altri Enti previdenziali.
In ogni caso in cui sia necessario attivare un piu' stretto coordinamento
operativo di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto al lavoro
irregolare, sono convocati i CLES, nella composizione prevista dal decreto
legislativo n. 124/2004, che sostituiscono operativamente le commissioni
provinciali di coordinamento della vigilanza.
A tal proposito si ritiene opportuno precisare che la partecipazione al
CLES del Comandante provinciale della Guardia di finanza, del
rappresentante degli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate e del
presidente della Commissione provinciale per la emersione del lavoro non
regolare di cui all'art. 78, comma 4, della legge n. 448/1998, e'
conseguenza automatica della previsione normativa e non necessita di alcun
ulteriore atto amministrativo.
A tali organismi spetta, infatti, il ruolo di supporto del Dirigente,
supporto che nelle rispettive sedi nazionale e regionali e' riservato alle
apposite Commissioni centrale e regionali di coordinamento. Inoltre i CLES
dovranno redigere un rapporto trimestrale sullo stato del mercato del
lavoro e sui risultati della attivita' ispettiva nella provincia di
competenza, anche avvalendosi degli esiti dell'attivita' delle Commissioni
per l'emersione del lavoro non regolare. Ogni anno dovra' essere, altresi',
redatta una relazione di sintesi sull'attivita' svolta.
Le relazioni trimestrali e annuali dovranno essere inviate alle DRL che, a
loro volta, trasmetteranno i dati elaborati alla Direzione generale per le
valutazioni complessive.
Al fine di predisporre e redigere le relazioni di cui sopra, i CLES
potranno articolarsi in sottocommissioni operative che procederanno alla
necessaria attivita' di raccolta dati e alla istruttoria di tali
documenti.
Si ritiene opportuno, infine, che il dirigente dell'ufficio, ferma
restando la propria autonomia decisionale e le sue prerogative, consulti i
responsabili dei Servizi ispezione lavoro e politiche del lavoro, nonche'
dell'Ufficio legale, onde acquisire i dati statistici e le segnalazioni di
merito da portare quali elementi di discussione all'interno dei CLES.
Personale ispettivo (art. 6)
Nulla muta rispetto al passato con riferimento all'esercizio delle
funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale da
parte del personale in forza presso le DRL e le DPL, nonche' del personale
di vigilanza di INPS, INAIL, ENPALS e degli altri Enti per i quali
sussiste la contribuzione obbligatoria nell'ambito dell'attivita' di
verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi.
Il personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e
provinciali del lavoro, nei limiti del servizio cui e' destinato e secondo
le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualita'
di ufficiale di Polizia giudiziaria.
Ove in occasione della attivita' ispettiva si riscontri, da parte del
personale di vigilanza degli enti previdenziali, la sussistenza di un
reato perseguibile d'ufficio, le comunicazioni di legge andranno
effettuate direttamente all'Autorita' giudiziaria ai sensi dell'art. 331
del codice di procedura penale.
Restano evidentemente fermi i poteri di contestazione degli illeciti
amministrativi in capo a tutto il personale di vigilanza,
indipendentemente dal possesso della qualifica di Ispettore del lavoro,
delle DRL e delle DPL, nonche' degli Enti previdenziali.
Competenze delle Direzioni del lavoro (articoli 7 e 8)
Le Direzioni del lavoro hanno competenza generale in materia di vigilanza
sulla tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia
prestata attivita' lavorativa, prescindendo dalla specifica tipologia
contrattuale adottata dalle parti contraenti.
Al personale delle DPL e' affidato anche il compito di svolgere attivita'
di prevenzione e promozione finalizzata al rispetto della normativa
lavoristica e previdenziale, su questioni di rilevanza generale, nonche'
sulle novita' legislative e interpretative.
Tali iniziative sono organizzate dalle DRL e dalle DPL, anche in concorso
con i CLES e con le Commissioni regionali e provinciali, che ne
stabiliscono le modalita' di svolgimento.
Le problematiche trattate nel corso di tali attivita' non possono
riguardare, peraltro, singoli casi concreti o problemi particolari di
interesse aziendale, essendo questi prerogativa tipica dei consulenti del
lavoro e delle altre figure professionali di cui alla legge n. 12/1979.
Nel corso di tali iniziative, che possono aver luogo anche presso le
aziende, il personale, ove rivesta qualifica ispettiva, non esercita
funzioni di vigilanza ne' puo' svolgere alcuna attivita' di accertamento.
L'attivita' informativa, promozionale e preventiva puo' essere svolta,
altresi', nel corso dell'attivita' ispettiva qualora emergano profili di
inosservanza e di non corretta applicazione della normativa, in assenza di
rilievi sanzionatori di tipo penale o amministrativo.
Anche in queste situazioni, il personale ispettivo puo' fornire
chiarimenti e indicazioni operative che devono fondarsi esclusivamente su
circolari e su posizioni ufficiali del Ministero del lavoro (e degli Enti
di previdenza per i profili di competenza).
Sulla base di una apposita convenzione, il cui schema sara' definito da
successivo decreto ministeriale, la Direzione generale e le DRL e DPL e
gli Enti previdenziali, anche d'intesa tra loro, potranno svolgere
attivita' di informazione ed aggiornamento nei confronti di enti, datori
di lavoro ed associazioni a cura e spese degli stessi, secondo quanto
stabilito dal predetto decreto.
La disciplina sopra descritta non trova applicazione sino all'emanazione
del decreto ministeriale che stabilira' lo schema delle convenzioni e i
relativi profili economici.
Diritto di interpello (art. 9)
Il diritto di interpello compete esclusivamente ad enti pubblici,
associazioni di categoria e ordini professionali.
Tale facolta' consiste nella possibilita' di porre alle DPL e agli
Istituti previdenziali quesiti di ordine generale sull'applicazione delle
normative, nelle materie di rispettiva competenza.
Tali quesiti, inoltrati alle sedi competenti esclusivamente in via
telematica, dovranno essere istruiti rispettivamente dalle DPL e dagli
Istituti previdenziali destinatari degli stessi e quindi tempestivamente
inviati alla Direzione generale corredati da apposita relazione.
Per quanto sopra precisato, in relazione a tale particolare procedura, le
DPL e le sedi periferiche degli Istituti non potranno dare seguito a
quesiti di carattere particolare o proposti dalle singole aziende.
Peraltro ogni attivita' di carattere «informativo» nei confronti delle
aziende e dei lavoratori puo' continuare ad essere svolta dal personale
ispettivo, senza che tale attivita' possa integrare i requisiti tipici
della consulenza del lavoro, che rimane riservata ai professionisti di cui
all'art. 1 della legge n. 12/1979.
Fermi restando gli effetti civili fra le parti e le eventuali conseguenze
sul piano previdenziale, nel caso in cui il datore di lavoro provveda ad
adeguarsi a quanto forma oggetto della risposta all'interpello, tale
comportamento adesivo va valutato ai fini della sussistenza dell'elemento
soggettivo (colpa o dolo) nella commissione degli illeciti amministrativi
(art. 3 della legge n. 689/1981) nonche' dell'applicazione delle sanzioni
civili.
Si fa riserva di comunicare l'indirizzo di posta elettronica della
Direzione generale per la trasmissione dei quesiti.
Razionalizzazione dell'attivita' di vigilanza (art. 10)
In attesa del decreto ministeriale che stabilira' le modalita' di
attuazione e il funzionamento della banca dati telematica, al fine di
evitare duplicazione di interventi ispettivi in materia di lavoro
previdenza e assistenza sociale, tutti gli organi di vigilanza interessati
provvedono con la massima tempestivita' a comunicare reciprocamente i
nominativi dei datori di lavoro ispezionati, secondo modalita' definite
sulla base di intese raggiunte a livello regionale o provinciale.
Tali comunicazioni vanno effettuate mediante indirizzo di posta
elettronica riservato ad uso dei Dirigenti e dei Responsabili dei servizi
ispettivi di DPL, INPS, INAIL e degli altri Enti previdenziali
interessati.
Nell'ottica di un maggior coordinamento e cooperazione, i Direttori delle
DRL istituiscono Gruppi di intervento straordinario in ambito regionale,
nel rispetto delle direttive della Direzione generale, d'intesa con il
Comando nucleo carabinieri presso l'Ispettorato del lavoro e con le
Direzioni regionali di INAIL e INPS.
Il coordinamento del gruppo e' affidato, dal Dirigente o dal responsabile
del Settore Ispettivo della DRL, ad uno degli Ispettori del lavoro che lo
compongono.
Nelle more della attuazione del modello unificato di verbale ispettivo,
che costituisce uno strumento unitario di rilevazione degli illeciti, si
sottolinea l'importanza del comma 5 dell'art. 10 per il quale i verbali di
accertamento del personale che effettua vigilanza costituiscono fonte di
prova in ordine agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono
essere reciprocamente utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti
sanzionatori amministrativi e civili di competenza dei relativi organi
ispettivi.
L'utilizzabilita' diretta delle acquisizioni effettuate dai vari organi di
controllo risulta infatti conforme ai principi di buon andamento ed
efficacia della pubblica amministrazione, in quanto rende possibile, ai
fini della adozione dei provvedimenti sanzionatori, l'utilizzazione degli
elementi acquisiti in sede di vigilanza anche da altri soggetti purche'
tali elementi siano contenuti nei verbali di accertamento che, come e'
noto, godono tutti della medesima fede privilegiata (cfr. ex multis, Cass.
Sez. Civ. dell'11 giugno 2001, n. 7832).
Conciliazione monocratica (art. 11)
La conciliazione monocratica rappresenta un istituto di sicuro impatto
nell'ambito delle competenze delle Direzioni provinciali del lavoro, anche
per lo svolgimento della attivita' ispettiva cosi' come riformata dal
decreto legislativo n. 124/2004.
In effetti, tale conciliazione puo' trovare applicazione proprio in quanto
la mera presentazione di una richiesta di intervento o il solo accesso in
azienda, con riferimento alla conciliazione contestuale all'ispezione, non
vincolano l'organo ispettivo in quanto non si e' ancora proceduto ad alcun
accertamento in ordine alla effettiva esistenza o alla veridicita' delle
situazioni e delle circostanze comunque rappresentate.
D'altro lato, la conciliazione monocratica puo' attivarsi soltanto quando
non emergono evidenti e chiari indizi di violazioni penalmente rilevanti,
in quanto in tal caso e' necessario procedere all'accertamento ispettivo.
La conciliazione puo' attivarsi anche nelle ipotesi nelle quali il
lavoratore non sia un lavoratore subordinato ma sia, invece, titolare di
un rapporto di lavoro autonomo (es. contratto a progetto o collaborazione
coordinata e continuativa nei casi residuali di cui al decreto legislativo
n. 276/2003). Nel caso di rapporti certificati non e' invece possibile
procedere mediante conciliazione monocratica in quanto, in questo caso,
chi intende presentare ricorso giurisdizionale contro la certificazione
deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di
certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi
dell'art. 410 del codice di procedura civile.
Due sono le forme in cui la conciliazione monocratica puo' concretamente
svilupparsi:
(a) preventiva = a fronte di una richiesta di intervento ispettivo da
parte del lavoratore o dell'organizzazione sindacale che lo rappresenta,
pervenuta anche precedentemente al 27 maggio 2004 (data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 124/2004), la DPL territorialmente
competente, «mediante un proprio funzionario, anche con qualifica
ispettiva», ha la facolta' di procedere alla convocazione degli
interessati per effettuare un tentativo di conciliazione fra prestatore e
datore di lavoro quando emergono «elementi per una soluzione conciliativa
della controversia»;
(b) contestuale = nel corso dell'espletamento di un accesso ispettivo,
nell'ambito dell'attivita' di vigilanza, il personale ispettivo puo'
procedere a raccogliere il consenso delle parti per effettuare un
tentativo di conciliazione sulle questioni evidenziate dalle quali
emergono «elementi per una soluzione conciliativa della controversia»,
dandone notizia alla DPL di appartenenza mediante apposita relazione ai
fini dell'attivazione della procedura conciliativa. In primo luogo va
chiarito che puo' procedersi alla conciliazione monocratica se le
questioni che rilevano attengono a diritti patrimoniali del lavoratore,
siano essi, indifferentemente, di origine contrattuale o legale.
La conciliazione monocratica preventiva, peraltro, puo' avere luogo anche
in occasione di richieste di intervento plurime o multiple, vale a dire
che coinvolgano piu' lavoratori, purche' le singole posizioni individuali
vengano considerate separatamente, ciascuna per la propria specifica.
Ferma restando la discrezionalita' del Dirigente della DPL
nell'individuazione dei singoli soggetti, i «conciliatori monocratici»
sono scelti sia tra i funzionari con adeguata e specifica professionalita'
maturata in tale ambito, sia tra i funzionari in possesso della qualifica
ispettiva in quanto idonei a trattare la fattispecie da conciliare
nell'ottica di un possibile seguito ispettivo.
Quanto alla conciliazione monocratica preventiva si precisa che, valutata
dalla DPL la possibilita' di esperire la procedura, il funzionario
assegnatario provvede a convocare le parti innanzi a se', nel piu' breve
tempo possibile, tenuto conto delle finalita' deflattive dell'istituto.
Nella lettera di convocazione, inviata con raccomandata, si provvede ad
avvertire le parti circa la possibilita' di farsi assistere durante la
procedura di conciliazione da propri rappresentanti sindacali, ovvero da
consulenti del lavoro o dagli altri professionisti abilitati di cui alla
legge n. 12/1979, cui abbiano conferito un mandato specifico. In caso di
accordo, il verbale, sottoscritto dal funzionario, acquisisce piena
efficacia ed estingue il procedimento ispettivo, a condizione che il
datore di lavoro provveda al pagamento integrale, nel termine stabilito
nel verbale di accordo, sia delle somme dovute a qualsiasi titolo al
lavoratore, sia al versamento totale dei contributi previdenziali e dei
premi assicurativi determinati sulla base della legislazione vigente ma
con riferimento alle somme concordate in sede di conciliazione.
In particolare, s'intende evidenziare che il riferimento alle «norme in
vigore» (art. 11, comma 4) e' da intendersi anche con riguardo al
rispetto dei minimali contributivi cosi' come stabiliti dalla legge,
pertanto qualora l'accordo in sede conciliativa monocratica si determini
su parametri retributivi di misura inferiore ai minimali contrattuali, ai
fini previdenziali il computo degli oneri contributivi e assicurativi va
comunque operato con riferimento ai minimali di legge, se l'importo
oggetto di conciliazione e' inferiore ai predetti minimali.
Inoltre, per quanto concerne l'ipotesi di una rateazione del debito
previdenziale, l'effetto estintivo e' connesso alla verifica del pagamento
delle spettanze retributive al lavoratore e alla comunicazione, da parte
degli Istituti competenti, della effettiva ammissione al pagamento rateale
del debito con attestazione dell'avvenuto versamento della prima rata.
Quanto poi alla conciliazione monocratica contestuale nel corso della
attivita' di vigilanza, si segnala che la procedura puo' attivarsi nelle
ipotesi gia' evidenziate di questioni riguardanti diritti patrimoniali dei
lavoratori, che non presentino profili di rilevanza sanzionatoria di tipo
penale, soltanto quando il personale ispettivo, valutate le circostanze di
fatto e di diritto e considerato il comportamento delle parti, verifichi
l'esistenza dei presupposti per una possibile soluzione conciliativa delle
questioni, salvo ovviamente che abbia gia' acquisito oggettivi, certi e
sufficienti elementi di prova delle violazioni amministrative correlate.
La conciliazione contestuale puo' essere avviata fino alla emanazione di
un qualsiasi provvedimento amministrativo sanzionatorio.
Si ritiene di dover precisare, inoltre, che nel caso di assegnazione di
una richiesta di intervento non ammessa a conciliazione monocratica
preventiva, il personale ispettivo assegnatario della stessa non potra'
procedere ad avviare la conciliazione contestuale successivamente
all'accesso ispettivo. In entrambe le fattispecie di conciliazione
monocratica, l'attivazione della procedura interrompe i termini di cui
all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla conclusione
del procedimento conciliativo, vale a dire, in caso di esito positivo,
fino al momento del pagamento delle somme al lavoratore e del versamento
dei contributi e premi a INPS e INAIL, fatto salvo quanto sopra
specificato in materia di rateazione del debito previdenziale.
Si segnala, peraltro, che l'accertamento ispettivo prosegue se l'accordo
non e' raggiunto, ovvero se anche una sola delle parti convocate non si
sia presentata, o ancora se, nell'ipotesi di un'attivita' di vigilanza
gia' avviata, entrambe le parti non acconsentono alla conciliazione.
Da ultimo si precisa che nella procedura di conciliazione monocratica
contestuale la pratica viene assegnata, per il tentativo di conciliazione,
preferibilmente al medesimo funzionario che ha proceduto all'ispezione.
Infine, anche in considerazione della peculiare struttura della
conciliazione monocratica, in cui rileva la volonta' non assistita del
lavoratore, contrariamente a tutte le altre forme di conciliazione
previste dall'ordinamento, il funzionario conciliatore puo' non procedere
a sottoscrivere il verbale di un eventuale accordo manifestato dalle
parti, nei soli casi in cui risulti evidente la mancanza di una genuina e
libera manifestazione del consenso da parte del lavoratore.
Diffida accertativa (art. 12)
La previsione di cui all'art. 12 consente al personale ispettivo delle DPL
di «diffidare», in sede di indagine ispettiva, il datore di lavoro a
corrispondere direttamente al lavoratore le somme che risultino accertate
quali crediti retributivi derivanti dalla corretta applicazione dei
contratti individuali e collettivi di lavoro stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, nei limiti
della loro efficacia soggettiva, in applicazione di quanto previsto
dall'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 124/2004.
Pertanto, in primo luogo, l'organo di vigilanza ha la facolta' di
procedere ad impartire una diffida accertativa, valutate le circostanze
del caso, secondo un prudente apprezzamento dei risultati dell'indagine e
degli elementi obiettivi acquisiti.
A tal proposito, in particolare, va sottolineato che l'adozione della
diffida accertativa appare possibile anche nell'ambito dei rapporti di
lavoro autonomo (collaborazione coordinata e continuativa e lavoro a
progetto), almeno in tutte quelle ipotesi in cui l'erogazione dei compensi
sia legata a presupposti oggettivi e predeterminati che non richiedano
complessi approfondimenti in ordine alla verifica dell'effettivo
raggiungimento o meno dei risultati dell'attivita'.
In particolare, con riguardo alle ipotesi di conciliazione monocratica in
sede ispettiva, l'organo di vigilanza potra' procedere a diffidare il
datore di lavoro quando avra' acquisito elementi obiettivi, certi e idonei
a determinare il calcolo delle spettanze patrimoniali del lavoratore,
potendo altrimenti acquisire il consenso delle parti ad una conciliazione
monocratica. In seguito alla diffida il datore di lavoro puo' promuovere,
nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'atto, un
tentativo di conciliazione presso la DPL, conciliazione che, in
considerazione delle caratteristiche e delle finalita' dell'istituto, va
effettuata secondo le modalita' procedurali previste dall'art. 11 del
decreto (conciliazione monocratica), con gli effetti di cui all'art. 12,
commi 2.
Va peraltro evidenziato che, diversamente da quanto previsto nell'ipotesi
della conciliazione monocratica, tale procedura non incide sullo
svolgimento del procedimento ispettivo.
Decorso inutilmente il termine per esperire la conciliazione, oppure
quando l'accordo fra le parti non venga comunque raggiunto in sede
conciliativa, la diffida accertativa «acquista valore di accertamento
tecnico, con efficacia di titolo esecutivo», con apposito provvedimento
del Direttore della DPL, il quale deve procedere a verificare la
sussistenza dei presupposti e la correttezza del provvedimento di diffida.
Cio' comporta che il lavoratore puo' agire mediante atto di precetto al
fine della soddisfazione dei crediti retributivi, potendo fondare le
proprie pretese su un provvedimento amministrativo, avente natura di
titolo immediatamente esecutivo.
Con riguardo all'eventuale seguito in opposizione la legge riconosce il
carattere giuridico di accertamento tecnico alla diffida accertativa e
quindi di qualificata ricognizione degli elementi di fatto della
fattispecie, da parte di un organismo tecnico competente in materia, che
potrebbe consentire all'Autorita' giudiziaria adita di non procedere ad
ulteriori accertamenti tecnici d'ufficio in ordine alla quantificazione
del credito.
Tuttavia, il datore di lavoro puo' impugnare la diffida accertativa,
validata dal provvedimento autonomo del Direttore della DPL, entro trenta
giorni dalla notificazione, dinanzi al Comitato regionale per i rapporti
di lavoro di cui all'art. 17, integrato dalle parti sociali (un
rappresentante dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro designati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative), il quale
decidera' il ricorso entro novanta giorni dalla presentazione.
Si richiama l'attenzione sul fatto che ove le parti sociali non forniscano
i nominativi dei rispettivi rappresentanti chiamati ad integrare il
predetto Comitato, lo stesso, trascorsi i trenta giorni dalla richiesta di
nomina, decide nella sua composizione ordinaria. In caso di conciliazione
la diffida accertativa «perde efficacia» ed il credito vantato dal
lavoratore sara' pari alla somma concordata in sede conciliativa.
Sotto il profilo contributivo e assicurativo pero', difformemente da
quanto avviene per la conciliazione monocratica che non presuppone alcun
accertamento da parte dell'organo di vigilanza, i versamenti non possono
essere inferiori all'importo retributivo previsto dall'art. 1 del
decreto-legge n. 338/1989, come convertito dalla legge n. 389/1989, col
pagamento delle eventuali sanzioni civili e degli interessi legali.
Diffida (art. 13)
Il personale ispettivo, anche degli Enti previdenziali per i profili di
competenza, che durante un accertamento constata l'inosservanza di norme
per inadempimenti cui la legge ricollega sanzioni amministrative, nel
verbale di ispezione deve provvedere «a diffidare il datore di lavoro
alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il
relativo termine».
La diffida opera dunque quale condizione di procedibilita' in ipotesi di
illeciti amministrativi che risultano accertati e provati e se le
inadempienze risultano sanabili.
In primo luogo sono da ritenersi escluse dall'ambito della diffida tutte
le violazioni in cui l'interesse sostanziale (soprattutto relativo alla
tutela dell'integrita' psico-flsica e della personalita' morale) protetto
dalla norma non e' in alcun modo recuperabile (ad es. per aver fatto
superare le quarantotto ore medie di lavoro settimanale, per non aver
rispettato adempimenti, di tipo non meramente documentale, in materia di
apprendistato, lavoro minorile e genitori lavoratori, per aver utilizzato
lavoratori dello spettacolo privi del certificato di agibilita).
Sono invece da ritenersi «sanabili» le violazioni amministrative
relative ad adempimenti omessi, in tutto o in parte, che possono ancora
essere materialmente realizzabili, anche qualora la legge preveda un
termine per l'effettuazione dell'adempimento (illeciti omissivi istantanei
con effetti permanenti).
Appare invece possibile attivare la procedura in esame anche nelle ipotesi
in cui il trasgressore abbia, ancor prima dell'adozione della diffida,
posto in essere il comportamento dovuto, sia pur tardivamente.
In tale circostanza infatti - analogamente a quanto avviene in materia di
prescrizione obbligatoria - risulterebbe incongruo penalizzare chi
effettua comunque un adempimento dovuto oltre il termine previsto rispetto
a chi lo ometta totalmente.
Tale fattispecie inoltre rientra, seppur latamente, nella nozione di
sanabilita' in quanto la finalita' tutelata dalla disposizione viene
comunque salvaguardata mediante un comportamento posto in essere
volontariamente dal trasgressore.
Evidentemente, in tale ipotesi, non si avra' un vero e proprio atto di
diffida ma un accertamento della condotta posta in essere e conseguente
ammissione al pagamento della sanzione ai sensi dell'art. 13 del decreto
(diffida ora per allora).
Se il datore di lavoro ottempera alla diffida il procedimento
sanzionatorio si estingue mediante il pagamento di una somma agevolata a
titolo di sanzione, pari al minimo fissato dalla legge oppure, in caso di
sanzioni in misura fissa, a un quarto dell'importo stabilito.
Va comunque rilevato che nelle ipotesi in cui l'ammontare della somma,
determinato ai sensi dell'art. 13 del decreto, sia superiore alla sanzione
in misura ridotta, quantificata ai sensi dell'art. 16 della legge n.
689/1981, non e' evidentemente conforme alla finalita' dell'istituto
procedere con l'atto di diffida.
La nuova diffida, inoltre, interrompe i termini di cui all'art. 14 della
legge n. 689/1981, «fino alla scadenza del termine per la
regolarizzazione», pertanto, verificata l'inottemperanza, l'attivita'
ispettiva riprende il suo corso.
Si ricorda, da ultimo, che la diffida trova applicazione a decorrere dal
27 maggio 2004 ed e' applicabile anche alle violazioni commesse
antecedentemente a tale data.
Disposizione (art. 14)
L'art. 14 del decreto attribuisce efficacia «esecutiva» alle
disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di
legislazione sociale, «nell'ambito dell`applicazione delle norme per cui
sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento
discrezionale».
Il provvedimento e' ricorribile entro quindici giorni con ricorso al
Direttore della DPL competente per territorio, il quale e' chiamato a
decidere nei successivi quindici giorni, in caso di mancata decisione il
ricorso si intende respinto (cosiddetto «silenzio-rigetto»).
A differenza della diffida, la disposizione impone al datore di lavoro un
obbligo nuovo, che viene a specificare quello genericamente previsto dalla
legge, specie laddove essa non regolamenta fin nei dettagli la singola
fattispecie considerata.
Rimangono, peraltro, in vigore gli articoli 10 e 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;
pertanto, l'inottemperanza alla disposizione del funzionario ispettivo
seguita ad essere soggetta alle previste sanzioni amministrative e penali,
secondo la distinzione per materia.
Prescrizione obbligatoria (art. 15)
La «prescrizione obbligatoria» e' un provvedimento impartito dal
personale ispettivo nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria,
conseguente all'accertamento di violazioni che costituiscono reato.
Nel ridefinire l'istituto, il decreto non ha inteso intaccare la struttura
originaria dello strumento, gia' ottimamente funzionante e strategicamente
efficace, limitandosi ad operarne una estensiva applicazione a tutte le
ipotesi di reato in cui sia prevista la pena alternativa dell'arresto o
dell'ammenda ovvero punite soltanto con ammenda (art. 15, comma 1).
La prescrizione si applica non soltanto quando l'inadempienza puo' essere
sanata, ma anche nelle ipotesi di reato a «condotta esaurita», vale a
dire nei reati istantanei, con o senza effetti permanenti, nonche' nelle
fattispecie in cui il reo abbia autonomamente provveduto all'adempimento
degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della
prescrizione.
La nuova «prescrizione obbligatoria», dunque, si presenta quale omologo
della nuova diffida:
l'una opera nelle ipotesi di illecito amministrativo (ma solo se
l'inadempimento e' sanabile), l'altra a fronte di violazioni di carattere
penale (in ogni caso).
Ricorso alla DRL (art. 16)
Avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale del
lavoro e' ammesso ricorso amministrativo, davanti al Direttore della
Direzione regionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento, ad eccezione dei casi in cui sia controversa la sussistenza
o la qualificazione del rapporto di lavoro, laddove e' prevista, ai sensi
del successivo art. 17, la competenza a decidere il ricorso del Comitato
regionale per i rapporti di lavoro.
Il ricorso puo' essere presentato direttamente alla DRL che ne rilascia
ricevuta, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in
quest'ultimo caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Dalla data apposta sull'avviso di ricevimento decorreranno invece i
sessanta giorni entro i quali la DRL dovrebbe decidere il ricorso.
Nei trenta giorni successivi alla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione
gli interessati possono quindi, in via facoltativa, proporre ricorso alla
DRL oppure, in virtu' della espressa enunciazione testuale dell'art. 16,
proporre opposizione davanti al Tribunale, in funzione di giudice unico.
Il Direttore della DRL, ricevuto il ricorso, decide entro i successivi
sessanta giorni, senza procedere ad audizioni del privato ricorrente, in
ragione della previsione normativa secondo cui la decisione deve essere
presa «sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di
quella in possesso dell'amministrazione».
Con il provvedimento motivato che decide il ricorso, che deve essere
notificato al ricorrente, il Direttore della DRL conferma, in tutto o in
parte, ovvero annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata.
La pratica viene istruita, in primo luogo, dall'Ufficio affari legali e
contenzioso della DPL che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione impugnata, il
quale e' tenuto a trasmettere una propria nota, unitamente agli atti del
proprio fascicolo all'Ufficio affari legali e contenzioso della DRL.
La presentazione del ricorso alla DRL non sospende la esecuzione
dell'ordinanza-ingiunzione salvo provvedimento espresso in questo senso
del Direttore della DRL;
il provvedimento di sospensione puo' avvenire su richiesta del ricorrente
e in presenza dei requisiti tipici dei provvedimenti cautelari (fumus boni
iuris e periculum in mora).
Nel caso di decisione di annullamento dell'ordinanza-ingiunzione la DPL a
cui la decisione e' comunicata deve dare luogo alla cessazione delle
procedure di riscossione coattiva ove pendenti; nel caso di decisione del
ricorso che ridetermina l'importo della sanzione la DPL assegna agli
interessati, mediante atto notificato, il termine di trenta giorni per
pagare la somma rideterminata, in mancanza attivera' la procedura di
riscossione coattiva prevista dalla legge, con riferimento alla somma come
ridefinita.
Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il ricorso si intende
respinto (silenzio-rigetto).
A seguito della decisione espressa ovvero dopo l'inutile decorso del
termine previsto per la decisione stessa, il trasgressore puo' proporre
entro trenta giorni, che decorrono dalla notifica del provvedimento di
decisione ovvero dalla scadenza dei sessanta giorni, il ricorso in
opposizione di cui all'art. 22 della legge n. 689/1981, avente per oggetto
l'ordinanza-ingiunzione.
Ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro (art. 17)
Se l'ordinanza-ingiunzione ha ad oggetto la sussistenza o la
qualificazione di un rapporto di lavoro il ricorso va presentato al
Comitato regionale per i rapporti di lavoro, costituito all'interno della
DRL, di cui fanno parte:
il Direttore della DRL, che lo presiede;
il Direttore regionale dell'INPS e il Direttore regionale dell'INAIL.
A tal proposito si ritiene opportuno precisare che non e' necessario alcun
atto amministrativo per la costituzione del Comitato il quale, in virtu'
della esplicita e diretta formulazione normativa, e' costituito ex lege.
Sia pur in mancanza di uno specifico riferimento in tal senso, poiche' la
partecipazione al collegio e' a titolo funzionale, appare conforme ai
principi generali e alla esigenza di assicurare la continuita'
amministrativa ritenere che, in caso di assenza o legittimo impedimento
dei membri del Comitato, lo stesso operi con coloro che esercitano
funzioni vicarie dei membri stessi.
Il Comitato, infatti, viene individuato quale destinatario di tutti i
ricorsi che abbiano ad oggetto la sussistenza di un rapporto di lavoro
ovvero la diversa qualificazione dello stesso, ricorsi presentati avverso:
(1) contestazioni o notificazioni di illecito amministrativo delle DPL;
(2) ordinanze-ingiunzione delle DPL;
(3) verbali di accertamento di INPS, INAIL e di altri Enti previdenziali
per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria.
Sia pur in assenza di una specifica indicazione normativa, si ritiene che
il ricorso vada presentato nel termine di trenta giorni dalla
contestazione/notifica del provvedimento impugnato, secondo quanto
previsto in via generale per i ricorsi gerarchici anche impropri.
L'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 124/2004, peraltro, precisa
che il ricorso e' deciso entro novanta giorni dal ricevimento;
decorso inutilmente il termine esso s'intende respinto.
La decisione, come per l'analogo ricorso alla DRL, e' predisposta sulla
base della documentazione prodotta dal ricorrente e su quella in possesso
della DPL interessata, ovvero dell'organo di vigilanza che ha proceduto
alla redazione dell'atto impugnato.
L'istruttoria del ricorso e' a cura del Segretario del Comitato
individuato dal Direttore della DRL fra i funzionari, anche con qualifica
ispettiva, con specifiche competenze tecnico-giuridiche, il quale
partecipa alle sedute del Comitato in veste di relatore.
Per le problematiche previdenziali e assicurative il Segretario puo' farsi
assistere da funzionari degli Enti appositamente individuati. In
particolare per la decisione dei ricorsi avverso gli atti di accertamento
adottati da funzionari degli Enti previdenziali diversi dall'INPS e
dall'INAIL (ENPALS, ENASARCO, INPGI, IPSEMA ecc.), il Comitato provvede a
convocare, a fini istruttori, un rappresentante dei predetti Istituti che
interviene con finalita' consultive per l'approfondimento delle
problematiche relative allo specifico regime assicurativo.
Si precisa che il ricorso interrompe i termini di cui agli articoli 14, 18
e 22 della legge n. 689/1981 e quelli previsti dalla normativa vigente per
i ricorsi giurisdizionali nei confronti dei verbali degli Istituti
previdenziali.
Si sottolinea, infine, che i ricorsi gia' presentati ai Comitati regionali
dell'INPS alla data di entrata in vigore del decreto in questione restano
affidati alla competenza decisionale del predetto Organo, mentre il
Comitato regionale per il lavoro e' competente per i ricorsi presentati
successivamente alla predetta data, anche se relativi a rapporti insorti
antecedentemente all'entrata in vigore del decreto.
Roma, 24
giugno 2004
Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
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MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CIRCOLARE 23 dicembre 2004, n. 49
Attivita' informativa del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004: esercizio
dell'interpello.
(Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 3/2/2005)
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Alle Direzioni regionali e
provinciali del lavoro
Direzione generale per l'attivita' ispettiva
Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi
all'occupazione
Direzione generale della comunicazione
Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la
responsabilita' sociale delle imprese (CSR)
Direzione generale per la gestione del fondo nazionale per le
politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale
Direzione generale dell'immigrazione
Direzione generale del mercato del lavoro
Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la
formazione
Direzione generale per le politiche previdenziali
Direzione generale per l'innovazione tecnologica
Direzione generale delle risorse umane e affari generali Direzione
generale della tutela delle condizioni di lavoro Direzione generale
per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali
All'INPS
Direzione centrale ispettorato All'INAIL
Direzione centrale ispettorato All'ENPALS
Direzione generale - Servizio contributi e vigilanza All'INPGI
Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza All'IPSEMA
Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza
All'ENASARCO
Unita' organizzativa vigilanza e Coordinamento sedi e, per
conoscenza
All'Agenzia delle entrate - Direzione centrale accertamento
Al Comando Carabinieri - Ispettorato del lavoro
Al Comando generale della Guardia di finanza
Alla Provincia autonoma di Bolzano
Alla Provincia autononia di Trento
Alla Regione Siciliana - Assessorato lavoro e previdenza sociale
Ispettorato regionale del lavoro
|
A seguito
dell'approvazione del decreto legislativo n. 124/2004, l'attivita'
informativa istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, ha acquisito un ruolo di rilievo nell'ambito delle competenze
istituzionali oggi riassunte nel citato decreto. Tale attivita' si puo'
esercitare attraverso risposte a quesiti proposti:
a) al Centro di contatto istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; b) alle Direzioni provinciali e regionali del lavoro;
c) alla Direzione generale per l'attivita' ispettiva. attraverso
l'interpello; a) Centro di contatto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Il Centro di contatto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' un servizio che su tematiche relative alle politiche
sociali e del lavoro contribuisce alla diffusione delle indicazioni
ministeriali, mediante raccordo con le Direzioni generali interessate, con
particolare riferimento ai seguenti argomenti: congedi parentali,
disabilita', tossicodipendenze, immigrazione, sostegno alle famiglie,
volontariato, infanzia ed adolescenza, tipologie contrattuali di lavoro,
ammortizzatori sociali, condizioni di lavoro, attivita' di comitati e
commissioni del Ministero. Gli utenti possono contattare il servizio
attraverso la chiamata telefonica o tramite l'invio di e-mail.
b) Quesiti alle Direzioni regionali e provinciali. I quesiti rivolti alle
Direzioni regionali e provinciali del lavoro, anche da parte di singoli
lavoratori o imprese, sono riconducibili alle attivita' di cui all'art. 7,
lettera c), e art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 124/2004.
Tali articoli stabiliscono che il personale ispettivo fornisce chiarimenti
in relazione alle leggi sulla cui applicazione deve vigilare e fornire
indicazioni operative sulle modalita' per la corretta attuazione della
predetta normativa. Si ricorda, ancora, che in tali ipotesi, il personale
ispettivo puo' fornire chiarimenti e indicazioni operative che devono
fondarsi esclusivamente su circolari e su posizioni ufficiali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti di previdenza
per i profili di competenza.
c) Interpello. In riferimento all'interpello va precisato che lo stesso
puo' esercitarsi su tutta la normativa statale, ivi compresa quella di
natura regolamentare, di competenza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Va chiarito, inoltre, che il diritto di interpello si
esplica esclusivamente su attivazione dei soggetti collettivi o
rappresentativi individuati specificatamente dalla norma (associazioni di
categoria, ordini professionali ed enti pubblici) i quali rivolgono a
questo Ministero, per il tramite delle Direzioni provinciali del lavoro,
ovvero degli Istituti previdenziali in sede provinciale per le materie di
competenza quesiti di ordine generale. L'elemento che differenzia
l'interpello rispetto all'attivita' informativa svolta a livello
territoriale e' dato dall'attualita' delle problematiche rappresentate,
sulle quali, cioe', non sia ancora intervenuto alcun chiarimento o presa
di posizione ufficiale dell'Amministrazione, ne' in sede di circolare ne'
in sede di risposta ad un precedente interpello. Pertanto, le Direzioni
provinciali del lavoro e gli Istituti previdenziali in sede provinciale,
provvederanno ad inoltrare alla Direzione generale per l'Attivita'
ispettiva i quesiti che, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo
124/2004, siano pervenuti esclusivamente in via telematica solo dopo aver
verificato attentamente l'effettiva sussistenza dei presupposti sopra
indicati. Per quanto attiene alle modalita' operative dell'istituto,
nonostante la norma non contenga alcun termine, va comunque evidenziata
l'esigenza di fornire risposte il piu' possibile tempestive, sia pure in
relazione alla complessita' e alla molteplicita' degli argomenti oggetto
di quesito. Cio' premesso, ragioni di opportunita' richiedono, dunque,
l'individuazione di termini, sia pure indicativi, per assicurare
l'efficacia dell'istituto in esame. Le Direzioni provinciali del lavoro e
gli Istituti previdenziali, pertanto, provvederanno a trasmettere, entro
quindici giorni, alla Direzione generale per l'Attivita' ispettiva il
quesito corredandolo di una, anche sintetica, relazione avente carattere
istruttorio. Tale Direzione, ove il quesito riguardi problematiche che
esulano dai profili di diretta competenza, provvede ad inoltrarlo alle
Direzioni generali competenti ratione materiae, od a convocare, qualora il
quesito sia ascrivibile alla competenza di piu' Direzioni generali, le
Direzioni interessate per la valutazione congiunta del medesimo entro
venti giorni. Le Direzioni generali coinvolte redigono il proprio parere
motivato o la soluzione condivisa e la trasmettono alla Direzione generale
per l'attivita' ispettiva entro venti giorni. La soluzione prospettata.
ove condivisa, ovvero le diverse risposte formulate dalla Direzione
generale per l'Attivita' ispettiva e dalle altre Direzioni generali
interessate, saranno trasmesse, entro i successivi dieci gionri
all'Ufficio legislativo per il parere giuridico di competenza. Allo scopo
di dare massima diffusione alle soluzioni proposte ai quesiti ad
interpello, appare utile che le stesse siano pubblicate sul sito Internet
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in un area
appositamente dedicata. Da ultimo, con rilerimento agli effetti
dell'interpello, si ribadisce che fermi restando gli effetti civili fra le
parti e le eventuali conseguenze sul piano previdenziale, nel caso in cui
il datore di lavoro provveda ad adeguarsi a quanto forma oggetto della
risposta all'interpello, tale comportamento adesivo va valutato ai fini
della sussistenza dell'elemento soggettivo (colpa o dolo) nella
commissione degli illeciti amministrativi (art. 3 della legge n. 689/1981)
nonche' dell'applicazione delle sanzioni civili.
Roma, 23
dicembre 2004
Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
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MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CIRCOLARE 23 marzo 2006, n. 9
Diffida obbligatoria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124. Chiarimenti e indicazioni operative.
(Gazzetta Ufficiale n. 101
del 3/5/2006)
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Alle Direzioni reg.li e prov.li del lavoro
All'INPS - Direzione centrale vigilanza sulle entrate e economia
sommersa
All'INAIL - Direzione centrale rischi
All'ENPALS - Direzione generale - Servizio contributi e vigilanza
All'INPGI - Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza
All'IPSEMA - Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza
All'ENASARCO - Unita' organizzativa vigilanza e coordinamento sedi
Al Comando Carabinieri Ispettorato lavoro
Al Comando generale della Guardia di Finanza e, per conoscenza:
Alla Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro
Alla provincia autonoma di Bolzano
Alla provincia autonoma di Trento
Alla Regione Siciliana Assessorato lavoro e previdenza sociale
Ispettorato reg.le del lavoro - Palermo Ispettorato reg.le del
lavoro - Catania
|
Nella prima fase di
applicazione della disciplina di cui all'art. 13 del decreto
legislativo n. 124/2004 sono emersi alcuni profili di incertezza
operativa, sui quali si ritiene opportuno fornire ulteriori
chiarimenti rispetto a quelli gia' forniti con precedente circolare
n. 24/2004. Quanto al carattere obbligatorio del provvedimento di
diffida si ribadisce che la stessa, stante il tenore letterale della
disposizione normativa, riveste carattere obbligatorio, nel senso
che costituisce una condizione di procedibilita' dell'azione
sanzionatoria degli illeciti amministrativi in materia di lavoro e
di legislazione sociale. Pertanto, l'adozione di un provvedimento di
contestazione/notificazione di una violazione ritenuta sanabile non
preceduta dalla diffida ex art. 13 cit. e' inficiata da un vizio di
carattere procedimentale, che si ripercuote sulla legittimita' del
provvedimento stesso. Relativamente alla sanabilita' delle
violazioni, si ribadisce che tale requisito sussiste in tutti i casi
di inosservanze consistenti in comportamenti materialmente
realizzabili, indipendentemente quindi dalla istantaneita' omeno
della condotta oggetto della fattispecie sanzionatoria, purche' non
si tratti di violazione di norme poste a diretta tutela dell'integrita'
psicofisica del lavoratore. Peraltro, tutte le violazioni i cui
adempimenti possono essere considerati astrattamente sanabili non
consentono, tuttavia, l'applicazione dell'istituto in esame qualora
la regolarizzazione da parte del datore di lavoro non sia
materialmente possibile.
Cio' accade, ad esempio, per la fattispecie
di omessa consegna, all'atto dell'assunzione, della dichiarazione
contenente gli estremi dell'iscrizione nel libro matricola, nel caso
in cui il lavoratore interessato, al momento della diffida, non sia
piu' in forza all'azienda, ovvero nell'ipotesi in cui l'impresa,
possibile destinataria della diffida, sia gia' cessata al momento
dell'adozione del provvedimento. Il potere di diffida si applica,
non essendovi alcuna limitazione al riguardo, a tutte le materie di
competenza degli ispettori del lavoro e, pertanto, anche in materie
- quale, in particolare, quella della sicurezza del lavoro - ove
residuano competenze accertative dello Stato. D'altra parte
nell'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004 si fa espresso
riferimento alle norme in materia di «legislazione sociale» ed e'
da ritenersi che in tale ambito rientri anche la disciplina
prevenzionistica. Anche in tal caso, e' bene ribadirlo, la
regolarizzazione dell'inosservanza sara' ammissibile soltanto nelle
ipotesi in cui la condotta omessa sia ancora materialmente
realizzabile e sempre che si tratti di violazione di adempimenti
formali di natura documentale o burocratica. Al fine di uniformare
l'attivita' del personale ispettivo, si allega un elenco, ancorche'
non esaustivo, delle principali violazioni amministrative
suscettibili di diffida. Roma, 23 marzo 2006 Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali Maroni
Allegato
Diffida
obbligatoria: elenco degli illeciti sanabili
Libro di matricola -
Gestione INAIL: art. 20, comma 1, decreto del Presidente della
Repubblica n. 1124/1965, per essere sprovvisto del libro di
matricola. Diffida pari a Euro 25; art. 20, comma 1, decreto del
Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per non aver provveduto ad
iscrivere sul libro di matricola i dati di cui all'art. 20, comma 1,
punto 1. Diffida pari a Euro 25. Libro di matricola - Gestione INPS:
art. 134, regio decreto n. 3184/1923, per essere sprovvisto del
libro di matricola. Diffida pari a Euro 5; art. 39, comma 1, decreto
del Presidente della Repubblica n. 797/1955, per non aver provveduto
ad iscrivere sul libro di matricola: il numero delle persone a
carico del lavoratore per cui vengono corrisposti assegni familiari;
gli estremi dell'autorizzazione I.N.P.S. alla corresponsione degli
assegni familiari (assegno per il nucleo familiare). Diffida pari a
Euro 51.
Libro di paga - Gestione INAIL: art. 20, comma 1, decreto
del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per essere sprovvisto
del libro di paga. Diffida pari a Euro 25; art. 20, comma 1, decreto
del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per non aver
provveduto ad iscrivere sul libro di paga i dati di cui all'art. 20,
comma 1, punto 2). Diffida pari a Euro 25. art. 25, comma 1, decreto
del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per non aver
provveduto, ogni giorno, ad effettuare sul libro di paga - sezione
presenze le scritturazioni relative alle ore lavorate da ciascun
dipendente il giorno precedente. Diffida pari a Euro 25.
Libro di
paga - Gestione INPS: art. 134, regio decreto n. 3184/1923, per
essere sprovvisto del libro di paga. Diffida pari a Euro 5; art. 41,
decreto del Presidente della Repubblica n. 797/1955, per non aver
provveduto a registrare sul libro di paga gli assegni familiari
(assegno per il nucleo familiare) corrisposti a ciascun lavoratore.
Diffida pari a Euro 51. Registro d'impresa: art. 2, comma 1, decreto
legislativo n. 375/1993, per essere sprovvisto del registro
d'impresa. Diffida pari a Euro 103; art. 2, comma 1, decreto
legislativo n. 375/1993, per non aver provveduto ad iscrivere sul
registro di impresa le prescritte annotazioni. Diffida pari a Euro
103;
art. 9-quater, comma 18, decreto-legge n. 510/1996, convertito
da legge n. 608/1996, per aver compilato in modo infedele il
registro d'impresa. Diffida pari a Euro 258. Registro degli
infortuni: art. 4, comma 5, lettera o), decreto legislativo n.
626/1994, sostituito dall'art. 3, decreto legislativo n. 242/1996,
per non essere fornito del registro degli infortuni. Diffida pari a
Euro 516.
art. 4, comma 5, lettera o), decreto legislativo n.
626/1994, sostituito dall'art. 3, decreto legislativo n. 242/1996,
per non aver provveduto ad annotare cronologicamente sul registro
gli infortuni sul lavoro che comportino assenza dal lavoro di almeno
1 giorno.
Diffida pari a Euro 516. Cartella sanitaria: art. 4, comma
8, decreto legislativo n. 626/1994, per aver omesso di custodire
presso l'azienda ovvero l'unita produttiva la cartella sanitaria e
di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o per
aver omesso di consegnare copia della stessa al lavoratore alla
risoluzione del rapporto di lavoro o qualora richiesta dallo stesso.
Diffida pari a Euro 516.
Nominativo RSPP: art. 8, comma 11, decreto
legislativo n. 626/1994, per aver omesso di comunicare alla
Direzione provinciale del lavoro e alle Unita' sanitarie locali
territorialmente competenti il nominativo del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione. Diffida pari a Euro 516.
Riunione periodica: art. 11, decreto legislativo n. 626/1994, per
non aver tenuto la riunione periodica di prevenzione e protezione
dei rischi. Diffida pari a Euro 516.
Notifica preliminare: art. 11,
decreto legislativo n. 494/1996, per aver omesso di trasmettere
prima dell'inizio dei lavori all'Unita' sanitaria locale e alla
Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la
notifica preliminare nonche' gli eventuali aggiornamenti.
Diffida
pari a Euro 516. PSC e POS a disposizione del RLS: art. 12, comma 4,
decreto legislativo n. 494/1996, per non aver messo a disposizione
dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e del POS almeno
10 giorni prima dell'inizio dei lavori.
Diffida pari a Euro 516.
Trasmissione del PSC alle imprese esecutrici: art. 13, comma 2,
decreto legislativo n. 494/1996, per non aver trasmesso il PSC alle
imprese esecutrici prima dell'inizio dei lavori. Diffida pari a Euro
516. Trasmissione del POS al coordinatore per l'esecuzione: art. 13,
comma 3, decreto legislativo n. 494/1996, per non aver trasmesso il
POS al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori.
Diffida pari a Euro 516.
Collocamento ordinario: art. 9-bis, comma
2, decreto-legge n. 510/1996, convertito da legge n. 608/1996, per
aver omesso di inviare al Centro per l'impiego competente, entro 5
giorni dall'assunzione, una comunicazione contenente il nominativo
del lavoratore assunto, la tipologia contrattuale, la qualifica ed
il trattamento economico e normativo. Diffida pari a Euro 100.
Collocamento obbligatorio: art. 9, comma 6, legge n. 68/1999, per
non avere, i datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle
disposizioni della presente legge, inviato agli uffici competenti
entro il 31 gennaio di ciascun anno, un prospetto contenente: il
numero complessivo dei dipendenti, il numero ed i nominativi dei
lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'art. 3,
nonche' i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori
di cui all'art. 1. Diffida pari a Euro 129, maggiorata di Euro 6,25
per ogni giorno di ritardo;
art. 15, comma 4, legge n. 68/1999, per
non aver provveduto a coprire la quota dell'obbligo di cui all'art.
3, trascorsi 60 giorni dalla data in cui e' insorto l'obbligo di
assunzione. Diffida pari a Euro 12,75 per ogni giorno per ciascun
lavoratore non occupato.
Collocamento obbligatorio dei centralinisti
non vedenti: art. 10, comma 2, legge n. 113/1985, per l'omessa
assunzione per ogni centralino telefonico con almeno 5 linee urbane
di un privo della vista iscritto all'albo professionale di cui
all'art. 1 della presente legge.
Diffida pari a Euro 21,13 per ogni
giorno e per ciascun posto non coperto; art. 5, legge n. 113/1985,
per non aver provveduto ad effettuare le comunicazioni previste
dall'art. 5 della legge 29 marzo 1985, n. 113, entro i termini
indicati nello stesso articolo (60 giorni); art. 10, comma 1, legge
n. 113/1985. Diffida pari a Euro 105,70. Collocamento obbligatorio
dei terapisti della riabilitazione non vedenti: art. 5, legge n.
29/1994, per l'omessa assunzione da parte dei soggetti pubblici e
privati soggetti all'obbligo di un terapista della riabilitazione
non vedente. Diffida pari a Euro 21,13 per ogni giorno e per ciascun
posto non coperto;
art. 5, legge n. 29/1994, per non aver provveduto
ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 4 della legge n.
29/1994. Diffida pari a Euro 105,70. Dichiarazione di assunzione:
art. 4-bis, comma 2, decreto legislativo n. 181/2000 come sostituito
dall'art. 6, comma 1, decreto legislativo n. 297/2002, per non aver
consegnato al lavoratore, all'atto dell'assunzione, prima
dell'immissione al lavoro, una dichiarazione sottoscritta dallo
stesso, contenente i dati della registrazione sul libro matricola in
uso (nel caso in cui non si applica il contratto collettivo, tale
dichiarazione per essere regolare deve recare l'espressa indicazione
della durata delle ferie, della periodicita' della retribuzione, dei
termini di preavviso e dell'orario di lavoro); nonche' la
dichiarazione concernente le condizioni di lavoro applicate al
rapporto, prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152,
in attuazione della direttiva comunitaria 91/533/Cee. Diffida pari a
Euro 250.
Obbligo di informazione: art. 2, comma 1, decreto
legislativo n. 152/1997, per non aver provveduto, in caso di
lavoratore inviato all'estero per periodo superiore a 30 giorni, a
fornire regolare (senza omissioni o inesattezze) dichiarazione
scritta contenente le indicazioni di cui all'art. 1, comma 1 del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, oltre a: durata del
lavoro all'estero, valuta di corresponsione della retribuzione,
vantaggi in denaro o in natura connessi al lavoro estero, condizioni
di rimpatrio.
Diffida pari a Euro 51; art. 3, decreto legislativo n.
152/1997, per non aver regolarmente (senza omissioni o inesattezze)
comunicato per iscritto al lavoratore, entro un mese dall'adozione,
qualsiasi modifica degli elementi di cui agli articoli 1 e 2 del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. Diffida pari a Euro 51.
Comunicazione INAIL: art. 14, decreto legislativo n. 38/2000, per
non aver comunicato alla sede INAIL competente, contestualmente
all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla cessazione dello
stesso, il codice fiscale dei lavoratori. Diffida pari a Euro 12,75.
Lavoro straordinario: art. 5, comma 5, decreto legislativo n.
66/2003, per aver omesso di: (a) evidenziare separatamente, negli
strumenti di rilevazione delle prestazioni lavorative, le ore di
lavoro straordinario; (b) retribuire le ore di lavoro straordinario
con le maggiorazioni stabilite dalla contrattazione collettiva.
Diffida pari a Euro 25.
Diffida pari a Euro 154 se l'inosservanza si
riferisce a piu' di 5 lavoratori, ovvero si e' verificata nel corso
dell'anno solare per piu' di 50 giorni.
Lavoro festivo: art. 5,
comma 1, legge n. 260/1949 sostituito dall'art. 1, legge n. 90/1954
e art. 3, legge n. 90/1954, per non aver corrisposto, ai lavoratori
retribuiti in relazione alle ore di lavoro effettive, la normale
retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni
elemento accessorio, nelle ricorrenze festive previste dalla legge.
Diffida pari a Euro 154; art. 5, comma 1, legge n. 260/1949
sostituito dall'art. 1, legge n. 90/1954, e art. 2, legge n.
90/1954, per non aver corrisposto, ai lavoratori assenti per i
motivi previsti dalla legge, la normale retribuzione globale di
fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, nelle
ricorrenze festive. Diffida pari a Euro 154;
art. 5, commi 2 e 3,
legge n. 260/1949 sostituito dall'art. 1, legge n. 90/1954, per non
aver corrisposto, ai lavoratori che hanno lavorato nei giorni
festivi previsti dalla legge, la maggiorazione per il lavoro
festivo. Diffida pari a Euro 154.
Richiamo alle armi: art. 1, comma
2, e art. 4, legge n. 370/1955, per non aver computato il tempo
trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla
presentazione per la ripresa del posto di lavoro agli effetti dell'anzianita'
di servizio per il lavoratore. Diffida pari a Euro 103. Diffida pari
a Euro 154 se la violazione si riferisce a piu' di 5 lavoratori;
art. 4, legge n. 370/1955, per non aver corrisposto al lavoratore
richiamato alle armi la retribuzione o l'indennita' nella misura e
per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo
equita'. Diffida pari a Euro 103.
Diffida pari a Euro 154 se la
violazione si riferisce a piu' di 5 lavoratori. Infortunio sul
lavoro: art. 53, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n.
1124/1965, per non avere denunciato all'INAIL, entro 2 giorni da
quando ne ha avuto notizia, l'infortunio che ha colpito il
dipendente prestatore d'opera, pronosticato guaribile in piu' di tre
giorni ovvero per non aver corredato la denuncia del certificato
medico. Diffida pari a Euro 258;
art. 53, comma 2, decreto del
Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per aver omesso di
denunciare per telegrafo all'INAIL, entro 24 ore dal sinistro,
l'infortunio che ha colpito il lavoratore dipendente e che ha avuto
esito mortale, ovvero ha determinato per il lavoratore stesso
pericolo di morte.
Diffida pari a Euro 258; art. 53, comma 4,
decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per non avere
indicato nella denuncia di infortunio le generalita' dell'operaio,
il giorno e l'ora in cui e' avvenuto l'infortunio, le cause e le
circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di
misure di igiene e prevenzione, la natura e la precisa sede
anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le
eventuali alterazioni preesistenti. Diffida pari a Euro 258;
art.
54, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per non
aver dato notizia, entro 2 giorni, all'autorita' locale di pubblica
sicurezza, dell'infortunio sul lavoro che ha avuto per conseguenza
la morte o l'inabilita' al lavoro per piu' di tre giorni del
prestatore d'opera dipendente. Diffida pari a Euro 258. Malattia
professionale: art. 53, comma 5, decreto del Presidente della
Repubblica n. 1124/1965, per aver omesso di trasmettere all'INAIL la
denuncia di malattia professionale corredata da certificato medico,
entro i 5 giorni successivi a quello in cui il lavoratore ha fatto
denuncia (al datore di lavoro) della manifestazione della malattia
professionale. Diffida pari a Euro 258;
art. 53, comma 6, decreto
del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per aver omesso di
indicare nella denuncia di infortunio o di malattia professionale le
ore lavorative ed il salario percepito dal lavoratore assicurato nei
15 giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia
professionale. Diffida pari a Euro 258. Prospetto di paga: art. 1,
commi 1 e 2 legge n. 4/1953, per non aver consegnato, all'atto della
corresponsione della retribuzione, ai dipendenti, un prospetto di
paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica del
lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni
per il nucleo familiare e tutti gli altri elementi che compongono
detta retribuzione nonche', distintamente, le singole trattenute.
Diffida pari a Euro 25; art. 1, comma 2, legge n. 4/1953, per non
aver firmato, siglato o timbrato il prospetto di paga. Diffida pari
a Euro 25;
art. 2, legge n. 4/1953, per la non corrispondenza delle
annotazioni sul prospetto di paga con le registrazioni eseguite sui
libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di
tempo. Diffida pari a Euro 25;
art. 3, legge n. 4/1953, per non aver
consegnato il prospetto di paga al lavoratore nel momento stesso in
cui gli e' stata consegnata la retribuzione.
Diffida pari a Euro 25.
Contratti collettivi di lavoro: art. 1, legge n. 741/1959, per non
aver osservato le norme giuridiche sui minimi inderogabili di
trattamento economico e normativo previste dagli accordi economici e
dai contratti collettivi, anche intercategoriali, stipulati
anteriormente al 3 ottobre 1959 e resi obbligatori con efficacia
erga omnes. Diffida pari a Euro 25. Diffida pari a Euro 154 se
l'inosservanza si riferisce a piu' di 5 lavoratori; art. 509 c.p.,
per non aver adempiuto (in qualita' di datore di lavoro o di
lavoratore) agli obblighi derivanti da un contratto collettivo
(articoli 2067 codice civile e seguenti) o dalle norme emanate dagli
organi corporativi. Diffida pari a Euro 103. Cessazione del
rapporto: art. 21, comma 1, legge n. 264/1949, per non aver
comunicato al Centro per l'impiego competente, entro 5 giorni dalla
cessazione del rapporto, il nome e la qualifica dei lavoratori di
cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro. Diffida
pari a Euro 100.
Consegna della denuncia delle retribuzioni: art. 4,
decreto-legge n. 352/1978, convertito in legge n. 467/1978, per non
aver consegnato al lavoratore con cui sia cessato il rapporto di
lavoro, nei termini di legge ovvero entro 12 giorni dalla richiesta,
copia della denuncia nominativa delle retribuzioni corrisposte.
Diffida pari a Euro 2. Lavoro a tempo determinato: art. 6 , decreto
legislativo n. 368/2001, per non aver corrisposto, al lavoratore a
tempo determinato, le ferie, la gratifica natalizia o la tredicesima
mensilita' e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i
lavoratori regolamentati con rapporto a tempo indeterminato, in
proporzione al periodo lavorativo effettivamente prestato. Diffida
pari a Euro 25. Diffida pari a Euro 154 se l'inosservanza si
riferisce a piu' di cinque lavoratori;
art. 6, decreto legislativo
n. 368/2001, per non aver corrisposto al lavoratore alla scadenza
del contratto il trattamento di fine lavoro proporzionato alla
durata del contratto stesso e pari all'indennita' di anzianita'
prevista dai contratti collettivi.
Diffida pari a Euro 25. Diffida
pari a Euro 154 se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque
lavoratori. Lavoro a domicilio: art. 3, comma 1, legge n. 877/1973,
per non essere iscritti nell'apposito registro dei committenti.
Diffida pari a Euro 645,50; art. 3, comma 3, legge n. 877/1973, per
non essere iscritto nel registro di ciascuna provincia presso la
quale distribuisce o esegue lavoro a domicilio. Diffida pari a Euro
645,50;
art. 3, comma 5, legge n. 877/1973, per non aver tenuto, pur
avendo fatto eseguire lavoro al di fuori della propria azienda,
l'apposito registro dei lavoratori a domicilio. Diffida pari a Euro
258; art. 3, comma 5, legge n. 877/1973, per non aver effettuato sul
registro dei lavoranti a domicilio le registrazioni prescritte (il
nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni nonche'
l'indicazione del tipo e della quantita' del lavoro da eseguire e la
misura della retribuzione). Diffida pari a Euro 258; art. 3, comma
6, legge n. 877/1973, per non aver fatto preventivamente vidimare,
presso il Servizio ispezione del lavoro della Direzione provinciale
del lavoro competente per territorio, prima della messa in uso,
l'apposito registro dei lavoranti a domicilio. Diffida pari a Euro
258;
art. 8, commi 1 e 3, legge n. 877/1973, per non aver retribuito
i lavoratori che hanno eseguito lavoro a domicilio sulla base delle
tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi di
categoria, ovvero qualora questi non dispongano in ordine alla
tariffa di cottimo pieno, sulla base della tariffa di cottimo pieno
determinata dalla commissione a livello regionale. Diffida pari a
Euro 516;
art. 8, commi 3 e 4, legge n. 877/1973, per non aver
corrisposto al lavoratore a domicilio la percentuale sull'ammontare
della retribuzione ad esso dovuta a titolo di rimborso spese per
l'uso di macchine, locali, energia ed accessori, nonche' le
maggiorazioni retributive, da valere a titolo di indennita', per il
lavoro festivo, le ferie, la gratifica natalizia e l'indennita' di
anzianita'. Diffida pari a Euro 5l6; art. 9, comma 1, legge n.
877/1973, per non aver applicato ai lavoranti a domicilio le norme
vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni
sociali e di assegni familiari. Diffida pari a Euro 516;
art. 10,
comma 1, legge n. 877/1973, per non aver munito il lavorante a
domicilio del prescritto speciale libretto personale di controllo.
Diffida pari a Euro 516;
art. 10, comma 1, legge n. 877/1973, per
non aver prescritto, indicato o specificato nel libretto personale
di controllo: la data e l'ora di consegna del lavoro assegnato, il
lavoro da eseguire, la quantita' e la qualita' dei materiali
consegnati, la misura della retribuzione, l'ammontare delle
eventuali anticipazioni, la data e l'ora di riconsegna del lavoro
eseguito, la quantita' e la qualita' di esso, i materiali
eventualmente restituiti, la retribuzione corrisposta, i singoli
elementi di cui si compone e le singole trattenute. Diffida pari a
Euro 516;
art. 10, comma 2, legge n. 877/1973, per non aver firmato,
all'atto della consegna del lavoro affidato e all'atto della
riconsegna del lavoro eseguito, il libretto personale di controllo
del lavorante a domicilio. Diffida pari a Euro 258.
Lavoratori nello
spettacolo: art. 9, commi 1 e 2, decreto legislativo C.P.S. n.
708/1947, per non avere denunciato all'Enpals, le persone occupate,
indicando la retribuzione giornaliera corrisposta, non oltre il
termine di 5 giorni dalla conclusione dei contratti, l'inizio/il
termine del rapporto di lavoro instaurato. Diffida pari a Euro 10
per ciascun lavoratore;
art. 9, commi 1 e 2, decreto legislativo
C.P.S. n. 708/1947, per non avere denunciato all'Enpals, non oltre
il termine di 5 giorni dal verificarsi dell'evento, le variazioni
intervenute sui dati denunciati. Diffida pari a Euro 10 per ciascun
lavoratore;
art. 11, decreto legislativo C.P.S. n. 708/1947, per
avere omesso di effettuare le prescritte registrazioni sul libretto
personale del lavoratore dello spettacolo (periodi di occupazione,
retribuzione giornaliera e contributi versati). Diffida pari a Euro
258; art. 11, decreto legislativo C.P.S. n. 708/1947, per avere
effettuato registrazioni inesatte o incomplete sul libretto
personale del lavoratore dello spettacolo (periodi di occupazione,
retribuzione giornaliera e contributi versati). Diffida pari a Euro
258.
Lavoratori marittimi: art. 4, comma 1, decreto legislativo n.
108/2005, per non aver (quale armatore della nave) istituito e
tenuto a bordo di tutte le unita' navali il registro dell'orario su
cui sono riportate le ore giornaliere di lavoro o le ore giornaliere
di riposo dei lavoratori marittimi. Diffida pari a Euro 500; art. 4,
comma 3, decreto legislativo n. 108/2005, per non aver (quale
armatore della nave) fatto vistare e vidimare all'Autorita'
marittima competente il registro dell'orario. Diffida pari a Euro
500;
art. 4, comma 5, decreto legislativo n. 108/2005, per non aver
(quale armatore della nave) consegnato copia sottoscritta del
registro dell'orario ai lavoratori marittimi. Diffida pari a Euro
500. Lavoro dei minori: art. 8, comma 6, legge n. 977/1967 mod.
dall'art. 9, decreto legislativo n. 345/1999, per non aver
comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai
titolari della potesta' genitoriale, il giudizio sull'idoneita' o
sull'inidoneita' parziale o temporanea o totale del minore al
lavoro. Diffida pari a Euro 516. Genitori lavoratori: articoli 22 e
29, decreto legislativo n. 151/2001, per aver omesso di
corrispondere al genitore lavoratore in astensione obbligatoria l'indennita'
di maternita' per tutto il periodo di astensione, ai sensi dell'art.
1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge
29 febbraio 1980, n. 33. Diffida pari a Euro 516;
art. 34 , decreto
legislativo n. 151/2001, per aver omesso di corrispondere al
genitore lavoratore in astensione facoltativa, fino al terzo anno di
vita del bambino, l'indennita' di maternita' complessiva tra i
genitori di sei mesi. Diffida pari a Euro 516.
Parita' di
trattamento tra uomini e donne: art. 9, comma 1, legge n. 125/1991.
Qualora le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento
dipendenti tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla
situazione del personale maschile e femminile (in ognuna delle
professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei
passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita',
dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della
retribuzione effettivamente corrisposta), non abbiano trasmesso il
rapporto nei termini prescritti, la Direzione regionale del lavoro,
mediante i servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro
competenti per territorio, invita le aziende stesse a provvedere
entro sessanta giorni. Diffida pari a Euro 103.
Lavoratori
extracomunitari: art. 22, comma 7, decreto legislativo n. 286/1998
come modificato da art. 18, legge n. 189/2002, per avere il datore
di lavoro omesso di comunicare in forma scritta (entro 5 giorni
dall'evento), allo sportello unico per l'immigrazione, qualunque
variazione (modifica degli elementi contrattuali, trasformazione e
cessazione) del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero.
Diffida pari a Euro 500 solo nei casi in cui il prefetto deleghi
all'accertamento il personale ispettivo del Ministero del lavoro.
Somministrazione irregolare: art. 21, comma 1, decreto legislativo
n. 276/2003, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n.
251/2004, per avere stipulato un contratto di somministrazione di
lavoro senza indicazione degli elementi prescritti dall'art. 21,
comma 1, lettera f), g), h), i), j) e k). Diffida pari a Euro 250;
art. 21, comma 3 , decreto legislativo n. 276/2003, per avere omesso
di comunicare per iscritto al lavoratore tutte le informazioni
relative al contratto di somministrazione, compresa la data di
inizio e la durata prevedibile dell'attivita' lavorativa presso
l'utilizzatore, all'atto della stipula del contratto di lavoro
ovvero all'atto dell'invio presso l'azienda utilizzatrice. Diffida
pari a Euro 250.
Omesse e false registrazioni, denunce e
comunicazioni: art. 12, comma 1, decreto del Presidente della
Repubblica n. 1124/1965 - decreto ministeriale 19 settembre 2003,
per non aver denunciato all'Istituto assicuratore, contestualmente
all'inizio dei lavori ovvero, nei casi previsti, entro 5 giorni
dall'inizio, la natura, le lavorazioni e tutti gli elementi e le
indicazioni per la valutazione del rischio e la determinazione del
premio di assicurazione. Diffida pari a Euro 7,50 fino a 10
dipendenti;
diffida pari a Euro 30,75 piu' di 10 e non piu' di 100
dipendenti; diffida pari a Euro 154,75 oltre i 100 dipendenti; art.
12, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 -
decreto ministeriale 19 settembre 2003, per non aver denunciato
all'Istituto assicuratore, entro il termine di 30 giorni le
successive modificazioni di estensione e di natura del rischio,
nonche' le variazioni riguardanti l'individuazione del titolare e
della sede dell'azienda. Diffida pari a Euro 7,50 fino a 10
dipendenti.
Diffida pari a Euro 30,75 piu' di 10 e non piu' di 100
dipendenti.
Diffida pari a Euro 154,75 oltre i 100 dipendenti;
art.
12, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 -
decreto ministeriale 19 settembre 2003, per non aver denunciato
all'Istituto assicuratore, entro il termine di 30 giorni la
cessazione della lavorazione. Diffida pari a Euro 7,50 fino a 10
dipendenti.
Diffida pari a Euro 30,75 piu' di 10 e non piu' di 100
dipendenti. Diffida pari a Euro 154,75 oltre i 100 dipendenti;
art.
6, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 375/1993, per aver, il datore
di lavoro agricolo, omesso di presentare alla competente sede
I.N.P.S. entro il venticinquesimo giorno dalla fine di ciascun
trimestre la dichiarazione della manodopera occupata, ovvero per
averla trasmessa incompleta o infedele. Diffida pari a Euro 12;
art.
4, comma 5, decreto-legge n. 338/1989, convertito in legge n.
389/1989 come modificato dall'art. 2-bis decreto-legge n. 6/1993,
convertito in legge n. 63/1993. Per non aver comunicato all'INAIL in
occasione del pagamento dell'autoliquidazione dei premi, le
generalita', la qualifica e il codice fiscale dei lavoratori
occupati nel precedente periodo assicurativo. Diffida pari a Euro
2,50;
art. 4, decreto-legge n. 352/1978, convertito in legge n.
467/1978, per non aver consegnato al lavoratore, ogni anno, copia
della denuncia nominativa delle retribuzioni corrisposte. Diffida
pari a Euro 2;
art. 30, legge n. 843/1978, per non aver presentato all'I.N.P.S., entro 20 giorni dalla fine di ciascun mese, la
denuncia mensile dei contributi dovuti e delle prestazioni
anticipate ai lavoratori dipendenti.
Diffida pari a Euro 6,25; art.
1, decreto-legge n. 352/1978, convertito in legge n. 467/1978, per
l'omessa o infedele o incompleta indicazione, nelle denunce dei
contributi dovuti all'INPS, dei dati relativi a: codice fiscale,
numero d'iscrizione alla CCIAA, numero di matricola per ogni
posizione assicurativa. Diffida pari a Euro 6,25;
art. 2,
decreto-legge352/78, conv. in legge n. 467/78, per non aver
comunicato alla CCIAA e all'Istituto previdenziale interessato (Inail,
Inps, Enpals), entro 30 giorni dall'evento, la variazione, la
sospensione o la cessazione dell'obbligo assicurativo. Diffida pari
a Euro 6,25; art. 7, decreto-legge n. 693/1980, convertito in legge
n. 891/1980, per l'omessa indicazione, nelle denunce dei contributi
dovuti all'INPS, dei dati relativi alle retribuzioni complessive
assoggettate a ritenuta alla fonte nonche' all'imposta versata.
Diffida pari a Euro 6,25; art. 14, decreto del Presidente della
Repubblica n. 1124/1965, per non aver provveduto a denunciare
all'INAIL le generalita' della persona che rappresenta e sostituisce
il datore di lavoro che non sovrintende personalmente alla gestione
dei lavori. Diffida pari a Euro 25;
art. 2, decreto-legge n.
352/1978, convertito in legge n. 467/ 1978, per non aver comunicato
alla competente sede INPS, entro 30 giorni, la sospensione, la
variazione o la cessazione dell'attivita'. Diffida pari a Euro 25;
articoli 39 e 40, decreto del Presidente della Repubblica n.
797/1955, per l'omessa comunicazione e trasmissione all'I.N.P.S.
delle notizie e dei documenti relativi agli assegni familiari e
comprovanti il diritto del lavoratore a percepirli. Diffida pari a
Euro 51;
art. 10, comma 5, regio decreto-legge n. 636/1939
convertito in legge n. 1272/1939, per avere alle proprie dipendenze
o aver successivamente assunto pensionati di invalidita' senza darne
notizia all'INPS, indicando fedelmente l'importo della retribuzione
corrisposta. Diffida pari a Euro 129.
Omessi trattamenti
previdenziali e assistenziali: art. 1, decreto-legge n. 663/1979,
convertito in legge n. 33/1980, per l'omessa o ritardata erogazione
dell'indennita' di malattia e di maternita' ai lavoratori o alle
lavoratrici che ne abbiano maturato il diritto, possedendo i
requisiti richiesti dalla legge. Diffida pari a Euro 6,25;
art. 70,
decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per il rifiuto
di corrispondere al lavoratore infortunato un anticipo sull'indennita'
spettante per invalidita' temporanea ovvero l'intera indennita' al
lavoratore che si trova nel luogo in cui risiede il datore di
lavoro, nonostante formale richiesta dell'INAIL. Diffida pari a Euro
25;
art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965,
per aver omesso di corrispondere al lavoratore infortunato l'indennita'
spettante quale trattamento per il periodo di carenza. Diffida pari
a Euro 25;
art. 68, decreto del Presidente della Repubblica n.
1124/1965, per aver omesso di corrispondere al lavoratore
infortunato l'indennita' spettante quale trattamento per il periodo
di carenza. Diffida pari a Euro 25; articoli 1, 33 e 37, decreto del
Presidente della Repubblica n. 797/1955 come modificato dalla legge
n. 1038/1971, per non aver corrisposto ovvero per aver corrisposto
in ritardo e/o in misura inferiore a quella spettante l'assegno per
il nucleo familiare ai lavoratori aventi diritto. Diffida pari a
Euro 103.
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MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CIRCOLARE 23 marzo 2006, n. 10
Ricorsi avverso il Comitato regionale per i
rapporti di lavoro di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124. Chiarimenti e indicazioni operative.
(Gazzetta
Ufficiale n. 101 del 3/5/2006)
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Alle Direzioni
regionali e provinciali del lavoro All'INPS
- Direzione
centrale vigilanza sulle entrate e economia sommersa All'INAIL
- Direzione centrale rischi All'ENPALS
- Direzione generale
-
Servizio contributi e vigilanza All'INPGI
- Direzione per la
riscossione dei contributi e vigilanza All'IPSEMA
- Direzione
per la riscossione dei contributi e vigilanza All'ENASARCO
-
Unita' organizzativa vigilanza e coordinamento sedi Al Comando
Carabinieri Ispettorato lavoro e, per conoscenza:
Alla
Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro
Alla provincia autonoma di Bolzano Alla provincia autonoma di
Trento Alla Regione Siciliana
- Assessorato lavoro e
previdenza sociale - Ispettorato regionale del lavoro -
Palermo
- Ispettorato regionale del lavoro - Catania
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I.
Premessa
Successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 124
del 23 aprile 2004, sulla «razionalizzazione delle funzioni
ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma
dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30» ed a seguito della
circolare di questo Ministero n. 24 del 24 giugno 2004, sono sorte
alcune questioni concernenti l'applicazione dell'art. 17 in materia
di ricorsi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, sulle
quali si ritiene di fornire i seguenti chiarimenti.
II. Quorum
strutturale e quorum funzionale
Ferma restando la composizione del
Comitato regionale per i rapporti di lavoro ed i chiarimenti forniti
con la citata circolare n. 24/2004, va chiarito che lo stesso e'
validamente costituito esclusivamente con la presenza dei tre
componenti previsti dall'art. 17, comma 1, del decreto legislativo
n. 124/2004 mentre, ai fini della decisione del ricorso, si ritiene
che operi il criterio della maggioranza. Da cio' deriva che anche il
componente eventualmente dissenziente con la decisione del Comitato
ecomunque tenuto a sottoscrivere, ai fini di legittimita', la
decisione del ricorso, potendo eventualmente far risultare il
dissenso dal relativo verbale della seduta. Va inoltre chiarito che
i componenti della Commissione, in caso di impossibilita' a
partecipare alla seduta, possono farsi rappresentare da un dirigente
o da un funzionario con funzioni vicarie.
III. Competenza
territoriale
Si ritiene utile sottolineare che, sotto il profilo
della competenza territoriale, il comitato cui spetta la decisione
del ricorso va individuato in base alla sede dell'ufficio di
provenienza del provvedimento impugnato (nel caso dunque degli
enti/casse privi di struttura periferica autonoma avente competenza
ad adottare provvedimenti di natura sanzionatoria, competente a
decidere il ricorso e' il comitato regionale ove e' ubicata la sede
centrale dei medesimi enti). Deve essere, comunque, esclusa l'utilizzabilita'
di ulteriori e diversi criteri quale, ad esempio, quello della sede
legale dell'azienda ricorrente. I ricorsi presentati presso un
comitato regionale territorialmente non competente devono essere
tempestivamente trasmessi al comitato competente individuato secondo
i criteri citati e, in tal caso, i termini per la decisione di cui
all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 124/2004 decorrono
dal ricevimento del ricorso da parte del comitato tenuto a decidere.
IV. Provvedimenti oggetto di
ricorso
Sono ricorribili ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo n. 124/2004 «gli atti di
accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle Direzioni provinciali
del lavoro e (...) i verbali di accertamento degli istituti
previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o
la qualificazione dei rapporti di lavoro». Nel ribadire quanto gia'
segnalato con circolare n. 24/2004 - secondo la quale gli atti
effettivamente oggetto di ricorso sono le contestazioni o
notificazioni di illecito amministrativo delle DPL, le
ordinanze-ingiunzione delle DPL ed i verbali di accertamento di
INPS, INAIL e di altri enti previdenziali per i quali sussiste la
contribuzione obbligatoria - va altresi' osservato che il comitato
risulta competente a decidere sui ricorsi avverso i verbali di
accertamento delle DPL afferenti al disconoscimento della
sussistenza del rapporto di lavoro (ad es. assunzione da parte del
genitore di un figlio convivente in assenza degli elementi
comprovanti il vincolo di subordinazione). Si sottolinea inoltre
che, in caso di ricorso avverso verbali di accertamento congiunto
del Ministero del lavoro e degli enti, lo stesso e' da considerarsi
ammissibile sempreche' sussista il presupposto della verifica della
qualificazione del rapporto di lavoro, anche qualora dovessero
sussistere profili soltanto di natura previdenziale, e non
violazioni di natura amministrativa. Qualora invece sussistano anche
infrazioni di natura amministrativa, il termine assegnato per la
regolarizzazione mediante una diffida adottata ex art. 13 decreto
legislativo n. 124/2004 e' da intendersi sospeso sino alla decisione
sul ricorso. L'autonomo provvedimento di diffida adottato ex art. 13
cit., invece, e' da ritenersi non impugnabile ai sensi dell'art. 17
cit. in quanto la diffida rappresenta un atto avente una finalita'
compositiva dell'ordine giuridico violato, che non e' rivolto
peraltro necessariamente al trasgressore bensi' al «datore di
lavoro» (anche persona giuridica), e che non e' immediatamente
lesivo in quanto all'inottemperanza della diffida consegue comunque
la contestazione della violazione al trasgressore, questa si'
oggetto di ricorso ex art. 17. Quanto invece ai verbali di
accertamento redatti dal personale ispettivo dell'I.N.P.S. che
prevedono recuperi di contributi per sgravi non dovuti, diversi
inquadramenti previdenziali ovvero imponibili non dichiarati,
verbali che non sono dunque in alcun modo riferiti ad una diversa
qualificazione del rapporto di lavoro posto in essere dalle parti,
gli stessi non possono essere oggetto di impugnazione ex art. 17 ma
saranno eventualmente oggetto di impugnazione innanzi ai competenti
organi degli Istituti previdenziali.
V. Contenuti del ricorso e
della decisione
Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto
legislativo n. 124/2004, il comitato regionale per i rapporti di
lavoro e' competente a decidere in ordine alla sussistenza o
qualificazione dei rapporti di lavoro. Ferma restando la
possibilita' valutare l'ammissibilita' del ricorso avanzato, si
ritiene utile fornire ulteriori precisazioni in ordine all'oggetto
della decisione del comitato. Anzitutto, con riferimento alla
sussistenza del rapporto di lavoro, si rileva che il comitato non
puo' prescindere dai fatti storici accertati direttamente dal
verbalizzante o avvenuti in sua presenza che possono essere messi in
discussione solo attraverso querela di falso, ai sensi degli
articoli 221 e segg. c.p.c. Inoltre si segnala che l'oggetto della
decisione del comitato, nelle ipotesi di qualificazione del rapporto
di lavoro, e' da intendersi riferito esclusivamente alla
individuazione della tipologia contrattuale nella quale devono
essere inquadrate le prestazioni lavorative rese, senza entrare nel
merito di ulteriori aspetti di natura normativa o contrattuale. Un
ulteriore profilo attiene alla verifica o meno da parte del comitato
di eventuali irregolarita' di carattere formale o procedimentale in
riferimento all'atto impugnato. In proposito si ritiene che, qualora
il ricorrente, oltre a sollevare questioni relative alla sussistenza
e/o qualificazione del rapporto, sollevi altresi' profili di
irregolarita' di natura procedimentale, il comitato (dunque su
istanza del ricorrente e non d'ufficio) dovra' esaminare anche
questi ultimi, per ovvie ragioni di economia dell'azione
amministrativa, e potra' conseguentemente annullare l'atto impugnato
anche soltanto per vizi non sostanziali. L'eventuale rigetto del
ricorso da parte dell'Organo regionale, sia mediante decisione
espressa sia attraverso il formarsi del silenzio-rigetto, comporta
la necessita' da parte della Direzione provinciale del lavoro e
degli enti previdenziali di uniformarsi ai contenuti della decisione
adottata in ambito regionale. Cio' in quanto la decisione del
ricorso ha effetto vincolante per le pubbliche amministrazioni
interessate, che peraltro fanno parte del collegio decidente
mediante la partecipazione dell'organo di vertice a livello
regionale. Cio' comporta che le stesse non possono nemmeno
promuovere in sede giudiziaria un'eventuale azione di accertamento
volta a vanificare la portata della decisione assunta dal comitato.
In caso di mancata decisione da parte del comitato il
silenzio-rigetto previsto dall'art. 17, comma 2, del decreto
legislativo n. 124/2004 si forma con esclusivo riferimento al «merito»
e cioe' alla sussistenza o qualificazione del rapporto di lavoro e
non anche in ordine ai profili formali o procedimentali dell'atto
impugnato. Da cio' consegue che la Direzione provinciale del lavoro
puo', in sede di istruttoria finalizzata all'emanazione
dell'ordinanza ingiunzione, rilevare un vizio di natura formale o
procedimentale, sul quale il comitato non si e' pronunciato in
quanto si e' formato il silenzio rigetto per decorrenza dei termini,
e procedere conseguentemente all'adozione dell'ordinanza di
archiviazione. Va ancora chiarito, da ultimo, che il ricorso al
comitato regionale avverso la contestazione o notificazione di
illecito amministrativo della Direzione provinciale del lavoro, nel
caso in cui vi sia rigetto del ricorso stesso, preclude un ulteriore
ricorso allo stesso Organo contro l'eventuale successiva
ordinanza-ingiunzione della DPL, salvo che il secondo ricorso sia
fondato su elementi nuovi e differenti rispetto a quelli contenuti
nel ricorso avverso la contestazione o notificazione dell'illecito
amministrativo espressamente evidenziati dal ricorrente.
VI. Termini
del procedimento
Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 17, comma 2,
del decreto legislativo n. 124/2004, i ricorsi sono decisi nel
termine di 90 giorni dal ricevimento degli stessi e non dalla data
del provvedimento impugnato. Ferma restando l'impugnabilita' degli
atti sopra evidenziati, la valutazione circa la ricevibilita',
ammissibilita' e procedibilita' del ricorso e' demandata ai soli
Comitati regionali, presso i quali sono pertanto trasmessi i ricorsi
erroneamente presentati alle Direzioni provinciali. Appare inoltre
opportuno che, nelle ipotesi in cui venga impugnato ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo n. 124/2004 un atto
(contestazione o notificazione di illecito amministrativo delle DPL)
che comporti consequenzialmente anche il recupero dei contributi
previdenziali e assicurativi, la Direzione del lavoro - in ossequio
ai principi di economicita' ed efficacia del procedimento
amministrativo - effettui le relative comunicazioni agli enti
previdenziali solo successivamente alla decisione del comitato
ovvero allo scadere del termine per la formazione del
silenzio-rigetto, al fine di non avviare procedure di recupero che
potrebbero poi essere vanificate dalla decisione dell'Organo
collegiale.
VII. Istruttoria del
ricorso
Nel ribadire quanto gia'
segnalato con circolare n. 24/2004 si ricorda che: l'istruttoria del
ricorso e' a cura del segretario del comitato, individuato dal
direttore della DRL fra i funzionari, anche con qualifica ispettiva,
con specifiche competenze tecnico-giuridiche, il quale partecipa
alle sedute del comitato in veste di relatore. In proposito si
evidenzia che il direttore della DRL puo' valutare l'opportunita' di
nominare anche piu' segretari in relazione al numero dei ricorsi da
istruire; per le problematiche previdenziali e assicurative i
segretari del comitato possono farsi assistere da funzionari degli
enti appositamente individuati che possono essere nominati, da parte
del direttore della DRL, segretari aggiunti. I segretari del
comitato, al fine di procedere all'istruttoria dei ricorsi
assegnati, provvedono a richiedere alle DPL ovvero agli enti
interessati la trasmissione degli atti o dei provvedimenti relativi
unitamente a qualsiasi documentazione idonea a provare gli esiti
dell'accertamento oggetto di impugnazione. Con riferimento agli atti
impugnati emessi dalle DPL, si precisa che le richieste istruttorie
devono essere inoltrate, rispettivamente, al Servizio ispezione
lavoro ove oggetto di impugnativa sia la contestazione/notificazione
di illecito o il verbale di insussistenza del rapporto di lavoro
ovvero all'ufficio affari legali e contenzioso ove il ricorso abbia
ad oggetto l'ordinanza ingiunzione.
VIII. Impugnabilita' della
decisione del comitato
Quanto alla impugnabilita' della decisione
del comitato che respinge il ricorso occorre anzitutto sottolineare
che la stessa non e' impugnabile innanzi agli organi di giustizia
amministrativa in quanto la materia oggetto di esame rientra
tipicamente nella sfera dei diritti soggettivi ed e' quindi
demandata in termini giurisdizionali alla competenza del giudice del
lavoro. Da cio' consegue che puo' ritenersi ammissibile
l'impugnazione della decisione negativa del comitato dinanzi al
Tribunale monocratico, in veste di giudice del lavoro individuato,
quanto alla competenza territoriale, nel giudice del capoluogo di
regione sede del comitato. In proposito si rileva che l'istruttoria
e la rappresentanza e difesa dell'amministrazione in siffatti
giudizi, ove l'Avvocatura distrettuale non intenda procedere
direttamente, e' demandata all'ufficio legale e contenzioso della
DRL sede del comitato. Il ricorrente, inoltre, potra' rivolgersi
all'A.G. nelle ipotesi di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione
della Direzione provinciale del lavoro (art. 22, legge n. 689/1981,
Tribunale monocratico con funzioni di giudice unico) e avverso i
verbali di accertamento degli enti previdenziali (art. 8, legge n.
533/1973, Tribunale monocratico in veste di giudice del lavoro),
considerato anche l'effetto sospensivo di cui all'art. 17, comma 3,
del decreto legislativo n. 124/2004. IX. Ricorsi avverso diffida
accertativa per crediti patrimoniali: composizione del comitato.
L'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 124/2004 stabilisce
che nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3
dello stesso articolo e' ammesso ricorso davanti al comitato
regionale per i rapporti di lavoro, integrato con un rappresentante
dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
a livello nazionale. A tal proposito sara' cura del comitato
richiedere una designazione comune alle organizzazioni dei datori di
lavoro e un'altra designazione comune alle organizzazioni dei
lavoratori. Si precisa peraltro che tale criterio non puo' subire
alcuna deroga e pertanto la designazione dei componenti aggiuntivi
non potra' essere presa in considerazione nell'ipotesi in cui la
rappresentanza sindacale o datoriale non risulti comparativamente
piu' rappresentativa a livello nazionale. In mancanza di tale
designazione entro trenta giorni dalla richiesta, ai sensi del
medesimo art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 124/2004, il
comitato decide il ricorso nella sua composizione ordinaria. Anche
in composizione integrata, ai fini del quorum strutturale, il
comitato e' validamente costituito con la sola presenza del
direttore della Direzione regionale del lavoro, del direttore
regionale dell'INPS e dal direttore regionale dell'INAIL. Nel caso
in cui uno soltanto dei membri designati dalle organizzazioni
sindacali e datoriali si presenti alla riunione del comitato, questo
puo' considerarsi regolarmente costituito e procedere alla
valutazione del ricorso.
Ugualmente potra' dirsi nell'eventualita'
in cui una sola delle due parti ometta di designare il proprio
rappresentante entro il termine di cui all'art. 12, comma 4, del
decreto legislativo n. 124/2004.
Roma, 23 marzo 2006
Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali
Maroni
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MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
INTERPELLO
11 ottobre 2007
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n.
124/2004 – art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 66/2003 – deroga al riposo domenicale.
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Interpello
11/10/2007 (in formato PDF)
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MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
INTERPELLO
11 ottobre 2007
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n.
124/2004 – art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003 – cumulo fra riposo
giornaliero e riposo settimanale.
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Interpello
11/10/2007 (in formato PDF)
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MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
INTERPELLO
5 novembre 2007
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 –
interruzione del periodo di riposo giornaliero e settimanale.
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Interpello
05/11/2007 (in formato PDF)
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MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
INTERPELLO
5 novembre 2007
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n.
124/2004 – Trattamento straordinario di integrazione salariale –
Riconoscimento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ai
lavoratori con contratto di apprendistato.
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Interpello
05/11/2007 (in formato PDF)
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MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
INTERPELLO
16 novembre 2007
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n.
124/2004 – esoneri da lavoro notturno per il personale navigante.
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Interpello
16/11/2007 (in formato PDF)
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MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
INTERPELLO
28 dicembre 2007
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n.
124/2004 – congedo parentale e riposo dall’impiego.
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Interpello
28/12/2007 (in formato PDF)
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MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
INTERPELLO
11 febbraio 2008
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n.
124/2004 – Orario di lavoro - Apparato sanzionatorio - Modalita' di
applicazione delle sanzioni in materia di superamento della durata massima
dell'orario di lavoro.
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Interpello
11/02/2008 (in formato PDF)
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MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
INTERPELLO
11 febbraio 2008
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n.
124/2004 – Cumulo fra di apprendistato ex L. n. 25/1995 e periodi di ex
art. 49, D.Lgs. n. 276/2003.
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Interpello
11/02/2008 (in formato PDF)
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