Home page  >  Legislazione  >  Legislazione Ambito Generale

                     

DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2004, n. 124
Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.

(Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12/5/2004)

Testo in vigore dal: 27-5-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed in particolare l'articolo 8;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 2004;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I

Organizzazione

Art. 1

Vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume e coordina, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni ed alle province autonome, le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento allo svolgimento delle attivita' di vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della disciplina previdenziale. Resta ferma la competenza del Ministero dell'interno in materia di coordinamento e di direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, di cui all'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e di cui all'articolo 10 della legge 31 marzo 2000, n. 78, nonche' dei prefetti in sede. Resta altresi' ferma la competenza delle aziende sanitarie locali in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), e' il seguente: «Art. 8 (Delega al Governo per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro). - 1. Allo scopo di definire un sistema organico e coerente di tutela del lavoro con interventi omogenei, il Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro, nonche' per la definizione di un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione delle controversie individuali di lavoro in sede conciliativa, ispirato a criteri di equita' ed efficienza. 2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) improntare il sistema delle ispezioni alla prevenzione e promozione dell'osservanza della disciplina degli obblighi previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento economico e normativo minimo e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, anche valorizzando l'attivita' di consulenza degli ispettori nei confronti dei destinatari della citata disciplina;
b) definizione di un raccordo efficace fra la funzione di ispezione del lavoro e quella di conciliazione delle controversie individuali; c) ridefinizione dell'istituto della prescrizione e diffida propri della direzione provinciale del lavoro;
d) semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilita' di ricorrere alla direzione regionale del lavoro;
e) semplificazione della procedura per la soddisfazione dei crediti di lavoro correlata alla promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica;
f) riorganizzazione dell'attivita' ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro con l'istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle strutture periferiche del Ministero ai fini dell'esercizio unitario della predetta funzione ispettiva, tenendo altresi' conto della specifica funzione di polizia giudiziaria dell'ispettore del lavoro;
g) razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli istituti previdenziali, con attribuzione della direzione e del coordinamento operativo alle direzioni regionali e provinciali del lavoro sulla base delle direttive adottate dalla direzione generate di cui alla lettera f).
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalita' di cui ai commi 3 e 4, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi indicati al comma 2.
6. L'attuazione della delega di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.». Note alle premesse: - Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il seguente: «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Per il testo dell'art. 8 della citata legge n. 30 del 2003, si veda nota al titolo. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), e' il seguente: «Art. 1 (Attribuzioni del Ministro dell'interno). - Il Ministro dell'interno e' responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed e' autorita' nazionale di pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attivita' delle forze di polizia. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Restano ferme le competenze del Consiglio dei Ministri previste dalle leggi vigenti.». - Il testo dell'art. 10 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia), e' il seguente: «Art. 10 (Funzioni di coordinamento e direzione del Ministro dell'interno). - 1. Il Ministro dell'interno, quale autorita' nazionale di pubblica sicurezza, esercita le funzioni di coordinamento e di direzione di cui all'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, mediante il dipartimento della pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della medesima legge.».

Art. 2

Direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attivita' ispettive

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attivita' ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di rapporti di lavoro, di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e di legislazione sociale, compresi gli enti previdenziali, di seguito denominata: «Direzione generale».
2. La direzione generale fornisce, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, direttive operative e svolge l'attivita' di coordinamento della vigilanza in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di lavoro, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare l'esercizio unitario della attivita' ispettiva di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali, nonche' l'uniformita' di comportamento degli organi di vigilanza nei cui confronti la citata direzione esercita, al sensi del comma 1, un'attivita' di direzione e coordinamento.
3. La direzione generale convoca, almeno quattro volte all'anno, i presidenti delle Commissioni regionali di coordinamento della attivita' di vigilanza, di cui all'articolo 4, al fine di fornire al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ogni elemento di conoscenza utile all'elaborazione delle direttive in materia di attivita' di vigilanza.

Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

Art. 3

Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza

1. Qualora si renda opportuno coordinare a livello nazionale l'attivita' di tutti gli organi impegnati sul territorio nelle azioni di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, per i profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica di cui al secondo periodo dell'articolo 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca la Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza di cui al comma 2, al fine di individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici, nonche' le priorita' degli interventi ispettivi.
2. La Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un sottosegretario delegato, in qualita' di presidente; dal direttore generale della direzione generale, dal Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali; dal Presidente del Comitato nazionale per la emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.
3. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza possono essere invitati a partecipare i Direttori degli altri enti previdenziali, i Direttori generali delle direzioni generali degli altri Ministeri interessati in materia, gli ulteriori componenti istituzionali della Commissione nazionale per la emersione del lavoro non regolare ed il comandante del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato del lavoro. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresi' invitati il comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
4. Alla Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza puo' essere attribuito il compito di definire le modalita' di attuazione e di funzionamento della banca dati di cui all'articolo 10, comma 1, e di definire le linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di vigilanza, nei cui confronti la direzione generale, al sensi dell'articolo 2, esercita un'attivita' di direzione e coordinamento.
5. Ai componenti della Commissione di coordinamento dell'attivita' di vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 3 non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 78, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e' riportato nelle note all'art. 4.

Art. 4

Coordinamento regionale dell'attivita' di vigilanza

1. Le direzioni regionali del lavoro, sentiti i Direttori regionali dell'INPS e dell'INAIL e degli altri enti previdenziali, coordinano l'attivita' di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, individuando specifiche linee operative secondo le direttive della direzione generale. A tale fine, le direzioni regionali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori regionali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.
2. Qualora si renda opportuno coordinare l'attivita' di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare per i profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica di cui al secondo periodo dell'articolo 1, secondo le indicazioni fornite dalla direzione generale, il Direttore della direzione regionale del lavoro convoca la commissione regionale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza.
3. La Commissione di cui al comma 2, nominata con decreto del Direttore della direzione regionale del lavoro e' composta dal Direttore della Direzione regionale del lavoro, che la presiede; dal Direttore regionale dell'INPS; dal Direttore regionale dell'INAIL;
dal comandante regionale della Guardia di finanza; dal Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.
4. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2 possono essere invitati a partecipare i Direttori regionali degli altri enti previdenziali e i componenti istituzionali delle Commissioni regionali per l'emersione del lavoro non regolare di cui agli articoli 78 e 79 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2 possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresi' invitati uno o piu' dirigenti della Polizia di Stato designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ed il comandante regionale dell'Arma del carabinieri.
5. La Commissione regionale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza convoca, almeno sei volte all'anno, i presidenti dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso, di seguito denominati «CLES», di cui al decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, al fine di fornire alla direzione generale ogni elemento di conoscenza utile all'elaborazione delle direttive in materia di attivita' di vigilanza di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ai componenti della Commissione di cui al comma 3 ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 4 o convocati ai sensi del presente comma, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 78 della citata legge n. 448 del 1998, e' il seguente: «Art. 78 (Misure organizzative a favore dei processi di emersione). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato per l'emersione del lavoro non regolare con funzioni di analisi e di coordinamento delle iniziative. A tale fine il Comitato, che riceve direttive dal Presidente del Consiglio dei Ministri cui risponde e riferisce: a) attua tutte le iniziative ritenute utili a conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione tramite i mezzi di comunicazione e nelle scuole; b) valuta periodicamente i risultati delle attivita' degli organismi locali di cui al comma 4; c) esamina le proposte contrattuali di emersione istruite dalle commissioni locali per la successiva trasmissione al CIPE per le deliberazioni del caso. 2. Le amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono tenute a fornire al Comitato, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, le informazioni statistiche richieste in loro possesso. 3. Il Comitato e' composto da dieci membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, due dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro delle finanze, dal Ministro per le politiche agricole, dal presidente dell'INPS, dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il componente designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri svolge le funzioni di presidente. Per assicurarne il funzionamento, presso il Comitato puo' essere comandato o distaccato, nel numero massimo di 20 unita', personale tecnico ed amministrativo della pubblica amministrazione e degli enti pubblici economici. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni ed enti di appartenenza. Per il funzionamento del Comitato e' autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall'anno 2001. 4. A livello regionale e provinciale sono istituite, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento retributivo anche attraverso la presenza di un apposito tutore. A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalita' previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresi', a verificare e valutare periodicamente l'attivita' svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attivita' e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita od operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3. Le commissioni sono composte da quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia, e otto designati, in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni, nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 5, legge 22 luglio 1961, n. 628, e dell'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro. 5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mettono a disposizione una sede in modo da consentire alla commissione di espletare le sue funzioni. Presso la commissione, per assicurarne il funzionamento, puo' essere comandato personale della pubblica amministrazione, ivi compresi i ricercatori universitari, restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. 5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti sono attribuite in conformita' agli indirizzi e criteri determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.». - Il testo dell'art. 79 della citata legge n. 448 del 1998, e' il seguente: «Art. 79 (Misure organizzative intese alla repressione del lavoro non regolare e sommerso). - 1. Al fine di intensificare l'azione di controllo contro il fenomeno del lavoro non regolare, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero delle finanze, l'INPS, l'INAIL e le aziende unita' sanitarie locali coordinano le loro attivita' in materia ispettiva e di controllo degli adempimenti fiscali e contributivi, anche attraverso la predisposizione di appositi programmi mirati, di specifiche iniziative formative comuni del personale addetto ai predetti compiti, nonche' l'istituzione di unita' operative integrate. Tali attivita', assunte su iniziative del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sede nazionale e dalla regione, in raccordo con le direzioni regionali e provinciali del medesimo Ministero, in sede locale, si espletano, in particolare, nelle aree territoriali ovvero nei settori di attivita' in cui il fenomeno risulta maggiormente diffuso, anche sulla base delle attivita' di analisi e di coordinamento espletate dal Comitato di cui all'art. 78, comma 1, nonche' delle attivita' espletate dalle commissioni regionali e provinciali di cui al comma 4 del medesimo articolo. Le attivita' predette si raccordano, ai fini della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro, con i comitati di coordinamento istituiti dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998. 2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota pari al 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle Direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro e' destinata per il 50 per cento a corsi di formazione e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attivita' ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Il restante 50 per cento della quota predetta e' destinato all'incremento del Fondo unico di amministrazione, di cui al contratto collettivo integrativo di lavoro relativo al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'incentivazione dell'attivita' ispettiva di controllo sulle condizioni di lavoro nelle aziende.». - Il testo del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2002, n. 225.

Art. 5

Coordinamento provinciale dell'attivita' di vigilanza

1. La direzione provinciale del lavoro, sentiti i Direttori provinciali dell'INPS e dell'INAIL, coordina l'esercizio delle funzioni ispettive e fornisce le direttive volte a razionalizzare l'attivita' di vigilanza, al fine di evitare duplicazione di interventi ed uniformarne le modalita' di esecuzione. A tale fine, le direzioni provinciali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori provinciali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.
2. Qualora si renda opportuno coordinare, a livello provinciale, l'attivita' di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare, i CLES, cui partecipano il Comandante provinciale della Guardia di finanza, un rappresentante degli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate presenti sul territorio provinciale ed il presidente della Commissione provinciale per la emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, forniscono, in conformita' con gli indirizzi espressi dalla Commissione centrale di cui all'articolo 3, indicazioni utili ai fini dell'orientamento dell'attivita' di vigilanza. Alle sedute del CLES possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresi' invitati il Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri ed il Questore.
3. Il CLES redige, con periodicita' trimestrale una relazione sullo stato del mercato del lavoro e sui risultati della attivita' ispettiva nella provincia di competenza, anche avvalendosi degli esiti delle attivita' di analisi e ricerca delle citate Commissioni provinciali per l'emersione del lavoro. Al termine di ogni anno il CLES redige una relazione annuale di sintesi.
4. Ai componenti dei CLES, ed ai soggetti che eventualmente li integrano ai sensi del comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. Al funzionamento dei CLES si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 78, comma 4, della citata legge n. 448 del 1998, si veda nota all'art. 4.

Art. 6

Personale ispettivo

1. Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro.
2. Il personale ispettivo di cui al comma 1, nei limiti del servizio cui e' destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualita' di ufficiale di Polizia giudiziaria.
3. Le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell'ambito dell'attivita' di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi. A tale personale, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, non compete la qualifica di ufficiale o di agente di Polizia giudiziaria.

Capo II

Art. 7

Vigilanza

1. Il personale ispettivo ha compiti di:
a) vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attivita' di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato;
b) vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
c) fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare, anche ai sensi dell'articolo 8;
d) vigilare sul funzionamento delle attivita' previdenziali e assistenziali a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente;
e) effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
f) compiere le funzioni che a esso vengono demandate da disposizioni legislative o regolamentari o delegate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 8

Prevenzione e promozione

1. Le direzioni regionali e provinciali del lavoro organizzano, mediante il proprio personale ispettivo, eventualmente anche in concorso con i CLES e con le Commissioni regionali e provinciali per la emersione del lavoro non regolare, attivita' di prevenzione e promozione, su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro, finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alle questioni di maggior rilevanza sociale, nonche' alle novita' legislative e interpretative. Durante lo svolgimento di tali attivita' il personale ispettivo non esercita le funzioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.
2. Qualora nel corso della attivita' ispettiva di tipo istituzionale emergano profili di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa di cui sopra, con particolare riferimento agli istituti di maggiore ricorrenza, da cui non consegua l'adozione di sanzioni penali o amministrative, il personale ispettivo fornisce indicazioni operative sulle modalita' per la corretta attuazione della predetta normativa.
3. La direzione generale e le direzioni regionali e provinciali del lavoro, anche d'intesa con gli enti previdenziali, propongono a enti, datori di lavoro e associazioni, attivita' di informazione ed aggiornamento, da svolgersi, a cura e spese di tali ultimi soggetti, mediante stipula di apposita convenzione. Lo schema di convenzione e' definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli organismi preposti, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, fornisce i criteri volti a uniformare l'azione dei vari soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 75 e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
5. Le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere svolte, secondo le rispettive competenze, anche dagli enti previdenziali, nel rispetto delle indicazioni e direttive della direzione generale.

Nota all'art. 8: - Il testo degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), costituisce il Titolo VIII (Procedure di certificazione) del decreto legislativo stesso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159/L del 9 ottobre 2003.

Art. 9

Diritto di interpello

1. Le associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici possono inoltrare alle Direzioni provinciali del lavoro che provvedono a trasmetterli alla direzione generale, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'inoltro dei quesiti e le comunicazioni di cui al presente articolo avvengono esclusivamente per via telematica. Nelle materie previdenziali i quesiti possono essere inoltrati, esclusivamente per via telematica, alle sedi degli enti stessi che li trasmettono alla citata direzione generale.

Art. 10

Razionalizzazione e coordinamento della attivita' ispettiva

1. Al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio, e' istituita, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse del Ministero stesso, una banca dati telematica che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati, nonche' informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo. Alla banca dati, che costituisce una sezione riservata della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno accesso esclusivamente le amministrazioni che effettuano vigilanza ai sensi del presente decreto. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previo parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, (( previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, )) vengono definite le modalita' di attuazione e di funzionamento della predetta banca dati, anche al fine di consentire il coordinamento con gli strumenti di monitoraggio di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003. (la frase tra parentesi tonde doppie e' stata aggiunta dall'art. 36-bis, comma 10 della Legge 4/8/2006, n. 248)
2. Per evitare duplicazione di interventi da parte degli organi preposti all'attivita' di vigilanza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, le amministrazioni interessate provvedono a comunicare a ciascuna delle altre amministrazioni, mediante strumenti telematici, i datori di lavoro sottoposti ad ispezioni, immediatamente dopo le ispezioni stesse.
3. Allo scopo di procedere ad una migliore e piu' efficiente organizzazione dell'attivita' ispettiva in ambito regionale, le Direzioni regionali del lavoro, d'intesa con le Direzioni regionali dell'INPS e dell'INAIL e con il Comando del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato del lavoro, possono costituire nel territorio di propria competenza gruppi di intervento straordinario, secondo le direttive della direzione generale, per contrastare specifici fenomeni di violazione di norme poste a tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Direttori generali di INPS e INAIL, e' adottato un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria nei cui confronti la direzione generale, ai sensi dell'articolo 2, esercita un'attivita' di direzione e coordinamento.
5. I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate.

Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e' il seguente: «Art. 15 (Principi e criteri generali). - 1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'art. 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'art. 120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema e' alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese. 2. La borsa continua nazionale del lavoro e' liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facolta' di inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati. 3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'art. 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e territoriale prescelto. 4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro sono: a) un livello nazionale finalizzato: 1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio; 2) alla interoperabilita' dei sistemi regionali; 3) alla definizione dell'insieme delle informazioni che permettano la massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro; b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro: 1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio; 2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro; 3) coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione. 5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena operativita' della borsa continua nazionale del lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze.». - Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e' il seguente: «Art. 17 (Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro). - 1. Le basi informative costituite nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro, nonche' le registrazioni delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro ai servizi competenti e la registrazione delle attivita' poste in essere da questi nei confronti degli utenti per come riportate nella scheda anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono una base statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio dei servizi svolte ai sensi del presente decreto legislativo e poste in essere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento. Le relative indagini statistiche sono effettuate in forma anonima. 2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle basi informative in questione, nonche' di quelle in essere presso gli Enti previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate, tiene conto delle esigenze conoscitive generali, incluse quelle di ordine statistico complessivo rappresentate nell'ambito del SISTAN e da parte dell'ISTAT, nonche' di quesiti specifici di valutazione di singole politiche ed interventi formulati ai sensi e con le modalita' dei commi successivi del presente articolo. 3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma 7 del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002, cosi' come la definizione di tutti i flussi informativi che rientrano nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza degli Enti previdenziali, sono adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle esigenze definite nei commi 1 e 2, previo parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali impartisce inoltre, entro tre mesi dalla attuazione del presente decreto, le necessarie direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi a tale scopo delle indicazioni di una Commissione di esperti in politiche del lavoro, statistiche del lavoro e monitoraggio e valutazione delle politiche occupazionali, da costituire presso lo stesso Ministero ed in cui siano presenti rappresentanti delle regioni e delle province, degli Enti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del Ministero dell'economia e delle finanze oltre che del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata con rappresentanti delle parti sociali, e' inoltre incaricata di definire, entro sei mesi dalla attuazione del presente decreto, una serie di indicatori di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei diversi interventi di cui alla presente legge. Detti indicatori, previo esame ed approvazione della Conferenza unificata, costituiranno linee guida per le attivita' di monitoraggio e valutazione condotte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle regioni e dalle province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento e in particolare per il contenuto del rapporto annuale di cui al comma 6. 5. In attesa dell'entrata a regime della borsa continua nazionale del lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' modelli di rilevazione da somministrare alle agenzie autorizzate o accreditate, nonche' agli enti di cui all'art. 6. La mancata risposta al questionario di cui al comma precedente e valutata ai fini del ritiro dell'autorizzazione o accreditamento. 6. Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto conto delle linee guida definite con le modalita' di cui al comma 4 nonche' della formulazione di specifici quesiti di valutazione di singole politiche ed interventi formulati annualmente dalla Conferenza unificata o derivanti dall'implementazione di obblighi e programmi comunitari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di proprie strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL, predispone un rapporto annuale, al Parlamento e alla Conferenza unificata, che presenti una rendicontazione dettagliata e complessiva delle politiche esistenti, e al loro interno dell'evoluzione dei servizi di cui al presente decreto legislativo, sulla base di schemi statistico-contabili oggettivi e internazionalmente comparabili e in grado di fornire elementi conoscitivi di supporto alla valutazione delle singole politiche che lo stesso Ministero, le regioni, le province o altri attori responsabili della conduzione, del disegno o del coordinamento delle singole politiche intendano esperire. 7. Le attivita' di monitoraggio devono consentire di valutare l'efficacia delle politiche attive per il lavoro, nonche' delle misure contenute nel presente decreto, anche nella prospettiva delle pari opportunita' e, in particolare, della integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati. 8. Con specifico riferimento ai contratti di apprendistato, e' istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una Commissione di sorveglianza con compiti di valutazione in itinere della riforma. Detta Commissione e' composta da rappresentanti ed esperti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui ambito si individua il Presidente, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dalle regioni e province autonome, dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. e dall'ISFOL. La Commissione, che si riunisce almeno tre volte all'anno, definisce in via preventiva indicatori di risultato e di impatto e formula linee guida per la valutazione, predisponendo quesiti valutativi del cui soddisfacimento il rapporto annuale di cui al comma 6 dovra' farsi carico e puo' commissionare valutazioni puntuali su singoli aspetti della riforma. Sulla base degli studi valutativi commissionati nonche' delle informazioni contenute nel rapporto annuale di cui al comma precedente, la Commissione potra' annualmente formulare pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi tre anni dalla approvazione del presente decreto, la Commissione predisporra' una propria relazione che, sempre sulla base degli studi e delle evidenze prima richiamate, evidenzi le realizzazioni e i problemi esistenti, evidenziando altresi' le possibili modifiche alle politiche in oggetto. Le risorse per gli studi in questione derivano dal bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei lavoratori.».

Art. 11

Conciliazione monocratica

1. Nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia, la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente puo', mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate.
2. Le parti convocate possono farsi assistere anche da associazioni o organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito specifico mandato.
3. In caso di accordo, al verbale sottoscritto dalle parti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.
4. I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonche' il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo. Al fine di verificare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, le direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli enti previdenziali interessati la relativa documentazione.
5. Nella ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di entrambe le parti convocate, attestata da apposito verbale, la direzione provinciale del lavoro da' seguito agli accertamenti ispettivi.
6. Analoga procedura conciliativa puo' aver luogo nel corso della attivita' di vigilanza qualora l'ispettore ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione conciliativa di cui al comma 1. In tale caso, acquisito il consenso delle parti interessate, l'ispettore informa con apposita relazione la Direzione provinciale del lavoro ai fini dell'attivazione della procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. La convocazione delle parti interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla conclusione del procedimento conciliativo.

Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile, e' il seguente: «Art. 2113 (Rinunzie e transazioni). - Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volonta'.». - Il testo dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' il seguente: «Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La violazione, quando e' possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere effettuata, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalita' previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e' obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine prescritto.».

Art. 12

Diffida accertativa per crediti patrimoniali

1. Qualora nell'ambito dell'attivita' di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.
2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro puo' promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo.
4. Nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3 e' ammesso ricorso davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 17, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. In mancanza della designazione entro trenta giorni dalla richiesta di nomina, il Comitato decide il ricorso nella sua composizione ordinaria. I ricorsi vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso sospende l'esecutivita' della diffida.

Nota all'art. 12: - Per il testo del citato art. 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile si veda nota all'art. 11.

Capo III

Art. 13

Diffida

1. In caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine.
2. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro e' ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio.
3. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione di cui al comma 1.
4. Il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, e' esteso, limitatamente alla materia della previdenza e dell'assistenza sociale, anche agli ispettori degli enti previdenziali, per le inadempienze da loro rilevate.

Nota all'art. 13: - Per il testo dell'art. 14 della citata legge n. 689 del 1981 si veda nota all'art. 11.

Art. 14

Disposizioni del personale ispettivo

1. Le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, nell'ambito dell'applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale, sono esecutive.
2. Contro le disposizioni di cui al comma 1 e' am-messo ricorso, entro quindici giorni, al Direttore della direzione provinciale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutivita' della disposizione.

Art. 15

Prescrizione obbligatoria

1. Con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione e' affidata alla vigilanza della direzione provinciale del lavoro, qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e per gli effetti degli articoli 23 e 24 e 25, comma 1, dello stesso decreto.
2. L'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, trova applicazione anche nelle ipotesi di cui al comma 1.
3. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi in cui la fattispecie e' a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione.

Note all'art. 15:
- Il testo degli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), e' il seguente: «Art. 20 (Prescrizione). - 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine e' prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessita' o per l'oggettiva difficolta' dell'adempimento. In nessun caso esso puo' superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi puo' essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che e' comunicato immediatamente al pubblico ministero. 2. Copia della prescrizione e' notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore. 3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza puo' imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. 4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.». «Art. 21 (Verifica dell'adempimento). - 1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione e' stata eliminata secondo le modalita' e nel termine indicati dalla prescrizione. 2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonche' l'eventuale pagamento della predetta somma. 3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne da' comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.». «Art. 22 (Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza). - 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne da' immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione. 2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.». «Art. 23 (Sospensione del procedimento penale). - 1. Il procedimento per la contravvenzione e' sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3. 2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1. 3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, ne' gli atti urgenti di indagine preliminare, ne' il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.». «Art. 24 (Estinzione del reato). - 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2. 2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1. 3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalita' diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare e' ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.». «Art. 25 (Norme di coordinamento e transitorie). - 1. Per le contravvenzioni non si applicano le norme vigenti in tema di diffida e di disposizione.».

Capo IV

Art. 16

Ricorso alla direzione regionale del lavoro

1. Nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Direzione provinciale del lavoro, fermo restando il ricorso in opposizione di cui all'articolo 22 della medesima legge, e' ammesso ricorso in via alternativa davanti al direttore della direzione regionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, salvo che si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, per il quale si procede ai sensi dell'articolo 17.
2. Il ricorso va inoltrato alla direzione regionale del lavoro ed e' deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutivita' dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione.
3. Il termine di cui all'articolo 22 della citata legge n. 689 del 1981, decorre dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l'importo dell'ordinanza-ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione.

Nota all'art. 16: - Il testo degli articoli 18 e 22 della citata legge n. 689 del 1981, e' il seguente: «Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'. L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e' dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.». «Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). - Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione individuato a norma dell'art. 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine e' di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale e' allegata l'ordinanza notificata. Il ricorso deve contenere altresi', quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. Quando e' stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalita' stabilite dal codice di procedura civile. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.».

Art. 17

Ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro

1. Presso la direzione regionale del lavoro e' costituito il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della direzione regionale del lavoro, che la presiede, dal Direttore regionale dell'INPS e dal Direttore regionale dell'INAIL. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutivita' dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione.
3. Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali.

Nota all'art. 17: - Per il testo dell'art. 14 della citata legge n. 689 del 1981, si veda nota all'art. 11. - Per il testo degli articoli 18 e 22 della citata legge n. 689 del 1981, si veda nota all'art. 16.

Capo V

Art. 18

Risorse umane, finanziare e strumentali

1. L'idoneita' allo svolgimento dei nuovi compiti affidati a tutto il personale ispettivo viene garantita attraverso percorsi di formazione permanente, da svolgersi anche mediante corsi telematici appositamente organizzati, che attengano, tra l'altro, alla conoscenza delle seguenti materie: diritto del lavoro e della previdenza sociale, organizzazione aziendale, economia industriale e del lavoro, sociologia economica, statistica, comunicazione, utilizzo dei sistemi informativi, metodologia della ricerca sociale e delle indagini ispettive. La direzione generale definisce i programmi di formazione e di aggiornamento dei diversi Istituti della vigilanza allo scopo di sviluppare un proficuo scambio di esperienze, una maggiore comprensione reciproca e una crescita progressiva del coordinamento della vigilanza. I percorsi di formazione si svolgono nei limiti delle risorse destinate alle predette finalita' dalla legislazione vigente.

Art. 19

Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni in esso contenute.

Art. 20

Invarianza degli oneri e disposizione finale

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 aprile 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Circolare 24 giugno 2004, n. 24
Decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004. Chiarimenti e indicazioni operative.

(Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30/6/2004)

  
Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro All'INPS Direzione centrale ispettorato
All'INAIL Direzione centrale ispettorato All'ENPALS Direzione generale - Servizio contributi e vigilanza
All'INPGI Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza
All'IPSEMA Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza
All'ENASARCO Unita' organizzativa vigilanza e coordinamento
e p.c. All'Agenzia delle entrate Direzione centrale accertamento
Comando Carabinieri ispettorato del lavoro
Comando Generale della Guardia di finanza
Alla Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro
Al SECIN Alla provincia autonoma di Bolzano Alla provincia autonoma di Trento
Alla regione Siciliana Assessorato lavoro e previdenza sociale Ispettorato regionale del lavoro

Il decreto legislativo del 23 aprile 2004, n. 124, introduce nell'ordinamento una organica riforma dei servizi di vigilanza in materia di lavoro, in attuazione della delega legislativa prevista dall'art. 8, legge 14 febbraio 2003, n. 30, con particolare riferimento all'organizzazione complessiva e al coordinamento dell'attivita' ispettiva di tutti gli organismi competenti in materia di lavoro e legislazione sociale, nonche' di quelli comunque impegnati sul territorio in azioni di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, per profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche a mezzo della Direzione generale con compiti di direzione e di coordinamento delle attivita' ispettive, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 124/2004 e della Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza, assume, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni e alle province autonome, le iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, provvedendo a vigilare su tutto il territorio nazionale in materia di rapporti di lavoro e di livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, anche promuovendo l'osservanza complessiva della normativa di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi e della disciplina previdenziale.
La Direzione generale assume compiti di direzione delle attivita' ispettive, fornisce direttive operative e svolge attivita' di coordinamento nella vigilanza della predetta materia, assicurando l'esercizio unitario dell'attivita' ispettiva di competenza del Ministero del lavoro e degli Enti previdenziali, nonche' l'uniformita' di comportamento dei relativi organi di vigilanza.
Compiti delle Direzioni regionali del lavoro (art. 4)
Alle Direzioni regionali del lavoro (DRL) spetta il compito di coordinare sul relativo territorio regionale l'attivita' di vigilanza in materia, individuando linee operative e priorita' di azione sulla base delle direttive emanate dalla Direzione generale, anche conformemente agli indirizzi e agli obiettivi individuati dalla Commissione centrale di coordinamento.
I Direttori regionali, nello svolgere tale attivita' di coordinamento, privilegiano un confronto diretto e costante con i Direttori regionali degli Enti previdenziali e assicurativi, favorendo ogni ulteriore attivita' di consultazione e di dialogo e comunque con incontri di coordinamento che abbiano luogo almeno ogni tre mesi.
Quanto alla composizione della Commissione regionale di coordinamento, istituita con decreto del Direttore della DRL, l'individuazione delle rappresentanze sindacali competenti ad effettuare la designazione dei rispettivi rappresentanti avviene, nell'ambito di quelle comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, fra le organizzazioni che a livello regionale hanno maggiore rappresentativita'.
Compiti delle Direzioni provinciali del lavoro (art. 5)
Alle Direzioni provinciali del lavoro (DPL) spetta il compito di coordinare, nell'ambito territoriale di competenza, l'attivita' di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale fornendo le direttive necessarie a razionalizzare l'attivita' di vigilanza, al fine di evitare duplicazioni di interventi ed uniformarne le modalita' di esecuzione.
Al fine di garantire una piu' integrata ed efficace azione complessiva di contrasto del lavoro irregolare sul territorio e di evitare duplicita' di interventi, deve ravvisarsi, anche a livello provinciale, l'opportunita' di mantenere costanti rapporti con gli Enti impegnati nell'attivita' di vigilanza, con particolare riferimento a INPS e INAIL. In tal senso, sulla base delle indicazioni fornite dalle DRL e dalle Commissioni regionali, si ritiene opportuno favorire ogni attivita' di consultazione e di dialogo con tutti i soggetti interessati, da realizzarsi in particolare mediante incontri almeno trimestrali con i Direttori provinciali di INPS, INAIL, nonche' degli altri Enti previdenziali.
In ogni caso in cui sia necessario attivare un piu' stretto coordinamento operativo di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto al lavoro irregolare, sono convocati i CLES, nella composizione prevista dal decreto legislativo n. 124/2004, che sostituiscono operativamente le commissioni provinciali di coordinamento della vigilanza.
A tal proposito si ritiene opportuno precisare che la partecipazione al CLES del Comandante provinciale della Guardia di finanza, del rappresentante degli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate e del presidente della Commissione provinciale per la emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 78, comma 4, della legge n. 448/1998, e' conseguenza automatica della previsione normativa e non necessita di alcun ulteriore atto amministrativo.
A tali organismi spetta, infatti, il ruolo di supporto del Dirigente, supporto che nelle rispettive sedi nazionale e regionali e' riservato alle apposite Commissioni centrale e regionali di coordinamento. Inoltre i CLES dovranno redigere un rapporto trimestrale sullo stato del mercato del lavoro e sui risultati della attivita' ispettiva nella provincia di competenza, anche avvalendosi degli esiti dell'attivita' delle Commissioni per l'emersione del lavoro non regolare. Ogni anno dovra' essere, altresi', redatta una relazione di sintesi sull'attivita' svolta.
Le relazioni trimestrali e annuali dovranno essere inviate alle DRL che, a loro volta, trasmetteranno i dati elaborati alla Direzione generale per le valutazioni complessive.
Al fine di predisporre e redigere le relazioni di cui sopra, i CLES potranno articolarsi in sottocommissioni operative che procederanno alla necessaria attivita' di raccolta dati e alla istruttoria di tali documenti.
Si ritiene opportuno, infine, che il dirigente dell'ufficio, ferma restando la propria autonomia decisionale e le sue prerogative, consulti i responsabili dei Servizi ispezione lavoro e politiche del lavoro, nonche' dell'Ufficio legale, onde acquisire i dati statistici e le segnalazioni di merito da portare quali elementi di discussione all'interno dei CLES.
Personale ispettivo (art. 6)
Nulla muta rispetto al passato con riferimento all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale da parte del personale in forza presso le DRL e le DPL, nonche' del personale di vigilanza di INPS, INAIL, ENPALS e degli altri Enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria nell'ambito dell'attivita' di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi.
Il personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro, nei limiti del servizio cui e' destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualita' di ufficiale di Polizia giudiziaria.
Ove in occasione della attivita' ispettiva si riscontri, da parte del personale di vigilanza degli enti previdenziali, la sussistenza di un reato perseguibile d'ufficio, le comunicazioni di legge andranno effettuate direttamente all'Autorita' giudiziaria ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.
Restano evidentemente fermi i poteri di contestazione degli illeciti amministrativi in capo a tutto il personale di vigilanza, indipendentemente dal possesso della qualifica di Ispettore del lavoro, delle DRL e delle DPL, nonche' degli Enti previdenziali.
Competenze delle Direzioni del lavoro (articoli 7 e 8)
Le Direzioni del lavoro hanno competenza generale in materia di vigilanza sulla tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attivita' lavorativa, prescindendo dalla specifica tipologia contrattuale adottata dalle parti contraenti.
Al personale delle DPL e' affidato anche il compito di svolgere attivita' di prevenzione e promozione finalizzata al rispetto della normativa lavoristica e previdenziale, su questioni di rilevanza generale, nonche' sulle novita' legislative e interpretative.
Tali iniziative sono organizzate dalle DRL e dalle DPL, anche in concorso con i CLES e con le Commissioni regionali e provinciali, che ne stabiliscono le modalita' di svolgimento.
Le problematiche trattate nel corso di tali attivita' non possono riguardare, peraltro, singoli casi concreti o problemi particolari di interesse aziendale, essendo questi prerogativa tipica dei consulenti del lavoro e delle altre figure professionali di cui alla legge n. 12/1979.
Nel corso di tali iniziative, che possono aver luogo anche presso le aziende, il personale, ove rivesta qualifica ispettiva, non esercita funzioni di vigilanza ne' puo' svolgere alcuna attivita' di accertamento.
L'attivita' informativa, promozionale e preventiva puo' essere svolta, altresi', nel corso dell'attivita' ispettiva qualora emergano profili di inosservanza e di non corretta applicazione della normativa, in assenza di rilievi sanzionatori di tipo penale o amministrativo.
Anche in queste situazioni, il personale ispettivo puo' fornire chiarimenti e indicazioni operative che devono fondarsi esclusivamente su circolari e su posizioni ufficiali del Ministero del lavoro (e degli Enti di previdenza per i profili di competenza).
Sulla base di una apposita convenzione, il cui schema sara' definito da successivo decreto ministeriale, la Direzione generale e le DRL e DPL e gli Enti previdenziali, anche d'intesa tra loro, potranno svolgere attivita' di informazione ed aggiornamento nei confronti di enti, datori di lavoro ed associazioni a cura e spese degli stessi, secondo quanto stabilito dal predetto decreto.
La disciplina sopra descritta non trova applicazione sino all'emanazione del decreto ministeriale che stabilira' lo schema delle convenzioni e i relativi profili economici.
Diritto di interpello (art. 9)
Il diritto di interpello compete esclusivamente ad enti pubblici, associazioni di categoria e ordini professionali.
Tale facolta' consiste nella possibilita' di porre alle DPL e agli Istituti previdenziali quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative, nelle materie di rispettiva competenza.
Tali quesiti, inoltrati alle sedi competenti esclusivamente in via telematica, dovranno essere istruiti rispettivamente dalle DPL e dagli Istituti previdenziali destinatari degli stessi e quindi tempestivamente inviati alla Direzione generale corredati da apposita relazione.
Per quanto sopra precisato, in relazione a tale particolare procedura, le DPL e le sedi periferiche degli Istituti non potranno dare seguito a quesiti di carattere particolare o proposti dalle singole aziende.
Peraltro ogni attivita' di carattere «informativo» nei confronti delle aziende e dei lavoratori puo' continuare ad essere svolta dal personale ispettivo, senza che tale attivita' possa integrare i requisiti tipici della consulenza del lavoro, che rimane riservata ai professionisti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979.
Fermi restando gli effetti civili fra le parti e le eventuali conseguenze sul piano previdenziale, nel caso in cui il datore di lavoro provveda ad adeguarsi a quanto forma oggetto della risposta all'interpello, tale comportamento adesivo va valutato ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo (colpa o dolo) nella commissione degli illeciti amministrativi (art. 3 della legge n. 689/1981) nonche' dell'applicazione delle sanzioni civili.
Si fa riserva di comunicare l'indirizzo di posta elettronica della Direzione generale per la trasmissione dei quesiti.
Razionalizzazione dell'attivita' di vigilanza (art. 10)
In attesa del decreto ministeriale che stabilira' le modalita' di attuazione e il funzionamento della banca dati telematica, al fine di evitare duplicazione di interventi ispettivi in materia di lavoro previdenza e assistenza sociale, tutti gli organi di vigilanza interessati provvedono con la massima tempestivita' a comunicare reciprocamente i nominativi dei datori di lavoro ispezionati, secondo modalita' definite sulla base di intese raggiunte a livello regionale o provinciale.
Tali comunicazioni vanno effettuate mediante indirizzo di posta elettronica riservato ad uso dei Dirigenti e dei Responsabili dei servizi ispettivi di DPL, INPS, INAIL e degli altri Enti previdenziali interessati.
Nell'ottica di un maggior coordinamento e cooperazione, i Direttori delle DRL istituiscono Gruppi di intervento straordinario in ambito regionale, nel rispetto delle direttive della Direzione generale, d'intesa con il Comando nucleo carabinieri presso l'Ispettorato del lavoro e con le Direzioni regionali di INAIL e INPS.
Il coordinamento del gruppo e' affidato, dal Dirigente o dal responsabile del Settore Ispettivo della DRL, ad uno degli Ispettori del lavoro che lo compongono.
Nelle more della attuazione del modello unificato di verbale ispettivo, che costituisce uno strumento unitario di rilevazione degli illeciti, si sottolinea l'importanza del comma 5 dell'art. 10 per il quale i verbali di accertamento del personale che effettua vigilanza costituiscono fonte di prova in ordine agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere reciprocamente utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori amministrativi e civili di competenza dei relativi organi ispettivi.
L'utilizzabilita' diretta delle acquisizioni effettuate dai vari organi di controllo risulta infatti conforme ai principi di buon andamento ed efficacia della pubblica amministrazione, in quanto rende possibile, ai fini della adozione dei provvedimenti sanzionatori, l'utilizzazione degli elementi acquisiti in sede di vigilanza anche da altri soggetti purche' tali elementi siano contenuti nei verbali di accertamento che, come e' noto, godono tutti della medesima fede privilegiata (cfr. ex multis, Cass. Sez. Civ. dell'11 giugno 2001, n. 7832).
Conciliazione monocratica (art. 11)
La conciliazione monocratica rappresenta un istituto di sicuro impatto nell'ambito delle competenze delle Direzioni provinciali del lavoro, anche per lo svolgimento della attivita' ispettiva cosi' come riformata dal decreto legislativo n. 124/2004.
In effetti, tale conciliazione puo' trovare applicazione proprio in quanto la mera presentazione di una richiesta di intervento o il solo accesso in azienda, con riferimento alla conciliazione contestuale all'ispezione, non vincolano l'organo ispettivo in quanto non si e' ancora proceduto ad alcun accertamento in ordine alla effettiva esistenza o alla veridicita' delle situazioni e delle circostanze comunque rappresentate.
D'altro lato, la conciliazione monocratica puo' attivarsi soltanto quando non emergono evidenti e chiari indizi di violazioni penalmente rilevanti, in quanto in tal caso e' necessario procedere all'accertamento ispettivo.
La conciliazione puo' attivarsi anche nelle ipotesi nelle quali il lavoratore non sia un lavoratore subordinato ma sia, invece, titolare di un rapporto di lavoro autonomo (es. contratto a progetto o collaborazione coordinata e continuativa nei casi residuali di cui al decreto legislativo n. 276/2003). Nel caso di rapporti certificati non e' invece possibile procedere mediante conciliazione monocratica in quanto, in questo caso, chi intende presentare ricorso giurisdizionale contro la certificazione deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile.
Due sono le forme in cui la conciliazione monocratica puo' concretamente svilupparsi:
(a) preventiva = a fronte di una richiesta di intervento ispettivo da parte del lavoratore o dell'organizzazione sindacale che lo rappresenta, pervenuta anche precedentemente al 27 maggio 2004 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124/2004), la DPL territorialmente competente, «mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva», ha la facolta' di procedere alla convocazione degli interessati per effettuare un tentativo di conciliazione fra prestatore e datore di lavoro quando emergono «elementi per una soluzione conciliativa della controversia»;
(b) contestuale = nel corso dell'espletamento di un accesso ispettivo, nell'ambito dell'attivita' di vigilanza, il personale ispettivo puo' procedere a raccogliere il consenso delle parti per effettuare un tentativo di conciliazione sulle questioni evidenziate dalle quali emergono «elementi per una soluzione conciliativa della controversia», dandone notizia alla DPL di appartenenza mediante apposita relazione ai fini dell'attivazione della procedura conciliativa. In primo luogo va chiarito che puo' procedersi alla conciliazione monocratica se le questioni che rilevano attengono a diritti patrimoniali del lavoratore, siano essi, indifferentemente, di origine contrattuale o legale.
La conciliazione monocratica preventiva, peraltro, puo' avere luogo anche in occasione di richieste di intervento plurime o multiple, vale a dire che coinvolgano piu' lavoratori, purche' le singole posizioni individuali vengano considerate separatamente, ciascuna per la propria specifica.
Ferma restando la discrezionalita' del Dirigente della DPL nell'individuazione dei singoli soggetti, i «conciliatori monocratici» sono scelti sia tra i funzionari con adeguata e specifica professionalita' maturata in tale ambito, sia tra i funzionari in possesso della qualifica ispettiva in quanto idonei a trattare la fattispecie da conciliare nell'ottica di un possibile seguito ispettivo.
Quanto alla conciliazione monocratica preventiva si precisa che, valutata dalla DPL la possibilita' di esperire la procedura, il funzionario assegnatario provvede a convocare le parti innanzi a se', nel piu' breve tempo possibile, tenuto conto delle finalita' deflattive dell'istituto.
Nella lettera di convocazione, inviata con raccomandata, si provvede ad avvertire le parti circa la possibilita' di farsi assistere durante la procedura di conciliazione da propri rappresentanti sindacali, ovvero da consulenti del lavoro o dagli altri professionisti abilitati di cui alla legge n. 12/1979, cui abbiano conferito un mandato specifico. In caso di accordo, il verbale, sottoscritto dal funzionario, acquisisce piena efficacia ed estingue il procedimento ispettivo, a condizione che il datore di lavoro provveda al pagamento integrale, nel termine stabilito nel verbale di accordo, sia delle somme dovute a qualsiasi titolo al lavoratore, sia al versamento totale dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi determinati sulla base della legislazione vigente ma con riferimento alle somme concordate in sede di conciliazione.
In particolare, s'intende evidenziare che il riferimento alle «norme in vigore» (art. 11, comma 4) e' da intendersi anche con riguardo al rispetto dei minimali contributivi cosi' come stabiliti dalla legge, pertanto qualora l'accordo in sede conciliativa monocratica si determini su parametri retributivi di misura inferiore ai minimali contrattuali, ai fini previdenziali il computo degli oneri contributivi e assicurativi va comunque operato con riferimento ai minimali di legge, se l'importo oggetto di conciliazione e' inferiore ai predetti minimali.
Inoltre, per quanto concerne l'ipotesi di una rateazione del debito previdenziale, l'effetto estintivo e' connesso alla verifica del pagamento delle spettanze retributive al lavoratore e alla comunicazione, da parte degli Istituti competenti, della effettiva ammissione al pagamento rateale del debito con attestazione dell'avvenuto versamento della prima rata.
Quanto poi alla conciliazione monocratica contestuale nel corso della attivita' di vigilanza, si segnala che la procedura puo' attivarsi nelle ipotesi gia' evidenziate di questioni riguardanti diritti patrimoniali dei lavoratori, che non presentino profili di rilevanza sanzionatoria di tipo penale, soltanto quando il personale ispettivo, valutate le circostanze di fatto e di diritto e considerato il comportamento delle parti, verifichi l'esistenza dei presupposti per una possibile soluzione conciliativa delle questioni, salvo ovviamente che abbia gia' acquisito oggettivi, certi e sufficienti elementi di prova delle violazioni amministrative correlate.
La conciliazione contestuale puo' essere avviata fino alla emanazione di un qualsiasi provvedimento amministrativo sanzionatorio.
Si ritiene di dover precisare, inoltre, che nel caso di assegnazione di una richiesta di intervento non ammessa a conciliazione monocratica preventiva, il personale ispettivo assegnatario della stessa non potra' procedere ad avviare la conciliazione contestuale successivamente all'accesso ispettivo. In entrambe le fattispecie di conciliazione monocratica, l'attivazione della procedura interrompe i termini di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla conclusione del procedimento conciliativo, vale a dire, in caso di esito positivo, fino al momento del pagamento delle somme al lavoratore e del versamento dei contributi e premi a INPS e INAIL, fatto salvo quanto sopra specificato in materia di rateazione del debito previdenziale.
Si segnala, peraltro, che l'accertamento ispettivo prosegue se l'accordo non e' raggiunto, ovvero se anche una sola delle parti convocate non si sia presentata, o ancora se, nell'ipotesi di un'attivita' di vigilanza gia' avviata, entrambe le parti non acconsentono alla conciliazione.
Da ultimo si precisa che nella procedura di conciliazione monocratica contestuale la pratica viene assegnata, per il tentativo di conciliazione, preferibilmente al medesimo funzionario che ha proceduto all'ispezione. Infine, anche in considerazione della peculiare struttura della conciliazione monocratica, in cui rileva la volonta' non assistita del lavoratore, contrariamente a tutte le altre forme di conciliazione previste dall'ordinamento, il funzionario conciliatore puo' non procedere a sottoscrivere il verbale di un eventuale accordo manifestato dalle parti, nei soli casi in cui risulti evidente la mancanza di una genuina e libera manifestazione del consenso da parte del lavoratore.
Diffida accertativa (art. 12)
La previsione di cui all'art. 12 consente al personale ispettivo delle DPL di «diffidare», in sede di indagine ispettiva, il datore di lavoro a corrispondere direttamente al lavoratore le somme che risultino accertate quali crediti retributivi derivanti dalla corretta applicazione dei contratti individuali e collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, nei limiti della loro efficacia soggettiva, in applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 124/2004.
Pertanto, in primo luogo, l'organo di vigilanza ha la facolta' di procedere ad impartire una diffida accertativa, valutate le circostanze del caso, secondo un prudente apprezzamento dei risultati dell'indagine e degli elementi obiettivi acquisiti.
A tal proposito, in particolare, va sottolineato che l'adozione della diffida accertativa appare possibile anche nell'ambito dei rapporti di lavoro autonomo (collaborazione coordinata e continuativa e lavoro a progetto), almeno in tutte quelle ipotesi in cui l'erogazione dei compensi sia legata a presupposti oggettivi e predeterminati che non richiedano complessi approfondimenti in ordine alla verifica dell'effettivo raggiungimento o meno dei risultati dell'attivita'.
In particolare, con riguardo alle ipotesi di conciliazione monocratica in sede ispettiva, l'organo di vigilanza potra' procedere a diffidare il datore di lavoro quando avra' acquisito elementi obiettivi, certi e idonei a determinare il calcolo delle spettanze patrimoniali del lavoratore, potendo altrimenti acquisire il consenso delle parti ad una conciliazione monocratica. In seguito alla diffida il datore di lavoro puo' promuovere, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'atto, un tentativo di conciliazione presso la DPL, conciliazione che, in considerazione delle caratteristiche e delle finalita' dell'istituto, va effettuata secondo le modalita' procedurali previste dall'art. 11 del decreto (conciliazione monocratica), con gli effetti di cui all'art. 12, commi 2.
Va peraltro evidenziato che, diversamente da quanto previsto nell'ipotesi della conciliazione monocratica, tale procedura non incide sullo svolgimento del procedimento ispettivo.
Decorso inutilmente il termine per esperire la conciliazione, oppure quando l'accordo fra le parti non venga comunque raggiunto in sede conciliativa, la diffida accertativa «acquista valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo», con apposito provvedimento del Direttore della DPL, il quale deve procedere a verificare la sussistenza dei presupposti e la correttezza del provvedimento di diffida.
Cio' comporta che il lavoratore puo' agire mediante atto di precetto al fine della soddisfazione dei crediti retributivi, potendo fondare le proprie pretese su un provvedimento amministrativo, avente natura di titolo immediatamente esecutivo.
Con riguardo all'eventuale seguito in opposizione la legge riconosce il carattere giuridico di accertamento tecnico alla diffida accertativa e quindi di qualificata ricognizione degli elementi di fatto della fattispecie, da parte di un organismo tecnico competente in materia, che potrebbe consentire all'Autorita' giudiziaria adita di non procedere ad ulteriori accertamenti tecnici d'ufficio in ordine alla quantificazione del credito.
Tuttavia, il datore di lavoro puo' impugnare la diffida accertativa, validata dal provvedimento autonomo del Direttore della DPL, entro trenta giorni dalla notificazione, dinanzi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'art. 17, integrato dalle parti sociali (un rappresentante dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative), il quale decidera' il ricorso entro novanta giorni dalla presentazione.
Si richiama l'attenzione sul fatto che ove le parti sociali non forniscano i nominativi dei rispettivi rappresentanti chiamati ad integrare il predetto Comitato, lo stesso, trascorsi i trenta giorni dalla richiesta di nomina, decide nella sua composizione ordinaria. In caso di conciliazione la diffida accertativa «perde efficacia» ed il credito vantato dal lavoratore sara' pari alla somma concordata in sede conciliativa.
Sotto il profilo contributivo e assicurativo pero', difformemente da quanto avviene per la conciliazione monocratica che non presuppone alcun accertamento da parte dell'organo di vigilanza, i versamenti non possono essere inferiori all'importo retributivo previsto dall'art. 1 del decreto-legge n. 338/1989, come convertito dalla legge n. 389/1989, col pagamento delle eventuali sanzioni civili e degli interessi legali.
Diffida (art. 13)
Il personale ispettivo, anche degli Enti previdenziali per i profili di competenza, che durante un accertamento constata l'inosservanza di norme per inadempimenti cui la legge ricollega sanzioni amministrative, nel verbale di ispezione deve provvedere «a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine».
La diffida opera dunque quale condizione di procedibilita' in ipotesi di illeciti amministrativi che risultano accertati e provati e se le inadempienze risultano sanabili.
In primo luogo sono da ritenersi escluse dall'ambito della diffida tutte le violazioni in cui l'interesse sostanziale (soprattutto relativo alla tutela dell'integrita' psico-flsica e della personalita' morale) protetto dalla norma non e' in alcun modo recuperabile (ad es. per aver fatto superare le quarantotto ore medie di lavoro settimanale, per non aver rispettato adempimenti, di tipo non meramente documentale, in materia di apprendistato, lavoro minorile e genitori lavoratori, per aver utilizzato lavoratori dello spettacolo privi del certificato di agibilita).
Sono invece da ritenersi «sanabili» le violazioni amministrative relative ad adempimenti omessi, in tutto o in parte, che possono ancora essere materialmente realizzabili, anche qualora la legge preveda un termine per l'effettuazione dell'adempimento (illeciti omissivi istantanei con effetti permanenti).
Appare invece possibile attivare la procedura in esame anche nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia, ancor prima dell'adozione della diffida, posto in essere il comportamento dovuto, sia pur tardivamente.
In tale circostanza infatti - analogamente a quanto avviene in materia di prescrizione obbligatoria - risulterebbe incongruo penalizzare chi effettua comunque un adempimento dovuto oltre il termine previsto rispetto a chi lo ometta totalmente.
Tale fattispecie inoltre rientra, seppur latamente, nella nozione di sanabilita' in quanto la finalita' tutelata dalla disposizione viene comunque salvaguardata mediante un comportamento posto in essere volontariamente dal trasgressore.
Evidentemente, in tale ipotesi, non si avra' un vero e proprio atto di diffida ma un accertamento della condotta posta in essere e conseguente ammissione al pagamento della sanzione ai sensi dell'art. 13 del decreto (diffida ora per allora).
Se il datore di lavoro ottempera alla diffida il procedimento sanzionatorio si estingue mediante il pagamento di una somma agevolata a titolo di sanzione, pari al minimo fissato dalla legge oppure, in caso di sanzioni in misura fissa, a un quarto dell'importo stabilito.
Va comunque rilevato che nelle ipotesi in cui l'ammontare della somma, determinato ai sensi dell'art. 13 del decreto, sia superiore alla sanzione in misura ridotta, quantificata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, non e' evidentemente conforme alla finalita' dell'istituto procedere con l'atto di diffida.
La nuova diffida, inoltre, interrompe i termini di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, «fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione», pertanto, verificata l'inottemperanza, l'attivita' ispettiva riprende il suo corso.
Si ricorda, da ultimo, che la diffida trova applicazione a decorrere dal 27 maggio 2004 ed e' applicabile anche alle violazioni commesse antecedentemente a tale data.
Disposizione (art. 14)
L'art. 14 del decreto attribuisce efficacia «esecutiva» alle disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, «nell'ambito dell`applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale».
Il provvedimento e' ricorribile entro quindici giorni con ricorso al Direttore della DPL competente per territorio, il quale e' chiamato a decidere nei successivi quindici giorni, in caso di mancata decisione il ricorso si intende respinto (cosiddetto «silenzio-rigetto»).
A differenza della diffida, la disposizione impone al datore di lavoro un obbligo nuovo, che viene a specificare quello genericamente previsto dalla legge, specie laddove essa non regolamenta fin nei dettagli la singola fattispecie considerata.
Rimangono, peraltro, in vigore gli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;
pertanto, l'inottemperanza alla disposizione del funzionario ispettivo seguita ad essere soggetta alle previste sanzioni amministrative e penali, secondo la distinzione per materia.
Prescrizione obbligatoria (art. 15)
La «prescrizione obbligatoria» e' un provvedimento impartito dal personale ispettivo nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, conseguente all'accertamento di violazioni che costituiscono reato.
Nel ridefinire l'istituto, il decreto non ha inteso intaccare la struttura originaria dello strumento, gia' ottimamente funzionante e strategicamente efficace, limitandosi ad operarne una estensiva applicazione a tutte le ipotesi di reato in cui sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero punite soltanto con ammenda (art. 15, comma 1).
La prescrizione si applica non soltanto quando l'inadempienza puo' essere sanata, ma anche nelle ipotesi di reato a «condotta esaurita», vale a dire nei reati istantanei, con o senza effetti permanenti, nonche' nelle fattispecie in cui il reo abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione.
La nuova «prescrizione obbligatoria», dunque, si presenta quale omologo della nuova diffida:
l'una opera nelle ipotesi di illecito amministrativo (ma solo se l'inadempimento e' sanabile), l'altra a fronte di violazioni di carattere penale (in ogni caso).
Ricorso alla DRL (art. 16)
Avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale del lavoro e' ammesso ricorso amministrativo, davanti al Direttore della Direzione regionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ad eccezione dei casi in cui sia controversa la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, laddove e' prevista, ai sensi del successivo art. 17, la competenza a decidere il ricorso del Comitato regionale per i rapporti di lavoro.
Il ricorso puo' essere presentato direttamente alla DRL che ne rilascia ricevuta, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in quest'ultimo caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Dalla data apposta sull'avviso di ricevimento decorreranno invece i sessanta giorni entro i quali la DRL dovrebbe decidere il ricorso.
Nei trenta giorni successivi alla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione gli interessati possono quindi, in via facoltativa, proporre ricorso alla DRL oppure, in virtu' della espressa enunciazione testuale dell'art. 16, proporre opposizione davanti al Tribunale, in funzione di giudice unico.
Il Direttore della DRL, ricevuto il ricorso, decide entro i successivi sessanta giorni, senza procedere ad audizioni del privato ricorrente, in ragione della previsione normativa secondo cui la decisione deve essere presa «sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'amministrazione».
Con il provvedimento motivato che decide il ricorso, che deve essere notificato al ricorrente, il Direttore della DRL conferma, in tutto o in parte, ovvero annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata.
La pratica viene istruita, in primo luogo, dall'Ufficio affari legali e contenzioso della DPL che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione impugnata, il quale e' tenuto a trasmettere una propria nota, unitamente agli atti del proprio fascicolo all'Ufficio affari legali e contenzioso della DRL.
La presentazione del ricorso alla DRL non sospende la esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione salvo provvedimento espresso in questo senso del Direttore della DRL;
il provvedimento di sospensione puo' avvenire su richiesta del ricorrente e in presenza dei requisiti tipici dei provvedimenti cautelari (fumus boni iuris e periculum in mora).
Nel caso di decisione di annullamento dell'ordinanza-ingiunzione la DPL a cui la decisione e' comunicata deve dare luogo alla cessazione delle procedure di riscossione coattiva ove pendenti; nel caso di decisione del ricorso che ridetermina l'importo della sanzione la DPL assegna agli interessati, mediante atto notificato, il termine di trenta giorni per pagare la somma rideterminata, in mancanza attivera' la procedura di riscossione coattiva prevista dalla legge, con riferimento alla somma come ridefinita.
Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il ricorso si intende respinto (silenzio-rigetto).
A seguito della decisione espressa ovvero dopo l'inutile decorso del termine previsto per la decisione stessa, il trasgressore puo' proporre entro trenta giorni, che decorrono dalla notifica del provvedimento di decisione ovvero dalla scadenza dei sessanta giorni, il ricorso in opposizione di cui all'art. 22 della legge n. 689/1981, avente per oggetto l'ordinanza-ingiunzione.
Ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro (art. 17)
Se l'ordinanza-ingiunzione ha ad oggetto la sussistenza o la qualificazione di un rapporto di lavoro il ricorso va presentato al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, costituito all'interno della DRL, di cui fanno parte:
il Direttore della DRL, che lo presiede;
il Direttore regionale dell'INPS e il Direttore regionale dell'INAIL.
A tal proposito si ritiene opportuno precisare che non e' necessario alcun atto amministrativo per la costituzione del Comitato il quale, in virtu' della esplicita e diretta formulazione normativa, e' costituito ex lege.
Sia pur in mancanza di uno specifico riferimento in tal senso, poiche' la partecipazione al collegio e' a titolo funzionale, appare conforme ai principi generali e alla esigenza di assicurare la continuita' amministrativa ritenere che, in caso di assenza o legittimo impedimento dei membri del Comitato, lo stesso operi con coloro che esercitano funzioni vicarie dei membri stessi.
Il Comitato, infatti, viene individuato quale destinatario di tutti i ricorsi che abbiano ad oggetto la sussistenza di un rapporto di lavoro ovvero la diversa qualificazione dello stesso, ricorsi presentati avverso:
(1) contestazioni o notificazioni di illecito amministrativo delle DPL;
(2) ordinanze-ingiunzione delle DPL;
(3) verbali di accertamento di INPS, INAIL e di altri Enti previdenziali per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria.
Sia pur in assenza di una specifica indicazione normativa, si ritiene che il ricorso vada presentato nel termine di trenta giorni dalla contestazione/notifica del provvedimento impugnato, secondo quanto previsto in via generale per i ricorsi gerarchici anche impropri.
L'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 124/2004, peraltro, precisa che il ricorso e' deciso entro novanta giorni dal ricevimento;
decorso inutilmente il termine esso s'intende respinto.
La decisione, come per l'analogo ricorso alla DRL, e' predisposta sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e su quella in possesso della DPL interessata, ovvero dell'organo di vigilanza che ha proceduto alla redazione dell'atto impugnato.
L'istruttoria del ricorso e' a cura del Segretario del Comitato individuato dal Direttore della DRL fra i funzionari, anche con qualifica ispettiva, con specifiche competenze tecnico-giuridiche, il quale partecipa alle sedute del Comitato in veste di relatore.
Per le problematiche previdenziali e assicurative il Segretario puo' farsi assistere da funzionari degli Enti appositamente individuati. In particolare per la decisione dei ricorsi avverso gli atti di accertamento adottati da funzionari degli Enti previdenziali diversi dall'INPS e dall'INAIL (ENPALS, ENASARCO, INPGI, IPSEMA ecc.), il Comitato provvede a convocare, a fini istruttori, un rappresentante dei predetti Istituti che interviene con finalita' consultive per l'approfondimento delle problematiche relative allo specifico regime assicurativo.
Si precisa che il ricorso interrompe i termini di cui agli articoli 14, 18 e 22 della legge n. 689/1981 e quelli previsti dalla normativa vigente per i ricorsi giurisdizionali nei confronti dei verbali degli Istituti previdenziali.
Si sottolinea, infine, che i ricorsi gia' presentati ai Comitati regionali dell'INPS alla data di entrata in vigore del decreto in questione restano affidati alla competenza decisionale del predetto Organo, mentre il Comitato regionale per il lavoro e' competente per i ricorsi presentati successivamente alla predetta data, anche se relativi a rapporti insorti antecedentemente all'entrata in vigore del decreto.

Roma, 24 giugno 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CIRCOLARE 23 dicembre 2004, n. 49
Attivita' informativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004: esercizio dell'interpello.

(Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3/2/2005)

  
Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro
Direzione generale per l'attivita' ispettiva
Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione
Direzione generale della comunicazione
Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilita' sociale delle imprese (CSR)
Direzione generale per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale
Direzione generale dell'immigrazione
Direzione generale del mercato del lavoro
Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione
Direzione generale per le politiche previdenziali
Direzione generale per l'innovazione tecnologica
Direzione generale delle risorse umane e affari generali Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali
All'INPS
Direzione centrale ispettorato All'INAIL
Direzione centrale ispettorato All'ENPALS
Direzione generale - Servizio contributi e vigilanza All'INPGI
Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza All'IPSEMA Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza
All'ENASARCO
Unita' organizzativa vigilanza e Coordinamento sedi e, per conoscenza
All'Agenzia delle entrate - Direzione centrale accertamento
Al Comando Carabinieri - Ispettorato del lavoro
Al Comando generale della Guardia di finanza
Alla Provincia autonoma di Bolzano
Alla Provincia autononia di Trento
Alla Regione Siciliana - Assessorato lavoro e previdenza sociale Ispettorato regionale del lavoro

A seguito dell'approvazione del decreto legislativo n. 124/2004, l'attivita' informativa istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha acquisito un ruolo di rilievo nell'ambito delle competenze istituzionali oggi riassunte nel citato decreto. Tale attivita' si puo' esercitare attraverso risposte a quesiti proposti:
a) al Centro di contatto istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; b) alle Direzioni provinciali e regionali del lavoro; c) alla Direzione generale per l'attivita' ispettiva. attraverso l'interpello; a) Centro di contatto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Centro di contatto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' un servizio che su tematiche relative alle politiche sociali e del lavoro contribuisce alla diffusione delle indicazioni ministeriali, mediante raccordo con le Direzioni generali interessate, con particolare riferimento ai seguenti argomenti: congedi parentali, disabilita', tossicodipendenze, immigrazione, sostegno alle famiglie, volontariato, infanzia ed adolescenza, tipologie contrattuali di lavoro, ammortizzatori sociali, condizioni di lavoro, attivita' di comitati e commissioni del Ministero. Gli utenti possono contattare il servizio attraverso la chiamata telefonica o tramite l'invio di e-mail.
b) Quesiti alle Direzioni regionali e provinciali. I quesiti rivolti alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, anche da parte di singoli lavoratori o imprese, sono riconducibili alle attivita' di cui all'art. 7, lettera c), e art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 124/2004.
Tali articoli stabiliscono che il personale ispettivo fornisce chiarimenti in relazione alle leggi sulla cui applicazione deve vigilare e fornire indicazioni operative sulle modalita' per la corretta attuazione della predetta normativa. Si ricorda, ancora, che in tali ipotesi, il personale ispettivo puo' fornire chiarimenti e indicazioni operative che devono fondarsi esclusivamente su circolari e su posizioni ufficiali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti di previdenza per i profili di competenza.
c) Interpello. In riferimento all'interpello va precisato che lo stesso puo' esercitarsi su tutta la normativa statale, ivi compresa quella di natura regolamentare, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Va chiarito, inoltre, che il diritto di interpello si esplica esclusivamente su attivazione dei soggetti collettivi o rappresentativi individuati specificatamente dalla norma (associazioni di categoria, ordini professionali ed enti pubblici) i quali rivolgono a questo Ministero, per il tramite delle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero degli Istituti previdenziali in sede provinciale per le materie di competenza quesiti di ordine generale. L'elemento che differenzia l'interpello rispetto all'attivita' informativa svolta a livello territoriale e' dato dall'attualita' delle problematiche rappresentate, sulle quali, cioe', non sia ancora intervenuto alcun chiarimento o presa di posizione ufficiale dell'Amministrazione, ne' in sede di circolare ne' in sede di risposta ad un precedente interpello. Pertanto, le Direzioni provinciali del lavoro e gli Istituti previdenziali in sede provinciale, provvederanno ad inoltrare alla Direzione generale per l'Attivita' ispettiva i quesiti che, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 124/2004, siano pervenuti esclusivamente in via telematica solo dopo aver verificato attentamente l'effettiva sussistenza dei presupposti sopra indicati. Per quanto attiene alle modalita' operative dell'istituto, nonostante la norma non contenga alcun termine, va comunque evidenziata l'esigenza di fornire risposte il piu' possibile tempestive, sia pure in relazione alla complessita' e alla molteplicita' degli argomenti oggetto di quesito. Cio' premesso, ragioni di opportunita' richiedono, dunque, l'individuazione di termini, sia pure indicativi, per assicurare l'efficacia dell'istituto in esame. Le Direzioni provinciali del lavoro e gli Istituti previdenziali, pertanto, provvederanno a trasmettere, entro quindici giorni, alla Direzione generale per l'Attivita' ispettiva il quesito corredandolo di una, anche sintetica, relazione avente carattere istruttorio. Tale Direzione, ove il quesito riguardi problematiche che esulano dai profili di diretta competenza, provvede ad inoltrarlo alle Direzioni generali competenti ratione materiae, od a convocare, qualora il quesito sia ascrivibile alla competenza di piu' Direzioni generali, le Direzioni interessate per la valutazione congiunta del medesimo entro venti giorni. Le Direzioni generali coinvolte redigono il proprio parere motivato o la soluzione condivisa e la trasmettono alla Direzione generale per l'attivita' ispettiva entro venti giorni. La soluzione prospettata. ove condivisa, ovvero le diverse risposte formulate dalla Direzione generale per l'Attivita' ispettiva e dalle altre Direzioni generali interessate, saranno trasmesse, entro i successivi dieci gionri all'Ufficio legislativo per il parere giuridico di competenza. Allo scopo di dare massima diffusione alle soluzioni proposte ai quesiti ad interpello, appare utile che le stesse siano pubblicate sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in un area appositamente dedicata. Da ultimo, con rilerimento agli effetti dell'interpello, si ribadisce che fermi restando gli effetti civili fra le parti e le eventuali conseguenze sul piano previdenziale, nel caso in cui il datore di lavoro provveda ad adeguarsi a quanto forma oggetto della risposta all'interpello, tale comportamento adesivo va valutato ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo (colpa o dolo) nella commissione degli illeciti amministrativi (art. 3 della legge n. 689/1981) nonche' dell'applicazione delle sanzioni civili.

Roma, 23 dicembre 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CIRCOLARE 23 marzo 2006, n. 9
Diffida obbligatoria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Chiarimenti e indicazioni operative.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3/5/2006)

  
Alle Direzioni reg.li e prov.li del lavoro
All'INPS - Direzione centrale vigilanza sulle entrate e economia sommersa
All'INAIL - Direzione centrale rischi
All'ENPALS - Direzione generale - Servizio contributi e vigilanza
All'INPGI - Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza
All'IPSEMA - Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza
All'ENASARCO - Unita' organizzativa vigilanza e coordinamento sedi
Al Comando Carabinieri Ispettorato lavoro
Al Comando generale della Guardia di Finanza e, per conoscenza:
Alla Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro
Alla provincia autonoma di Bolzano
Alla provincia autonoma di Trento
Alla Regione Siciliana Assessorato lavoro e previdenza sociale Ispettorato reg.le del lavoro - Palermo Ispettorato reg.le del lavoro - Catania

Nella prima fase di applicazione della disciplina di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004 sono emersi alcuni profili di incertezza operativa, sui quali si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti rispetto a quelli gia' forniti con precedente circolare n. 24/2004. Quanto al carattere obbligatorio del provvedimento di diffida si ribadisce che la stessa, stante il tenore letterale della disposizione normativa, riveste carattere obbligatorio, nel senso che costituisce una condizione di procedibilita' dell'azione sanzionatoria degli illeciti amministrativi in materia di lavoro e di legislazione sociale. Pertanto, l'adozione di un provvedimento di contestazione/notificazione di una violazione ritenuta sanabile non preceduta dalla diffida ex art. 13 cit. e' inficiata da un vizio di carattere procedimentale, che si ripercuote sulla legittimita' del provvedimento stesso. Relativamente alla sanabilita' delle violazioni, si ribadisce che tale requisito sussiste in tutti i casi di inosservanze consistenti in comportamenti materialmente realizzabili, indipendentemente quindi dalla istantaneita' omeno della condotta oggetto della fattispecie sanzionatoria, purche' non si tratti di violazione di norme poste a diretta tutela dell'integrita' psicofisica del lavoratore. Peraltro, tutte le violazioni i cui adempimenti possono essere considerati astrattamente sanabili non consentono, tuttavia, l'applicazione dell'istituto in esame qualora la regolarizzazione da parte del datore di lavoro non sia materialmente possibile.
Cio' accade, ad esempio, per la fattispecie di omessa consegna, all'atto dell'assunzione, della dichiarazione contenente gli estremi dell'iscrizione nel libro matricola, nel caso in cui il lavoratore interessato, al momento della diffida, non sia piu' in forza all'azienda, ovvero nell'ipotesi in cui l'impresa, possibile destinataria della diffida, sia gia' cessata al momento dell'adozione del provvedimento. Il potere di diffida si applica, non essendovi alcuna limitazione al riguardo, a tutte le materie di competenza degli ispettori del lavoro e, pertanto, anche in materie - quale, in particolare, quella della sicurezza del lavoro - ove residuano competenze accertative dello Stato. D'altra parte nell'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004 si fa espresso riferimento alle norme in materia di «legislazione sociale» ed e' da ritenersi che in tale ambito rientri anche la disciplina prevenzionistica. Anche in tal caso, e' bene ribadirlo, la regolarizzazione dell'inosservanza sara' ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui la condotta omessa sia ancora materialmente realizzabile e sempre che si tratti di violazione di adempimenti formali di natura documentale o burocratica. Al fine di uniformare l'attivita' del personale ispettivo, si allega un elenco, ancorche' non esaustivo, delle principali violazioni amministrative suscettibili di diffida. Roma, 23 marzo 2006 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni

Allegato

Diffida obbligatoria: elenco degli illeciti sanabili

Libro di matricola - Gestione INAIL: art. 20, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per essere sprovvisto del libro di matricola. Diffida pari a Euro 25; art. 20, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per non aver provveduto ad iscrivere sul libro di matricola i dati di cui all'art. 20, comma 1, punto 1. Diffida pari a Euro 25. Libro di matricola - Gestione INPS: art. 134, regio decreto n. 3184/1923, per essere sprovvisto del libro di matricola. Diffida pari a Euro 5; art. 39, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 797/1955, per non aver provveduto ad iscrivere sul libro di matricola: il numero delle persone a carico del lavoratore per cui vengono corrisposti assegni familiari; gli estremi dell'autorizzazione I.N.P.S. alla corresponsione degli assegni familiari (assegno per il nucleo familiare). Diffida pari a Euro 51.
Libro di paga - Gestione INAIL: art. 20, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per essere sprovvisto del libro di paga. Diffida pari a Euro 25; art. 20, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per non aver provveduto ad iscrivere sul libro di paga i dati di cui all'art. 20, comma 1, punto 2). Diffida pari a Euro 25. art. 25, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per non aver provveduto, ogni giorno, ad effettuare sul libro di paga - sezione presenze le scritturazioni relative alle ore lavorate da ciascun dipendente il giorno precedente. Diffida pari a Euro 25.
Libro di paga - Gestione INPS: art. 134, regio decreto n. 3184/1923, per essere sprovvisto del libro di paga. Diffida pari a Euro 5; art. 41, decreto del Presidente della Repubblica n. 797/1955, per non aver provveduto a registrare sul libro di paga gli assegni familiari (assegno per il nucleo familiare) corrisposti a ciascun lavoratore.
Diffida pari a Euro 51. Registro d'impresa: art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 375/1993, per essere sprovvisto del registro d'impresa. Diffida pari a Euro 103; art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 375/1993, per non aver provveduto ad iscrivere sul registro di impresa le prescritte annotazioni. Diffida pari a Euro 103;
art. 9-quater, comma 18, decreto-legge n. 510/1996, convertito da legge n. 608/1996, per aver compilato in modo infedele il registro d'impresa. Diffida pari a Euro 258. Registro degli infortuni: art. 4, comma 5, lettera o), decreto legislativo n. 626/1994, sostituito dall'art. 3, decreto legislativo n. 242/1996, per non essere fornito del registro degli infortuni. Diffida pari a Euro 516.
art. 4, comma 5, lettera o), decreto legislativo n. 626/1994, sostituito dall'art. 3, decreto legislativo n. 242/1996, per non aver provveduto ad annotare cronologicamente sul registro gli infortuni sul lavoro che comportino assenza dal lavoro di almeno 1 giorno.
Diffida pari a Euro 516. Cartella sanitaria: art. 4, comma 8, decreto legislativo n. 626/1994, per aver omesso di custodire presso l'azienda ovvero l'unita produttiva la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o per aver omesso di consegnare copia della stessa al lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro o qualora richiesta dallo stesso. Diffida pari a Euro 516.
Nominativo RSPP: art. 8, comma 11, decreto legislativo n. 626/1994, per aver omesso di comunicare alla Direzione provinciale del lavoro e alle Unita' sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Diffida pari a Euro 516. Riunione periodica: art. 11, decreto legislativo n. 626/1994, per non aver tenuto la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi. Diffida pari a Euro 516.
Notifica preliminare: art. 11, decreto legislativo n. 494/1996, per aver omesso di trasmettere prima dell'inizio dei lavori all'Unita' sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare nonche' gli eventuali aggiornamenti.
Diffida pari a Euro 516. PSC e POS a disposizione del RLS: art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 494/1996, per non aver messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e del POS almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.
Diffida pari a Euro 516. Trasmissione del PSC alle imprese esecutrici: art. 13, comma 2, decreto legislativo n. 494/1996, per non aver trasmesso il PSC alle imprese esecutrici prima dell'inizio dei lavori. Diffida pari a Euro 516. Trasmissione del POS al coordinatore per l'esecuzione: art. 13, comma 3, decreto legislativo n. 494/1996, per non aver trasmesso il POS al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori. Diffida pari a Euro 516.
Collocamento ordinario: art. 9-bis, comma 2, decreto-legge n. 510/1996, convertito da legge n. 608/1996, per aver omesso di inviare al Centro per l'impiego competente, entro 5 giorni dall'assunzione, una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo. Diffida pari a Euro 100.
Collocamento obbligatorio: art. 9, comma 6, legge n. 68/1999, per non avere, i datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della presente legge, inviato agli uffici competenti entro il 31 gennaio di ciascun anno, un prospetto contenente: il numero complessivo dei dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'art. 3, nonche' i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'art. 1. Diffida pari a Euro 129, maggiorata di Euro 6,25 per ogni giorno di ritardo;
art. 15, comma 4, legge n. 68/1999, per non aver provveduto a coprire la quota dell'obbligo di cui all'art. 3, trascorsi 60 giorni dalla data in cui e' insorto l'obbligo di assunzione. Diffida pari a Euro 12,75 per ogni giorno per ciascun lavoratore non occupato.
Collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti: art. 10, comma 2, legge n. 113/1985, per l'omessa assunzione per ogni centralino telefonico con almeno 5 linee urbane di un privo della vista iscritto all'albo professionale di cui all'art. 1 della presente legge.
Diffida pari a Euro 21,13 per ogni giorno e per ciascun posto non coperto; art. 5, legge n. 113/1985, per non aver provveduto ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 5 della legge 29 marzo 1985, n. 113, entro i termini indicati nello stesso articolo (60 giorni); art. 10, comma 1, legge n. 113/1985. Diffida pari a Euro 105,70. Collocamento obbligatorio dei terapisti della riabilitazione non vedenti: art. 5, legge n. 29/1994, per l'omessa assunzione da parte dei soggetti pubblici e privati soggetti all'obbligo di un terapista della riabilitazione non vedente. Diffida pari a Euro 21,13 per ogni giorno e per ciascun posto non coperto;
art. 5, legge n. 29/1994, per non aver provveduto ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 4 della legge n. 29/1994. Diffida pari a Euro 105,70. Dichiarazione di assunzione: art. 4-bis, comma 2, decreto legislativo n. 181/2000 come sostituito dall'art. 6, comma 1, decreto legislativo n. 297/2002, per non aver consegnato al lavoratore, all'atto dell'assunzione, prima dell'immissione al lavoro, una dichiarazione sottoscritta dallo stesso, contenente i dati della registrazione sul libro matricola in uso (nel caso in cui non si applica il contratto collettivo, tale dichiarazione per essere regolare deve recare l'espressa indicazione della durata delle ferie, della periodicita' della retribuzione, dei termini di preavviso e dell'orario di lavoro); nonche' la dichiarazione concernente le condizioni di lavoro applicate al rapporto, prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, in attuazione della direttiva comunitaria 91/533/Cee. Diffida pari a Euro 250.
Obbligo di informazione: art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 152/1997, per non aver provveduto, in caso di lavoratore inviato all'estero per periodo superiore a 30 giorni, a fornire regolare (senza omissioni o inesattezze) dichiarazione scritta contenente le indicazioni di cui all'art. 1, comma 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, oltre a: durata del lavoro all'estero, valuta di corresponsione della retribuzione, vantaggi in denaro o in natura connessi al lavoro estero, condizioni di rimpatrio.
Diffida pari a Euro 51; art. 3, decreto legislativo n. 152/1997, per non aver regolarmente (senza omissioni o inesattezze) comunicato per iscritto al lavoratore, entro un mese dall'adozione, qualsiasi modifica degli elementi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. Diffida pari a Euro 51. Comunicazione INAIL: art. 14, decreto legislativo n. 38/2000, per non aver comunicato alla sede INAIL competente, contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso, il codice fiscale dei lavoratori. Diffida pari a Euro 12,75.
Lavoro straordinario: art. 5, comma 5, decreto legislativo n. 66/2003, per aver omesso di: (a) evidenziare separatamente, negli strumenti di rilevazione delle prestazioni lavorative, le ore di lavoro straordinario; (b) retribuire le ore di lavoro straordinario con le maggiorazioni stabilite dalla contrattazione collettiva. Diffida pari a Euro 25.
Diffida pari a Euro 154 se l'inosservanza si riferisce a piu' di 5 lavoratori, ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di 50 giorni.
Lavoro festivo: art. 5, comma 1, legge n. 260/1949 sostituito dall'art. 1, legge n. 90/1954 e art. 3, legge n. 90/1954, per non aver corrisposto, ai lavoratori retribuiti in relazione alle ore di lavoro effettive, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, nelle ricorrenze festive previste dalla legge. Diffida pari a Euro 154; art. 5, comma 1, legge n. 260/1949 sostituito dall'art. 1, legge n. 90/1954, e art. 2, legge n. 90/1954, per non aver corrisposto, ai lavoratori assenti per i motivi previsti dalla legge, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, nelle ricorrenze festive. Diffida pari a Euro 154;
art. 5, commi 2 e 3, legge n. 260/1949 sostituito dall'art. 1, legge n. 90/1954, per non aver corrisposto, ai lavoratori che hanno lavorato nei giorni festivi previsti dalla legge, la maggiorazione per il lavoro festivo. Diffida pari a Euro 154.
Richiamo alle armi: art. 1, comma 2, e art. 4, legge n. 370/1955, per non aver computato il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per la ripresa del posto di lavoro agli effetti dell'anzianita' di servizio per il lavoratore. Diffida pari a Euro 103. Diffida pari a Euro 154 se la violazione si riferisce a piu' di 5 lavoratori; art. 4, legge n. 370/1955, per non aver corrisposto al lavoratore richiamato alle armi la retribuzione o l'indennita' nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equita'. Diffida pari a Euro 103.
Diffida pari a Euro 154 se la violazione si riferisce a piu' di 5 lavoratori. Infortunio sul lavoro: art. 53, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per non avere denunciato all'INAIL, entro 2 giorni da quando ne ha avuto notizia, l'infortunio che ha colpito il dipendente prestatore d'opera, pronosticato guaribile in piu' di tre giorni ovvero per non aver corredato la denuncia del certificato medico. Diffida pari a Euro 258;
art. 53, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per aver omesso di denunciare per telegrafo all'INAIL, entro 24 ore dal sinistro, l'infortunio che ha colpito il lavoratore dipendente e che ha avuto esito mortale, ovvero ha determinato per il lavoratore stesso pericolo di morte.
Diffida pari a Euro 258; art. 53, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per non avere indicato nella denuncia di infortunio le generalita' dell'operaio, il giorno e l'ora in cui e' avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti. Diffida pari a Euro 258;
art. 54, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per non aver dato notizia, entro 2 giorni, all'autorita' locale di pubblica sicurezza, dell'infortunio sul lavoro che ha avuto per conseguenza la morte o l'inabilita' al lavoro per piu' di tre giorni del prestatore d'opera dipendente. Diffida pari a Euro 258. Malattia professionale: art. 53, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per aver omesso di trasmettere all'INAIL la denuncia di malattia professionale corredata da certificato medico, entro i 5 giorni successivi a quello in cui il lavoratore ha fatto denuncia (al datore di lavoro) della manifestazione della malattia professionale. Diffida pari a Euro 258;
art. 53, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per aver omesso di indicare nella denuncia di infortunio o di malattia professionale le ore lavorative ed il salario percepito dal lavoratore assicurato nei 15 giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale. Diffida pari a Euro 258. Prospetto di paga: art. 1, commi 1 e 2 legge n. 4/1953, per non aver consegnato, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai dipendenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni per il nucleo familiare e tutti gli altri elementi che compongono detta retribuzione nonche', distintamente, le singole trattenute. Diffida pari a Euro 25; art. 1, comma 2, legge n. 4/1953, per non aver firmato, siglato o timbrato il prospetto di paga. Diffida pari a Euro 25;
art. 2, legge n. 4/1953, per la non corrispondenza delle annotazioni sul prospetto di paga con le registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo. Diffida pari a Euro 25;
art. 3, legge n. 4/1953, per non aver consegnato il prospetto di paga al lavoratore nel momento stesso in cui gli e' stata consegnata la retribuzione.
Diffida pari a Euro 25. Contratti collettivi di lavoro: art. 1, legge n. 741/1959, per non aver osservato le norme giuridiche sui minimi inderogabili di trattamento economico e normativo previste dagli accordi economici e dai contratti collettivi, anche intercategoriali, stipulati anteriormente al 3 ottobre 1959 e resi obbligatori con efficacia erga omnes. Diffida pari a Euro 25. Diffida pari a Euro 154 se l'inosservanza si riferisce a piu' di 5 lavoratori; art. 509 c.p., per non aver adempiuto (in qualita' di datore di lavoro o di lavoratore) agli obblighi derivanti da un contratto collettivo (articoli 2067 codice civile e seguenti) o dalle norme emanate dagli organi corporativi. Diffida pari a Euro 103. Cessazione del rapporto: art. 21, comma 1, legge n. 264/1949, per non aver comunicato al Centro per l'impiego competente, entro 5 giorni dalla cessazione del rapporto, il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro. Diffida pari a Euro 100.
Consegna della denuncia delle retribuzioni: art. 4, decreto-legge n. 352/1978, convertito in legge n. 467/1978, per non aver consegnato al lavoratore con cui sia cessato il rapporto di lavoro, nei termini di legge ovvero entro 12 giorni dalla richiesta, copia della denuncia nominativa delle retribuzioni corrisposte. Diffida pari a Euro 2. Lavoro a tempo determinato: art. 6 , decreto legislativo n. 368/2001, per non aver corrisposto, al lavoratore a tempo determinato, le ferie, la gratifica natalizia o la tredicesima mensilita' e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori regolamentati con rapporto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo effettivamente prestato. Diffida pari a Euro 25. Diffida pari a Euro 154 se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori;
art. 6, decreto legislativo n. 368/2001, per non aver corrisposto al lavoratore alla scadenza del contratto il trattamento di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso e pari all'indennita' di anzianita' prevista dai contratti collettivi.
Diffida pari a Euro 25. Diffida pari a Euro 154 se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori. Lavoro a domicilio: art. 3, comma 1, legge n. 877/1973, per non essere iscritti nell'apposito registro dei committenti. Diffida pari a Euro 645,50; art. 3, comma 3, legge n. 877/1973, per non essere iscritto nel registro di ciascuna provincia presso la quale distribuisce o esegue lavoro a domicilio. Diffida pari a Euro 645,50;
art. 3, comma 5, legge n. 877/1973, per non aver tenuto, pur avendo fatto eseguire lavoro al di fuori della propria azienda, l'apposito registro dei lavoratori a domicilio. Diffida pari a Euro 258; art. 3, comma 5, legge n. 877/1973, per non aver effettuato sul registro dei lavoranti a domicilio le registrazioni prescritte (il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni nonche' l'indicazione del tipo e della quantita' del lavoro da eseguire e la misura della retribuzione). Diffida pari a Euro 258; art. 3, comma 6, legge n. 877/1973, per non aver fatto preventivamente vidimare, presso il Servizio ispezione del lavoro della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, prima della messa in uso, l'apposito registro dei lavoranti a domicilio. Diffida pari a Euro 258;
art. 8, commi 1 e 3, legge n. 877/1973, per non aver retribuito i lavoratori che hanno eseguito lavoro a domicilio sulla base delle tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi di categoria, ovvero qualora questi non dispongano in ordine alla tariffa di cottimo pieno, sulla base della tariffa di cottimo pieno determinata dalla commissione a livello regionale. Diffida pari a Euro 516;
art. 8, commi 3 e 4, legge n. 877/1973, per non aver corrisposto al lavoratore a domicilio la percentuale sull'ammontare della retribuzione ad esso dovuta a titolo di rimborso spese per l'uso di macchine, locali, energia ed accessori, nonche' le maggiorazioni retributive, da valere a titolo di indennita', per il lavoro festivo, le ferie, la gratifica natalizia e l'indennita' di anzianita'. Diffida pari a Euro 5l6; art. 9, comma 1, legge n. 877/1973, per non aver applicato ai lavoranti a domicilio le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari. Diffida pari a Euro 516;
art. 10, comma 1, legge n. 877/1973, per non aver munito il lavorante a domicilio del prescritto speciale libretto personale di controllo. Diffida pari a Euro 516;
art. 10, comma 1, legge n. 877/1973, per non aver prescritto, indicato o specificato nel libretto personale di controllo: la data e l'ora di consegna del lavoro assegnato, il lavoro da eseguire, la quantita' e la qualita' dei materiali consegnati, la misura della retribuzione, l'ammontare delle eventuali anticipazioni, la data e l'ora di riconsegna del lavoro eseguito, la quantita' e la qualita' di esso, i materiali eventualmente restituiti, la retribuzione corrisposta, i singoli elementi di cui si compone e le singole trattenute. Diffida pari a Euro 516;
art. 10, comma 2, legge n. 877/1973, per non aver firmato, all'atto della consegna del lavoro affidato e all'atto della riconsegna del lavoro eseguito, il libretto personale di controllo del lavorante a domicilio. Diffida pari a Euro 258.
Lavoratori nello spettacolo: art. 9, commi 1 e 2, decreto legislativo C.P.S. n. 708/1947, per non avere denunciato all'Enpals, le persone occupate, indicando la retribuzione giornaliera corrisposta, non oltre il termine di 5 giorni dalla conclusione dei contratti, l'inizio/il termine del rapporto di lavoro instaurato. Diffida pari a Euro 10 per ciascun lavoratore;
art. 9, commi 1 e 2, decreto legislativo C.P.S. n. 708/1947, per non avere denunciato all'Enpals, non oltre il termine di 5 giorni dal verificarsi dell'evento, le variazioni intervenute sui dati denunciati. Diffida pari a Euro 10 per ciascun lavoratore;
art. 11, decreto legislativo C.P.S. n. 708/1947, per avere omesso di effettuare le prescritte registrazioni sul libretto personale del lavoratore dello spettacolo (periodi di occupazione, retribuzione giornaliera e contributi versati). Diffida pari a Euro 258; art. 11, decreto legislativo C.P.S. n. 708/1947, per avere effettuato registrazioni inesatte o incomplete sul libretto personale del lavoratore dello spettacolo (periodi di occupazione, retribuzione giornaliera e contributi versati). Diffida pari a Euro 258.
Lavoratori marittimi: art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 108/2005, per non aver (quale armatore della nave) istituito e tenuto a bordo di tutte le unita' navali il registro dell'orario su cui sono riportate le ore giornaliere di lavoro o le ore giornaliere di riposo dei lavoratori marittimi. Diffida pari a Euro 500; art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 108/2005, per non aver (quale armatore della nave) fatto vistare e vidimare all'Autorita' marittima competente il registro dell'orario. Diffida pari a Euro 500;
art. 4, comma 5, decreto legislativo n. 108/2005, per non aver (quale armatore della nave) consegnato copia sottoscritta del registro dell'orario ai lavoratori marittimi. Diffida pari a Euro 500. Lavoro dei minori: art. 8, comma 6, legge n. 977/1967 mod. dall'art. 9, decreto legislativo n. 345/1999, per non aver comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potesta' genitoriale, il giudizio sull'idoneita' o sull'inidoneita' parziale o temporanea o totale del minore al lavoro. Diffida pari a Euro 516. Genitori lavoratori: articoli 22 e 29, decreto legislativo n. 151/2001, per aver omesso di corrispondere al genitore lavoratore in astensione obbligatoria l'indennita' di maternita' per tutto il periodo di astensione, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. Diffida pari a Euro 516;
art. 34 , decreto legislativo n. 151/2001, per aver omesso di corrispondere al genitore lavoratore in astensione facoltativa, fino al terzo anno di vita del bambino, l'indennita' di maternita' complessiva tra i genitori di sei mesi. Diffida pari a Euro 516.
Parita' di trattamento tra uomini e donne: art. 9, comma 1, legge n. 125/1991. Qualora le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile (in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita', dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta), non abbiano trasmesso il rapporto nei termini prescritti, la Direzione regionale del lavoro, mediante i servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro competenti per territorio, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. Diffida pari a Euro 103.
Lavoratori extracomunitari: art. 22, comma 7, decreto legislativo n. 286/1998 come modificato da art. 18, legge n. 189/2002, per avere il datore di lavoro omesso di comunicare in forma scritta (entro 5 giorni dall'evento), allo sportello unico per l'immigrazione, qualunque variazione (modifica degli elementi contrattuali, trasformazione e cessazione) del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero. Diffida pari a Euro 500 solo nei casi in cui il prefetto deleghi all'accertamento il personale ispettivo del Ministero del lavoro. Somministrazione irregolare: art. 21, comma 1, decreto legislativo n. 276/2003, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 251/2004, per avere stipulato un contratto di somministrazione di lavoro senza indicazione degli elementi prescritti dall'art. 21, comma 1, lettera f), g), h), i), j) e k). Diffida pari a Euro 250;
art. 21, comma 3 , decreto legislativo n. 276/2003, per avere omesso di comunicare per iscritto al lavoratore tutte le informazioni relative al contratto di somministrazione, compresa la data di inizio e la durata prevedibile dell'attivita' lavorativa presso l'utilizzatore, all'atto della stipula del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'azienda utilizzatrice. Diffida pari a Euro 250.
Omesse e false registrazioni, denunce e comunicazioni: art. 12, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 - decreto ministeriale 19 settembre 2003, per non aver denunciato all'Istituto assicuratore, contestualmente all'inizio dei lavori ovvero, nei casi previsti, entro 5 giorni dall'inizio, la natura, le lavorazioni e tutti gli elementi e le indicazioni per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione. Diffida pari a Euro 7,50 fino a 10 dipendenti;
diffida pari a Euro 30,75 piu' di 10 e non piu' di 100 dipendenti; diffida pari a Euro 154,75 oltre i 100 dipendenti; art. 12, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 - decreto ministeriale 19 settembre 2003, per non aver denunciato all'Istituto assicuratore, entro il termine di 30 giorni le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio, nonche' le variazioni riguardanti l'individuazione del titolare e della sede dell'azienda. Diffida pari a Euro 7,50 fino a 10 dipendenti.
Diffida pari a Euro 30,75 piu' di 10 e non piu' di 100 dipendenti.
Diffida pari a Euro 154,75 oltre i 100 dipendenti;
art. 12, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 - decreto ministeriale 19 settembre 2003, per non aver denunciato all'Istituto assicuratore, entro il termine di 30 giorni la cessazione della lavorazione. Diffida pari a Euro 7,50 fino a 10 dipendenti.
Diffida pari a Euro 30,75 piu' di 10 e non piu' di 100 dipendenti. Diffida pari a Euro 154,75 oltre i 100 dipendenti;
art. 6, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 375/1993, per aver, il datore di lavoro agricolo, omesso di presentare alla competente sede I.N.P.S. entro il venticinquesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre la dichiarazione della manodopera occupata, ovvero per averla trasmessa incompleta o infedele. Diffida pari a Euro 12;
art. 4, comma 5, decreto-legge n. 338/1989, convertito in legge n. 389/1989 come modificato dall'art. 2-bis decreto-legge n. 6/1993, convertito in legge n. 63/1993. Per non aver comunicato all'INAIL in occasione del pagamento dell'autoliquidazione dei premi, le generalita', la qualifica e il codice fiscale dei lavoratori occupati nel precedente periodo assicurativo. Diffida pari a Euro 2,50;
art. 4, decreto-legge n. 352/1978, convertito in legge n. 467/1978, per non aver consegnato al lavoratore, ogni anno, copia della denuncia nominativa delle retribuzioni corrisposte. Diffida pari a Euro 2;
art. 30, legge n. 843/1978, per non aver presentato all'I.N.P.S., entro 20 giorni dalla fine di ciascun mese, la denuncia mensile dei contributi dovuti e delle prestazioni anticipate ai lavoratori dipendenti.
Diffida pari a Euro 6,25; art. 1, decreto-legge n. 352/1978, convertito in legge n. 467/1978, per l'omessa o infedele o incompleta indicazione, nelle denunce dei contributi dovuti all'INPS, dei dati relativi a: codice fiscale, numero d'iscrizione alla CCIAA, numero di matricola per ogni posizione assicurativa. Diffida pari a Euro 6,25;
art. 2, decreto-legge352/78, conv. in legge n. 467/78, per non aver comunicato alla CCIAA e all'Istituto previdenziale interessato (Inail, Inps, Enpals), entro 30 giorni dall'evento, la variazione, la sospensione o la cessazione dell'obbligo assicurativo. Diffida pari a Euro 6,25; art. 7, decreto-legge n. 693/1980, convertito in legge n. 891/1980, per l'omessa indicazione, nelle denunce dei contributi dovuti all'INPS, dei dati relativi alle retribuzioni complessive assoggettate a ritenuta alla fonte nonche' all'imposta versata. Diffida pari a Euro 6,25; art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per non aver provveduto a denunciare all'INAIL le generalita' della persona che rappresenta e sostituisce il datore di lavoro che non sovrintende personalmente alla gestione dei lavori. Diffida pari a Euro 25;
art. 2, decreto-legge n. 352/1978, convertito in legge n. 467/ 1978, per non aver comunicato alla competente sede INPS, entro 30 giorni, la sospensione, la variazione o la cessazione dell'attivita'. Diffida pari a Euro 25; articoli 39 e 40, decreto del Presidente della Repubblica n. 797/1955, per l'omessa comunicazione e trasmissione all'I.N.P.S. delle notizie e dei documenti relativi agli assegni familiari e comprovanti il diritto del lavoratore a percepirli. Diffida pari a Euro 51;
art. 10, comma 5, regio decreto-legge n. 636/1939 convertito in legge n. 1272/1939, per avere alle proprie dipendenze o aver successivamente assunto pensionati di invalidita' senza darne notizia all'INPS, indicando fedelmente l'importo della retribuzione corrisposta. Diffida pari a Euro 129.
Omessi trattamenti previdenziali e assistenziali: art. 1, decreto-legge n. 663/1979, convertito in legge n. 33/1980, per l'omessa o ritardata erogazione dell'indennita' di malattia e di maternita' ai lavoratori o alle lavoratrici che ne abbiano maturato il diritto, possedendo i requisiti richiesti dalla legge. Diffida pari a Euro 6,25;
art. 70, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per il rifiuto di corrispondere al lavoratore infortunato un anticipo sull'indennita' spettante per invalidita' temporanea ovvero l'intera indennita' al lavoratore che si trova nel luogo in cui risiede il datore di lavoro, nonostante formale richiesta dell'INAIL. Diffida pari a Euro 25;
art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per aver omesso di corrispondere al lavoratore infortunato l'indennita' spettante quale trattamento per il periodo di carenza. Diffida pari a Euro 25;
art. 68, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per aver omesso di corrispondere al lavoratore infortunato l'indennita' spettante quale trattamento per il periodo di carenza. Diffida pari a Euro 25; articoli 1, 33 e 37, decreto del Presidente della Repubblica n. 797/1955 come modificato dalla legge n. 1038/1971, per non aver corrisposto ovvero per aver corrisposto in ritardo e/o in misura inferiore a quella spettante l'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori aventi diritto. Diffida pari a Euro 103.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CIRCOLARE 23 marzo 2006, n. 10
Ricorsi avverso il Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Chiarimenti e indicazioni operative.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3/5/2006)

  
Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro All'INPS
- Direzione centrale vigilanza sulle entrate e economia sommersa All'INAIL
- Direzione centrale rischi All'ENPALS
- Direzione generale
- Servizio contributi e vigilanza All'INPGI
- Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza All'IPSEMA
- Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza All'ENASARCO
- Unita' organizzativa vigilanza e coordinamento sedi Al Comando Carabinieri Ispettorato lavoro e, per conoscenza:
Alla Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro
Alla provincia autonoma di Bolzano Alla provincia autonoma di Trento Alla Regione Siciliana
- Assessorato lavoro e previdenza sociale - Ispettorato regionale del lavoro - Palermo
- Ispettorato regionale del lavoro - Catania

I. Premessa

Successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004, sulla «razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30» ed a seguito della circolare di questo Ministero n. 24 del 24 giugno 2004, sono sorte alcune questioni concernenti l'applicazione dell'art. 17 in materia di ricorsi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, sulle quali si ritiene di fornire i seguenti chiarimenti.

II. Quorum strutturale e quorum funzionale

Ferma restando la composizione del Comitato regionale per i rapporti di lavoro ed i chiarimenti forniti con la citata circolare n. 24/2004, va chiarito che lo stesso e' validamente costituito esclusivamente con la presenza dei tre componenti previsti dall'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 124/2004 mentre, ai fini della decisione del ricorso, si ritiene che operi il criterio della maggioranza. Da cio' deriva che anche il componente eventualmente dissenziente con la decisione del Comitato ecomunque tenuto a sottoscrivere, ai fini di legittimita', la decisione del ricorso, potendo eventualmente far risultare il dissenso dal relativo verbale della seduta. Va inoltre chiarito che i componenti della Commissione, in caso di impossibilita' a partecipare alla seduta, possono farsi rappresentare da un dirigente o da un funzionario con funzioni vicarie.

III. Competenza territoriale

Si ritiene utile sottolineare che, sotto il profilo della competenza territoriale, il comitato cui spetta la decisione del ricorso va individuato in base alla sede dell'ufficio di provenienza del provvedimento impugnato (nel caso dunque degli enti/casse privi di struttura periferica autonoma avente competenza ad adottare provvedimenti di natura sanzionatoria, competente a decidere il ricorso e' il comitato regionale ove e' ubicata la sede centrale dei medesimi enti). Deve essere, comunque, esclusa l'utilizzabilita' di ulteriori e diversi criteri quale, ad esempio, quello della sede legale dell'azienda ricorrente. I ricorsi presentati presso un comitato regionale territorialmente non competente devono essere tempestivamente trasmessi al comitato competente individuato secondo i criteri citati e, in tal caso, i termini per la decisione di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 124/2004 decorrono dal ricevimento del ricorso da parte del comitato tenuto a decidere.

IV. Provvedimenti oggetto di ricorso

Sono ricorribili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 124/2004 «gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle Direzioni provinciali del lavoro e (...) i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro». Nel ribadire quanto gia' segnalato con circolare n. 24/2004 - secondo la quale gli atti effettivamente oggetto di ricorso sono le contestazioni o notificazioni di illecito amministrativo delle DPL, le ordinanze-ingiunzione delle DPL ed i verbali di accertamento di INPS, INAIL e di altri enti previdenziali per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria - va altresi' osservato che il comitato risulta competente a decidere sui ricorsi avverso i verbali di accertamento delle DPL afferenti al disconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro (ad es. assunzione da parte del genitore di un figlio convivente in assenza degli elementi comprovanti il vincolo di subordinazione). Si sottolinea inoltre che, in caso di ricorso avverso verbali di accertamento congiunto del Ministero del lavoro e degli enti, lo stesso e' da considerarsi ammissibile sempreche' sussista il presupposto della verifica della qualificazione del rapporto di lavoro, anche qualora dovessero sussistere profili soltanto di natura previdenziale, e non violazioni di natura amministrativa. Qualora invece sussistano anche infrazioni di natura amministrativa, il termine assegnato per la regolarizzazione mediante una diffida adottata ex art. 13 decreto legislativo n. 124/2004 e' da intendersi sospeso sino alla decisione sul ricorso. L'autonomo provvedimento di diffida adottato ex art. 13 cit., invece, e' da ritenersi non impugnabile ai sensi dell'art. 17 cit. in quanto la diffida rappresenta un atto avente una finalita' compositiva dell'ordine giuridico violato, che non e' rivolto peraltro necessariamente al trasgressore bensi' al «datore di lavoro» (anche persona giuridica), e che non e' immediatamente lesivo in quanto all'inottemperanza della diffida consegue comunque la contestazione della violazione al trasgressore, questa si' oggetto di ricorso ex art. 17. Quanto invece ai verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo dell'I.N.P.S. che prevedono recuperi di contributi per sgravi non dovuti, diversi inquadramenti previdenziali ovvero imponibili non dichiarati, verbali che non sono dunque in alcun modo riferiti ad una diversa qualificazione del rapporto di lavoro posto in essere dalle parti, gli stessi non possono essere oggetto di impugnazione ex art. 17 ma saranno eventualmente oggetto di impugnazione innanzi ai competenti organi degli Istituti previdenziali.

V. Contenuti del ricorso e della decisione

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 124/2004, il comitato regionale per i rapporti di lavoro e' competente a decidere in ordine alla sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro. Ferma restando la possibilita' valutare l'ammissibilita' del ricorso avanzato, si ritiene utile fornire ulteriori precisazioni in ordine all'oggetto della decisione del comitato. Anzitutto, con riferimento alla sussistenza del rapporto di lavoro, si rileva che il comitato non puo' prescindere dai fatti storici accertati direttamente dal verbalizzante o avvenuti in sua presenza che possono essere messi in discussione solo attraverso querela di falso, ai sensi degli articoli 221 e segg. c.p.c. Inoltre si segnala che l'oggetto della decisione del comitato, nelle ipotesi di qualificazione del rapporto di lavoro, e' da intendersi riferito esclusivamente alla individuazione della tipologia contrattuale nella quale devono essere inquadrate le prestazioni lavorative rese, senza entrare nel merito di ulteriori aspetti di natura normativa o contrattuale. Un ulteriore profilo attiene alla verifica o meno da parte del comitato di eventuali irregolarita' di carattere formale o procedimentale in riferimento all'atto impugnato. In proposito si ritiene che, qualora il ricorrente, oltre a sollevare questioni relative alla sussistenza e/o qualificazione del rapporto, sollevi altresi' profili di irregolarita' di natura procedimentale, il comitato (dunque su istanza del ricorrente e non d'ufficio) dovra' esaminare anche questi ultimi, per ovvie ragioni di economia dell'azione amministrativa, e potra' conseguentemente annullare l'atto impugnato anche soltanto per vizi non sostanziali. L'eventuale rigetto del ricorso da parte dell'Organo regionale, sia mediante decisione espressa sia attraverso il formarsi del silenzio-rigetto, comporta la necessita' da parte della Direzione provinciale del lavoro e degli enti previdenziali di uniformarsi ai contenuti della decisione adottata in ambito regionale. Cio' in quanto la decisione del ricorso ha effetto vincolante per le pubbliche amministrazioni interessate, che peraltro fanno parte del collegio decidente mediante la partecipazione dell'organo di vertice a livello regionale. Cio' comporta che le stesse non possono nemmeno promuovere in sede giudiziaria un'eventuale azione di accertamento volta a vanificare la portata della decisione assunta dal comitato. In caso di mancata decisione da parte del comitato il silenzio-rigetto previsto dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 124/2004 si forma con esclusivo riferimento al «merito» e cioe' alla sussistenza o qualificazione del rapporto di lavoro e non anche in ordine ai profili formali o procedimentali dell'atto impugnato. Da cio' consegue che la Direzione provinciale del lavoro puo', in sede di istruttoria finalizzata all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, rilevare un vizio di natura formale o procedimentale, sul quale il comitato non si e' pronunciato in quanto si e' formato il silenzio rigetto per decorrenza dei termini, e procedere conseguentemente all'adozione dell'ordinanza di archiviazione. Va ancora chiarito, da ultimo, che il ricorso al comitato regionale avverso la contestazione o notificazione di illecito amministrativo della Direzione provinciale del lavoro, nel caso in cui vi sia rigetto del ricorso stesso, preclude un ulteriore ricorso allo stesso Organo contro l'eventuale successiva ordinanza-ingiunzione della DPL, salvo che il secondo ricorso sia fondato su elementi nuovi e differenti rispetto a quelli contenuti nel ricorso avverso la contestazione o notificazione dell'illecito amministrativo espressamente evidenziati dal ricorrente.

VI. Termini del procedimento

Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 124/2004, i ricorsi sono decisi nel termine di 90 giorni dal ricevimento degli stessi e non dalla data del provvedimento impugnato. Ferma restando l'impugnabilita' degli atti sopra evidenziati, la valutazione circa la ricevibilita', ammissibilita' e procedibilita' del ricorso e' demandata ai soli Comitati regionali, presso i quali sono pertanto trasmessi i ricorsi erroneamente presentati alle Direzioni provinciali. Appare inoltre opportuno che, nelle ipotesi in cui venga impugnato ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 124/2004 un atto (contestazione o notificazione di illecito amministrativo delle DPL) che comporti consequenzialmente anche il recupero dei contributi previdenziali e assicurativi, la Direzione del lavoro - in ossequio ai principi di economicita' ed efficacia del procedimento amministrativo - effettui le relative comunicazioni agli enti previdenziali solo successivamente alla decisione del comitato ovvero allo scadere del termine per la formazione del silenzio-rigetto, al fine di non avviare procedure di recupero che potrebbero poi essere vanificate dalla decisione dell'Organo collegiale.

VII. Istruttoria del ricorso

Nel ribadire quanto gia' segnalato con circolare n. 24/2004 si ricorda che: l'istruttoria del ricorso e' a cura del segretario del comitato, individuato dal direttore della DRL fra i funzionari, anche con qualifica ispettiva, con specifiche competenze tecnico-giuridiche, il quale partecipa alle sedute del comitato in veste di relatore. In proposito si evidenzia che il direttore della DRL puo' valutare l'opportunita' di nominare anche piu' segretari in relazione al numero dei ricorsi da istruire; per le problematiche previdenziali e assicurative i segretari del comitato possono farsi assistere da funzionari degli enti appositamente individuati che possono essere nominati, da parte del direttore della DRL, segretari aggiunti. I segretari del comitato, al fine di procedere all'istruttoria dei ricorsi assegnati, provvedono a richiedere alle DPL ovvero agli enti interessati la trasmissione degli atti o dei provvedimenti relativi unitamente a qualsiasi documentazione idonea a provare gli esiti dell'accertamento oggetto di impugnazione. Con riferimento agli atti impugnati emessi dalle DPL, si precisa che le richieste istruttorie devono essere inoltrate, rispettivamente, al Servizio ispezione lavoro ove oggetto di impugnativa sia la contestazione/notificazione di illecito o il verbale di insussistenza del rapporto di lavoro ovvero all'ufficio affari legali e contenzioso ove il ricorso abbia ad oggetto l'ordinanza ingiunzione.

VIII. Impugnabilita' della decisione del comitato

Quanto alla impugnabilita' della decisione del comitato che respinge il ricorso occorre anzitutto sottolineare che la stessa non e' impugnabile innanzi agli organi di giustizia amministrativa in quanto la materia oggetto di esame rientra tipicamente nella sfera dei diritti soggettivi ed e' quindi demandata in termini giurisdizionali alla competenza del giudice del lavoro. Da cio' consegue che puo' ritenersi ammissibile l'impugnazione della decisione negativa del comitato dinanzi al Tribunale monocratico, in veste di giudice del lavoro individuato, quanto alla competenza territoriale, nel giudice del capoluogo di regione sede del comitato. In proposito si rileva che l'istruttoria e la rappresentanza e difesa dell'amministrazione in siffatti giudizi, ove l'Avvocatura distrettuale non intenda procedere direttamente, e' demandata all'ufficio legale e contenzioso della DRL sede del comitato. Il ricorrente, inoltre, potra' rivolgersi all'A.G. nelle ipotesi di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione della Direzione provinciale del lavoro (art. 22, legge n. 689/1981, Tribunale monocratico con funzioni di giudice unico) e avverso i verbali di accertamento degli enti previdenziali (art. 8, legge n. 533/1973, Tribunale monocratico in veste di giudice del lavoro), considerato anche l'effetto sospensivo di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 124/2004. IX. Ricorsi avverso diffida accertativa per crediti patrimoniali: composizione del comitato. L'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 124/2004 stabilisce che nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3 dello stesso articolo e' ammesso ricorso davanti al comitato regionale per i rapporti di lavoro, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. A tal proposito sara' cura del comitato richiedere una designazione comune alle organizzazioni dei datori di lavoro e un'altra designazione comune alle organizzazioni dei lavoratori. Si precisa peraltro che tale criterio non puo' subire alcuna deroga e pertanto la designazione dei componenti aggiuntivi non potra' essere presa in considerazione nell'ipotesi in cui la rappresentanza sindacale o datoriale non risulti comparativamente piu' rappresentativa a livello nazionale. In mancanza di tale designazione entro trenta giorni dalla richiesta, ai sensi del medesimo art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 124/2004, il comitato decide il ricorso nella sua composizione ordinaria. Anche in composizione integrata, ai fini del quorum strutturale, il comitato e' validamente costituito con la sola presenza del direttore della Direzione regionale del lavoro, del direttore regionale dell'INPS e dal direttore regionale dell'INAIL. Nel caso in cui uno soltanto dei membri designati dalle organizzazioni sindacali e datoriali si presenti alla riunione del comitato, questo puo' considerarsi regolarmente costituito e procedere alla valutazione del ricorso.
Ugualmente potra' dirsi nell'eventualita' in cui una sola delle due parti ometta di designare il proprio rappresentante entro il termine di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 124/2004.

Roma, 23 marzo 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
INTERPELLO 11 ottobre 2007
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 66/2003 – deroga al riposo domenicale.

  
Interpello 11/10/2007 (in formato PDF)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
INTERPELLO 11 ottobre 2007
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003 – cumulo fra riposo giornaliero e riposo settimanale.

  
Interpello 11/10/2007 (in formato PDF)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
INTERPELLO 5 novembre 2007
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – interruzione del periodo di riposo giornaliero e
settimanale.

  
Interpello 05/11/2007 (in formato PDF)  

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
INTERPELLO 5 novembre 2007
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Trattamento straordinario di integrazione salariale – Riconoscimento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ai lavoratori con contratto di apprendistato.

  
Interpello 05/11/2007 (in formato PDF)  

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
INTERPELLO 16 novembre 2007
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – esoneri da lavoro notturno per il personale navigante.

  
Interpello 16/11/2007 (in formato PDF)  

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
INTERPELLO 28 dicembre 2007
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – congedo parentale e riposo dall’impiego.

  
Interpello 28/12/2007 (in formato PDF)  

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
INTERPELLO 11 febbraio 2008
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Orario di lavoro - Apparato sanzionatorio - Modalita' di applicazione delle sanzioni in materia di superamento della durata massima dell'orario di lavoro.

  
Interpello 11/02/2008 (in formato PDF)  

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
INTERPELLO 11 febbraio 2008
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Cumulo fra di apprendistato ex L. n. 25/1995 e periodi di ex art. 49, D.Lgs. n. 276/2003.

  
Interpello 11/02/2008 (in formato PDF)  

         

Home page  >  Legislazione  >  Legislazione Ambito Generale

  
Sicurezzaonline declina ogni e qualsiasi responsabilità per possibili errori od omissioni,
nonché per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel testo e negli ipertesti sopra riportati.
Si raccomanda, pertanto, di verificare sempre tali informazioni direttamente sulle fonti ufficiali.
  

Home page | In primo piano | Legislazione | Enti normativi | Norme tecniche | Aziende | Forum | Faq | Special links | Come abbonarsi