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Testo in vigore dal:
31-12-2004
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire la
partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse per Fondi
internazionali di sviluppo e l'immediata disponibilita' degli incentivi al
trasporto combinato di mezzi su ferrovia, nonche' di sterilizzare gli
effetti dell'IVA sulle offerte di denaro a fini solidaristici effettuate
tramite mezzi telefonici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 29 dicembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la
partecipazione dell'Italia alla XIII ricostituzione delle risorse della
International Development Association (IDA), con un contributo di euro
361.380,000 per l'anno 2003.
Art. 2
1. All'onere derivante
dall'articolo 1 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 3
1. E' autorizzata la
partecipazione dell'Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo
africano di sviluppo, con un contributo di euro 55.410.172 per l'anno 2003.
Art. 4
1. All'onere derivante dall'articolo 3 si
provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
Art. 5
1. E' autorizzata la partecipazione
dell'Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund per
l'iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), con un contributo di
dollari 21.942.100 per il 2003.
Art. 6
1. All'onere derivante dall'articolo 5,
valutato in euro 19.818.671 per l'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia o delle finanze provvede al monitoraggio
dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli
eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero
2), della medesima legge n. 468 del 1978.
Art. 7
1. Le somme di cui agli articoli 2 e 4 sono
versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la
Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato «Partecipazione
italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno
prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dal
presente decreto.
2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2, 4 e 6, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8
1. Il Ministro dell'economia
e delle finanze provvede ad includere nel rapporto annuale sulla
partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo uno schema
programmatico triennale contenente gli indirizzi politici e strategici
relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie
internazionali, con una valutazione dell'efficacia delle loro attivita' e,
se possibile, un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti
italiani con le modalita' e nelle forme consentite da tali istituzioni.
Art. 9
1. La gestione del fondo di
cui all'articolo 38, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e'
affidata alla Cassa depositi e prestiti che provvede, a valere sui limiti di
impegno iscritti nel bilancio dello Stato, all'erogazione delle somme nel
triennio di attuazione dei relativi interventi sulla base di modalita'
definite con apposita convenzione stipulata tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la medesima Cassa depositi e prestiti.
Art. 10
1. Gli addebiti, in qualunque
forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli
importi destinati dai loro clienti, mediante SMS, agli aiuti alle
popolazioni del sud-est asiatico colpite da catastrofico maremoto, sono
esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
Art. 11
1. Il presente decreto entra
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30
dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
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