1. All'articolo 59, comma
4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente: «a) per i ruoli erariali, in rate annuali
decorrenti dall'anno 2006; il numero delle rate e' individuato, nel numero
massimo di dieci e nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unita'
previsionali di base, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
con il quale sono, altresi', definite le modalita' di restituzione;».
2. In relazione al differimento previsto dal comma 1, per gli anni 2004 e 2005
e' soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 4-bis,
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Art. 3
Determinazione del valore
della produzione netta delle banche e altri enti e societa' finanziari ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
1. All'articolo 2 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.».
2. Agli oneri recati dal comma 1, pari a 371,5 milioni di euro per l'anno 2004
e 65,5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, per l'anno 2004, con
quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto e, per l'anno
2005, mediante quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, soppressa per
lo stesso anno 2005 in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2.
3. Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva di compartecipazione
regionale all'IVA di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, non si tiene conto degli
effetti conseguenti al differimento di cui al comma 1.
Art. 4
Acconto sull'imposta di bollo
assolta in modo virtuale
1. Nel decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, dopo
l'articolo 15 e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo
virtuale). - 1. Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e societa'
finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, entro il 30 novembre di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una
somma pari al settanta per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai
sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidita' l'acconto puo' essere
scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di
febbraio.».
2. L'acconto di cui al comma 1, dovuto nell'anno 2004, e' versato entro il 15
dicembre di tale anno.
Art. 5
Versamento dell'acconto delle
ritenute sugli interessi da parte di Poste italiane S.p.a. e Cassa depositi e
prestiti S.p.a.
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 35
del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 maggio 1976, n. 249, si applicano a Poste italiane s.p.a. e,
relativamente alle ritenute sugli interessi e gli altri proventi dei libretti
di risparmio postale, a Cassa depositi e prestiti s.p.a.;
l'acconto dovuto nell'anno 2004 e' versato in unica soluzione entro il 15
dicembre di tale anno.
Art. 6
Acconto sull'imposta sulle
assicurazioni
1. All'articolo 9 della legge
29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
«1-bis. Entro il 30 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresi',
a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta liquidata
per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro
la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
per esigenze di liquidita' l'acconto puo' essere scomputato, a partire dal
successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1.».
2. L'acconto di cui al comma 1, dovuto nell'anno 2004, e' versato entro il 15
dicembre di tale anno.
Art. 7
Modifiche alle disposizioni
sul versamento anticipato delle riscossioni da parte delle banche
1. All'articolo 1 del
decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «anno 2002» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle
seguenti: «anno precedente»;
2) le parole da: «29 dicembre 2003» fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: «il penultimo giorno lavorativo dell'anno,
dell'1,50 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, ridotto
dell'ammontare delle somme anticipate nel medesimo anno precedente e non
recuperate ai sensi del comma 3»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) al comma 3:
1) le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti:
«dal comma 1»;
2) le parole da: «; in tale caso» fino alla fine del comma sono soppresse;
d) al comma 5:
1) le parole: «adottato entro il 15 dicembre di ciascun anno»
sono sostituite dalle seguenti: «emanato annualmente»;
2) le parole: «e' stabilito l'importo dovuto da ogni banca»
sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti gli importi dovuti da ogni
banca e i termini per il versamento comunque da effettuarsi entro il termine
di cui al comma 1»;
3) le parole: «entro lo stesso termine,» sono soppresse.
Art. 8
Disposizioni in materia di
giustizia tributaria
1. All'articolo 11, comma 1,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: «nove anni»
sono sostituite dalle seguenti:
«undici anni».
Art. 9
Contributi alle farmacie
pubbliche in materia di tessera sanitaria
1. All'articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente:
«13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto anche alle farmacie
pubbliche con le modalita' indicate dallo stesso comma. Al relativo onere,
valutato in euro 400.000,00 per l'anno 2005, si provvede utilizzando le
risorse di cui al comma 12.».
Art. 10
Proroga di termini in materia
di definizione di illeciti edilizi
1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004»,
indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e
«30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite
dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle
seguenti: «31 ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti
per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni,
prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano
dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in
2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate
derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito
un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla
cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni
di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.
Art. 11
Attivita' di contrasto
all'evasione e accelerazione dell'erogazione dei rimborsi
1. Al fine di procedere
all'immediato potenziamento delle attivita' di contrasto all'evasione, nonche'
di quelle destinate all'erogazione dei rimborsi, l'Agenzia delle entrate
provvede all'aggiornamento ed alla reingegnerizzazione dei propri processi
produttivi ed alla realizzazione di un programma straordinario di formazione
del personale.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, ammontanti per il 2004 a 40 milioni di
euro, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente
decreto.
Art. 12
Spese obbligatorie per il
funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero
1. Al fine di garantire il
finanziamento per l'anno 2004 dei Comitati degli italiani all'estero, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 23 ottobre 2003, n. 286, e'
autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per l'anno 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004 - 2006, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 novembre
2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Castelli