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Nell'approssimarsi
della data di piena entrata in vigore delle prescrizioni dell'art. 51
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non
fumatori - prevista per il 10 gennaio 2005 ex art. 19 del decreto-legge 9
novembre 2004, n. 266 - si ritiene proficuo, con la presente, fornire
alcuni chiarimenti e utili indicazioni sulla portata ampiamente innovativa
di dette disposizioni.
1. Il quadro normativo di riferimento e'
rappresentato dai provvedimenti di seguito cronologicamente elencati:
a)
legge n. 584 dell'11 novembre 1975 (in Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1975,
n. 322);
b) direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
dicembre 1995 (in Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1996, n. 11);
c) art. 52,
comma 20, della legge n. 448 del 2001 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
2001, n. 301); d) art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta
Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15);
e) accordo Stato-regioni del 24 luglio
2003;
f) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre
2003 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300);
g) art. 19 del
decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.
2. La normativa sopra richiamata -
e, in particolare, l'art. 51 della legge n. 3/2003 - persegue il fine
primario della «tutela della salute dei non fumatori», con l'obiettivo
della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale,
deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione
delle eccezioni espressamente previste. Il fumo di tabacco e' la piu'
importante causa di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta
uno dei piu' gravi problemi di sanita' pubblica a livello mondiale;
ecco
perche' la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla
esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo
prioritario della politica sanitaria del nostro Paese e dell'U.E. La nuova
normativa si inserisce in questa visione strategica e per questo si rende
necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento
delle relative infrazioni. Il divieto di fumare trova applicazione non
solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che
siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi
lavoratori dipendenti in quanto «utenti» dei locali nell'ambito dei
quali prestano la loro attivita' lavorativa. E' infatti interesse del
datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per
tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero
instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo. In
forza di detto generalizzato divieto, la realizzazione di aree per
fumatori non rappresenta affatto un obbligo, ma una facolta', riservata ai
pubblici esercizi e ai luoghi di lavoro che qualora ritengano opportuno
attrezzare locali riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti
tecnici dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23 dicembre 2003.
3. Per cio' che concerne l'ambito oggettivo di
applicazione della norma, essa applica il divieto di fumo a tutti i locali
chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico. Per quelli
pubblici, poi, il comma 10 dell'art. 51 della legge n. 3/2003 mantiene
immodificate le attuali disposizioni in materia, restando cosi' confermato
il divieto totale di fumo in scuole, ospedali, uffici della pubblica
amministrazione, autoveicoli di proprieta' dello Stato, di enti pubblici e
di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo
di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti,
stazioni ferroviarie, autofilotranviarie e portuali-marittime,
biblioteche, musei, pinacoteche. Le nuove prescrizioni del citato art. 51
«tutela della salute dei non fumatori» della legge n. 3 del 16 gennaio
2003, sono inoltre applicabili e vincolanti per la generalita' dei «locali
chiusi» privati aperti ad utenti o al pubblico, di cui al comma 1 del
medesimo articolo, ivi compresi, oltre a bar e ristoranti, circoli privati
e tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche, e quelli ad essi
assimilati, come le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video
games, le sale Bingo, i cinema multisala, i teatri, salva solo la facolta'
di attrezzare a norma aree riservate a fumatori. Resta fermo che,
considerata la libera accessibilita' a tutti i locali di fumatori e non
fumatori, la possibilita' di fumare non puo' essere consentita se non in
spazi di inferiore dimensione attrezzati all'interno dei locali, proprio
per la definizione «riservati ai fumatori» utilizzata al comma 1b
dell'art. 51 della legge n. 3/2003.
4. Per quanto concerne specificamente
le responsabilita' che gravano sui gestori degli esercizi pubblici, l'art.
7 della legge n. 584/1975, come espressamente disposto dal comma 5
dell'art. 51 della legge n. 3/2003, e' stato sostituito dall'art. 52,
comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 che prevede un
inasprimento delle sanzioni amministrative per i trasgressori al divieto
di fumo e per coloro cui spetta, in base all'art. 2 della legge n.
584/1975, di curare l'osservanza del divieto, qualora non ottemperino al
loro compito. A tale riguardo e per comprendere esattamente la portata
della norma, deve essere richiamato l'art. 4, lettera c), della direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, il quale
prevede testualmente:
«Per i locali condotti da soggetti privati, il
responsabile della struttura, ovvero dipendente o collaboratore da lui
incaricato, richiamera' i trasgressori all'osservanza del divieto e
curera' che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti
competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689». Al
riguardo si precisa che sui soggetti responsabili della struttura o sui
loro delegati ricadono gli obblighi di:
1) richiamare formalmente i
trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
2) b) segnalare, in
caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei
trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la
contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del
verbale di contravvenzione. Sara' loro cura anche esporre cartelli, come
indicato nell'accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni nella
seduta del 16 dicembre 2004. In presenza di violazioni a detta
disposizione si applicano le misure sanzionatorie previste dall'art. 7,
secondo comma, della legge 11 novembre 1975, n. 584, recante «Divieto di
fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico» con
particolare riferimento all'art. 2 della medesima legge.
5. L'art. 2 della
legge n. 584 dell'11 novembre 1975 inquadrato nel contesto organico della
disciplina all'esame, porta ad escludere limitazioni agli obblighi dei
gestori, i quali pertanto non sono tenuti soltanto alla materiale
apposizione del cartello di divieto di fumo ma anche ad attuare interventi
attivi di dissuasione nei confronti dei trasgressori osservando cosi' gli
adempimenti previsti dal richiamato art. 4, lettera c), della direttiva 14
dicembre 1995. Infatti, il tenore letterale del sopra citato art. 2, che
recita testualmente «... curano l'osservanza del divieto ...»,
risulterebbe assolutamente privo di concreto significato pratico ove
inteso nel senso di limitare gli obblighi dei gestori alla mera
esposizione del cartello, poiche' cio' non giustificherebbe in alcun modo
la applicazione delle misure sanzionatorie, comprese tra un minimo di 200
e un massimo di 2000 euro, previste dall'art. 52, comma 20, della legge n.
448 del 28 dicembre 2001. Inoltre, considerato che il comma 9 dell'art. 51
della legge n. 3/2003 ha fra l'altro mantenuto in vigore anche l'art. 5
della citata legge n. 584/1975, qualora non siano osservati gli obblighi
che ricadono sui gestori, il questore puo' sospendere, per un periodo da
tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di esercizio del locale.
6.
Quanto alla previsione di aumenti degli importi delle sanzioni, misura
contemplata nella legge finanziaria 2005, sembra sufficiente ricordare il
principio che si debbono applicare le misure sanzionatorie vigenti al
momento dell'accertamento della violazione: principio inequivoco, idoneo a
superare qualsivoglia dubbio in subiecta materia, ivi compreso quello
delle modalita' di aggiornamento dei cartelli di divieto, posto che ogni
presunta difficolta' al riguardo puo' essere agevolmente superata con
l'apposizione, di semplici talloncini autoadesivi indicatori delle
variazioni intervenute agli importi delle sanzioni.
7. Con l'accordo
definito nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 16 dicembre 2004
e' stata data attuazione al comma 7 dell'art. 51 della legge n. 3/2003,
ridefinendo in particolare le procedure per l'accertamento delle
infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i
relativi processi verbali. L'approvazione di tale accordo ha completato il
quadro organico della disciplina di settore relativa al divieto di fumo.
Va precisato, in questo senso, che i dirigenti preposti alle strutture
amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di
agenzie pubbliche individuano con atto formale i soggetti cui spetta
vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le
infrazioni. Resta inteso che, ove non vi abbiano provveduto, spetta ad
essi stessi esercitare tale attivita' di vigilanza, di accertamento e di
contestazione. Nei locali privati in cui si svolge comunque un servizio
per conto dell'amministrazione pubblica sono invece tenuti a vigilare sul
rispetto del divieto di fumare, ad accertare le infrazioni ed a contestare
la violazione i soggetti cui spetta per legge, regolamento o disposizioni
di autorita' assicurare l'ordine interno dei locali. Nelle strutture
pubbliche e private soggette al divieto di fumare i soggetti incaricati
della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni,
come pure il personale dei corpi di polizia amministrativa locale,
conformemente alle disposizioni vigenti, nonche' le guardie giurate
espressamente adibite a tale servizio, su richiesta dei responsabili o di
chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto: vigilano
sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
accertano le infrazioni,
contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
redigono in
triplice copia il verbale di contestazione, che deve dare atto
dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura o suo
delegato e contenere - oltre agli estremi del trasgressore, della
violazione compiuta e delle modalita' con le quali puo' avvenire il
pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta - l'indicazione
dell'autorita' cui far pervenire scritti difensivi; notificano il verbale
ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, ne assicurano
la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni dall'accertamento
dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre
1982, n. 890. Le indicazioni finora espresse, ovviamente, non pregiudicano
la possibilita' degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria,
normalmente impegnati in altri compiti istituzionali di maggior rilievo,
di svolgere tali attivita' di accertamento e di contestazione delle
infrazioni di propria iniziativa ovvero nell'ambito dei servizi di cui
sono incaricati, come previsto dall'art. 13, quarto comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. Nei locali privati, infine, i soggetti cui spetta
vigilare sul rispetto del divieto si identificano nei conduttori dei
locali stessi o nei collaboratori da essi formalmente delegati che, in
base a quanto chiarito al punto 4 della presente circolare, richiamano i
trasgressori all'osservanza del divieto e provvedono a segnalare
immediatamente le infrazioni ad uno dei soggetti pubblici incaricati della
vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle violazioni in
precedenza indicati. Fermi i chiarimenti e le indicazioni di cui sopra,
corre l'obbligo di ribadire anche in questa sede che ogni eventuale,
ulteriore dubbio che dovesse emergere dalla normativa sul divieto di
fumare a tutela della salute dei non fumatori dovra' essere valutato alla
luce del fondamentale principio cui e' informata tale disciplina, in base
al quale «e' proibito fumare in tutti i locali chiusi, ad eccezione delle
abitazioni private e dei locali riservati ai fumatori se esistenti e
purche' dotati delle caratteristiche previste dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003».
Roma, 17 novembre 2004
Il
Ministro della salute
Sirchia
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