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LA CONFERENZA
PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO
Nell'odierna
seduta del 16 dicembre 2004: Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e
4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che al comma 1, a
tutela della salute dei non fumatori, dispone il divieto di fumare nei
locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al
pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati, al
fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute;
Visto il citato art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che al comma 7
demanda ad un accordo da sancirsi in questa Conferenza, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della
giustizia, la individuazione delle procedure per l'accertamento delle
infrazioni, della relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni,
nonche' l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi
processi verbali, dei soggetti competenti a ricevere il rapporto sulle
infrazioni accertate ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e dei soggetti deputati ad irrogare le relative sanzioni;
Visto lo schema di accordo predisposto dal Ministero della salute, di
concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, ai sensi del
citato art. 51, comma 7, della legge n. 3 del 2003, nel testo trasmesso
con nota del 15 novembre 2004;
Considerato che nell'incontro tecnico del 29 novembre 2004, tra
amministrazioni centrali interessate e regioni e province autonome sono
state concordate alcune proposte di modifica al testo della proposta, in
ordine ad alcune delle quali si sono riservate tuttavia una verifica;
Considerato che il Ministero della salute con nota del 13 dicembre 2004 ha
trasmesso una nuova stesura del testo, nella quale sono state recepite le
proposte delle regioni e le osservazioni formulate, sulla scorta delle
proposte regionali, dai Ministeri dell'interno e della giustizia;
Vista la nota del 14 dicembre 2004, con la quale il Ministero dell'interno
ha richiesto ulteriori emendamenti ai punti 2.5, 3 e 4, di carattere
meramente esplicativo, condivise dalle altre amministrazioni centrali,
recepite in una nuova stesura dal Ministero della salute e trasmessa con
nota del 15 dicembre 2004;
Vista la nota del 15 dicembre 2004, con la quale detta stesura e' stata
inoltrata alle regioni e alle province autonome;
Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle
province autonome, nel corso dell'odierna seduta, sul testo del presente
accordo; Sancisce accordo tra i Ministri della salute, dell'interno e
della giustizia e le regioni e le province autonome, nei seguenti termini:
1. Premessa. Il fumo di tabacco e' la piu' importante causa di morte
prematura nei Paesi sviluppati e rappresenta, pertanto, uno dei piu' gravi
problemi di sanita' pubblica a livello mondiale.
La promozione di stili di vita salutari e la prevenzione dei gravi danni
alla salute derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo di
tabacco, pertanto, costituiscono obiettivi prioritari delle politiche
sanitarie anche del nostro Paese e la nuova normativa - che estende
l'ambito di applicazione del divieto di fumare anche ai luoghi di lavoro
ed agli esercizi di ristorazione, in coerenza con i piu' aggiornati
orientamenti internazionali in materia di tutela della salute pubblica
contro il tabagismo, riferibili ad esempio alla Convenzione quadro per il
controllo del tabacco approvata dall'Organizzazione mondiale della sanita'
- OMS nel maggio 2003 - si inserisce in questa visione strategica che, per
essere efficace ai fini della protezione della salute dei non fumatori,
necessita di interventi che ne favoriscano la piena applicazione.
Obiettivi. Lo Stato e le regioni e le province autonome, pertanto,
concordano che:
a) e' indispensabile perseguire l'obiettivo di rendere gli ambienti
lavorativi piu' salubri e che - oltre all'acquisizione da parte dei
lavoratori di una maggiore consapevolezza dei danni derivanti
dall'esposizione al fumo passivo - e' necessario garantire il rispetto
delle norme di divieto, sanzionando le eventuali infrazioni;
b) al fine di garantire un'uniforme ed efficace applicazione delle
disposizioni in materia di divieto di fumo nei locali chiusi e di non
vanificare il potere deterrente delle sanzioni, e' necessario definire in
modo condiviso le procedure di massima per l'accertamento e l'applicazione
delle sanzioni stesse e le modalita' di adempimento degli obblighi posti a
carico del responsabile della struttura, in ottemperanza a quanto disposto
dall'art. 51, comma 7, della legge n. 3 del 2003.
2. Procedure concordate per l'accertamento delle infrazioni, la relativa
modulistica per il rilievo delle sanzioni, nonche' l'individuazione dei
soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli
competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate e di quelli
deputati a irrogare le relative sanzioni.
2.1. Nei locali chiusi nei quali si applica il divieto di fumo, di cui
all'art. 51 della legge n. 3 del 2003, sono apposti cartelli con
l'indicazione del divieto stesso, della norma che lo impone, delle
sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del
divieto e dell'autorita' cui compete accertare e contestare le infrazioni.
2.2. I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di
locali di pubbliche amministrazioni, aziende e agenzie pubbliche o di
privati esercenti servizi pubblici, ovvero i responsabili di strutture
private, fanno predisporre ed apporre i cartelli di divieto completi delle
suddette indicazioni nei locali in cui vige il divieto, secondo le
modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 dicembre 2003, in attuazione dell'art. 51, comma 2, della legge 16
gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre
2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori.
2.3. I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di
pubbliche amministrazioni, di aziende e agenzie pubbliche individuano,
altresi', con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza
del divieto accertare e contestare le infrazioni. Ove non abbiano
proceduto a nomina specifica, spetta ai dirigenti medesimi l'attivita' di
vigilanza ed accertamento e contestazione.
2.4. Nei locali privati, ove si svolge comunque un servizio per conto
dell'amministrazione pubblica i soggetti preposti a vigilare sul rispetto
del divieto, ad accertare e contestare la violazione sono individuati in
coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni d'autorita'
assicurare l'ordine all'interno dei locali.
2.5. Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare -
fatto salvo quanto previsto dai successivi punti 3 e 4 - i soggetti
incaricati della vigilanza e dell'accertamento e contestazione delle
infrazioni, come pure il personale dei Corpi di polizia amministrativa
locale, conformemente alle disposizioni vigenti, nonche' le guardie
giurate espressamente adibite a tale servizio, su richiesta dei
responsabili o di chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto
svolgono le seguenti attivita':
a) vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
b) accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la
violazione;
c) redigere in triplice copia il verbale di contestazione, il quale deve
contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta
e delle modalita' con le quali puo' farsi luogo a pagamento in misura
ridotta, l'indicazione dell'autorita' cui far pervenire scritti difensivi;
d) notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi
immediatamente, assicurare la notifica del verbale a mezzo posta (entro 90
giorni dall'accertamento), secondo la procedura di cui alla legge 20
novembre 1982, n. 890.
3. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria svolgono le attivita' di
cui al punto 2.5 e 4 di propria iniziativa, ovvero nell'ambito dei servizi
di cui sono incaricati, secondo quanto previsto dall'art. 13, quarto comma
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Nei locali privati, i soggetti cui spetta la vigilanza sul rispetto del
divieto si identificano nei conduttori dei locali stessi o nei
collaboratori da essi formalmente delegati, i quali richiamano i
trasgressori all'osservanza del divieto e curano che le infrazioni siano
immediatamente segnalate ai soggetti pubblici incaricati a norma dei punti
2.5 e 3.
5. Nei luoghi di lavoro pubblici e privati, si raccomanda ai datori di
lavoro, come definiti nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modifiche e integrazioni, di fornire anche una adeguata
informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute
derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del fumo
adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa
vigente per la violazione del divieto di fumare e sulle modalita' efficaci
per smettere di fumare, avvalendosi dei servizi competenti in materia.
6. Le misure sanzionatorie applicabili alla mancata ottemperanza
dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e alle infrazioni al
divieto di fumare - per tutte le tipologie di locali ed ambienti, ivi
compresi tutti i mezzi di trasporto pubblici - sono quelle previste
dall'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come modificato
dall'art. 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
7. L'art. 16 della legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni,
ammette il pagamento della sanzione pecuniaria prevista in misura ridotta,
pari ad 1/3 del massimo o al doppio del minimo della sanzione, se piu'
favorevole, oltre alle spese del procedimento, nel caso in cui il
versamento sia effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione
immediata ovvero, se questa non vi e' stata, dalla data di notifica della
violazione.
8. Trascorso il termine di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981, e
successive modificazioni, senza che sia avvenuto il pagamento, l'operatore
che ha accertato la violazione - o il responsabile dell'organo dal quale
questi dipende - presenta rapporto all'autorita' competente con la prova
delle eseguite contestazioni o notificazioni, ai sensi dell'art. 17 della
stessa legge n. 689 del 1981.
9. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, e successive
modificazioni, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di
notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con
scritti difensivi e documenti all'autorita' competente a ricevere il
rapporto, eventualmente chiedendo anche di essere sentiti. L'autorita'
competente, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed
esaminati i documenti inviati, se ritiene fondato l'accertamento,
determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione,
integrata dalle spese per il procedimento, ingiungendone il pagamento; in
caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
10. Il pagamento delle sanzioni amministrative, nel caso di infrazione al
divieto di fumare inflitte da organi statali, e' effettuato: in banca o
presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131
T, e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo)
ed il codice ufficio; direttamente presso la Tesoreria provinciale
competente per territorio o presso gli uffici postali tramite bollettino
di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per
territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di
fumo). 11. Il pagamento delle sanzioni amministrative nel caso di
infrazione al divieto di fumare inflitte da organo non statali e'
effettuato con modalita' disciplinate da normative regionali.
12. Qualora non sia stato effettuato il pagamento nei termini previsti
dalla legge, nel caso di infrazioni accertate nell'ambito di
amministrazioni statali o di enti di rilevanza nazionale, colui che ha
accertato la violazione presenta rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni, al Prefetto, quale organo competente a ricevere il rapporto
dei soggetti accertatori e l'eventuale ricorso dei trasgressori.
13. Il rapporto e' presentato all'Ufficio di sanita' marittima aerea e di
frontiera e all'Ufficio veterinario di confine, di porto e aeroporto,
quando le violazioni siano state rilevate negli ambiti di rispettiva
competenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 571.
14. Negli altri casi detto rapporto - con la prova delle relative
contestazioni - e' inviato al Presidente della regione o ad altra
autorita' competente individuata dalle disposizioni regionali.
15. Lo Stato e le regioni provvedono, per gli ambiti di rispettiva
competenza, al monitoraggio degli interventi attuati ed acquisiscono i
dati, in merito all'osservanza delle norme sul divieto di fumare e al
numero delle infrazioni contestate. I dati regionali sono trasmessi al
Ministero della salute, che ne cura la diffusione ai cittadini.
16. Il Ministero della salute e le regioni curano, nelle forme ritenute
piu' opportune e come tali concordate, un'adeguata informazione dei
cittadini sulle procedure adottate.
17. In assenza di disposizioni normative emanate dalle regioni e province
autonome di Trento e Bolzano, in merito alle procedure di propria
competenza richiamate dal presente accordo, si applicano le disposizioni
previste per le amministrazioni statali e gli enti pubblici su cui lo
Stato esercita le proprie competenze organizzative esclusive. 18. Il
presente accordo si applica nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e
dalle relative norme di attuazione.
Roma, 16
dicembre 2004
Il
presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino
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