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IL DIRETTORE GENERALE
dell'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale
dei lavoratori
1. Premessa. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, d'intesa con le regioni e le province autonome,
sentite le Parti sociali, con il presente provvedimento intende sostenere
e orientare le iniziative di formazione a favore dei lavoratori, per
aggiornare ed accrescere le loro competenze, e a favore delle imprese,
per svilupparne la competitivita', nel rispetto di quanto previsto dalle
nonnative di seguito indicate:
legge n. 236 del 19 luglio 1993, «Interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione», art. 9, commi 3 e 7;
legge n. 196
del 24 giugno 1997, «Norme in materia di promozione dell'occupazione»,
art. 17;
legge n. 388 del 23 dicembre 2000, «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato», art. 118;
legge n. 289 del
27 dicembre 2002, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato», art. 48;
regolamento CE n. 68 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;
regolamento CE n. 69 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («de
minimis»).
2. Risorse. Allo scopo di sostenere le iniziative indicate in premessa,
vengono ripartite tra le regioni e le province autonome risorse pari a
Euro 50.000.000,00 di cui alla tabella di seguito riportata:
Tabella di ripartizione delle risorse
(Euro totali a disposizione 50.000.000,00)
=====================================================================
Regioni/Province autonome | Euro
=====================================================================
Valle d'Aosta .... | 305.000,00
Piemonte .... | 4.120.000,00
Lombardia .... | 10.615.000,00
Liguria .... | 1.385.000,00
Trento .... | 615.000,00
Bolzano .... | 570.000,00
Veneto .... | 5.275.000,00
Friuli Venezia Giulia .... | 1.235.000,00
Emilia Romagna .... | 4.770.000,00
Toscana .... | 3.755.000,00
Umbria .... | 775.000,00
Marche .... | 1.565.000,00
Lazio .... | 3.910.000,00
Abruzzo .... | 1.090.000,00
Molise .... | 205.000,00
Campania .... | 2.965.000,00
Puglia .... | 2.300.000,00
Basilicata .... | 360.000,00
Calabria .... | 825.000,00
Sicilia .... | 2.340.000,00
Sardegna .... | 1.020.000,00
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Totale . . . | 50.000.000,00
Media lineare tra dato %
imprese e dato % lavoratori per regione.
Fonte: Ministero del lavoro -
Unioncamere (Sistema Excelsior 2002 - dati al 31 dicembre 2001).
3.
Destinatari piani formativi. Sono destinatari delle iniziative i
lavoratori delle imprese assoggettate al contributo di cui all'art. 12
della legge n. 160/1975, relativo ai contributi integrativi per
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria
versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, cosi' come
modificato all'art. 25 della legge quadro sulla formazione professionale
n. 845/1978 e successive modificazioni. I piani formativi concordati tra
le parti sociali sono diretti, per il 70% delle risorse, alle seguenti
tipologie di lavoratori:
a) tutti i lavoratori delle imprese private con
meno di 15 dipendenti;
b) i lavoratori di qualsiasi impresa privata con contratti di lavoro a
tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione coordinata e
continuativa nonche', inseriti nelle tipologie contrattuali a orario
ridotto, modulato o flessibile e a progetto previste dalla legge n. 30
del 23 febbraio 2003;
c) i lavoratori di qualsiasi impresa privata
collocati in cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
d) i
lavoratori di qualsiasi impresa privata con eta' superiore ai 45 anni;
e)
i lavoratori di qualsiasi impresa privata in possesso del solo titolo di
licenza elementare o di istruzione obbligatoria. L'ulteriore 30% e'
finalizzato a target definiti da ogni regione e delle province autonome.
4. Programmazione ed attuazione degli interventi Le amministrazioni
regionali e le province autonome tengono, altresi', conto delle scelte
operate nella attuazione dei programmi operativi allo scopo di favorire
una integrazione con le omologhe azioni cofinanziate dal Fondo sociale
europeo e valorizzare le diverse linee di sostegno pubblico alla
formazione continua nonche' del contestuale avvio operativo dei Fondi
paritetici interprofessionali per la formazione continua ex art. 118,
legge n. 388/2000, e successive modificazioni ed integrazioni. Le
amministrazioni regionali e delle province autonome promuovono e
garantiscono in tutte le diverse tipologie di azione l'attuazione del
principio delle pari opportunita'. Nell'attuazione delle azioni formative
le amministrazioni regionali e delle province autonome possono finanziare
interventi di formazione a domanda individuale.
5. Procedure Le regioni e
le province autonome provvedono a predisporre specifiche procedure di
evidenza pubblica, nel cui ambito sono previste: l'indicazione dei
soggetti presentatori, attuatori e destinatari (imprese e lavoratori);
le
modalita' di selezione dei progetti; il rispetto delle regole comunitarie
in materia di aiuti di Stato (Regolamenti della C.E. n. 68/2001 e
69/2001). Nell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 68/2001 relativo agli
aiuti destinati alla formazione e n. 69/2001 sugli aiuti di importanza
minore (de minimis) permane l'obbligo di cofinanziamento a carico dei
privati in misura non inferiore al 20% come previsto dall'art. 9 comma 3
della legge del 19 luglio 1993, n. 236. Le regioni e le province autonome
trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali-UCOFPL,
Divisione V, l'atto deliberativo dell'organo competente, relativo
all'avvio delle specifiche procedure di evidenza pubblica, a seguito del
quale si procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella
prevista al punto 2. Le risorse non impegnate dalle amministrazioni
regionali e dalle province autonome entro 24 mesi dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente
provvedimento sono revocate dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e ripartite tra le amministrazioni secondo criteri da concordare
con il coordinamento tecnico delle regioni.
6. Monitoraggio Le regioni e le province autonome inviano ogni sei mesi
un rapporto dettagliato sull'andamento delle azioni al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali UCOFPL.
Il rapporto e' realizzato
secondo linee guida e indicatori quantitativi di avanzamento finanziario
e di realizzazione fisica elaborati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la collaborazione dell'ISFOL pertinenti ai target
previsti dalla presente circolare e dai target ulteriori individuati
dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome.
Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali provvede a redigere il rapporto
annuale di monitoraggio degli interventi in attuazione a quanto stabilito
dall'art. 66, comma 3 della legge n. 144 del 17 maggio 1999.
Roma, 21
luglio 2003
Il direttore generale: Bulgarelli
Registrato alla Corte dei
conti il 16 ottobre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri
dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n.
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