Home page  >  Legislazione  >  Legislazione Ambito Generale

                    

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
PROVVEDIMENTO 21 luglio 2003
Criteri generali per lo sviluppo della prassi della formazione continua e per la promozione di piani formativi individuali, aziendali, settoriali e territoriali.

(Gazzetta Ufficiale n. 260 del 8/11/2003)

   
IL DIRETTORE GENERALE
dell'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori

1. Premessa. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e le province autonome, sentite le Parti sociali, con il presente provvedimento intende sostenere e orientare le iniziative di formazione a favore dei lavoratori, per aggiornare ed accrescere le loro competenze, e a favore delle imprese, per svilupparne la competitivita', nel rispetto di quanto previsto dalle nonnative di seguito indicate:
legge n. 236 del 19 luglio 1993, «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione», art. 9, commi 3 e 7;
legge n. 196 del 24 giugno 1997, «Norme in materia di promozione dell'occupazione», art. 17;
legge n. 388 del 23 dicembre 2000, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», art. 118;
legge n. 289 del 27 dicembre 2002, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», art. 48;
regolamento CE n. 68 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione; regolamento CE n. 69 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («de minimis»).
2. Risorse. Allo scopo di sostenere le iniziative indicate in premessa, vengono ripartite tra le regioni e le province autonome risorse pari a Euro 50.000.000,00 di cui alla tabella di seguito riportata:

Tabella di ripartizione delle risorse

(Euro totali a disposizione 50.000.000,00)

=====================================================================
        Regioni/Province autonome        |           Euro
=====================================================================
Valle d'Aosta ....                       |                 305.000,00
Piemonte ....                            |               4.120.000,00
Lombardia ....                           |              10.615.000,00
Liguria ....                             |               1.385.000,00
Trento ....                              |                 615.000,00
Bolzano ....                             |                 570.000,00
Veneto ....                              |               5.275.000,00
Friuli Venezia Giulia ....               |               1.235.000,00
Emilia Romagna ....                      |               4.770.000,00
Toscana ....                             |               3.755.000,00
Umbria ....                              |                 775.000,00
Marche ....                              |               1.565.000,00
Lazio ....                               |               3.910.000,00
Abruzzo ....                             |               1.090.000,00
Molise ....                              |                 205.000,00
Campania ....                            |               2.965.000,00
Puglia ....                              |               2.300.000,00
Basilicata ....                          |                 360.000,00
Calabria ....                            |                 825.000,00
Sicilia ....                             |               2.340.000,00
Sardegna ....                            |               1.020.000,00
                                         |             --------------
   Totale . . .                          |              50.000.000,00

    

Media lineare tra dato % imprese e dato % lavoratori per regione.
Fonte: Ministero del lavoro - Unioncamere (Sistema Excelsior 2002 - dati al 31 dicembre 2001).

3. Destinatari piani formativi. Sono destinatari delle iniziative i lavoratori delle imprese assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975, relativo ai contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, cosi' come modificato all'art. 25 della legge quadro sulla formazione professionale n. 845/1978 e successive modificazioni. I piani formativi concordati tra le parti sociali sono diretti, per il 70% delle risorse, alle seguenti tipologie di lavoratori:
a) tutti i lavoratori delle imprese private con meno di 15 dipendenti;
b) i lavoratori di qualsiasi impresa privata con contratti di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa nonche', inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto previste dalla legge n. 30 del 23 febbraio 2003;
c) i lavoratori di qualsiasi impresa privata collocati in cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
d) i lavoratori di qualsiasi impresa privata con eta' superiore ai 45 anni;
e) i lavoratori di qualsiasi impresa privata in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria. L'ulteriore 30% e' finalizzato a target definiti da ogni regione e delle province autonome.
4. Programmazione ed attuazione degli interventi Le amministrazioni regionali e le province autonome tengono, altresi', conto delle scelte operate nella attuazione dei programmi operativi allo scopo di favorire una integrazione con le omologhe azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo e valorizzare le diverse linee di sostegno pubblico alla formazione continua nonche' del contestuale avvio operativo dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua ex art. 118, legge n. 388/2000, e successive modificazioni ed integrazioni. Le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovono e garantiscono in tutte le diverse tipologie di azione l'attuazione del principio delle pari opportunita'. Nell'attuazione delle azioni formative le amministrazioni regionali e delle province autonome possono finanziare interventi di formazione a domanda individuale.
5. Procedure Le regioni e le province autonome provvedono a predisporre specifiche procedure di evidenza pubblica, nel cui ambito sono previste: l'indicazione dei soggetti presentatori, attuatori e destinatari (imprese e lavoratori);
le modalita' di selezione dei progetti; il rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (Regolamenti della C.E. n. 68/2001 e 69/2001). Nell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 68/2001 relativo agli aiuti destinati alla formazione e n. 69/2001 sugli aiuti di importanza minore (de minimis) permane l'obbligo di cofinanziamento a carico dei privati in misura non inferiore al 20% come previsto dall'art. 9 comma 3 della legge del 19 luglio 1993, n. 236. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali-UCOFPL, Divisione V, l'atto deliberativo dell'organo competente, relativo all'avvio delle specifiche procedure di evidenza pubblica, a seguito del quale si procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella prevista al punto 2. Le risorse non impegnate dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome entro 24 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento sono revocate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ripartite tra le amministrazioni secondo criteri da concordare con il coordinamento tecnico delle regioni.
6. Monitoraggio Le regioni e le province autonome inviano ogni sei mesi un rapporto dettagliato sull'andamento delle azioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali UCOFPL.
Il rapporto e' realizzato secondo linee guida e indicatori quantitativi di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica elaborati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la collaborazione dell'ISFOL pertinenti ai target previsti dalla presente circolare e dai target ulteriori individuati dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a redigere il rapporto annuale di monitoraggio degli interventi in attuazione a quanto stabilito dall'art. 66, comma 3 della legge n. 144 del 17 maggio 1999.

Roma, 21 luglio 2003

Il direttore generale: Bulgarelli

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 24

     

Home page  >  Legislazione  >  Legislazione Ambito Generale

  
Sicurezzaonline declina ogni e qualsiasi responsabilità per possibili errori od omissioni,
nonché per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel testo e negli ipertesti sopra riportati.
Si raccomanda, pertanto, di verificare sempre tali informazioni direttamente sulle fonti ufficiali.
  

Home page | In primo piano | Legislazione | Enti normativi | Norme tecniche | Aziende | Forum | Faq | Special links | Come abbonarsi