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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni
conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento;
Dispone:
1. Approvazione del modello di dichiarazione
riservata delle attivita' emerse
1.1. E' approvato il modello di
dichiarazione riservata delle attivita' emerse, con le relative
istruzioni per la compilazione, da utilizzare entro il 30 giugno 2003 ai
sensi dell'art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282.
1.2. Il
modello di cui al punto 1.1. e' composto dal quadro A, concernente i dati
del soggetto che procede al rimpatrio/regolarizzazione, dal quadro B,
relativo ai dati del legale rappresentante del soggetto che procede al
rimpatrio/regolarizzazione, dal quadro C, concernente le attivita'
rimpatriate detenute all'estero alla data del 1 agosto 2001 e/o le
attivita' regolarizzate detenute all'estero alla data del 27 settembre
2001, dal quadro D, riguardante il conferimento di incarichi, dal quadro
E, relativo alla presentazione della dichiarazione riservata, nonche' dal
quadro F, concernente la distinta delle attivita' rimpatriate detenute
all'estero alla data del 1 agosto 2001 e/o delle attivita' regolarizzate
detenute all'estero alla data del 27 settembre 2001.
2. Reperibilita' del
modello e autorizzazione alla stampa.
2.1. Il modello di cui al punto 1
e' reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e puo' essere
prelevato dai siti Internet www.finanze.it e
www.agenziaentrate.it.
2.2.
Il modello di cui al punto 1 puo' essere altresi' prelevato da altri siti
Internet a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza
a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del
sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente
provvedimento.
2.3. Il modello di cui al punto 1 puo' essere riprodotto
con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di
stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano
la chiarezza e la leggibilita' del modello stesso nel tempo. Motivazioni.
L'art. 6, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, ha
stabilito, tra l'altro, che le disposizioni del Capo III del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' dell'art. 1, comma 2-bis,
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di
rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1 gennaio 2003 e il 30
giugno 2003, fatte salve talune disposizioni previste dal medesimo comma
1 del citato art. 6.
In particolare, il comma 1, lettera a), del predetto
art. 6, prevede che la somma dovuta a seguito delle predette operazioni
deve essere corrisposta esclusivamente in denaro e l'importo e' pari al
4% del totale delle attivita' emerse oggetto della dichiarazione
riservata. Inoltre, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 6, e'
stabilito che relativamente alle operazioni di rimpatrio e di
regolarizzazione effettuate entro il 16 marzo 2003 la somma da versare e'
pari al 2,5% dell'importo dichiarato.
Pertanto, atteso che lo stesso art.
6 dispone, al comma 1, lettera c), che il modello di dichiarazione
riservata debba essere approvato entro dieci giorni dalla data di entrata
in vigore del medesimo decreto-legge n. 282/2002, il presente
provvedimento approva il nuovo modello di dichiarazione riservata delle
attivita' emerse ai sensi delle predette disposizioni.
Si riportano i
riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del
direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66;
art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art.
73, comma 4);
statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6,
comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2,
comma 1);
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000,
concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie
fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale
dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di
riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, di approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi;
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, recante rilevazione
a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro,
titoli e valori;
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei
redditi diversi;
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti
urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle
transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio;
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive
modificazioni, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro
nell'ordinamento nazionale; decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
concernente la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto;
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in
materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di
attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni
finanziarie;
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, recante disposizioni
urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita'
detenute all'estero e di lavoro irregolare; decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti
comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita'.
Il
presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 gennaio 2003
p. Il direttore dell'Agenzia:
Befera
Allegato
---->
Vedere Modello da pag. 14 a pag. 15 della G.U. <----
ISTRUZIONI PER LA
COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA DELLE ATTIVITA' EMERSE AI
SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2002, N. 282
1. Ambito soggettivo
La
dichiarazione riservata delle attivita' emerse, prevista dall'art. 6 del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, (di seguito "decreto"),
deve essere presentata dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali,
dalle societa' semplici e dalle associazioni equiparate che, ai sensi del
capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla
legge 23 novembre 2001, n. 409 e successive modificazioni, vogliano far
emergere attivita' comunque detenute fuori dal territorio dello Stato
senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive
modificazioni.
2. Attivita' oggetto di dichiarazione
Sono oggetto di
dichiarazione il denaro, le altre attivita' finanziarie, le attivita'
immobiliari e gli altri investimenti, comunque detenuti fuori dal
territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni di cui al
citato D.L. n. 167 del 1990, per i quali e' effettuato il rimpatrio e/o
la regolarizzazione tra il 1 gennaio 2003 e il 30 giugno 2003. Debbono
essere dichiarate: i. le attivita' (denaro e altre attivita' finanziarie)
detenute all'estero alla data del 1 agosto 2001, che sono trasferite in
Italia al momento della dichiarazione; ii. le attivita' (denaro, altre
attivita' finanziarie, attivita' immobiliari, altri investimenti)
detenute all'estero alla data del 27 settembre 2001, che rimangono fuori
dal territorio dello Stato. Di seguito, il termine "rimpatrio"
viene usato con riferimento alle attivita' di cui al punto i. e il
termine "regolarizzazione" viene usato con riferimento a quelle
di cui al punto ii.
3. Modalita' di presentazione della dichiarazione I
soggetti di cui al punto
1. presentano la dichiarazione riservata,
indipendentemente dal rispettivo domicilio fiscale, ad un intermediario
residente in Italia o ad una stabile organizzazione in Italia di un
intermediario non residente. Sono intermediari, ai sensi dell'art. 11,
comma 1, lett. b), del D.L. n. 350 del 2001:
a) le banche italiane;
b) le societa' d'intermediazione mobiliare
previste dall'art. 1, comma 1, lett. e), del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) le societa' di gestione del risparmio previste dall'art. 1, comma 1,
lett. o), del predetto testo unico, limitatamente alle attivita' di
gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto
terzi;
d) le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
e)
gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'art. 201 del
predetto testo unico;
f) la Poste italiane S.p.A.;
g) le stabili
organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non
residenti. Gli intermediari devono rilasciare al soggetto dichiarante
copia della presente dichiarazione, firmata dal dichiarante e
dall'intermediario.
Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del
decreto la dichiarazione riservata deve essere presentata entro il 30
giugno 2003.
4. Guida alla compilazione
La dichiarazione riservata deve
essere prodotta in quattro esemplari: il primo per l'intermediario, il
secondo da restituire quale ricevuta al dichiarante al momento della
presentazione, il terzo e il quarto per le eventuali esigenze
dell'intermediario ai fini della documentazione delle operazioni di
trasferimento delle attivita' in caso di rimpatrio delle stesse. In alto
a destra del modello devono essere riportati i dati relativi alla
denominazione e alla sede della banca o di altro intermediario al quale
viene presentata la dichiarazione. Gli importi devono essere indicati in
euro arrotondando all'unita', per eccesso se la frazione decimale e'
uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a
detto limite (ad esempio: 3.230,50 diventa 3.231,00; 3.230,49 diventa
3.230,00). Per gli importi in valuta estera, deve essere indicato il
controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nell'apposito
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 6,
comma 1, lett. b), del decreto.
QUADRO A - DATI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE
AL RIMPATRIO/REGOLARIZZAZIONE
Le persone fisiche che procedono al
rimpatrio e/o alla regolarizzazione devono indicare i seguenti dati:
codice fiscale, cognome, nome, data di nascita (gg/mm/aa), sesso (barrare
la casella), comune e provincia (sigla) di nascita, comune e provincia
(sigla) della residenza anagrafica con il relativo indirizzo. Per i
soggetti diversi dalle persone fisiche (enti non commerciali, societa'
semplici, ecc.) vanno riportati il codice fiscale, la denominazione, il
comune e la provincia (sigla) della sede legale con il relativo
indirizzo.
QUADRO B - DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO CHE
PROCEDE AL RIMPATRIO E/O REGOLARIZZAZIONE
Qualora il soggetto indicato
nel quadro A sia diverso da una persona fisica, nel quadro B vanno
riportati cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, sesso e
residenza del legale rappresentante del soggetto che procede
all'emersione delle attivita', con modalita' analoghe a quelle indicate
per la compilazione del quadro A.
QUADRO C - ATTIVITA' RIMPATRIATE
DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 1o AGOSTO 2001 E/O ATTIVITA'
REGOLARIZZATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 27 SETTEMBRE 2001
Nel
quadro C vanno riportati i dati riepilogativi relativi all'ammontare
delle attivita' rimpatriate detenute all'estero alla data del 1 agosto
2001 e/o regolarizzate detenute all'estero alla data del 27 settembre
2001, senza effettuare alcuna distinzione tra gli importi delle attivita'
oggetto di rimpatrio e quelli delle attivita' oggetto di
regolarizzazione, ne' fra le diverse tipologie delle medesime attivita'.
I singoli importi delle attivita' rimpatriate e/o regolarizzate saranno
indicati successivamente nella distinta del quadro F. Gli importi possono
essere indicati secondo criteri di discrezionalita', tenendo conto che
gli effetti di cui all'art. 14 del D.L. n. 350 del 2001 si riferiscono
solo all'importo delle attivita' effettivamente emerse, come risultante
dalla casella C4 del presente quadro C.
Al rigo C1 deve essere indicato
il totale delle attivita' in denaro emerse, cosi' come risultante dalla
casella 2 del rigo F1 del quadro F.
Al rigo C2 deve essere indicato
l'ammontare complessivo delle attivita' finanziarie emerse cosi' come
risultante dalla casella 4 del quadro F.
Al rigo C3 deve essere indicato
l'ammontare complessivo delle altre attivita' emerse cosi' come
risultante dalla casella 5 del quadro F.
Al rigo C4 deve essere indicato
l'ammontare complessivo delle attivita' soggette al versamento dovuto,
come risultante dalla somma degli importi indicati nei righi C1, C2 e C3.
I righi C5 e C6 devono essere compilati, alternativamente, a seconda che
le operazioni di rimpatrio e/o di regolarizzazione siano state
effettuate, rispettivamente, entro il 16 marzo 2003 ovvero entro il 30
giugno 2003.
Al rigo C5 deve essere indicata la somma dovuta ai sensi
dell'art. 6, comma 6, del decreto, pari al 2,5% dell'importo indicato al
rigo C4 nel caso di operazioni di rimpatrio e/o di regolarizzazione
effettuate entro il 16 marzo 2003.
Al rigo C6 deve essere indicata la
somma dovuta ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), del decreto, pari
al 4% dell'importo indicato al rigo C4 nel caso di operazioni di
rimpatrio e/o di regolarizzazione effettuate entro il 30 giugno 2003.
QUADRO D - CONFERIMENTO DI INCARICHI
Nel presente quadro il dichiarante
conferisce all'intermediario l'incarico di ricevere in deposito le
attivita' rimpatriate emerse, pari alla somma degli importi contenuti
nelle caselle 1 del quadro F, nonche' di versare la somma dovuta. Il
quadro deve essere completato con la data di presentazione e la firma del
dichiarante o del suo legale rappresentante.
QUADRO E - PRESENTAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE
In questo quadro devono essere indicati il numero di
modelli ed il numero di allegati di cui si compone la dichiarazione. La
firma e l'apposizione della data da parte dell'intermediario
costituiscono attestazione dell'avvenuta presentazione della
dichiarazione.
QUADRO F - DISTINTA DELLE ATTIVITA' RIMPATRIATE DETENUTE
ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 1o AGOSTO 2001 E/O DELLE ATTIVITA' REGOLARIZZATE
DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 27 SETTEMBRE 2001
Il quadro F contiene
la distinta degli importi attribuiti alle attivita' oggetto di emersione.
Le attivita' devono essere innanzitutto distinte tra attivita'
rimpatriate di cui all'art. 12, comma 1, del D.L. n. 350 del 2001 e
attivita' regolarizzate di cui agli artt. 15 e 16 del medesimo
decreto-legge. Tutti gli importi delle attivita' rimpatriate devono
essere dichiarati sotto una sola colonna, secondo la distinzione piu'
avanti illustrata. Gli importi delle attivita' regolarizzate devono
essere distinti a seconda dell'intermediario non residente presso il
quale le attivita' continuano ad essere detenute, ovvero, per le
attivita' di cui ai righi F5 e F6, a seconda del Paese estero nel quale i
beni o gli altri investimenti sono ubicati o detenuti.
Nel riquadro A)
Denaro, devono essere indicate al rigo F1 le attivita' in denaro emerse,
suddividendole tra quelle rimpatriate (casella 1) e quelle mantenute in
deposito all'estero. Per queste ultime la distinzione deve avvenire per
singolo intermediario estero. La somma degli importi indicati nelle
caselle del rigo F1 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo
rigo. L'ammontare complessivo delle attivita' in denaro emerse, indicato
nella casella 2 del rigo F1, deve essere riportato al rigo C1 del quadro
C.
Nel riquadro B) Attivita' finanziarie, al rigo F2 deve essere indicato
l'ammontare delle azioni - o titoli equiparati - dichiarate, suddiviso
tra quelle rimpatriate e quelle detenute all'estero. Per queste ultime la
distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. La somma
degli importi indicati nelle caselle del rigo F2 deve essere riportata
nella casella 2 del medesimo rigo.
Al rigo F3 deve essere indicato
l'ammontare delle partecipazioni dichiarate, suddiviso tra quelle
rimpatriate e quelle detenute all'estero. Per queste ultime la
distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. Con il
termine partecipazioni si intendono gli altri titoli partecipativi
diversi dalle azioni (quote di associazioni, ecc.). La somma degli
importi indicati nelle caselle del rigo F3 deve essere riportata nella
casella 2 del medesimo rigo.
Al rigo F4 deve essere indicato l'ammontare
degli altri valori mobiliari dichiarati (ad esempio, polizze
assicurative), suddiviso tra quelli rimpatriati e quelli detenuti
all'estero.
Per questi ultimi la distinzione deve avvenire per singolo
intermediario estero. La somma degli importi indicati nelle caselle del
rigo F4 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo. Nella
casella 3 deve essere indicato il totale delle attivita' finanziarie
rimpatriate, sommando gli importi indicati nelle caselle 1 dei righi F2,
F3 e F4. Nella casella 4 va riportata la somma degli importi indicati
nelle caselle 2 dei righi F2, F3 e F4. L'ammontare complessivo delle
attivita' finanziarie emerse, indicato nella casella 4, deve essere
riportato al rigo C2 del quadro C.
Nel riquadro C) Altre attivita',
devono essere indicati i beni e gli altri investimenti oggetto di
regolarizzazione, suddividendoli per i Paesi esteri in cui sono ubicati o
mantenuti. Nelle caselle "Paese estero" va riportata la
denominazione dello stesso.
Al rigo F5 deve essere indicato l'importo dei
beni immobili e degli altri diritti immobiliari, suddiviso per Paese
estero ove i beni sono ubicati.
Al rigo F6 deve essere indicato l'importo
di qualunque altro investimento detenuto all'estero, suddiviso per Paese
estero nel quale esso e' detenuto. La somma delle altre attivita'
indicate nei righi F5 e F6 deve essere riportata nella casella 5.
L'ammontare complessivo delle altre attivita' regolarizzate, indicato
nella casella 5, deve essere riportato al rigo C3 del quadro C. Nel caso
in cui il denaro e le altre attivita' finanziarie siano mantenute
all'estero devono essere indicati nella casella
"INTERMEDIARIO", la denominazione o la ragione sociale
dell'intermediario non residente, la sede sociale, l'indirizzo della
filiale presso cui le attivita' regolarizzate sono detenute nonche' il
Paese estero ove la filiale stessa e' insediata. Se le attivita' oggetto
di regolarizzazione sono detenute presso piu' di tre intermediari esteri,
ovvero presso piu' di tre Paesi esteri, il dichiarante deve compilare
altri quadri F aggiuntivi, ricordando di numerare progressivamente la
casella "Modello n." posta in alto a sinistra del quadro F. In
tal caso la colonna "Totale" deve essere riempita
esclusivamente nell'ultimo quadro F compilato.
Per il denaro e le altre
attivita' finanziarie oggetto di regolarizzazione, indicati
rispettivamente nelle pertinenti caselle del rigo F1 nonche' dei righi
F2, F3 e F4, il dichiarante, ai sensi dell'art. 15, comma 2, deve
allegare alla dichiarazione riservata una certificazione rilasciata
dall'intermediario non residente che attesti che le citate attivita'
regolarizzate sono costituite in deposito presso l'intermediario
medesimo.
La casella "Comunicazione agli intermediari ex art. 14,
comma 8, del D.L. n. 350/2001" deve essere barrata qualora il
dichiarante si avvalga della facolta' di comunicare eventuali redditi
percepiti fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata.
In tal caso il dichiarante deve comunicare per iscritto
all'intermediario, contestualmente alla presentazione della dichiarazione
riservata, i redditi derivanti dal denaro e/o dalle altre attivita'
finanziarie rimpatriate, percepiti dal 1 agosto 2001 e fino alla data di
presentazione della medesima dichiarazione, fornendo la provvista
necessaria per il versamento dell'imposta.
La casella "Comunicazione
agli intermediari ex art. 14, comma 5-bis, del D.L. n. 350/2001"
deve essere barrata qualora il dichiarante si avvalga della facolta' di
considerare il valore dichiarato delle attivita' finanziarie quale costo
fiscalmente riconosciuto delle attivita' finanziarie emerse diverse dal
denaro. In questo caso, l'interessato deve compilare e sottoscrivere una
comunicazione, da allegare alla dichiarazione riservata, nella quale
siano riportati i valori risultanti dalla ripartizione dell'importo
complessivo indicato nella dichiarazione medesima fra le diverse specie
delle predette attivita'. I valori indicati nella comunicazione saranno
utilizzati per il calcolo delle plusvalenze derivanti dalla successiva
cessione delle attivita' finanziarie oggetto di emersione e delle
relative imposte sostitutive.
La determinazione delle plusvalenze e della
relativa imposta sara' effettuata dall'intermediario qualora le attivita'
rimpatriate rientrino nel regime del risparmio amministrato o gestito (artt.
6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461), ovvero
dall'interessato, in caso di attivita' regolarizzate o di attivita'
rimpatriate alle quali si applichi il regime della dichiarazione (art. 5
del D.Lgs. n. 461 del 1997). Una copia delle comunicazioni previste
dall'art. 14, commi 5-bis e 8, del D.L. n. 350 del 2001, debitamente
datata e sottoscritta dall'intermediario, deve essere rilasciata al
dichiarante. Il successivo riquadro concerne l'attestazione che il
dichiarante deve obbligatoriamente rendere ai sensi dell'art. 13, comma
1, del D.L. n. 350 del 2001 circa la detenzione all'estero alla data del
1 agosto 2001 delle attivita' rimpatriate e alla data del 27 settembre
2001 delle attivita' regolarizzate.
L'attestazione viene resa barrando la
casella relativa alla fattispecie che interessa. Nell'eventualita' che il
modello venga utilizzato sia per il rimpatrio che per la regolarizzazione
di attivita' detenute all'estero, devono essere barrate entrambe le
caselle.
Qualora sia necessario compilare quadri F aggiuntivi,
l'attestazione deve essere resa su ciascuno di essi. Il quadro va,
quindi, completato apponendo la data di presentazione e la firma del
dichiarante o del suo legale rappresentante.
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