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Testo in vigore dal:
26-11-2003
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addi' 24
novembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2518): Presentato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e delle
finanze (Tremonti) il 2 ottobre 2003. Assegnato alla 5ª commissione
(Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 2 ottobre
2003, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª,
10ª, 11ª, 12ª 13ª, 14ª e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali) sui presupposti
di costituzionalita' il 7 ottobre 2003.
Esaminato dalla 5ª commissione, in sede referente, il 4, 15, 16, 20, 21
e 22 ottobre 2003.
Esaminato in aula il 23, 27, 28, 29 ottobre 2003 e approvato il 30
ottobre 2003.
Camera dei deputati (atto n. 2579): Assegnato alla V commissione
(Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 3 novembre
2003, con pareri delle commissioni I, II, IV, VI VII, VIII, IX, X, XI,
XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 5, 6, 11 e 13
novembre 2003. Esaminato in aula il 12, 17 novembre 2003 ed approvato il
19 novembre 2003.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN
SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269
All'articolo 1: al comma
1, lettera a), le parole da: "nonche' degli
investimenti"a"e organizzative"sono soppresse; e sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "le stesse percentuali si
applicano all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie
imprese, come definite dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti
industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a
dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti
contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche.
L'efficacia delle disposizioni del precedente periodo e' subordinata, ai
sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della
Commissione europea"; dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti
detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su
apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante.
L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalita' di
comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della stessa
Agenzia"; al comma 3, dopo 1e parole: "Ai fini di cui al comma
1, l'attestazione di effettivita' delle spese sostenute e'
rilasciata", sono inserite le seguenti: "con riferimento a
quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 2-bis"; il
comma 5 e' soppresso. All'articolo 3: al comma 1, nel primo periodo, dopo
la parola: "ricercatori", sono inserite le seguenti: ",
che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non
occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata
attivita' di ricerca all'estero presso universita' o centri di ricerca
pubblici o privati per almeno due anni continuativi", e la parola:
"iniziano"e' sostituita dalla seguente: "vengono";
nel secondo periodo, dopo le parole: "nei due periodi di imposta
successivi", sono aggiunte le seguenti: "sempre che permanga la
residenza fiscale in Italia". All'articolo 4: al comma 5, nel
secondo periodo, le parole: "dalla istituzione"sono sostituite
dalle seguenti: "dalla sua istituzione"; al comma 6,
l'espressione: "art."e' sostituita dalla parola:
"articolo".
All'articolo 5: il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non
regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
approvato lo Statuto della CDP spa e sono nominati i componenti del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo
periodo di durata in carica. Per tale primo periodo restano in carica i
componenti del collego dei revisori indicati ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive
modifiche allo statuto della CDP spa e le nomine dei componenti degli
organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del
codice civile"; al comma 7, lettera a), dopo le parole: "Poste
italiane spa o societa'"la lettera: "d"e' sostituita dalla
parola: "da"; al comma 7, lettera b), dopo le
parole:'"raccolta di fondi a vista", e' aggiunto il seguente
periodo: "La raccolta di fondi e' effettuata esclusivamente presso
investitori istituzionali"; al comma 27, nel primo periodo, le
parole: "il settimo periodo e' sostituito"sono sostituite dalle
seguenti: "i periodi quinto, sesto, settimo ed ottavo sono
sostituiti".
Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: "ART. 5-bis. - (Registro
italiano dighe). - 1. All'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166,
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Con il regolamento
previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono
definite le modalita' con cui il Registro italiano dighe provvede
all'approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e
di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonche'
alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno
tenuti ad espletare sulle medesime opere". 2.
All'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, dopo le parole: "31 marzo 1998, n. 112"sono
aggiunte le seguenti: ", ad eccezione dell'emanazione della
normativa tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera v), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva
competenza del Registro italiano dighe - RID". All'articolo 6:
ovunque ricorrano, le espressioni: "d. lgs."e"art."sono
sostituite, rispettivamente, dalle parole: "decreto
legislativo"e"articolo"; al comma 9, nel terzo periodo,
dopo le parole: "decreti di natura non regolamentare,"sono
inserite le seguenti: "da emanare di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,".
All'articolo 10, al comma 1, nel primo periodo, le parole: ", la
liquidita' e l'esigibilita'"sono sostituite dalle seguenti: "e
la liquidita'"; e, nel secondo periodo, dopo le parole:
"L'attestazione"sono inserite le seguenti: ", che non e'
utilizzabile ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di
ingiunzione,". All'articolo 11, ai commi 3 e 4, l'espressione:
"art."e' sostituita dalla parola: "articolo".
All'articolo 12: ovunque ricorrano, le espressioni:
"D.P.R."e"art."sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: "decreto del Presidente della
Repubblica"e"articolo"; al comma 4, dopo le parole:
"decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con
modificazioni", la parola: "della"e' sostituita dalla
seguente: "dalla"; dopo il comma 11, e' aggiunto, in fine, il
seguente: "11-bis. Sono abrogati l'articolo 3 della legge 9 gennaio
1991, n. 19, il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 luglio 1999, n. 392, nonche' il regolamento di cui al
decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con i Ministri degli
affari esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del commercio con l'estero 19 ottobre 1998, n. 508,
concernenti l'istituzione e il funzionamento del"Centro di servizi
finanziari ed assicurativi di Trieste"".
All'articolo 13: ovunque ricorra, l'espressione: "art."e'
sostituita dalla parola: "articolo"; al comma 1, dopo le
parole: "del Ministro delle attivita' produttive", sono
inserite le seguenti: "e del Ministro delle politiche agricole e
forestali"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In
sede di prima applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il
consiglio di amministrazione e' composto dai soggetti indicati
all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive
modificazioni"; al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", come definite dalla disciplina comunitaria"; al
comma 10, dopo le parole: "componenti di ciascun organo
resti"la parola: "riservato"e' sostituita dalla seguente:
"riservata"; al comma 11, le parole: "trova
applicazione"sono sostituite dalle seguenti: "si applica";
al comma 15, le parole: "dal comma 12"sono sostituite dalle
seguenti: "dal comma 14"; dopo il comma 20, e' inserito il
seguente: "20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i
confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare
complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti
complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro"; al comma 22,
le parole: "pari a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente
garantiti"sono sostituite dalle seguenti: "pari allo 0,5 per
mille dei finanziamenti complessivamente garantiti"; al comma 23, le
parole: "pari a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente
garantiti"sono sostituite dalle seguenti: "pari allo 0,5 per
mille dei finanziamenti complessivamente garantiti";
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I confidi, operanti
nel settore agricolo, la cui base associativa e' per almeno il 50 per
cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione speciale del
Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9
maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni"; al comma 25, nel
primo periodo, dopo le parole: "Mediocredito centrale spa", le
parole: "dall'articolo"sono sostituite dalle seguenti: "ai
sensi dell'articolo"; nel secondo periodo, sono aggiunte, in une, le
seguenti parole: "e con il Ministro delle politiche agricole e
forestali"; ed e' aggiunto, alla fine del comma, il seguente
periodo: "Le operazioni di garanzia effettuate dalla societa' per
azioni di cui al presente comma beneficiano della garanzia dello Stato
nei limiti delle risorse finanziarie attribuite"; al comma 26, e'
soppresso l'ultimo periodo; il comma 27 e' sostituito dal seguente:
"27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le
caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate sono discipli nate
con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze"; ai commi 29 e 30 le parole:
"decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"sono sostituite
dalle seguenti: "testo unico bancario"; al comma 30, le parole:
"nei commi"sono sostituite dalle seguenti: "negli
articoli"e le parole: "il Capo V, sezione II,"dalle
seguenti: "da 33 a 37"; al comma 32, capoverso 4-quater, i
segni: "-", sono sostituiti dalle seguenti lettere:
"a)","b)"e"c)"; al comma 36, i numeri:
"1)","2)","3)"e"4)"sono
sostituiti rispettivamente, dalle seguenti lettere:
"a)","b)","c)"e"d)"; le parole:
"nei numeri 1) e 2)"sono sostituite dalle seguenti: "nelle
lettere a) e b)"; le parole: "nel numero 1) del presente
comma"sono sostituite dalle seguenti: "nella lettera a)"e
dopo le parole: "articolo 2615, secondo comma", sono inserite
le seguenti: "del codice civile"; al comma 39, nell'ultimo
periodo, sono soppresse le parole: "di credito cooperativo";
al comma 40, le parole: "gli articoli 2501 e seguenti del codice
civile;"sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni di cui
al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a far data
dal 1 ° gennaio 2004,"; al comma 57, alla fine del primo periodo,
sono aggiunte le seguenti parole: "di cui all'articolo 107 del testo
unico bancario"; al comma 60, dopo le parole: "in ogni
caso"e' inserita la seguente: "per"; al comma 61, le
parole da: "dalla seguente: "confidi", da
intendersi"fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"dalle seguenti: "confidi, di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269""; dopo il comma 61,
sono aggiunti i seguenti: "61-bis. La garanzia della Sezione
speciale del Fondo interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21
della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, puo'
essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, a
fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135
del codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la
partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese
agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o
da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione
speciale del Fondo interbancario di garanzia e' estesa, nella forma di
controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel settore
agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di
imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la
concessione delle garanzie della Sezione speciale e la gestione delle sue
risorse, nonche' le eventuali riserve di fondi a favore di determinati
settori o tipologie di operazioni. 61-ter. In via transitoria, fino alla
data di insediamento degli organi sociali della societa' di cui al comma
25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo
di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662". All'articolo 14: ovunque ricorra, la parola:
"epigrafe"e' sostituita dalla seguente: "rubrica"; al
comma 1, lettera b), il capoverso 1 e' sostituito dal seguente: "1.
Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalita' di
gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela
della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di
settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di
attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo
di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti
legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164";
al comma 1, lettera d), i numeri:
"1)","2)"e"3)"sono sostituiti,
rispettivamente, dalle lettere:
"a)","b)"e"c)"; al comma 1, dopo la lettera
h), e' aggiunta la seguente: "h-bis) dopo il comma 15-bis e'
aggiunto il seguente: "15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di
cui al comma 15-bis, puo' essere differito ad una data successiva, previo
accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle
condizioni sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto
termine si dia luogo, mediante una o piu' fusioni, alla costituzione di
una nuova societa' capace di servire un bacino di utenza complessivamente
non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla societa'
maggiore; in questa ipotesi il differimento non puo' comunque essere
superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa
affidataria, anche a seguito di una o piu' fusioni, si trovi ad operare
in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale
ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa
ipotesi il differimento non puo' comunque essere superiore a due
anni"". All'articolo 16, comma 2, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Ai relativi oneri si provvede con quota parte
delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio".
All'articolo 17.. al comma 3, dopo le parole: "articolo
11-ter,", le parole: "comma 7"sono sostituite dalle
seguenti: "comma 6-bis"; dopo il comma 3, sono aggiunti i
seguenti: "3-bis. All'articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge 30
settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2000, n. 354, e' aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in
cui l'energia sia fornita all'utente finale da un comune, che gestisce
direttamente gli impianti e le reti di teleriscaldamento, l'autodichiarazione
sul credito maturato, con la tabella dei Kwh forniti dal comune, e'
presentata congiuntamente da quest'ultimo e dal fornitore dell'energia ed
il credito di imposta e' usufruito direttamente dal fornitore".
3-ter. Ai fini dell'elaborazione delle strategie di ammodernamento e
riqualificazione dell'autotrasporto di merci, con particolare riguardo
allo sviluppo della logistica e dell'intermodalita', e' autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro annui per le attivita' ed il funzionamento
della Consulta generale per l'autotrasporto.
3-quater. All'onere di cui ai commi 3-bis e 3-ter, rispettivamente pari a
50.000 euro e 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente"Fondo speciale"dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio". All'articolo 19: al comma 2, il
primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della
legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, e le ONLUS, sono considerati, ai fini di cui al
comma 1, enti svolgenti attivita' etiche. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti i criteri soggettivi ed oggettivi richiesti agli enti, diversi
da quelli elencati nel precedente periodo, per l'accesso ai benefici
previsti dal presente articolo"; al comma 3, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio".
All'articolo 20, al comma 1, dopo la parola: "autoambulanze",
sono inserite le seguenti: "e di beni mobili iscritti' in pubblici
registri destinati ad attivita' antincendio da parte dei vigili del fuoco
volontari".
All'articolo 21: al comma 4, dopo le parole: "nell'ambito dei
decreti"e' inserita la seguente: "di"; dopo il comma 6,
sono inseriti i seguenti: "6-bis. A fini di controllo, il diritto
alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari e' in
ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato
di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di
tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente
documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della
legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme
all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine. 6-ter. Gli
imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono
avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di
collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche
il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non
superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere
carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e percio' senza
corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea
impossibilita' dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria
attivita' lavorativa. E' fatto, comunque, obbligo dell'iscrizione
all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali".
All'articolo 23: al comma 2, dopo le parole: "Ministro dell'economia
e delle finanze", sono inserite le seguenti: "di concerto con
il Ministro delle attivita' produttive"; dopo il comma 2, sono
aggiunti i seguenti: "2-bis. Agli oneri indicati al comma 2 si
provvede con quota parte delle entrate derivanti dal presente decreto. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2-ter.
All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
la lettera g) e' sostituita dalla seguente: "g) assicurare,
avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito
all'entita' ed all'efficienza della rete distributiva nonche' dell'intera
filiera produttiva, comprensiva delle fasi di produzione, trasformazione,
commercializzazione e distribuzione di beni e servizi, attraverso la
costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche
rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori,
delle associazioni di rappresentanza delle imprese industriali e dei
servizi, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti,
coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero
delle attivita' produttive"".
All'articolo 26: ovunque ricorrano, le parole: "23 dicembre
2001"sono sostituite dalle seguenti: "23 novembre 2001";
dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Nel comma 4
dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il secondo
periodo, e' inserito il seguente: "Nei casi previsti dai primi due
periodi del presente comma, qualora l'originario contratto di locazione
non sia stato formalmente rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni
previste dal primo periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di
locazione per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva al
trasferimento dell'unita' immobiliare alle societa' di cui al comma 1
dell'articolo 2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se
fosse stato rinnovato""; il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, dopo le parole: "ad uso residenziale",
sono inserite le seguenti: ", delle unita' immobiliari ad uso
diverso da quello residenziale nonche' in favore degli affittuari dei
terreni".";
al comma 4, le parole: "del 8 per cento"sono sostituite dalle
seguenti: "dell' 8 per cento"; al comma 8, capoverso 17-bis,
dopo le parole: "Il medesimo divieto"sono inserite le seguenti:
"di cui al terzo periodo del comma 17"e, dopo le parole:
"disagio economico di cui", le parole: "all'articolo
3,"sono sostituite dalla seguente: "al"; dopo il comma 9,
e' inserito il seguente: "9-bis. Al fine di favorire la
valorizzazione dei beni immobili statali suscettibili di uso turistico e
nell'ambito del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in
funzione del patto di stabilita' e crescita, l'Agenzia del demanio, con
decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, puo'
essere autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni
immobili dello Stato a Sviluppo Italia spa. Si applicano le disposizioni
contenute nel terzo e quarto periodo del comma 1 dell'articolo 29 del
presente decreto"; nel comma 10, capoverso 6-bis, dopo il terzo
periodo, e' aggiunto il seguente: "Le previsioni di cui ai primi due
periodi del presente comma, previa emanazione dei decreti previsti dal
presente articolo, si applicano a tutte le societa' controllate
direttamente o indirettamente dallo Stato al momento dell'alienazione dei
beni"; dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti: "11-bis. E'
autorizzata la spesa di 2,5 milioni di curo per ciascuno degli anni 2004
e 2005, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per la
realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse
locale, da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di
ampliamento della base di Aviano. 11-ter. All'onere derivante dal comma
11-bis, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale"Fondo
speciale"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11-quater. Con le modalita' ed alle condizioni previste al capo I del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono
alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, non
ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente
posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con
decreto del Ministero della difesa, ne' classificati quali alloggi di
servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in
servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli
alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni: a)
sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali
esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle
condizioni e dei criteri di cui al regolamento di cui al decreto del
Ministro della difesa 16 gennaio 1997, n. 253; b) sono in corso di
manutenzione per avvicendamento dei titolari;
c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche
eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento
amministrativo di recupero forzoso.
11-quinquies. Il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6
dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, spetta solo a coloro che
comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennita' per
l'occupazione dell'alloggio.
11-sexies. Per l'anno 2004 una quota delle entrate rivenienti dalla
vendita degli immobili di cui al comma 11-quater, nel limite di 20
milioni di euro, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero
della difesa in apposito fondo per provvedere alla spesa per i canoni di
locazione degli immobili stessi. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. A decorrere dall'anno 2005, l'importo del fondo
e' determinato con la legge di bilancio. 11-septies. E' autorizzata la
spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2003, da trasferire al comune di
Roma, per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per
l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale"Fondo
speciale"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
All'articolo 27: al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"da valutarsi da parte del Ministero interessato";
il comma 5 e' soppresso; al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "L'accertamento positivo costituisce dichiarazione ai sensi
degli articoli 6 e 7 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 490
del 1999 ed e' trascritto nei modi previsti dall'articolo 8 del medesimo
testo unico"; al comma 9, dopo le parole: "schede
descrittive"sono inserite le seguenti: ", nonche' le modalita'
di trasmissione dei predetti elenchi e delle schede descrittive anche per
il tramite di altre amministrazioni interessate"e dopo le parole:
"Agenzia del demanio"sono inserite le seguenti: "e con la
Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa
per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa";
al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La mancata
comunicazione nel termine complessivo di centoventi giorni dalla
ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica";
al comma 11, dopo le parole: "Le schede descrittive", sono
inserite le seguenti: "degli immobili di proprieta' dello Stato
oggetto di verifica positiva";
al comma 13, nel primo periodo, dopo le parole: "n. 351, convertito
con"sono inserite le seguenti: "modificazioni, dalla"; le
parole: "nonche' dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 84"sono
sostituite dalle seguenti: "nonche' dai commi dal 3 al 5
dell'articolo 80";
e le parole: "si applicano anche ai beni immobili di cui al comma
5"sono sostituite dalle seguenti: "si applicano anche ai beni
immobili di cui al comma 3"; dopo il comma 13, e' aggiunto il
seguente: "13-bis. L'Agenzia del demanio, di concerto con la
Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa,
individua beni immobili in uso all'amministrazione della difesa non pia
utili ai fini istituzionali da inserire in programmi di dismissione per
le finalita' di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni". All'articolo 28: al comma
1, le parole: "legge 23 dicembre 2001"sono sostituite dalle
seguenti: "legge 23 novembre 2001";
al comma 1, capoverso, nel secondo periodo, le parole: "ai
conduttori"sono sostituite dalle seguenti: "agli
affittuari"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Agli affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che
esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, e' concesso l'ulteriore
abbattimento di prezzo secondo percentuali analoghe a quelle previste dal
presente comma e determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli
affittuari che esercitano il diritto di opzione possono procedere
all'acquisto dei terreni attraverso il regime di aiuto di Stato n.
110/2001, approvato dalla Commissione europea con decisione comunitaria
n. SG (2001) D/288933 del 3 giugno 2001. Non si applicano alle operazioni
fondiarie attuate attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le
disposizioni' previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n.
590, e dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Tali
operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie per la formazione e
l'arrotondamento della proprieta' contadina previste dalla legge 6 agosto
1954, n. 604"; dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, l'ultimo periodo e'
sostituito dal seguente: "I decreti di cui al comma 1 individuano,
anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa, gli
adempimenti necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto di
prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari"; b) al comma
6, primo periodo, dopo le parole: "dei conduttori"sono inserite
le seguenti: "e degli affittuari dei terreni"e, dopo le parole:
"l'irregolarita'", sono inserite le seguenti:
"dell'affitto o";
c) al comma 7, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I
terreni e le unita' immobiliari liberi ovvero i terreni e le unita'
immobiliari per i quali gli affittuari o i .conduttori non hanno
esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono posti in vendita ai
miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui
caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo
restando il diritto di prelazione di cui al comma 5"; d) al comma
18, ultimo periodo, dopo le parole: "dei canoni di", sono
inserite le seguenti: "affitto o"; e) al comma 19, sesto
periodo, dopo le parole: "In caso di cessione"sono inserite le
seguenti: "agli affittuari o"". All'articolo 29: al comma
1: nel primo periodo, le parole: "l'alienazione di tali immobili e'
considerata urgente"sono sostituite dalle seguenti: "in
funzione del patto di stabilita' e crescita, si provvede alla alienazione
di tali immobili"; nel secondo periodo, le parole: "con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze"sono sostituite dalle
seguenti: "con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e
delle finanze di concerto con i Ministeri interessati"; e dopo le
parole: "nell'articolo 27"sono inserite le seguenti: "del
presente decreto"; nel terzo periodo, la parola:
"gratuito"e' sostituita dalle seguenti: ", ovvero l'uso
pubblico"; dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti:
"Una quota, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, delle risorse di cui agli articoli 28, comma 3, e 29, comma 4,
della legge 18 febbraio 1999, n. 28, non impegnate al termine
dell'esercizio finanziario 2003, e' versata all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al precedente periodo, ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1999, n. 469. Resta fermo che le risorse di cui all'articolo
29, comma 4, della legge n. 28 del 1999, affidate al citato fondo sono
destinate alla spesa per i canoni di locazione di immobili per il Corpo
della Guardia di finanza; la rimanente parte delle risorse stanziate per
l'anno 2000 e non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003 e'
destinata all'incremento delle dotazioni finanziarie finalizzate alla
realizzazione del programma di interventi infrastrutturali del
Corpo"; nel sesto periodo, la parola: "previsionale"e'
sostituita dalla seguente:
"previsionali"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Alle procedure di valorizzazione e dismissione previste dai
commi 15 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
nonche' dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e dall'articolo 30 del presente decreto si applicano le
disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e dell'articolo 81, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni. Per le opere rientranti nelle procedure di
valorizzazione e dismissione indicate nel primo periodo del presente
comma, ai soli fini dell'accertamento di conformita' previsto dagli
articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 383 del 1994, la destinazione ad uffici pubblici e'
equiparata alla destinazione, contenuta negli strumenti urbanistici e nei
regolamenti edilizi, ad attivita' direzionali o allo svolgimento di
servizi. Resta ferma, per quanto attiene al contributo di costruzione, la
disciplina contenuta nella sezione II del capo II del titolo II della
parte I del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380". All'articolo 30: al comma 1, il primo periodo
e' sostituito dai seguenti: "Ai fini della valorizzazione,
trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare
dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15
dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, vengono promosse
le societa' di trasformazione urbana secondo quanto disposto
dall'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprieta' dello
Stato, anche con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, delle regioni., delle
province, e delle societa' interamente controllate dallo stesso
Ministero. Nel caso in cui gli enti preposti non abbiano provveduto alla
costituzione di tali societa' entro centottanta giorni dalla
comunicazione da parte dell'Agenzia del demanio dell'individuazione dei
beni oggetto dei fini sopra indicati, il Ministero dell'economia e delle
finanze, mediante l'Agenzia del demanio, ne promuove la
costituzione"ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
predetti programmi prevedono una quota, di norma pari al 25 per cento, di
alloggi da destinare ai soggetti indicati nei primi due periodi del comma
4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410"; dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Al fine
di assicurare la continuita' dell'azione svolta dall'Agenzia del demanio
anche nella fase di trasformazione in ente pubblico economico e di
garantire la massima efficienza nello svolgimento dei compiti assegnati
ai sensi del presente articolo, nonche' degli articoli 27 e 29 del
presente decreto, il personale in servizio presso la predetta Agenzia
puo' esercitare l'opzione irrevocabile per la permanenza nel comparto
delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro due mesi dalla
data di approvazione del nuovo statuto e comunque non oltre il 31 gennaio
2004. L'eventuale opzione gia' esercitata ai sensi dell'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intende confermata
ove, entro il predetto termine, non venga revocata. All'articolo 3 del
decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, dopo il comma 5 e' inserito il
seguente: "5-bis. I dipendenti in servizio all'atto della
trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime
pensionistico e quello relativo alla indennita' di buonuscita secondo le
regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto, i predetti
dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui e'
iscritto il personale assunto successivamente a detta data"".
All'articolo 31: al comma 1 sono premesse le seguenti parole: "Per
l'anno 2003,"e, nel secondo periodo, la parola: "stato"e'
sostituita dalla seguente: "stata"; al comma 2, l'espressione:
"art."e' sostituita dalla parola: "articolo".
All'articolo 32: ovunque ricorrano, le parole: "d.P.R.","art.","d.lgs","mc","G.U."sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "decreto del Presidente
della Repubblica","articolo","decreto
legislativo","metri cubi","Gazzetta Ufficiale";
al comma 1, dopo le parole: "in conseguenza del condono"sono
inserite le seguenti: "di cui al presente articolo"; al comma
7, lettera c-bis), nel secondo periodo, dopo le parole: "e'
adottato"sono inserite le seguenti: "su proposta del Ministro
dell'interno"e sono soppresse le parole: "Le disposizioni di
cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli altri
organi tenuti all'adozione di strumenti urbanistici"; il comma 8 e'
sostituito dal seguente: "8. All'articolo 141 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, e'
inserito il seguente: "2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera
c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti
urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli
enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto
ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti
locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo
statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e di
adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il
prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del
consiglio""; al comma 9, nel secondo periodo, dopo le parole:
"delle infrastrutture e dei trasporti", sono inserite le
seguenti: "di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela
del territorio e per i beni e le attivita' culturali"; le parole:
"sentita la Conferenza unificata"sono sostituite dalle
seguenti: "d'intesa con la Conferenza unificata"; dopo le
parole: "sono individuati gli ambiti di rilevanza ed interesse
nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e
culturale"sono inserite le seguenti: ", attribuendo priorita'
alle aree oggetto di programmi di riqualificazione gia' approvati di cui
al decreto Ministro dei lavori pubblici dell' 8 ottobre 1998, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre
1998, e di cui all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267"; al comma 9, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "del presente articolo"; al comma 10,
le parole: "sentita la Conferenza unificata"sono sostituite
dalle seguenti: "di intesa con la Conferenza unificata"; al
comma 11, nel secondo periodo, la parola: "peri"e' sostituita
dalla seguente: "per"; dopo le parole: "attivita'
culturali", sono inserite le seguenti: "di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio"; le parole:
"sentita la Conferenza unificata"sono sostituite dalle
seguenti: "di intesa con la Conferenza unificata"e le parole:
"e' assegnata alle regioni per l'esecuzione di interventi di
ripristino e di riqualificazione paesaggistica delle aree tutelate, dopo
aver individuato le aree comprese nel programma"sono sostituite
dalle seguenti: "e' assegnata alla soprintendenza per i beni
architettonici e ambientali, per l'esecuzione di interventi di ripristino
e riqualificazione paesaggistica, dopo avere individuato, d'intesa con le
regioni, le aree vincolate da ricomprendere nel programma"; al comma
12, nel primo periodo, dopo le parole: "Fondo di rotazione"sono
inserite le seguenti: ", denominato Fondo per le demolizioni delle
opere abusive,"; le parole: "ai commi 55 e 56 dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 1996, n. 662,"sono sostituite dalle
seguenti: "all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,"; al comma 13, le
parole: "di cui alla legge 21 giugno 1985, n. 298"sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 9 del decreto-legge
23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 1985, n. 298"; al comma 14, dopo le parole: "demanio
statale", sono inserite le seguenti: "ad esclusione del demanio
marittimo, lacuale e fluviale, nonche' dei terreni gravati da diritti di
uso civico"; al comma 16, e' aggiunto, in fzne, il seguente periodo:
"Resta ferma la necessita' di assicurare, anche mediante specifiche
clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del
diritto al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare, con il
conseguente diritto pubblico di passaggio";
al comma 19, dopo le parole: "Tabella B"sono inserite le
seguenti: "allegata al presente decreto"; dopo il comma 19, e'
inserito il seguente: "19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree
appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, per le quali e' stato
rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente
locale competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla
data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle quali
insistono le opere medesime"; al comma 24, dopo le parole: "e
dei trasporti", sono inserite le seguenti: "e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per i beni e le
attivita' culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";
al comma 25 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a
condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000
metri cubi"; al comma 26, lettera a), dopo le parole: "comma
27"sono inserite le seguenti: "del presente articolo"; al
comma 27, lettera f), nel primo periodo, dopo le parole: "del piano
regionale di cui", la parola: "la"e' sostituita dalla
seguente: "al"; al comma 29, ultimo periodo, le parole:
"articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni e integrazioni"sono sostituite dalle seguenti:
"articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"; al comma 30, le parole:
"di cui al comma 28"sono sostituite dalle seguenti: "di
cui al comma 29"; ai commi 33 e 34, rispettivamente dopo le parole:
"tabella C allegata"e: "tabella D allegata", sono
inserite le seguenti: "al presente decreto"e al predetto comma
34, nel secondo periodo, la parola: "alla"e' sostituita dalla
seguente: "alle"; al comma 35, lettera a), le parole:
"articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni e integrazioni"sono sostituite dalle seguenti:
"articolo 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"; al comma 36,
la parola: "produce"e' sostituita dalla seguente:
"producono"; al comma 37, la parola: "equivale"e'
sostituita dalla seguente: "equivalgono"; al comma 38, dopo le
parole: "nell'allegato 1", sono aggiunte le seguenti: "al
presente decreto"; al comma 40, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per l'attivita' istruttoria connessa al rilascio delle
concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di
cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre
l'orario di lavoro ordinario al comma 41, le parole: "trenta per
cento"sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"; al
comma 43, capoverso"ART. 32", comma 2, . lettera c),
l'espressione: "D.M."e' sostituita dalle parole: "decreto
ministeriale"; al comma 43, capoverso"ART. 32", comma 4,
la parola:
"abilitativi"e' sostituita dalla seguente: "abilitativo";
al comma 43, capoverso"ART. 32", comma 5, nel primo periodo, le
parole: "dello Stato o"sono soppresse; nel secondo periodo le
parole: "dallo Stato o"sono soppresse e, nel quarto periodo, le
parole: "del costo della vita, cosi' come definito
dall'ISTAT"sono sostituite dalle seguenti: "dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati"; dopo
il comma 43, e' inserito il seguente: "43-bis. Le modifiche
apportate con il presente articolo concernenti l'applicazione delle leggi
28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano
alle domande gia' presentate ai sensi delle predette leggi"; i commi
48 e 49 sono soppressi; dopo il comma 49, sono inseriti i seguenti:
"49-bis. All'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Tali spese, limitatamente agli esercizi finanziari 2002 e
2003, sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quello
terminale, sempreche' l'impegno formale venga assunto entro il secondo
esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio".
49-ter.
L'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal seguente: "ART.
41. - (Demolizione di opere abusive) - 1. Entro il mese di dicembre di
ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al
prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile
dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al
ripristino dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti relativi alla
tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31. Nel medesimo
termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela
trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli
elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e
dell'eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione
catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale
titolo di occupazione dell'immobile. 2. Il prefetto, entro trenta giorni
dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli
adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarita'
dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al
proprietario e al responsabile dell'abuso. 3. L'esecuzione della
demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e
gli interventi a tutela della pubblica incolumita', e' disposta dal
prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove
ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente
idonee. Il prefetto puo' anche avvalersi, per il tramite dei
provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative
del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata
d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il
Ministro della difesa". 49-quater. All'articolo 48 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-ter. Al fine di consentire una piu' penetrante vigilanza sull'attivita'
edilizia, e' fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed
ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti
di somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove e' ubicato
l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per
gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della
autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della
istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del
pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione.
L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la
sanzione pecuniaria da curo 10.000 ad curo 50.000 nei confronti delle
aziende erogatrici di servizi pubblici, nonche' la sanzione pecuniaria da
curo 2.582 ad curo 7.746 nei confronti del funzionario della azienda
erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti"".
al comma 50, dopo le parole: "si provvede"sono inserite le
seguenti: ", nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni
2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per l'anno 2006, mediante
quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali
somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del
bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unita'
previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri
interessati. Per la restante parte degli oneri relativi all'anno 2006 si
provvede".
Dopo l'articolo 32, e' inserito il seguente: "ART. 32-bis. - (Fondo
per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri).
- 1. A1 fine di contribuire alla realizzazione di interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del
rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori
degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito fondo per interventi
straordinari. A tal fine e' autorizzata la spesa di curo 73.487.000 per
l'anno 2003 e di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti
beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito delle disponibilita'
del fondo. 3. All'onere di cui al presente articolo, pari a curo
73.487.000 per l'anno 2003 e curo 100.000.000 per ciascuno degli anni
2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale"Fondo
speciale"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".
L'articolo 33 e' sostituito dal seguente: "ART. 33. - (Concordato
preventivo). - 1. In attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo
triennale, e' introdotto in forma sperimentale un concordato preventivo
biennale per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e per
quello successivo. 2. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di
reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni.
3. L'osservanza degli obblighi fiscali intrinseca all'adesione al
concordato preventivo comporta:
a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune
ipotesi, dei contributi; b) salvo che non venga richiesto dal cliente, la
sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale
e della ricevuta fiscale;
c) la limitazione dei poteri di accertamento. 4. Il concordato preventivo
si opera sulle seguenti basi, ferma restando la dichiarazione di un
reddito di impresa o di lavoro autonomo minimo di 1.000 euro:
a) per il primo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi del
2001 almeno del 9 per cento, nonche' il relativo reddito del 2001 almeno
del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini
delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; b) per il secondo
periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2003 almeno del
4,5 per cento, nonche' il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per
cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle
imposte sui redditi e sul valore aggiunto; tale adeguamento, per quanto
riguarda i ricavi o compensi, e' consentito solo se la predetta soglia
puo' essere raggiunta con un incremento non superiore al 5 per cento dei
ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.
5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corso al 1
° gennaio 2001 sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione
degli studi di settore o dei parametri, l'adesione al concordato
preventivo e' subordinata all'adeguamento a questi ultimi e
all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni ed
interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della
comunicazione di adesione.
6. Ai fini di quanto previsto dal comma 4 si tiene conto, inoltre, degli
atti di accertamento divenuti non piu' impugnabili, ancorche' definiti
per adesione, nonche' delle integrazioni e definizioni di cui alla legge
27 dicembre 2002, n. 289. Non si tiene conto delle dichiarazioni
integrative presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano
determinato una riduzione del reddito ovvero dei ricavi o compensi
dichiarati.
7. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, sul reddito d'impresa o
di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo al periodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, l'imposta e' determinata
separatamente con l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota e', invece, del
33 per cento per i soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonche' per gli altri soggetti il cui reddito
d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso al
1° gennaio 2001 sia stato superiore a 100.000 euro. Sul reddito che
eccede quello minimo determinato secondo le modalita' di cui al comma 4
non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il
minimale reddituale; se il contribuente intende versare comunque i
contributi, gli stessi sono commisurati sulla parte eccedente il minimale
reddituale.
8. Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i redditi
d'impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di accertamento ai
fini tributari e contributivi esclusivamente in base agli articoli 39,
primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma,
lettera c), 40 e 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. Restano altresi' applicabili le disposizioni di
cui all'articolo 54, commi secondo, primo periodo, terzo, quarto e
quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, nonche' quelle previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. 9. Il contribuente
che non soddisfa la condizione di cui al comma 4 lo comunica nella
dichiarazione dei redditi; in questo caso:
a) il contribuente decade dai benefici previsti dal comma 3;
b) l'ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi o
compensi di cui al comma 4; salve le ipotesi di accadimenti straordinari
ed imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il
procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218; c) gli obblighi di documentazione
riprendono dalla data di scadenza del termine per la presentazione della
dichiarazione in cui e' stata data la comunicazione.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'
abrogato l'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.
11. Nell'articolo 6, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, le parole: "pari al cento", sono
sostituite dalle seguenti: "pari al centocinquanta".
12. Non sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito
d'impresa e gli esercenti arti e professioni che:
a) non erano in attivita' il 31 dicembre 2000;
b) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.154.569,00
euro nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001; non si tiene
conto di quelli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera c), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) hanno titolo a regimi forfettari di determinazione dell'imponibile o
dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, o
per quello in corso al l° gennaio 2003;
d) non si impegnano a rispettare la condizione indicata nel comma 4 per
ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.
13. La sospensione dell'obbligo tributario di emissione dello scontrino e
della ricevuta fiscale opera per le operazioni poste in essere dopo la
data di presentazione della comunicazione di adesione. Resta comunque
ferma la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto periodicamente
dovuta da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di
beni e alle prestazioni di servizio effettuate.
14. Agli effetti del presente articolo, si considerano ricavi quelli
dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle lettere c),
d), e) ed f) del comma 1 del medesimo articolo; si considerano compensi
quelli previsti dall'articolo 50, comma 1, del medesimo testo unico. 15.
Le disposizioni del presente articolo non incidono sull'esercizio della
delega legislativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 3),
della legge 7 aprile 2003, n. 80.
L'adesione al concordato preventivo si esprime mediante comunicazione
resa tra il 1° gennaio e il 16 marzo 2004. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
, sono stabilite le modalita' di presentazione della comunicazione di
adesione e dell'adeguamento di cui al comma 5". All'articolo 34: al
comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) nel comma
2-sexies dell'articolo 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:
"Per i contribuenti che non provvedono, in base alle disposizioni
del comma 2, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per
la definizione di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione del
ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8
dello stesso articolo 15, e' fissato al 18 marzo 2004. E' sospeso fino al
18 marzo 2004 il termine per il perfezionamento della definizione di cui
al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente agli inviti
al contraddittorio di cui al comma 1 del citato articolo 15 della legge
n. 289 del 2002"; nel medesimo comma, secondo periodo, le parole:
"16 ottobre 2003"sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo
2004""; al comma 4, le parole: "31 dicembre 2000"sono
sostitute dalle seguenti: "31 dicembre 2002"e le parole:
"cinquanta per cento"sono sostitute dalle seguenti: "10
per cento"; il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Il
beneficio previsto al comma 4 si applica a condizione che il versamento
della penalita' ridotta avvenga: a) per le penalita' gia' contestate alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
stessa;
b) per le penalita' non ancora contestate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, entro dieci giorni dalla
notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle
entrate"; al comma 6, le parole: "o regolate
contabilmente"sono soppresse; dopo il comma 6, sono aggiunti i
seguenti: "6-bis. Le penalita' previste a carico dei soggetti
convenzionati ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei
flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il
ritardato versamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari
al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri
di calcolo fissati nelle relative convenzioni.
6-ter. Il beneficio previsto al comma 6-bis si applica a condizione che
il ritardato invio dei flussi informativi e il ritardato riversamento
delle somme riscosse sia relativo a somme incassate fino al 31 dicembre
2002, e che il riversamento delle penalita' ridotte avvenga:
a) per le penalita' gia' contestate alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge stessa;
b) per le penalita' non ancora contestate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, entro dieci giorni dalla
notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate.
6-quater. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle
penalita' gia' versate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto". All'articolo 35: al comma 1,
lettere a) e b), l'espressione: "lett."e' sostituita dalla
parola: "lettera"; al comma 1, lettera c), le parole:
"nell'ottavo e nel nono comma"sono sostituite dalle seguenti:
"nel settimo e nell'ottavo comma"e, dopo la parola:
"concernente", e' inserita la seguente:
"disposizioni"; al comma 1, lettera d), numero 1), le parole:
"l'ottavo comma e' sostituito"sono sostituite dalle seguenti:
"il settimo comma e' sostituito"e l'espressione: "artt."e'
sostituita dalla parola: "articoli"; al comma 1, lettera d),
dopo il numero 1), e' inserito il seguente: "1-bis) all'ottavo comma
e' aggiunta la seguente lettera: "e-sexies) barre di ottone (v.d.
74.07.21)""; al comma 1, lettera d), il numero 2) e' sostituito
dal seguente: "2) i commi nono e decimo sono abrogati".
L'articolo 36 e' soppresso. All'articolo 38: ovunque ricorra,
l'espressione: "art."e' sostituita dalla parola:
"articolo"; al comma 11, nell'ultimo periodo, dopo le parole:
"somma depositata", il segno di interpunzione: ";"e'
soppresso. All'articolo 39: al comma 1, il numero: "99"e'
sostituito dal seguente: "98"; al comma 6, dopo le parole:
""la durata della partita""sono inserite le seguenti:
"; le parole: "non e' inferiore a dieci secondi"sono
sostituite dalle seguenti: "e' compresa tra sette e tredici
secondi""; il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Il
termine del 1° gennaio 2004, di cui all'articolo 110, comma 7, lettera
b), terzo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
e' prorogato al 30 aprile 2004 relativamente ai soli apparecchi e
congegni di cui al predetto comma 7, lettera b), per i quali, entro il 31
dicembre 2003, e' stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo
14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, e successive modificazioni, e sono state assolte le
relative imposte. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi in cui non
e' stato rilasciato entro il 31 dicembre 2003 il nulla osta di cui al
periodo precedente, e dal 1° maggio 2004, nei casi in cui e' stato
rilasciato il predetto nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui al
periodo precedente non possono consentire il prolungamento o la
ripetizione della partita e, se non convertiti in uno degli apparecchi di
cui all'articolo 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c), del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773
del 1931: a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente,
il 31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, secondo le modalita' stabilite
con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) ferme restando
le sanzioni previste dal comma 9 del predetto articolo 110, i relativi
nulla osta perdono efficacia; c) all'autorita' amministrativa e' preclusa
la possibilita' di rilasciare al gestore, ai sensi dell'articolo 38,
commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ulteriori nulla osta
per un periodo di cinque anni"; dopo il comma 7, e' inserito il
seguente: "7-bis. Nell'articolo 110 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono
riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole
fondamentali""; dopo il comma 12, e' inserito il seguente:
"12-bis. Per la definizione delle posizioni dei concessionari
incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi dei regolamenti
emanati in attuazione dell'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi, 5, 6,
7, 8 e 9, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e del decreto
dirigenziale emanato ai sensi del comma 7 sopra indicato"; il comma
13 e' sostituito dal seguente: "13. Agli apparecchi e congegni di
cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico
fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate. Per l'anno
2004, fino al collegamento in rete, e' dovuto, a titolo di acconto: a)
per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1° gennaio al 31 maggio
2004, il nulla osta di' cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, un versamento di 4.200 euro, da effettuarsi in due
rate nella misura di: 1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del
nulla osta stesso;
2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio di cui al
comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni; b) per gli apparecchi per i quali e' richiesto,
dal 1° giugno al 31 ottobre 2004, il nulla osta di cui al citato comma
5, un versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due rate nella misura
di: 1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso;
2) 1.700 euro antecedentemente al richiamato collegamento
obbligatorio"; dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti:
"13-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro il 31
dicembre 2003, sono definiti i termini e le modalita' di assolvimento del
prelievo erariale unico e dell'acconto di cui al comma 13.
13-ter. Ferme restando le attribuzioni del Ministero delle attivita'
produttive in materia di concorsi ed operazioni a premio, le disposizioni
in tema di attribuzione unitaria al Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle funzioni
statali in materia di organizzazione e gestione dei giuochi, ed in
particolare quelle introdotte con gli articoli 12, comma 1, della legge
18 ottobre 2001, n. 383, 8, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.
27, 25, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come
sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173,
si intendono nel senso che tra le predette funzioni rientrano quelle di
controllo sulle attivita' che costituiscono, per la mancanza di reali
scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giuochi.
13-quater. A1 fine di razionalizzare e semplificare i compiti
amministrativi diretti a contrastare comportamenti elusivi del monopolio
statale dei giuochi, senza aggravio degli adempimenti a carico dei
soggetti che intendono svolgere manifestazioni a premio, il Ministero
delle attivita' produttive trasmette al Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all'atto del
loro ricevimento, copia delle comunicazioni preventive di avvio dei
concorsi a premio previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, nonche' dei relativi
allegati. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia delle
comunicazioni di cui al periodo precedente, il Ministero dell'economia e
delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, qualora
individui coincidenza tra il concorso a premio e una attivita' di giuoco
riservato allo Stato, lo dichiara con provvedimento espresso, assegnando
il termine di cinque giorni per la cessazione delle attivita'. Il
provvedimento e' comunicato al soggetto interessato e al Ministero delle
attivita' produttive. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative
ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 4, del regio decreto-legge 19
ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, e salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, la prosecuzione del concorso a premio,
nelle stesse forme enunciate con la comunicazione di cui al primo
periodo, e' punita con l'arresto fino ad un anno. Con decreto
interdirigenziale del Ministero delle attivita' produttive e del
Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato sono rideterminate le forme della comunicazione
preventiva di avvio dei concorsi a premio, anche per consentire la loro
trasmissione in via telematica. Il Ministero delle attivita' produttive e
il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, d'intesa fra loro, stabiliscono, anche in vista della
completa informatizzazione del processo comunicativo, adeguate modalita'
di trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al primo periodo
del presente comma.
13-quinquies. A1 fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio
statale dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere le attivita'
richiamate dall'articolo 19, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre
1997, n. 449, inviano, prima di darvi corso, e comunque prima della
comunicazione prevista dal citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, una autonoma comunicazione
al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, nelle forme e con le modalita' stabilite con
provvedimento dirigenziale di tale Amministrazione. Decorsi trenta giorni
dalla data di ricezione della comunicazione, senza l'adozione di un
provvedimento espresso da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si intende
comunque rilasciato nulla osta all'effettuazione delle attivita' di cui
al primo periodo; entro lo stesso termine, il Ministero dell'economia e
delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo'
espressamente subordinare il nulla osta all'ottemperanza di specifiche
prescrizioni circa le modalita' di svolgimento delle attivita' predette,
affinche' le stesse non risultino coincidenti con attivita' di giuoco
riservato allo Stato. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative
di cui al citato regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo
che il fatto costituisca piu' grave reato, lo svolgimento delle attivita'
di cui al primo periodo, in caso di diniego di nulla osta ovvero senza
l'osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite, e' punito con
l'arresto fino ad un anno.
13-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
2002, n. 69, si applicano anche alle bande musicali amatoriali, ai cori
ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni' organizzate
dalle stesse"; dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
"14-bis. Con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso
alla data del 1° gennaio 2004, all'articolo 1, comma 5, ultimo periodo,
del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive
modificazioni, dopo le parole: "sei viaggi mensili,"sono
inserite le seguenti: "o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore
alle cento miglia marine".
14-ter. Per effetto dell'articolo 31, comma 22, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, le ordinanze ingiunzione emesse, ai sensi dell'articolo 18
della legge 24 novembre 1981, n. 689, anteriormente alla data di entrata
in vigore della citata legge n. 289 del 2002, ed opposte dagli enti
locali o dagli amministratori per garantire l'erogazione di servizi
pubblici essenziali, concernenti le violazioni degli articoli 11, 13, 18,
19 e 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni, nonche' dell'articolo 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988, si intendono revocate ed
inefficaci, con l'estinzione dei relativi giudizi. Qualora questi siano
stati gia' definiti cessano le procedure, anche coattive, di riscossione
delle sanzioni irrogate.
14-quater. Alle acque potabili trattate somministrate nelle collettivita'
ed in altri esercizi pubblici, ottenute mediante trattamento attraverso
apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti purche' specificamente
approvate dal Ministero della salute in conformita' al regolamento di cui
al decreto del Ministro della sanita' 21 dicembre 1990, n. 443, si
applicano gli stessi parametri chimici e batteriologici applicati alle
acque minerali.
14-quinquies. All'articolo 7, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n.
136, dopo le parole: "che abbiano la proprieta'", sono inserite
le seguenti: "o che abbiano in corso le procedure di acquisto con
stipula di un contratto preliminare di acquisto registrato e
trascritto". 14-sexies. All'articolo 31, comma 1, del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole:
"sei mesi"sono sostituite dalle seguenti: "dodici
mesi".
14-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 27
febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 1982, n. 187, si applicano anche agli atti e provvedimenti
amministrativi adottati dai sindaci, anche in qualita' di funzionari
delegati dalla regione Friuli-Venezia Giulia, non oltre la data del 31
dicembre 1991, diretti a realizzare gli obiettivi debitamente accertati
dal comune, previsti dalla legge per la ricostruzione delle zone colpite
dagli eventi sismici del 1976.
14-octies. All'articolo 10 della legge 7 aprile 2003, n. 80, dopo il
comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. I decreti legislativi di
attuazione degli articoli 3 e 4 tengono conto della riforma del diritto
societario attuata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.
6".
14-nonies. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, all'articolo 1,
comma 1, lettera d), le parole: "non superiore a tre"sono
sostituite dalle seguenti: "non superiore a cinque".
14-decies. E' istituita nell'ambito della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato, una apposita sezione, denominata Istituto superiore per l'alta
cultura comunitaria ed europea. Con i decreti legislativi di riordino
della Scuola superiore della pubblica amministrazione, da emanare ai
sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, si individuano i
compiti della predetta sezione e si disciplina l'organizzazione della
stessa, con particolare riferimento alla nomina, in sede di prima
applicazione, del responsabile e dei docenti.
14-undecies. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, le parole: "16 maggio 2003", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004"".
All'articolo 40: al comma 1, nel primo periodo, dopo le parole:
"accantonati a riserva", sono inserite le seguenti: ", ivi
intendendosi incluse le distribuzioni sotto qualsiasi forma di utili e di
riserve formate con utili,"; il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle distribuzioni
di utili relativi al periodo d'imposta chiuso antecedentemente al 31
dicembre 2003, ad esclusione di quelle deliberate prima del 30 settembre
2003 nel caso in cui dopo il 1° settembre 2003 sia stata deliberata la
chiusura anticipata dell'esercizio sociale".
All'articolo 41, l'espressione: "art.", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla parola: "articolo". Dopo l'articolo 41, e'
inserito il seguente: "ART. 41-bis. - (Altre disposizioni in materia
tributaria). - 1. All'articolo 26-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3 e' sostituito dal
seguente: "3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2,
dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel
territorio dello Stato e' dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui
redditi con aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva puo'
essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere
operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione
di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti
indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera
per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede
alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente e' tenuto a
comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la
determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa
documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale
attesti i predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano
percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i redditi percepiti
dal 1° gennaio 2004. 3. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, dopo il comma 2-quater, e' aggiunto il seguente:
"2-quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al l°
gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano
anche alle imprese di' assicurazione operanti nel territorio dello Stato
in regime di liberta' di prestazione di servizi. L'imposta di cui al
comma 2 e' commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi
specificate relativo ai contrattai di assicurazione stipulati da soggetti
residenti in Italia. A tale fine essi adempiono direttamente agli
obblighi indicati nei commi 2 e 2-ter ovvero possono nominare un
rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato che risponde
in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e
versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme
dovute". 4. All'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 24
ottobre 2000, n. 366, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "ai rivenditori
autorizzati e"sono inserite le seguenti: "il corrispondente
identificativo unitario o codice seriale di ciascun mezzo tecnico,
nonche' il";
b) al comma 7, dopo le parole: "decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;"sono inserite le seguenti:
"i documenti di acquisto loro rilasciati da parte dei soggetti di
cui al comma 1, conseguentemente agli adempimenti in capo ai medesimi ai
sensi del comma 2, sono integrati con l'elencazione dell'identificativo
unitario o codice seriale assegnato a ciascun mezzo tecnico oggetto della
cessione;".
5. L'articolo 1, nota II-bis), comma 4, secondo periodo, della parte
prima della tariffa allegata al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' sostituito dal
seguente: "Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore
aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati
registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti
la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in
assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione
dell'aliquota agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa,
pari al 30 per cento della differenza medesima".
6. Sono riconosciuti appartenenti al patrimonio dello Stato e alienati
anche con le modalita' e alle condizioni di cui all'articolo 29 i beni
immobili non strumentali di proprieta' dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato individuati dall'Agenzia del demanio con uno o piu'
decreti dirigenziali, sulla base di elenchi predisposti
dall'Amministrazione dei monopoli medesima, da emanare ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
7. Nell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma: "2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1,
sono altresi' individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi
chiusi si riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti
per la societa' di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in ogni
caso sulla sostituzione della societa' di gestione del risparmio, sulla
richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista e sulle modifiche
delle politiche di gestione. L'assemblea e' convocata dal consiglio di
amministrazione della societa' di gestione del risparmio anche su
richiesta dei partecipanti che rappresentino almeno il 5 per cento del
valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con
il voto favorevole dei partecipanti che rappresentano almeno il 30 per
cento delle quote emesse. Le deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse
alla Banca d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate
quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi dalla
trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si applica, per quanto non
disciplinato dalla presente disposizione e dal regolamento previsto dal
comma 1, l'articolo 46, commi 2 e 3". 8. Nell'articolo 6 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, i commi 2 e 3 sono abrogati. 9.
L'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' sostituito dal
seguente: "ART. 7. - (Regime tributario dei partecipanti). - 1. Sui
proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a
fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1,
la societa' di gestione del risparmio opera una ritenuta del 12,50 per
cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi riferibili a
ciascuna quota risultanti dai rendiconti periodici redatti ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in costanza
di partecipazione nonche' sulla differenza tra il valore di riscatto o di
liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto. Il
costo di sottoscrizione o acquisto e' documentato dal partecipante. In
mancanza della documentazione il costo e' documentato con una
dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo d'acconto nei
confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative
all'impresa commerciale;
b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;
societa' ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo
87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di
cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli
altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito
delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. La ritenuta
non e' operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza
complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio istituiti in
Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. 3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi
di cui al comma 1 percepiti dai soggetti non residenti come indicati
nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239".
10. Le disposizioni del comma 8 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2004.
11. Le disposizioni del comma 9 hanno effetto per i proventi percepiti a
decorrere dal 1° gennaio 2004 sempre che riferiti a periodi di attivita'
dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2003.
12. Per i proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio e
riferiti a periodi di attivita' dei fondi chiusi fino al 31 dicembre 2003
continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7 del decretolegge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, nel testo in vigore alla predetta data.
13. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad curo 15.000.000
per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede con quota parte delle
maggiori entrate derivanti dal presente articolo".
All'articolo 42: l'espressione: "art.", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla parola: "articolo"; al comma 1, nel terzo
periodo, le parole da: "in base"fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: "in base ad apposite convenzioni
stipulate con l'INPS e con l'INAIL, senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica, da avvocati dipendenti da questi enti"; al comma
4, nel primo periodo, le parole: "di cui al comma 1"sono
sostituite dalle seguenti: "di invalidita' civile, cecita' e
sordomutismo"; e, nel terzo periodo, la parola:
"definite"e' sostituita dalla seguente: "definiti";
al comma 7, capoverso 2, l'espressione: "ASL"e' sostituita
dalle parole: "delle aziende sanitarie locali"; al comma 10,
nel primo periodo, le parole: "2 milioni euro sono sostituite dalle
seguenti: "2 milioni di euro"e, nel secondo periodo, la parola:
"corrispondete"e' sostituita dalla seguente:
"corrispondente"; al comma 11, alinea, le parole: "di
attuazione del codice di procedura civile"sono sostituite dalle
seguenti: "per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie"; al comma 11, capoverso"ART.
152", e' inserita la seguente rubrica: "(Esenzione dal
pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni
previdenziali)";
le parole: "del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113"sono
sostituite dalle seguenti: "del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115"e le
parole: "citato decreto legislativo n. 113 del 2002"sono
sostituite dalle seguenti: "citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002".
All'articolo 43: al comma 1, l'espressione: "DPR"e' sostituita
dalle parole: "decreto del Presidente della Repubblica"; al
comma 4, le parole: "a detto importo"sono sostituite dalle
seguenti: "all'importo di cui al comma 3". All'articolo 44:
ovunque ricorrano, le espressioni: "c.p.c."e"art."sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "del codice di
procedura civile"e"articolo"; al comma 1, le parole:
"ai commi 5 e 6"sono sostituite dalle seguenti: "al comma
1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive
modificazioni, e al comma 6"; al comma 2, nel secondo periodo, dopo
le parole: "versamento dei contributi previdenziali"la parola:
"dell'"e' sostituita dalla seguente: "dall'"e alla
fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: "A decorrere dal 1°
gennaio 2004 i soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo
occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attivita'
sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte
dei soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo occasionale si
applicano le modalita' ed i termini previsti per i collaboratori
coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata";
al comma 3, alinea, le parole da: "successivamente"fino alla
fine dell'alinea, sono sostituite dalle seguenti: "e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: "; al comma
3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Prima di tale termine il creditore non puo' procedere ad esecuzione
forzata ne' alla notifica di atto di precetto"e, nell'alinea della
lettera b), la parola: "sostituire"e' soppressa; al comma 5,
nel primo periodo, la parola: "contenute"e' sostituita dalla
seguente: "contenuti"e, nel quarto periodo, l'espressione:
"leg.vo"e' sostituita dalla parola: "legislativo"; al
comma 6, le . parole: "2° comma"sono sostituite dalle
seguenti: "secondo comma", e le parole: "cosi' come
modificato dall'art. 1 della legge 19 luglio 1994, n. 451"sono
sostituite dalle seguenti: "e successive modificazioni"; al
comma 7, l'espressione: "e/o"e' sostituita dalla parola:
"o"; al comma 8, nel primo periodo, le parole: "e di
quelle esercenti attivita' commerciali di cui all'art. 2"sono
sostituite dalle seguenti: ", nonche' di quelle esercenti attivita'
commerciali di cui all'articolo 1"; al comma 9, dopo 1a parola:
"(INPDAP)", sono inserite le seguenti: "con
riferimento"e, ovunque ricorrano, le parole: "all'articolo
7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,"sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 4, commi
6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni"; dopo
il comma 9, sono aggiunti i seguenti: "9-bis. Il comma 7
dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sostituito dal
seguente: "7. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si
applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti
nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento
(CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico
superiore alle 2.000 unita' lavorative, nel settore della sanita' privata
ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di
riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350
unita'. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione
figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, e'
corrisposto in misura pari al massimo dell'indennita' di mobilita'
prevista dalle leggi vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai lavoratori di
cui al presente comma si applicano, ai fini del trattamento
pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonche' le disposizioni di
cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27
dicembre 1997, n. 449".
9-ter. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
sono soppresse le parole: "di 6.667.000 euro per l'anno 2003".
Al medesimo comma le parole: "di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e
di 3.800.000 euro per l'anno 2005"sono sostituite dalle seguenti:
"di 6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007".
9-quater. Le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate nella misura di
2.600.000 euro per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli
anni 2006 e 2007. All'onere per gli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'anno 2005 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale"Fondo
speciale"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo dicastero. 9-quinquies. I soggetti
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,
e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di
accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1°
gennaio 2002, secondo le modalita' previste dal medesimo articolo 3 del
citato decreto legislativo, possono esercitare tale facolta' entro il 31
marzo 2004".
All'articolo 45: nella rubrica, le parole: "legge 335/95"sono
sostituite dalle seguenti: "legge 8 agosto 1995, n. 335"; al
comma 1, dopo la parola: "contributiva"e' inserita la seguente:
"pensionistica". All'articolo 47: al comma 3, nel primo
periodo, le parole: "all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257"sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1"e
le parole: "iscritti all'assicurazione obbligatoria contro le
malattie professionali, gestita dall'INAIL"sono soppresse e, nel
secondo periodo, le parole: "approvato con D.P.R."sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto del Presidente della
Repubblica"; al comma 5, le parole: "al comma 3"sono
sostituite dalle seguenti: "al comma 1"; dopo il comma 6, sono
aggiunti i seguenti: "6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti
disposizioni per i lavoratori che abbiano gia' maturato, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento
pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo
13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonche' coloro che alla
data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti
di mobilita', ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di
lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. 6-ter. I soggetti cui
sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici
previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati
sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici
previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di
appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero
l'aumento dell'anzianita' contributiva, hanno facolta' di optare tra i
predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi
soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora
abbiano gia' usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di
entrata in vigore del presente decreto. 6-quater. All'onere relativo
all'applicazione dei commi 6-bis e 6-ter, valutato in 75 milioni di euro
annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236. 6-quinquies. In caso di indebito pensionistico derivante da
sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il
beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257,
riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente
previdenziale, non si da' luogo al recupero degli importi ancora dovuti
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto". All'articolo 48: le espressioni:
"%"e"art.", ovunque ricorrano, sono sostituite,
rispettivamente, dalle parole: "per
cento"e"articolo"; al comma 5, alinea, l'espressione:
"d.P.R."e' sostituita dalle parole: "regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica"; al comma 5, lettera a), la
parola: "farmacologia"e' sostituita dalla seguente: "farmacologica";
al comma 5, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"I dati del monitoraggio sono comunicati mensilmente al Ministero
dell'economia e delle finanze"; al comma 5, lettera c), dopo le
parole: "criteri di costo"sono inserite le seguenti: "e
di", e l'espressione: "G.U."e' sostituita dalle parole:
"Gazzetta Ufficiale n. 207"; al comma 5, lettera f), nel terzo
periodo, dopo le parole: "articolo 4, comma 3", sono inserite
le seguenti: "del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla"e la parola:
"della"e' soppressa; al comma 5, lettera l), dopo le parole:
"delle terapie"le parole: "e delle"sono sostituite
dalle seguenti: "contro le"; al comma 6, le parole: "del
comma 5"sono soppresse; al comma 15, le parole: "articoli 8 e
seguenti"sono sostituite dalle seguenti: "articoli 8 e 9";
al comma 20, le parole: "un migliore"sono sostituite dalle
seguenti: "una migliore"; ai commi 23 e 31, la parola:
"abrogate"e' sostituita dalla seguente: "soppresse";
al comma 32, le parole: "art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002,
n. 178"sono sostituite dalle seguenti: "articolo 7, comma 1,
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405"; al comma 33,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", n. 3, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001".
L'articolo 50 e' sostituito dal seguente: "ART. 50. - (Disposizioni
in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di
appropriatezza delle prescrizioni sanitarie). - 1. Per potenziare il
monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e delle
iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza delle
prescrizioni, nonche' per l'attribuzione e la verifica del budget di
distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il
Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto
con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i
parametri della Tessera del cittadino (TC); il Ministero dell'economia e
delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TC, a
partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti gia' titolari di codice
fiscale nonche' ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del
codice fiscale ovvero ai quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TC
reca in ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre
nonche' in banda magnetica, quale unico requisito necessario per
l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero della salute, entro il 15 dicembre 2003 approva i modelli di
ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne
cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende sanitarie locali,
alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici
universitari, che provvedono ad effettuarne la consegna individuale a
tutti i medici del SSN abilitati dalia regione ad effettuare
prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia. I
modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno delle amministrazioni
dello Stato.
3. Il modello di ricetta e' stampato su carta filigranata ai sensi del
decreto del Ministro della sanita' 11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base
di quanto stabilito dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i
campi per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in
materia. Il vigente codice a barre e' sostituito da un analogo codice che
esprime il numero progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a
barre e' stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura ottica non
comporti la procedura di separazione del tagliando di cui all'articolo 87
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta
figura in ogni caso un campo nel quale, all'atto della compilazione, e'
riportato sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero degli
accertamenti specialistici prescritti. Nella compilazione della ricetta
e' sempre riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in luogo del
codice sanitario.
4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati
dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed
i policlinici universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di
cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro necessita', e
comunicano immediatamente al Ministero dell'economia e delle finanze, in
via telematica, il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai
quali e' effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del
laboratorio ovvero l'identificativo della struttura sanitaria nei quali
gli stessi operano, nonche' la data della consegna e i numeri progressivi
regionali delle ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' della
trasmissione telematica.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il collegamento,
mediante la propria rete telematica, delle aziende sanitarie locali,
delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e dei policlinici universitari di cui al comma 4, delle
farmacie, pubbliche e private, dei presidi di specialistica ambulatoriale
e degli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei
servizi sanitari, di seguito denominati, ai fini del presente
articolo,"strutture di erogazione di servizi sanitari". Con
provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i parametri tecnici
per la realizzazione del software certificato che deve essere installato
dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai
programmi informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la
trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i parametri tecnici
rientra quello della frequenza temporale di trasmissione dei dati
predetti.
6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari effettuano la
rilevazione ottica e la trasmissione dei dati di cui al comma 7, secondo
quanto stabilito nel predetto comma e in quelli successivi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute,
stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e
le date a partire dalle quali le disposizioni del presente comma e di
quelli successivi hanno progressivamente applicazione. Per l'acquisto e
l'installazione del software di cui al comma 5, secondo periodo, alle
farmacie private di cui al primo periodo del medesimo comma e'
riconosciuto un contributo pari ad euro 250, sotto forma di credito
d'imposta fruibile anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla data
nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica, in via
telematica alle farmacie medesime avviso di corretta installazione e
funzionamento del predetto software. Il credito d'imposta non concorre
alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi,
nonche' del valore della produzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A1
relativo onere, valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2004, si
provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 12.
7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la
prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre
relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle
singole confezioni dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre della
TC; sono comunque rilevati i' dati relativi alla esenzione. All'atto
della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di
prestazioni specialistiche, sono rilevati otticamente i codici a barre
relativi al numero progressivo regionale della ricetta nonche' il codice
a barre della TC; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione
nonche' inseriti i codici del nomenclatore delle prestazioni
specialistiche. In ogni caso, e' previamente verificata la corrispondenza
del codice fiscale del titolare della TC con quello dell'assistito
riportato sulla ricetta; in caso di assenza del codice fiscale sulla
ricetta, quest'ultima non puo' essere utilizzata, salvo che il costo
della prestazione venga pagato per intero. In caso di utilizzazione di
una ricetta medica senza la contestuale esibizione della TC, il codice
fiscale dell'assistito e' rilevato dalla ricetta.
8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi telematicamente al
Ministero dell'economia e delle finanze; il software di cui al comma 5
assicura che gli stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici
ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi
sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice fiscale
dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e private. Il predetto
software assicura altresi' che in nessun caso il codice fiscale
dell'assistito possa essere raccolto o conservato in ambiente residente,
presso le farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della sua
ricezione telematica da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze.
9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi
del comma 8, il Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita'
esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi distinti e non
interconnessi, uno per ogni regione, in modo che sia assolutamente
separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale
dell'assistito. Con provvedimento dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabiliti i dati che le
regioni, nonche' i Ministeri e gli altri enti pubblici di rilevanza
nazionale che li detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e
delle finanze, con modalita' telematica, nei trenta giorni successivi
alla data di emanazione del predetto provvedimento, per realizzare e
diffondere in rete, alle regioni e alle strutture di erogazione di
servizi sanitari, l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con
quello degli assistiti e per disporre le codifiche relative al prontuario
farmaceutico nazionale e al nomenclatore ambulatoriale.
10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non e' consentito trattare
i dati rilevati dalla TC degli assistiti; allo stesso e' consentito
trattare gli altri dati di cui al comma 7 per fornire periodicamente alle
regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle
strutture di erogazione di servizi sanitari. Gli archivi di cui al comma
9 sono resi disponibili all'accesso esclusivo, anche attraverso
interconnessione, alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per
la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica
liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi delle
disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari.
Con protocollo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal
Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono stabiliti i dati contenuti negli archivi di cui al comma
9 che possono essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni,
nonche' le modalita' di tale trasmissione.
11. L'adempimento regionale, di cui all'articolo 52, comma 4, lettera a),
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso
all'adeguamento del finanziamento del SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005,
si considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni del presente
articolo. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le
regioni e le province autonome dimostrino di avere realizzato
direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle
prescrizioni mediche nonche' di trasmissione telematica al Ministero
dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i
cui standard tecnologici e di efficienza ed effettivita', verificati
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non
inferiori a quelli realizzati in attuazione del presente articolo. Con
effetto dal 1° gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le
regioni, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN
relativo agli anni 2004 e 2005, e' ricompresa anche l'adozione di tutti i
provvedimenti che garantiscono la trasmissione al Ministero dell'economia
e delle finanze, da parte delle singole aziende sanitarie locali e
aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa
di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale"Fondo
speciale"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. II Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della
salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le
modalita' per il successivo e progressivo assorbimento, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della TC nella carta
nazionale dei servizi di cui all'articolo 52, comma 9, della legge 27
dicembre 2002, n. 289".
All'articolo 51: al comma 1, le parole: "e di 330 milioni"sono
sostituite dalle seguenti: "e 330 milioni"; dopo il comma 1,
sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Alla regione Sicilia, per la
definizione dei rapporti finanziari pregressi fino al 31 dicembre 2001
con lo Stato, e' riconosciuto, in applicazione dell'articolo 5 del
protocollo d'intesa sottoscritto in data 10 maggio 2003 tra la Presidenza
del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e
la regione Sicilia, un limite di impegno quindicennale dell'importo di 65
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.
1-ter. All'onere recato dal comma 1-bis, pari a 65 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per ciascuno degli anni 2004 e
2005, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi
anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale"Fondo speciale"dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 1-quater. All'articolo 15
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma: "Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al
Parlamento, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di
riferimento, a completamento della relazione previsionale e
programmatica, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati
nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare
riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla
sostenibilita' ambientale, nonche' alla ripartizione territoriale degli
interventi".
1-quinquies. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge 17 maggio 1999, n.
144, e' abrogato". Dopo l'articolo 52, e' inserito i1 seguente:
"ART. 52-bis. - (Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 22
ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
dicembre 2001, n. 441). - 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge -
22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: "e'
prorogato di due anni"sono sostituite dalle seguenti: "e'
prorogato di tre anni". 2. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2003 ed a 232.406 euro
per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
autorizzazioni di spesa di cui al decreto legislativo 18 marmo 2001, n.
228. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio".
All'allegato 1: nel titolo, le parole: "articolo 7, comma
2,"sono sostituite dalle seguenti: "articolo 32"; nel
paragrafo: "Procedura per la sanatoria edilizia", secondo
periodo, alla lettera a), le parole: "tabella A"sono sostituite
dalle seguenti: "tabella C" e, alla lettera b), le parole:
"tabella B" sono sostituite dalle seguenti: "tabella
D".
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