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Testo in vigore dal: 11-11-2003
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 10
settembre 2003, n. 253, recante disposizioni urgenti per incrementare la
funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della
protezione civile, e' convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6
novembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica
(atto n. 2476): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)
e dal Ministro dell'interno (Pisanu) il 16 settembre 2003. Assegnato alla
1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16
settembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 13ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 23
settembre 2003. Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 18
settembre 2003; il 1° e il 14 ottobre 2003. Esaminato in aula il 14
ottobre 2003 e approvato il 15 ottobre 2003.
Camera dei deputati (atto n. 4375): Assegnato alla I commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 15 ottobre 2003 con pareri del
Comitato per la legislazione e delle commissioni IV, V, XI.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 21, 22, 23 ottobre
2003. Esaminato in aula il 27 ottobre 2003 ed approvato il 28 ottobre
2003. Avvertenza: Il decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 211 dell'11
settembre 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa
stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 38.
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 2003, N.
253
All'articolo 1: al comma
1: alla lettera a), le parole: " n. 298 del 20 dicembre 1996 "
sono sostituite dalle seguenti: " , 4ª Serie speciale, n. 101 del
20 dicembre 1996 "; alla lettera b), primo periodo, le parole:
" n. 126 del 1° giugno 1999 " sono sostituite dalle seguenti:
" , 4ª Serie speciale, n. 43 del 1° giugno 1999 "; al comma
2, dopo le parole: " dall'articolo 132, quarto comma, del "
sono inserite le seguenti: " testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al
".
Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: " ART. 1-bis. -
(Modifica all'articolo 5-bis del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133). - 1.
All' articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, dopo le
parole: "incarichi istituzionali di governo" sono inserite le
seguenti: "nazionali e dell'Unione europea nonche' ad altre
personalita', da individuare con decreto del Ministro dell'interno"
".
L'articolo 2 e' soppresso. Nel titolo, le parole: " e della
protezione civile " sono soppresse.
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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine
di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di
quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono trai
segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche
apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Accelerazione delle
procedure di assunzione di personale della Polizia di Stato
1. Per l'assunzione di
mille agenti della Polizia di Stato, prevista dall'articolo 80, comma 8,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti di spesa ivi indicati,
si provvede: a) per 550 unita', utilizzando la graduatoria degli idonei
del concorso per allievo agente, indetto con bando in data 8 novembre
1996, pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
n. 101 del 20 dicembre 1996; )) b) per le rimanenti 450 unita',
corrispondenti alla riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, assumendo i primi 450 della
graduatoria del concorso per l'accesso nella carriera iniziale della
Polizia di Stato, indetto con bando in data 26 maggio 1999, pubblicato
nella (( Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 43 del 1°
giugno 1999. )) Conseguentemente i posti del predetto concorso
disponibili per la Polizia di Stato sono aumentati da 280 a 730.
L'eventuale parte residua dei 730 posti non coperta dagli idonei della
Polizia di Stato e' destinata agli idonei non utilmente collocati nelle
graduatorie di merito del medesimo concorso relative all'accesso nelle
carriere iniziali delle Forze armate e delle altre amministrazioni di cui
all'articolo 18 del predetto decreto legislativo n. 215 del 2001, previa
selezione e secondo le modalita' ed i criteri stabiliti con decreto del
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,
d'intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa. Per i posti
eventualmente ancora non coperti, si provvede mediante concorso riservato
esclusivamente ai volontari in ferma prefissata o in ferma breve delle
Forze armate, comunque reclutati, che abbiano concluso il periodo di
ferma da non piu' di due anni.
2. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa
definite, per la Polizia di Stato, dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale
)) n. 198 del 27 agosto 2003, ai sensi dell'articolo 34, commi 5
e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Amministrazione della
pubblica sicurezza puo' riammettere in servizio, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 132, quarto comma, del (( testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, il personale gia' appartenente ai ruoli del personale
dirigente e direttivo della Polizia di Stato, trasferito, ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, ad altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 80, comma 8, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»: «8. Per la
piena efficacia degli interventi in materia di immigrazione e di asilo,
riguardanti tra l'altro le collaborazioni internazionali, l'apertura e la
gestione di centri, la rapida attuazione del Programma asilo,
l'ammodernamento tecnologico, e' autorizzato l'incremento della spesa per
il Ministero dell'interno di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro dell'interno viene definito il riparto
tra le singole unita' previsionali di base. Con lo stesso stanziamento di
100 milioni di euro, ai medesimi fini e nell'arco degli anni 2003, 2004 e
2005, e' incrementato l'organico del personale dei ruoli della Polizia di
Stato di 1.000 agenti ed e' altresi' autorizzata l'assunzione di
personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno nel limite
di 1.000 unita' delle aree funzionali B e C nell'ambito delle vacanze di
organico esistenti. Alla copertura dei relativi posti di organico si
provvede nei seguenti limiti massimi di spesa: per il personale della
Polizia di Stato 9,2 milioni di euro nell'anno 2003, 32,7 milioni di euro
per l'anno 2004 e 34,2 milioni di euro per l'anno 2005; per il personale
dell'Amministrazione civile dell'interno 6,3 milioni di euro per l'anno
2003, 19,3 milioni di euro per l'anno 2004, 25,3 milioni di euro per
l'anno 2005. Le assunzioni per il personale della Polizia di Stato e
dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui ai periodi precedenti,
sono disposte in deroga all'art. 34, comma 4, della presente legge». -
Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, recante: «Disposizioni per disciplinare la
trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a
norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331.»: «1.
Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti
Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari di
truppa in ferma prefissata e ferma breve sono cosi' determinate:
a) Arma dei carabinieri 70%;
b) Corpo della guardia di finanza 70%; c) Corpo militare della Croce
rossa 100%;
d) Polizia di Stato 45%;
e) Corpo di polizia penitenziaria 60%; f) Corpo nazionale dei vigili del
fuoco 45%; g) Corpo forestale dello Stato 45%». - Il decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 2003 reca: «Autorizzazione alle
assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni».
- Si riporta il testo dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre
2003, n. 289 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1): «5. In deroga
al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e indilazionabili
esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilita',
le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di ricerca
possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a
220 milioni di euro. A tale fine e' costituito un apposito fondo nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2003 e
a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di
cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione
delle assunzioni, e' prioritariamente considerata l'immissione in
servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al
rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso
tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi, alla ricerca
scientifica e tecnologica, al settore della giustizia e alla tutela dei
beni culturali, nonche' dei vincitori di concorsi espletati alla data del
29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data
che si concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria di
merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Per le Forze armate, i
Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco le richieste
di assunzioni sono corredate da specifici programmi recanti anche
l'indicazione delle esigenze piu' immediate e urgenti al fine di
individuare, ove necessario, un primo contingente da autorizzare entro il
31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma
5.».
- Si riporta il testo dell'art. 132, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante: «Testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato»: «La riammissione in servizio e' subordinata alla vacanza del
posto e non puo' aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in
applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n.
78, recante: «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di
finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle
Forze di polizia»: «3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, e' consentito, a
domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il
trasferimento dei dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e
direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute
nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'art. 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Qualora il trattamento
economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello
percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito
percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo
corrispondente alla differenza di trattamento. Per un periodo non
superiore a novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1 il trasferimento puo' essere effettuato,
con le medesime modalita', ad istanza dei dipendenti interessati, salvo
rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da esprimere
entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»: «2. Per
amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie,
gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici
non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
Art. 1-bis
Modifica all'articolo
5-bis del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133
(( 1. All'articolo
5-bis, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, dopo le parole: «incarichi
istituzionali di Governo» sono inserite le seguenti: «nazionali e
dell'Unione europea nonche' ad altre personalita', da individuare con
decreto del Ministro dell'interno». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5-bis del decreto-legge 6 maggio 2002, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133,
recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed
ulteriori misure per assicurare la funzionalita' degli uffici
dell'Amministrazione dell'interno», come modificato dalla legge di
conversione qui pubblicata: «Art. 5-bis (Attribuzione della qualifica di
agente di pubblica sicurezza). - 1. Per esigenze di carattere eccezionale
e temporaneo puo' essere conferita la qualifica di agente di pubblica
sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalita' che
rivestono incarichi istituzionali di Governo nazionali e dell'Unione
europea nonche' ad altre personalita', da individuare con decreto del
Ministro dell'interno, al fine di consentire lo svolgimento di una piu'
efficace azione di prevenzione e tutela dell'incolumita' di tali
personalita'.
2. La nomina ad agente di pubblica sicurezza e' conferita ai sensi
dell'art. 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690,
previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 4-bis del
regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo prestano giuramento
ai sensi dell'art. 32 del regolamento di cui al regio decreto 20 agosto
1909, n. 666.
4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo e'
consentito l'uso del segnale distintivo di cui all'art. 24 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, contenente l'indicazione dell'amministrazione per la quale prestano
servizio, nonche' l'utilizzo sugli autoveicoli condotti del dispositivo
acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di
segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, previsti dall'art. 177 del
nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, al fine di agevolare nei centri urbani la marcia
dell'autoveicolo.
5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, non trova applicazione
l'art. 73 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
6. L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai
soggetti di cui al comma 1 non comporta il diritto alla corresponsione di
alcun compenso.».
Art. 2
(( Soppresso dalla
legge di conversione. ))
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato
alle Camere per la conversione in legge.
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Testo in vigore dal:
12-9-2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare l'immediato
reclutamento del personale della Polizia di Stato per esigenze funzionali
aventi carattere di priorita', fra cui quelle di concreta attuazione
dell'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
concernente gli interventi in materia di immigrazione e asilo, nonche' di
incrementare gli organici del Dipartimento della protezione civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 settembre 2003; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Accelerazione delle procedure di
assunzione di personale della Polizia di Stato
1. Per l'assunzione di mille agenti della
Polizia di Stato, prevista dall'articolo 80, comma 8, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nei limiti di spesa ivi indicati, si provvede:
a) per 550 unita', utilizzando la graduatoria degli idonei del concorso
per allievo agente, indetto con bando in data 8 novembre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 20 dicembre 1996;
b) per le rimanenti 450 unita', corrispondenti alla riserva di posti di
cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, assumendo i primi 450 della graduatoria del concorso per l'accesso
nella carriera iniziale della Polizia di Stato, indetto con bando in data
26 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno
1999. Conseguentemente i posti del predetto concorso disponibili per la
Polizia di Stato sono aumentati da 280 a 730.
L'eventuale parte residua dei 730 posti non coperta dagli idonei della
Polizia di Stato e' destinata agli idonei non utilmente collocati nelle
graduatorie di merito del medesimo concorso relative all'accesso nelle
carriere iniziali delle Forze armate e delle altre amministrazioni di cui
all'articolo 18 del predetto decreto legislativo n. 215 del 2001, previa
selezione e secondo le modalita' ed i criteri stabiliti con decreto del
Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, d'intesa
con il Capo di stato maggiore della difesa. Per i posti eventualmente
ancora non coperti, si provvede mediante concorso riservato
esclusivamente ai volontari in ferma prefissata o in ferma breve delle
Forze armate, comunque reclutati, che abbiano concluso il periodo di
ferma da non piu' di due anni.
2. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa
definite, per la Polizia di Stato, dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del
27 agosto 2003, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo'
riammettere in servizio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 132,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, il personale gia' appartenente ai ruoli del personale
dirigente e direttivo della Polizia di Stato, trasferito, ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, ad altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2
Disposizioni in materia di personale del
Dipartimento della protezione civile
1. Al fine di consentire al Dipartimento
della protezione civile di fronteggiare le molteplici situazioni di
emergenza in atto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale,
nel limite massimo di 180 unita', da assegnare al predetto Dipartimento.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione
pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali
specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale in
servizio presso il Dipartimento stesso con contratto a tempo determinato,
ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo. E' garantito in ogni
caso un adeguato accesso dall'esterno.
2. Per l'attuazione del presente articolo si applicano le procedure di
autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 settembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Martino, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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