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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al
solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di
conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono
riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma
dell'art. l5, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.>
Art. 1>
Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione>
1.
La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185, e'
prorogata fino al 30 giugno 2004.
Riferimenti normativi: Si riporta il
testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185
(Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e
di espropriazione): «1. La sospensione delle procedure esecutive di
rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili
adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, e' prorogata fino al 30 giugno 2003.».>
Avvertenza:
Il testo coordinato qui
pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi
dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate
con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i
segni (( ... )).
A norma dell'art. l5, comma 5, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche
apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. Sospensione delle
procedure esecutive di rilascio per finita locazione
1. La sospensione
delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185, e'
prorogata fino al 30 giugno 2004.
Riferimenti normativi: Si riporta il
testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185
(Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e
di espropriazione): «1. La sospensione delle procedure esecutive di
rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili
adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, e' prorogata fino al 30 giugno 2003.».>
Art. 1-bis>
Proroga delle agevolazioni
tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia>
((
1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le
parole: «30 settembre 2003» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2003».
2. Alle minori entrate derivanti
dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per
l'anno 2003, a 16 milioni di euro per l'anno 2004 e a 10 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» della stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 5, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003),
come modificato dalla legge qui pubblicata: «5. La detrazione fiscale
spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui
all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto,
compete, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003, per un
ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al
36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da
ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 31
dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati
successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite
massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto
anche delle spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di
trasferimento per atto tra vivi dell'unita' immobiliare oggetto degli
interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano
all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare esclusivamente le
detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di
decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si
trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la
detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o
titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento
edilizio, di eta' non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione puo'
essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti
di pari importo.».>
Art. 2>
Liberalizzazione dell'accesso al
mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi>
1. All'articolo
22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le
parole: «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2004».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma
1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della
direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre
1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996
riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di
merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi,
certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della
liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti
nazionali ed internazionali), come modificato dalla legge qui pubblicata:
«1-bis.
A decorrere dalla data del 1° luglio 2001 e fino alla data del
31 dicembre 2004, le imprese che intendono esercitare la professione di
autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti
di onorabilita', capacita' finanziaria e capacita' professionale, essere
iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare
di avere acquisito. per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto
ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in
possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attivita'.»>
Art. 3>
Riqualificazione urbana della citta'
di Palermo>
1. Nell'articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n.
436, le parole: «entro il 30 giugno 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2003».
Riferimenti normativi:
- Si
riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n.
436 (Utilizzo delle disponibilita' finanziarie residue in vista della
Conferenza ONU sul crimine organizzato transnazionale ai sensi del
decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304), come modificato dalla legge qui
pubblicata: «1. Gli interventi strutturali previsti dall'art. 1, comma
2, del decreto-legge 28 agosto 2000. n. 238. convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304, gli interventi di
riqualificazione urbana e di restauro delle opere e dei monumenti piu'
significativi della citta' di Palermo gia' deliberati dalla Commissione
speciale costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, nonche' previa deliberazione
della medesima Commissione speciale, gli interventi volti a garantire la
sicurezza di strutture a rischio, sono completati o realizzati entro il
31 dicembre 2003, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal suddetto
decreto-legge.».>
Art. 4>
Norme per la sicurezza degli impianti>
1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, ((
di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004. (( La
proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado. ))
Riferimenti normativi:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia. - Testo A), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.>
Art. 5>
Interventi per la ricostruzione nei
comuni colpiti da eventi sismici>
1. Il termine previsto dall'articolo 86,
comma 2, secondo periodo della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
prorogato di sei mesi. Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo
dell'art. 86. comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003):
«2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione
di opere di viabilita', finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981.
n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano
conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il commissario
di cui al comma 1, con propria determinazione, affida, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il completamento
della realizzazione delle opere suddette con le modalita' ritenute piu
vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima
disciplina straordinari di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne
cura l'esecuzione.».>
Art. 5-bis>
Proroga delle agevolazioni
tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia nella
regione Piemonte>
(( 1. Per i soggetti che alla data dell'11 aprile
2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficialen. 106 del 9 maggio 2003, le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, si applicano per le spese sostenute fino al 31 marzo 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a
100.000 euro per il 2004, a 300.000 euro per il 2005 e a 100.000 euro a
decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, alla scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 2, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), come
modificato dalla legge qui pubblicata e' riportato nelle note all'art. 2.>
Art. 5-ter>
Proroga delle agevolazioni
tributarie per gli investimenti nella regione Piemonte>
(( 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a
quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli
investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003 in sedi operative
ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003,
come individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei
Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 106 del 9 maggio 2003. Per gli investimenti immobiliari la proroga di
cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo di
imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e,
comunque, entro il 31 luglio 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione
del presente articolo, pari a 6,7 milioni di euro per l'anno 2004 e a 0,4
milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi:
- Si
riporta il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n.
383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia): «1. E' escluso
dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per
cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta
successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti
realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facolta' di
escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e'
stato maggiore.».>
Art. 5-quater>
Proroga di interventi in
favore del settore agricolo>
(( 1. E' autorizzata la spesa di
1.830.000 euro per l'anno 2003, di 1.830.000 euro per l'anno 2004 e di
2.330.000 euro per l'anno 2005, da destinare all'«Institut Agricole
Regional» della Valle d'Aosta, al fine di garantire lo sviluppo e gli
investimenti previsti per la ricerca e per la sperimentazione nel settore
agricolo e zootecnico.
2. All'onere derivante dal comma 1, per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. ))>
Art. 6>
Disposizioni in materia di trasporto
ferroviario>
1. All'articolo 38, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n.
166, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2005».
((
1-bis. Per l'anno 2002 l'ammontare delle somme da corrispondere in
relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti
per ferrovia, previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio,
del 26 giugno 1969, e in conformita' all'articolo 5 della direttiva
91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina
della modalita' della fornitura e commercializzazione dei servizi, in
attesa della stipula del contratto di servizio pubblico, e' accertato, in
via definitiva e senza dare luogo a conguagli in misura pari a quella
complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso con tratto
dal bilancio di previsione dello Stato; il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a corrispondere alla Societa' Trenitalia spa,
alle singole scadenze, le somme spettanti. ))
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 38, comma 3, della legge 1°
agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e
trasporti), come modificato dalla legge qui pubblicata: «3. Fino alla
definitiva individuazione dei servizi di cui al comma 2 ed
all'espletamento delle procedure di cui al medesimo comma, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2005, al fine di garantire la continuita' del
servizio e tenuto conto degli attuali assetti del mercato, con contratto
di servizio, da stipulare con la societa' Trenitalia spa sono definiti
gli obblighi di servizio pubblico, i relativi oneri a carico dello Stato,
nonche' le compensazioni spettanti alla medesima societa' in ragione
degli obblighi di servizio previsti dalle norme vigenti». - Il
regolamento (CEE) 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969 (Regolamento
del Consiglio relativo all'azione degli Stati membri in materia di
obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei
trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile) e' stato
pubblicato nella G.U.C.E. 28 giugno 1969, n. 156.
- Si riporta il testo
dell'art. 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991
(Direttiva del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie): «Art. 5
- 1. Gli Stati membri adottano le misure
necessarie per permettere alle imprese ferroviarie di adattare le loro
attivita' al mercato e di gestirle sotto la responsabilita' dei loro
organi direttivi, per fornire prestazioni efficaci e adeguate con la
minor spesa possibile in rapporto alla qualita' del servizio richiesto.
Le imprese ferroviarie devono essere gestite secondo i principi validi
per le societa' commerciali, anche per quanto riguarda gli obblighi di
servizio pubblico imposti dallo stato all'impresa e i contratti di
servizio pubblico conclusi dalla medesima con le autorita' competenti
dello Stato membro.
2. Le imprese ferroviarie definiscono i loro
programmi di attivita', compresi i piani di investimento e di
finanziamento. Detti programmi mirano al raggiungimento dell'equilibrio
finanziario delle imprese e alla realizzazione degli altri obiettivi in
materia di gestione tecnica, commerciale e finanziaria; essi devono
inoltre prevedere i mezzi che permettono la realizzazione ditali
obiettivi.
3. Nell'ambito degli orientamenti di politica generale
adottati dallo Stato e in considerazione dei piani o contratti nazionali,
eventualmente pluriennali, compresi i piani di investimento e di
finanziamento, le imprese ferroviarie sono in particolare libere di:
costituire con una o piu' imprese ferroviarie diverse un'associazione
internazionale;
stabilire la propria organizzazione interna, fatte salve
le disposizioni della sezione III;
disciplinare le modalita' della
fornitura e della commercializzazione dei servizi e stabilirne la
tariffazione, fatto salvo il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio,
del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di
obblighi inerenti alle nozione di servizio pubblico nel settore dei
trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile; prendere le
decisioni concernenti il personale, la gestione patrimoniale e gli
acquisti propri;
sviluppare la loro quota di mercato, elaborare nuove
tecnologie, creare nuovi servizi e adottare tecniche di gestione
innovative: avviare nuove attivita' in settori associati all'attivita'
ferroviaria».>
Art. 7>
Enti pubblici>
1. Nell'articolo 28,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, le parole: «entro il 30 giugno 2003» sono sostituite
dalle seguenti: «entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137».
2. Alla
data di entrata in vigore (( del regolamento di cui )) al
decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, previsto
dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
trasferite all'ente Registro italiano dighe (RID) con le inerenti risorse
finanziarie, materiali ed umane ed i comandi in atto, le funzioni del
soppresso Servizio nazionale dighe.
(( 2-bis. In conseguenza della
proroga dei termini di cui all'articolo 1, comma 7-ter, del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, all'articolo 35, comma 5, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «entro ventiquattro mesi».
2-ter. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2003,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
2-quater. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi:
- Si
riporta il testo dell'art. 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2002), come modificato dalla legge qui
pubblicata: «1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e
crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle
amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare
la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge 6
luglio 2002, n. 137, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto
riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, individua gli enti
e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato,
ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono piu'
proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati,
disponendone se necessario anche la trasformazione in societa' per azioni
o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento
con enti o organismi che svolgono attivita' analoghe o complementari.
Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto
agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i
quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti
in liquidazione».
- Il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136 (Regolamento concernente
l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano
dighe - RID, a norma dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2003, n.
137.
- Si riporta il testo dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59.): «Art. 91 (Registro italiano dighe - RID).
- 1. Ai sensi dell'art. 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59,
il Servizio nazionale dighe e' soppresso quale Servizio tecnico nazionale
e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini
della tutela della pubblica incolumita', all'approvazione tecnica dei
progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di
controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le
caratteristiche indicate all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto
1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994,
n. 584.
2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID
l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e
richiedere altresi' consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre
opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei
compiti ad esse assegnati.
3. Con specifico provvedimento da adottarsi su
proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione, anche territoriale, del
RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi, all'interno dei
quali dovra' prevedersi adeguata rappresentanza regionale».
- Si riporta
il testo dell'art. 1, comma 7-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178
(Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di
contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia
anche nelle aree svantaggiate): «7-ter. All'art. 35, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2002"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003"».
- Si
riporta il testo dell'art. 35, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n.
448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2002), come modificato dalla legge qui
pubblicata: «5. In alternativa a quanto previsto dal comma 5 dell'art.
113 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, i soggetti competenti,
individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge 5 gennaio
1994, n. 36, possono affidare, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato a
societa' di capitali partecipate unicamente da enti locali che fanno
parte dello stesso ambito territoriale ottimale, per un periodo non
superiore a quello massimo determinato ai sensi delle disposizioni di cui
al comma 2 del presente articolo.
Entro due anni da tale affidamento,
anche se gia' avvenuto alla data di entrata in vigore della presente
legge, con le modalita' di cui al presente comma, gli enti locali
azionisti applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 3,
mediante procedura ad evidenza pubblica, pena la perdita immediata
dell'affidamento del servizio alla societa' da essi partecipata».>
Art. 8>
Disposizioni sull'UNIRE>
(( 1.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione
nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministro
dell'economia e delle finanze procedono entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente,
dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nonche' dei titolari di concessione attribuita
successivamente, ai sensi del predetto regolamento, alla ricognizione
delle posizioni relative a ciascun concessionario anche conseguenti a
disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Al fine di facilitare la
stabilizzazione finanziaria dell'UNIRE, la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a concedere a tale ente, nell'anno 2003, un mutuo decennale
di 150 milioni di euro, con oneri a parziale carico del bilancio dello
Stato. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde
all'UNIRE, a decorrere dall'anno 2003, un contributo in conto interessi e
in quote costanti, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' stabilito il tasso d'interesse e fissato il
contributo decennale di cui al periodo precedente.
3. Una quota fino al 4
per cento delle risorse di cui al comma 2 e' destinata dall'UNIRE a piani
per la salvaguardia delle razze equine minacciate di estinzione, redatti
con la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative a
livello nazionale di tutela delle singole razze interessate, nonche' a
programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio
genetico equino nazionale in collaborazione con universita' ed istituti
nazionali ed internazionali specializzati nel settore.
4. All'articolo 3,
comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo la lettera d-bis),
sono aggiunte le seguenti: «d-ter) previsione di procedure finalizzate
ad un costante monitoraggio del benessere degli animali e alla
prevenzione delle pratiche del doping; d-quater) realizzazione di un
sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del
benessere del cavallo, nonche' definizione di un codice che regoli il
mantenimento, l'allevamento, la custodia, il commercio e la cessione dei
cavalli».
5. I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento
emanato a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive modificazioni, il servizio di raccolta delle
scommesse relative alle corse dei cavalli e che non hanno tempestivamente
aderito alle condizioni economiche ridefinite con il decreto
interdirigenziale 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
139 del 15 giugno 2002 possono farlo entro il 30 ottobre 2003 versando un
importo pari al 10 per cento del debito maturato per solo capitale, a
titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo
nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo pari a 1.000 euro. Le
somme dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino
al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio
bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di
pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30
ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi
del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive
modificazioni, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi
calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono
versate in cinque rate annuali di pari importo, entro il 30 giugno di
ogni anno; il primo versamento va effettuato entro il 15 dicembre 2003.
Le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di
scommesse ippiche ai sensi dell'articolo 7 della convenzione approvata
con decreto ministeriale 20 aprile 1999 e le polizze fideiussorie
rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse sportive ai
sensi dell'articolo 8 della convenzione approvata con decreto
ministeriale 7 aprile 1999 costituiscono garanzia anche per l'esatto
adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle
rateizzazioni previste dal presente articolo, previa verifica della loro
validita' da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Il mancato versamento delle rate nei termini previsti dal presente comma
comporta l'immediata decadenza dalla concessione, l'immediato
incameramento della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal
totalizzatore nazionale.
6. Ai concessionari che fanno atto di adesione
ai sensi del comma 5, nonche' a quelli che hanno gia' tempestivamente
aderito al decreto interdirigenziale di cui al medesimo comma 5, e'
consentito versare il residuo debito maturato a titolo di minimi
garantiti, ridotto del 33,3 per cento, in otto rate annuali di pari
importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno, a
partire dal 30 ottobre 2004. Non si effettua il rimborso di somme versate
a titolo di minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei
confronti dei quali trova applicazione la disposizione di cui al presente
comma. Nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta
giorni il pagamento delle somme maturate a titolo di integrazione al
minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica, eventualmente
ricalcolate ai sensi del comma 5 e del presente comma, sono attivate, in
conformita' alle disposizioni contenute negli atti concessori, le
procedure di riscossione, anche coattiva, dei crediti, seguita
dall'immediata decadenza dalla concessione, dall'incameramento della
fideiussione e dalla disattivazione del collegamento dal totalizzatore
nazionale.
7. Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dai
presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Con decreto interdirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche
agricole e forestali, sono stabiliti le modalita' di versamento delle
rate di cui al comma 6 e gli adempimenti conseguenti alla decadenza dei
concessionari che non provvedono ai sensi dei comma 5, i quali, in ogni
caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta alle somme, maggiorate dei
relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni,
e di quote di prelievo, di un importo pari al 15 per cento della
differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma
dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e
2002. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, nei
confronti dei concessionari decaduti si procede all'incameramento della
fideiussione.
8. La disposizione di cui all'articolo 5-bis del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, trova applicazione nei riguardi dei
provvedimenti che comunque determinano la cessazione dei rapporti di
concessione, sulla base del decreto interdirigenziale di cui al comma 5
del presente articolo, adottati prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. La sospensione degli
effetti dei medesimi provvedimenti e' stabilita fino al 15 settembre 2003
e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere
dal 16 settembre 2003. Gli effetti dei provvedimenti si estinguono nei
riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione ai sensi del comma
5.
9. Dal 1° gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni
per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei
cavalli, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari e'
pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle scommesse
effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato, per ciascun
anno, dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale.
10. Il
secondo periodo del comma 16 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e' sostituito dai seguenti: «Dal 1° gennaio 2003 con
decreto del Ministro dell'economia e delle .finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente alle
scommesse ippiche, e' disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta
unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per consentire
un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle scommesse sportive a
totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto alle scommesse sportive
a quota fissa, nonche' un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle
scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle
scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale del
corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta
delle scommesse. Con lo stesso decreto e' ridotta al 22,5 per cento
l'aliquota dell'imposta unica di cui al citato art. 4, comma 1, lettera
b), numero 1), del decreto legislativo n. 504 del 1998. Nell'adozione dei
provvedimenti di cui al presente comma e' comunque garantito il
mantenimento della percentuale media complessiva destinata al CONI e
all'UNIRE, vigente al 1° gennaio 2003».
11. Per una piu' attiva
partecipazione dell'UNIRE ai processi di decisione e di controllo in
materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli,
all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e
successive modificazioni, sono aggiunte, dopo la lettera d-quater, come
introdotta dal comma 4 del presente articolo, le seguenti lettere: «d-quinquies)
partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti allo scopo indicati, nelle
commissioni competenti in materia di giochi e scommesse relativi alle
corse dei cavalli; d-sexies) individuazione di adeguate forme di
concertazione dell'UNIRE in relazione ai procedimenti riguardanti la
materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli;
d-septies) accesso dell'UNIRE in tempo reale a tutti i dati concernenti i
giochi e le scommesse alle corse dei cavalli e ai rapporti con i
concessionari».
12. La composizione del Comitato generale per i giochi
di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, e successive
modificazioni, e' rideterminata con la partecipazione di un
rappresentante nominato, sentita l'UNIRE, dal Ministro delle politiche
agricole e forestali; le deliberazioni del Comitato relative ai giochi e
alle scommesse concernenti le corse dei cavalli sono adottate con il voto
favorevole del rappresentante del Ministro delle politiche agricole e
forestali.
13. Sulla base dei principi dell'ordinamento comunitario,
ferme le attribuzioni che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono di
rispettiva competenza dei Ministri e dei Ministeri dell'economia e delle
finanze e delle politiche agricole e forestali, nonche' dell'UNIRE,
limitatamente alle concessioni in atto alla data di entrata in vigore del
regolamento emanata a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato dal comma 11 del
presente articolo, e fino alla data dei loro nuovo affidamento, mediante
procedure selettive, ai sensi del medesimo regolamento, sono attribuiti
in via esclusiva all'UNIRE i compiti relativi alla gestione delle
predette concessioni, ivi compresi quelli di adozione, in presenza di un
interesse pubblico che lo giustifichi, con particolare riguardo
all'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'adesione di cui al
comma 5 del presente articolo, di ogni provvedimento amministrativo
conseguente, ivi compresi quelli di natura cautelare.
14. Dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2005, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal
relativo regolamento di istituzione, emanato ai sensi dell'articolo 16
della legge 13 maggio 1999, n. 133, puo' essere effettuato dal
concessionario del gioco del Bingo entro novanta giorni dalla data del
ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per
il periodo relativo all'ultimo trimestre. Sull'importo costituente
prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita ai sensi del
citato regolamento, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio
legale, calcolati dal primo giorno e fino a quello dell'effettivo
versamento. La cauzione prevista dal regolamento di cui al primo periodo
e' integrata nella misura del 3 per cento. L'inosservanza delle
disposizioni di cui al secondo e terzo periodo comporta, in ogni caso, la
decadenza dal beneficio e l'immediato incameramento della cauzione. Resta
in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui agli articoli 16 della
legge 13 maggio 1999, n. 133 e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e
successive modificazioni.
15. Sulla base delle linee guida e dei principi
stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE
organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia
d'uso e diffusione territoriale. L'UNIRE si avvale anche dell'AIA,
attraverso le sue strutture provinciali (APA), per raccogliere i dati e
tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante. Dall'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16. All'articolo 1 della
legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole: «31 ottobre» sono
sostituite dalle seguenti: «15 dicembre»; b) dopo il comma 5 e'
aggiunto il seguente: «5-bis. Non costituiscono lotterie rientranti
nell'ambito di applicazione del comma 1 quelle istituite e regolate,
anche al fine di consentire la partecipazione mediante connessione
telefonica o telematica, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze senza il collegamento con fatti e con rievocazioni
storica-artistico-culturali e con avvenimenti sportivi».
17. Il primo
decreto adottato in attuazione del comma 5-bis dell'articolo 1 della
legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 16, lettera b), del
presente articolo, e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
18. Il
Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi
strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi di cui al comma
12, provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e
nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di
partecipazione a distanza, con modalita' elettroniche e telematiche,
anche combinate al segnale telefonico, a giochi, a scommesse, a concorsi,
istituiti o da istituire, anche connessi a manifestazioni sportive
organizzate dagli enti pubblici competenti, assicurando, in ogni caso, il
rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto tra
giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore
selezionato ai sensi del presente comma, nonche' della sicurezza e
trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, delle
rispettive responsabilita' dei diversi operatori coinvolti.
19. Il
Governo trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una
relazione dettagliata sull'attivita' svolta dall'UNIRE e sull'andamento
delle attivita' sportive e di incremento ippico.
20. Al maggiore onere
derivante dall'attuazione dei commi 2 e 10, pari a 12,4 milioni di euro
annui, nonche' dall'attuazione dei commi 5 e 6, pari a 3 milioni di euro
annui, a decorrere dal 1° gennaio 2003, si provvede mediante le maggiori
entrate derivanti dall'indizione di nuove lotterie ad estrazione
istantanea e di quelle previste dall'articolo 1, comma 5-bis, della legge
4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 16, lettera b), del presente
articolo.
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
22.
Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole: «diritto
pubblico» sono aggiunte le seguenti: «di primo livello»;
b)
all'articolo 6, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Lo
statuto dell'UNIRE prevede la costituzione di tre consulte tecniche
(trotto, galoppo e sella) nominate dalle stesse categorie. Nelle materie
indicate dal medesimo statuto, il consiglio di amministrazione acquisisce
preventivamente il parere consultivo delle predette consulte. 2-ter.
Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il consiglio di amministrazione dell'UNIRE adotta il
regolamento recante disposizioni relative all'elezione dei componenti
delle consulte tecniche ed al loro funzionamento. Il regolamento, il
quale si informa al principio secondo cui le delibere dell'UNIRE in
materia di programmazione tecnica delle corse e delle manifestazioni e di
piani e programmi allevatori sono emanate sentito il parere delle
consulte, e' sottoposto all'approvazione del Ministro delle politiche
agricole e forestali».
23. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e la partecipazione alle consulte tecniche non comporta
la corresponsione di alcuni indennita' o compenso ne' rimborso spese. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 78, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dalla legge qui
pubblicata: «78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, si provvede al riordino della materia dei
giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto
attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori,
nonche' al riparto dei relativi proventi. Il regolamento e' ispirato ai
seguenti principi:
a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione
ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di
economicita', provvede direttamente l'amministrazione ovvero e' opportuno
rivolgersi a terzi;
b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di
trasparenza ed in conformita' alle disposizioni, anche comunitarie;
c)
gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse
agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della gestione
dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel
criterio di cui alla lettera a) e assicurando il coordinamento tra le
amministrazioni;
d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in
modo da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Unione
nazionale incremento razze equine (UNIRE) ed il finanziamento del
montepremi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento secondo
programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali: d-bis) revisione e adeguamento del
sistema sanzionatorio applicabile alla materia dei giochi e de scommesse
relativi alle corse dei cavalli in funzione della ridefinizione degli
ambiti della materia conseguente all'osservanza dei criteri di cui alle
lettere precedenti, con la previsione, in particolare, di sanzioni anche
pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla gravita' delle
violazioni delle nuove fattispecie definite nonche' di termini di
prescrizione ridotti quanto all'azione di accertamento delle infrazioni e
del diritto alla restituzione delle imposte indebitamente pagate;
d-ter)
previsione di procedure finalizzate ad un costante monitoraggio del
benessere degli animali e alla prevenzione delle pratiche del doping;
d-quater) realizzazione di un sistema organico di misure volte alla
promozione della salute e del benessere del cavallo, nonche' definizione
di un codice che regoli il mantenimento, l'allevamento, la custodia, il
commercio e la cessione dei cavalli; d-quinquies) partecipazione
dell'UNIRE, attraverso soggetti allo scopo indicati, nelle commissioni
competenti in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei
cavalli;
d-sexies) individuazione di adeguate forme di concertazione
dell'UNIRE in relazione procedimenti riguardanti la materia dei giochi e
delle scommesse relativi alle corse dei cavalli;
d-septies) dell'UNIRE in
tempo reale a tutti i dati concernenti i giochi e le scommesse relativi
alle corse dei cavalli e ai rapporti con i concessionari».
- Il decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino dell'imposta unica sui
concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2,
della legge 3 agosto 1998, n. 288), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 febbraio 1999, n. 27.
- Si riporta il testo dell'art. 7 della
convenzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999
(Approvazione della convenzione-tipo per l'affidamento dei servizi
relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale
e a quota fissa): «Art. 7 (Cauzione e fideiussione).
- 1. Il
concessionario e' tenuto a prestare la cauzione definitiva per l'importo
offerto in sede di aggiudicazione della gara che deve essere pari al ...
% del minimo garantito annuo.
La cauzione ha una durata di sei anni dalla
data di inizio dell'attivita' di accettazione delle scommesse ippiche e
deve essere costituita secondo le seguenti forme: in valuta legale,
mediante versamento presso una banca avente sede nel territorio
nazionale.
La ricevuta del suddetto e' considerata documento probatorio
all'avvenuta costituzione; in titoli al portatore, di Stato o garantiti
dallo Stato, provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo della
valutazione della borsa di Roma nel giorno precedente quello del
versamento;
mediante fidejussione prestata da una banca;
mediante polizza
fidejussoria, prestata da una societa' delle societa' di assicurazione
elencate nel decreto 16 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 275 del 23 novembre 1993 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. La fidejussione bancaria e la polizza
fidejussoria devono essere «a prima richiesta», ogni eccezione esclusa
senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
La cauzione resta a disposizione del Ministero delle finanze a specifica
garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal
concessionario con la presente convenzione, anche dopo la fine di
quest'ultima e comunque almeno fino al ... ».
- Si riporta il testo
dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile
1999 (Approvazione della convenzione-tipo che accede alle concessioni per
l'esercizio delle scommesse sportive): «Art. 8 (Cauzione definitiva). -
8.1. Il concessionario e' tenuto a prestare una cauzione definitiva a
favore del CONI pari a L. 500.000.000.
La cauzione ha una durata di sei
anni dalla data di inizio dell'attivita' di accettazione delle scommesse
sportive e deve essere costituita secondo le seguenti forme: in valuta
legale, mediante versamento sul conto corrente del CONI n. 200559 presso
la Banca nazionale del lavoro.
La ricevuta del suddetto e' considerata
documento probatorio dell'avvenuta costituzione; in titoli al portatore,
di Stato o garantiti dello Stato, provvisti delle cedole in corso,
valutati al prezzo della valutazione della Borsa di Roma nel giorno
precedente quello del versamento;
mediante fidejussione bancaria;
mediante polizza fidejussoria, prestata da una societa' delle societa' di
assicurazione elencate nel decreto 16 novembre 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 23 novembre 1993 e
successive modificazioni ed integrazioni.
La fidejussione bancaria e la
polizza fidejussoria devono essere «a prima richiesta», ogni eccezione
esclusa e senza il beneficio della preventiva escussione del debitore
principale.
La cauzione resta a disposizione del CONI, a specifica
garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal
concessionario, con la presente Convenzione, anche dopo la fine di
quest'ultima e comunque almeno fino al 31 marzo 2007.
8.2. Qualora le
somme dovute dal concessionario, a seguito di un contestato ritardo negli
adempimenti di cui alla Convenzione o negli altri casi ivi previsti, non
siano corrisposte nei termini, il CONI escutera' la garanzia dandone
avviso al concessionario stesso, che sara' tenuto a ricostituirla entro i
successivi 7 giorni feriali».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 (Disposizioni urgenti in tema di
accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di
giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, sulla pubblicita'
effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui generi di
monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia
tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione
dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni): «Art. 8 (Ridefinizione
delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta
delle scommesse ippiche e sportive. Riattribuzione delle concessioni
rinnovate).
- 1. Con decreto interdirigenziale, adottato entro quindici
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti
criteri oggettivi e determinati per la ridefinizione in via
amministrativa, fatto salvo il diritto di recesso del concessionario,
delle condizioni economiche, e delle relative garanzie, previste dalle
convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle
scommesse ippiche e sportive, nel rispetto, in particolare, del principio
della riduzione equitativa della misura vigente del corrispettivo minimo
garantito nonche' della previsione di un incremento di tale misura
ridefinita, fino a scadenza della concessione, direttamente proporzionato
all'effettiva variazione dei volumi di raccolta delle scommesse.
2. La
ridefinizione di cui al comma 1 assicura, in ogni caso, congrue forme di
adempimento delle somme corrispettive e delle quote di prelievo dovute
dai concessionari, per capitale ed interessi, sino alla data di entrata
in vigore del presente decreto, con eventuale ripartizione del debito
nell'arco temporale residuo delle concessioni.
3. Previo procedimento
amministrativo da svolgere nel rispetto delle garanzie procedimentali di
cui agli articoli da 7 a 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, sono individuate le concessioni da rinnovare ai
sensi dell'art. 25 del regolamento recante norme per il riordino della
disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei
proventi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169, mediante riattribuzione ai sensi dell'art. 2 del medesimo
regolamento. Le predette concessioni restano in essere, fermo quanto
disposto dal comma 1 del presente articolo, fino alla definitiva
aggiudicazione di quelle riattribuite.
3-bis. Dalle disposizioni dei
commi da 1 a 3 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato».
- Si riporta il testo dell'art. 5-bis del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 265 (Disposizioni urgenti in materia di
razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione
fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per
l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e
di imposta di bollo): «Art. 5-bis (Sospensione degli effetti di
provvedimenti in materia di minimi garantiti).
- 1. Al fine di
consentire, senza pregiudizio per il gettito e in funzione della
riassegnazione delle concessioni nel rispetto delle disposizioni sulla
loro attribuzione mediante procedura concorrenziale, una compiuta
ricognizione dei punti di raccolta delle scommesse ippiche e sportive che
si rendono disponibili per effetto dei provvedimenti della
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che comunque determinano
la cessazione dei rapporti di concessione sulla base del decreto
interdirigenziale emanato ai sensi dell'art. 8, comma 1, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, gli effetti dei predetti
provvedimenti sono sospesi fino al 31 gennaio 2003 e i termini per la
loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 1° febbraio
2003».
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 16, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2003), come modificato
dalla legge qui pubblicata: «16. I decreti ministeriali di attribuzione
dei proventi, adottati in attuazione dei regolamenti di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e al decreto
ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 del Ministro delle finanze, possono
essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato nel primo caso di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, al fine di ridefinire il rapporto tra la
determinazione del corrispettivo spettante al concessionario della
raccolta delle scommesse ippiche e sportive e la misura della quota di
prelievo residualmente destinata all'UNIRE e al CONI. Dal 1° gennaio
2003 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle politiche e forestali, relativamente alle scommesse
ippiche, e' disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui
all'art. 4, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per consentire un aumento
medio di 4,58 punti quanto alle scommesse sportive a totalizzatore
nazionale, e di 2,60 punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa,
nonche' un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche a
totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a
quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai
concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso
decreto e' ridotta al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta unica di cui
al citato art. 4, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo n.
504 del 1998. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma e'
comunque garantito il mantenimento della percentuale media complessiva
destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1° gennaio 2003».
- Si
riporta il testo dell'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357
(Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di
finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la
costruzione della manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione
del premio incentivante di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 19
dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1985, n. 17, nonche' modificazioni delle legge 4 agosto 1955, n.
722, e successive modificazioni e integrazioni, legge 11 luglio 1980, n.
312, e legge 4 ottobre 1986, n. 657): «Art. 3.
- 1. Presso il Ministero
delle finanze e' istituito il Comitato generale per i giochi che provvede
alla direzione delle lotterie nazionali, assumendo le funzioni gia'
svolte dal Comitato di cui all'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722,
e successive modificazioni e integrazioni, che viene soppresso. Il
Comitato e' presieduto dal Ministro delle finanze o, su delega di questi,
da un Sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato con qualifica piu'
elevata ed e' composto da:
a) il direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
b) un rappresentante della Ragioneria
generale dello Stato;
c) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello
Stato.
2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro
delle finanze e le funzioni di segreteria sono esercitate da quattro
funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a
direttore di divisione o equiparata, coadiuvati da personale della stessa
Amministrazione.
3. I titolari della concessione per la distribuzione e
la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali hanno facolta' di
rinunciare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Dalla data di decorrenza della rinuncia, l'organizzazione, la
propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie
nazionali sono affidate all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato che le esercita, sentito il Comitato generale per i giochi, secondo
i principi di massima efficienza ed economicita'. Nel bilancio della
stessa Amministrazione e' istituita, sia all'entrata che alla spesa, una
nuova rubrica denominata «Servizio delle lotterie nazionali» con
opportuna ripartizione in capitoli. E' soppressa la contabilita' speciale
di cui all'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge sara' emanato, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il
Ministro del tesoro, il regolamento di applicazione ed esecuzione per le
necessarie modificazioni ed integrazioni al regolamento generale gia'
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre
1948, n. 1677, e successive modificazioni.
5. Sono abrogate le
disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge».
-
Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133
(Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
fiscale): «Art. 16 (Giochi)
- 1. Il Ministro delle finanze puo'
disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a
totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle
corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui e' affidata in
concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota
fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998,
n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174, del Ministro delle finanze i
quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti gia'
utilizzati nell'esercizio della loro attivita'. Con riferimento a tali
nuove scommesse nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici
e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
disciplinare le modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi,
diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da
destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro
delle finanze e' altresi' stabilito l'ammontare del prelievo complessivo,
comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa;
il prelievo non
puo' superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime
scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze puo' prevederne
l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi,
concorsi pronostici e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie
collegate con sistemi informatici in tempo reale.
2. Il Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, destina annualmente i prelievi di cui al comma
1, calcolati al netto di imposte e spese:
a) al CONI e all'Unione
nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), rispettivamente in
misura non superiore al 20 per cento e al 10 per cento;
b) a finalita'
sociali o culturali di interesse generale per tutta o parte della quota
residua.
3. Per l'anno 1999 e' attribuito all'UNIRE, per l'assolvimento
dei suoi compiti istituzionali, un contributo di lire 50 miliardi. 4. Per
l'espletamento delle procedure di gara secondo la normativa comunitaria,
previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169, e richieste per l'affidamento in concessione dell'esercizio
delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa,
e' autorizzata la spesa di un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000.
5. Tra i soggetti previsti dall'art. 2, comma 4, del decreto 25 novembre
1998, n. 418, del Ministro delle finanze, sono compresi i ricevitori del
lotto come individuati dall'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e
successive modificazioni, nonche' dalla circolare del Ministero delle
finanze n. 6 del 6 maggio 1987 (prot. n. 2/204975)».
- Si riporta il
testo dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi
per il rilancio dell'economia): «Art. 12 (Gestione unitaria delle
funzioni statali in materia di giochi, formazione del personale e
trasferimento ai comuni di beni immobili).
- 1. Al fine di ottimizzare il
gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di
organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a
premi e le relative risorse sono riordinate con uno o piu' decreti del
Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri
direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di
competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura
unitaria; b) individuazione della predetta struttura in un organismo
esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. I giochi, le scommesse ed i
concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto
dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno
o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta
fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo, terzo e quarto
periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. La posta unitaria di
partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici e' determinata
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le modalita'
tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque
stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore
dei decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi
le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. Il personale addetto
alla gestione dell'imposta sulle successioni e donazioni, soppressa ai
sensi del capo VI della presente legge, e' prioritariamente addetto alla
realizzazione del piano straordinario di accertamento di cui all'art. 1,
comma 7, previa adeguata ed idonea formazione e riqualificazione a cura
della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, senza oneri
finanziari per l'Agenzia delle entrate. La Scuola superiore dell'economia
e delle finanze puo' stipulare apposite convenzioni con universita' degli
studi, nonche' avvalersi, previa autorizzazione, di personale docente
universitario, anche in posizione di aspettativa o fuori ruolo.
4. Con le
modalita' previste dal comma 4 dell'art. 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dai commi 2 e 3 dell'art. 67 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e dai regolamenti di amministrazione delle
agenzie fiscali, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti
appartenenti alle strutture interessate dal riordino previsto dal
presente articolo puo' essere disposto unilateralmente il passaggio ad
altro incarico, fermo restando, fino alla scadenza del contratto, il
trattamento economico previsto.
5. L'art. 2-quinquies del decreto-legge
27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2001, n. 26, si interpreta nel senso che le relative
disposizioni si applicano a tutti i beni immobili compresi nelle saline
gia' in uso dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e
dell'Ente tabacchi italiani, non destinati, alla data di entrata in
vigore della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale».
- Si
riporta il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e
per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma
dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449): «Art.
15 (Servizi di interesse pubblico).
- 1. Il SIAN, quale strumento per
l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997,
n. 143, ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si
avvale dei servizi di interoperabilita' e delle architetture di
cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica
amministrazione. Il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le
agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonche' le
altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto
agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi
a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico,
anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle
competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole,
forestali ed agroalimentari. Il SIAN e' interconnesso, in particolare,
con l'Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode
specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri,
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio,
industria ed artigianato, secondo quanto definito dal comma 4.
2. Il SIAN,
istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, e' unificato con i sistemi
informativi di cui all'art. 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n.
97, e all'art. 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i
sistemi informativi regionali. Allo stesso e' trasferito l'insieme delle
strutture organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse
hardware, software e di rete dei sistemi di cui all'art. 1 della legge 28
marzo 1997, n. 81, senza oneri amministrativi. In attuazione della
normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria
riservatezza delle informazioni, nonche' l'uniformita' su base nazionale
dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte
degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli
adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla
gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi
inclusi i servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari
oleicolo e viticolo.
3. Il SIAN e' interconnesso con i sistemi
informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese,
di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed
aggiornamento del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i
medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono altresi' definite
le modalita' di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle
imprese del comparto agroalimentare.
4. Con apposita convenzione le
amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le
modalita' tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un
protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio
dei dati e' attuato secondo modalita' in grado di assicurare la
salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni
effettuate, garantendo altresi' il trasferimento delle informazioni in
ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticita' dei
soggetti coinvolti.
5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di
cui al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle funzioni
istituzionali nelle pubbliche amministrazioni interessate, non
costituisce violazione del segreto d'ufficio.
6. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo si fara' fronte nei limiti delle
autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti
legislativi».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 4 agosto
1955, n. 722, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 1.
- 1.
A decorrere dall'anno 1990 e' autorizzata la effettuazione di lotterie
nazionali, fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonche' di una
lotteria internazionale.
2. Con decreto del Ministro delle finanze,
sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che dovranno
esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le
manifestazioni cui collegare le lotterie di cui al comma 1.
3. Le
lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza
nazionale o internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni
storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della validita',
della finalita' e della continuita' nel tempo dell'avvenimento abbinato.
Nella loro individuazione si deve osservare una equilibrata ripartizione
geografica, e garantire, nell'avvicendamento annuale, lotterie per ogni
gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche
di rilevanza nazionale.
4. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 deve
essere emanato entro il 15 dicembre di ogni anno ed ha effetto per l'anno
successivo.
5. Per l'anno 1990 lo stesso decreto ministeriale dovra'
essere emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
5-bis. Non costituiscono lotterie rientranti
nell'ambito di applicazione del comma 1 quelle istituite e regolate,
anche al fine di consentire la partecipazione mediante connessione
telefonica o telematica, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze senza il collegamento con fatti e con rievocazioni
storico-artistico-culturali e con avvenimenti sportivi».
- Si riporta il
testo dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 6, del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 449, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art.
1 (Riordino dell'UNIRE).
- 1. L'Unione nazionale per l'incremento delle
razze equine (UNIRE), istituita dal regio decreto 24 maggio 1932, n. 624,
di seguito denominata UNIRE, e' ente di diritto pubblico di primo
livello, con sede in Roma, dotato di autonomia finanziaria,
amministrativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministero delle
politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero». «Art.
6 (Statuto e regolamento).
- 1. Lo statuto dell'UNIRE e' deliberato,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, dal consiglio di amministrazione ed e' approvato con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Lo statuto disciplina le competenze degli
organi e stabilisce i principi sull'organizzazione e sul funzionamento
dell'ente.
2. In particolare lo statuto prevede, fra l'altro, la
costituzione del consiglio generale, con funzioni consultive, nominato
con decreto del Ministro e composto, oltre dal presidente dell'UNIRE che
lo presiede, dai rappresentanti delle associazioni degli operatori del
settore, delle organizzazioni professionali del mondo agricolo, delle
organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale nel settore
del pubblico impiego, dell'Associazione italiana allevatori (A.I.A.) e
della Federazione italiana sport equestri (F.I.S.E.), nonche' da esperti
in materie amministrative, contabili, economiche e della comunicazione
sociale. Il consiglio esprime il proprio parere sugli argomenti che il
presidente ritiene di sottoporre al suo esame.
2-bis. Lo statuto
dell'UNIRE prevede la costituzione di tre consulte tecniche (trotto,
galoppo e sella) nominate dalle stesse categorie. Nelle materie indicate
dal medesimo statuto, il consiglio di amministraione acquisisce
preventivamente il parere consultivo delle predette consulte.
2-ter.
Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il consiglio di amministrazione dell'UNIRE adotta il
regolamento recante disposizioni relative all'elezione dei componenti
delle consulte tecniche ed al loro funzionamento. Il regolamento, il
quale si informa al principio secondo cui le delibere dell'UNIRE in
materia di programmazione tecnica delle corse e delle manifestazioni e di
piani di programmi allevatori sono emanate sentito il parere delle
consulte, e' sottoposto all'approvazione del Ministro delle politiche
agricole e forestali.
3. Il regolamento di amministrazione e contabilita',
entro il termine di cui al comma 1, e' deliberato dal consiglio di
amministrazione, e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Il
regolamento del personale e' deliberato, entro il termine di cui al comma
1, dal consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Ministro,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il regolamento
determina la dotazione organica dell'ente e prevede il rispetto, nelle
nuove assunzioni, delle disposizioni dell'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
5. Nelle more dell'approvazione degli atti previsti nei
commi 1, 3 e 4, continuano ad applicarsi all'UNIRE le disposizioni
attualmente vigenti, in quanto compatibili con il presente decreto».>
Art. 8-bis>
Adempimenti relativi al registro
delle imprese>
(( 1. Per il deposito dei bilanci e degli altri atti
previsti dagli articoli 2383, 2400 e 2435 del codice civile, il termine
e' fissato al 31 ottobre 2003. E' prorogata fino alla stessa data la
facolta' prevista all'art. 31, comma 2-bis, della legge 24 novembre 2000,
n. 340. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art.
2383 del codice civile: «Art. 2383 (Nomina e revoca degli
amministratori).
- La nomina degli amministratori spetta all'assemblea
fatta eccezione, per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto
costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2458 e 2459. La nomina
degli amministratori non puo' essere fatta per un periodo superiore a tre
anni. Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione
dell'atto costitutivo e sono revocabili dall'assemblea in qualunque
tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto
dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza
giusta causa. Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli
amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese
indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data
di nascita, il domicilio e la cittadinanza. La pubblicita' prevista dal
comma precedente deve indicare se gli amministratori cui e' attribuita la
rappresentanza della societa' hanno il potere di agire da soli o se
debbono agire congiuntamente. Le cause di nullita' o di annullabilita'
della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della
societa' non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della
pubblicita' di cui al quarto comma, salvo che la societa' provi che i
terzi ne erano a conoscenza».
- Si riporta il testo dell'art. 2400 del
codice civile: «Art. 2400 (Nomina e cessazione dall'ufficio).
- I
sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e
successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2458 e
2459. Essi restano in carica per un triennio, e non possono essere
revocati se non per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere
approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato. La nomina dei
sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome,
del luogo e della data di nascita e del domicilio e la cessazione
dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel
registro delle imprese nel termine di trenta giorni ».
- Si riporta il
testo dell'art. 2435 del codice civile: «Art. 2435 (Pubblicazione del
bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni).
-
Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata
dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e
dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli
amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o
spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata.
Entro trenta
giorni dall'approvazione del bilancio le societa' non quotate in mercato
regolamentato sono tenute altresi' a depositare per l'iscrizione nel
registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di
approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni
possedute, nonche' dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di
diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve
essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate
nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio
dell'esercizio precedente».
- Si riporta il testo dell'art. 31 della
legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di
norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di
semplificazione 1999): «Art. 31 (Soppressione dei fogli annunzi legali e
regolamento sugli strumenti di pubblicita).
- 1. A decorrere dal
novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge, i fogli degli annunzi legali delle province sono aboliti.
La legge 30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio 1895,
recante istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876,
n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, il regio decreto-legge
25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e
la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.
2. Decorsi due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e
gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle
imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori
individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie
economiche e amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica
ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'art. 15, comma 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalita' ed i tempi per
l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e
dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e
amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le
formalita' indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di
assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli
originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge.
2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui
dipendono le formalita' di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso
richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che
esegue le formalita', verificata la regolarita' formale della
documentazione.
3. Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione
nel foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicita', la
pubblicazione e' effettuata nella Gazzetta Ufficiale.
4. In tutti i casi
nei quali le norme di legge impongono forme di pubblicita' legale,
l'individuazione degli strumenti per assicurare l'assolvimento
dell'obbligo e' effettuata con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede alla
individuazione degli strumenti, anche telematici, differenziando, se
necessario, per categorie di atti.».>
Art. 9>
Disposizioni per le associazioni di
produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674>
1.
All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
le parole: «entro ventiquattro mesi», sono sostituite dalle seguenti: ((
«Entro trentasei mesi». ))
Riferimenti normativi:
- La legge 20
ottobre 1978, n. 674, (Norme sull'associazionismo dei produttori
agricoli) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1978,
n. 311.
- Si riporta il testo dell'art. 26, del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo,
a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), come modificato dal
presente articolo: «Art. 26 (Organizzazioni di produttori).
- 1. Le
organizzazioni di produttori e le loro forme associate hanno lo scopo di:
a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della
stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli
associati;
c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla
produzione;
d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione
rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di
migliorare la qualita' delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di
tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la
biodiversita'.
2. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di
produttori e le loro forme associate devono assumere una delle seguenti
forme giuridiche societarie:
a) societa' di capitali aventi per oggetto
sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale
sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da societa'
costituite dai medesimi soggetti o da societa' cooperative agricole e
loro consorzi;
b) societa' cooperative agricole e loro consorzi;
c)
consorzi con attivita' esterne di cui all'art. 2612 e seguenti del codice
civile o societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile,
costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
3. Le
regioni riconoscono, ai fini del presente decreto, le organizzazioni di
produttori che ne facciano richiesta a condizione che gli statuti:
a)
prevedano l'obbligo per i soci almeno di:
1) applicare in materia di
produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate
dall'organizzazione;
2) aderire, per quanto riguarda la produzione
oggetto dell'attivita' delle organizzazioni, ad una sola di esse;
3) far
vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente
dall'organizzazione;
4) versare contributi finanziari per la
realizzazione delle finalita' istituzionali;
5) mantenere il vincolo
associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il
preavviso di almeno dodici mesi; b) contengano disposizioni concernenti:
1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico
dell'organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa
adottate;
2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari
e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle
regole fissate dalle organizzazioni;
3) le regole contabili e di bilancio
necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.
4. Le organizzazioni
di produttori e le loro forme associate devono, altresi', rispondere ai
criteri previsti dal presente decreto legislativo ed a tal fine
comprovare di rappresentare un numero minimo di produttori ed un volume
minimo di produzione commercializzabile per il settore o il prodotto per
il quale si chiede il riconoscimento, come determinati dall'art. 27. Esse
inoltre devono dimostrare di mettere effettivamente a disposizione dei
soci i mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il confezionamento, la
preparazione, la commercializzazione del prodotto e garantire altresi'
una gestione commerciale, contabile e di bilancio adeguata alle finalita'
istituzionali.
5. Le regioni determinano, con propri provvedimenti, senza
oneri aggiuntivi, le modalita' per il controllo e per la vigilanza delle
organizzazioni di produttori al fine di accertare il rispetto dei
requisiti per il riconoscimento e per la revoca del relativo
provvedimento.
6. Spettano al Ministero delle politiche agricole e
forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno
delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli, ai
sensi dell'art. 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300.
7. Entro
trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo le
associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre
1978, n. 674, adottano delibere di trasformazione in una delle forme
giuridiche previste dal presente articolo. Gli aiuti di avviamento
previsti dalla legislazione vigente sono concessi in proporzione alle
spese reali di costituzione e di funzionamento aggiuntive. Nel caso le
associazioni non adottino le predette delibere le regioni dispongono la
revoca del riconoscimento. Gli atti e le formalita' posti in essere ai
fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi
tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di lire un
milione».>
Art. 9-bis>
Proroga di termini per consentire
l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive
esistenti e nulla osta provvisorio>
(( 1. All'ultimo periodo
dell'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dal
decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, le parole: «entro il 31 dicembre
2003», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2004». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59), come modificato dal presente articolo: «Art. 7 (Nulla osta
provvisorio).
- I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio
per le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi
dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono tenuti all'osservanza delle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione
incendi indicate nel decreto 8 marzo 1985 del Ministro dell'interno,
nonche' all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 5 del presente
regolamento. Il nulla osta provvisorio consente l'esercizio dell'attivita'
ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi previsti
dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli
obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni
esistenti nonche' quelli previsti nei casi richiamati all'art. 4, comma
secondo, della legge 26 luglio 1965, n. 966, nei termini stabiliti dalle
specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno per singole
attivita' o gruppi di attivita' di cui all'allegato al decreto 16
febbraio 1982, del Ministro dell'interno. Tali direttive, ove non gia'
emanate, devono essere adottate entro il 31 dicembre 2004».>
Art. 10>
Disposizioni sui consorzi agrari>
1.
Il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999,
n. 410, e' prorogato di (( dodici mesi. )) Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4, della legge 28
ottobre 1999, n. 410 (Nuovo ordinamento dei consorzi agrari): «4. Entro
cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorita'
l'amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione
all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in
liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata
presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi dell'art. 214
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o sia stata autorizzata, a
qualunque titolo, cessione di azienda o di ramo d'azienda in favore di un
altro consorzio agrario o di societa' cooperativa agricola operanti nella
stessa regione o in regione confinante, che siano in amministrazione
ordinaria. Il cessionario succede nella titolarita' delle attivita'
d'impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le
licenze di commercio e di produzione».>
Art. 10-bis>
Adeguamento degli scarichi
esistenti>
(( 1. I termini di cui all'art. 62, comma 11, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti,
ancorche' non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo
dell'art. 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152
(Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento
della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue
urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole):
«11. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente
decreto, i titolari degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova
disciplina entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Lo stesso termine vale anche nel caso di scarichi per i quali
l'obbligo di autorizzazione preventiva e' stato introdotto dalla presente
normativa. I titolari degli scarichi esistenti e autorizzati procedono
alla richiesta di autorizzazione in conformita' alla presente normativa
allo scadere dell'autorizzazione e comunque non oltre quattro anni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Si applicano in tal caso il
terzo e quarto periodo del comma 7 dell'art. 45».>
Art. 11>
Gestioni fuori bilancio>
1. Il
termine del 1° luglio 2003 previsto dall'articolo 93, comma 8, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' differito al 31 dicembre 2003.
Riferimenti nortmativi:
- Si riporta il testo dell'art. 93, comma 8,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato): «8. Al fine di ricondurre
all'unitario bilancio dello Stato le gestioni che comunque interessano la
finanza statale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, individua le gestioni fuori bilancio per le quali
permangono le caratteristiche proprie dei Fondi di rotazione. A decorrere
dal 1° luglio 2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e
successive modificazioni, sono ricondotte al bilancio dello Stato alla
cui entrata sono versate le relative disponibilita' per essere
riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base. L'elenco delle
gestioni fuori bilancio, esistenti presso le amministrazioni dello Stato
dopo le operazioni previste dal presente comma, e' allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».>
Art. 12>
Interventi a favore delle imprese
colpite da eventi meteorologici nel novembre 2002>
1. Per le imprese che
hanno subito gravi danni a seguito degli eccezionali eventi ((
meteorologici )) del novembre 2002, ubicate nelle aree dichiarate
in stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 29 novembre 2002, (( pubblicato nella ))
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, i cui fabbricati ed
immobili, sedi di attivita' produttive, sono stati oggetto di ordinanza
sindacale di sgombero per inagibilita' totale o parziale o di ordinanza
di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio
comunale, i termini stabiliti dagli articoli 2364, secondo comma, 2447,
2486, secondo comma, e 2496, primo comma, del codice civile sono
differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel
periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003.
((
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non rilevano agli effetti
dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, qualora comportino
il differimento all'anno solare successivo dei termini di versamento
previsti dal medesimo articolo 17. ))
2. I gravi danni subiti
dalle imprese in conseguenza degli eventi (( meteorologici ))
di cui al comma 1, od i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino
conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi a
fondo perduto, possono essere ammortizzati in piu' esercizi fino ad un
massimo di dieci anni.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il titolo del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002: «Dichiarazione
dello stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi metereologici
verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona
nei giorni 2, 3. 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei
giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona
nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e
Monzuno, in provincia di Bologna, a causa del crollo di una parete
rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi
atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni
Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed
Emilia-Romagna».
- Si riporta il testo dell'art. 2364 del codice civile:
«Art. 2364 (Assemblea ordinaria).
- L'assemblea ordinaria:
1) approva il
bilancio;
2) nomina gli amministratori, i sindaci e il presidente del
collegio sindacale;
3) determina il compenso degli amministratori e dei
sindaci, se non e' stabilito nell'atto costitutivo;
4) delibera sugli
altri oggetti attinenti alla gestione della societa' riservati alla sua
competenza dall'atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli
amministratori, nonche' sulla responsabilita' degli amministratori e dei
sindaci. L'assemblea ordinaria dev'essere convocata almeno una volta
all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'atto costitutivo puo' stabilire un termine maggiore, non superiore in
ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono. Al fine
di ricondurre all'unitario bilancio dello Stato le gestioni che comunque
interessano la finanza statale, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piü
decreti da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, individua le gestioni fuori bilancio per le
quali permangono le caratteristiche proprie dei Fondi di rotazione. A
decorrere dal 1° luglio 2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto
salvo quanto previsto dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre
1993, n. 559, e successive modificazioni, sono ricondotte al bilancio
dello Stato alla cui entrata sono versate le relative disponibilita' per
essere riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base. L'elenco
delle gestioni fuori bilancio, esistenti presso le amministrazioni dello
Stato dopo le operazioni previste dal presente comma, e' allegato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
- Il
testo dell'art. 2447 del codice civile e' il seguente: «Art. 2447
(Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale). - Se, per
la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto
del minimo stabilito dall'art. 2327, gli amministratori devono senza
indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed
il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto
minimo, o la trasformazione della societa».
- Si riporta il testo
dell'art. 2486 del codice civile: «Art. 2486 (Deliberazioni
dell'assemblea).
- Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo,
l'assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che
rappresentino la maggioranza del capitale sociale, e l'assemblea
straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che
rappresentino almeno due terzi del capitale sociale. Alle assemblee dei
soci si applicano le disposizioni degli articoli 2363. 2364, 2365, 2367,
2371, 2372. 2373, 2374, 2375, 2377, 2378 e 2379».
- Si riporta il testo
dell'art. 2496 del codice civile: «Art. 2496 (Riduzione del capitale).
-
La riduzione del capitale ha luogo nei casi e nei modi prescritti per le
societa' per azioni. Il limite minimo del capitale, agli effetti degli
articoli 2445 e 2447, e' quello indicato nell'art. 2474. In caso di
riduzione del capitale per perdite, i soci conservano i diritti sociali
secondo il valore originario delle rispettive quote».
- Si riporta il
testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
2001, n. 435: «Art. 17 (Razionalizzazione dei termini di versamento).
-
1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei
redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attivita' produttive da
parte delle persone fisiche e delle societa' o associazioni di cui
all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella
unificata, e' effettuato entro il 20 giugno dell'anno di presentazione
della dichiarazione stessa. Il versamento del saldo dovuto in base alla
dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
ed a quella dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa
quella unificata, e' effettuato entro il giorno 20 del sesto mese
successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in
base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in
base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
compresa quella unificata, entro il giorno 20 del mese successivo a
quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non e' approvato nel
termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al
precedente periodo, il versamento e' comunque effettuato entro il giorno
20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
2. I
versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il
trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti. maggiorando le
somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse
corrispettivo.
3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive
modificazioni, nonche' quelli relativi all'imposta regionale sulle
attivita' produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento
da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il
quaranta per cento dell'acconto dovuto e' versato alla scadenza della
prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il
versamento dell'acconto e' effettuato, rispettivamente:
a) per la prima
rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base
alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;
b) per la
seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta
regionale sulle attivita' produttive il cui periodo d'imposta non
coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata
entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta».>
Art. 12-bis>
Opere di ripristino della
officiosita' dei corsi d'acqua conseguenti a calamita' naturali o dirette
a prevenire situazioni di pericolo>
(( 1. Il termine di cui
all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, gia'
prorogato da ultimo, dall'articolo 5-bis del decreto-legge 13 maggio
1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999,
n. 226, e' prorogato al 31 dicembre 2005. ))
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4 comma 10-bis, del
decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576 (Interventi urgenti a favore delle
zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996)
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677: «10-bis.
Fino al 30 giugno 1998 le opere di ripristino della officiosita' dei
corsi d'acqua, conseguenti a calamita' naturali o dirette a prevenire
situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali
litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento da
sottoporre a nulla-osta, secondo competenza, delle autorita' di bacino di
rilievo nazionale, interregionale o regionale, nulla-osta che comprende
le valutazioni preventive previste dall'art. 5 della legge 5 gennaio
1994, n. 37, in quanto rivolti alla rimessa in pristino di una situazione
preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano
lo stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431. Nell'esecuzione delle opere di sistemazione i relativi
progetti, che possono riguardare anche piu' tratti fluviali, possono
prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere
della sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale
estratto riutilizzabile, da valutarsi, ai fini della compensazione
dell'onere per la esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali
vigenti».>
Art. 13>
Contributi alle famiglie per
attivita' educative>
1. All'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, dopo le parole: Con decreto sono inserite le seguenti: di
natura non regolamentare e dopo le parole: di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono soppresse le
seguenti: da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo
dell'art. 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), come
modificato dal presente articolo: «7.
- Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono
determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un
contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti
a carico per l'attivita' educativa di altri componenti del medesimo
nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo
di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».>
Art. 14>
Disposizioni in materia d'accesso
alle professioni>
1. La procedura per lo svolgimento delle prove di
accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali
prevista dall'art. 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 21
dicembre 1999, n. 537, gia' prorogata fino all'anno accademico 2002- 2003
dall'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, e' ulteriormente
prorogata fino all'anno accademico 2003-2004.
Riferimenti normativi:
- Si
riporta il testo dell'art. 9, comma 2, decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537
(Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle
scuole di specializzazione per le professioni legali): «2. In sede di
prima applicazione del presente regolamento, comunque non oltre il
concorso di ammissione alle scuole per l'anno accademico 2001-2002, nelle
more della costituzione dell'archivio di cui all'art. 4, comma 3, nonche'
in deroga alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 3 e 4, la
commissione di cui al predetto art. 4, comma 3, predispone tre elaborati
costituiti da 50 quesiti ciascuno. I tre elaborati sono segreti e ne e'
vietata la divulgazione, I tre elaborati, appena formulati, sono chiusi
in tre pieghi suggellati per ciascuna sede, firmati esteriormente sui
lembi di chiusura dai componenti la commissione e consegnati, in data
stabilita nel bando, al responsabile del procedimento di ciascuna sede.
Il bando indica la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrita'
dei pieghi, e' sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un
candidato, nonche' le modalita' di comunicazione dell'elaborato prescelto
a tutte le sedi ».>
Art. 14-bis>
Disposizioni in materia di
assunzioni di personale della Polizia di Stato>
(( 1. Nei limiti
delle autorizzazioni ad assumere personale delle qualifiche di
commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato, ai sensi
dell'articolo 34, commi5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' utilizzare le graduatorie
di merito degli idonei dei concorsi straordinari banditi, ai sensi
dell'art. 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, con decreti del Capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 2 dicembre 2000,
del 6 aprile 2001 e del 15 marzo 2002. )) Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 34, commi 5 e 6 della legge 27 dicembre
2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato):
«5. In deroga al divieto di cui al comma 4,
per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo
esperimento delle procedure di mobilita', le amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici, le universita' e gli enti di ricerca possono procedere ad
assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di
euro. A tale fine e' costituito un apposito fondo nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con
uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2003 e a 220
milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
6. Le deroghe di cui al comma
5 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-ter,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, e'
prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a
compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni
internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla
prevenzione e vigilanza antincendi, alla ricerca scientifica e
tecnologica, al settore della giustizia e alla tutela dei beni culturali,
nonche' dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre
2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si
concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria di merito
entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Per le Forze armate, i Corpi di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco le richieste di
assunzioni sono corredate da specifici programmi recanti anche
l'indicazione delle esigenze piu' immediate e urgenti al fine di
individuare, ove necessario, un primo contingente da autorizzare entro il
31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma
5.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85
(Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento
del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche
equiparate delle Forze di polizia): «Art. 7.
- 1. Il Ministro
dell'interno e' autorizzato a bandire, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario per
titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei
commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, per non oltre
il 50 per cento dei posti disponibili alla data del 31 agosto 1996, e non
piu' di due concorsi straordinari nel quinquennio successivo, nel limite
del 50 per cento delle vacanze verificatesi in ciascun ruolo
successivamente alla data del bando del precedente concorso
straordinario.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso a partecipare
il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di
laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia
riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della
deplorazione o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato, nello stesso
periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono",
appartenente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di
polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni
tecnico-scientifiche o tecniche.
3. L'esame consiste in due prove scritte
e un colloquio nelle materie previste per i corrispondenti concorsi
pubblici. La composizione della commissione giudicatrice, i titoli da
porre in valutazione e le modalita' di svolgimento del concorso sono
stabiliti con il decreto del Ministro dell'interno che indice il
concorso.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati
rispettivamente vice commissari o direttori tecnici della Polizia di
Stato e sono ammessi a frequentare i rispettivi corsi di formazione di
durata non inferiore a nove mesi, con l'applicazione dell'art. 28 della
legge 10 ottobre 1986, n. 668. Nei confronti degli stessi non si
applicano le disposizioni dell'art. 51 della predetta legge n. 668 del
1986.
5. Il primo concorso straordinario di cui al comma 1, per l'accesso
ai ruoli dei direttori tecnici selettori del Centro psico-tecnico della
Polizia di Stato e' bandito per tutti i posti disponibili alla data del
31 agosto 1996. Al medesimo concorso sono inoltre ammessi coloro che, in
possesso del prescritto titolo di studio, svolgono o abbiano svolto le
attivita' di psicologo o perito selettore nelle strutture della Polizia
di Stato, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7
agosto 1990, n. 232».>
Art. 15>
Difesa d'ufficio e procedimenti
civili davanti al tribunale per i minorenni>
1. Le disposizioni previste
dal decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, sono prorogate al 30 giugno 2004.
Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126, reca:
«Disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti
civili davanti al tribunale per i minorenni», modificazioni, dalla legge
2 agosto 2002, n. 175. «Art. 1. In via transitoria, fino alla emanazione
di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a
spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, e comunque non oltre il 30
giugno 2003, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di
opposizione continuano applicarsi le disposizioni processuali vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile
2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001,
n. 240.
2. In via transitoria e alla emanazione di nuove disposizioni che
regolano i procedimenti di cui all'art. 336 del codice civile, e comunque
non oltre il 30 giugno 2003, ai medesimi procedimenti continuano ad
applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di
entrata vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con
modificazioni dalla legge 23 giugno 2001, n. 240. Art. 2. Il presente
decreto entra in vigore il giorno stesso la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge».>
Art. 16>
Consigli nazionali e locali degli
Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali>
1. In attesa del riordino delle professioni di dottore commercialista e
di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, i Consigli nazionali e locali degli
Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali
in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
prorogati fino al 31 dicembre 2005.
2. E' data facolta' ai Consigli
locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In
ogni caso gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2005.
((
2-bis. Sono considerati validi i rinnovi degli organi degli ordini
professionali, le cui operazioni di voto erano gia' in corso alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del
decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107 (Disposizioni urgenti in materia di
accesso alle professioni) convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, legge 1° agosto 2002, n. 173: «Art. 3.
- 1. Fino al
riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e
perito commerciale, hanno titolo per l'iscrizione nel registro dei
praticanti per l'esercizio della professione di dottore commercialista,
di cui all'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, aggiunto dalla legge 17 febbraio
1992, n. 206, e per l'iscrizione nel registro dei praticanti per
l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, di cui
all'art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27
ottobre 1953, n. 1068, e successive modificazioni, coloro che sono in
possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe
delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe
84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali,
nonche' coloro che sono in possesso del diploma di laurea nelle classi
17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione
aziendale, e 28, classe delle lauree in scienze economiche.
2.
All'iscrizione nei registri dei praticanti di cui al comma 1 hanno titolo
anche coloro che sono in possesso di laurea rilasciata dalle facolta' di
economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in
attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3.
Per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della
professione di ragioniere e perito commerciale, per coloro che sono in
possesso dei diplomi di laurea e laurea specialistica di cui ai commi 1 e
2, non e' richiesto il requisito del conseguimento del diploma di
ragioniere e perito commerciale previsto dall'art. 31, comma 1, lettera
f), del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068,
cosi' come modificato dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183. 3-bis. La
durata dei periodi di pratica professionale per l'esercizio delle
professioni di cui al comma 1 e' stabilita in tre anni.».>
Art. 17>
Aliquote sui prodotti della
coltivazione di idrocarburi>
1. Il termine del 30 giugno previsto
all'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
625, per l'anno 2003 e' prorogato al 31 dicembre. Conseguentemente il
termine del 15 luglio previsto all'articolo 19, comma 11, del medesimo
decreto legislativo, per l'anno 2003 e' prorogato al 15 gennaio 2004.
2.
Ai versamenti differiti dalle disposizioni di cui al comma 1 si applicano
gli interessi al saggio legale. Riferimenti normativi: - Si riporta il
testo dell'art. 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996
(Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di
rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi): «9. Ciascun titolare, sulla base dei
risultati del prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
cui si riferiscono le aliquote, effettua i relativi versamenti da esso
dovuti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario e ai comuni
interessati.».>
Art. 17-bis>
Proroga delle agevolazioni sul
gasolio e sul GPL e norme interpretative in materia di metanizzazione>
1.
All'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le
parole: «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2003».
2. L'articolo 8, comma 10, lettera c), numero 4), della legge 23
dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 12 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta
una nuova delibera di consiglio solo se e' mutata la situazione di non
metanizzazione della frazione.
3. Per l'attuazione del comma 1 e'
autorizzata la spesa massima di 25.600.000 euro per l'anno 2003. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a
20.600.000 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e,
quanto a 5.000.000 di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle
comunicazioni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 21,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato): «Art. 21 (Disposizioni in
materia di accise).
- 1. Le disposizioni in materia di riduzione di
aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'art. 24,
comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate, da
ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
La disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 30 giugno 2003.
2. Le
disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale di cui all'art. 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2002,
dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono
ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
3. Le disposizioni in
materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone
montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'art. 5 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31
dicembre 2002, dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.
4. Le disposizioni
in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate
con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'art. 6 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31
dicembre 2002, dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
5. Le disposizioni
in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi
civili, di cui all'art. 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, sono prorogate al 30 giugno 2003.
6. Il regime agevolato previsto
dall'art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66,
concernente il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della
provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, individuati
dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino al 31
dicembre 2003. Il quantitativo e' stabilito in litri 23 milioni per la
provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia
di Udine.
7. Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 8, comma 5,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli
aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul
carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonche' sulle
emulsioni stabilizzate di cui all'art. 24, comma 1, lettera d), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre con propri
decreti, entro il 30 aprile 2003, l'aumento dell'aliquota di base
dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a)
dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
9. I decreti di cui
al comma 8, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle
tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati,
eventualmente intervenuti ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio
1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori
entrate in misura non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2003.
10. I benefici di cui all'art. 6, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il periodo 2003-2005 sono estesi
nel limite del 25 per cento alle imprese armatoriali per le navi che
esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attivita' di
cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprieta' dello Stato o di
imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.
11. Sostituisce il comma 1-quater dell'art. 62, decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
12. Le disposizioni del comma
11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio
successivamente al 31 dicembre 2001.
13. All'art. 61, comma 4, della
legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "di lire 74 miliardi per
l'anno 2002 e di lire 75 miliardi a decorrere dall'anno 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "di euro 48.546.948,51 per l'anno 2002 e
di euro 49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003".
14. Fino al 31
dicembre 2003 e' sospeso l'adeguamento delle tariffe applicabili per le
operazioni in materia di motorizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge
1° dicembre 1986, n. 870.
15. Il numero 11) del primo comma dell'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
abrogato.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 10, della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione
e lo sviluppo): «10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) a compensare
la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro;
b) a
compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata
annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella
dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio
per autotrazione, della sovrattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8
ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e' abolita a decorrere dal 1°
gennaio 2005;
c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento
progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per
riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per
riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o
destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonche' a consentire, a
decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una
riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per
ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio
liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo.
Il suddetto beneficio non e' cumulabile con altre agevolazioni in materia
di accise ed e' applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili
impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
1) ricadenti nella
zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412;
2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70
per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
3) della regione
Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di
petrolio liquefatti confezionati in bombole;
4) non metanizzati ricadenti
nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e'
riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio e'
applicabile altresi' ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati
nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica
E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del
1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro
delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli
enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al
Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;
d) a concorrere, a
partire dall'anno 2000, al finanziamento delle spese di investimento
sostenute nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e
l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la
produzione di energia elettrica nella misura del 20 per cento delle spese
sostenute ed effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non
superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del presente
articolo dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese
sono effettuate. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il
Ministro delle finanze, determina la tipologia delle spese ammissibili e
le modalita' di accesso all'agevolazione;
e) a compensare la riduzione
degli oneri gravanti sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con
veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da
operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari
all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio
per autotrazione;
f) a misure compensative di settore con incentivi per
la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le
fonti rinnovabili nonche' per la gestione di reti di teleriscaldamento
alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle
predette zone climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di
teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la concessione di
un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni
chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione
all'utente finale.».>
Art. 17-ter>
Differimento di termini in
materia di edilizia residenziale pubblica>
(( 1. La scadenza dei
termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti
rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 2, comma 2,
della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia' differita, da ultimo,
dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e'
ulteriormente differita al 31 dicembre 2003. La disposizione di cui al
presente comma decorre dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Il finanziamento degli interventi cosi' attivati e' comunque
subordinato alle disponibilita' esistenti, alla data di ratifica da parte
del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla
realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo
degli articoli 11, comma 2, e 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n.
136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale
pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale): «Art.
11 (Attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 72, della legge
23 dicembre 1996, n. 662).
- (Omissis).
2. In ogni caso, gli accordi di
programma di cui al comma 1, non ratificati entro centottanta giorni
dalla comunicazione del Segretario generale del CER di cui al medesimo
comma, sono esclusi dal finanziamento». «Art. 12 (Programmi
straordinari di edilizia residenziale da concedere ai dipendenti delle
Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalita'
organizzata. Disposizioni varie).
- (Omissis).
2. I programmi di cui
all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, comunque ammessi a
finanziamento, per i quali non e' sottoscritta la convenzione urbanistica
con il comune entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono esclusi dal finanziamento».
- Si riporta il
testo dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152
(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e
di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa),
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203: «Art.
18.
- 1. Per favorire la mobilita' del personale e' avviato un programma
straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in
godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando e'
strettamente necessario alla lotta alla criminalita' organizzata, con
priorita' per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio.
Alla realizzazione di tale programma si provvede:
a) per l'edilizia
agevolata, con limite d'impegno di lire 50 miliardi a valere sul limite
d'impegno di lire 150 miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3
dell'art. 22, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
b) per l'edilizia
sovvenzionata, con un finanziamento di 900 miliardi alla cui copertura si
provvede con prelievo di 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai
contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'art. 10 della
legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi agli anni 1990, 1991, e 1992. La
restante parte di tali proventi e' ripartita fra le regioni, ferma
restando la riserva di cui all'art. 2, primo comma, lettera c), della
legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono
realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro
consorzi e da cooperative e loro consorzi. I contributi di cui al comma
1, lettera a), sono concessi, anche indipendentemente dalla concessione
di mutui fondiari ed edilizi, a parita' di valore attuale in un'unica
soluzione o in un massimo di diciotto annualita' costanti, ferma restando
l'entita' annuale complessiva del limite di impegno autorizzato a carico
dello Stato. Il Comitato esecutivo del CER determina gli ulteriori
criteri per le erogazioni dei contributi nonche' il loro ammontare
massimo. In caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata
l'atto di trasferimento deve prevedere espressamente, a pena di nullita',
il passaggio in capo all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi
e con le modalita' stabilite dal CIPE.
3. Il programma di cui al comma 1
e' finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero del
patrimonio edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da
recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonche' alla
realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione. Gli interventi
possono far parte di programmi integrati, ai quali si applica il disposto
del comma 5.
4. Alla realizzazione del programma straordinario di cui al
comma 1 si applicano le procedure previste dall'art. 3, comma 7-bis, del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il
comitato esecutivo del CER stabilisce le modalita' per la presentazione
delle domande.
5. Al fine di assicurare la disponibilita' delle aree
necessarie alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma
1, si applica l'art. 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979,
n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n.
25. Per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere
ai comuni interessati mutui decennali senza interessi secondo le
modalita' ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
utilizzando le disponibilita' del fondo speciale costituito presso la
Cassa stessa, ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
e successive modificazioni ed integrazioni.
5-bis. Sono consentiti atti
di cessione, con destinazione vincolata alla realizzazione di programmi
di edilizia residenziale pubblica o convenzionata, di beni immobili dello
Stato e delle Aziende autonome statali, anche se dotate di personalita'
giuridica, indicati nel libro terzo, titolo I, capo II, del codice
civile, non indispensabili ad usi governativi, ai comuni che ne facciano
richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in sede di prima
applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
5-ter. I Ministri competenti,
sentiti l'intendenza di finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri
uffici centrali e periferici competenti, procedono, entro centoventi
giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5-bis,
all'individuazione delle aree disponibili per le cessioni, alla loro
valutazione con riferimento all'attuale consistenza e destinazione
nonche' alla cessione al comune richiedente.
5-quater. Nella regione
Trentino-Alto Adige il programma straordinario di cui al comma 1 e'
limitato agli interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti
per esigenze di servizio.
6. Gli enti pubblici comunque denominati, che
gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare
per il periodo 1990-1995 una somma, non superiore al 40% dei fondi
destinati agli investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto
di immobili a destinazione residenziale, da destinare a dipendenti
statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto nella
costruzione e nell'acquisto di immobili della intensita' abitativa e
della consistenza degli uffici statali. "L'acquisto da parte degli
enti pubblici e previdenziali non puo' essere riferito agli immobili
costruiti con i contributi dello Stato".
7. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare
delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 6».>
Art. 18>
Entrata in vigore>
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.>
|
|
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni, sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di
conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono
riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma
dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella
Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2003 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative
note.
Art. 1
Sospensione delle procedure esecutive di
rilascio per finita locazione
1. La sospensione delle procedure esecutive
di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2002, n. 185, e' prorogata fino al 30 giugno 2004.
Art. 1-bis
Proroga delle
agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione
edilizia
(( 1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, le parole: «30 settembre 2003», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
2. Alle minori entrate
derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di
euro per l'anno 2003, a 16 milioni di euro per l'anno 2004 e a 10 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» della stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Art. 2
Liberalizzazione
dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi
1.
All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000,
n. 395, le parole:
«30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti:
((
31 dicembre 2004 )).
Art. 3
Riqualificazione
urbana della citta' di Palermo
1. Nell'articolo 1, comma 1, della legge
29 novembre 2001, n. 436, le parole:
«entro il 30 giugno 2003» sono
sostituite dalle seguenti:
«entro il 31 dicembre 2003».
Art. 4
Norme per la
sicurezza degli impianti
1. Le disposizioni del capo quinto della parte
seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, (( di cui )) al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2004. (( La proroga non si applica agli edifici scolastici
di ogni ordine e grado. ))
Art. 5
Interventi per la
ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici
1. Il termine previsto
dall'articolo 86, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e' prorogato di sei mesi.
Art. 5-bis
Proroga delle
agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione
edilizia nella regione Piemonte
(( 1. Per i soggetti che alla data
dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30
aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio
2003, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, si applicano per le spese sostenute fino al 31
marzo 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
pari a 100.000 euro per il 2004, a 300.000 euro per il 2005 e a 100.000
euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
alla scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Art. 5-ter
Proroga delle
agevolazioni tributarie per gli investimenti nella regione Piemonte
((
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente
agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003 in sedi operative
ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003,
come individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei
Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 106 del 9 maggio 2003. Per gli investimenti immobiliari la proroga di
cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo di
imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e,
comunque, entro il 31 luglio 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione
del presente articolo, pari a 6,7 milioni di euro per l'anno 2004 e a 0,4
milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. ))
Art. 5-quater
Proroga di
interventi in favore del settore agricolo
(( 1. E' autorizzata la
spesa di 1.830.000 euro per l'anno 2003, di 1.830.000 euro per l'anno
2004 e di 2.330.000 euro per l'anno 2005, da destinare all'«Institut
Agricole Regional» della Valle d'Aosta, al fine di garantire lo sviluppo
e gli investimenti previsti per la ricerca e per la sperimentazione nel
settore agricolo e zootecnico.
2. All'onere derivante dal comma 1, per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Art. 6
Disposizioni in
materia di trasporto ferroviario
1. All'articolo 38, comma 3, della legge
1° agosto 2002, n. 166, le parole:
«e comunque non oltre il 31 dicembre
2003» sono sostituite dalle seguenti:
«e comunque non oltre il 31
dicembre 2005».
(( 1-bis. Per l'anno 2002 l'ammontare delle somme
da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel
settore dei trasporti per ferrovia, previsti dal regolamento (CEE) n.
1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e in conformita' all'articolo
5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo
alla disciplina della modalita' della fornitura e commercializzazione dei
servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico, e'
accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura
pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo
stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato; il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere alla
Societa' Trenitalia spa, alle singole scadenze, le somme spettanti. ))
Art. 7
Enti pubblici
1.
Nell'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
successive modificazioni, le parole:
«entro il 30 giugno 2003» sono
sostituite dalle seguenti:
«entro sei mesi dalla scadenza del termine di
cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137».
2. Alla
data di entrata in vigore del (( regolamento di cui al ))
decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, previsto
dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
trasferite all'ente Registro italiano dighe (RID) con le inerenti risorse
finanziarie, materiali ed umane ed i comandi in atto, le funzioni del
soppresso Servizio nazionale dighe.
(( 2-bis. In conseguenza della
proroga dei termini di cui all'articolo 1, comma 7-ter, del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, all'articolo 35, comma 5, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «entro ventiquattro mesi».
2-ter. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2003,
si provvede mediante corrispondente riduziane dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
2-quater. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. ))
Art. 8
Disposizioni
sull'UNIRE
(( 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali,
avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine
(UNIRE), ed il Ministro dell'economia e delle finanze procedono entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei
riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data
di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3,
comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' dei titolari di
concessione attribuita successivamente, ai sensi del predetto
regolamento, alla ricognizione delle posizioni relative a ciascun
concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi forza di legge
decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria
dell'UNIRE, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere a
tale ente, nell'anno 2003, un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con
oneri a parziale carico del bilancio dello Stato. A tale fine il
Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde all'UNIRE, a
decorrere dall'anno 2003, un contributo in conto interessi e in quote
costanti, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' stabilito il tasso d'interesse e fissato il
contributo decennale di cui al periodo precedente.
3. Una quota fino al 4
per cento delle risorse di cui al comma 2 e' destinata dall'UNIRE a piani
per la salvaguardia delle razze equine minacciate di estinzione, redatti
con la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative a
livello nazionale di tutela delle singole razze interessate, nonche' a
programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio
genetico equino nazionale in collaborazione con universita' ed istituti
nazionali ed internazionali specializzati nel settore.
4. All'articolo 3,
comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo la lettera d-bis),
sono aggiunte le seguenti: «d-ter) previsione di procedure finalizzate
ad un costante monitoraggio del benessere degli animali e alla
prevenzione delle pratiche del doping; d-quater) realizzazione di un
sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del
benessere del cavallo, nonche' definizione di un codice che regoli il
mantenimento, l'allevamento, la custodia, il commercio e la cessione dei
cavalli».
5. I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento
emanato a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive modificazioni, il servizio di raccolta delle
scommesse relative alle corse dei cavalli e che non hanno tempestivamente
aderito alle condizioni economiche ridefinite con il decreto
interdirigenziale 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
139 del 15 giugno 2002, possono farlo entro il 30 ottobre 2003 versando
un importo pari al 10 per cento del debito maturato per solo capitale, a
titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo
nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo pari a 1.000 euro. Le
somme dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino
al 2002, maggiarate dei relativi interessi calcolati al tasso medio
bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di
pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30
ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi
del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive
modificazioni, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi
calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono
versate in cinque rate annuali di pari importo, entro il 30 giugno di
ogni anno; il primo versamento va effettuato entro il 15 dicembre 2003.
Le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di
scommesse ippiche ai sensi dell'articolo 7 della convenzione approvata
con decreto ministeriale 20 aprile 1999 e le polizze fideiussorie
rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse sportive ai
sensi dell'articolo 8 della convenzione approvata con decreto
ministeriale 7 aprile 1999 costituiscono garanzia anche per l'esatto
adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle
rateizzazioni previste dal presente articolo, previa verifica della loro
validita' da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Il mancato versamento delle rate nei termini previsti dal presente comma
comporta l'immediata decadenza dalla concessione, l'immediato
incameramento della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal
totalizzatore nazionale.
6. Ai concessionari che fanno atto di adesione
ai sensi del comma 5, nonche' a quelli che hanno gia' tempestivamente
aderito al decreto interdirigenziale di cui al medesimo comma 5, e'
consentito versare il residuo debito maturato a titolo di minimi
garantiti, ridotto del 33,3 per cento, in otto rate annuali di pari
importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno, a
partire dal 30 ottobre 2004. Non si effettua il rimborso di somme versate
a titolo di minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei
confronti dei quali trova applicazione la disposizione di cui al presente
comma. Nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta
giorni il pagamento delle somme maturate a titolo di integrazione al
minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica, eventualmente
ricalcolate ai sensi del comma 5 e del presente comma, sono attivate, in
conformita' alle disposizioni contenute negli atti concessori, le
procedure di riscossione, anche coattiva, dei crediti, seguita
dall'immediata decadenza dalla concessione, dall'incameramento della
fideiussione e dalla disattivazione del collegamento dal totalizzatore
nazionale.
7. Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal
presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Con decreto interdirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche
agricole e forestali, sono stabiliti le modalita' di versamento delle
rate di cui al comma 6 e gli adempimenti conseguenti alla decadenza dei
concessionari che non provvedono ai sensi dei comma 5, i quali, in ogni
caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta alle somme, maggiorate dei
relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni,
e di quote di prelievo, di un importo pari al 15 per cento della
differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma
dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e
2002. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, nei
confronti dei concessionari decaduti si procede all'incameramento della
fideiussione.
8. La disposizione di cui all'articolo 5-bis del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n, 265, trova applicazione nei riguardi dei
provvedimenti che comunque determinano la cessazione dei rapporti di
concessione, sulla base del decreto interdirigenziale di cui al comma 5
del presente articolo, adottati prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. La sospensione degli
effetti dei medesimi provvedimenti e' stabilita fino al 15 settembre 2003
e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere
dal 16 settembre 2003. Gli effetti dei provvedimenti si estinguono nei
riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione ai sensi del comma
5.
9. Dal 1° gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni
per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei
cavalli, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari e'
pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle scommesse
effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato, per ciascun
anno, dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale.
10. Il
secondo periodo del comma 16 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e' sostituito dai seguenti: «Dal 1° gennaio 2003 con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente alle
scommesse ippiche, e' disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta
unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per consentire
un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle scommesse sportive a
totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto alle scommesse sportive
a quota fissa, nonche' un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle
scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle
scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale del
corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta
delle scommesse. Con lo stesso decreto e' ridotta al 22,5 per cento
l'aliquota dell'imposta unica di cui al citato articolo 4, comma 1,
lettera b), numero 1), del decreto legislativo n. 504 del 1998.
Nell'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma e' comunque
garantito il mantenimento della percentuale media complessiva destinata
al CONI e all'UNIRE, vigente al 1° gennaio 2003».
11. Per una piu'
attiva partecipazione dell'UNIRE ai processi di decisione e di controllo
in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli,
all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, sono aggiunte, dopo la lettera d-quater, come
introdotta dal comma 4 del presente articolo, le seguenti lettere: «d-quinquies)
partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti allo scopo indicati, nelle
commissioni competenti in materia di giochi e scommesse relativi alle
corse dei cavalli; d-sexies) individuazione di adeguate forme di
concertazione dell'UNIRE in relazione ai procedimenti riguardanti la
materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli;
d-septies) accesso dell'UNIRE in tempo reale a tutti i dati concernenti i
giochi e le scommesse alle corse dei cavalli e ai rapporti con i
concessionari».
12. La composizione del Comitato generale per i giochi
di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, e successive
modificazioni, e' rideterminata con la partecipazione di un
rappresentante nominato, sentita l'UNIRE, dal Ministro delle politiche
agricole e forestali; le deliberazioni del Comitato relative ai giochi e
alle scommesse concernenti le corse dei cavalli sono adottate con il voto
favorevole del rappresentante del Ministro delle politiche agricole e
forestali.
13. Sulla base dei principi dell'ordinamento comunitario,
ferme le attribuzioni che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono di
rispettiva competenza dei Ministri e dei Ministeri dell'economia e delle
finanze e delle politiche agricole e forestali, nonche' dell'UNIRE,
limitatamente alle concessioni in atto alla data di entrata in vigore del
regolamento emanata a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato dal comma 11 del
presente articolo, e fino alla data del loro nuovo affidamento, mediante
procedure selettive, ai sensi del medesimo regolamento, sono attribuiti
in via esclusiva all'UNIRE i compiti relativi alla gestione delle
predette concessioni, ivi compresi quelli di adozione, in presenza di un
interesse pubblico che lo giustifichi, con particolare riguardo
all'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'adesione di cui al
comma 5 del presente articolo, di ogni provvedimento amministrativo
conseguente, ivi compresi quelli di natura cautelare.
14. Dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2005, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal
relativo regolamento di istituzione, emanato ai sensi dell'articolo 16
della legge 13 maggio 1999, n. 133, puo' essere effettuato dal
concessionario del gioco del Bingo entro novanta giorni dalla data del
ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per
il periodo relativo all'ultimo trimestre. Sull'importo costituente
prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita ai sensi del
citato regolamento, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio
legale, calcolati dal primo giorno e fino a quello dell'effettivo
versamento. La cauzione prevista dal regolamento di cui al primo periodo
e' integrata nella misura del 3 per cento. L'inosservanza delle
disposizioni di cui al secondo e terzo periodo comporta, in ogni caso, la
decadenza dal beneficio e l'immediato incameramento della cauzione. Resta
in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui agli articoli 16 della
legge 13 maggio 1999, n. 133 e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e
successive modificazioni.
15. Sulla base delle linee guida e dei principi
stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE
organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia
d'uso e diffusione territoriale. L'UNIRE si avvale anche dell'AIA,
attraverso le sue strutture provinciali (APA), per raccogliere i dati e
tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante. Dall'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16. All'articolo 1 della
legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole: «31 ottobre» sono
sostituite dalle seguenti: «15 dicembre»; b) dopo il comma 5 e'
aggiunto il seguente: «5-bis. Non costituiscono lotterie rientranti
nell'ambito di applicazione del comma 1 quelle istituite e regolate,
anche al fine di consentire la partecipazione mediante connessione
telefonica o telematica, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze senza il collegamento con fatti e con rievocazioni
storica-artisticoculturali e con avvenimenti sportivi».
17. Il primo
decreto adottato in attuazione del comma 5-bis dell'articolo 1 della
legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 16, lettera b), del
presente articolo, e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
18. Il
Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi
strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi di cui al comma
12, provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e
nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di
partecipazione a distanza, con modalita' elettroniche e telematiche,
anche combinate al segnale telefonico, a giochi, a scommesse, a concorsi,
istituiti o da istituire, anche connessi a manifestazioni sportive
organizzate dagli enti pubblici competenti, assicurando, in ogni caso, il
rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto tra
giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore
selezionato ai sensi del presente comma, nonche' della sicurezza e
trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, delle
rispettive responsabilita' dei diversi operatori coinvolti.
19. Il
Governo trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una
relazione dettagliata sull'attivita' svolta dall'UNIRE e sull'andamento
delle attivita' sportive e di incremento ippico.
20. Al maggiore onere
derivante dall'attuazione dei commi 2 e 10, pari a 12,4 milioni di euro
annui, nonche' dall'attuazione dei commi 5 e 6, pari a 3 milioni di euro
annui, a decorrere dal 1° gennaio 2003, si provvede mediante le maggiori
entrate derivanti dall'indizione di nuove lotterie ad estrazione
istantanea e di quelle previste dall'articolo 1, comma 5-bis, della legge
4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 16, lettera b), del presente
articolo.
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
22.
Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole: «diritto
pubblico» sono aggiunte le seguenti: «di primo livello»; b)
all'articolo 6, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Lo
statuto dell'UNIRE prevede la costituzione di tre consulte tecniche
(trotto, galoppo e sella) nominate dalle stesse categorie. Nelle materie
indicate dal medesimo statuto, il consiglio di amministrazione acquisisce
preventivamente il parere consultivo delle predette consulte. 2-ter.
Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il consiglio di amministrazione dell'UNIRE adotta il
regolamento recante disposizioni relative all'elezione dei componenti
delle consulte tecniche ed al loro funzionamento. Il regolamento, il
quale si informa al principio secondo cui le deibere dell'UNIRE in
materia di programmazione tecnica delle corse e delle manifestazioni e di
piani e programmi allevatori sono emanate sentito il parere delle
consulte, e' sottoposto all'approvazione del Ministro delle politiche
agricole e forestali».
23. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e la partecipazione alle consulte tecniche non comporta
la corresponsione di alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese. ))
Art. 8-bis
Adempimenti
relativi al registro delle imprese
(( 1. Per il deposito dei
bilanci e degli altri atti previsti dagli articoli 2383, 2400 e 2435 del
codice civile, il termine e' fissato al 31 ottobre 2003. E' prorogata
fino alla stessa data la facolta' prevista all'articolo 31, comma 2-bis,
della legge 24 novembre 2000, n. 340. ))
Art. 9
Disposizioni per
le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20
ottobre 1978, n. 674
1. All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, le parole:
«entro ventiquattro mesi» sono
sostituite dalle seguenti:
«Entro trentasei mesi».
Art. 9-bis
Proroga di
termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le
strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio
(( 1.
All'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come
modificato dal decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, le parole: «entro
il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31
dicembre 2004». ))
Art. 10
Disposizioni sui
consorzi agrari
1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge
28 ottobre 1999, n. 410, e' prorogato di (( dodici mesi. ))
Art. 10-bis
Adeguamento
degli scarichi esistenti
(( 1. I termini di cui all'articolo 62,
comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli
scarichi esistenti, ancorche' non autorizzati, sono differiti fino ad un
anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. ))
Art. 11
Gestioni fuori
bilancio
1. Il termine del 1° luglio 2003 previsto dall'articolo 93,
comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' differito al 31
dicembre 2003.
Art. 12
Interventi a
favore delle imprese colpite da eventi meteorologici nel novembre 2002
1.
Per le imprese che hanno subito gravi danni a seguito degli eccezionali
eventi (( meteorologici )) del novembre 2002, ubicate nelle
aree dichiarate in stato di emergenza con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, (( pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002,)) i cui
fabbricati ed immobili, sedi di attivita' produttive, sono stati oggetto
di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o parziale o
di ordinanza di interdizione al traffico delle principali vie di accesso
al territorio comunale, i termini stabiliti dagli articoli 2364, secondo
comma, 2447, 2486, secondo comma, e 2496, primo comma, del codice civile
sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel
periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003.
((
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non rilevano agli effetti
dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, qualora comportino
il differimento all'anno solare successivo dei termini di versamento
previsti dal medesimo articolo 17. ))
2. I gravi danni subiti
dalle imprese in conseguenza degli eventi (( meteorologici ))
di cui al comma 1, od i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino
conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi a
fondo perduto, possono essere ammortizzati in piu' esercizi fino ad un
massimo di dieci anni.
Art. 12-bis
Opere di
ripristino della officiosita' dei corsi d'acqua conseguenti a calamita'
naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo
(( 1. Il
termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12
novembre 1996, n, 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
dicembre 1996, n. 677, gia' prorogato, da ultimo, dall'articolo 5-bis del
decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e' prorogato al 31 dicembre 2005. ))
Art. 13
Contributi alle
famiglie per attivita' educative
1. All'articolo 2, comma 7, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole:
«Con decreto» sono inserite
le seguenti:
«di natura non regolamentare» e dopo le parole:
«di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,» sono soppresse le seguenti:
«da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».
Art. 14
Disposizioni in
materia d'accesso alle professioni
1. La procedura per lo svolgimento
delle prove di accesso alle scuole di specializzazione per le professioni
legali (( prevista )) dall'articolo 9, comma 2, del ((
regolamento di cui al )) decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, gia'
prorogata fino all'anno accademico 2002-2003 dall'articolo 2 del
decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, e' ulteriormente prorogata fino
all'anno accademico 2003-2004.
Art. 14-bis
Disposizioni
in materia di assunzioni di personale della Polizia di Stato
(( 1.
Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere personale delle qualifiche di
commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato, ai sensi
dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' utilizzare le graduatorie
di merito degli idonei dei concorsi straordinari banditi, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, con decreti del Capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 2 dicembre
2000, del 6 aprile 2001 e del 15 marzo 2002. ))
Art. 15
Difesa d'ufficio
e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni
1. Le
disposizioni previste dal decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, sono
prorogate al 30 giugno 2004.
Art. 16
Consigli
nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei
ragionieri e periti commerciali
1. In attesa del riordino delle
professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito
commerciale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n.
107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173,
i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e
dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.
2.
E' data facolta' ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni
alla scadenza del mandato. In ogni caso gli organi eletti decadranno alla
data del 31 dicembre 2005.
(( 2-bis. Sono considerati validi i
rinnovi degli organi degli ordini professionali, le cui operazioni di
voto erano gia' in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge
10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2002, n. 173. ))
Art. 17
Aliquote sui
prodotti della coltivazione di idrocarburi
1. Il termine del 30 giugno
previsto all'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, per l'anno 2003 e' prorogato al 31 dicembre.
Conseguentemente il termine del 15 luglio previsto all'articolo 19, comma
11, del medesimo decreto legislativo, per l'anno 2003 e' prorogato al 15
gennaio 2004.
2. Ai versamenti differiti dalle disposizioni di cui al
comma 1 si applicano gli interessi al saggio legale.
Art. 17-bis
Proroga delle
agevolazioni sul gasolio e sul GPL e norme interpretative in materia di
metanizzazione
(( 1. All'articolo 21, comma 3, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
2. L'articolo 8, comma 10, lettera
c), numero 4), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato
dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpreta nel
senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se e'
mutata la situazione di non metanizzazione della frazione.
3. Per
l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa massima di 25.600.000
euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 20.600.000 euro, l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5.000.000 di euro,
l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
4. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Art. 17-ter
Differimento
di termini in materia di edilizia residenziale pubblica
(( 1. La
scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni,
previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12,
comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia' differita, da ultimo,
dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e'
ulteriormente differita al 31 dicembre 2003. La disposizione di cui al
presente comma decorre dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Il finanziamento degli interventi cosi' attivati e' comunque
subordinato alle disponibilita' esistenti, alla data di ratifica da parte
del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla
realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203. ))
Art. 18
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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