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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
CAPO I
NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA
DI SEMPLIFICAZIONE
E RIASSETTO NORMATIVO
ART. 1
(Riassetto normativo e
codificazione)
1. L'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente: "ART. 20.
- 1. Il Governo, sulla base di un programma di
priorita' di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei
ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta
al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per
la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno
successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalita' e le materie di
intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza
delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle
competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione
della semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al
comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di regolamenti ai
sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza
dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le
singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e
riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai
commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)
definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa
primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del
Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle
materie di legislazione concorrente;
b) indicazione esplicita delle norme
abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei
principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione,
alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita'
che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i
regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei
principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della liberta'
contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa
nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione
della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della
concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della
salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza,
concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che
non implichino esercizio di discrezionalita' amministrativa e il cui
rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge,
con una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle
attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f)
determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di
consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di
discrezionalita' amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle
certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attivita'
da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non
venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine
fissato per categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio
e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni
amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini
dell'incentivazione della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite
e dei diritti di esclusivita', anche alla luce della normativa
comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio
delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi
primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita'
della produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
h)
promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e
delle certificazioni di conformita' da parte delle categorie produttive,
sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati,
che accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle attivita'
economiche e professionali, nonche' dei processi produttivi e dei
prodotti o dei servizi; i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i
poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche
condizionanti l'esercizio delle attivita' private, previsione dell'autoconformazione
degli interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati strumenti
di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono
definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione
della concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il rispetto
dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilita' dell'adeguamento
dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l)
attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il
conferimento di funzioni a province, citta' metropolitane, regioni e
Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza; determinazione dei
principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi
criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di esercizio delle
funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita'
competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4.
I
decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base
della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto
concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli
che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da
ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni
intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando
le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino
superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale
degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in
un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi
del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;
b)
riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione
dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c)
regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono
presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima
amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e
accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili,
anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini
perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti
si intendono adottati;
f) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono
emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la funzione
pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che
sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando
siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del
parere del Consiglio di Stato nonche' delle competenti Commissioni
parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di
Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle
Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai precedenti, entro
sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di
regolamento la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere
comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme,
anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al
comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti
criteri e principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in
ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e
sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di
interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che
risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in
contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o
comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici
conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita'
amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli
interessati, prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento
della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti
amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei
procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una
difforme disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti
gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
9. I
Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e
del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i
poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, che garantisce anche l'uniformita' e l'omogeneita' degli
interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio
dei ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e
di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica
e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e
di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie
economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi
di regolazione e di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno
compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti
amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti
per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dal presente articolo, si
applicano anche alle deleghe legislative in materia di semplificazione e
riassetto normativo conferite con leggi approvate dal Parlamento nel
corso della presente legislatura prima della data di entrata in vigore
della presente legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui approvati.
Note all'art. 1:
- La
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, reca: «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione per la
semplificazione amministrativa.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province
e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' il
seguente: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata).
- 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la
Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua
delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari
regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro
dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione
nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte
inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI
cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8
giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri
del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o
di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente
ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente
dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al
comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute
sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua
delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e'
conferito, dal Ministro dell'interno.».
- Il testo dell'art. 17, commi
1, 2 e 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'
del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente: «Art. 17 (Regolamenti).
- 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione
delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le
materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate
alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (lettera
abrogata).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato,
sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le
leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici
della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto
ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando
la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
-
Il testo dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale e' il
seguente: «Art. 15 (Abrogazione delle leggi).
- Le leggi non sono
abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del
legislatore, o per incompatibilita' tra le nuove disposizioni e le
precedenti o perche' la nuova legge regola l'intera materia gia' regolata
dalla legge anteriore.». - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi».
- Il testo dell'art. 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' il seguente: «Art.
17 (Obbligo del rapporto).
- Qualora non sia stato effettuato il
pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato
la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o
notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e
compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale
si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere
presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal
testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo
unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre
1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di
trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e'
presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei
regolamenti provinciali e comunali il rapporto e' presentato,
rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata
commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al
sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorita'
amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il
processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente
legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13
maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi
precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto
indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalita' relative
alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale
alienazione o distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la
destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro
competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.».
ART. 2
(Riassetto
normativo in materia di produzione normativa, di semplificazione e di
qualita' della regolazione).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il riassetto delle
disposizioni statali di natura legislativa vigenti in materia di
produzione normativa, semplificazione e qualita' della regolazione, ai
sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della
presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della
normativa, adeguamento, aggiornamento e semplificazione del linguaggio
normativo;
b) ricorso al riassetto normativo per materie e alla riduzione
delle disposizioni legislative vigenti, anche mediante apposite leggi
periodiche contenenti l'indicazione delle disposizioni abrogate o
comunque non piu' in vigore;
c) delegificazione delle norme di legge
concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i criteri
previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge;
d) definizione delle
funzioni e dei compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in
armonia con quanto disposto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
e successive modificazioni, dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, dalla legge 8 marzo 1999, n. 50, e dalle leggi
annuali di semplificazione e ferme restando le competenze dei Ministeri
di settore;
e) coordinamento con l'attivita' consultiva del Consiglio di
Stato, anche ai fini di adeguamento delle strutture organizzative, ai
sensi degli articoli 14 e 16 del testo unico delle leggi sul Consiglio di
Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dell'articolo
17, commi 25, 27 e 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
f) previsione
e definizione di procedure di verifica dell'impatto regolatorio, ai sensi
delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di
analisi tecnico-normativa e di analisi dell'impatto della
regolamentazione, anche a seguito di un congruo periodo di applicazione
delle norme, con adeguati strumenti di informazione e partecipazione
degli utenti e delle categorie interessate.
2. Con regolamento di cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed esecuzione
del decreto legislativo di cui al comma 1.
3. Nell'ambito della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, il Governo acquisisce indirizzi e proposte nella
materia della qualita' della regolazione e osservazioni per l'adozione di
strumenti comuni.
4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti reso entro il
termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Note all'art. 2:
- Per i
riferimenti della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle
premesse.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni, reca: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- La
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, reca: «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione per la
semplificazione amministrativa».
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, reca:
«Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti
amministrativi - legge di semplificazione 1998».
- Il testo degli
articoli 14 e 16 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato di
cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato), e' il seguente: «Art. 14 (Art.
10 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638).
- Il Consiglio di Stato: 1)
da' parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura, per
i quali sia interrogato dai Ministri del Re; 2) formula quei progetti di
legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.». «Art. 16
(Art. 12; art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).
- Il voto
del Consiglio di Stato e' richiesto:
1) sopra tutte le proposte di
regolamenti che per l'art. 1, n. 7, del regio decreto 14 novembre 1901,
n. 466, sono soggetti all'approvazione del Consiglio dei Ministri;
2)
sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche, per le quali occorre
il decreto reale;
3) sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi
o di regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito per legge; 4)
sui ricorsi fatti al Re contro la legittimita' dei provvedimenti
amministrativi, sui quali siano esaurite o non possano proporsi domande
di riparazione in via gerarchica;
5) sulle convenzioni o sui contratti da
approvarsi per legge, o che importino impegni finanziari che non trovano
riscontro in impegni regolarmente assunti per legge;
6) in tutti gli
altri casi in cui sia richiesto per legge. Nei casi previsti al n. 4 di
questo articolo, quando il provvedimento sia contrario al parere del
Consiglio di Stato, deve farsi constare dal decreto reale che e' stato
pure udito il Consiglio dei Ministri. I ricorsi indicati al n. 4 del
comma primo, non sono piu' ammessi dopo centottanta giorni da quello in
cui il ricorrente ebbe comunicazione del provvedimento: e devono essere
notificati all'autorita' che abbia emesso il provvedimento e a chi vi
abbia interesse diretto nei modi stabiliti dal regolamento.».
- Il testo
dell'art. 17, commi 25, 27 e 28 della legge 15 maggio 1997, n. 127
(Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo) e' il seguente: «Art. 17
(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita'
amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di
controllo).
- 1-24. (Omissis).
25. Il parere del Consiglio di Stato e'
richiesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi
del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi unici;
b) per la
decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
c)
sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni
predisposti da uno o piu' Ministri.
25-bis. (Omissis).
26. (Omissis).
27.
Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il parere del
Consiglio di Stato e' reso nel termine di quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta, decorso il termine, l'amministrazione puo'
procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per
esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al
presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e
il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal
ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
28. E' istituita una sezione consultiva del Consiglio di
Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere
del Consiglio di Stato e' prescritto per legge o e' comunque richiesto
dall'amministrazione. La sezione esamina altresi', se richiesto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, gli schemi di atti normativi
dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato e' sempre reso in
adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti
devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa
della loro particolare importanza.».
ART. 3
(Riassetto
normativo in materia di sicurezza del lavoro)
1. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, ai
sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della
presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino, coordinamento, armonizzazione e semplificazione delle
disposizioni vigenti per l'adeguamento alle normative comunitarie e alle
convenzioni internazionali in materia;
b) determinazione di misure
tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le
caratteristiche gestionali ed organizzative delle imprese, in particolare
di quelle artigiane e delle piccole imprese, anche agricole, forestali e
zootecniche;
c) riordino delle norme tecniche di sicurezza delle macchine
e degli istituti concernenti l'omologazione, la certificazione e
l'autocertificazione;
d) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con
riferimento, in particolare, alle fattispecie contravvenzionali a carico
dei preposti, alla previsione di sanzioni amministrative per gli
adempimenti formali di carattere documentale; alla revisione del regime
di responsabilita' tenuto conto della posizione gerarchica all'interno
dell'impresa e dei poteri in ordine agli adempimenti in materia di
prevenzione sui luoghi di lavoro; al coordinamento delle funzioni degli
organi preposti alla programmazione, alla vigilanza ed al controllo,
qualificando prioritariamente i compiti di prevenzione e di informazione
rispetto a quelli repressivi e sanzionatori;
e) promozione
dell'informazione e della formazione preventiva e periodica dei
lavoratori sui rischi connessi all'attivita' dell'impresa in generale e
allo svolgimento delle proprie mansioni, con particolare riguardo ai
pericoli derivanti dall'esposizione a rumore, ad agenti chimici, fisici,
biologici, cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o
nocivi e alle misure di prevenzione da adottare in relazione ai rischi;
f) assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
in tutti i settori di attivita', pubblici e privati, e a tutti i
lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il
datore di lavoro o con il committente;
g) adeguamento del sistema
prevenzionistico e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di
lavoro e tipologie contrattuali, anche in funzione di contrasto rispetto
al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare;
h) promozione di codici di
condotta e diffusione di buone prassi che orientino la condotta dei
datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati;
i)
riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine di
evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e competenze,
garantendo indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale
nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 117 della
Costituzione;
l) realizzazione delle condizioni per una adeguata
informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell'attivita' di
prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per
l'elaborazione e l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie;
m)
modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori
interessati, per evitare disarmonie;
n) esclusione di qualsiasi onere
finanziario per il lavoratore in relazione all'adozione delle misure
relative alla sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute dei
lavoratori.
Nota all'art. 3:
- Il
testo dell'art. 117 della Costituzione, come sostituito dall'art. 3 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e' il seguente: «Art. 117. -
La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel
rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e
rapporti internazionali dello Stato;
rapporti dello Stato con l'Unione
europea;
diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la
Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate;
sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela
del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema
valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali
sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale,
organi di Governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione
concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione
europea delle regioni;
commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione
per i settori produttivi;
tutela della salute;
alimentazione;
ordinamento
sportivo;
protezione civile;
governo del territorio;
porti e aeroporti
civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della
comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia;
previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali;
casse di risparmio, casse rurali,
aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente
spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione
dello Stato. Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento
ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta'
regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le
province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine
alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale
ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la
regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi
dello Stato.».
ART. 4
(Riassetto in
materia di assicurazioni)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento della normativa
alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali;
b) tutela
dei consumatori e, in generale, dei contraenti piu' deboli, sotto il
profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonche'
dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione
del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi
pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli
aspetti strutturali di tale servizio;
c) salvaguardia dell'effettiva
concorrenza tra le imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita'
assicurativa in Italia o operanti in regime di liberta' di prestazioni di
servizi;
d) previsione di specifici requisiti di accesso e di esercizio
per le societa' di mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto delle
norme comunitarie, nonche' per le imprese di riassicurazione;
e) garanzia
di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese
autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa, anche nell'ipotesi
di una loro appartenenza ad un gruppo assicurativo, nonche' con
riferimento alle partecipazioni di imprese assicurative in soggetti
esercenti attivita' connesse a quella assicurativa e di partecipazione di
questi ultimi in imprese assicurative;
f) armonizzazione della disciplina
delle diverse figure di intermediari nell'attivita' di distribuzione dei
servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di intermediari,
svolgono questa attivita' nei confronti del pubblico;
g) armonizzazione
della disciplina sull'esercizio e sulla vigilanza delle imprese di
assicurazione e degli intermediari assicurativi alla normativa
comunitaria;
h) riformulazione dell'apparato sanzionatorio alla luce dei
principi generali in materia:
1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla
sanzione amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori
del settore, la previsione di specifiche sanzioni penali, modulate tra
limiti minimi e massimi, nei casi di abusivo esercizio di attivita'
assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese e
soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e ruoli ovvero
di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari dell'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP),
agli uffici o alla documentazione relativa alle anzidette attivita',
anche esercitate in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa;
2)
prevedendo la facolta' di difesa in giudizio da parte dell'ISVAP, a mezzo
dei suoi funzionari, nei ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori di
cui all'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
i) riassetto della
disciplina dei rapporti tra l'ISVAP e il Governo, in ordine alle
procedure di crisi cui sono assoggettate le imprese di assicurazione.
Nota all'art. 4:
- Il
testo dell'art. 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001), recante «Disposizioni in
materia di apertura e regolazione dei mercati», e' il seguente: «Art. 6
(Ricorsi).
- 1. Avverso il provvedimento col quale ai sensi dell'art. 4
della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'art. 4 del
decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato irroga la sanzione per le infrazioni di
cui all'art. 5, e' ammesso ricorso al giudice amministrativo che provvede
a norma degli articoli 33, comma 1, e 45, comma 18, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
2. La disposizione del comma 1 si
applica anche ai provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie
ovvero disciplinari previste da ogni altra norma che disciplina
l'esercizio delle assicurazioni private, ivi compreso quello dell'attivita'
di agente, di mediatore di assicurazione e di riassicurazione e di perito
assicurativo.
E' abrogata ogni diversa disposizione.».
ART. 5
(Riassetto in
materia di incentivi alle attivita' produttive)
1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di interventi di sostegno pubblico per lo
sviluppo delle attivita' produttive, ai sensi e secondo i principi e
criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) articolazione delle
disposizioni allo scopo di renderle strumenti coordinati per il
raggiungimento degli obiettivi di politica industriale fissati dal
Governo e dal Parlamento con l'approvazione del Documento di
programmazione economico-finanziaria, anche in base ai diversi
inquadramenti degli aiuti previsti dalla normativa dell'Unione europea e
nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione;
b) limitazione della
normativa primaria alla individuazione dei soli requisiti sostanziali per
la concessione degli incentivi nel rispetto dei limiti previsti
dall'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunita' europea;
c)
delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare dello Stato e alla
normazione regionale, secondo le rispettive competenze, della disciplina
dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della
presente legge, nonche' i principi contenuti nel decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni;
d) definizione, tra i
principi fondamentali per la legislazione regionale, della priorita' di
intervento a favore delle attivita' produttive situate nelle aree
territoriali meno sviluppate e nelle zone montane, del raccordo tra i
diversi strumenti di incentivazione anche di carattere fiscale, della
previsione di procedure semplificate per le imprese artigiane e le
piccole e medie imprese.
Note
all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 117 della Costituzione si veda nella nota
all'art. 3.
- Il testo dell'art. 87 (ex art. 92) del Trattato che istituisce la
Comunita' europea, nella versione consolidata, in vigore dal 1° maggio
1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 10
novembre 1997, n. C 340, e' il seguente: «Art. 87 (Aiuti concessi dagli
Stati).
- 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili
con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra
Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse
statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a
condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate
dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita'
naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della
Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della
Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi
economici provocati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove
il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma
di sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante
progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave
turbamento dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di
talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli
scambi in misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del
patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della
concorrenza nella Comunita' in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio,
che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998), reca «Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a
norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.
59».
ART. 6
(Riassetto in
materia di prodotti alimentari)
1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di prodotti alimentari, ai sensi e secondo i principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione della disciplina
della produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari ai
principi e alle norme di diritto comunitario, con particolare riferimento
alla libera circolazione, allo scopo di assicurare competitivita' alle
imprese;
b) tutela degli interessi relativi alla salute, all'ambiente,
alla protezione del consumatore e alla qualita' dei prodotti, alla salute
degli animali e vegetali;
c) abrogazione o modificazione delle norme rese
inapplicabili o superate dallo sviluppo tecnologico e non piu' adeguate
all'evoluzione produttiva e commerciale delle imprese, fermo restando il
diritto dei consumatori all'informazione;
d) fissazione di regole
uniformi per cio' che concerne il sistema sanzionatorio e le modalita' di
controllo e di vigilanza, salvo per i prodotti oggetto di specifica
normativa comunitaria, e in particolare per il prelevamento dei campioni;
e) semplificazione delle procedure esistenti, eliminando quelle che
pongono a carico delle aziende oneri non prescritti, per gli stessi
prodotti, in altri Stati membri dell'Unione europea;
f) distinzione tra
norme di produzione e di commercializzazione, con particolare riferimento
agli aspetti tecnici e merceologici, norme concernenti il controllo dei
prodotti, norme concernenti la istituzione di un unico sistema
sanzionatorio.
ART. 7
(Riassetto in
materia di tutela dei consumatori)
1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi, per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e
secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della
presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli
accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di
armonizzarla e riordinarla, nonche' di renderla strumento coordinato per
il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in
sede internazionale;
b) omogeneizzazione delle procedure relative al
diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;
c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza
transitoria delle disposizioni piu' favorevoli per i consumatori,
previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185,
di attuazione della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 1997, e rafforzamento della tutela del
consumatore in materia di televendite;
d) coordinamento, nelle procedure
di composizione extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle
associazioni dei consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della
Commissione delle Comunita' europee.
Nota all'art. 7:
- Il
testo dell'art. 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1999), di
attuazione della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 1997 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee 4 giugno 1997, n. L 144), e' il seguente: «Art. 15
(Disposizioni transitorie e finali).
- 1. Il contratto a distanza deve
contenere il riferimento al presente decreto legislativo.
2. Fino alla
emanazione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni di cui
al presente decreto legislativo con la disciplina recata dal decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali di vendita
previste dall'art. 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e
dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si
applicano le disposizioni piu' favorevoli per il consumatore contenute
nel presente decreto legislativo.
3. Il presente decreto legislativo
entra in vigore centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
ART. 8
(Riassetto in
materia di metrologia legale)
1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o piu' decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti
in materia di metrologia legale ai sensi e secondo i principi e i criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino e adeguamento della
normativa in relazione ai mutamenti intervenuti nel mercato,
all'evoluzione del progresso tecnologico e al nuovo assetto di competenze
derivato dal trasferimento di funzioni alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura in applicazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
b)
semplificazione e deregolamentazione degli adempimenti amministrativi per
gli operatori del settore;
c) armonizzazione della disciplina con le
raccomandazioni e le indicazioni dell'Unione europea e degli organismi
internazionali sui pesi e sulle misure.
Nota dell'art. 8:
- Il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998) reca: «Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
ART. 9
(Riassetto in
materia di internazionalizzazione delle imprese)
1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione
delle imprese, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le
disposizioni legislative in materia di internazionalizzazione delle
imprese, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in
grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane,
prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;
b) coordinare
le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle
regioni e degli altri soggetti operanti nel settore
dell'internazionalizzazione delle imprese;
c) prevedere accordi tra enti
pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi
estere degli istituti di credito.
ART. 10
(Riassetto in
materia di societa' dell'informazione)
1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data in entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi, su proposta del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri competenti per materia,
per il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
di societa' dell'informazione, ai sensi e secondo i principi e i criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) graduare la rilevanza giuridica
e l'efficacia probatoria dei diversi tipi di firma elettronica in
relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della firma;
b)
rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la piu'
ampia disponibilita' di servizi resi per via telematica dalle pubbliche
amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai
cittadini e alle imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio
della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari
e nel rispetto dei principi di eguaglianza, non discriminazione e della
normativa sulla riservatezza dei dati personali;
c) prevedere la
possibilita' di attribuire al dato e al documento informatico contenuto
nei sistemi informativi pubblici i caratteri della primarieta' e
originalita', in sostituzione o in aggiunta a dati e documenti non
informatici, nonche' obbligare le amministrazioni che li detengono ad
adottare misure organizzative e tecniche volte ad assicurare l'esattezza,
la sicurezza e la qualita' del relativo contenuto informativo;
d)
realizzare il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti,
apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie
per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al
fine di adeguare o semplificare il linguaggio normativo;
e) adeguare la
normativa alle disposizioni comunitarie.
2. La delega di cui al comma 1
e' esercitata per i seguenti oggetti:
a) il documento informatico, la
firma elettronica e la firma digitale;
b) i procedimenti amministrativi
informatici di competenza delle amministrazioni statali anche ad
ordinamento autonomo;
c) la gestione dei documenti informatici;
d) la
sicurezza informatica dei dati e dei sistemi;
e) le modalita' di accesso
informatico ai documenti e alle banche dati di competenza delle
amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo.
3. Il Governo e'
delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi determinati dal
presente articolo, entro dodici mesi decorrenti dalla data di scadenza
del termine di cui al medesimo comma 1.
ART. 11
(Riassetto delle
disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
per il riassetto delle disposizioni vigenti concernenti il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi e secondo i principi e i criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione e riassetto della
normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi,
protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonche'
l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla
contrattazione collettiva nazionale, in modo da consentirne la coerenza
giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento:
1) alla
definizione delle attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
negli interventi di soccorso pubblico;
2) al riassetto della normativa in
materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto
anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali;
3)
alla revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori in materia di
prevenzione incendi e di vigilanza antincendi;
b) armonizzazione delle
disposizioni sulla prevenzione incendi alla normativa sullo sportello
unico per le attivita' produttive;
c) coordinamento e adeguamento della
normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali.
2.
All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi del
comma 1 si provvede con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.
Nota
all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 17, commi 1, 2 e 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si veda nelle note all'art. 1.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ANALISI DI IMPATTO
DELLA REGOLAMENTAZIONE E DI ATTI NORMATIVI GOVERNATIVI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO
ART. 12
(Analisi di
impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle autorita'
amministrative indipendenti)
1. Le autorita' amministrative
indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di
vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi
ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della
regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in
particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o
pianificazione, e, comunque, di regolazione.
2. Le autorita' di cui al
comma 1 trasmettono al Parlamento le relazioni di analisi di impatto
della regolamentazione da loro realizzate.
3. I soggetti di cui al comma
1 provvedono alla verifica degli effetti derivanti dall'applicazione di
contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di clausole e
condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto generale.
4. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le
segnalazioni e le altre attivita' consultive, anche se concernenti gli
atti di cui al comma 1, nonche' i procedimenti previsti dalla legge 10
ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
Nota all'art. 12:
- La
legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, reca: «Norme
per la tutela della concorrenza e del mercato».
ART. 13
(Disposizioni
relative all'attivita' della Corte dei conti e all'accesso alla
magistratura della Corte dei conti)
1. Il parere della Corte dei conti,
previsto dall'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
sugli schemi di atti normativi del Governo, e' reso nel termine di
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale
termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine
di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una
volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal
ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
2. All'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "La Corte
riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari
competenti nelle modalita' previste dai Regolamenti parlamentari, sulla
congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le
norme di copertura recate dalla legge di delega".
3. All'articolo
12, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, la lettera d) e'
sostituita dalla seguente: "d) gli avvocati iscritti nel relativo
albo professionale da almeno cinque anni".
4. All'articolo 12, primo
comma, lettera e), della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come modificata
dall'articolo 3, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al primo
periodo, le parole: "Amministrazioni dello Stato" sono
sostituite dalle seguenti: "Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165"; il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I bandi
di concorso possono riservare una percentuale non inferiore al 20 per
cento dei posti messi a concorso a personale che sia dotato oltre che del
diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in
scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo
di studio equipollente".
5. Una quota non inferiore al 20 per cento
della dotazione organica del personale della carriera dirigenziale e
direttiva in servizio presso la Corte dei conti e' riservata ai laureati
in discipline economiche o statistiche o attuariali.
Note all'art. 13:
- Il
testo dell'art. 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato) e' il seguente: «Art. 88.
- Il Governo del Re,
sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti,
modifichera' le norme regolamentari vigenti per la amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, con facolta' di
emanare ogni altra disposizione di complemento, di coordinamento e di
attuazione.».
- Il testo dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente: «Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi).
- 1. In
attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge
che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun
anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di
spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la
compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La
copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese,
ovvero minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
seguenti modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis, restando precluso sia
l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte
corrente, sia l'utilizzo per finalita' difformi di accantonamenti per
regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi
internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti
correnti o in contabilita' speciali presso la Tesoreria statale, si
procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della
entrata delle risorse da utilizzare come copertura;
c) (lettera abrogata
dall'art. 1-bis del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425);
d) mediante
modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta
in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con
entrate in conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati, da una relazione
tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna
disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione,
per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino
alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e
dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella
relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la
quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica
tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i
regolamenti parlamentari.
3. Le Commissioni parlamentari competenti
possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le
proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della
verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.
4. I
disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere
corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei
modi previsti dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro
analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite
all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le
disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione
contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa
attuazione, nonche' sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed
economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le
disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti
appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la
valutazione espressa dagli enti interessati.
6. Ogni quattro mesi la
Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia
delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce,
inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle
modalita' previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le
conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura
recate dalla legge di delega.
6-bis. Le disposizioni che comportano nuove
o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente
autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di
spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano
di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto
per l'anno in corso alla medesima data. 6-ter. Per le Amministrazioni
dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici
centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila
sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per
gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di
revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e
delle finanze.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle
previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine
della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da notizia
tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale,
anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con
propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La
relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche
ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la
quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di
cui al presente comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati
dal documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La
stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni
della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
-
Il testo dell'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (Istituzione
di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in
materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte
dei conti), come modificato dall'art. 3, comma 8, della legge 15 maggio
1997, n. 127, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata,
e' il seguente: «Art. 12 (Nomine a referendario).
- Le nomine a
referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al
quale possono partecipare:
a) i magistrati dell'ordine giudiziario che
abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;
b) i sostituti
procuratori dello Stato;
c) i sostituti procuratori e giudici istruttori
militari; d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da
almeno cinque anni; e) gli impiegati delle amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonche' quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale
della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza
ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a
quelle di consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo
triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di "ottimo".
I bandi di concorso possono riservare una percentuale non inferiore al 20
per cento dei posti messi a concorso a personale che sia dotato oltre che
del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in
scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo
di studio equipollente. Per quanto altro attiene alle modalita' del
concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della magistratura della
Corte si applicano, fino all'emanazione del testo unico previsto dal
successivo art. 44, le norme vigenti. Alla lettera a) dell'art. 45 del
regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, sono soppresse le parole
"della regia universita' di Roma".».
ART. 14
(Modifiche al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
1. Al comma 2, primo periodo,
dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
sostituito dall'articolo 3 della legge 15 luglio 2002, n. 145, dopo le
parole: "almeno cinque anni di servizio", sono inserite le
seguenti: "o, se in possesso del diploma di specializzazione
conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di
servizio".
2. Al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 40 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo
7 della legge 15 luglio 2002, n. 145, la parola: "oppure" e'
sostituita dalle seguenti: "e per gli archeologi e gli storici
dell'arte aventi il requisito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge
7 luglio 1988, n. 254, nonche' per gli archivisti di Stato, i
bibliotecari e gli esperti di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima
legge, che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono
compiti".
Note all'art. 14:
- Il
testo dell'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 65 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), gia' sostituito dall'art. 3 delle legge 15
luglio 2002, n. 145, e come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente: «Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente).
- 1. L'accesso
alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per
concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione.
2. Al concorso per esami possono essere
ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di
laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, o, se in
possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di
specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, almeno tre anni di servizio svolti in posizioni funzionali
per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di
corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni. Sono,
altresi', ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in
enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell'art. 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per
almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro
che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni,
purche' muniti di diploma di laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini
italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno
maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti
od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni
funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del
diploma di laurea.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono
essere ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento di cui al
comma 5, soggetti muniti di laurea nonche' di uno dei seguenti titoli:
laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca,
o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche
o private, secondo modalita' di riconoscimento disciplinate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la Scuola superiore
della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi
dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea,
che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma
di laurea. Possono essere ammessi, altresi', dipendenti di strutture
private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle
indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalita'
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali
dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato
almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni
professionali all'interno delle strutture stesse.
4. Il corso di cui al
comma 3 ha la durata di dodici mesi ed e' seguito, previo superamento di
esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o
private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso
finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione e'
corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della
pubblica amministrazione.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art.
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso,
la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:
a) le
percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate
al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per cento, al
corso-concorso;
b) la percentuale di posti che possono essere riservati
al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici
per esami;c
c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni
esaminatrici;
d) le modalita' di svolgimento delle selezioni, prevedendo
anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate
nonche', nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2,
una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale
appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque
denominata, della carriera direttiva;
e) l'ammontare delle borse di
studio per i partecipanti al corso-concorso.
6. I vincitori dei concorsi
di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico
dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative organizzato
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai
sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo'
comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e
straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche
o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici
mesi, puo' svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o
private.
7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale
delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano,
entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che
si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento
della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica
alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire
mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso e' bandito
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31
dicembre di ciascun anno.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in
materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere
diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9. Per le finalita' di cui al
presente articolo, e' attribuito alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a
decorrere dall'anno 2002.
10. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.». - Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall'art. 7 della legge
15 luglio 2002, n. 145, e come ulteriormente modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente: «Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e
integrativi).
- 1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le
materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali. 2.
Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative
ai sensi dell'art. 43, comma 4, sono stabiliti i comparti della
contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o
affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma
relativamente a uno o piu' comparti. I professionisti degli enti
pubblici, gia' appartenenti alla X qualifica funzionale, i ricercatori e
i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA,
costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle
amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata
sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di
ruolo e funzioni. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del
ruolo sanitario quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli
accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le
procedure di cui all'art. 41, comma 6. Per le figure professionali che,
in posizione di elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o
che comportano iscrizione ad albi e per gli archeologi egli storici
dell'arte aventi il requisito di cui all'art. 1, comma 3, della legge 7
luglio 1988, n. 254, nonche' per gli archivisti di Stato, i bibliotecari
e gli esperti di cui all'art. 2, comma 1, della medesima legge che in
posizione di elevata responsabilita', svolgono compiti tecnico
scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito
dei contratti collettivi di comparto.
3. La contrattazione collettiva
disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i
rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto
dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione
collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai
contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure
negoziali che questi ultimi prevedono;
essa puo' avere ambito
territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le pubbliche
amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti
collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti
di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le
clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4. Le
pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti
collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione
definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti.».
ART. 15
(Modifica
all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488)
1. All'articolo 38
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 e' sostituito dal
seguente: "3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora
intendano avvalersi della facolta' di accreditamento dei contributi di
cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre
dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio
l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente
rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volonta' in senso
contrario".
Nota all'art. 15:
- Il
testo dell'art. 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2000), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente: «Art. 38 (Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti
che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche e disposizioni in
materia di sgravi contributivi).
- 1. I lavoratori dipendenti dei settori
pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del
Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire
funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino
il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro
spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi
pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la
quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa
non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o
della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, che sono
deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di
cui all'art. 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla amministrazione
dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtu' della nomina,
che provvedera' a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di
appartenenza.
2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento
ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal
1° gennaio 2000. 3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora
intendano avvalersi della facolta' di accreditamento dei contributi di
cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre
dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio
l'aspettativa a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente
rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volonta' in senso
contrario.
4. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la
domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi
anteriori al 31 dicembre 1998 secondo le modalita' previste dal comma 3
dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni,
possono esercitare tale facolta' entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
5. A decorrere dal 1° gennaio
2000 il diritto agli sgravi contributivi previsti dall'art. 59 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive
modificazioni e integrazioni, e' riconosciuto alle aziende che operano
nei territori individuati ai sensi dello stesso articolo, come
successivamente modificato e integrato, che impiegano lavoratori anche
non residenti per le attivita' dagli stessi effettivamente svolte nei
predetti territori.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche
ai periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 2000 e alle situazioni
pendenti alla stessa data; sono fatte salve le maggiori contribuzioni
gia' versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato.».
CAPO III
MISURE TELEMATICHE
ART. 16
(Registro
informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese)
1. Presso
il Ministero delle attivita' produttive, che si avvale a questo scopo del
sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, e' istituito il Registro informatico degli adempimenti
amministrativi per le imprese, di seguito denominato
"Registro", il quale contiene l'elenco completo degli
adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per
l'avvio e l'esercizio delle attivita' di impresa, nonche' i dati raccolti
dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui
all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del
sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a
compilare in via elettronica la relativa modulistica.
2. E' fatto obbligo
alle amministrazioni pubbliche, nonche' ai concessionari di lavori e ai
concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via
informatica al Ministero delle attivita' produttive l'elenco degli
adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attivita'
di impresa.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalita' di
coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonche' di
connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.
4. Il Registro
e' pubblicato su uno o piu' siti telematici, individuati con decreto del
Ministro delle attivita' produttive. 5. Del Registro possono avvalersi
gli enti locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi
pubblici da loro gestiti.
Nota all'art. 16:
- Il
testo dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59) e' il seguente: «Art. 24 (Principi organizzativi per
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti
produttivi).
- 1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma
associata, con altri enti locali, le funzioni di cui all'art. 23,
assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero
procedimento.
2. Presso la struttura e' istituito uno sportello unico al
fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via
telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti
le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli
adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonche' tutte le
informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle
concernenti le attivita' promozionali, che dovranno essere fornite in
modo coordinato.
3.-5. Omissis.».
ART. 17
(Banca dati per
la legislazione in materia di pubblico impiego)
1. E' istituita presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica una banca dati contenente la normativa generale e speciale in
materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica cura l'aggiornamento periodico della
banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e
della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e
assicurando agli utenti la consultazione gratuita.
ART. 18
(Consultazione in
via telematica)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri puo'
pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative
del Governo, nonche' i disegni di legge di particolare rilevanza,
assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformita' con le
disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del
Consiglio dei ministri puo' inoltre pubblicare atti legislativi e
regolamentari in vigore nonche' i massimari elaborati da organi di
giurisdizione.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono individuate le modalita' di partecipazione del cittadino alla
consultazione gratuita in via telematica.
ART. 19
(Dati
identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo
e contabile)
1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi
al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi
abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e
sul sito istituzionale della rete INTERNET delle autorita' emananti.
2.
Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile,
rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente
inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della
rete INTERNET, osservando le cautele previste dalla normativa in materia
di tutela dei dati personali.
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 20
(Norme transitorie)
1. Per la legge per la semplificazione e il riassetto
normativo dell'anno 2003 i termini di cui al comma 1 dell'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della
presente legge, sono rispettivamente fissati al novantesimo e al
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
ART. 21
(Copertura finanziaria)
1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui al Capo
I non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, determinato
nella misura massima di 516.457 euro a decorrere dall'anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3. All'onere derivante dall'attuazione
dell'articolo 17, determinato nella misura massima di 324.850 euro per
l'anno 2003 ed in 141.510 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
ART. 22
(Modifiche alla
legge 24 novembre 2000, n. 340)
1. L'articolo 35 della legge 24 novembre
2000, n. 340, e' sostituito dal seguente: "ART. 35. (Controversie in
materia di masi chiusi).
1. In tutte le controversie in materia di masi
chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e la
determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni
dettate dal capo I del titolo IV del libro secondo del codice di
procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo
410 del codice di procedura civile e' esperito dinanzi alla Ripartizione
agricoltura della provincia autonoma di Bolzano.
2. Chi intende proporre
in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi e'
tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo
46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in cui la Ripartizione agricoltura
della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato
provinciale dell'agricoltura.
3. Tutti gli atti, i documenti e i
provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e
tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, sono
esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra tassa e dal
contributo unificato".
2. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 3 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, valutato in 15.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Alla legge 24 novembre
2000, n. 340, nell'allegato A, il numero 43 e' sostituito dal seguente:
"43. Procedimenti relativi all'acquisto e alla locazione di nuove
macchine utensili o di produzione. Legge 28 novembre 1965, n. 1329".
4. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, dopo il numero
63, sono aggiunti i seguenti: "63-bis. Procedimento di astensione
anticipata dal lavoro delle donne in stato di gravidanza. Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, articolo 17, commi 2 e 3. 63-ter. Procedimento di
predisposizione ed approvazione dei regolamenti interni degli istituti
penitenziari e delle relative modifiche. Legge 26 luglio 1975, n. 354,
articolo 16; Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, articolo
10".
Note all'art. 22:
- Il
capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile
reca la disciplina «Delle controversie individuali di lavoro». - Il
testo dell'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato
dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e' il
seguente: «Art. 410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione).
- Chi
intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti
dall'art. 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione
previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche
tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca
mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di
conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'art. 413. La
comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di
conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del
tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua
conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. La commissione,
ricevuta la richiesta tenta la conciliazione della controversia,
convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni
dal ricevimento della richiesta. Con provvedimento del direttore
dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e'
istituita in ogni provincia presso l'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione
composta dal direttore dell'ufficio stesso, o da un suo delegato, in
qualita' di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro
supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da
quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse
modalita' e con la medesima composizione di cui al precedente comma,
anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e
della massima occupazione. Le commissioni, quando se ne ravvisi la
necessita', affidano il tentativo di conciliazione a proprie
sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato che rispecchino
la composizione prevista dal precedente terzo comma. In ogni caso per la
validita' della riunione e' necessaria la presenza del presidente e di
almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.
Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata
presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il
direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilita'
di procedere al tentativo di conciliazione.».
- Il testo dell'art. 46
della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) e' il
seguente: «Art. 46 (Tentativo di conciliazione. Disposizioni
processuali).
- Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a
una controversia in materia di contratti agrari e' tenuto a darne
preventivamente comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale
dell'agricoltura competente per territorio. Il capo dell'ispettorato,
entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente,
convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di
categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione
della vertenza. Se la conciliazione riesce, viene redatto processo
verbale sottoscritto da entrambe le parti, dai rappresentanti delle
associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato. Se la
conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale
vengono precisate le posizioni delle parti. Nel caso in cui il tentativo
di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al primo comma, ciascuna delle parti e' libera di
adire l'autorita' giudiziaria competente. Quando l'affittuario viene
convenuto in giudizio per morosita', il giudice, alla prima udienza,
prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un
termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il
pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio,
vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni della lira
secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il
pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti
la morosita'. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'art.
373 del codice di procedura civile, anche l'esecuzione di sentenza che
privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di
sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio
pericolo per l'integrita' economica dell'azienda o per l'allevamento di
animali.».
- L'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340
(Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999), come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Allegato A (Art.
1, commi 1 e 2) ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE E SEMPLIFICARE
1.
Procedimenti per la concessione dell'indennita' per infortunio o malattia
da parte dell'INAIL o dell'INPS. Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Legge 11 gennaio 1943, n. 138.
2.
Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dei
distributori di carburante autostradali. Testo unico delle leggi sui pesi
e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;
Legge 7 dicembre 1984, n. 818.
3. Procedimento per l'approvazione tecnica
dei progetti delle dighe e per la vigilanza sulla loro costruzione e
sulle operazioni di controllo durante l'esercizio. Decreto-legge 8 agosto
1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,
n. 584, art. 2.
4. Procedimento per l'emanazione di decreti, di
competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali,
finalizzati ad apportare modifiche agli allegati 1B (concimi nazionali),
1C (ammendanti e correttivi), 2 (etichettatura) e 3 (tolleranze
applicabili ai fertilizzanti) della legge 19 ottobre 1984, n. 748. Legge
19 ottobre 1984, n. 748, articoli 8 e 9; Decreto legislativo 16 febbraio
1993, n. 161, art. 6;
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art.
58.
5. Procedimento per il rilascio delle concessioni per gli autoservizi
di linea di competenza statale. Legge 28 settembre 1939, n. 1822.
6.
Procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova degli
autoveicoli. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 98,
100, 101 e 102.
7. Procedimento per la domiciliazione delle tariffe
dovute per la registrazione delle revisioni effettuate dalle imprese di
autoriparazione. Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, art. 3.
8.
Procedimento di chiusura annuale del «Fondo - Scorta» della Polizia di
Stato, dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza. Legge 2 dicembre
1969, n. 968, art. 1, secondo comma.
9. Procedimento per la cancellazione
d'ufficio dal registro delle imprese di imprese, societa', consorzi ed
altri enti non piu' operativi. Legge 16 dicembre 1977, n. 904;
Legge 7
maggio 1986, n. 150;
Codice civile, articoli 2191, 2312, 2456 e 2544;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
10. Procedimento per il recupero dei
diritti di segreteria non versati al registro delle imprese. Testo unico
delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.
639;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 18.
11. Procedimento per
l'iscrizione delle informazioni sulle procedure concorsuali presso
l'ufficio del registro delle imprese. Regio decreto 16 marzo 1942, n.
267;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
12. Procedimento per
l'autorizzazione alla installazione degli impianti di riscaldamento ad
acqua calda e degli impianti di produzione di acqua calda per servizi
igienici in edifici adibiti ad uso civile. Decreto-legge 30 giugno 1982,
n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n.
597, art. 2;
Legge 5 marzo 1990, n. 46;
Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
13.
Procedimento per la formazione dei piani attuativi. Legge 17 agosto 1942,
n. 1150;
Legge 18 aprile 1962, n. 167;
Legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge
22 ottobre 1971, n. 865;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 5 agosto
1978, n. 457;
Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
Decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493; Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
14. Procedimento per il collaudo
per opere di cemento armato e/o strutture metalliche. Legge 5 novembre
1971, n. 1086.
15. Tutela dall'inquinamento acustico. Rumore
nell'ambiente esterno e determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore. Tecnico competente acustica ambientale. Legge 26 ottobre 1995, n.
447;
Codice penale, art. 659;
Codice civile, art. 844;
Decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
Decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277;
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
16. Autorizzazione alla custodia, all'utilizzo e al trasporto di gas tossici.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 58;
Decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
17. Procedimenti concernenti la
produzione e commercializzazione di prodotti alimentari. Legge 30 aprile
1962, n. 283; Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123; Decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
18. Procedimenti concernenti le
modifiche alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati
montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a
pressione atmosferica. Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure,
approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088; Legge 31 gennaio
1967, n. 33.
19. Procedimento di iscrizione a ruolo del notaio. Legge 16
febbraio 1913, n. 89, articoli 18 e seguenti; Regolamento approvato con
regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 32 e seguenti.
20.
Procedimento di iscrizione del notaio trasferito. Legge 16 febbraio 1913,
n. 89, art. 25; Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre
1914, n. 1326, articoli 41 e seguenti.
21. Procedimento per il rilascio
del permesso di assenza del notaio. Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art.
26; Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326,
articoli 51 e seguenti.
22. Procedimento per la nomina del coadiutore del
notaio. Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 45;
Regolamento approvato con
regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 65 e seguenti.
23.
Redazione di atti pubblici in lingua straniera e revisione della
disciplina di nullita'. Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 54 e 55;
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 58, comma primo, n. 4.
24. Redazione
di atti pubblici con intervento di sordi, muti e sordomuti e revisione
della disciplina di nullita'. Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 56
e 57; Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 58, comma primo, n. 40.
25.
Procedimento per la conservazione e la pubblicita' dei testamenti. Legge
16 febbraio 1913, n. 89, art. 66, ultimo comma;
Legge 25 maggio 1981, n.
307, articoli 3 e seguenti;
Decreto del Presidente della Repubblica 18
dicembre 1984, n. 956;
Decreto del Ministro di grazia e giustizia 25
ottobre 1993, n. 586;
Codice civile, art. 622.
26. Comunicazioni di atti
di trasferimento di terreni. Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18;
Legge 12 agosto 1993, n. 310, art. 7.
27. Semplificazione per i privati
delle modalita' di conservazione dei documenti su microfilm. Regolamento
emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre
1996, n. 694.
28. Procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione
e serbatoi G.P.L. e procedure di prevenzione incendi relative ai depositi
di G.P.L. in serbatoi fissi di capacita' non eccedente 5 metri cubi.
Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Legge 13 luglio 1966,
n. 615, capo II;
Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359; Legge 26
luglio 1965, n. 966;
Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37.
29. Procedimenti per il collaudo, la denuncia di
installazione e le verifiche periodiche relativi a gru ed altri
apparecchi di sollevamento (argani, paranchi); funi e catene: piani
inclinati; idroestrattori a forza centrifuga; scale aeree, ponti sospesi
con argano o sviluppabili su carro, ponti sospesi motorizzati. Decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;
Decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626.
30. Procedimento di denuncia all'ispettorato
del lavoro relativamente all'esercizio di nuova attivita' produttiva.
Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, art. 48.
31. Procedimento per il controllo della qualita' dei prodotti
ortofrutticoli ai fini dell'esportazione. Legge 25 marzo 1997, n. 68,
art. 2, comma 2, lettera h).
32. Procedimento di autorizzazione per l'attivita'
di noleggio di autoveicoli senza conducente e per l'esercizio dell'attivita'
di rimessa di autoveicoli o vetture e adempimenti richiesti agli
esercenti autorimesse. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 86;
Regolamento
per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
art. 196.
33. Procedimento in materia di inquadramento e definizione del
trattamento economico del personale del comparto scuola. Legge 11 luglio
1980, n. 312, art. 172;
Testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli
438, 439, 440, 486, 490, 560 e 570.
34. Procedimento per l'acquisto di
immobili, anche vincolati a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089,
destinati a sede di organi dell'Amministrazione centrale e periferica
dello Stato. Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Legge 1° giugno
1939, n. 1089;
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n.
1544;
Legge 5 agosto 1978, n. 468; Decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29.
35. Procedimento relativo alla permuta di immobili demaniali
adibiti ad uso di pubblici uffici. Regio decreto-legge 10 settembre 1923,
n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.
36. Concessione e
locazione di immobili di proprieta' dello Stato. Regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 6;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20,
art. 3, comma 1, lettere f) e g).
37. Passaggio dei beni dello Stato dal
demanio al patrimonio pubblico. Codice della navigazione, art. 35.
38.
Procedimento per le alienazioni dei beni immobili dello Stato. Legge 24
dicembre 1908, n. 783;
Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio
1955, n. 72;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20.
39. Procedimento per la
riliquidazione della pensione definitiva. Decreto-legge 22 dicembre 1990,
n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n.
59, art. 3, comma 2.
40. Procedimento relativo al collocamento in
aspettativa per infermita' del personale militare. Legge 10 aprile 1954,
n. 113;
Legge 31 luglio 1954, n. 599; Legge 17 aprile 1957, n. 260;
Legge
3 agosto 1961, n. 833; Legge 10 febbraio 1989, n. 53.
41. Procedimento
per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di barbiere,
parrucchiere per uomo-donna, estetista. Legge 14 febbraio 1963, n. 161;
Legge 4 gennaio 1990, n. 1.
42. Procedimento per l'iscrizione all'albo
degli spedizionieri. Legge 14 novembre 1941, n. 1442.
43. Procedimenti
relativi all'acquisto e alla locazione di nuove macchine utensili o di
produzione. Legge 28 novembre 1965, n. 1329.
44. Procedimento per
l'archiviazione del verbale errato di contestazione di violazione del
codice della strada. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art.
204.
45. Procedimento di revisione annuale dei diritti aeroportuali.
Legge 5 maggio 1976, n. 324, art. 9; Legge 15 febbraio 1985, n. 25.
46.
Denuncia di inizio attivita'. Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come
modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n.
10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23
dicembre 1996, n. 662. 47. Autorizzazione edilizia. Legge 17 agosto 1942,
n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28
gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n.
349; Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
48. Interventi non soggetti a
concessione od autorizzazione edilizie. Legge 17 agosto 1942, n. 1150,
come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977,
n. 10; Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349; Legge 23
dicembre 1996, n. 662.
49. Catasto edilizio. Regolamento per la
conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto
8 dicembre 1938, n. 2153;
Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249;
Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;
Decreto-legge 19 dicembre
1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1985, n. 17;
Legge 30 dicembre 1989, n. 427;
Decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133;
Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539;
Legge 23 dicembre
1996, n. 662.
50. Autorizzazioni e concessioni relative alla sede
stradale e pertinenze. Accessi e diramazioni. Attraversamenti ed uso
della sede stradale. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
51.
Procedimento per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la
manutenzione di impianti tecnologici. Legge 5 marzo 1990, n. 46.
52.
Procedimento per la progettazione, la messa in opera e l'esercizio di
edifici e di impianti al fine del contenimento del consumo energetico.
Legge 9 gennaio 1991, n. 10; Legge 5 marzo 1990, n. 46.
53. Procedimento
per l'autorizzazione e la licenza di panificazione. Legge 31 luglio 1956,
n. 1002;
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 22
54.
Procedimento relativo alle denunce delle presenze nelle strutture
ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei
ricoveri in case ed istituti di cura. Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Legge 30 settembre 1993, n. 388;
Decreto
legislativo 13 luglio 1994, n. 480;
Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203 Legge
30 maggio 1995, n. 203. 55. Procedimento di concessione di medaglie
d'onore per la lunga navigazione. Decreto luogotenenziale 1° marzo 1945,
n. 127;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586;
Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110. 56.
Procedimento per lo svolgimento di tombole e pesche di beneficenza in
occasione di feste o sagre a carattere locale. Regio decreto-legge 19
ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 1939, n. 973;
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 57. Procedimento di
vidimazione di registri, libri sociali e scritture contabili, abolizione
dell'obbligo di vidimazione o estensione della facolta' di vidimazione
agli uffici del giudice di pace e ai comuni. Decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Codice civile, articoli 2215, 2218
e 2421.
58. Procedimento per l'attribuzione del codice fiscale con
estensione della facolta' di richiesta telematica e di ricezione del
codice fiscale e di duplicato dello stesso a liberi professionisti
(consulenti fiscali, commercialisti, notai, avvocati). Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
Decreto del
Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, art. 1.
59.
Procedimento di rilascio di porto d'armi a cittadini degli Stati
dell'Unione europea. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 42.
60.
Comunicazione di trasferimento di possesso di fabbricati. Decreto-legge
21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
maggio 1978, n. 191, art. 12.
61. Procedimento per la determinazione dei
compensi spettanti ai presidenti e ai componenti delle camere di
commercio. Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 11, comma 1, lettera e);
Legge 10 agosto 1988, n. 340, art. 3, comma 6.
62. Procedure concernenti
i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli impianti montani ad
esclusivo uso della economia montana: pareri. Decreto del Presidente
della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, articoli 43 e 44.
63.
Procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da
causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata
ordinaria e dell'equo indennizzo. Funzionamento e composizione del
Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092;
Legge 23 agosto 1988, n. 400;
Decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 63-bis. Procedimento di
astensione anticipato dal lavoro delle donne in stato di gravidanza.
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e delle paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 17, commi 2 e 3.
63-ter.
Procedimento di predisposizione ed approvazione dei regolamenti interni
degli Istituti penitenziari e delle relative modifiche. Legge 26 luglio
1975, n. 354, art. 16;
Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, art.
10.».
ART. 23
(Abrogazioni)
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
legge 10 marzo 1969, n. 116, e' abrogata.
2. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 13-ter,
13-quater e 13-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile
1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
n. 165. Gli atti privi della dichiarazione ivi prevista sono sanati con
efficacia retroattiva fermo il diritto maturato da terzi in base ad atto
trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e' abrogato l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Le
procedure avviate ai sensi del citato articolo 7 per le quali, alla data
di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta la richiesta
di parere al Consiglio di Stato, possono essere completate con
l'emanazione dei previsti testi unici entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, alla legge 24 novembre 2000, n.
340, all'articolo 1, comma 4, sono abrogate le lettere g), h) ed i). A
decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia le previsioni di
cui ai numeri 94, 97 e 98 dell'allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n.
59, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata
legge n. 340 del 2000.
5. All'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai
numeri 10, 12, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 41, 58, 68, 74, 98-bis, 99,
106, 112-ter, 112-quater e 112-octies.
6. All'allegato 1 della legge 8
marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, sono soppresse le
previsioni di cui ai numeri 17, 22, 38, 39 e 44.
7. All'allegato A della
legge 24 novembre 2000, n. 340, sono soppresse le previsioni di cui ai
numeri 2, 4, 7, 13, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 56, 57, 59 e
60. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per
la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI
PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 776):
Presentato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro senza
portafoglio per la funzione pubblica (Frattini) il 25 ottobre 2001.
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 16 novembre 2001 con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 7ª,
8ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, Giunta per gli affari delle Comunita'
europee e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato
dalla 1ª commissione, in sede referente, il 16, 22, 23 gennaio 2002; 5,
21, 26, 27 febbraio 2002.
Esaminato in aula il 19, 20 e 21 marzo 2002 e
approvato il 27 marzo 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2579):
Assegnato
alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3
aprile 2002 con pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII,
IX, X, XI, XII, XIII, XIV, e commissione parlamentare per lequestioni
regionali.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 28 e 29
maggio 2002; 4, 5, 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 25 giugno 2002;
2, 3, 9, 10 e
23 luglio 2002; 25 settembre 2002;
23, 29, 30 ottobre 2002; 21 novembre
2002.
Esaminato in aula il 25 e il 28 novembre 2002 ed approvato con
modificazioni il 3 dicembre 2002.
Senato della Repubblica (atto n.
776-B):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 6 dicembre 2002, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 7ª,
8ª, 9ª, 10ª, 11ª, Giunta per gli affari delle Comunita' europee e
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª
commissione, in sede referente, il 14, 22, 28 gennaio 2003, e il 4
febbraio 2003.
Esaminato in aula l'11, 12 e 13 marzo 2003, ed approvato
il 19 marzo 2003.
Rinviato alle camere dal Presidente della Repubblica il
10 aprile 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 776-B-bis):
Assegnato
alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15
aprile 2003 con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª,
11ª, 12ª, 13ª, Giunta per gli affari delle Comunita' europee e
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª
commissione, in sede referente, il 16 aprile 2003; 6 ed 8 maggio 2003.
Relazione scritta presentata il 16 maggio 2003 (atto n. 776-B-bis/A
relatore sen. Pastore).
Esaminato in aula il 29 maggio 2003;
10 giugno
2003, e approvato con modificazione il 25 giugno 2003.
Camera dei
deputati (atto n. 2579-B):
Assegnato alla I commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 30 giugno 2003 con pareri delle
commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, e
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla I
commissione, in sede referente, il 2, 8, 9 e 17 luglio 2003.
Esaminato in
aula il 21 luglio 2003 ed approvato il 23 luglio 2003.
Note all'art. 23:
- La
legge 10 marzo 1969, n. 116, abrogata dalla presente legge, recava: «Istituzione
di un controllo qualitativo sulle esportazioni dei formaggi «pecorino
romano» e «pecorino siciliano» verso gli Stati Uniti d'America e il
Canada».
- Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90
(Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di
contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti), convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Art. 3.
- 1 (aggiunge le
lettere d-bis) e d-ter) al secondo comma dell'art. 6 e modifica il quarto
comma dello stesso art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633).
2. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la
base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi,
adibiti ad abitazione principale, costruiti su aree in proprieta', di cui
all'art. 13, legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e
integrazioni, da parte di cooperative e loro consorzi fruenti o meno del
contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, e' costituita
dal 70 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a
quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte
eccedente il costo stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale non
opera la riduzione della base imponibile.
3. Ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei
propri soci di alloggi, costruiti su aree in diritto di superficie, di
cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive
modificazioni e integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e
degli enti pubblici territoriali, e' costituita dal 50 per cento del
costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal
Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente non opera la
riduzione della base imponibile.
4. La base imponibile, determinata ai
sensi dei commi 2 e 3, e' ridotta delle somme versate dai soci alle
cooperative sino alla data del 31 dicembre 1989.
5. L'imposta sul valore
aggiunto afferente gli acquisti di beni e servizi effettuati da
cooperative a proprieta' indivisa per le prestazioni rese ai soci
assegnatari per l'uso dell'immobile e' detraibile ai sensi dell'art. 19
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a
decorrere dal 1° gennaio 1990.
6. La disposizione di cui all'art. 10, n.
14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'IVA si applica anche se il
trasporto e' effettuato dal vettore in dipendenza di contratti stipulati
con soggetti diversi dal viaggiatore.
7. Non sono soggette all'imposta
sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei
confronti delle biblioteche universitarie, nonche' le importazioni dei
detti beni effettuate dagli stessi organismi.
8. Le agevolazioni agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto previste dall'art. 13, comma 1,
della legge 10 febbraio 1989, n. 48 e successive modificazioni,
continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1992.
9. La disposizione
prevista dall'art. 74, primo comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato
dall'art. 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, per le cessioni di
supporti integrativi di giornali quotidiani e di periodici, si applica
anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 1990. Non
si da' luogo a rimborsi, ne' e' consentita la variazione di cui all'art.
26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
10. Ai fini di quanto disposto dall'art. 74,
primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, la diminuzione a titolo di forfettizzazione della
resa deve intendersi applicabile anche sui corrispettivi relativi alle
copie consegnate o spedite in abbonamento e si considerano supporti
integrativi i nastri, i dischi, le videocassette ed altri supporti sonori
o videomagnetici ceduti, per un prezzo indistinto ed in unica confezione,
unitamente a giornali quotidiani, libri e periodici, a condizione che il
costo del supporto non sia superiore ai tre quarti del predetto prezzo di
vendita al pubblico.
11. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto
prevista dall'art. 8. primo comma, numeri 2), 4) e 5), del decreto-legge
31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 1980, n. 891, relativa alle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, deve intendersi applicabile anche se le opere sono realizzate
al di fuori dell'ambito urbano; la medesima aliquota deve intendersi
applicabile agli interventi di recupero di cui al n. 6) dell'art. 8 del
predetto decreto-legge n. 693 del 1980, effettuati sulle stesse opere.
Non si fa luogo a rimborso delle imposte pagate.
12. (sostituisce il
quarto comma dell'art. 58, decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633).
13. Tra i servizi prestati nei porti, aeroporti,
autoporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti direttamente il
funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di
beni o mezzi di trasporto, di cui all'art. 9, n. 6), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono
compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento,
ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti gia'
esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti
luoghi. in sede diversa dalla precedente; si intendono compresi altresi',
purche' resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi
relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e
quelli di cui al n. 5) dello stesso articolo prescindendo dalla
definitiva destinazione doganale dei beni.
13-bis. Con effetto dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli
oggetti d'arte, da arredo o di carattere ornamentale fabbricati
esclusivamente con prodotti lapidei sono soggetti, ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto, all'aliquota ordinaria. Non si da' luogo a rimborsi
qualora sia stata applicata, nel passato, l'aliquota sopra citata.
13-ter. (abrogato).
13-quater. (abrogato).
13-quinquies. (abrogato).».
-
L'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici
di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione 1998), abrogato dalla presente legge, recava la
disciplina dei testi unici.
- Il testo dell'art. 1 della legge 24
novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per
la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione 1999), come modificata dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente: «Art. 1 (Delegificazione di norme e regolamenti di
semplificazione).
- 1. La presente legge dispone, ai sensi dell'art. 20,
comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la
semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti
elencati nell'allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati
nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge.
2. Alla
delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui
all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti
emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all'art. 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
3. Le
disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge sono
abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima, limitatamente
alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati.
Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e
adempimenti amministrativi sono soppressi.
4. Alla legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) (sostituisce il comma 2, dell'art. 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59);
b) all'art. 20, comma 7, dopo le parole: "Le
regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da
1 a 6" sono inserite le seguenti: "e dalle leggi annuali di
semplificazione";
c) all'art. 20-bis, comma 1, lettera a), dopo la
parola: "eliminare" sono inserite le seguenti: "o
modificare";
d) all'art. 21, comma 13, il secondo periodo e'
soppresso;
e) nell'allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai
numeri: 3, 4, 5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 71, 75, 81,
88, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies;
f) al n. 18
dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimento di espropriazione per
causa di pubblica utilita'" sono aggiunte le seguenti: "e altre
procedure connesse";
g) (abrogato);
h) (abrogato);
i) (abrogato);
l)
(aggiunge il n. 98-bis) all'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
m) al n. 105 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimenti per il
rilascio delle concessioni edilizie", sono aggiunte le seguenti:
"e di altri atti di assenso concernenti attivita' edilizie". 5.
All'art. 39, comma 22, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, le parole: ", per non piu' di un
triennio," sono soppresse.
6. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 3, comma 1, al primo
periodo sono soppresse le parole: "non immediatamente" e al
terzo periodo, le parole: "possono essere collocati fuori ruolo o in
aspettativa retribuita" sono sostituite dalle seguenti: "sono
collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita,
anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi
ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'art. 2, comma 4,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29";
b) il comma 3
dell'art. 3 e' abrogato;
c) all'art. 7, comma 1, lettera a), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nelle norme che dispongono
la delegificazione della materia ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400";
d) (aggiunge la lettera f-bis al
comma 1 dell'art. 7, legge 8 marzo 1999, n. 50);
e) (sostituisce l'alinea
del comma 2 dell'art. 7, legge 8 marzo 1999, n. 50);
f) all'art. 7, comma
2, la lettera g) e' abrogata;
g) l'art. 8 e' abrogato;
h) all'art. 9,
comma 1, le parole: "e di riordino" sono soppresse;
i)
all'allegato 1 sono soppresse le previsioni di delegificazione e
semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti
numeri: 5), 12), 13), 14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), 50), 51), 52),
54);
l) (sostituisce il n. 30) dell'allegato 1 alla legge 8 marzo 1999,
n. 50);
m) al n. 43) dell'allegato 1 le parole: "in nome e"
sono soppresse; n) all'allegato 2 e' soppresso il n. 5);
o) (aggiunge i
numeri 7-bis, 7-ter e 7-quater all'allegato 3 alla legge 8 marzo 1999, n.
50).
7. All'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
sostituito dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, alla
fine del quarto periodo sono soppresse le parole: "tra soggetti
privati e pubbliche amministrazioni".
8. Entro il 31 marzo 2001, il
Governo e' delegato, sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il
riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi
sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti
di lavoro dei dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto dall'art. 7
della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le modifiche necessarie per
il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in
particolare:
a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione
dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'art. 72
del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive
modificazioni;
b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che
hanno cessato di produrre effetti, ai sensi dell'art. 72 del citato
decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dal
momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del
secondo contratto collettivo previsto dal medesimo decreto.».
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