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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87,
quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, ed in particolare l'articolo 5;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 24 ottobre 2003;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 10
dicembre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19
dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Il termine per il
compimento delle attivita' formative per il personale che gia' esercita
funzioni di informazione e comunicazione, previsto dall'articolo 6, comma
3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 2001, n. 422, e' prorogato fino al 31 dicembre 2004.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato
a Roma, addi' 19 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei
conti il 23 gennaio 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio
n. 133
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: -
L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto
1998, n. 400: « 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,
possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, reca: «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche».
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
giugno 2000, n. 136, reca: «Disciplina delle attivita' di informazione e
di comunicazione delle pubbliche amministrazioni». Si trascrive il testo
dell'art. 5: «Art. 5. - 1. Con regolamento da emanare, ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla
individuazione dei titoli per l'accesso del personale da utilizzare
presso le pubbliche amministrazioni per le attivita' di informazione e di
comunicazione. Il medesimo regolamento prevede e disciplina altresi' gli
interventi formativi e di aggiornamento per il personale che gia' svolge
attivita' di informazione e di comunicazione.».
Nota
all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4 dicembre 2001, n. 282): «Art. 6 (Norma di prima applicazione). - 1. In
fase di prima applicazione del presente regolamento, le amministrazioni
possono confermare l'attribuzione delle funzioni di comunicazione di cui
all'art. 2 e di informazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 al
personale dei ruoli organici che gia' svolgono tali funzioni. La conferma
puo' essere effettuata anche se il predetto personale e' sfornito dei
titoli specifici previsti per l'accesso, e, relativamente all'esercizio
delle funzioni di informazione, in mancanza del requisito professionale
della iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti.
2. Le amministrazioni, per la conferma dell'attribuzione delle funzioni
gia' svolte dal personale in servizio, prevedono, sulla base dei modelli
individuati dal successivo art. 7, l'adozione di programmi formativi nei
limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, avvalendosi, secondo le
norme vigenti, della collaborazione della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, della Scuola superiore della pubblica amministrazione
locale, del Formez, degli istituti e delle scuole di formazione esistenti
presso le amministrazioni stesse, delle universita' ed istituti
universitari e di altri soggetti pubblici e di societa' private
specializzate nel settore. I programmi annuali della Scuola superiore
della pubblica amministrazione e del Formez sono conseguentemente
adeguati per far fronte prioritariamente alle esigenze formative previste
dal presente regolamento.
3. Le attivita' formative del personale in servizio sono portate a
compimento dalle amministrazioni entro ventiquattro mesi dall'entrata in
vigore del presente regolamento.
4. E' esonerato dalla partecipazione al programma di formazione di cui al
comma 2 il personale in servizio, gia' in possesso dei requisiti di cui
agli articoli 2 e 3 o che ha frequentato corsi di formazione in
comunicazione pubblica di durata non inferiore a quelle previste
dall'allegato A, lettera a), del presente regolamento, organizzati dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione, dal Formez, dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione locale, da universita' ed
istituti universitari e altre scuole pubbliche nonche' strutture private
aventi i requisiti di cui all'allegato B al presente regolamento. I
moduli formativi, relativi ai contenuti previsti nel percorso didattico
di cui all'allegato A, gia' erogati dalle pubbliche amministrazioni
potranno essere computabili sul piano quantitativo ai fini
dell'assolvimento degli interventi formativi di cui al successivo art. 7.
5. Il personale confermato nell'esercizio delle funzioni di comunicazione
ed informazione e' assegnato ad altre funzioni se non svolge, nel termine
di cui al comma 3, il programma formativo previsto in relazione alla
tipologia e al livello della funzione svolta presso l'amministrazione di
appartenenza.».
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