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Testo in
vigore dal: 3-12-2003
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87,
quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n.
217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come
modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.
455, concernente regolamento recante disposizioni relative agli uffici di
diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n.
300, concernente regolamento recante rideterminazione delle unita'
addette agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle
attivita' produttive, ivi comprese quelle dell'ex Ministero del commercio
con l'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
2001, n. 291;
Visto l'articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante
disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione;
Considerata la necessita' di integrare la regolamentazione degli uffici
di diretta collaborazione gia' disposta dal decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, anche al fine di disciplinare i
rapporti conseguenti all'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 luglio
2002, n. 137, per effetto del citato decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 2002, n. 300; Sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 16 maggio 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2003; Acquisito il
parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2003;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
1. All'articolo 1, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato» sono inserite le seguenti: «con i vice
Ministri»;
b) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) vice Ministri: i Sottosegretari di Stato ai quali sia stato
attribuito il titolo di vice Ministro;».
2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 455, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al
comma 2, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) l'Ufficio e la Segreteria dei vice Ministri;»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Gli uffici e le segreterie
dei vice Ministri e le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano
alle dirette dipendenze dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato,
garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli
altri uffici di diretta collaborazione.»;
c) al comma 5, le parole: «i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli
uffici di Gabinetto e Legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «i
vice Ministri ed i Sottosegretari si avvalgono degli Uffici di Gabinetto
e Legislativo e delle proprie strutture».
3. All'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 2000, n. 455, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: «, il responsabile della Segreteria
tecnica del Ministro» sono inserite le seguenti: «, il responsabile del
coordinamento delle attivita' di supporto degli Uffici di diretta
collaborazione inerenti le funzioni delegate al vice Ministro»;
b) alla lettera c), dopo le parole: «per il Capo della segreteria del
Ministro», sono inserite le seguenti: «, il Capo della segreteria, il
Segretario particolare, il responsabile della Segreteria tecnica, il
responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le
funzioni delegate al vice Ministro ed il responsabile per gli affari
internazionali nominati dal vice Ministro»;
c) alla lettera d), dopo le parole: «per il Capo dell'Ufficio stampa del
Ministro», sono inserite le seguenti: «e l'addetto stampa del vice
Ministro».
4. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 455, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la
rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ufficio e Segreteria dei vice
Ministri e Segreterie dei Sottosegretari di Stato»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti: «2-bis. In
aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2 al vice Ministro
e' attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unita' di personale.
Tale ulteriore contingente si intende compreso in quello complessivo di
centosessanta unita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4
settembre 2002, n. 300. 2-ter. Ciascun vice Ministro nomina, nell'ambito
del contingente di personale a lui riservato, anche tra soggetti estranei
all'Amministrazione, un Capo della segreteria, un segretario particolare,
un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa, nonche', ove
necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile
per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente
ciascun vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile
del coordinamento delle attivita' di supporto degli Uffici di diretta
collaborazione inerenti le funzioni delegate ed un responsabile del
coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.».
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 2000, n. 455, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le
seguenti: «, dei vice Ministri».
6. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza
della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dai commi 1 e 2
dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 455, cosi' come modificato dal presente regolamento, in ordine
ai rapporti contrattuali instaurati in base al decreto del Presidente
della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, e con effetto dalla sua
entrata in vigore, e' compensato considerando indisponibile, ai fini del
conferimento da parte dell'Amministrazione, un numero di incarichi di
funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano
finanziario.
7. Nel decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455,
le parole: «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle attivita' produttive»;
le parole: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle attivita' produttive».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14
ottobre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei
conti il 10 novembre 2003
Ufficio di controllo sugli
atti dei Ministeri delle attivita' produttive registro n. 4 Attivita'
produttive, foglio n. 190
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente
per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle
premesse:
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione, cosi' recita: «Art. 87. - Il
Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita'
nazionale, Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle
nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione
alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le
leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice
il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei
casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i
rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa,
quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze
armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la
legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il
Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare
le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Il testo del comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
Supplemento Ordinario) recante: «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' il seguente:
«2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro si
avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze
di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati
con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti
stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in
posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti
con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto
privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui
all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso
regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di
spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento
economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad
orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico
emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione
individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al
presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio
1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei
Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari
di Stato.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193) reca: «Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, Supplemento Ordinario) reca:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
della legge 15 marzo 1997, n.59.». - Il decreto-legge 12 luglio 2001, n.
217 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134) recante:
«Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche'
alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo», convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, legge 3
agosto 2001, n. 317, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto
2001, n. 181.
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento
Ordinario), recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e' il seguente: «Art. 17
(Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,
possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione
delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti
comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare
del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in
vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento»,
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta
del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che
seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali
e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali
e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e
dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli
uffici dirigenziali generali.». - Il decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 455 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 maggio 2001, n. 113), reca: «Regolamento recante disposizioni
relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato». - Il decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2003, n. 14), reca: «Regolamento recante
rideterminazione delle unita' addette agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro delle attivita' produttive.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2001, n. 165) reca: «Regolamento
di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del
commercio con l'estero.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158), recante: «Delega per la
riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, nonche' di enti pubblici», e' il seguente: «Art. 3
(Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione).
- 1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli
7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni introdotte
dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice Ministri e'
riservato un contingente di personale fino al triplo di quello previsto
per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente, per la
parte eccedente quello spettante ai sottosegretari di Stato, si intende
compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di
diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro.
2. Nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri ai
sensi del comma 1, il vice Ministro puo' nominare un capo della
segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria
tecnica, un addetto stampa nonche', ove necessario in ragione delle
peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari
internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il vice Ministro,
d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle
attivita' di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le
funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle
materie inerenti le funzioni delegate. 3. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 455 del 2000, come modificato dal decreto qui pubblicato,
e' il seguente: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente regolamento si'
intendono per:
a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione
con il Ministro della attivita' produttive, con i vice Ministri e con i
Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle attivita' produttive,
di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, ed all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) Ministro: il Ministro delle attivita' produttive;
c) Ministero: il Ministero delle attivita' produttive;
d) decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
d-bis) vice Ministri: i Sottosegretari di Stato ai quali sia stato
attribuito il titolo di vice Ministro;
e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero
delle attivita' produttive;
f) ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni
statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio
1999, n. 150.».
- Il testo dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 455 del 2000, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
seguente: «Art. 2 (Ministro ed uffici di diretta collaborazione). - 1.
In attesa dell'attuazione dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, l'organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione e' disciplinata dalle disposizioni del presente
regolamento. Il Ministro e' l'organo di direzione politica del Ministero
e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni
ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, degli uffici di diretta collaborazione che
esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e
di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione
degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche'
alla relativa valutazione ed alle connesse attivita' di comunicazione,
con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi
costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.
2. Sono uffici di diretta collaborazione: a) la segreteria del Ministro;
b) l'ufficio di Gabinetto;
c) la segreteria tecnica del Ministro;
d) l'ufficio legislativo;
e) l'ufficio stampa;
f) il servizio di controllo interno ed i relativi uffici di supporto di
cui all'art. 4, comma 5;
f-bis) l'Ufficio e la Segreteria dei vice Ministri;
g) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro.
Il servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia
operativa.
4. Gli uffici e le segreterie dei vice Ministri e le segreterie dei
Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei vice Ministri
e dei Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici
del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.
5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal
Ministro, i vice Ministri ed i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli
Uffici di Gabinetto e Legislativo e delle proprie strutture.
6. Il capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina
l'intera attivita' di supporto e gli uffici di diretta collaborazione, i
quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
costituiscono un unico centro di responsabilita', ed assicura il raccordo
tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del
Ministero, nel rispetto, del principio di distinzione tra tali funzioni.
Il capo di Gabinetto definisce l'organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e puo' nominare
uno o piu' vice capi di Gabinetto.
7. E' abrogato l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 1997, n. 220.».
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 455 del 2000, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
seguente: «Art. 7 (Trattamento economico). - 1. Ai responsabili degli
uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 6 spetta un trattamento
economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'art.
14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato:
a) per il capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non
superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei
dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi
dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un
emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura
massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici
dirigenziali generali del Ministero, aumentata fino al trenta per cento;
b) per il capo dell'Ufficio legislativo, il responsabile della Segreteria
tecnica del Ministro, il responsabile del coordinamento delle attivita'
di supporto degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni
delegate al vice Ministro ed il presidente del collegio di direzione del
Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non
superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei
dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi
dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un
emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura
massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici
dirigenziali generali dello stesso Ministero;
c) per il capo della segreteria del Ministro, il capo della segreteria,
il segretario particolare, il responsabile della Segreteria tecnica, il
responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le
funzioni delegate al vice Ministro ed il responsabile per gli affari
internazionali nominati dal vice Ministro, i capi delle segreterie dei
Sottosegretari di Stato ed i componenti del collegio di direzione del
Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non
superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei
dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in
un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici
dirigenziali non generali del Ministero;
d) per il capo dell'Ufficio stampa del Ministro e l'addetto stampa del
vice Ministro in voci retributive non superiori a quelle previste dal
contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di
redattore capo.
2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se piu'
favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in
godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1, dipendenti da
pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio
trattamento economico e' corrisposto un emolumento accessorio determinato
con le modalita' di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n.
29 del 1993, di importo non superiore alla misura massima di quello
rispettivamente spettante ai sensi del medesimo comma 1.
3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli
uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di
posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di
specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della
retribuzione di risultato, determinata con le modalita' di cui all'art.
14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non
superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a
fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito,
della specifica qualificazione professionale possseduta, della
disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione
individuale.
4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo
determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento
dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita'
previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione
all'opera del Ministro» dello stato previsionale della spesa del
Ministero.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di
reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli
stabiliti in via ordinaria dalla disposizioni vigenti, nonche' delle
conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli
uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione
sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione
della produttivita' ed al miglioramento dei servizi, confluiti nel Fondo
unico di cui all'art. 32 del contratto collettivo nazionale per il
personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e
biennio economico 1998-1999. Il personale beneficiario della predetta
indennita' e' determinato dal capo di Gabinetto, sentiti i responsabili
degli uffici di cui all'art. 2, comma 2. In attesa di specifica
disposizione contrattuale, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 29 del 1993, la misura dell'indennita' determinata con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.».
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 455 del 2000, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
seguente: «Art. 8 (Ufficio e Segreterie dei vice Ministri e Segreterie
dei Sottosegretari di stato).
- 1. I capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti dai
Sottosegretari interessati anche fra estranei alle pubbliche
amministrazioni.
2. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al capo della
Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di
novantadue unita' di cui all'art. 5, comma 1, fino ad un massimo di otto
unita' di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i
dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di
aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste
dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilita' di scegliere una delle
otto unita' fra estranei alle pubbliche amministrazioni.
2-bis. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2 al
vice Ministro e' attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unita'
di personale. Tale ulteriore contingente si intende compreso in quello
complessivo di centosessanta unita' di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300. 2-ter. Ciascun vice Ministro
nomina, nell'ambito del contingente di personale a lui riservato, anche
tra soggetti estranei all'Amministrazione, un Capo della segreteria, un
segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un
addetto stampa, nonche', ove necessario in ragione delle peculiari
funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali.
Nell'ambito del medesimo contingente ciascun vice Ministro, d'intesa con
il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attivita' di
supporto degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni
delegate ed un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie
inerenti le funzioni delegate.».
- Il testo dell'art. 9, comma 1, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 455 del 2000, come modificato dal decreto qui pubblicato,
e' il seguente: «Art. 9 (Modalita' della gestione).
- 1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti
economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato
agli uffici di cui all'art. 2, comma 2, per le spese di viaggio e di
rappresentanza del Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di
Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente
per le esigenze dei predetti uffici, nonche' la gestione delle risorse
umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi dell'art. 14, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilita'
del capo di Gabinetto, che puo' delegare i relativi adempimenti ad uno
dei dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonche' avvalersi, ove
ricorrano le condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e
l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.».
- Il testo dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 455 del 2000, come modificato dal decreto qui pubblicato,
e' il seguente: «Art. 10 (Disposizioni finali). - 1. L'attuazione del
presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato. 1-bis. Al fine di assicurare l'effettivo
rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore
onere derivante dai commi 1 e 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, cosi' come modificato dal
presente regolamento, in ordine ai rapporti contrattuali instaurati in
base al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300,
e con effetto dalla sua entrata in vigore, e' compensato considerando
indisponibile, ai fini del conferimento da parte dell'Amministrazione, un
numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale,
equivalente sul piano finanziario.».
- Per il titolo del decreto del gia' citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 300 del 2002 si vedano le note alle premesse.
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