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Testo in
vigore dal: 12-9-2003
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli
articoli da 27 a 32 e l'articolo 55;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;
Visto il decreto-legge 12 giugno
2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001,
n. 317;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001,
n. 430;
Visto l'articolo 34, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
289;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 31 gennaio 2003;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 10 marzo 2003;
Acquisito il parere delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente
regolamento:
Art. 1
Revisione delle dotazioni organiche
1. Per
l'esercizio delle funzioni attribuite in materia di concorsi e operazioni
a premio e manifestazioni di sorte locali, le dotazioni organiche del
Ministero delle attivita' produttive sono integrate di 40 unita', secondo
l'articolazione di cui all'allegato 1, con corrispondente riduzione, ai
sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, delle dotazioni organiche
dell'Agenzia delle entrate e della sezione 1/C dell'elenco del personale
inserito nel ruolo speciale provvisorio previsto dall'articolo 74, comma
1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di cui all'articolo 5,
comma 1 del decreto del Ministro delle finanze in data 28 dicembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, cosi' come
modificato dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 marzo 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001.
2. La
tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001, n. 175, e' sostituita dall'allegato 2.
Avvertenza:
Le note qui
pubblicate sono state redatte dell'amministrazione competente per materia
ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle
premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario), recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e'
il seguente: «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2,
su proposta del Ministero competente d'intesa con il Presidente del
Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei
principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri
che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno
esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di
raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici
di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri
di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di
strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d)
indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali
nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
- La legge 15 marzo
1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, (supplemento ordinario).
-
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni
pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106
(supplemento ordinario).
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11
delle legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1999, n. 203, (supplemento ordinario).
- Il testo dell'art. 27
del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente: «Art.
27. (Istituzione del Ministero e attribuzioni).
- 1. E' istituito il
Ministero delle attivita' produttive.
2. Al Ministero sono attribuite le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria,
artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, prodotti
agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'art. 33, comma 3, lettera
b), turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, politiche
per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari,
commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero
del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il
personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad
altri Ministeri, agenzie o autorita', perche' concernenti funzioni
specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie
funzionali.
4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita' produttive
le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del Ministero della sanita', del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al
Ministero delle attivita' produttive dal presente decreto legislativo.
5.
Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa.».
- Il
testo dell'art. 32 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300,
e' il seguente: «Art. 32 (Agenzia per la proprieta' industriale).
- 1.
E' istituita l'agenzia per la proprieta' industriale, nelle forme
disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le
funzioni dell'ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e
marchi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di proprieta'
industriale.
3. Rimangono ferme le competenze assegnate dalle norme
vigenti alla commissione ricorsi prevista dall'art. 71 del regio decreto
29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.
4. Nell'esercizio
delle finzioni a livello periferico, l'agenzia puo' stipulare convenzioni
con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di
governo di cui all'art. 11, degli uffici delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione.
5. Sono soppresse le strutture del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato che svolgono le attivita' demandate
all'agenzia; il relativo personale e le relative risorse sono assegnate
all'agenzia.
- Il testo dell'art. 55 del citato decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e' il seguente: «Art. 55 (Procedura di attuazione
ed entrata in vigore).
- 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina
del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche
successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo
che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:
a)
sono istituiti:
il Ministero dell'economia e delle finanze;
il Ministero
delle attivita' produttive;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
il Ministero della
salute;
b) sono soppressi:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
il Ministero delle finanze; il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
il Ministero del
commercio con l'estero;
il dipartimento per il turismo della presidenza
del Consiglio dei Ministri;
il Ministero dell'ambiente;
il Ministero dei
lavori pubblici; il Ministero dei trasporti e della navigazione;
il
dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il
Ministero della sanita';
l dipartimento per le politiche sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero della pubblica
istruzione; il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e giustizia assumono
rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e Ministero
della giustizia e il Ministro e il Ministero per le politiche agricole
assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche
agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali.
3.
Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del
comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si puo'
provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in
conformita' con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed i
principi previsti dal presente decreto legislativo.
4. Sono, comunque,
fatti salvi i regolamenti di organizzazione gia' adottati ai sensi del
comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge
3 aprile 1997, n. 94.
5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1,
2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1.
6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operativita' delle
disposizioni del presente decreto e' distribuita, con decreto del
presidente del Consiglio dei Ministri, entro l'arco temporale
intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di
cui al comma 1. Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, puo', con proprio decreto, differire o gradualizzare
temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di
riorganizzazione dei Ministeri.
7. Al riordino del Magistrato delle acque
di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto
disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti
previsti dall'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
8. A
far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore
agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono
trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli
articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero
dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento
del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente e' disposto ai
sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143
contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo
n. 143 del 1997.
9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e le aziende
autonome" sono sostituite dalle parole "per le amministrazioni,
le agenzie e le aziende autonome"».
- Il decreto del Presidente
della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante: «Regolamento di
organizzazione del Ministero delle attivita' produttive», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114, supplemento ordinario.
-
Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante: «Modifiche al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n.
400, in materia di organizzazione del Governo», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 agosto 2001, n. 317 (Gazzetta
Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181).
- Il decreto del Presidente della
Repubblica del 26 ottobre 2001, n. 430, recante: «Regolamento
concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle
operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali, ai
sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2001, n. 289.
- Il testo
dell'art. 34, comma 3 e della legge legge 27 dicembre 2002, n. 289,
recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, supplemento ordinario, e' il
seguente: «3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di
rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31
dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data
risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di
mobilita' o di riqualificazione del personale. Sono fatti salvi gli
effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 7, ultimo periodo,
della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonche' dai provvedimenti di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 6
luglio 2002, n. 137, gia' formalmente avviati alla data del 31 dicembre
2002, e dai provvedimenti di indisponibilita' emanati in attuazione
dell'art. 52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
registrati presso l'ufficio centrale del bilancio entro la predetta data
del 31 dicembre 2002.».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 15, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430,
recante: «Regolamento concernente la revisione organica della disciplina
dei concorsi e delle operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di
sorte locali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre
1997, n. 449», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2001, n.
289, e' il seguente: «1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite dal
presente regolamento al Ministero delle attivita' produttive, le
dotazioni organiche dello stesso sono adeguate in sede di
rideterminazione periodica ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, a valere sulle
risorse finanziarie utilizzate dall'Agenzia delle entrate per l'esercizio
delle funzioni trasferite. Alla copertura delle vacanze derivanti da tale
aumento di dotazione organica si provvede prioritariamente attraverso
mobilita' volontaria del personale che svolge presso l'Agenzia delle
entrate le funzioni oggetto di trasferimento.».
- Per il decreto del
Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175 si veda in note
alle premesse.
Art. 2
Disposizioni
finali
1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18
luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Mazzella, Ministro per la
funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto
2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, Attivita' produttive, foglio n. 37
Allegato 1 (art. 1,
comma 1)
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Incremento delle
dotazioni organiche del Ministero delle attivita' produttive |
| Posizione economica C3 |
19 |
| Posizione economica C2 |
5 |
| TOTALE AREA C |
24 |
| Posizione economica
B3 |
16 |
| TOTALE AREA B |
16 |
| TOTALE COMPLESSIVO |
40 |
Allegato 2 (art. 1,
comma 2)
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Vedere allegato a pag. 15 della G.U.
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