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Testo in
vigore dal: 24-7-2003
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto
l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto
l'articolo 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che prevede
l'emanazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28
ottobre 1985, n. 782, con il quale e' stato approvato il regolamento di
servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e successive
modificazioni;
Ravvisata l'esigenza di includere espressamente nel novero
dei fatti che possono costituire presupposto per il conferimento
dell'encomio solenne quelli connessi a servizi o ad attivita' di ordine
pubblico;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia
di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Udito il
parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
1. All'articolo 73, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, le parole:
«a
servizi o ad attivita' di polizia giudiziaria e di soccorso pubblico»
sono sostituite dalle seguenti:
«a servizi o ad attivita' di ordine e
sicurezza pubblica, polizia giudiziaria e soccorso pubblico».
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addi' 4 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2003 Ministeri
istituzionali, registro n. 7, foglio n. 74
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al
titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.
782, reca: «Approvazione del regolamento di servizio
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.».
Note alle premesse:
-
L'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana, tra l'altro,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
-
Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri): «1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione
delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le
materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate
alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (lettera
soppressa)».
- Si riporta il testo dell'art. 111, della legge 1° aprile
1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza): «Art. 111. Regolamento di servizio della amministrazione
della pubblica sicurezza e applicazione delle norme del disciolto Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza. Il regolamento di servizio
dell'amministrazione della pubblica sicurezza e' emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i sindacati di
polizia piu' rappresentativi sul piano nazionale. Nel periodo
intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e quella del
regolamento di cui al primo comma si applicano, per quanto non previsto
dalla presente legge e se compatibili con essa, le disposizioni del
regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e
successive modificazioni. In dette disposizioni la denominazione Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza si intende sostituita da
Amministrazione della pubblica sicurezza.».
- Per il decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, v. nella nota al
titolo.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 73 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 (per l'argomento
v. nella nota al titolo.), come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art.
73. Requisiti per il conferimento delle ricompense per meriti
straordinari e speciali. 1. La promozione alla qualifica superiore per
merito straordinario e' conferita ai sensi degli articoli 71 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
2.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 75, l'encomio solenne e' conferito
esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attivita'
di ordine e sicurezza pubblica, polizia giudiziaria e soccorso pubblico
al personale che, offrendo un contributo determinante all'esito di
operazioni di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di
possedere spiccate qualita' professionali e non comune determinazione
operativa.».
Art. 2
Ricerca scientifica di
particolare interesse sociale
1. Ai fini del presente
regolamento sono attivita' di ricerca scientifica di particolare
interesse sociale le attivita' di ricerca svolte nei seguenti ambiti:
a) prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano;
b) prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe;
c) studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale;
d) produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;
e) metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria
agroalimentare e nell'ambiente a tutela della salute pubblica;
f)
riduzione dei consumi energetici;
g) smaltimento dei rifiuti;
h) simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico;
i) prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di
emarginazione sociale;
l) miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e
sanitari.
Art. 3
Modalita' di svolgimento
1. Le fondazioni svolgono
le attivita' di cui all'articolo 2 secondo quanto previsto dallo statuto,
direttamente o attraverso universita', enti di ricerca e altre fondazioni
che le svolgono direttamente.
2. L'attivita' diretta delle fondazioni, che dovranno a tale fine dotarsi
di idonee strutture operative e disporre di risorse professionali e forme
di finanziamento adeguate, si svolge secondo progetti di ricerca da
elaborare in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 2.
3. Qualora le fondazioni svolgano le attivita' di ricerca attraverso le
universita' e gli altri enti indicati nel comma 1, i rapporti tra le
fondazioni e questi ultimi soggetti sono regolati da specifiche
convenzioni che disciplinano in particolare:
a) le linee guida dell'attivita' da svolgersi presso gli enti ai quali
viene affidata la ricerca;
b) i rapporti tra la fondazione e l'ente per la prestazione di
collaborazione, di consulenza, di assistenza, di servizio, di supporto e
di promozione delle attivita';
c) le modalita' di utilizzazione di personale di ricerca e tecnico
amministrativo, nonche' di conferimento di beni, di strutture e di
impianti necessari allo svolgimento dell'attivita' di ricerca;
d) le forme di finanziamento, anche attraverso il concorso di altre
istituzioni pubbliche e private. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20
marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 239
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