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Testo in
vigore dal: 29-6-2003
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87,
quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11), del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, recante riordino della disciplina tributaria
degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 28 ottobre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicabilita'
1. Il presente regolamento
definisce gli ambiti e le modalita' di svolgimento dell'attivita' di
ricerca scientifica di particolare interesse sociale da parte di
fondazioni ai fini dell'applicabilita' delle disposizioni di cui agli
articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
- L'art. 10, comma 1, lettera a), n. 11 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti
non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale)
prevede: «Art. 1. - Sono organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le societa'
cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza
personalita' giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella
forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti settori:
1) - 10) - (Omissis).
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta
direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad universita', enti
di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento governativo
emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.».
- L'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
cosi' recita: «1. - Il Governo della Repubblica e' composto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei Ministri.».
Nota
all'art. 1:
- Per il decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 si veda la nota
alle premesse.
Art. 2
Ricerca scientifica di
particolare interesse sociale
1. Ai fini del presente
regolamento sono attivita' di ricerca scientifica di particolare
interesse sociale le attivita' di ricerca svolte nei seguenti ambiti:
a) prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano;
b) prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe;
c) studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale;
d) produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;
e) metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria
agroalimentare e nell'ambiente a tutela della salute pubblica;
f)
riduzione dei consumi energetici;
g) smaltimento dei rifiuti;
h) simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico;
i) prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di
emarginazione sociale;
l) miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e
sanitari.
Art. 3
Modalita' di svolgimento
1. Le fondazioni svolgono
le attivita' di cui all'articolo 2 secondo quanto previsto dallo statuto,
direttamente o attraverso universita', enti di ricerca e altre fondazioni
che le svolgono direttamente.
2. L'attivita' diretta delle fondazioni, che dovranno a tale fine dotarsi
di idonee strutture operative e disporre di risorse professionali e forme
di finanziamento adeguate, si svolge secondo progetti di ricerca da
elaborare in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 2.
3. Qualora le fondazioni svolgano le attivita' di ricerca attraverso le
universita' e gli altri enti indicati nel comma 1, i rapporti tra le
fondazioni e questi ultimi soggetti sono regolati da specifiche
convenzioni che disciplinano in particolare:
a) le linee guida dell'attivita' da svolgersi presso gli enti ai quali
viene affidata la ricerca;
b) i rapporti tra la fondazione e l'ente per la prestazione di
collaborazione, di consulenza, di assistenza, di servizio, di supporto e
di promozione delle attivita';
c) le modalita' di utilizzazione di personale di ricerca e tecnico
amministrativo, nonche' di conferimento di beni, di strutture e di
impianti necessari allo svolgimento dell'attivita' di ricerca;
d) le forme di finanziamento, anche attraverso il concorso di altre
istituzioni pubbliche e private. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20
marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 239
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