|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive
modificazioni, in materia di «tutela della salute dei non fumatori»;
Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 24 luglio 2003 sullo schema di decreto del Presidente della
Repubblica recante «Regolamento di attuazione dell'art. 51, comma 2,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto l'accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e
Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, di cui all'art. 51,
comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sancito nella seduta della
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province
autonome del 24 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto
recepisce l'Accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e
Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, sancito nella seduta
della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province
autonome del 24 luglio 2003.
Art. 2
1. Sono definiti
nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, i
requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di
ventilazione e di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli connessi al
divieto di fumare.
Roma, 23 dicembre 2003
p. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Allegato 1
REQUISITI TECNICI DEI
LOCALI PER FUMATORI, DEI RELATIVI IMPIANTI DI VENTILAZIONE E DI RICAMBIO
D'ARIA E DEI MODELLI DEI CARTELLI CONNESSI AL DIVIETO DI FUMO
1. I locali riservati ai
fumatori, di cui all'art. 51, comma 1, lettera b) della legge 16 gennaio
2003, n. 3 devono essere contrassegnati come tali e realizzati in modo da
risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove e'
vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i
seguenti requisiti strutturali:
a) essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;
b) essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica,
abitualmente in posizione di chiusura;
c) essere forniti di adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto dai
successivi punti 9 e 10;
d) non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.
2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici
di ventilazione forzata, in modo da garantire una portata d'aria di
ricambio supplementare esterna o immessa per trasferimento da altri
ambienti limitrofi dove e' vietato fumare. L'aria di ricambio
supplementare deve essere adeguatamente filtrata. La portata di aria
supplementare minima da assicurare e' pari a 30 litri/secondo per ogni
persona che puo' essere ospitata nei locali in conformita' della
normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari allo 0,7
persone/mq. All'ingresso dei locali e' indicato il numero massimo di
persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto. 3. I locali per
fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pa. (Pascal)
rispetto alle zone circostanti.
4. La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione, ai
sensi dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, deve comunque
essere inferiore alla meta' della superficie complessiva di
somministrazione dell'esercizio.
5. L'aria proveniente dai locali per fumatori non e' riciclabile, ma deve
essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali
aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di
emissioni in atmosfera esterna, nonche' dai regolamenti comunali di
igiene ed edilizi.
6. La progettazione, l'installazione, la manutenzione ed il collaudo dei
sistemi di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza e di risparmio
energetico, come pure alle norme tecniche dell'Ente italiano di
unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI). I
soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della
messa in opera degli impianti secondo le regole dell'arte ed in
conformita' dei medesimi alla normativa vigente. Ai fini del necessario
controllo, i certificati di installazione comprensivi dell'idoneita' del
sistema di espulsione, e i certificati annuali di verifica e di
manutenzione degli impianti di ventilazione devono essere conservati a
disposizione dell'autorita' competente.
7. Nei locali in cui e' vietato fumare sono collocati appositi cartelli,
adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della
omogeneita' sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali
cartelli devono recare la scritta «VIETATO FUMARE», integrata dalle
indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni
applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare
sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.
8. Nelle strutture con piu' locali, oltre al modello di cartello
riportato al punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di
particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta «VIETATO
FUMARE».
9. I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli, con
l'indicazione luminosa contenente, per le ragioni di omogeneita' di cui
al punto 7, la scritta «AREA PER FUMATORI».
10. I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri
cartelli luminosi recanti, per le ragioni di omogeneita' di cui al punto
7, la dizione: «VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE»,
che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato
funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare, determinando
la contestuale esclusione della scritta indicativa dell'area riservata.
11.
Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le
caratteristiche tecniche di cui ai punti precedenti non e' idoneo
all'applicazione della normativa di cui all'art. 51 della legge 16
gennaio 2003, n. 3.
|