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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto
1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, l'art. 7, comma 2,
secondo il quale il Presidente del Consiglio di Ministri individua, con
propri decreti, le strutture della cui attivita' si avvalgono i Ministri
da lui delegati, determinando il numero massimo dei servizi in cui
ciascun ufficio si articola;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio
2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» ed, in particolare, l'art. 19 che definisce le
funzioni relative al Dipartimento per le pari opportunita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520,
in materia di organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003
concernente la determinazione della dotazione organica del personale non
dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la
determinazione del contingente del personale di prestito presso le
strutture della Presidenza;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2001», con particolare riferimento
all'art. 29;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione
della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il
principio della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente
dalla razza e dall'origine etnica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno
2001, con il quale e' stato conferito l'incarico di Ministro senza
portafoglio per le pari opportunita' all'on. Stefania Prestigiacomo
nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio
2002 recante la relativa delega di funzioni;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla costituzione ed organizzazione
dell'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la
rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica
di cui all'art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1
1. Nell'ambito del
Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, l'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la
rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica
di cui all'art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, di seguito
denominato «Ufficio», e' costituito come struttura di livello
dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera g), del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, ed
organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.
Art. 2
1. L'Ufficio ha la
funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio ed in condizioni di
imparzialita', l'effettivita' del principio di parita' di trattamento fra
le persone, di vigilare sull'operativita' degli strumenti di tutela
vigenti contro le discriminazioni nonche' di contribuire a rimuovere le
discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica analizzando il
diverso impatto che le stesse hanno sul genere ed il loro rapporto con le
altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso.
2. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 7, comma 2, del
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, l'Ufficio si articola nei
seguenti servizi, costituenti unita' operative di base di livello
dirigenziale, con le attribuzioni per ciascuno di seguito indicate:
a) servizio per la tutela della parita' di trattamento:
gestione di un sito internet o di una linea telefonica gratuita per la
raccolta delle segnalazioni in ordine a casi di discriminazione;
esame ed analisi delle segnalazioni ricevute;
attivita' istruttoria relativa all'assistenza nei procedimenti
giurisdizionali o amministrativi delle persone che si ritengono lese da
comportamenti discriminatori;
predisposizione di pareri, consulenze ed osservazioni da rendersi anche
in giudizio;
promozione di incontri conciliativi informali e proposta di soluzioni per
la rimozione delle situazioni discriminatone;
svolgimento di indagini ed inchieste finalizzate ad accertare l'esistenza
di comportamenti discriminatorie nel pieno rispetto delle prerogative
dell'autorita' giudiziaria, anche attraverso la richiesta di informazioni
e documentazione rilevante ai soggetti che ne risultino in possesso;
segnalazione alle autorita' competenti delle situazioni di abuso,
maltrattamento o disagio riscontrate nel corso delle attivita' di
ufficio;
svolgimento di audizioni periodiche delle associazioni e degli enti di
cui all'art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215;
attivita' istruttoria relativa alla stipula di accordi o protocolli di
intesa con le organizzazioni non governative senza fine di lucro e con
gli enti territoriali al fine di promuovere l'adozione di azioni positive
nell'ambito del settore privato-sociale e dei diversi livelli
territoriali di Governo;
gestione di una banca dati per il monitoraggio delle denunce e delle
segnalazioni ricevute;
b) servizio studi, ricerche e relazioni istituzionali:
promozione di studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di
esperienze, anche con gli analoghi organismi esteri, in collaborazione
con le universita', le associazioni e gli enti di cui all'art. 6 del
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, con le altre organizzazioni
non governative senza fine di lucro e con gli istituti nazionali di
rilevazione statistica; elaborazione di linee guida volte a radicare la
consapevolezza dei diritti connessi all'attuazione del principio di
parita', soprattutto nei settori del lavoro pubblico e privato e delle
prestazioni sociali;
redazione delle relazioni annuali al Parlamento ed al Presidente del
Consiglio;
promozione delle campagne di sensibilizzazione, informazione e
comunicazione pubblica;
elaborazione di proposte di strategie di intervento volte a garantire
un'effettiva integrazione sociale e la promozione dei diritti civili e
politici degli stranieri;
elaborazione di proposte di modifica della normativa vigente.
Art. 3
1. L'Ufficio si avvale di
un contingente composto da personale appartenente ai ruoli della
Presidenza del Consiglio e di altre amministrazioni pubbliche, collocato
in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo presso la Presidenza
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, quantificato come segue:
a) un dirigente generale coordinatore dell'Ufficio;
b) due dirigenti preposti ai servizi di cui all'art. 2, comma 2;
c) otto unita' di area C; d) dieci unita' di area B.
2. Oltre al contingente di cui al comma 1, l'Ufficio puo' avvalersi di
numero cinque unita' di ulteriore personale, non appartenente ai ruoli
della Presidenza del Consiglio, compresi magistrati, avvocati e
procuratori dello Stato, in posizione di comando, aspettativa e fuori
ruolo, nonche' di un contingente di esperti, anche estranei
all'amministrazione, nel limite massimo delle cinque unita'.
3. Nell'ambito delle competenze dell'Ufficio, i dirigenti di cui al comma
1, lettera b), possono essere incaricati, anche congiuntamente, sotto la
supervisione del responsabile dell'Ufficio, della gestione di progetti
operativi speciali finalizzati a realizzare raccordi funzionali con altri
uffici e strutture delle pubbliche amministrazioni che operano nel campo
della lotta alle discriminazioni.
4. Il Dipartimento per le pari opportunita', nell'ambito delle proprie
competenze, provvede agli adempimenti amministrativi e contabili
riguardanti la gestione delle spese ed all'acquisizione di beni e servizi
per il funzionamento dell'Ufficio.
Art. 4
1. Il Ministro per le pari
opportunita' determina gli indirizzi dell'attivita' istituzionale di
competenza dell'Ufficio.
2. L'Ufficio nell'esercizio delle sue funzioni si coordina con la
Consulta per i problemi degli stranieri e delle loro famiglie di cui
all'art. 42, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. L'Ufficio provvede al trattamento dei dati sensibili nel rispetto
delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modifiche.
Art. 5
1. All'art. 19 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002, e' aggiunto
il seguente comma: «2-bis. Nell'ambito del Dipartimento opera, altresi',
l'Ufficio per la promozione delle parita' di trattamento e la rimozione
delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica di cui
all'art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, articolato in due
ulteriori servizi».
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti
di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 11 dicembre 2003
p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei
conti il 29 gennaio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 1, foglio n. 189
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